ENTE DI DIRITTO PUBBLICO via Pio VII 9 - 10135 TORINO
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO xxx Xxx XXX 0 - 00000 XXXXXX
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017
Capitolato speciale d’appalto per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
CIG assegnato n°xxxxxxxxx
(DA CITARE IN QUALSIASI COMUNICAZIONE RELATIVA)
Procedura negoziata senza bando per il servizio di manutenzione ordinaria al sistema di radiosondaggio Autosonda e per la fornitura del materiale di consumo
• Art. 1 - Oggetto dell’appalto
• Art. 2 - Importo dell’appalto
• Art. 3 - Luogo di esecuzione della fornitura
• Art. 4 - Caratteristiche della fornitura
• Art. 5 - Consegna
• Art. 6 - Manutenzione correttiva
• Art. 7 - Fatturazione e pagamento
• Art. 8 - Adempimenti successivi all’aggiudicazione
• Art. 9 - Cauzione definitiva
• Art. 10 - Stipula del contratto
• Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
• Art. 12 - Misure di sicurezza e prevenzione
• Art. 13 - Inadempimento e penali
• Art. 14 - Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito
• Art. 15 - Ipotesi di risoluzione del contratto
• Art. 16 – Ipotesi di recesso
• Art. 17 - Domicilio del’aggiudicatario e foro competente
• Art. 18 – Oneri fiscali
• Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
• Art. 20 – Trasparrenza - Anticorruzione
• Art. 21 – Foro competente
• Art. 22 - Clausola finale
E’ designato quale Responsabile del procedimento Ing. Secondo Xxxxxxx.
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Oggetto del presente capitolato è l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria al sistema di radiosondaggio Autosonda e la fornitura del materiale di consumo, di durata triennale.
Art. 2 - Importo dell’appalto
L’importo complessivo della fornitura e della manutenzione posto a base di gara è di € 646.000,00
(XXX xxxxxxx) e presenta il seguente quadro economico:
Tipologia | ||
a) fornitura e manutenzione | € 646.000,00 | |
b) oneri sicurezza | € 0,00 | |
c) Totale (a+b) | € 646.000,00 | |
d) IVA 22% | € 142.120,00 | |
e) Importo totale affidamento (iva inclusa) | € 788.120,00 | |
f) importo (o.f.c.) relativo al primo anno (2020) | € 259.860,00 | |
g) importo (o.f.c.) relativo al secondo anno (2021) | € 264.130,00 | |
h) importo (o.f.c.) relativo al terzo anno (2022) | € 264.130,00 |
Non sono previste interferenze nell’esecuzione della fornitura ai sensi dell’art. 26 del D.lvo 81 del 2008.
Art. 3 - Luogo di esecuzione della fornitura
Il servizio dovrà essere prestato sia da remoto, sia presso le sedi dell’appaltante, che presso il sito dove il sistema di radiosondaggio Autosonda è installato:
• Aeroporto Internazionale di Cuneo sito in Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, x.0 Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
La fornitura del materiale di consumo del presente appalto dovrà essere consegnata presso:
• Aeroporto Internazionale di Cuneo sito in Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, x.0 Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx - 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
previo avviso al personale della Struttura Dipartimento Rischi Naturali e Ambientali.
Art. 4 - Caratteristiche della fornitura
Il servizio di assistenza e calibrazione dovrà comprendere le seguenti attività:
• Supporto tecnico prioritario sui sistemi durante le ore d’ufficio con risposta entro il giorno lavorativo successivo, in caso di malfunzionamento o di segnalazione da parte dell’Agenzia
• Monitoraggio da remoto del sistema Autosonda per verificarne il corretto funzionamento
• Aggiornamento periodico del software di gestione dell’Autosonda, a seguito di rilascio di versioni successive e più aggiornate
• Manutenzione preventiva sul sito dove è installata l’Autosonda (con periodicità di due visite in 3 anni, da concordarsi con l’Agenzia), con la predisposizione di un report delle operazioni effettuate
• Fornitura di un set di parti di ricambio essenziali e più soggette a guasti, di cui alcune da sostituire il prima possibile nel sistema, da prevedere nel primo anno di contratto; il set deve comprendere anche tre sensori di tempo presente PWD22, in sostituzione degli obsoleti FD12P, installati presso l’Autosonda
e rispondere ai seguenti requisiti:
• Produzione tempestiva di report sulla diagnostica in caso di malfunzionamenti
• Predisposizione rapida dei preventivi per eventuali interventi di ripristino dei sistemi non ricompresi tra le attività oggetto del presente appalto
• Messa a disposizione e consegna rapida all’occorrenza delle parti di ricambio non ricomprese nel presente appalto.
