Contract
Il presente documento contiene le condizioni generali di fornitura di servizi e prodotti tecnico-linguistici (d'ora in avanti “Condizioni Generali”) della società SOGET EST S.r.l., con sede legale in Xxxxxx - Xxx Xxx Xxxxx 00/X - C.F./P.IVA 01689620282 (di seguito per brevità definita “Fornitore”).
1 Oggetto
1.1 Le Condizioni Generali qui di seguito riportate regolano tutti i contratti da stipularsi tra il Fornitore ed il Cliente (sia esso azienda, impresa, ditta, ente pubblico o privato, cittadino privato, italiano o straniero) richiedente e destinatario dell'offerta del Fornitore, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di interpretariato.
1.2 Deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo se espressamente concordate fra le parti e in forma scritta anche solo attraverso scambio di e-mail e avranno valore solo per le forniture a cui si riferiscono. Pertanto, ogni eventuale disposizione, introdotta dal Cliente, che sia in contrasto o in aggiunta alle presenti Condizioni Generali, sarà considerata nulla e priva di effetto a meno che non venga espressamente accettata per iscritto dal Fornitore.
2 Termini e definizioni (come da Norma UNI 10574)
2.1 I termini qui di seguito indicati, che possono comparire con iniziali maiuscole o minuscole nelle presenti Condizioni Generali, avranno il significato loro attribuito dal presente Art.2 in ottemperanza alla Norma UNI 10574:2007 ("Definizione dei servizi e delle attività delle imprese di traduzione e di interpretariato").
2.2 Interpretariato: trasposizione orale da una lingua di partenza verso una o più lingue di arrivo. Può essere di diversi tipi:
2.3 Interpretariato simultaneo: interpretariato svolto in contemporanea alla lingua usata dall'oratore verso una lingua/lingue intelligibile/i agli uditori. L'interprete deve tradurre simultaneamente, sovrapponendosi cioè all'oratore. La traduzione simultanea deve avvenire con l'ausilio di una strumentazione tecnica corrispondente allo stato dell'arte (cabina acusticamente isolata, cuffie/ auricolari, microfono, ecc.)
2.4 Interpretariato consecutivo: interpretariato differito rispetto alla lingua usata dall'oratore verso una lingua intelligibile agli uditori. L'interpretariato consecutivo avviene senza ausilio di strumentazioni specifiche e deve essere fornito da personale con conoscenze specifiche di tecniche specialistiche (es.: annotazioni su supporto cartaceo) e in possesso dei requisiti previsti ai punti 4.6 e 4.7. della norma UNI 10574. (Nota: applicabile soprattutto per conferenze stampa e consigli di amministrazione).
2.5 Interpretariato sottovoce o sussurrato (Chuchotage): interpretariato sussurrato simultaneamente alla lingua usata dall'oratore verso la lingua intelligibile all'uditore. L'interpretariato sottovoce avviene senza l'ausilio di strumentazione tecnica e deve essere fornito da personale con conoscenze specialistiche in materia di interpretariato simultaneo e consecutivo. (Nota: ad esempio non applicabile in caso di persone soggette a protezione quali personaggi politici o comunque tutelati).
2.6 Interpretariato di trattativa: interpretariato in forma di dialogo fra le due parti che si alternano nei ruoli di oratore e uditore e che usano due diverse lingue (sia a carattere commerciale che tecnico). L'interpretariato di trattativa ha carattere più discorsivo e informale dell'interpretariato consecutivo, non prevede l'annotazione su supporto cartaceo e deve essere svolto da personale scelto come indicato nel punto
4.6 della norma UNI.
2.7 Briefing (riunione informativa): incontro dedicato alla comunicazione di informazioni specifiche in preparazione dei lavori di interpretariato.
3 Caratteristiche del servizio
3.1 I servizi di interpretariato sono circoscritti al parlato ed escludono la traduzione scritta dei testi; l'interprete è moralmente responsabile dell'integrità del suo lavoro e nello svolgimento dell'incarico non potrà ricevere o sottostare ad alcun tipo di pressione.
3.2 Per i servizi di interpretariato simultaneo, consecutivo e chuchotage, l'interprete non può essere impegnato per un orario giornaliero superiore alle 7 ore; per l'interpretariato di trattativa, l'interprete non può essere impegnato per un orario superiore alle 8 ore giornaliere.
