REGOLAMENTO CONSORTILE PER IL SERVIZIO IRRIGUO
Regolamento consortile di polizia idraulica
Regione Lombardia
Consorzio di bonifica TERRITORI DEL MINCIO
Via X. Xxxxxx n. 29 – 00000 XXXXXXX
REGOLAMENTO CONSORTILE PER IL SERVIZIO IRRIGUO
Approvato con D.C.A. n. 31 del 19 maggio 2014
INDICE
TITOLO I – Disposizioni generali
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione Art. 2 – Competenze
Art. 3 – Stagione irrigua
Art. 4 – Servizio di soccorso Art. 5 – Punto di consegna Art. 6 – Uso dell’acqua
Art. 7 – Transito dell’acqua Art. 8 – Disponibilità irrigua Art. 9 – Divieti
Art. 10 – Contributi Art. 11 – Pozzi irrigui
Art. 12 – Interruzione forzata della distribuzione delle acque Art. 13 – Sospensione temporanea delle irrigazioni
Art. 14 – Carenza idrica
Art. 15 – Divieto di ingorgo delle acque nei canali
Art. 16 – Cautele dirette ad impedire dispersioni d’acqua Art. 17 – Sanzioni amministrative
Art. 18 – Penalità
Art. 19 – Denuncia trasferimenti di proprietà Art. 20 – Mutata destinazione dei terreni irrigui
Art. 21 – Costruzioni o pianta menti in deroga alle prescrizioni Art. 22 – Sospensione del servizio irriguo per morosità
Art. 23 – Distribuzione
Art. 24 – Bocche di dispensa e manufatti di regolazione Art. 25 – Cabreo
TITOLO II – IRRIGAZIONI
Capo I – Irrigazioni per sommersione
Art. 26 – Risaie
Art. 27 – Risaie e scorrimenti provvisori Art. 28 – Casi particolari
Art. 29 – Fondi a risaia adibiti ad altre colture
Capo II – Irrigazioni per scorrimento
Art. 30 – Bacini di Goito e Roverbella Art. 31 – Formazione dell’orario
Art. 32 – Domande di spostamento d’orario Art. 33 – Concessione bocchetti suppletivi
Art. 34 – Distribuzione, raccolta e controllo delle paratoie Art. 35 – Manovra delle paratorie
Art. 36 – Manovra delle bocchette in pressione Art. 37 – Irrigazioni a domanda
Capo III – Irrigazioni con impianti pluvirrigui
Art. 38 – Inizio e chiusura della stagione irrigua Art. 39 – Formazione orario
Art. 40 – Concessione di idranti suppletivi Art. 41 – Disciplina e distribuzione dell’acqua
Art. 42 – Manutenzione dell’impianto pluvirriguo
Art. 43 – Atti vietati a protezione dell’impianto pluvirriguo
Art. 44 – Mutata destinazione dei terreni, stralcio, frazionamenti
Capo IV – Irrigazioni per attingimento
Art. 45 – Attingimenti
Art. 46 – Sistemazione aree di rispetto
Capo V – Usi industriali ed idroelettrici
Art. 47 – Salti idraulici
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il Consorzio di bonifica Territori del Mincio esercita nell’ambito del proprio comprensorio le attività di bonifica, di irrigazione e di autorità di polizia idraulica sul reticolo idrico di bonifica e di quello gestito per convenzione, a sensi della L.R. Lombardia n. 31 del 5 dicembre 2008 e del Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 del 8 febbraio 2010.
2. Il Consorzio ha natura di ente pubblico economico a carattere associativo e l’attività di bonifica e di irrigazione ha rilevanza pubblica.
3. Il presente regolamento ha per oggetto la distribuzione ed uso delle acque.
Art. 2 - Competenze
1. Al governo delle acque ed alla gestione del reticolo idrico di competenza del Consorzio sovrintende la Direzione generale che opera con:
- il Direttore tecnico,
- il personale dell’Ufficio tecnico,
- i Collaboratori tecnici di campagna ed i Guardiani idraulici di ciascuna delle zone di guardia in cui è suddiviso il comprensorio, che si avvalgono delle maestranze a loro sottoposte.
Art. 3 - Stagione irrigua
1. La stagione irrigua per il soddisfacimento delle esigenze idriche delle colture a pieno campo maggiormente rappresentative del comprensorio è stabilita convenzionalmente dal 1° aprile al 30 settembre per i servizi forniti a gravità, mentre per gli impianti pluvirrigui e le irrigazioni ad attingimento che utilizzano pompe per l’impinguamento canali la stagione è compresa tra il 15 aprile ed il 15 settembre, salva diversa indicazione degli Enti superiori preposti in relazione alla situazione idrologica dell’anno.
Art. 4 - Servizio di soccorso
1. La richiesta di irrigazioni di soccorso fuori dal normale periodo irriguo, come indicato all’art. 3, dovrà essere preventivamente inoltrata al Consorzio, che l’accoglierà solo in caso di disponibilità e previa precisa valutazione dei costi connessi all’esercizio straordinario degli impianti, con definizione di un contributo aggiuntivo da parte del Consiglio di amministrazione.
Art. 5 - Punto di consegna
1. Il Consorzio provvede ad alimentare il reticolo idrico di competenza per consentire alle proprietà consorziate di disporre delle risorsa idrica per gli utilizzi consentiti. La consegna dell’acqua avviene da canali consortili o tramite fossi e condotti privati ad essi collegati. Qualora una proprietà venga frazionata o comunque modificata, sarà onere del privato provvedere per attivare la nuova utenza, sempreché ciò sia possibile a giudizio del Consorzio, anche con la costituzione delle necessarie servitù di passaggio dell’acqua sui terreni frazionati.
