CONCESSIONE DEI CERTIFICATI ITT PER LA MARCATURA CE DEI SERRAMENTI
CONCESSIONE DEI CERTIFICATI ITT PER LA MARCATURA CE DEI SERRAMENTI
TRA
DFV S.R.L., una persona giuridica costituita, esistente ed operante conformemente alla legge italiana, avente la propria sede legale in Surano (LE), Strada Statale 275, Km 14,400 C.A.P. 73030, n. R.E.A. 246992, n. iscrizione C.C.I.A.A. di Lecce: 01885070068, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01885070068, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, Sig. De Xxxxxxxxx Xxxxxxx (d’ora innanzi, per brevità, denominata, indifferentemente, “Licenziante”)
E
RAGIONE SOCIALE, una persona giuridica, esistente ed operante conformemente alla legge italiana, avente la propria sede legale in CITTA' PROV., INDIRIZZO C.A.P. CAP, x. X.X.X. X. XXX, n. iscrizione C.C.I.A.A. di N. C.C.I.A.A., Codice Fiscale e Partita IVA n. X.XXX in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore COGNOME NOME (d’ora innanzi, per brevità, denominata, indifferentemente, “Licenziatario”)
Licenziante e Licenziatario congiuntamente definiti anche “Parti” e singolarmente anche “Parte”
PREMESSO CHE
A) Il Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione (UE) n. 305/2011 (per brevità, “CPR”), che le parti dichiarano di conoscere, fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, quindi anche i serramenti (finestre, portefinestre, porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi), e abroga la Direttiva 89/106/CE del Consiglio (per brevità, “CPD”);
B) In data 4 Maggio 2005 la Commissione Europea ha redatto ed emesso un documento interpretativo denominato “Guidance Paper M - Conformity Assessment Under the CPD, Initial type testing and Factory Production Control” (Documento Guida M
–Valutazione della Conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione, Prove Iniziali di Tipo e Piano di controllo della Produzione in Fabbrica, per brevità, “GPM”) che, sebbene esente da validità legale, è stato predisposto nel tempo all’interno del Comitato Permanente per le Costruzioni (SCC) per chiarire e dettagliare i contenuti della marcatura CE e della dichiarazione di conformità (oggi DoP). Scopo principale è quello di individuare e descrivere i criteri, i metodi, i test e le procedure volte ad effettuare e garantire il controllo di conformità nel contesto di attuazione della CPD (oggi abrogata ex art. 65 del CPR) e, conseguentemente, l’apposizione della marcatura CE su prodotti finali immessi sul mercato;
C) In data 29 marzo 2012 è stato aggiornato il Construction Sector Standardization, Guidance Document, How to draft clauses on Assessment and Verification of the Constancy of Performance (AVCP) in harmonized standards for construction products, al fine di dare conto dell'adozione del Regolamento CPR.
D) La norma tecnica armonizzata UNI EN 14351-1:2006+A1:2010 (per brevità “UNI EN 14351-1”) reca le caratteristiche essenziali e le specificazioni tecniche dei serramenti (finestre, portefinestre, porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta ai fumi).
La UNI EN 14351-1 individua e descrive altresì i metodi di prova/calcolo e i criteri di classificazione dei risultati utili a dichiarare i livelli prestazionali offerti dai prodotti finali in relazione alle caratteristiche essenziali competenti nel contesto della marcatura CE.
L’apposizione della marcatura CE sui prodotti finali in conformità al CPR e alla UNI EN 14351-1 permette di commercializzare liberamente i prodotti finali nel mercato comunitario;
E) In particolare, la norma UNI EN 14351-1 prevede (art. 7.2.1) che, al fine di dimostrare la conformità agli standard EN dalla medesima espressi, debba essere eseguito un “Initial Type Testing (Prove iniziali di tipo)”. Esso rappresenta il set completo di verifiche, misurazioni e calcoli necessari al fine di determinare le prestazioni dei campioni dei prodotti rappresentativi della tipologia generale di prodotto in relazione alle caratteristiche minime e cogenti;
F) Nell’ambito dei serramenti, l’ITT viene generalmente effettuato dai produttori di semi- lavorati, ad esempio dai System House, che operano nel campo della progettazione, della produzione e della commercializzazione di prodotti semi- lavorati per serramenti venduti in cosiddetti “kit” ovvero “sistemi” (per brevità, definiti i “Sistemi”), mentre, il Licenziatario fabbrica i prodotti finiti (serramenti) commercializzandoli come serramenti finiti e pronti all’uso (per brevità, i “Prodotti”). I System House, ottenuto un campione, lo testano ai fini di accertarne preliminarmente la conformità alle prescrizioni del CPR, alle relative norme armonizzate e agli standard EN di volta in volta applicabili, con particolare riguardo alla norma UNI EN
14351-1. Orbene, il Licenziante vende correntemente i Sistemi al Licenziatario che li acquista, fabbrica i serramenti e dopo avere apposto la marcatura CE, li commercializza.