3.3 Per gli interpretariati per i quali il Cliente chiede l'offerta degli impianti, il Fornitore valutando a propria insindacabile discrezione la realizzabilità della richiesta, organizza la fornitura di cabine fisse e/o attrezzature mobili rispondenti ai requisiti delle normative vigenti. L'adesione a suddette normative viene analogamente richiesta in caso di utilizzo di attrezzature tecniche direttamente gestite dal Cliente. In caso la qualità di dette attrezzature venisse valutata dal Fornitore inadeguata per lo svolgimento del servizio o pericolosa per le condizioni di sicurezza e salute del personale, il Fornitore non ha alcun obbligo di fornire il servizio di interpretariato e si riserva la facoltà di non accettare l'ordine di fornitura del servizio, o di recedere dal contratto ove già stipulato, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità.
3.4 L'uso di schermi video sia al fine di migliorare la visibilità diretta dell'oratore e della sala, o addirittura, in casi del tutto eccezionali, in sostituzione, è possibile solo ed esclusivamente previo consenso anticipato degli interpreti.
3.5 Nei casi di interpretariati in remoto (vari tipi di teleconferenza o videoconferenza che richiedono l'utilizzo di un video a schermo o monitor), si considera assolutamente necessario il rispetto delle condizioni previste dalle norme in vigore per gli standard di qualità che garantiscano la migliore esecuzione del
servizio sia per il video sia per il suono grazie alle più recenti tecnologie in essere. Viceversa, in caso di mancato rispetto di tali condizioni, il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare l'ordine di fornitura del servizio, o di recedere dal contratto ove già stipulato, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità.
3.6 Le condizioni di viaggio/spostamenti a carico del Cliente devono essere tali da non compromettere salute e sicurezza personali dell'interprete e consentire pertanto che non venga compromessa la qualità della prestazione a causa di disagi o fatiche dopo un trasferimento. Nel caso in cui venga constatato che le condizioni proposte o di fatto praticate non diano a giudizio del Fornitore sufficiente garanzia in tal senso, il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare l'ordine di fornitura del servizio, o di recedere dal contratto ove già stipulato, in qualsiasi momento, senza alcuna responsabilità.
4 Trattative, perfezionamento e conclusione del contratto di fornitura dei Servizi, comunicazioni fra le parti
4.1 Il Cliente, sia in sede di richiesta di offerta che successivamente, comunicherà al Fornitore in modo chiaro, univoco e dettagliato tutte le indicazioni necessarie alla valutazione e alla definizione dell'incarico per la fornitura dei Servizi. Il Fornitore potrà inoltre richiedere al Cliente documentazioni e/o altro materiale utile per predisporre l'offerta e per la successiva esecuzione dei Servizi (documenti precedentemente realizzati, terminologia di settore e/o glossari, normative di riferimento, ecc.). Il Cliente assume piena ed esclusiva responsabilità sollevando e manlevando il Fornitore in toto, in merito a quanto da lui comunicato, inviato od omesso anche nel caso in cui i file tramessi contengano elementi di violazione, di reato o se potenzialmente possano generare danno o la cui trasmissione o divulgazione sia violazione di legge o di normative nazionali e internazionali. In tutti questi casi il Fornitore non ha responsabilità alcuna e si attiverà per rispettare tutte le normative vigenti. Il Cliente garantisce inoltre che i file che invierà al Fornitore sono immuni da qualsiasi virus o malware o problematica di carattere informatico.
4.2 Eventuali quotazioni praticate dal Fornitore si intendono vincolanti solo se espressamente formalizzate in un'offerta scritta (preventivo), l'accettazione della quale non perfeziona ancora il contratto poiché in caso di primo rapporto fra le parti (Cliente nuovo) bisogna sottoscrivere la Scheda di Contratto che riporta tutti gli elementi essenziali del contratto, quelli accessori, il riferimento a queste Condizioni Generali che vanno conosciute accettate e sottoscritte dal Cliente. In caso di rapporto che si reitera o consuetudinario tra le parti, ogni lavoro commissionato dal Cliente configura un contratto autonomo che si perfeziona con l'accettazione dell'offerta del Fornitore da parte del Cliente ma facendo riferimento per quanto non contenuto in essa alla originaria Scheda di Contratto che esiste tra le parti.
