CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ABITAZIONE
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
a. Nota informativa, comprensiva del glossario;
b. Condizioni di assicurazione;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa.
CAA053/v.2011.03
PROTEZIONE CASA - Linea MAXI
Nota Informativa
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE GLOBALE ABITAZIONE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Presso le filiali degli intermediari (Cariparma e Friuladria) è possibile richiedere un preventivo gratuito personalizzato.
In caso di variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet dell’impresa xxx.xx-xxxxxxxxxxxxx.xx per la consultazione dei relativi aggiornamenti.
cod. int. 016
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. – Società per Azioni Unipersonale
b) Sede legale a Milano in Xxxxxx X. Xxxxxxx, 0 – 00000 - Xxxxxx
c) Telefono 000 000 000 (€ 0,12 al minuto, con tariffazione per secondo di conversazione, e scatto alla risposta di € 0,06; da telefono mobile è applicata la tariffa del relativo operatore) - Fax 00 00 00 00 000 – Sito Internet: www.ca- assicurazioni.itIndirizzo Mail: xxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx (per informazioni di carattere generale e per ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo)
d) Autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n.1.00166
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il Patrimonio Netto di CRÉDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI S.p.A. ammonta ad Euro 9.564.181,00, di cui Euro 9.500.000,00 costituito dal Capitale Sociale, ed Euro 8.955.155,00 costituito da Riserve Patrimoniali.
L’indice di solvibilità della Compagnia – dato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente – è pari a 173,4%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA
Il contratto ha durata di un anno e prevede la clausola di tacito rinnovo alla scadenza anniversaria di polizza.
Al fine di evitare la proroga tacita è possibile risolvere il contratto mediante disdetta inviata a mezzo raccomandata almeno trenta giorni primi della data di scadenza indicata nella polizza.
Si richiama l’attenzione del Contraente sull’art. 9.4. (“Xxxxxx, Xxxxxxx e disdetta del Contratto”) della Sezione IX delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte
Le coperture assicurative offerte variano in funzione della linea prescelta dal contraente e sono attive se richiamate nella scheda di polizza:
• INCENDIO ED ALTRI EVENTI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga ad indennizzare l’assicurato per i danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati e al loro contenuto causati dal verificarsi dei seguenti eventi:
- Incendio;
- Fulmine;
- Esplosione;
- Implosione;
- Scoppio;
- Onda sonica;
- Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
- Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;
- Fumo, gas, vapore, sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra oppure causati da guasto improvviso ed accidentale degli impianti di produzione del calore al servizio del fabbricato;
- Urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'assicurato o ai componenti del nucleo familiare, in transito sulla pubblica via.
- Acqua condotta;
- Danni da gelo;
- Eventi naturali;
- Atti vandalici;
- Fenomeno elettrico;
- Danni al contenuto del congelatore;
- Cristalli.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia alla Sezione I (“Incendio ed altri eventi”) delle Condizioni di Assicurazione.
• FURTO
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga ad indennizzare l’assicurato per i danni di perdita di possesso dei seguenti beni oggetto di furto o rapina nei locali facenti parte dell’abitazione assicurata:
- beni rientranti nella definizione di contenuto di cui alle definizioni di polizza;
- pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, collezioni, oggetti d'arte, statue;
- valori, preziosi e titoli di credito;
- documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL (limitatamente alle spese di rifacimento materiale);
- impianti di allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono.
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia alla Sezione II (“Furto”) delle Condizioni di Assicurazione.
• DANNI A TERZI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a:
- proprietà del fabbricato assicurato (se di proprietà del Contraente);
- danni a terzi da Incendio;
- RC della Famiglia (se assicurata l’abitazione principale);
- RC dell’affittuario (se l’abitazione è locata al Contraente).
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia alla Sezione IV (“Danni a terzi”) delle Condizioni di Assicurazione.
• PRESTAZIONI DI ASSISTENZA (Base e Estesa)
In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e ACI Global, in caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le seguenti prestazioni dei Servizi di Assistenza:
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza;
- Invio di un fabbro per interventi di emergenza;
- Invio di un idraulico per interventi di emergenza;
- Invio di un sorvegliante;
- Interventi di emergenza per danni d’acqua;
Nel caso in cui il Contraente abbia optato per la forma Estesa sono previste le seguenti coperture assicurative:
- Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni
- Invio baby sitter
- Spese viaggio per persona designata all’affido del minore
- Assistenza animali domestici
- Spese d’albergo
- Ripristino abitazione
- Rientro anticipato per danni all’abitazione
Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia alla Sezione VI (“Assistenza Casa”) delle Condizioni di Assicurazione.
• INFORTUNI DOMESTICI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. paga un indennizzo per le conseguenze dirette di un infortunio, subito all’interno dell’abitazione assicurata, che comporti la morte o una invalidità permanente di uno o più dei componenti del nucleo familiare dell’assicurato. Per la descrizione di dettaglio di tale copertura assicurativa si rinvia alla Sezione VII (“Danni da infortunio”) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Nelle singole garanzie sono previste limitazioni ed esclusioni sulle coperture assicurative ovvero di condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Al riguardo, si richiama l’attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione.
Incendio ed altri eventi
artt. 1.1.2. (“Acqua condotta”); 1.1.3. (“Danni da gelo”); 1.1.4. (“Eventi naturali”);
1.1.5. (“Atti vandalici”); 1.1.6. (“Fenomeno elettrico”); 1.2. (“Esclusioni”); 1.5. (“Danni al contenuto del congelatore”); 1.6. (“Cristalli”).
Furto
2.2. (“Oggetto della garanzia furto”); 2.4. (“Limiti di indennizzo nella garanzia furto”);
2.5. (“Esclusioni garanzia furto”).
Danni a terzi
4.1.2. (“Soggetti esclusi dalla garanzia responsabilità civile del proprietario del fabbricato”); 4.1.3. (“Esclusioni responsabilità civile del proprietario del fabbricato”);
4.2.2. (“Soggetti esclusi dalla garanzia responsabilità civile per danni a terzi da incendio”); 4.2.3. (“Esclusioni responsabilità civile per danni a terzi da incendio”);
4.3.2. (“Soggetti esclusi dalla garanzia responsabilità civile della famiglia”); 4.3.4. (“Esclusioni responsabilità civile della famiglia”); 4.4.2. (“Esclusioni responsabilità civile dell’affittuario”).
Assistenza Casa
6.3. (“Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza casa”);
6.4. (“Prestazioni assistenza casa”).
Danni da infortunio
7.3. (“Esclusioni danni da infortunio”) delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA
Nelle singole garanzie o sulla scheda di polizza sono previste franchigie, scoperti e massimali di copertura.
Al riguardo, si richiama l’attenzione del Contraente sulle seguenti disposizioni delle Condizioni di Assicurazione.
Incendio ed altri eventi
artt. 1.1. (“Oggetto della garanzia incendio ed altri eventi”); 1.1.1. (“Incendio e rischi accessori”); 1.1.2. (“Acqua condotta”); 1.1.3. (“Danni da gelo”); 1.1.4. (“Eventi
naturali”); 1.1.5. (“Atti vandalici”); 1.1.6. (“Fenomeno elettrico”); 1.1.7. (“Spese aggiuntive indennizzabili”); 1.4. (“Estensione a periodo di villeggiatura”); 1.5. (“Danni al contenuto del congelatore”); 1.6. (“Cristalli”).
Furto
2.3. (“Estensione a periodo di villeggiatura”); 2.4. (“Limiti di indennizzo”); 2.6.2. (“Insufficienza dei mezzi di chiusura”).
Assistenza Casa
6.4. (“Prestazioni di assistenza”).
Danni da infortunio
7.6.3. (“Franchigia per invalidità permanente”).
Esempio di franchigia e scoperto: se nella garanzia Eventi Naturali è previsto uno scoperto del 30 % in caso di inosservanza degli obblighi di prevenzione (chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di disabitazione) ed una franchigia di € 250,00 per sinistro, in caso di danno si detrarrà la maggior somma fra scoperto percentuale (calcolato sull’entità del danno) e la franchigia contrattualizzata.
Quindi con un danno di € 1.500,00 l’indennizzo sarà di € 1.050,00 (€ 1.500,00 meno 30%) mentre nel caso il danno sia di € 500,00 l’indennizzo sarà di € 250,00 (€ 500 meno € 250,00).
Esempio di massimale: se sulla garanzia Eventi Naturali è riportato che la garanzia copre fino al massimale di € 200.000,00 per anno assicurativo, in caso di sinistro l’indennizzo non potrà mai essere superiore a detto importo anche se relativa a più sinistri avvenuti nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Per una descrizione degli effetti in caso di dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio si richiama l’attenzione del Contraente sull’art. 9.5. (“Dichiarazioni relative a circostanze del rischio/Diminuzione o aggravamento del rischio”) delle Condizioni di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa su ogni evento idoneo ad un aggravamento o ad una diminuzione del rischio.
Per una descrizione delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tale obblighi di comunicazione si rinvia all’art. 9.5. (“Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/Diminuzione o aggravamento del rischio”) delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio: cambio di destinazione d’uso dei locali da abitazione a magazzino.
