PROTOCOLLO D’INTESA TRA
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI E
L’AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
La Procura Generale presso la Corte dei Conti (di seguito denominata anche “Procura Generale”), con sede legale in Xxxx, xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 000, codice fiscale 80218670588 rappresentata dal Procuratore Generale, Presidente Xxxxxx Xxxxxx
e
l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (di seguito anche “ADM”), con sede legale in Roma, piazza Mastai 12, codice fiscale 97210890584, nella persona del Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx,
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”;
VISTO il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti” e, in particolare, l’art. 3, comma 8;
VISTO l’articolo 63 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, nella parte in cui disciplina le competenze dell’Agenzia;
VISTO l’articolo 23-quater, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, che ha disposto, tra l’altro, a far data dal 1° dicembre 2012, l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) nell’Agenzia delle dogane, denominata Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, segnatamente, l’articolo 56 in base al quale il Pubblico Ministero può delegare adempimenti istruttori a dirigenti e funzionari di una pubblica amministrazione;
VISTO il decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante il Codice di giustizia contabile”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) con particolare riguardo all’articolo 2-ter (“Base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”);
VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
CONSIDERATO che la Corte dei Conti è l’organo di rilevanza costituzionale che svolge funzioni di controllo e giurisdizionali nelle materie di contabilità pubblica;
TENUTO CONTO che la Corte dei Conti svolge un’incisiva azione di contrasto a tutela della legalità, del buon andamento della Pubblica Amministrazione e a garanzia dell’erario pubblico; CONSIDERATO che ADM, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, favorisce la crescita economica dell’Italia; contribuisce alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all’evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria; esercita il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell’Erario tramite la riscossione dei relativi tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari; concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente;
CONSIDERATO che ADM esercita attribuzioni di polizia giudiziaria nei limiti definiti: dall’articolo 57, comma terzo, del c.p.p.; dagli articoli 324 e 325 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
dall’articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427; dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dall’articolo 31 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
CONSIDERATO che ADM, in particolare, in ragione delle competenze attribuite in materia di polizia giudiziaria e tributaria e della conseguente attività di prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari, nonché di analisi dei rischi e gestione delle banche dati per lo svolgimento di controlli, verifiche e indagini, è uno dei soggetti cui fa riferimento il citato articolo 56 del Codice di Giustizia contabile per l’esecuzione delle attività istruttorie, delegate dal Pubblico Ministero, che siano connotate da elevato tecnicismo e peculiari profili di complessità;
TENUTO CONTO che ADM ha indirizzato il proprio operato verso lo svolgimento delle attività dirette a incrementare il livello di efficacia dell’azione di prevenzione e contrasto
dell’evasione tributaria, delle frodi e degli illeciti extra-tributari, assicurando la riduzione dell’invasività dei controlli e un fattivo coordinamento con le altre autorità istituzionalmente preposte agli specifici ambiti operativi;
RITENUTO utile avviare un’attività di collaborazione tra le Parti al fine di favorire momenti di reciproco confronto e creare sinergie in materia di raccordo informativo nonché di strategie di intervento a tutela delle ragioni erariali;
RITENUTO indispensabile favorire lo svolgimento delle modalità di raccordo e confronto non solo a livello centrale ma anche in ambito locale, in considerazione del fatto che ADM svolge attività di verifica, controllo e indagine anche a livello territoriale attraverso le strutture interregionali, regionali e interprovinciale;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
Articolo 2
Ambiti di collaborazione
1. Il presente Protocollo d’intesa individua la cornice di riferimento entro cui si svolge la collaborazione tra la Procura Generale presso la Corte dei Conti e ADM, in coerenza con le funzioni di polizia giudiziaria e tributaria normativamente riconosciute ad ADM, quale soggetto interlocutore della Magistratura contabile per l’attuazione delle deleghe istruttorie e la valorizzazione delle attività autonomamente avviate nei rispettivi ambiti di competenza, con particolare riferimento ai profili di danno erariale correlati all’amministrazione dei tributi doganali e alla prevenzione e contrasto degli illeciti tributari.
