Comune di Montemarciano
Comune di Montemarciano
Xxx Xxxxxxx X, 00 00000 Xxxxxxxxxxxxx XX
Capitolato tecnico della Polizza
R.C. Auto Libro Matricola Lo to 2
1
Condizioni Generali di Polizza
SEZIONE 1 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
(CONDIZIONI NON MODIFICABILI)
ART.1 – VARIAZIONI DEL RISCHO E RELATIVE DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C.,
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del C.C., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento,
Le rate successive potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro 90 giorni. dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 90mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO
La polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2017 e scade alle ore 24:00 del 30.06.2019 con esclusione del tacito rinnovo, fatta salva la facoltà del contraente di affidare agli aggiudicatari nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per la durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 5 D. Lgs. n. 50/2016
Il Contraente e l’Impresa hanno la facoltà di recesso dalle polizze, al termine di ogni annualità assicurativa, con comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R., con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni sulla scadenza dell’annualità.
La Società si impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, su richiesta del Contraente, per un periodo fino a 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di nuova gara.
L’Assicurato ha facoltà di richiedere detto periodo di proroga e la Società si impegna a concederlo alle stesse condizioni economiche e normative, anche per recesso anticipato per sinistro o alla scadenza intermedia della polizza.
ART.4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per la stesso rischio, tanto stipulate dal Contraente stesso che dai singoli Assicurati
In caso di sinistro, l'Assicurato e il contraente devono però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto, al Broker o alla Compagnia, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore dell’Amministrazione del Contraente, competente alla gestione del presente contratto.
L’obbligo di denuncia riguarda esclusivamente gli eventi per i quali interviene richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi o vi sia attivazione di un’Autorità Giudiziaria.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
ART. 7 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’Assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
La gestione delle vertenze avverrà sia in sede stragiudiziale che giudiziale, sia Civile che Penale, sino a quando la Società ne ha interesse ma comunque almeno fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso.
Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo, e su proposta del Contraente. I legali e i tecnici dovranno fornire alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.
La Società si impegna a confrontare con il referente designato dalla Contraente le ipotesi difensive e le successive evoluzioni dei casi. La Contraente si impegna a produrre tutte le documentazioni utili alla migliore gestione delle vertenze.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.
ART. 9 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l’intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall’applicazione dell’Art.1910 Codice Civile.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall’obbligo di comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’Art.1910 Codice Civile.
ART. 10 - COASSICURAZIONE E DELEGA
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.
ART. 12 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di
polizza.
ART. 13 - VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE
Salvo quanto previsto all’Art. 2 della Sezione 2 delle C.G.P., si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
ART. 14 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello dove risiede il Contraente.
Art. 15 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire, con cadenza almeno semestrale o a semplice richiesta dell’Assicurato in qualsiasi momento, qualificati resoconti in formato excel sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano in dettaglio i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati per ogni sinistro.
ART. 16 - CLAUSOLA BROKER
Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma del D.Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto Società di Brokeraggio assicurativo Centrale Spa, Xxx xxxxx Xxxxx, 00 - 00000 – Xxxxxx.
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Centrale S.p.a., e in particolare:
⮚ il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
⮚ è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l’eventuale revoca dell’incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
⮚ la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
⮚ ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
⮚ le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
⮚ la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all’emissione dei conseguenti documenti relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell’autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;
⮚ le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell’Ente Contraente verranno da questo trattenute all’atto del perfezionamento;
⮚ le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
⮚ il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l’indirizzo del perito incaricato e comunicherà l’esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
⮚ la Società incarica il Broker dell’esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l’avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopo di che sarà debitore in proprio dell’importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso; il pagamento del premio così effettuato avrà effetto liberatorio per l’Assicurato ai fini della regolarità della copertura assicurativa;
⮚ il Broker comunicherà inoltre tramite telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto il Broker sarà debitore in proprio dell’importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell’eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
⮚ in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
⮚ la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
⮚ la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell’Agenzia e/o dell’Impresa aggiudicataria - pari al:
- 3,5 % calcolate sui premi imponibili pagati per la garanzia R.C. Auto;
- 3,5 % calcolate sui premi imponibili pagati per le altre garanzie.
