TITOLO I Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Legge 5 agosto 1981, n. 416 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
TITOLO I
Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici.
Articolo 1.
Titolarita` delle imprese.
1. L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonché alle società costituite nella forma della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione, nonché le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime. (Comma così modificato dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
2. Agli effetti della presente legge le societa` in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.
3. Quando l’impresa e` costituita in forma di societa` per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita` limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, societa` in nome collettivo, in accomandita semplice o a societa` a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.
4. Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purché la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché dell’ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Comma così modificato dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
5. Le azioni o quote di societa` editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all’entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta` di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell’articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:
a) sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell’editoria, la conoscenza della proprieta` — diretta o indiretta — di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa` per azioni quotate in borsa o gli enti morali che — direttamente o indirettamente — ne detengono la proprieta` o il controllo;
b) sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa` che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l’interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa` stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci;
c) rimanga immutato l’assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente xxxxx, salvo che ricorra l’ipotesi di cui al precedente quarto comma. (Comma aggiunto dall’art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137. La lettera c è stata successivamente aggiunta dall’art.1, legge 25 febbraio 1987, n. 67)
6. È vietata l’intestazione a societa` fiduciarie della maggioranza delle azioni o delle quote delle societa` editrici di giornali quotidiani costituite in forma di societa` per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita` limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa` editrici stesse ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa` che direttamente o indirettamente controllino le societa` editrici di giornali quotidiani. (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1 e successivamente dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62).
7. Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell’editoria di cui all’articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all’articolo 11:
a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonche´ i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;
b) i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;
c) qualora l’impresa sia costituita in forma societaria, l’elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l’entita` delle quote da essi possedute, nonche´ degli eventuali aventi diritto di intervenire all’assemblea che approva il bilancio della societa`, entro trenta giorni dalla data dell’assemblea stessa (Lettera cosi` sostituita dall’art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1);
d) nei casi in cui l’impresa e` costituita in forma di societa` per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilita` limitata, l’elenco dei soci delle societa` alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa` che esercita l’impresa giornalistica o delle societa` che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonche´ il numero delle azioni o l’entita` delle quote da essi possedute.
8. Le persone fisiche e le societa` che controllano una societa` editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa` controllata ed al servizio dell’editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l’acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell’articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l’influenza dominante prevista dal primo comma dell’articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero
b) il coordinamento della gestione dell’impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
d) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero
e) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche´ dei direttori delle testate edite (Lettera cosi` sostituita dall’art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1).
9. I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di societa` editrici di giornali quotidiani o periodici (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67).
10. In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all’articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l’intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l’intestazione stessa viene effettuata.
11. Quando una societa` a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di societa` editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell’editoria.
12. Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell’art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa` alle quali
sono intestate le azioni o le quote della societa` alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa` che esercita l’impresa giornalistica o delle societa` che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l’elenco dei propri soci. (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137).
13. Comma abrogato dall’art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137.
14. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le societa` a prevalente partecipazione statale, nonche´ quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all’attivita` dell’ente o della societa`.
15. A tutti gli effetti della presente legge e` considerata impresa editoriale anche l’impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.
16. I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. (Comma aggiunto dall'art. 2 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 2. Trasferimento di azioni.
1. Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell’editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all’articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta` di societa` editrici di giornali quotidiani, che interessino piu` del dieci per cento del capitale sociale o della proprieta`. Tale limite e` ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta`, qualora il trasferimento riguardi azioni di societa` editrici di giornali quotidiani quotate in borsa. (Comma cosi` sostituito dall’art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67).
2. La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.
3. Nella comunicazione devono essere indicati l’oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell’avente causa, nonche´ il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu` soggetti collegati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta` superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo (Comma cosi` sostituito dall’art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67).
5. Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci di societa` titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l’accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.
6. Le disposizioni del presente articolo si estendono altresi` al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprieta` delle societa` intestatarie di azioni o quote di societa` editrici di giornali quotidiani.
