Azienda Ospedaliera
Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l’Università degli Studi di Milano
APPALTO | PER | L’ESECUZIONE | DEL | SERVIZIO DI |
BONIFICA | E | SANIFICAZIONE | AI | FINI DELLA |
PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI DEI PRESIDI OSPEDALIERI “BUZZI”, “CTO”, “SESTO SAN XXXXXXXX” E “BASSINI” DI CINISELLO BALSAMO.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Milano, novembre 2011
INDICE
Numero pag.
SEZIONE I PARTE GENERALE
1 GLOSSARIO 4
2 OBIETTIVI DELL’APPALTO 5
3 FORMA DELL’APPALTO E NATURA DEL CONTRATTO 5
4 DOCUMENTI CONTRATTUALI 5
5 OGGETTO DELL’APPALTO 6
6 DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 7
7 AUMENTO E DIMINUZIONE 8
8 DURATA DELL’APPALTO 8
9 VERBALE DI CONSEGNA 8
10 RICONSEGNA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE 9
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO – DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI – OBBLIGHI ED ONERI
1 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI 10
2 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI
LA MANODOPERA 10
3 CAUZIONI E FIDEJUSSIONE 11
4 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE 11
5 CESSAZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 13
6 TUTELA DELLA SICUREZZA 13
6.1 NORMATIVA DI SICUREZZA - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E
PER LA SALUTE 13
7 CUSTODIA DEI BENI - PUBBLICA INCOLUMITÀ 16
8 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 16
9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE 17
10 RAPPORTI TRA APPALTATORE E COMMITTENTE 17
10.1 Direttore tecnico 17
10.2 Capo Commessa 18
10.3 Reperibilità 18
10.4 Verbalizzazioni 18
10.5 Sospensione del servizio 18
10.6 Spostamento dei termini di fine appalto 19
10.7 Divieto di sospendere o di ritardare i servizi, i lavori e le forniture 19
10.8 Modifiche agli impianti - integrazione impiantistica 19
10.9 Variazione dei servizi 19
11 PATTI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI 20
12 SUBAPPALTI 20
13 LEGGE ANTIMAFIA 21
SEZIONE III – STANDARD DI SERVIZIO RICHIESTI – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI - STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PENALI
1 DOMICILIO LEGALE DELL’APPALTATORE E SEDE OPERATIVA 21
2 PERSONALE ADDETTO DELL’APPALTATORE 22
3 STRUTTURA TECNICA OPERATIVA 23
4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 23
5 CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE 24
6 RISERVATEZZA 24
7 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 25
8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 25
9 DISPOSIZIONE FINALE 26
10 RINVIO 26
11 CONTRATTO 26
11.1 Unita' fondamentale e sostanziale del contratto 26
11.2 Spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione 26
11.3 Validità ed efficacia del contratto 26
12 LEGGE APPLICABILE 26
13 PENALI 26
14 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI 28
14.1 NORME PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI 28
SEZIONE IV - PREZZI – NUOVI PREZZI - PAGAMENTI – REVISIONI PREZZI – CESSIONE DEI CREDITI
1 PREZZI 29
2 NUOVI PREZZI 29
3 PAGAMENTI 29
4 REVISIONE PREZZI PER LA QUOTA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE 30
5 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 30
6 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 30
Allegati al Capitolato:
All. 1 Riepilogo prezzi unitari e importi totali All. 2 Calendario prelievi campioni
All. 3 Protocollo d’intervento
SEZIONE I PARTE GENERALE
1 GLOSSARIO
Appaltatore: Parte che assume l’obbligo di fornire i servizi/lavori. Esso può identificarsi anche con il capofila di una associazione temporanea di impresa. L’impresa, costituita nelle forme e con le modalità previste dalla legislazione vigente a livello nazionale e comunitario, alla quale si intende affidare l’Appalto e con cui l’Amministrazione Committente firmerà il contratto.
Disciplinare tecnico: Documento nel quale il committente descrive:
• i beni oggetto dell’ “Appalto di Manutenzione”;
• le sue richieste;
• i modi per verificare il soddisfacimento delle richieste.
Capitolato speciale d’appalto: Raccolta delle clausole che definiscono gli oneri che le parti devono assumersi nel corso dell’appalto. Saranno trattati tra l’altro i seguenti argomenti:
• le eventuali variazioni quantitative e qualitative dei beni;
• le eventuali variazioni della disponibilità a produrre e/o espletare il servizio richiesto;
• gli effetti delle migliorie apportate.
Capo Commessa: Il rappresentante dell’Appaltatore che dirigerà, in stretto coordinamento con la Direzione Tecnica, l’intero processo manutentivo, di cui si assumerà tutta la responsabilità tecnica e operativa. Rappresenta inoltre l’interfaccia principale del Committente.
Committente: L’Amministrazione Committente dell’Appalto, proprietaria del patrimonio impiantistico su cui interverranno i servizi oggetto dell’Appalto.
Contratto di Appalto: Il contratto che sarà stipulato fra il Committente e l’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi e dei lavori.
Corrispettivo a forfait (a corpo): Corrispettivo per quei servizi o lavori il cui costo è riferito alla totalità dello stesso servizio o lavoro, quindi alla prestazione completa in ogni sua parte.
Corrispettivo a misura: Corrispettivo, per servizi o lavori, valutato secondo una unità di misura (mc, ml, lt, kg, etc.)
Direttore tecnico / direzione tecnica: Il responsabile, o il gruppo di responsabili, per conto del Committente dell’Appalto, nonché la persona eventualmente delegata a sostituirlo, che opererà (o opereranno) in stretto coordinamento con il/i responsabile/i tecnico/i dell’Appaltatore.
Fase di avviamento del contratto: Periodo di tempo in cui l’Appaltatore può assimilare le cognizioni gestionali e tecnico-operative del Committente.
Offerta: Atto con cui una parte (Appaltatore) propone a determinate condizioni (clausole contrattuali e prezzi) di fornire o svolgere i servizi oggetto dell’appalto, ad un potenziale cliente (Committente), di propria iniziativa o rispondendo ad una specifica richiesta.
Con la denominazione di “sistemi di produzione e dosaggio di biossido di cloro” si intendono le attuali apparecchiature presenti nei vari Presidi ospedalieri, che hanno il compito di addizionare all’acqua calda sanitaria la percentuale di cloro, necessaria per debellare gli eventuali batteri presenti delle varie forme di legionella. Il biossido di cloro dovrà essere generato in sito con adeguato generatore atto a garantire ogni aspetto sulla sicurezza. L’Appaltatore potrà proporre alla Stazione Appaltante, che dovrà approvare in sede di gara, sistemi alternativi al biossido di cloro, senza oneri aggiuntivi a carico della stazione appaltante. In tal caso, l’Appaltatore dovrà sostituire, a suo onere e cura, gli attuali
impianti con le nuove apparecchiature e provvedere allo stoccaggio dei vecchi apparati presso idonei locali situati in ciascun presidio. Pertanto, con la stessa denominazione di “sistemi di produzione e dosaggio di biossido di cloro” si intenderanno le nuove apparecchiature le quali, al termine del contratto, ritorneranno di proprietà dell’Appaltatore, il quale dovrà provvedere al reinstallazione dei precedenti apparati.
2 OBIETTIVI DELL’APPALTO
La gara, a procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i., ha per oggetto l’affidamento del “Servizi e delle forniture per la prevenzione della legionella nei presidi ospedalieri ed eventualmente territoriali dell’AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO”.
L’Appaltatore dovrà perseguire e garantire i seguenti scopi ed obiettivi fondamentali, a supporto dell’attività del Unità Operativa Tecnica dell’Azienda ospedaliera:
• una manutenzione tempestiva e razionale in grado, non solo di mantenere i livelli minimi di efficienza e di sicurezza del patrimonio impiantistico e delle apparecchiature, ma di proporre l’adeguamento e l’aggiornamento dello stato dello stesso (adeguamento funzionale e normativo) alle diverse e mutevoli esigenze a cui deve assolvere;
• la garanzia dell’eradicazione della legionella dalle reti idriche e dalle apparecchiature potenzialmente a rischio;
• la dotazione degli elementi di conoscenza e della più moderna strumentazione tecnica di gestione in grado di consentire la programmazione delle attività e delle risorse;
• la pianificazione e l’organizzazione ottimale dei servizi in termini di costi e qualità, considerando la complessità indotta dalla dimensione degli interventi di manutenzione e la grande varietà del carico complessivo degli stessi;
• la garanzia delle condizioni di sicurezza di funzionamento previsti dalla legge per l’impianto e per le apparecchiature e di intervento per gli operatori.