4.3 L'offerta-preventivo del Fornitore s'intende valida per il periodo indicato nella stessa. Pertanto, il Fornitore non sarà tenuto a prendere in considerazione eventuali conferme pervenute successivamente alla scadenza di tale termine che potrà essere rinnovata e/o variata.
4.4 La Scheda di Contratto riporta tutti i soggetti del contratto di Servizi (le parti ed eventuali rappresentanti o mandatari o soggetti diversi per la fatturazione), l'oggetto del contratto o il preciso riferimento ad esso, i termini di consegna, le condizioni di pagamento, le eventuali condizioni particolari richieste dal Cliente, i soggetti autorizzati a seguire il progetto e autorizzati alla piena esecuzione del contratto compresa la richiesta di variazioni e l'accettazione e gli account autorizzati all'invio di comunicazioni valide a questo fine, tutti i riferimenti anagrafici, fiscali e bancari necessari, il riferimento alle condizioni generali di contratto che vanno sottoscritte dal Cliente, quanto altro vogliono indicare le parti. Alla Scheda è inoltre allegata e va sottoscritta la documentazione relativa alla tutela della privacy nonché altri eventuali documenti prescritti dalla legge. La Scheda di Contratto va redatta e sottoscritta al primo lavoro con il Cliente.
4.5 Se il Cliente incarica nuovamente il Fornitore di altri Servizi o instaura con lui un rapporto continuativo, con fine di semplificazione, le parti si accordano di escludere per ogni nuovo contratto le formalità della Scheda i cui contenuti si danno per acquisiti come manifestazione di volontà delle parti. I successivi lavori vanno quindi richiesti dal Cliente con comunicazione scritta anche via e-mail ordinaria purché proveniente da un soggetto e un account autorizzati dalla Scheda o da successive comunicazioni ufficiali per iscritto del Cliente che autorizza nuovi soggetti propri incaricati con i loro account. Rispetto a questa, il Cliente definisce il nuovo oggetto, stabilisce i termini e le eventuali condizioni specifiche, riceve l'offerta del Fornitore che rinvia alla Scheda per quanto non contenuto nell'offerta e con l'accettazione da parte del Cliente dell'offerta così pervenuta si perfeziona il nuovo contratto.
4.6 Ogni nuovo lavoro commissionato dal medesimo Cliente al Fornitore costituisce fattispecie autonoma di contratto non configurandosi mai da parte del Fornitore un contratto di somministrazione salvo diversa volontà scritta delle parti.
4.7 Le parti sono libere di variare in ogni momento gli elementi della Scheda di Contratto e di definire singole nuove e diverse condizioni per il singolo lavoro successivo al primo purché ogni variazione, condizione o elemento siano comunicati per iscritto anche tramite e-mail ordinaria all'altra parte che è libera di confermare e accettare o rifiutare.
4.8 Poiché per il contratto di fornitura di servizi linguistici la legge non prevede l'adozione di forme specifiche nemmeno ad probationem, le parti si accordano come segue. Per il primo contratto è richiesta la sottoscrizione della Scheda di Contratto,
degli allegati privacy e delle Condizioni Generali. La copia sottoscritta inviata alla controparte può essere copia fotostatica o scansionata e può essere inviata anche attraverso fax ed e-mail ordinaria. Per i rapporti successivi, per le variazioni e tutte le comunicazioni le parti ritengono valida e sufficiente manifestazione di volontà la comunicazione purché scritta e inviata anche solo attraverso e-mail ordinaria (quindi NON occorrono PEC o firma digitale o altre formalità) purché proveniente da un account e da un soggetto autorizzato a norma della Scheda o di successive comunicazioni della parte. Il Fornitore non ha oneri di verifica dei poteri dei soggetti qualora il Cliente disconosca la comunicazione dei suoi delegati o collaboratori se questi sono stati autorizzati dal Cliente nella Scheda o in successive sue comunicazioni. Il Fornitore non risponde delle interferenze di soggetti dipendenti o collaboratori del Cliente che si inseriscono in maniera credibile con le loro dichiarazioni nella trattativa o nell'esecuzione del lavoro a interloquire in nome e per conto del Cliente.
4.9 Non è manifestazione di volontà la conferma di lettura di una e-mail che può essere richiesta e avvenire attraverso le procedure informatiche degli account, però rappresenta la contezza e cognizione di un atto e del suo contenuto da parte di chi ha confermato la ricezione.
