Norme generali
Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
Norme generali
Art. 1 – Oggetto e finalità
Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240, a seguito di pubbliche selezioni.
Gli assegni possono essere attribuiti mediante le seguenti procedure:
a) assegni finanziati interamente dal bilancio universitario, mediante pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell’Ateneo seguito dalla presentazione direttamente da parte dei candidati dei progetti di ricerca;
b) assegni finanziati dai Dipartimenti, relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, a carico di progetti di ricerca ovvero finanziati da convenzioni e contratti di ricerca con enti esterni, che prevedano tale finalità, eventualmente cofinanziati dall’Ateneo. Questi assegni sono banditi ogniqualvolta le strutture lo richiedano e sia verificata la disponibilità della copertura finanziaria.
Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può destinare risorse finalizzate al cofinanziamento di assegni e al rinnovo degli assegni cofinanziati. Il Senato Accademico, tenendo conto delle necessità delle diverse aree scientifiche e dei dipartimenti individua i criteri sulla base dei quali vengono cofinanziati gli assegni di ricerca.1
Art. 2 – Finanziamenti, bandi e procedure di selezione: a) Bando annuale relativo alle aree scientifiche
Annualmente il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio preventivo, può destinare risorse finalizzate al finanziamento di assegni. Il Senato Accademico, tenendo conto delle necessità delle diverse aree scientifiche e dei dipartimenti individua i criteri sulla base dei quali vengono istituiti gli assegni di ricerca. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, oltre al numero degli assegni di nuova attivazione, anche il numero degli assegni rinnovabili per ciascuna area nei limiti delle somme a ciò destinate dal bilancio dell’Ateneo.
Il Rettore, sulla base di specifiche esigenze individuate in corso d’anno, può attivare procedure per il conferimento di ulteriori assegni di ricerca, nonché rinnovare assegni di ricerca nel rispetto della procedura di valutazione di cui al successivo art. 13.
Lo svolgimento della selezione prevede la valutazione dei progetti di ricerca presentati dai candidati, dei titoli e delle pubblicazioni allegati, e un eventuale colloquio.
Le modalità di svolgimento dell'eventuale colloquio, che può essere effettuato anche in videoconferenza, devono essere indicate nel bando.
Il bando, emanato dal Rettore, deve contenere le seguenti indicazioni:
a. numero degli assegni da attivare con riferimento alle aree scientifiche;
b. il dipartimento, sede dell'attività collegata ad ogni assegno da attivare;
c. importo dell'assegno;
d. durata dell'assegno, le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo;
e. previsione dell’eventuale svolgimento di attività assistenziale;
f. requisiti e titoli per l'ammissione;
g. modalità e tempi per la presentazione delle domande, dei titoli, comprese le pubblicazioni, e del progetto di ricerca che il candidato intende svolgere per l'area disciplinare indicata;
h. criteri generali di valutazione dei titoli presentati e del progetto di ricerca;
i. punteggi da attribuire ai titoli e all'eventuale colloquio;
j. informazioni riguardanti il trattamento economico, previdenziale e i diritti e i doveri del titolare dell'assegno di ricerca.
Al bando deve essere data adeguata pubblicità, tramite pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea, per un periodo non inferiore a 20 giorni. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
La Commissione giudicatrice è unica ed è nominata dal Rettore, su proposta dei consigli delle strutture interessate; essa è composta da almeno tre docenti o ricercatori delle aree scientifiche indicate dal bando. La commissione può decidere di avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione esterni all’Ateneo, italiani o stranieri. In ogni caso la partecipazione alla commissione è a titolo gratuito.
Sulla base dei criteri predeterminati dal presente regolamento e dal bando la commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, all’esame del progetto di ricerca presentato e allo svolgimento dell’eventuale colloquio. Al termine della procedura la commissione formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate.2
Art. 3 – Finanziamenti, bandi e procedure di selezione: b) Bandi relativi a specifici programmi di ricerca
I dipartimenti possono decidere di avviare una delle seguenti procedure selettive per il conferimento di assegni:
1) richiesta di bando cofinanziato dall’Ateneo, da trasmettere entro il mese di settembre dell’anno precedente all’anno in cui sarà bandita la selezione.