6. Premi
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno. Il premio deve essere pagato dal Contraente alla consegna della polizza tramite bonifico bancario o contanti.
Il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario, come indicato sulla scheda di polizza.
Le rate successive dovranno essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanza emessa da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
Per i contratti connessi a mutui od ad altri contratti di finanziamento la quota di premio medio percepita dall’intermediario, per l’esercizio 2009, a carico del contraente, è stato del 14,23% del premio imponibile pagato, pari ad € 29,04.
AVVERTENZA
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, l’Impresa restituirà al debitore/assicurato la parte di premio imponibile pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 9.1 delle Condizioni di Assicurazione.
7. Rivalse
Con riferimento all’assistenza casa, la polizza prevede la facoltà di rivalsa dell’Impresa in caso di interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, Crédit Agricole Assicurazioni avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.
La rivalsa è il diritto dell’Impresa di rivalersi verso i terzi responsabili del danno (incluso l’assicurato), una volta che questo sia stato liquidato.
Per un’analisi di dettaglio del meccanismo di funzionamento della rivalsa, si rinvia all’art. 6.3. (“Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza”) delle Condizioni di Assicurazione.
8. Diritto di recesso AVVERTENZA
In caso di cessazione del rischio è possibile per il contraente inviare comunicazione scritta richiedendo la restituzione del premio imponibile pagato relativo al periodo residuo dalla data della cessazione (che non potrà comunque essere antecedente alla data della suddetta comunicazione scritta) alla successiva scadenza annua.
In caso di aggravamento del rischio sarà facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. recedere dal contratto nei termini previsti dall’art. 1897 del Codice Civile.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni a decorrere dai seguenti momenti:
• nell'assicurazione della responsabilità civile, dal giorno in cui il terzo ha richiesto alla Compagnia il risarcimento o ha promosso azione contro la Compagnia;
• per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto al risarcimento dei danni.
10. Legge Applicabile
Al contratto sarà applicabile la Legge Italiana.
11. Regime fiscale
(Sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)
11.1 Regime fiscale premi
• Il premio corrisposto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni;
• Sul premio delle garanzie INCENDIO ED ALTRI EVENTI, FURTO, DANNI A TERZI è calcolata l’addizionale antiracket in misura del 1% del premio netto di garanzia.
• Il premio della garanzia INFORTUNI (opzionale) è interamente detraibile dall’IRPEF, se prestata per il Contraente e per le persone fiscalmente a suo carico, sino all’importo complessivo annuo di € 1.291,14.
11.2 Regime fiscale delle somme corrisposte
• Le somme corrisposte dall’Impresa in caso di liquidazione dei sinistri o di rimborso dei premi a seguito cessazione del rischio, sono esenti imposta.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
La denuncia del sinistro deve essere preventivamente presentata via telefono e successivamente predisposta in forma scritta ed inviata alla Compagnia, entro tre giorni dall’evento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano, o telefax o per via telematica.
Il danneggiato deve necessariamente seguire le istruzioni che gli vengono fornite in fase di denuncia telefonica o le successive ulteriori comunicazioni inviate dalla Compagnia in forma scritta.
Per consentire alla Compagnia l’accertamento dei danni subiti il danneggiato dovrà collaborare, fornendo la documentazione comprovante il danno e, se del caso, consentire l’accesso ai locali da parte di un tecnico incaricato dalla Compagnia.
Al fine di consentire una corretta valutazione del danno sarà inoltre necessario conservare documentazione comprovante il possesso e le caratteristiche dei beni oggetto di danno o, eventualmente, di furto.
Acquisiti tutti gli elementi istruttori (documentazione, perizia, informazioni finalizzate alla gestione del danno, etc.), la Compagnia provvede ad inviare una comunicazione scritta al Cliente per informarlo sulla indennizzabilità o meno del danno e, nell’eventualità lo sia, procede con l’emissione di bonifico a favore del danneggiato (Assicurato o terzo danneggiato), dandone comunicazione all’Assicurato stesso.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società al seguente indirizzo: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - X.xx G. Missori 2 - 20122 – MILANO - Fax n. 02/882183.313 - Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxxx
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: insieme delle garanzie previste in polizza.
Abitazione abituale: insieme dei locali catastalmente censiti ove l'assicurato e i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", abbiano residenza anagrafica, ossia ove gli stessi risiedano per la maggior parte del tempo, purché posta in territorio italiano.
Abitazione saltuaria: insieme dei locali catastalmente censiti ove l'assicurato e/o i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", non dimori abitualmente, purché posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.
Capitale assicurato: è l'importo convenuto in contratto per i beni che sono soggetti a copertura e rappresenta la somma massima indennizzabile.
Collezioni: per “collezione” si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.
Committenza: l'avvalersi dell'attività altrui per conseguire un risultato di proprio interesse.
Contenuto: mobilio e arredamento in genere per abitazione , personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere non professionali e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero. Sono inclusi gli oggetti personali. Sono comunque esclusi veicoli e natanti.
Contraente: persona fisica che sottoscrive il contratto (polizza), assume l'onere di pagare il premio.
Danni materiali e diretti: i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.
Disabitazione: l'assenza continua dall'abitazione dell'assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato:
▪ l’insieme dei componenti edilizi destinati per loro natura a lunga durata (strutture portanti, tetto, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc) che delimitano direttamente l’abitazione dell’assicurato;
▪ i rivestimenti e pitture interne, moquettes, tappezzerie e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico;
▪ gli impianti idrici, igienici, elettrici/antenna fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione e di comunicazione ad uso esclusivo dell’abitazione;
▪ i serramenti interni ed esterni, le tende esterne con struttura portante metallica solidale con la struttura del fabbricato;
▪ le opere di lattoneria (canali, gronde etc) e di fabbro (inferiate, cancelli, scale interne etc.);
▪ in caso di condominio fanno parte del fabbricato :
o i componenti edilizi che delimitano le aree comuni direttamente adiacenti all’abitazione dell’assicurato;
o cantina, sottotetto, box di pertinenza dell’abitazione;
▪ in caso di abitazione che costituisce corpo isolato a sé stante fanno parte del fabbricato :
o le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dal corpo principale, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
o le recinzioni, i cancelli anche automatici; le opere di pavimentazione esterna; le installazioni immobili per natura o per destinazione, compresi ascensori e montacarichi, i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive, e da gioco; gli arredi di giardino purché con struttura portante certificata e solidali con il terreno o con corpi di fabbricato.
Non fanno comunque parte del fabbricato:
▪ area ove sorge il fabbricato
▪ piante, arbusti e vegetali in genere
▪ animali domestici
Fenomeno elettrico: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Franchigia: somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato.
Fulmine: fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.
Furto (reato di): impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione a chi la detiene.
Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma dovuta da Crédi Agricole Assicurazioni S.p.A. all'assicurato in caso di sinistro.
Inferriata: manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Locali di villeggiatura: abitazione, comprese le pertinenze, per cui sia stato stipulato un contratto di locazione ove l'assicurato figuri come locatario. La villeggiatura prevede che l'assicurato e/o i suoi familiari stabilmente conviventi abbiano pernottato per un periodo minimo pari a 7 giorni.
Limite di indennizzo: l’importo massimo dell’indennizzo riconosciuto da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. L’eventuale importo del sinistro eccedente il limite di indennizzo rimane in carico all’assicurato.
Massimale: importo massimo di risarcimento in caso di sinistro.
Materiali incombustibili: si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Nucleo familiare: tutte le persone che compongono il nucleo familiare del contraente quali risultano dallo stato di famiglia al momento del sinistro.
Oggetti personali: vestiario, calzature, pelletteria, articoli di igiene personale. Sono comunque esclusi, gioielli, preziosi, valori, titoli di credito, telefoni cellulari, orologi, penne stilografiche, occhiali, apparecchiature elettroniche/elettriche, ottiche, veicoli e natanti.
Onda sonica: fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.
Periodo assicurativo: vedi Unità di Misura.
Pertinenze: locali ad uso non abitativo, situati anche in corpo separato, comunque non oltre 500 metri dal corpo principale, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma che il contraente versa a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per usufruire delle garanzie e delle prestazioni offerte.
Preziosi: gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.
Primo rischio assoluto: forma di copertura che non comporta, in caso di sinistro, l’applicazione della regola proporzionale a carico dell’assicurato (art. 1907 C.C.), anche se la somma assicurata risulti inferiore al valore complessivo delle cose assicurate.
Xxxxxx (reato di): sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, avvenuta nell'abitazione indicata in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Scasso: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
Scoperto: percentuale dell'ammontare del danno liquidabile, che viene dedotto dall'indennizzo; tale importo rimane a carico dell'assicurato.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.
Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Somma assicurata: vedi capitale assicurato.
Struttura Organizzativa: la struttura destinata all’attività di gestione dei sinistri del ramo assistenza.
Strutture portanti: elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggia il peso del proprio fabbricato ed i carichi dovuti al contenuto. Strutture portanti verticali: muri portanti, pilastri, fondazioni. Strutture portanti orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del tetto, solai.
Strutture portanti del tetto: le strutture orizzontali od inclinate che sostengono direttamente il tetto (orditure, tiranti o catene).
Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti (tegole, impermeabilizzazione etc.), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Titoli di credito: i titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.