Art. 6 - Uso dell’acqua
1. Nessun utente può derivare acqua in luoghi, modi o quantità diversa da quella assegnata, né può modificare le modalità di restituzione delle colaticce e delle eventuali sovrabbondanze delle irrigazioni, che vanno a favore degli usi inferiori.
2. È vietata qualsiasi sottrazione d’acqua perpetrata sotto qualunque forma sia dai canali consorziali che dai fossi e condotti privati.
3. Nelle irrigazioni turnate è fatto obbligo agli utenti di attenersi scrupolosamente all’osservanza dell’orario compilato a cura del Consorzio, di non provocare perdite di tempo nel cambiamento di turno da un utente all’altro, di essere solleciti a prepararsi in tempo utile per iniziare l’irrigazione all’ora indicata nell’orario ed utilizzare il tempo assegnato in maniera di cessare l’esercizio al momento stabilito.
4. Per il controllo e l’esatta osservanza dell’orario di irrigazione, tanto il personale di sorveglianza quanto gli utenti sono tenuti a fare riferimento unicamente all’ora ufficiale dell’Italia (UTC+1h per ora solare - UTC+2h per ora legale).
Art. 7 - Transito dell’acqua
1. L’utente che ha l’obbligo delle restituzioni a favore di secondi e successivi usi, che per qualsiasi ragione non adoperi temporaneamente o permanentemente dell’acqua a lui assegnata, deve ugualmente derivarla e lasciarla defluire libera fino a sua destinazione, provvedendo, come se ne usasse, all’efficienza dei condotti di derivazione e di restituzione, rimanendo pure a totale suo carico e responsabilità il recapito, sia delle acque sovrabbondanti che delle colaticce.
Art. 8 - Disponibilità irrigua
1. La disponibilità di acqua irrigua è regimata dal Consorzio e nessuno ne può fare commercio; eventuali permute possono essere consentite sempreché non rechino pregiudizio a terzi, siano giustificate e siano preventivamente richieste ed autorizzate dal Consorzio.
Art. 9 - Divieti
1. Agli utenti è espressamente vietato:
a) alterare con qualsiasi mezzo il regime idraulico di canali e fossi utilizzati per l’irrigazione mediante l’apposizione di ostacoli artificiali;
b) manomettere le paratoie, i meccanismi e tutte le altre opere di regolazione;
c) danneggiare le sponde e l’alveo dei canali stessi;
d) gettare materiali o rifiuti liquidi o solidi di qualsiasi genere;
e) depositare od asportare materiali;
f) chiudere od ostacolare con siepi, cancelli od in altro modo lungo le banchine dei canali il libero passaggio del personale consorziale e di chi opera per conto dello stesso, anche con mezzi meccanici;
g) scaricare acque di qualsiasi natura nei canali consorziali senza la prescritta autorizzazione;
h) transitare sugli argini consortili, senza specifica autorizzazione;
i) nuotare o bagnarsi.
Art. 10 - Contributi
1. La superficie irrigua iscritta nel catasto consortile costituisce il presupposto per l’assoggettamento a contribuenza di un terreno, anche nel caso che tale superficie non venga effettivamente irrigata.
Art. 11 - Pozzi irrigui
1. L’infissione di pozzi per irrigazione è ammessa nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) che il terreno per cui viene presentata richiesta non sia servito da appropriate dotazioni della rete irrigua di superficie;
b) che i piani colturali aziendali necessitino di irrigazioni di soccorso al di fuori della normale stagione irrigua gestita dal Consorzio;
c) che la presenza di eventuali pozzi ad uso irriguo od altre fonti di approvvigionamento non costituisca presupposto per richiesta di esenzioni dal tributo irriguo ordinario di terreni alimentati o alimentabili dalla rete consortile;
d) che in ogni caso non sarà tenuta in considerazione l’eventuale presenza di pozzi ad uso irriguo od altre fonti di approvvigionamento non rispondenti alla vigente normativa in materia di uso delle acque pubbliche.
Art. 12 - Interruzione forzata della distribuzione delle acque
1. Nel caso di interruzioni nella distribuzione dell’acqua consorziale dovuta a ragioni di forza maggiore, non ripristinabili entro 24 ore, le utenze rimaste prive di acqua in tutto od in parte verranno, per quanto possibile, compensate mediante un orario provvisorio redatto in modo tale che la perdita sia ripartita il più equamente possibile tra tutti gli utenti danneggiati dall’interruzione.
Art. 13 - Sospensione temporanea delle irrigazioni
1. Qualora le condizioni meteorologiche rendano consigliabile una temporanea sospensione delle irrigazioni, stabilita dal Consorzio e/o dagli Enti superiori preposti, alla ripresa delle irrigazioni dovrà essere rispettata, per quanto possibile, la progressione irrigua interrotta.
Art. 14 - Carenza idrica
1. In caso di carenza idrica che richiedesse la riduzione dei consumi irrigui disposta dalle superiori autorità preposte alla regolazione delle risorse idriche, il Consorzio si riserva di stabilire turnazioni o temporanee sospensioni del servizio, comunicate tramite il personale consortile, con servizio di messaggeria telefonica, mail o idonei avvisi.
