Contratto di assicurazione multi rischi riservato alle scuole italiane di ogni ordine e grado
PROGRAMMA AMBIENTESCUOLA® 2017/2018
Mod. IW CGA 1.1 amb. 17
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
Contratto di assicurazione multi rischi riservato alle scuole italiane di ogni ordine e grado
Responsabilità Civile Infortuni
Altri Danni ai Beni Perdite Pecuniarie Tutela Legale
Il presente Fascicolo informativo contenente
a) Nota informativa comprensiva di glossario
c) Condizioni di Assicurazione
d) Informativa sul trattamento dei dati personali
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
Il programma è distribuito in esclusiva da:
Ed. 06/2016
NOTA INFORMATIVA |
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approva- zione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, iscrit- ta al Registro delle società presso il Tribunale del commercio di Vienna con il
n. FN 333376i ha sede legale e direzione in Xxxxxxxxxxxx 00 • X-0000 Xxxxxx (Xxxxxxx) • sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta all’Elenco I dell’Albo delle Im- prese di Assicurazione tenuto dall’IVASS, con il numero I-00089 ed ha:
- Sede secondaria per l’Italia (Rappresentanza generale) in Xxx Xxxxxx Xxxx- xx 00 • X-00000 Xxxxxx (Xxxxxx);
- Direzione per l’Italia in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 • X-00000 Xxxx (Xxxxxx)
• Telefono x00-00-0000000 • Fax x00-00-00000000 • sito internet: www. xxxxxxxxxxxx.xxx • e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
La Compagnia è sottoposta al controllo dell’Organo di vigilanza sulle assicurazio- ni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Xxxx-Xxxxxx-Xxxxx 0 X-0000 Xxxx.
2.Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Patrimonio netto: 687,6 milioni di euro di cui 10,0 relativi al capitale sociale e 677,6 al totale delle riserve patrimoniali.
Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 292,96%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente in Austria.
I dati sopra riportati sono relativi all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2015). Si fa presente che nel gruppo Vienna Insurance Group è stata realizzata nel mese di agosto 2010 una ristrutturazione societaria (scissione) attraverso la separazione delle attività direttive del Gruppo dall’esercizio operativo. L’intero esercizio assicurativo è stato trasferito a “WIENER STÄDTISCHE Versiche- rung AG – Vienna Insurance Group” a titolo di successione nei rapporti giuridici
– vale a dire salvaguardando tutti gli obblighi e diritti.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Obblighi del Contraente
Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla pre- stazione, il contraente si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione ed il relativo glossario.
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Decorrenza Assicurazione
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza e/o di quello indicato nel documento di Copertura Provvisoria e cessa alla scadenza pattuita senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta; per la prosecuzione della co-
pertura assicurativa è necessario stipulare una nuova Polizza.
È possibile stipulare il contratto per durate pluriennali.
Avvertenza: in caso di contratto di durata pluriennale è facoltà delle Parti di rescindere il Contratto di assicurazione a ciascuna scadenza annuale, con le modalità riportate al successivo paragrafo 8 - Diritto di recesso.
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Servizio clienti
• UFFICIO COMMERCIALE: l'orario di ricevimento al pubblico e/o telefoni- co è previsto dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì.
• UFFICIO SINISTRI: l'orario di ricevimento al pubblico e/o telefonico è previsto dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì.
È messo a disposizione degli Assicurati il Servizio Clienti, garantito 24 ore su 24, per richiedere i seguenti servizi:
• SOS Commerciale e SOS Consiglio di Istituto: al numero 000.00.00.000 per tutte le problematiche commerciali e di interpretazione e applicazione della Polizza.
• SOS SINISTRI: al numero telefonico 000.00.00.000 per l’assistenza sui sinistri in qualunque momento e situazione.
• SINISTRI ON LINE: sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx per monitorare in tempo reale lo stato di ogni sinistro.
• HELP DESK: per accompagnare la navigazione nel sito di Ambiente- Scuola® S.r.l.
• SKYPE: per telefonare ad AmbienteScuola® S.r.l. senza alcun costo.
• AVVOCATO A SCUOLA: AmbienteScuola® S.r.l. garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle garanzie previste in Polizza. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il prodotto assicurativo “Programma AmbienteScuola® 2017/2018” è un Con- tratto di assicurazione multirischi che, con riferimento alle scuole italiane pubbli- che e parificate di ogni ordine e grado, prevede le garanzie assicurative suddivi- se nelle Sezioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione e di seguito indicate. WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group assicura per il presente contratto i rischi relativi ai rami:
• Sezione I - Responsabilità Civile
• Sezione II - Infortuni
• Sezione III - Altri Danni ai Beni
• Sezione IV - Perdite Pecuniarie
• Sezione V - Tutela Legale
Sezione I: Responsabilità Civile
La garanzia Responsabilità Civile prevede le seguenti coperture assicurative:
• Responsabilità civile verso terzi (RCT): la Compagnia risponde, nei limiti del Massimale per sinistro previsto in Polizza, di quanto l’Assicurato (Isti- tuto Scolastico Contraente) debba corrispondere a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) essendo civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni involontariamente causati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta.
• Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro subordinato (RCO): la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei Massi- mali per sinistro previsti in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infor- tuni sul lavoro subiti dai dipendenti e dai lavoratori subordinati di cui si avvale l’Assicurato nel rispetto degli obblighi di legge.
Per informazioni di maggiore dettaglio sulle garanzie prestate si rimanda ai se- guenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione - Sezione I - Responsabilità Ci- vile: Art. 1 - Oggetto della Garanzia; Art. 2 - Operatività della Garanzia respon- sabilità civile; Art. 3 - Estensione della Garanzia; Art. 4 - Stages e alternanza Scuola/Lavoro e Art. 5 - Responsabilità civile personale degli alunni in itinere.
Avvertenza relativa alle Esclusioni ed ai Limiti delle garanzie assicurative
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulle Esclusioni e sui Limiti per la garanzia Infortuni. Per informazioni di dettaglio si rimanda, a titolo esemplificativo e non limitativo, ai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicura- zione, Sezione II - Infortuni:
Art. 5 - Esclusioni; Art. 12 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio; Art. 13 - Diaria da ricovero; Art. 13 bis - Indennizzo immediato per ricovero; Art. 18 - Spese di trasporto da casa a scuola e viceversa; Art. 24 - Perdita dell’anno scolastico; Art. 28 - Invalidità permanente da poliomielite, meningite cerebro-spinale; Art. 29 - Invalidità permanente da AIDS - epatite virale; Art. 32 - Criteri di indennizzabilità; Art. 34 - Borsa di studio; Art. 34Bis - Indennizzo per morte per i genitori dell’alunno assicurato nel percorso casa scuola casa; Art. 35 - Cumulo di indennità; Art. 40 - Massimale catastrofale; Art. 41 - Limiti di età e persone non assicurabili; Art. 46 - Anticipo immediato spese di prima necessità; Art. 47 - Costi di salvataggio e ricerca; Art. 48 - Familiare accanto; Art. 50 - Rendita reversibile per gli operatori scolastici.
Avvertenza relativa ai Massimali ed agli Scoperti
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sui Massimali e sugli scoperti previsti per la garanzia Infortuni. Per informazioni di dettaglio si riman- da, a titolo esemplificativo e non limitativo, ai seguenti Articoli delle Condizioni
Avvertenza relativa alle Esclusioni ed ai Limiti delle garanzie assicurative
La garanzia Responsabilità Civile prevede alcune limitazione ed esclusioni alle
limitativo, delle Condizioni di Assicurazione, Sezione I - Responsabilità Civile:
coperture assicurative riportate nei seguenti Articoli, a titolo esemplificativo e non
Art. 12 - Non sono considerati Terzi; Art. 15 - Esclusioni; Art. 16 - Danni a mezzi sotto carico e scarico; Art. 17 - Committenza; Art. 19 - Danni a cose (trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori presso terzi) di terzi nell’ambito di attività di
Art. 3 - Percorso casa scuola casa; Art. 4 - Estensioni dell’assicurazione; Art. 6
Sinottico delle prestazioni di Polizza.
assicurative della Sezione II - Infortuni è riportata nell’Allegato alla Polizza -
Una sintesi dei Massimali e dei capitali assicurati relativi alle varie coperture
Art. 48 - Familiare accanto.
di Assicurazione, Sezione II - Infortuni:
- Somme assicurate e Garanzie prestate; Art.8 Terremoti; Art. 11 - Invalidità permanente da infortunio Art. 13 bis - Indennizzo immediato per ricovero; Art. 32 - Criteri di indennizzabilità; Art. 40 - Massimale catastrofale; Art. 46 – Antici- po immediato spese di prima necessità; Art. 47 - Costi di salvataggio e ricerca;
più garanzie.
zione di esercizio; Art. 21 - Danni da incendio; Art. 25 - Evento che coinvolge
sta- ges e alternanza scuola/lavoro; Art. 20 - Danni da sospensione od interru-
Avvertenza relativa ai Limiti di Età | |
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sulla presenza di un limite massimo di età assicurabile e di persone non assicurabili. Per informa- zioni di dettaglio si rimanda, a titolo esemplificativo e non limitativo, all’Articolo | |
41 - Limiti di età e persone non assicurabili - Condizioni di Assicurazione, Se- | |
zione II - Infortuni. |
Avvertenza relativa ai Massimali ed agli Scoperti | ||
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sui Massimali e sugli | ||
scoperti previsti per la garanzia Responsabilità Civile. Per informazioni di detta- | ||
glio si rimanda, a titolo esemplificativo e non limitativo, ai seguenti Articoli delle | ||
Condizioni di Assicurazione, Sezione I - Responsabilità Civile: | ||
Art. 14 - Massimale dell’assicurazione; Art. 16 - Danni a mezzi sotto carico e | ||
scarico; Art. 19 - Danni a cose (trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori | ||
presso terzi) di terzi nell’ambito di attività di stages e alternanza scuola/lavoro; | ||
Art. 20 - Danni da sospensione od interruzione di esercizio; Art. 21 - Danni da | ||
incendio; Art. 23 - Gestione delle vertenze di danno - spese legali; Art. 24 - Plu- | ||
ralità di Assicurati; Art. 25 - Evento che coinvolge più garanzie. | ||
Una sintesi dei Massimali relativi alla Sezione I - Responsabilità Civile è riporta- | ||
ta nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx. |
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Sezione II: Infortuni
L’assicurazione è prestata per gli infortuni subiti dall’Assicurato nell’esecuzione delle mansioni attinenti all‘occupazione dichiarata in Polizza e alle attività ad essa connesse indicate all’Art. 2 - Operatività dell’Assicurazione - Condizioni di Assicurazione, Sezione II - Infortuni.
Per informazioni di maggiore dettaglio sulle garanzie prestate si rimanda ai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione, Sezione II - Infortuni: Art.
1 - Oggetto dell’assicurazione; Art. 2 - Operatività dell’Assicurazione; Art. 3 - Percorso casa scuola casa e Art. 4 - Estensioni dell’assicurazione.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento relativo all’In-
Si fa presente infine che se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità per- | |
manente la Compagnia liquida all’Assicurato un indennizzo a partire dal primo | |
punto percentuale di invalidità, secondo la tabella di cui all’allegato A alle Con- | |
dizioni di Assicurazione con riferimento al Capitale assicurato per il caso di | |
invalidità permanente totale. L'invalidità è valutata con riferimento alla tabella | |
(INAIL) contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124; per maggiori | |
dettagli si rimanda all’ Art. 11 - Invalidità permanente da infortunio - Condizioni | |
di Assicurazione, Sezione II - Infortuni. |
validità permanente si riporta di seguito una esemplificazione.
permanente in allegato alle Condizioni di Assicurazione) - Variante A:
Invalidità permanente a seguito di infortunio (vedi Allegato A - Tabella invalidità
• grado di invalidità permanente accertato al 10%: l’indennizzo riconosciuto è quello indicato nell’Allegato A in relazione alla riga relativa all’invalidità riconosciuta del 10%; Indennizzo riconosciuto € 3.000,00.
• grado di invalidità permanente accertato pari o superiore al 45%, ma non oltre il 75%; in questo caso viene riconosciuto all’Assicurato il Capitale assicurato indicato nell’Allegato A; Indennizzo riconosciuto € 230.000,00.
• grado di invalidità permanente accertato oltre il 75%; in questo caso vie- ne riconosciuto all’Assicurato l’indennizzo indicato nell’Allegato A (inden- niz- zo riconosciuto € 330.000,00) è così determinato: il Capitale assicu- ra- to per invalidità pari o superiore al 45%, ma non oltre il 75%, pari a
€230.000,00, viene maggiorato di € 100.000,00, pertanto verrà liquidato all’assicurato l’importo di € 330.000,00 = (230.000,00 + 100.000,00). Inoltre la Compagnia rimborserà fino alla concorrenza del Massimale as- sicurato indicato in polizza le spese sostenute per: Art. 43 - Rimborso spese adeguamento materiale didattico ed attrezzature relative all’attività didattica; Art. 44 - Rimborso spese adeguamento abitazione; Art. 45 - Rimborso spese adeguamento autovettura.
Qualora il Contraente abbia richiesto la garanzia di un ulteriore capitale aggiuntivo per invalidità permanente superiore all’85% e tale garanzia sia richiamata espressamente nel Modulo di polizza (cfr. lettera e) dell’Art. 11 della Sezione II - Infortuni delle Condizioni di Assicurazione), in caso di un grado di invalidità permanente accertato oltre l’85%; viene riconosciu- to all’Assicurato l’indennizzo indicato in calce all’Allegato A (indennizzo riconosciuto € 350.000,00) così determinato;
• il Capitale assicurato di € 230.000,00 viene maggiorato di un Capitale aggiuntivo di € 100.000,00 per invalidità permanente oltre il 75%, inol- tre per invalidità superiore all’85% viene liquidato un ulteriore Capitale aggiuntivo di € 20.000,00,00; pertanto verrà liquidato all’Assicurato l’im- porto di € 350.000,00 = (230.000,00 + 100.000,00 + 20.000,00). Inoltre la Compagnia rimborserà fino alla concorrenza del Massimale assicurato indicato in polizza le spese sostenute per: Art. 43, Rimborso spese ade- guamento materiale didattico ed attrezzature relative all’attività didattica; Art. 44 Rimborso spese adeguamento abitazione; Art. 45 Rimborso spe- se adeguamento autovettura.