7. L’avente causa o, se si tratta di societa`, il legale rappresentante, nonche´ i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.
8. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa` editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo e` nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa` intestatarie di azioni o quote di societa` editrici nelle ipotesi in cui l’assetto della proprieta` che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo. (Comma aggiunto dall’art. 2, L. 30 aprile 1983, n. 137, e poi cosi` sostituito dall’art. 2, L. 10 gennaio 1985, n. 1)
Articolo 3.
Intestazione a societa` con azioni quotate in borsa.
1. Le societa` con azioni quotate in borsa che esercitano l’impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa` editrici di giornali quotidiani o di societa` intestatarie di azioni o quote di societa` editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell’applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell’articolo 1.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell’art. 1 l’intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli artt. 14 e 33 del codice civile e` parificata all’intestazione a persone fisiche.
3. Le societa` con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell’articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto nell’assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi piu` del due per cento del capitale sociale (Comma così modificato dall’art.2, terzo comma, della legge 25 febbraio 1987, n. 67).
4. Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle societa` che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. (Comma sostituito prima dall’art. 3, L. 30 aprile 1983, n. 137 e poi dall’art. 3, L. 10 gennaio 1985, n. 1).
Articolo 4.
Concentrazioni nella stampa quotidiana.
(Abrogato dall’art. 3, L. 25 febbraio 1987, n. 67).
Articolo 5.
Cessazione di testata giornalistica.
1. Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell’editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali.
2. Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta` dell’editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l’offerta all’editore e al servizio dell’editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
3. Qualora entro il medesimo termine all’editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni piu` vantaggiose, esse sono comunicate dall’editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o
il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle piu` vantaggiose, purche´ il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.
4. Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata e` ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita e` determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.
5. Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprieta` di un soggetto diverso dall’editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facolta` di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni gia` praticate con il precedente editore.
6. Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall’attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l’editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l’editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l’editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l’editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facolta` di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni gia` praticate con l’editore che ha sospeso le pubblicazioni.
7. Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all’articolo 6 hanno facolta` di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali gia` praticate con il precedente editore.
8. Se l’uso dei suddetti immobili ed impianti non e` regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell’acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, e` determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.
Articolo 6.
Cooperative giornalistiche.
1. Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le societa` cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall’articolo 6 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.
2. Ai fini della presente legge si intendono altresi` per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell’articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall’articolo 5 della predetta L. 17 febbraio 1971, n. 127, tra una societa` cooperativa composta da giornalisti e una societa` cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell’impresa.
3. Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell’articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonche´ limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.
4. Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso di cui all’articolo precedente, con
l’impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell’impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l’ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonche´ i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi (Comma cosi` sostituito dall’art. 4, L. 25 febbraio 1987, n. 67).
5. Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l’impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta (Comma cosi` sostituito dall’art. 4, L. 25 febbraio 1987, n. 67).
6. Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.
7. Per l’adozione delle decisioni di cui all’articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l’assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalita` fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.
8. L’assemblea dei giornalisti decide sull’acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione e` favorevole all’acquisto, l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita` necessarie per la costituzione della cooperativa e per l’acquisto della testata.
9. Nel caso in cui l’assemblea dei giornalisti decida l’acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una societa` cooperativa per partecipare alla gestione dell’impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l’assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attivita` necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.
Articolo 7.
Bilanci delle imprese.
(Abrogato dall’art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545).
Articolo 8.
Garante dell’attuazione della legge
1. Comma abrogato dall’art.1, legge 31 luglio 1997, n. 249
2. Comma abrogato dall’art. 6, L. 6 agosto 1990, n. 223.
Articolo 9.
Funzioni del Garante
1. Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve tramite il servizio dell’editoria di cui all’articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell’articolo 1, dai commi quinto e sesto dell’articolo 2, dai commi primo e secondo dell’articolo 5 e dal sesto comma dell’articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l’accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell’articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell’articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.