Art. 15 - Divieto di ingorgo delle acque nei canali
1. È proibito ingorgare l’acqua nei canali del Consorzio al fine di non compromettere la sicurezza e la funzionalità del canale e tanto meno di farla tracimare dagli argini.
Art. 16 - Cautele dirette ad impedire dispersioni d’acqua
1. Ciascun utente sarà tenuto a provvedere, sotto la propria responsabilità e con quegli accorgimenti che riterrà più opportuni, perché i sistemi di regolazione delle proprie prese, sia a gravità che in pressione, non siano rimossi e non avvengano fughe o dispersioni di acqua nelle ore in cui questa deve transitare nei canali o nelle condotte a beneficio di altri utenti.
Egli avrà diritto di controllare e di vigilare perché durante il suo orario di irrigazione non avvengano fughe o sottrazioni di acqua a suo danno, presidiandosi con quelle opere che riterrà più opportune e meglio rispondenti allo scopo e provvedendo alla loro relativa manutenzione, senza comunque manomettere i canali ed i manufatti consorziali.
2. Nel caso in cui vengano riscontrate fughe o dispersioni di acqua dipendenti dall’inosservanza dell’obbligo stabilito dal presente articolo, dell’infrazione sarà tenuto a rispondere l’utente della presa dalla quale si è verificata la fuga o la dispersione, e ciò indipendentemente dall’esecutore materiale dell’infrazione stessa.
Art. 17 - Sanzioni amministrative
1. Salvo i casi in cui i fatti costituiscano reato, per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica il procedimento sanzionatorio di cui al Titolo III del Regolamento consortile di polizia idraulica, con applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 18 - Penalità
1. Qualora venga accertato dal personale del Consorzio che la superficie effettivamente irrigata è maggiore di quella messa a ruolo, senza che ne sia stata ottenuta preventiva autorizzazione del Consorzio, sulla superficie eccedente viene applicato un contributo pari al doppio di quello stabilito per le dotazioni a ruolo, fatte salve le sanzioni di legge.
Art. 19 - Denuncia trasferimenti di proprietà
1. In caso di trasferimento di proprietà le ditte interessate sono tenute a denunciare le relative variazioni al Consorzio entro il 30 novembre di ogni anno per consentire l’aggiornamento degli atti.
2. Il Consorzio provvederà ad aggiornare la relativa consistenza immobiliare, questo sia al fine della corretta imputazione del contributo consortile che della corretta gestione dell’orario irriguo.
Art. 20 - Mutata destinazione dei terreni irrigui
1. Le porzioni di terreno agricolo soggette a tributo irriguo che mutino destinazione in modo permanente, a richiesta dell’interessato o per accertamento d’ufficio vengono stralciate dal sopraddetto tributo e decadono dai vincoli connessi al regime irriguo, fatta salva la specifica disciplina prevista per gli impianti pluvirrigui di cui all’art. 44.
2. Qualora il proprietario interessato intenda conservare il diritto a ricevere l’acqua anche per la porzione di nuova destinazione, dovrà presentare espressa domanda al Consorzio, che potrà mantenere l’erogazione in essere qualora ciò non arrechi danni a terzi, o sia tecnicamente non conveniente. In questo caso il Consorzio rimane comunque sollevato dall’obbligo di concorrere per tutte quelle opere che nell’interesse del proprietario risultassero necessarie per rendere possibile e più agevole l’irrigazione del terreno di nuova destinazione.
Art. 21 - Costruzioni o piantamenti in deroga alle prescrizioni
1. Per le zone servite dagli impianti pluvirrigui e dai dispensatori irrigui l’utente che per circostanze eccezionali si trovasse nella necessità di effettuare costruzioni o piantamenti a distanze inferiori a quelle stabilite dal regolamento consortile di polizia idraulica, dovrà presentare espressa domanda al Consorzio.
2. Qualora le ragioni addotte dal richiedente siano riconosciute fondate e non comportino gravi pregiudizi all’attività
dell’Ente, il Consorzio potrà autorizzare la costruzione richiesta anche in deroga alle distanze previste.
3. L’autorizzazione predetta conserverà il carattere della temporaneità e della provvisorietà e, come tale, dovrà venire regolata da apposito atto di concessione precaria che potrà essere revocato in qualsiasi momento.
Art. 22 - Sospensione del servizio irriguo per morosità
1. In caso di morosità nel pagamento dei contributi consortili di due annualità o, in caso di successiva rateazione, di tre rate consecutive, per un importo che sia superiore ad Euro 500,00, il Consorzio provvederà ad inviare all’utente, suoi eredi od aventi causa mediante lettera raccomandata A.R., una formale richiesta di pagamento delle somme dovute assegnando un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa o dalla compiuta giacenza. Decorso tale termine il Consorzio, senza ulteriore avviso, provvederà alla sospensione della distribuzione dell’acqua per i terreni oggetto di morosità.
2. Durante il periodo di sospensione di cui al comma precedente, l’utente resterà comunque obbligato al pagamento di tutti i contributi consortili senza alcuna diminuzione della contribuenza derivante dalla sospensione del servizio.
3. Le spese per la sospensione e la riattivazione della distribuzione dell’acqua sono ad esclusivo carico dell’utente.
4. L’atto di sospensione avrà efficacia nei confronti dei titolari di diritti reali sui terreni interessati ed opererà anche nei confronti di qualsiasi soggetto comunque legittimato alla coltivazione degli stessi.
5. Il Consiglio di amministrazione con proprio provvedimento potrà istituire specifiche procedure di natura tecnica relative alla sospensione della distribuzione d’acqua e per l’attività di recupero dei crediti consortili.
