REGIONE SICILIANA
REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale Enna Viale Xxxxxxx Xxxx n. 7/9, 94100 Enna
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA AZIENDALE DELL’A.S.P. DI ENNA, PER IL FABBISOGNO AZIENDALE DI ANNI TRE.
Metodo di scelta del contraente: Procedura Aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
Importo complessivo presunto di spesa, € 9.600.000,00 compreso il periodo di eventuale rinnovo di anni due.
Costo della sicurezza da interferenza, non assoggettabili a ribasso € 0,0 (zero)
C.I.G. Lotto unico CIG 6395565B30
UO RESPONSABILE: | Servizio Provveditorato ed Economato Servizio Appalti e Forniture |
RESPONSABILE DELLA UO: | Dott. Libera F. Carta Tel. 0000-000000 Fax. 0000.000000 |
RESPONSABILE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO | Rag. X. Xxxx Xxxxxxxx Tel. 0000-000000, Fax 0000.000000 |
RESPONSABILI ARTICOLAZIONI AMMINISTRATIVE RICHIEDENTI: | D.ssa O. Monasteri Reperibili tramite centralino aziendale Tel. 0000-000000 |
ART. 1 DEFINIZIONI
Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:
a) Azienda sanitaria. Per Azienda sanitaria o A.S.P. si intende l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
b) Impresa concorrente. Per impresa concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara, sia in forma singola che in forma associata;
c) Impresa aggiudicataria. Per impresa aggiudicataria/o si intende quella impresa concorrente risultata aggiudicataria dell’appalto, secondo le modalità di cui al presente capitolato.
d) Impresa esclusa. Per Impresa esclusa si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara, perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme, tale da comportare, a norma del presente capitolato, l’esclusione dalla gara.
e) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del medesimo soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato.
f) Legale rappresentante del raggruppamento d’imprese. E’ il legale rappresentante dell’impresa mandataria, quale risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
g) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nella stessa previsto.
h) Ordinativo di Fornitura: il documento con il quale l’Azienda, con le modalità di seguito previste, manifesta la sua volontà di utilizzare il contratto, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti.
i) Regolamento degli Appalti: D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 di attuazione del D. X.xx 12/04/2006, n. 163;
ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente appalto è regolato, in via gradata:
Dalle clausole del presente capitolato speciale d’appalto, che costituiscono manifestazione di volontà di tutti gli accordi intervenuti con la fornitrice, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali e alla documentazione prodotta;
a) Dalle prescrizioni del bando di gara approvato;
b) Xxxxx disposizioni del capitolato generale d’oneri di competenza dell’Azienda Sanitaria;
c) Dalla normativa comunitaria in materia, ove applicabile;
d) Dalle norme di contabilità di Stato;
e) Dalle norme regionali in materia;
f) Dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti o che, comunque, abbiano carattere dispositivo;
g) Dalle regole e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nei provvedimenti in esso richiamati, nella eventualità che esista e sia allegato al presente;
h) Dalle disposizioni contenute del D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui la fornitrice dichiara di avere esatta conoscenza;
i) Dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni.
j) Le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche dove intervengano variazioni di mercato e/o modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per la fornitrice, quest’ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere od a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO E CONDIZIONI PARTICOLARI
La procedura aperta, disciplinata dal presente capitolato, ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa, dettagliatamente disciplinato nell’Allegato B (Disciplinare tecnico) del presente CSA. L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento a un Istituto di credito del servizio di tesoreria e cassa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 29/10/1984 n. 720 e s.m.i., come disposto dall’art. 35 del D.L. 24/1/2012 n. 1, alla legge regionale 18/4/1981 n. 69 ed alla legge regionale 7/3/1997 n. 6 e s.m.i., nonché dell’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto,
comportante eventualmente anche operazioni estere, in conformità alle norme del bando di gara, del capitolato ed alle fattispecie previste ed alle condizioni stabilite dalla convenzione che regolerà il rapporto tra le parti. L’Istituto dovrà concedere all’Azienda anticipazioni straordinarie di cassa conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. a), n. 1 del d. lgs. 30/12/1992 n. 502, entro i quattro/dodicesimi dell’assegnazione delle risorse attribuita nell’anno all’Azienda (L.R. n. 2/2007 art.24 comma 28. Nella fattispecie comunque il limite massimo dell’anticipazione di cassa concessa viene fissato ai tre/dodicesimi dell’assegnazione per la quale dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell’ultimo bilancio d’esercizio adottato dall'Azienda, con possibilità di diminuzione della misura della anticipazione. Nel caso in cui l’ASP chiedesse, nel corso della validità del contratto, una riduzione della superiore quota di anticipazione dei tre dodicesimi l’Istituto dovrà calcolare la commissione di affidamento, nella misura offerta in gara, sulla nuova (inferiore quota di anticipazione). Le operazioni di rientro devono essere eseguite puntualmente dall’Istituto, senza necessità di preventiva autorizzazione, utilizzando le disponibilità finanziarie rilevate nella contabilità speciale intestata all’Azienda.
ART. 4 - VALORE E DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto avrà durata triennale, l’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio con proprio atto motivato, fatte le opportune valutazioni di convenienza sia sulla qualità che sulla regolarità della fornitura resa dall'impresa affidataria, la facoltà di contrattare con la predetta, alla scadenza, un rinnovo del contratto per un periodo non superiore comunque ad anni due, alle stesse condizioni pattuite, fatta salva la revisione periodica di cui all’art.115 del X.X.xx 163/2006 e s.m.i. In ogni caso, l'impresa affidataria avrà l'obbligo di continuare la fornitura/servizio alle condizioni economiche pattuite, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del vincolo contrattuale. L’importo presunto di spesa per tutta la durata contrattuale e compreso il periodo di eventuale rinnovo di anni due è di € 9.600.000,00. Calcolato a norma dell’art. 29 comma 12 del d.lgs. 163/2006, sulla base della media delle somme complessivamente pagate negli ultimi due esercizi finanziari all’istituto tesoriere (ivi includendo gli interessi debitori sulle anticipazioni di cassa e qualunque altra forma di remunerazione) moltiplicate per tutta la durata del contratto. Allo scadere della contratto l’Istituto Cassiere sarà comunque tenuto, su richiesta dell’Azienda, a proseguire nell’espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo Cassiere, agli stessi patti e condizioni.
ART.5 PROCEDURE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta in favore del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'intero unico lotto non frazionabile. Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163.2006. Secondo i seguenti parametri:
PUNTEGGIO PREZZO: L’offerta dovrà essere formulata in ribasso sui seguenti elementi costituenti la base d’asta:
- Tasso debitore massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate, pari ad EURIBOR ad 1 mese su base 365 maggiorato di uno spread (soggetto al ribasso) di 3.50;
- CAF (commissione di affidamento) nella misura dello 0,5% annuo (soggetto al ribasso), calcolata sull’importo dell’anticipazione concessa e da addebitare trimestralmente;
- Commissione forfettaria annuale sul transato, nella misura dello 2 per mille (soggetto al ribasso), da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e
F.S.N. senza quindi considerare gli incassi di ticket sanitari, i trasferimenti con destinazione vincolata ed ogni altra forma d’incasso diversa dalle precedenti. Anche in questo caso l’addebito sarà effettuato trimestralmente.
- Tasso di interesse attivo, pari ad EURIBOR ad 1 mese su base 365 (soggetto al rialzo). L’aggiudicazione avverrà in favore dell’Istituto di credito che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo di cui alla sotto segnata pesatura:
1) Tasso debitore punti 30/100;
2) CAF (commissione di affidamento) punti 30/100;
3) Commissione forfettaria punti 35/100;
4) Tasso di interesse attivo……………………………… punti 5/100
Sarà assegnato il punteggio massimo sulle offerte migliori ed in proporzione alle altre offerte secondo la seguente formula:
30 x Tasso debitore più basso / Tasso debitore offerto da ogni singolo Istituto Bancario; 30 x prezzo CAF più basso / prezzo CAF offerto da ogni singolo Istituto Bancario;
35 x prezzo Commissione forfettaria più basso / prezzo Commissione forfettaria offerto da ogni singolo Istituto Bancario;
5 x Tasso di interesse attivo offerto da ogni singolo Istituto Bancario / Tasso di interesse attivo più alto;
Per i primi tre elementi costituenti la base d’asta non saranno ammesse offerte pari o al rialzo.
In caso di offerte paritarie si procederà ai sensi dell’art. 77 del X.X. 00/00/0000 n. 827 a chiedere la miglioria. In tal caso le offerte migliorative non potranno essere inferiori allo 0,1% se presente uno solo degli Istituti interessati; viceversa la miglioria è senza limiti. Dette migliorie, in assenza del Legale Rappresentante, possono essere offerte da un suo incaricato munito di apposita specifica procura.
Ai sensi del 3° comma dell’art. 81 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. la stazione appaltante può decidere di non procedere all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il prezzo offerto non potrà essere gravato da nessuna spesa aggiuntiva. Le condizioni economiche espresse in sede di gara, rimarranno invariate e vincolanti per tutta la durata contrattuale, costituendo il corrispettivo pattuito per l’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo interventi legislativi alle tariffe e fatta salva la revisione periodica del prezzo ai sensi dell’art. 115 del X.x.xx 163/2006.
Soggetto e indirizzo a cui possono richiedersi il capitolato d’oneri ed i documenti complementari del capitolato speciale d’appalto nonché della documentazione relativa alla procedura in argomento si potrà prendere visione tutti i giorni, esclusi i festivi, dalla ore 10.00 alle ore 13.00 presso la U.O.C. Servizio Provveditorato, Servizio Appalti e Forniture dell’A.S.P. di Enna, sito in Xxxx, Xxxxx Xxxx x.0/0, numero telefonico 0000.000000, fax 0000-000000. Nell’istanza per ottenere copia del capitolato e relativo bando, che deve pervenire all’Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 0 (xxx) giorni prima della data fissata per la celebrazione della gara, devono essere specificate la ragione sociale, il codice fiscale e la partita IVA;
Sarà possibile scaricare il C.S.A. ed allegati anche sul sito xxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx trasparente/bandi di gara e contratti, con le modalità indicate nel presente CSA.
E’ consentito sostituire e/o integrare un’offerta già presentata con una nuova, a condizione che sia rispettato il termine perentorio di scadenza.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’affidamento.
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di erogazione della fornitura e delle attività specificate negli atti di gara;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali;
- offerte non sottoscritte in originale;
Si rappresenta che saranno ritenute ammissibili specifiche dichiarazioni sostitutive, formulate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, datate e sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’impresa, ferma restante la facoltà di verifica delle dichiarazioni prodotte e quindi l’obbligo da parte delle ditte di produrre la eventuale documentazione probatoria, qualora venga richiesta.