3 FORMA DELL’APPALTO E NATURA DEL CONTRATTO
L’appalto in oggetto si configura come appalto di servizi. L’affidamento dell’appalto avverrà, pertanto, secondo la disciplina del X.X.xx. 12 aprile, n. 163 – Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di Servizi – e s.m.i. scegliendo, quale procedura d'aggiudicazione, la procedura aperta definita dell'articolo 55 del suddetto X.Xxx.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di aggiudicare o meno il presente Appalto. L’Appalto potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
4 DOCUMENTI CONTRATTUALI
L’appalto si fonde sui documenti ed atti prodotti dal Committente e dall’Appaltatore che costituiscono la documentazione contrattuale, costituita in ordine crescente di importanza da:
1. eventuali atti progettuali (documentazione, perizie, elaborati grafici, ecc.) presentati in sede di offerta;
2. il Verbale di presa in consegna;
3. l’offerta tecnica ed economica presentata dall’Appaltatore;
4. il Disciplinare Tecnico e i suoi allegati
5. il presente Capitolato speciale di Appalto
6. il Contratto di Xxxxxxx e suoi allegati, che prevalgono su ogni altro documento, da stipularsi con l’Aggiudicatario in forma pubblica.
Nel caso di controversie sull’esatta interpretazione dei testi s’intende che sono a carico del Committente solo gli oneri e gli obblighi esplicitamente espressi a suo carico, intendendosi tutti gli altri a carico dell’Appaltatore.
In caso di discordanze, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con cui i documenti contrattuali sono stati qui sopra elencati. I valori scritti in lettere prevalgano su quelli in cifre. L’Appaltatore sarà l’unico responsabile dei servizi e delle forniture che risultassero eseguiti in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.
L’Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nelle schede, planimetrie, data-base informatico, disegni, relazioni e altri documenti da lui stesso preparati, anche quando detti disegni e documenti siano stati approvati dal Direttore Tecnico.
5 OGGETTO DELL’APPALTO
I servizi da fornire e le modalità di espletamento delle prestazioni, nonché gli interventi da realizzare sono dettate dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, oltre che dal Disciplinare Tecnico.
Più in specifico con il presente Appalto si affida all’Appaltatore ogni incombenza gestionale e tecnica in ordine all’esecuzione dei diversi servizi di gestione degli impianti e della apparecchiature.
Ciò significa che l’Appaltatore dovrà operare a supporto della Direzione Tecnica del Committente e delle Direzioni sanitarie di Presidio per individuare, proporre e risolvere i problemi connessi con la funzionalità, il deterioramento, la conservazione, il ripristino e l’adeguamento tecnico e funzionale degli impianti e delle apparecchiature nel loro complesso. In sintesi oggetto dell’Appalto è la fornitura, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, delle seguenti attività:
• gestione dei sistemi di produzione e dosaggio di biossido di cloro ed accessori negli impianti di distribuzione dell’acqua sanitaria e manutenzione di detti sistemi;
• controllo analitico della concentrazione del biossido di cloro negli impianti di distribuzione e conseguente regolazione dei dosaggi;
• fornitura dei reagenti per la produzione di biossido di cloro e di prodotti disinfettanti specifici;
• installazione e manutenzione di un sistema di teleallarme tramite GSM in grado di trasmettere i segnali di malfunzionamento, preallarme livello, fusto vuoto e fusto sostituito;
• aggiornamento tecnologico dei sistemi di contrasto alla legionella;
• redazione delle relazioni degli interventi e delle misure attuate, nessuna esclusa, per la prevenzione e controllo della contaminazione da legionella;
• l’aggiornamento o l’istituzione del Registro di Manutenzione per ogni impianto, nel caso non fosse già presente nel Presidio, dove annotare il tipo di interventi eseguiti e la loro periodicità (punto 2.2.1 comma 2 dell’allegato al D.D.G. Sanità n. 1751 del 24/2/2009);
• esecuzione degli interventi previsti dai protocolli aziendali nel caso di positività microbiologica riscontrata negli impianti e nelle apparecchiature;
• prelievo e consegna presso laboratori autorizzati dei campioni per l’analisi microbiologica della Legionella;
L’appalto dovrà essere espletato presso tutti i presidi ospedalieri dell’Azienda ospedaliera, come indicato nel disciplinare tecnico
6 DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata pari a 5 anni. Il presidio di Cinisello Balsamo “Bassini”, che attualmente ha già un servizio analogo in vigore, farà parte del presente appalto solo dal 1 settembre 2012. Gli importi complessivi presunti, IVA esclusa, a canone nei vari Presidi ospedalieri, sono riepilogati nella tabella seguente, avendo ipotizzato che l’inizio dell’appalto avvenga dal 1 aprile 2011:
Importo annuo (€) | Importo complessivo presunto quinquennale €) | |
Per il BUZZi | 12.094,02 | 60.470,10 |
Per il CTO | 12.094,02 | 60.470,10 |
Per SESTO | 12.094,02 | 60.470,10 |
Per BASSINI | 12.094,02 | 55.430,93 |
Servizio di analisi presso laboratorio di microbiologia accreditato per la ricerca della legionella | 21.328,00 | 105.278,33 |
Importo complessivo | 69.704,08 | 342.119,56 |
Nella tabella seguente sono rappresentati gli importi dell’appalto previsti per le attività extra canone, al netto dell’I.V.A e degli oneri della sicurezza:
Importo annuo (€) | Importo complessivo presunto triennale (€) | |
Intervento di iperclorazione (opzionale) | 3.476,16 | 17.380,80 |
Intervento per la sostituzione del rompigetto sui rubinetti | 1.369,04 | 6.845,20 |
Intervento per la sostituzione del soffione sulle docce | 3.472,26 | 17.361,30 |
Importo complessivo presunto | 8.317,46 | 41.587,30 |
Si precisa che mentre l’attività “a canone” è la stessa codificata nei punti 1-2-3-4-5-6 dell’art. 2 del Disciplinare tecnico, l’attività extra canone comprende una quota parte degli interventi previsti dal Protocollo di intervento da rischio legionella. Poiché tali interventi sono necessari solo all’insorgere delle criticità lì elencate, il loro onere economico è previsto in forma prudenziale nel piano economico dell’appalto. Alla stessa maniera le somme extra canone potrebbero essere utilizzate nel caso in cui le Direzioni sanitarie di Presidio intendessero ampliare le attività manutentive previste nella programmazione ordinaria (per esempio un maggior numero di prelievi annui dei campioni per l’analisi microbiologica della Legionella). Pertanto, gli importi così definiti sono da intendersi come presuntivi, poiché il Committente si riserva la facoltà di variarli in diminuzione/aumento nel corso dell’appalto, come conseguenza della facoltà di variazione nell’erogazione dei servizi, prevista al successivo capitolo 10.9 della Sezione II e alle condizioni ivi indicate.
L’importo contrattuale risulterà dalle somme dell’offerta, articolata per servizi e per interventi, presentate dall’Appaltatore che risulterà aggiudicatario.
La percentuale di ribasso, indicata in sede di offerta, sarà applicata oltre che ai prezzi unitari del canone ed extra canone, anche ai nuovi prezzi che potranno essere concordati nel corso del contratto.
Gli importi sopra calcolati sono ripartiti secondo i servizi/forniture/interventi di cui all’allegato denominato “ELENCO PREZZI UNITARI”.
7 AUMENTO E DIMINUZIONE
L’Appaltatore prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che l’Azienda si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo contrattuale complessivo.
In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo del contratto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nel contratto sottoscritto e remunerate ai prezzi di cui all’offerta presentata.
In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l’Impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi di cui al presente contratto.
8 DURATA DELL’APPALTO
La durata del contratto è fissata in 5 (cinque) anni, con inizio dal giorno che verrà stabilito successivamente all’aggiudicazione dell’appalto stesso e riportato nel verbale di consegna.
