FOGLIO INFORMATIVO
FOGLIO INFORMATIVO
Anticipi estero e Finanziamenti all'importazione
Denominazione
Iscrizione in albi e/o registri
Indirizzo della sede legale Numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per
la conclusione del contratto Numero di fax
Sito internet
Indirizzo di posta elettronica
Credito Xxxxxxxx XxX
Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx Xxxxxx
Tel.:x00 000 00.00.00
Fax:x00 0000 000000
xxx.xxxxxx.xx xxxx@xxxxxx.xx
Riservato all'offerta fuori sede
(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)
Nome e Cognome/Ragione Sociale Sede (Indirizzo)
Tel Email
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Iscrizione ad Albi o Elenchi: ....................... Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco ...............
Qualifica ...........................................
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Descrizione e finalità | Sono anticipazioni e finanziamenti a breve termine in euro o in divisa a tasso fisso o variabile erogati a fronte di crediti relativi ad operazioni di importazione ovvero all’esportazione di beni e servizi con l’estero. Possono assumere le seguenti forme: anticipo per l’esportazione “ESP”: Finanziamento in euro e/o divisa estera a fronte di crediti relativi a esportazione di merci o prestazioni di servizi. Tale linea di Finanziamento viene attivata nella forma della anticipazione di fatture in divisa estera, per una percentuale predeterminata dalla Banca ed a fronte della contestuale cessione del credito, ed il relativo rimborso avviene di norma in coincidenza con il corrispondente pagamento proveniente dall’estero linea per Finanziamenti “SPEC”: Finanziamento in euro e/o divisa estera a fronte di ordini ricevuti e/o di contratti in essere con controparti estere. Tale linea di Finanziamento viene attivata nella forma della anticipazione, per una percentuale del controvalore del contratto e/o dell’ordine ricevuto, ed il relativo rimborso può avvenire, in base a quanto di volta in volta concordato con la Banca, mediante decurtazioni periodiche ovvero proporzionalmente all’arrivo degli introiti dall’estero. linea per Finanziamenti “IMP”: Finanziamento in euro e/o divisa estera correlato all’ importazione di merci, effettuate o da effettuare, e/o pagamenti per prestazioni di servizi, ricevuti o da ricevere da controparti estere L’attivazione del Finanziamento è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento da parte della Banca differenziato per ogni forma di anticipazione o finanziamento e che rappresenta la somma massima che il cliente può utilizzare. |
Estinzione del finanziamento | I finanziamenti sono rimborsabili in un’unica soluzione alla scadenza pattuita in fase di accensione. L’anticipo per l’esportazione ”ESP” la linea per Finanziamenti “SPEC” in particolare, vengono chiusi con gli incassi rivenienti dall’estero. |
Principali rischi | I rischi per i clienti relativi a questo servizio/prodotto sono connessi a: mancato incasso dei crediti commerciali a rimborso del Finanziamento entro la scadenza convenuta, con conseguente addebito al conto corrente del cliente dell'importo comprensivo di capitale, interessi, spese, oneri accessori e tutto quant’altro dovuto alla Banca; rischio di cambio nel caso di: rimborso contro euro di Finanziamenti erogati in divisa estera; incasso dei crediti commerciali per rimborso del capitale in una divisa diversa da quella dell'anticipo stesso; conversione della divisa del finanziamento/anticipo in una divisa diversa da quella dell'accensione durante la vita dell'operazione (arbitraggio); variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche rischio di tasso in caso di: proroga della scadenza del Finanziamento conversione della divisa del Finanziamento in una divisa diversa da quella dell'accensione durante la vita dell'operazione (arbitraggio). In questo caso verrà applicato il tasso della nuova divisa a partire dalla data di arbitraggio revisione del tasso sui Finanziamenti che prevedono più periodi di interesse andamento in negativo del parametro di riferimento, il tasso applicato al finanziamento non potrà essere inferiore allo Spread |
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG)
Esempio
Importo finanziato EUR 20.000,00
Durata 90 giorni
tasso nominale annuo 7,5000 %
commissione di istruttoria pari allo 0,15 % dell'importo finanziato (EUR 30,00)
costi per operazione legati a movimenti di eorgazione ed estinzione del finanziamento sul conto corrente ordinario
EUR 4,92
recupero spese di invio per comunicazioni periodiche EUR 0,67
TAEG 8,494%
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto
Si riporta di seguito una simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza derivante da un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20% rispetto alla data di stipula:
CONTROVALORE IN EURO al cambio di 1,0640 alla data di stipula | EUR 20.000,00 |
IMPORTO del finanziamento in DIVISA | USD 21.280,00 |
IMPORTO del finanziamento da rimborsare a scadenza (CONTROVALORE in EURO) con apprezzamento del cambio pari al 20% (cambio apprezzato pari a 0,8512) | EUR 25.000,00 |
Differenza in EURO all'estinzione | EUR 5.000,00 |
CONTROVALORE in DIVISA della differenza in EURO | USD 4.256,00 |
CARATTERISTICHE FINANZIAMENTI
Importo minimo del Finanziamento EUR 20.000,00
Importo massimo del Finanziamento non previsto
Durata minima 30 giorni
Durata massima 12 mesi
TASSO NOMINALE ANNUO
TASSI
Il Tasso nominale annuo (TAN) dei finanziamenti in EURO e in DIVISA (*1) puo' essere parametrato oppure non parametrato secondo quanto concordato tra le parti.