G) La norma UNI EN 14351-1 prevede la possibilità per il produttore di un prodotto finito (nel presente caso: serramento) di utilizzare i risultati delle “prove iniziali di tipo” effettuate per conto di terzi. In particolare, essa distingue i casi in cui non è necessaria la sottoposizione dei prodotti finiti a nuove prove/test, da parte del produttore (manufacturer), per rivalutarne le caratteristiche (art. 7.2.1, quinto paragrafo) dai casi in cui le “prove di tipo” devono essere ripetute per la rivalutazione delle performances/caratteristiche del prodotto, vale a dire i casi in cui vi sia una modifica (del disegno, dei materiali, dei componenti, del processo di produzione) che cambi significativamente una o più performances/caratteristiche del prodotto (art. 7.2.2 “Further Type Testing (Ulteriori prove di tipo)”) 1.
H) L’Annex A – Table A.1 della norma UNI EN 14351-1 indica le modifiche dei componenti di un prodotto che possono incidere sulle performances/caratteristiche del medesimo, segnalando le interdipendenze fra componenti e caratteristiche e fornendo indicazioni per determinare se sia o meno necessario sottoporre il prodotto finito a nuovi test in caso di modifica dei componenti. In particolare, tale documento segnala la possibilità e/o probabilità che la modifica di un componente incida e modifichi le caratteristiche del prodotto così da rendere necessaria l’effettuazione di nuovi test. Dall’esame della Table A.1, è possibile ricavare, ad esempio, che la modifica del componente “profili” (definito quale “area and shape of cross sections, assembly, ventilation devices ((Area e forma delle sezioni trasversale, assemblaggio, dispositivi di ventilazione)” ossia il profilato) rende “probabile” un’incidenza su quasi tutte le caratteristiche del prodotto finito, sì che, in caso di modifica di tale componente, la norma UNI EN 14351-1 pare suggerire la necessità di sottoporre il prodotto finito a nuovi test per rivalutare le caratteristiche del prodotto;
I) L’articolo 36, paragrafo primo, lett. b) e c), del CPR individua e disciplina le ipotesi in cui può essere consentito al soggetto preposto all’apposizione della marcatura CE sul prodotto finale immesso sul mercato, quale il Licenziatario, di utilizzare, nell’ambito del processo, dei controlli e delle verifiche connesse all’apposizione di detta marcatura, i risultati dell’ITT preliminarmente esperito da terzi (ad esempio dal System house), e più precisamente: il c.d. “Shared ITT results (risultati di prove iniziali di tipo condivisi)” 2 nonché il c.d. “Cascading ITT results (risultati di prove iniziali di tipo a cascata)” 3.
