Proposta di legge
Proposta di legge
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018
SOMMARIO
Preambolo
Art. 1 - Contributo all'Azienda Toscana Centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese
Art. 2 - Oneri connessi all’acquisizione dell’invaso di Bilancino. Interventi straordinari Art. 3 - Invaso di Bilancino. Finanziamento al Comune di Barberino di Mugello.
Art. 4 - Supporto all’attività di sorveglianza di cui alla l.r. 30/2015 svolta dai comuni Art. 5 - Contributo straordinario al Comune di Capraia Isola
Art. 6 - Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena
Art. 7 - Contributo straordinario ai Comuni di Xxxxxxx, di Castagneto Carducci e di Cecina Art. 8 - Sostegno alle PMI del sistema neve in Toscana
Art. 9 - Interventi contro la violenza di genere
Art. 10 - Trasferimento dei beni alle aziende sanitarie
Art. 11 - Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba Art. 12 - Estensione del sistema tramviario della piana fiorentina Art. 13 - Interventi straordinari sulla viabilità locale
Art. 14 - Manutenzione rete ciclabile Art. 15 - Proroga di graduatorie
Art. 16 - Contributi agli enti locali per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio
Art. 17 - Contributi agli enti locali per la redazione degli atti di governo del territorio
Art. 18 - Progetti finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua
Art. 19 - Immobili destinati al trasferimento in proprietà alla Regione dalla Provincia di Pistoia e contributi per l’estinzione di mutui
Art. 20 - Finanziamento interventi abbattimento barriere architettoniche nelle civili abitazioni. Anticipazione risorse di cui alla l. 232/2016
Art. 21 - Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari
Art. 22 - Entrata in vigore
PREAMBOLO
il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4 dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
Considerato quanto segue:
1. È necessario, nell'ambito dei controlli nei confronti delle aziende dell'area pratese, al fine di ripristinare condizioni ordinarie e regolari sia sotto il profilo produttivo che per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro e i rischi connessi alla salute e alla vita dei lavoratori, finanziare le attività della Polizia municipale in affiancamento alle azioni di controllo effettuate sul territorio comunale assegnando all'Azienda sanitaria competente le risorse necessarie alla stipula di un accordo di collaborazione con il comune di Prato;
2. La sottoscrizione dell’accordo previsto all’articolo 4 della l.r. 14/2014 ha subito ritardi che hanno impedito di impegnare le somme previste dall’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2016, n.
89. E’ quindi necessario riprogrammare per il triennio 2018-2020 le spese di cui trattasi per le medesime finalità e alle medesime condizioni stabilite all’articolo 4 della l.r. 89/2016;
3. Nella predisposizione dell’accordo per la gestione dell’invaso previsto all’articolo 4 della l.r. 14/2014 sono state enucleate le funzioni spettanti al Comune di Barberino di Mugello e al gestore del servizio idrico; i costi annuali della manutenzione ordinaria delle aree sulle quali si esercita la funzione turistico ricettiva e di valorizzazione dell’invaso, spettante al Comune citato, sono apparsi eccedenti le risorse disponibili da parte del comune, tenuto conto altresì della sua parallela necessità di mettere a punto un sistema di gestione che gli consenta di ricavare introiti sufficienti a coprire le spese. Si rende quindi necessario finanziarie per il primo triennio di gestione dell’invaso una parte dei costi di manutenzione ordinaria gravanti sul Comune di Barberino di Mugello;
4. È opportuno, nella attuale fase di avvio, supportare i comuni per il potenziamento dell’attività della polizia municipale mediante avvalimento del servizio volontario di vigilanza ambientale;
5. L’Isola di Capraia costituisce, all’interno dell’Arcipelago Toscano, un territorio di estremo valore paesaggistico, ambientale e naturalistico. La Regione ritiene opportuna un'azione congiunta con Provincia, Parco e Comune per favorire le necessarie sinergie istituzionali e progettuali, finalizzate a migliorare le condizioni di contesto per favorire la residenzialità, tutelare e promuovere il patrimonio ambientale, naturalistico e culturale dell’Isola. È perciò opportuno prevedere un contributo straordinario al Comune di Capraia Isola per la progettazione di interventi di valorizzazione del Convento Sant’Xxxxxxx e per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ex carcere;
6. È necessario prevedere un contributo straordinario destinato ad interventi di manutenzione dell'itinerario della Via Francigena, relativo a strade ubicate fuori dai centri abitati, la cui entità è commisurata al costo medio chilometrico ed alle tipologie di strade interessate, e prevedendo, ai fini dell’ottimizzazione degli interventi, che gli stessi siano realizzati nell'ambito delle convenzioni per l'esercizio associato di cui all'art. 15 della legge regionale 20 dicembre 2016 n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