Art. 23 - Distribuzione
1. L’utilizzo dell’acqua è ammesso per irrigazione e per usi industriali. Le irrigazioni possono essere praticate per sommersione a risaia, scorrimento, pluvirriguo ed attingimento. Per le sommersioni a risaia e gli scorrimenti la distribuzione dell’acqua irrigua avviene dai canali consortili per mezzo di bocche di dispensa, generalmente modulate, o comunque di misura determinata, per gli impianti pluvirrigui avviene a mezzo di idranti in pressione, gli attingimenti meccanici fruiscono dell’impinguamento fossi ed i canali consortili sono muniti di manufatti di regolazione ed i fossi privati di manufatti di presa per provvedere alla turnazione in funzione della portata dei singoli canali e nel rispetto dei diritti precostituiti degli antichi titoli (ove esistenti).
2. Alcune bocche di dispensa sono alimentate a livello naturale dell’acqua, altre sono sussidiate da rialzo o sostegno chiudibile ad altezza variabile in rapporto ai piani irrigui. I sostegni fissi e quelli chiudibili ad altezza fissa, in assenza di differenti disposizioni, sono manovrati dagli utenti delle rispettive bocche e soggetti alla sorveglianza dei Guardiani, nel rispetto degli orari e procedure stabilite, con l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione in ordine ai rischi di caduta ed annegamento, come illustrati nell’informativa pubblicata sul sito web del Consorzio.
I sostegni chiudibili ad altezza variabile sono direttamente governati dal personale del Consorzio.
3. Ogni richiesta di intervento per manovre da eseguirsi da parte del personale del Consorzio deve essere inoltrata ai Guardiani od ai Collaboratori tecnici di campagna con 24 ore di anticipo.
Art. 24 - Bocche di dispensa e manufatti di regolazione
1. Le bocche di dispensa si distinguono in:
a) continue per tutto l’anno;
b) continue nel periodo irriguo;
c) continue nel periodo invernale;
d) periodiche.
2. I manufatti di presa per gli attingimenti meccanici posti a servizio di canali privati sono periodici e vanno aperti solo il tempo necessario per l’intervento irriguo o, nel caso di irrigazione regolata da turni, nel rispetto dell’orario assegnato.
3. Tutte le bocche ed i manufatti di presa devono essere muniti di gargami e relativi organi di regolazione e chiusura e possono servire uno o più utenti; in quest’ultimo caso l’acqua viene ripartita nei rapporti determinati dai titoli, dagli orari o dalle superfici, altrettanto dicasi per il concorso nelle spese per la loro manutenzione che, salvo diverso titolo, è da intendersi di competenza privata.
Art. 25 - Cabreo
1. Gli usi irrigui dei fondi agricoli che fruiscono di antichi titoli sono definiti nel Cabreo consorziale ed ogni modifica da apportare all’esercizio delle pratiche irrigue deve essere preventivamente richiesta al Consorzio che, esperita apposita istruttoria tecnica, in caso di esito favorevole rilascia autorizzazione all’esecuzione e provvede all’aggiornamento del Cabreo.
Titolo II
Capo I Irrigazioni per sommersione
Art. 26 - Risaie
1. Ove il Cabreo prevede la possibilità di realizzare la risaia, questa, di norma, non può eccedere un terzo dell’estensione complessiva del fondo, salvo che sia diversamente indicato, e tutti gli usi irrigui di detto fondo devono rimanere compresi nella dotazione assegnata.
2. Annualmente va comunicata al Consorzio entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello oggetto di richiesta la superficie da adibire a risaia, purché la stessa resti contenuta nel limite massimo indicato nel Cabreo; qualora si intenda adibire a risaia una superficie superiore, per detta parte deve essere inoltrata apposita domanda soggetta ad autorizzazione.
3. Sugli eventuali superi di superficie adibita a risaia, il Consorzio può applicare un contributo sulla base del maggior beneficio ritratto e parametrato alla corrispondente dotazione irrigua ed in funzione dei maggiori oneri connessi alle operazioni di sorveglianza e manutenzione della rete irrigua.
4. Il supplemento viene deliberato dal Consiglio di amministrazione.
5. Le risaie poste in fregio ai canali consorziali devono obbligatoriamente essere munite di controfosso di scolo e argine delle camere; la banchina tra canale e controfosso deve avere larghezza minima di m. 4,00 ed essere idonea al transito anche ai mezzi meccanici.
Art. 27 - Risaie e scorrimenti provvisori
1. Gli utenti che intendano realizzare in forma provvisoria risaie od irrigazioni a scorrimento su terreni non previsti dal Cabreo a tali usi irrigui, devono presentare domanda annuale entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello oggetto di richiesta al Consorzio che, esperita l’istruttoria, può autorizzarne o meno l’esecuzione nel pieno rispetto degli usi precostituiti di terzi. Le superfici adibite a questi usi temporanei a risaia od a scorrimento sono soggette al pagamento di un contributo a favore del Consorzio sulla base del maggior beneficio ritratto e parametrato alla corrispondente dotazione irrigua ed in funzione dei maggiori oneri connessi alle operazioni di sorveglianza e manutenzione della rete irrigua.
2. Il supplemento viene deliberato dal Consiglio di amministrazione.
Art. 28 - Casi particolari
1. Nel caso di fondi con usi irrigui plurimi, l’eventuale supplemento per risaia va conteggiato in modo che risulti la condizione di miglior favore per la ditta.