J) Nell’ambito di questa disciplina, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo primo, lett. b) e c), del CPR si individua nel c.d. “metodo a cascata” (“Cascading ITT results”), il sistema volto a consentire, secondo determinate condizioni ed entro certi limiti, l’utilizzo dei risultati dell’ITT, previamente esperito dal Licenziante (ad esempio dalla System House), ai fini della marcatura CE ad opera del Licenziatario 4. In particolare, si consente l’utilizzo dei risultati dell’ITT ad opera dell’assemblatore (il Licenziatario) a condizione, fra l’altro, che: (i) “L’assemblatore fabbrichi un prodotto che utilizza la stessa combinazione di componenti (o componenti con le stesse caratteristiche), e nello stesso modo, di quella per cui la system house ha ottenuto un resoconto ITT” 5, (ii) “L’assemblatore (fabbricante) (...) si assuma la responsabilità del corretto assemblaggio del prodotto in conformità con le istruzioni per la fabbricazione/l’assemblaggio e la guida all’installazione notificategli dalla system house” 6, (iii) “L’assemblatore sia in grado di fornire prova documentata che la combinazione di componenti che sta utilizzando, e il suo modo di fabbricazione, corrispondono a quelli per cui la system house ha ottenuto un resoconto delle ITT” 7, (iv) “L’assemblatore rimanga responsabile della conformità del prodotto a tutte le disposizioni del CPR, inclusi sia il progetto che
1 Così l’art. 7.2.2 della norma UNI EN 14351-1: “Further type testing. Whenever a change occurs in the window and external pedestrian doorset design, the raw material or supplier of the components, or the production process (subject to the definition of a family), which would change significantly one or more of the characteristics (i.e. the design becomes dissimilar; see 3.4), the type tests shall be repeated for the appropriate characteristic(s) - Se è effettuato un cambiamento nella progettazione della finestra e nella porta esterna pedonale, la materia prima, o il fornitore dei componenti o il processo produttivo (in base alla definizione di una famiglia), che potrebbe modificare in modo significativo una o più caratteristiche (cioè la progettazione diventa diversa, vedere punto 3.4), le prove di tipo devono essere ripetute per la/e caratteristica/caratteristiche appropriata/e”.
2 Ai sensi dell'art. 36, paragrafo primo, lett. b) del Reg. (UE) n. 305/2011, qualora il prodotto immesso sul mercato da un fabbricante corrisponda a quello di un altro fabbricante già in precedenza testato, e qualora il fabbricante che ha sostenuto le prove autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui ottenuti, il prodotto potrà venire immesso sul mercato dichiarando le prestazioni ottenute dal secondo fabbricante. In pratica si tratta proprio del già conosciuto “shared ITT results” che ad oggi non era applicabile ai serramenti in quanto non presente all’interno della norma UNI EN 14351-1.
3 Ai sensi dell'art. 36, paragrafo primo, lett. c) del Reg. (UE) n. 305/2011, qualora il prodotto immesso sul mercato sia un insieme di componenti che il fabbricante assembla in base alle istruzioni di un soggetto terzo e qualora tale soggetto abbia sostenuto le prove relative all’assemblato finale e autorizzi l’utilizzo dei risultati da lui ottenuti, il prodotto potrà venire immesso sul mercato dichiarando le prestazioni ottenute dal soggetto terzo. In questo caso si tratta del già noto “cascading ITT results”.
4 Cfr. punto 4.13.2 della GPM (Cascading ITT (to be applied under systems 1, 1+ and 3 only)) e, in senso praticamente identico, il punto 6.2.5 (Cascading determination of the product type results) del Construction Sector Standardization, Guidance Document (TF N 548 Rev 1) del 29 marzo 2012, aggiornato proprio per dare conto dell'adozione del Reg. (UE) n. 305/2011.
5 L’assemblatore crea un prodotto che utilizza la stessa serie di componenti ( aventi le medesime caratteristiche), e con la stessa metodologia, motivo per cui l’azienda ha ottenuto la determinazione della perizia del tipo di prodotto.
6 L’assemblatore (il costruttore) assume la responsabilità del corretto assemblaggio del prodotto secondo le istruzioni notificategli dall’azienda per la costruzione/assemblaggio ed installazione del prodotto.
7 L’assemblatore è in grado di documentare con prove che la serie di elementi che utilizza e la metodologia adottata corrisponde a quelli per cui l’azienda ha ottenuto la determinazione della perizia del tipo di prodotto.