Il Committente si riserva ampia ed insindacabile facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora l’Appaltatore si renda inadempiente agli obblighi contrattuali tutti, è ciò senza necessità di previsione di termine, di costituzione di mora, né di altro qualsiasi atto.
In seguito alla risoluzione si procederà immediatamente alla constatazione dei servizi e forniture che comunque fossero state eseguite dall’Appaltatore fino al momento della rescissione, e previa ritenuta dei crediti per penali e risarcimento danni, si darà luogo al pagamento del loro ammontare.
L’Appaltatore stesso sarà però tenuto al risarcimento dei danni derivanti al Committente per l’anticipata risoluzione del contratto per suo fatto e colpa.
Al termine del periodo di cui al presente appalto sarà effettuata una verifica completa di tutte le apparecchiature ed impianti onde permetterne la constatazione della piena efficienza e del perfetto funzionamento.
Qualora il Committente non riscontrasse la piena efficienza degli impianti e delle apparecchiature affidati, richiederà, per iscritto, l’immediato ripristino all’Appaltatore.
Le spese di ripristino saranno totalmente a carico dell’Appaltatore anche con riserva di risarcimento per eventuali maggiori danni.
9 VERBALE DI CONSEGNA
L'Amministrazione consegnerà all'Appaltatore gli impianti e le apparecchiature (di seguito denominati impianti), oggetto dell’appalto ed i relativi locali tecnici nello stato di fatto in cui si trovano.
Con verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra Direttore Tecnico o suoi delegati (i vari Responsabili tecnici di Xxxxxxxx) e il Capo Commessa incaricati rispettivamente
dall’Amministrazione e dall’Appaltatore per la valutazione dello stato iniziale degli impianti e apparecchiature, l’Appaltatore prenderà in consegna gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano, assumendo tutte le responsabilità del caso.
L'Appaltatore avrà in consegna, inoltre, tutti i mobili e le attrezzature, ove esistenti, nei locali compresi nella consegna.
In detto verbale dovrà risultare lo stato di conservazione delle varie classi di unità tecnologiche e di efficienza dei singoli impianti e apparecchiature.
Qualora gli impianti non risultassero funzionanti, ciò dovrà risultare, su indicazione dell’Appaltatore, nel predetto verbale: in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell’Appaltatore che dovrà provvedere, a proprie spese, alla loro eliminazione.
Xxxxx stesso verbale di consegna saranno riportati tutti i materiali stoccati nei magazzini di proprietà della Stazione Appaltante.
In ogni caso qualora vi fossero interpretazioni diverse tra Direttore Tecnico e Capo Commessa sul livello di decadimento dello stato manutentivo degli impianti, resta inteso e confermato che l’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere lo standard di funzionalità del bene nello stato in cui si trova, garantendo sempre e comunque le prestazioni minime dettate per tutti gli impianti dal capitolato tecnico di appalto e dall’offerta dell’Appaltatore in sede di gara.
I servizi e le responsabilità contrattuali decorreranno, anche in pendenza del perfezionamento del contratto, dalla firma dei verbali di consegna ed avranno termine alla scadenza del contratto.
La consegna dei servizi potrà essere effettuata in qualsiasi tempo successivo dall’avvenuta aggiudicazione dell’appalto, anche prima della stipulazione del contratto.
Con la firma del verbale di consegna l’Appaltatore assume comunque l’impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare tecnico di appalto e nell’offerta senza che possa trovare giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione sugli impianti e apparecchiature o per qualsiasi altro motivo.
10 RICONSEGNA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
Gli impianti, i loro accessori e le relative parti di edificio indicati nel capitolo precedente, dovranno venire riconsegnati dall'Appaltatore all'Amministrazione Appaltante nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui vennero consegnati - salvo il normale deperimento per l'uso - al termine del rapporto contrattuale.
Dovranno essere ripristinate le scorte dei materiali nelle quantità risultanti dal verbale di consegna.
La riconsegna verrà verbalizzata come per il precedente capitolo.
Qualora risultassero deficienze, mancanze od altro dovute ad inadempienze degli impegni assunti dall’Appaltatore, il Committente provvederà a fare eseguire tutti i ripristini, riparazioni o sostituzioni occorrenti rivalendosi anche sulle somme ancora da liquidare all’Appaltatore, ove questo non provveda direttamente nei termini che saranno imposti.
Restano impregiudicati i diritti per danni connessi e derivanti da tali inadempienze.
La mancata riconsegna in contraddittorio autorizzerà il Committente a riprenderne il possesso senza alcuna formalità od ulteriore preavviso redigendo il verbale di constatazione dello stato di manutenzione delle entità alla presenza di due testimoni e a notificare all’Appaltatore eventuali addebiti.
SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI – OBBLIGHI ED ONERI
1 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI
L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori, i servizi e le prestazioni contrattualmente affidate nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali, vigenti nel momento della stipula del Contratto, in materia di:
• gestione dei servizi affidati;
• esecuzione di opere per lo Stato;
• sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
• assunzioni obbligatorie e patti sindacali;
• circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;
• prevenzione della criminalità mafiosa;
• superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
• sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
• autorizzazioni igienico - sanitarie;
• prevenzione incendi;
• norme di sicurezza negli impieghi dei prodotti chimici.
Per tutto quanto non specificamente previsto dal Capitolato speciale d’appalto e dal Disciplinare Tecnico di appalto si farà riferimento al D.Lgs. n. 163/06 e suo Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010.
2 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA
L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
L'Appaltatore si obbliga ad osservare le clausole contenute nelle leggi e nei patti nazionali e provinciali delle associazioni di categoria relative al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e di qualunque altro tipo, nonché alle competenze spettanti agli operai per le ferie, gratifiche, ecc.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
L'Appaltatore dovrà produrre le documentazioni che questa Azienda Ospedaliera vorrà richiedere per comprovare l'ottemperanza agli obblighi di cui sopra.
In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, sia che venga accertata dalla Stazione Appaltante, sia che venga segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori ed i servizi sono in corso, ovvero alla sospensione del pagamento della rata di saldo, se i lavori ed i servizi sono ultimati.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate o della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto.
Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può porre eccezioni alla Stazione Appaltante né può vantare titolo al risarcimento di danni o agli interessi.
3 CAUZIONI E FIDEJUSSIONE
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale e dovrà essere costituita nelle forme di legge. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione, così come costituita, non potrà essere surrogata da altra, se non con l'assenso dell'Amministrazione Ospedaliera, e dovrà rimanere vincolata finché l'Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.
La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.
In questo caso la polizza fideiussoria:
• dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale - art. 1944 del C.C.;
• dovrà, inoltre, espressamente prevedere il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della semplice e non documentata richiesta da parte dell'Azienda, senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che siano richieste prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa.
Il versamento della cauzione definitiva potrà essere effettuato anche mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito.
La cauzione dovrà essere integrata qualora la quotazione degli eventuali titoli offerti in garanzia subisca una variazione in meno superiore del 15% (quindici per cento) del listino ufficiale della Borsa di Milano in confronto alla quotazione del giorno della stipulazione del contratto d'appalto. Nell'attesa della cauzione definitiva, l'Azienda Ospedaliera potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Aggiudicatario, anche sull’eventuale cauzione provvisoria.
4 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
L’aggiudicatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, all’Azienda ospedaliera, al suo personale, consulenti e collaboratori, nonché ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
L’Appaltatore, pertanto, assume in proprio ogni responsabilità civile per danni verso terzi, persone, animali o cose in dipendenza di omissioni, negligenze o quant’altro attinente all’esecuzione delle prestazioni d’appalto ad esso riferibili.
È fatto, pertanto, obbligo da parte dell’Appaltatore stipulare una polizza di assicurazione equivalente alla "Tutti i rischi del costruttore (CAR)" comprensiva di R.C.T. con primaria Compagnia che copra due tipi di responsabilità:
• danni alle cose;
• danni da responsabilità
La polizza deve quindi coprire i danni subiti dall’Ente Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed immobili per qualunque causa determinati (“all risks” compreso) dagli impianti gestiti (preesistente o in corso di esecuzione/sviluppo) e questo sia durante la gestione degli impianti (conduzione, controlli e misurazioni, manutenzione ordinaria) sia durante l’esecuzione dei lavori sugli stessi (manutenzione straordinaria, messa a norma, riqualificazione tecnologica, ecc.).
