ALLEGATO 7 – Polizza assicurativa
ALLEGATO 7 – Polizza assicurativa
ALLEGATO 7 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Responsabilità civile terzi, prodotti, servizi e forniture Oggetto dell'assicurazione
Assicurati sono l'Assuntore (di seguito anche Fornitore), e per equiparazione l'appaltatore/subappaltatore e rispettivi dipendenti, la USR e i Contraenti.
L'Assicuratore deve obbligarsi a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, danneggiamenti a cose e danni patrimoniali in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione alla esecuzione del Contratto normativo e dei singoli Contratti attuativi per i servizi assunti presso gli Istituti scolastici della Regione Piemonte, di cui alla gara aggiudicata il...........................................
Sono coperti anche i danni determinati da:
♦.difetto dei macchinari, delle attrezzature e dei beni e/o prodotti dell'Assicurato utilizzati nelle prestazioni contrattuali;
♦.esecuzione di attività accessorie, complementari e collaterali, rispetto a quelle principali;
♦.qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla privacy, compresi falsi in giudizio, rivelazioni pubbliche di fatti privati, intrusioni illegittime e appropriazioni indebite di marchi o simili;
♦.divulgazioni di notizie ed informazioni avvenute involontariamente o per infedeltà dei dipendenti del Fornitore e/o delle società delle quali il Fornitore si avvalga per lo svolgimento della propria attività che abbiano causato richieste di risarcimento;
♦p.erdita, distruzione o deterioramento, anche se derivante da incendio o furto, dei documenti, dei supporti o dei dati consegnati al Fornitore per registrazione od elaborazioni.
La garanzia è prestata limitatamente alle spese sostenute per la sostituzione dei documenti e dei supporti, con esclusione, quindi, di tutte le spese supplementari quali, ad esempio, tempi di studio, di analisi, di programmazione e di elaborazione;
♦.interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
♦r.esponsabilità civile per danni a cose di terzi da incendio di cose del Fornitore stesso o da lui detenute. Nel caso però esista per i medesimi enti altra copertura assicurativa la garanzia prestata con la presente polizza varrà in secondo rischio, senza possibilità di rivalsa.
L'Assicuratore deve obbligarsi, inoltre, a tenere indenne il Fornitore di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di penalità per ritardo nell'espletamento degli obblighi che contrattualmente deve eseguire, purché tali ritardi siano dovuti a morte o malattia di dipendenti del Fornitore e/o dipendenti delle società della quale il Fornitore si avvalga per lo svolgimento della propria attività. Tale estensione di garanzia è prestata con il limite di EURO1.032.913,78 per sinistro, a condizione che il ritardo causato nel rimpiazzo o nella riparazione sia superiore a 7 (sette) giorni lavorativi.
Per i prodotti consegnati e/o i servizi prestati ai Contraenti la garanzia deve valere per i danni verificatisi durante il periodo di assicurazione purché denunciati entro due anni dal termine del Contratto attuativo relativo.
Nell'ambito della operatività contrattuale sopra descritta deve essere riconosciuta la qualifica di terzo alla USR, ai Contraenti e loro dipendenti e/o collaboratori, cosicché, essendo costoro precedentemente considerati anche Assicurati, ricorre il caso della cosiddetta responsabilità incrociata.
Persone non considerate terzi
- il Rappresentante Legale dell'Assuntore e il dirigente dell'USR;
- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- i dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro quando sia operativa la garanzia RCO.
Devono essere considerati terzi a tutti gli effetti i dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL).
Committenza
L'USR e i Contraenti devono essere assicurate nei confronti del Fornitore e dei loro dipendenti per qualsiasi responsabilità dovesse loro essere ribaltata (ex art. 2049 c.c.) per effetto del Contratto normativo e dei contratti attuativi assicurati con la presente polizza, ivi incluse tutte le attività accessorie, complementari e collaterali.
Inopponibilità delle eccezioni contrattuali
Anche con specifico riguardo agli articoli 1892 e 1893 c.c. si conviene che in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dal Fornitore saranno opponibili all' USR e/o ai Contraenti.
Massimale
EURO 5.164.568,99 per sinistro con il massimo di EURO 7.746.853,49 per anno.
Franchigia
In caso di richiesta di risarcimento resta a carico dell'Assicurato una franchigia fissa e assoluta di EURO 2594,22 per sinistro
Difesa penale
In caso di definizione transattiva del danno, l'Assicuratore, ferma ogni altra condizione di polizza, potrà continuare la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta transazione.
Esclusioni
a) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati;
b) tutti i danni la cui copertura assicurativa è stata resa obbligatoria e regolata dalla Legge 24dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 novembre 1970 n. 973;
c) i danni risultanti dal fatto che il bene non sia in grado di fornire le prestazioni o di servire agli scopi prefissi dall'Assicurato, qualora ciò sia dovuto ad errori o mancanze verificatisi nella formulazione di: progetti, formule, disegni, specifiche, materiali pubblicitari od istruzioni a stampa preparati dell'Assicurato o da altri che agiscono per suo conto.
Quanto sopra non si applica per danni derivanti da cattivo funzionamento del bene che provochi manifestazioni diverse dalla incapacità di fornire le prestazioni o di servire agli scopi per i quali è stato ideato;
d) i danni subiti dal bene a causa del bene stesso o da una sua qualsiasi parte;
e) i danni o spese reclamati per: ritiro, ispezione, riparazione, sostituzione o perdita d'uso dei prodotti sia di qualsiasi oggetto del quale i prodotti fanno parte, se i prodotti o gli oggetti sono ritirati dall'uso o dal mercato a causa di un qualsiasi difetto o mancanza conosciuti o sospettati in loro;
f) i danni cagionati da prodotti destinati all'industria aeronautica;
g) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti a: vibrazioni o rumori;
inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
h) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Responsabilità civile inquinamento
L'esclusione prevista all'art. “Esclusioni” - lettera g) - non deve applicarsi alle lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, a condizione che tale "inquinamento" dell'ambiente sia stato causato da un evento improvviso, imprevisto e non voluto.
La copertura da prestare in base alla presente estensione di garanzia deve comprendere pure il risarcimento delle spese sostenute per obblighi di legge dall'Assicurato per neutralizzare, limitare od annullare, le conseguenze di un inquinamento dell'ambiente causato da un fatto improvviso, imprevisto e non voluto, per il quale è operativa la presente estensione di garanzia.
Anche nei confronti dell'estensione di garanzia prestata con la presente clausola valgono le esclusioni e le limitazioni previste dalla presente polizza, nonché i danni derivanti da inquinamento dell'ambiente conseguenti:
1) all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
2) all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente garanzia dovrà essere prestata sino alla concorrenza del massimale di EURO 1.549.370,70 per sinistro.