ART. 17 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. La Società, fornitrice dei servizi assicurativi, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Ancona della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
SEZIONE 2 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E MASSIMALI
Premesso :
- che l’intero parco veicoli a motore dell’Ente è descritto in allegato.
- che i mezzi sono individuati per marca, tipo, targa di immatricolazione o telaio, potenza fiscale per il parco autovetture;
- peso complessivo a pieno carico per il parco autocarri e macchine operatrici;
- cilindrata per il parco motofurgoni e ciclomotori;
- numero posti per autobus;
- classe di bonus/malus relativa all’anno 2016 per le autovetture
si assicura l’intero parco veicoli a motore con un massimale per sinistro così individuato:
✓ € 6.000.000,00 massimale unico per autovetture , autocarri, motocarri motocicli e ciclomotori
fermo restando che per danni a persone viene destinato un importo non inferiore a EUR 5.000.000, indipendentemente dal numero delle vittime, e per danni a cose un importo non inferiore a EUR 1.000.000 indipendentemente dal numero delle vittime.
✓ € 10.000.000,00 massimale unico per autobus, scuolabus
fermo restando che per danni a persone viene destinato un importo non inferiore a EUR 8.000.000, indipendentemente dal numero delle vittime, e per danni a cose un importo non inferiore a EUR 2.000.000 indipendentemente dal numero delle vittime.
ART. 2 - TIPOLOGIA DI POLIZZA
Il contratto di assicurazione conterrà le Condizioni Generali di Assicurazione previste dalla normativa di legge vigente (D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni), dalle condizioni ANIA, integrate dalle condizioni speciali di seguito previste.
ART. 3 - TIPOLOGIA DEL RISCHIO R.C.A.
- Garanzie Base :
rischi previsti dalla normativa vigente (RCA obbligatoria).
- Forma Tariffaria :
Bonus Malus per le autovetture;
Xxxxxxx Xxxxx o a classi di merito per motocicli e ciclomotori; Tariffa Fissa per gli altri veicoli.
Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale di Ancona.
ART. 4 - FORMA DEL CONTRATTO
I mezzi da assicurare sono descritti all’Allegato N°1 (uno).
La forma del contratto consiste in una unica polizza amministrata con libro matricola.
ART. 5 - VARIAZIONE PARCO AUTOMEZZI
I nuovi mezzi acquistati nel corso di validità del contratto assicurativo saranno assicurati dalla Compagnia agli stessi tassi ed alle medesime condizioni della presente polizza.
Per tutti i mezzi assicurati con classi di merito, le eventuali sostituzioni, a condizione che l’inclusione e l’esclusione siano effettuate simultaneamente, sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.
ART. 6 - REGOLAZIONE PREMIO
Le inclusioni di nuovi mezzi od esclusioni di mezzi assicurati verranno comunicati dall’Assicurato al loro verificarsi.
La Compagnia di Assicurazione emetterà alla scadenza del contratto apposita appendice in cui verrà indicata la regolazione del premio intervenuta a seguito delle variazioni di cui sopra.
L’appendice di regolazione dovrà essere perfezionata nei tempi previsti all’articolo “pagamento del premio” di cui alle condizioni valide per tutti i contratti che decorreranno dalla data di ricezione del documento di regolazione.
ART. 7 - INFORMATIVA SUI SINISTRI
La Società si impegna a fornire con cadenza semestrale o a semplice richiesta del Contraente in qualsiasi momento, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi:
- estremi del sinistro;
- stato di avanzamento dell’iter liquidativo;
- gli importi liquidati o riservati.
ART. 8 – AUTOBUS ADIBITI A TRASPORTO CON PERCORSO LIMITATO
Per gli autobus adibiti a trasporto con percorso limitato, la garanzia deve essere operante anche quando effettuano trasporti e/o percorsi diversi da quanto indicato nel libretto di circolazione.
ART. 9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 1 – “Esclusioni relative alla garanzia X.X.Xxxx e rivalsa” della Sez. 2 delle C.P.P., l’Impresa rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa nei confronti:
1) Dell’Ente o Società proprietari o locatari e del Conducente del veicolo assicurato:
A) nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, non conforme alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia;
B) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli Artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) e 187 (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n° 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
C) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
D) se il conducente è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo.
Resta comunque inteso che qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al Punto C) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto D), la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.
