Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit Linked
BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A.
Mod. T991 – Ed. 05/2018
Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e Unit Linked
InvestiPolizza BNL Great China
Prodotto OPP8
Il presente Fascicolo informativo contenente:
• Scheda sintetica
• Nota informativa
• Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione CAPITALVITA®
• Glossario
• Modulo di proposta ed Informativa e consenso al Trattamento dei Dati Personali
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa
FASCICOLO INFORMATIVO
SCHEDA SINTETICA – Codice Prodotto OPP8
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1. Informazioni generali
1.a. Impresa di assicurazione
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del gruppo BNP Paribas (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia).
1.b. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il patrimonio netto della Compagnia, relativamente all’anno 2017 (ultimo bilancio approvato), ammonta a 1.018.960.490 Euro, di cui 195.209.975 Euro corrispondono al capitale sociale e 823.750.515 Euro corrispondono al totale delle riserve patrimoniali compreso il risultato di periodo.
Al 31 Dicembre 2017 il rapporto fra fondi propri ammissibili a copertura ed il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), calcolato secondo Solvency II, è pari a 2,09.
1.c. Denominazione del contratto
InvestiPolizza BNL Great China
1.d. Tipologia del contratto
Le prestazioni previste dal contratto sono collegate all’andamento del valore di attivi contenuti in uno o più OICR armonizzati e al Rendimento di una Gestione separata.
Le prestazioni riferibili ai premi destinati all’investimento in OICR sono espresse in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote.
Le prestazioni riferibili ai premi destinati all’investimento nella Gestione separata sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si determinano annualmente in base al Rendimento di una Gestione separata di attivi denominata CAPITALVITA®.
1.e. Durata contrattuale
La Durata del presente contratto, espressa in anni, mesi e giorni, coincide con il tempo che intercorre tra la data di Decorrenza e la Scadenza del contratto prevista il 10/09/2024. È possibile esercitare il diritto di Riscatto trascorso un mese dalla data di decorrenza contrattuale.
1.f. Pagamento dei premi
Alla data di sottoscrizione del modulo di proposta (di seguito Proposta), il Contraente si impegna a versare il Premio iniziale, di importo minimo pari a 2.000,00 euro, entro la data di decorrenza.
Nel corso del periodo di sottoscrizione, stabilito dal 16/04/2018 al 31/08/2018, il Contraente ha inoltre la facoltà di versare premi aggiuntivi per un importo minimo di 500,00 Euro. In ogni caso la somma dei premi versati non potrà superare i 5 milioni di Euro.
In occasione di ciascun versamento, il premio versato, al netto dei relativi costi, è destinato per il 30% alla Gestione separata CAPITALVITA® e per il 70% all’OICR denominato “BNP Paribas Great China Protetto 90” (di seguito Fondo).
Qualora si verificasse la chiusura del collocamento del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” prima della data di conversione in quote, la Compagnia provvederà ad investire l’importo relativo al premio destinato a tale Fondo nel Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months. La Compagnia si riserva di sostituire il Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months con un altro fondo a basso profilo di rischio qualora si verificasse un evento straordinario che determini la chiusura del fondo originario.
Nel caso in cui:
- successivamente alla data di conversione in quote e fino alla data di Scadenza del contratto, il Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” venga interessato da eventi straordinari che ne implichino la chiusura o
- si verificassero le ipotesi di chiusura anticipata descritte al punto 4.b
la Compagnia effettuerà uno switch, dell’importo corrispondente al controvalore delle quote investite, nel Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months (o comunque verso un fondo a basso profilo di rischio).
2. Caratteristiche del contratto
InvestiPolizza BNL Great China è un contratto di assicurazione sulla vita che investe in attivi con diverso livello di rischio/Rendimento. Esso prevede, inoltre, un Bonus per il caso di decesso che, in relazione all’età dell’Assicurato alla data del decesso, maggiora di un importo assegnato la Prestazione che è maturata sulla parte investita nel Fondo soddisfacendo così l’esigenza, in caso di morte dell’Assicurato, di assicurare la liquidazione di un capitale ai Beneficiari caso morte designati.
La Compagnia acquisisce parte del premio versato per coprire i costi ed il Rischio demografico, pertanto tale parte non concorre alla formazione delle Prestazioni.
Alla Sezione G della Nota informativa è presente un Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di Riscatto relativamente ai premi destinati alla Gestione separata.
La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di Prestazioni:
a) Prestazione in caso di vita dell’Assicurato
In caso di vita dell’Assicurato alla Scadenza del contratto è previsto il pagamento ai Beneficiari caso vita designati del Capitale assicurato determinato come indicato al punto 2a) della Sezione B della Nota informativa.
b) Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata contrattuale è previsto il pagamento ai Beneficiari caso morte designati del Capitale assicurato determinato come indicato al punto 2b) della Sezione B della Nota informativa.
c) Opzioni contrattuali
Su richiesta scritta avanzata dall’avente diritto almeno tre mesi prima della Scadenza del contratto, il Capitale assicurato potrà essere convertito in una delle seguenti opzioni:
− opzione da capitale in rendita: la conversione del capitale assicurato alla Scadenza in una rendita pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
− opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del capitale assicurato alla Scadenza in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino che l’Assicurato è in vita;
− opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del capitale assicurato alla Scadenza in una rendita pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
La parte investita in Gestione Separata è soggetta ad un adeguamento annuale così come definito all’Art. 8 delle Condizioni contrattuali.
E’ garantita la conservazione del capitale investito in Gestione Separata solo a scadenza e in caso di decesso dell’Assicurato.
Il contratto, nella parte investita in Gestione separata, non prevede il consolidamento annuale dei rendimenti in quanto l’adeguamento, una volta dichiarato e attribuito annualmente, non resta definitivamente acquisito dal medesimo e può
risultare negativo.
Si tenga presente che il valore di Riscatto richiesto prima della Scadenza potrà essere inferiore al premio versato.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di Adeguamento delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 7, 12 e 14 delle Condizioni contrattuali.
4. Rischi finanziari a carico del Contraente
La Compagnia di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di Rendimento minimo relativamente ai premi investiti nei Fondi. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle quote. Si tenga presente che, inoltre, relativamente alla parte investita in Gestione separata, l’operazione di Riscatto consente il recupero dei premi versati qualora gli Adeguamenti annuali compensino i costi.
4.a Rischi finanziari a carico del Contraente
Il valore di Riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
La Prestazione per il caso di decesso potrebbe risultare inferiore ai premi versati. La Prestazione per il caso di vita potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
4.b Contratti a capitale protetto
Nell’ambito dell’attività di selezione degli OICR armonizzati da associare al contratto, la Compagnia ha optato per un Fondo protetto, ovvero che persegue una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l’utilizzo di particolari tecniche di gestione del portafoglio, la probabilità di perdita del capitale investito. In particolare il Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” ha l’obiettivo di ottenere, al 10/09/2024, un valore della quota almeno pari al 90% del massimo valore registrato dalla quota dal giorno successivo alla data di lancio del Fondo fino al 10/09/2018 (di seguito “Valore di Riferimento”). Nel contempo il Fondo ha l’obiettivo di rimborsare anticipatamente nel caso in cui si verifichino contemporaneamente, ad una delle date di rilevazione anticipata, le seguenti condizioni:
- il valore della quota del Fondo alla data di rilevazione anticipata sia maggiore o uguale al rispettivo livello di soglia, di cui alla tabella sottostante;
- la liquidazione degli attivi del Fondo, nei tre giorni successivi alla data di rilevazione anticipata, permetta di ottenere un valore della quota superiore o uguale al rispettivo livello di soglia.
Data di rilevazione anticipata | Livello di soglia | Data di chiusura anticipata |
10/09/2020 | 110% del Valore di riferimento | 25/09/2020 |
13/09/2021 | 115% del Valore di riferimento | 27/09/2021 |
12/09/2022 | 120% del Valore di riferimento | 26/09/2022 |
11/09/2023 | 125% del Valore di riferimento | 25/09/2023 |
Nel caso di chiusura anticipata il Fondo è liquidato alle date di chiusura anticipata indicate nella tabella di cui sopra e in tal caso il valore liquidativo è almeno pari al relativo livello di soglia.
Attenzione: la protezione del capitale investito in quote del Fondo protetto non costituisce garanzia di Rendimento o di restituzione delle somme investite.
4.c Profilo di rischio dei Fondi
Il contratto presenta profili di rischio finanziario ed orizzonti temporali minimi di investimento consigliati in funzione dei Fondi. Nella successiva tabella sono riportati, in base alla classificazione indicata dall’IVASS, i profili di rischio dei Fondi cui possono essere collegate le Prestazioni:
Profilo di rischio | ||||||
Basso | Medio Basso | Medio | Medio Alto | Alto | Molto Alto | |
BNP Paribas Great China Protetto 90 | X | |||||
PARVEST Enhanced Cash 6 Months | X |
5. Costi
La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione D.
I costi gravanti sui premi, quelli prelevati dalla Gestione separata e quelli prelevati dalla parte investita nei Fondi riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di Rendimento del contratto rispetto a quello di un’analoga operazione non gravata dai costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della Prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Il Costo percentuale medio annuo in caso di Riscatto nei primi anni di Durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Il Costo percentuale medio annuo è stato determinato sulla base di un’Ipotesi di tasso di Rendimento degli attivi stabilito dall’IVASS nella misura del 2% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.
Ipotesi adottate:
Premio alla decorrenza1: € 15.000,00 Età: qualunque
Tasso di Rendimento degli attivi: 2%
Gestione separata CAPITALVITA®
Anno | CPMA |
5 | 1,81% |
6 anni e 5 mesi | 1,72% |
BNP Paribas Great China Protetto 90 (profilo di rischio medio-basso)
Anno | CPMA |
5 | 3,20% |
6 anni e 5 mesi | 3,11% |
PARVEST Enhanced Cash 6 Months (profilo di rischio medio-basso)
Anno | CPMA |
5 | 0,86% |
6 anni e 5 mesi | 0,77% |
6. Illustrazione dei dati storici di Rendimento della Gestione separata e dei Fondi
1 Il risultato è il medesimo con premio pari a 5.000 ovvero 30.000 Euro
6.1 Gestione separata
®
In questa Sezione è rappresentato il tasso di Rendimento realizzato dalla Gestione separata CAPITALVITAP P negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di Rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione CAPITALVITA® P P | Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2013 | 3,85% | 2,45% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,86% | 2,46% | 2,08% | 0,21% |
2015 | 3,60% | 2,20% | 1,19% | - 0,17% |
2016 | 3,22% | 1,82% | 0,91% | - 0,09% |
2017 | 3,06% | 1,66% | 1,28% | 1,15% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6.2 Fondi
In questa sezione è rappresentato il Rendimento storico realizzato negli ultimi 3 e 5 anni dai Fondi a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative.
Il dato è confrontato con quello di un parametro di riferimento, di seguito denominato “Benchmark”. Il Benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione dei Fondi ed a cui si può fare riferimento per confrontare il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.
Le predette informazioni sono integrate con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO | Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni |
PARVEST Enhanced Cash 6 Months | 0,64% | 0,81% |
Eonia Capitalizzato (Benchmark) | -0,26% | -0,12% |
Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | |
TASSO MEDIO DI INFLAZIONE | 0,30% | 0,45% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
In considerazione della recente costituzione del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” non è possibile fornire alcun dato storico relativo agli ultimi anni.
7. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota informativa.
La Compagnia è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Cardif Vita S.p.A.
Il Rappresentante Legale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
NOTA INFORMATIVA – Codice Prodotto OPP8
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. società del gruppo BNP Paribas (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia).
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx 0 – 00000 - Xxxxxx (Xxxxxx) Telefono 02/77 22 41
Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Cardif Vita S.p.A. autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996), iscritta all’albo imprese di assicurazione e riassicurazione n° 1.00126. Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte di BNP Paribas Cardif.
Società di revisione dell’Impresa: Deloitte & Touche S.p.A. Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 – Xxxxxx.
SEZIONE B – INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SUI RISCHI FINANZIARI E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Prestazioni assicurative
La Durata del presente contratto coincide con il tempo che intercorre tra la data di Decorrenza e la Scadenza del contratto (10/09/2024) espressa in anni, mesi e giorni. Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante richiesta scritta di Xxxxxxxx totale, trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza contrattuale.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazione in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alla Scadenza del contratto, InvestiPolizza BNL Great China prevede la corresponsione, ai Beneficiari caso vita designati, di un capitale che si ottiene sommando i seguenti importi:
- la somma di ogni “Parte di capitale” (come definite all’art. 6 delle Condizioni contrattuali) investita nella Gestione separata adeguata alla Scadenza del contratto, con un minimo pari alla somma dei premi versati nella Gestione separata;
- l’importo che si ottiene moltiplicando il numero di quote del Fondo ascritte al Contratto per il loro valore unitario alla Scadenza del contratto.
b) Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata contrattuale InvestiPolizza BNL Great China prevede la corresponsione, ai Beneficiari caso morte designati, di un capitale che si ottiene sommando i seguenti importi:
- la somma di ogni “Parte di capitale” (come definite all’art. 6 delle Condizioni contrattuali) investita nella Gestione separata, adeguata alla “Data riferimento evento” (come definita all’Art. 11 delle Condizioni contrattuali), con un minimo pari alla somma dei premi versati nella Gestione separata;
- l’importo che si ottiene moltiplicando il numero di quote del Fondo riferite al contratto per il loro valore unitario alla data “Data riferimento evento”;
- un Bonus, il cui importo non può comunque superare i 75.000 Euro, calcolato in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso secondo il meccanismo definito all’Art. 12 delle Condizioni contrattuali.
c) Opzioni contrattuali
Su richiesta scritta avanzata dall’avente diritto almeno tre mesi prima della Scadenza del contratto, il capitale assicurato potrà essere convertito in una delle seguenti opzioni:
- opzione da capitale in rendita: prevede la conversione del capitale in una rendita pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
- opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: prevede la conversione del capitale in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino che l’Assicurato è in vita;
- opzione da capitale in rendita reversibile: prevede la conversione del capitale in una rendita pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
In tal caso l’importo della rendita d’Opzione verrà determinato al momento della conversione, in relazione ai coefficienti finanziari adottati dalla Compagnia in quel momento.