la fabbricazione del prodotto, che è garantita quando egli appone il marchio CE sul suo prodotto”, 8 senza, tuttavia, dettare regole specifiche circa le condizioni (compresa la responsabilità) inerenti al corretto utilizzo di tali risultati;
K) Ovviamente, l’uso dei risultati delle “prove iniziali del tipo” effettuate per conto di un terzo è corretto soltanto ove chi ha fatto effettuare tale collaudo (ad es. un altro produttore o un System House) è consenziente. Il soggetto che ha fatto effettuare le “prove iniziali del tipo” deve espressamente accettare - ad esempio mediante un contratto di licenza o in qualsiasi altro accordo scritto - il loro uso da parte di terzi;
L) Con il presente contratto di licenza (in seguito, il “Contratto”), le Parti intendono regolare, definire e disciplinare, in linea con la possibilità prevista dalla GMP e dal Construction Sector Standardization, Guidance Document (TF N 548 Rev 1) del 29 marzo 2012, le condizioni per la trasferibilità e l’utilizzo “a cascata” da parte del Licenziatario dei risultati dell’ITT previamente effettuato per conto del Licenziante su un campione di un determinato tipo di serramento nonché i profili di responsabilità connessi al loro utilizzo.
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti concordano e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Scopo ed oggetto del contratto; Vincolo di riservatezza; Divieto di trasferibilita’ a terzi
1.1 Con il presente Contratto e per tutta la sua durata, il Licenziante accorda e concede al Licenziatario, gratuitamente ed in via non esclusiva, la facoltà di utilizzare, esclusivamente ai fini e nel contesto volto all’apposizione della marcatura CE, i risultati del/dei proprio/i ITT (“Initial Type Testing”) solo ed unicamente con riguardo ai propri Sistemi, nei limiti ed alle condizioni che seguono.
1.2 I risultati del/dei rispettivo/i ITT sono contenuti ed incorporati nei certificati che sono e rimangono di proprietà esclusiva del Licenziante e che verranno, di volta in volta, concessi in uso e consegnati al Licenziatario conformemente alle prescrizioni del presente Contratto (per brevità, i “Certificati ITT”).
1.3 I Certificati ITT vengono consegnati in copia al Licenziatario ai fini dell’esecuzione del Contratto, con l’obbligo di mantenerli riservati e di utilizzarli solo ed unicamente ai fini di quanto indicato al punto 1.1. che precede.
1.4 Il Licenziatario — in considerazione della natura proprietaria e riservata dei Certificati ITT — riconosce, accetta e rispetta il divieto di trasferire a terzi i Certificati ITT senza preventivo assenso scritto del Licenziante, impegnandosi ad utilizzarli solo ed unicamente nei limiti, alle condizioni e nel contesto del presente Contratto.
Articolo 2
Caratteristiche del test iniziale sul prototipo (“initial type testing”)
2.1 L’ITT (“Initial Type Testing”) sul prototipo di Sistema (per brevità, il “Prototipo”) effettuato dal Licenziante, consiste in una serie di verifiche tecniche attestanti le prestazioni di un campione di Prodotto (serramento), appositamente assemblato - e caratterizzato da una serie predefinita di componenti - che il Licenziante ha previamente sottoposto alle “prove iniziali del tipo” presso un laboratorio tecnico specializzato (per brevità, “Laboratorio Notificato”).
2.2 I singoli componenti dei Sistemi forniti dal Licenziante al Licenziatario identificabili, attraverso i loro disegni, con riferimento ai cataloghi del Licenziante e ai codici presenti nei rispettivi cataloghi e/o listini. Al riguardo, il Licenziatario accorda e garantisce, sin d’ora, al Licenziante piena ed ampia collaborazione al fine di assicurare la corretta individuazione dei Sistemi e dei Prodotti, adottando tutte le necessarie cautele, gli accorgimenti e le precauzioni volte a riconoscere, e dunque rintracciare, i suddetti componenti anche successivamente alla loro immissione sul mercato ed assumendosi l’onere di provare la riconducibilità dei singoli componenti utilizzati alle forniture effettuate dal Licenziante.
2.3 I Certificati ITT vengono consegnati al Licenziatario accompagnati dalle seguenti informazioni:
(A) una scheda tecnica e/o un catalogo dei Sistemi a cui i risultati dell’ITT si riferiscono;
(B) le istruzioni di assemblaggio dei Sistemi e la descrizione identificativa completa degli eventuali, ulteriori materiali e/o prodotti di fissaggio da utilizzare originariamente non compresi nei Sistemi (colle, mastici, sigillanti, viti, bulloni, rondelle ed altra minuteria ecc.);
(C) le istruzioni per la posa in opera (Guida UNCSAAL), la manutenzione e l’uso corretto (Guida QUALITAL) dei Sistemi.