Unità di Misura: le unità di misura del Sistema Internazionale (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2009) riportate nelle seguenti condizioni contrattuali si intendono definite come segue:
▪ Periodo assicurativo: periodo di 365 giorni (366 in caso di bisestilità) di validità della copertura assicurativa.
Valore di rimpiazzo o di sostituzione: rappresenta il valore di un altro bene economico che presenti la stessa utilità e pertanto con questi sostituibile.
Valori: denaro, carte di credito e debito, valori bollati e simili.
Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, spranghe e simili. E' costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.
PROTEZIONE CASA - Linea MAXI
Condizioni di Assicurazione
Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto la soluzione assicurativa di Crédit Agricole Assicurazioni. Il nostro obiettivo sarà prenderci cura di Xxx e della Sua abitazione.
Per rendere più agevole la lettura e la comprensione del presente documento, abbiamo fatto precedere un breve glossario con le definizioni dei principali termini tecnici contenuti nelle condizioni generali di Assicurazione.
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30
fax: x00 00 00 00 00 000
IN CASO DI VARIAZIONI SULLA POLIZZA
dall'Italia: 199 400 075
IN CASO DI SINISTRO
dall'Italia: 800 088 292
dall'estero: x00 00 00 00 00 000
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.00 fax: x00 00 00 00 00 000
I nostri specialisti sono a Sua disposizione per qualunque informazione e La potranno aiutare in qualsiasi momento; potrà facilmente raggiungerli ai seguenti numeri telefonici:
cod. int. 016
INDICE
Pag. DEFINIZIONI DI POLIZZA 3
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI 7
SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI EVENTI 7
SEZIONE II - FURTO 12
SEZIONE III - SINISTRI - DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI – GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI E GARANZIA FURTO 15
SEZIONE IV - DANNI A TERZI 18
SEZIONE V - SINISTRI – DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI –
GARANZIA DANNI A TERZI 23
SEZIONE VI - ASSISTENZA CASA 24
SEZIONE VII - DANNI DA INFORTUNIO 30
SEZIONE VIII - SINISTRI – DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI – GARANZIA INFORTUNI 35
SEZIONE IX - ALTRI DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI –
DISPOSIZIONI FINALI 36
DEFINIZIONI DI POLIZZA
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: insieme delle garanzie previste in polizza.
Abitazione abituale: insieme dei locali catastalmente censiti ove l'assicurato e i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", abbiano residenza anagrafica, ossia ove gli stessi risiedano per la maggior parte del tempo, purché posta in territorio italiano.
Abitazione saltuaria: insieme dei locali catastalmente censiti ove l'assicurato e/o i suoi familiari conviventi e "convivente more uxorio", non dimori abitualmente, purché posta in territorio italiano. La multiproprietà non è considerata dimora saltuaria.
Capitale assicurato: è l'importo convenuto in contratto per i beni che sono soggetti a copertura e rappresenta la somma massima indennizzabile.
Collezioni: per “collezione” si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri di oggetti di una stessa specie e categoria, rari o curiosi.
Committenza: l'avvalersi dell'attività altrui per conseguire un risultato di proprio interesse.
Contenuto: mobilio e arredamento in genere per abitazione , personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere non professionali e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero. Sono inclusi gli oggetti personali. Sono comunque esclusi veicoli e natanti.
Contraente: persona fisica che sottoscrive il contratto (polizza), assume l'onere di pagare il premio.
Danni materiali e diretti: i danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'assicurazione.
Disabitazione: l'assenza continua dall'abitazione dell'assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a due giorni con almeno un pernottamento.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato:
▪ l’insieme dei componenti edilizi destinati per loro natura a lunga durata (strutture portanti, tetto, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc) che delimitano direttamente l’abitazione dell’assicurato;
▪ i rivestimenti e pitture interne, moquettes, tappezzerie e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico;
▪ gli impianti idrici, igienici, elettrici/antenna fissi, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione e di comunicazione ad uso esclusivo dell’abitazione;
▪ i serramenti interni ed esterni, le tende esterne con struttura portante metallica solidale con la struttura del fabbricato;
▪ le opere di lattoneria (canali, gronde etc) e di fabbro (inferiate, cancelli, scale interne etc.);
▪ in caso di condominio fanno parte del fabbricato :
o i componenti edilizi che delimitano le aree comuni direttamente adiacenti all’abitazione dell’assicurato;
o cantina, sottotetto, box di pertinenza dell’abitazione;
▪ in caso di abitazione che costituisce corpo isolato a sé stante fanno parte del fabbricato :
o le pertinenze, ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dal corpo principale, destinate a contenere
cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
o le recinzioni, i cancelli anche automatici; le opere di pavimentazione esterna; le installazioni immobili per natura o per destinazione, compresi ascensori e montacarichi, i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive, e da gioco; gli arredi di giardino purché con struttura portante certificata e solidali con il terreno o con corpi di fabbricato.
Non fanno comunque parte del fabbricato:
▪ area ove sorge il fabbricato
▪ piante, arbusti e vegetali in genere
▪ animali domestici
Fenomeno elettrico: azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Franchigia: somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'assicurato.
Fulmine: fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.
Furto (reato di): impossessamento di cosa mobile altrui, con sottrazione a chi la detiene.
Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma dovuta da Crédi Agricole Assicurazioni S.p.A. all'assicurato in caso di sinistro.
Inferriata: manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L'inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell'inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: la perdita, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
Locali di villeggiatura: abitazione, comprese le pertinenze, per cui sia stato stipulato un contratto di locazione ove l'assicurato figuri come locatario. La villeggiatura
prevede che l'assicurato e/o i suoi familiari stabilmente conviventi abbiano pernottato per un periodo minimo pari a 7 giorni.
Limite di indennizzo: l’importo massimo dell’indennizzo riconosciuto da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.. L’eventuale importo del sinistro eccedente il limite di indennizzo rimane in carico all’assicurato.
Massimale: importo massimo di risarcimento in caso di sinistro.
Materiali incombustibili: si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Nucleo familiare: tutte le persone che compongono il nucleo familiare del contraente quali risultano dallo stato di famiglia al momento del sinistro.
Oggetti personali: vestiario, calzature, pelletteria, articoli di igiene personale. Sono comunque esclusi, gioielli, preziosi, valori, titoli di credito, telefoni cellulari, orologi, penne stilografiche, occhiali, apparecchiature elettroniche/elettriche, ottiche, veicoli e natanti.
Onda sonica: fenomeno costituito dalla generazione di onde di pressione acustica, provocate da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica e supersonica, e che possono provocare vibrazioni dannose.
Periodo assicurativo: vedi Unità di Misura.
Pertinenze: locali ad uso non abitativo, situati anche in corpo separato, comunque non oltre 500 metri dal corpo principale, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma che il contraente versa a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per usufruire delle garanzie e delle prestazioni offerte.
Preziosi: gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.
Primo rischio assoluto: forma di copertura che non comporta, in caso di sinistro, l’applicazione della regola proporzionale a carico dell’assicurato (art. 1907 C.C.), anche se la somma assicurata risulti inferiore al valore complessivo delle cose assicurate.
Xxxxxx (reato di): sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene, avvenuta nell'abitazione indicata in polizza, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Scasso: forzamento, sfondamento o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
Scoperto: percentuale dell'ammontare del danno liquidabile, che viene dedotto dall'indennizzo; tale importo rimane a carico dell'assicurato.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono da considerare scoppio.
Serramenti: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Somma assicurata: vedi capitale assicurato.
Struttura Organizzativa: la struttura destinata all’attività di gestione dei sinistri del ramo assistenza.
Strutture portanti: elementi di un edificio destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggia il peso del proprio fabbricato ed i carichi dovuti al contenuto. Strutture portanti verticali: muri portanti, pilastri, fondazioni. Strutture portanti orizzontali: travi, capriate ed orditure di sostegno del tetto, solai.
Strutture portanti del tetto: le strutture orizzontali od inclinate che sostengono direttamente il tetto (orditure, tiranti o catene).
Tetto: l'insieme delle strutture portanti e non portanti (tegole, impermeabilizzazione etc.), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Titoli di credito: i titoli di Stato, le azioni di Società, le cambiali, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, assegni bancari e circolari, gli assegni postali, i libretti di risparmio e simili.
Unità di Misura: le unità di misura del Sistema Internazionale (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 29 ottobre 2009) riportate nelle seguenti condizioni contrattuali si intendono definite come segue:
▪ Periodo assicurativo: periodo di 365 giorni (366 in caso di bisestilità) di validità della copertura assicurativa.
Valore di rimpiazzo o di sostituzione: rappresenta il valore di un altro bene economico che presenti la stessa utilità e pertanto con questi sostituibile.
Valori: denaro, carte di credito e debito, valori bollati e simili.
Vetro antisfondamento: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, spranghe e simili. E' costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.
CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
CONDIZIONI DI ASSICURABILITA’
La copertura assicurativa sui fabbricati è operante a condizione che:
▪ i locali siano destinati ad uso abitativo;
▪ i fabbricati siano regolarmente accatastati e conformi alle vigenti norme urbanistiche;
▪ i fabbricati e impianti siano conformi alle vigenti normative costruttive e/o realizzative;
▪ i fabbricati non siano in corso di costruzione o ristrutturazione; la copertura è invece operante durante le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che non interessino direttamente l’abitazione assicurata;
▪ i locali siano in buone condizioni di manutenzione;
▪ i locali facciano parte di un fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;
▪ il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati, e le pertinenze siano costruiti, per quanto riguarda le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto del tetto, in materiali incombustibili; è tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e fino ad un quarto delle singole superfici.
SEZIONE I - INCENDIO ED ALTRI EVENTI
1.1 OGGETTO DELLA GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, ad indennizzare l’assicurato per i danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati e al loro contenuto causati dal verificarsi degli eventi di seguito indicati. In ogni caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. verserà a titolo di indennizzo per danni di cui alla Sezione I di polizza un importo massimo di € 1.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo.
1.1.1 Incendio e rischi accessori
▪ Incendio;
▪ Fulmine;
▪ Esplosione;
▪ Implosione;
▪ Scoppio;
▪ Onda sonica;
▪ Caduta di corpi volanti: caduta di aeromobili, altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportati;
▪ Caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;
▪ Fumo, gas, vapore, sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra oppure causati da guasto improvviso ed accidentale degli impianti di produzione del calore al servizio del fabbricato;
▪ Urto di veicoli stradali non di proprietà o in uso all'assicurato o ai componenti del nucleo familiare, in transito sulla pubblica via.
La garanzia per i suddetti eventi è soggetta a una franchigia di € 150,00 per sinistro.
Sono comunque oggetto di indennizzo i guasti o danni cagionati per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato e le spese necessarie per effettuare la ricarica degli estintori utilizzati nel tentativo di estinguere l’incendio.
1.1.2 Acqua condotta
Fuoriuscita di acqua condotta in seguito a guasto o rottura accidentale di impianti del fabbricato idrici e di scarico, impianti di riscaldamento o condizionamento, pluviali e/o grondaie, comprese le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti di fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.
Sono esclusi i danni conseguenti a:
▪ rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
▪ umidità, stillicidio o condensa;
▪ rigurgito di fognature;
▪ anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua/liquami
▪ occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie, causato esclusivamente da grandine o neve.
L’assicurato è tenuto alla chiusura del rubinetto/valvola idrica di adduzione all’abitazione assicurata in caso di assenza per periodi superiori ai sette giorni.
La presente garanzia è soggetta a una franchigia di € 150,00 per sinistro; tuttavia, in caso di inosservanza dell’obbligo di cui al precedente paragrafo, l’indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30 %, col minimo pari alla franchigia di cui sopra.
1.1.3 Danni da gelo
Fuoriuscita d'acqua conseguente a rotture di condutture e/o impianti del fabbricato causate dal gelo.
Sono esclusi i danni da rottura di condutture installate in fabbricati privi di impianto di riscaldamento o all'esterno del fabbricato o interrate.
L’assicurato è tenuto ad immettere antigelo negli impianti nella misura opportuna, nonché a procedere al relativo svuotamento in caso di disabitazione anche temporanea.
La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 5.000,00 per ciascun periodo assicurativo e a una franchigia di € 150,00 per sinistro; tuttavia, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l’indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30%, col minimo pari alla franchigia di cui sopra.
1.1.4
Eventi naturali
▪ Uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate e/o abbattute, trombe d'aria, grandine. Sono compresi i danni verificatisi anche all'interno dei fabbricati, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, avvenuti quindi contestualmente all’evento atmosferico stesso;
▪ sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.
Sono comunque esclusi i danni:
▪ da inondazioni, alluvioni, mareggiate/maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
▪ da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o comunque formarsi temporaneo di corsi d’acqua a seguito dell’evento;
▪ da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all’evento;
▪ da anormale e/o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;
▪ a tendoni, ombrelloni e pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;
▪ a cose mobili (cioè prive di adeguata struttura portante solidale con il fabbricato e/o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata e/o protetta da balconi, aggetti, logge, verande;
▪ alle opere di impermeabilizzazione del fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
L’assicurato è tenuto a provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di forte vento o di disabitazione.
La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 200.000,00 per ciascun periodo assicurativo e a una franchigia di € 250,00 per sinistro; tuttavia, in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l’indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30 %, col minimo pari alla franchigia di cui sopra.
1.1.5 Atti vandalici
Atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di furto o tentato furto.
Sono esclusi i danni:
▪ relativi a graffiti, scritte sulle superfici esterne dell’immobile assicurato;
▪ causati da uno degli occupanti dell’immobile assicurato.
La presente garanzia è soggetta a una franchigia di € 150,00 per sinistro.
1.1.6 Fenomeno elettrico
Xxxxxxxx, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo provocati, ivi compresa l'azione del fulmine, che danneggino impianti di pertinenza del fabbricato, nonché
elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale.
Sono esclusi i danni:
▪ da spese per il recupero di dati informatici;
▪ ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati;
▪ da usura degli apparecchi;
▪ ad apparecchi per uso professionale.
La presente garanzia è soggetta a una franchigia di € 150,00 per sinistro.
1.1.7 Spese aggiuntive indennizzabili
Sono indennizzabili le seguenti spese purchè conseguenti al verificarsi di sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I:
▪ spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità, fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato per il sinistro ai sensi della Sezione I;
▪ spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nei locali oggetto dell'assicurazione quando questo sia necessario per eseguire riparazioni e fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato per il sinistro ai sensi della Sezione I;
▪ spese di rifacimento materiale dei documenti personali andati distrutti e relativi ai componenti del nucleo familiare fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.
1.2 ESCLUSIONI
Sono comunque esclusi i danni:
▪ verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
▪ verificatisi in occasione di emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
▪ determinati con dolo dell'assicurato;
▪ determinati da atti di terrorismo;
▪ subiti da veicoli e/o natanti;
▪ causati da normale usura e corrosione ;
▪ subiti da alimenti in refrigerazione per effetto di mancata od anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione, salvo quanto previsto alla specifica estensione di cui al successivo art. 1.5;
▪ dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l’installatore;
▪ da smarrimento, furto e rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati.
1.3 COLPA GRAVE E DOLO
L'assicurazione è prestata anche per i danni da incendio ed altro evento assicurato dalla presente garanzia causati da:
▪ colpa grave dell'assicurato e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge compresi il coniuge e i figli maggiorenni conviventi;
▪ dolo delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, in assenza di concorso dell’assicurato.
1.4 ESTENSIONE A PERIODO DI VILLEGGIATURA
Le garanzie prestate ai sensi della Sezione I sono operanti per danni a oggetti personali di proprietà dei membri del nucleo familiare dell’assicurato avvenuti durante il periodo di villeggiatura.
La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 3.000,00 per ciascun periodo assicurativo e di € 300,00 per ciascun oggetto.
1.5 DANNI AL CONTENUTO DEL CONGELATORE
A parziale deroga dell’art. 1.2, ferme le restanti esclusioni, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. indennizza anche i danni di deterioramento degli alimenti conservati nel congelatore a seguito di:
▪ mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
▪ fuoriuscita del fluido frigorigeno;
purché esse siano conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione I o dovuti all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza e/o negli impianti di produzione o distribuzione dell’energia elettrica:
La garanzia ha effetto unicamente se il deterioramento degli alimenti è esclusivamente dovuto a mancata o diminuita produzione del freddo protrattasi continuativamente per un periodo non inferiore a 12 ore .
La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 500,00 per ciascun periodo assicurativo e a una franchigia di € 70,00 per sinistro .
1.6 CRISTALLI
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga a indennizzare l’assicurato a seguito di rottura accidentale di lastre di cristallo o vetro o altri materiali trasparenti in genere, comprese le lastre a copertura di pannelli solari e pannelli fotovoltaici, di pertinenza dell’abitazione assicurata.
La garanzia ha effetto solo nel caso in cui il danno non risulti altrimenti indennizzabile ai sensi di polizza.
Le rigature e graffiature, le screpolature e le scheggiature, non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
Sono altresì esclusi i danni:
▪ verificatisi durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d’opera;
▪ conseguenti a inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
▪ determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
▪ causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito;
▪ derivante dal crollo del fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del fabbricato;
▪ ai lucernari.
La garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 70,00 per ciascun sinistro.
SEZIONE II - FURTO
2.1 MEZZI DI CHIUSURA
La validità della copertura assicurativa è subordinata alla presenza dei seguenti mezzi di chiusura:
▪ per le aperture verso l'esterno situate a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, ogni apertura deve essere difesa da inferriate che non consentano l'accesso senza lo scasso e/o rottura oppure da serramenti come porte, tapparelle, vetro antisfondamento, chiusure con serramenti chiusi con lucchetti ed altri idonei congegni, questi ultimi manovrabili esclusivamente dall'interno; negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadri.
Qualora in caso di sinistro venga verificata una carenza dei mezzi chiusura la validità della copertura è regolata da quanto disposto all’art. 2.6.2.