La polizza deve coprire l’Ente Appaltante anche per danni dalla stessa subiti a causa di:
• rifacimenti totali o parziali degli impianti a causa di errori o insufficiente progettazione;
• demolizione e sgombero in caso di sinistro occorsi agli impianti.
La polizza deve inoltre assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esercizio degli impianti o nel corso dell’esecuzione di servizi/lavori sugli impianti stessi (compreso Responsabilità civile incrociata), nonché ogni altro danno diretto o indiretto causato agli Utenti o Cittadini, considerando Terzo anche l’Ente Appaltante.
La polizza deve contenere, almeno i seguenti massimali:
• opere ed impianti in corso di realizzazione: € 2.500.000,00;
• opere ed impianti preesistenti: € 5.000.000,00;
• costi di demolizione e sgombero: € 1.000.000,00;
• xxxxx xxxxxxxxx all’Ente Appaltante: € 2.500.000,00;
• danni causati da errori o insufficiente progettazione: € 250.000,00;
• danni da responsabilità civile verso terzi, compresa la RC incrociata: € 5.000.000,00. La copertura assicurativa dovrà essere operante fino alla conclusione del contratto.
La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dall’Ente Appaltante e consegnata, regolarmente stipulata alla firma del contratto.
L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto ed, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio del servizio, ricadono sull'Appaltatore.
L'assicurazione civile deve coprire anche tutti i rischi del Committente ed i suoi delegati, specialmente in rapporto alle responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili, con l’esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia stessa e dell’azione di rivalsa.
L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all’Azienda Committente) di aver acceso polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona.
Saranno assunti a totale carico dell’Appaltatore la franchigia e lo scoperto stabiliti dalla Compagnia Assicuratrice, in base alle condizioni generali di assicurazione.
Comunque, indipendentemente dall’obbligo sopraccitato, l’Appaltatore assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell’espletamento delle sue funzioni.
5 CESSAZIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l’inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore.
Con l’espressione “forza maggiore” si fa riferimento a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia imprevedibile anche mediante l’uso della necessaria diligenza, senza omettere le normali cautele atte ad evitarle.
I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati alla Stazione Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, mediante raccomandata, escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.
I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione del servizio in regime di sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione Appaltante.
Il Committente potrà entrare immediatamente nell'esercizio dei servizi dati in gestione, o valersi della facoltà di affidarli ad altri, anche quando detti servizi fossero sospesi, o diminuiti in tutto od in parte, per causa di forza maggiore.
In tale evenienza, ove l'Appaltatore abbia anticipato - giustamente ed in esecuzione alle clausole contrattuali- delle spese, di esse sarà tenuto debito conto nella liquidazione del dare e dell'avere fra le Parti.
6 TUTELA DELLA SICUREZZA
6.1 NORMATIVA DI SICUREZZA - NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E PER LA SALUTE
L’Appaltatore è responsabile, nei confronti sia del Committente che di terzi, della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei propri lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto a curare affinché nell’esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
L’Appaltatore rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettarle e farle rispettare da tutto il personale, sia proprio che di eventuali subappaltatori autorizzati.
L’Appaltatore è quindi tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l’ambiente in cui si svolgono i lavori.
A tal scopo é fatto obbligo all’Appaltatore di nominare un Responsabile idoneo e qualificato, che attui le misure di sicurezza, renda edotti i lavoratori dai rischi cui sono esposti, disponga ed esiga, che i singoli lavoratori osservino le norme di legge in materia.
Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni ed integrazioni:
• DPR 547 del 27/04/1955 del 27/04/55 recante “Norme per la prevenzione degli
• infortuni sul lavoro”;
• DPR 303 del 19/03/56 recante “Norme generali per l’igiene del lavoro”;
• DPR 164 del 7/01/1956 recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
• nelle costruzioni”;
• D.Lgs. 81/2008 riguardante “Testo Unico Sicurezza Lavoro”, a sua volta successivamente integrato dal D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009, recante disposizioni integrative e correttive;
• X.X.X. 000 xxx 00/00/00, xxxxxxx “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine”;
• D.L.vo 493 del 14/08/96, recante “Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro”;
• D.L.vo 494 del 14/08/96, recante “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modificazioni ed integrazioni.
• Documento 4 aprile 2000 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province di Trento e Bolzano riguardante “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi”;
• Legge regionale 30 dicembre 2008 n. 38 “Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale – Collegato”.
L’Appaltatore in particolare dovrà:
• osservare le misure generali di tutela definite dal X.Xxx. 81/2008 ed ottemperare agli obblighi prescritti all’art.4 dello stesso Decreto Legislativo;
• rispettare regolamenti e disposizioni portati a sua conoscenza dalla Stazione appaltante;
• istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la sua sicurezza e quella di terzi;
• dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l’addestramento all’uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
• controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
• predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
• fornire tempestiva segnalazione alla stazione appaltante di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall’attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.
A sua volta il Committente si impegna, nei termini e modi prescritti dall’art. 26 del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, ad informare l’Appaltatore sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro, in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Nell’ambito della procedura di coordinamento fra datori di lavoro (art. 26 del D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni), l’Appaltatore dovrà presentare, prima dell’inizio dell’appalto, un Piano di Sicurezza che dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni:
• documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto dell’appalto;
• modalità operative di prevenzione di incidenti e/o infortuni in relazione ai rischi presenti (istruzioni, procedure, ecc.);
• elenco completo delle sostanze utilizzate, relative schede di sicurezza, informazioni date ai lavoratori esposti;
• mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia dei lavori da eseguire;
• dotazione di dispositivi di protezione individuale e relativa formazione e addestramento all’uso;
• organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di igiene e sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
• nominativi dei rappresentanti dei lavoratori;
• soluzioni previste per la eliminazione dei rischi dovuti alla interferenza tra i lavori dell’Appaltatore o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell’Ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
• adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
L’attività di cooperazione e coordinamento fra i datori di lavoro, ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo 81/08, avverrà secondo le specifiche procedure aziendali dell’amministrazione ospedaliera, mediante apposite riunioni convocate dal Direttore Tecnico in accordo col Responsabile della Sicurezza e della Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dell’Azienda ospedaliera. La prima riunione sarà convocata contestualmente alla consegna dell’appalto.
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere il riesame del piano, qualora lo ritenga inadeguato o qualora nel corso dell’Appalto si rendesse necessaria l’esecuzione di particolari interventi e/o servizi non compresi nella iniziale programmazione: l’Appaltatore dovrà provvedere alla redazione di un nuovo Piano di Sicurezza Integrativo che dovrà essere reso operativo e consegnato al Direttore Tecnico e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda prima dell'inizio delle nuove attività.
Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore in ordine alla sicurezza, il Committente ha anche la facoltà di controllare che lo svolgimento dei lavori appaltati avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente capitolato ed in caso di inadempienza di far sospendere l’esecuzione dei lavori, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
La ricognizione sull’osservanza delle misure atte a garantire l’igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all’Appaltatore, che opererà, di concerto con le strutture designate o indicate dal Committente, all’individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all’organo competente ad adottarle.
L’Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate.
Di qualsiasi infortunio accorso al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori autorizzati, verificatosi nell’espletamento dei servizi e/o lavori, dovrà essere data immediata comunicazione al Direttore Tecnico del Committente .
Spettano anche all'Appaltatore le attività e le responsabilità connesse alla integrazione e coordinamento fra i piani della sicurezza, per interventi specifici che lo richiedano (ex D.L.vo n. 494/96 come modificato dal D.Lgs.19/11/1999 n°528 e D.P.R. 03.07.2003 n°222) e le prescrizioni derivanti dall'applicazione dell’art.26 del D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.
In tali piani si dovrà tenere conto in particolare, oltre ai rischi propri delle lavorazioni da eseguire, delle condizioni particolari di lavoro derivanti dalla necessità di intervenire, senza interrompere l’utilizzo dei "beni" su cui si opera da parte degli utilizzatori e degenti e delle esigenze dei responsabili delle attività interessate.