2) del solo Ente o società proprietari del veicolo assicurato:
A) se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui l’Ente o la Società proprietaria o locataria fossero a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all’azione di rivalsa.
ART. 10 - R.C. DEI TRASPORTATI
L’Impresa garantisce l’Assicurato ed il Conducente per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo contrattualmente identificato per danni a terzi provocati da trasportati di cui debba rispondere ai sensi di legge. La garanzia è inoltre estesa a favore dei trasportati, per la responsabilità civile loro derivante, per danni provocati a terzi in occasione di circolazione del veicolo stesso.
I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.
La garanzia non opera per danni cagionati a cose di terzi che l’Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo.
ART. 11 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell’Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Xxxxxxxxxxxx e della Croazia.
L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della “Carta Verde”, le cui sigle internazionali riportate sulla medesima non siano barrate. La Società è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
SEZIONE 3 – GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO, EVENTI SPECIALI
ART. 1 – PRECISAZIONE RELATIVA ALLE GARANZIE DELLA PRESENTE SEZIONE
Le garanzie previste al successivo Art. 3 saranno operanti, anche singolarmente, unicamente per gli automezzi per i quali siano state esplicitamente richieste dal contraente. L’attivazione di tali garanzie è consentita in qualsiasi momento, alle tariffe stabilite alla stipulazione del contratto.
ART. 2 – COMPUTO DEL PREMIO
Considerato che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l’applicazione delle garanzie accessorie di cui alla presente sezione, si esplicitano di seguito distintamente, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie, la tassazione pro-mille, comprensiva di accessori e imposte, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale dell’automezzo da assicurare o l’importo in cifra fissa per singolo automezzo.
Incendio | Furto | Ev. Sociop. | Ev. Atmosf. | Kasko | Cristalli | |
Autovetture |
Autopromiscui | ||||||
Autocarri c/proprio | ||||||
Motocarri | ||||||
Ciclomotori trasporto cose | ||||||
Autoveicoli ad uso speciale | ||||||
Motocicli | ||||||
Macchine operatrici | ||||||
Macchine agricole |
ART. 3 - OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società garantisce i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati e dai loro accessori fissi conseguenti a:
a) incendio, scoppio ed esplosione, azione del fulmine;
b) furto totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione od in conseguenza del furto e della rapina;
c) danni in genere avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo (EVENTI SOCIO POLITICI);
d) danni materiali e diretti, in conseguenza di inondazioni, trombe d’aria, caduta di grandine e di neve, valanghe e slavine (danni da EVENTI ATMOSFERICI);
e) danni determinati da causa fortuita e violenta per effetto della circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata (KASKO);
f) rottura accidentale dei cristalli.
ART. 4 – SOMME ASSICURATE
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore assicurato per ciascun singolo veicolo risultante dall’apposito elenco, salvo gli eventuali limiti di risarcimento previsti alla apposita sezione, fermo restando che l’importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero.
Sono compresi in garanzia impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l’uso cui il veicolo è destinato.
ART. 5 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Il danno verrà liquidato secondo quanto sotto indicato:
Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale corrente al momento del sinistro, dedotto l’eventuale recupero.
Danno parziale: liquidazione con degrado d’uso (non superiore al 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%) su pezzi di ricambio meccanici ed elettrici, ma senza degrado su carrozzeria, manodopera e materiali d’uso (con il limite di risarcimento pari al valore commerciale del mezzo).
Indennizzo IVA: qualora l’Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA), l’indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.
In entrambi i casi il risarcimento non potrà superare il valore assicurato.
ART. 6 – DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE
L’Impresa è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo.
ART. 7 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’Art. 1916 C.C. nei confronti delle persone che detengano legittimamente il veicolo.
Condizioni particolari di Polizza
SEZIONE 1 – DELIMITAZIONI – ESTENSIONI - PRECISAZIONI DI GARANZIA X.X.XXXX
ART. 1 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE
Ad integrazione della copertura assicurativa RCA relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell’ambiente causato da fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento), a causa di circolazione, intendendosi per circolazione tanto il movimento quanto la sosta o la fermata. Per danni da inquinamento dell’ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo da parte delle sostanze succitate. I massimali di esposizione per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia RCA.
La garanzia non opera :
- per danni cagionati a cose di terzi che l’Assicurato o i trasportati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- per danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del veicolo identificato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall’art. 4 della Legge 990/69 e successive, nei confronti dell’Assicurato, ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.