ART 6: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione di carattere generale da allegare all’offerta, pena l’esclusione dalla gara, è la seguente:
BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente:
a) copia del presente capitolato d’xxxxx, timbrato e firmato per accettazione su ogni singolo foglio. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare, a pena l’esclusione, la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose, ai sensi dell’art. 1341 c.c.;
b) documento attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio a norma dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, pari al 2% dell’importo presunto di spesa stimato per la durata contrattuale di anni tre, pari ad €. 115.200,00. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’Impresa concorrente, in contanti, mediante versamento presso la tesoreria dell’Azienda di cui al successivo art. 53, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, mediante deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicante. La fideiussione, a scelta dell’Impresa concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora il deposito cauzionale sia prestato in contanti o in titoli del debito pubblico, tale documento è sostanziato da copia della quietanza di versamento. Se, invece, detta cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, all’offerta deve essere allegata copia del documento che comprovi tale costituzione. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve avere validità per almeno centottanta giorni. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, le Imprese concorrenti segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. Per fruire di tale beneficio il possesso del requisito deve essere segnalato e documentato in sede di offerta. In caso di RTI, consorzi o GEIE il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/consorziata. NB: In caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti al momento di presentazione della domanda, la cauzione può essere presentata anche solo da una delle più imprese, ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento/Consorzio.
c) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente ed in favore della stazione Appaltante, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva come disciplinata dall’art. 113 del Codice degli Appalti e comunque pari al 10% del valore contrattuale.
d) Nel caso in cui s’intenda concorrere come componente di una R.T.I. già costituita, si dovrà presentare l’atto costitutivo e la procura, o, se la R.T.I. non è ancora istituita, si dovrà dichiarare tale intenzione avvalendosi dell’allegato Modello RTI.
e) Comprova dell’avvenuto versamento, CIG 6395565B30 pari a € 200,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ex art. 1 commi 65 e 67, Legge 266/2005 e Deliberazione AVCP del 21 dicembre 2011 (in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012); Il partecipante in forma singola o associata è tenuto al versamento della contribuzione per la copertura dei costi relativi al funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ANAC) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) e della Deliberazione della ex AVCP del 21 dicembre 2011 (in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012). Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx., tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato–AVCPASS Operatore economico presso: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxxXxxxxxxxx) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.
f) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS;
g) Copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
h) (Eventuale), in caso di partecipazione in Consorzio stabile ovvero in Consorzio ordinario, RTI e GEIE già costituito al momento della domanda, originale o copia autentica o copia munita di dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 dell’atto costituivo di tali soggetti.
i) (Eventuale), in caso di partecipazione in RTI, Consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito al momento della domanda: dichiarazione d’impegno a costituire tali soggetti contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e, al presente disciplinare.
j) (Eventuale) In caso si voglia usufruire dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa e professionale di altra impresa, dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento (cfr. art. 49, comma 2, lettera f) D.lgs. 163/2006, salvo per le ipotesi in cui la legge (cfr. art. 49, comma 2, lettera g D.lgs. 163/2006) consenta l’avvalimento in base alla sola dichiarazione. Tale documento deve essere conforme e accompagnato da tutte le dichiarazioni, atti e documenti di cui all’art. 49 del D.lgs.163/2006. E’ ammesso l’avvalimento parziale con il quale il concorrente può integrare anche solo parte dei requisiti di capacità tecnica organizzativa e professionale richiesti di cui è carente con i corrispondenti requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria. Pertanto, per requisiti che richiedono determinati livelli minimi di fatturato o cifre d’affari o contrattuali o numero medio annuo di dipendenti, si sommano i fatturati e le cifre d’affari o contrattuali o numero medio annuo di dipendenti del concorrente (e quindi di tutte le imprese che costituiscono il concorrente raggruppato o consorziato) con i fatturati, cifre d’affari o contrattuali o numero medio annuo di dipendenti dell’impresa ausiliaria. La capacità tecnico-organizzativa e professionale sarà comprovata se tali fatturati, cifre d’affari o contrattuali o numero medio annuo di dipendenti sommate tra loro ammontino almeno ai minimi richiesti l’impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento nei confronti di un solo concorrente. L’assenza della dichiarazione di avvalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 49 del D.lgs.163/2006, comporta l’impossibilità di usufruire dell’avvalimento e la necessità, quindi, di poter comprovare in capo al concorrente stesso la sussistenza dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa e professionali richiesti
k) Copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del X.X.XX 159/2011 e s.m.i., o la dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione alla CCIA redatta dal legale rappresentante e contente le medesime indicazioni;
l) Copia D.U.R.C, anche non riferito alla gara in argomento, occorrente per ottenere i dati necessari per richiederlo d’ufficio all’Ente previdenziale in caso di aggiudicazione;
m) La documentazione e le dichiarazioni prodotte, secondo lo schema e ordine di cui all’Allegato “A, A1 e A2” sottoscritte in originale e corredate da copia di valido documento d’identità del Legale rappresentante o, se diversamente rese, si specifica che la mancanza di una singola dichiarazione comporterà l’esclusione dalla gara, in particolare le ditte devono dimostrare;
n) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione:
Requisiti di ordine generale (ex art. 38 D. Lgs n. 163/2006) e di idoneità professionale (ex art. 39 D. Lgsn. 163/2006:
• Insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006;
• Autorizzazione a svolgere l’attività bancaria di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 385/1993 (o analoga autorizzazione di altro Stato UE);
• Iscrizione all’albo degli Istituti di credito autorizzati ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 385/1993.
I suddetti requisiti possono essere comprovati mediante la produzione di idonea certificazione ovvero mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive, in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti da ciascun operatore raggruppato o consorziato.
In caso di raggruppamenti o consorzi, sia se già costituiti sia se ancora non costituiti, la suddetta documentazione/dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da ciascuna impresa offerente che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio.
p) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs n. 163/2006):
• Possedere un patrimonio (capitale sociale e riserve) al 31 Dicembre 2014 idoneo all’espletamento del servizio di tesoreria oggetto della presente gara;
• Possedere l’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs n. 385/1993;
q) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs n. 163/2006):
• Elenco dei servizi oggetto della presente gara, nel triennio 2012-2013-2014, presso strutture pubbliche o private, di cui due almeno presso Enti Pubblici;
• Che l’Istituto certifichi di poter concedere, con riferimento al servizio, oggetto della presente gara, anticipazioni di cassa per un importo annuo tale da garantire la continuità dei pagamenti anche in carenza di liquidità di cassa.
I requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnica – professionale devono essere posseduti per complessivamente per l’intero 100% dal R.T.I. o dal Consorzio.
I requisiti di cui sopra possono essere provati mediante dichiarazioni sostitutive , in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
Si precisa che in caso di raggruppamenti o consorzi, sia se già costituiti sia se non ancora costituiti, la suddetta dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di non conformità e quindi esclusione, da ciascuna impresa offerente che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio.
BUSTA B: Offerta Economica, contenente il prezzo offerto secondo quanto indicato nel presente CSA.
ART. 7 (DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI)
A dimostrazione del possesso dei requisiti morali e professionali, il soggetto candidato allega obbligatoriamente all’offerta, pena l’esclusione, la dichiarazione redatta sulla base del modello allegato “A“, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui il titolare o un legale rappresentante della ditta istante attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti morali e professionali analiticamente indicati nello stesso modello. La firma in calce alla dichiarazione di cui sopra non richiede autenticazione, dovrà però essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. Ogni operatore economico, in qualunque modo o forma si presenti (concorrente singolo, raggruppato o consorziato), deve comprovare individualmente il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e il possesso dei requisiti di moralità professionale di cui all’art. 39 del medesimo decreto.
Ai sensi dell’art. 2-bis dell’art. 38 del X.X.xx 163/2006 introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014, si specifica che la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del X.X.xx obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’uno per mille del valore complessivo della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, L’ASP assegnerà al concorrente omissivo un termine, non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi d’irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non sarà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna sanzione. In caso d’inutile decorso del termine indicato il concorrente è escluso dalla gara.
ART. 8 (DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LA CAPACITÀ ECONOMICA E TECNICA)
A dimostrazione del possesso della capacità finanziaria ed economica, il soggetto candidato deve dimostrare a pena di esclusione dalla gara:
capacità economica e finanziaria (art. 41 d.lgs. 163/06 e s.m.i.), Dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato “A“, attestante il fatturato globale dell’impresa e l’ammontare relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi che, a pena di esclusione, dovrà essere pari almeno all’importo a base d’asta annuo del lotto.
capacità tecnica (art. 42 d.lgs. 163/06 e s.m.i.), Dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato “A“, attestante l’elenco delle principali forniture identiche a quelle oggetto della gara effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario (art. 42 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). A pena di esclusione, l’ammontare complessivo deve essere pari almeno all’importo a base d’asta annuale del lotto. L'elenco dovrà distinguere i destinatari tra amministrazioni o enti pubblici e privati. In caso di
raggruppamento d’imprese (da costituire o già costituito), l'elenco deve essere presentato da tutti i soggetti del raggruppamento.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice e della deliberazione n.111 del 20/05/13 e del 05/06/13, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dalla predetta Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.6/bis.
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE”, di cui all’art.2, comma 3 lett. b) della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Nell’ipotesi di omessa produzione del PASSOE, il concorrente sarà invitato a registrarsi al sistema AVCPASS, producendo il relativo PASSOE entro e non oltre gg.10 dal ricevimento di tale richiesta. L’omessa produzione del PASSOE nei termini suddetti costituirà causa di esclusione dalla gara. Così come concesso dal comma 3 dell’art. 41 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., le ditte di nuova costituzione, ai fini della dimostrazione della capacità economica e tecnica, potranno dichiarare, anche se per un periodo inferiore ai tre anni richiesti, un fatturato globale pari al 50% della spesa sostenuta del valore presunto della gara ed una elencazione dei servizi effettuati che comprovino, complessivamente, tale volume di affari. Per le ditte di nuova costituzione e per quelle che non raggiungono la capacità economica richiesta è ammesso il ricorso all'avvalimento, ma non per quanto attiene alle richieste referenze bancarie o fidejussioni assicurative;
ART. 9 IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA
L’Azienda sanitaria, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso, s’impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato.
ART. 10 RISERVA DI VERIFICA
L’Azienda, a norma dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, prima di procedere all’apertura delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara, presentando la documentazione indicata. Tale richiesta sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’Impresa aggiudicataria e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. L’Azienda si riserva, in ogni caso, di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge. Se tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nell’offerta, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione provvisoria. Di tale circostanza se ne darà comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine, non inferiore a dieci giorni, per consentire la presentazione di memorie difensive scritte. Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, comporta l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.
ART. 11 COMPILAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta va redatta su supporto cartaceo, recante il costo relativo alla sicurezza del lavoro, dettagliato nelle misure adottate rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio da espletare.
L’offerta va redatta su supporto cartaceo, il soggetto candidato deve indicare:
a) il prezzo offerto per l’intero unico lotto determinato dalla sommatoria dei fattori ponderali Prezzo 1A+1B+1C+2;
b) Il prezzo offerto di ogni singolo fattore ponderale
c) l’eventuale aliquota IVA applicata;
I prezzi unitari come sopra determinati sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti al servizio oggetto del presente capitolato.
L’offerta, nell’articolazione di cui sopra, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza si prenderà in considerazione, ai fini dell’affidamento, l’offerta più conveniente (più bassa). Non sono ammesse offerte parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. Non sono, altresì, ammesse offerte per persona da nominare o
formulate per telegramma. Nel caso di presentazione di più offerte da parte del medesimo concorrente, sarà presa in considerazione quella più conveniente per l’Azienda salvo che, questa, non sia stata espressamente revocata o sostituita con altra inviata successivamente.
Ciascun Concorrente che goda di eventuali agevolazioni fiscali e contributive dovrà dichiararlo in sede di predisposizione dell’offerta economica, allegando la documentazione rilevante.