8 L’assemblatore è responsabile del prodotto in osservanza con le performance dichiarate sia per il design sia la costruzione del prodotto, che viene data quando appone la dicitura dei contrassegni di conformità del prodotto.
Articolo 3
Obbiettivi dell’itt: accertamento della conformità, requisiti tecnici e prestazioni del prototipo
3.1 L’obbiettivo principale dell’ITT è quello di attestare preliminarmente, nei limiti propri di tale strumento, la conformità tecnica e normativa nonché l’idoneità del Prototipo con particolare riguardo ai singoli componenti del Sistema, alle modalità e alla tecnica di assemblaggio, di installazione e di utilizzo, ai materiali e/o prodotti di fissaggio originariamente non compresi nel “kit” (quali colle, mastici, sigillanti, viti, bulloni, rondelle ed altra minuteria).
3.2 L’attestazione della conformità normativa del Sistema mira a verificare: il rispetto dei parametri, degli standard e delle caratteristiche tecniche previste dalle apposite e rilevanti norme armonizzate emanate e recepite conformemente al CPR, il rispetto e l’aderenza a qualsiasi altro requisito di legge, nazionale e/o internazionale di volta in volta applicabile.
3.3. L’attestazione dei requisiti tecnici e prestazionali del Prototipo mira a verificare: la rispondenza dei requisiti tecnici indicati dal Licenziante a quelli effettivi, il margine di tolleranza e di applicabilità (c.d. “product range”) applicabile al Prototipo con specifico riguardo alla trasferibilità dei risultati dell’ITT, le caratteristiche della produzione industriale attuabile con la combinazione dei componenti adottata per il Prototipo.
Articolo 4
Natura e modalità di esperimento dell’itt: limiti di attendibilità
4.1 L’ITT consiste in una serie di verifiche sul Prototipo derivante dal primo assemblaggio sperimentale del Sistema secondo le direttive della norma di prodotto UNI EN 14351-1 e dei documenti in essa citati o, comunque, ad essa correlati che il Licenziatario dichiara e garantisce di conoscere ed applicare con specifico riguardo all’apposizione della marcatura CE sul Prodotto.
4.2 In particolare, il Licenziatario prende atto del fatto che l’ITT viene effettuato dal Licenziante prima di immettere il Sistema sul mercato (“off-market”): il medesimo viene effettuato da un Laboratorio Notificato sul Prototipo sottoposto a determinate sollecitazioni ed in determinate condizioni, anche atmosferiche, che sono descritte nei rispettivi Certificati ITT nonché nella documentazione relativa al test in questione fornita al Licenziatario.
4.3. La corretta apposizione della marcatura CE in conformità ai requisiti di cui al CPR, compete esclusivamente al Licenziatario in qualità di fabbricante del Prodotto. È, dunque, sua esclusiva responsabilità valutare se ed in che misura i risultati dell’ITT possano essere utilizzati ai fini della certificazione del Prodotto medesimo ovvero se sia necessario sottoporre il Prodotto a nuove prove/test ai sensi dell’art. 7.2.2 della Norma EN 14351-1, in caso di modifica e/o sostituzione di uno o più dei componenti nel Prodotto rispetto ai componenti usati dal Licenziante con riguardo al Prototipo sottoposto a ITT.
4.4. In considerazione di quanto precede, ai fini di consentire l’utilizzo “a cascata” dei risultati dell’ITT esperito dal Licenziante, il Licenziatario dichiara e garantisce al Licenziante di adottare, come parte integrante del proprio sistema produttivo (c.d. Controllo della Produzione della Fabbrica, per brevità “FPC”), le istruzioni di assemblaggio e posa in opera fornite dal Licenziante e riferite nei Certificati ITT.
Articolo 5
Risultati dell'Itt: condizioni di trasferibilità ed autorizzazione all’utilizzo (“cascading ITT”).