Il contratto, nella parte investita in Gestione separata, non prevede il consolidamento annuale dei rendimenti in quanto l’adeguamento, una volta dichiarato e attribuito annualmente, non resta definitivamente acquisito dal medesimo.
In considerazione del fatto che la Compagnia non offre alcuna garanzia di Rendimento minimo sulla parte investita in Fondi, il capitale liquidabile alla Scadenza e in caso di decesso dell’Assicurato potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi versati; pertanto il Contraente si assume il rischio relativo ad un eventuale andamento negativo del valore delle quote.
Nell’ambito dell’attività di selezione degli OICR armonizzati da associare al contratto, la Compagnia ha optato per un Fondo protetto, ovvero un fondo che persegue una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l’utilizzo di particolari tecniche di gestione del portafoglio, la probabilità di perdita del capitale investito. In particolare il Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” ha l’obiettivo di ottenere, al 10/09/2024, un valore della quota almeno pari al 90% del massimo valore registrato dalla quota dal giorno successivo alla data di lancio del Fondo fino al 10/09/2018 (di seguito “Valore di Riferimento”). Nel contempo il Fondo ha l’obiettivo di rimborsare anticipatamente nel caso in cui si verifichino contemporaneamente, ad una delle date di rilevazione anticipata di seguito indicate, le seguenti condizioni:
- il valore della quota del Fondo alla data di rilevazione anticipata sia maggiore o uguale al rispettivo livello di soglia, di cui alla tabella sottostante;
- la liquidazione degli attivi del Fondo, nei tre giorni successivi alla data di rilevazione anticipata, permetta di ottenere un valore della quota superiore o uguale al rispettivo livello di soglia.
Data di rilevazione anticipata | Livello di soglia | Data di chiusura anticipata |
10/09/2020 | 110% del Valore di riferimento | 25/09/2020 |
13/09/2021 | 115% del Valore di riferimento | 27/09/2021 |
12/09/2022 | 120% del Valore di riferimento | 26/09/2022 |
11/09/2023 | 125% del Valore di riferimento | 25/09/2023 |
Nel caso di chiusura anticipata il Fondo è liquidato alle date di chiusura anticipata indicate nella tabella di cui sopra e in tal caso il valore liquidativo è almeno pari al relativo livello di soglia.
Attenzione: la protezione del capitale investito in quote del Fondo protetto non costituisce garanzia di Rendimento o di restituzione delle somme investite.
Per gli aspetti di dettaglio, relativi alle prestazioni assicurative del contratto, si rimanda a quanto disposto dagli Artt. 7, 12 e 14 delle Condizioni contrattuali.
3. Rischi finanziari
Il contratto descritto nella presente Nota informativa è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Multiramo ovvero un contratto in cui una parte dell’entità delle somme dovute dalla Compagnia è direttamente collegata all’andamento dei Fondi di riferimento e una parte è collegata alla Gestione separata.
In particolare le prestazioni assicurative derivanti dal presente contratto, relativamente alla parte investita nei Fondi, sono espressamente correlate alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazioni.
I rischi connessi all’investimento finanziario collegato al presente contratto sono di seguito illustrati:
a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento e può variare, in modo più o meno accentuato, a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali degli emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o, addirittura, la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti ed al rimborso del capitale di debito alla Scadenza;
b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale, i titoli trattati su Mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende, inoltre, complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
c) rischio di controparte: rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’ente emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale. Il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’ente emittente;
d) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato ciascun Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti, i rischi legati alle restrizioni imposte agli investitori stranieri, alle controparti, alla Volatilità di mercato più elevata.
Si tenga presente, infine, che l’operazione di Riscatto consente il recupero dei premi versati relativamente alla parte investita in Gestione separata qualora gli Adeguamenti annuali compensino i costi.
4. Informazioni sull’impiego dei premi
Al momento della sottoscrizione della Proposta contrattuale, il Contraente effettua il versamento del Premio iniziale in unica soluzione per un importo minimo pari a 2.000,00 Euro mediante addebito in conto corrente, assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità. Durante il periodo di sottoscrizione definito dal 16/04/2018 al 31/08/2018 il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi con le stesse modalità per un importo minimo di 500,00 Euro. In ogni caso la somma dei premi versati non potrà superare i 5 milioni di Euro.
In occasione di ciascun versamento la Compagnia investirà il premio versato dal Contraente, al netto dei relativi costi, per il 30% nella Gestione separata CAPITALVITA® e per il 70% nel Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90”.
Nel caso in cui:
- successivamente alla data di conversione in quote e fino alla data di Scadenza, il Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” venga interessato da eventi straordinari che ne implichino la chiusura o
- si verificassero le ipotesi di chiusura anticipata
la Compagnia effettuerà uno switch dell’importo corrispondente al controvalore delle quote investite nel Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months (o comunque verso un fondo a basso profilo di rischio).
La Compagnia, al verificarsi di uno dei casi di cui sopra, comunicherà al Contraente il numero delle quote attribuite al fondo “PARVEST Enhanced Cash 6 Months” (o comunque verso un fondo a basso profilo di rischio).
Qualora si verificasse la chiusura del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” nel periodo di sottoscrizione la Compagnia entro 6 mesi provvederà ad individuare un nuovo fondo avente profilo di rischio/rendimento simile a quello del Fondo inizialmente offerto verso cui il Contraente avrà la facoltà di effettuare uno switch gratuito. Nei casi di chiusura del fondo successivamente al periodo di sottoscrizione dovuti ad eventi straordinari (ad esempio il ridursi delle masse gestite al di sotto di un soglia che renda la gestione inefficiente) la Compagnia ha facoltà di individuare ed offrire un nuovo fondo verso cui il Contraente avrà la facoltà di effettuare uno switch gratuito.
Nel caso la Compagnia non riuscisse ad identificare un nuovo Fondo, le attività del contratto rimarranno investite nel fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months (o comunque il fondo a basso profilo di rischio ad esso sostituito).
Per la parte relativa all’investimento nel Fondo, il contratto prevede la conversione della parte di premio versato, al netto delle spese contrattuali, ed alla decorrenza anche dell’importo per la copertura del Bonus per il caso di decesso, in quote del Fondo.
Per la copertura per il caso di decesso, descritta all’Art.12 delle Condizioni contrattuali, la Compagnia acquisisce lo 0,10% annuo della somma dei premi versati e destinati al Fondo (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali), alla Decorrenza del contratto e, trimestralmente ogni 1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10, mediante prelievo quote. Pertanto tale importo non concorre alla formazione del capitale. In occasione dell’invio dell’estratto conto annuale, la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente il numero delle quote disinvestite per il premio della copertura per il caso di decesso.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione separata
P
Il tasso di Rendimento annuo della Gestione separata CAPITALVITA®P viene annualmente attribuito alla parte di contratto ad essa collegata, a titolo di partecipazione agli utili, mediante l’applicazione del meccanismo di Adeguamento descritto nel dettaglio all’Art. 8 delle Condizioni contrattuali e nel Regolamento della Gestione separata..
P
Il tasso di Rendimento annuo CAPITALVITA® utilizzato per la rivalutazione annuale al 31/12 è quello calcolato al 30/09, oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di rivalutazione, per la rivalutazione in corso d’anno.
Alla Compagnia spetta una commissione annuale di gestione pari all’1,40%.
A scadenza e in caso di decesso dell’Assicurato, per la parte investita nella Gestione separata, è garantita la conservazione del premio versato.
Inoltre sempre per la parte investita in Gestione separata, il contratto non prevede il consolidamento annuale dei rendimenti in quanto l’adeguamento, una volta dichiarato e attribuito annualmente, non resta definitivamente acquisito dal medesimo. Per gli aspetti di dettaglio, relativi alle modalità di assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione separata, si rimanda a quanto disposto dall’Art. 8 delle Condizioni contrattuali.
Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di Adeguamento, alla Sezione G viene proposto il Progetto esemplificativo di sviluppo della Prestazione relativa alla parte investita nella Gestione separata e del relativo valore di Riscatto. In ogni caso la Compagnia si impegna a consegnare al Contraente entro la data di conclusione del contratto un Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
6. Valore della quota dei Fondi
Il valore della quota del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” viene calcolato, fino al 10/09/2018 incluso, quotidianamente ad eccezione del sabato, della domenica, dei giorni festivi in Francia e dei giorni di chiusura dei mercati francesi (calendario ufficiale Euronext); a partire dal 11/09/2018 tale valore viene calcolato quotidianamente ad eccezione del sabato, della domenica, dei giorni festivi in Francia, dei giorni di chiusura dei mercati francesi (calendario ufficiale Euronext), dei giorni di non pubblicazione dei seguenti mercati: Hong Kong Stock Exchange, Shangai Stock Exchange, Taiwan Stock Exchange, New York Stock Exchange, NASDAQ sul quale sono negoziati gli strumenti finanziari composti dagli attivi detti “Azioni” e con riserva di modifiche ulteriori legate al carattere dinamico del portafoglio di azioni o della modifica dell’universo investibile.
Il valore della quota del Fondo “PARVEST Enhanced Cash 6 Months” viene calcolato tutti i giorni della settimana in cui le banche sono regolarmente aperte e operanti in Lussemburgo.
Il valore della quota del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” riferito ad un giorno che precede un periodo non lavorativo, tiene conto degli interessi calcolati per tale periodo e riporta la data dell’ultimo giorno non lavorativo del periodo stesso.
Il valore della quota di ciascun Fondo si ottiene dividendo per il numero delle quote esistenti il valore corrente del patrimonio del Fondo stesso al netto delle spese previste e indicate al paragrafo “Costi”.
A tal proposito si segnala che il valore della quota di ciascun Fondo è quotidianamente pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il valore di riferimento della quota utilizzato per la Prestazione in caso di decesso e per le somme liquidate in caso di Riscatto è quello relativo alla cosiddetta “Data riferimento evento” ovverosia il 2° giorno lavorativo successivo a quello in cui perviene alla Compagnia l’intera documentazione descritta nell’apposita sezione delle Condizioni contrattuali. Se il disinvestimento delle quote non fosse possibile per cause oggettive che impediscono la valorizzazione delle quote del Fondo (festività, chiusura dei mercati finanziari, guasti tecnici sui circuiti telematici dei mercati finanziari, , ecc.), si provvederà ad effettuarlo appena possibile sulla base della prima quotazione immediatamente disponibile, successivamente al venir meno delle cause ostative.
SEZIONE C – INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA E SUI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
7. Gestione separata
Denominazione | CAPITALVITA® |
Valuta di denominazione | Euro |
Finalità | Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un Rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l’asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l’efficienza in termini di rischio-Rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. |
Periodo di osservazione | Il tasso medio di Rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre. Inoltre, ogni mese viene determinato il Rendimento medio mensile in relazione al Periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell’esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile. |
Composizione | In linea generale, le risorse di CAPITALVITA® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi. La gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti: ‐ Governativi e assimilati È ammesso l’investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’OCSE, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’OCSE. ‐ Corporate I titoli di emittenti corporate devono avere un buon merito creditizio che, così come previsto dall’articolo 11 comma 3, del Regolamento ISVAP n. 36 del 2010, è valutato dalla Società con riferimento non esclusivo al rating. L’investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell’area Euro. L’esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. |
L’investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l’acquisto di quote di ETF, SICAV o OICR, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione. Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l’area Euro. È ammesso l’investimento in strumenti di mercato monetario, quali depositi bancari a vista e Time Deposit con durata inferiore e superiore a 15 giorni, fondi di liquidità prevalentemente area Euro. Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) e l’investimento immobiliare sono ammessi nei limiti regolamentari. L’esposizione sul comparto immobiliare può avvenire attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari. | |
Limiti all’investimento | Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di CAPITALVITA®. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20%. Nell’ottica dell’efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della gestione separata in OICR od obbligazioni, rispettivamente, gestiti o emesse da società appartenenti al gruppo. |
Stile gestionale | Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione separata. |
Società di revisione della Gestione | A tutela degli interessi degli Assicurati, il risultato della Gestione viene annualmente certificata dalla Deloitte & Touche S.p.A.Via Tortona, 25 - 20144 – Milano., una Società di Revisione Contabile - iscritta nell’apposito Albo di cui al D.Lgs. 24/02/98 n. 58. |
P
La Gestione separata CAPITALVITA®P, separata dalle altre attività della Compagnia, è disciplinata in base ad apposito Regolamento contenuto nelle Condizioni contrattuali.