ART. 2 - TUTELA GIUDIZIARIA, DISSEQUESTRO E CUSTODIA
La Società assumerà a proprio carico, alle condizioni di seguito indicate, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali previste ai successivi punti a) – b) – c) – d) necessarie al proprietario e/o Conducente (se autorizzato) del veicolo assicurato allo scopo di:
- ottenere il risarcimento dei danni loro cagionati da terzi per effetto della circolazione del veicolo;
- resistere all’azione di terzi che abbiano subito danni per effetto della circolazione del veicolo, solo per la parte eccedente i limiti fissati nel terzo comma dell’art. 1917 C.C.;
- effettuare il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente o decurtazione di punti;
- difendersi in caso di imputazione per reati penali.
Qualora l’Assicurato non vi provveda direttamente, la Società si riserva la facoltà di affidare a persona di sua fiducia, alla quale l’Assicurato stesso dovrà conferire il mandato necessario, l’incarico di presentare il ricorso alla competente Autorità contro il provvedimento di sospensione della patente, prendendo in carico le relative spese.
La garanzia comprende:
a) le spese per l’intervento di un legale in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale, comprese quindi le spese per la costituzione di parte civile;
b) le spese peritali, compresi medici ed accertatori, per l’opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale, o in sede stragiudiziale;
c) le spese per la difesa penale del conducente (se autorizzato) per reato colposo o contravvenzione, conseguenti all’uso del veicolo, per tutti i gradi di giudizio, anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell’Assicurato;
d) le spese necessarie al dissequestro del veicolo assicurato, in caso di sequestro disposto a fini probatori dall’Autorità giudiziaria (sempre che il provvedimento sia conseguente a incidente stradale) ivi comprese le spese di custodia;
e) a condizione che la causa sia stata autorizzata dall’Impresa, le spese processuali a carico dell’assicurato in caso di soccombenza totale o reciproca e di compensazione per qualunque motivo, comprese quelle che l’assicurato sia tenuto a rimborsare alla controparte a seguito di transazione anch’essa autorizzata dall’Impresa.
La garanzia non comprende:
• le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
• le spese di giustizia penale
• gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze d atti in genere, ecc.) L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo assicurato non è coperto dall’assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l’Ente da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore o se viene imputato di guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, o di inosservanza dell’obbligo di fermarsi e prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento od assoluzione;
- in relazione a fatti derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’Assicuratore R.C. Auto del veicolo assicurato.
ART. 3 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
La Società, in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell’Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali). Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell’Assicurato.
ART. 4 - SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E RIMPATRIO
Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici ed atmosferici, kasko e R.C. Auto, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero, custodia e rimpatrio, purché documentate.
Si precisa che però sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.
Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate (conducente compreso) per il rientro al proprio domicilio.
ART. 5 - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
La Società assicura la responsabilità dell’Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.
ART. 6 - CARICO E SCARICO CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI
la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, impegnandosi a corrispondere le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovuti a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi ( esclusi i danni da inquinamento all’acqua, all’aria ed al suolo), di cui sia civilmente responsabile ai sensi di legge, dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l‘impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna
Agli effetti della presente garanzia, non sono considerati terzi:
a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione;
b) il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico, in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l’Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).
ART. 7 - VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP
La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.
SEZIONE 2 – DELIMITAZIONI – ESTENSIONI - PRECISAZIONI DI GARANZIA INCENDIO, FURTO, KASKO, EVENTI SPECIALI
ART. 1 - PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO FURTO
La Società risponde inoltre dei danni diretti e materiali al mezzo conseguenti a:
- circolazione successiva al furto o rapina per gli stessi capitali della garanzia base; sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione e quelli consistenti unicamente ad abrasione dei cristalli;
- effrazione o scasso subiti dal mezzo nell’esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all’interno del mezzo;
- appropriazione indebita da parte dei dipendenti a condizione che tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato, quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell’assicurazione;
È condizione essenziale per il diritto all’indennizzo:
• che del fatto la Società sia stata messa a conoscenza entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
• che l’Assicurato non addivenga, senza il consenso della Società, a transazione con il dipendente infedele;
• che il reato sia stato denunciato all’Autorità.