5.1 Fermi restando, i requisiti sanciti dalla pertinente normativa nonché le condizioni generali contenute nel CPR - con particolare, ma non esclusivo, riguardo al suo articolo 36, paragrafo primo, lett. b) e c), - e le indicazioni di cui alla Norma EN 14351-1, al fine di garantire una corretta, efficace ed integrale applicazione delle medesime, le Parti concordano quanto segue.
5.2 I risultati dell’ITT esperito dal Licenziante vengono trasferiti, ai sensi del presente Contratto, e possono dunque essere utilizzati dal Licenziatario che è il responsabile per la corretta apposizione della marcatura CE sul Prodotto e della sua conseguente immissione sul mercato ai sensi di tutte le leggi vigenti, a condizione che:
(i) il Licenziante sia l’effettivo, anche se non l’unico, produttore responsabile del Sistema e che, dunque, i risultati dell’ITT previamente esperito siano riferibili esclusivamente al Licenziante;
(ii) il Licenziatario nella fabbricazione del Prodotto finito (serramento) utilizzi i componenti originali del Sistema, quali, ad esempio, i profili e gli accessori, forniti dal Licenziante e/o dai suoi rivenditori autorizzati (per brevità, “Equivalenza Perfetta”) oppure
(iii) utilizzi, in alternativa, sotto sua diretta responsabilità, ai sensi di quanto previsto infra sub art. 7.1, accessori aventi le medesime caratteristiche e/o prestazioni di quelle degli accessori 9 usati dal Licenziante con riguardo al Prototipo rispetto al quale i risultati dell’ITT sono stati ottenuti (per brevità, “Equivalenza Funzionale”). Resta a carico e nella responsabilità del Licenziatario la valutazione dell’equivalenza dei componenti utilizzati, rispetto a quelli usati dal Licenziante nel prototipo sottoposto ad ITT, per quanto concerne le caratteristiche e le prestazioni del serramento e del componente stesso secondo la relativa norma di prodotto;
9 Componenti equivalenti: vale a dire in grado di fornire prestazioni equivalenti, misurate secondo norma di prodotto relativa al componente stesso.
(iv) il Licenziatario applichi, rispetti, osservi e si attenga alle istruzioni di assemblaggio, installazione ed utilizzo fornite dal Licenziante, anche conformemente al disposto di cui all’articolo 4.4 (i.e. FPC);
(v) il Licenziatario faccia riferimento e valuti comunque criticamente, anche con l’ausilio di organismi di certificazione, con la necessaria diligenza ed accuratezza professionali che gli competono, i Certificati ITT e le risultanze contenute nella documentazione fornita dal Licenziante e la loro suscettibilità ed idoneità ad essere impiegati ai fini della certificazione del Prodotto, con particolare riguardo ai casi in cui alcuni componenti (in particolare, quelli più significativi secondo quanto indicato nella Table A.1 - comprensiva della foot note (a) in calce alla medesima - dell’Annex 1 della Norma UNI EN 14351-1) siano sostituiti con componenti alternativi rispetto a quelli usati dal Licenziante per il Prototipo sottoposto a ITT.
Articolo 6
Obblighi e responsabilità del Licenziante
6.1. In virtù di quanto precede, il Licenziante si obbliga sin d’ora:
(i) a concedere al Licenziatario alle condizioni del presente contratto il diritto di utilizzare i Certificati ITT relativi ai Prodotti ovvero ai Sistemi che venderà al Licenziatario medesimo.
(ii) a fornire al Licenziatario i risultati contenuti nei Certificati ITT, relativi al Prodotto e/o Sistema venduto dal Licenziante, in modo completo ed accompagnati dalla documentazione di cui all’articolo 2.3 del presente Contratto.
(iii) a valutare, con la necessaria diligenza ed accuratezza professionali che gli competono, i Certificati ITT e le risultanze contenute nella documentazione fornita al Licenziatario dal Licenziante ai sensi dell’art. 2.3.
(iv) a non porre comunque in essere un comportamento colposo con riguardo al criterio della diligenza professionale di cui all’articolo 1176, II comma, cod. civ. richiesta agli operatori di settore.
6.2. Il Licenziante risponde della qualità dei materiali da lui forniti nonché della correttezza e della corrispondenza dei Certificati ITT con i medesimi.