7. È necessario finanziare la progettazione di opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione del tessuto urbano in coerenza con gli interventi di rilancio e valorizzazione dell’area costiera livornese previsti dal Piano strategico per lo sviluppo della Costa toscana;
8. È necessario finanziare gli interventi di miglioramento e qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico, nel contesto delle politiche regionali di promozione turistica di tutela, valorizzazione e ripristino delle risorse paesaggistiche ed ambientali, di sostegno all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della montagna;
9. È necessario ribadire l’interesse della Regione alla realizzazione di interventi contro la violenza di genere;
10. Per dare completezza alla composizione del Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere, nell’ambito dei suoi membri di diritto è opportuno inserire la Consigliera regionale di parità. È altresì necessaria l’istituzione dell’elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio regionale, a rafforzamento dell’attuale strategia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere;
11. È necessario rimodulare l'erogazione dei contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in considerazione dei tempi di svolgimento delle procedure da parte di ENAC per l'affidamento del servizio di collegamento aereo;
12. È opportuno supportare con contributi straordinari i comuni con minore popolazione e con minore possibilità di intervento per fronteggiare le principali esigenze di mantenimento della rete stradale locale;
13. È opportuno, ai fini del mantenimento dell'efficienza dei tracciati o percorsi ciclabili di interesse regionale previsti nel PRIIM, che la Regione possa contribuire alle spese di manutenzione a carico degli enti proprietari, nei limiti degli appositi stanziamenti previsti nel bilancio regionale;
14. Le limitazioni intervenute nelle assunzioni a tempo indeterminato negli anni 2015 e 2016, conseguenti al processo di riassetto della struttura operativa regionale ed alla contestuale dichiarazione di eccedenza del personale soprannumerario, come stabilito dall'articolo 2 del d.l. 95/2012, rendono necessario disporre la proroga di graduatorie per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle categorie, in conseguenza della sospensione intervenuta nel biennio 2015
- 2016 nell'utilizzo delle medesime;
15. È opportuno finanziare tre studi di fattibilità, il primo che ha l’obiettivo di valorizzare il paesaggio legato al territorio del Mugello caratterizzato dalla presenza del lago di Bilancino, il secondo per la valorizzazione dei territori afferenti all'Unione dei Comuni del Pratomagno, e il terzo per la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, storico-culturali, rurali ed ambientali dell’isola di Capraia;
16. È opportuno l’avvio di un percorso di contribuzione regionale a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti finalizzato alla redazione dei Piani strutturali e Piani operativi;
17. È necessario, nelle more della riproposizione del programma triennale di cui alla legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e nell'ambito delle finalità di cui alla medesima legge, finanziare interventi per l'anno 2018;
18. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
approva la presente legge Art. 1
Contributo all'Azienda Toscana Centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 350.000,00 per l'anno 2018 in favore dell'Azienda Usl Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'Azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento da parte della polizia municipale di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate sul territorio comunale nell'ambito del “Piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro”.
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 350.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 2
Oneri connessi all’acquisizione dell’invaso di Bilancino. Interventi straordinari
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, in via straordinaria e nell’arco del triennio 2018- 2020, la complessiva somma di euro 315.000,00 per la copertura finanziaria delle spese per investimenti sulle infrastrutture e per interventi manutentivi dell’invaso di Bilancino così ripartite:
a) euro 130.000,00 per interventi sulle infrastrutture;
b) euro 185.000,00 per interventi manutentivi.
2. La Giunta regionale è autorizzata a destinare per l’anno 2018 la somma di euro 22.000,00 per la copertura finanziaria delle spese necessarie per procedere al frazionamento delle aree demaniali dell’invaso, subordinatamente alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti).
3. L’erogazione della somma di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 4 della l.r. 14/2004 ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
4. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 105.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.
5. Agli oneri di spesa di cui al comma 2, pari ad euro 22.000,00 per l’anno 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 3
Invaso di Bilancino. Finanziamento al Comune di Barberino di Mugello.