• L’intervento di manutenzione preventiva previsto, in termini di due visite nei tre anni di durata del contratto, che verranno concordate con i tecnici di Arpa Piemonte, dovrà essere documentato attraverso la scheda controllo di taratura in loco (relativa ai sensori di misura) e la scheda di intervento manutenzione preventiva sul sito, che dovranno essere inviate all’Agenzia entro sette giorni lavorativi dalla data dell’intervento.
La fornitura del set di parti di ricambio per l’Autosonda
Il set di parti di ricambio essenziali che devono essere fornite nell’ambito del contratto (nelle quantità indicate) è specificato nel seguente elenco:
1. 26874 – Pressure Switch PEV-1/4-B – quantità 1
2. 26875 – Pressure Switch for Autosonde – quantità 1
3. 26691 – Tube, PU-9, black 50 m - quantità 50 metri
4. 26735 – Gas filling cylinder – Cylinder 20-50 - quantità 2
5. XX00 - Xxxx Xxxxx XX00, non heated, integrated in AWS MILOS - quantità 1
6. 26679 – Spare cover cylinder 80-500, cover lids (with sensor) - quantità 2
7. 26799 – Solenoid valve - quantità 2
8. 26913 – Solenoid valve - quantità 1
9. 26850 – Valve - quantità 1
10. 26851 – Valve - quantità 2
11. Present Weather Sensor PWD22 – quantità 3
Dovrà inoltre essere allegato all’offerta il listino completo delle parti di ricambio Autosonda messe a disposizione di Arpa Piemonte per eventuali interventi correttivi, senza possibilità di revisione dei prezzi per tutta la durata del contratto, ad eccezione della revisione delle spese di trasporto.
La fornitura del materiale di consumo per l’Autosonda
Il treno di lancio del radiosondaggio si compone di materiali di consumo moderni, aggiornati, e performanti, comprendenti una radiosonda digitale di quarta generazione RS41-SG (EPS Cover), una valvola di gonfiaggio (Nozzle), ed un pallone del tipo TA600 in lattice da 600 gr. (gonfiabile con elio) e dotato al suo interno di un paracadute per la discesa in sicurezza.
I lanci delle radiosonde dall'Aeroporto di Cuneo Levaldigi avvengono due volte al giorno, alle ore 00 e 12 UTC, secondo le indicazioni dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale WMO, tutti i giorni dell'anno per garantire la continuità delle osservazioni. Nel caso di situazioni meteorologiche avverse o eventi tali da rendere necessarie misure aggiuntive è possibile integrare le misure standard con misure straordinarie da effettuarsi alle 06 e 18 UTC.
Specifiche tecniche radiosonde e palloni
Radiosonde Vaisala RS41-SG (with EPS Cover)
Sensore di temperatura
E’ costituito da una termoresistenza il cui design costruttivo è concepito per minimizzare errori sistematici dovuti ai seguenti fenomeni:
• Inerzia termica del sensore: a causa del movimento ascensionale del pallone all’interno in un gradiente termico (l’atmosfera) se l’inerzia del sensore è consistente il tempo di risposta del sensore diventa eccessivamente lungo e la misura è irrimediabilmente falsata. Per questo è necessario che l’inerzia termica della termoresistenza sia tale da determinare un tempo di risposta del dispositivo inferiore ad 1 secondo.
• Scambio termico radiativo nell’infrarosso del sensore con l’ambiente circostante: a causa dell’alta emissività nell’infrarosso delle vernici (soprattutto bianche) utilizzate nella struttura costruttiva dei dispositivi di misura della radiosonda, lo scambio termico con l’ambiente circostante in questo intervallo di frequenza può produrre significativi errori nelle misure di temperatura. Il bilancio della radiazione emessa ed assorbita dal sensore con l’ambiente esterno è condizionato da numerosi fattori tra cui l’incidenza del giorno o della notte, la presenza di copertura nuvolosa, etc…., e per questo tipo di errore sistematico risulta estremamente variabile.