Il cofinanziamento da parte dell'Ateneo non può eccedere il 60% dell'importo lordo annuale così come disciplinato dall'articolo 8 del presente regolamento. La quota residua di finanziamento graverà sui fondi di ricerca del docente proponente.
Per l’Area giuridica-economica, ovvero aree disciplinari CUN dal 10 al 14, il cofinanziamento da parte dell’Ateneo non può eccedere l’80% dell’importo lordo annuale. La quota residua di finanziamento graverà sui fondi di ricerca del docente proponente.
2) in qualsiasi momento possono richiedere l’emanazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, anche derivanti da contratti conto terzi, impegnandosi a trasferire all’amministrazione centrale l’importo relativo.
Tali richieste devono indicare:
a. nome del docente responsabile sotto la cui direzione si svolge l’attività di ricerca;
b. durata e importo dell’assegno ed eventuale rinnovabilità;
c. titolo del programma di ricerca e area scientifica di pertinenza dell’assegno;
x. xxxxxxxx motivata in merito alla necessità dell’eventuale svolgimento di attività assistenziale;
e. requisiti e titoli per l’ammissione;
f. il piano delle attività di ricerca (oggetto del contratto) che saranno affidate all’assegnista con l’indicazione dello specifico programma di ricerca per il quale è richiesto l’assegno;
g. entità e provenienza del finanziamento, e, nei casi di cofinanziamento richiesto all’Ateneo, la determinazione dell’importo richiesto nel rispetto dei limiti di cui al precedente punto 1;
h. impegno ad assicurare la copertura finanziaria dell’eventuale indennità da corrispondere al titolare dell’assegno nel periodo di astensione obbligatoria per maternità in applicazione delle diposizioni di cui all’art.5 Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007.
Inoltre, anche ai fini della pubblicazione per via telematica sui siti del Ministero e dell’Unione Europea, la richiesta deve contenere altresì i seguenti dati obbligatori:
- titolo del progetto di ricerca in italiano e in inglese;
- campo principale della ricerca;
- descrizione sintetica in italiano e in inglese;
- Paesi in cui può essere condotta la ricerca;
- Paesi di residenza dei candidati;
- nazionalità dei candidati;
- nome dell’Ente finanziatore, tipologia dell’Ente, città, sito web ed e-mail;
- indicazione se l’assegno è finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme.
La richiesta di emanazione del bando di selezione è trasmessa al Consiglio di Amministrazione.
Il bando deve contenere tutte le indicazioni previste dall’art. 2, comma 5, del presente regolamento, ad eccezione della presentazione del progetto di ricerca previsto alla lettera g), e deve esserne data pubblicità nei modi previsti dall’art. 2 comma 6. Si applica quanto previsto all’art. 2 comma 4.
La commissione giudicatrice è nominata con decreto rettorale su proposta del Direttore del Dipartimento e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due componenti, professori o ricercatori, appartenenti all’area scientifica del progetto.3
Art. 4 - Requisiti
Possono essere titolari degli assegni studiosi in possesso di laurea magistrale, o di laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente all’entrata in vigore del D.M. 509/1999, e di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.
Il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di adeguata produzione scientifica, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell’attribuzione degli assegni, salvo nei casi in cui nel bando siano indicati come requisiti obbligatori. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche e gli eventuali ulteriori requisiti specifici sono indicati nei relativi bandi.
L’Ateneo può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all’estero ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.
Il riconoscimento dell’idoneità dei titoli di studio conseguiti all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto, è deliberata, ai soli fini dell’ammissione al concorso per il conferimento dell’assegno, dalla commissione giudicatrice.
Gli assegni non possono essere conferiti al personale di ruolo presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Agenzia spaziale italiana (ASI) nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.