TASSO NOMINALE ANNUO NON PARAMETRATO
su Finanziamenti in EURO a valere di Accordato operativo fino a 200.000 euro 7,5000 %
su Finanziamenti in EURO a valere di Accordato operativo di importo superiore al precedente
7,5000 %
su Finanziamenti in DIVISA a valere di Accordato operativo fino a 200.000 euro 7,5000 %
su Finanziamenti in DIVISA a valere di Accordato operativo di importo superiore al precedente
7,5000 %
TASSO NOMINALE ANNUO PARAMETRATO
Il Tasso nominale annuo (TAN) parametrato verrà calcolato utilizzando il parametro di durata (*2), espresso fino alla quarta cifra decimale applicando le seguenti regole:
Tasso minimo applicato al parametro
Il tasso nominale annuo applicabile ai finanziamenti, in nessun caso, ivi compreso l'andamento in negativo del Parametro di riferimento, potra' essere inferiore allo Spread concordato tra le Parti (Interesse Minimo).
Arrotondamento su parametro applicato
Modalita'di applicazione per eccesso alla prima cifra decimale
Spread su Finanziamenti in EURO a valere su Accordato operativo a revoca fino a
200.000 euro
Spread su Finanziamenti in EURO a valere su Accordato operativo a revoca di importo superiore al precedente
Spread su Finanziamenti in DIVISA a valere su Accordato operativo a revoca fino a
200.000 euro
Spread su Finanziamenti in DIVISA a valere su Accordato operativo a revoca di importo superiore al precedente
Spread su Finanziamenti in EURO a valere su Accordato operativo a scadenza fino a
200.000 euro
Spread su Finanziamenti in EURO a valere su Accordato operativo a scadenza di importo superiore al precedente
Spread su Finanziamenti in DIVISA a valere su Accordato operativo a scadenza fino a
200.000 euro
Spread su Finanziamenti in DIVISA a valere su Accordato operativo a scadenza di importo superiore al precedente
5,5000 %
5,5000 %
3,3000 %
3,3000 %
5,5000 %
5,5000 %
3,3000 %
3,3000 %
TIPO TASSO, MODALITA' DI LIQUIDITA' E RIMBORSO
Tipo Tasso fisso
variabile
Liquidazione interessi bullet
roll-over
Modalita' di rimborso a scadenza
ALTRE CONDIZIONI
Tasso di mora (maggiorazione su TAN) 2,0000 %
Divisore operazioni in Euro (EUR) e Sterlina (GBP) civile
Divisore operazioni in altre divise commerciale
COMMISSIONI ISTRUTTORIA/LIQ. INTERESSI/INCASSO RATA
Commissione di istruttoria 0,15 %
- minimo EUR 20,00
- massimo non previsto
Commissione di liquidazione interessi e incasso rata EUR 2,00
ALTRE COMMISSIONI
Commissione di proroga/variazione/arbitraggio EUR 10,00
Commissione di intervento 0,00 %
- minimo EUR 0,00
- massimo non previsto
Applicata in caso di erogazioni su c/corrente espresso in una divisa diversa rispetto al finanziamento ovvero in caso di conversione di un finanziamento in divisa diversa da quella originaria.
