SCHEMA DI CONVENZIONE
SCHEMA DI CONVENZIONE
per l’affidamento a LAZIOcrea S.p.A., società in house della Regione Lazio, dei servizi di gestione e organizzazione degli aspetti logistici dell’Accademia Cybersecurity Lazio, oggetto del finanziamento dal PR FSE+ 2021-2027 Priorità 2 Istruzione e formazione obiettivo g) Apprendimento permanente – AC 21 Realizzazione di scuole di alta formazione.
TRA
Regione Lazio (di seguito denominata “ Regione”), con sede legale in Xxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000, C.F. 80143490581, rappresentata da ………………… Direttore all’Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione, domiciliata presso la sede, autorizzata alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli da e in qualità di Autorità di Gestione del Programma
Regionale FSE+ del Lazio per il periodo 2021-2027 (di seguito anche “AdG”);
E
LAZIOcrea S.p.A. (di seguito anche “LAZIOcrea”), con sede legale in Xxxx (XX), Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 1366233100, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 531128, in persona ……………………..
autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri …………………
congiuntamente anche, le “Parti”
VISTI
− la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
− la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
− il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” smi;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;
− la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
− il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’art.56, comma 2, della l.r. n.11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
− l'articolo 30, comma 2, del R.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
− la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”;
− la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
− la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.”;
− la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437;
− la Deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
− la Circolare del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024;
− il documento “Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d’indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027” approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n. 13;
− la Direttiva del Presidente della Regione Lazio del 19 febbraio 2021, n. R00001, recante: “Istituzione della "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee 2021-2027" e ss.mm.ii.;
− il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
− il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
− la Deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2021, n. 755 avente a oggetto “Governance operativa regionale per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale Complementare al PNRR (PNC)”, con la quale è stato adottato il modello di governance regionale;
− la Deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 19 che approva il DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE 2022 - ANNI 2022-2024, composto da due sezioni, nell’ambito delle quali sono esposte “le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio di previsione 2022-2024, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione”;
− la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 996 avente ad oggetto “Programmazione unitaria 2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR” che approva, tra l’altro, le proposte dei Programmi Regionali 2021-2027 per il FSE+ 2021-2027;
− l'Accordo di partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2022;
− la Direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 che individua le misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. direttiva NIS - Network and Information
Security");
− il Decreto legislativo n. 65 del 18 maggio 2018 che recepisce la predetta direttiva e detta la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
− il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’Enisa, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (“Regolamento sulla Cybersicurezza»);
− il DPCM 30 luglio 2020, n. 131, “Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133”, che detta criteri e modalità per l’individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, ed il DPCM 14 aprile 2021, n. 81, che definisce le modalità per la notifica nel caso di incidenti riguardanti beni ITC;
− il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
− il Decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
− il Decreto legge 14 giugno 2021, n. 82, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2021, n. 109, recante: “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”;
− la Deliberazione della Giunta regionale n. 81 del 01/03/2022 “Approvazione dello schema di Accordo interistituzionale ai sensi dell’art. 15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale finalizzato alla diffusione e al rafforzamento della cybersicurezza”;
− la Deliberazione della Giunta regionale n. 500 del 28/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in materia di Cybersicurezza, Associazione Cyber 4.0 e l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell’Istruzione. Finalizzazione delle risorse a valere sul PR FSE+ 2021-2027”;
− la Determinazione Dirigenziale n. G07786 del 15/06/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. Costituzione del gruppo di lavoro previsto dall’art. 4 dell’Accordo interistituzionale ai sensi dell’art. 15, L. 241/90 tra la Regione Lazio e l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con il compito di supervisionare e coordinare le attività finalizzate alla diffusione e al rafforzamento della cybersicurezza”;
