Schema tipo di contratto per l’acquisizione di Prestazioni di assistenza in hospice
Allegato n. 8 alla Delib.G.R. n.31/14 del 6.8.2010
Schema tipo di contratto per l’acquisizione di Prestazioni di assistenza in hospice
Contratto tra la ASL n. _
di
e l’Hospice
per l’acquisizione di prestazioni di hospice per gli anni 2010 – 2011 - 2012.
L’anno , addì del mese di in tra l’Azienda Sanitaria Locale n. _di _ (di seguito denominata Azienda) con sede in via _– _ nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante _ , da una parte
e
l’Hospice .(di seguito denominata Struttura) con sede
in via _ , nella persona del Legale Rappresentante
_, dall’altra
hanno convenuto e stipulato quanto segue.
Premesso:
- che la L.R. n. 10/2006 stabilisce, all’articolo 8, che le ASL definiscono gli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
- che con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/33 del 2 agosto 2007 è stato recepito l’accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, per l’approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che con la Delibera della Giunta regionale n. 20/7 del 19 maggio 2010 è stata approvata la Direttiva contenente le azioni per il Patto del Buongoverno del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2010;
- che l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;
- che ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della LR 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione dei contratti, definiti ai sensi dell’art. 8 della medesima legge;
- che in base alla Deliberazione della Giunta regionale n. del _ _ l’Azienda Sanitaria Locale è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei volumi di attività e dei correlati livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale, per ciascuna macroarea, nel rispetto degli obiettivi economico-finanziari di cui all’accordo tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna, sottoscritto in data 31 luglio 2007, relativo all’approvazione del “Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- che ogni ASL contratta direttamente le prestazioni da soggetti erogatori privati operanti sia presso il proprio ambito territoriale sia presso ambiti territoriali diversi dal proprio;
- che gli indirizzi regionali sull’attività contrattuale locale riferiti all’assistenza di cui trattasi sono contenuti nella DGR 71/18 del 16.12.2008 “Indirizzi in materia di Centri Residenziali per cure palliative – Hospice” ;
- che secondo le Linee di indirizzo regionale, i Direttori generali delle ASL devono formulare un piano di riorganizzazione dei processi di erogazione degli interventi assistenziali residenziali territoriali e presso i centri diurni integrati, da parte delle strutture a gestione diretta e dei soggetti accreditati, individuando volumi di attività e tetti specifici di spesa correlati ai bisogni.
Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto
La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento n. del _adottato da e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.
Il contratto definisce:
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili riportate nell’allegato Y al presente atto;
- il tetto di spesa preventivato a fronte del volume e delle tipologie di prestazioni concordate (riportato nell’allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall’Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo dell’Hospice verso l’Azienda in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.
Articolo 2 - Requisiti di accreditamento
La La Struttura, preliminarmente alla stipulazione del contratto, dovrà comprovare l’avvenuta presentazione dell’autocertificazione richiesta ai sensi della Delibera di Giunta n. 2/19 del 19 gennaio 2010 e della Delibera di Giunta n………. del , nonché presentare il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),
ed il certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con attestazione dell’insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l’assoggettamento a dette procedure e della dicitura antimafia di cui all’articolo 9 del DPR 3 giugno 1998 n. 352
In fase di prima applicazione, nelle more della revisione degli accreditamenti da parte della Regione, l’Azienda - fatta salva la segnalazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per gli adempimenti di competenza - dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura possegga i requisiti Strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.
L’Azienda dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate e i volumi di attività siano riconducibili a quelli accreditati dalla Regione.
La Struttura si impegna, inoltre, al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e la ASL si impegna a verificare la persistenza degli stessi.
Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
La Struttura eroga prestazioni in Hospice con l’assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell’allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti alla dotazione organica previsti dalla DGR n. del
_, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.
La dotazione organica della Struttura è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l’impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo è allegato al presente atto per farne parte integrante.
La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.
L’esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso in cui perduri l’inadempienza.
Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità
La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La Stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi.
La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.
In caso di comunicazioni da parte dell’Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto.
Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento
L'Azienda può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento da parte della Struttura dei requisiti di cui al precedente articolo 2.
La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.
Qualora l’Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.