2. Per estensione del fondo si intende la superficie complessiva dello stesso, con ciò intendendo anche fondi tra loro vicini condotti sia in proprietà che in affitto dalla stessa ditta, purché le rispettive utenze irrigue siano servite dal medesimo tratto di canale. Per le conduzioni in affitto sarà a carico della ditta interessata comunicare al Consorzio entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello oggetto di richiesta il dettaglio delle superfici in conduzione, così da poterne tenere conto nel calcolo del contributo.
Art. 29 - Fondi a risaia adibiti ad altre colture
1. Per i fondi iscritti a Cabreo con possibilità a risaia, ma adibiti ad altre colture, gli utilizzi irrigui devono in ogni caso rimanere ricompresi nella dotazione stabilita per il fondo medesimo, tuttavia il Consorzio per esigenze contingenti potrà modulare tempi e livelli di consegna dell’acqua.
Capo II Irrigazioni per scorrimento
Art. 30 - Bacini di Goito e Roverbella
1. Le irrigazioni a scorrimento dei bacini dei dispensatori di Goito e Roverbella sono disciplinate dalle seguenti norme specifiche che si applicano, per quanto attinenti, anche alle altre irrigazioni a scorrimento ad orario effettuate sul comprensorio.
Art. 31 - Formazione dell’orario
1. L’orario di irrigazione viene predisposto prima dell’inizio di ogni stagione irrigua dall’Ufficio tecnico del Consorzio, tuttavia per accertate motivazioni lo stesso può subire modifiche ed aggiustamenti anche in svolgimento di stagione.
2. Quando, per una determinata stagione irrigua, non vengano deliberati nuovi criteri per l’orario, si intendono confermati quelli fissati per la decorsa stagione.
3. L’orario annuale viene depositato a scopo di consultazione presso la Sede del Consorzio, presso il recapito del Guardiano di zona e reso noto agli utenti interessati mediante consegna agli stessi del rispettivo cartellino orario.
4. Eventuali reclami relativi agli orari devono essere presentati dagli utenti interessati entro il secondo turno dopo l’inizio delle irrigazioni all’Ufficio tecnico consorziale. I reclami presentati dopo tale termine non potranno essere presi in considerazione. L’Ufficio non è tenuto a prendere in considerazione i reclami relativi ad errori od inconvenienti determinati per colpa degli utenti.
Art. 32 - Domande di spostamento d’orario
1. È in facoltà del Consorzio di accordare annualmente spostamenti nell’uso dell’acqua fra le consegne dello stesso utente, sempre che tali spostamenti, a giudizio dell’Ufficio tecnico, non comportino pregiudizio al Consorzio od agli altri utenti dello stesso canale.
Le domande intese ad ottenere i predetti spostamenti devono essere presentate al Consorzio entro il termine del 10 febbraio di ogni anno, su appositi moduli forniti dal Consorzio stesso.
All’atto della presentazione della domanda l’interessato dovrà esibire il cartellino orario dell’annata precedente.
Tale domanda deve in ogni caso essere sottoscritta dall’utente di diritto (proprietario consorziato) anche quando essa venga presentata su iniziativa o nell’interesse dell’utente di fatto (conduttore). A tale scopo è ammessa la presentazione di atto di delega cui va allegata copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
2. Gli spostamenti, una volta autorizzati, restano validi anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano modifiche conseguenti a decisioni adottate su nuove domande di spostamento.
Art. 33 - Concessione bocchetti suppletivi
1. È in facoltà del Consorzio concedere in via del tutto eccezionale, su domanda dell’utente interessato, bocchetti in soprannumero sempre che questi, a giudizio dell’Ufficio tecnico, siano ritenuti effettivamente utili e necessari e non siano di pregiudizio a terzi.
2. La costruzione dei bocchetti autorizzati in soprannumero verrà eseguita direttamente dal Consorzio, a spese dell’utente interessato.
3. Al Consorzio rimane salva la facoltà ed il diritto di sopprimere e/o rimuovere i suaccennati bocchetti suppletivi e l’utente concessionario, per tale soppressione, non potrà pretendere alcun indennizzo o rimborso di spesa nei riguardi dello stesso.
Art. 34 - Distribuzione, raccolta e controllo delle paratoie
1. Gli utenti, prima dell’inizio della stagione irrigua, devono provvedere alla collocazione delle paratoie nei rispettivi bocchetti di utenza, secondo una numerazione appositamente predisposta dall’Ufficio tecnico, per modo che ad ogni bocchetto vada la paratoia corrispondente, e non una paratoia diversa.
2. Gli utenti sono obbligati a provvedere perché le paratoie stesse siano mantenute in perfetta efficienza per tutta la durata della stagione irrigua.
3. Al termine della stagione irrigua, nel periodo compreso tra il 15 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, gli utenti debbono provvedere alla raccolta delle paratoie di pertinenza dei loro bocchetti e/o delle diramazioni da cui dipendono ed al trasporto e custodia delle stesse in locali riparati presso le rispettive corti.
4. Le paratoie che dopo tale data risultino ancora in campagna verranno recuperate dal personale del Consorzio e, a titolo di penale, il loro costo a nuovo verrà addebitato all’utente, od alla pluralità di utenti responsabili, con riscossione dell’importo a mezzo ruolo.
Art. 35 - Manovra delle paratoie
1. Gli utenti dei canali dispensatori non possono mettere in posizione le paratoie di sostegno in corrispondenza dei propri bocchetti prima dell’ora fissata per l’inizio del turno irriguo.