− la Determinazione Dirigenziale n. G08823 del 07/07/2022 “Accademia di Cybersicurezza Lazio. Modifiche allo Schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Lazio, il Centro di competenza in materia di Cybersicurezza, Associazione Cyber 4.0 e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del Ministero dell'Istruzione approvato con D.G.R. n. 500 del 28 giugno 2022”;
− il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026, Registro Cronologico n. 25960 del 11 gennaio 2022, il cui schema è stato approvato dalla D.G.R. n. 952 del 16 dicembre 2021, il quale disciplina i servizi e le modalità di svolgimento dei medesimi tra le Parti;
CONSIDERATO CHE
− LAZIOcrea S.p.A., Società con capitale interamente regionale, opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in house providing e pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo della Regione, analogamente a quelli che quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;
− LAZIOcrea S.p.A. ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative della Regione Lazio, anche mediante elaborazione e predisposizione di documenti afferenti alla predisposizione dei piani regionali e dei programmi co- finanziati dalla Unione Europea e che, da Statuto, svolge tutte le operazioni connesse all’oggetto sociale e/o strumentali al raggiungimento dello stesso, comprese quelle di organismo intermedio o soggetto attuatore di interventi co-finanziati dall’Unione Europea;
− l’art. 2 del Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. stabilisce che gli interventi previsti nei Programmi Regionali, co-finanziati con fondi strutturali comunitari, saranno oggetto di apposite Convenzioni in conformità alle regole vigenti in materia;
− LAZIOcrea S.p.A, come da Statuto societario, opera anche nel campo della formazione, dell’aggiornamento, della qualificazione e del perfezionamento professionale del personale dell’Amministrazione regionale e di altri soggetti pubblici regionali, progettando, gestendo e monitorando corsi, piani e progetti formativi;
− LAZIOcrea S.p.A., con nota prot n , ha trasmesso all’AdG lo Studio di Fattibilità (di
seguito, Progetto) che definisce le azioni di dettaglio per lo svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione;
− con Determinazione n……. del è stato approvato il Progetto presentato da LAZIOcrea S.p.A;
− LAZIOcrea S.p.A., per l’attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili dell’iniziativa si attienealle disposizioni dell’AdG del POR FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio;
− pertanto, è necessario disciplinare i rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. e definire i reciproci diritti e obblighi ai fini dello svolgimento dei servizi di gestione e organizzazione degli aspetti logistici dell’Accademia Cybersecurity Lazio.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse ed allegati)
1. Le premesse e l’allegato Xxxxxxxx costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2 (Oggetto)
1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea
S.p.A. relativamente allo svolgimento dei servizi di gestione e organizzazione degli aspetti logistici dell’Accademia Cybersecurity Lazio, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 500 del 28/06/2022 e ss.mm.ii.
Art. 3
(Piano delle Attività)
1. Per realizzare i servizi di gestione e organizzazione degli aspetti logistici dell’Accademia Cybersecurity Lazio, LAZIOcrea S.p.A. opererà in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente e tenuto conto degli atti d’indirizzo tecnico-operativo dell’Autorità di Gestione (di seguito anche denominata “AdG”), tra cui il Sistema di Gestione e Controllo (Xx.Xx.Xx.), il Manuale delle Procedure, lecircolari attuative, nonché di qualsiasi ulteriore atto/indirizzo adottato dall’AdG nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste dal Progetto, su richiesta della Regione, LAZIOcrea S.p.A. predisporrà uno specifico documento a integrazione dello stesso, che dovrà essere soggetto all’approvazione dell’AdG.
Art. 4 (Obblighi dell’AdG)
1. L'AdG del PR FSE+ fornisce indicazioni e informazioni strategiche e operative rispetto alle quali LAZIOcrea S.p.A. deve conformarsi nell’esecuzione delle attività previste dal Progetto.
2. L’AdG si impegna inoltre a:
a. rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo art. 9;
b. garantire la disponibilità di un sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio elettronico dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, in coerenza con quanto stabilito dagli artt. 68, paragrafo 8 e 72, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
c. fornire le informazioni riguardanti il Xx.Xx.Xx. attraverso il documento descrittivo dell’organizzazione e delle procedure adottate dall’AdG stessa, in coerenza con il modello di cui all’Allegato XVI del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
d. informare LAZIOcrea S.p.A. in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell’attuazione del PR FSE+ che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dalla medesima Società;
e. istituire misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati;
f. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
3. L’AdG effettua controlli periodici presso LAZIOcrea S.p.A. per effettuare il monitoraggio e la verifica sulla qualità e quantità dei servizi erogati, per verificare la corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste, compiendo i necessari adempimenti per determinare la regolare esecuzione degli stessi.
Art. 5
(Obblighi di LAZIOcrea S.p.A.)
1. LAZIOcrea S.p.A. si impegna a dare attuazione alle attività previste dal Progetto nei termini e nelle modalità stabiliti dalla presente Convenzione.