2.2 OGGETTO DELLA GARANZIA FURTO
Con il presente contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati, ad indennizzare l’assicurato per i danni di perdita di possesso dei seguenti beni oggetto di furto o rapina nei locali facenti parte dell’abitazione assicurata:
▪ xxxx rientranti nella definizione di contenuto di cui alle definizioni di polizza;
▪ pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, collezioni, oggetti d'arte, statue nei limiti di cui al successivo art. 2.4;
▪ valori, preziosi e titoli di credito, nei limiti di cui al successivo art. 2.4;
▪ documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL (limitatamente alle spese di rifacimento materiale) ;
▪ impianti di allarme, antenne radiotelericetrasmittenti, impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono;
Sono esclusi dall'assicurazione i veicoli a motore e i natanti.
In particolare la garanzia è valida in caso di:
• Furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nell’abitazione assicurata:
a) violandone le difese esterne mediante:
▪ rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
▪ uso di chiavi false;
▪ uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all’assicurato o a persone alle quali l’assicurato le abbia affidate, a condizione che lo smarrimento o la sottrazione sia stata denunciata alle autorità; in tal caso l’assicurazione è operante dalle “ore 24 del giorno della denuncia sino alle ore 24 del 5° giorno successivo”;
b) attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, a condizione che l'ingresso nei locali sia avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, per poi asportare la refurtiva a locali chiusi;
• Rapina avente ad oggetto i beni assicurati avvenuta all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali. La garanzia si intende estesa anche al caso in cui l'assicurato, i suoi familiari o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone. Comunque la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve avvenire all'interno dell'abitazione o delle relative pertinenze.
2.3 ESTENSIONE A PERIODO DI VILLEGGIATURA
Le garanzie prestate ai sensi della Sezione II sono operanti per furto o rapina di oggetti personali di proprietà dei membri del nucleo familiare dell’assicurato avvenuti durante il periodo di villeggiatura.
La presente garanzia è soggetta a un limite di indennizzo di € 3.000,00 per ciascun periodo assicurativo e di € 300,00 per ciascun oggetto.
2.4 LIMITI DI INDENNIZZO
L’operatività della garanzia furto opera in forma limitata nei seguenti casi:
PERTINENZE. In caso di furto o rapina avvenuta nei locali di pertinenza dell’abitazione la garanzia opera limitatamente al contenuto dei locali e comunque con il massimo di indennizzo per singolo oggetto di € 500,00.
VALORI E PREZIOSI. In caso di furto o rapina di valori e preziosi la garanzia è soggetta a un limite di indennizzo per evento e per periodo assicurativo pari al 15% della somma assicurata. In caso di assicurazione di una residenza secondaria la garanzia è comunque soggetta a un limite di indennizzo di € 1000,00 ed è operante esclusivamente durante il periodo di soggiorno di almeno un componente del nucleo familiare..
PELLICCE, TAPPETI, ARAZZI, ARGENTERIA, QUADRI E DIPINTI, COLLEZIONI,
OGGETTI D’ARTE, STATUE: In caso di furto di pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, collezioni, oggetti d’arte, statue la garanzia è limitata a un massimo indennizzo per singolo oggetto di € 5.000,00;
TITOLI DI CREDITO. In caso di furto o rapina di titoli di credito rimane stabilito che:
▪ Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non pagherà l'importo liquidato per essi prima delle rispettive scadenze, se previste;
▪ l'assicurato deve restituire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento (se prevista), i titoli di credito siano diventati inefficaci;
▪ il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
▪ per quanto riguarda in particolare gi effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
COLLEZIONI: qualora una collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. risarcirà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della collezione o delle singole parti.
2.5 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'assicurazione, i danni:
▪ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
▪ verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
▪ agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone conviventi con l'assicurato o di persone che abitano nei locali ove i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'assicurato deve rispondere; di parenti o affini dell'assicurato anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
▪ derivanti da insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture rispetto a quanto disciplinato all’art. 2.1, qualora i ladri si siano introdotti nei locali assicurati da tali aperture. Qualora la carenza di mezzi di chiusura si riferisca ad aperture diverse da quelle utilizzate nell’ambito dell’azione criminale vale quanto riportato all’art. 2.6.2.
▪ avvenuti a partire dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui i locali oggetto dell'assicurazione rimangono disabitati;
▪ causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
▪ determinati da atti di terrorismo.
2.6 MODALITÀ PER IL RISARCIMENTO DELLE GARANZIE FURTO E RAPINA
2.6.1 Forma dell'assicurazione
L'assicurazione si intende stipulata nella forma 'a primo rischio assoluto' ossia Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia all'applicazione della regola proporzionale (art. 1907 del Codice Civile), fermi restando gli ulteriori limiti e massimali stabiliti.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna ad indennizzare, in caso di sinistro, i danni indennizzabili a termine di polizza subiti dall'assicurato, nei limiti delle somme assicurate, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza che questi sia tenuto a fornire un inventario dei beni assicurati al momento della conclusione del contratto.
2.6.2 Insufficienza dei mezzi di chiusura
Il caso di sinistro, la riscontrata eventuale carenza dei mezzi di chiusura non costituisce pregiudizio all’indennizzo qualora essa si riferisca ad aperture diverse da quelle utilizzate nell’ambito dell’azione criminale, in tale caso tuttavia all’indennizzo verrà applicato uno scoperto del 20%. In caso di furto avvenuto attraverso la sola rottura di vetro non antisfondamento, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 20%, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura. Se il furto avviene senza che siano operanti i mezzi di protezione e chiusura delle finestre e portefinestre, ma in presenza di persone nell’abitazione assicurata, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponderà l'indennizzo dopo aver detratto uno scoperto del 10%.
Nel corso della durata del contratto l’assicurato è tenuto a mettere in atto i seguenti accorgimenti di prevenzione:
▪ non lasciare le chiavi nella porta, sotto lo zerbino, nella cassetta della posta;
▪ sostituire le serrature in caso di perdita o furto delle chiavi;
▪ posizionare in cassaforte preziosi o valori in caso di assenza per più di 10 giorni;
▪ provvedere alla chiusura di tapparelle e persiane in caso di assenza per più di 24 ore.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente paragrafo, l’indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 30%.
SEZIONE III – SINISTRI - DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI GARANZIA INCENDIO ED ALTRI EVENTI E GARANZIA FURTO
3.1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO In caso di sinistro, l'assicurato deve:
▪ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
▪ comunicare telefonicamente l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare il numero verde oppure al numero urbano del Servizio sinistri (UGS) di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ;
▪ adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
In caso di sinistri da incendio, esplosione, scoppio, furto e rapina l'assicurato deve inoltre:
▪ denunciare il fatto entro 48 ore, da quando ne ha avuto conoscenza, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il
momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere prontamente trasmessa a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. entro i 3 giorni successivi;
▪ predisporre e trasmettere a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del relativo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o dai periti, al fine di svolgere le loro indagini e verifiche. In particolare l’assicurato deve fornire idonea documentazione fiscale, o fotografica o di altro tipo comunque idonea a comprovare il possesso dei beni danneggiati o distrutti od oggetto di furto o rapina. Relativamente ai beni antichi e/o con valore artistico, storico, numismatico, filatelico comunque per i quali l’importo richiesto eccede il valore dei materiali e delle tecnologie intrinseche alla sua realizzazione l’assicurato dovrà fornire idonea documentazione di perizia certificata;
▪ conservare fino all'avvenuto accertamento del sinistro da parte di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le tracce, indizi ed i residui materiali - fatto salvo il ripristino dei mezzi di chiusura e protezione dei locali - senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
▪ facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
3.2 VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del sinistro è concordato direttamente tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l'assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, le parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
3.3 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DANNO SECONDO LA CONDIZIONE VALORE A NUOVO
La determinazione del danno viene effettuata separatamente per ogni garanzia prestata e partita assicurata e in base agli eventuali sottolimiti definiti nel contratto, secondo i seguenti criteri:
A) LOCALI
La determinazione del valore dei locali al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per la totale ricostruzione a nuovo dei locali stessi, escludendo soltanto il valore dell'area; l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore dei recuperi.
B) CONTENUTO
L'ammontare del danno indennizzabile si determina come differenza tra il valore di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico, tipo, qualità, condizione, età, funzionalità, ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro del contenuto stesso, fermi restando i limiti previsti.
L'assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altre località, sempre che non ne derivi un aggravio a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , entro 365 giorni dal sinistro.
Se ciò non avviene, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. limita l'indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
L’indennizzo in caso di INCENDIO del contenuto E/O FURTO verrà calcolato senza tenere conto del rispettivo deterioramento, ciò a parziale rettifica di quanto indicato al punto precedente.
Resta comunque ferma l’applicazione dei limiti di indennizzo, scoperti, franchigie e massimi di risarcimento previsti dalle condizioni di assicurazione.
3.4 RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. se l'intero danno è stato risarcito, a meno che l'assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo. In caso di risarcimento parziale, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa la restituzione dell'importo dell'indennizzo precedentemente riscosso oppure di far provvedere alla vendita delle medesime.
In questo caso il danno verrà nuovamente valutato, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di contratto e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'assicurato ha tuttavia facoltà di lasciare a Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
3.5 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal contraente e da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. . Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse.
3.6 PAGAMENTO DI INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del Codice Civile.
3.7 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio), per nessun titolo Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. In tale limite massimo di indennizzo vanno comprese anche le eventuali indennità e/o rimborsi previsti dalle singole garanzie.