• Riscaldamento del sensore per effetto della radiazione solare: durante i voli diurni il dispositivo di misura della temperatura sarà affetto da errori di riscaldamento dovuti alla radiazione solare incidente (direttamente o indirettamente per effetto di riflessioni multiple) che non possono essere trascurati. Nel software che presiede al radiosondaggio sono implementati specifici algoritmi di correzione (secondo le raccomandazioni WMO) che tengano conto della posizione relativa del sole rispetto alla radiosonda durante il volo.
• Deposizione di ghiaccio o acqua sul sensore.
Sensore di Umidità Relativa
E’ costituito dall’integrazione di un condensatore a film sottile ed una termoresistenza per la rilevazione della temperatura del dispositivo stesso.
Esso è concepito per minimizzare errori sistematici dovuti ai seguenti fenomeni:
• Risposta lenta ed isteresi del sensore: analogamente a quanto precedentemente descritto per il dispositivo di misura della temperatura, tempi di risposta molto lunghi del dispositivo per la misura dell’umidità relativa in relazione al movimento della radiosonda possono introdurre significativi errori sistematici. I condensatori a film-sottile offrono risposte significativamente più veloci rispetto ad altri materiali, ma che aumentano al diminuire della temperatura. Ugualmente dipendente dalla temperatura è la calibrazione di questi sensori, e la correzione che deve essere introdotta deve essere applicata dal software presso il segmento di terra della stazione (da cui la necessità del sensore di temperatura integrato).
• Differenza tra la temperatura del sensore e la temperatura atmosferica vera: la temperatura di rugiada riportata nei messaggi elaborati con i dati raccolti nella misura di radiosondaggio viene calcolata dalla pressione di vapore ad un certo istante durante il volo. Tale pressione di vapore viene calcolata moltiplicando la pressione di vapore saturo, calcolata sulla base della temperatura misurata dal sensore di temperatura, per il valore di umidità relativa misurato dalla radiosonda. Se la temperatura a cui si trova il sensore che misura l’umidità non è la stessa di quella della termoresistenza integrata nel dispositivo il valore della temperatura di rugiada sarà errato. Ciò può accadere per una diversa inerzia termica del sensore.
• Bagnatura o ghiacciamento del sensore in nube: il funzionamento del dispositivo di misura dell’umidità relativa è estremamente sensibile alla deposizione di acqua o ghiaccio sulla sua superficie. Ciò accade in corrispondenza del passaggio all’interno di una nube, e alcune precauzioni devono prese rispetto a questa problematica. Per questo la radiosonda
implementa meccanismi di asciugamento e scongelamento che prevengano la condensazione del vapore e la formazione di ghiaccio sulla superficie del sensore, come ad esempio dei riscaldatori, etc... Il produttore dovrà fornire a tal proposito informazioni relative al meccanismo adottato ed alla sua relativa efficienza.
Altre specifiche:
- le radiosonde devono possedere caratteristiche di leggerezza (peso inferiore o uguale a 80g)
- il guscio esterno dev’essere in EPS morbido (o futuri materiali ancora più evoluti, leggeri ed ecocompatibili)
- le radiosonde in ogni lotto di fornitura nei tre anni di contratto dovranno riportare data di produzione non antecedente a 6 mesi prima della consegna
- eventuali aggiornamenti nei materiali o nelle caratteristiche delle radiosonde (che saranno sviluppati durante i tre anni di contratto) dovranno essere immediatamente disponibili per Arpa Piemonte
Palloni da 600 gr. con paracadute interno (tipo Balloon TA600 – No.088 with parachute)
- i palloni devono avere caratteristiche tecniche adeguate allo stato dell’arte
- i palloni per ogni lotto di fornitura nel contratto dovranno essere nuovi di fabbricazione, e con data di produzione non antecedente a 6 mesi prima della consegna
- eventuali aggiornamenti nei materiali o nelle caratteristiche dei palloni e relativi paracadute interni (che saranno sviluppati durante i tre anni di contratto) dovranno essere immediatamente disponibili per Arpa Piemonte nella durata del contratto
- i palloni devono essere prodotti in lattice naturale per garantire le seguenti prestazioni (certificate dalla casa produttrice e/o dalla contraente):
o velocità di salita in atmosfera costante e pari a circa 320 m/min (con payload, gonfiaggio e condizioni standard)
o resistenza alle bassissime temperature della tropopausa (fino a -70°C)
o esplosione in piccoli brandelli al momento dello scoppio in quota
- i paracadute interni ai palloni devono avere le seguenti caratteristiche e garantire le seguenti prestazioni (certificate dalla casa produttrice e/o dalla contraente):
o resistenza e conservazione della caratteristica dei materiali a condizioni di umidità fino al 100% e temperature comprese tra +40°C e –70° C
o impermeabilità all’aria e all’acqua
o un ottimo imballaggio in modo da garantire la conservazione del materiale, a partire dalla consegna, per non meno di 24 mesi di stoccaggio
o indeformabilità certificata per valori di temperatura compresi fra i +40° C e –70° C
Valvole di gonfiaggio (nozzles)
I palloni sopraindicati devono essere compatibili con le valvole per il gonfiaggio automatico da parte del sistema autosonda, denominate nozzles, necessarie per il funzionamento del sistema automatico e per la preparazione del treno di lancio in modalità autonoma.
