CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
REP
REPUBBLICA ITALIANA UNIONE COLLI MARITTIMI PISANI
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
UFFICIO TURISTICO E L’ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI NEL COMUNE DI MONTESCUDAIO. CIG ………………………………..
L’anno duemila…………. il giorno………………, del mese di ,
presso la sede del Comune di Riparbella sono presenti:
la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, che agisce in nome e per conto dell’Unione dei colli marittimi pisani (c.f. MNELNR76B65G702C) in qualità di Responsabile Area affari Generali dell’Unione dei colli marittimi pisani, a ciò nominato con provvedimento sindacale (di seguito “Unione”), giusta conferimento dell’esercizio della funzione da parte del Comune di Montescudaio (di seguito “Comune”), e il Signor (CF ) , che
agisce in nome e per conto di
_con Sede in _
) CF/P:I.V.A
_(di
seguito gestore) convengono quanto segue:
PREMESSO CHE
- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.
………............., in data …………………….., si stabiliva di procedere all’appalto del servizio di ………...……………………………………………..……………….……………
…………, mediante procedura negoziata, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
- con determinazione n sono stati approvati un bando , un capitolato di gara con i
relativi allegati e una bozza di convezione ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:
- con determinazione della Responsabile del servizio n. ……………......., in data ………………….………, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto del servizio , in via definitiva, al gestore suddetto;
- la determinazione di aggiudicazione definitiva è divenuta efficace in data
…….......................... a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’appaltatore aggiudicataria;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - Oggetto
L’Unione, come sopra rappresentata, affida al gestore
……………………………………………………………………………….………............. in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, la gestione del servizio di ……………………………………………….............
………………………………………………………………………………………............., che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 3 - Durata
Il contratto ha una durata dal …………………............. e termina il
………………………..…………………………………………………………………………
Art. 4 – Cauzione definitiva
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n.
……………………………………………… emessa da
………………………………………………… in data ……………………per un importo di euro .......................................................................................................
2. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di scadenza del servizio oggetto della presente convenzione
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
4. l’Unione può richiedere al gestore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al gestore..
Art. 5 - Modalità di esecuzione
Il servizio dovrà essere svolto dal gestore nei modi previsti nel capitolato e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara dallo stesso.
Art. 6 - Prezzo
1. Il corrispettivo dell’appalto viene determinato nella somma complessiva di euro
………………………………. (diconsi euro )
…………………………….., tenuto conto del ribasso del …………% offerto ed accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.
Art. 7 – Cessione del contratto - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Non è previsto il subappalto.
Art. 8 - Pagamenti
1. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile.
2. L’emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata al ………………………….. di ………………….. –
Settore ……………………, “codice univoco ufficio” IPA ………………….. e con liquidazione a ……………. gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l’Unione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla fattura.
Art. 9 - Obblighi del gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Qualora il gestore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto
3. L’’Unione verifica in occasione di ogni pagamento al gestore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 10 – Responsabilità e polizza assicurativa
1. Il Gestore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all’Unione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
Per tutta la durata dell’appalto, il Gestore è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia di
proprietà comunale che di terzi, che siano conseguenza del comportamento del personale adibito ai servizi appaltati, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da non corretta custodia.
Il Gestore sarà ritenuto responsabile di eventuali furti o danni verificatisi durante l’orario di apertura o in conseguenza di comportamenti negligenti da parte del personale addetto.
Il gestore inoltre risponderà in proprio per qualsiasi fatto pregiudizievole degli interessi morali ed economici dell’Ente, imputabili al personale addetto, nel corso della gestione delle strutture oggetto del presente appalto.
A tale scopo il gestore deve stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile valevole per la durata dell’appalto con un massimale minimo di
1 milione di euro, (polizza n, per responsabilità civile con l’assicurazione _ _ in
data _).
Art 11 - Inadempienze e penalità Penalità
L’Unione applicherà le seguenti penali, in caso di inadempienza del gestore.
Salvo che per casi di forza maggiore, mancato svolgimento integrale del servizio euro 200,00 al giorno.
Salvo che per casi di forza maggiore, mancato svolgimento parziale, per un’ora o più, del servizio: euro 100,00 al giorno.