Il prezzo netto di offerta, IVA esclusa, dovrà essere espresso in Euro sino al secondo decimale, sia in cifre che in lettere.
Nella busta dell’offerta economica, a pena di esclusione, dovranno essere altresì dettagliati i costi della sicurezza ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. (quelli propri della Impresa partecipante alla gara e non il costo della sicurezza derivante dai rischi di interferenza, relativo ai costi standard del DUVRI preliminare determinati dalla Stazione Appaltante e pertanto non soggetti a ribasso).
Tali documenti dovranno essere inseriti nella busta dell’offerta economica e dovranno essere sottoscritti, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o procuratore speciale che ha sottoscritto gli atti di gara e l’offerta, con allegata fotocopia di un suo documento identificativo in corso di validità.
E’ a carico delle Imprese affidatarie ogni imposta e tassa e onere relativi alla fornitura del servizio in oggetto, esistente al momento dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.
E’ a carico dell’Impresa ogni altro onere e rischio relativo al servizio, nonché le spese per eventuali collaudi e/o perizie che in qualunque momento, nel corso dell’appalto, che si intenda eseguire per la verifica della rispondenza delle caratteristiche contrattuali. A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione di cui alla prima e seconda busta (documentazione amministrativa e tecnica) deve essere priva di qualsiasi indicazione di carattere economico relativa all’offerta presentata.
ART. 12 SOTTOSCRIZIONE, E INVIO DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Le offerte economiche devono essere compilate secondo quanto indicato al precedente articolo, su supporto cartaceo. Le copie cartacee devono essere rese legali mediante l’apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di Euro 16,00 ogni quattro fogli usati. Qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul bollo, e ciò nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l’offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione. Le offerte devono essere inserite nella busta di cui al successivo articolo 23.
L’offerta, per essere valida, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal fornitore, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L’offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la procura, che deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all’ASP di Enna ad aggiudicazione avvenuta in originale o in copia conforme. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme). Qualora vi sia contrasto tra il prezzo unitario offerto e l’importo complessivo, farà fede l’importo relativo al prezzo unitario. Qualora il prezzo unitario offerto, (arrotondato alla seconda cifra decimale) risultasse in contrasto con la eventuale percentuale di sconto offerta, (arrotondato alla seconda cifra decimale) farà fede lo sconto percentuale ed il prezzo unitario sarà rideterminato sulla base di quest’ultimo.
Nel caso di partecipazione d’imprese che intendano costituirsi in R.T.I. o in consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c., secondo la facoltà datane dal comma 8 dell’art. 37 del Codice degli Appalti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un di essi, da indicare in sede di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
ART. 13 VALIDITÀ DELL’OFFERTA
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa irrevocabile
e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg. 180, a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. Decorso tale limite di tempo senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
ART. 14 COMPOSIZIONE DEL PLICO
L’offerta economica, formulata nei modi di cui al precedente articolo, deve essere inserita in apposita busta chiusa, senza l’utilizzo di ceralacca, debitamente sigillata, tale da escludere ogni possibilità di manomissione, e siglata sui lembi di chiusura, nella quale, oltre ad essa, non devono essere inseriti altri documenti recante:
1. l’indicazione del soggetto candidato offerente;
2. L'indicazione offerta economica,
3. Il prezzo offerto secondo i criteri indicati
Detta busta deve a sua volta essere inserita in un unico plico più grande, contenente tutti gli altri documenti richiesti dal presente C.S.A.
Il plico sigillato, senza utilizzo di cera lacca, dovrà contenere a pena di esclusione al suo interno tre buste, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
“A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; “B” - OFFERTA ECONOMICA.
Sul plico deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura: Offerta economica Procedura Aperta, per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa, per il fabbisogno dell’ASP di Enna di anni tre.
ART. 15 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara, le imprese interessate dovranno far pervenire, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, entro e non oltre le ore 13 del giorno precedente a quello indicato per la celebrazione di gara, il plico sigillato senza utilizzo di cera lacca, e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente i documenti indicati negli articoli precedenti. Per quanto riguarda la ricezione delle offerte, in caso di contestazioni, faranno fede la data e l’ora di arrivo apposti sul plico stesso dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda, sito in Enna, viale Xxxxxxx Xxxx n. 7, al quale, esclusivamente, deve essere consegnato il plico stesso, tutti i giorni settimanali, esclusi il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi. Lo stesso dovrà essere indirizzato a: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Viale X. Xxxx n. 7/9, 94100 Enna, U.O.C. Provveditorato U.O. Acquisizione Beni e Servizi.
ART. 16 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare il servizio assunto tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto.
ART. 17 COMMISSIONE DI GARA
La Commissione di gara, che esperisce la seduta pubblica, è composta dal Responsabile del Settore Provveditorato o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario verbalizzante e dai testimoni.
Le operazioni di gara saranno raccolte nell’apposito verbale di cui al successivo art. 31.
ART. 18 SEDUTA DI GARA
La gara si svolgerà alle ore 10.00 del 20/10/2015 in seduta pubblica, presso la “Sala Riunioni” dell’ASP di Enna, sita in Enna, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 0/0, o in altri locali ritenuti idonei in caso di necessità. In tale seduta si procederà alle seguenti operazioni:
a. verifica dell’integrità dei plichi;
b. apertura dei plichi e controllo dei documenti in essi contenuti;
c. verifica del possesso da parte delle ditte istanti dei requisiti morali, professionali, finanziari, economici e tecnici;
d. Trasmissione della documentazione tecnica alla commissione tecnica di valutazione per gli elementi qualitativi, all'uopo nominata, nel rispetto e con le modalità della normativa vigente;
e. Acquisiti i verbali tecnici di valutazione, la U.O.C. Provveditorato, convocherà in seduta pubblica le ditte concorrenti per la lettura del verbale/i e dei relativi punteggi attribuiti;
f. apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse a questa fase della gara, che hanno presentato una offerta risultata conforme, e rilevazione dei prezzi offerti;
g. formazione della graduatoria e aggiudicazione al soggetto candidato che avrà offerto l’offerta più vantaggiosa;
h. aggiudicazione definitiva con provvedimento del Direttore Generale.
Nel caso in cui non sia possibile concludere le operazioni di gara entro le ore 13.30, i lavori proseguiranno nel successivo giorno lavorativo con inizio alle ore 09.00. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o ad altra data. Il Presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici, rinviando l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi. L’Amministrazione si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni della stessa.
ART. 19 PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI
Alla seduta pubblica possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti candidati o persone da essi delegate munite di speciale procura. Xxxxxxx presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto candidato. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né migliorare l'offerta, né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.
ART. 20 AGGIUDICAZIONE
La Commissione di gara procede all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida. L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l’Amministrazione sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell’organo deliberante. La dichiarazione di affidamento, fatta dall’autorità che presiede la gara, vale nel contempo quale comunicazione di essa all’offerente rimasto affidatario che sia presente. Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni dall’espletamento definitivo della gara, comunica l’esito di essa, al concorrente che segue nella graduatoria, nonché a tutti gli altri soggetti di cui all’art. 79 del Codice degli appalti. L’affidamento, è condizionato dalla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché dalla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall’art. 32 quater c.p., ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La mancata approvazione fa venir meno ogni effetto dell’affidamento.
ART. 21 PARI OFFERTE; OFFERTA CONTRASTANTE
In caso di offerte uguali, ai sensi dell’art.77 del X.X. x.000/0000, xx procederà all’aggiudicazione come segue:
I concorrenti presenti che hanno presentato le offerte migliori di uguale prezzo saranno invitati a migliorare immediatamente l’offerta con una riduzione del prezzo o aumento dello sconto proposto.
Analoga procedura sarà seguita anche nel caso di presenza di un solo concorrente;
Se nessuno dei concorrenti risulta presente o se i presenti si rifiutano di effettuare l’offerta di miglioria, si procederà subito mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il Legale rappresentante o chi è munito di idonea procura.
ART. 22 OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre a giudizio di congruità quelle offerte che appaiono anomale ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche.
In tal caso si richiederanno apposite giustificazioni che potranno riguardare:
a. L’economia del metodo di prestazione della fornitura;
b. Le soluzioni tecniche adottate;
c. Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi in appalto;
d. L’originalità della fornitura offerta;
e. Il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro;
f. L’eventualità che l’Impresa concorrente ottenga un aiuto dallo Stato;
g. Il costo del lavoro.
h. Ulteriori chiarimenti e delucidazioni;
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di verificare la congruità dei prezzi offerti attraverso il confronto con altre aziende sanitarie pubbliche, regionali e nazionali e,
conseguentemente, non procedere ad alcun affidamento nel caso in cui le condizioni economiche dovessero essere eccessivamente onerose rispetto alle condizioni economiche rilevate ad eccezione del caso in cui le ditte offrano di ridurre le pretese economiche a livelli conformi.
All’esito del procedimento di verifica la Stazione Appaltante dichiarerà l’esclusione delle offerte che, in ba- se all’esame degli elementi forniti, risultino, nel loro complesso, inaffidabili. Con riferimento alle informazioni fornite in fase di verifica delle offerte risultate anormalmente basse e, eventualmente qualora richiesto, al progetto tecnico presentato, l’Impresa concorrente deve dichiarare quali tra le medesime informazioni costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i). A tal riguardo, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
ART. 23 VERBALE DI GARA
Il verbale di gara, redatto dal Segretario verbalizzante, non equivale per ogni legale effetto al contratto, e fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.
ART. 24 FALSITÀ DELLE DICHIARAZIONI
Qualora, a seguito delle verifiche disposte, l’Azienda sanitaria accerti che il soggetto aggiudicatario abbia fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario e assegnando allo stesso un termine, non inferiore a dieci giorni, per consentire la presentazione di memorie difensive scritte. Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria, comporta l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.
ART. 25 CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE
La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli sotto indicati comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della “par condicio”, segretezza e imparzialità:
a) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
b) mancata sottoscrizione del capitolato in ogni sua pagina e delle clausole onerose;
c) mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta;
d) in caso di offerta pervenuta oltre il termine indicato nel bando di gara. (a tal fine fa fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria);
e) mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico e della busta contenente l’offerta economica;
f) inosservanza dell’art. 38 (concorrenza sleale);
g) nella eventualità in cui l’offerta sia parziale, condizionata, espressa in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui;
h) Offerta per persona da nominare;
i) Offerta per telegramma;
j) Xxxxxxx non sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente o da altra persona legittimata ad impegnare la concorrente.
Rimane inteso che:
- il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
- non è ammessa sulla documentazione richiesta firma in copia fotostatica, telematica e o riprodotta con mezzi informatici;
- sarà esclusa dalla gara l’offerta che non sia contenuta nell’apposita busta interna, debitamente sigillata con mezzo idoneo ad impedirne la manomissione.
ART. 26 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006 purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa nella materia oggetto dell’appalto.
Saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti, per le quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
ART. 27 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA
La costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese sono disciplinate dall’art. 37 del D.lgs. 12.04.2006, n.163. Per tali finalità, si precisa che tutte le obbligazioni discendenti dall’oggetto dell’appalto sono da considerare prestazione principale. Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. E’ fatto divieto alle Imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 35, comma 1, lettere b) c) e d), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma, pena esclusione, alla presente gara. Ognuna delle imprese mandanti è tenuta a presentare i documenti di cui ai precedenti articoli indicati nel CSA e quegli altri necessari per la qualificazione. L’impresa mandataria dovrà presentare tutti i documenti richiesti.
