DEL CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 22 MARZO 2006
ACCORDO INTEGRATIVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 22 MARZO 2006
(personale di comparto)
A seguito dell’esito positivo del controllo di compatibilità economica effettuato dal Collegio Sindacale dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como in data 16 marzo 2007, il giorno 4 dicembre 2008
TRA
▪ l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como rappresentata dal Direttore Generale xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx – firmato –
ed i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali
▪ RSU dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como nelle persone dei sig.ri
– firmato –
▪ CGIL – F.P. Sanità – firmato –
▪ CISL – F.P.S. – firmato –
▪ UIL F.P.L. – firmato –
▪ Federazione Sindacati Indipendenti – firmato –
è sottoscritto l’allegato Accordo Integrativo del Contratto Collettivo Aziendale 22 marzo 2006.
ACCORDO
INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE 22 MARZO 2006
tra l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como
e le
Organizzazioni Sindacali del personale di Comparto
Art. 1 – Progressione economica orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2008
In riferimento a quanto previsto dall’art. 35 del CCNL 7 aprile 1999 in materia di progressione orizzontale, l’Azienda riconosce l’accesso alla fascia economica superiore con decorrenza 1° gennaio 2008 a tutti coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, si trovano in possesso dei seguenti requisiti:
▪ conseguimento di una valutazione positiva negli anni 2006 e 2007;
▪ anzianità di servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di almeno tre anni, di cui due maturati presso l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como;
▪ permanenza da almeno 2 anni nella posizione economica in godimento come previsto dall’art. 3 del CCNL 10 aprile 2008.
Art. 2 – Modalità di finanziamento
Le parti definiscono come segue le modalità di finanziamento della progressione orizzontale concordata al precedente art. 1.
1. All’interno del “Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica” previsto dall’art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 e rideterminato con deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 2 ottobre 2008, è disponibile, salvo verifica a consuntivo al termine dell’anno in corso, un importo presuntivamente quantificato in euro 148.697,72.
2. Tale importo viene aumentato, con decorrenza 1° gennaio 2008, di una somma pari ad euro 7.038,85, corrispondente al 49% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa dall’art. 11 del CCNL 10 aprile 2008. Il rimanente 51% di tali risorse confluisce invece nel “Fondo di produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per la qualità della prestazione individuale”.
3. Al suddetto importo viene ulteriormente aggiunta una somma, presuntivamente quantificata in euro 22.132,04 sempre salvo verifica a consuntivo al termine dell’anno in corso, residuata dalle risorse che erano state destinate al finanziamento delle selezioni verticali ai sensi del Contratto Aziendale 22 marzo 2006 e della successiva intesa di cui al verbale 5 novembre 2007.
4. Dato atto che, per effetto dell’art. 12 del Primo Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 20 dicembre 2000, una quota pari al 10% del “Fondo di produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per la qualità della prestazione individuale” è già stata trasferita al “ Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex
indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica”, le parti concordano di spostare, come previsto dall’art. 38, comma 7, del CCNL 7 aprile 1999, un ulteriore 5% quantificato in euro 46.797,88, somma che viene pertanto portata a definitivo incremento del predetto Fondo di cui all’art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 con decorrenza 1° gennaio 2008.
5. Le parti concordano altresì di trasferire dal “Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” di cui all’art. 29 del CCNL 19 aprile 2004 (con particolare riferimento alla quota destinata allo straordinario) al “ Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica” un importo pari ad euro 64.000,00 somma che viene essa pure portata a definitivo incremento del predetto Fondo di cui all’art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 con decorrenza 1° gennaio 2008. Una quota di tale somma pari ad euro 20.000,00 viene specificamente destinata alle posizioni organizzative.
Art. 3 – Progressione economica orizzontale con decorrenza successiva al 1° gennaio 2008
Ferma restando la necessità di maturare i tre requisiti di accesso elencati al precedente art. 1, nonché tenuto conto di quanto previsto in materia di decorrenza dall’art. 35, comma 4, del CCNL 7 aprile 1999 (decorrenza fissa al 1° gennaio di ogni anno), tra tutto il personale escluso dalla prima applicazione sarà successivamente redatta una graduatoria sulla base dell’effettivo punteggio di valutazione conseguito nell’anno 2008 secondo le norme di contrattazione integrativa vigenti.
L’eventuale scorrimento di tale graduatoria sarà subordinato all’effettiva disponibilità del fondo di riferimento come quantificata a consuntivo al termine di ogni anno.
Art. 4 – Personale in progressione verticale nell’anno 2007
Le parti ritengono indispensabile valutare la peculiare situazione di coloro che, avendo superato nell’anno 2007 una selezione interna verticale, non hanno la possibilità di accedere alla progressione orizzontale con decorrenza 1° gennaio 2008.
In particolare, si ritiene meritevole di considerazione la circostanza che, a fronte dell’impegno e delle capacità manifestate nel superamento di una procedura selettiva concorsuale, per effetto dei meccanismi contrattuali di assorbimento tale personale non ha di fatto ottenuto, se non in misura minima, un reale incremento economico dal nuovo inquadramento.
In ragione di ciò ed a fini meramente perequativi, si stabilisce di corrispondere una tantum, a carico del residuo 2007 che presenta la necessaria disponibilità, un importo individuale parametrato sul valore di fascia teoricamente spettante in base alla categoria di inquadramento al 1° gennaio 2007.
Art. 5 – Residui anno 2007
Gli importi calcolati a residuo sui Fondi 2007 saranno liquidati, detratta la quota di cui al precedente art. 4, ad incremento della produttività collettiva secondo i criteri già definiti per tale anno.