ART. 2 - PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO KASKO
La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni diretti e materiali subiti dai veicoli assicurati in conseguenza di collisione con altri veicoli, identificati e non, urto contro ostacoli, ribaltamento e/o uscita di strada dell’automezzo.
ART. 3 - PRECISAZIONI DI GARANZIA PER IL RISCHIO ROTTURA CRISTALLI
La Società rimborsa le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli installati sui veicoli assicurati a seguito di rottura determinata da causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza.
La garanzia non comprende:
⮚ rigature, segnature e simili;
⮚ i danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli;
⮚ danni agli specchietti retrovisori e alla fanaleria in genere.
SEZIONE 3 - ESCLUSIONI
ART. 1 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA R.C. AUTO
L'assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n° 285.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 18 della legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
ART. 2 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E KASKO
L’assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.
ART. 3 – ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SOLA XXXXXXXX XXXXX
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore x xxxxx in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o conducente;
c) determinati da vizi di costruzione;
d) subiti a causa diretta di xxxxxxx a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes agganciati a norma del Codice della Strada;
e) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina, cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi assicurati;
f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d’aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.
SEZIONE 4 – LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE
ART. 1 – TUTELA GIUDIZIARIA
La garanzia prevista all’Art. 2 Sez. 1 C.P.P. è prestata sino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro, col limite di € 5.000,00 per le spese di custodia.
ART. 2 – RICORSO TERZI DA INCENDIO
La garanzia prevista all’Art. 3 Sez. 1 C.P.P. è prestata sino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro.
ART. 3 – SPESE DI RECUPERO, CUSTODIA E RIMPATRIO
La garanzia prevista all’Art. 4 Sez. 1 C.P.P. è prestata sino alla concorrenza di € 600,00 per sinistro.
ART. 4 – CARICO E SCARICO CON UTILIZZO DI MEZZI MECCANICI
La garanzia prevista all’Art. 6 Sez. 1 C.P.P. è prestata entro il massimale di polizza, col sottolimite di € 1.500.000,00.
ART. 5 – ROTTURA CRISTALLI
La garanzia prevista all’Art. 3 Sez. 2 C.P.P. è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero di cristalli rotti, e comprende anche le spese di riparazione o installazione dei nuovi cristalli.
ART. 6 – LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE PER LE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO, EVENTI SPECIALI
Le garanzie INCENDIO e FURTO sono prestate senza l’applicazione di alcuna franchigia.
Le garanzie ATTI VANDALICI ed EVENTI ATMOSFERICI, sono prestate con l’applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro. Le garanzia KASKO è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa di € 250,00 per sinistro.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
ALLEGATO 1 | ||||||||||
N. | Targa | Tipo | Modello | Xx-X.xx,Cc,Posti | Alimentazione | Uso | Tariffa | Classe di Merito 2015 | Immatr. | Valore |