ART. 28 COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui al comma 8 del richiamato art. 37 del Codice degli Appalti, l’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
ART. 29 CONTENUTI DELL’ATTO DI COSTITUZIONE
L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo d’imprese, redatto in conformità all’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve contenere:
a) l’elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento;
b) l’estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo;
c) l’oggetto e lo scopo del raggruppamento, che, nel caso di specie, è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato;
d) l’indicazione dell’impresa capogruppo;
e) l’irrevocabilità e gratuità del mandato;
f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Azienda sanitaria;
g) che la presentazione dell’offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda sanitaria;
h) che all’impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell’Azienda sanitaria per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell’Azienda sanitaria di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti;
i) la suddivisione per quota dell’appalto tra le imprese associate;
l) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo d’imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è subordinato all’estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato.
ART. 30 AVVALIMENTO
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Azienda S.P. a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
e) copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
La predetta documentazione dovrà essere allegata insieme alla documentazione di gara. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, e per essa la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria oltre agli ulteriori adempimenti di cui all’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:
- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la partecipazione contemporanea dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell’art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006.
Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara. in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti
dall’art. 49, comma 5, del D.L.vo n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).
ART. 31 CONCORRENZA SLEALE
Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei d’imprese che, di fatto, costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. Nell’eventualità ricorra tale ultima fattispecie, i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all' art. 2359 del codice civile, ovvero esista un intreccio di partecipazioni o di organi amministrativi che lascino sussistere la teorica possibilità di reciproca conoscenza dei contenuti delle offerte.
ART. 32 CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva è garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, e del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto.
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione fosse insufficiente.
Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% del valore contrattuale complessivo ai sensi art. 113 del Codice degli Appalti.
ART. 33 PERIODO DI VALIDITÀ DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto, ultimata e liquidata ogni ragione contabile.
ART. 34 MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva, deve essere prestata in uno dei modi previsti dall’art. 113 del Codice degli Appalti:
a) con reale e valida cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
b) con fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.lgs 1° settembre 1993, n° 385 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.
ART. 35 CLAUSOLA ESPRESSA
Qualora la cauzione definitiva sia prestata in uno dei modi di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo, la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”.
Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.
Le parti, inoltre, in deroga al disposto in cui all’articolo 1944, comma 2, c.c., non può convenire l’obbligo della preventiva escussione del debitore principale.
Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria od assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell’art. 1957 C.C.
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera, rispettivamente, nei confronti dell’Azienda a far data dal sorgere del vincolo contrattuale. La garanzia opera per tutta la durata dell’atto pattizio e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da esso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali pretese vantate dall’Azienda Sanitaria verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.
ART. 36 MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
L'affidatario non può impugnare l’efficacia dell’aggiudicazione per non aver sottoscritto il verbale di gara.
ART. 37 CONTRATTO E SPESE DI REGISTRAZIONE
Il contratto è stipulato, con le modalità e i termini di cui all’art. 11 del Codice degli Appalti. Le spese della registrazione del verbale di gara sono a totale carico dei soggetti aggiudicatari.
Detto contratto sarà stipulato dall’ASP di Enna, che ne curerà la relativa registrazione ai sensi di legge.
ART. 38 DOCUMENTAZIONE
L'Impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine della stipula del contratto dovrà produrre all’Ufficiale Rogante Aziendale la seguente documentazione:
a) la documentazione comprovante le dichiarazioni autocertificate e prodotte a corredo dell'offerta, che l'Azienda Sanitaria riterrà di dover richiedere;
b) il versamento della somma relativa alle spese di stipulazione e registrazione del contratto;
c) il deposito cauzionale definitivo con le modalità previste nel presente capitolato;
d) la documentazione prevista per le verifiche di cui alla Normativa Antimafia D. L. 159/2012
e) Copia integrale della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del X.X.XX 159/2011 e s.m.i., o la dichiarazione sostitutiva del certificato d’iscrizione alla CCIA redatta dal legale rappresentante e contente le medesime indicazioni;
f) Sottoscrizione dell’Allegato Patto d’Integrità, in osservanza alle Norme c.d. Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;
g) Numero di conto corrente unico, ove confluire tutte gli oneri relativi all’appalto;
f) Inoltre Sarà a totale carico della ditta/e che gestisce/no il servizio, senza alcuna riserva ed eccezione, ogni responsabilità per danni che in relazione all'espletamento o a cause ad esso connesse dovessero derivare all'azienda o a terzi, sia a cose che a persone. L'affidamento avverrà comunque sotto la condizione che l'impresa non si trovi in nessuna delle cause ostative previste dalla Legge;
ART. 39 CHIARIMENTI
Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non saranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.
Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge.
II prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato, salve le riserve espresse nel presente C.S.A. di eventuale modifica delle tariffe a livello legislativo e la disciplina di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006 di rivalutazione dei prezzi.
ART. 40 RIDUZIONE OD ESTENSIONE DEL SERVIZIO
L'Azienda si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale:
1. di estendere il servizio appaltato dandone preavviso all'Impresa aggiudicataria con almeno 20 giorni di anticipo;
2. di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio appaltato, dandone preavviso all'Impresa aggiudicataria con almeno un mese di anticipo, per modifiche organizzative dell'Azienda dovute a norma di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.
3. le estensioni e le riduzioni di cui sopra, se contenute entro il limite del 20% in più o in meno con riferimento all'importo complessivo dell'appalto, non daranno alcun diritto all'Impresa aggiudicataria di pretendere alcuno indennizzo o variazione dei prezzi unitari.
ART. 41 DIVIETO DI RINNOVAZIONE TACITA
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
ART. 42 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO
All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara.
Le forniture o i servizi sono finanziate/i accedendo ai fondi disponibili presso gli appositi conti economici dei bilanci di competenza delle Aziende associate.
Si rimanda alle modalità indicate nell’Allegato B Disciplinare tecnico.
Le condizioni economiche pattuite saranno fisse ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatta salva la disciplina di cui all’art. 115 del D.Lgs 163/2006. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti.
Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa.
Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge, qualora prevista.
Ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, ogni affidataria ha l’obbligo di indicare “un numero di conto corrente unico” sul quale l’azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto affidato, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Detto adempimento dovrà essere fornito, ad ogni Azienda Sanitaria associata, prima della stipulazione del contratto.
ART. 43 INCEDIBILITÀ DEI CREDITI
Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda sanitaria.
La cessione del credito, senza la preventiva approvazione dell'Azienda sanitaria, rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima. Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Azienda debitrice. La cessione del credito del corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta notifica. L'Azienda, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
ART. 44 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’ASP e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni, dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 45 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
a) Il Fornitore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, eventualmente occupati nelle attività contrattuali in appalto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema d’igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore s’impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dalle singole prestazioni richieste le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
b) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti degli stessi dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività e le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.
c) Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
d) Gli obblighi concernenti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
In caso d’inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all’Ispettorato suddetto, se del caso, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento dell'appalto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quanto dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il ricorso alle altre tipologie di personale consentite dalla normativa vigente. Anche in tale eventualità l’Impresa aggiudicataria è tenuta a riconoscere a tali maestranze il trattamento derivante dal diritto positivo.
e) Obblighi in materia di sicurezza e quantificazione costi per eliminare le interferenze L'Azienda promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2° dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008 mediante la predisposizione di apposito D.U.V.R.I, del quale le imprese concorrenti potranno prendere visione attraverso il sito web aziendale (xxx.xxx.xxxx.xx), che individua un costo per
l'eliminazione dei rischi interferenti pari ad € 0,0% dell’importo di gara. L'Azienda e l'appaltatore fornitore si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell'appalto. L'Azienda e l'appaltatore si impegnano, altresì, a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, cooperando ed informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività lavorative oggetto dell'appalto. La promozione di tale cooperazione e coordinamento spetta all'Azienda, quale Impresa Appaltante (datore di lavoro committente). L'affidataria da atto di essere responsabile dei rischi specifici propri delle attività lavorative oggetto dell'appalto. L'Azienda Sanitaria, in ottemperanza all'obbligo di coordinamento e verifica, compierà attraverso sopralluoghi di verifica svolti dai propri servizi Tecnico, SPP, MC, ecc. atti a certificare l'ottemperanza di ogni parte di quanto sottoscritto.
ART. 46 RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, riguardo tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso d’inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restante che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti. Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.
Inoltre, alla Ditta affidataria è fatto obbligo di:
− informare l'azienda sanitaria della eventuale nomina di incaricati alle operazioni di trattamento e delle istruzioni loro impartite secondo specifiche mansioni ed obbligazioni di sicurezza;
− attenersi alle prescrizioni ottenute nel regolamento in uso presso l’azienda per il trattamento di dati personali;
− assumere tutte le misure di sicurezza idonee a costruire i dati da precludere rischi connessi al deterioramento, distruzione, perdita o smarrimento, anche accidentali, dei dati medesimi, nonché all'accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del servizio;
− non comunicare o diffondere i dati posseduti a soggetto od organismo diverso dall'Azienda sanitaria e, per essa, dai responsabili delle strutture o dalle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri che ne formulino richiesta;
− attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dall’azienda sanitaria.
La violazione delle disposizioni della X.X.xx 163/2006 o la mancata osservanza degli obblighi elencati nel precedente capoverso, darà luogo alla risoluzione del contatto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
ART. 47 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Amministrazione per legge. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa con ogni relativo onere a carico dello stesso, nel rispetto delle Norme di Riferimento.
ART. 48 PUBBLICITÀ
E’ vietato alla aggiudicataria di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente contratto e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione scritta.
ART. 49 INADEMPIENZE
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’Azienda sanitaria contesta mediante
lettera raccomandata AR le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento dell’organo deliberante dell’Azienda sanitaria. In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto aggiudicatario, e delle ragioni per le quali l’Azienda sanitaria ritiene di disattenderle.
ART. 50 PENALITÀ
Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso d’inadempienza, e per ritardo nelle prestazioni dovute, secondo quanto indicato nel presente C.S.A. e nell’allegato B Disciplinare Tecnico. L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione. Verificandosi due volte detti abusi o deficienze, formalizzate con contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'A.S.P. con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria.
Inoltre costituisce causa specifica per l’applicazione della penale, la mancata esecuzione o il ritardo della prestazione, qualora per detta causa l’Azienda Sanitaria sia costretta ad approvvigionarsi sul libero mercato. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al soggetto aggiudicatario in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, e/o sulla cauzione definitiva, ove esistente, se queste non bastanti.
Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
ART. 51 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.
Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore Generale - o in sua assenza dall’organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso:
a) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all’articolo che precede, numero due penalità;
b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione di quanto disposto dal presente CSA;
c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
f) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
g) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse, ovvero successivamente secondo quanto dispone l’articolo;
i) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
j) qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell’esecuzione del contratto, salvo l’esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
k) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda, ai sensi del precedente articolo .
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) e c) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l’Azienda sanitaria dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l’Azienda sanitaria, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva ove esistente.