Sezione III: Altri Danni ai Beni
La garanzia Altri Danni ai Beni prevede le coperture assicurative descritte di seguito:
• Xxxxxxxx Xxxxxxxx: la Compagnia indennizza i danneggiamenti materiali e diretti al bagaglio dell’Assicurato avvenuti durante il viaggio come con- seguenza di furto, rapina, scippo, danneggiamenti imputabili a responsa- bilità del vettore o dell’albergatore.
stituto scolastico.
- Oggetto dell’Assicurazione e Art. 2 - Annullamento viaggio organizzato dall’I-
• Garanzia Effetti Personali a Scuola: la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti agli effetti personali dell’Assicurato, compresi i capi di vestiario indossati, avvenuti a scuola, nelle sedi scolastiche, anche prov- visorie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.) che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente e causati da: furto, rapina, scippo e danneggiamento.
viaggio organizzato dall’Istituto scolastico.
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sui Massimali e sugli scoperti previsti per la garanzia Perdite Pecuniarie. Per informazioni di detta- glio si rimanda ai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione, Sezione IV
- Perdite Pecuniarie: Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione e Art. 2 - Annullamento
Per informazioni di maggiore dettaglio sulle garanzie offerte si rimanda ai se- guenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione, Sezione III - Altri Danni ai Beni: Art. 1 - Garanzia bagaglio, Art. 4 - Garanzia effetti personali a scuola.
Avvertenza relativa ai Massimali ed agli Scoperti
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sui Massimali e sugli scoperti previsti per le garanzie Altri Danni ai Beni. Per informazioni di dettaglio si rimanda agli Articoli delle Condizioni di Assicurazione, Sezione III - Altri Dan- ni ai Beni: Art. 2 - Massimali e limiti garanzia bagaglio, Art. 5 - Massimali e limiti
garanzia effetti personali a scuola.
Una sintesi dei Massimali e dei capitali assicurati relativi alle varie coperture assicurative della Sezione III - Altri Danni ai Beni è riportata in allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza.
Sezione IV: Perdite Pecuniarie
La garanzia Perdite Pecuniarie prevede le coperture assicurative descritte di seguito:
• A favore dell’Istituto Scolastico
○ Risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, in missione presso l'Isti- tuto Scolastico, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore duran- te il tragitto dalla sede di servizio del Revisore all’Istituto Scolastico oggetto di visita ispettiva e viceversa;
○ Risarcimento dovuto al dipendente dell’Istituto Scolastico in mis- sione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tragitto necessario alla missione;
○ Xxxxx e rapina commessi a danno dei dipendenti o dei genitori espressamente autorizzati dall’Assicurato mentre provvedono al trasporto di valori al di fuori dei locali dell’Istituto Scolastico.
• A favore dell’Alunno Assicurato: l’Alunno Assicurato, che abbia saldato la quota pro-capite di iscrizione a viaggi e/o scambi culturali in Italia o all’e- stero organizzati dall’Istituto Scolastico e fosse impossibilitato a prendervi parte in conseguenza di:
a) Xxxxxxxx improvvisa;
b) Eventi eccezionali;
c) Decesso di un familiare
avrà diritto al rimborso da parte della Compagnia della quota pro-capite di iscrizione già corrisposta.
Per informazioni di maggiore dettaglio sulle garanzie offerte si rimanda ai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione, Sezione IV - Perdite Pe- cuniarie: Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione e Art. 2 - Annullamento viaggio organizzato dall’Istituto scolastico.
Per le esclusioni della garanzia Perdite Pecuniarie si rimanda ai seguenti Ar-
ticoli delle Condizioni di Assicurazione, Sezione IV - Perdite Pecuniarie: Art. 1
Avvertenza relativa alle Esclusioni ed ai Limiti delle garanzie assicurative
Avvertenza relativa ai Massimali ed agli Scoperti
effetti personali a scuola.
Beni all’Art. 3 - Esclusioni garanzia bagaglio e all’Art. 6 - Esclusioni garanzia
quanto indicato nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III - Altri Danni ai
La garanzia Bagaglio e la garanzia Effetti Personali a scuola non comprendono
Avvertenza relativa alle Esclusioni ed ai Limiti delle garanzie assicurative
Una sintesi dei Massimali e dei capitali assicurati relativi alle varie coperture assicurative della Sezione IV - Perdite Pecuniarie è riportata nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento relativo alla
Sezione IV - Perdite Pecuniarie si riporta di seguito un’esemplificazione. Qualora il dipendente dell’Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, subisca un danno al proprio veicolo a motore durante il tragitto necessario alla missione, indennizzabile ai termini di polizza, quantificato in € 500,00, l’As- sicuratore corrisponderà un importo pari ad € 450,00, essendo previsto uno scoperto del 10% sulla somma da indennizzare.
La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicu- rativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo responsabile con Polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa.
Sezione V: Tutela Legale
La garanzia Tutela Legale riguarda l’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati. Più precisamente l’Assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Sco- lastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.
Per informazioni di maggiore dettaglio sulle garanzie offerte si rimanda ai se- guenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione, Sezione V - Tutela Legale: Art. 1 - Spese garantite e Art. 2 - Ambito della garanzia.
N.B.: la gestione dei sinistri è affidata a D.A.S., Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 XXXXXX, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx.
Esempio numerico di massimo esborso di massimale:
In caso di sinistro con spese legali pari ad es. di € 160.000,00 e massimale per sinistro pari a € 150.000,00 (massimale indicato nell’Allegato alla Polizza - Si- nottico delle prestazioni di Polizza):
- le spese legali che eccedono € 150.000,00, pari a € 10.000,00, non ver- ranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell’Assicurato;
- le spese legali fino a € 150.000,00 verranno totalmente indennizzate/
rimborsate.
Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:
Se il limite minimo della sanzione amministrativa per cui opera la garanzia relativa alle spese legali necessarie a presentare ricorso all’Autorità è pari o superiore ad € 500,00 (cfr. Art. 2 - Ambito della Garanzia lettera f) delle Condi- zioni di Assicurazione - Sezione V - Tutela Legale):
- per una sanzione amministrativa di € 300,00 non verrà prestata l’assi- stenza legale relativa al ricorso;
- per una sanzione amministrativa pari o superiore a € 500,00 verrà presta- ta la necessaria assistenza legale.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanza del rischio - Nullità
La Compagnia presta le garanzie e ne determina il premio in base alle di- chiarazioni fornite dall’Assicurato e dal Contraente che, pertanto, in sede di conclusione del contratto devono esporre tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.
Avvertenza: si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato che di- chiarazioni inesatte o reticenti possono comportare, secondo le circostanze, il mancato risarcimento del danno o un indennizzo ridotto, nonché il recesso o l’annullamento del Contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dagli
Avvertenza relativa alle Esclusioni ed ai Limiti delle garanzie assicurative
Per le esclusioni della garanzia Tutela Legale si rimanda ai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione, Sezione V - Tutela Legale: Art. 1 - Spese garantite, Art. 2 - Ambito della garanzia, Art. 4 - Esclusioni, Art. 5 - Estensione territoriale delle garanzie, Art. 7 - Denuncia del sinistro e scelta del legale e Art. 8 - Gestione del sinistro.
Avvertenza relativa ai Massimali ed agli Scoperti
Si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sui Massimali e sugli scoperti previsti per la garanzia Tutela Legale. Per informazioni di dettaglio si rimanda ai seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione, Sezione V - Tutela Legale: Art. 1 - Spese garantite, Art. 2 - Ambito della garanzia, Art. 6
- Insorgenza del sinistro - Operatività della garanzia e Art. 7 - Denuncia del sinistro e scelta del legale.
Una sintesi dei Massimali relativi alle coperture assicurative della Sezione V - Tutela Legale è riportata nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza.
Per facilitare la comprensione del meccanismo di funzionamento relativo alla
Sezione V - Tutela Legale si riporta di seguito un’esemplificazione.
Per gli aspetti di dettaglio in merito alla conseguenza delle dichiarazioni si ri- manda all’Art. 15 - Dichiarazioni dell’Assicurato/Contraente delle Condizioni di Assicurazione - Norme Generali.
Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggra- va- mento o diminuzione del rischio e delle variazioni della professione (limita- tamente alle garanzie Infortuni). Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rimanda all’Art. 19 - Aggravamento del rischio e all’Art. 20
- Diminuzione del rischio delle Condizioni di Assicurazione - Norme Generali. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché il reces- so dal Contratto di assicurazione stesso ai sensi dell’Art. 1898 Codice Civile. In caso di diminuzione del rischio si applica quanto previsto dall’Art. 1897 del Codice Civile.
6. Premi
L’assicurazione è prestata dietro il pagamento alla Compagnia di un premio che dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione.
Il Contraente può effettuare il pagamento del premio utilizzando come
mezzo di pagamento il Bonifico bancario o postale.
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’Art. 5 - Premio Xxxxx Xxxxxxxx e all’Art. 6 - Decorrenza e durata dell’assicurazione - Pagamento del premio delle Con- dizioni di Assicurazione - Norme Generali.
7. Rivalsa
La Compagnia rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Assicurati. Limi- tatamente alle garanzie Infortuni la Compagnia rinuncia ad esercitare i di- ritti di rivalsa esclusivamente nei confronti degli Assicurati, riservandosi invece tale diritto (Art. 1916 del Codice Civile) nei confronti dei terzi.
Si rinvia all’Art. 13 - Rinuncia alla rivalsa delle Condizioni di Assicurazione - Se- zione I - Responsabilità Civile e all’Art. 38 - Esercizio della rivalsa delle Condi- zioni di Assicurazione - Sezione II - Infortuni per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
La Compagnia presta le garanzie e ne determina il premio in base alle dichia- razioni fornite dall’Assicurato e dal Contraente che, pertanto, devono esporre tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.
La Compagnia rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro, come meglio indicato all’Art. 11 - Rinuncia al recesso in caso di sinistro delle Condizioni di Assicurazione - Norme Generali.
Avvertenza: dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare, secondo le circostanze, il mancato risarcimento del danno o un indennizzo ridotto, nonché il recesso o l’annullamento del Contratto di assicurazione, secondo quanto pre- visto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Si rinvia all’Art. 15 - Dichia- razioni dell’Assicurato/Contraente delle Condizioni di Assicurazione - Norme Generali. Diritto di recesso si ha anche in caso di aggravamento e diminuzione del rischio (cfr. rispettivamente Art. 19 - Aggravamento del rischio e Art. 20 - Diminuzione del rischio delle Condizioni di Assicurazione - Norme Generali).
In caso di contratto di durata pluriennale è facoltà delle Parti di rescindere il Con- tratto di assicurazione a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con trenta giorni di anticipo ad AmbienteScuola® S.r.l., Xxx Xxxxxxxx 0 - 00000 - Xxxxxx, agenzia cui la polizza è assegnata, o a WIENER STÄDTIS- CHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000
- X-00000 Xxxx (Xxxxxx).
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 6 - Decorrenza e durata dell’assicurazio- ne - Pagamento del premio delle Condizioni di Assicurazione - Norme Generali.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi al presente Contratto di assicurazio-
ne è di due anni a norma dell’Art. 2952 Codice Civile e successive modifiche.
10. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana.
Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve
avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
Il Foro Competente è quello stabilito per Legge o, in alternativa, il Foro Com- petente, relativamente alle controversie tra Contraente e Compagnia in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Beneficiario/Assicurato.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, Assicurato e Beneficiari.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo
varie Sezioni.
Avvertenza: si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato sull’esi- stenza di specifiche modalità e termini di denuncia del sinistro descritti detta- gliatamente all’Art. 25 - Modalità per la denuncia dei sinistri delle Condizioni di Assicurazione - Norme Generali che riporta le modalità di denuncia per le
Avvertenza: si richiama l’attenzione del Contraente e dell’Assicurato che, WIE- NER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group ha affidato la gestione dei sinistri per la garanzia Tutela Legale, a D.A.S., Difesa Auto- mobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 XXXXXX, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art.8 - Gestione del sinistro delle Condi- zioni di Assicurazione - Sezione V - Tutela Legale.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Direzione per l’Italia – Servizio Clienti
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 000 - X 00000 Xxxx
Telefax N. x00 00 00000000 - e-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx
Per i reclami già presentati direttamente alla Compagnia di assicurazione, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia stessa o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, l’esponente si può rivolgere direttamente all’IVASS.
Nei reclami indirizzati all’IVASS, Via del Quirinale 21, 00187, oppure tra- smessi ai fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000 deve essere indicato:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito te- lefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’Impresa di assicurazione e dell’eventua- le riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative cir- costanze.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante aven- te il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xx- dex_en.htm). Fermo quanto sopra, il Contraente, l’Assicurato o i Beneficiari possono rivolgersi anche all’Organo di vigilanza sulle assicurazioni in Austria: Finanzmarktaufsicht (FMA) Xxxx-Xxxxxx-Xxxxx 0 X-0000 Xxxx.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Nel caso di necessità di ricevere informazioni sulla propria posizione assicura- tiva, o di segnalazioni di disservizi, il Contraente potrà inoltre rivolgersi diretta- mente alla Compagnia chiamando il numero verde
14. Arbitrato
Per la Sezione II - Infortuni è prevista la possibilità di arbitrato tra le Parti. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 42 - Controversie e arbitrato delle Condizioni di Assicurazione Sezione II - Infortuni.
Avvertenza: è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Per la Sezione V - Tutela Legale | è prevista, in caso di divergenza di opinione |
tra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo di un Giudizio, che la |
questione possa essere demandata ad un Arbitro. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’Art. 9 - Disaccordo sulla gestione del sinistro - Arbitrato delle Condi- zioni di Assicurazione Sezione V - Tutela legale.