2. LAZIOcrea S.p.A., nel dare attuazione alla presente Convenzione, si impegna all’esecuzione delle seguenti attività:
a. supportare la gestione degli aspetti amministrativi dell’Accademia Cybersecurity Lazio, ivi inclusa la gestione delle procedure di selezione e di contrattualizzazione dei docenti e le procedure di selezione degli allievi, anche avvalendosi delle piattaforme informatiche in dotazione a Codesta Società;
b. coordinare le attività di aula e di segreteria didattica e organizzare la gestione dei servizi di accoglienza degli utenti dell’Accademia Cybersecurity Lazio;
c. gestire e organizzare la pianificazione didattica e la calendarizzazione annuale dei percorsi formativi, secondo gli indirizzi concordati con l’AdG del PR FSE+;
d. comunicare all’AdG del PR FSE+ l’avvenuto avvio dei corsi per ogni annualità di riferimento;
e. supportare la rendicontazione delle attività e delle spese afferenti alla realizzazione dell’iniziativa, in conformità alle disposizioni attuative emanate dall’Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027, anche mediante il ricorso all’applicazione di opzioni semplificate di costo da definirsi in accordo con l’AdG del PR FSE+;
f. inserire telematicamente i dati della gestione finanziaria dei progetti formativi, inclusi i dati per la rendicontazione, sul Sistema informativo e di monitoraggio del FSE+ e a inviare all’AdG le richieste di rimborso per l’attività realizzata, coerenti con le risultanze degli inserimenti sul Sistema,
g. supportare le attività di comunicazione e di promozione delle iniziative formative, ivi inclusa la realizzazione di un portale web che consenta la consultazione diretta delle opportunità formative offerte dall’Accademia,
h. supportare il monitoraggio quali-quantitativo degli interventi formativi,
i. procedere all’acquisizione delle attrezzature tecniche necessarie all’attività formativa e all’allestimento degli spazi, ivi inclusi quelli collegati all’accesso a esami per l’ottenimento di certificazioni private a cui gli allievi potranno accedere a seguito dei percorsi formativi, nel rispetto della normativa nazionale e di quella applicabile per il FSE+ secondo quanto stabilito dall’AdG del PR FSE+;
j. tenere tutta la documentazione riconducibile all’attuazione dell’intervento, presso la propria sede legale al fine di consentire in qualunque momento il controllo puntuale della destinazione attribuita ai finanziamenti assegnati;
k. accettare la vigilanza dell’AdG sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato, anche mediante lo svolgimento delle attività di controllo ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060;
l. rispettare i vigenti Regolamenti UE e le disposizioni adottate dall’AdG FSE+ 2021-2027, in tema di informazione e pubblicità sugli interventi cofinanziati dal PR FSE+ Lazio 2021-2027.
3. LAZIOcrea S.p.A. si impegna a realizzare integralmente gli interventi previsti nel rispetto dei termini
di cui all’art. 15 e con le modalità descritte nella progettazione approvata dall’AdG.
Art. 6
(Organizzazione delle strutture e modalità attuative)
1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, LAZIOcrea S.p.A. dovrà organizzare le proprie strutture tecnico- amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa e la gestione e rendicontazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni fornite dall’AdG.
2. L’esecuzione delle attività avviene nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione.
Art. 7 (Obblighi di riservatezza)
1. LAZIOcrea S.p.A. deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. LAZIOcrea S.p.A. si impegna all’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
2. Nell'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs.
n. 196/2003 (Codice della Privacy) e successive modifiche e/o integrazioni.
3. In relazione alle attività affidate ai sensi della presente Convenzione, il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.
4. LAZIOcrea S.p.A., in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, in riferimento all’obbligo prescritto dalla normativa nazionale vigente, procederà a nominare, con atto scritto, i soggetti deputati all’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione quali “incaricati del trattamento” e fornirà agli stessi le relative istruzioni e raccomandazioni in ordine alla normativa a tutela dei dati.
5. I dati personali acquisiti e trattati in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione saranno raccolti con l’ausilio di strumenti informatici e/o su supporti cartacei e saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per la quale sono stati raccolti, fatto salvo quanto previsto in materia dalle normative di settore.
Art. 8
(Titolarità e utilizzo dei prodotti)
1. Tutti i prodotti ed eventuali sistemi hardware forniti e i software realizzati in ragione della presente Convenzione, unitamente alla relativa documentazione tecnica di supporto, sono di proprietà della Regione Lazio.
2. Per la realizzazione di prodotti software, LAZIOcrea S.p.A. si impegna a realizzare e/o a far sviluppare i predetti prodotti software, nonché a elaborare e/o a far elaborare la relativa documentazione tecnicadi supporto conformemente ai principi vigenti di qualità e “riusabilità” del software e delle applicazioni
informatiche nella pubblica amministrazione.
3. Le licenze d’uso dei prodotti software di proprietà di operatori di mercato, acquisite in virtù della presente Convenzione, sono intestate a LAZIOcrea S.p.A.
Art. 9 (Copertura finanziaria)
1. Le risorse finanziarie per la copertura dei costi derivati dalla attività oggetto della presente Convenzione, per la somma di Euro ,00 ( /00) omnicomprensiva, come indicato nel Progetto, sono individuate nei capitoli del PR FSE+ 2021-2027.
