CONTRATTO DI CONCESSIONE IN LICENZA D’USO NON ESCLUSIVA DEL MARCHIO COLLETTIVO “MARMO BOTTICINO CLASSICO”
CONTRATTO DI CONCESSIONE IN LICENZA D’USO NON ESCLUSIVA DEL MARCHIO COLLETTIVO “MARMO BOTTICINO CLASSICO”
®
Tra
Consorzio Produttori Marmo Botticino Classico, con xxxx xxxxxx xx 00000 Xxxxxxxxx (XX), xxx Xxxx Xxxxx, x. 00/X, C.F. e Par- tita Iva n. 02910590179, in persona del legale rappresentante pro tempore, il Presidente ................................................................
(di seguito denominato il “Consorzio”)
e
................................................................................ con sede legale in .................................... Via ..........................................................
n............. P. Iva ........................................in persona del legale rappresentante pro tempore .............................................................................
(di seguito denominata il “Licenziatario”)
Premesso che
1. Il CONSORZIO è un ente, senza scopo di lucro, avente per oggetto sociale, tra l’altro, “l’attività di promuovere l’immagine e svi- luppare l’impiego e la diffusione del marmo Botticino Classico attraverso le iniziative pubblicitarie e promozionali più opportune, stimolarne la diffusione sul mercato interno e internazionale nei settori di impiego tradizionale e in quelli suscettibili di futuro svi- luppo, intraprendere azioni di tutela del nome e dell’immagine anche con l’adozione di un marchio collettivo, italiano, comunitario e internazionale disciplinato dal relativo Disciplinare Tecnico, a garanzia dell’origine geografica, natura e qualità dei prodotti, con facoltà di concederlo in licenza anche a non consorziati”.
2. Il CONSORZIO con delibera del 5 maggio 2005 ha deciso di adottare un marchio collettivo e il relativo Disciplinare Tecnico allo scopo di garantire l’origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti, con facoltà di concederlo in licenza.
3. Il CONSORZIO, in forza della delibera di cui sopra, ha depositato in data 17 maggio 2005 presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) domanda di marchio figurativo collettivo n. MI2005c05440, in data 20 maggio 2005 presso l’Ufficio per l’Armo- nizzazione del Mercato Interno domanda di marchio figurativo collettivo n. 004459574 e in data 26 ottobre 2005 presso l’OMPI di Ginevra, domanda n. 12058D/2005 per la registrazione internazionale di marchio figurativo collettivo (di seguito, per brevità, anche il “Marchio”) con relativo Disciplinare Tecnico che si intende qui integralmente richiamato (Allegato A).
4. Il CONSORZIO ha istituito, mediante modifica statutaria del 12 aprile 2005, un organo, denominato Commissione Tecnica, a cui sono demandate, in via esclusiva, tutte le attività dirette alla verifica del rispetto da parte di consorziati e licenziatari, di quanto previsto dal Disciplinare Tecnico.
5. Il LICENZIATARIO (definito anche “Utilizzatore”) è un soggetto che trasforma e/o commercializza il materiale marmo Botticino Classico, acquistato dai produttori aderenti al Consorzio, oppure da altri produttori non consorziati, trasformatori o commercianti già licenziatari.
6. Il LICENZIATARIO avendo interesse a contraddistinguere i propri prodotti con il marchio ha presentato apposita domanda (Allegato D) alla Commissione Tecnica, ai sensi della Scheda G, punto 1, del Disciplinare Tecnico (cfr., Allegato A).
7. La Commissione Tecnica ha accertato che il LICENZIATARIO è in possesso delle capacità tecniche e delle risorse necessarie al rispetto degli standard indicati nel Disciplinare Tecnico.
Al fine di regolare i propri rapporti giuridici ed economici, CONSORZIO e LICENZIATARIO intendono stipulare un contratto ai se- guenti termini e condizioni.
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente contratto, consorzio e licenziatario convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE A - DEFINIZIONI ED OGGETTO
1. Definizioni
Nel presente contratto le seguenti espressioni avranno il significato indicato qui di seguito:
• Consorzio: è l’ente titolare del marchio collettivo figurativo per il “Marmo Botticino Classico”.
• Marchio: marchio collettivo figurativo “Marmo Botticino Classico” con il quale il LICENZIATARIO intende contraddistinguere i prodotti aventi le caratteristiche di origine geografica, natura e qualità indicate nel Disciplinare Tecnico e tipiche del marmo Botticino Classico.
• Disciplinare Tecnico: regolamento concernente l’uso del marchio, i controlli e le relative sanzioni.
2. Oggetto
2.1. Il CONSORZIO concederà al LICENZIATARIO in licenza d’uso non esclusiva, mondiale, limitata alla riproduzione del marchio su prodotti aventi le caratteristiche di origine geografica, natura e qualità indicate nel Disciplinare Tecnico e tipiche del marmo Botticino Classico prodotti e/o commercializzati dal LICENZIATARIO e su documenti come indicato nel manuale di immagine coordinata (Allegato E), che, a fini del presente contratto, si intende letto ed approvato e ne costituisce parte integrante.