Salvo che per casi di forza maggiore, inesatto svolgimento delle prestazioni ricomprese nel contratto, che non rientrino nei casi di 1) e 2): euro 150,00, per ciascuna contestazione;
Altre violazioni del presente capitolato o delle norme di legge, a meno che non siano
autonomamente cause di risoluzione: euro 100,00, per ciascuna contestazione. L’Unione invierà una contestazione scritta, entro sette giorni da quando ha appreso il fatto oggetto di contestazione. Il Gestore potrà fornire giustificazioni entro un settimana. Dopo di che l’Unione disporrà l’irrogazione o meno della sanzione. È fatta salva la facoltà per l’Unione di sospendere l’esecuzione del servizio nelle more del procedimento di risoluzione. Nessun risarcimento, indennizzo o pagamento della prestazione è dovuto al gestore.
Risoluzione
Si applica l’art. 108, DLGS 50/2016.
Sono da intendersi gravi le seguenti violazioni, indicate a titolo non esclusivo rispetto alla “gravita”:
a) perdita dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara;
b reiterate (ossia oltre due) irrogazioni di penali a seguito di contestazione;
c) mancato adeguamento a seguito della prima contestazione a prescrizioni indicate dall’Unione (si applica il procedimento sopra indicato).
d) mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
e) impiego di personale non in possesso di idonei requisiti per la prestazione del servizio;
f) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, sicurezza sul lavoro e mancata applicazione dei contratti collettivi;
g) subappalto;
h) mancata copertura assicurativa o mancata comunicazione entro tre giorni di modifiche al testo della polizza.
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze, fa sorgere a favore
dell’Ente il diritto di affidare il servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute. In ognuna delle ipotesi previste l’ Ente non effettuerà il pagamento delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Art. 12 - Recesso unilaterale dell’Unione
Il recesso segue la disciplina prevista dall’art. 109, DLGS 50/2016. Il termine per comunicare il recesso è di trenta giorni.
Nel caso di scioglimento dell’Unione, il contratto tra gestore e Unione subisce un recesso integrale, con liberazione della fideiussione e dalla polizza assicurativa.
Il progetto relativo dall’Unione è assunto in carico dal Comune di Montescudaio, È fatto obbligo al Comune e al gestore di stipulare nuova scrittura privata.
Il recesso integrale è comunicato dall’Unione con almeno quindici giorni di anticipo e produce effetto senza necessita di accettazione da parte del gestore, che non potrà contestare in alcun modo la decisione.
Art. 13 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva
Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio segue la disciplina del codice di procedura civile.
Art. 14 - Obblighi del gestore
1. Il gestore svolgerà l’attività connessa con il servizio in appalto con l’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l’Unione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
2. l’Unione si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.
Art 15 – Personale e Rapporti di Lavoro
Il gestore può utilizzare, nell’ambito della sua discrezionalità imprenditoriale, proprio personale o personale esterno, purché ciò avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia. Il concessionario, deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente solleva l’Ente dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
Sono a carico del gestore le spese comunque relative al personale a qualsiasi titolo utilizzato per la gestione del servizio sollevando l’Unione da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il gestore medesimo ed il proprio personale dipendente o i propri collaboratori autonomi, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.
Il Gestore assume a suo totale carico tutti gli obblighi relativi all'attuazione del D.Lgs.
n. 626/94 e del D.Lgs. n. 155/97 e loro successive modificazione ed integrazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del personale dipendente e collaborante con il concessionario, rimanendo escluso l’ente concedente da ogni eventuale responsabilità in materia per il predetto personale.
A proprio insindacabile giudizio l’Unione potrà ricusare il personale che riterrà non adatto o non adeguatamente formato per le mansioni affidate.
La formazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 è a carico del gestore, il programma di formazione dovrà essere basato anche sulla specifica documentazione fornita dall’ Unione.
Il personale dovrà ricevere una formazione continua da parte dal gestore, con programmi condivisi con l’Unione, sulle norme di comportamento e sulle modalità di lavoro di chi opera in un servizio di front-office.
Il Gestore potrà accogliere, previa adeguata formazione, eventuali tirocinanti, volontari e operatori del servizio civile.
L’ente è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del soggetto aggiudicatario durante la vigenza del contratto di cui al presente capitolato.
Art. 16 - Obblighi ulteriori
Il Gestore si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti dell’unione, La Società si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nelle disposizioni dell'art. 25-bis D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal dlgs. n. 39/2014 (certificato di antipedofilia)
Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dell’appalto. Il Gestore si impegna a comunicare all’Unione i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali prima della stipula della convenzione.
Art. 17 – Xxxxx, spese e disposizioni finali
1. Sono a carico del gestore tutte le spese inerenti e conseguenti la presente scrittura .La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con spese a carico del richiedente.
2. Per quanto non previsto e specificato nel presente capitolato si applicano
le disposizioni applicabili in materia contenute nella vigente normativa.
L’ Unione Colli Marittimi Pisani il Gestore
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