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare, in via straordinaria e nell’arco del triennio 2018- 2020, la complessiva somma di euro 240.000,00 per la copertura finanziaria di parte delle spese gravanti sul Comune di Barberino di Mugello per la manutenzione ordinaria delle aree dell’invaso di Bilancino ad esso concesse per la gestione della funzione turistico ricettiva e di valorizzazione dell’invaso medesimo.
2. L’erogazione delle somme di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di cui all’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti) ed è effettuata con le modalità definite nel medesimo accordo.
3. Agli oneri di spesa di cui al comma 1, fino all’importo massimo di euro 80.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 4
Supporto all’attività di sorveglianza di cui alla l. r. 30/2015 svolta dai comuni
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 103, comma 1, della legge regionale 19 marzo 2015,
n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale
regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 140.000,00 per l’anno 2018 a favore dei comuni, quale sostegno alle spese di organizzazione dell’attività di sorveglianza previste dalla predetta legge, mediante avvalimento del servizio di vigilanza ambientale di cui al Titolo V della l.r. 30/2015.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 140.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 5
Contributo straordinario al Comune di Capraia Isola
1. La Giunta regionale, al fine di promuovere interventi di valorizzazione dell’offerta turistica dell’Isola di Capraia, è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Capraia Isola per un importo pari a euro 80.000,00 per l'anno 2018, per le seguenti attività:
a) progettazione di interventi di valorizzazione del Convento Sant’Xxxxxxx, nell'ambito di un accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
b) realizzazione di studi di fattibilità finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’ex carcere;
c) realizzazione di infrastrutture turistiche e di qualificazione del tessuto urbano.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinati il cronoprogramma degli interventi e le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 80.000,00 per l’anno 2018 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 6
Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi di manutenzione dell'itinerario della via Francigena, da realizzarsi nell’ambito delle convenzioni per l’esercizio associato di cui all'articolo 15 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato agli enti pubblici capofila dell'esercizio associato in relazione all’insieme delle strade carrarecce, delle mulattiere, dei sentieri e delle piste, ancorché vicinali e interpoderali, che, ubicati al di fuori dei centri urbani, consentono l’attività di escursionismo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di assegnazione, di erogazione e di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7
“Turismo”, Programma 02 “Politica regionale unitaria per il turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020.
Art. 7
Contributo straordinario ai Comuni di Bibbona, di Castagneto Carducci e di Cecina
1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario complessivo di euro 140.000,00 ai Comuni di Bibbona, di Castagneto Carducci e di Cecina per la progettazione di opere pubbliche finalizzate alla riqualificazione del tessuto urbano in coerenza con gli interventi di rilancio e valorizzazione dell’area costiera livornese previsti dal Piano strategico per lo sviluppo della Costa toscana.
2. L’erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi, anche di programma, con i comuni coinvolti nella realizzazione delle opere.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di assegnazione, di erogazione e di rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 140.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività", Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 8
Sostegno alle PMI del sistema neve in Toscana
1. Al fine di proseguire e rafforzare gli obiettivi sanciti dall’articolo 59 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi fino all’importo massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, quale sostegno finanziario della Regione Toscana a favore di interventi delle imprese mirati al miglioramento e qualificazione degli impianti sciistici nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3, della l.r. 86/2014.
2. L'erogazione è subordinata alla verifica che la misura non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua con propria deliberazione le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 2, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti, o gestori degli stessi o di impianti e attrezzature di servizio.
4. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l’anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 9
Interventi contro la violenza di genere
1. Per il sostegno finanziario degli interventi in materia di violenza di genere previsti dalla legge regionale 16 novembre 2007, n. 59 (Norme contro la violenza di genere), e per le attività inerenti
alla legge regionale 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere) al fine di realizzare tutte le iniziative utili, a mettere in atto, in modo omogeneo su tutto il territorio toscano, una efficace strategia di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alla violenza di genere e di sostegno, orientamento, protezione, aiuto alle vittime, la Giunta regionale destina la somma di euro 605.000,00 per l'anno 2018.
2. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui alla l.r. 59/2007, è istituito un Comitato regionale di coordinamento sulla violenza di genere.
3. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede, o suo delegato;
b) i componenti della Giunta regionale competenti in materia di pari opportunità, sociale, sanità, sicurezza, istruzione e lavoro;
c) la Presidente della Commissione regionale Pari opportunità;
d) la Consigliera regionale di parità;
e) il legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei centri antiviolenza della Toscana aventi i requisiti di cui all’intesa tra il Governo e la Conferenza unificata sancita il 27 novembre 2014;
f) due rappresentanti designati, anche congiuntamente, da Xxxx e Xxx.
4. Il Comitato è validamente costituito con l’individuazione di almeno la metà più uno dei componenti.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 e le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
6. La deliberazione di cui al comma 5 può prevedere che il Comitato sia integrato, anche successivamente alla sua costituzione, con le rappresentanze di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
7. Per supportare la Giunta nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 è istituito l’elenco regionale dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio regionale.
8. Possono iscriversi all’elenco di cui al comma 7 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei requisiti di cui all’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.
9. L’iscrizione all’elenco è condizione indispensabile per poter ricevere contributi pubblici.
10. L’elenco è aggiornato annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità e i conseguenti adempimenti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco e per il suo aggiornamento.
11. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 605.000,00 per l' anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
12. L'articolo 26 decies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) è abrogato.
Art. 10
Trasferimento dei beni alle aziende sanitarie
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono trasferiti a titolo gratuito al patrimonio delle aziende sanitarie:
a) i beni immobili di proprietà dei comuni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 111, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), non acquisiti al patrimonio delle aziende sanitarie con le modalità indicate al comma 1 dello stesso articolo;
b) i beni immobili che risultano ancora intestati ai soggetti di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1980, n. 68 (Disciplina dell’utilizzazione del patrimonio della contabilità e dei contratti delle Unità Sanitarie Locali).
Art. 11
Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) fino all'importo massimo di complessivi euro 1.050.000,00 per un ulteriore triennio rispetto al periodo considerato nell'articolo 43 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), a seguito della sottoscrizione di specifico accordo, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei volti ad assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, in relazione al contratto di servizio stipulato con il vettore che assicura i collegamenti.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 04 “Altre modalità di trasporto”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020 secondo la seguente articolazione per anno:
a) euro 350.000,00 per l'anno 2018;
b) euro 350.000,00 per l'anno 2019;
c) euro 350.000,00 per l'anno 2020.
Art. 12
Estensione del sistema tramviario della piana fiorentina
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari fino all’importo massimo di euro 5.000.000,00 per la progettazione definitiva degli interventi relativi all'estensione del sistema tramviario della piana fiorentina verso Xxxxx Xxxxxxxxxx e della tratta Leopolda - Le Piagge verso Campi Bisenzio, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati.
2. All'onere della spesa di cui al comma 1, per l’importo massimo di euro 2.500.000,00 per il 2018 ed euro 2.500.000.00 per il 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx”, Xxxxxx 0 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018 e 2019.
Art. 13
Interventi straordinari sulla viabilità locale
1. Per interventi sulla viabilità comunale, sulla base di richieste avanzate dagli enti proprietari entro
il 31 marzo 2018, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità attuative, fino a un massimo di euro 502.000,00 per l'anno 2018.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta regionale, privilegiando i comuni con minore popolazione risultante dall'ultimo censimento, e devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
a) essere finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade, di collegamento con la viabilità nazionale e regionale, ammalorati o comunque con criticità;
b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di 90.000,00 euro e comunque non oltre il 80% del quadro economico di progetto;
3. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, riferita esclusivamente ad interventi il cui cronoprogramma approvato prevede la conclusione dei lavori ed il collaudo tecnico ammnistrativo entro il 31 dicembre 2018, il comune garantisce:
a) la cantierabilità entro il 31 maggio 2018;
b) che l'intervento è inattuabile in assenza del cofinanziamento regionale.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 502.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018
- 2020, annualità 2018.
Art. 14 Manutenzione rete ciclabile
1. La Regione, per l’anno 2018, è autorizzata a concedere finanziamenti per la manutenzione della rete ciclabile di interesse regionale prevista nel PRIIM, previa stipula di specifici accordi con i soggetti pubblici interessati.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, per l’anno 2018 è autorizzata una spesa massima di euro 750.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.
Art. 15 Proroga di graduatorie
1. I termini di validità delle graduatorie delle procedure concorsuali indette dalla Regione Toscana e dagli enti dipendenti, in corso di validità alla data di approvazione della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.