2.2. Il CONSORZIO è e rimane l’unico ed esclusivo proprietario del marchio.
2.3. È fatto divieto al LICENZIATARIO di concedere in sublicenza a terzi l’uso del marchio e/o di cederlo a qualsiasi titolo.
2.4. Il LICENZIATARIO si impegna ad utilizzare il marchio sui prodotti di marmo Botticino Classico di sua produzione e/o commer- cializzazione e nella documentazione come indicato nel manuale di immagine coordinata (cfr., Allegato E).
2.5. Il LICENZIATARIO si impegna, inoltre, a fornire al CONSORZIO, in maniera corretta e precisa, tutte le informazioni necessarie ai controlli ed alle verifiche previsti dal Disciplinare Tecnico ed indicati nella Domanda di concessione in licenza d’uso del marchio collettivo (cfr., Allegato D) che, ai fini del presente contratto, si intendono letti ed approvati e ne costituiscono parte integrante.
2.6. Il LICENZIATARIO non potrà per nessuna ragione, causa e/o titolo trasferire totalmente e/o parzialmente a terzi, anche se con- sorziati, la presente licenza.
2.7. Il CONSORZIO, oltre ai casi previsti dal Disciplinare Tecnico, si riserva di sospendere e/o revocare la licenza d’uso del marchio nei casi in cui:
(a) il marchio venga usato in maniera non conforme alle clausole stabilite nel presente contratto e al Disciplinare Tecnico;
(b) l’uso del marchio venga attuato in maniera diffamatoria, ingannevole, in violazione della normativa vigente o in qualsiasi altro modo che arrechi pregiudizio al CONSORZIO;
(c) il LICENZIATARIO non rispetti l’obbligo di fornire, e aggiornare se è il caso, alla COMMISSIONE TECNICA, a tale scopo predi- sposta dal Consorzio, le informazioni necessarie alle verifiche ed ai controlli previsti dal Disciplinare Tecnico;
(d) il LICENZIATARIO violi il divieto di cui precedente punto 2.6;
(e) il LICENZIATARIO non provveda al pagamento del corrispettivo previsto al successivo punto per almeno due scadenze consecutive.
SEZIONE B - DURATA E CORRISPETTIVO
3. Durata del contratto
3.1. Il contratto avrà durata di un (1) anno a far data dalla sua sottoscrizione.
3.2. Il contratto si rinnoverà automaticamente, per un ulteriore (1) anno, qualora una delle due parti non comunichi la propria volon- tà di non voler rinnovare il presente contratto con lettera raccomandata a.r., che dovrà essere pervenuta all’altra parte almeno tre (3) mesi prima della scadenza.
4. Corrispettivo
4.1. Il CONSORZIO concede al LICENZIATARIO l’uso non esclusivo del marchio dietro il pagamento dell’importo di € 200,00 (Iva esclusa), a titolo di spese istruttorie, per la prima annualità, da corrispondere all’atto della sottoscrizione del Contratto; e di € 100,00 (Iva esclusa), da corrispondere negli anni successivi, entro il mese di gennaio, a seguito dell’emissione da parte del CONSORZIO di fattura.
4.2. Il CONSORZIO, per il tramite della propria Assemblea Ordinaria, ha la facoltà di modificare l’importo annuale dovuto dal LICEN- ZIATARIO a titolo di Royalties per l’uso del marchio. Il CONSORZIO si impegna a comunicare detta variazione al LICENZIATA- RIO entro quattro (4) mesi dalla scadenza del Contratto in modo da porre in grado il LICENZIATARIO di manifestare la volontà di non voler rinnovare il Contratto nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto 3.2.
5. Risoluzione delle controversie
5.1. Le parti potranno sottoporre le controversie derivanti e/o originate e/o connesse al presente contratto ad un tentativo di con- ciliazione avanti ExtraCuria (xxx.xxxxxxxxxx.xx), organismo non giurisdizionale di risoluzione extragiudiziale delle controversie commerciali, secondo il Regolamento vigente all’epoca del presentazione della richiesta.
5.2. Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia potrà essere risolta da un (1) Arbitro Unico, nominato di comune accordo dal licenziatario e dal Consorzio o, in caso di mancato accordo entro sette (7) giorni lavorativi o di inerzia, dal Presidente della Sezione Specializzata Marchi e Brevetti del Tribunale di Milano.
L’arbitro deciderà secondo le norme del Codice della Proprietà Industriale e in via rituale, osservando gli artt. 35 e 36 del Titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, così come richiamati dall’art. 134, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale. La sede del procedimento arbitrale sarà presso lo Studio professionale dell’arbitro.
Botticino, ....................................................
Consorzio Produttori Marmo Botticino Classico Il Presidente
LICENZIATARIO