Poco prima dell’ora d’inizio del proprio turno ordinario, ogni utente è tenuto a portarsi fino al bocchetto in funzione posto più a monte per effettuare il rilevamento della propria utenza.
La manovra delle paratoie deve essere eseguita all’ora esatta fissata dal cartellino orario che prevede già, a favore dello stesso utente, il tempo di percorrenza fino al proprio bocchetto.
2. In forza di quanto sopra ogni utente ha libero transito lungo i tratti di canali dispensatori interessati alle manovre delle paratoie di propria competenza.
Art. 36 - Manovra delle bocchette in pressione
1. La manovra delle bocchette in pressione sulle condotte interrate deve essere eseguita dall’utente interessato sia in apertura che in chiusura all’ora esatta indicata sul cartellino orario, avendo cura di segnalare tempestivamente all’acquaiolo di zona eventuali carenze d’acqua od abusi.
2. Per tutte le condotte ed i manufatti consorziali, anche se esistenti su aree soltanto gravate da servitù di acquedotto, è proibita qualunque opera o fatto che possa alterare la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati, resta perciò espressamente vietato:
a) eseguire qualsiasi lavoro che danneggi le opere del Consorzio;
b) collocare piante od opere di qualsiasi natura provvisoria o stabile a distanza inferiore a m. 3,00 dalle condotte;
c) manomettere qualunque meccanismo di regolazione delle acque consorziali.
3. Gli oneri per i lavori di modifica o demolizione delle opere o delle piantagioni riconosciute dannose alle condotte ed alle apparecchiature consorziali saranno a carico del proprietario dell’opera da modificare o demolire, ed in caso di mancata ottemperanza il Consorzio attiverà procedimento sanzionatorio.
Art. 37 - Irrigazioni a domanda
1. Per disposizioni delle superiori autorità preposte alla regolazione delle risorse idriche, per condizioni meteorologiche favorevoli o per richieste particolari degli utenti, il Consorzio può disporre uno svolgimento parziale delle irrigazioni, adottando l’irrigazione a domanda degli utenti interessati.
2. Gli utenti interessati all’irrigazione devono presentare richiesta da compilare su apposito registro tenuto dall’acquaiolo di zona, che in ordine cronologico assegnerà data e orario di inizio e fine dell’irrigazione stessa. L’utenza così assegnata comporta l’assunzione di responsabilità dell’utente in ordine a fatti e danni causati dall’acqua a persone o cose nell’orario accordato. Detta assegnazione potrà essere revocata in qualsiasi momento dal personale del Consorzio e comunque all’istituzione di turni irrigui normali.
Capo III
Irrigazioni con impianti pluvirrigui
Art. 38 - Inizio e chiusura della stagione irrigua
1. Il servizio irriguo viene svolto di norma nel periodo dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno.
2. Il Consorzio può anticipare o posticipare la data di inizio e di chiusura del periodo irriguo, quando ciò sia richiesto dagli utilizzatori e sia giustificato da motivi stagionali, purché gli spostamenti siano possibili, e non vi siano impedimenti dagli Enti superiori preposti o di fornitura di energia elettrica da padre della Società fornitrice.
Art. 39 - Formazione orario
1. La distribuzione dell’acqua ai singoli consorziati viene effettuata col sistema pluvirriguo, ossia a mezzo di condotte interrate con acqua in pressione idonea al funzionamento di irrigatori mobili, in base all’orario predisposto dall’Ufficio tecnico del Consorzio.
2. La ripartizione di dette ore viene effettuata, nell’ambito di ogni «settore» o «comizio» irriguo fra i vari utenti compresi in detto settore, in percentuale direttamente proporzionale alla superficie catastalmente irrigabile.
3. L’orario di irrigazione viene formato, prima dell’inizio di ogni stagione irrigua, dall’Ufficio tecnico del Consorzio, previo aggiornamento del catasto terreni, onde inserire le variazioni intervenute in precedenza.
4. L’orario annuale verrà depositato a scopo di consultazione presso la sede del Consorzio, e reso noto agli utenti interessati mediante consegna agli stessi del rispettivo cartellino-orario a cura del personale del Consorzio.
5. Eventuali reclami relativi agli orari dovranno essere presentati dagli interessati entro il secondo turno dall’avvenuto inizio delle irrigazioni all’Ufficio tecnico consorziale. I reclami presentati dopo tale termine, non potranno essere presi in considerazione.
Art. 40 - Concessione di idranti suppletivi
1. L’acqua viene consegnata ai singoli utenti, in ragione della loro superficie catastale irrigabile, agli idranti di presa costruiti dal Consorzio lungo le condotte comiziali o secondarie.
2. Quando non vi sia pregiudizio per i coutenti o per il Consorzio, può essere concessa su domanda dell’utente interessato la costruzione di altri idranti limitatamente alle sole tubazioni comiziali o secondarie con esclusione delle adduttrici o primarie; può essere pure concessa la costruzione di altre condotte.
3. La spesa per la costruzione sia degli idranti suppletivi, come dei tratti di condotte, saranno ad esclusivo carico del richiedente, e le opere verranno eseguite direttamente dal Consorzio.
4. Il richiedente sarà obbligato ad eseguire entro 10 giorni dalla comunicazione della concessione il deposito presso la tesoreria dell’importo preventivato, salvo conguaglio dopo eseguita l’opera.
5. È ammesso un solo tipo di idrante, come approvato dal Consorzio.