4.10 La parte Cliente o Fornitore sarà responsabile quando il soggetto da essi incaricato della prestazione o essi stessi rallenteranno, ritarderanno o impediranno in qualche modo le comunicazioni o i lavori e quando questi subiranno problemi per mendacità, reticenza, infedeltà, negligenza o per qualsiasi altra causa imputabile o evitabile con la diligenza che conviene alla prestazione in oggetto. In particolare, qualora sia il Cliente a non mettere il Fornitore nelle condizioni di rispettare la legge o i termini previsti per la consegna del lavoro, questi è liberato dall'obbligo di rispetto del termine. Ogni aggravio di spesa che il Fornitore ha dovuto affrontare a causa di quanto previsto dal presente articolo a causa del Cliente grava su di esso che dovrà pagare il sovrapprezzo dovuto.
5 Committenze di più parti
5.1 La prassi contempla l'ipotesi di Clienti che chiedono la fornitura di Servizi su incarico di altri soggetti che possono essere palesati immediatamente, in un momento successivo o mai. Questo incarico può avere diversa natura giuridica: semplice incarico anche informale, rappresentanza, mandato, procura, patrocinio e tutte le altre figure assimilabili dalla legge. L'incarico a richiedere il Servizio può essere manifestazione dello stesso interesse, di interessi convergenti, di interessi divergenti. Parimenti ci possono essere più parti che palesandosi esplicitamente fin dal primo momento richiedono in comune lo stesso Servizio pattuendo di spartire le spese, provvedendo l'una a delegare l'altra alla trattativa, definizione ed esecuzione del contratto o in alternativa ponendosi come interlocutori autonomi. In ultima ipotesi ci può essere un Cliente che chiede un Servizio indicando un terzo soggetto in capo al quale sarà la fatturazione e il pagamento senza che questo interagisca nella definizione, esecuzione e accettazione del contratto
5.2 In tutti questi casi il Fornitore non è mai responsabile dei rapporti interni fra le parti, dei loro accordi, della catena di comunicazioni, dei poteri conferiti ai soggetti, delle richieste e delle comunicazioni di cui una parte non abbia contezza.
5.3 Le parti del contratto, i soggetti e i loro poteri in relazione al contratto anche in termini di comunicazioni, richieste successive, variazioni, accettazione e reclami, l'oggetto e tutti gli altri termini contrattuali necessari alla corretta esecuzione del contratto, sono identificati e definiti nella Scheda di Contratto e nelle sue eventuali successive modifiche. Solo coloro che sottoscrivono la Scheda perfezionando e accettando quanto contenuto in essa potranno esercitare i diritti e i doveri previsti nella stessa e nelle presenti Condizioni Generali.
5.4 Il Fornitore si atterrà rigorosamente a quanto le parti che hanno sottoscritto la Scheda hanno indicato nella stessa e le terrà informate secondo le procedure comuni concordate. Eccetto questi casi in cui adempie i doveri di informazione che gli competono secondo quando pattuito, il Fornitore non ha alcuna responsabilità se una parte non è correttamente informata dal suo delegato incaricato, o da chi per esso, di ogni aspetto e vicenda riguardante il contratto in tutta la sua esecuzione e consegna. Parimenti, se lo stesso delegato o incaricato è stato reticente, negligente, ha fornito false informazioni in qualsiasi momento della trattativa, dell'esecuzione del contratto, della sua accettazione e consegna, che hanno prodotto un danno, un disservizio o impedito l'esercizio di un diritto alla parte non informata dallo stesso, in tutti questi casi non può essere imputata alcuna responsabilità al Fornitore.
5.5 In caso di necessità di più firme che possono richiedere dei tempi tecnici, qualora ci fosse un ritardo a causa della negligenza o di qualsiasi altro motivo in capo a uno dei soggetti che devono sottoscrivere, nessuna responsabilità può essere imputata al Fornitore per una ritardata e diversa gestione dei tempi di lavoro. Qualora il ritardo producesse più spese in capo al Fornitore o mettesse lo stesso nell'impossibilità di rispettare i termini definiti nella Scheda, questa spesa e responsabilità ricadono sulla parte che ha causato il ritardo.