***
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group è re- sponsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Rappresentanza Generale per l’Italia I Rappresentanti Legali
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Mag. Xxxxxx Xxxx
GLOSSARIO |
Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica residente o domiciliata in Italia o nello Stato di San Marino o nello Stato Vaticano, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. In ottemperanza alla circolare ministeriale n. 2170 del 30/05/96 - specificatamente per le Sezione di Responsabilità Civile e Tutela Legale - si considerano Assicurati anche:
♦ l’Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione Sco- lastica;
♦ l’Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva;
♦ il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Assicurati a titolo oneroso
• gli alunni iscritti alla scuola, ai C.P.I.A.;
• i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.;
• tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, sup- plenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni;
Assicurati a titolo gratuito
• gli alunni H (disabili);
• gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto, per attività scolastica e culturale;
• gli alunni privatisti;
• i partecipanti al Progetto Orientamento;
• gli uditori e gli alunni in “passerella”;
• gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuo- la, sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto;
• gli ex studenti che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.);
• i corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la con- venzione in corso;
• il Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e successive modifiche così come disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione nel- la Sezione I – Responsabilità Civile Art. 6 (nello svolgimento delle loro mansioni);
• prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
• tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all’attività di prevenzione;
• gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;
• gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
• i Tirocinanti;
• gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti Locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola, nonché gli
O.S.S e gli O.S.A.;
• gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
• gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’isti- tuto (provenienti dallo stato, da enti locali o da qualunque Ente o Società
convenzionati con la scuola);
• gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occa- sionali per attività integrative nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all’interno dell’Istituto;
• il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’e- sercizio della professione medica;
• il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, se- condo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94;
• il Presidente e i componenti della Commissione d’esame;
• i Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuo- le aggregate. Si precisa che ai Revisori dei Conti si applicano sempre le condizioni previste dalla Combinazione Tariffaria E ad eccezione del caso in cui siano state scelte le combinazioni F o G;
• i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
• i genitori degli alunni regolarmente identificati quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali parte- cipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);
• i genitori presenti all’interno dell’istituto scolastico per assistere medical-
mente i propri figli;
• gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmen- te identificati (senza limitazione di numero);
• i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 (ora X.Xxx.
n.297 del 16 aprile 1994) e successivi e i componenti della commissione mensa;
• i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecu- zione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) e per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola, piccola manutenzione dei locali) e purché vi sia incarico scritto da parte dell’Istituto Scolastico.
Assicuratore: vedi Compagnia.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
AssiScuola®: marchio depositato e utilizzato da World Services International S.r.l.
Bagaglio: ai sensi della presente Xxxxxxx si intende quanto l’Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio.
Beneficiario (caso morte): gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da que- sti designate ai quali WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insu- rance Group dovrà corrispondere la somma assicurata.
Bicibus: servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.
Compagnia: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group.
Contraente: l’Istituto Scolastico di ogni ordine e grado che sottoscrive il Modu- lo di Adesione/ Polizza.
Copertura provvisoria: il documento che attesta provvisoriamente l’effettiva copertura assicurativa del rischio richiesta dalla scuola, in attesa che il Con- traente comunichi i parametri necessari alla determinazione del premio per la successiva emissione della Polizza definitiva.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Danno patrimoniale: l'esclusivo pregiudizio economico risarcibile a termini di legge che non sia in conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneg- giamento a cose.
D.A.S.: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 XXXXXX, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000,
Diaria: indennità relativa al periodo di mancato profitto.
Effetti personali a scuola: come effetti personali si intendono specificatamente:
- vestiario e accessori (scarpe/cinture/indumenti in genere);
- occhiali;
- borsa da passeggio;
- zaino;
- orologio;
- materiale scolastico (comprese le apparecchiature per facilitare i percorsi di studio dei disabili);
- apparecchi odontoiatrici/acustici.
Estero: tutti i paesi non ricompresi nella definizione Italia.
Europa: tutti gli stati dell’Europa geografica compreso la Russia ad ovest degli
Urali.
Eventi eccezionali terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi; “sconsiglio” al viaggio emesso dall’Unità di Crisi del Ministe- ro degli Esteri italiano; chiusura aeroporti; scioperi che impediscono di fatto il viaggio.
Familiare: coniuge, convivente, figlio, genero o nuora, fratello o sorella, geni-
xxxx, suocero (purché risultante dallo stato di famiglia).
Fascicolo Informativo: il documento composto dal presente Glossario, dalle Condizioni di Assicurazione che riportano tutte le clausole contrattuali e dalla Nota Informativa.
Franchigia: la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto: il reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: l'impegno di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insu- rance Group in base al quale, in caso di sinistro, la Compagnia procede al paga- mento dell’indennizzo del sinistro subito dall’Assicurato o al risarcimento del dan- no arrecato dall’Assicurato a terzi e per il quale è stato pagato il relativo premio. Guasto: incidente fortuito di tipo meccanico, elettronico, elettrico o idraulico, che metta il veicolo coperto dall’Assicurazione in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anor- male o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non è considerato guasto la foratura del pneumatico. Non sono considerati guasti quelli causati per negligenza dell’Assicurato, quali: l’esaurimento del carburan- te, l’errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo e il blocco dell’antifurto. L’esaurimento del carburante è invece coperto se deter- minato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell’indicatore visivo del livello, ecc).
Non sono considerati guasti altresì gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla car- rozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Incendio: la combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato
focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stra-
dale, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperi- zia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dal- la legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali con- dizioni di sicurezza.
Indennizzo: la somma dovuta da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una necessità di curare le lesioni.
Intermediario: AmbienteScuola® S.r.l. - via Xxxxxxxx 6 20124 Milano - Tel. 02.20.23.31.1 - Agenzia plurimandataria con sistema di gestione per la qua- lità UNI EN ISO 9001:2008 certificato per il settore di accreditamento IAF 32 (CERTIFICATO Nr 50 100 6873 - Rev. 3) - iscritta al R.U.I. con il n° A000012505
che per conto di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group distribuisce la presente assicurazione e ne ha in carico la gestione.
Intervento estetico: intervento chirurgico o non chirurgico a fini puramente
estetici (es.: piercing, tatuaggi, liposuzione, ecc).
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia conven- zionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Istituto Scolastico: ente che racchiude una pluralità di Assicurati, identifica- bili da documenti ufficiali di appartenenza all’Ente medesimo quali certificati di iscrizione, documenti di assunzione, lettere di incarico e quanto altro idoneo alla sua qualificazione.
Italia: il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia improvvisa: malattia improvvisa di acuta insorgenza di cui l'Assicura- to non era a conoscenza alla data di inizio della copertura; non è considerata malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una prece- dente patologia nota all'Assicurato.
Malattia pre-esistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza di- retta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'as- sicurazione.
Malore: l’indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.
Massimale: la somma massima stabilita in Polizza e/o nelle Condizioni di Assi- curazione fino alla concorrenza della quale WIENER STÄDTISCHE Versiche- rung AG – Vienna Insurance Group si impegna a prestare la garanzia prevista. Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dal Contraente e da Ambiente- Scuola® S.r.l., intermediario per conto di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, riportante le prestazioni e le garanzie richieste). Modulo di Polizza: vedi Polizza.
Parti: la Compagnia, il Contraente e/o l’Assicurato.
Pedibus: servizio organizzato di accompagnamento a piedi degli alunni dal luogo stabilito alla scuola e viceversa.
Perdite Pecuniarie: il pregiudizio economico arrecato a terzi, risarcibile a ter- mini di Polizza, che non sia conseguente a danno a persone o danneggiamen- to a cose e/o animali.
Polizza: documento, comprensivo di allegati ed appendici, che prova l’assi- curazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente, a fronte del pagamento della quale vengono fornite da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insu- rance Group le garanzie previste dalla Polizza.
Prestatori di Lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 c.c. Si intendo- no comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
R.C. verso la P.A.: la Responsabilità Civile dell’Assicurato verso la Pubblica Amministrazione.
R.C. verso Terzi: la Responsabilità Civile dell’Assicurato verso Terzi.
R.C.O.: la Responsabilità Civile dell’Assicurato verso prestatori di lavoro su- bordinato.
Rapina: il reato previsto dall’Art. 628 del Codice Penale commesso da chiun- que si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobi- le altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Residenza: il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente in Italia, rilevabile dalla certificazione anagrafica.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.
Rientro Sanitario: il trasferimento dell’Assicurato dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all’estero ad istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso in Italia, o nel caso di dimissione, alla propria residenza.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono
derivarne.
Scippo: il reato previsto agli Artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Scoperto: la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Scuola Services S.r.l.: società iscritta al R.U.I. con il n. E000049242 per conto di AmbienteScuola® S.r.l., distribuisce la Polizza e gestisce i sinistri. Scuola Services S.r.l. ha sede legale ed operativa in xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – tel. 02/00.00.00.000 fax. 02/00.00.00.000.
Scuole: le sedi scolastiche, anche provvisorie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperan- za alle normative vigenti.
Sinistro: l’evento per il quale è prestata l’assicurazione.
Trasferimento Sanitario: il trasferimento dell’Assicurato dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all’istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso.
Trasporto Sanitario: il trasporto dell’Assicurato dal luogo dell’evento del sini- stro al più vicino istituto di cura o centro medico.
Tutela legale: l’assicurazione prestata ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209
- artt. 163, 164, 173 e 174. WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna
Insurance Group ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A..
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati. Vettore: persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
Viaggio: in Italia e/o all’Estero in occasione di uscite, visite e/o gite, interscam- bi culturali (progetto Erasmus), stage a scopo didattico, purché organizzate dall’Istituto Scolastico che ha sottoscritto la Polizza. Si intende lo spostamento dell’Assicurato al di fuori dell’Istituto Scolastico, dalla sede di partenza presta- bilita fino al suo rientro al medesimo luogo.
World Services International S.r.l. società iscritta al R.U.I. con il n. E000049243 che, per conto di AmbienteScuola® S.r.l., distribuisce la Polizza. World Services International S.r.l. ha sede operativa in xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02/00.00.00.000 fax. 02/00.00.00.000. La sede legale è in Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
NORME GENERALI |
CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI |
Art. 1 - GARANZIE PRESTATE
Il “Programma AmbienteScuola® 2017/2018” è una Polizza multirischi studiata in esclusiva da AmbienteScuola® S.r.l., che viene messa a disposizione di tutte le scuole italiane pubbliche e parificate di ogni ordine e grado.
Qualora la presente Assicurazione sia stipulata a favore di Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Arte Drammatica, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati e Accademia Na- zionale di Danza, si conviene tra le Parti che, relativamente al funzionamento dell'istituzione scolastica, gli Organi Amministrativi assicurati sono quelli indica- ti e previsti dal DPR n°132 del 28 febbraio 2003.
Le garanzie contenute nelle sezioni del presente Fascicolo informativo vengo- no prestate solo se espressamente richiamate nella scheda di offerta tecnica/ bando di gara/invito a gara e Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx.
Art. 2 - SERVIZIO CLIENTI
• UFFICIO COMMERCIALE: l'orario di ricevimento al pubblico e/o telefoni- co è previsto dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì.
• UFFICIO SINISTRI: l'orario di ricevimento al pubblico e/o telefonico è previsto dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì.
Il Servizio Clienti, garantito 24 ore su 24, è a disposizione degli Assicurati per richiedere i seguenti servizi:
• SOS Commerciale e SOS Consiglio di Istituto: al numero 000.00.00.000 per tutte le problematiche commerciali e di interpretazione e applicazione della Polizza.
• SOS SINISTRI: al numero telefonico 000.00.00.000 per l’assistenza sui sinistri in qualunque momento e situazione.
• SINISTRI ON LINE: sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx per monitorare in tempo reale lo stato di ogni sinistro.
• HELP DESK: per accompagnare la navigazione nel sito di Ambiente- Scuola® S.r.l.
• SKYPE: per telefonare ad AmbienteScuola® S.r.l. senza alcun costo.
• AVVOCATO A SCUOLA: AmbienteScuola® S.r.l. garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle garanzie previste in Polizza. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicu- rato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE |
PREMESSA
Il Glossario presente nel Fascicolo Informativo corrisponde alla defini-
zione dei termini riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 1 - OGGETTO
La Polizza copre i rischi che di seguito si riportano divisi per le varie tipologie di garanzie prestate:
• SEZIONE I – RESPONSABILITA’ CIVILE
• SEZIONE II – INFORTUNI
• SEZIONE III – ALTRI DANNI AI BENI
• SEZIONE IV – PERDITE PECUNIARIE
• SEZIONE V – TUTELA LEGALE
ART. 2 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI
Il Contraente dichiara, all’atto del perfezionamento del presente contratto, il numero delle persone da assicurare pagando il premio dovuto. Il numero degli Assicurati indicati nella Copertura Provvisoria può avere, senza pregiudicare la validità della stessa, carattere puramente indicativo in attesa che venga deter- minato il numero definitivo.
ART. 2.1 - ALUNNI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE
a) se aderisce la totalità degli alunni (con dichiarazione della scuola, così come risultante dal Registro degli Iscritti che la scuola s’impegna ad esi- bire a semplice richiesta), il numero definitivo dei paganti deve essere comunicato ad AmbienteScuola® S.r.l. entro trenta giorni dalla data di decorrenza della copertura. Qualora il numero delle persone dichiarato dal Contraente ed inserito nel contratto, sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla Polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato da almeno il 94% (novantaquattro per cento) degli alunni; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli Artt. 1898 – ultimo comma e 1907 del Codice Civile. La scuola si impegna a comunicare ogni successivo inserimento che avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente al giorno della comunicazione medesima);
b) se non aderisce la totalità degli alunni, la scuola fornisce l’elenco nomi- nativo degli aderenti, su specifica modulistica resa disponibile ON-LINE da AmbienteScuola® S.r.l. sul proprio sito internet www.ambientescuola. it. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell’elenco nominativo;
c) l’assicurazione è valida anche per gli alunni che hanno versato il relativo premio e che nel corso dell’anno si trasferiscono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica;
d) relativamente agli alunni disabili, la gratuità è riconosciuta purché l’Istituto assicurato non sia prevalentemente ad essi rivolto.
Si precisa che tutti gli alunni neo iscritti e frequentanti il nuovo anno scolasti- co sono compresi nella copertura fino alla naturale scadenza della Polizza in corso senza il versamento del relativo premio, nei limiti della percentuale di tolleranza prevista alla lettera a) del presente Articolo.