VALUTE | |||
Valuta accensione operazioni in euro | data accensione finanziamento | 2 | gg lavorativi |
Valuta accensione operazioni in divisa | forex | 0 | gg calendario |
Valuta estinzione con introiti dall'estero | valuta liquidazione introito | 0 | gg calendario |
Valuta estinzione senza introiti dall'estero | scadenza finanziamento | 0 | gg calendario |
Valuta liquidazione interessi | scadenza tasso | 0 | gg calendario |
RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONI PERIODICHE (*3)
Supporto cartaceo EUR 0,67
Supporto elettronico (MYBOX) EUR 0,00
RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE UNILATERALE (*3)
Supporto cartaceo EUR 0,00
Supporto elettronico (MYBOX) EUR 0,00
TEMPI MASSIMI CHIUSURA RAPPORTO (*4)
Tempi massimi di chiusura rapporto: 15 gg. lavorativi
(*1) I Finanziamenti in DIVISA possono essere in Dollaro Americano (USD), Sterlina Inglese (GBP), Franco Svizzero (CHF), Yen Giapponese (JPY) oppure altra divisa concordata con la Banca.
(*2) Per parametro di durata si intende:
per le operazioni in EURO base 365 (1) (rif. Listino tassi):
- Euribor 1 mese per operazioni con durata pari o inferiore a 30 gg.
- Euribor 3 mesi per operazioni di durata compresa tra 31 e 90 gg.
- Euribor 6 mesi per operazioni di durata compresa tra 91 e 180 gg.
- Euribor 12 mesi per operazioni di durata superiore a 180 gg. Per operazioni in DIVISA (rif. Listino tassi):
- Parametro della divisa del finanziamento 1 mese per operazioni con durata pari o inferiore a 30 gg.
- Parametro della divisa del finanziamento 3 mesi per operazioni di durata compresa tra 31 e 90 gg.
- Parametro della divisa del finanziamento 6 mesi per operazioni di durata compresa tra 91 e 180 gg.
- Parametro della divisa del finanziamento 12 mesi per operazioni di durata superiore a 180 gg. Comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge 7.3.1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni.
(1) I parametri EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) divisore 365 vengono calcolati moltiplicando il corrispondente parametro EURIBOR divisore 360 rilevato dal Comitato di Gestione istituito presso la Federazione Bancaria Europea – di norma pubblicato sui principali quotidiani economici – con il coefficiente 365
/360. I parametri sono da arrotondare ai 10 centesimi superiori, secondo quanto contrattualmente previsto.
(*3) l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. nuove Istruzioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari"). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o di elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.
(*4) che si computano dalla data di messa a disposizione dei fondi sul conto corrente di regolamento
il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria <<Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori>> può essere consultato in filiale nell'apposito Avviso e sul sito internet della banca www. xxxxxx.xx
SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE
Imposte
A carico del Cliente competono tutte le spese relative al presente Accordo nonché ogni onere finanziario relativo al trattamento tributario dell'Accordo e/o del Finanziamento che soggiace all'imposta di registro dovuta, per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 tariffa parte II e ad imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 tariffa parte I, art. 2 - nota 2 bis e art. 13, punto 2 bis nota 3 ter
1) Durata del Contratto, recesso, risoluzione
L’Accordo si intende concluso a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dall’Accordo in ogni momento senza penalità e senza spese. Il recesso deve avvenire tramite sottoscrizione di apposita modulistica di Credem, consegnato in filiale o tramite raccomandata a.r., ed è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 c. c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
È facoltà di Credem di recedere dall’Accordo, in assenza di un giustificato motivo e senza alcun onere per il Cliente, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, e comunque secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente. Il preavviso è dato per iscritto, tramite supporto cartaceo e/o elettronico e/o altro supporto durevole. Dal momento in cui il recesso è efficace, il Cliente non potrà più richiedere né utilizzare i Finanziamenti e dovrà restituire alla Banca alla scadenza di ognuno dei Finanziamenti in essere l’intero Importo erogato nonché tutto quanto altro a questa dovuto. In caso di recesso della Banca, il cliente prende atto ed accetta che le condizioni economiche e contrattuali previste dall’ Accordo si continueranno ad applicare a tutti i Finanziamenti ancora in essere e restano efficaci fino alla scadenza di ognuno di questi.