Art. 10
(Modalità di riconoscimento dei costi)
1. Sono ammissibili le spese strettamente legate alla realizzazione delle attività descritte nel Progetto, sostenute e pagate nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2021/1060 (artt. 63 e 64) e dal regolamento specifico FSE+. Fermo restando quanto disposto dalla regolamentazione europea, essendo l’ammissibilità delle spese determinata in base a regole nazionali, nelle more della definizione di regole nazionali specifiche per il periodo 2021/2027, fa fede quando disposto dal D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” (GU n.71del 26 marzo 2018).
2. A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, la Direzione Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione provvederà al trasferimento delle risorse, previa emissione di apposite fatture elettroniche di LAZIOcrea S.p.A., secondo le seguenti modalità:
− l’erogazione del contributo avverrà in 3 (tre) tranche per ogni annualità prevista dal Progetto;
− un primo anticipo pari al 40% dello stanziamento annuale ad avvenuto invio della progettazione esecutiva relativa all’annualità di riferimento;
− una secondo anticipo, sino al massimo del 50% dello stanziamento annuale, ad avvenuta verifica della documentazione che attesta l’utilizzo del 90% della prima anticipazione;
− ad avvenuta verifica di tutta la documentazione attestante le spese sostenute per la realizzazione delle attività formative, sarà erogato il saldo spettante, nella misura massima del 10% dello stanziamento complessivo annuale. L’emissione della fattura da parte di LAZIOcrea S.p.A. avverrà solo dopo l’approvazione della suddetta relazione.
3. Gli importi erogati a titolo di secondo anticipo e a titolo di saldo finale sono corrisposti a seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati dall’AdG oltre che a fronte dell’avvenuto conferimento dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, secondo le modalità e la tempistica definite dall’AdG.
Art. 11
(Gestione e rendicontazione)
1. LAZIOcrea S.p.A. dovrà attenersi alle indicazioni dell’AdG del PR FSE+ per la gestione e rendicontazione degli interventi formativi previsti dal Progetto.
2. Nelle more dell’approvazione di nuove regole e direttive legate al “Sistema di Gestione e Controllo” (Xx.Xx.Xx.) del PR FSE+ 2021-2027, per la gestione e controllo degli interventi formativi di cui alla
presente Convenzione, si applica, in particolare, per la rendicontazione delle voci di costo definite nella pianificazione finanziaria approvata dall’AdG, quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B e successive modifiche e integrazioni;
3. Per la rendicontazione delle spese relative alle risorse umane, LAZIOcrea S.p.A. è tenuta a compilare, salvo successive ulteriori modifiche comunicate dall’AdG, la modulistica prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, comprensiva dei documenti giustificativi contabili e amministrativi;
4. Tutte le spese dirette del personale devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione di attività progettuali. Fanno eccezione le spese per la progettazione dell’intervento (precedenti all’approvazione del Progetto) e quelle per le operazioni amministrative di rendicontazione (successive alla fine delle attività). Tali spese dovranno comunque essere state effettivamente sostenute al momento della presentazione del rendiconto, pena l’inammissibilità. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al Progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). Xxxxxx, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.). Non sono riconosciuti pagamenti in contanti. Sarà onere di LAZIOcrea
S.p.A. consegnare unitamente ai documenti giustificativi della spesa un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria si considera il CCNL del settore di riferimento.
5. LAZIOcrea S.p.A. è consapevole degli obblighi derivanti dai Regolamenti UE che investono la Regione Lazio e che comportano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti, e quindi della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare alla Regione.
Art. 12 (Ulteriori adempimenti)
1. Al fine di consentire in qualunque momento l’esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati, come specificato all’art. 5, LAZIOcrea S.p.A. si impegna a tenere tutta la documentazione degli interventi presso la sede di realizzazione delle attività o, previa comunicazione, presso la propria stessa sede.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 82 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 LAZIOcrea S.p.A. è tenuta a conservare la documentazione giustificativa inerente agli interventi realizzati e a renderla disponibile su richiesta di qualsiasi autorità o organismo di controllo per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento da parte dell’autorità di gestione. L’AdG si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli.
3. LAZIOcrea S.p.A. deve produrre con la tempistica e le modalità stabilite la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, attraverso il sistema informativo e di monitoraggio, reso disponibile dall’Amministrazione, secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione degli interventi.
Art. 13 (Divieto di cumulo)
1. LAZIOcrea S.p.A. dichiara di non percepire contributi, finanziamenti o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per gli stessi interventi o per gli stessi costi previsti dal Progetto.