ART. 2.2 - OPERATORI SCOLASTICI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE
a) se aderisce la totalità del personale scolastico, con dichiarazione della scuola, così come risultante dai Registri scolastici che la scuola s’impe-
gna ad esibire a semplice richiesta, la Copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione, le garanzie previste dalla pre- sente Polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato da almeno il 94% (novantaquattro per cento) degli Operatori; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli Artt. 1898 – ultimo comma e 1907 del Codice Civile;
b) se non aderisce la totalità del personale scolastico: per la copertura di tali soggetti la scuola si impegna a fornire l’elenco nominativo del personale aderente e la copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell’elenco nominativo;
c) per il personale scolastico è ammessa la richiesta di 3 inclusioni a titolo gratuito;
d) si intendono automaticamente assicurati, senza versamento di premio, i supplenti e/o docenti e/o operatori che sostituiscono personale che ha già versato il premio;
e) qualora l’Operatore presti servizio in più scuole assicurate con il “Pro- gramma AmbienteScuola® 2017/2018” il premio è dovuto una sola volta. Per la validità della estensione è necessario che l’operatore comunichi ad AmbienteScuola® S.r.l. l’elenco delle scuole presso le quali presta servizio;
f) l’assicurazione è valida anche per gli Operatori che hanno versato il rela- tivo premio e che nel corso dell’anno si trasferiscono da un Istituto Scola- stico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica.
Relativamente al punto (f) l’Operatore denuncerà il sinistro all’Istituto in cui è accaduto il fatto che provvederà ad informare l’Istituto scolastico pres- so il quale il premio è stato versato. Sarà a cura di quest’ultimo effettuare regolare denuncia attraverso il servizio on line di AmbienteScuola® S.r.l.
ART. 2.3 - OPZIONE FULL OPERATOR
Se richiamata nel Modulo di Polizza, a deroga del precedente Art. 2.2, tutti gli Operatori scolastici si intendono assicurati senza obbligo di identificazione preventiva secondo le Condizioni di Assicurazione, purché il Contraente abbia versato il corrispondente premio. Per l’identificazione degli Operatori scolastici fanno fede i registri scolastici.
In caso di scelta della opzione FULL OPERATOR, qualora il numero delle per- sone dichiarato dal Contraente ed inserito nel contratto sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla presente Assicurazione saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro ca- pite sia stato versato da almeno l’85% (ottantacinque per cento) degli alunni e degli Operatori; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli Artt. 1898 - ultimo comma - e 1907 del Codice Civile.
ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE
Al ricevimento del Modulo di Adesione AmbienteScuola® S.r.l. invierà alla scuola la lettera di copertura provvisoria – unico documento valido per la co- pertura immediata.
Se il numero degli alunni indicato nel Modulo di Adesione è:
- definitivo, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza. Se nel frattempo la scuola avrà già provveduto al pagamento riceverà la Polizza quietanzata;
- non definitivo, entro i successivi 30 giorni dalla data di decorrenza del- la copertura, la scuola potrà modificarlo secondo le proprie esigenze e riceverà un’ulteriore copertura per il nuovo numero di alunni comunica-
to. AmbienteScuola® S.r.l. potrà inviare eventuali avvisi per informare la scuola della scadenza del termine utile (30 giorni) per la comunicazione del numero definitivo. Comunque onde evitare ritardi nella consegna del Contratto di Assicurazione, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza considerando l’ultimo numero di Assi- curati comunicato, come definitivo.
Ai sensi del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013 AmbienteScuola® S.r.l. è in grado di emettere ed inviare fattura elettronica.
ART. 4 - ESTENSIONI DI COPERTURA AD ULTERIORI ASSICURATI
L’assicurazione può essere estesa:
• ad altre figure, diverse da quelle sopra riportate che di volta in volta, a seconda delle esigenze specifiche e/o degli accordi locali, partecipino in tutto o in parte alle attività scolastiche con incarichi specifici;
• ai genitori degli alunni e gli aggregati durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, sempreché l’uscita e il relativo program- ma sia organizzata esclusivamente in riferimento al P.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto, o dal Capo d’Istituto, o da altro organo preposto all’approvazione.
Si stabilisce che il relativo premio unitario da versare sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi Xxxxxxxxx.
Qualora l’assicurazione sia stipulata a favore degli alunni ospiti di Convitti, la copertura sarà operante come se le persone assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24; si stabilisce altresì che il relativo premio unitario sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi Xxxxxxxxx.
ART. 5 - PREMIO ANNUO UNITARIO
Il premio annuo unitario relativo ad ogni persona assicurata è indicato in Polizza.
ART. 6 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza e/o da quello nella comunicazione di Copertura Provvisoria inviata alla Scuola da Am- bienteScuola® S.r.l. e cessa alla scadenza pattuita senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta. In caso di durata pluriennale è facoltà delle Parti di rescinde- re il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza. La Comunicazione di Copertura Provvisoria, in- viata alla Scuola da AmbienteScuola® S.r.l., è, a tutti gli effetti, valida ed efficace sino all’emissione ed al perfezionamento della corrispondente Polizza.
Il premio dovrà essere corrisposto ad AmbienteScuola® S.r.l. entro 30 giorni dall’emissione della Polizza/appendice. Le Polizze si intendono emesse anche quando sono disponibili sul sito per il Contraente. Trascorso tale periodo la garanzia rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui sarà corri- sposto il premio.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo casi di contratti di durata diversa per il quale verrà emesso il contratto compren- dente il diverso periodo.
Per i contratti di durata pluriennale il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno.
Ai sensi del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013 AmbienteScuola® S.r.l. è in grado di emettere ed inviare fattura elettronica.
ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La presente assicurazione vale per il mondo intero, con la precisazione che essa resta sospesa in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l’Assicurato venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuali sono sospese al termine del quattordicesimo giorno.
Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.
ART. 8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato e/o Beneficiario.
ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesi- ma forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
ART. 10 - PROVA
Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
ART. 11 - RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rinuncia al recesso per sinistro.
ART. 12 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI
Resta inteso e convenuto che il Contraente è esonerato dall’obbligo di dichia- rare l’eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio dagli Assicurati.
ART. 13 - ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRECEDENTI E CLAUSOLA DI BUONA FEDE
La Compagnia esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sinistri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del Contraente/Assicura- to di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre- ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsioni degli Artt. 1892 e 1893 Codice Civile.
ART. 14 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DE- GLI ASSICURATI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni Assicurati: per la loro identificazione e per il computo del premio si farà ri- ferimento ai registri del Contraente, il quale si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento alle persone incaricate da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
– Vienna Insurance Group, per accertamenti e controlli, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso. Tale facoltà non si intende valida per quanto previsto al precedente Art. 2.1 punto b).
Per gli Operatori scolastici l'esonero vale nel caso in cui la scuola dichiara che tutti gli operatori sono paganti e per la opzione FULL OPERATOR.
ART. 15 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO/CONTRAENTE
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dall’Assicu- rato/Contraente, che pertanto deve denunciare tutte le circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del contratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.. A parziale deroga si precisa che l’omissione di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni, pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni da parte dell’Assicurato nel caso in cui le stesse siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, una volta venuta a conoscenza di tali circostanze aggravanti, di richiedere un premio maggiore e/o la relativa modifica delle Condizioni di Assicurazione in corso.
ART. 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group o ad AmbienteScuola® S.r.l., Agenzia a cui la Polizza è as-
Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da atto sottoscritto
segnata.
dalle Parti.
ART. 17 - TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni
a norma dell’Art. 2952 c.c. e successive modifiche.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del/dei contratti si sta- bilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residen- za o domicilio elettivo del Beneficiario/Assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli Artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali).
ART. 19 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a WIENER STÄDTISCHE Ver- sicherung AG – Vienna Insurance Group di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’As- sicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c..
ART. 20 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio dalla pri- ma scadenza successiva alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 21 - LIMITI DI ESPOSIZIONE
I massimali per le garanzie assicurative previste dal Contratto, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
Le eventuali spese sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazio- ne, purché prevista dalla Polizza e preventivamente autorizzata da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, sono rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), fatte salve le eventuali esclusioni e/o scoperti previsti.
I limiti di esposizione sono riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione oppure nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza.
ART. 22 - RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBI- TAMENTE RICEVUTE
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in segui- to all’effettuazione delle prestazioni assicurative comprese quelle di assisten- za, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
ART. 23 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITE DI RE- SPONSABILITÀ
In caso di prestazioni assicurative non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non |
assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato |
intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata |
l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. |
ART. 24 - FIGURA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale 2170 del 30.5.96, relativamente ai Rischi da Responsabilità Civile e Tutela Legale, la qualità di “Soggetto Assicu- rato” deve spettare all’Amministrazione Scolastica nel suo complesso e non solo all’Istituzione scolastica contraente. Il Soggetto Assicurato con la Polizza di Responsabilità Civile e Tutela Legale è pertanto l’Amministrazione scolastica (intesa in ogni sua articolazione, quale il MIUR, l’USR, l’USP o l’Istituzione scolastica) per il fatto dei propri dipendenti o alunni.
AmbienteScuola® S.r.l.
STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group – per il tramite di
La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati a WIENER
ART. 25 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ART. 25.1 - PER LA SEZIONE III - ALTRI DANNI AI BENI
in altri luoghi, l’Assicurato deve sporgere regolare denuncia alle Autorità
Versicherung AG – Vienna Insurance Group;
ufficio di Polizia dell’aeroporto e trasmetterla a WIENER STÄDTISCHE
in aeroporto, l’Assicurato deve sporgere regolare denuncia al competente
stesso;
nel corso del tragitto aereo (danni, rotture, xxxxxxxx, ritardata o man- cata riconsegna, ecc.), l’Assicurato deve effettuare immediata denuncia presso l’apposito ufficio (Lost and Found) facendosi rilasciare il rapporto d’irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report). Deve inoltre presen- tare reclamo scritto al Vettore aereo trasmettendo la conferma del dan- no subito od il mancato ritrovamento e l’importo rimborsato dal Vettore
Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro bagaglio: a)
b)
c)
•
o parziale del diritto al rimborso ai sensi dell’Art. 1915 del c.c..
L’inadempimento di uno degli obblighi suddetti può comportare la perdita totale
pertinenza.
xxxx redatta su carta intestata da parte di uno specialista del settore di
le fatture di riparazione o la dichiarazione d’irreparabilità in caso di rot-
ricevute, ecc.);
mentazione originale comprovante l’acquisto dei beni (fatture, scontrini,
l’elenco dettagliato delle cose danneggiate o rubate, nonché la docu-
la descrizione accurata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
Vienna Insurance Group:
L’Assicurato deve inoltre inviare a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG –
rung AG – Vienna Insurance Group.
Giudiziarie o di Polizia e trasmetterla a WIENER STÄDTISCHE Versiche-
•
•
ART. 25.2 - PER LA SEZIONE V - TUTELA LEGALE
Legale.
rinvia all’Art. 7 delle presenti Condizioni di Assicurazione Sezione V - Tutela
Per gli ulteriori elementi sulla denuncia del sinistro e per la scelta del legale si
proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
xxx.xxx.xx, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a
9/B - 37135 VERONA, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet:
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Via Xxxxxx Xxxxx
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S.
Denuncia del sinistro
ART. 25.3 - PER TUTTE LE ALTRE SEZIONI
Per la Sezione I - Responsabilità Civile, la Sezione II - Infortuni e la Sezione | ||
IV - Perdite Pecuniarie, in caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne | ||
avviso all’Agenzia (AmbienteScuola® S.r.l) tramite internet, mediante l’apposi- | ||
to applicativo presente all’area riservata del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, entro | ||
30 giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, o dal momento in | ||
cui l’Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L’inadem- | ||
pimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto | ||
all’indennizzo (Art. 1915 c.c.). | ||
La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati a WIENER | ||
STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group per il tramite di Am- | ||
bienteScuola® S.r.l. | ||
La denuncia deve indicare il luogo, il giorno ed ora dell’evento e deve essere | ||
corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso o nell’impossibilità di | ||
altre strutture mediche, di norma, rilasciato entro 24 ore dall’accadimento del | ||
sinistro. | ||
Per infortuni che interessino l’apparato dentario, il certificato potrà essere ri- | ||
lasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga | ||
redatta, di norma, entro 24 ore dall’accadimento del sinistro. | ||
I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma | ||
entro 24 ore dall’evento. | ||
In caso di indisponibilità del programma internet, il Contraente potrà contattare | ||
AmbienteScuola® S.r.l. per stabilire procedure alternative. Qualora gli appa- | ||
recchi telematici di AmbienteScuola® S.r.l. per qualunque motivo non dovesse- | ||
ro funzionare e non sarà stato quindi possibile da parte della Scuola rubricare | ||
il sinistro, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group | ||
consente che la denuncia possa essere fatta anche successivamente, ritenen- | ||
do valida ed efficace la documentazione conservata presso la Scuola. | ||
Tutta la certificazione medica successiva al primo certificato e attestante l’e- |
voluzione dell’infortunio, deve essere trasmessa all’Agenzia entro trenta giorni
dalla data del rilascio della stessa.
SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE |
L’Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
Colui il quale richieda l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari alla Compagnia, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i
SINISTRO
Premessa
Definizioni valide per la presente Sezione I
vo che la Compagnia possa stabilire una data anteriore.
medici che hanno visitato e curato l’Assicurato.
In mancanza del certificato di guarigione/modulo di chiusura sottoscritto dalla famiglia/Assicurato, la liquidazione dell’indennità viene fatta considerando data di chiusura quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, sal-
giudizio sofferto.
è involontaria, la Compagnia ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pre-
nato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l’inadempienza
Se intenzionalmente non viene adempiuto agli obblighi sopra previsti, l’infortu-
ART. 25.4 - DENUNCIA DEI CASI DI POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO SPINALE, AIDS, EPATITE VIRALE (Artt. 28 e 29 SEZIONE II - INFORTUNI)
La denuncia deve essere effettuata se, secondo parere medico, è possibile | |
un’invalidità permanente. In tal caso deve essere presentata denuncia per | |
iscritto dall’Assicurato e/o dal Contraente. | |
La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati a WIENER | |
STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group per il tramite di Am- | |
bienteScuola® S.r.l.. La denuncia deve essere corredata da certificato medico | |
riflettente un dettagliato rapporto sulla natura, decorso e conseguenze del fat- | |
to. L’Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da | |
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group fornendo | |
alla stessa ogni informazione. L’Assicurato deve presentare non prima che | |
siano trascorsi almeno 240 giorni dalla denuncia, specifica documentazione | |
medica attestante il grado di invalidità permanente direttamente ed esclusiva- |
mente correlato all’evento.