8. Fondi
Di seguito si riporta la descrizione dei Fondi disponibili alla data di redazione della presente Nota informativa, a cui possono essere collegate le prestazioni:
Denominazione | BNP Paribas Great China Protetto 90 |
ISIN | FR0013321486 |
Forma | Fondo comune di investimento armonizzato di diritto francese |
Società di gestione | BNP Paribas Asset Management France con sede in 1, boulevard Haussmann – 75009 Parigi appartenente al gruppo BNP Paribas. |
Sito internet del Gestore | |
Data di inizio operatività | 9 aprile 2018 |
Categoria | Flessibile |
Valuta di denominazione | Euro |
Finalità | Il portafoglio del Fondo sarà investito in un’allocazione dinamica in parte in attivi detti “azioni” ed in parte in attivi detti “attivi di tasso” (ivi compresi a carattere speculativo). La parte di investimento in attivi detti “azioni” ha come obiettivo di partecipare, su un Orizzonte temporale di 6 anni a partire dal giorno lavorativo successivo al 10/09/2018, dell’andamento (sia positivo che negativo) di un portafoglio dinamico di azioni di società cinesi, stabilite in Cina, a Hong Kong o Taiwan selezionate dal gestore. Il processo di selezione delle azioni del portafoglio si basa su un approccio |
GARP (Growth At Reasonable Price) che tiene conto della crescita (growth) e degli apprezzamenti delle azioni e consiste a considerare le azioni la cui crescita dei risultati è superiore alla crescita media del mercato ma escludendo le azioni il cui prezzo è ritenuto troppo elevato. Questo processo d’investimento si basa inoltre sull’analisi fondamentale bottom-up al fine di identificare le società che offrono un apprezzamento interessante, un potenziale di crescita dei risultati, una squadra di direzione competente e una prevedibilità dei flussi di tesoreria. Infine la strategia “All China” permette di realizzare degli arbitraggi ottimali tra le azioni quotate in Cina, a Hong Kong, negli Stati Uniti e a Taiwan. La parte di investimento in "attivi di tasso" ha come obiettivo di ottenere al 10/09/2024, un valore della quota almeno pari al 90% del massimo valore registrato dalla quota dal giorno successivo alla data di lancio del Fondo fino al 10/09/2018 (di seguito “Valore di Riferimento”). Nel contempo il Fondo ha l’obiettivo di rimborsare anticipatamente nel caso in cui si verifichino contemporaneamente, ad una delle date di rilevazione anticipata, le seguenti condizioni: - il valore della quota del Fondo alla data di rilevazione anticipata sia maggiore o uguale al rispettivo livello di soglia, di cui alla tabella sottostante; - la liquidazione degli attivi del Fondo, nei tre giorni successivi alla data di rilevazione anticipata, permetta di ottenere un valore della quota superiore o uguale al rispettivo livello di soglia. Nel caso di chiusura anticipata il Fondo è liquidato alle date di chiusura anticipata indicate nella tabella di cui sopra e in tal caso il valore liquidativo è almeno pari al relativo livello di soglia. La performance del Fondo dipenderà dall’andamento degli attivi detti “azioni” e degli attivi detti “attivi di tasso”. | |
Orizzonte temporale minimo consigliato | 6 anni |
Profilo di rischio | Medio basso |
Composizione | Il portafoglio del Fondo è costituito dalle categorie di attivi e strumenti finanziari seguenti. Titoli di debito e strumenti del mercato monetario o obbligazionario Per conseguire il proprio obiettivo di gestione, il Fondo potrà investire fino al 100% del suo attivo in titoli di debito e/o obbligazioni emessi o garantiti da uno Stato membro dell’OCSE, e/o emessi da un emittente sovrannazionale e/o emessi da un emittente privato denominato in euro. Gli emittenti selezionati possono anche essere selezionati sia dal settore privato, con sede legale in un Stato membro dell’OCSE che da quello pubblico (Stati, autorità locali, etc.), il debito privato può rappresentare al massimo il 100% degli attivi di debito. Il Gestore è in possesso di strumenti interni per la valutazione del rischio di credito per determinati titoli del Fondo e non si basa esclusivamente o sistematicamente sui rating emessi dalle agenzie specializzate. L'utilizzo dei rating elencati di seguito contribuisce alla valutazione complessiva della qualità del credito di un'emittente o un emittente sul quale si basa il gestore per definire le proprie |
Data di rilevazione anticipata | Livello di soglia | Data di chiusura anticipata |
10/09/2020 | 110% del Valore di riferimento | 25/09/2020 |
13/09/2021 | 115% del Valore di riferimento | 27/09/2021 |
12/09/2022 | 120% del Valore di riferimento | 26/09/2022 |
11/09/2023 | 125% del Valore di riferimento | 25/09/2023 |
convinzioni relative alla selezione dei titoli. Le obbligazioni e i titoli di debito negoziabili saranno principalmente composti da titoli emessi o garantiti dalle società del Gruppo BNP Paribas e/o emessi o garantiti dal Tesoro Italiano che possono essere “Investment Grade” o “High Yield”. Parti o azioni di OICR e fondi di investimento alternativi Il Fondo potrà investire fino al 100% del proprio attivo in parti o azioni di OICR di diritto francese o europeo. Il Fondo potrà ugualmente investire nel limite del 30% del suo attivo in parti o azioni di fondi di investimento alternativi di diritto francese che rispettino i quattro criteri dell’articolo R214-13 del codice monetario e finanziario. | |
Percentuale di investimenti infragruppo | Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi o gestiti da società del gruppo BNP Paribas fino al 100% dei propri attivi nel rispetto delle disposizioni di legge. |
Stile gestionale | Al fine di realizzare l'obiettivo di gestione, il gestore si esporrà, utilizzando tecniche di assicurazione di portafoglio, ad un portafoglio dinamico di azioni. Le tecniche di assicurazione del portafoglio consistono nel modificare la proporzione tra gli attivi "azioni" e gli "attivi di tasso" in funzione del margine che si rende disponibile dopo aver tenuto conto dell'obiettivo di ottenere al 10 settembre 2024 il 90% del Valore di riferimento. Questa tecnica non copre il rischio di sopravvento di uno o più eventi di credito (fallimenti, mancati pagamenti, ristrutturazioni, cambio della valuta degli interessi e/o capitale erogato da uno o più attivi di tasso, ecc) che vengano a contagiare l’emittente di uno o più “attivi di tasso” detenuti dal Fondo. Fino al 10 settembre 2018, la gestione sarà adeguata in modo che il valore della quota segua l’andamento del mercato monetario. Avvertenza: l’obiettivo di Rendimento/protezione non costituisce garanzia di Rendimento minimo dell’investimento finanziario. |
Benchmark | Sebbene la performance del Fondo dipenda dall’andamento degli attivi detti “azioni”, poiché il Gestore persegue un obiettivo di protezione e adotterà delle tecniche gestionali che potranno variare in modo significativo l’esposizione del Fondo, il confronto con un indicatore di riferimento fisso (Benchmark) risulta inadeguato. La Volatilità media annua attesa del Fondo è pari a 7,33%. |
Destinazione dei proventi | A capitalizzazione |
Modalità di valorizzazione quote | Il valore della quota alla data di lancio è pari a 1.000 Euro. Il valore della quota si ottiene dividendo, per il numero delle quote esistenti, il valore corrente del patrimonio del Fondo, al netto delle spese previste ed indicate al paragrafo “Costi” relativamente al punto 9.2. |
Utilizzo di derivati | Il Fondo potrà investire sui mercati a termine regolamentati, organizzati o OTC, francesi e/o esteri, e potrà ricorrere ai seguenti strumenti: - opzioni (a copertura e/o in investimento); - swaps: il Fondo potrà concludere dei contratti di scambio di due combinazioni dei seguenti tipi di flusso: - tasso fisso; - tasso variabile (indicizzato all’Eonia, all’Euribor, o a tutti gli altri riferimenti di mercato); - performance legate a una o più divise, azioni, indici di borsa o titoli quotati o OICR o in fondi di investimento alternativi; - opzioni collegate a una o più valute, azioni, indici o titoli quotati o OICR o in fondi di investimento alternativi; - dividendi (netti o lordi); La percentuale massima del patrimonio gestito ammissibile per un Total Return Swap è pari al 100% del patrimonio netto e la percentuale prevista di attività in gestione che sarà soggetta a un Total Return Swap sarà pari al 100% del patrimonio netto. |
La società di gestione ha la possibilità di esporsi sull’insieme di tali mercati per coprire il portafoglio dal rischio di mercato (di tasso e/o di credito e/o di azioni e/o di indici) e/o raggiungere l’obiettivo di gestione del Fondo. L'esposizione dovuta all'uso di questi strumenti derivati è limitata a un impegno massimo su tutti questi mercati pari al 100% del patrimonio netto del Fondo. Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di gestione, il Fondo può utilizzare contratti di scambio negoziati in borsa per scambiare tutto o parte gli "attivi di tasso" rispetto all'esposizione all'Indice. La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi. | |
Società di revisione del Fondo | Deloitte & Associes 000, xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxx 00000 Xxxxxxx-xxx-Xxxxx |
Denominazione | PARVEST Enhanced Cash 6 Months |
ISIN | LU0325598752 |
Forma | Comparto armonizzato della SICAV PARVEST di diritto lussemburghese |
Società di gestione | BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 00, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxx |
Sito internet del Gestore | |
Data di inizio operatività | 30 ottobre 2007 |
Categoria | Obbligazionario |
Valuta di denominazione | Euro |
Finalità | Il Fondo si prefigge di conseguire un rendimento prossimo al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in euro |
Orizzonte temporale minimo consigliato | 5 anni |
Profilo di rischio | Medio Basso |
Composizione | Il Comparto investe in strumenti di debito denominati in euro. L’esposizione alle valute diverse dall’EUR sarà inferiore al 15%. I titoli di debito strutturati di tipo investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività. Il Fondo non può essere investito in titoli azionari. |
Percentuale di investimenti infragruppo | Il Fondo può investire in strumenti finanziari emessi o gestiti da società del gruppo BNP Paribas fino al 100% dei propri attivi nel rispetto delle disposizioni di legge. |
Stile gestionale | Si tratta di un Fondo a gestione attiva rispetto all’indice di riferimento. Il Fondo mira a raggiungere una performance prossima al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in Euro in un periodo di investimento minimo di sei mesi investendo in strumenti di debito denominati in Euro. Per raggiungere il suo obiettivo di performance, il Comparto investe principalmente sui mercati obbligazionari. |
Benchmark | EONIA capitalizzato EONIA capitalizzato deriva dall’indice EONIA (Euro Overnight Index Average), che rappresenta la media ponderata dei tassi applicati ai contratti overnight. È il tasso per tutta l’area dell’Unione Europea, a cui vengono allineate tutte le operazioni giornaliere delle singole banche, oltre a costituire un riferimento della politica monetaria nell’ambito dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Rappresenta la media dei tassi di finanziamento overnight comunicati alla BCE da un pool di 57 banche. L’indice è calcolato dalla BCE. |
Destinazione dei proventi | A capitalizzazione |
Modalità di valorizzazione quote | Il Valore della quota del Comparto viene calcolato ogni giorno lavorativo in Lussemburgo. |
Utilizzo di derivati | Il Fondo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti finanziari derivati. Con l'investimento in derivati quotati in borsa o negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di |
coprire e/o sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria aumenta la volatilità del comparto. La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi. | |
Società di revisione del Fondo | PricewaterhouseCoopers s.à r.l. 0, xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx X.X. 0000 X-0000 Xxxxxxxxxxx. Granducato del Lussemburgo |
La Compagnia, nell’esercizio della sua attività di selezione e monitoraggio dei fondi, si riserva di rendere disponibili ulteriori Fondi le cui caratteristiche saranno comunicate al Contraente ai sensi della normativa di riferimento così come eliminarne nell’ambito del processo di razionalizzazione della gamma dandone notizia al Contraente con apposita comunicazione. Per i dettagli si rinvia all’art. 9 delle Condizioni contrattuali.
SEZIONE D - INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
9. Costi
9.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
9.1.1 Costi gravanti sul premio
Sul Premio iniziale e su eventuali versamenti aggiuntivi grava un caricamento definito in misura percentuale sull’importo versato dal Contraente pari al 2%.
Tali spese sono applicate per la copertura degli oneri di acquisto, emissione e gestione del contratto. In particolare le Spese di emissione del contratto sono pari a 50 Euro.
9.1.2 Costi per Riscatto
In caso di Riscatto, la Compagnia trattiene il rateo della commissione di gestione annuale, di cui al punto 9.4, proporzionato alla frazione di anno solare trascorsa dalla decorrenza del contratto o, se avvenuto, dall’ultimo prelievo trimestrale.
9.2 Costi gravanti sui Fondi
Fondo | BNP Paribas Great China Protetto 90 | PARVEST Enhanced Cash 6 Months | |
Commissione annua di gestione del Fondo | Massima 0,60% annuo con prelievo giornaliero | Massima 0,20% annuo con prelievo giornaliero | |
Commissione di incentivo (o di performance) | Non prevista | Non prevista | |
Commissioni massime sugli OICR sottostanti alla data di redazione del F.I. | 0,60% su base annua per singolo OICR | Non prevista |
L’andamento dei Fondi risente indirettamente della presenza delle commissioni relative agli OICR sottostanti da moltiplicare per l’effettivo peso dell’OICR stesso.
Nella commissione di gestione dei Fondi non sono inclusi gli eventuali costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività dei Fondi (ad es. i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari) in quanto non quantificabili alla data di redazione della presente Nota informativa.
La Compagnia non addebita alcun costo per l’acquisizione e la dismissione delle attività dei fondi emessi o gestiti da società del Gruppo BNP Paribas.
Si tenga presente inoltre che sui Fondi possono gravare altre spese (di pubblicazione, per la banca depositaria, ecc), a tal fine nei dati storici è possibile rilevare il TER di ciascun Fondo che rappresenta l’incidenza di tutti i costi sul patrimonio del Fondo stesso.
9.3 Costi applicati mediante prelievo sul Rendimento della Gestione separata
La Compagnia trattiene dal Rendimento annuo della Gestione separata CAPITALVITA® una commissione pari all’1,40%.
Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito previsto dal contratto nei casi di decesso o a Scadenza.
9.4 Costi applicati mediante prelievo quote dalla parte investita in Fondi
La Compagnia matura il diritto ad una commissione annuale di gestione, per l’attività di selezione, strutturazione e monitoraggio dei Fondi sottostanti pari all’1,60% annuo del controvalore delle quote e verrà prelevata trimestralmente dal numero di quote complessive.
Per il Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months la commissione annuale di gestione è pari a 0,25%.
***
La Compagnia corrisponde al distributore del prodotto “InvestiPolizza BNL Great China” una commissione pari alla somma di:
a) 100% dei costi di cui al punto 9.1.1.;
b) una percentuale dei costi di cui al punto 9.3 effettivamente prelevati pari al 60%;
c) una percentuale dei costi di cui al punto 9.4 pari al 60%.
La percentuale di cui alla lettera b) potrà essere ridotta al fine di garantire alla Compagnia una trattenuta di misura minima pari allo 0,43% del rendimento effettivamente realizzato dalla Gestione separata.
10. Sconti
Non previsti
11. Regime fiscale
In merito al regime fiscale applicabile al presente contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche.
In particolare, al momento della redazione del presente Fascicolo la normativa di riferimento risulta essere costituita dal
D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano:
- la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge);
- l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita2;
- l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’Assicurato;
- la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato;
- in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale in opzione e il premio versato;
- tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione).