Non possono partecipare ai bandi per il conferimento di assegni di ricerca coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 5 - Modalità di selezione e valutazione
Le procedure di selezione avvengono secondo tre modalità:
1) valutazione dei progetti presentati dai candidati, corredati dei titoli e delle pubblicazioni;
3 Articolo modificato dai DD.RR. n. 138 del 28.02.2012 e n. 737 del 07.09.2012.
2) valutazione dei progetti presentati dai candidati, corredati dei titoli e delle pubblicazioni, e un colloquio;
3) valutazione dei titoli e un colloquio.
Nelle procedure di selezione di cui al punto1), che prevedono la presentazione da parte dei candidati di progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni, alla valutazione dei titoli e del progetto di ricerca è assegnato, previa individuazione dei criteri generali, un punteggio massimo di 100 punti. Alla valutazione dei titoli sono riservati 55 punti, alla valutazione del progetto 45 punti.
Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni conferiti a seguito dell’emanazione del Bando annuale relativo alle aree scientifiche di cui al precedente art. 1, lettera a).
Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, entro il numero dei posti messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 30 dei 55 punti a disposizione per i titoli e almeno 30 dei 45 punti a disposizione per il progetto di ricerca.
Nelle procedure di selezione di cui al punto 2), che prevedono la presentazione da parte dei candidati di progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni, e da un colloquio, la valutazione dei titoli e del progetto presentato è effettuata, previa individuazione dei criteri generali, prima dello svolgimento del colloquio.
Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni conferiti a seguito dell’emanazione del Bando annuale relativo alle aree scientifiche di cui al precedente art. 1, lettera a).
I risultati della valutazione dei titoli e del progetto devono essere resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede di svolgimento del colloquio stesso ovvero secondo modalità stabilite dal bando. Le modalità di convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal bando.
La valutazione è espressa in centesimi. Al progetto sono riservati 30 punti, ai titoli 40 punti e al colloquio 30 punti.
Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, entro il numero dei posti messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 36 dei 70 punti complessivamente a disposizione per i titoli e per il progetto (ma non meno di 15 punti per il progetto) e 24 dei 30 a disposizione per il colloquio.
Nelle procedure di selezione per titoli e colloquio di cui al punto3), la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti e al colloquio 30 punti.
Tale modalità di selezione è applicabile agli assegni conferiti a seguito dell’emanazione di Bandi relativi a specifici programmi di ricerca di cui al precedente art. 1, lettera b).
I criteri di valutazione delle singole commissioni sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato:
70 punti per titoli così ripartiti:
- fino a 20 punti per il dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione in relazione alla attinenza dei suddetti titoli con l’attività di ricerca da svolgere.
- fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare a 110;
- fino a 25 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri:
- originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nel bando di concorso;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
- fino a 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero;
- fino a 15 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio o incarichi;
b) 30 punti per il colloquio.
I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell’effettuazione del colloquio mediante affissione nella sede di svolgimento del colloquio stesso ovvero secondo modalità stabilite dal bando. Le modalità di convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal bando.
Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede di esame l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati. Gli assegni sono conferiti, secondo l’ordine della graduatoria, entro il numero dei posti messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 36 dei 70 punti a disposizione per i titoli e 24 dei 30 punti a disposizione per il colloquio. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 comma 2 della legge 240/2010, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato in possesso del titolo di dottore di ricerca ovvero del diploma di specializzazione dell’area medica salvo nei casi in cui nel bando tali titoli siano indicati come requisiti obbligatori. In caso di ulteriore parità, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane ai sensi dell’art. 3, c. 7 della legge 15/05/1997, n. 127, come integrato dall’art. 2 della legge n. 191/1998.
Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito.
Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 12, l’assegno può essere conferito al candidato che sia risultato idoneo secondo l’ordine della graduatoria.4
Gestione contrattuale
Art. 6 - Durata
Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili nei limiti di legge, secondo le modalità previste al successivo art. 13.
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n.240, compresi gli eventuali rinnovi, è di sei5 anni ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 e dei contratti di ricercatore a tempo determinato instaurati ai sensi dell’art. 24 della medesima legge, intercorsi anche con atenei diversi nonché con gli enti di cui all’art. 22, comma 1, L 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 7 - Natura e stipula del contratto
Il conferimento dell’assegno è formalizzato mediante la stipula di un contratto di diritto privato tra l’Università e il vincitore della selezione e decorre improrogabilmente dal primo giorno
4 Articolo modificato dal D.R. n. 737 del 07.09.2012.
5 Articolo modificato dal D.R. n. 362 del 20.04.2015.
del mese successivo a quello della data della stipula. Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli del personale universitario.