6.3. Il Licenziante non è invece responsabile:
(i) della qualità, e/o della conformità del Prodotto finito (serramento) marchiato CE e immesso sul mercato dal Licenziatario;
(ii) per l’improprio, negligente e/o indebito utilizzo dei Certificati ITT o dei risultati ITT da parte del Licenziatario che avrà in ogni caso l’onere di usare la massima diligenza ed accuratezza nell’utilizzo dei Certificati ITT.
6.4 La sostituzione da parte del Licenziatario di anche solo un componente rispetto a quelli originariamente forniti e/o previsti dal Licenziante e facenti parte del Sistema, fa automaticamente venir meno l’Equivalenza Perfetta di cui all’articolo 5.2 (ii) che precede e conseguentemente decadere qualsiasi garanzia e/o responsabilità del Licenziante con riguardo ai risultati dell’ITT.
6.5 Resta inteso che, in ogni caso – e dunque anche in caso di Equivalenza Perfetta - qualsiasi inosservanza, in tutto o in parte, delle istruzioni di assemblaggio, posa in opera, installazione ed utilizzo fornite dal Licenziante, fa automaticamente venir meno e decadere qualsivoglia garanzia e/o responsabilità del Licenziante con riguardo al Sistema fornito e/o al Prodotto che ne deriva nonché ai risultati dell’ITT.
Articolo 7
Obblighi e responsabilità del Licenziatario
7.1 Il Licenziatario, in quanto produttore del Prodotto finito (serramento), è l’unico responsabile della corretta apposizione della marchiatura CE sul Prodotto e in particolare della conformità tecnica e normativa del Prodotto finito alle norme applicabili nonché della sua idoneità ad essere immesso sul mercato in conformità a tutte le leggi vigenti. La responsabilità del Licenziatario per la corretta marchiatura CE del suo Prodotto (serramento) esiste indipendentemente dal fatto che le “prove iniziali del tipo” siano state eseguite su iniziativa del Licenziante al fine di mettere a disposizione del Licenziatario i rispettivi risultati dell’ITT. Tale responsabilità comprende in primo luogo la marchiatura dei Prodotti realizzati con i Sistemi acquistati dal Licenziante e successivamente assemblati ed immessi sul mercato. In secondo luogo essa comprende la marchiatura di Prodotti nei quali il Licenziatario ha sostituito uno o più componenti (che sono stati utilizzati per la costruzione del Prototipo sottoposto alle “prove iniziali del tipo” e al quale si riferiscono i Certificati ITT) con componenti equivalenti.
7.2 Il Licenziatario è altresì responsabile dell’apposizione della corretta marcatura CE sul Prodotto e della conseguente redazione della dichiarazione di conformità oltre che della sua corretta fabbricazione conformemente alle istruzioni fornite dal Licenziante con particolare ma non esclusivo riguardo al FPC.
7.3 In virtù di quanto precede, il Licenziatario si obbliga sin d’ora:
(i) ad osservare, come parte integrante del proprio sistema di controllo di produzione nella fabbrica (FPC) le istruzioni di assemblaggio e posa in opera fornite dal Licenziante e riferite nei certificati ITT ovvero fornite dall’eventuale terzo fornitore di componenti equivalenti, se ed in quanto compatibili con le istruzioni del Licenziante, e ciò sulla base del giudizio responsabile del Licenziatario.
(ii) ad applicare, rispettare, osservare le istruzioni di assemblaggio, posa in opera, installazione ed utilizzo fornite dal Licenziante, riconoscendo ad esse fondamentale importanza ai fini della funzionalità e delle prestazioni del Prodotto, ovvero fornite dall’eventuale terzo fornitore di componenti equivalenti, se ed in quanto compatibili con le suddette istruzioni del Licenziante, e ciò sulla base del giudizio responsabile del Licenziatario.
(iii) a non porre comunque in essere un comportamento colposo con riguardo al criterio della diligenza professionale di cui all’articolo 1176, II comma, cod. civ. richiesta agli operatori di settore;
7.4. Il Licenziatario malleva il Licenziante da qualsiasi richiesta di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti di quest’ultimo con riguardo a qualsiasi richiesta di danno a causa della non-conformità prestazionale del Prodotto finito (serramento) marchiato CE e immesso sul mercato dal Licenziatario e/o a causa del non rispetto del suddetto art. 7.3 da parte del Licenziatario come pure a causa della non osservanza delle istruzioni di assemblaggio fornite dal Licenziante e/o dall’eventuale terzo fornitore di componenti equivalenti.