ART. 26 - CUMULABILITÀ DEL RISARCIMENTO RESPONSABILITÀ CIVILE E DELL’INDENNIZZO INFORTUNI
Qualora a seguito di infortunio il danneggiato inoltri richiesta di indennizzo sia |
per la Sezione infortuni sia per quella Responsabilità Civile si conviene che |
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group accanto- |
nerà la somma assicurata infortuni in attesa di determinare la Responsabilità |
Civile dell’Assicurato contro i rischi di Responsabilità Civile.
• Nel caso in cui l’Assicurato non venga risarcito per Responsabilità Civi- le, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group provvede al pagamento della somma garantita dalla Sezione infortuni.
• In caso di riconoscimento anche della garanzia Responsabilità Civile, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group liqui- derà le somme previste dalla Responsabilità Civile e l'indennizzo infortuni sarà liquidato al 10%.
• Si precisa che nel caso in cui sia già stato liquidato l'infortunio e successi- vamente sia accertata la Responsabilità Civile il risarcimento verrà ricono- sciuto escludendo l'eccedenza al 10% già liquidato in infortuni.
coinvolgente le Responsabilità Civili di più di uno degli Assicurati.
simale indicato in Polizza per sinistro, che resta ad ogni effetto unico anche se
La garanzia di Responsabilità Civile è prestata fino alla concorrenza del Mas-
Un sinistro è il verificarsi dell‘evento dannoso coperto dall‘Assicurazione per il
quale il Contraente ha diritto o potrebbe aver diritto a risarcimento. In caso di sinistro l’Assicuratore copre:
- gli obblighi di risarcimenti previsti nelle garanzie assicurative del Contrat- to di Assicurazione;
- le spese per l‘accertamento e per il rifiuto di una richiesta di risarcimento presentata da terzi rappresentate dalle spese giudiziali e stragiudiziali giustificate dalle circostanze e relative all‘accertamento ed al rifiuto di una richiesta di risarcimento presentata da Xxxxx, anche se la richiesta doves- se risultare non indennizzabile.
DANNO SERIALE
Il verificarsi di una serie di eventi dannosi cagionati dalla stessa causa è da in- tendersi come un unico sinistro. Costituiscono un unico sinistro anche gli eventi dannosi derivanti da cause dello stesso tipo e collegati da un nesso temporale, se tra questi motivi esiste un collegamento legale, economico o tecnico.
PERIODO DI VALIDITÀ
1. L’Assicurazione copre sinistri che si sono verificati durante il periodo di effica- cia della garanzia assicurativa. I sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, la cui causa però é da trovarsi in un periodo precedente alla stipula del Contratto di Assicurazione, sono coperti soltanto se il Contraente o l'Assicurato non erano a conoscenza della causa che ha provoca- to il sinistro fino al momento della stipula del Contratto di Assicurazione.
2. Come momento del verificarsi di un Danno seriale si intende il momento del verificarsi del primo evento dannoso, per il quale vale l’estensione della ga- ranzia assicurativa concordata per il momento del verificarsi del primo evento dannoso. Se l’Assicuratore recede dal Contratto di Assicurazione o se il rischio non sussiste più, la garanzia assicurativa sussiste per gli eventi dannosi che costituiscono un danno seriale e che si sono verificati sia durante la validità della garanzia assicurativa che dopo la cessazione del contratto. Se il primo evento dannoso di una serie si è verificato prima della stipula del Contratto di Assicurazione e se il Contraente o l’Assicurato non erano a conoscenza del verificarsi del danno seriale, come momento del verificarsi del danno seriale si intende il momento del verificarsi del primo evento dannoso verificatosi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, a condizione che il danno non sia coperto da altra garanzia assicurativa.
Come momento del verificarsi di un Danno seriale si intende il momento del verificarsi del primo evento dannoso facente parte del danno seriale, per il quale vale l’estensione della garanzia assicurativa concordata per il momento del verificarsi del primo evento dannoso.
SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata di € 25.000.000,00 (venticinque milioni) rappresenta la somma massima che l’Assicuratore è tenuto a pagare in caso di sinistro e sarà applicata anche se la garanzia assicurativa vale per una pluralità di persone con obbligo al risarcimento.
ART.1 - OGGETTO DELLA GARANZIA
A) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsa- bile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta. L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tut- te le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato) e vale sia che l’Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, condut- tore, gestore o committente.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
B) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SUBOR- DINATO (R.C.O.)
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola con gli adempimenti dell'assi- curazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di oc- cupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai presta- tori di lavoro;
b) ai sensi del c.c., a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
C) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI
Quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla respon- sabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell’Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Xxxxx, o fra di loro, in relazione allo svolgi- mento delle loro mansioni.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O., valgono an- che per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ed eventuali s.m.i..
D) RESPONSABILITÀ PERSONALE
L’assicurazione copre la responsabilità personale di tutti gli Assicurati che ven- gono considerati terzi a tutti gli effetti nei confronti della scuola, nonchè dei ge- nitori degli alunni minorenni per fatto a loro imputabile. WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti entro i limiti del Massimale previsto per sinistro che resta, comun- que, ad ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
E) DANNO BIOLOGICO
L’assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi del c.c.. La validità dell’assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di leg-
ge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assi- curazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
ART. 2 - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE
La presente assicurazione è valida per tutte le attività scolastiche, parascolasti- che, extra scolastiche e inter-scolastiche, purché tali attività rientrino nel norma- le programma di studi, o che comunque siano regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti od organi autorizzati dagli stessi.
A titolo esemplificativo si possono indicare, oltre la normale attività di studi, le ore di educazione fisica in palestra, in piscina e su campi sportivi in genere, le attività ginnico–sportive extracurricolari, i viaggi di istruzione, le gite scolastiche (escluso la R.C. del vettore), nonché ogni permanenza fuori della scuola a scopo didattico e sportivo senza limitazione di orari e anche fuori del territorio comunale, compresi i pernottamenti e/o soggiorni continuativi anche all’estero, le attività di ricreazione all’interno ed all’esterno della scuola, le visite guidate a musei, aziende, laboratori e cantieri, le attività culturali in genere, nonché gli STAGE e l’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO.
ART. 3 - ESTENSIONE DELLA GARANZIA
La garanzia è altresì operante per:
A. Le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’in- terno della scuola; nonché alle assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano osservate le disposizioni della C.M. n. 312 XI capitolo del 27 dicembre 1979 in atto di vigilanza.
B. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Capo d’Istituto e/o del responsabile del servizio di segreteria.
C. Le lezioni di educazione fisica e per l’attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi esterni alla scuola purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza.
D. L’uso di un’aula magna o di un cinema teatro annesso alla scuola purché non aperto al pubblico a pagamento.
E. Il tragitto casa-scuola e viceversa per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario delle lezioni, sempreché sia configurabile una responsabilità civile a carico del Contraente, escluso comunque ogni e qualsiasi effetto della legge 990/69 (Responsabilità civile della circola- zione veicoli a motore) ed eventuali s.m.i.
F. I danni che gli alunni possono arrecare al materiale assegnato alla scuola in comodato da ditte e società diverse da Enti Pubblici come previsto dalla C.M. 26.07.2000 prot. n. 3474/A1.
G. Le attività di prescuola e doposcuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici.
H. L’attività di promozione culturale e sociale (direttiva n. 133 del 03.04.1996).
I. Le attività ludico-sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, re- golarmente deliberate dagli Organi Collegiali, ma organizzate e gestite (anche con compiti di vigilanza) da alcuni genitori anche in assenza di personale scolastico, in orario pomeridiano o in giornate festive, presso la struttura scolastica o presso centri sportivi in genere o altri luoghi all’uopo designati regolarmente deliberati dagli organismi scolastici competenti.
J. I centri estivi purchè deliberati dagli organismi scolastici competenti.
K. Tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus e corsi organizzati
per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida ciclomotori.
L. Durante tutti i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgimento delle attività.
ART. 4 - STAGES e ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
La garanzia è operante anche durante il periodo della partecipazione a “STA- GES” e “ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO”, con l’intesa che tale partecipazio- ne può comportare esperimenti e prove pratiche dirette.
ART. 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI ALUNNI IN ITINERE
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group si obbli- ga altresì a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del Massimale evidenziato nel Modulo di Polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l’orario delle lezio- ni, compresi eventuali rientri. Per casa si intende la residenza dell’alunno o di persone che abbiano in custodia, sia pur temporaneamente, l’alunno stesso. La presente estensione di garanzia non vale nel caso in cui la Responsabilità Civile sia ascrivibile a quanto disciplinato dalla legge n. 990/69 così come sosti- tuita dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., con particolare riferimento alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore; al contrario si intende estesa alla RC in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette o altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dalla legge n. 990/69 così come sostituita dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., anche per le persone che rispondano per l’Assicura- to, a patto che la responsabilità sia stata accertata.
ART. 6 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI SICU- REZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte
A maggior precisazione di quanto già indicato all’Art. 1 lettera A) della presente Sezione, la garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile personale del re- sponsabile e degli addetti del servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/08.
dall’Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori, familiari o dai dipendenti dell’Assicurato stesso. Si prende atto che comunque l’assicurazione non com- prende le sanzioni civili, multe ed ammende inflitte a seguito dell’inosservanza di tali disposizioni di legge.
ART. 7 - PRESTATORI D’OPERA UTILIZZATI IN AFFITTO (C.D. SOMMINI- STRAZIONE LAVORO)
A maggior precisazione di quanto già indicato all’Art.1 punto B della presente Se- zione, la garanzia R.C.O. vale per i prestatori d’opera presi in affitto tramite liste regolarmente autorizzate; tali prestatori d’opera sono quindi equiparati ai dipen- denti dell’Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d’opera che quelli provocati a Terzi e/o dipendenti dell’Assicurato. E’ comunque garantita l’azione di rivalsa esperita dall’INPS e/o dall’INAIL ai sensi dell’Art. 1916 c.c..
ART. 8 - RESPONSABILITÀ VERSO STUDENTI ED OPERATORI DELLA SCUOLA ASSICURATI ALL’I.N.A.I.L.
L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per i danni subiti dagli studenti e dagli operatori della scuola obbligatoriamente assicurati INAIL pertanto WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare a
titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso le suddette persone ai sensi del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 Artt. 10 e 11.
Agli effetti di tale garanzia il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni. Tale de- nuncia deve essere fatta entro 15 giorni da quando il Contraente ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta. In caso di apertura di procedimento penale o comunque alla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento in relazione all’infortunio, il Contraente è tenuto ad informare tempestivamente WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group fornendo atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza e consentendo alla stessa la visione di ogni documento relativo ai fatti interessanti l’assicurazione.
ART. 9 - COLPA GRAVE, FATTI DOLOSI, IMPERIZIA, NEGLIGENZA E IM- PRUDENZA
L’assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Re- sponsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso, imperizia, negligenza e imprudenza di persone delle quali debba rispondere.
ART. 10 - BUONA FEDE
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di cir- costanze aggravanti il rischio non comporteranno decadenza del diritto all’in- dennizzo/risarcimento, ne riduzione dello stesso sempreché, tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
L’Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente
al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 11 - XXXXXX XXX XXXXX
Si conviene che sono considerati terzi, anche tra loro, gli studenti, il personale direttivo, docente e non della scuola, nonché i genitori membri di diritto degli organi collegiali previsti dal DPR n. 416 del 31 maggio 1974.
ART. 12 - NON SONO CONSIDERATI TERZI
I dipendenti dell'Assicurato e gli altri soggetti che abbiano con l'Assicurato un rapporto di lavoro per cui sia obbligatoria la copertura presso l’INAIL che subi- scano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
ART. 13 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rinuncia al diritto di surroga nei confronti degli Assicurati.
ART. 14 - MASSIMALE DELL’ASSICURAZIONE
Il Massimale per le garanzie di Responsabilità Civile è pari a € 25.000.000,00 (venticinque milioni) per ogni sinistro e illimitato per anno, fatti salvi i casi in cui è indicato diversamente.
L’assicurazione di cui alla presente Sezione I non comprende i danni:
ART. 15 - ESCLUSIONI
A. alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione dei veicoli con o senza motore sia di dipen- denti che di Terzi parcheggiati nell’ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà o in uso all’Assicurato in questo caso la garanzia sarà operante con uno scoperto di € 250,00 per sinistro;
causati dalla detenzione od impiego di esplosivi non a scopo didattico;
da furto;
derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
B.
C.
D.
E. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di appa- recchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni verifi- catisi in connessione a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
danni morali, senza danni fisici e i disturbi mentali e psichici;
conseguenti a molestie sessuali e ogni tipo di discriminazione e abuso
svolta via internet o a servizi e/o consulenza informatica;
tamente, da virus e/o altri programmi similari e relativi a qualsiasi attività
conseguenti a perdita di dati elettronici, derivanti, direttamente o indiret-
sponsabilità Civile Veicoli a Motore;
209/2005 e s.m.i., l’assicurazione deve essere prestata con Polizza Re-
me della legge 24 dicembre 1969 n. 990 così come sostituita dal X.Xxx.
cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle nor-
locali;
derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei
conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli
derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano
terreno da qualsiasi causa determinati;
genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del
a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in
alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere
zione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni
conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interru-
re, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
F. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nuclea-
G.
Y. già oggetto di indennizzo nell’ambito della SEZIONE III – ALTRI DANNI AI BENI – di cui all’Art. 3 – GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA;
Z. non sono coperti dalla garanzia assicurativa i danni derivanti dal crollo parziale o completo di edifici o di locali di cui l’Assicurato sia proprietario, usufruttuario, affittuario o per i quali risponde civilmente.
ART. 16 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.
Sono esclusi i danni
La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovve- ro in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.
ART. 17 - COMMITTENZA
L’assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge
H. attribuibile all’Assicurato in qualità di committente dei lavori o attività connes-
I. si all’espletamento delle attività descritte in Polizza secondo il nuovo D.Lgs
81/2008 ed eventuali s.m.i..
di legge.
vili, multe ed ammende inflitte a seguito dell’inosservanza di tali disposizioni
Si prende atto che comunque l’assicurazione non comprende le sanzioni ci-
J.