7 CUSTODIA DEI BENI - PUBBLICA INCOLUMITÀ
Viene affidata all’Appaltatore la custodia ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile dei Beni oggetto dell’appalto, con le responsabilità connesse, in relazione ai pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza, degli utenti e degli addetti.
Pertanto, la responsabilità relativa ai danni alle persone o cose derivanti dai beni dati in custodia è a carico dell'Appaltatore.
8 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dei servizi devono intendersi a completo carico dell’Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei documenti contrattuali.
Sono in particolare a carico dell’Appaltatore gli oneri appresso indicati:
• l’occorrente manodopera, strumentazione ed apparecchiature di controllo e quant’altro necessario per rendere perfettamente funzionanti le apparecchiature, oggetto del presente appalto, ivi comprese le forniture dei reagenti chimici per la produzione del biossido di cloro – acido cloridrico (HCl) al 9% con densità pari a 1,045 kg/l a 15°C e clorito di sodio (NaClO2) al 7,5% e densità pari a 1,060 kg/l a 15°C, presso tutti i presidi ospedalieri;
• eseguire verifiche e prove strumentali in corso di gestione per le attività manutentive;
• tutte le prove ed i controlli che il Direttore Tecnico del Committente ordina di eseguire;
• i controlli e le prove che, a seguito di inadempienza, vengono fatti svolgere direttamente dal Committente;
• l’occorrente manodopera, gli strumenti ed apparecchi di controllo e quant’altro necessario per eseguire verifiche e prove strumentali in corso di gestione per le attività manutentive;
• le spese contrattuali e le bollette connesse all’eventuale utilizzo di reti telefoniche o di “reti dedicate” per la gestione telematica dei dati.
• l’onere di mantenere la struttura organizzativa indicata nell’offerta;
• la ricognizione ed i sopralluoghi necessari per valutare la consistenza degli impianti di proprietà del Committente al fine di programmare in modo efficiente l’attività di manutenzione;
Sono pure a carico dell’Appaltatore tutte le incombenze tecnico - professionali necessarie per la predisposizione, la compilazione, la conservazione e l’aggiornamento di tutta la documentazione tecnica e burocratica prevista dalle leggi vigenti e di pertinenza di tutti gli impianti oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore è tenuto alla presentazione alle autorità competenti della documentazione tecnica e burocratica per l’ottenimento di ogni e qualsiasi eventuale autorizzazione.
L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Appaltatore fatta esclusione di quelli di cui indicati nel capitolo “Oneri ed obblighi a carico del Committente”. L'Appaltatore dovrà, inoltre, tenere costantemente aggiornato il proprio personale sulle normative in vigore relativamente alle prestazioni ed all’esecuzione dei servizi ed opere oggetto del presente appalto e curare la preparazione del suddetto personale mediante corsi periodici di formazione per la gestione degli impianti.
In conseguenza l’Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a:
• liberare il Committente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
• attenersi alle norme che saranno emanate dal Direttore Tecnico nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Servizi appaltati;
• mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dal Direttore Tecnico, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero – per qualsiasi motivo – graditi al Committente;
• utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico Servizio; lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali del Committente e delle disposizioni che saranno impartite dal Direttore Tecnico e dal Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione del Committente.
Infine, si conviene espressamente da ambo le parti che di tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come degli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato speciale d’appalto, del Disciplinare tecnico e delle Informazioni e istruzioni per i Concorrenti, si è tenuto il debito conto nello stabilire il prezzo del servizio.
9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione Appaltante si impegna:
• a consentire al personale che verrà destinato al servizio di usufruire della mensa, al prezzo stabilito per il personale non dipendente dall'Azienda Ospedaliera;
• a mettere a disposizione dell'Impresa in cui sarà prevista una presenza continuativa di personale:
− servizi igienici;
− linee ed apparecchi telefonici per lo svolgimento dei servizi con addebito a carico dell’Appaltatore dei costi di traffico prodotto.
• Dagli obblighi dell’Appaltatore resta escluso ed a carico invece dell’Azienda ospedaliera:
• la fornitura dell’acqua bruta;
• la fornitura dell’energia elettrica;
10 APPORTI TRA APPALTATORE E COMMITTENTE
10.1 DIRETTORE TECNICO
Il Committente nominerà un Direttore Tecnico, per verificare e controllare in corso d’opera e con gli strumenti più opportuni la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, dei subappaltatori o di eventuali terzi autorizzati a collaborare con l’Appaltatore, di tutte le prescrizioni contrattuali.
Il Direttore tecnico si avvarrà dei Responsabili tecnici di Presidio.
I controlli da parte del Committente e le prescrizioni dettate dal Direttore Tecnico o dai suoi incaricati non sollevano l’Appaltatore dalla proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali oltre che delle leggi e normative vigenti.
10.2 CAPO COMMESSA
L’Appaltatore, nominerà un tecnico qualificato secondo quanto prescritto dal Disciplinare tecnico con il compito di Capo Commessa dell’Appalto.
Il Capo Commessa dovrà avere piena conoscenza della documentazione di Xxxxxxx e dovrà essere munito dei poteri necessari, risultanti da procura con firma autenticata, per la gestione delle prestazioni e dei servizi e dei lavori appaltati.
Il Capo Commessa, del quale il Committente potrà chiedere la sostituzione per documentati motivi di inadempienza contrattuale, sarà il principale interlocutore del Direttore Tecnico.
Il suddetto Capo Commessa dovrà assicurare la propria presenza presso i Presidi ospedalieri, secondo quanto prescritto nel paragrafo 4 del disciplinare tecnico.
L'incaricato dell’Aggiudicatario avrà la piena rappresentanza dell’Appaltatore stesso nei confronti del Committente; pertanto, tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno la stesso valore che se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell’Appaltatore.
In caso di impedimento personale, dovrà comunicare al Committente il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata delega con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l’esecuzione del Contratto, spettanti all’Appaltatore, il quale indicherà dove il Committente indirizzerà, in ogni tempo, gli ordini e notificherà gli atti.
10.3 REPERIBILITÀ
L’Appaltatore dovrà garantire la reperibilità del Capo Commessa, o dei suoi incaricati, al fine di fronteggiare in qualsiasi momento le emergenze, le situazioni di pericolo o di inagibilità.
Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre degli uomini, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno incombente.
Il Direttore Tecnico, o suo delegato, dovrà essere tempestivamente informato di ogni evento e delle iniziative intraprese per limitare i danni e le disfunzioni agli impianti e agli immobili.
10.4 VERBALIZZAZIONI
Ogni parte potrà richiedere, per iscritto, all’altra di verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione eccezionale connessa con l’espletamento delle prestazioni in appalto al fine di acquisire elementi utili a giustificare una diversa modalità di applicazione del contratto, sia sotto il profilo delle responsabilità che degli oneri ricadenti sull’Appaltatore.
In caso di situazioni di pericolo, nulla può giustificare il mancato tempestivo intervento dell’Appaltatore, al fine di eliminare o limitare tale situazione.
10.5 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Non è consentita, nell’ambito del presente Contratto, una sospensione del servizio, ad eccezione dell’eventualità di cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche Autorità, e dalle stesse tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del servizio o ne rallentino l’esecuzione, oppure scioperi attinenti l’attività lavorativa dell’Appaltatore.
10.6 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI FINE APPALTO
Non è consentito, nell’ambito del presente Contratto, uno spostamento dei termini di fine appalto.
10.7 DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE I SERVIZI, I LAVORI E LE FORNITURE
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i Servizi o i lavori o le forniture con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Azienda Ospedaliera.
La sospensione o il ritardo dei Servizi per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’Appaltatore, ex art. 1454 c.c., qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Committente a mezzo telefax seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato.
In tale ipotesi, restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
10.8 MODIFICHE AGLI IMPIANTI - INTEGRAZIONE IMPIANTISTICA
E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di introdurre qualsiasi modificazione nei locali e negli impianti dati in consegna, senza esplicita autorizzazione scritta del committente.
Tale autorizzazione sarà di norma accordata a tutte quelle modifiche proposte dall'Appaltatore, per le quali vengano riconosciute dal Committente i requisiti di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio e per l'economia del costo dell'esercizio.
Le modifiche autorizzate dovranno essere eseguite a cura dell'Appaltatore, sotto il controllo del Committente.