L’inizio dell’attività di ricerca deve essere comunicata al Direttore Generale dal Direttore del Dipartimento presso il quale l’assegnista deve svolgere la propria attività.6
Art. 8 - Importo
L’importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 comma 7 della L 240/2010, è determinato con decreto ministeriale.
In sede di prima applicazione, come definito dal decreto ministeriale 9 marzo 2011, n.102, l’importo minimo lordo annuo è stabilito in una somma pari a euro 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell’amministrazione.
L’importo xxxxxxx xxxxx annuo degli assegni ricerca è stabilito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico può stabilire un importo maggiore per gli assegni che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale.
Nel bando di concorso è indicato l’importo annuo dell’assegno di ricerca determinato in misura variabile all’interno degli importi sopra stabiliti.
L’assegno è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate di uguale ammontare su presentazione di apposita dichiarazione di regolare e proficuo svolgimento dell’attività di ricerca presentata all’Amministrazione centrale dal Direttore della struttura di afferenza.
Art. 9 - Trattamento fiscale, previdenziale, assicurativo
Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della legge 13/8/1984 n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché in materia previdenziale quelle di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8/8/1995 n. 335 e successive modificazioni e integrazioni.
Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2007.
Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’art. 5 del citato decreto 12/7/2007, è integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca.
Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano in materia di congedo per malattia, l’art.1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni.
L’Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell’ambito dell’espletamento della loro attività di ricerca.
Art. 10 - Incompatibilità, divieto di cumulo, aspettative7
La titolarità dell’assegno non è compatibile con l’iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di dottorato di ricerca con borsa o di specializzazione dell’area medica, in Italia o all’estero; è compatibile, invece, con l’iscrizione ai Master di I e II Livello8.
La titolarità dell’assegno di ricerca comporta, per i dipendenti in servizio presso Amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui all’art.4, comma 5, il collocamento in aspettativa senza assegni per l’intero periodo di durata dell’assegno di ricerca.
6Articolo modificato dal D.R. n. 737 del 07.09.2012. 7Articolo modificato dal D.R. n 363 del 06.04.2016 8 Comma modificato dal D.R. n. 240 del 28.03.2017
L’assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. L’assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente, con altri contratti di collaborazione, o con attività libero - professionali, svolti in modo continuativo, salvo quanto previsto nei commi successivi.
Fermo restando l’obbligo di integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono svolgere attività lavorative esterne previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile a condizione che le attività in questione:
a. siano dichiarate compatibili dalla Struttura presso la quale svolge l’attività di ricerca;
b. siano occasionali e di breve durata;
c. non comportino comunque un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
d. non rechino alcun pregiudizio all’immagine o agli interessi dell’Ateneo.
Fermo restando quanto previsto alle precedenti lettere a, c, d, i titolari di assegni possono svolgere incarichi per attività di insegnamento conferiti ai sensi dell’art.23 comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel limite massimo di 909 ore per anno accademico,10 ovvero, e in alternativa, attività di tutorato nel limite massimo di 100 ore per anno accademico.
Per le attività didattiche svolte al di fuori della Regione il limite massimo onnicomprensivo è di 50 ore11.
Tale attività, che non deve in ogni caso compromettere l’attività di ricerca, deve essere attinente all’area di afferenza delle ricerche svolte dall’assegnista di ricerca.
Art. 11 - Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca
L’attività di ricerca si svolge sotto la direzione di un professore o ricercatore di ruolo, o professore emerito che sia Responsabile di Centri di Ricerca o Responsabile Scientifico di progetti, finanziati dall’Ateneo e/o da enti pubblici e privati (docente responsabile), e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca. Tale attività di ricerca è definita dal docente responsabile e il relativo piano delle attività è allegato al contratto di cui è parte integrante12.