ART. 18 - COMMITTENZA AUTO
K. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai
sensi dell’Art. 2049 del c.c., per danni cagionati a Xxxxx da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al
L. P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato
M. Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati
N. per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.
assicurativa.
regresso dell'Assicuratore della RCA è espressamente escluso dalla copertura
Questa copertura assicurativa vale in modo sussidiario alla RCA esistente. Il
su difetti;
non sono coperte dall’Assicurazione le pretese collegate alla garanzia
diretto o indiretto alle conseguenze dei campi elettromagnetici;
l’Assicurazione non comprende indennizzi per danni collegabili in modo
materiali;
all’uso di amianto o di materiali contenenti amianto o collegabili a questi
non sono indennizzabili i danni collegabili in modo diretto o indiretto
da atti violenti commessi in occasione di sciopero e serrate;
xxxxx nell’ambito di raduni, manifestazioni e sfilate di carattere pubblico o
ti commessi da organizzazioni politiche o terroristiche, atti violenti com-
da atti violenti commessi da Stati o contro Stati ed i loro organi, atti violen-
l’Assicuratore non offre alcuna garanzia assicurativa per danni cagionati
turali connessi;
derivanti da terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni na-
derivanti da responsabilità professionali mediche;
(AIDS) ed epatite virale e malattie in genere;
conseguenti a contagio da poliomielite, meningite cerebro-spinale, H.I.V.
di lavoro oppure causati dall’uso di armi da fuoco;
ricolosi, uso o manipolazione al di fuori del normale programma di studi o
conseguenti all’uso o alla manipolazione di prodotti chimici, tossici e pe-
conseguenti a sequestri e scomparse di persona;
conseguenti alle diffamazioni e le infamie;
sessuale;
O.
P.
Q.
ART. 19 - DANNI A COSE (TROVANTISI NELL’AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PRESSO TERZI) DI TERZI NELL’AMBITO DI ATTIVITA’ DI STA-
X. XXX E ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
La garanzia comprende, limitatamente alle attività di stages ed alternanza
S. scuola/lavoro, i danni alle cose di terzi che si trovano nell’ambito di esecuzione
Restano comunque esclusi i danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna | |
o custodia a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza mas- | |
sima di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso | |
periodo assicurativo. |
T. dei lavori che per volume o peso non possono essere rimosse.
U.
ART. 20 - DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
V. La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per
danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a
W. condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni per-
Massimale previsto in Polizza per sinistro e per anno assicurativo.
La presente estensione di garanzia viene prestata sino alla concorrenza del
sonali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di Polizza.
X.
ART. 21 - DANNI DA INCENDIO
Qualora l’Assicurato abbia in
La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicu- rato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma restando l’esclusione dei danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.
corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a Polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertu- ra. La garanzia viene prestata (nell’ambito del Massimale di Polizza) sino alla concorrenza del Massimale previsto in Polizza per sinistro.
ART. 22 - CARTELLI, INSEGNE, STRISCIONI PUBBLICITARI
L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente per la proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa che, qualora la manuten- zione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
ART. 23 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiu- diziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designan- do, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Si prende atto tra le Parti che WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l'Am- ministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, come previsto dalla Circolale M.P.I. – Servizio legale – n. 6519.
rispettivo interesse.
Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite tra WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group ed Assicurato in proporzione del
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non rico- nosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l'Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non ri-
indicati al comma precedente.
sponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
ART. 24 - PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
ART. 25 - EVENTO CHE COINVOLGE PIÙ GARANZIE
Si conviene che nel caso di danno che coinvolga in un unico sinistro contempo- raneamente più garanzie previste in Polizza, il risarcimento massimo a carico di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non potrà superare complessivamente per tutte le garanzie la somma di €25.000.000,00 (venticinque milioni) per sinistro.
ART. 26 - ALTRE PRECISAZIONI
• Attività esterne - Per le attività esterne alla scuola la garanzia si intende valida solo se il Contraente ha predisposto per esse la sorveglianza pre- vista dalla normativa scolastica.
• Circolare del Ministero della P.I. n° 2170 - A precisazione della Cir- colare del Ministero della P.I. n° 2170 del 30.05.96, il Contraente ed il Beneficiario, dei propri docenti, studenti e personale alle dipendenze, risulta essere l’Amministrazione Scolastica. L’Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti.
• Cessione a terzi di locali e attrezzature - Premesso che l’Istituto Scola- stico o la Scuola può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene fra le Parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di quanto ceduto in uso a terzi.
SEZIONE II - INFORTUNI |
ART. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è valida per gli infortuni che l’Assicurato subisce nell’esple- tamento delle mansioni relative alla occupazione dichiarata in Polizza ed alle attività, ove previste, ad essa connessa, ricomprese nel successivo Art. 2 - Operatività dell’Assicurazione.
ART. 2 - OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli Assicurati durante l’inte- ra permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, senza limiti di orario, nello svolgimento delle seguenti attività, purché rientrino nel normale programma di studi e/o siano state regolarmente autorizzate e messe in atto dagli organi competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati:
1. attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche, interscolastiche, ricreative e tutto quello che rientra nei programmi scolastici;
2. alle attività di prescuola e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto dagli Enti Locali e/o altri Enti;
3. durante tutte le ore di lezione, comprese quelle di educazione fisica (mo-
toria, per le scuole materne ed elementari);
4. visite guidate, visite a musei, scambi ed attività culturali in genere, purché siano controllate da organi scolastici o da organi autorizzati da quelli;
5. visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e alternanza scuola lavoro, anche se comprendono esperimenti e prove pratiche dirette, anche in assenza di personale scolastico;
6. tutte le attività ricreative e non che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i Giochi della Gioven- tù, Giochi sportivi e studenteschi e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola o altri luoghi all’uopo designati, purché effettuati in presenza di personale incaricato e in convenzione con la scuola stessa;
7. tutte le attività relative al progetto Pedibus e Bicibus, e ai corsi organizzati dall’Istituto Scolastico per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori;
8. tutte le attività ginnico/sportive e non, anche extra programma, compre- se le “settimane bianche”, l’esercizio degli sport invernali e/o sulla neve,
organizzate nell’ambito del mondo scolastico e deliberate dal Consiglio d’Istituto o di circolo, con esplicita esclusione delle competizioni organiz- zate dalle federazioni sportive;
9. refezione e ricreazione;
10. lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all’esterno della
scuola;
11. gite scolastiche, passeggiate e uscite didattiche;
12. viaggi e scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato;
13. durante le uscite relative al Progetto Orientamento, sempreché l’uscita sia organizzata dal Contraente e con personale della scuola;
14. attività autogestite ed attività correlate all’autonomia;
15. durante i trasferimenti interni ed esterni strettamente connessi allo svolgi- mento delle suddette attività;
16. assemblee studentesche anche non autorizzate nei locali dell’Istituto, con l’esclusione dell’occupazione violenta;
17. i centri estivi e attività similari durante le vacanze natalizie purché delibe- rati dagli organismi scolastici competenti.
In caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento di una delle attività all’esterno delle sedi scolastiche, o all’interno durante collettivi di classe, oc- cupazioni, manifestazioni autogestite, l’assicurazione è operante a condizione che dette attività siano svolte sotto il controllo di personale autorizzato dalle competenti Autorità Scolastiche.
ART. 3 - PERCORSO CASA SCUOLA CASA
La garanzia è operante anche durante il tragitto casa-scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusi- vamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l’orario di inizio o fine di tutte le attività, compresi eventuali rientri. Per casa si intende la residenza o il domicilio dell’assicurato o di persone che ab- biano in custodia, sia pur temporaneamente, l'alunno stesso.
Relativamente alla liquidazione per invalidità permanente per gli Operatori Scolastici, resta stabilito che in caso di sinistro agli operatori scolastici stessi, si riconoscerà un indennizzo di € 250,00 per ogni punto di invalidità compreso fra 1 e 5, di € 300,00 per ogni punto di invalidità compreso fra 6 e 10; per le invalidità permanenti superiori ai 10 punti si applicherà la tabella di cui all’al- legato A delle presenti Condizioni di Assicurazione con riferimento al Capitale assicurato per il caso di invalidità permanente totale.
• intossicazioni da cibo avariato consumato durante la refezione scolastica;
• lesioni causate da contatto o assorbimento involontario di sostanze nocive;
• morsi di animali, di rettili, punture d’insetto con esclusione di quelli che necessariamente inducano malattie;
• asfissia meccanica, compreso l’annegamento;
• assideramento e congelamento;
• folgorazioni;
• le lesioni conseguenti a malore purché non causato da abuso di alcolici o sostanze stupefacenti;
• colpi di sole, di calore e di freddo;
• contagio da H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite avvenuto nell’ambito delle attività scolastiche, se diagnosticato entro 90 giorni dall’infortunio, l’indennizzo per tale garanzia è previsto dall’Allegato alla Polizza, come stabilito ai successivi Artt. 29 e 31 della presente Sezione;
• aggressioni o atti violenti anche con movente politico, sociale o sindacale, atti di terrorismo, sempreché l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva e/o volontaria;
• la meningite cerebro-spinale e poliomielite, limitatamente al caso di inva- lidità permanente sofferta dagli alunni, a condizione che l’alunno abbia contratto la patologia successivamente al novantesimo giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico e la patologia si sia manife- stata dopo la decorrenza dell'assicurazione;
• si conferma che la garanzia comprende le lesioni conseguenti a sforzi muscolari traumatici e ad ernie addominali traumatiche. Se l’ernia, anche bilaterale, non risulta operabile secondo parere medico, sarà riconosciuta una invalidità permanente non superiore al 20%. Qualora dovessero in- sorgere contestazioni circa la natura e l’operabilità dell’ernia, la decisione verrà rimessa al Collegio Medico di cui all’Art. 42 della presente Sezione.
insurrezione, guerra civile, potere militare; nel caso in cui l’Assicurato sia
litare in tempo di pace) ed inoltre guerra, ostilità, invasione, rivoluzione,
partecipazione ad esercitazioni militari (con l’esclusione del servizio mi-
contaminazione biologica o chimica connessa ad atti di terrorismo;
ti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato, salvo il caso di atti compiu-
uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
ubriachezza, abuso di psicofarmaci;
all'Art. 2 della presente Sezione);
ta eccezione per le attività sportive organizzate dalla scuola e previste
sportiva avente carattere professionistico o semiprofessionistico (è fat-
partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività
P.O.F. e del P.O.N.;
Tali esclusioni non sono valide se le attività sono previste nell’ambito del
con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia.
patentata, salti dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, immersioni
scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnamento di guida
esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: pugilato, alpinismo con
guida od uso di mezzi di locomozione subacquei;
sivo Art. 9 – Rischio aeronautico;
uso e guida di mezzi aerei fatta eccezione per quanto stabilito al succes-
Sono esclusi dall’assicurazione unicamente gli infortuni direttamente derivanti da:
pertinenti.
Le delimitazioni di seguito elencate sono parte del contratto se ed in quanto
ART. 5 - ESCLUSIONI
•
•
•
invalidità permanente sarà ridotto del 50%.
le norme previste dal Codice della Strada, l’indennizzo per il caso di morte e di
Nel caso in cui il danneggiato o la persona che lo trasporta non abbia rispettato
ART. 3bis - TRAGITTO PER ACCERTAMENTI DI INIDONEITÀ PSICOFISICA •
DEGLI OPERATORI
Qualora un operatore assicurato debba spostarsi per accertamenti di inido-
neità psicofisica, la garanzia è operante durante il tragitto per raggiungere il luogo della visita e viceversa, con qualsiasi mezzo, purchè l'infortunio avvenga • esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso. Relativa- • mente alla liquidazione per Invalidità Permanente verrà applicata la modalità di • calcolo di rimborso così come descritta dall'Art. 3 - Percorso casa scuola casa.
•
ART. 4 - ESTENSIONI DELL’ASSICURAZIONE •
Ai sensi della presente Polizza sono considerati infortuni, purché non derivanti da eventi esplicitamente esclusi dal successivo Art. 5 - Esclusioni, anche:
colto dagli eventi bellici mentre si trova in un Paese fino ad allora in pace,
ostilità;
la garanzia resta valida per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle
• trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell’atomo, naturali o provocati artificialmente e da accelerazioni di particelle atomiche (fis- sione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
ART. 6 - SOMME ASSICURATE E GARANZIE PRESTATE
Come da Copertura Provvisoria o da Allegato alla Polizza – Sinottico delle pre- stazioni di Polizza.
ART. 7 - PRECISAZIONE
Tutti gli Assicurati sono garantiti indipendentemente dal loro stato psicofisico. Re- stano tuttavia espressamente confermati i criteri di indennizzabilità stabiliti dall’Art. 32 nonché i requisiti di assicurabilità di cui all’Art. 41 della presente Sezione.
ART. 8 - TERREMOTI
caso l'esborso massimo per sinistro e per anno assicurativo non potrà superare
in ogni
Nell'ambito della copertura prestata con la presente Polizza, l'Assicurazione si intende estesa anche agli infortuni subiti in seguito a terremoti e alle con- seguenze degli stessi (come, ad es. Tsunami esteso), con l'intesa che
l'importo complessivo di € 1.000.000,00 (un milione). L'esborso massimo vale qualunque sia il numero delle persone assicurate infortunate. In caso di supe- ramento di detto importo i singoli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.
ART. 9 - RISCHIO AERONAUTICO
nalmente ridotti.
In caso di superamento di detto importo i singoli indennizzi saranno proporzio-
20.000.000,00 (venti milioni).
to in questi casi, comunque, non potrà superare il massimo complessivo di €
Il risarcimen-
Nell’ambito della copertura prestata con la presente Polizza l'assicurazione si intende estesa all’uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea e low cost eserciti da società di traffico aereo regolare ed autorizzato.
ART. 10 - MORTE DA INFORTUNIO
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, WIENER STÄDTIS- CHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group liquida ai Beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. Viene parificato al caso di morte il caso in cui l’Infortunato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità con sentenza di morte presunta, ai sensi dell’Art. 60 comma 3 del Codice Civile ed eventuali s.m.i..
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifi- | |
ca entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, WIENER STÄD- | |
TISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group liquida all’Assicurato un | |
indennizzo dal primo punto percentuale di invalidità, secondo la tabella di cui | |
all’Allegato Tabella Invalidità Permanente con riferimento al Capitale assicu- | |
rato per il caso di invalidità permanente totale. L'invalidità è valutata con rife- | |
rimento alla tabella (INAIL) contenuta nell’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. | |
1124. |
ART. 11 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO
La perdita totale o irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso.