3.8 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o che altera dolosamente le tracce, gli indizi o i residui del reato, perde il diritto all'indennizzo.
3.9 RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA
In caso di sinistro la somma assicurata viene ridotta, con effetto immediato e fino a termine del contratto in corso, di un importo pari all'indennizzo riconosciuto.
3.10 RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici, purché l'assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile medesimo.
SEZIONE IV - DANNI A TERZI
4.1 RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROPRIETARIO DEL FABBRICATO (valida esclusivamente se il fabbricato risulti di proprietà del contraente come da frontespizio di polizza)
4.1.1 Oggetto della garanzia
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna, nei limiti dei massimali indicati in polizza, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali oggetto dell'assicurazione, compresi gli impianti
fissi, gli ascensori ed i montacarichi di servizio, le antenne, i pannelli solari, le tettoie, i cancelli anche automatici, le recinzioni, i cortili, i giardini e gli orti, i parchi compresi i viali e le strade compresi gli alberi ad alto fusto.
In caso di comproprietà dei locali la copertura è operante anche per la responsabilità civile degli altri comproprietari, che vengono considerati Assicurati a tutti gli effetti. L’assicurazione è estesa alla responsabilità di committenza di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei locali costituenti l'abitazione oggetto dell'assicurazione, esclusi i danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori;
4.1.2 Soggetti esclusi dalla garanzia
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione di responsabilità civile:
▪ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
▪ le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
4.1.3 Esclusioni
E’ esclusa dall’assicurazione la responsabilità per danni:
▪ derivanti direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto;
▪ derivanti da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri;
▪ derivanti da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, d’ampliamento, sopraelevazione o demolizioni;
▪ derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali;
▪ derivanti dall'esercizio, nel fabbricato, da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni;
▪ a cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e /o Società di erogazione;
▪ a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
▪ da furto;
▪ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute;
▪ verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
▪ determinati da atti di terrorismo;
▪ determinati da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
▪ conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture delle abitazioni indicate in polizza.
4.2 RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A TERZI DA INCENDIO
4.2.1 Oggetto della garanzia
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. Si impegna, nei limiti dei massimali indicati in polizza, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare per capitale, interesse e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi in conseguenza di sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio indennizzabile a termini della garanzia di cui all’art. 1.1 “Oggetto della garanzia incendio ed altri eventi” della presente polizza.
4.2.2 Soggetti esclusi dalla garanzia
Per questa garanzia non sono considerati terzi:
▪ il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
▪ le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
4.2.3 Esclusioni
E’ esclusa dall’assicurazione la responsabilità per danni:
▪ verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, di occupazione militare e invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
▪ verificatisi in occasione di fuoriuscita calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale particelle atomiche;
▪ determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/ maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe slavine e spostamenti d'aria provocati loro conseguenza;
▪ determinati con dolo dell'assicurato;
▪ a cose che l'assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, fatta eccezione comunque per i danni ai veicoli o natanti di terzi;
▪ determinati da atti di terrorismo;
▪ i danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza;
▪ i danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture delle abitazioni indicate in polizza.
4.3 RESPONSABILITA’ CIVILE DELLA FAMIGLIA
4.3.1 Oggetto della garanzia
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l’assicurato e relativi famigliari, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamento a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi
esclusivamente in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all’attività professionale.
La garanzia è estesa anche al coniuge, al convivente more uxorio e ai loro parenti e affini, a condizione che tutti quanti siano stabilmente conviventi con l’assicurato (si fa riferimento allo stato di famiglia all’assicurato)
4.3.2 Soggetti esclusi dalla garanzia Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente od affine convivente;
b) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.
A parziale deroga di quanto stabilito al punto b), sono considerati terzi le persone non dipendenti dell’assicurato che svolgono occasionalmente servizi di baby-sitter e persone alla pari, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
4.3.3 Rischi assicurati
L'assicurazione è prestata in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata; sono altresì compresi i rischi inerenti a:
▪ conduzione dei locali adibiti a abitazione assicurata comprese le relative pertinenze ad uso non abitativo, anche in corpo separato, comunque situate non oltre 500 metri dai locali, destinate a contenere cose di normale dotazione di un'abitazione, quali cantine, soffitte, box;
▪ attività del tempo libero quali ad esempio bricolage, pratica di campeggio, giardinaggio, pesca; nella pratica del modellismo sono esclusi i danni ai modelli;
▪ pratica di sport, comprese le gare, sempre che non vengano esercitati a livello professionistico;
▪ proprietà ed uso di natanti non a motore di lunghezza non superiore a 7,50 metri, limitatamente al Mar Mediterraneo entro gli stretti e nelle acque interne europee;
▪ giochi per bambini ed attrezzature da giardino anche a motore, utilizzati in luoghi privati;
▪ proprietà ed uso di velocipedi e veicoli non a motore;
▪ consumo di cibi e bevande in casa dell'assicurato che provochino intossicazione o avvelenamento;
▪ proprietà di animali domestici (relativamente ai cani nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 3/03/2009 e relativi aggiornamenti).
Inoltre l'assicurazione si estende:
▪ alla responsabilità civile, per fatto di figli minori dell'assicurato, affidati temporaneamente a parenti ed affini non conviventi, rimanendo in ogni caso esclusi i danni cagionati dai minori agli affidatari;
▪ ai danni causati dai figli minori nel tragitto casa-scuola e viceversa;
▪ alla guida di veicoli da parte di minori ossia alla responsabilità civile derivante dall'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati da guida di veicoli da parte di minori all'insaputa dell'assicurato, dei quali egli debba
rispondere per legge, per le somme che le suddette imprese abbiano dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla legge;
▪ alla responsabilità civile per danni da incendio o da acqua condotta in locali di villeggiatura, ossia ai danni causati da incendio, esplosione, scoppio, fuoriuscita di acqua, alle cose di proprietà degli albergatori e dei locatori consegnate o custodite dall'assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi posti in territorio italiano, nonché i conseguenti danni a terzi e/o vicini.
4.3.4 Esclusioni
E’ esclusa dall’assicurazione la responsabilità per danni:
▪ inerenti ad attività professionali, industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
▪ derivanti dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi;
▪ dall'esercizio dell'attività venatoria;
▪ derivanti da uso e possesso di armi;
▪ da furto;
▪ a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o dallo stesso detenute, fatto salvo quanto previsto dalla copertura 'responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura’;
▪ derivanti dalla proprietà e detenzione di cani in contrasto con l’Ordinanza del Ministero della Salute del 3/3/2009 e relativi aggiornamenti;
▪ a cose che l'assicurato abbia in custodia o in consegna a qualsiasi titolo, fatta eccezione per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.), posti al servizio dei locali e di proprietà delle Aziende e/o Società di erogazione e fatto salvo quanto previsto dalla copertura 'responsabilità civile per danni da incendio in locali di villeggiatura';
▪ da circolazione su strada ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore - o comunque di lunghezza superiore a 7,5 metri - e impiego di aeromobili;
▪ da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età, salvo quanto disciplinato in precedenza dalla copertura 'guida di veicoli da parte di minori';
▪ derivanti dalla pratica dei seguenti sport: speleologia, sport aerei, paracadutismo;
▪ verificatasi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
▪ derivanti da atti di terrorismo.
4.3.5 Validità territoriale
L'assicurazione è valida per i danni che avvengono nei territori di tutti i Paesi del Mondo.
4.4 RESPONSABILITA’ CIVILE DELL’AFFITTUARIO
(valida come garanzia Danni da Incendio Fabbricato esclusivamente se il fabbricato risulti LOCATO AL CONTRAENTE come da frontespizio di polizza)
4.4.1 Oggetto della garanzia
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. si impegna, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi e per gli effetti degli artt.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile a titolo di risarcimento per danni materiali e diretti in conseguenza a sinistro causato da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabile a termini della garanzia 1.1.1 “Incendio e rischi accessori” della presente polizza, cagionati ai locali tenuti in locazione dallo stesso, da incendio del proprio contenuto.
L'assicurazione è prestata anche per danni causati con colpa grave dell'assicurato.
4.4.2 Esclusioni
E’ esclusa dall’assicurazione la responsabilità per danni :
▪ verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi ;
▪ verificatisi in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
▪ determinati da inondazioni, alluvioni, mareggiate/ maremoti, terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
▪ determinati con dolo dell'assicurato;
▪ determinati da atti di terrorismo.
SEZIONE V – SINISTRI
DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI – GARANZIA DANNI A TERZI
5.1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO In caso di sinistro, l'assicurato deve:
▪ fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
▪ comunicare telefonicamente l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui è possibile contattare, al numero verde oppure agli altri numeri indicati, il Servizio sinistri (UGS) di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A..
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
5.2 GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di assumere in prima persona la gestione delle vertenze derivanti da danni cagionati a terzi tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.
Sono a carico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e assicurato in proporzionale al rispettivo interesse.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non riconosce spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. In caso di sinistro la somma assicurata viene ridotta per effetto del sinistro dell'importo dello stesso.