6. Gli idranti suppletivi e le eventuali tubazioni di collegamento alla rete esistente rimarranno di esclusiva proprietà del Consorzio al quale rimane salva la facoltà ed il diritto di sopprimere e rimuovere le suaccennate opere suppletive e l’utente concessionario, per tale soppressione, non potrà pretendere alcun indennizzo o rimborso di spesa nei riguardi del Consorzio.
Art. 41 - Disciplina e distribuzione dell’acqua
1. Il Consorzio gestisce il servizio pluvirriguo sino ai singoli idranti di consegna, pertanto ogni responsabilità sul corretto utilizzo dell’acqua e nei riguardi dell’irrigazione dei fondi e dei relativi scoli è di esclusiva competenza degli utenti.
2. Ciascun utente potrà utilizzare l’acqua di sua competenza solamente nelle ore fissate dall’orario di distribuzione riportate nel proprio cartellino-orario utilizzando solo gli idranti di presa o consegna ubicati sul proprio fondo.
3. Egli dovrà servirsi dell’acqua stessa per irrigare esclusivamente col metodo a pioggia servendosi a tale scopo delle proprie attrezzature mobili.
4. Se un utente non volesse servirsi dell’acqua per irrigazione potrà lasciarla a disposizione del vicino, a condizione che detto vicino faccia parte del medesimo comizio o settore irriguo.
5. Sono consentiti pertanto gli accordi di scambi di acqua fra utente e utente di uno stesso comizio o settore irriguo sempre che in definitiva sia uno ed un solo utente per volta a derivare l’acqua di competenza di quel settore.
6. È vietata la derivazione contemporanea di due utenti dello stesso settore; i trasgressori saranno puniti mediante contravvenzione.
Art. 42 - Manutenzione dell’impianto irriguo
1. La manutenzione delle condotte e delle apparecchiature fisse viene eseguita dal Consorzio.
2. I consorziati sono tenuti a lasciare libero accesso ai dipendenti del Consorzio lungo le condotte e relativi manufatti allorché da questi sia ritenuto necessario.
3. I consorziati sono obbligati a sorvegliare ed impedire che vengano arrecati danni al materiale interrato: tubi, idranti, valvole, sfiati, saracinesche, ecc. e nel caso di rottura od altro che si dovesse verificare dovranno informate subito il guardiano o l’Ufficio tecnico del Consorzio.
4. Se i danni sono stati provocati dall’utente o da chi per esso, le spese per la rimozione, l’acquisto e le riparazioni del materiale verranno a lui addebitate con riserva da parte del Consorzio di rivalersi dei danni.
Art. 43 - Atti vietati a protezione dell’impianto pluvirriguo
1. Per tutte le condotte ed i manufatti consorziali, siano essi esistenti su aree di proprietà del Consorzio o su aree soltanto gravate da servitù di acquedotto, è proibita qualunque opera o fatto che possa alterare la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinate le condotte nonché le apparecchiature relative.
2. Resta perciò espressamente vietato:
a) eseguire qualsiasi lavoro che danneggi le opere del Consorzio;
b) collocare piante od opere di qualsiasi natura provvisoria o stabile ad una distanza inferiore a m. 3,00 dalle condotte;
c) manomettere qualunque meccanismo che regola le acque consorziali.
3. Gli oneri per i lavori di modifica o demolizione delle opere o delle piantagioni riconosciute dannose alle condotte ed alle apparecchiature consorziali saranno a carico del proprietario dell’opera da modificare o demolire, ed in caso di mancata ottemperanza il Consorzio attiverà procedimento sanzionatorio.
Art. 44 - Mutata destinazione dei terreni, stralcio, frazionamenti
1. Le porzioni di terreno coltivate incluse nelle varie zone pluvirrigue consortili alle quali il proprietario abbia mutato destinazione in modo permanente, verranno dal Consorzio stralciate dai terreni vincolati a ricevere le acque di irrigazione.
2. Per dette porzioni verrà pertanto a cessare sia il diritto a ricevere le acque, sia l’obbligo di corrispondere i contributi consorziali di irrigazione, ossia i soli tributi di esercizio riguardanti la copertura delle spese di funzionamento e di manutenzione degli impianti pluvirrigui, rimanendo invece l’obbligo di continuare a corrispondere i contributi di spesa di costruzione degli impianti nel caso che il pagamento di detto onere avvenga in forma di rateazione o mediante mutuo, sino alla scadenza.
3. Qualora lo stacco di porzione di impianto imponga modifiche o adeguamenti alla porzione rimanente, le relative spese saranno a carico del proprietario interessato.
4. Le parti di tubazioni secondarie e le apparecchiature varie dell’impianto consortile, di uso esclusivo del terreno che ha mutato destinazione, saranno rimosse ed asportate dal Consorzio, ed il materiale recuperato rimarrà in dotazione al Consorzio mentre le spese di asportazione e rimozione saranno a carico del proprietario del terreno.
5. Le parti di tubazioni primarie o secondarie con le relative apparecchiature di uso comune ad altri terreni dello stesso settore o di altri settori non potranno essere rimosse od asportate ma continueranno ad insistere su quella parte di terreno preesistente alla mutata destinazione come servitù di acquedotto, con il rispetto delle norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
6. Qualora il proprietario interessato intenda conservare il diritto a ricevere l’acqua anche per la porzione di nuova destinazione, dovrà farne espressa domanda al Consorzio il quale, ove ritenga giustificata la richiesta, potrà soprassedere allo stralcio e continuare ad erogare l’acqua e ad assoggettare detta porzione alla contribuenza ordinaria di esercizio.