In deroga a quanto sopra, e fermo restando le norme inderogabili di legge, la Banca avrà facoltà di recedere con effetto immediato dall’Accordo, così come dai Finanziamenti in essere, dandone comunicazione al Cliente, qualora:
a) si verifichino casi di cessazione dell’attività, o di trasformazione o fusione/scissione del Cliente diverso dalla persona fisica, ovvero sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento;
b) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso l’esecuzione dell’Accordo o il mantenimento di uno o più dei Finanziamenti concessi;
c) si sia verificata una delle ipotesi di cui all’art. 1186 c.c., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;
d) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
e) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai suoi creditori o abbia proposto ai suoi creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
f) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
g) la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione dell’Accordo e/o della concessione dell’Accordato Operativo e/o del Finanziamento;
h) si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell’insolvenza o di altra situazione di crisi economica, patrimoniale o finanziaria del Cliente;
i) si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente;
l) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali e
/o personali;
m) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della Banca.
La Banca avrà diritto di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dell’Accordo al verificarsi di anche uno solo dei seguenti casi:
a) il Cliente non provveda a restituire tutto quanto dovuto alla Banca in base all’Accordo e/o in relazione ad un Finanziamento o a dare dimostrazione dell’effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall’intermediario all’uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della Banca
b) il Cliente ritardi per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi nell’effettuare il pagamento di una qualsiasi delle rate di rimborso del Finanziamento.
La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al Cliente, a mezzo lettera raccomandata a.r. l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui al precedente comma, la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al Cliente:
a) effettuare la chiusura anticipata di ciascun Finanziamento in essere e dei finanziamenti rivenienti da altro e separato accordo contrattuale tra la Banca e il Cliente;
b) acquistare o vendere per conto del Cliente gli eventuali strumenti finanziari sottostanti i Finanziamenti;
c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna degli eventuali strumenti finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
d) compensare qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata dei rapporti in essere.
In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio da parte della Banca dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi.
Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno, anche ulteriore.
Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo Accordo e/o ad uno o più Finanziamenti in essere. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.
2) Tempi massimi di chiusura del rapporto
I tempi massimi di chiusura rapporto del contratto sono 15 giorni lavorativi (che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto) (*).
3) Reclami
I reclami vanno inviati per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx
x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX), per via telematica alla casella email xxxxxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all'indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, xxx xxx xx x.0000 000000 o attraverso il sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx).
La Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.
Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:
all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio
dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB
-, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante (o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili). L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.
Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206
/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.
(*) Inutilizzo degli affidamenti accordati, estizione delle anticipazioni in essere e liquidazione delle relative competenze fino alla data di scadenza, contabilizzazione degli incassi relativi ai crediti anticipati.
Accordato operativo | Limite massimo complessivo in euro, per ogni linea di credito a tempo determinato e per ogni linea di credito a tempo indeterminato concordata tra le Parti che il Cliente potrà utilizzare tramite la richiesta di uno o più finanziamenti in euro e/o in divisa. |
Arbitraggio | Operazione di negoziazione di una divisa contro altra divisa per sfruttare la differenza di cambio o di tasso. |
Cambio | Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa |
Divisa | Unità di misura monetaria diversa dall'Euro |
Divisore | Coefficiente della divisione per il calcolo degli interessi |
Forex | Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari. |
Interessi di mora | Interessi maggiorati per ritardato rimborso. |
Liquidazione | Fase di calcolo degli interessi a debito del cliente eseguita al termine di ciascun periodo d'interesse o all'atto del rimborso di un finanziamento |
Non residente | Persona fisica o giuridica che in base alla legge valutaria non è residente in Italia |
Operazione | Per singola operazione si intende l’accensione, la proroga, l’arbitraggio ed estinzione |
Rischio di cambio | È il rischio di realizzare minori utili, oppure perdite impreviste per effetto dell'andamento sfavorevole dei rapporti di cambio tra le divise. |
Spread | Valore da sommare o detrarre ad un parametro base |
Valuta | Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi |