PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO DI URZULEI
COMUNE DI URZULEI Provincia di Nuoro Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 00000000000 Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx |
Allegato A
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MUSEO DEL TERRITORIO DI URZULEI
CAPITOLATO TECNICO D’ONERI
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio di gestione del Museo del Territorio di Urzulei.
2. I servizi richiesti al concessionario sono dettagliati nei successivi articoli.
2. SERVIZI PRINCIPALI
1. I servizi richiesti al concessionario sono i seguenti:
- apertura, chiusura, sorveglianza e riordino del Museo;
- gestione delle visite: reception, accoglienza del visitatore, prima informazione;
- custodia del patrimonio e gestione dell’inventario;
- attività di controllo e sorveglianza interna del sito museale;
- allestimento del Museo;
- raccolta di dati attinenti ai flussi di utenza e rilevazione dei bisogni del pubblico;
- servizio di informazione turistica.
2. I predetti servizi devono essere svolti nell’osservanza del presente capitolato e dalle norme in materia di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/08.
3. SERVIZI AGGIUNTIVI
1. Oltre ai servizi principali di cui all’articolo precedente, al concessionario è richiesta l’esecuzione di prestazioni ulteriori che concorrono alla valutazione complessiva dell’offerta. Il concorrente, pertanto, ha la facoltà di proporre i servizi che ritiene più opportuni e maggiormente qualificanti per la valorizzazione del museo. Tra questi:
- progettazione della gestione dell’attività volta a migliorare la conoscenza del museo, del territorio e delle tradizioni di Urzulei;
- realizzazione di materiale informativo per la promozione del sito;
- distribuzione di materiale promozionale del museo al di fuori del territorio comunale;
- messa a disposizione di personale che segua le attività di comunicazione del museo (utilizzo di siti internet, distribuzione materiale informativo;
- proposta migliorativa con riferimento all’ampliamento della fascia oraria di apertura;
- promozione di iniziative di breve durata o di aspetto occasionale, da programmare in accordo con il Comune, quali mostre, conferenze, presentazioni di libri, attività varie.
4. DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione del servizio avrà una durata di due anni e decorrerà dalla data di stipula del contratto.
2. Qualora alla scadenza del contratto il Comune, per cause sopravvenute ed imprevedibili, non avesse ancora provveduto ad aggiudicare l’affidamento per il periodo successivo, il concessionario sarà tenuto a proseguire il servizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali.
5. CORRISPETTIVO
1. Il compenso per la concessione del servizio di gestione del Museo è costituito unicamente dal diritto di gestire il servizio stesso introitando le somme derivanti dall’incasso della vendita dei biglietti, che dovrà essere rendicontato al Comune alla fine del contratto.
2. Il costo delle utenze del sito per acqua, luce e riscaldamento sono interamente a carico del Comune per il primo anno di concessione.
3. Superato il primo anno l’Ente potrà rivedere tale agevolazione, anche in relazione all’andamento delle attività.
6. ORARI DI APERTURA
1. Il Museo dovrà essere fruibile per cinque giorni a settimana dal mercoledì alla domenica e per un monte orario complessivo pari a 20 ore settimanali. Gli orari di apertura saranno stabiliti con separato atto e comunque sulla scorta delle esigenze manifestate dall’Ente.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare il monte orario stabilito in caso di sopravvenute esigenze e il concessionario dovrà uniformarsi a tali disposizioni rimanendo invariate le altre condizioni della gestione.
3. La rilevazione dell’orario di servizio degli operatori del concessionario dovrà risultare da apposito foglio firma che dovrà essere esibito per eventuali controlli che dovessero essere effettuati dal Comune.
7. AMPLIAMENTO DELLE PRESTAZIONI
1. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale, ed in occasione di particolari ricorrenze, potrà essere richiesto al concessionario di provvedere ad aperture straordinarie del Museo, anche in orario serale, notturno o festivo.
8. PERONALE NECESSARIO
1. Il concessionario deve dimostrare di disporre al suo interno le seguenti figure professionali:
a) un direttore in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline attinenti alle specificità del museo: beni culturali, lettere, archeologia e storia dell’arte, storia;
- esperienza in ambito museale pubblico o privato o in istituti affini;
- conoscenza della lingua inglese;
b) un conservatore/curatore in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline attinenti alle specificità del museo: beni culturali, lettere, archeologia e storia dell’arte, storia; in alternativa corsi e scuole di specializzazione e/o master nelle discipline attinenti al museo;
- conoscenza della lingua inglese;
c) un addetto ai servizi di custodia e sorveglianza in possesso dei seguenti requisiti:
- diploma di scuola media superiore;
- corsi di formazione negli ambiti sopra descritti o in alternativa esperienza nell’ambito di competenza;
d) un responsabile dei servizi educativi in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento in una delle seguenti discipline attinenti alle specificità del museo: beni culturali, lettere, archeologia e storia dell’arte, storia, che preveda percorsi formativi inerenti la pedagogia, la comunicazione e la formazione o in alternativa corsi di specializzazione e/o master in discipline attinenti al museo e/o l’educazione al patrimonio culturale;
- conoscenza della lingua inglese;
e) un responsabile delle strutture e dell’impiantistica e della sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica o diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento negli ambiti sopra descritti o in alternativa aver frequentato corsi di formazione, specializzazione e/o master negli ambiti sopra descritti.
2. I suddetti titoli saranno oggetto di autocertificazione in sede di presentazione dell’offerta e di successiva verifica prima dell’inizio del servizio.
3. Le figure di cui ai punti a), b) e d) possono essere ricoperte anche dalla medesima persona, purché in possesso dei requisiti prescritti. Le figure di cui ai punti c) ed e) possono essere ricoperte anche dalla medesima persona, purché in possesso dei requisiti prescritti.