Nel caso d’incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
ART. 52 RECESSO
In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente atto, l’Azienda Sanitaria, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, il rapporto contrattuale s’intenderà risolto. L’amministrazione contraente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
L’Azienda può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente capitolato:
a. in qualunque momento dell’esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c.
b. Per motivi di pubblico interesse;
c. Per frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
d. In caso di cessione dell’azienda, cessazione di attività, o nel caso di concordato preventivo,fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
e. Nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto precedentemente;
f. Nei casi di morte del titolare della ditta aggiudicataria, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
g. In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e L’Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuali con gli altri soci;
h. Nel caso in cui la prestazione sia stata resa in violazione dei termini previsti negli atti contrattuali;
i. Per giusta causa;
j. Per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, accorpamento, soppressione o trasferimento di servizi;
k. In caso di necessario adeguamento alle normative che potranno intervenire, in questo caso, qualora occorra mantenere parte del servizio per le rimanenti incombenze, verrà abbattuto l’onere relativo;
l. Per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.
Si conviene che per giusta causa s’intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato speciale d’appalto relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo Contratto.
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione Contraente. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
Qualora l'Impresa affidataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda Sanitaria sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Ad essa verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
ART. 53 DISDETTA
Qualora l'aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di
penale. Con addebito della maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio in questione ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.
ART. 54 ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO
Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicati alla esecuzione del servizio l’Azienda ha facoltà di procedere all’acquisto sul libero mercato. L’eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario. Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall’Amministrazione.
ART. 55 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO
L’Azienda sanitaria, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 ed alla legge 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi. A tale scopo l’Azienda sanitaria ha adottato, con appositi provvedimenti, un regolamento, per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Azienda sanitaria e del rilascio delle copie a favore dei cittadini. Una copia del testo integrale di tale regolamento può essere richiesto al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Ufficio relazioni con il pubblico, Xxxxx Xxxxxxx Xxxx x. 00 – 00000 Xxxx. Tale diritto va esercitato in armonia con quanto dispone l’art. 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
ART. 56 SOSTITUZIONE DELLE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE
La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni e integrazioni, è ammessa, nei casi previsti dalla legge e dagli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l’impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori. Per tali finalità, si rammenta che l’art. 77-bis del richiamato testo unico ha disposto che le disposizioni generali, in materia di documentazione amministrativa, si applicano alle fattispecie concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o pubblica utilità, servizi e forniture. Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati. Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.
ART. 57 INTEGRAZIONI E ACCERTAMENTI D’UFFICIO
L’Amministrazione può richiedere chiarimenti e integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, l’Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede, in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell’impresa.
ART. 58 CERTIFICAZIONI A CORREDO DELLE OFFERTE
Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l’ammissione e per l’aggiudicazione dal bando di gara, relativi alle situazioni rilevanti nei pubblici appalti che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive, e non necessitano della conseguente produzione dei relativi certificati a comprova. Le certificazioni, sostitutive ai sensi del primo comma, sono prodotte dal solo soggetto aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione.
ART. 59 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti d’idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.
ART. 60 SITO INTERNET
Le ditte interessate possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte copia degli atti di gara, compreso il presente capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet: xxx.xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx
trasparente/bandi di gara e contratti. Le ditte che estrarranno i documenti di gara dal sito web, dovranno fornire apposita comunicazione alla U.O.C. Provveditorato, o via e-mail al seguente indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx o via fax. Al num. 0935.520177-520343, indicando possibilmente recapito, ragione sociale, e-mail, e numero di fax.; Eventuali modifiche, chiarimenti, integrazioni, rettifiche e precisazioni, disposte da questa amministrazione, alla presente gara saranno rese ESCLUSIVAMENTE mediante la pubblicazione sul sito internet aziendale, sino a sei giorni prima della data fissata per il ricevimento delle offerte, a tal fine l’ASP declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle stesse da parte dei concorrenti. Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara tramite il sito web è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi. Farà fede esclusivamente il testo approvato da questa Amministrazione. Quanto sopra é richiesto unicamente per consentire alla ASP di far conoscere a tutte le ditte interessate alla gara eventuali chiarimenti forniti nonché comunicazioni, rettifiche e precisazioni, disposte da questa Amministrazione dopo la pubblicazione del bando e prima della scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta. E' onere dei candidati, che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative o interpellare a tal fine il responsabile del procedimento.
ART. 61 FORO COMPETENTE
Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia discendente dal contratto, esclusivamente il Foro di Xxxx.
ART. 62 DISPOSIZIONI FINALI
l’Azienda non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della legge n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze concorsuali e per la stipulazione del contratto. L’Amministrazione dell’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di sospendere, revocare od annullare la gara in qualsiasi momento, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere.
ALLEGATI AL PRESENTE C.S.A.
Allegato A Dichiarazioni amministrative - A1 Dichiarazione antimafia - A2 Patto d’integrità. Allegato B Disciplinare Tecnico
Allegato C Modello RTI
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
-------- ooo0ooo --------
La Ditta Firma
Per espressa ed incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel presente C.S.A, in particolare quelle di cui alle clausole espresse agli artt.3-4-5-6-25-31-35-37-38-42-49-50 E 51 del presente CSA.
La Ditta Firma
ALLEGATO “A”
FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL
D.P.R. 445/2000 PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA, PER IL FABBISOGNO AZIENDALE DI ANNI TRE.
Spett.le Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Xxxxx Xxxxxxx Xxxx, 0/0 - 00000 Xxxx
Il sottoscritto , nato a il , domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di e legale rappresentante della , con sede in _, Via
, capitale sociale Euro ( ), iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , codice fiscale n. , partita IVA n.
, codice Ditta INAIL n. , Posizioni Assicurative Territoriali –
P.A.T. n.
e Matricola aziendale INPS n.
(in R.T.I.
costituito/costituendo o Consorzio con le Imprese ) di seguito denominata “Impresa”,
Nella qualità di
[ ] Impresa singola;
[ ] Consorzio di società cooperative di produzione e lavoro; [ ] Consorzio tra imprese artigiane;
[ ] Consorzio stabile;
[ ] Capogruppo mandataria di una Riunione temporanea di imprese; [ ] Mandante di una Riunione temporanea di imprese;
[ ] Consorzio ordinario di concorrenti;
[ ] Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE);
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
ai fini della partecipazione alla presente gara;
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1) Che questa Impresa è iscritta dal al Registro delle Imprese di , al numero , per attività di (in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, D.Lgs. 163/2006);
2) che l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
a. Amministratore Unico, nella persona di: nome cognome , nato a , il , C.F.
, residente in , nominato il fino al , con i seguenti poteri associati alla carica: ;
x. Xxxxxxxxx di Amministrazione composto da n. membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome , cognome_ , nato a , il
, C.F. , residente in , carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il fino al , con i seguenti poteri associati alla carica:
;
c. che il soggetto abilitato a sottoscrivere l’offerta oggetto della presente gara, in nome e per conto dell’impresa istante, è il signor , nato a
,il , nella sua qualità di ;
3) a) che nel libro soci della medesima figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
……………….. … %
……………….. … %
totale 100 %
b) che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
……………….. a favore di ,
……………….. a favore di ;
c) che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:
……………….. per conto di ................
……………….. per conto di ;
4) che l’Ufficio II.DD. presso il quale l’Impresa è tenuta a presentare la denuncia dei redditi è il seguente (indirizzo completo) ;
5) a) di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e degli altri documenti a esso allegati, ovvero richiamati e citati prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo contratto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;
b) di aver preso piena conoscenza delle condizioni di cui ai richiamati Bando di gara, e capitolato speciale d’appalto ed altri documenti ad essi allegati, e che i beni e i servizi offerti devono rispettare tutti i requisiti minimi in essi indicati;
c) di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell’Offerta;
d) di aver tenuto conto, anche ai sensi della Legge 327/2000 e s.m.i., nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture, con i relativi servizi, e che i beni offerti non sono stati prodotti mediante l’utilizzo di manodopera minorile in condizioni di sfruttamento;
e) di accettare, in caso di aggiudicazione in proprio favore, le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Amministrazione da servire;
f) di avere effettuato uno studio approfondito del servizio in gara, di ritenerlo adeguato e fornibile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
g) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h) di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni della U.O. interessata, anche per quanto concerne il piano di sicurezza in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di esecuzione e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo di ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo aggiudicato;
6) che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
7) di essere consapevole che l’eventuale realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, sarà valutata dalla ASP di Enna, nell’ambito delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara, al fine
della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure, ai sensi della normativa vigente;
8) che, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento di imprese o consorzio;
9) che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, che testualmente si riporta:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (ex art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008)(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
10) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali situazioni nei confronti della società sopraindicata e dei propri familiari conviventi;
11) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 (compilare solo i campi relativi alla propria situazione aziendale):
3. questa Impresa (è/non è) in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
4. questa Impresa ha un numero di dipendenti pari a unità;
5. questa Impresa (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data all’ufficio competente il prospetto di cui all’art. 9 della medesima legge,
6. (eventuale, in caso di situazioni particolari) questa Impresa (ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale,
12) che questa Impresa adempie agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, nei luoghi di lavoro e in materia previdenziale;
13) di non aver in corso provvedimenti di interdizione di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 03 / 08 / 2007, n. 123;
14) di aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato globale al netto dell’IVA, ovvero, di aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato globale di impresa, al netto dell’IVA.
(indicare gli anni di riferimento)
- anno Euro = ( ),
- anno Euro = ( ),
- anno Euro = ( );
15) di aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, al netto dell’IVA:
(indicare gli anni di riferimento)
- anno Euro = ( ),
- anno Euro = ( ),
- anno Euro = ( );
16) che i principali servizi o le principali forniture, nel settore oggetto della gara, eseguiti dall’impresa presso strutture sanitarie, pubbliche o private, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando relativo, sono i seguenti:
N. | Ente | Importo | Anno |
17) che il personale impiegato per l’esecuzione delle attività contrattuali ha padronanza della lingua italiana;
18) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente alla gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che saranno inviate anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in _ Via , tel.
, fax , pec ;
19) (eventuale) di essersi recata nei posti dove deve essere reso il servizio e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, riconoscendo che il contratto da attuarsi rimane così perfettamente individuato in ogni sua parte;
20) di aver preso conoscenza e tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e, eventualmente, degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e / o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le forniture;
21) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, licenze e quant’altro necessario per lo svolgimento del servizio e di impegnarsi a comunicare immediatamente all’Azienda Sanitaria le eventuali sospensioni o revoche dei citati provvedimenti;
22) di essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei re- gistri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006;
23) di avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
24) di essere in possesso delle seguenti certificazioni (o equivalenti rilasciate da organismi accreditati): a. ………………..
b. ……………….
Le certificazioni devono essere prodotte in copia autenticata ovvero sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. Secondo quanto stabilito dall’art. 43 D. Lgs. n. 163/2006, sono comunque ammesse altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità.