2. Il Garante da` inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell’articolo 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all’articolo 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all’articolo 2, commi primo, quinto e sesto.
3. Il Garante dell’attuazione della legge dell’editoria, nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, puo` chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l’identita`, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di societa` editrici di quotidiani o periodici (Comma aggiunto dall’art. 5, L. 30 aprile 1983, n. 137).
4. Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo` chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l’effettiva titolarita` delle imprese editoriali e della proprieta` delle testate, nonche´ la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all’ottavo comma dell’articolo 1 (Comma cosi` sostituito dall’art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67).
5. Il Garante esercita altresi` dinanzi al giudice competente l’azione di nullita` degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge.
(L'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ha abrogato il presente articolo, nella parte in cui dispone rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l’espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)
Articolo 10.
Servizio dell’editoria.
1. È istituito il servizio dell’editoria. Fino a quando non si provvede all’ordinamento previsto dall’articolo 95 della Costituzione, detto servizio costituisce, con il servizio dell’informazione e con l’ufficio della proprieta` letteraria, artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell’editoria e della proprieta` letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell’allegato II al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, L. 30 settembre 1978, n. 583.
3. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma e` determinata aumentando nella misura del trenta per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonche´ le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale.
5. Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede in base alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077 tenuto conto della riserva di posti di cui all’art. 14, L. 11 luglio 1980, n. 312.
6. Il capo del servizio dell’editoria fa parte del consiglio di amministrazione di cui all’articolo 10, primo comma, del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni (Comma aggiunto dall’art. 6, L. 30 aprile 1983, n. 137).
Articolo 11.
Registro nazionale della stampa
Articolo abrogato, unitamente a tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l’organizzazione del Registro nazionale della stampa, dall’art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249.
Articolo 12.
Imprese concessionarie di pubblicita`.
1. Comma abrogato dall’art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545
2. Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicita`, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l’esclusiva della pubblicita`, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicita` (Comma cosi` sostituito dall’art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1. Successivamente il comma 2 e` stato sostituito dall’art. 1, comma 34, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545).
3. Nessuna societa` concessionaria di pubblicita` puo` esercitare l’esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.
4. La concessionaria di pubblicita` che, a norma dell’articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non puo` esercitare l’esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell’anno solare precedente (Comma cosi` sostituito dall’art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1. Successivamente il comma 2 e` stato sostituito dall’art. 1, comma 34, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545).
5. È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicita` attraverso le quali si eserciti l’esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.
6. Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicita` sono tenute a comunicare al servizio dell’editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all’articolo 11, i dati relativi alla proprieta` ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell’articolo 1.
7. Comma abrogato dall’art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1
Articolo 13.
Pubblicita` di amministrazioni pubbliche.
1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicita` su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicita` previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.
2. Per la pubblicita` delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione e` dovuta alla impresa concessionaria di pubblicita` avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica (Comma cosi` modificato dall’art. 8, L. 30 aprile 1983, n. 137).
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinche´ la destinazione della pubblicita`, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equita`, di obiettivita` e di economicita`.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicita` finalizzata all’informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonche´ sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicita` tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.
5. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall’obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti (Comma cosi` modificato dall’art. 8, L. 30 aprile 1983, n. 137).
6. Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo (Comma cosi` modificato dall’art. 8, L. 30 aprile 1983, n. 137).
Articolo 14.
Autorizzazioni per la vendita.
Articolo dapprima sostituito dall’art. 7, L. 25 febbraio 1987, n. 67 e successivamente, dalla l. 13 aprile 1999
n. 108; e infine abrogato dall'art. 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
Articolo 15.
Diffusione di giornali nelle scuole
1. In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonche´ un locale per la loro lettura.
2. Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le norme per l’attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialita`.
Articolo 16. Distribuzione.