9. OBBLIGHI DEL CONCESSIONIARIO VERSO IL PERSONALE
1. Il concessionario utilizza il personale necessario per la gestione del Museo con esclusione di qualsiasi rapporto diretto di quest’ultimo con l’Ente, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia.
2. Il concessionario organizza il personale a sua cura e spese.
3. Entro 20 giorni dalla stipulazione del contratto e comunque prima dell’inizio della gestione, il concessionario comunica al Comune il nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e trasmette il documento di valutazione dei rischi e il nominativo degli addetti al primo soccorso e antincendio.
4. Il personale in servizio dovrà essere dotato da parte del concessionario di cartellino di riconoscimento che dovrà essere reso ben visibile agli utenti e al personale di controllo del Comune.
10. OBBLIGHI DEL PERSONALE
1. Il personale è tenuto a firmare giornalmente, all’entrata e all’uscita dal servizio, gli appositi registri di presenza, che dovranno costituire testimonianza del servizio reso.
11. SICUREZZA DEL PERSONALE
1. Il concessionario deve osservare gli obblighi normativi in materia di assicurazioni antinfortunistiche assistenziali, previdenziali. È, inoltre, obbligato a far osservare al personale le norme antinfortunistiche e a dotarlo di quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle norme vigenti.
2. In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, l’Ente potrà sospendere l’efficacia del contratto fino a quando il concessionario non provveda all’adeguamento alla norme. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento in favore del gestore né a differimenti o proroghe contrattuali.
12. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Prima dell’inizio del servizio, il concessionario dovrà comunicare in forma scritta al Responsabile del procedimento il nominativo del proprio responsabile del servizio con recapito telefonico di pronta reperibilità.
2. Per ciascun addetto il concessionario dovrà comunicare il nome, la data di nascita, l’indirizzo, il titolo di studio, nonché il tipo di rapporto intercorrente con il concessionario.
3. Il Responsabile del servizio cura il buon andamento dell’esecuzione dei servizi affidati, sovrintende e vigila sull’osservanza delle prescrizioni contrattuali e di organizzazione del personale.
4. Il responsabile del servizio è il referente del Comune per ogni questione relativa alla gestione del servizio. Tale responsabile è tenuto ad essere reperibile durante l’orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che insorgessero durante il corso dell’affidamento.
5. In caso di assenza dovuta a qualunque causa deve essere garantita l’immediata sostituzione.
6. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato si intendono fatte direttamente al concessionario e il verbale di contestazione rivela quale avvio del procedimento sanzionatorio.
13. ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Oltre a quanto riportato nei precedenti articoli, il concessionario dovrà:
- garantire la presenza costante del numero di addetti previsti per i singoli turni di cui all’art. 6, secondo l’articolazione oraria prevista dal presente capitolato, procedendo all’immediata sostituzione del personale indisponibile;
- attivare la sorveglianza del pubblico in modo diligente;
- garantire il decoro del museo;
- comunicare tempestivamente guasti o danneggiamenti agli impianti, agli arredi e alle strutture del museo;
- consentire in qualunque momento l’accesso agli incaricati del comune per il controllo;
- assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- restituire alla scadenza della convenzione gli spazi in stato di perfetta efficienza;
- fornire al personale in servizio un tesserino di riconoscimento con foto tessera e nominativo dell’addetto.
14. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Per tutta la durata del contratto, il concessionario è responsabile della corretta esecuzione del contratto, nonché di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali che siano conseguenza del comportamento del personale adibito ai servizi, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da non corretta custodia.
2. Esso è tenuto al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di conservazione e tutela dei beni culturali, ha l’obbligo di fornire all’Amministrazione, se richiesto, tutta la documentazione necessaria ad acclarare l’ottemperanza di quanto sopra indicato.
3. Il concessionario è responsabile esclusivo del personale impiegato nel servizio.
4. Il concessionario si obbliga all’osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
5. Il concessionario, in considerazione della specifica delicatezza del servizio, dichiara e garantisce sotto la propria responsabilità che il personale impiegato nel servizio oggetto del presente atto non abbia subito condanne penali o non abbia pendenze in atto inerenti reati contro la P.A.
15. ATTIVITÀ DI CONTROLLO
1. Il comune, allo scopo di accertarsi del diligente e puntuale svolgimento del servizio, nonché della perfetta conservazione dell’immobile, si riserva il diritto di compiere, attraverso propri incaricati, ogni controllo che ritenga a suo insindacabile giudizio opportuno.
2. Il concessionario è tenuto a garantire l’accesso ai siti del personale del comune per tutte le attività ispettive e di controllo sull’edificio e sui beni conservati in essi.
16. SUBCONCESSIONE
1. Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del contratto.
2. La cessione totale o parziale del contratto è nulla di diritto.
17. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
1. L’offerta degli operatori dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del d.lgs.
n. 50/2016 pari ad € 600,00 (2% del valore stimato della concessione) mediante polizza fidejussoria.
2. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata ai concorrenti entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva ed al concorrente aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
3. La fidejussione dovrà essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, c.c., nonché l’obbligo di versare entro 15 giorni, a semplice richiesta di questa amministrazione, senza riserva, quanto dovuto.
18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’accertamento e la contestazione dei seguenti inadempimenti, ai sensi dell’art. 1456 c.c. comporterà l’automatica ed immediata risoluzione del contratto:
- mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione, da parte del personale addetto del servizio affidato;
- grave danneggiamento dei beni dati in custodia.
19. CONTROVERSIE
1. In caso di controversia è competente il foro di Lanusei.
20. ONERI FISCALI
1. Tutte le spese contrattuali (bolli, registrazione) e altri oneri fiscali sono a totale carico dell’aggiudicatario.