SEZIONE E - ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
12. UModalità di perfezionamento del contratto, di pagamento dei premi e di conversione in quote
Il contratto può essere concluso a condizione che:
- l’Assicurato abbia il proprio domicilio abituale in Italia
- il Contraente, l’Assicurato se diverso dal Contraente e il Beneficiario non siano cittadini di Stati sottoposti a sanzioni
2 In caso di prestazioni percepite nell’esercizio di attività commerciali l’imposta sostitutiva non viene applicata
finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- il Contraente, l’Assicurato, se diverso dal Contraente e il Beneficiario non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx);
- il Contraente abbia la propria residenza, o sede legale in caso di persona giuridica, in Italia;
- Il Contraente, se persona giuridica, non intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, Iran, Nord Xxxxx e Regione Crimea, Sebastopoli, oppure con persone giuridiche aventi sede legale negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.
Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:
- non essere cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- non essere residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- non far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Al momento della sottoscrizione della Proposta contrattuale, il Contraente effettua il versamento del Premio iniziale in un’unica soluzione mediante addebito su conto corrente aperto presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità.
Il Contraente ha la facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi, con le stesse modalità, durante il periodo di sottoscrizione definito dal 16/04/2018 al 31/08/2018.
Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o a quello di versamento dell’assegno.
Le coperture assicurative del contratto decorrono a partire dal 4° giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato addebitato il primo premio in conto corrente del Contraente o di versamento dell’assegno.
La conversione della parte di premio destinato al Fondo in quote viene effettuata sulla base della quotazione del terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è addebitato il conto corrente del Contraente o a quello in cui viene versato l’assegno (di seguito “data di Valorizzazione”).
Il numero iniziale di quote ascritte al contratto è determinato dividendo la parte di premio versato, destinato al Fondo ed al netto dei costi, per il valore unitario della quota del Fondo da utilizzarsi per la conversione.
Se si dovessero verificare inconvenienti di natura oggettiva (festività, chiusura dei mercati finanziari, guasti tecnici dei circuiti telematici dei mercati finanziari, ecc.) tali da impedire la conversione secondo la tempistica suddetta, si provvederà ad effettuarla considerando la quotazione immediatamente disponibile, successivamente al venir meno delle cause ostative.
Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda a quanto disposto dagli Artt. 3, 5 e 10 delle Condizioni contrattuali.
13. Lettera di conferma di investimento del premio
La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente entro 10 giorni dalla “data di Valorizzazione” delle quote le seguenti informazioni, nel caso in cui il premio versato venga investito totalmente o parzialmente nel Fondo collegati al contratto:
- l’ammontare del premio versato;
- l’importo e la percentuale del premio investito nella Gestione separata;
- l’importo e la percentuale del premio investito in quote del Fondo;
- la data di decorrenza del contratto;
- la parte di premio versato alla decorrenza destinato alla copertura del Bonus per il caso di decesso;
- il numero di quote attribuite al Fondo;
- il valore unitario utilizzato per la conversione;
- la data a cui è riferito il valore unitario utilizzato per la conversione.
In caso di versamenti aggiuntivi la Compagnia si impegna a garantire analoga informativa.
14. Risoluzione del contratto per sospensione pagamento dei premi
Non prevista.
15. Riscatto e riduzione
Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto mediante richiesta scritta di Xxxxxxxx totale, trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza.
Il valore di Riscatto totale è pari alla somma tra il Controvalore delle quote del Fondo, al netto del rateo di commissione di gestione, e le Parti di capitale (come definite all’art. 6 delle Condizioni contrattuali) investite nella Gestione separata, entrambi calcolati alla “Data di riferimento evento” definita ai sensi dell’Art. 11 delle Condizioni contrattuali.
In considerazione del fatto che non esistono garanzie di Rendimento minimo prestate dalla Compagnia , il Contraente deve valutare con attenzione le conseguenze negative collegate ai rischi dell’investimento che potrebbero far risultare il capitale liquidabile in caso di Riscatto totale inferiore a quello versato.
Il Riscatto totale della polizza comporta l'estinzione del contratto e, di conseguenza, la Compagnia non sarà più tenuta al versamento di alcuna Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato a decorrere dalla data di ricezione della relativa richiesta (anche sotto forma di flusso elettronico) o a Scadenza in caso di vita dell’Assicurato.
Relativamente alla parte investita in Gestione separata, allo scopo di illustrare gli effetti della richiesta di Xxxxxxxx totale, è stato predisposto alla Sezione G un Progetto esemplificativo che riporta lo sviluppo del valore di Riscatto. In ogni caso nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata il Contraente ha la possibilità di rilevare dati più puntuali.
Trascorso un mese dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha facoltà di richiedere la liquidazione di una parte del Capitale in vigore indicando le quote e/o gli importi che intende riscattare. Sul valore di riscatto parziale la Compagnia trattiene il rateo di Commissione annuale di gestione.
A seguito di un’operazione di Riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per il capitale residuo per la parte investita in Gestione separata e per le quote residue relativamente alla parte investita nel Fondo; il Contraente riceverà dalla Compagnia apposita informativa relativa all’importo del capitale residuo e al numero delle quote residue. In caso di Riscatto parziale la Prestazione di Bonus in caso di morte sarà determinata, al successivo prelievo trimestrale , sulla base dei premi versati destinati al Fondo e riproporzionati moltiplicandoli per il rapporto tra il numero delle quote residue e il numero di quote inizialmente assegnate.
Per il calcolo del valore di Riscatto sia totale che parziale la quotazione di riferimento è quella relativa alla “Data riferimento evento”. Se il disinvestimento delle quote non fosse possibile per cause oggettive che impediscono la valorizzazione delle quote del Fondo (festività, chiusura dei mercati finanziari, guasti tecnici sui circuiti telematici dei mercati finanziari, ecc.), si provvederà ad effettuarlo appena possibile sulla base della prima quotazione immediatamente disponibile, successivamente al venir meno delle cause ostative.
In ogni caso la Compagnia, al fine di consentire al Contraente la determinazione del valore di Riscatto della polizza, si dichiara in ogni momento disponibile a comunicarne l’importo calcolato sulla base delle informazioni disponibili al momento della richiesta che dovrà essere indirizzata a:
Cardif Vita S.p.A. - Customer Care Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx Numero 060 060
Fax 02/00 00 00 00
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
La richiesta di Riscatto, totale o parziale, produce effetti dal giorno in cui perviene alla Compagnia (anche sotto forma di flusso elettronico).
Non è prevista riduzione.
16. Operazioni di switch
Nel caso in cui, successivamente alla data di conversione in quote e fino alla data di Scadenza, il Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” venisse interessato da eventi straordinari che ne implichino la chiusura o nel caso si verificassero le ipotesi di chiusura anticipata, la Compagnia effettuerà uno switch, dell’importo da investire o del controvalore delle quote investite, nel fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months (o comunque verso un fondo a basso profilo di rischio).
La Compagnia, al verificarsi di uno dei casi di cui sopra, comunicherà al Contraente il numero delle quote attribuite al fondo “PARVEST Enhanced Cash 6 Months” (o comunque il fondo a basso profilo di rischio ad esso sostituito).
Qualora si verificasse la chiusura del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” nel periodo di sottoscrizione la Compagnia entro 6 mesi provvederà ad individuare un nuovo fondo avente profilo di rischio/rendimento simile a quello del Fondo inizialmente offerto verso cui il Contraente potrà effettuare uno switch gratuito. Negli altri casi di chiusura la Compagnia ha la facoltà di individuare un nuovo fondo verso cui il Contraente potrà effettuare uno switch gratuito.
Per il passaggio, la Compagnia provvede a:
- determinare l’importo da trasferire moltiplicando il numero di quote investite nel Fondo da disinvestire, attribuite al contratto, per il valore della quota al secondo giorno lavorativo successivo alla data switch;
- diminuire tale importo del rateo della commissione annuale di gestione di cui al punto 9.4;
- dividere l’importo così determinato per il valore della quota del nuovo Fondo di destinazione al terzo giorno lavorativo successivo alla data switch così determinando il numero di quote di tale Fondo attribuite al contratto.
Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) le quotazioni del secondo e/o del terzo giorno non fossero rilevabili, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.
Successivamente a tale operazione di switch, la Compagnia comunicherà al Contraente il numero delle quote disinvestite e di quelle attribuite nonché i rispettivi valori unitari dei giorni di riferimento dell’operazione effettuata e/o il valore del Capitale in vigore come modificato a seguito dello switch.
17. Revoca della Proposta
La Proposta del presente contratto può essere revocata fino al momento della conclusione del contratto. La revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Compagnia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.
18. Diritto di recesso
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. L’esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del contratto.
La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà efficacia dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:
- la parte del premio versato destinato alla Gestione separata;
- il controvalore delle quote calcolato al secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di recesso, sia in caso di incremento che in caso di decremento dello stesso alla data di conversione dei premi, aumentato dell’importo dei costi di caricamento trattenuti sulla quota di premio destinato al Fondo;
diminuito delle Spese di emissione indicate al paragrafo 9.1.1 e riportate anche in Proposta ed in Condizioni contrattuali.
19. UDocumentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle Prestazioni
Per ogni pagamento la Compagnia richiede la consegna da parte degli aventi diritto della documentazione dettagliatamente descritta nell’apposita sezione delle Condizioni contrattuali.
I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Compagnia entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione prevista.
L’avente diritto deve inoltrare tempestiva richiesta di liquidazione delle somme assicurate, e comunque entro il termine di Prescrizione di dieci anni da quando si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda, ossia dalla data di decesso dell’Assicurato (art. 2952 c.c.). In caso di omessa richiesta di liquidazione entro detto termine decennale, il diritto alla liquidazione delle somme assicurate in polizza si prescrive e tali somme sono obbligatoriamente devolute al Fondo appositamente costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto disposto dalla legge 23/12/2005 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.
20. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Nel caso le parti convenissero la scelta di una diversa legislazione, troveranno comunque applicazione le norme imperative di diritto italiano.
Al contratto di assicurazione sulla vita si applicano le norme previste dagli artt. 1919 e ss. del codice civile. Si richiama in particolare l’attenzione sui seguenti articoli:
- ai sensi dell’art. 1920 c.c. il beneficiario acquista, per effetto della designazione un diritto proprio ai vantaggi
dell’assicurazione nei confronti della Compagnia. Ne consegue che le somme corrisposte a seguito di decesso
dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
- ai sensi dell’art. 1923 c.c. le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Consumatore.
21. ULingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.
22. Reclami
22.1 Reclami all’Impresa
Eventuali reclami riguardanti il comportamento dell’Impresa o la violazione da parte della stessa di norme cui è soggetta (per es. reclami riguardanti il rapporto contrattuale, la gestione dei sinistri, i riscatti, etc.) devono essere inoltrati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail all’Impresa e, in particolare, alla funzione Ufficio Reclami, incaricata del loro esame, ai seguenti recapiti:
BNP Paribas CARDIF VITA
Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Ufficio Reclami
Piazza Xxxx Xx Xxxxx 3 – 00000 - Xxxxxx (Xxxxxx) n° fax 00.00.000.000
indirizzo e-mail xxxxxxx@xxxxxx.xxx
È possibile inoltrare reclamo anche utilizzando il web-form presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS secondo le modalità sotto elencate previste per i reclami presentati direttamente all’IVASS ed inviando altresì copia del reclamo presentato all’Impresa nonché dell’eventuale riscontro da quest’ultima fornito.
22.2 Reclami all’Intermediario
Eventuali reclami riguardanti il comportamento dell’intermediario o la violazione da parte dello stesso intermediario di norme cui è soggetto (per es. reclami sulla distribuzione dei prodotti assicurativi), deve essere inviato:
- per posta ordinaria a: BNL Gruppo BNP Paribas Ufficio Reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxx; oppure
- per e-mail a: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx oppure
- per posta certificata a: xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxx.
L’intermediario si impegna a rispondere entro 45 giorni da quando ha ricevuto il reclamo. Se non lo facesse o se la risposta non fosse soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS con le modalità sotto riportate per i reclami presentati direttamente all’Istituto, allegando sia il reclamo sia l'eventuale risposta dell’intermediario.
22.3 Reclami all’IVASS
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore devono essere presentati direttamente all’IVASS Servizio tutela del consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, FAX 00 00000000 – indirizzo PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Per la stesura del reclamo a IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata ai reclami.
Il reclamo inviato all’IVASS deve riportare chiaramente i seguenti elementi identificativi:
- il nome, cognome, domicilio del reclamante e l’eventuale recapito telefonico;
- l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- la descrizione dei motivi della lamentela e l’eventuale documentazione a sostegno della stessa.
Resta in ogni caso salva la facoltà di ricorrere all’istituto della mediazione come disciplinato dal D. Lgs. n° 28 del 4 marzo 2010 (e successive modifiche) e di adire l’Autorità Giudiziaria.
23. Informativa in corso di contratto
®
La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della Durata contrattuale, con riferimento alle variazioni degli elementi identificativi della Compagnia medesima, del contratto, della Nota informativa e del Regolamento della Gestione CAPITALVITAP P per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia si impegna ad inviare al Contraente un estratto conto contenente tutte le informazioni relative all’annualità appena trascorsa, indicando in particolare:
a) cumulo dei premi versati;
b) Capitale in vigore, numero e controvalore delle quote assegnate al 31/12 dell’anno precedente a cui si riferisce il rendiconto;
c) dettaglio degli importi e/o delle quote trasferite ed assegnate mediante operazioni di Switch nell’anno a cui si riferisce il rendiconto;
d) numero delle quote prelevate per il premio della copertura aggiuntiva per il caso di decesso nell’anno a cui si riferisce il rendiconto;
e) numero delle quote prelevate per la commissione annuale di gestione nell’anno a cui si riferisce il rendiconto;
f) valori di riscatti parziali effettuati nell’anno a cui si riferisce il rendiconto;
g) Capitale in vigore, numero e controvalore delle quote assegnate al 31/12 dell’anno a cui si riferisce il rendiconto;
h) capitale liquidabile in caso di decesso e valore di Riscatto al 31/12 dell’anno a cui si riferisce il rendiconto;
i) tasso annuo di Rendimento finanziario realizzato dalla Gestione CAPITALVITA®, commissione di gestione applicata e misura annua di Adeguamento riconosciuta al contratto.