1. Le imprese di distribuzione devono garantire, a parita` di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.
2. Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.
Articolo 17.
Prezzo dei giornali quotidiani.
1. Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all’anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.
2. Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall’entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all’articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non piu` di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non piu` di sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59(1).
3. A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale e` libero. (Comma cosi` sostituito dall’art. 15, L. 25 febbraio 1987, n. 67)
Articolo 18.
Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa.
1. Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.
2. Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l’adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall’articolo 11 e` condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
3. Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall’articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell’articolo 27 nonche´ le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27
4. Comma abrogato dall’art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545)
5. Comma abrogato dall’art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545)
6. L’adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo e` condizione per l’accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.
Articolo 19.
Esclusioni dall’applicazione della normativa.
1. I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonche´ le riviste con periodicita` mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all’anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. Per le testate di cui al comma precedente, l’adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall’articolo 11 e` condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
3. Dopo il primo anno dall’entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
Articolo 20.
Organi di partiti, sindacati e comunita` religiose.
1. I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunita` religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall’articolo 5.
Articolo 21.
Inosservanza dell’obbligo di iscrizione o comunicazione.
1. L’inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell’editoria a provvedere, determina l’immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo (Comma cosi` sostituito dall’art. 9, L. 30 aprile 1983, n. 137)
2. Qualora la inosservanza sia commessa dall’imprenditore esercente una concessionaria di pubblicita`, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire.
(Per l’interpretazione autentica del presente articolo 21, vedi l’art. 32, L. 25 febbraio 1987, n. 67)
TITOLO II
Provvidenze per l’editoria.
Articolo 22.
Contributi sul prezzo della carta da quotidiani.
1. Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:
a) lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;
b) lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;
c) lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;
d) lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.
2. Tali contributi sono proporzionalmente ridotti, proporzionalmente al relativo scaglione di tirature, nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59 (Comma cosi` modificato dall’art. 9, L. 30 aprile 1983, n. 137).
3. I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.
4. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.
5. I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per le testate edite dalle cooperative di cui all’articolo 6, nonche´ per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l’aumento del contributo e` limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.
6. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresi` alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta numeri.
7. I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall’Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente.
8. Per i fini di cui al precedente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall’editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonche´ la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture.
9. Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono cosi` erogati:
1) dopo l’accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l’80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;
2) dopo l’accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo.
10. Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell’editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata e` esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata e` esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l’anno successivo (L’art. 7, L. 10 gennaio 1985, n. 1 ha aggiunto un comma dopo l’ottavo e sostituito l’originario nono comma).
Articolo 23.
Condizioni per la concessione delle integrazioni.
1. I contributi di cui all’articolo precedente sono corrisposti a condizione che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell’anno 1985.
2. Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato e` determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando di oltre il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunita` economica europea.
Articolo 24.
Contributi ai periodici.
1. Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa.
2. I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:
a) lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;
b) lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;
c) lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.
3. I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo verificatasi nell’anno precedente.
4. Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all’articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.
5. Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati da fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all’articolo 54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.
6. Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all’articolo 11.
7. Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.
8. Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono cosi` erogati:
1) dopo l’accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell’importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall’impresa editrice;
2) dopo l’accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo
9. La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste e` dichiarata dall’editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L’impresa perde il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l’impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull’intero contributo spettante per l’anno successivo.(Gli attuali commi ottavo e nono cosi` sostituiscono l’originario ottavo comma per effetto dell’art. 8, L. 10 gennaio 1985, n. 1).
Articolo 25.
Pubblicazioni di elevato valore culturale
1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell’anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell’ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d’anno (Comma cosi` sostituito dall’art. 18, L. 25 febbraio 1987, n. 67).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e` istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l’ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.
Articolo 26.
Contributi per la stampa italiana all’estero
1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 e` autorizzata la corresponsione dell’importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d’anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all’estero e di pubblicazioni con periodicita` almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero (Comma cosi` sostituito dall’art. 19, L. 25 febbraio 1987, n. 67).
