CONTRATTO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO
CONTRATTO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO
(Artt. 2222 e seguenti del c.c.)
(Progetto Assistenza Tecnica FSE . DGR n. 1147 del 01/09/2015 e proroga di cui alla DGR n.1592 del 30/10/2018 CUP H79D15000680009 )
Con la presente scrittura privata, a valere ad ogni effetto di legge,
TRA
Veneto Lavoro, codice fiscale e partita iva n. 03180130274, con sede legale in Venezia, Via Ca’ Xxxxxxxx 67/B, di seguito indicato come “Committente” e rappresentato dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxx, nato a Verona il 5/5/1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per l’incarico presso l’Ente,
E
il Sig. Xxxxx Xxxxxxx, di seguito denominato “Prestatore”.
(i dati anagrafici sono omessi nella pubblicazione sul sito ai fini della tutela dei dati personali)
PREMESSO
- che i Regolamenti di contabilità e organizzazione di Veneto Lavoro consentono la stipula di contratti per lo svolgimento di incarichi temporanei e determinati nell’oggetto per acquisire prestazioni di lavoro autonomo;
- con la X.X.X. x. 0000 xxx 00/00/0000 xx Xxxxxxx xxx Xxxxxx ha prorogato a Veneto Lavoro la gestione dell’attività di Assistenza Tecnica per l’attuazione degli interventi a valere sul P.O.R. FSE per il periodo 2014/2020.
- che non è possibile far fronte solo con il personale dipendente allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico ricevuto e che, pertanto, è necessario avvalersi della competenza e della esperienza professionale specifica di esperti mediante incarichi individuali di lavoro autonomo;
- che è stata espletata la procedura comparativa per l’accertamento delle caratteristiche professionali pienamente corrispondenti alle esigenze dell’Ente e ritenute necessarie per lo svolgimento dell’incarico;
- che il xxxx. Xxxxxxx Xxxxx è risultato idoneo in base all’espletamento della selezione, per affidamento di incarichi individuali;
- che il Prestatore ha dichiarato di essere titolare della partita IVA n. 04399480278;
- l’accettazione dell’incarico presuppone la piena conoscenza del progetto e degli obiettivi generali che lo stesso si pone, come descritti nel “Piano di lavoro” alla D.G.R. n. 1147/2015 e sua proroga.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art.1 (rapporto)
1. Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c. e dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed eccezionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
Art.2
(oggetto della prestazione)
1. L’incarico ha ad oggetto le seguenti attività:
• supporto alla definizione e alla gestione del processo di spesa e di rendicontazione della Programmazione FSE 2014/2020;
• supporto alla gestione dei processi di comunicazione;
• verifica delle irregolarità;
• applicazione delle procedure di rendicontazione amministrativa e i relativi sistemi di controllo;
nel contesto dell’esecuzione del Progetto di Assistenza Tecnica Fse.
Gli specifici obiettivi realizzati nell’ambito della collaborazione richiesta e delle attività succitate devono trovare evidenza in un report bimestrale e in relazione trimestrale, secondo le indicazioni del responsabile del progetto.
Art. 3
(modalità di esecuzione della prestazione)
1. Il Prestatore, nell’ambito di indirizzi generali e di massima impartiti dal Responsabile del progetto o suo delegato, esegue la propria attività in piena autonomia organizzativa con le modalità che ritiene più opportune, senza vincolo d’orario, né di subordinazione né di rapporto gerarchico, in vista e in funzione del raggiungimento degli obiettivi del progetto e della sua implementazione.
2. Il Prestatore non deve interferire con l’organizzazione aziendale del Committente.
3. Veneto Lavoro costituisce la sede di riferimento fermo restando che l’attività può essere svolta anche presso altri soggetti che partecipano all’attività progettuale con l’Ente senza che ciò dia luogo a rimborsi o indennità di qualsiasi natura.
4. Il Prestatore, per qualsiasi esigenza connessa con lo sviluppo dell’incarico, deve fare riferimento al Responsabile di progetto o suo delegato il quale può chiedere al Prestatore apposite relazioni/documentazioni sullo stato e la qualità delle attività, con le modalità e la periodicità che lo stesso stabilisce in relazione all’incarico.
5. Il Prestatore deve essere dotato delle strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualora autorizzato ad utilizzare strutture o apparecchiature dell’Ente deve usare la “diligenza del buon padre di famiglia” e risponde in caso di danneggiamento.
6. Il Prestatore è tenuto ad utilizzare i programmi informatici e/o la modulistica messa a disposizione dal Committente ai fini della redazione di report e relazioni.
Art. 4
(durata del contratto)
1. L’incarico ha inizio il giorno 01/01/2019 e termina con il completamento delle prestazioni di cui al precedente art. 2 da effettuarsi entro il giorno 31/12/2022, esclusa ogni tacita proroga.
2. Ogni modifica della durata del contratto deve risultare da atto sottoscritto dalle parti.
Art. 5
(compenso e modalità di pagamento)
1. Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato nella misura massima di euro 191.808,00 (euro centonovantunomilaottocentotto/00), corrispondenti ad un valore giornata di euro 222,00 per un importo massimo annuale da fatturare di euro 47.952,00 (euro quarantasettemilanocentocinquantadue/00). Il compenso s’intende al lordo delle ritenute fiscali a carico del percipiente, più IVA, se dovuta, e c.p., da corrispondersi bimestralmente su presentazione di fatture elettroniche, senza alcun onere a carico del Committente, accompagnate da Report e/o relazioni sull’attività svolta. Il Report e la relazione dovranno essere debitamente sottoscritte, oltre che dal prestatore anche dal responsabile/dirigente a cui il prestatore è assegnato
2. L’erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di una relazione, approvata dal Responsabile di cui al precedente art. 3, sull’attività realizzata e sui risultati prodotti.