SEZIONE VI - ASSISTENZA CASA
PREMESSA Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per l’erogazione delle prestazioni di assistenza si avvale di una Struttura Organizzativa esterna. Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza si avvale di ACI GLOBAL con sede in Xxxx (Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/x) e in Milano (Viale Sarca 336) costituita da: medici, tecnici, operatori, che 24 ore su 24, tutti i giorni, provvede, per incarico di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Crédit Assicurazioni S.p.A. , le prestazioni di assistenza di cui all’art. 6.4.
6.1 OGGETTO DELLA GARANZIA
In forza di una specifica convenzione stipulata tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e ACI Global, in caso di sinistro sono garantite all’assicurato (e ai componenti del suo nucleo familiare convivente, come risultante da stato di famiglia) le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nell’articolo 6.4.
In caso di sinistro l’assicurato deve rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
6.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In ogni caso l’assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. il tipo di assistenza di cui necessita.
2. l’indirizzo dell’abitazione.
3. il Nome e Cognome
4. il Numero di polizza
5. l’indirizzo del luogo in cui si trova.
6. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Le prestazioni di Assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora l’assicurato non si rivolgesse alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui l’assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di Forze dell’Ordine e/o di Servizi Pubblici di Emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di Pronto Soccorso).
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
La Società si riserva il diritto di chiedere all’assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella polizza o dalla Legge.
6.3 ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a. tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti,fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell’assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
b. tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre) volte per tipo entro ciascun periodo assicurativo di validità della polizza;
c. l’assicurato libera i medici, che lo hanno visitato o curato, dal segreto professionale, nei confronti della Struttura Organizzativa per i sinistri formanti oggetto di questa Sezione Assistenza;
d. gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, Crédit Agricole Assicurazioni avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento;
e. la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
f. il diritto alle assistenze fornite da Crédit Agricole Assicurazioni decade qualora l’assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro;
g. qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Crédit Agricole Assicurazioni non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
h. tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi a condizione che l’assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L’assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente;
i. a parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 C.C., all’assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa assicuratrice e specificatamente a Crédit Agricole Assicurazioni nel termine di tre giorni a pena di decadenza; nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione;
j. per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza si applicano le disposizioni di legge.
6.4 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’assicurato necessiti di un elettricista per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente oppure in caso di guasto, o scasso dell’impianto di allarme, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e di € 700,00 per periodo assicurativo. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione non è operante per:
▪ corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'assicurato;
▪ interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
▪ guasto al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.
Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e di € 700,00 per periodo assicurativo. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
▪ furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
▪ scasso di serramenti, a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, scoppio, esplosione, atti vandalici o allagamento, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.
Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico le spese di uscita e di manodopera fino ad un massimale di € 250,00 per sinistro e di € 700,00 per periodo assicurativo. Restano comunque a carico dell'assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.
La prestazione è operante per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancanza d'acqua nell'abitazione, che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore, provocata da una rottura, un’otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell’impianto idraulico;
c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è operante:
▪ per i casi a) e b) relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubazioni mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura, i sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne dell'abitazione e i sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato; interruzione della fornitura da parte dell’ente erogatore;
▪ per il caso c) relativamente a danni di tracimazione dovuti a rigurgiti di fogna, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico - sanitari.
Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’abitazione e la sicurezza della stessa ne sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvede, dietro richiesta dell’assicurato, a predisporre la vigilanza dell’abitazione per un periodo massimo di 12 ore, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico la relativa spesa fino a € 350,00 per sinistro e a € 500,00 per periodo assicurativo.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’assicurato, alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di Vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata, specifiche istruzioni verranno impartite dalla Struttura Organizzativa.
Interventi di emergenza per danni d’acqua
Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo Crédit Agricole Assicurazioni a proprio carico il costo dell'intervento fino a € 500,00 per sinistro e a € 1.000,00 per periodo assicurativo.
La prestazione è dovuta per i seguenti casi:
a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.
La prestazione non è dovuta:
▪ per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato e a sinistri dovuti a negligenza dell'assicurato;
▪ per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico - sanitari.
La garanzia comprende altresì le seguenti prestazioni:
Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni
Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio verificatosi all’interno dell’abitazione assicurata o relative pertinenze, necessiti di essere trasportato dall’istituto di cura presso il quale è stato ricoverato alla propria residenza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza oppure un taxi per permettere all'assicurato, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere la propria abitazione.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo per sinistro di 100 km (a/r) per l’autoambulanza e fino a € 50,00 per il taxi.
Invio baby sitter
Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio verificatosi all’interno dell’abitazione assicurata o relative pertinenze, necessiti di un ricovero in ospedale o, in ogni caso, si veda ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi di un figlio minore di 15 anni, la Struttura Organizzativa invierà all’abitazione nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali, una baby sitter.
In alternativa o in caso di impossibilità a garantire l’invio di baby sitter, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di andata e ritorno, purché in Italia, dei minori presso una persona indicata dall’assicurato.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico o i costi della baby sitter fino ad un massimo di 3 giorni o i costi di viaggio.
Spese viaggio per persona designata all’affido del minore
Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio verificatosi all’interno dell’abitazione assicurata o relative pertinenze, necessiti di un ricovero in ospedale o, in ogni caso, si veda ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi di un figlio minore di 15 anni, la Struttura Organizzativa organizzerà il viaggio di andata e ritorno di una persona, residente in Italia e designata dall’assicurato stesso, per la cura del minore.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i relativi costi.
Assistenza animali domestici
Qualora l'assicurato, a seguito di infortunio verificatosi all’interno dell’abitazione assicurata o relative pertinenze, necessiti di un ricovero in ospedale o, in ogni caso, si veda ridotta oggettivamente la capacità di occuparsi dei propri animali domestici, la Struttura Organizzativa fornirà il recapito di pensioni di animali domestici presenti in zona.
La Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, provvederà ad organizzare il trasporto degli animali dall’abitazione al luogo di pensionamento degli animali.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico i costi relativi al trasporto, mentre saranno a carico dell’assicurato tutte le altre spese.
Spese d’albergo
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il pernottamento in albergo dell’assicurato.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di € 150,00 per giorno con il massimo di € 600,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
Ripristino abitazione
Qualora l’abitazione sia inagibile, in conseguenza di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e necessiti di lavori di pulizia straordinaria che ne consentano l’abitabilità, la Struttura Organizzativa provvederà al reperimento ed all’invio, compatibilmente con la disponibilità locale, di una ditta specializzata.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
Rientro anticipato per danni all’abitazione
Qualora l’assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà all’assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata. Nel caso in cui l’ assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il suo veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. terrà a proprio carico fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 500,00 se il rientro avviene dall’Italia e fino a € 1.000,00 se il rientro avviene dall’Estero.
La prestazione non è operante se l’assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un’adeguata documentazione sui sinistri che danno luogo alle prestazioni.
SEZIONE VII – DANNI DA INFORTUNIO
7.1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. paga un indennizzo per le conseguenze dirette di un infortunio che comporti la morte o una invalidità permanente di uno o più dei componenti del nucleo familiare dell’assicurato. L’assicurazione è valida a condizione che l’infortunio si sia verificato all’interno dell’abitazione assicurata o relative pertinenze private (box, giardino, cantina).
Sono compresi in garanzia gli effetti invalidanti di:
• asfissia non di origine patologica;
• avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
• annegamento;
• assideramento o il congelamento;
• l’infezione e avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali.
Sono compresi in garanzia gli infortuni conseguenti a:
• imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;
• malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni od alcolici;
• folgorazione;
• colpi di sole o di calore.
7.2 SOGGETTI ASSICURATI
7.2.1 Nucleo familiare
Sono Assicurati tutti i componenti del nucleo familiare del contraente come risultanti dallo Stato di famiglia al momento del sinistro.
7.2.2 Limiti di età
Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino l’80° anno d’età e sono quindi escluse dal novero delle persone assicurate come da successivo art. 7.5.
Per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza di rata e cessa al compimento di detto termine.
7.2.3 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, sindrome maniaco-depressiva, sindromi e disturbi mentali organici, gravi invalidità (superiori al 30 %).
Il contraente è pertanto tenuto ad informarsi sullo stato di assicurabilità degli assicurati, e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la polizza.
Premesso, pertanto, che Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non avrebbe acconsentito a stipulare l’assicurazione laddove avesse saputo al momento della stipulazione dell’assicurazione che l’assicurato fosse stato affetto da qualcuna delle patologie sopra elencate, il contratto deve considerarsi in tal caso annullabile ai sensi dell’art. 1892 del codice civile ed i sinistri nel frattempo verificatisi non sono indennizzabili.
Inoltre, laddove nel corso del contratto si manifestino nell’assicurato una o più di tali affezioni o malattie, il contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto alla Società, in quanto tale fattispecie costituisce per Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. aggravamento di rischio per il quale la stessa non avrebbe consentito l’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del codice civile; di conseguenza, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. potrà, limitatamente all’assicurato colpito dalle menzionate affezioni o malattie, recedere dal contratto con effetto immediato ed i sinistri verificatisi successivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non sono indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del codice civile.