7. In quest’ultimo caso il Consorzio rimane comunque sollevato dall’obbligo di concorrere per tutte quelle opere che nell’interesse del proprietario risultassero necessarie per rendere possibile e più agevole l’irrigazione del terreno di nuova destinazione.
8. Nel caso in cui un fondo incluso nell’impianto subisca un frazionamento, ciascuna delle unità immobiliari risultanti dal frazionamento conserva il vincolo a ricevere le acque di irrigazione del Consorzio e l’obbligo a corrispondere i contributi di irrigazione.
9. Tutte le opere che risultassero necessarie per rendere possibile e più agevole l’irrigazione al terreno delle nuove unità frazionate dovranno far carico al proprietario della porzione per la quale le opere si rendano necessarie.
10. L’esecuzione di queste opere, trattandosi di modifiche o allacciamenti ad una rete di tubazioni consortili, dovrà essere eseguita esclusivamente dal Consorzio, fermo restando il principio che per l’esecuzione delle opere stesse il Consorzio non può in alcun caso essere chiamato a contribuire nella spesa.
11. Qualora per particolari piani colturali od altre circostanze specifiche il proprietario presenti domanda di esenzione dal servizio pluvirriguo, l’Ufficio tecnico del Consorzio espleterà opportuna istruttoria ed eventuali provvedimenti saranno assunti dal Consiglio di amministrazione.
Capo IV Irrigazioni ad attingimento
Art. 45 - Attingimenti
1. Per attingimento è da intendersi l’intervento irriguo di soccorso che usufruisce dell’impinguamento fossi e l’irrigazione avviene con attingimento mediante impianti meccanici da fossi privati alimentati dalla rete consortile, o direttamente da canali consortili.
2. Il sollevamento dell’acqua deve avvenire con mezzi di proprietà dell’utente a totale suo carico. I mezzi di attingimento dovranno essere mobili e piazzati di volta in volta senza alcun sussidio di opere murarie con l’obbligo al ripristino della sponda in caso di accertato danneggiamento. Sono fatte salve le specifiche autorizzazioni scritte rilasciate per impianti fissi.
3. L’attingimento potrà essere esercitato nel rispetto dei diritti precostituiti degli antichi titoli (ove esistenti) e non dovrà precludere l’utilizzo irriguo a favore degli altri utenti di valle; in caso di contestazioni l’utente dovrà osservare le disposizioni impartite dal personale consortile, che potrà anche ordinare la sospensione immediata dei prelievi. In caso di resistenza sarà richiesto l’intervento della forza pubblica, a sensi del Regolamento consortile di polizia idraulica.
4. I prelievi devono essere esercitati dai fossi privati a servizio dei rispettivi fondi, a valle dei manufatti di presa. Nel caso di loro assenza o per altri motivi documentati, è ammesso il prelievo diretto dai canali del reticolo idrico
consorziale, con l’obbligo del ripristino delle sponde in caso di accertato danneggiamento.
5. Tenuto conto dell’intermittenza delle pratiche irrigue, è ammesso:
a) l’utilizzo di un irrigatore a media/alta pressione ogni 10 ettari con portata massima di 40 l/sec., per il territorio posto in sinistra Mincio con derivazioni a gravità;
b) l’utilizzo di un irrigatore a media/alta pressione ogni 20 ettari con portata massima di 40 l/sec., per il territorio posto in destra Mincio con derivazioni a sollevamento.
Le turnazioni vengono stabilite dal Consorzio in funzione della dotazione unitaria e delle caratteristiche dei singoli canali.
6. È sempre vietato l’uso di turbine idrovore a bassa prevalenza nei canali consortili ed anche nei fossi privati quando ciò incida sulla quantità d’acqua derivabile dal canale consortile; eventuali necessità contingenti devono essere valutate caso per caso dal Consorzio e devono essere preventivamente autorizzate.
7. Tutte le predette autorizzazioni sono rilasciate dall’Ufficio Tecnico del Consorzio.
Art. 46 - Sistemazione aree di rispetto
1. Al termine delle operazioni di attingimento, l’utente deve provvedere alla sistemazione del terreno sulla fascia di rispetto del canale utilizzata per la posa dell’impianto e al prosciugamento delle eventuali pozzanghere createsi in tali fasce.
Capo V
Usi industriali ed idroelettrici
Art. 47 - Salti idraulici
1. I titolari di usi di forza idraulica posti sui canali consorziali devono mantenere il livello dell’acqua a monte dei loro opifici alla quota stabilita dalle rispettive concessioni o disciplinari e determinato dagli sfioratori o dai capisaldi di cui tutte le utenze devono essere munite. È ammessa una tolleranza di livello in più od in meno di cm. 6, pari a once veronesi due (l’oncia veronese vale m. 0,028575).
Gli opifici devono essere muniti di vaso morto e di scaricatore di fondo proporzionati alla portata del rispettivo canale alimentatore, di facile e comodo accesso anche da parte del personale preposto del Consorzio.
L’uso di forza idraulica non deve creare scompenso alcuno alla portata del canale ed i sistemi ed interventi da porre in essere per garantire il libero deflusso dell’acqua, tipo griglie o traverse per arresto e rimozione erbe ed altri materiali, sono ad esclusivo carico dei rispettivi titolari dell’utenza.
2. Sono vietati il commercio e le permute d’acqua per uso diverso da quello previsto, anche se a scopo di sussidiare irrigazioni proprie od altrui.