Resta convenuto che:
a) in caso di infortunio liquidabile a termini di Polizza che determini un grado d’invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque percento) della tota- le, verrà riconosciuto all’Assicurato il capitale assicurato come riportato nell’Allegato Tabella Invalidità Permanente;
b) in caso di infortunio liquidabile a termini di Polizza che colpisca un alunno or- fano di un genitore e che comporti una invalidità permanente di grado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato;
c) la percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita to- tale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro;
d) nel caso in cui a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi delle Con- dizioni di Assicurazione residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado superiore al 75% (settantacinque percento) della totale, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group riconoscerà oltre al capitale assicurato un capitale aggiuntivo pari a € 100.000,00 (centomila); nell’Allegato Tabella Invalidità Permanente è riportata la pre- stazione in caso di invalidità oltre il 75% con riferimento al Capitale assi- curato per il caso di invalidità permanente totale. L’esposizione massima di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, a titolo di capitale aggiuntivo, non potrà comunque superare l’importo di
€ 500.000,00 (cinquecentomila) nel caso di evento che colpisca contem- poraneamente più Assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di capitale aggiuntivo ai sensi della presente garan- zia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno ade- guate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati;
e) il Contraente può richiedere la garanzia di un ulteriore capitale aggiuntivo da liquidarsi per invalidità permanente superiore all’85%. Qualora tale garanzia sia richiamata espressamente nel Modulo di polizza e sia stato pagato il relativo premio, nel caso in cui a seguito di infortunio inden- nizabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazioni, residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado superiore all’85% (ottancinque percen- to) della totale, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insu- rance Group riconoscerà un ulteriore capitale aggiuntivo (oltre a quello previsto al precedente punto d)). Tale capitale aggiuntivo è determinato in funzione della variante scelta.
Nell’Allegato Tabella Invalidità Permanente è riportata in calce la presta- zione in caso di invalidità oltre l’85% con riferimento al capitale assicurato per il caso di invalidità permanente totale. L’esposizione massima di WIE- NER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, a titolo di capitale aggiuntivo (di cui al precedente punto d) ed al presente punto e)), non potrà comunque superare l’importo di € 500.000,00 (cinquecen- tomila) nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più Assicu- rati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di capitale aggiuntivo ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati;
f) il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, WIENER STÄDTISCHE Versi- cherung AG – Vienna Insurance Group paga agli eredi l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
g) in caso di infortunio liquidabile a termini di Polizza che colpisca gli alunni e gli accompagnatori individuati e designati dall’Istituto Scolastico ai pro- getti “pedibus” e “bicibus” il capitale assicurato per la garanzia Invalidità Permanente sarà maggiorata del 15%;
h) In caso di infortunio liquidabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, che comporti la perdita totale anatomica o funzionale di un arto, verrà immediatamente liquidata (o al massimo entro 20 giorni dalla data di de- nuncia dell’infortunio), una somma pari al 10% della somma assicurata per l’Invalidità Permanente. Tale somma costituisce un anticipo e pertanto WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group si riserva il diritto di richiederne la restituzione qualora si accerti che la som- ma non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella anticipata.
ART. 12 - RIMBORSO SPESE MEDICHE A SEGUITO DI INFORTUNIO
Sono assicurate e rimborsabili fino al Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx le spese mediche sostenute a seguito di infortunio:
• per visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali;
• per ticket sanitari;
• per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
• durante il ricovero in Istituti di cura pubblici o privati;
• per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobiliz- zazione;
• per analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, com- presa l’artroscopia diagnostica ed operativa;
• per terapie fisiche e specialistiche;
• per protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco, protesi oculari ed acustiche.
Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chi- rurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente. Qualora gli Assicurati fruiscono di altre analoghe pre- stazioni da parte di Enti sociali o privati la garanzia vale - ad integrazione - per l’eventuale eccedenza di spese non rimborsate dagli Enti predetti.
Qualora l’infortunio indennizzabile a termini di Xxxxxxx comporti il ricovero ospedaliero dell’Assicurato per almeno 45 giorni consecutivi unitamente ad un intervento chirurgico, si conviene che le somme assicurate da “Rimborso Spe- se Mediche a seguito di infortunio” si intendono raddoppiate.
Fino alla concorrenza della somma assicurata prevista nell’Allegato alla Poliz- za – Sinottico delle prestazioni di Polizza, la garanzia Rimborso Spese Medi- che a seguito di infortunio comprende anche le seguenti prestazioni:
a) spese e cure odontoiatriche
Senza sottolimiti per dente: in caso di cure odontoiatriche e ortodontiche rese ne- cessarie da infortunio, comprovato da certificato medico, vengono rimborsate, fino al Massimale indicato in Polizza, le spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche. Nel caso in cui, a espresso parere del medico, a richiesta, in consulto con i medici di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group,
e per l’età giovanile dell’Assicurato, non sia possibile l’applicazione della prima protesi nei primi tre anni, l’Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un massimo di € 1.500,00 per sinistro. La ricostruzione delle parti danneggiate - intervento di conservativa - non è considerata protesi e rientra pertanto, a tutti gli effetti, nelle spese per cure odontoiatriche ed ortodontiche.
b) spese e cure oculistiche
In caso di cure oculistiche o di spese per acquisto di lenti e montature come conseguenza diretta di un infortunio, comprovato da certificato medico, vengo- no rimborsate fino al Massimale indicato in Polizza le spese per le cure e/o la sostituzione o la riparazione di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto). Viene incluso l’acquisto di nuove lenti e/o montature – come conseguenza di danno oculare - ma sono escluse dalla garanzia le lenti “usa e getta”.
c) acquisto apparecchi acustici da infortunio
si precisa che le spese per le protesi sono
In caso di cure all’apparato uditivo rese necessarie da infortunio, vengono rim- borsate fino al Massimale indicato in Polizza le relative spese incluse quelle per rottura di apparecchi acustici;
rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell’infortunio. Il rimborso avverrà dietro pre- sentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menoma- zione subita dall’Assicurato.
d) acquisto o noleggio carrozzelle
Dovranno essere presentati dietro
In caso di acquisto o noleggio di carrozzelle, reso necessario a seguito di infor- tunio, sono rimborsate le spese fino al Massimale indicato nell’Allegato alla Po- lizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza.
richiesta di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group
i documenti giustificativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico nonché
dal Dirigente Scolastico o Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.
ART. 13 - DIARIA DA RICOVERO
Viene corrisposta la diaria indicata nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza per ogni pernottamento in ricovero presso Istituti di cura pubblici o privati reso necessario da infortunio indennizzabile a termini di Poliz- za per un massimo di 1000 pernottamenti.
ART. 13 bis – INDENNIZZO IMMEDIATO PER RICOVERO
Qualora, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’assicurato venga ricoverato per un periodo di 20 giorni consecutivi, verrà immediatamente liquidata (o al massimo entro 20 giorni dalla data di denuncia dell’infortunio), una somma fino al Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx. Tale somma costituisce un’anticipo e pertanto WIE- NER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group si riserva il diritto di richiederne la restituzione qualora si accerti che la somma non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella anticipata.
ART. 14 - DAY HOSPITAL - DAY SURGERY
Qualora l’intervento chirurgico o le terapie mediche rese necessarie dall’infor- tunio indennizzabile vengano effettuate in regime di Day Hospital/Day Surgery, verrà corrisposta l’indennità giornaliera indicata nell’Allegato alla Polizza – Si- nottico delle prestazioni di Polizza per ogni giorno di degenza diurna e per un massimo di 1000 giorni.
ART. 15 - DIARIA DA GESSO
Qualora, a seguito di un infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assi- curato risulti portatore di gessature (o apparecchi immobilizzatori inamovibili applicati e rimossi esclusivamente da personale medico o paramedico, nelle apposite strutture) WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insu- rance Group corrisponderà una diaria nei limiti per giorno e complessivo nei termini indicati nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. Il diritto al riconoscimento dell’indennizzo maturerà previa presentazione di regolare documentazione medica, rilasciata all’Assicurato dall’Istituto di Cura, nella quale è certificata l’applicazione e la rimozione dell’apparecchio gessato e/o immobilizzante ed inamovibile.
In caso di infortuni che abbiano per conseguenze: fratture delle dita, fratture al viso, alle costole o lussazioni della spalla, le applicazioni e le fasciature di ogni genere saranno considerate come gesso.
ART. 16 - DANNO ESTETICO
Se a seguito di infortunio, non altrimenti indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico, WIENER STÄD- TISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group riconoscerà un indenniz- zo a titolo di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno, fino al Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza. Il rimborso sarà effettuato, dietro presentazione di adeguata documentazione, al massimo entro tre anni dalla data d’infortunio. Nel caso in cui, per l’età giovanile dell’Assicurato non sia possibile l’intervento di chirurgia plastica ed estetica, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group riconosce una liquidazione forfettaria come indicata nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. L’indennizzo sarà riconosciuto a seguito di presentazione di adeguata documentazione rila- sciata da specialisti del settore. Tale liquidazione non è cumulabile con nessun altro indennizzo.
Restano escluse dall’assicurazione le spese per l’eliminazione o la correzione
di difetti fisici preesistenti all’evento.
Nel caso in cui l’Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico a qualsiasi parte del corpo diversa dal viso la liquidazione prevista a termini di Polizza sarà ridotta del 30%.
ART. 17 - SPESE DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DELL’ASSICU- RATO DALLA PROPRIA ABITAZIONE (O DALLA SCUOLA) ALL’ISTITUTO DI CURA E VICEVERSA
Se a seguito di infortunio, l’Assicurato necessitasse, in base a prescrizione medica, di cure e di cure ripetute (medicazioni complesse, applicazioni fisio- terapiche e terapie mediche ecc.), WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG
– Vienna Insurance Group corrisponderà, a titolo di concorso alle spese di accompagnamento e trasporto necessarie a raggiungere l’Istituto di Cura, fino alla somma indicata nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza (massimale per sinistro e massimale per giorno). Il rimborso verrà effet- tuato dietro presentazione di adeguata documentazione comprovante le spese sostenute; in mancanza di ciò, verrà riconosciuto un rimborso chilometrico pari a € 0,50/Km, con le seguenti modalità:
• trasferimenti all’interno del Comune: 7 Km forfettari giornalieri;
• trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate in linea retta, da centro Comune a centro Comune ed arrotondate al Km superiore.
ART. 18 - SPESE DI TRASPORTO DA CASA A SCUOLA E VICEVERSA
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, diventi portatore, al di fuori di strutture ospedaliere, di gessature o apparecchi protesici agli arti inferiori (o superiori, se il trasporto autonomo è reso problematico), applicati e rimossi da personale medico o paramedico nelle apposite strutture, gli verranno rimbor- sate le spese di trasporto da casa a scuola e viceversa, fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza (massimale per sinistro e massimale per giorno). Il rimborso verrà effettuato dietro presentazione di adeguata documentazione, o in mancanza di documentazione, verrà effettuato un rimborso chilometrico di € 0,50/Km, con le seguenti modalità:
• trasferimenti all’interno del Comune: 7 km forfettari giornalieri;
• trasferimenti da Comune a Comune: distanze calcolate, in linea retta, da centro Comune a centro Comune, arrotondati al km superiore.
ART. 19 - MANCATO GUADAGNO
WIENER STÄDTISCHE
Qualora l’alunno assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Xxxxxxx, venga ricoverato e necessitasse di assistenza da parte di un genitore e il genitore o si deve assentare dal lavoro (con certificazione del datore di lavoro), o se lavoratore autonomo subisce l’interruzione dell’attività lavorativa (come da documentazione opportuna e ineccepibile),
Versicherung AG - Vienna Insurance Group corrisponderà, a titolo forfettario una diaria giornaliera nei limiti per giorno e complessivo nei termini indica- ti nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza, sino ad un massimo di 30 giorni.
ART. 20 - RIMBORSO RIPARAZIONI APPARECCHI ORTODONTICI DEGLI ALUNNI
purché l’infortunio sia comprovato da certificato medico o dentistico
In caso di rottura, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Xxxxxxx, di apparecchi ortodontici in uso all’allievo assicurato al momento dell’infortunio, vengono rimborsate, con il limite del Massimale indicato nell’Allegato alla Poliz- za - Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx, le spese per la loro riparazione o so- stituzione,
e se richiesto venga consegnato l’apparecchio ortodontico sostituito.
ART. 21 - SPESE FUNERARIE
Nel caso in cui l’Assicurato decedesse a seguito di infortunio o malattia inden- nizzabile, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group rimborsa fino al limite della somma indicata nell’Allegato alla Polizza – Quadro le spese funerarie sostenute dalla famiglia.
Inoltre WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, nei limiti del Massimale previsto in Polizza, assicura a titolo gratu- ito le seguenti ulteriori spese.
ART. 22 - SPESE AGGIUNTIVE
Se a seguito di infortunio risarcibile a termini di Xxxxxxx, l’Assicurato subisce:
• danni a capi di vestiario;
• danni a strumenti musicali;
• danni a sedie a rotelle, tutori e protesi, per portatori di handicap;
• danni ad occhiali in palestra;
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group rimborsa le spese necessarie per la riparazione e/o la sostituzione di quanto danneggia-
to, fino al Massimale indicato indicato nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza e comunque fino al valore commerciale o d'uso del bene. Limitatamente per i Conservatori di musica, il Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza relativo al rimborso dei danni a strumenti musicali è raddoppiato rispetto al corrispondente danno per altre Istituzione Scolastiche.
ART. 23 - SPESE PER LEZIONI PRIVATE DI RECUPERO
Qualora l’alunno assicurato sia rimasto assente dalle lezioni, in conseguenza di infortunio indennizzabile dalla presente Polizza, per un periodo superiore a venti giorni consecutivi, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group rimborserà, previa presentazione di adeguata documentazione, le spese sostenute per le lezioni private di recupero nei limiti previsti dal Massimale in- dicato indicato nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx.
ART. 24 - PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO
Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, accaduto negli ultimi quattro mesi di scuola, l’alunno assicurato si trovasse nell’impossibilità di conclu- dere l’anno con esito positivo, e di conseguenza dovesse ripetere l’anno stesso, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group riconoscerà la somma indicata nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza a titolo forfettario, ma solo per il primo anno scolastico ripetuto. La perdita dell’an- no scolastico dovrà essere certificata dall’organismo scolastico preposto.