7.3 ESCLUSIONI
Ferme le fattispecie di non assicurabilità, sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati da:
a) guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione, movimenti tellurici, inondazioni, o eruzioni vulcaniche;
b) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
c) delitti dolosi compiuti dall’assicurato;
d) partecipazione attiva dell’assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere;
e) abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacenti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
f) stato di ebbrezza e/o ubriachezza;
g) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
h) dalla partecipazione a competizioni sportive;
i) svolgimento di attività professionali, principali e secondarie;
j) utilizzo di un veicolo a motore.
Sono comunque escluse tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza della polizza;
7.4 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI
A parziale deroga all’art. 9.6 del presente contratto, il contraente o l’assicurato sono esonerati dall’obbligo di dare comunicazione per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
Nel caso di sinistro, ai sensi dell’art. 1910, 3° comma, del codice civile, il contraente o l’assicurato sarà tenuto a comunicare a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l’esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio.
7.5 GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE
Il medesimo soggetto non può assumere la veste di assicurato in forza di più polizze della presente tipologia stipulate con Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. Resta quindi espressamente inteso, a fini di maggior chiarezza, che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. non garantirà in nessun caso ad un singolo assicurato o ai suoi aventi diritto, somme complessivamente superiori a quelle dovute in relazione:
a) alla presente tipologia di prodotto;
b) al medesimo sinistro in forza di polizze analoghe.
Le somme complessivamente assicurate si intendono riferite all’intero nucleo familiare del contraente con esclusione delle persone non assicurabili ai sensi dei predetti art. 7.2.2 e 7.2.3.
Ciascuna persona è assicurata per l’importo ottenuto dalla divisione delle somme complessivamente garantite per il numero di persone, escluse quelle sopra indicate, che risultino iscritte nello stato di famiglia del contraente al momento del sinistro.
7.6 PRESTAZIONI
7.6.1 Invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due successivi periodi assicurativi dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. liquida l’indennità da corrispondersi a titolo di invalidità permanente calcolandola sulla relativa somma assicurata indicata nella polizza, in proporzione al grado di invalidità permanente, calcolato secondo la tabella di cui al successivo art. 7.6.2, fermo quanto previsto all’art. 7.5, secondo le seguenti modalità:
▪ se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente superiore al 60%, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata nella polizza;
▪ se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale, corrisponde l’indennizzo proporzionalmente alla somma assicurata in polizza.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 61% (=100%).
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
7.6.2 Tabella di valutazione invalidità permanente
DESTRO | SINISTRO | |
Xxxxxxx, anatomica o funzionale di: | ||
un arto superiore | 70% | 60% |
una mano o un avambraccio | 60% | 50% |
un pollice | 18% | 16% |
un indice | 14% | 12% |
un medio | 8% | 6% |
un anulare | 8% | 6% |
un mignolo | 12% | 10% |
una falange ungueale del pollice | 9% | 8% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
Anchilosi: | ||
di una falange di altro dito della mano | 1/3 del valore del dito | |
della scapolo omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | 25% | 20% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera | 20% | 15% |
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera | 10% | 8% |
Paralisi completa: | ||
del nervo radiale | 35% | 30% |
del nervo ulnare | 20% | 17% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | ||
al di sopra della metà della coscia | 70% | |
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio | 60% | |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% | |
Perdita anatomica o funzionale di: | ||
un piede | 40% | |
entrambi i piedi | 100% | |
un alluce | 5% | |
un dito del piede diverso dall'alluce | 1% | |
falange ungueale dell'alluce | 2,50% | |
Anchilosi: | ||
dell'anca in posizione favorevole | 35% | |
del ginocchio | 25% |
della tibio-tarsica ad angolo retto | 10% |
della tibio- tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo: | |
sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
12a dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del corpo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |
un occhio | 25% |
Entrambi gli occhi | 100% |
Sordità completa di: | |
un orecchio | 10% |
Entrambi gli orecchi | 40% |
Stenosi nasale assoluta: | |
monolaterale | 4% |
Bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di: | |
un rene | 15% |
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 8% |
In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione al lavoro stabilite per l’arto superiore destro si intendono applicate all’arto superiore sinistro e viceversa.
7.6.3 Franchigia per invalidità permanente
Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente non superiore al 5%, nessun indennizzo è dovuto.
Qualora l’invalidità permanente accertata sia superiore al 5% l’indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente (franchigia fissa del 5%).
7.6.4 Caso Morte - Beneficiari
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata, fermo quanto previsto all’art. 7.5, purché la morte dell’assicurato risulti conseguenza diretta ed esclusiva di infortunio indennizzabile ai termini di polizza e, laddove questa si verifichi entro i due successivi periodi assicurativi, dal giorno in cui l’infortunio stesso è avvenuto.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai relativi Beneficiari la somma assicurata indicata nella polizza secondo le modalità di ripartizione di cui all’art. 7.5. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.
Tuttavia, qualora dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l’assicurato muoia entro i due successivi periodi assicurativi in conseguenza del medesimo infortunio, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde ai Beneficiari
soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
All’atto della sottoscrizione della polizza, i Beneficiari delle somme liquidabili in caso di morte di ciascun assicurato sono gli eredi legittimi o testamentari, in parti uguali.
Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , mediante lettera raccomandata, con l’indicazione dei nuovi Beneficiari e tale comunicazione varrà quale revoca del beneficio accordato ai vecchi Beneficiari.
SEZIONE VIII - SINISTRI
DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - GARANZIA INFORTUNI
8.1 DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro la denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto entro 15 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il contraente, l’assicurato ovvero i Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità, a Crédit Agricole Assicurazioni
S.p.A. .
Successivamente l’assicurato deve inviare tempestivamente al medesimo indirizzo, fino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il contraente, ovvero i Beneficiari, dovranno darne tempestivo avviso a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. .
L’assicurato o, in caso di sua morte, i Beneficiari, devono consentire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. o alle persone indicate da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni dalla medesima Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. , a tal fine sciogliendo dall’eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
8.2 MINORAZIONI PREESISTENTI E CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Pertanto non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche preesistenti che l’infortunio può avere generato, né il maggiore effetto (aggravamento) che tali condizioni preesistenti possono causare alle lesioni direttamente prodotte dall’infortunio. Infatti tali aggravamenti sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Ciò posto se l’assicurato al momento dell’infortunio non è fisicamente sano e integro, l’indennizzo per invalidità permanente è determinato sulla base delle sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse
colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella 7.6.2 – Tabella di valutazione invalidità permanente – delle Condizioni Generali di Assicurazione sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
8.3 COLLEGIO MEDICO
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’indennità da corrispondere all’assicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si riunisce il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Le parti rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
8.4 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. rinuncia, a favore dell’assicurato o dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall’art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.
SEZIONE IX
ALTRI DIRITTI E DOVERI FRA LE PARTI - DISPOSIZIONI FINALI
9.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati. In caso di mancato pagamento del premio entro la data di efficacia indicata in polizza, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a
quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
9.2 DOCUMENTI NECESSARI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Nel momento della stipulazione del contratto, Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha la facoltà di richiedere, per la valutazione del rischio, dichiarazioni scritte o documentazione da parte dell'assicurato/contraente.
9.3 VERIFICA DELLO STATO DELLE COSE ASSICURATE
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ha diritto, per l’intero periodo di durata dell’assicurazione e anche successivamente in caso di sinistro indennizzabile, di prendere visione delle cose assicurate, e l'assicurato/contraente ha l'obbligo di consentire a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. la possibilità di esercitare tale diritto e di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. e l’assicurato; analogamente si procederà, in caso di sinistro, ai fini della determinazione dell’ammontare del danno.
9.4 DURATA, PROROGA E DISDETTA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata 365 giorni e prevede il tacito rinnovo per analogo periodo. Pertanto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione è prorogata per un ulteriore periodo assicurativo e così successivamente.
9.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO / DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato/contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Nel corso della durata del contratto l’assicurato è tenuto a comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. ogni evento idoneo a determinare un aggravamento del rischio assicurato. L'assicurato/contraente deve altresì comunicare al Servizio Assistenza Clienti, telefonando al Numero Verde indicato nel frontespizio di polizza , ogni cambiamento relativo ai dati indicati in polizza.
La variazione di dati può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio, con le conseguenze di cui agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. In caso di aggravamento del rischio verrà conteggiato il nuovo premio e sarà facoltà di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. recedere dal contratto nei termini previsti dall’art. 1897 del Codice Civile.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.
9.6 COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
L'assicurato/contraente (con eccezione di quanto disposto all’art. 7.4) deve comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio presso altri Assicuratori.
In caso di sinistro, l'assicurato/contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
9.7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del assicurato/contraente.
9.8 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto di assicurazione, valgono le norme di legge in materia di assicurazioni private.
9.9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA'
Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente, ove non diversamente previsto, con lettera raccomandata alla sede della Direzione Generale risultante dal frontespizio della polizza stessa o alla filiale della banca distributrice presso la quale è stato sottoscritto il contratto e rilasciata la polizza.
9.10 FORO COMPETENTE
Il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato/contraente.
Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Xxxxxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Società Unipersonale
Capitale sociale Euro 9.500.000,00 i.v.
X.Xxx, Cod. Fisc. e Numero di iscrizione al R.I. di Milano 01604810935
Impresa autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28/03/2008 e iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione il 28/03/2008 con n. 1.00166