Successivamente ai provvedimenti adottati dall’Assessorato, l’Azienda potrà risolvere di diritto ex articolo 1456 del codice civile il presente contratto, dandone altresì formale comunicazione all'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale .
Fatta salva l’ipotesi di cui sopra, il provvedimento di revoca dell’accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ex articolo 1456 del codice civile del presente contratto.
Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all’art. 3, possono richiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore Generale dell’Azienda.
Articolo 6 – Programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili
Le prestazioni erogabili sono identificate nella Deliberazione di Giunta regionale n. 71/18 del 16.12.2008 ed erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nella medesima.
Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa sono riportate nell’allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Le prestazioni di assistenza medica generale, di assistenza farmaceutica, assistenza specialistica, assistenza protesica e integrativa dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità indicate nella Deliberazione di Giunta regionale n. 71/18 del 16.12.2008 o secondo, eventuali, accordi tra le parti.
Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell’anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, inerenti i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza Strutturale, ambientale e tecnologica.
La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai responsabili dell’Azienda delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.
Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio
Alle prestazioni oggetto del presente contratto, erogabili presso l’Hospice, si accede esclusivamente previa valutazione multidimensionale effettuata dall’Unità di Valutazione Territoriale (UVT) operante presso il Punto Unico d’Accesso del Distretto.
Nelle more dell’ istituzione dell’Unità Territoriale delle cure palliative, gli assistiti che accedono agli Hospice sono presi in carico dall’UVT.
L’erogazione delle prestazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi sotto elencati:
- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell’erogazione della prestazione secondo le linee guida specifiche e secondo i principi della medicina basata sulle evidenze clinico scientifiche;
- rispetto delle procedure di inserimento e di dimissione concordati con la UVT;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato;
- rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
Articolo 8 - Appropriatezza clinica
In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell’ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore sanitario.
La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali sociosanitari individuati nel piano di assistenza individuale e sui tempi di attuazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi proposti.
Articolo 9 - Debito informativo
La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (File Assistenza Residenziale e Semiresidenziale – ARS - e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.
Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di eventuali aggiornamenti, stabilite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 71/18 del 16.12.2008.
Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale tramite raccomandata A/R.
Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all’allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine inprescindibile di rispettare l’equilibrio economico- finanziario programmato, non è ammesso uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non
sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.
Articolo 11 - Tetto di spesa
Il tetto di spesa netto annuale previsto è il seguente:
anno 2010: € XXXXXXX, corrispondente ad un importo mensile medio di € XXXXX; anno 2011: € XXXXXXX, corrispondente ad un importo mensile medio di € XXXXX; anno 2012: € XXXXXXX, corrispondente ad un importo mensile medio di € XXXXX;
La Struttura si impegna a non superare il tetto netto di spesa assegnato, oltre il quale si applica la decurtazione della tariffa indicate nel successivo articolo 12, fino al raggiungimento del tetto lordo, di seguito riportato, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.
Il tetto di spesa lordo annuale è il seguente:
- anno 2010: € XXXXXXX
- anno 2011: € XXXXXXX
- anno 2012: € XXXXXXX
Le prestazioni rese a cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.
Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa
La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare il tetto netto di spesa riportato nell’art. 11, così come specificato nell’allegato Y del presente contratto.
Per le prestazioni eventualmente erogate oltre i tetti di spesa netti contrattati si applica la decurtazione del 20% della tariffa, fino al raggiungimento del tetto lordo, oltre il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.
La decurtazione tariffaria sarà calcolata su base annuale.
Articolo 13 - Prestazioni a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale
I costi relativi alla degenza dei pazienti inseriti nelle Strutture sono, ai sensi dell’art. 5 della DGR n. 71/18 del 16.12.2008, a totale carico del SSR.
L’Hospice deve rispettare gli specifici requisiti sotto il profilo Strutturale tecnologico e organizzativo previsti per tali nuclei dalla DGR n. 71/18 del 16.12.08; inoltre deve porre particolare attenzione agli aspetti dell’ospitalità, soprattutto per i parenti dei ricoverati; dovranno quindi essere previste, ove e quando sia possibile, camere
singole di dimensioni tali da permettere la permanenza notturna di un accompagnatore, ovvero forme di ospitalità per i familiari che desiderano trascorrere la notte vicino al parente, anche in locali/foresteria.