L’assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. L’attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell’Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca, su proposta del docente responsabile ed approvazione del Consiglio di Dipartimento da comunicare all’Amministrazione.
L’attività di ricerca è improntata a caratteristiche di flessibilità inerenti alle esigenze del programma di ricerca. Essa ha carattere continuativo, non meramente occasionale ed è coordinata con la complessiva attività di ricerca del Dipartimento ovvero con l’attività globale per la realizzazione del programma di ricerca. Lo svolgimento della ricerca è effettuato in condizione di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato e senza alcun vincolo di subordinazione.
L’attività deve essere sospesa per maternità (cinque mesi). Può essere inoltre sospesa per malattia grave, gravi motivi familiari o per l’astensione facoltativa. I periodi di sospensione, ad eccezione di quello obbligatorio per maternità, possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto degli eventuali
9 Comma modificato dal D.R. n. 456 del 17.05.2018.
10 Articolo modificato dal D.R. n. 549 del 27.06.2013.
11 Comma inserito con D.R. n. 456 del 17.05.2018.
12 Comma modificato dal D.R. n. 78 del 18.01.2019.
limiti imposti dal finanziamento a disposizione. In caso di maternità il contratto viene automaticamente prorogato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Non costituisce sospensione, e conseguentemente non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 30 giorni lavorativi annui.
Il titolare di assegno di ricerca è tenuto a presentare almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, al Consiglio della Struttura di riferimento, una particolareggiata relazione scritta sulle attività svolte ed i risultati scientifici ottenuti, corredata dalla valutazione del docente responsabile. Tale relazione è trasmessa al Rettore a cura della Struttura di riferimento.
Art. 12 - Decadenza, recesso, risoluzione13
Decadono dal diritto all’assegno coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovati.
Il titolare di assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione e al Dipartimento di riferimento con almeno trenta giorni di preavviso. Il pagamento dell’ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta, salvo eventuali differenti specifiche disposizioni derivanti da obblighi contrattuali con l’ente finanziatore.
Nei casi di gravi inadempienze il contratto può essere risolto, su proposta motivata del docente responsabile e/o del Consiglio di Dipartimento, sentito l’interessato.
Il contratto si risolve automaticamente, senza obbligo di preavviso, nelle seguenti ipotesi:
a. ingiustificato mancato inizio o ritardo dell’attività;
b. ingiustificata sospensione dell’attività per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni;
c. grave violazione del regime delle incompatibilità di cui all’art. 10 del presente regolamento;
d. valutazione negativa sull’attività di ricerca espressa dal Consiglio del Dipartimento. La decadenza e la risoluzione del contratto sono disposte con decreto rettorale.
Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità di cui all’art. 10, è tenuto a restituire i ratei dell'assegno eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l’incompatibilità.
Nel caso di assegni di ricerca finanziati a seguito di convenzioni possono essere previste differenti specifiche disposizioni in materia di risoluzione e di recesso anticipato dal contratto derivanti da obblighi contrattuali dell’ente finanziatore, con effetti anche sugli importi eventualmente già corrisposti.
Art. 13 - Valutazione e rinnovo dell’assegno
Le attività di ricerca svolte ed i risultati scientifici ottenuti sono presentati al termine dell’assegno, oltre che all’atto di ciascuna richiesta di rinnovo, dal docente responsabile della ricerca in una apposita relazione che dia conto anche dei prodotti e dei risultati dell’attività dell’assegnista. La relazione del docente responsabile della ricerca deve essere sottoposta al Consiglio di Dipartimento. Il rinnovo dell’assegno è subordinato ad una positiva valutazione dell’attività svolta da parte del Consiglio di Dipartimento, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi in bilancio.
La delibera di rinnovo, contenente la certificazione della disponibilità dei fondi necessari alla copertura finanziaria, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione; alla delibera deve essere allegata la relazione del docente responsabile della ricerca.
