CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI 36 MESI A FAVORE DI ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza assicurativa (brokeraggio) consistente nell’indirizzare l’Azienda nell’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei propri rischi, nell’assistenza nelle fasi di negoziazione, stipulazione, esecuzione e manutenzione dei contratti di assicurazione.
In particolare, i compiti del Broker consisteranno in:
a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l’Azienda è soggetto;
b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione di una proposta di programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell’Azienda;
c) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e in particolare nella predisposizione di capitolati, bandi e altri atti di gara da utilizzarsi per l’espletamento dell’appalto, ferma restando la completa autonomia decisionale e la piena titolarità dell’Azienda di tutte le fasi di contrattazione e assegnazione delle polizze alle Compagnie di Assicurazione;
d) assistenza nella fase successiva alle procedure di aggiudicazione, mediante il controllo delle polizze e appendici emesse dagli Assicuratori;
e) esecuzione e gestione delle polizze, con preventiva segnalazione delle scadenze dei premi dovuti e degli adempimenti da espletare per la piena efficacia delle polizze stesse;
f) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze assicurative dell’Azienda e alle evoluzioni legislative e regolamentari;
g) assistenza nelle varie fasi di gestione dei sinistri, con le modalità più confacenti a ogni tipologia di rischio; in ogni caso la denuncia del sinistro da parte dell’Azienda verrà fatta alla società di brokeraggio, la quale provvederà alla gestione dello stesso nei confronti della Compagnia Assicuratrice (e del terzo danneggiato in caso di polizza RCT);
h) verifica della puntualità dei premi, riscossione degli stessi e successiva trasmissione alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire all’Azienda la continuità della copertura assicurativa;
i) verifica della corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie e gestione prescrizioni sinistri;
j) analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle compagnie circa la risarcibilità del danno e predisposizione di un’eventuale replica;
k) interventi formativi sul personale dell’Azienda addetto ai servizi assicurativi e ad altri servizi eventualmente coinvolti;
l) assistenza per tutte le problematiche assicurative che si presentano nel corso dell'attività dell’Azienda;
m) rapporto semestrale sullo stato delle varie polizze e dei sinistri pagati dalle Compagnie assicuratrici con relativo importo.
L’elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell’Azienda in relazione alla gestione dei contratti assicurativi.
Le prestazioni del presente capitolato dovranno essere adempiute dal broker secondo la disciplina di cui all’art. 1176 del c.c.
Il Broker incaricato non svolgerà alcuna funzione o compito di direzione e coordinamento nei confronti dei competenti Uffici dell’Azienda né potrà impegnare lo stesso se non preventivamente autorizzato.
I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dai competenti Organi dell’Amministrazione.
Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere svolto in conformità alle prescrizioni delle norme contenute nel presente capitolato, nonché di tutte quelle contenute in leggi e decreti, norme e regolamenti vigenti in materia.
Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalla documentazione che ne costituisce parte integrante, si rinvia, in particolare, alle norme contenute nel D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i..
Art. 3– MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE
Il broker eseguirà l’affidamento con la diligenza e la professionalità propria della prestazione oggetto del presente Capitolato.
Per l’espletamento del servizio, il Broker dovrà avvalersi di un’organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l’Azienda, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell’incarico.
A tal fine, il Broker dovrà mantenere in essere un Ufficio operativo e dovrà designare un referente per l’Azienda, che sarà il Responsabile del servizio, e dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Le richiamate figure professionali saranno quelle individuate dal Broker.
ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata del mandato di incarico per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo viene fissata per un periodo di 36 mesi.
La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione ai sensi dell’art 106 del D. lgs 50/2016 s.m.i.. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell’Azienda e/o dell’intermediario, il broker si impegna espressamente alla continuazione del rapporto contrattuale per un massimo di 120 (centoventi) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al successivo nuovo Broker o all’Amministrazione.
Art. 5 – REMUNERAZIONE DELL’INCARICO.
Il servizio di brokeraggio di cui all’art. 1 non comporterà alcun onere finanziario a carico dell’Azienda, in quanto sarà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o prorogati i contratti di assicurazione.
Art. 6 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI.
Nell’ambito della gestione delle polizze, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati avverrà esclusivamente per il tramite del broker che risulterà aggiudicatario del servizio, il quale si impegna e obbliga a versarli all’Assicuratore, in nome e per conto dell’Azienda nei tempi e nei modi convenuti con l’Assicuratore stesso.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l’Azienda
Il Broker provvederà alla rendicontazione dei premi pagati secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
Art. 7 - COPERTURA ASSICURATIVA
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario si obbliga a presentare copia conforme all’originale della polizza di Responsabilità Civile Professionale, di cui al D. Lgs. n. 209/2005, depositata presso l’IVASS, con massimale non inferiore a euro 2.500.000,00.
Il broker dovrà comunicare qualsiasi successiva variazione della polizza in oggetto.
Art. 8 – OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI
Il Broker:
- dovrà svolgere l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato e nell’esclusivo interesse dell’Azienda;
- si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico, obbligandosi a garantire che tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato si attengano alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia;
- dovrà garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi e dovrà mettere a disposizione dell’Azienda tutta la documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
Sono a carico del Broker tutte le spese e oneri accessori connessi e conseguenti all’espletamento del servizio, nonché i rischi connessi all’esecuzione del servizio stesso.
L’Azienda, da parte sua, si obbliga a:
- non stipulare, modificare o sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione del Broker, peraltro non vincolante per l’Azienda;
- rendere noto in tutte le procedure per l’assunzione di polizze assicurative, che la gestione dell’affidamento e delle relative polizze, è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell’Azienda, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.
Restano di esclusiva competenza dell’Amministrazione:
- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Azienda;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri e la formulazione di eventuali disdette.
Art. 9 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO.
È vietata la cessione totale o parziale di contratto.
Non è consentito il subappalto del servizio e/o di parti del medesimo. Il subappalto del servizio o di parti del medesimo sarà considerato grave inadempimento contrattuale e determinerà l’immediata risoluzione del contratto con tutte le conseguenze di legge.
Art. 10 – RISARCIMENTO DANNI.
Oltre all’ipotesi di cui al precedente articolo, l’Azienda avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.
Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di reiterate inadempienze, è riservata all’Azienda la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione alla parte, con effetto dal novantesimo giorno dalla data di notifica della risoluzione stessa e fatti salvi i maggiori danni.
Art. 12 – CONTROVERSIE.
Per eventuali controversie, viene eletto competente il Foro di Bergamo.
Art. 13 – TUTELA DELLA PRIVACY.
Ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei Dati Personali si informa che i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura di appalto. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta per l’Azienda l’impossibilità di ammettere il concorrente alla gara nonché, in caso di aggiudicazione, di procedere alla stipula del contratto d’appalto. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza ed i dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di aggiudicazione anche di diffusione, a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di appalti pubblici.
Titolare del trattamento dei dati è ALER nella persona del suo legale rappresentante. Si precisa quanto segue:
1. soggetto attivo della raccolta dei dati è il Direttore Generale.
2. le finalità cui sono destinati i dati forniti dai partecipanti alla gara e le modalità del loro trattamento afferiscono esclusivamente all'espletamento della procedura di gara di cui trattasi;
3. il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta dalla Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
4. il mancato conferimento dei dati, nei termini e nei modi richiesti, comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dalla eventuale aggiudicazione;
5. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
il personale interno dell’Azienda coinvolto nel procedimento;
le società che abbiano presentato una valida domanda di partecipazione alla gara;
ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i..
Art. 14 - NORME FINALI.
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.