1 | AC 285 Z | Macc.gricola + Rimorchio | TRATTORINO GOLDONI 3070 | 21 x.xx | Proprio | FISSA | 10/11/1995 | |||
2 | AEK794 | Macchina Operatrice | KUBOTA FERRARI | 15 x.xx | Semovente | FISSA | 06/05/2009 | |||
3 | AEK471 | Macchina Operatrice | KUBOTA G21HD | 8 x.xx | Semovente | FISSA | 27/12/2005 | |||
4 | AEK472 | Macchina Operatrice | KUBOTA G21HD | 8 x.xx | Semovente | FISSA | 27/12/2005 | |||
5 | EM 527 RG | Autobus | FIAT IVECO 85 E 18 F | Posti 32 | Diesel | Scuolabus | FISSA | 11/07/2013 | ||
6 | AG 839 EM | Xxxxxxxxx | XXXXXXXXX XXXXXXX | 00 x.xx | Diesel | Proprio | FISSA | CU 05 | 06/11/1995 | |
7 | AGN 837 | Macchina Operatrice | CASE AMERICA LLC-420 | 99 x.xx 44 kw | Semovente | FISSA | 01/01/2008 | 19.000,00 | ||
8 | AN 431196 | Autocarro | FIAT IVECO OM 80487 | X.xx 80 | Diesel | Proprio | FISSA | CU 09 | 14/01/1987 | |
9 | AN 562769 | Autocarro | FIAT DAILY IVECO - piattaforma aerea | 35 x.xx | Diesel | Speciale | FISSA | CU 08 | 01/04/1992 | |
10 | ANAE002 | Macchina Operatrice | ESCAVATORE CASE 580 KT | 79 x.xx | Semovente | FISSA | 24/03/1995 | |||
11 | AY947X | Trattrice Agricola | TRATTORE LANDINI | 60 kw | Diesel | Proprio | FISSA | 13/05/2005 | ||
12 | BJ90441 | Motocarro | APE PIAGGIO | 218 cc 13 x.xx | Benzina/Olio | Triciclo Tras/cose | FISSA | CU 09 | 21/05/2002 | |
13 | BM419YA | Autovettura | FIAT DUCATO | HP 25 | Diesel | Privato | B/M | CU 03 | 06/07/2000 | |
14 | BP153TG | Autocarro | FIAT IVECO 35C9A | 35 x.xx | Diesel | Proprio | FISSA | CU 14 | 09/02/2001 | |
15 | BT785RG | Autovettura | FIAT PUNTO | HP 14 | Benzina/Metano | Proprio | B/M | CU 01 | 29/11/2001 | |
16 | BV 653 VE | Autocarro | FIAT IVECO DAILY | 35 x.xx | Diesel | Proprio | FISSA | CU 10 | 11/12/2001 | |
17 | BZ517AE | Autocarro | PIAGGIO PORTER | 16 x.xx | Benzina | Proprio | FISSA | CU 12 | 12/11/2002 |
18 | CA633AH | Autovettura | ALFA ROMEO 156 | hp 19 | Diesel | Proprio | B/M | CU 11 | 05/04/2002 | |
19 | CF860RN | Autobus | FIAT IVECO 100 E21N | Posti 56 | Diesel | Scuolabus | FISSA | 18/04/2003 | ||
20 | CH640ZP | Autovettura | FIAT STILO | Hp 19 | Diesel | Proprio | B/M | CU 03 | 07/11/2003 | |
21 | CH981ZN | Autovettura | FIAT PANDA | HP 13 | Benzina | Proprio | B/M | CU 01 | 29/09/2003 | |
22 | CS 509 MR | Autocarro | FIAT DOBLO' | 20 x.xx | Diesel | Proprio | FISSA | CU 07 | 07/12/2004 | |
23 | CT897MD | Autocarro | APE PIAGGIO PORTER S85 | 15 x.xx | Diesel | Proprio | FISSA | CU 05 | 27/04/2005 | |
24 | CW 916 MP | Autocarro | RENAULT MASTER | 35 x.xx | Diesel | Proprio | FISSA | CU 08 | 26/08/2005 | |
25 | DD 115 YE | Autovettura | DAIHATSU TERIOS | HP 16 | Benzina | Privato | B/M | CU 12 | 11/10/2006 | |
26 | DM 077 FD | Autocarro | FIAT IVECO 120 | X.xx 120 | Diesel | Proprio | FISSA | CU 07 | 03/09/2008 | 23.500,00 |
27 | DT 249 DT | Autobus | FIAT IVECO TCI 8.40 | Posti 36 | Diesel | Urbano | FISSA | 24/03/2009 | ||
28 | XXXXXX0 000XX0000 01 | Macchina Operatrice | KUBOTA MINI ESCAVATORE | X.xx 50 | Semovente | FISSA | 01/01/2000 | |||
29 | YA515AE | Autovettura | FIAT MARENGO | 1910 cc X.XX 18 | Diesel | Uso Polizia/Proprio | FISSA | CU 13 | 28/01/2010 | |
30 | CN986KW | Autocarro | FORD TRANSIT | X.xx 35 | Diesel | Proprio | FISSA | CU 12 | 10/06/2004 | |
31 | AHW961 | Macchina Operatrice | TURBO IWT | X.xx 16 | Semovente | FISSA | 08/04/2015 | 69.000,00 | ||
32 | AFC239 | Macchina Operatrice | MC XXXXXX | X.xx 65 | Semovente | FISSA | 11/06/2015 | 27.300,00 | ||
33 | DF828BK | Autocarro | FIAT DOBLO' | X.xx 20 | Diesel | Proprio | FISSA | CU 12 | 19/04/2007 |