Art. 16
Contributi agli enti locali per la realizzazione di studi di fattibilità relativi a progetti di paesaggio
1. La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2018 a concedere contributi ai comuni di Barberino del Mugello, Loro Ciuffenna e Capraia Isola per la realizzazione di studi di fattibilità finalizzati alla redazione di progetti di paesaggio sui territori del Mugello, del Pratomagno e dell'Isola di Capraia.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta Regionale.
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 200.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018”.
Art. 17
Contributi agli enti locali per la redazione degli atti di governo del territorio
1. La Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2018 a concedere contributi ai comuni singoli, con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, per la redazione del piano strutturale e/o del piano operativo.
2. I contributi sono assegnati secondo le modalità operative stabilite con deliberazione di Giunta regionale.
3. I contributi regionali non possono superare l’80 per cento del costo complessivo a carico dei comuni.
4. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per l’anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 8 “Assetto del territorio ed Edilizia Abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e Assetto del Territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018”.
Art. 18
Progetti finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua
1. La Regione, per l'anno 2018, promuove la presentazione da parte dei comuni di progetti per la realizzazione di interventi strutturali correttivi e di adeguamento dei tratti coperti dei corsi d'acqua, finalizzati alla rimozione e alla riduzione del rischio garantendone la funzionalità idraulica.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione del contributo sulla base dei seguenti criteri prioritari per la valutazione dei progetti:
a) interventi in aree a maggiore densità insediativa o produttiva e commerciale;
b) interventi in aree classificate negli atti di pianificazione di bacino in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, come aree a pericolosità per alluvioni frequenti o a pericolosità per alluvioni elevata;
c) presenza di un cofinanziamento comunale o privato.
0.Xx contributo regionale può essere erogato anche per consentire al comune di operare in danno al soggetto che ha realizzato il tombamento in assenza dell'autorizzazione idraulica.
4. La deliberazione di cui al comma 2 definisce inoltre il contributo massimo erogabile.
5. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.000.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018
– 2020, annualità 2018.
Art. 19
Immobili destinati al trasferimento in proprietà alla Regione dalla Provincia di Pistoia e contributi per l’estinzione di mutui
1. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 10, comma 13, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), sull’assunzione da parte della Regione degli oneri gravanti sugli immobili oggetto di trasferimento gratuito, alla Provincia di Pistoia è concesso un contributo non superiore a 58.000,00 euro, per l’estinzione del mutuo gravante, alla data del 1° gennaio 2018, sull’immobile di cui al punto 1.1 dell’allegato I della legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015).
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per l’estinzione del mutuo nonché per il rimborso delle rate eventualmente pagate dal 1° gennaio 2018, a condizione che la Provincia di Pistoia documenti l’attività finalizzata all’estinzione del mutuo. Il contributo è soggetto a revoca in caso di mancata estinzione del mutuo.
3. A norma dell’allegato I alla l.r. 16/2017, il trasferimento della proprietà alla Regione decorre dalla data di estinzione del mutuo.
4. L’immobile di cui al punto 1.2 dell’allegato I della l.r. 16/2017, risultante non gravato da mutuo, è trasferito a titolo gratuito alla Regione dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per le trascrizioni dei beni immobili trasferiti, si applica l’articolo 3, comma 1, della l.r. 16/2017.
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari all'importo massimo di euro 58.000,00 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 20
Finanziamento interventi abbattimento barriere architettoniche nelle civili abitazioni. Anticipazione risorse di cui alla l. 232/2016
1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi volti al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni in cui sono residenti persone disabili è autorizzata, per l’anno 2018, la spesa massima di euro 1.000.000,00 a titolo di anticipazione delle risorse dovute dallo Stato per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 140, lettera l) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e secondo la ripartizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017.
2. Al fine dell'assegnazione ai beneficiari, per il tramite dei comuni di residenza, del finanziamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 gennaio 2005, n. 11/R.
3. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Art. 21
Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari
1. Al fine di rilanciare le azioni regionali volte a valorizzare e promuovere l’attività svolta per contrastare la povertà e il disagio sociale attraverso il recupero delle eccedenze alimentari, nelle more della riproposizione del programma triennale di cui alla legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) e nell'ambito delle finalità di cui alla medesima legge, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 200.000,00.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018.”.
Art. 22 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.