Gli elementi sopra descritti dovranno comporre un treno di lancio (radiosonda, pallone con paracadute interno, nozzle) la cui velocità di discesa sia compresa tra i 5 m/s nella bassa troposfera (in prossimità del suolo) ed 8 m/s nell’alta troposfera.
Si stima la necessità quantitativa per l’effettuazione delle misure in:
primo anno
n. 610 RS41-SG Vaisala Radiosonde (EPS Cover)
n. 610 226948 - Balloon XX000 - Xx.000 with parachute
n. 610 16817 – Nozzles
secondo anno
n. 800 RS41-SG Vaisala Radiosonde (EPS Cover)
n. 800 226948 - Balloon XX000 - Xx.000 with parachute
n. 800 16817 – Nozzles
terzo anno
n. 800 RS41-SG Vaisala Radiosonde (EPS Cover)
n. 800 226948 - Balloon XX000 - Xx.000 with parachute
n. 800 16817 – Nozzles
Si evidenzia che per cause legate alla congiuntura economica, nell’ambito della riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, è facoltà di questa Agenzia ridurre la necessità annuale dei treni di lancio sino ai seguenti quantitativi minimi:
n. 400 RS41-SG Vaisala Radiosonde (EPS Cover)
n. 400 226948 - Balloon XX000 - Xx.000 with parachute
n. 400 16817 - Nozzles
La richiesta quantitativa del materiale di consumo annuale (radiosonde RS41-SG, palloni, e nozzles), valutata sulla base delle effettive necessità e delle scorte di magazzino, e comunque ricompresa tra i valori minimi e massimi indicati, potrà essere divisa in due lotti e verrà effettuata con nota formale di questa Agenzia entro i mesi di gennaio e di giugno di ogni anno, tenuto anche conto delle esigenze di preavviso minimo della Ditta fornitrice.
In caso di particolari difficoltà di pianificazione, l’Agenzia si riserva la possibilità di richiedere fino a quattro consegne distinte nel corso dell’anno, sempre nel rispetto delle tempistiche concordate.
Tutte le spese inerenti l’imballaggio, la consegna franco punto di consegna, ed ogni altra spesa inerente e conseguente la fornitura, dovranno essere incluse nell’offerta.
Configurazione dell’offerta
L’importo del servizio di manutenzione dovrà essere formulato in termini di canone annuale e dovrà essere quotato separatamente dai materiali di consumo, e dal set delle parti di ricambio essenziali. La lista delle parti di ricambio dovrà inoltre comprendere e quotare la fornitura di tre sensori di tempo presente PWD22, in sostituzione degli obsoleti FD12P, installati presso l’Autosonda.
L’offerta dovrà anche comprendere e quotare, come voci opzionali:
- la manutenzione correttiva in termini di costo a giornata di un ingegnere/tecnico specializzato presso il sito di Xxxxx Xxxxxxxxx, ed i relativi costi di viaggio
- l'intervento di upgrade del sistema Autosonda per la trasformazione all’utilizzo del gas idrogeno (per il gonfiaggio dei palloni ascensionali).
Art. 5 - Consegna
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti l’imballo, la consegna franco punto di consegna ed ogni altra spesa inerente e conseguente la fornitura e l’eventuale installazione.
Art. 6 - Manutenzione correttiva
In presenza di malfunzionamento l’Agenzia dovrà provvederà a segnalare il guasto alla Ditta fornitrice la quale dovrà effettuare riparazione secondo le seguenti modalità:
• Attivazione della diagnostica remota entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento
• Predisporre preventivo entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla diagnosi di guasto
• Intervenire e ripristinare, se possibile, l’apparecchiatura entro 2 (due) giorni lavorativi successivi all’affidamento dell’intervento di manutenzione correttiva
• intervenire e sostituire l’apparecchiatura, con strumento temporaneo (sostitutivo) di analoghe prestazioni, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi all’affidamento dell’intervento di manutenzione correttiva e comunque fino all’avvenuta riparazione dello strumento originale.
Le apparecchiature sostitutive dovranno essere a disposizione fino al ripristino della funzionalità delle apparecchiature originali ed avere identiche caratteristiche tecniche di quelle in riparazione, adeguatamente dichiarate con comunicazione scritta.
I ritardi nell’esecuzione dell’assistenza tecnica come sopra descritta, darà luogo all’applicazione delle penali previste al successivo articolo “penalità”.
Art. 7 - Fatturazione e pagamento
La fatturazione avverrà secondo le modalità definite in sede di contrattazione
Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà sulla base di apposita fattura che sarà emessa dall’Appaltatore , previa attestazione, da parte del direttore dell’esecuzione del contratto di Arpa Piemonte, di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali svolte nel periodo di riferimento.
Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, Xxx Xxx XXX, 0 – Xxxxxx; in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, questa Amministrazione può accettare soltanto fatture emesse in forma elettronica, trasmesse per mezzo del Sistema di Interscambio SDl, utilizzando il codice univoco ufficio UFUD7K
Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:
1) il codice univoco dell’Agenzia UFUD7K;
2) il codice C.I.G.(Codice Identificativo Gara);
3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., su cui sarà effettuato il pagamento (il codice IBAN deve corrispondere a quello comunicato ad Arpa Piemonte in fase di stipula del contratto e conservato agli atti del procedimento);
4) la struttura liquidante di Arpa Piemonte: Dipartimento Rischi Naturali ed Ambientali.
Per le cessioni di beni e di servizi effettuate nei confronti di ARPA Piemonte trova applicazione il regime di versamento dell’Iva denominato split payment ai sensi dell’art.17-ter del DPR 633/1972.
Potranno essere accettate soltanto fatture conformi alle indicazioni di cui sopra.
La fattura sarà pagata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, a mezzo mandato eseguibile presso la Tesoreria dell’Agenzia, previa verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l’acquisizione da parte di Arpa Piemonte del DURC; in caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l’entità dell’inadempienza contributiva.
I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all’Appaltatore a sospendere l’esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell’Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.
Art. 8 - Adempimenti successivi all’aggiudicazione
L’affidatario, entro 15 giorni dalla formale comunicazione dell’affidamento, dovrà produrre, cauzione definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità espresse al successivo art. 9 “Cauzione definitiva”;
Art. 9 - Cauzione definitiva
La garanzia definitiva, costituita secondo la misura e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà svincolata progressivamente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’80 per cento iniziale dell’importo garantito, con le modalità previste dal comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da Arpa Piemonte.
Art.10 - Stipula del contratto
Il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti, ai sensi dell’art.32 comma 14 del d.lgs.50/2016
Art. 11 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga inoltre a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Art. 12 - Misure di sicurezza e prevenzione
La Ditta dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni e sarà tenuta al rispetto integrale ed all’osservanza di tutte le disposizioni della normativa in materia di sicurezza, in particolare alle disposizioni prescritte dal D.lgs. 81/2008.
Art. 13 - Inadempimento e penali Concetto di inadempimento
L’aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di consegna di cui al rispettivo paragrafo.
E’ considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini di consegna definiti o l’inadempimento con modalità diverse da quelle descritte nel presente capitolato, nelle rispettive schede, nell’offerta e nel contratto.
Contestazione dell’adempimento
L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell’aggiudicatario, debitamente accertato dai competenti uffici ARPA, dovrà essere formalmente contestato dall’Agenzia alla Ditta. La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l’Agenzia potrà dare corso a quanto di seguito riportato.
Penalità
1) In caso di ritardo nella consegna della fornitura oggetto della presente gara l’Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al Committente una penale pari al 0,05% dell’ammontare netto totale del servizio e/o della fornitura per ogni giorno di ritardo.
2) In caso di non conformità dei servizi e dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, l’Aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale che può variare da € 50,00 a € 100,00 in ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno di ritardo nella consegna a regola d’arte, fermo restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata.
3) In caso di ritardo nella consegna della fornitura successivo alla mancata eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l’Aggiudicataria sarà assoggettata ad una penale di 500,00 Euro per ogni giorno di ritardo.