L'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguire od a consentire la esecuzione di tutte le modifiche che il Committente deliberasse di effettuare sugli impianti esistenti.
Le modifiche apportate, comprese le eventuali apparecchiature e parti di impianto aggiunte, restano di proprietà del Committente sin dalla loro esecuzione.
10.9 VARIAZIONE DEI SERVIZI
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali.
Il Committente si riserva espressamente la più ampia ed insindacabile facoltà di ridurre e aumentare il complesso delle prestazioni oggetto del presente Appalto, nell’ambito del sesto quinto.
Potrà, pertanto, in particolare ed a solo titolo esemplificativo:
- escludere in tutto o in parte uno o più immobili dall’oggetto delle prestazioni;
- escludere dall’oggetto alcune prestazioni e/o servizi.
La riduzione dovrà essere esplicitamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la giustificano, nei limiti della dismissione, totale o parziale, a qualsiasi titolo, di immobili o cessazione di utilizzazione.
Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all’esecuzione delle prestazioni così ridotte.
Nel caso di riduzione, il compenso dovuto all’Appaltatore, calcolato secondo i prezzi offerti e le percentuali di alea previsti dagli atti di gara, verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento della prestazione.
Rimane in ogni caso escluso per l’Appaltatore, in caso di riduzione, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.
Al Committente è riservata altresì la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente, ed in via esemplificativa, aggiungendo nuovi impianti a quelli originariamente indicati a contenuto nell’Appalto.
Qualora l’estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni analoghe a quelle già oggetto dal Disciplinare Tecnico d’Appalto, il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non potrà superare quello delle prestazioni analoghe già aggiudicate.
L’affidamento delle estensioni di prestazioni nei confronti dell’originale Appaltatore rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà e non un obbligo del Committente, che potrà comunque procedere, senza alcun onere, neanche di preventiva comunicazione ed anche in qualsiasi fase della trattativa, allo svolgimento di una gara per l’affidamento delle prestazioni contemplate dal presente capitolo.
11 PATTI INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI
Il Committente potrà richiedere in qualsiasi momento del tempo contrattuale la sottoscrizione di patti integrativi e aggiuntivi al contratto originario per adeguare i servizi appaltati alle nuove documentate esigenze derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
12 SUBAPPALTI
L’Impresa, ove dichiarato conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle indicate prestazioni.
L’Impresa si impegna a depositare presso l’Azienda Ospedaliera, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto, l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’Appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese, e la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo):
1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri;
2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri;
3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o che attesti l'inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata; nonché, ove soggetto alla legge 68/1999, apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999;
4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti la regolarità contributiva;
5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso.
In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Azienda può risolvere il contratto sottoscritto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Nei confronti del Subappaltatore non deve sussistere alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della
L. n. 575/65 e successive modificazioni.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’Azienda, della perfetta esecuzione del contratto, anche per la parte subappaltata.
L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Azienda da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Azienda inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Azienda né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del DLgs. 163/06, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 4, del DLgs 163/06, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti punti, l’Azienda può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del DLgs. 163/06. Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l’inizio e l’ultimazione dei servizi e/o lavori, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.
13 LEGGE ANTIMAFIA
L’Appaltatore è tenuto ad adempiere a tutti i dispositivi della Legge 13.09.1982 n.646, Decreto legge 6.09.1982 n.629 e successiva legge di conversione 12.10.1982, n.726, Legge 23.12.1982, n.936, riguardante la lotta alla delinquenza mafiosa, nonché la Legge n.55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’appalto sarà aggiudicato previa verifica che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
SEZIONE III – STANDARD DI SERVIZIO RICHIESTI – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI - STRUTTURA ORGANIZZATIVA – PENALI
1 DOMICILIO LEGALE DELL’APPALTATORE
A tutti gli effetti del Contratto di Appalto, l’Appaltatore eleggerà il domicilio legale nella sede di Milano in xxx Xxxxxxxxxxx 00.
È inoltre fatto obbligo all’Appaltatore, ogni qualvolta il Direttore Tecnico o suo delegato lo ritenga necessario, recarsi di persona, od inviare persona dotata di adeguata rappresentatività e gradita al Committente, presso gli uffici dello stesso nell’orario stabilito, per ricevere ordini e comunicazioni relative all’appalto.
In caso di urgenza vi si dovrà recare non appena ricevuta la convocazione.
2 PERSONALE ADDETTO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi ed i lavori sotto la propria esclusiva responsabilità assumendone tutte le conseguenze nei confronti del Committente e dei Terzi.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.
È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e alla registrazione degli accessi e delle uscite del personale addetto all’erogazione dei Servizi e dei lavori.
Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente appalto lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti del Committente, sia nei confronti di terzi, sia nei riguardi delle leggi dell'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre vigenti, fatta eccezione per l'assicurazione infortuni e previdenziale del personale in servizio presso l'Appaltatore avente rapporto di lavoro con il Committente.
L'Amministrazione ospedaliera rimarrà estranea ad ogni rapporto fra l'Appaltatore e il suo personale.
Detto personale, tuttavia, dovrà essere sottoposto alle disposizioni disciplinari del Committente.
L'Appaltatore richiederà il nulla - osta al Committente per tutto il personale iniziale e per ogni successiva sostituzione, dando per ciascun di essi le caratteristiche professionali in rapporto alle mansioni cui è destinato.
L’Appaltatore si impegnerà a sostituire quelle maestranze e quei tecnici che il Committente ritenesse inadeguati sotto il profilo professionale e dei comportamenti.
L'Appaltatore, ed il personale che ricade sotto la sua responsabilità, dovranno uniformarsi a tutte le norme generali e speciali comunque stabilite dal Committente.
Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Appaltatore, portato in posizione visibile e, ove richiesto da specifiche norme, di documento di abilitazione allo svolgimento di determinati compiti e funzioni.
Il Committente procederà alla liquidazione parziale e finale dei conti con l'Appaltatore solo dopo aver acquisito l'apposita attestazione dei competenti Enti comprovanti l'adempimento degli obblighi assicurativi e di ogni altro obbligo in materia di rapporto di lavoro.
Si precisa che il personale dipendente dell'Appaltatore potrà usufruire, dietro rimborso da concordarsi, del servizio di mensa presso i presidi ospedalieri.
Il personale che l’Appaltatore intende impiegare per l’espletamento dell’appalto dovrà essere adeguato e correlato per numero e qualifica alla qualità ed alla quantità dei lavori e dei servizi oggetto dell’appalto ed all’importanza del compito.
Mensilmente l'Appaltatore invierà il tabulato delle presenze del proprio personale, in attività presso l'Azienda Ospedaliera, allo scopo di riscontrare la strutturazione dei servizi richiesti. Qualora nel corso della gestione il soddisfacimento delle esigenze connesse all’oggetto dell’appalto venisse a mancare, l’Appaltatore si dovrà impegnare, senza nessun ulteriore onere economico aggiuntivo a carico della Amministrazione ospedaliera, a ristabilire le condizioni di buona gestione mediante l’integrazione di personale, sulla base delle indicazioni della stessa Amministrazione ospedaliera.
Per estensione a quanto prescritto ai dipendenti dell’AO, il personale dell’Appaltatore dovrà attenersi al “Codice Etico degli appalti regionali” approvato con deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. n. 1644 del 04.05.2011, di cui all’allegato ….. del bando di gara.
3 STRUTTURA TECNICA OPERATIVA
L'Appaltatore si impegna a mantenere continuativamente la struttura organizzativa, da lui stesso proposta in sede di offerta e comunque atta ad adempiere agli obblighi di capitolato, durante tutto il periodo di durata del contratto.
Dovrà essere assicurata una struttura tecnica dedicata all’appalto in grado di fornire sia le progettazioni e le preventivazioni richieste, sia l’organizzazione e la gestione del personale esecutivo ai fini della realizzazione degli interventi.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, assicurare, per tutta la durata dell’appalto, la disponibilità di attrezzature nel numero necessario a garantire il servizio.
Si sottolinea che la mancata disponibilità di materiali, attrezzature e personale non verrà riconosciuta quale motivazione sufficiente per ritardare gli interventi, oltre i tempi indicati nel presente capitolato, e del resto la mancanza di disponibilità di adeguate attrezzature non permette l’instaurazione e la continuazione dei rapporti contrattuali, con risoluzione del contratto.