Oltre alle suddette informazioni l’estratto conto annuale conterrà un aggiornamento dei dati storici di cui al punto 6 della Scheda sintetica ed alla Sezione F della presente Nota informativa relativamente all’ultima annualità trascorsa.
La Compagnia è tenuta inoltre a dare comunicazione per iscritto al Contraente dell’eventualità che il controvalore delle quote detenute si sia ridotto, in corso di contratto, di oltre il 30% rispetto al premio investito nel Fondo e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro dieci giorni lavorativi dal momento in cui si è verificato l’evento.
24. Conflitto di interessi
La Compagnia si può venire a trovare in possibili situazioni di conflitto di interessi, anche derivanti da rapporti di gruppo, societari e/o da rapporti di affari propri e/o di società del gruppo di appartenenza, ove per gruppo di appartenenza si intende il gruppo BNP Paribas che detiene indirettamente il capitale sociale della Compagnia.
In particolare, il presente contratto è distribuito mediante gli sportelli bancari della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., appartenente al gruppo BNP Paribas con cui la Compagnia ha in essere un accordo di distribuzione di polizze.
La Compagnia ha stipulato accordi con controparti qualificate (SIM, banche, SGR) appartenenti al predetto gruppo BNP Paribas per l’acquisto di quote di OICR emessi e/o intermediati dai medesimi soggetti per la copertura degli impegni assunti dalla Compagnia. In tali OICR potrebbero essere presenti, in via diretta o indiretta, strumenti finanziari emessi da società del gruppo BNP Paribas.
La Compagnia deposita presso BNP Paribas Securities Services, banca depositaria del gruppo, i relativi strumenti finanziari e la liquidità.
Nel patrimonio della Gestione separata possono essere presenti strumenti finanziari, ivi comprese quote di OICR e SICAV, emessi e/o intermediati e/o detenuti da società del gruppo BNP Paribas, ad ogni modo sempre nel massimo rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi stabiliti in conformità alle disposizioni normative e di vigilanza.
In relazione alla gestione di CAPITALVITA®, la Compagnia riceve un servizio di consulenza in materia di investimenti da
In relazione alla gestione di CAPITALVITA, la Compagnia riceve un servizio di consulenza in materia di investimenti da BNP PARIBAS Asset Management France - Société part actions simplifiée - società del gruppo BNP Paribas.
La Compagnia precisa di avere in essere con la Banca Nazionale del Lavoro un accordo di distribuzione di polizze e di avere in corso accordi che prevedono il riconoscimento di utilità derivanti dalla restituzione di commissioni o altri proventi. Le predette utilità vengono retrocesse ai Contraenti.
In ogni caso la Compagnia, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse, opera comunque in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti al fine di ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile.
SEZIONE F – DATI STORICI SUI FONDI
25. Dati storici di Rendimento
Di seguito si riporta per “PARVEST Enhanced Cash 6 Months”:
• un grafico a barre che rappresenta il Rendimento annuo del Fondo registrato negli ultimi 5 anni, comparato con i rendimenti annui del Benchmark;
• un grafico lineare per rappresentare l’andamento della quota relativamente al 2017 sia del Fondo, sia del Benchmark.
PARVEST Enhanced Cash 6 Months
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
In considerazione della recente costituzione del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” non è possibile fornire alcun dato storico.
26. Dati storici di rischio
Denominazione OICR | Volatilità ex-ante | Volatilità ex-post | Volatilità del Benchmark |
PARVEST Enhanced Cash 6 Months | n.d. | 0,38% | 0,00% |
In considerazione della recente costituzione del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” non è possibile fornire alcun dato storico.
27. Total Expense Ratio (TER): costi effettivi dell’OICR
Denominazione OICR | 2015 | 2016 | 2017 |
PARVEST Enhanced Cash 6 Months | 0,31% | 0,20% | 0,20% |
In considerazione della recente costituzione del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto” non è possibile fornire alcun dato storico.
28. Turnover di portafoglio dei Fondi
Il turnover del portafoglio è calcolato come il rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e del disinvestimento delle quote dei Fondi, e dal patrimonio netto medio. Tale indicatore vuole rappresentare in modo sintetico al Contraente l’attività di gestione effettuata sull’ OICR in termini di movimentazione dei sottostanti.
Denominazione OICR | 2015 | 2016 | 2017 |
PARVEST Enhanced Cash 6 Months | 127,10% | 118,72% | 112,48% |
In considerazione della recente istituzione del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto” non è possibile fornire alcun dato di turnover.
SEZIONE G - PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLA PRESTAZIONE
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell’Assicurato, relativamente alla parte investita in Gestione separata.
Gli sviluppi dell’Adeguamento e dei valori di Riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
A) tasso di Rendimento minimo garantito contrattualmente;
B) un’Ipotesi di Rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari al momento della redazione del presente progetto, al 2%. A tale tasso si applica la commissione di gestione prevista contrattualmente e quindi si ipotizza di riconoscere al contratto una misura di Adeguamento pari al 0,60% ottenuta scorporando la predetta commissione dal 2%;
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove non sia stato sospeso il versamento dei premi, in base alle Condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di Ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di Rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le Ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle Ipotesi di Rendimento impiegate.
Sviluppo dei premi, della Prestazione e del valore di Riscatto in base a:
A) Tasso di Rendimento minimo garantito
Tasso di Rendimento minimo garantito in caso di decesso e alla scadenza contrattuale: 0% Età dell’Assicurato: Qualunque
Durata: 6 anni e 5 mesi
Ipotesi di decorrenza: 16/04/2018
Premio iniziale destinato alla Gestione separata alla decorrenza: € 7.000,00
Data | Capitale in caso di decesso a fine anno | Valore di Riscatto a fine anno |
31/12/2018 | 7.000,00 | - |
31/12/2019 | 7.000,00 | - |
31/12/2020 | 7.000,00 | - |
31/12/2021 | 7.000,00 | - |
31/12/2022 | 7.000,00 | - |
31/12/2023 | 7.000,00 | - |
Capitale assicurato alla Scadenza: 7.000,00 Euro
L’operazione di Riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, sulla base del solo
Rendimento minimo garantito, il recupero dei premi versati e destinati alla Gestione separata non potrà avvenire.
B) Ipotesi di Rendimento finanziario | |
Tasso di Rendimento finanziario: | 2% |
Prelievi sul Rendimento finanziario: | 1,40% |
Tasso di Rendimento retrocesso: | 0,60% |
Età dell’Assicurato: | Qualunque |
Durata: | 6 anni e 5 mesi |
Ipotesi di decorrenza: | 16/04/2018 |
Premio iniziale destinato alla Gestione separata alla decorrenza: | € 7.000,00 |
Data | Capitale in caso di decesso a fine anno | Valore di Riscatto a fine anno |
31/12/2018 | 7.000,00 | 6.889,04 |
31/12/2019 | 7.000,00 | 6.930,37 |
31/12/2020 | 7.000,00 | 6.971,96 |
31/12/2021 | 7.013,79 | 7.013,79 |
31/12/2022 | 7.055,87 | 7.055,87 |
31/12/2023 | 7.098,21 | 7.098,21 |
Capitale assicurato a Scadenza: 7.127,78 Euro
Le prestazioni indicate nelle tabelle sono al lordo degli oneri fiscali.
Cardif Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Cardif Vita S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
CONDIZIONI CONTRATTUALI – Codice Prodotto OPP8
Art. 1 Oggetto del contratto
“InvestiPolizza BNL Great China” è la denominazione commerciale della forma assicurativa mista, con Bonus per il caso di decesso collegato all’investimento nel Fondo.
“InvestiPolizza BNL Great China” è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Multiramo riservato ai Clienti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A..
P
Le prestazioni assicurative sono direttamente correlate, in parte all’andamento della Gestione separata CAPITALVITA® ed in parte all’andamento della quotazione degli OICR collegati al contratto (di seguito “Fondi”) di cui all’Art. 8, secondo le percentuali di ripartizione definite dalla Compagnia. Le quote di tali Fondi vengono direttamente acquisite da BNP Paribas CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (di seguito Cardif Vita S.p.A. o Compagnia) al fine di finanziare le Prestazioni assicurative stesse e poste a copertura delle riserve tecniche corrispondenti.
La parte destinata alla Gestione separata CAPITALVITA® fruisce di un Adeguamento annuale sulla base del Rendimento annuo della Gestione stessaP.
Il contratto prevede l’impegno del Contraente, all’atto della sottoscrizione della Proposta, alla corresponsione di un Premio iniziale mediante addebito su conto corrente aperto presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità. È facoltà del Contraente effettuare versamenti aggiuntivi con le medesime modalità nel periodo di sottoscrizione definito dal 16/04/2018 al 31/08/2018.
Il presente contratto scade il 10 settembre 2024 e l’importo del capitale rimborsato ai Beneficiari caso vita è pari al Capitale in vigore a tale data.
In caso di decesso dell’Assicurato è prevista la corresponsione ai Beneficiari caso morte designati di un capitale il cui importo è descritto nel dettaglio all’Art. 12.
Trascorso un mese dalla data di decorrenza contrattuale, il Contraente può richiedere il Riscatto totale o parziale della polizza, riscuotendo il capitale maturato.
Prima della Scadenza contrattuale, in caso di Riscatto Totale o parziale non è previsto alcun Rendimento minimo garantito e i rischi degli investimenti in essa effettuati non vengono assunti dalla Compagnia ma restano a carico del Contraente.
Cardif Vita S.p.A., nella propria Home Page Internet (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx), mette a disposizione dei clienti la possibilità di accedere ad un'area riservata per la consultazione della propria posizione assicurativa, nei termini e secondo le modalità previste da IVASS. L'area è consultabile tramite l’utilizzo delle credenziali assegnate ai clienti al primo accesso in occasione della registrazione.
Art. 2 Obblighi della CompagniaU
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Compagnia stessa.
Art. 3 Conclusione, Decorrenza, Scadenza, Durata contrattuale e cessazione
Il contratto può essere concluso a condizione che:
- l’Assicurato abbia il proprio domicilio abituale in Italia;
- il Contraente, l’Assicurato se diverso dal Contraente e il Beneficiario designato non siano cittadini di stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- il Contraente, l’Assicurato se diverso dal Contraente e il Beneficiario designato non facciano parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx);
- il Contraente abbia la propria residenza, o sede legale in caso di persona giuridica, in Italia;
- il Contraente, se persona giuridica, non intrattenga rapporti economici o commerciali, diretti o indiretti, con
persone fisiche residenti in Siria, Sudan, Cuba, e Regione Crimea, Sebastopoli, Iran e Nord Xxxxx, oppure con persone giuridiche aventi sede legale negli stessi Stati o loro società/entità controllate o partecipate.
Inoltre, per il Titolare Effettivo devono valere le seguenti condizioni:
- non essere cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- non essere residente in Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- non far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Il contratto si conclude alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell’assegno.
Le coperture assicurative del contratto decorrono dal 4° giorno lavorativo successivo a quello in cui viene addebitato il primo premio in conto corrente del Contraente o a quello di versamento del premio tramite assegno (Decorrenza del contratto) e scadono il 10/09/2024 (Scadenza).
La Durata contrattuale coincide con il tempo intercorrente tra la Decorrenza e la Scadenza del contratto.
Il presente contratto si estingue, oltre al caso di Xxxxxxxx, a seguito del recesso ai sensi dell’Art. 4, della richiesta di Xxxxxxxx totale da parte del Contraente o a seguito del decesso dell’Assicurato.
Non è previsto alcun limite di età.
Art. 4 Revoca della Proposta e diritto di Recesso dal contratto
Revoca della Proposta di assicurazione
La Proposta del presente contratto può essere revocata fino al momento della conclusione del contratto.
La revoca della Proposta deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Compagnia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.
Diritto di recesso dal contratto
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. L’esercizio del diritto di recesso implica la risoluzione del presente contratto.
La volontà di recedere dal contratto deve essere comunicata alla Compagnia per iscritto entro il termine di cui sopra ed avrà efficacia dal momento in cui essa perviene alla Compagnia.
Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Compagnia provvede a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:
- la parte del premio versato destinato alla Gestione separata;
- il controvalore delle quote calcolato al secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di recesso, sia in caso di incremento che in caso di decremento dello stesso alla data di conversione dei premi, aumentato dell’importo dei costi di caricamento trattenuti sulla quota di premio destinato al Fondo;
diminuito delle Spese di emissione pari a 50 Euro.
Art. 5 Conversione in quote
Il numero di quote da ascrivere al contratto relativamente al Fondo è determinato dividendo la parte del premio versato ad esso destinato, al netto delle spese e, alla decorrenza, del premio destinato alla copertura per il caso di decesso, per il valore unitario delle quote del Fondo stesso.
La conversione in quote viene effettuata sulla base della quotazione del terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è addebitato il premio sul conto corrente del Contraente o a quello di versamento dell’assegno.
Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione del terzo giorno non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.
Art. 6 Capitale in vigore
Il Capitale in vigore ad una certa data è costituito dalla somma tra:
- la somma delle “Parti di capitale” relative alle parti di premio versato destinate alla Gestione separata adeguate fino a tale data secondo quanto previsto dall’Art. 8;
- il controvalore delle quote del Fondo valorizzate a tale data.
L’ammontare di ciascuna “Parte di capitale” è pari all’importo di ciascun premio versato destinato alla Gestione Separata al netto delle spese contrattuali di cui all’Art. 10 eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali.
Il numero delle quote relative al Fondo è quello determinato come indicato ai sensi dell’Art. 5.
Art. 7 Prestazione a Scadenza
A Scadenza la Compagnia corrisponderà al Beneficiario caso vita designato una somma pari a:
- la somma delle “Parti di capitale” relative alle parti di premio versato destinate alla Gestione separata adeguate fino a tale data secondo quanto previsto dall’Art. 8, con un minimo pari alla somma dei premi versati;
- il controvalore delle quote del Fondo valorizzate a tale data.