In caso di procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura in atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione dovrà essere prodotta in sede di aggiudicazione;
25) che l’impresa rappresentata non è incorsa, nella esecuzione di contratti di appalto commessi da pubbliche amministrazioni, in risoluzioni anticipate, disposte dalla stazione appaltante, per negligenza, colpa, malafede, inadempienza contrattuale;
26) che l’Impresa, in caso di aggiudicazione, non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in subappalto;
ovvero
27) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
28) Di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali e/o in cantiere, ecc.);
29) di prendere atto che, qualora le eventuali insufficienze, inadempienze violazione totale o parziale delle condizioni e delle obbligazioni contrattuali dovessero rivestire carattere di tale gravità da compromettere la
funzionalità del servizio, l’Azienda sarà costretta ad affidarne la prosecuzione ad altri, a procedere all’incameramento della cauzione e a richiedere il risarcimento delle maggiori spese sostenute per assicurare il servizio;
30) che è a conoscenza che l’Amministrazione appaltante, nel caso in cui l’aggiudicataria provvisoria non faccia pervenire la documentazione definitiva entro il periodo stabilito nella relativa comunicazione, è legittimata ad aggiudicare l’appalto alla concorrente che segue in graduatoria, con conseguente incameramento del deposito cauzionale provvisorio e il risarcimento di ipotizzabili ulteriori danni subiti dall’Azienda Sanitaria;
31) (eventuale, in caso di Cooperativa o Consorzio tra Cooperative) che l’Impresa in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro prefettizio al n. , ovvero in quanto partecipante a consorzio fra cooperative, è iscritta nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. ;
32) (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. 633/72 e comunicherà alla
A.S.P. di Enna, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
33) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si intende integralmente trascritto;
34) dichiara espressamente, ed in modo solenne, che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti a principi di lealtà , trasparenza e correttezza, che non si è accordata e non si accorderà con latri partecipanti alla gara per limitare od eludere, in alcun modo, la concorrenza;
35) di essere a conoscenza che la A.S.P. di Enna si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
36) di essere a conoscenza e di accettare che la A.S.P. di Enna potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme EN 45004 – apposite verifiche ispettive; che il costo delle verifiche ispettive è a carico del fornitore fino all’ammontare dello 0,5 % del valore degli ordinativi di fornitura emessi e, comunque, fino ad un massimo dello 0,2 % dell’importo massimo del Contratto e che, in caso di aggiudicazione, al momento del sorgere del vincolo contrattuale;
37) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e la
A.S.P. di Xxxx avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la formalizzazione del contratto, questa potrà essere risolta di diritto dalla ai sensi dell’art. 1456 c.c.
38) Dichiara, ai sensi dell'articolo 8 del Programma Quadro "Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana" di impegnarsi, pena il recesso del contratto, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.).
39) Di impegnarsi, ai sensi dell'articolo 2, c. 1, della L.R. 20/11/2008. n.15 e s.m.i; "Impegno del Legale Rappresentante ad indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di Conto Corrente Unico in cui la S.A. potrà far confluire tutte le somme relative all'appalto" quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
40) di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC),
41) di acconsentire che i dati e le informazioni fornite verranno trattati esclusivamente per finalità di gestione amministrativa nonché per instaurazione ed esecuzione dei rapporti contrattuali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/03
, li Timbro e Firma
ALLEGATO “ A 1“ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA
(La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma autografa unitamente a copia di documento di identità in corso di validità e leggibile)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a Prov Stato il
Codice fiscale Tel/Fax _ Posta elettronica
in qualità di Titolare Legale rappresentante Altro
della società
con sede in
X.Xxx/ codice fiscale numero REA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali (art. 76 DPR n. 445/2000):
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del
D. L.vo 06/09/2011, n. 159 (disposizioni antimafia).
Il firmatario prende atto che la Camera di Commercio procederà a controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.
Il firmatario dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data Firma del dichiarante
Art. 85 X.X.xx 06/09/2011, n. 159 (Soggetti sottoposti alla verifica antimafia)
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.
2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi e 2, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.
Art. 89 X.X.xx 06/09/2011, n. 159 ( Autocertificazione)
1. Fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67.
La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La predetta dichiarazione è' resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente;
b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso, indicate nella tabella C annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive modificazioni.
ALLEGATO “ A 2“
PATTO DI INTEGRITÀ' TRA l'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA, PER IL FABBISOGNO DI ANNI 3.
Questo documento, approvato contestualmente agli atti di gara dal Direttore Generale di questa Azienda, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in argomento, costituisce parte integrante della presente gara d'appalto e di qualsiasi contratto assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.
Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna s’impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto il vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Il sottoscritto Operatore economico …………………………………………………………………………………………………..
Nato a………………………………residente in…………………………………………Via……………………………………….
Codice Fiscale n……………………In qualità di ……………………………dell'Impresa iscritta al n…………….del Registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………………………, Partita Iva………………………………………….
in qualità di eventuale affidataria dei lavori in oggetto o aggiudicataria o subappaltatrice si impegna a segnalare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.
Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".
Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
1.risoluzione o perdita del contratto;
2.escussione della cauzione di validità dell'offerta;
3.responsabilità per danno arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella misura delle percentuali indicate al valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4.esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per 2 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.
Data …………………..
Titolare o legale rappresentante della Ditta………………………………….
Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna Il Direttore Generale
D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
…………………..
ALLEGATO B – DISCIPLINARE TECNICO
SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA ASP ENNA, FABBISOGNO ANNI TRE
Art. 1 Oggetto del servizio
L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento ad un Istituto di credito, di seguito denominato Istituto, del servizio di cassa dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, di seguito denominata Azienda, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 29/10/1984 n. 720 e s.m.i., come disposto dall’art. 35 del D.L. 24/1/2012 n. 1, alla legge regionale 18/4/1981 n. 69 ed alla legge regionale 7/3/1997 n. 6 e s.m.i., nonché dell’esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto, comportante eventualmente anche operazioni estere, in conformità alle norme del bando di gara, del capitolato ed alle fattispecie previste ed alle condizioni stabilite dalla convenzione che regolerà il rapporto tra le parti.
Art. 2 Svolgimento del servizio
L’Istituto dovrà eseguire, oltre all’ordinario servizio di cassa, basato su ordinativo informatico con firma digitale, ogni altro servizio e/o operazione di banca, anche da o per l’estero, alle migliori condizioni stabilite dagli accordi interbancari e che dovranno comunque essere comunicate all’Azienda prima dell’esecuzione dell’operazione.
L’Istituto si obbliga a custodire e amministrare, senza alcun compenso e/o rimborso spese, gli eventuali titoli e/o diversi valori di proprietà dell’Azienda nonché quelli depositati da terzi a titolo di cauzione nei confronti dell’Azienda stessa.
Il servizio sarà espletato presso una dipendenza dell’Istituto; dovrà comunque essere presente almeno un'agenzia di riferimento ubicata nel territorio comunale ove ha sede l’Azienda, ovvero presso la stessa Sede dell’Azienda qualora di comune accordo fosse accertata la sussistenza dei necessari presupposti, nei giorni lavorativi per gli istituti di credito e negli usuali orari di apertura degli sportelli bancari, garantendo comunque l’accesso nelle ore pomeridiane al personale dipendente dell’Azienda per esigenze amministrativo-contabili (verifiche contabili, consegna e/o regolarizzazione di documentazione occorrente per l’espletamento del servizio, etc…).
Qualora, presso una o più sedi dell’A.S.P., fosse presente uno sportello bancomat, l’Istituto s’impegna a mantenere il funzionamento del servizio.
Il personale che l’Istituto destinerà alla gestione del servizio dovrà essere numericamente sufficiente e dotato della specifica professionalità richiesta dalla peculiarità del servizio stesso.
L’Istituto ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o semplicemente a conoscenza e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente connessi all’espletamento del servizio, secondo le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
L’Istituto è responsabile per l’esatta osservanza di tali obbligo da parte del proprio personale.
Art. 3 Riscossioni
L’Istituto riscuote, tramite ogni propria dipendenza operativa, tutte le somme spettanti all’Azienda, rilasciando, in luogo e vece di questa, quietanza liberatoria. Le quietanze dovranno essere prodotte tramite applicazione informatica dedicata, idonea ad assicurare la certezza delle operazioni eseguite nonché a prevenire comportamenti fraudolenti. In ogni caso deve essere specificata la causale del versamento. Dell’avvenuta riscossione deve essere data immediata comunicazione al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’Azienda. Le riscossioni avvengono sulla base di ordini di riscossione, progressivamente numerati per esercizio amministrativo, individuali o collettivi.
L’Istituto, a meno che non sia stato preventivamente diffidato dal riscuoterle, accetterà, anche senza preventiva autorizzazione dell’Azienda, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore dell’Azienda stessa, senza spese e/o commissioni per il versante. In tal caso sulla quietanza che rilascerà l’Istituto, che dovrà essere collegata all’ordine di riscossione emesso per la regolazione del sospeso, dovrà essere apposta l’annotazione “salvi i diritti dell’Ente”. Le somme comunque riscosse dall’istituto saranno registrate nella corrispondente contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato nei termini e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
L’Istituto provvede al prelevamento delle disponibilità esistenti sui cc/cc postali intestati all’Azienda, previa comunicazione da parte di quest’ultima dell’importo da prelevare, con l’apertura di conti sospesi in entrata, che verranno regolarizzati con l’emissione dei relativi ordinativi di riscossione, al lordo delle commissioni di prelevamento.
Gli ordinativi di riscossione saranno spediti in formato elettronico, pertanto l’Istituto dovrà essere adeguatamente attrezzato a tal fine. Il messaggio contenente l’ordinativo di incasso, che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un raggruppamento di ordinativi costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro al tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico form che dovrà essere condiviso dall’Azienda.
L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007.
Art. 4 Pagamenti
L’Istituto esegue esclusivamente i pagamenti disposti dall’Azienda mediante emissione di ordini di pagamento numerati progressivamente individuali e collettivi.
Gli ordinativi di pagamento saranno spediti in formato elettronico, pertanto l’Istituto dovrà essere adeguatamente attrezzato a tal fine. Il messaggio contenente l’ordinativo di pagamento, che trasporta tutte le informazioni relative ad un singolo ordinativo o ad un raggruppamento di ordinativi costituisce un pacchetto di interscambio. Ogni pacchetto, prima dell’inoltro al tesoriere, viene sottoscritto con firma digitale e trasmesso singolarmente. Gli stessi ordini sono compilati attraverso uno specifico form che dovrà essere condiviso dall’Azienda.
L’Istituto, sulla base di specifica richiesta del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’Azienda, darà corso a pagamenti di spese obbligatorie (ad es. imposte, tasse, sanzioni, utenze, etc...) anche senza la preventiva emissione del corrispondente ordinativo di pagamento. Quest’ultimo sarà emesso dall’Azienda senza ritardo per la regolazione del sospeso.
L’Istituto, conformemente alla vigente normativa, per ciascun pagamento dovrà acquisire la necessaria quietanza. Nelle ipotesi in cui il titolo sia estinto con modalità diversa dal diretto pagamento a favore del creditore, la dichiarazione di accredito o di commutazione sostituisce la quietanza del creditore. Su richiesta dell’Azienda l’Istituto deve fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito nonché la relativa prova documentale.
Nessuna spesa o commissione è prevista per l’esecuzione degli ordinativi trasmessi per via telematica.
Nessuna spesa o commissione potrà essere addebitata ai beneficiari ove si tratti del pagamento di stipendi e compensi al personale, ivi compresi i versamenti conto terzi (cessioni, pignoramenti, assegni mantenimenti, quote sindacali, ...) ai medici di base e ai pediatri, ai medici della medicina dei servizi, della continuità assistenziale, agli organi direttivi ed ai componenti di altri organi istituzionali (ad es. collegio sindacale, nucleo di valutazione) nonché del pagamento di spese obbligatorie, quali contributi, imposte, tasse etc , nonché nel caso
di bonifici esteri.