Quanto previsto al comma precedente vale per tutte le comunicazioni e soprattutto per quelle urgenti che devono essere date durante l'esecuzione dei Servizi qualora debbano essere informate più parti a cura del Fornitore e lo stesso per procedere debba aspettare l'assenso espresso di tutti sia quando le mancate o ritardate comunicazioni rallentano i lavori sia quando mettono a rischio il rispetto dei termini.
6 Variazioni
6.1 Sarà facoltà del Cliente richiedere che vengano apportate variazioni ai servizi di interpretariato richiesti. Ogni variante rispetto alla fornitura preventivamente concordata verrà analizzata dal Fornitore che quantificherà al Cliente il corrispettivo aggiornato in base alle modifiche, indicando i nuovi termini di fornitura. In ogni caso, è facoltà del Fornitore recedere dal contratto qualora le variazioni esulino del tutto da quanto originariamente convenuto oppure per natura, tempistica e/o entità comportino notevoli modificazioni nella natura o nei termini e condizioni del servizio.
6.2 Il Fornitore non introdurrà variazioni o aggiunte ai servizi di interpretariato, rispetto alle previsioni contrattuali, senza l'autorizzazione scritta del Cliente. Tuttavia, qualora il Cliente non presti il proprio consenso a variazioni o aggiunte ritenute indispensabili dal Fornitore per la corretta e soddisfacente esecuzione del servizio di interpretariato, il Fornitore sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità e non fornirà alcuna garanzia per il Servizio in questione, salvi i diritti di cui all'art.1660 Codice Civile.
6.3 Ogni variazione può essere effettuata anche con scambio di e-mail ordinarie reciprocamente accettate dai soggetti che hanno il potere di modificare il contratto senza sottoscrizioni specifiche purché proveniente dagli account di questi soggetti
7 Impossibilità di esecuzione del servizio di interpretariato
7.1 Il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente qualora l'adempimento del contratto di fornitura fosse reso impossibile o eccessivamente oneroso a causa di eventi che colpiscano il Fornitore e che siano imprevedibili e/o allo stesso non imputabili. Tra tali eventi sono da considerarsi inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i seguenti eventi naturali quali incendi, inondazioni, alluvioni, terremoti, atti di qualsiasi pubblica autorità, esplosioni, incidenti, guerre, insurrezioni, sabotaggi, atti terroristici, epidemie, scioperi nazionali, interruzioni di forniture (ad esempio di energia elettrica, linee telefoniche, internet o altri mezzi di comunicazione, nonché di altri elementi essenziali per la fornitura del servizio).
7.2 Qualora, per uno o più degli eventi di cui sopra, la realizzazione del servizio e/o l'esecuzione di una qualsiasi altra obbligazione del Fornitore rimanga sospesa per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere il contratto senza alcuna responsabilità di sorta nei confronti dell'altra parte. Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'art.1672 Codice Civile.
8 Recesso
Il Cliente potrà recedere dal contratto di fornitura del servizio di interpretariato solo mediante comunicazione scritta anche via e-mail ordinaria da recapitarsi al Fornitore entro e non oltre i trenta giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del servizio senza applicazione di penali. Qualora la comunicazione di recesso pervenga al Fornitore successivamente alla suddetta scadenza, a prescindere dalla motivazione o causa del recesso, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale pari alla metà dell'importo concordato per il servizio se la comunicazione di recesso perviene al Fornitore fra i dieci e i cinque giorni lavorativi precedenti alla data di inizio del servizio. Qualora la comunicazione di recesso pervenga al Fornitore il giorno precedente alla data di inizio del servizio, la penale sarà pari all'intero importo pattuito per il servizio. L'importo della penale dovrà essere corrisposto al Fornitore entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte del Fornitore. È fatto salvo il diritto del Fornitore a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
9 Risoluzione anticipata
9.1 Il Fornitore ha diritto di risolvere immediatamente il contratto di fornitura dei servizi di interpretariato senza alcuna responsabilità, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni Generali e dalla legge, qualora intervenga qualsiasi modificazione nelle condizioni economiche del Cliente che ne comprometta la capacità di soddisfare le proprie obbligazioni o nel caso in cui il Cliente sia posto, a titolo d'esempio, in liquidazione, sia sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali, o si trovi comunque in stato di insolvenza. In tal caso il Fornitore avrà diritto di chiedere l'intero pagamento in un'unica soluzione di quanto ancora dovuto dal Cliente.
9.2 Il Fornitore ha diritto di chiedere la risoluzione anticipata o una revisione del contratto qualora durante l'esecuzione del contratto emergessero elementi nel contenuto del contratto prima ignoti o comportamenti da parte del Cliente che si rivelassero contrari alla legge italiana e internazionale e ai principi della Costituzione Italiana. Il Fornitore comunicherà al Cliente le sue decisioni motivate anche attraverso e-mail ordinaria. Le motivazioni devono essere oggettive. In questi casi il Cliente non può pretendere nulla e avrà la semplice restituzione del materiale nel caso fosse stato fornito. Il Fornitore potrà pretendere il pagamento relativo al tempo in cui è stato impegnato a eseguire la propria prestazione interrotta legittimamente con l'emergere della causa ostativa ai sensi del presente articolo
10 Codice di Comportamento
Il Fornitore dichiara di essere associato alle principali associazioni di categoria quali Assindustria Veneto Centro Padova Treviso e Unilingue, dichiara inoltre di essere fornitore abituale di Assindustria Veneto Centro Padova Treviso e di Confindustria Belluno Dolomiti e di essere vincolato al rispetto dei regolamenti, dei codici deontologici e del Codice di Comportamento Etico di riferimento delle suddette
Associazioni. Dichiara inoltre di avere un codice etico e gli standard di qualità che possono essere consultati nel sito xxx.xxxxx-xxx.xx .
11 Collaborazioni esterne
11.1 Il Cliente riconosce e accetta che il Fornitore si avvalga di collaboratori esterni (interpreti professionisti freelance e/o iscritti ad associazioni di categoria) per svolgere le prestazioni oggetto della fornitura e di tutte le migliori tecnologie utili alla precisa esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
11.2 Il Fornitore garantisce l'adeguata preparazione professionale degli interpreti ai quali affiderà l'incarico e al contempo potrà, nel caso in cui l'interprete dovesse recedere dall'impegno preso per gravi motivi, effettuare la sostituzione del professionista opzionato con collega/colleghi di pari competenza e alle medesime condizioni.
12 Verifiche /Sopralluoghi
Il Fornitore o l'interprete incaricato si rende disponibile, laddove necessario, a prendere anticipatamente visione della sede ove si svolgerà il servizio al fine di verificare l'idoneità della struttura e, ove previsto (come, ad esempio, per le traduzioni simultanee) il posizionamento degli impianti, fornendo indicazioni per la risoluzione di eventuali problematiche logistiche.
13 Corrispettivi e pagamenti
13.1 I corrispettivi dei servizi e i termini di pagamento saranno concordati di volta in volta e saranno indicati nell'offerta del Fornitore per ciascun singolo contratto, ma rispettano le tariffe standard applicate dal Fornitore e accettate con la sottoscrizione della Scheda di Contratto ed eventuali relativi allegati da parte del Cliente salvo diverso accordo. Il Fornitore avrà facoltà di chiedere la corresponsione di acconti in fase di conferma dell'incarico e/o, se valutato opportuno, in fasi intermedie in considerazione della natura dell'incarico. Il tempo dedicato alle riunioni informative (briefing) e gli eventuali giorni non lavorati inframezzati ad altri giorni lavorativi di interpretariato, nonché i giorni di trasferimento fuori sede, verranno remunerati al 50% del corrispettivo giornaliero pattuito per il servizio. Xxxxxxx inoltre rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio.
13.2 Salvo diverso accordo scritto, ma sempre nel rispetto della legge, tutti i pagamenti devono essere inviati al Fornitore mediante bonifico bancario presso la banca indicata dal Fornitore.
13.3 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo ad una delle scadenze stabilite, il Fornitore si riserva il diritto di porre a carico del Cliente, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di legge fino alla data dell'effettivo pagamento, fatto salvo ogni ulteriore diritto.
14 Garanzia; Reclami; Responsabilità
14.1 Il Fornitore garantisce che il servizio offerto venga eseguito a regola d'arte da professionisti di comprovata esperienza professionale, sottoposti a processi di qualificazione e controllo costanti anche con l'eventuale utilizzo della migliore tecnologia. Nonostante quanto precede, il Cliente prende atto che il fine dell'interpretariato è di facilitare la comunicazione e che, per sua natura, esso non può essere considerato una totale fedele riproduzione degli interventi. Pertanto, il Fornitore declina ogni e qualsiasi responsabilità relativamente ad eventuali errori od omissioni che possano verificarsi durante l'esecuzione del Servizio di interpretariato, o relativamente al contenuto del discorso originario o delle informazioni su cui si fonda, o agli eventuali danni derivanti dall'utilizzo del Servizio medesimo.
14.2 Eventuali reclami relativi al servizio di interpretariato, per vizio o difformità da quanto riportato nel contratto, devono pervenire al Fornitore per iscritto, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre sette giorni lavorativi dalla data conclusiva dell'evento e dovranno essere di natura oggettiva indicando con precisione i vizi e le mancanze rilevate. L'omessa tempestiva notifica del reclamo comporterà decadenza del Cliente da ogni diritto e azione afferenti alla qualità del servizio.
14.3 In caso di comprovata fondatezza del reclamo avanzato dal Cliente, il Fornitore accrediterà in tutto o in parte il corrispettivo pattuito per il Servizio in questione eventualmente concordando con il Cliente il relativo importo. Null'altro potrà essere richiesto dal Cliente che rinuncia così ad ogni azione giudiziaria. In particolare, eventuali richieste di interruzione del Servizio in corso necessitano della previa approvazione del Fornitore. In ogni caso, la responsabilità del Fornitore, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa o ragione, contrattuale o extracontrattuale, ivi inclusi danni diretti e/o indiretti subiti dal Cliente o da terzi, non potrà eccedere un importo pari al corrispettivo pattuito per il Servizio cui la responsabilità del Fornitore si riferisce.
14.4 Il Fornitore declina ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai materiali forniti dal Cliente al fine della prestazione dei Servizi. Il Cliente rimane l'unico responsabile dei contenuti di tali materiali, e sarà tenuto a manlevare e tenere indenne il Fornitore da ogni eventuale danno o conseguenza negativa che il Fornitore avesse a subire per effetto di quanto sopra. Il Fornitore in ogni caso si riserva il diritto di rifiutare incarichi qualora i materiali forniti dal Cliente siano reputati illegali, immorali, sconvenienti o lesivi di altrui diritti. Il Fornitore, altresì, non fornisce alcuna garanzia circa il raggiungimento di risultati ulteriori di qualsiasi genere per effetto dei
Servizi forniti, al di fuori di quanto garantito con le presenti Condizioni Generali e/o mediante espresse pattuizioni individuali eventualmente intercorse con il Cliente.
14.5 Nessun tipo di garanzia si applica, e il Fornitore non sarà tenuto ad alcuna prestazione, se il Cliente non è in regola con i pagamenti, se egli o terzi non soggetti al controllo del Fornitore abbiano apportato modifiche o interventi sui Servizi, così come in tutte le ipotesi di danno scaturente da inadempimento contrattuale, colpa o negligenza del Cliente (ad es. nel caso in cui il Cliente formuli una richiesta di Servizio difforme dalle sue effettive esigenze) o di terzi non soggetti al controllo del Fornitore.
14.6 È altresì espressamente esclusa qualsiasi facoltà del Cliente di sospendere o ritardare pagamenti in caso di reclami, nonché di operare autonomamente riduzioni di prezzo e/o compensazioni tra gli importi dovuti dal Cliente medesimo a titolo di prezzo dei Servizi e somme che quest'ultimo ritenga a lui dovute a qualsiasi titolo.
15 Riservatezza
15.1 Il Fornitore e il Cliente si impegnano reciprocamente a tenere strettamente riservate e ad utilizzare esclusivamente allo scopo di dare esecuzione al contratto di fornitura del servizio di interpretariato, tutte le informazioni e documentazioni tra loro scambiate, abbiano dette informazioni natura tecnica, tecnologica, produttiva, commerciale, societaria, amministrativa, finanziaria o aziendale in genere. Fanno eccezione all'obbligo di riservatezza le informazioni già di pubblico dominio oppure che divengano tali successivamente per fatto non imputabile alla parte che le abbia ricevute, nonché quelle informazioni la cui divulgazione sia necessaria per disposizione normativa o sia richiesta dall'Autorità Giudiziaria o da altra Pubblica Autorità.
15.2 Il Fornitore assicura che il personale coinvolto nella prestazione del servizio di interpretariato è assoggettato a suddetto obbligo di riservatezza. Il ruolo dell'interprete è per sua natura vincolato dal più stretto e severo segreto professionale.
16 Registrazione e divulgazione
Come regola generale, i servizi di interpretariato vengono forniti per uso immediato e diretto da parte degli ascoltatori. Eventuali registrazioni, così come la messa in onda su radio, televisioni, Internet, social o altro mezzo della voce dell'interprete, richiedono preventivo consenso da parte dello stesso e del Fornitore. Qualora l'interpretariato venga registrato, messo a disposizione del pubblico o divulgato, il Cliente è tenuto a far comparire sul mezzo di comunicazione, in particolare nel caso di diffusione via Internet, una dichiarazione nella quale si dichiari esplicitamente trattarsi di un servizio di interpretariato specificandone il tipo (es. simultanea), con la precisazione che scopo dell'interpretariato è facilitare la comunicazione e che lo stesso non può essere considerato totale fedele riproduzione degli interventi. Il Cliente è tenuto altresì ad includere una clausola di non responsabilità tramite la quale l'interprete declina qualsivoglia responsabilità relativamente a eventuali errori od omissioni che possono verificarsi durante l'interpretariato, al contenuto del discorso originario o delle informazioni su cui si fonda, o agli eventuali danni derivanti dall'utilizzo del servizio.
17 Autonomia
I contratti di fornitura dei Servizi fra il Fornitore e il Cliente si intendono stipulati fra parti autonome e indipendenti. Il Fornitore è un'impresa commerciale che presta i Servizi con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio.
18 Controversie - Foro Competente
Per ogni controversia fra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione, validità e per tutto quello che riguarda il contratto di servizi linguistici fra Cliente e Fornitore sarà in via esclusiva competente il Foro di Padova. Le parti sono libere di predisporre una transazione in caso di controversia o di concordare una forma di mediazione per evitare le procedure giudiziarie.
19 Norme applicabili
Per qualsiasi aspetto non contemplato dalle presenti Condizioni Generali, saranno applicabili le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Codice Civile in materia di contratto di appalto (artt. 1655 e seguenti). Nel caso un Cliente lo richieda possono essere applicate le sue condizioni generali purché accettate dal Fornitore
20 Clausole finali
20.1 Il singolo contratto di Servizi ligustici fra Cliente e Fornitore si perfeziona, si identifica, si regolamenta, si interpreta e si definisce attraverso la Scheda di Contratto, le sue eventuali variazioni, le successive manifestazioni di volontà delle parti e le presenti Condizioni Generali. Eventuali pregressi accordi verbali o scritti intercorsi fra Fornitore e Cliente sugli stessi oggetti si intenderanno così sostituiti e abrogati. Eventuali successive modifiche contrattuali non avranno efficacia ove non espressamente pattuite per iscritto facendo riferimento al contratto che vanno a modificare. Eventuali altri e diversi contratti, accordi e trattative fra le stesse parti non interferiscono nel singolo contratto se non espressamente richiamati.
20.2 Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali o della Scheda di Contratto o dei successivi contratti fra le parti dovesse essere giudicata invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non comprometterà la validità e
l'efficacia del contratto e delle restanti clausole a meno che non sia diversamente previsto dalla legge.
Padova,
Soget Est Srl Il Cliente
Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1341 del Codice Civile, il Cliente dichiara di avere esaminato e approvato specificamente le seguenti clausole: Art. 1 (Oggetto); Art. 3 (Caratteristiche del servizio); Art.4 (Trattative, perfezionamento e conclusione del contratto di fornitura dei Servizi, comunicazioni fra le parti); Art. 5 (Committenza di più parti); Art.6 (Variazioni); Art.7 (Impossibilità di esecuzione del servizio di interpretariato); Art.8 (Recesso); Art.9 (Risoluzione anticipata); Art.11 (Collaborazioni esterne); Art.13 (Corrispettivi e pagamenti); Art.14 (Garanzie; Reclami; Responsabilità); Art.16 (Registrazione e divulgazione); Art.18 (Controversie - Foro Competente); Art.20 (Clausole finali).
Soget Est Srl Il Cliente