2. La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma e` determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all’estero, della loro natura e consistenza informativa, nonche´ del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all’estero.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalita` per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed e` istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione.
4. Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all’estero.
5. Comma abrogato dall’art. 19, legge 25 febbraio 1987, n. 67
Articolo 27.
Contributi alle agenzie di stampa.
1. Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la corresponsione di contributi per l’importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.
2. Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro piu` di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e piu` di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.
3. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell’art. 1,
D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, dell’art. 1, L. 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall’art. 2, L. 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2, D.L. 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata L. 5 agosto 1978, n. 502, dell’art. 1, D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 e dell’art. 1, L. 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.
4. L’erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale e` effettuata ripartendo un terzo dell’importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.
5. Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 e` autorizzata la corresponsione di contributi dell’importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d’anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata cosi` come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell’anno precedente.
6. L’erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo e` effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:
a) del numero dei collegamenti per telescriventi ed altri analoghi;
b) dell’eventuale emissione di piu` bollettini giornalieri;
c) del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.
7. Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l’erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
8. Nessuna agenzia di stampa puo` comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultino eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l’incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.
Articolo 28.
Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.
1. A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all’articolo 11 limitatamente
alle linee delle testate con periodicita` effettiva di almeno nove numeri all’anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all’articolo 294 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali (Comma cosi` modificato dall’art. 55, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449).
2. La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici e a larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e trasmissione dati, per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonche´ alle tariffe telex e telegrafiche. (Comma cosi` sostituito dall’art. 3, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, modificato dapprima dall'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e infine dall’art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155).
3. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.
4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.
5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e` autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.
6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e` autorizzato, altresi`, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione dell’Associazione della stampa estera in Italia un’idonea sede e proprio personale.
7. Comma abrogato dall’art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.
8. Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive societa` concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L’importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e` stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi (L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 3, D.L. 2 marzo 1989, n. 65).
9. Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicita` relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.
Articolo 29.
Programmi ammessi al finanziamento agevolato.
(Articolo abrogato dall'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 30.
Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva.
(Articolo abrogato dall'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 31.
Durata e modalita` dei finanziamenti.
(Articolo abrogato dall'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 32.
Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato.
1. Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell’articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell’articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l’ultimo esercizio finanziario.
2. I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:
a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;
b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;
c) un Sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e l’artigianato;
d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;
e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprieta` letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;
f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;
g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato;
h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani (Lettera aggiunta dall’art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67);
i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici (Lettera aggiunta dall’art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67);
l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti (Lettera aggiunta dall’art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67);
m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) (Lettera aggiunta dall’art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67);
n) un rappresentante degli editori radiofonici (Lettera aggiunta dall’art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250).
3. Il Comitato di cui sopra e` nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprieta` letteraria, artistica e scientifica.
4. Per l’adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato e` integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
(L’art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo).
Articolo 33.
Fondo centrale di garanzia.
(Articolo abrogato dall'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 34.
Mutui agevolati in favore dell’editoria libraria per opere di elevato valore culturale.
1. Gli istituti e le aziende di credito di cui all’articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.
2. Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all’acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.
3. Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non puo` superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.
4. Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.
5. Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo e` autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell’articolo 25.
6. Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di
2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge, di
4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l’ultimo esercizio. (L'art. 2, comma 32 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha autorizzato la spesa di 5 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1996 al 2005 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al presente comma, riservando il 50 per cento del fondo stesso alle imprese editoriali con fatturato inferiore ai 10 miliardi di lire)
Articolo 35.
Trattamento straordinario di integrazione salariale.
1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal lavoro per le cause indicate nella norma citata (Comma così modificato dall'art. 12 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
2. L’importo del trattamento di integrazione salariale non puo` essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell’industria.