Art. 14 (Risorse non utilizzate)
1. Entro 30 (trenta) giorni dal termine indicato all’art. 15, LAZIOcrea S.p.A. si impegna a effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul x/x xxxxxxxx xxxxxx XXXX XX00X0000000000000000000000 (Xxx X; ABI 02008; CAB 05255) intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento “Restituzione parte finanziamento non utilizzato per lo svolgimento delle attività dell’intervento Accademia Cybersecurity Lazio” a valere sul PR FSE+ Lazio 2021-2027.
Art. 15
(Durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha una durata biennale e garantirà i servizi di cui all’oggetto per assicurare il corretto svolgimento dell’offerta formativa dell’Accademia Cybersecurity Lazio per gli anni formativi 2022-2023 e 2023-2024.
2. In accordo a quanto previsto dal precedente comma 1, la data di termine della presente Convenzione è stabilita al 31 dicembre 2024; tale termine potrà essere modificato in accordo con l’AdG del PR FSE+.
3. LAZIOcrea S.p.A. si impegna ad attuare e ultimare tutte le operazioni nei tempi concordati con l’AdG, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
4. LAZIOcrea S.p.A. si impegna altresì ad informare l’AdG, per ogni annualità di durata del Progetto, dell’avvio operativo delle attività formative e calendarizzazione dei corsi.
5. L’AdG e LAZIOcrea S.p.A. si impegnano ad effettuare una verifica annuale sull’andamento del Progetto per la prosecuzione delle successive attività progettuali.
Art. 16 (Disciplina Inadempienze)
1. La Regione procederà alla revoca della presente Convenzione qualora vi sia, da parte della LAZIOcrea S.p.A., una grave inosservanza degli impegni assunti in virtù della presente Convenzione o in caso di violazioni reiterate degli stessi.
2. Gli inadempimenti che possono dar luogo alla revoca della presente Convenzione saranno contestati dalla Regione Lazio a LAZIOcrea S.p.A., mediante posta elettronica certificata. In tal caso, LAZIOcrea S.p.A. deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx 00 (xxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della contestazione. Qualora tali deduzioni non siano ritenute congrue, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, la Regione Lazio provvederà a comunicare a LAZIOcrea S.p.A. un termine per sanare le inadempienze riscontrate. L’eventuale inutile decorso del suddetto termine perentorio, ovvero l’eventuale inesatto adempimento, comporterà la revoca della presente Convenzione.
3. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di LAZIOcrea S.p.A. nel caso di ritardi nell’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione dovuti a cause fortuite o di forza
maggiore, a terze parti, alla Regione o da inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte di quest’ultima.
4. La Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea S.p.A. definirà il quadro sanzionatorio da utilizzare nei rapporti con eventuali società aggiudicatarie di servizi connessi all’attuazione di parti del Progetto, per gestire eventuali inadempienze relative ai servizi oggetto della presente Convenzione.
Art. 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. LAZIOcrea S.p.A. e Regione Lazio assumono tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
2. A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, le Parti utilizzeranno il c/c bancario avente IBAN acceso presso la Banca , sul quale laRegione accrediterà il corrispettivo previsto dalla presente Convenzione. Ai sensi dell’art. 3, comma7, della predetta Xxxxx, la LAZIOcrea S.p.A. individua nel Dott la persona delegata ad
operare sul sopraindicato conto.
3. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario (bancario o postale), la Convenzione si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.
Art. 18
(Imposte di registro e oneri fiscali)
1. Gli eventuali oneri fiscali e di registrazione saranno integralmente a carico di LAZIOcrea S.p.A., ad eccezione di quanto per legge è posto a carico della Regione Lazio.
Art. 19
(Legge applicata e Foro competente)
1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente all’interpretazione e/o all’esecuzione e/o alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma (RM).
Art. 20
(Clausola di esonero di responsabilità)
1. LAZIOcrea S.p.A. si assume la responsabilità, per tutto quanto concerne la realizzazione degli interventi progettuali, in sede civile e in sede penale, in caso di infortuni al personale addetto o a terzi, salvo quanto escluso dalla normativa vigente in materia.
2. LAZIOcrea S.p.A. solleva la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione di contratti nei confronti di terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa.
3. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato, ed ai contratti a qualunque titolo stipulati da LAZIOcrea S.p.A. con terzi, fanno capo in modo esclusivo a LAZIOcrea S.p.A. che
esonera espressamente la Regione Lazio da ogni controversia, domanda, chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.
Regione Lazio
Autorità di Gestione
PR FSE+ Lazio 2021 2027
LAZIOcrea S.p.A.
……………………………
La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. xx (xxxx) contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica della presente Convenzione, conservata agli atti.