L’ammontare di ciascuna “Parte di capitale” è pari all’importo di ciascun premio versato destinato alla Gestione separata al netto delle spese contrattuali di cui all’Art. 10 eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali.
Il numero delle quote relative al Fondo è quello determinato come indicato ai sensi dell’Art. 5.
Art. 8 Adeguamento del capitale
La Compagnia riconosce alle “Parti di capitale” destinate alla Gestione separata un Adeguamento annuale delle prestazioni, nella misura e secondo le modalità di seguito riportate.
L’Adeguamento annuale viene applicato il 31/12 di ogni anno solare, (a partire dal 31/12 successivo alla data di Decorrenza del contratto) e alla data di anticipata risoluzione del contratto.
Misura dell’Adeguamento annuale
P
Viene attribuita a ciascuna “Parte di capitale” destinata alla Gestione separata un Adeguamento annuo conseguito attraverso la Gestione CAPITALVITA®.
Il tasso di Rendimento finanziario annuo da adottare a tale scopo è pertanto quello calcolato al 30/09, per l’Adeguamento annuale al 31/12 oppure alla fine del terzo mese solare antecedente il mese della data di Adeguamento, per l’Adeguamento in corso d’anno.
P
La misura annuale di Adeguamento è pari alla differenza tra il tasso di Rendimento finanziario annuo CAPITALVITA® e la commissione annuale di gestione definita all’Art. 10.
La misura annuale di Adeguamento può risultare negativa.
Modalità di Adeguamento annuale del capitale
In occasione di ciascuna data di Adeguamento annuale il capitale in vigore a tale data si ottiene adeguando il capitale maturato al 31/12 dell’anno precedente (eventualmente riproporzionato nel caso di riscatti parziali), nella misura annuale di Adeguamento (eventualmente riproporzionata per il numero di giorni effettivamente trascorsi dall’inizio dell’anno solare nel caso di Adeguamento in corso d’anno).
L’Adeguamento annuale delle prestazioni collegate alla Gestione separata comporta la variazione, a totale carico della Compagnia, della Riserva matematica maturata alla data di Adeguamento.
La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente dell’Adeguamento delle Prestazioni, in occasione di ciascun Adeguamento annuale.
L’Adeguamento, una volta dichiarato e attribuito annualmente, non resta definitivamente acquisito dal Contraente. Il contratto, in relazione alla parte di Premio investita in Gestione separata, non prevede infatti il consolidamento annuale dei rendimenti.
Art. 9 UCaratteristiche della Gestione separata e del Fondo collegato al contratto
All’atto della sottoscrizione della Proposta o al momento del versamento del premio aggiuntivo, per le sottoscrizioni e/o i versamenti aggiuntivi effettuati entro il 31/08/2018, le percentuali di allocazione dei premi nei sottostanti finanziari collegati al contratto sono quelle di seguito definite:
a) 30% nella gestione separata CAPITALVITA®, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento riportato di seguito alle presenti Condizioni contrattuali;
b) 70% nel seguente Fondo armonizzato gestito da una società appartenente al gruppo BNP Paribas:
Denominazione Fondo | Codice ISIN | Commissione annua di gestione massima |
BNP Paribas Great China Protetto 90 | FR0013321486 | 0,60% |
Nel caso in cui:
- successivamente alla data di conversione in quote e fino alla data di Scadenza, il Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” venga interessato da eventi straordinari che ne implichino la chiusura o
- si verificassero le ipotesi di chiusura anticipata descritte nella Nota informativa
la Compagnia effettuerà uno switch dell’importo corrispondente al controvalore delle quote investite nel Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months identificato con ISIN LU0325598752 e con commissione di gestione massima 0,20% annuo (o comunque verso un fondo a basso profilo di rischio). La Compagnia, al verificarsi di uno dei casi di cui sopra, comunicherà al Contraente il numero delle quote attribuite al Fondo “PARVEST Enhanced Cash 6 Months” (o comunque il fondo a basso profilo di rischio ad esso sostituito).
Qualora si verificasse la chiusura del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” nel periodo di sottoscrizione la Compagnia entro 6 mesi provvederà ad individuare un nuovo fondo avente profilo di rischio/rendimento simile a quello del Fondo inizialmente offerto verso cui il Contraente potrà effettuare uno switch gratuito. Negli altri casi di chiusura la Compagnia avrà la facoltà di rendere disponibile un nuovo fondo verso cui il Contraente potrà effettuare uno switch gratuito.
Nel caso la Compagnia non riuscisse ad identificare un nuovo Fondo, le attività del contratto rimarranno investite nel Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months” (o comunque verso un fondo a basso profilo di rischio).
Il valore unitario delle quote dei Fondi è determinato, con cadenza giornaliera, dividendone il valore complessivo al netto delle spese per il numero delle relative quote.
Il valore della quota del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” riferito ad un giorno che precede un periodo non lavorativo, tiene conto degli interessi calcolati per tale periodo e riporta la data dell’ultimo giorno non lavorativo del periodo stesso.
Il valore unitario delle quote dei Fondi viene giornalmente pubblicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. I prospetti dei Fondi sono comunque disponibili presso la rete di vendita e gli uffici della Compagnia.
Art. 10 Premio e spese contrattuali
Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta, si impegna a versare il Premio iniziale in unica soluzione, mediante addebito su conto corrente, assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità per un importo minimo pari a 2.000,00 Euro.
Il Premio iniziale versato entro la data di Decorrenza concorre alla formazione del Capitale in vigore, al netto del premio per la copertura di Bonus di cui all’Art.12 e di una percentuale di caricamento pari al 2% del premio stesso.
Gli eventuali versamenti aggiuntivi sono ammessi fino al 31/08/2018 per un importo minimo di 500,00 Euro e concorrono al Capitale in vigore al netto di una percentuale di caricamento pari al 2% del premio stesso.
La somma dei premi versati non può superare i 5 milioni di Euro.
La Compagnia matura il diritto ad una commissione annuale di gestione, per l’attività di selezione, strutturazione e monitoraggio del Fondo sottostante pari a 1,60% relativamente al Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” e 0,25% relativamente al Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months del controvalore delle quote alla data di calcolo. Tale commissione verrà prelevata trimestralmente (1/1, 1/4, 1/7, 1/10) dal numero di quote detenute.
Alla Compagnia spetta, inoltre, la commissione annuale di gestione pari all’1,40% prelevata dal Rendimento della Gestione separata. Tale commissione può essere ridotta o annullata per consentire il riconoscimento del minimo garantito nei casi in cui esso sia previsto dal contratto, ossia alla scadenza o nel caso di decesso dell’Assicurato.
Art. 11 Riscatto totale o parziale
Il Contraente può esercitare, trascorso un mese dalla data di Decorrenza del contratto, il diritto di Riscatto totale
mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia.
Il Riscatto totale della polizza comporta l'estinzione del contratto e, di conseguenza, la Compagnia non sarà più tenuta al versamento di alcuna Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato e alla Scadenza in caso di vita dell’Assicurato.
Il valore di Riscatto totale è pari al Capitale in vigore (così come definito all’Art. 6) alla “Data di riferimento evento” come di seguito definita al netto del rateo della commissione annuale di gestione maturata.
Trascorso un mese dalla Decorrenza del contratto, il Contraente ha inoltre facoltà di richiedere il Riscatto parziale.
L’importo del Riscatto parziale, può essere indicato dal Contraente mediante richiesta scritta indirizzata alla Compagnia in quote e/o importi. Sul valore di riscatto parziale la Compagnia trattiene il rateo di Commissione annuale di gestione.
A seguito di ciascuna operazione di Riscatto parziale le “Parti di capitale” ed il numero di quote vengono ridotti di una percentuale pari al rapporto tra l’importo riscattato ed il valore di Riscatto totale calcolato alla “Data di riferimento evento”.
Per Data riferimento evento si intende il secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione (anche in formato elettronico) da parte della Compagnia dell'intera documentazione descritta nell'apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”. Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) la quotazione relativa alla Data riferimento evento non fosse rilevabile, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.
Art. 12 Decesso dell’Assicurato
Ai Beneficiari caso morte designati spetta, in caso di decesso dell’Assicurato, la liquidazione di un importo che si ottiene sommando i seguenti importi:
- la somma delle “Parti di capitale” relative alle parti di premio versato destinate alla Gestione separata adeguate fino alla “Data di riferimento evento” (come definita all’Art. 11), con un minimo pari alla somma dei premi versati nella Gestione separata;
- il controvalore delle quote del Fondo valorizzate alla Data di riferimento evento;
- il Bonus, il cui importo non può comunque superare 75.000 Euro, determinato moltiplicando la percentuale assegnata in funzione dell’età dell’Assicurato alla data di decesso, riportata nella seguente tabella, e la somma dei premi versati nella componente collegata al Fondo fino all’ultimo prelievo costi (eventualmente riproporzionati in caso di precedenti riscatti parziali) ed al netto dei prelievi per il premio della copertura per il caso di decesso:
Da anni (inclusi) | A anni (inclusi) | Bonus % |
0 | 69 | 10% |
70 | 89 | 0,60% |
90 | Oltre | 0,20% |
Il Capitale per il caso di decesso previsto dal presente Contratto è liquidabile dalla Compagnia a seguito di tempestiva richiesta scritta avanzata dal Beneficiario caso morte, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
In caso di designazione di una pluralità di Beneficiari caso morte, la richiesta scritta dovrà essere effettuata da ciascun Beneficiario secondo quanto indicato nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”.
La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di tutti gli aventi diritto.
Per la Prestazione aggiuntiva (Bonus), la Compagnia acquisisce alla Decorrenza del contratto e trimestralmente ogni 1/1 – 1/4 – 1/7 – 1/10, dalle quote del Fondo attribuite al Contratto, un importo pari allo 0,10% su base annua della somma dei premi versati nella componente abbinata al Fondo (eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali).
Art. 13 Operazioni di trasferimento (o switch)
Il Contraente non ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento (“switch”) tra gli importi investiti nella Gestione separata e nel Fondo collegato al Contratto.
Nel caso in cui si verificasse l’evento di chiusura anticipata del Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” o lo stesso venga interessato da eventi straordinari che ne implichino la chiusura, la Compagnia effettuerà uno
switch automatico dell’importo investito nel Fondo “BNP Paribas Great China Protetto 90” verso il Fondo PARVEST Enhanced Cash 6 Months (o comunque verso un fondo a basso profilo di rischio).
Nell’operazione di switch la Compagnia provvederà a:
- determinare l’importo da trasferire moltiplicando il numero di quote investite nel Fondo da disinvestire, attribuite al contratto, per il valore della quota al secondo giorno lavorativo successivo alla data switch;
- detrarre dall’importo ottenuto l’eventuale rateo di commissione annuale di gestione;
- dividere l’importo così determinato per il valore della quota del nuovo Fondo di destinazione al terzo giorno lavorativo successivo alla data switch così determinando il numero di quote di tale Fondo attribuite al contratto.
Se per cause oggettive (festività, chiusura dei mercati, guasti sul sistema telematico, ecc.) le quotazioni del secondo e/o del terzo giorno non fossero rilevabili, si prenderà in considerazione la prima quotazione successiva immediatamente disponibile.
Successivamente a tale operazione di switch, la Compagnia comunicherà al Contraente il numero delle quote disinvestite e di quelle attribuite nonché i rispettivi valori unitari dei giorni di riferimento dell’operazione effettuata e/o il valore del Capitale in vigore come modificato a seguito dello switch.
Art. 14 Opzioni contrattuali
Entro tre mesi dalla Scadenza del contratto è facoltà del Contraente richiedere una delle seguenti opzioni:
- opzione da capitale in rendita: prevede la conversione del Capitale in vigore a Scadenza in una rendita pagabile fino a che l’Assicurato è in vita;
- opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: prevede la conversione del Capitale in vigore a Scadenza in una rendita pagabile in modo certo per 5 o 10 anni e successivamente fino che l’Assicurato è in vita;
- opzione da capitale in rendita reversibile: prevede la conversione del Capitale in vigore a Scadenza in una rendita pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
Al fine della quantificazione della rendita verranno utilizzati i coefficienti demografico-finanziari in vigore alla Scadenza.
Le modalità di calcolo di conversione in rendita verranno indicate al momento della richiesta dell’opzione effettuata per iscritto alla Compagnia.
La Compagnia si impegna ad inviare agli aventi diritto, entro 5 mesi dalla data di Scadenza, una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche nonché, prima dell’esercizio dell’opzione, il Fascicolo informativo del contratto di opzione per il quale l’avente diritto ha manifestato interesse.
Art. 15 Pagamento delle prestazioni
Per ogni pagamento la Compagnia richiede preventivamente agli aventi diritto la documentazione necessaria descritta nell’apposita sezione “Documentazione necessaria in caso di liquidazione”.
Verificatosi l’evento o la risoluzione anticipata del Contratto, la Compagnia esegue il pagamento entro 20 giorni dal ricevimento dell’intera documentazione richiesta. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
La liquidazione della Prestazione avverrà con le modalità di pagamento di volta in volta concordate tra la Compagnia e gli aventi diritto.
Il pagamento della Prestazione potrà avvenire solo in Euro su un conto corrente di un Istituto di credito con sede nell’Unione Europea o nello Spazio economico Europeo e, comunque, intrattenuto presso un’Agenzia che si trova in uno Stato membro dell’Unione Europea o nello Spazio economico Europeo.
Art. 16 UDesignazione Beneficiario
Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario caso vita, a cui corrispondere la Prestazione prevista alla Scadenza e il Beneficiario caso morte a cui corrispondere la Prestazione prevista in caso di decesso dell’Assicurato. La designazione dei Beneficiari va indicata nella Proposta di assicurazione.
Il Beneficiario:
- non può essere un cittadino di Stati sottoposti a sanzioni finanziarie/embarghi disposti dall’Unione Europea, dall’ONU e dagli Stati Uniti d’America;
- non deve far parte a far parte di liste di restrizione all'operatività nazionali o internazionali (ivi comprese le liste OFAC - Office of Foreign Assets Control > xxx.xxxxxxxx.xxx).
Per effetto della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.