4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempienza particolarmente grave, l'Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di dar luogo alla risoluzione in tronco del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione, da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel domicilio legale dell'Appaltatore.
Tale comunicazione interromperà senza necessità di altre formalità, gli effetti del contratto, dal giorno della notifica dell'atto stesso.
In particolare si farà luogo alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
1) in caso di subappalto irregolare ed in caso di fallimento, concordato preventivo ed amministrazione controllata della Ditta;
2) nel caso previsto dal capitolo “Divieto di sospendere o di ritardare i servizi, o i lavori o le forniture” del presente Capitolato;
3) nel caso di inadempienze nell’esecuzione dei servizi, che comportino l’applicazione di una o più penali che superino il 10% (dieci percento) del valore del Contratto ;
4) nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, l’emanazione di un provvedimento definitivo, che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione, di cui all’art. 3 della l. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni;
L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna dei servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei servizi, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
Quale sia la ragione della risoluzione del contratto, l'Appaltatore sarà soggetto alla immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, nonché al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'Azienda Ospedaliera incontrerà per provvedere ai servizi nel rimanente periodo contrattuale.
In caso di risoluzione contrattuale le penali ed i risarcimenti di cui sopra, per la parte eccedente la cauzione, saranno contabilizzate in sede di liquidazione dell'importo dovuto per saldo della parte di corrispettivo maturato all'atto della risoluzione.
In ogni caso, le somme dovute dall'Azienda Ospedaliera all'Appaltatore, per qualsiasi titolo, saranno compensate con l'importo complessivo del risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1241 C.C..
Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.
Comunque, il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
Nel caso in cui il Committente abbia risolto il contratto, o sia comunque entrato nell'esercizio diretto dei servizi dati in gestione, o si sia avvalso della facoltà di affidarli ad altri, avrà senz'altro il diritto di far erogare per detto esercizio tutti i materiali di consumo introdotti dall'Appaltatore nei magazzini del Committente, dovendo i materiali stessi essere sempre a completa disposizione del Committente medesimo, con privilegio su chiunque altro, al doppio effetto di assicurare la continuità dei servizi ospedalieri, i quali sono riconosciuti di grande interesse pubblico - e di costituire per il Committente una maggiore garanzia per i danni comunque derivatigli dall'Appaltatore.
E' quindi rigorosamente ed assolutamente vietato all'Appaltatore asportare dai magazzini degli impianti appaltati i materiali di consumo già introdotti, se non per autorizzazione od ordine dell'Amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere motivatamente dal contratto in qualsiasi momento, concedendo all’Appaltatore un preavviso di 120 giorni. In tal caso, sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore, oltre al corrispettivo per la frazione di servizio erogato fino al momento della risoluzione del Contratto, tutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall’Appaltatore, le spese documentabili nelle quali l’Appaltatore dovesse incorrere per la risoluzione del Contratto di locazione eventualmente in essere, per l’Ufficio di collocamento, un importo forfetario del 10% della frazione di servizio non ancora eseguito,oltre al rimborso della rata di ammortamento dei lavori realizzati non ancora pagata a tacitazione di ogni pretesa dell’Appaltatore.
5 CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE
Al termine ultimo di scadenza di tutte le prestazioni e dei servizi prescritti dal contratto di appalto il Direttore Tecnico redigerà il Certificato Finale di regolare esecuzione dell’appalto sulla base della documentazione tecnica, contabile ed amministrativa che l’Appaltatore è tenuto a fornire.
Le operazioni di redazione del certificato avranno inizio entro 60 giorni dalla scadenza contrattuale e dovranno concludersi entro 180 giorni dal termine del periodo contrattuale e comprenderanno tutte le verifiche necessarie a verificare che l’Appaltatore abbia ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali.
Il Committente ha la facoltà di nominare un Collaudatore in corso d’opera.
L’esito favorevole del certificato, unitamente al verbale di riconsegna del patrimonio, consentirà lo svincolo della fidejussione o la restituzione del deposito cauzionale a garanzia. Il documento sarà sottoscritto per accettazione dal Committente e dall’Appaltatore.
6 RISERVATEZZA
L’Appaltatore dovrà:
• mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso;
• non scattare fotografie che non siano strettamente connesse con l’esecuzione del servizio integrato.
Tutti i documenti connessi all’espletamento dell’Appalto, da chiunque siano stati prodotti, saranno di proprietà del Committente, che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.
L’Aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l’oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa al progetto, che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall’Azienda Ospedaliera o che derivasse dall’esecuzione dei Servizi per l’Azienda.
Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell’Azienda Ospedaliera.
L’Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per l’Azienda, eventualmente illustrando con disegni, purché tale citazione non violi l’obbligo di riservatezza del presente capitolo.
Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l’Aggiudicatario, sino a che la documentazione dei lavori non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell’Azienda Ospedaliera sul materiale scritto e grafico, inerente ai Servizi resi all’Azienda Ospedaliera nell’ambito del Contratto, che intendesse esporre o produrre.
7 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Stazione Appaltante.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra tentata nei confronti della Stazione Appaltante questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, nel caso in cui la pretesa azione sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per la frazione del servizio erogato.
8 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del Contratto con l’Appaltatore, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell’art. 13 del citato decreto, si comunica che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
Il titolare responsabile del trattamento dei dati, rilasciati per la partecipazione al presente appalto, è l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle misure di sicurezza.
I diritti degli interessati sono quelli indicati all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 e sono esercitabili con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo provvedimento, della Legge 241/90 e del regolamento aziendale per l’accesso agli atti.
9 DISPOSIZIONE FINALE
La partecipazione all’appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente Capitolato, nel Disciplinare Tecnico e in tutti i loro allegati tecnici.
10 RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alla disciplina vigente in materia di contrattualistica pubblica in genere ed a quella contenuta in tutti gli atti di gara.
11 CONTRATTO
11.1 UNITA' FONDAMENTALE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO
Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili.
Essi costituiscono parte sostanziale del contratto ed hanno separatamente piena efficacia nel caso del loro inadempimento e della loro violazione per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione Ospedaliera.
11.2 SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE Le spese di pubblicizzazione della gara, scritturazione e registrazione del contratto, di bollo, degli atti di consegna o riconsegna ed altri ad esso inerenti sono a carico dell'Appaltatore. Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese che colpiscano, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo fatta eccezione per l'I.V.A. ed ogni altra che per legge fosse posta a carico del Committente.
11.3 VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL CONTRATTO
Il contratto di appalto sarà vincolante per l'Appaltatore all'atto stesso della sua sottoscrizione mentre lo sarà per il Committente soltanto dopo il visto di esecutorietà da parte dell'Autorità Tutoria.
12 LEGGE APPLICABILE
Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione italiana.
Per eventuali controversie il Foro esclusivo competente è quello di Milano.
13 PENALI
Qualora il Committente accertasse l’inidoneità di una qualunque attività svolta dall’Appaltatore, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, potrà richiedere all’Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine perentorio.
Qualora l’Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito ad eliminare le deficienze rilevate, sarà in facoltà del Committente applicare le penali.
In quest’ultimo caso il Committente redigerà un apposito verbale ed all'Appaltatore verrà addebitata una penalità commisurata alla gravità della deficienza e a giudizio insindacabile del Direttore Tecnico del Committente.
Resta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti.
Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dal Committente, sarà riservata a questo la facoltà di adottare il provvedimento di propria convenienza per migliorare l'andamento dei servizi, restando a carico dell'Appaltatore le spese ed i danni conseguenti senza eccezione alcuna.
L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l’Appaltatore si è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore.
L'importo delle penalità per deficienze di servizio applicate dal Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze dell'Appaltatore, relativa alla mensilità immediatamente successiva alla loro applicazione.
Le suddette penali saranno applicate separatamente ed i corrispondenti importi potranno essere cumulabili.
Qualora, anche per cause di forza maggiore, non venissero erogate dall'Appaltatore parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l'Azienda Ospedaliera ed a prescindere dalle penali di cui sopra, verrà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell'importo contrattuale.