Saranno, inoltre, esclusi da qualsiasi addebito i pagamenti effettuati alle altre Aziende sanitarie, alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell’art. 1 del D. Lgs.vo 165/2001, ai soggetti di cui alla Legge 210/92, ai dializzati, ai trapiantati ed in genere tutti i rimborsi di spese/indennizzi e quelli di importo inferiore ad Euro 100,00.
L’Istituto provvederà, ove fosse condizione per l’esecuzione dell’ordine di pagamento, ad acquisire presso i competenti Uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero ovunque fosse necessario, le formalità richieste dalla natura del pagamento (ad es. visti, convalide, dichiarazioni, etc ).
L’estinzione degli ordinativi di pagamento avviene nel rispetto della vigente normativa e delle indicazioni fornite dall’Azienda, con assunzione di responsabilità per la regolarità del pagamento, sia nei confronti dell’Azienda che dei terzi creditori, da parte dell’Istituto che ne risponde con tutto il proprio patrimonio.
Gli ordini di pagamento dovranno essere eseguiti entro il termine massimo del secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna telematica del titolo all’Istituto, salvo diversa prescrizione da parte dell’Azienda.
Nei particolari casi specificati dall’Azienda, il pagamento dovrà essere eseguito con valuta fissa. In questo caso sarà concordato il termine, comunque non superiore ai tre giorni lavorativi antecedenti la valuta assegnata, entro cui il titolo di spesa dovrà essere consegnato all’Istituto.
Per quanto riguarda il pagamento degli emolumenti al personale dipendente, il cassiere, s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari, qualora il pagamento ricada in giorno non lavorativo, la valuta dovrà essere quella del giorno lavorativo immediatamente precedente.
I pagamenti saranno eseguiti dall’Istituto nei limiti delle disponibilità di cassa ovvero dell’eventuale anticipazione preventivamente concessa dall’Istituto in base alla vigente normativa ed alle disposizioni di cui al presente capitolato.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è previsto che gli strumenti di pagamento riportino, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Azienda in applicazione della legge 136/2010 (piano straordinario contro le mafie) il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio il codice unico di progetto (CUP).
L’Istituto non dovrà dar corso al pagamento di titoli non completi o sui quali risultino discordanze tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre. Eventuali correzioni apportate sui titoli di riscossione o pagamento dovranno essere convalidate con la firma delle stesse persone autorizzate alla sottoscrizione.
L’Istituto s’impegna a seguire le istruzioni che l’Azienda impartirà mediante apposite annotazioni sui titoli, per l’assoggettamento all’imposta di bollo.
Per i pagamenti urgenti potrà essere annotato sul titolo il termine ultimo di pagamento e, qualora tale termine fosse lo stesso giorno della ricezione da parte dell’Istituto, quest’ultimo s’impegna ad eseguirlo immediatamente.
L’Istituto Tesoriere è tenuto al rispetto della normativa in materia di codifica gestionale SIOPE di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 05 marzo 2007.
Art. 5
Sottoscrizione degli ordinativi e comunicazione delle firme autografe
Gli ordinativi di riscossione e di pagamento ed ogni altro documento contabile emessi devono essere predisposti dal responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’Azienda o da altro funzionario
che lo sostituisce e convalidati con firma digitale, ai sensi del D. Lgs.vo n. 82/2005 come modificato dal D. Lgs.vo
n. 235/2010, dal rappresentante legale dell’Azienda o da altro dirigente che partecipi alla direzione della stessa ai sensi delle norme di cui all’art. 3 del d. lgs 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. e che sia stato preventivamente autorizzato in tal senso, salvo diversa prescrizione dell’Azienda.
Il Direttore Generale comunica al cassiere le generalità delle persone da lui autorizzate alle firme di cui al precedente punto, corredando, ove previsto, la comunicazione degli originali di firma per esteso ed in breve.
Art. 6
Anticipazioni di cassa e criterio di aggiudicazione
L’Istituto dovrà concedere all’Azienda anticipazioni straordinarie di cassa conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. a), n. 1 del d. lgs. 30/12/1992 n. 502, entro i quattro/dodicesimi dell’assegnazione delle risorse attribuita nell’anno all’Azienda (L.R. n. 2/2007 art.24 comma 28.
Nella fattispecie comunque il limite massimo dell’anticipazione di cassa concessa viene fissato ai tre/dodicesimi dell’assegnazione per la quale dovrà farsi riferimento a quella contabilizzata nell’ultimo bilancio d’esercizio adottato dall'Azienda, con possibilità di diminuzione della misura della anticipazione.
Nel caso in cui l’ASP chiedesse, nel corso della validità del contratto, una riduzione della superiore quota di anticipazione dei tre dodicesimi l’Istituto dovrà calcolare la commissione di affidamento, nella misura offerta in gara, sulla nuova (inferiore quota di anticipazione).
Le operazioni di rientro devono essere eseguite puntualmente dall’Istituto, senza necessità di preventiva autorizzazione, utilizzando le disponibilità finanziarie rilevate nella contabilità speciale intestata all’Azienda.
L’offerta dovrà essere formulata in ribasso sui seguenti elementi costituenti la base d’asta:
- Tasso debitore massimo, per anticipazioni di cassa utilizzate, pari ad EURIBOR ad 1 mese su base 365 maggiorato di uno spread (soggetto al ribasso) di 3.50;
- CAF (commissione di affidamento) nella misura dello 0,5% annuo (soggetto al ribasso), calcolata sull’importo dell’anticipazione concessa e da addebitare trimestralmente;
- Commissione forfettaria annuale sul transato, nella misura dello 2 per mille (soggetto al ribasso), da calcolarsi sul totale delle entrate correnti intese come quote indistinte di trasferimento a titolo di F.S.R. e F.S.N. senza quindi considerare gli incassi di ticket sanitari, i trasferimenti con destinazione vincolata ed ogni altra forma d’incasso diversa dalle precedenti. Anche in questo caso l’addebito sarà effettuato trimestralmente.
- Tasso di interesse attivo, pari ad EURIBOR ad 1 mese su base 365 (soggetto al rialzo).
La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D.Lgs n° 163/ 2006 e cioè in favore dell’Istituto di credito che avrà presentato la migliore offerta ottenendo il maggiore punteggio complessivo di cui alla sottosegnata pesatura:
5) Tasso debitore punti 30/100;
6) CAF (commissione di affidamento) punti 30/100;
7) Commissione forfettaria punti 35/100;
8) Tasso di interesse attivo…………………………… punti 5/100
.
Sarà assegnato il punteggio massimo sulle offerte migliori ed in proporzione alle altre offerte secondo la seguente formula:
30 x Tasso debitore più basso / Tasso debitore offerto da ogni singolo Istituto Bancario; 30 x prezzo CAF più basso / prezzo CAF offerto da ogni singolo Istituto Bancario;
35 x prezzo Commissione forfettaria più basso / prezzo Commissione forfettaria offerto da ogni singolo Istituto Bancario;
5 x Tasso di interesse attivo offerto da ogni singolo Istituto Bancario / Tasso di interesse attivo più alto ; Per i primi tre elementi costituenti la base d’asta non saranno ammesse offerte al rialzo.
In caso di offerte paritarie si procederà ai sensi dell’art. 77 del X.X. 00/00/0000 n. 827 a miglioria. In tal
caso le offerte migliorative non potranno essere inferiori allo 0,1% se presente uno solo degli Istituti interessati; viceversa la miglioria è senza limiti. Dette migliorie, in assenza del Legale Rappresentante, possono essere offerte da un suo incaricato munito di apposita specifica procura.
Le ditte concorrenti dovranno presentare offerta secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara.
Le eventuali anticipazioni di tesoreria saranno gestite in appositi conti correnti bancari, nei quali l’Istituto renderà disponibile all’Azienda l’ammontare delle facilitazioni concesse.
Le somme riscosse dall’Istituto saranno portate a decurtazione delle anticipazioni utilizzate, con valuta dello stesso giorno dell’operazione d’incasso, con ripristino della linea di credito concessa.
Per i giroconti che non comportano movimenti di denaro, l’Istituto applicherà la valuta compensata.
Per l’utilizzo delle anticipazioni l’Azienda procederà all’ordinamento contabile delle scritture dandone comunicazione all’Istituto.
L’Istituto, applicando il tasso debitore offerto in gara, addebiterà trimestralmente la contabilità speciale intestata all’Azienda per l’importo corrispondente agli interessi maturati sul c/anticipazioni nonché gli importi derivanti dall’applicazioni delle commissioni riconosciute di cui sopra, previa trasmissione all’Azienda del relativo estratto conto, che dovrà essere disponibile, oltre che in formato cartaceo, nella procedura informatica. L’Azienda provvederà, senza ritardo, all’emissione del titolo di spesa necessario alla regolazione del sospeso, salvo contestazione da comunicare all’Istituto entro giorni 60 (sessanta) dal ricevimento dell’estratto conto.
L’Istituto dovrà inoltre permettere all’Azienda l’accesso alle altre forme di credito previste dallo stesso D. Lgs 502/92 e s.m.i. nel rispetto delle modalità previste dall’art. 4 della legge regionale 9/8/2002 e s.m.i.
Art. 7
Condizioni per le operazioni di conto corrente
Qualsiasi rapporto di conto corrente che potrà essere acceso dall’Azienda, dovrà essere completamente gratuito per l'Azienda e senza facoltà di utilizzo di apertura di credito e devono prevedere l'attivazione della procedura di home banking.
L’Istituto rinuncerà alla pretesa di qualsiasi compenso non previsto espressamente dalla presente Convenzione, anche se rientrante negli accordi interbancari.
Art. 8
Servizi telematico-informatici
Oltre alla trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento e riscossione secondo le modalità indicate nei precedenti artt. 3 e 4 del presente capitolato, l’Istituto dovrà fornire gratuitamente e giornalmente i seguenti servizi informatici:
1. Verifica delle giacenze, ovvero dell’eventuale anticipazione di cassa;
m. Verifica dello stato di esecuzione degli ordinativi di pagamento e d’incasso;
n. Verifica delle partite sospese (ordinativi di pagamento e d’incasso non ancora eseguiti nonché incassi e pagamenti effettuati in assenza di ordinativo);
L’Istituto dovrà prevedere l'attivazione e gestione di sistemi per la riscossione elettronica degli incassi tramite carte bancomat e carte di credito.
Tali servizi dovranno essere attivati contestualmente all’avvio del servizio di cassa, presso le attuali sette postazioni di riscossione dei tickets sanitari ( Ospedali di Enna, Piazza Armerina, Leonforte e Nicosia e Poliambulatori di Enna, Barrafranca e Pietraperzia). Dette ubicazioni potranno essere modificate in base alle esigenze organizzative e senza oneri per l’Azienda.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità inerente la gestione del servizio anzidetto.
I costi di installazione, gestione e tenuta delle apparecchiature POS sono a carico dell’Istituto e esenti dalla commissione “pago bancomat”.
Il tesoriere si obbliga ad installare, a richiesta dell’Azienda, ulteriori postazioni di riscossione elettronica dei tickets sanitari. Sarà a carico dell’Azienda solo il costo della installazione, che dovrà essere preventivamente concordato con l’Azienda e non potrà essere superiore a quello praticato ad altri Enti.