3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo` essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell’articolo 27, anche
al di fuori dei casi previsti dall’articolo 2, quinto comma, della L. 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell’impresa e, nei casi di cessazione dell’attivita` aziendale, anche in costanza di fallimento (Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463).
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta i provvedimenti di concessione del trattamento indicato nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164 (Comma così modificato dall'art. 12 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
5. Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Xxxxxxxx Xxxxxxxx" (INPGI).
Articolo 36.
Risoluzione del rapporto di lavoro.
1. I dipendenti delle aziende di cui all’articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo 35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all’indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui al presente comma sono esonerati dall’obbligo del preavviso in caso di dimissioni. (Cosi` modificato dall’art. 10, L. 10 gennaio 1985, n. 1 e successivamente dall'art.13 della legge 7 marzo 2001, n. 62).
Articolo 37.
Esodo e prepensionamento.
1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli, con l’esclusione dei dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici, è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall’ammissione al trattamento di cui all’articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al numero di unità ammesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che possano far valere nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell’anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d’ufficio secondo quanto previsto dalla presente lettera; l’anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI medesimo del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell’articolo 4 del regolamento adottato dall’INPGI e approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale
n. 234 del 6 ottobre 1995.
2. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI di cui alla lettera b) del comma 1 non può essere superiore a cinque anni. Per i giornalisti che abbiano compiuto i sessanta anni di età, l’anzianità contributiva è maggiorata di un periodo non superiore alla differenza fra i sessantacinque anni di età e l’età anagrafica
raggiunta, ferma restando la non superabilità del tetto massimo di 360 contributi mensili. Non sono ammessi a fruire dei benefici i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima. I contributi assicurativi riferiti a periodi lavorativi successivi all’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia sono riassorbiti dall’INPGI fino alla concorrenza della maggiorazione contributiva riconosciuta al giornalista.
3. La Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all’importo risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva in vigore per la gestione medesima sull’importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l’ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati al mese. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni sono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo a quella relativa agli interventi ordinari.
4. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità.
5. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.
(Articolo così modificato dall'art. 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62)
Articolo 38. INPGI.
1. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Xxxxxxxx Xxxxxxxx" (INPGI), che, a norma della L. 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutivita` le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all’articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Comma così sostituito dall’art. 26 l. 25 febbraio 1987, n. 67).
2. L’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 35;
b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall’articolo 37;
c) l’indennita` prevista dal precedente art. 37, lettera c) (Comma così sostituito dall’art. 26 l. 25 febbraio 1987, n. 67).
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono a totale carico dell’Istituto (Comma aggiunto dall’art. 26 l. 25 febbraio 1987, n. 67).
4. Resta confermato all’INPGI il compito di provvedere alla corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione di cui all’articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del Fondo di garanzia per l’assicurazione contro la disoccupazione costituito presso l’Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977.
5. Le forme previdenziali gestite dall’INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.
6. Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per l’assicurazione contro la disoccupazione fin dall’entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in considerazione dell’inapplicabilita` all’INPGI del disposto dell’articolo 9 della legge medesima. (Comma aggiunto dall’art. 26 l. 25 febbraio 1987, n. 67).
Articolo 39.
Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
1. Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorita` rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.
2. L’ammontare del contributo straordinario dello Stato e` determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.
3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell’anno in cui si riferisce il bilancio stesso.
4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilita` speciale autonoma, da allegare al bilancio dell’Ente stesso.
Articolo 40.
Divieto di cumulo di provvidenze.
1. I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attivita` di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, cosi` come definiti dall’articolo 20.
Articolo 41. Copertura finanziaria.
1. All’onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all’articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l’organo di garanzia e il servizio dell’editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall’applicazione della presente legge per il periodo 1o luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l’anno finanziario 1981.
2. Il Ministro del Tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO III
Modifiche alle disposizioni sulla stampa.
Articolo 42.
Diritto di rettifica.
(Sostituisce l’art. 8, L. 8 febbraio 1948, n. 47).