4) In caso di inadempimento dell’obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti all’art. 6, l’Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al primo intervento ed € 100,00 rispetto alla risoluzione del guasto.
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell’Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall’aggiudicatario saranno trattenute dall’Agenzia sulla fattura in pagamento e, ove questa non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ.
In tal caso, nell’eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l’Aggiudicatario è tenuto a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di Arpa Piemonte, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell’importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l’Agenzia potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all’incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il Contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l’esecuzione della fornitura mediante altra Ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.
Art. 14 - Cessione del contratto, subappalto, cessione del credito
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all’articolo 117 del D.Lgs. 50/2016.
In materia di subappalto si rinvia integralmente all’art. 105 del D.Lgs.50/2016 ed in particolare: l’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta le attività che intende subappaltare;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Tenuto conto della durata prevista per i lavori in questione, deve tuttavia essere garantita l’ultimazione degli stessi entro il termine stabilito. Quindi l’appaltatore dovrà farsi parte diligente per l’ottenimento dell’autorizzazione di legge da parte della stazione appaltante facendo in modo che le tempistiche previste negli articoli di cui al comma 1 non costituiscano motivo di proroga o sospensione dei lavori.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevandola da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, del D. Lgs. 50/2016, provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. La fattura del subappaltatore dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione dell’appaltatore sulle prestazioni eseguite dal subappaltatore con l’indicazione dell’importo da fatturare e motivata proposta di pagamento.
L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art.106 del Codice dei contratti pubblici.
Art. 15 - Ipotesi di risoluzione del contratto
1. In caso di inadempimento dell’Aggiudicatario anche ad uno solo degli obblighi assunti contrattualmente che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r da Arpa Piemonte per porre fine all’inadempimento, la medesima Arpa ha facoltà di considerare, risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento del danno;
2. In ogni caso, si conviene che Arpa Piemonte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell’art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
a) Xxxxxxx fosse accertata la non sussistenza ovvero il venire meno di uno o più requisiti previsti dalla normativa di legge per la partecipazione alla gara;
b) Nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente un decimo dell’importo contrattuale;
c) Nel caso siano state comminate due o più diffide o richiami;
d) Qualora il fornitore non provvedesse all’integrazione della cauzione, in caso di escussione, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
3. In tutti i xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx avrà diritto di escutere la cauzione prestata. In ogni caso, resta fermo il diritto di Arpa Piemonte al risarcimento dell’ulteriore danno.
Art. 16 - Ipotesi di recesso
1. Arpa Piemonte ha diritto nei casi di:
a) giusta causa,
b) reiterati inadempimenti dell’Aggiudicatario, anche se non gravi,
di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti Arpa Piemonte che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, Arpa Piemonte potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Aggiudicatario con lettera raccomandata a/r;
3. In tali casi, l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte di Arpa Piemonte dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile;
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro l’Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Aggiudicatario;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
Art. 17 - Domicilio del’aggiudicatario e foro competente
L’Aggiudicatario è tenuto, per tutti gli effetti amministrativi del presente appalto ed antecedente alla stipula del contratto, ad eleggere domicilio fiscale e a comunicarlo formalmente all’Agenzia. E’ tenuto altresì a comunicare ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza di suddetta comunicazione, restano a carico dell’aggiudicatario tutte le conseguenze che possono derivare dall’ intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle derivanti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione dell’appalto. Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.
Art. 18 - Oneri fiscali
Saranno a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri fiscali con esclusione dell’IVA che sarà a carico di ARPA.
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) l’appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
La stazione appaltante si riserva di verificare in capo all’appaltatore, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
ART. 20 - Trasparenza - Anticorruzione
Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell’art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014:
- “I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall’appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell’art. 1342 del Codice Civile”.
- L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2020-2021 è consultabile alla pagina xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx-0/xxxxxxxxxxxx-xxx-xx-
prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dellillegalita e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxx.xx
- L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento Generale” e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con
D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx-0/xxxxxx-xx- comportamento e ben noti ad entrambi i contraenti.
- L’appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”
Art. 21 - Foro competente
Per qualsiasi controversia o contestazione sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.
Art. 22 - Clausola finale
Con l’accettazione delle norme del presente Capitolato, l’Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’appalto da parte di Arpa Piemonte e dell’Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si farà riferimento, ove ed in quanto applicabili, alle norme previste dalla normativa vigente in materia.