Condizioni commerciali generali per commesse di subappalto
Condizioni commerciali generali per commesse di subappalto
GIFAS-ELECTRIC GmbH, XX-0000 Xxxxxxxx, valide dal 1° aprile 2019
Valide per la Svizzera (CH) e il Principato del Liechtenstein (LI)
1. Aspetti generali
1.1 Le presenti Condizioni commerciali generali per ordini di su- bappalto (di seguito «CCG») di GIFAS-ELECTRIC GmbH (di seguito «GIFAS») si applicano a tutte le forniture e i ser- vizi di GIFAS. Condizioni diverse dell’acquirente, dell’ordi- nante o del committente (di seguito il «Cliente») hanno va- lidità solo se accettate espressamente e per iscritto da GI- FAS.
2. Entità delle forniture e delle prestazioni
2.1 Le forniture e le prestazioni di GIFAS sono riportate in modo definitivo nella documentazione contrattuale di riferimento nel singolo caso. Misure di protezione da agenti atmosferici (ad es. rimozione di neve) non sono incluse nella fornitura. GIFAS ha diritto di apportare modifiche che implichino mi- gliorie, a patto che esse non comportino un aumento dei prezzi. In assenza di accordi diversi, si ricorre a materiale di installazione e altro materiale reperibile in commercio. Con riserva di fornitura superiori o inferiori alla quantità concor- data dovute a motivi tecnici.
3. Prezzi
4. Termini e scadenze
4.1 I termini e le scadenze che GIFAS deve rispettare costitui- scono solo delle date previste. Per forniture di dispositivi fanno riferimento solo i termini di consegna delle aziende produttrici o dei fornitori. Se al posto di una scadenza si con- corda un termine preciso, questo ha lo stesso valore dell’ul- timo giorno di una scadenza. Se GIFAS è impossibilitata a rispettare le scadenze di fornitura o prestazione per motivi al di fuori dal proprio controllo, le scadenze saranno oppor- tunamente prorogate. Motivi di impedimento in tal senso sussistono in particolare nel caso in cui il cliente non invii in modo puntuale, completo e corretto in termini di contenuto, le informazioni e la documentazione necessarie all’esecu- zione delle forniture e delle prestazioni concordate, oppure qualora il cliente modifichi le stesse successivamente e per- tanto causi un ritardo delle forniture e delle prestazioni; il cliente o terzi non adempiano ai propri obblighi di paga- mento, collaborazione o altri obblighi o doveri oppure non vi adempia in misura sufficiente o puntuale; oppure qualora sussistano ostacoli che GIFAS non sia in grado di evitare, pur esercitando la dovuta diligenza, che impediscano a GI- FAS di effettuare forniture e prestazioni o complichino le stesse in modo insostenibile, come ad es. cattivo tempo, scioperi, blocchi, atti terroristici, guerra, disordini, catastrofi naturali, incendi, acqua, incidenti, epidemie, notevoli guasti al funzionamento, conflitti di lavoro, misure e omissioni da parte delle autorità, divieti di importazione ed esportazione, carenza di energia e materie prime, consegne ritardate o di- fettose delle materie prime necessarie, di semilavorati o pro- dotti finiti, scarto di importanti pezzi in lavorazione, tra gli altri («forza maggiore»).
5. Doveri di collaborazione del cliente
di collaborazione, GIFAS ha diritto ad adempiere ad essi a spese del cliente o a incaricare terzi.
6. Riserva di proprietà
7. Trasferimento dei rischi
8. Prova e collaudo
9. Garanzia
9.1 Nei casi in garanzia, GIFAS, a sua discrezione, può elimi- nare i difetti mediante miglioria, fornire in cambio merce o opere prive di difetti oppure concedere una opportuna ridu- zione del prezzo. I pezzi sostituiti diventano di proprietà di GIFAS. In caso di difetto, il cliente è tenuto ad adottare im- mediatamente opportune misure di riduzione del danno e a concedere a GIFAS un periodo di tempo adeguato e l’oppor- tunità di eliminare i difetti. GIFAS si assume le spese di eventuale eliminazione dei difetti sostenute nel proprio sta- bilimento. Ove non fosse possibile eliminare i difetti nello stabilimento di GIFAS, gli ulteriori costi correlati sono a ca- rico del cliente. I costi di smontaggio e montaggio e di tra- sporto di pezzi difettosi sono in ogni caso a carico del cliente. Sono esclusi dalla garanzia difetti dovuti a circostanze di cui GIFAS non è responsabile. Questi sono in particolare guasti dovuti al mancato rispetto delle disposizioni di utilizzo e ma- nutenzione; sollecitazione eccessiva o altrimenti inade- guata; effetti chimici o elettrolitici; materiale d’esercizio ina
9.2 deguato; effetti di prestazioni di terzi, usura e logorio in mo- dalità di esercizio normale (danni dovuti a incidenti, atti van- dalici, ecc.). La garanzia in generale è esclusa qualora il cliente o terzi abbiano apportato modifiche o riparazioni senza previo consenso scritto da parte di GIFAS. Per il re- sto, GIFAS non si assume alcuna responsabilità relativa al fatto che software o programmi possano essere impiegati senza errori né interruzioni in tutte le configurazioni deside- rate dal cliente come anche per materiale messo a disposi- zione o fornito dal committente o dal cliente. Per forniture e prestazioni di subappaltatori o subfornitori previste dal cliente, GIFAS si assume esclusivamente la responsabilità nell’ambito dell’obbligo di garanzia dei subfornitori o subap- paltatori in questione. Per apparecchiature e macchine, in ogni caso e al massimo si applica la rispettiva garanzia di legge o commerciale del produttore o fornitore corrispon- dente.
9.3 Il periodo di garanzia è di due anni (periodi diversi si appli- xxxx solo previo accordo o dove confermati contrattual- mente per iscritto). Se le parti concordano un collaudo con- giunto, il periodo di garanzia decorre dal momento in cui è avvenuto il collaudo oppure, secondo il punto 8, entro il quale si sarebbe dovuto effettuare il collaudo al più tardi. Per il resto, il periodo di garanzia in caso di prestazioni, decorre dalla fine della prestazione stessa, e in caso di forniture, dal momento della consegna delle forniture da domicilio. Se for- niture e prestazioni o la relativa spedizione, trasporto, ecc. vengono ritardati per motivi di cui non risponde GIFAS, il pe- riodo di garanzia termina al massimo 24 mesi dalla comuni- cazione di disponibilità della fornitura o prestazione. Per pezzi di ricambio, aggiornamenti, pezzi migliorati e simili, il periodo di garanzia termina dopo 6 mesi.
10. Lavori a regia
10.1 Per lavori a regia si applicano le tariffe aggiornate di GIFAS. Le relazioni di lavoro a regia sottoscritti dal cliente valgono quale riconoscimento di forniture e servizi prestati. Le rela- zioni di lavoro a regia sono da considerarsi approvate se il cliente non reclama entro 7 giorni di calendario. Per lavori a regia che non possono essere conteggiati secondo le tariffe di lavoro a regia di GIFAS, si applicano le tariffe del USIE.