Articolo 43.
Norme processuali.
(Aggiunge sei commi dopo il quarto all’art. 21, L. 8 febbraio 1948, n. 47).
TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali.
Articolo 44. Sanatoria.
1. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del D.L. 15 febbraio 1980, n. 27 (non convertito in legge).
2. Si conferma l’autorizzazione all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1o luglio 1978-30 giugno 1979.
Articolo 45.
Proroga delle provvidenze.
1. Per consentire all’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l’erogazione in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nonche´ dei periodici editi da cooperative costituite a norma dell’articolo 6 o dell’articolo 52 delle integrazioni e dei contributi di cui al precedente articolo per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, e` autorizzata, in favore dello stesso Ente, la corresponsione di un contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi.
2. Le integrazioni e i contributi di cui al comma precedente sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente.
3. Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno titolo ai contributi di cui all’articolo 22 e alle integrazioni di cui al precedente comma, anche nel caso che, durante il periodo intercorrente dal 1° luglio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato prezzi di vendita diversi da quelli stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.
4. È autorizzata la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all’estero e di pubblicazioni con periodicita` almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero per il periodo 1o gennaio 1978-31 dicembre 1980. L’importo complessivo di tali contributi e` pari all’ammontare dell’importo annuo di cui al precedente articolo 26 ed e` posto a carico del fondo di cui al precedente primo comma. La corresponsione dei suddetti contributi e` effettuata in conformita` ai criteri, alle modalita` e alle procedure previsti dal precedente articolo 26 per le analoghe erogazioni relative al quinquennio decorrente dal 1o gennaio 1981 ed e` autorizzata soltanto in favore dei giornali, riviste e pubblicazioni che siano stati continuativamente editi durante l’anno 1980.
Articolo 46.
Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
1. L’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e` autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l’importo di 1.000 miliardi di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.
Articolo 47.
Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa.
(Articolo abrogato, unitamente a tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l’organizzazione del Registro nazionale della stampa, dall’art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249)
Articolo 48.
Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani.
1. Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell’articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell’impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l’impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della societa` e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall’articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell’assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell’articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali (Comma cosi` modificato dall’art. 10, L. 30 aprile 1983, n. 137).
Articolo 49.
Concentrazioni nella stampa quotidiana.
1. Qualora, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell’anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di societa` o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite societa` controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario (Comma cosi` sostituito dall’art. 13, L. 10 gennaio 1985, n. 1).
2. Qualora l’impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprieta` a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.
Articolo 50.
Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici.
1. Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all’articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.
2. Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell’articolo 14 e` emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.
Articolo 51. Mutui agevolati.
1. Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell’art. 29 le somme che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all’art. 5, L. 6 giugno 1975, n. 172, e all’art. 2, L. 1° agosto 1978, n. 428.
Articolo 52.
Cooperative nel settore giornalistico.
1. Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano gia` costituite tra giornalisti e poligrafici nonche´ le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.
Articolo 53.
Sanzioni amministrative.
1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall’autorita` e con la procedura stabilita dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706 (Tale legge e` stata abrogata dall’art. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689, alle cui disposizioni, pertanto, si rimanda).
Articolo 54.
Disposizioni di attuazione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed e` istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell’editoria. Detta commissione esprime pareri sull’accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull’accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27 (Comma cosi` modificato dall’art. 11, L. 30 aprile 1983, n. 137)
(L'art. 21 della legge 7 marzo 2001, n. 62, ha abrogato il presente articolo, nella parte in cui dispone rispettivamente l’obbligo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per l’editoria e la stampa di comunicare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le tirature dei giornali quotidiani e l’espressione di un parere su tali tirature da parte della commissione tecnica consultiva di cui allo stesso articolo 54. Detta commissione continua ad esprimere pareri sull’accertamento della diffusione e dei requisiti di ammissione ai contributi previsti dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250)