Articolo 3
Azioni programmatiche
1. Oltre all’esecuzione delle deleghe istruttorie previste dall’articolo 56 del Codice di Giustizia contabile, ADM collaborerà con la Procura Generale nelle seguenti tipologie di azioni:
a) promuovere il confronto su profili interpretativi connessi a tematiche di interesse operativo;
b) individuare le fattispecie generanti danni erariali che presentano profili di rilievo e maggiore ricorrenza ai fini delle analisi ordinariamente svolte da ADM;
c) approfondire singoli contesti investigativi, con particolare riguardo alle frodi comunitarie e alle violazioni in danno dei bilanci degli enti nazionali e locali;
d) concordare l’organizzazione di eventi formativi, anche a livello locale, definendone contenuti e tempistica;
e) condividere l’eventuale diramazione di comunicati stampa congiunti, in relazione alle comuni attività progettuali o formative assunte a livello centrale;
f) definire le caratteristiche dei flussi di comunicazione di cui all’art. 6.
Articolo 4
Referenti
1. Per l’attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
a) per ADM: xxxx. Xxxxxxx XXXXXX;
b) per la Procura Generale presso la Corte dei Conti: V.P.G. dott.ssa Xxxxxxx XXXXXXXX.
Articolo 5
Svolgimento delle deleghe d’indagine
1. Le Procure della Corte dei Conti possono avvalersi di ADM per l’attuazione di deleghe istruttorie, ai sensi dell’art. 56 del Codice di Giustizia contabile, che richiedono
approfondimenti nelle materie di sua specifica competenza.
2. Per lo sviluppo delle deleghe istruttorie, ADM utilizza ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e tributaria, esperti di antifrode in materia di accise, dogane e monopoli scelti tra il proprio personale.
Articolo 6
Funzioni di collegamento tra ADM e Magistratura contabile
1. Al fine di meglio assicurare la collaborazione tra la Magistratura contabile e ADM, possono essere individuati funzionari di quest’ultima a cui viene affidato il compito di svolgere funzioni di collegamento tra i due Organismi.
2. L’individuazione delle situazioni che necessitano a livello di Procura Generale e delle Procure regionali delle funzioni di collegamento di cui al comma precedente, è demandato ai referenti di cui all’art. 5.
3. Per l’esclusivo svolgimento delle funzioni di collegamento nell’interesse dell’Amministrazione di appartenenza, il personale di cui al comma 1, viene distaccato secondo la normativa contrattuale vigente per il personale di ADM.
4. L’Autorità Giudiziaria contabile, per l’assolvimento delle attività oggetto del protocollo, mette a disposizione del personale di cui al presente articolo, nelle sedi interessate, uno o più locali a loro uso esclusivo.
Articolo 7
Flussi di comunicazione
1. La Procura Generale presso la Corte dei conti e ADM procedono alla definizione di modalità tecniche di trasmissione telematica delle informative e relazioni sulle attività investigative svolte da ADM su iniziativa e per delega delle Procure della Corte dei conti.
2. I flussi comunicativi di cui al comma precedente saranno disciplinati da apposite convenzioni tecniche.
Articolo 8
Formazione e aggiornamento professionale
1. Per il perseguimento degli scopi del presente Protocollo, particolare attenzione è dedicata alla necessità di garantire il costante aggiornamento professionale del personale impegnato nelle attività di collaborazione di ADM con le Procure della Corte dei conti, in aderenza ai rispettivi ordinamenti e con la salvaguardia degli oneri di riservatezza.
2. Al riguardo, saranno promosse periodiche sessioni di formazione e aggiornamento tecnico- operativo riguardanti le tematiche di più stretta attualità in relazione alle modalità investigative per l’esecuzione delle deleghe in materia di accertamento di danni erariali.
Articolo 9
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 6 del regolamento (UE) 2016/679, dell’art. 2-ter (Base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri) del D.Lgs. n. 196/2003 articolo inserito dal d.lgs. n. 101/2018) e dell’art. 5 (Liceità del trattamento) del D.Lgs. n. 51/2018, i trattamenti di dati personali svolti in attuazione del presente Protocollo nonché delle convenzioni tecniche di cui all’articolo 7, comma 3, trovano fondamento nelle disposizioni normative richiamate in premessa e saranno effettuati, in modalità cartacea o telematica, in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.
Articolo 10
Durata, integrazioni e modifiche
1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. La predetta durata del Protocollo potrà essere prorogata di comune accordo tra le Parti
firmatarie ovvero modificata sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell’esigenza di rivalutare strumenti e modalità della stessa.
Articolo 11
Pubblicazione
1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione del presente Protocollo sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa, anche al fine di consentire il controllo diffuso sull’azione amministrativa, sull’utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.
Roma, 22 ottobre 2021
Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 | Procura Generale presso la Corte dei Conti Il Procuratore Generale Presidente Xxxxxx Xxxxxx Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 |