La designazione del Beneficiario può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, tranne nei seguenti casi:
- dagli eredi dopo il decesso del Contraente ovvero dopo che, verificatosi l’evento, il Beneficiario caso morte abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio;
- dopo che il Contraente abbia rinunciato per iscritto al potere di Xxxxxx ed il Beneficiario abbia dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio.
In tali casi, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Le modifiche relative alla designazione del Beneficiario devono essere tempestivamente comunicate dal Contraente per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Art. 17 Prestiti
Il presente Contratto assicurativo, data la sua peculiare struttura, non ammette la concessione di prestiti o anticipazioni sulle prestazioni maturande.
Art. 18 Cessione del Contratto
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, secondo quanto previsto agli artt. 1406 e ss. del codice civile.
La cessione diventa efficace quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta da parte del Contraente uscente (cedente) e del Contraente entrante (cessionario) contenente l’accettazione dell’Assicurato ove diverso dal Contraente.
La Compagnia provvede a comunicare l’avvenuta cessione alle parti.
Art. 19 Pegno e vincolo
Il Contraente può dare in pegno ad altri il contratto o vincolare le prestazioni del contratto.
Tali atti diventano efficaci quando la Compagnia riceve la relativa comunicazione scritta del Contraente. La Compagnia provvede ad annotare la costituzione di pegno o vincolo su apposita appendice contrattuale.
Art. 20 Tasse e imposte
Le tasse e le imposte relative al contratto assicurativo sono a carico del Contraente o degli aventi diritto.
Art. 21 Disposizioni in materia di “Scambio Automatico di Informazioni” tra le autorità fiscali (FATCA; AEOI)
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa statunitense F.A.T.C.A., come recepita e attuata in Italia dalla Legge 18 giugno 2015, n. 95 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2015 n. 88444, la Compagnia è tenuta a comunicare annualmente all’Agenzia delle Entrate, che provvederà alla trasmissione dei dati alle autorità fiscali americane, alcune informazioni relative o collegate al presente contratto di assicurazione, qualora esso sia sottoscritto da soggetti qualificabili quali “U.S. Person” ai sensi della richiamata normativa, nonché ai pagamenti effettuati nell’ambito del contratto medesimo.
La Compagnia è altresì tenuta in ragione di accordi internazionali e di disposizioni dell’Unione Europea in materia di Scambio Automatico di Informazioni, ai quali si è data attuazione con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2015 n. 93874, ad analoghi adempimenti di identificazione e trasmissione di informazioni relative al presente contratto di assicurazione, al Contraente e al Beneficiario delle prestazioni nonché ai pagamenti effettuati nell’ambito del contratto, qualora lo stesso sia sottoscritto da un soggetto avente la residenza fiscale in uno dei paesi che, in ragione delle disposizioni soprarichiamate, siano tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni. Anche in questo caso la trasmissione è effettuata all’Agenzia delle Entrate che provvede allo scambio delle informazioni con le autorità competenti dei paesi nei quali il Contraente o il Beneficiario risultino avere la loro residenza fiscale.
A tal fine la Compagnia, anche attraverso i soggetti incaricati della distribuzione dei suoi prodotti assicurativi, acquisirà, prima della conclusione del contratto o al momento della liquidazione della Prestazione, le informazioni anagrafiche dalle quali possa emergere lo status di “U.S. Person” o la residenza fiscale in uno dei paesi che sia tenuto allo Scambio Automatico di informazioni, rispettivamente del Contraente e del Beneficiario
e potrà richiedere la sottoscrizione da parte di questi ultimi di un’autocertificazione. La Compagnia richiederà a coloro che rivestano lo status di US Person la sottoscrizione del Modulo W9 (o di sue successive modifiche).
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia, in forma scritta, tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal verificarsi delle stesse, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato o rilevato, in fase di sottoscrizione del contratto di assicurazione, in merito al proprio status di “U.S. Person” o alla propria residenza fiscale in uno dei paesi tenuti allo Scambio Automatico di Informazioni.
La Compagnia si riserva di verificare i dati raccolti e di richiedere ulteriori informazioni, anche in forma di nuova autocertificazione, qualora vi siano situazioni di incongruenza, sia al momento della sottoscrizione del contratto, sia nel corso della durata dello stesso, sia al momento della liquidazione della prestazione.
Le presenti informazioni sono fornite anche ad integrazione di quanto già indicato nell’informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 - Codice privacy, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio in ordine al trattamento dei dati personali effettuato dalla Compagnia ed alle modalità per il cliente per esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano.
Art. 22 Foro Competente
Per le controversie relative al contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
REGOLAMENTO della Gestione Separata CAPITALVITA®
redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38/2011, concernente la costituzione e l’amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l’assicurazione sulla Vita, ai sensi dell’Articolo 191, Comma 1, Lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, N.209 – Codice delle Assicurazioni Private.
Articolo 1
DENOMINAZIONE, VALUTA E VALORE DELLE ATTIVITA’
1.1 CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (CARDIF VITA), ed iscritta al n. 1.00126 dell’Albo ha istituito la Gestione separata CAPITALVITA®, che costituisce un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da CARDIF VITA. In data 21.07.2014 il Consiglio di amministrazione di CARDIF VITA ha approvato il presente regolamento. L’attività di gestione rispetta le norme di legge, i regolamenti e le disposizioni delle Autorità di vigilanza e del presente regolamento.
1.2 CAPITALVITA® è una gestione denominata in Euro e collegata alla raccolta delle polizze rivalutabili ed è rivolta a tutte le tipologie di clientela.
1.3 Il valore delle attività della Gestione separata CAPITALVITA® non sarà inferiore alle riserve matematiche, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
1.4 Il valore delle attività è pari al valore di iscrizione nell’ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale della Compagnia.
1.5 Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione dei contratti collegati alla Gestione separata.
Articolo 2
OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO, TIPOLOGIE, LIMITI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELLE ATTIVITA’
Obiettivi e politiche di investimento
2.1 Obiettivo della gestione finanziaria è la conservazione dei capitali investiti e la realizzazione di un Rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. I criteri che guidano l’asset allocation sono: il rispetto dei limiti regolamentari, la sicurezza e la liquidità degli investimenti, l’efficienza in termini di rischio- Rendimento delle combinazioni individuate, la ricerca del beneficio di diversificazione, la coerenza col profilo delle varie tipologie di garanzie offerte dai contratti collegati con la Gestione separata valutata sulla base di modelli di Asset Liability Management. Le politiche di gestione e di investimento sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della Gestione separata, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli assicurati, l’equilibrio e la stabilità della Gestione separata.
Tipologie di attività
2.2 In linea generale, le risorse di CAPITALVITA® possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.
Limiti qualitativi e quantitativi delle attività
2.3 La Gestione può investire fino al 100% in titoli obbligazionari di emittenti:
‐ Governativi e assimilati
È ammesso l’investimento in titoli emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’Ocse.
‐ Corporate
I titoli di emittenti corporate devono avere un buon merito creditizio che, così come previsto dall’articolo 11 comma 3, del Regolamento ISVAP n. 36 del 2010, è valutato dalla Società con riferimento non esclusivo al rating. Il peso dei titoli obbligazionari corporate non può superare il 60% del totale degli attivi di CAPITALVITA®.
2.4 L’investimento sul mercato azionario è concentrato prevalentemente nell’area Euro. L’esposizione azionaria riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici. Complessivamente, il peso del comparto azionario non può essere superiore al 20%.
2.5 L’investimento in titoli obbligazionari o azioni può avvenire direttamente o attraverso l’acquisto di quote di ETF,
SICAV o OICR, al fine di garantire un adeguato livello di diversificazione.
2.6 Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutti i settori merceologici, hanno come area geografica di riferimento prevalente l’Area Euro.
2.7 È ammesso l’investimento in strumenti di mercato monetario, quali depositi bancari a vista e Time Deposit con durata inferiore a 15 giorni, nel limite massimo complessivo del 15%,e in fondi di liquidità prevalentemente area euro e Time Deposit con durata superiore a 15 giorni in misura non superiore al 30%
2.8 Gli investimenti alternativi (private equity, hedge funds, venture capital) sono ammessi nei limiti del 5%. L’esposizione sul comparto immobiliare, realizzata anche attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari o attraverso quote di OICR immobiliari, non deve superare il limite massimo del 15%.
2.9 L’impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel principio di sana e prudente gestione; è ammesso con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti regolamentari fissati dalla normativa di attuazione dell’Art. 38 del Decreto Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
2.10 Le attività di CAPITALVITA® sono di piena e libera proprietà dell’Impresa nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.
Articolo 3
LIMITI DI INVESTIMENTO IN RELAZIONE AI RAPPORTI CON LE CONTROPARTI DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO ISVAP 27 MAGGIO 2008, N. 25
3.1 Le operazioni con le controparti di cui all’Art. 5 del Regolamento ISVAP 27/05/2008 n.25, sono ammesse nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia, e non devono pregiudicare gli interessi degli assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. “best execution”).
3.2 Nell’ottica dell’efficienza gestionale, è possibile investire fino al 20% del patrimonio della Gestione separata in OICR od obbligazioni gestiti o, rispettivamente, emessi da società appartenenti al Gruppo.
Articolo 4 PERIODO DI OSSERVAZIONE
4.1 Il tasso medio di Rendimento è determinato relativamente al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.
Inoltre, ad ogni mese viene determinato il Rendimento medio mensile in relazione al Periodo di osservazione costituito da ciascun mese solare dell’esercizio e dagli undici mesi immediatamente precedenti, da applicare ai contratti ai quali viene applicata la clausola di rivalutazione mensile.
Articolo 5
REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO MEDIO DI RENDIMENTO
5.1 Il tasso medio di Rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza relativamente al Periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività assegnate alla Gestione nel medesimo Periodo di osservazione.
5.2 Concorrono alla determinazione del risultato finanziario di CAPITALVITA®:
▪ i proventi finanziari di competenza del Periodo di osservazione, compresi gli scarti di emissione e di negoziazione di competenza,
▪ gli utili e le perdite derivanti dall’alienazione delle attività finanziarie assegnate alla Gestione, se effettivamente realizzati nel Periodo di osservazione.
Gli utili realizzati comprendono anche i redditi derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio di CAPITALVITA®.
Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese e degli oneri deducibili di cui al successivo Articolo 6.
5.3 Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di
acquisto; nel caso di trasferimento di attività dal patrimonio dell’Impresa il valore di iscrizione è pari valore corrente rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione separata.
5.4 La giacenza media delle attività è pari alla somma delle giacenze medie nel Periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media è calcolata sulla base del valore di iscrizione nel libro mastro nella Gestione separata.
5.5 I criteri di valutazione delle giacenze medie descritti potranno essere modificati solo in casi eccezionali. In tale eventualità, il Rendiconto della Gestione separata sarà accompagnato da una nota illustrativa che indicherà le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione utilizzati e il loro impatto economico sul tasso medio di Rendimento di CAPITALVITA®.
Articolo 6
SPESE ED ONERI DEDUCIBILI
6.1 Le uniche forme di prelievo consentite sono relative a:
‐ Attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
‐ Spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione separata.
6.2 Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Articolo 7 REVISIONE CONTABILE
7.1 La Gestione separata CAPITALVITA® è sottoposta alla verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente, la quale effettua le verifiche ed esprime i giudizi richiesti dalla vigente normativa regolamentare.
Articolo 8 FUSIONI E SCISSIONI
8.1 Nell’interesse dei contraenti, per garantire l’efficienza gestionale l’Impresa può decidere di fondere o scindere la Gestione separata CAPITALVITA®, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 9 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
9.1 Ferme restando le vigenti disposizioni di legge e regolamentari, il consiglio di amministrazione della Compagnia potrà apportare al presente regolamento eventuali modifiche per garantire l’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a causa di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l’Assicurato.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI LIQUIDAZIONE
Per tutti i pagamenti della Compagnia, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Per ciascuna delle casistiche contrattuali che comportino una liquidazione da parte della Compagnia, viene di seguito definita la documentazione da consegnare alla stessa: ogni richiesta di pagamento deve essere comunque effettuata in forma scritta da parte degli aventi diritto.
Al fine di agevolare la presentazione della richiesta di liquidazione e la predisposizione della documentazione a supporto della richiesta stessa, sul sito internet della Compagnia o presso le reti di vendita tramite le quali è stato sottoscritto il Contratto sono disponibili:
‐ Modulo di richiesta di liquidazione per scadenza ed adeguata verifica;
‐ Modulo di richiesta di liquidazione per riscatto totale e parziale ed adeguata verifica;
‐ Modulo di richiesta di liquidazione per sinistro ed adeguata verifica;
‐ Attestazione di status ai fini FATCA e AEOI;
‐ Elenco dei documenti che devono essere necessariamente forniti a supporto della richiesta
AVVERTENZA: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.
La Compagnia si riserva comunque di richiedere nuova o ulteriore documentazione qualora la stessa sia necessaria ai fini dell’identificazione degli aventi diritto alla liquidazione.
Scadenza
Per i pagamenti a Scadenza in forma di capitale o rendita (anche in Opzione) sono richiesti i seguenti documenti:
- richiesta di liquidazione firmata dal Beneficiario caso vita e dal Contraente (se persona diversa dal Beneficiario caso vita o dai loro rappresentanti pro tempore se Beneficiario caso vita e/o Contraente non sono persone fisiche);
- fotocopia del documento di identità del Beneficiario caso vita (o dal rappresentante pro tempore se il Beneficiario caso vita non è una persona fisica);
- certificato di esistenza in vita dell’Assicurato.
Riscatto
Nel caso di liquidazione dovuta a Riscatto (totale o parziale), devono essere consegnati:
- richiesta di liquidazione firmata dal Contraente (o dal rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica);
- fotocopia del documento di identità del Contraente (o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica).
UDecesso dell’Assicurato
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato, nei termini stabiliti dal contratto, devono essere presentati:
- richiesta di liquidazione effettuata e firmata singolarmente da ciascun Beneficiario caso morte corredata della firma del Contraente se persona diversa dall’Assicurato deceduto (o comunque dal rappresentante pro tempore dei medesimi se non corrispondono a persona fisica);
- fotocopia dei documenti di identità di ciascun Beneficiario caso morte (o del rappresentante pro tempore se l’avente diritto non è una persona fisica);
- certificato di morte dell’Assicurato.