3. In caso di inadempienza contrattuale, ritardi, danneggiamento o furto di beni dell’Ente, mancata effettività della prestazione, parziale o totale, nonché violazione di cui ai Codici di Comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per quanto applicabili, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del pagamento o all’applicazione di eventuali penali, ovvero alla risoluzione del contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
4. Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso e nessun rimborso gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra.
5. Sono rimborsate le trasferte richieste dal Committente. Nessun rimborso è dovuto per il raggiungimento della sede di Veneto Lavoro o altra sede nell’ambito del territorio comunale.
6. Le trasferte devono essere anticipatamente autorizzate secondo le modalità previste dal Committente.
7. Gli importi relativi alla liquidazione di tale trattamento dovranno essere fatturati separatamente dai compensi.
8. Al Prestatore non spetta alcuna indennità o premio aggiuntivo al compenso previsto al termine del presente contratto di collaborazione.
9. Il compenso è accreditato sul conto corrente bancario o postale intestato al Prestatore. Le variazioni del conto corrente devono essere comunicate via pec con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di liquidazione.
Art. 6
(trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)
1. Sulla base della dichiarazione contenente i dati soggettivi necessari per l’applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assicurative, resa dal Prestatore sotto la personale responsabilità, si da e si prende atto che il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale tra i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 comma del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni in quanto rientra nella fattispecie dell’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.
2. Ai fini fiscali il Committente effettua, pertanto, una ritenuta d’acconto del 20%, o di importo superiore qualora richiesto dal Prestatore, all’atto della corresponsione del compenso ai sensi dell’art. 25 del DPR 600/73.
3. Il Prestatore deve, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi percepiti e l’eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. Possono essere applicati regimi fiscali diversi solo se previsti da specifiche norme di legge e/o convenzioni tra Stati.
Art.7 (recesso)
1. Il Committente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
2. Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso il saldo positivo/negativo del compenso è determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
3. In caso di recesso da parte del Prestatore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il Committente applica, a titolo di penale, una detrazione, da determinarsi in
ragione del pregiudizio arrecato alle attività pattuite, fino ad un massimo del 20% del compenso residuo spettante alla data del recesso.
4. Qualora le parti convengano di risolvere consensualmente il rapporto, nell’atto sono definite le condizioni anche in deroga ai commi precedenti.
Art. 8
(proprietà e riservatezza dei risultati)
1. Il lavoro svolto, i prodotti ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente.
2. Pertanto il Prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni, se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dal Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Committente.
3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Prestatore entra in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi devono considerarsi riservati.
Art. 9 (responsabilità)
1. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni causati dal Prestatore a persone e/o cose in corso di contratto.
Art. 10 (conflitto d’interessi)
1. Al Prestatore è fatto obbligo di non assumere, per tutta la durata del presente contratto, incarichi che, per i soggetti coinvolti e/o per la natura dell’oggetto, configurino conflitto di interessi o siano altrimenti in contrasto con le finalità del presente contratto o le attività del Committente.
2. ll Prestatore deve comunicare al Committente i rapporti di lavoro subordinato o autonomo aventi ad oggetto analoghe attività per tutta la durata del presente contratto.
3. Il Prestatore non può avere in corso o instaurare rapporti di lavoro, anche autonomo, senza autorizzazione del Committente, con soggetti (es. enti accreditati per la formazione e/0 lavoro) le cui attività sono sottoposte a verifica o controllo del Committente o degli Uffici di Pubbliche Amministrazioni per i quali il Committente svolge attività di assistenza tecnica. Con i medesimi soggetti il Prestatore non può essere, o essere stato, socio da meno di un anno né partecipare a società prima che sia decorso un anno dalla cessazione del presente incarico.
4. La violazione del presente articolo può comportare l’immediato recesso del contratto con la richiesta degli eventuali danni, compreso quello di immagine.
Art.11 (norme di rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano gli artt. 2222 e seguenti del codice civile e 409 del codice di procedura civile.
2. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile, art. 1453 e seguenti.
Art.12
(tutela dati personali)
1. Per la tutela del Prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, sono osservate le disposizioni di cui al d.lgsl. n. 196/2003.
Art.13 (efficacia del contratto)
1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma di entrambe le parti e l’ultima firma determina la data di sottoscrizione che si assume a riferimento.
Art. 14
(foro competente)
1. Per eventuali controversie il Prestatore dichiara di accettare la competenza del Foro di Venezia.
Art. 15 (comunicazioni)
1. Le comunicazioni tra il Prestatore ed il Committente avvengono mediante la posta elettronica certificata, pertanto, il Prestatore deve tenere attiva la propria casella fino all’adempimento delle comunicazioni fiscali attinenti al rapporto (es: comunicazione della certificazione di ritenuta d’acconto).
2. Il Committente assolve agli obblighi di trasmissione delle comunicazioni fiscali esclusivamente attraverso la casella di Posta Elettronica Certificata comunicata dal Prestatore alla sottoscrizione del contratto o successivamente modificata. Ogni altra forma può essere assoggettata a costi che devono essere preventivamente coperti mediante versamento sul conto dell’Ente presso la Tesoreria.
Art. 16 (clausole contrattuali)
1. Tutte le clausole del presente atto rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione può dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso con spese a carico del richiedente.
Letto, confermato, sottoscritto in forma digitale. Per Veneto Lavoro (Committente)
Il Direttore Il Prestatore
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
(firma digitale) (firma digitale)
Con la doppia firma il Prestatore approva espressamente e specificamente, ai sensi dell’art. 1341 codice civile, le clausole di cui agli artt.: 5) terzo comma, 7), 8), 10) 15).