A richiesta dell’Azienda dovranno essere forniti sistemi di pagamento automatico che consentono all’utente il pagamento del ticket.
Quest’ultimo servizio di pagamento automatico, non è considerato requisito essenziale per la partecipazione alla procedura di gara. Per lo stesso verrà corrisposto all’Istituto un importo da concordare con la Stazione Appaltante che non dovrà essere superiore a quello praticato ad altre Aziende per la stessa tipologia di servizio.
Art. 9
Conto dei movimenti di cassa e situazione titoli
L’Istituto deve mettere in linea, a disposizione dell’azienda:
i. il giornale di cassa;
j. il conto relativo alla movimentazione dei titoli e dei valori eventualmente ricevuti in custodia od amministrazione dall’Azienda;
k. il prospetto di raccordo tra la contabilità dell’Istituto e quella dell’Azienda ai fini della reciproca certificazione (certificato di concordanza), entro i limiti temporali previsti dalla vigente normativa.
Art. 10 Verifiche ed ispezioni
L’Azienda potrà procedere a verifiche ed ispezioni relativamente all’attività concernente la gestione del servizio di cassa affidato all’Istituto. Quest’ultimo dovrà esibire, ad ogni richiesta, tutta la necessaria documentazione.
Art. 11
Resa del conto finanziario
L’Istituto dovrà formalmente rendere il conto della gestione di cassa relativa all’esercizio chiuso entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il conto o comunque entro due mesi dalla data di cessazione del servizio.
Art. 12
Custodia ed amministrazione titoli e valori
L’Istituto dovrà provvedere gratuitamente alla custodia dei titoli e dei valori dell’Azienda nonché alla riscossione dei relativi frutti.
Analogamente l’Istituto provvederà alla custodia dei titoli e dei valori di proprietà di terzi che l’Azienda deliberi di prendere in carico.
La movimentazione dei suddetti titoli e valori avverrà sulla base di specifici provvedimenti del Direttore Generale dell’Azienda.
Art. 13
Condizioni economiche del servizio
L'espletamento del servizio di cassa sarà svolto secondo le condizioni anzidette, pertanto non sarà dovuto alcun ulteriore indennizzo, sia per le spese vive sostenute (quali, ad esempio, spese postali, bolli, telegrafiche e telefoniche, tenuta conto, utilizzo di stampati, registri e bollettari) che per eventuali maggiori servizi derivanti da modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni legislative.
Art. 14
Tasso di interesse creditore
Il tasso creditore annuo, sulle eventuali giacenze di cassa, viene fissato all’Euribor 1 mese su base 365.
Durata
Art.15
La convenzione relativa al servizio di cassa avrà la durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipula della
convenzione. L’Istituto, se richiesto dall’Azienda, si obbliga a prorogare il termine finale della convenzione per un periodo massimo di due anni alle medesime condizioni contrattuali.
Allo scadere della convenzione, l’Istituto Cassiere sarà comunque tenuto, su richiesta dell’Azienda, a proseguire nell’espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo Cassiere, agli stessi patti e condizioni.
Art. 16
Controlli e Penalità
La Direzione del servizio sarà affidata al Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’Azienda e ha espressa delega dall’Azienda di operare, durante il corso del servizio, per necessità od opportunità sopravvenute, tutti gli interventi che ritenga necessari.
L’Azienda e l’Organo di revisione dell’Azienda stessa hanno diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in custodia ogni volta che venga ritenuto necessario ed opportuno con l’obbligo dell’Istituto di credito aggiudicatario di esibire i registri e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio.
Gli incaricati delle funzioni di controllo economico finanziario hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio e di conseguenza, previa comunicazione dell’Azienda dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici dell’Istituto di credito aggiudicatario.
L’Azienda ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente al servizio sulle modalità di esecuzione dell’intervento specifico, senza che per tale controllo l’Istituto di credito possa pretendere di eliminare o diminuire la propria responsabilità che rimarrà comunque intera ed assoluta.
Al momento dell’effettuazione del controllo verrà redatto un verbale di accertamento che dovrà essere controfirmato contestualmente, in loco, da entrambe le parti presenti.
Nel caso che nessun rappresentante dell'Istituto di credito intervenga ai controlli sopra citati, o se presente, si rifiuti di sottoscrivere il verbale, si procederà ugualmente alla presenza di due testimoni.
Qualora si rilevassero delle inadempienze agli obblighi previsti, l’Azienda potrà richiedere all’Istituto di credito aggiudicatario di intervenire per porre rimedio a tale inconveniente entro un termine perentorio che non potrà mai essere inferiore a tre giorni lavorativi.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Istituto, saranno applicate penali nella misura giornaliera dello 0,3 per mille dell’ammontare del valore dell’inadempimento.
Per il procedimento di applicazioni di eventuali penali si procederà a norma dell’art.145 del D.P.R. 05-10- 2010, n. 207.
Art. 17 RESPONSABILITÀ DEL TESORIERE
- Per eventuali danni causati all’ente affidante o a terzi, il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
- Il Tesoriere è responsabile, ai sensi di legge, delle somme e dei valori affidatigli, ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l’obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nell’identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti.
- Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa, non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell’Ente.
- Il Tesoriere è responsabile della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti
derivanti dall’assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale dell’A.S.P. in merito alle irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.
Art. 18
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
l. L’Amministrazione, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall’articolo 134 del d.lgs. 163 del 2006, nonché dall’art. 1671 del C.C. potrà recedere dal contratto, tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall’Ente appaltante.
m. L’Amministrazione può recedere dal contratto, anche se ne è iniziata l’esecuzione, purché tenga indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall’Ente appaltante.
L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni, qualora nel corso della sua esecuzione:
▪ venga a cessare per l'Azienda l'obbligo giuridico di provvedere al servizio in oggetto;
▪ venga a cessare per l'Azienda l'obbligo del sistema di tesoreria unica;
▪ per giusta causa.
Nei casi di cui sopra al Tesoriere/cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio.
Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall’articolo 136 del d.lgs. 163 del 2006, nonché
dall’art. 1453 del C.C. potrà risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi, salvo rivalsa di spese e danni subiti:
a. quando l’appaltatore non inizi il servizio alla data fissata nella convenzione o interrompa lo stesso. L’Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanga, è fatta salva per l’Ente la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dal mancato inizio o interruzione del rapporto oltre alle sanzioni previste dalla Convenzione;
b. qualora accerti che i comportamenti del contraente comportino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione della prestazione dovuta, per un periodo superiore a 15 giorni. In questo caso l’Ente formulerà la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione, per la prestazione delle proprie controdeduzioni; acquisite e se valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che il contraente abbia risposto, l’Ente disporrà la risoluzione del contratto, salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
c. qualora l’appaltatore ritardi negligentemente l’esecuzione del servizio. Più specificatamente, l’Ente intimerà per iscritto al contraente di adempiere entro un termine, che salvo casi di urgenza, non potrà essere inferiore a quindici giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, qualora l’inadempimento permanga, viene disposta la risoluzione ed è fatto salvo per l’Ente di pretendere il risarcimento dei danni subiti e la rifusione delle spese sostenute in conseguenza dell’interruzione del rapporto.
d. per eccessiva onerosità sopravvenuta , ai sensi dell’art. 1467 c.c.. Quando a seguito del mutare delle condizioni previste nel momento della stipula del contratto, il costo da sostenere per il Servizio di Tesoreria e Xxxxx diviene apprezzabilmente più costoso rispetto al momento in cui l'obbligazione medesima è sorta.
In questi casi al Tesoriere/cassiere non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.
L’Azienda è tenuta a segnalare tempestivamente al Tesoriere/cassiere gli eventuali reclami in ordine allo svolgimento del servizio
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In caso di cessazione anticipata del servizio per qualsivoglia motivo, l’Ente si impegna, sin da ora, ad estinguere immediatamente ogni esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni concesse dal Tesoriere, obbligandosi – in via subordinata – all’atto del conferimento dell’incarico al Tesoriere subentrante, a far assumere a quest’ultimo, tutti gli obblighi inerenti:
a. le anzidette esposizioni debitorie;
b. gli impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente;
c. le delegazioni di pagamento relative ai mutui e prestiti notificate.
Art. 20 CONTENZIOSO
L’art. 239 del D.lgs. n°163/2006 consente l’utilizzo della transazione, nel rispetto del Codice Civile, a prescindere dal procedimento di accordo bonario.
Art. 21
Domicilio fiscale delle parti e foro competente
Per gli effetti del contratto derivanti dal presente capitolato di gara e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, il contraente elegge il proprio domicilio presso la sede legale dell’Azienda.
Per eventuali controversie il Foro competente è quello ove ha sede legale l'Azienda.
Art. 22 Spese contrattuali
Tutte le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto che regolerà il servizio saranno a carico dell’Istituto.
Art. 23 Rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare alla Legge Regionale n. 5/2009 s.m.i., Legge 69/81 s.m.i., X.Xxx. 502/92 s.m.i., il D.Lgs. 163/ 06 s.m.i., il DPR 510/2010 n. 207, la Legge Regionale 12/7/11 n. 12 ed il DPRS 31/01/12 n. 13.
X.xx Il Direttore Generale (Dott. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
ALLEGATO “C“ - Modello RTI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA, PER IL FABBISOGNO DI ANNI 3. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RIUNIONE TEMPORANEA DI IMPRESE AI SENSI DELL’ART. 118 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DELL’12 APRILE 2006.
Le sottoscritte Imprese: ..............................................................................................................………………
…………………………………………………………………………………………………………………. con sede legale in ........................................................Via..................................................................................
P.I. ..................................rappresentata legalmente dal Sig. ...............................................................................
nato a ............................................................................................il ....................................................................
con sede legale in ........................................................Via...................................................................................
P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. ...................................................................................
nato a ............................................................................................il ....................................................................
con sede legale in ........................................................Via...................................................................................
P.I. ..............................rappresentata legalmente dal Sig. ....................................................................................
nato a ............................................................................................il .....................................................................
in relazione alla presente procedura di gara, per lo svolgimento dell’attività le parti ritengono opportuno un'organizzazione comune dell'attività relative e connesse alle operazioni stesse
DICHIARANO
1. di voler partecipare alla gara suddetta congiuntamente, impegnandosi alla costituzione di riunione temporanea di imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006;
2. in caso di aggiudicazione sarà nominata Capogruppo l’impresa…………………………………
3. alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto anche dopo il termine della fornitura e fino all’estinzione di ogni rapporto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;
4. ogni singola Impresa intende assumere la seguente parte dell’attività di concessione: Impresa...........................................................Parte dell’attività e precisamente……………….……..
...................................………………..per una percentuale pari a ........................................................
Impresa...........................................................Parte dell’attività e precisamente………………………
...................................………………..per una percentuale pari a ........................................................
Impresa...........................................................Parte dell’attività e precisamente……………….……..
...................................………………..per una percentuale pari a ........................................................
SI IMPEGNANO
♦ a conferire, in caso di affidamento del lotto cui si concorre per tutta la durata contrattuale, mandato collettivo speciale con rappresentanza ampia e irrevocabile al legale rappresentante dell’impresa Capogruppo indicata in precedenza.
L’Impresa ................………….............. data .....................Xxxxxx e firma .........................................
L’Impresa ................………….............. data .....................Xxxxxx e firma .........................................
L’Impresa ................………….............. data .....................Xxxxxx e firma .........................................