- qualora il Contraente, che sia anche l’assicurato, abbia lasciato testamento:
- copia autenticata o estratto autentico del testamento;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il testamento è l’unico o, in caso di più testamenti, che quello presentato è il testamento ritenuto valido e non impugnato; se i Beneficiari sono gli eredi, l'atto deve riportare le generalità, l’età e la capacità di agire degli eredi/Beneficiari;
- qualora il Contraente, che sia anche l’assicurato, non abbia lasciato testamento e la designazione è generica
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento. Riportante l’elenco di tutti gli eredi legittimi con i relativi dati anagrafici, grado di parentela e capacità d’agire.
La liquidazione potrà essere effettuata solamente al pervenimento della documentazione necessaria da parte di tutti gli aventi diritto.
Casi particolari
Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:
a) se l’avente diritto alla Prestazione è un minore o un maggiore interdetto, la richiesta di liquidazione dovrà essere sottoscritta da chi ne esercita la potestà o dal tutore. Prima di procedere alla liquidazione, la Compagnia dovrà ricevere il decreto di autorizzazione del giudice tutelare.
b) nel caso in cui il contratto sia dato in pegno, la richiesta di liquidazione viene sottoscritta dal creditore titolato e firmata per benestare dal Contraente o dall’avente diritto alla Prestazione.
c) nel caso in cui il contratto sia sottoposto a vincolo viene richiesto il consenso scritto del creditore vincolatario che, pertanto, è tenuto a firmare per benestare la richiesta di liquidazione.
d) nel caso di beneficio irrevocabile ai sensi dell’art.1921 del codice civile, la richiesta di Xxxxxxxx (totale o parziale) dovrà essere sottoscritta dal Contraente e firmata per benestare dal Beneficiario.
La Compagnia si riserva di chiedere ogni altra documentazione che risulti necessaria per la liquidazione della Prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari.
La Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma qualora non vengano fornite le informazioni necessarie per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela.
GLOSSARIO
Il presente glossario contiene le definizioni relative ad alcuni termini utilizzati nel Fascicolo Informativo (indicati con l’iniziale maiuscola)
Adeguamento: parte di capitale che viene aggiunto o tolto al capitale maturato l’anno precedente in occasione di ogni 31/12 sulla base del rendimento ottenuto dalla Gestione separata
AEOI (Scambio Automatico di Informazioni): sistema di condivisione di informazioni avente lo scopo di combattere la frode fiscale transfrontaliera e l’evasione fiscale nonché di promuovere il rispetto fiscale internazionale, attraverso la cooperazione degli stati. Lo scambio si fonda su accordi internazionali in base ai quali gli stati aderenti, attraverso le proprie autorità fiscali e con periodicità annuale, si impegnano alla trasmissione reciproca di informazioni finanziarie pertinenti ai fini fiscali, riguardanti i soggetti in essi fiscalmente residenti. Lo scambio avviene secondo uno standard internazionale (CRS) elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Il sistema di scambio è stato altresì recepito nell’ambito di una direttiva comunitaria che ha così impegnato gli stati appartenenti all’Unione Europea.
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto; tale figura può coincidere o meno con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Attivi di xxxxx: l’insieme di attivi che comprende strumenti di natura obbligazionaria o comunque aventi una liquidazione analoga a quella dei titoli al reddito fisso
Below Investment Grade:Basso merito creditizio di un titolo. Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di Rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.
Benchmark: portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.
Beneficiario caso morte: persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può anche coincidere con il Contraente stesso e che riceve la Prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
BMTN (Bon à moyen terme négociable): titolo di debito con scadenza superiore a un anno, può essere rilasciato sul mercato da istituti di credito, aziende, istituzioni europee e organizzazioni internazionali.
Bonus per il caso di decesso: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata contrattuale, importo riconosciuto sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato secondo una misura prefissata nelle Condizioni contrattuali.
Capitale in vigore: importo definito all’art. 6 delle condizioni contrattuali che rappresenta la valorizzazione del contratto.
Capitale per il caso di decesso: in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della Durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario caso morte.
Categoria ANIA: classificazione adottata da ANIA allo scopo di fornire un punto di riferimento per la valutazione immediata delle caratteristiche dei fondi in grado di caratterizzare l’offerta dei prodotti di investimento delle imprese assicuratrici in modo trasparente e condiviso.
Commissioni di gestione: compensi pagati mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l’attività di gestione in senso stretto e per attività esercitate dalla Compagnia. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere sono espresse su base annua.
Commissioni di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute al gestore del fondo per aver raggiunto determinati obiettivi di Rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo in un determinato intervallo temporale. Nei fondi con gestione “a Benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il Rendimento del fondo e quello del Benchmark.
Compagnia: Società di assicurazione autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario della parte investita in Fondi si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti in Fondi.
Conclusione del contratto: il momento che coincide con le ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data di addebito del premio in conto corrente o di versamento dell’assegno.
Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interesse: insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
CONSOB: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa la cui attività è rivolta a tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario caso morte, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio alla Compagnia.
Contratto con partecipazione agli utili: contratto di assicurazione sulla vita caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali, ad esempio, la partecipazione al Rendimento di una Gestione separata.
Controvalore delle quote: prodotto del numero delle quote per il loro valore unitario.
Costi delle coperture assicurative: costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall’assicuratore.
Costi di caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Compagnia.
Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di Rendimento della polizza rispetto a quello di un’ipotetica operazione non gravata da costi.
Data di Valorizzazione: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo stesso.
Dati storici: il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del Benchmark (se previsto).
Decorrenza del contratto: momento in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito.
Destinazione dei proventi: politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.
Effetto Leva: possibilità di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato.
EMTN (Euro Medium Term Note): strumento finalizzato all’emissione di prestiti obbligazionari. Lo strumento dell’EMTN è costituito da una serie di documenti contrattuali che definiscono il quadro normativo-regolamentare per ciascuna successiva emissione di titoli che vorrà essere realizzata a valere sullo stesso.
Estratto conto annuale: riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.
Età assicurativa: si determina considerando il numero di anni compiuti dall’assicurato alla data di calcolo, eventualmente aumentato di uno nel caso siano trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno.
Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione, glossario e modulo di proposta.
F.A.T.C.A.: (Foreign Account Tax Compliance Act) normativa statunitense, che mira a contrastare l’evasione fiscale di contribuenti statunitensi all’estero. L’Italia è tenuta a dare attuazione a tale normativa in forza dell’Accordo Intergovernativo (IGA), siglato con gli Stati Uniti il 10 gennaio 2014 (ratificato con Legge 18 giugno 2015, n. 95).
Fondo (Comparto): strumento finanziario espresso in quote.
Fondi armonizzati: fondi sottoposti alle direttive comunitarie n. 611/85 e 220/88 recepite nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 83/92. La legge comunitaria prescrive una serie di vincoli sugli investimenti con l'obiettivo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo protetto: fondo in cui il gestore persegue una politica di investimento atta a minimizzare, attraverso l’utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdita del capitale. La protezione del capitale investito in quote di fondi protetti non costituisce garanzia di Rendimento o restituzione del capitale investito.
Futures: contratti a termine su strumenti finanziari, con i quali le parti si impegnano, alla scadenza, a scambiarsi un certo quantitativo di attività finanziarie, ad un prezzo stabilito.
Gestione separata: gestione finanziaria appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi versati dai Contraenti al netto dei costi. Dal Rendimento ottenuto
dalla Gestione separata deriva l’Adeguamento da attribuire alle Prestazioni
Gestore: soggetto incaricato alla gestione del Fondo.
Grado di rischio: indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del fondo in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario caso morte non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di assicurazione (o Impresa): vedi “Compagnia”.
Investment Grade: Merito creditizio almeno pari a BBB secondo scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di Rating.
Intermediario: Banca Nazionale del Lavoro.
Ipotesi di Rendimento: Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione delle esemplificazioni e dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
IRPEF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.
Mercati regolamentati: per Mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita Sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.
Modulo W9: documento predisposto secondo il modello elaborato dall’autorità fiscale statunitense (IRS) con il quale vengono richiesti al cittadino americano l’indicazione del proprio Tax identification number (TIN) ed il rilascio di alcune dichiarazioni relative al proprio status di US Person.
Multiramo: prodotto caratterizzati dalla combinazione delle assicurazioni di ramo I con le assicurazioni di ramo III e V di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 209/05
Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV.
Orizzonte temporale di investimento consigliato: orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e alla tipologia di gestione.
OTC (over the counter): contratto derivato non quotato in borsa.
Parte di capitale: l’importo di ciascun premio versato destinato alla Gestione separata al netto delle spese contrattuali eventualmente riproporzionato in caso di avvenuti riscatti parziali.
Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il Rendimento finanziario della Gestione separata.
Premio iniziale: premio che il Contraente corrisponde in un’unica soluzione alla Compagnia di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia corrisponde agli aventi diritto al verificarsi dell’evento assicurato.
Prodotto di tipo unit linked: contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un fondo interno o in un OICR.
Proposta: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Rating: indice di solvibilità e di credito attribuito all’Emittente del Titolo di riferimento a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch IBCA, ecc. In calce al presente Glossario si riportano le scale delle principali agenzie.
Rendiconto annuale della Gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al Rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata.
Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.
Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni contrattuali.
Rischio demografico: rischio di un evento futuro e incerto (ad es. morte) relativo alla vita dell’Assicurato al verificarsi del quale la Compagnia si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.
Rischio di credito “High Yield”: è il rischio attribuito a titoli obbligazionari emessi da imprese, stati sovrani o altre entità, ai quali viene attribuito un Rating ridotto (per Standard & Poor's pari o inferiore a BB) e che di conseguenza offrono un Rendimento maggiore rispetto a titoli con un Rating più elevato.
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Compagnia particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto e in cui è dovuta la Prestazione caso vita qualora non sia avvenuto il decesso dell’Assicurato.
Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di Prestazioni, le garanzie di Rendimento, i costi e i dati storici di Rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
SICAV: Società di investimento a capitale variabile.
Società di revisione della Gestione separata: società diversa dalla Compagnia di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione separata.
Spese di emissione: spese fisse (ad es. spese di bollo) che la Compagnia sostiene per l’emissione del prodotto assicurativo.
Strategia: logica di investimento in percentuali di allocazione predefinite dalla Compagnia tra una o più Gestioni separate ed una o più OICR collegati al contratto.
Swaps: operazioni finanziarie in cui due controparti si impegnano a scambiarsi flussi monetari in entrata o in uscita e a compiere l’operazione inversa ad una data futura predeterminata ed alle stesse condizioni del primo scambio.
Titolare effettivo: 1) la persona o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un'operazione o instaura un rapporto continuativo; 2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione o instaura un rapporto continuativo siano entità diverse da una persona fisica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto 231/2007 ed a quello dello stesso Regolamento IVASS n.5 del 21 luglio 2014.
Turnover: indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
Valore del patrimonio netto: il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione: il valore unitario della quota di un fondo anche definito Unit Net Asset Value (NAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo per il numero delle quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Versamento successivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento successivo alla data di decorrenza.
Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.
Warrants: strumento finanziario, quotato in Borsa, consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere l'acquisto (detti Warrant Call) o la vendita (detti Warrant Put) di una certa attività finanziaria sottostante (underlying) ad un prezzo (detto strike price o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza stabilita. L'esercizio di questo strumento finanziario comporta l'emissione di nuove azioni da parte della società.
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03
La Compagnia, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i dati personali del Contraente, dell’Assicurato e dei Beneficiari (di seguito gli ’”Interessati”), ivi compresi quelli sensibili (per esempio: informazioni in merito allo stato di salute) e giudiziari, forniti dagli Interessati o da terzi, sono trattati ai fini, nei limiti e con le modalità necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata, nonché per finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo, ivi compresa la normativa in materia di antiriciclaggio e contrasto al terrorismo. Il mancato conferimento dei dati, assolutamente facoltativo, può precludere l’instaurazione o l’esecuzione del contratto assicurativo. Con riferimento ai dati “sensibili” il trattamento potrà avvenire solo con il consenso scritto degli Interessati.
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All’interno della nostra Compagnia, possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti, le strutture o i collaboratori che svolgono per conto della Compagnia medesima servizi, compiti tecnici, di supporto (in particolare: servizi legali; servizi informatici; spedizioni) e di controllo aziendale.
La Compagnia può altresì comunicare i dati personali a soggetti appartenenti ad alcune categorie (oltre a quelle individuate per legge) affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni. Tra questi si citano: i soggetti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa” (per esempio: intermediari; riassicuratori; coassicuratori) i soggetti che svolgono servizi bancari finanziari o assicurativi; le società appartenenti al Gruppo BNP Paribas, o comunque da esso controllate o allo stesso collegate; soggetti che forniscono servizi per il sistema informatico della Compagnia; soggetti che svolgono attività di lavorazione e trasmissione delle comunicazioni alla/dalla clientela; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione, soggetti che prestano attività di assistenza alla clientela; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi; consulenti e collaboratori esterni; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di recupero crediti. I soggetti appartenenti a tali categorie, i cui nominativi sono riportati in un elenco aggiornato (disponibile presso la sede della Compagnia) utilizzeranno i dati personali ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia “Responsabili” dei trattamenti di loro specifica competenza. La comunicazione potrà avvenire anche nel caso in cui taluno dei predetti soggetti risieda all’estero, anche al di fuori dell’UE, restando in ogni caso fermo il rispetto delle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003. Nel caso in cui i dati personali venissero trasferiti all’estero, si sottolinea che gli stessi potrebbero essere trattati con livelli di tutela differente rispetto alle previsioni della normativa vigente in Italia. In nessun caso i dati personali saranno trasferiti per finalità diverse da quelle necessarie all’attuazione delle obbligazioni relative alla copertura assicurativa stipulata. La Compagnia non diffonde i dati personali degli Interessati.
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