Articolo 8
Durata e cessazione del contratto
8.1 Il presente Contratto dura 1 (un) anno decorrente dalla data della sua sottoscrizione come in calce riportata. Al termine del periodo su indicato, il Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per uguale periodo a meno che non intervenga disdetta scritta di una Parte da trasmettere all’altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della data di scadenza.
8.2 Salvo quanto precede, il presente Xxxxxxxxx dovrà ritenersi risolto di diritto, con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta della Parte che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa indirizzata all’altra Parte, qualora:
(i) una delle Parti venga sottoposta ad una procedura concorsuale;
(ii) una delle Parti non adempia anche solo ad una delle obbligazioni dedotte nei seguenti articoli del Contratto:
(a) Articolo 1
Scopo ed oggetto del contratto; vincolo di riservatezza; divieto di trasferibilità a terzi;
(b) Articolo 6.1
Obblighi e responsabilità del Licenziante
(c) Articolo 7.3
Obblighi e responsabilità del Licenziatario
(d) Articolo 11
Divieto di cessione e di sub-licenza
8.3 In caso di cessazione del Contratto, per qualunque motivo, il Licenziatario non potrà più riprodurre e/o utilizzare in alcun modo i Certificati ITT.
Articolo 9 Spese ed oneri
9.1 Salvo che sia diversamente stabilito nel presente Contratto, ciascuna Parte sosterrà autonomamente le spese e gli oneri derivanti o connessi allo stesso.
Articolo 10
Modifiche al contratto
10.1 Il presente Contratto può essere modificato soltanto per iscritto e con il preventivo consenso di entrambe le Parti.
10.2 L’eventuale prassi operativa che dovesse formarsi nel corso dell’esecuzione del Contratto, non vale, di per sé, ad integrare una modifica automatica del Contratto per fatti concludenti.
Articolo 11
Divieto di cessione e di sub-licenza
11.1 E’ fatto espresso divieto al Licenziatario di cedere o sub-licenziare, neppure in parte, il presente Contratto e comunque di trasferirlo anche per effetto di operazioni societarie e/o di cessione di azienda.
Articolo 12
Legge applicabile e foro competente
12.1 Il presente Contratto è redatto e regolato dalle disposizioni della legge italiana.
12.2 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l’esecuzione, la risoluzione o l’interpretazione del presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro del Licenziante intendendosi per tale quello ove si trova la sede legale quest’ultimo.
Articolo 13 Comunicazioni
13.1 Le comunicazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate, laddove non diversamente stabilito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via telefax o posta elettronica con conferma di ricezione, ai seguenti recapiti:
PER IL LICENZIANTE PER IL LICENZIATARIO
DFV S.r.l. RAGIONE SOCIALE
c.a.: ………………………… c.a.: COGNOME NOME
e-mail: ………………………… e-mail: INDIRIZZO E MAIL
Il presente Contratto con tutti i rispettivi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del medesimo, viene siglato su ogni pagina e sottoscritto dai legali rappresentanti pro-tempore delle Parti, in 2 (due) originali da custodirsi uno ciascuno.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. il Licenziatario dichiara di aver letto, compreso e di accettare specificatamente le seguenti clausole:
Articolo 1: Scopo ed oggetto del Contratto; Vincolo di riservatezza; Divieto di trasferibilità a terzi Articolo 5: Risultati dell’ITT condizioni di trasferibilità ed autorizzazione all’utilizzo («Cascading ITT»). Articolo 6: Obblighi e responsabilità del Licenziante
Articolo 7: Obblighi e responsabilità del Licenziatario Articolo 8: Durata e Cessazione del Contratto Articolo 11: Divieto di Cessione e di sub-licenza Articolo 12: Legge Applicabile e Foro Competente
IL LICENZIANTE IL LICENZIATARIO
DFV S.r.l. RAGIONE SOCIALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE
COGNOME NOME
Surano, 13 gennaio 2013