Per le richieste di rinnovo degli assegni di ricerca relativi alle aree disciplinari CUN dall’1 al 9, i risultati scientifici ottenuti, da presentare obbligatoriamente nella relazione come requisito essenziale per la valutazione di rinnovo sono così individuati:
13 Articolo modificato dal D.R. 635 del 25.07.2014
a) prima richiesta di rinnovo: almeno 1 Comunicazione a Congressi Scientifici nazionali o internazionali in cui l’assegnista risulti come primo nome;
b) seconda richiesta di rinnovo: almeno 1 Relazione a Congressi Scientifici Internazionali di cui l’assegnista deve essere relatore o comunque primo nome nell’abstract o un manoscritto sottomesso ad una rivista peer-review in cui l’assegnista compare come primo autore.
c) richiesta successiva: almeno 1 manoscritto accettato su riviste peer-review in cui l’assegnista compare come primo autore ed un manoscritto sottomesso ad una rivista peer-review in cui l’assegnista compare come primo autore.
Per le richieste di rinnovo di assegni di ricerca biennali e triennali si applica quanto previsto al punto c.
Per le richieste di rinnovo degli assegni di ricerca relativi alle aree disciplinari CUN dal 10 al 14, sarà necessario acquisire, oltre alla proposta certificata dal titolare della ricerca oggetto di rinnovo, una valutazione espressa da uno o più docenti individuati per macro-aree, su designazione del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali.14
Art. 14 - Titolari di assegni per ricerca nei settori scientifico- disciplinari dell’area medico clinica.
I titolari di assegni di ricerca relativi a settori scientifico-disciplinari dell’area medico-clinica possono svolgere, nell’ambito di un rapporto libero‐professionale, attività assistenziale esclusivamente in relazione all’attuazione del programma di ricerca oggetto del contratto, su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, sentito il docente responsabile, oltre i limiti di
impegno relativi ai loro compiti di ricerca, solo se tale attività sia ritenuta strumentale e funzionale al perseguimento degli obiettivi previsti dai relativi programmi di ricerca. Detto rapporto non dà luogo a diritto in ordine all’accesso ai ruoli dell’Università e dell’Azienda.
L’espletamento delle attività cliniche da parte dei titolari di assegno di ricerca si svolge, di norma, previo apposito accordo di collaborazione, presso le strutture dell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro ovvero presso la Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori X. Xxxxxxxxxx di Catanzaro, e deve essere contenuto entro limiti predeterminati in modo da non pregiudicare lo svolgimento delle attività scientifiche previste dal contratto per il conferimento dell’assegno. Nel caso di attività da svolgere presso Aziende del Sistema sanitario nazionale, l’Università e l’Azienda adottano preventivamente appositi accordi disciplinanti i criteri e le modalità mediante i quali deve realizzarsi l’apporto delle attività assistenziali dei medici vincitori degli assegni di ricerca.
Per lo svolgimento di attività assistenziale è necessario il preventivo consenso del Direttore Generale dell’Azienda, ai fini dell’accesso alle strutture, e l’impegno preliminare del Direttore dell’Unità operativa interessata ad assumersi il controllo e la conseguente responsabilità in relazione al lavoro dell’assegnista. Lo svolgimento dell’attività assistenziale è subordinata altresì, ove necessario, alla preventiva approvazione del programma di ricerca da parte del Comitato Etico.15
Norme transitorie e finali
Le procedure di selezione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono portate a termine secondo il previgente regolamento.
In sede di prima applicazione l’importo xxxxxxx xxxxx annuo degli assegni di ricerca è determinato in una somma pari a euro 23.000,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione.
Per gli assegni di ricerca che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale esclusivamente in relazione all’attuazione del programma di ricerca oggetto del contratto, in sede di prima applicazione l’importo xxxxxxx xxxxx annuo è determinato in una somma pari a euro 25.000,00 al netto degli oneri a carico dell’amministrazione.
14 Articolo modificato dal D.R. n. 138 del 28.02.2012
15 Articolo modificato dal D.R. n. 1085 del 22.11.2011
Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di natura non regolamentare di cui all’art.15 (Settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari) della legge 30 dicembre 2010, n.240 possono essere banditi assegni di ricerca nei settori scientifico-disciplinari vigenti.