Per la mancata o parziale esecuzione nei tempi e nei modi previsti dal contratto dei servizi e degli interventi manutentivi, dipendenti in tutto o in parte alla negligenza o a manchevolezza dell’Appaltatore, si darà luogo all’applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi contabilizzati, come di seguito indicato:
Le penali applicabili sono di seguito riportate:
1) ritardata consegna di dati ed informazioni tecnico-amministrativo-contabili richiesti dall’Ente Appaltante: penale pari a 50,00 euro (cinquanta euro) al giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata nell’ordine di servizio;
2) ritardi nel rispetto di disposizioni scritte concordate e/o impartite dal Direttore Tecnico dell’Ente Appaltante a partire dal secondo giorno dalla scadenza fissata: penale di € 150,00 (centocinquanta euro) al giorno;
3) mancato rispetto dei tempi previsti per l’attivazione e l’esecuzione delle attività di pronto intervento (servizio reperibilità, ecc): penale pari a 200,00 euro (duecento euro) per ogni ritardo e/o inadempienza;
4) funzionamento non corretto del servizio per cause imputabili all’Appaltatore quali mancata o insufficiente manutenzione degli impianti, imperizia, negligenza, ritardi, interruzione non autorizzata del servizio: applicazione di una penale pari a 300,00 euro (trecento euro) ogni 24 ore di interruzione del servizio; (*)
5) mancato ed immotivato rispetto del piano manutentivo e delle attività di sorveglianza e conduzione: penale forfetaria di euro 100 (cento euro) per ogni inadempienza accertata; (*)
6) mancato ed immotivato rispetto del piano manutentivo e delle attività di sorveglianza e conduzione: penale forfetaria di euro 100 (cento euro) per ogni inadempienza accertata; (*)
7) nel caso in cui non venissero conseguiti gli obiettivi di “Soddisfazione del livello di qualità del servizio” del Disciplinare Tecnico; al superamento, nello specifico presidio ospedaliero, della percentuale massima (5%) di riscontri positivi, verrà addebitata una penale forfetaria di euro 1500 (millecinquecento), incrementabile di 500 euro per ogni punto percentuale eccedente il valore del 6%;
8) inadempienze varie: sarà applicata una penale da € 50 (cinquanta euro) a € 500 (cinquecento euro) insindacabilmente dal Direttore Tecnico per ognuna delle seguenti inadempienze, la cui elencazione è indicativa e non esaustiva:
• mancato mantenimento dei parametri di funzionamento contrattuali;
• non rispetto dei livelli di servizio attesi (accessibilità telefonica, velocità di risposta, disponibilità del servizio) per il servizio di recepimento delle richieste di intervento/manutenzione correttiva a guasto;
• mancata fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del Direttore Tecnico;
• rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, o che comunque abbiano dato adito a reclami;
• fornitura di dati insufficienti od errati;
• vestiario indecoroso del personale operativo;
• mancato rispetto delle norme di sicurezza;
• ritardato allontanamento di subappaltatori non graditi al Direttore Tecnico;
• mancata o ritardata fornitura dei programmi di lavoro;
• insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento del servizio;
• mancata assistenza in fase di controllo dell’andamento del servizio e degli interventi ecc..
Le suddette penali potranno essere reiterate anche ogni giorno in caso di mancanza di adempimento.
E’ facoltà del Direttore Tecnico non considerare errori di lieve entità, purché non sistematici e in quantità modestissima.
(*) Oltre alle penali citate, qualora si riscontrassero valori di legionella rilevati da analisi di laboratorio superiori a 10.000 ufc/l, l’Appaltatore deve sostenere anche l’onere relativo al costo della installazione dei filtri assoluti, fino a quando gli effetti degli interventi previsti in tali casi dal Protocollo non modificano i valori di legionella, riportandoli al di sotto della soglia critica. Infatti, poiché la normale e corretta manutenzione degli impianti assicura la presenza di valori della legionella al di sotto dei valori critici, il loro superamento è indice di un servizio carente e discontinuo. Pertanto, tale onere costituisce a tutti gli effetti lo sprone all’Appaltatore al rispetto del piano manutentivo ed ad una più diligente ed accurata attività di sorveglianza e conduzione.
14 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
14.1 NORME PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
L’Appaltatore dovrà eseguire i servizi con modalità e termini tali da non arrecare alcun pregiudizio alla utilizzazione dei locali del Committente in relazione al tipo ed entità degli interventi.
Nell’esecuzione dei servizi l’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell’arte ed impiegare materiale di ottima qualità ed appropriato agli impieghi.
La presenza sui luoghi del personale di direzione e sorveglianza del Committente non esonera minimamente l’Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione dei servizi, ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione ed ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata.
Si stabilisce, infatti, che l’onere dell’Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta ad esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.
Il Committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagini e, ove occorra, di provvedere a sanzioni, in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione dei servizi.
SEZIONE IV - PREZZI – NUOVI PREZZI - PAGAMENTI – REVISIONI PREZZI
– CESSIONE DEI CREDITI
1 PREZZI
Per i servizi oggetto dell’Appalto valgono i prezzi unitari stabiliti nell’Offerta economica dall’Appaltatore.
L’Appaltatore riconosce che i corrispettivi, a corpo e a misura, offerti in sede di gara sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d’arte, tutti i servizi, le prestazioni e i lavori in oggetto dell’appalto, oltre a tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l’incolumità pubblica.
Tale assunzione di responsabilità è conseguente all’aver preso atto sui luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni delle problematiche e delle circostanze connesse, con l’espletamento del servizio integrato nella sua complessa articolazione.
Tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo, in grado di consentire una valutazione analitica per i servizi di gestione.
L’Appaltatore non potrà eccepire durante l’espletamento dei servizi la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.
Per tutte le ragioni espresse, l’Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l’offerta economica con piena ed esclusiva responsabilità.
2 NUOVI PREZZI
Ove si verifichi nel corso dell’appalto la necessità di estendere e/o di eseguire categorie di servizi non previste nel presente Appalto, saranno determinati e concordati nuovi prezzi ragguagliandoli, se possibile, a quelli di Servizi analoghi compresi nel Contratto, ovvero – quando sia impossibile, in tutto o in parte, l’assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data dell'offerta.
3 PAGAMENTI
In caso di A.T.I. è prescritta la fatturazione, per nome e conto di tutte le imprese associate, dalla sola Impresa Mandataria, mentre in caso di Consorzio dal Consorzio medesimo. In corso di appalto verranno autorizzati, per i servizi e le forniture, pagamenti di rate trimestrali, contro presentazione di fatture posticipate, per un importo corrispondente alle prestazioni effettuate, debitamente giustificate in modo analitico.
I pagamenti saranno effettuati nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della fattura.
I mandati di pagamento verranno intestati all'Appaltatore, con quietanza del Legale Rappresentante della Ditta o di altra persona opportunamente indicata, restando esonerato il Committente da ogni responsabilità al riguardo.
4 REVISIONE PREZZI PER LA QUOTA RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI GESTIONE
I prezzi indicati nell'offerta, sia per il servizio di gestione, che per le opere da eseguire, si ritengono formulati in base a calcoli di convenienza e nel rispetto di tutte le clausole del Capitolato Speciale.
L’aggiornamento dei prezzi dei servizi di gestione e delle forniture verrà effettuato ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/06.
L’eventuale quota aggiuntiva relativa alla revisione prezzi verrà fatturata unitamente al conguaglio.
La revisione prezzi in aumento o in diminuzione, sarà ammessa rispetto agli importi assunti in sede di aggiudicazione, alle seguenti condizioni:
1) il termine iniziale di riferimento del computo revisionale è stabilito nella data di offerta dell’appalto;
2) la revisione prezzi sarà applicata qualora, rispetto al suddetto termine, si siano verificate variazioni dei prezzi, tali da determinare aumenti o diminuzioni degli importi dei servizi offerti per la gestione, in sede di gara, in misura superiore al 10%; la revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale suddetta;
3) la revisione prezzi verrà effettuata a partire dal secondo anno di gestione, qualora ricorrano le condizioni per la sua applicazione.
5 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di cui al presente appalto, a pena di nullità della cessione stessa.
L’aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Azienda.
E’ fatto, altresì, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui ai precedenti punti, l’Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
6 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il CIG n. 3622383503, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla A. O. ICP ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Per la Stazione appaltante L’Appaltatore Il RUP
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