L’assistenza medica sarà assicurata da un’equipe multidisciplinare che prevede diversi profili specialistici quali, ad esempio, terapia del dolore, dietologia, fisiatria, medicina interna, oncologia, geriatria; dovrà essere, altresì, sempre garantita la presenza del medico di Struttura nelle ore diurne e la sua pronta disponibilità nelle ore notturne e nei giorni festivi.
Articolo 14 - Ricovero ospedaliero
Qualora l’ospite, per esigenze inprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione all'Azienda e alla UVT. In tal caso la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto, durante la quale, verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 50%.
Articolo 15 - Metodologia del sistema dei controlli
Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 25/6 del 13.06.2006 l’attività sanitaria erogata, comprovata mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della vigente normativa, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati dalle UVT.
L’Azienda, in coerenza con i propri compiti istituzionali, procederà all’effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:
1. verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;
2. controlli e verifiche in loco sull’appropriatezza e sulle modalità di erogazione delle prestazioni di residenzialità.
In particolare i controlli riguarderanno le presenze effettive degli ospiti inseriti, la regolare attuazione dei programmi terapeutici e l’adeguato utilizzo dei farmaci e dei presidi previsti. La Struttura deve adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere degli ospiti dell’hospice.
Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.
La Struttura provvederà ad inviare mensilmente all’Azienda il rendiconto relativo al numero delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento, indicando in calce sia il dodicesimo del tetto annuale di spesa sia la parte eccedente il medesimo.
Contestualmente la Struttura presenta, per il mese di riferimento, unitamente ai dati di attività su supporto informatico secondo le indicazioni e le modalità comunicate dall’Azienda, regolare fattura relativa al dodicesimo netto del tetto annuale di spesa di cui al presente contratto.
L'Azienda, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, unitamente all’impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà a corrispondere il totale dell’importo fatturato mensilmente, se tale importo non è superiore a 1/12 del tetto netto annuale o, in caso contrario, a corrispondere 1/12 dello stesso.
L’Azienda dall’esito delle verifiche sull’appropriatezza provvederà a quantificare l’importo relativo alle prestazioni inappropriate e la Struttura provvederà all’emissione della relativa nota di accredito.
Le eventuali controversie dovranno essere formalizzate alla ASL competente entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito, in caso contrario, la ASL provvederà a stornare il relativo ammontare dal primo pagamento utile.
L’eventuale conguaglio dovrà essere effettuato entro 120 giorni dalla presentazione dell’ultima fattura dell’anno di riferimento del contratto. Qualora venga accertato il superamento del tetto netto, si applicherà il meccanismo la decurtazione tariffaria, di cui al precedente articolo 12.
L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che in base ai controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.
Qualora l’Azienda non ottemperasse entro i termini riportati, sarà tenuta a corrispondere, all’atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste all’art. 16, L.R.
n. 3 del 29.04.03. Resta fermo l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura.
Si esclude, ai sensi del presente contratto volto a disciplinare l’acquisizione di prestazioni di Hospice, la possibilità di remunerare le prestazioni sanitarie di qualsiasi altra tipologia erogate a favore di pazienti inseriti in altre strutture.
Articolo 17 – Clausola di salvaguardia
Le parti convengono, ognuna per quanto di propria competenza, che la Struttura rinuncia sin d’ora a far valere qualsivoglia pretesa inerente agli atti regionali prodromici o ad altri atti diretti a rivendicare il pagamento di
prestazioni eccedenti il tetto regionale, pena la non validità della sottoscrizione ed i conseguenti effetti di cui all’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies del D. Lgs. 502/92.
L’efficacia della presente clausola è subordinata al giudizio del TAR sul ricorso n. 124 del 2010
Articolo 18 - Modifica del contratto
In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle Strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.
Articolo 19 - Durata del contratto
Gli effetti del contratto decorrono dal 1 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012, con esclusione del rinnovo tacito.
Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per l’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale.
In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l’Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R.
Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto, inoltre, a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in uguale misura.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.
Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A ai sensi dell’art. 10, comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi.
Articolo 21 - Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.