ART. 25 - INDENNITÀ DA ASSENZA PER INFORTUNIO
Nel caso in cui l’alunno assicurato, a seguito di infortunio indennizzabile a termi- ni di Polizza, sia rimasto assente dalle lezioni per più di 20 giorni scolastici con- secutivi e non abbia presentato alcuna spesa, viene riconosciuta una liquida- zione forfettaria come stabilito in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx.
ART. 26 - DANNEGGIAMENTO DI BICICLETTE
Per ottenere il rim-
Se a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato su- bisce il danneggiamento della bicicletta utilizzata al momento dell’evento dan- noso, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rimborsa le spese necessarie per le riparazioni fino alla concorrenza del Mas- simale indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza e comunque fino al valore d'uso o commerciale del mezzo.
xxxxx è indispensabile presentare il verbale redatto dall’Autorità intervenuta.
ART. 27 - GARANZIA ANNULLAMENTO
Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a proseguire corsi e/o attività sportive a carattere privato (a titolo puramente esemplificativo: corsi di musica, di lingue straniere, di dan- za, di attività teatrali e artistiche e di tutti gli sport in genere), producendo fatture quietanzate dell’ente organizzatore/erogatore che ne attestino il diritto, sarà rimborsata da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group la quota di costo di partecipazione relativa al periodo di mancata fruizio- ne, nei limiti del Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza. Parimenti, se a seguito di Infortunio indennizzabile a ter- mini di Polizza, l’Assicurato fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all’estero, sia organizzati dalla scuola che a carattere privato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rimborserà, entro i limiti del Massimale predetto, la spesa già sostenuta.
Se a seguito di infortunio non indennizzabile a termini di Polizza (Art. 2 della presente Sezione), avvenuto nel periodo intercorrente tra la data di prenotazio- ne del viaggio e la data di partenza, l’Assicurato fosse impossibilitato a parti- re per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all’estero organizzati dalla scuola, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rimbor- serà, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta entro i limiti del 50% dei Massimali indicati nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza.
ART. 28 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA POLIOMIELITE, MENINGITE CE- REBRO-SPINALE
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’Art. 2 della presente Xxxxxxx, poliomielite o meningite cerebro spinale, i ca- pitali garantiti per l’invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi.
L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo i capitali assicurati e la tabella di cui all’Allegato Tabella Invalidità Permanente previsti per l’invalidità permanente da infortunio.
ART. 29 - INVALIDITÀ PERMANENTE DA AIDS – EPATITE VIRALE
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’Art. 2 della presente Sezione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite Virale, i capitali ga- rantiti per l’invalidità permanente da infortunio si intenderanno garantiti anche per l’invalidità permanente conseguente a questi eventi.
L’indennizzo, per questi casi, sarà effettuato secondo i capitali assicurati e la tabella di cui all’Allegato Tabella Invalidità Permanente previsti per l’invalidità permanente da infortunio.
ART. 30 - INDENNIZZO FORFETARIO PER POLIOMIELITE E MENINGITE CEREBRO-SPINALE
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico contragga nel corso dell’attività previste all’Art. 2 della presente Sezione, poliomielite o meningite cerebro spinale, e la malattia non dia postumi invalidanti, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group corrisponderà un indennizzo forfetario previsto in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza.
ART. 31 - INDENNIZZO FORFETARIO PER AIDS ED EPATITE VIRALE
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al 90° giorno dalla data di inizio della frequenza dell’anno scolastico, contragga nel corso dell’attività previste all’Art. 2 della presente Sezione, H.I.V. (A.I.D.S.) o Epatite virale, e la malattia non dia postumi invalidanti, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group corrisponderà l’indennizzo forfetario previsto in Polizza – Si- nottico delle prestazioni di Polizza.
ART. 32 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group corri- sponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio o della malattia di cui agli Artt. 28 e 29 della presente Sezione, che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o so- pravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali con- dizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni
prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBROSPINALE, AIDS ed EPATI-
TE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 5.200.000,00 (cin- que milioni e duecentomila). Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse su- perare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità per- manente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio (o dalle malattie di cui agli Artt. 28 e 29 della presente Sezione) come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pre- giudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
ART. 33 - RECUPERO SPERATO - COMA CONTINUATO (RECOVERY HOPE)
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato entrasse in stato di coma (con esclusione di coma farmacologico) e lo stato di coma perdurasse continuativamente per un periodo di almeno 100 giorni, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group pagherà agli aventi diritto un indennizzo alternativo e sostitutivo di quanto previsto in Polizza, secondo Xxxxxxxxx indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx e le modalità stabilite per il caso di morte.
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group ricono- scerà a favore e all’atto in cui sarà effettuata la scelta da parte del Beneficiario, il pagamento dell’indennizzo che sarà unico alternativo e sostitutivo di ogni altro indennizzo previsto dalla presente Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza.
ART. 34 - BORSA DI STUDIO
Qualora a seguito di Infortunio, determinato dal medesimo evento, che abbia causato la morte di entrambi i genitori dell’allievo assicurato WIENER STÄD- TISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group corrisponderà all’Assi- curato una tantum una borsa di studio pari all’importo indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx, per il completamento del regolare corso di studi fino al diploma di scuola media superiore. In caso di pluralità di figli assicurati, la somma verrà ripartita in parti uguali.
ART. 34 bis - INDENNIZZO PER MORTE PER I GENITORI DELL'ALUNNO ASSICURATO NEL PERCORSO CASA SCUOLA CASA
Qualora per un sinistro accaduto nel percorso casa-scuola-casa ad un genitore di un alunno assicurato, che causi la morte e il genitore abbia un reddito certifi- cabile da attività lavorativa e quindi sia essenziale per il sostentamento del nu- cleo familiare, verrà riconosciuto una tantum un indennizzo all'alunno pari all'im- porto indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx. La presente garanzia non è cumulabile con quanto previsto dall'Art. 34 - Borsa di studio.
ART. 35 - CUMULO DI INDENNITÀ
ART. 36 - MODALITÀ PER LA CORRESPONSIONE DI RIMBORSI ED INDENNIZZI
Fermo l’obbligo della denuncia di infortunio, la corresponsione dell’indennizzo avverrà a guarigione avvenuta, previa presentazione a WIENER STÄDTIS- CHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group dei documenti giustificativi in copia o per i casi ove richiesto in originale, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevuta del farmacista, referti clinici, ricevute pagamento ticket…), salvo i casi descritti nell’Articolo 12 punto a) della presente Sezione.
ART. 37 - PAGAMENTO INDENNIZZI
Si conviene che, a richiesta dell’Assicurato, l’ammontare liquidabile potrà es- sere versato al Contraente, purché la relativa quietanza sia sottoscritta per accettazione sia dall’Assicurato sia dal Contraente e/o altro avente diritto.
ART. 38 - ESERCIZIO DELLA RIVALSA
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rinuncia ad esercitare i diritti di rivalsa esclusivamente nei confronti degli Assicurati, riservandosi invece tale diritto (Art. 1916 del Codice Civile ed eventuali s.m.i.) nei confronti dei Terzi.
ART. 39 - PATOLOGIA OCCULTA
Se l'infortunio si verifica durante le ore di educazione fisica (motoria per le scuole materne ed elementari) lo stesso - fermi restando i criteri di indennizza- bilità di cui all’Art. 32 – Criteri di Indennizzabilità che precede - è indennizzabile anche quando la causa determinante sia ascrivibile a stati patologici occulti.
ART. 40 - MASSIMALE CATASTROFALE
Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo dovuto da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 20.000.000,00 (venti milioni) per evento per le Varianti A e B e di € 25.000.000,00 (venticinque
Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli in-
milioni) per evento per le restanti Varianti.
dennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.
ART. 41 - LIMITI DI ETÀ E PERSONE NON ASSICURABILI
L’assicurazione non vale per le persone di età superiore ad 80 anni e cessa dalla successiva scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo e/o tossicomanie. L’assi-
limite di età nel corso del contratto.
curazione cessa con il manifestarsi di tali patologie.
ART. 42 - CONTROVERSIE E ARBITRATO
Secondo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale della Pubblica Istruzione n. 2170 del 30.06.96, le controversie potranno essere risolte o ricorrendo alla magistratura ordinaria oppure accettando l’arbitrato. Il Contraente ha facoltà di scelta. In caso di arbitrato le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre
medici il mandato di decidere in base alle condizioni e limitazioni contrattuali.
permanente.
L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità
Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità
permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i Beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’inden- nizzo per morte (se superiore) e quello già pagato per invalidità permanente.
Ciascuna delle Parti nomina un medico, i due medici così designati nominano
il terzo, in caso di disaccordo su tale nomina, provvede il Consiglio dell’Ordine dei Medici del luogo dove il Collegio Medico risiede. Il Collegio Medico risiede nel comune - che sia sede di facoltà universitaria di medicina legale e delle as- sicurazioni - più vicino (o più comodo) alla residenza dell’Assicurato. Il collegio è dispensato da ogni formalità di legge e ha facoltà di rinviare l’accertamento dell’invalidità permanente, concedendo - se del caso - un anticipo di indennità.
Le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il verbale. Ciascuna Parte paga le spettanze e le spese del medico da essa nominato e la metà di quelle del terzo. Tuttavia, se il grado di invalidità permanente clinicamente accertato dal Collegio Medico supera di almeno un terzo quello valutato da WIENER STÄD- TISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, questa risponde di tutte le spettanze e spese del Collegio Medico.
ART. 43 - RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED ATTREZZATURE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DIDATTICA
In caso di infortunio, indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, che comporti una invalidità permanente grave superiore al 75% (settantacin- que per cento) accertata secondo i criteri stabiliti dall’Art 11 - Invalidità perma- nente da infortunio la Compagnia rimborserà, fino alla concorrenza del Massi- male assicurato indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza, le spese sostenute dalla scuola o dall’Assicurato per l’adeguamento della scuola ove l’Assicurato lavori o frequenti le lezioni per acquistare:
• strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell’ambiente scolastico;
• ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare l'attività didattica;
• attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia dell’Assicurato divenuto disabile.
Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata dai documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute etc) e alla condizione che nessun altro assicuratore o Ente abbia rimborsato la medesima spesa.
ART. 44 - RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO ABITAZIONE
In caso di infortunio, indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, che comporti una invalidità permanente grave superiore al 75% (settantacinque per cento) accertata secondo i criteri stabiliti dall’Art. 11 - Invalidità permanente da infortunio la Compagnia rimborserà, fino alla concorrenza del Massimale assicurato indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Po- lizza, le spese sostenute dall’Assicurato per l’adeguamento dell’abitazione ove quest’ultimo ha il proprio domicilio:
1. per eliminare le barriere architettoniche in essa presenti;
2. per acquistare:
• strumentazioni tecnologiche e informatiche per il controllo dell’am- biente domestico;
• ausili, attrezzature e arredi personalizzati per migliorare la fruibilità della propria abitazione;
• attrezzature tecnologiche per svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nella propria abitazione quando non sia possibile svolgerle all’esterno e per tutto ciò che risulti necessario a risolvere problemi di comunicazione, mobilità e autonomia dell’Assicurato divenuto disabile.
Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata dai documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute etc) e alla condizione che nessun altro assicuratore o Ente abbia rimborsato la medesima spesa.
ART 45 – RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO AUTOVETTURA
In caso di infortunio, indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione,
che comporti una invalidità permanente grave superiore al 75% (settantacin- que per cento) accertata secondo i criteri stabiliti dall’Art. 11 - Invalidità perma- nente da infortunio la Compagnia rimborserà, fino alla concorrenza del Massi- male assicurato indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza, le spese sostenute dall’Assicurato per l’adeguamento o l’acquisto di autovettura che possa rendere agevole gli spostamenti in conseguenza delle mutate esigenze. Il rimborso delle spese è subordinato alla presentazione di apposita domanda, corredata dai documenti in originale giustificativi di spese (fatture, ricevute etc) e alla condizione che nessun altro assicuratore o Ente abbia rimborsato la medesima spesa.
ART. 46 - ANTICIPO IMMEDIATO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, indennizzabile ai sensi delle Con- dizioni di Assicurazione, richieda un anticipo rimborso a fronte di spese imme- diate imposte dall’evento (certificate da adeguata documentazione), WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group si impegna a rim- borsare dette spese fino alla concorrenza del Massimale indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx. Tale somma costituisce un anticipo e pertanto WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insuran- ce Group si riserva il diritto di richiederne la restituzione qualora si accerti che la somma non era dovuta o era dovuta in misura inferiore a quella anticipata.
ART. 47 - COSTI DI SALVATAGGIO E RICERCA
Qualora l’Assicurato, a seguito di infortunio, indennizzabile ai sensi delle Con- dizioni di Assicurazione, abbia sostenuto o gli siano state addebitate spese per l’intervento di squadre di emergenza per la ricerca ed il salvataggio della pro- pria persona (soccorso, Polizia Locale, sommozzatori, interventi alpini, etc.), WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rimbor- serà le spese (certificate da adeguata documentazione) rimaste effettivamente a carico dell’Assicurato fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille).
ART. 48 - FAMILIARE ACCANTO
Qualora l’Assicurato a seguito di infortunio o malattia, indennizzabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, avvenuti in gita venga ricoverato e necessiti della presenza di un familiare, vengono rimborsate le spese di vitto e alloggio sostenute (certificate da adeguata documentazione) e rimaste effettivamente a carico del familiare fino al massimo di € 2.000,00 (duemila).
ART 49 - ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI
Qualora l’Assicurato in occasione di arenamento, naufragio e atterraggio for- zato di mezzi di trasporto non esclusi dalle Condizioni di Polizza si trovi in condizioni tali da subire morte o Invalidità Permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio, ma una conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), la Compagnia corrisponderà gli indennizzi dovuti per il Caso Morte o Invalidità Permanente.
ART 50 - RENDITA REVERSIBILE PER GLI OPERATORI SCOLASTICI
Qualora l'Operatore Xxxxxxxxxx assicurato, a seguito di infortunio indennizza- bile a termini di Xxxxxxx, subisca un infortunio che abbia come conseguenza il caso Morte o Invalidità Permanente grave (di grado superiore al 50%), e rappresenti l'unica fonte di sostentamento economico della famiglia, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group garantirà un aiuto concreto alla sopravvivenza del nucleo familiare attraverso una rendita di du-
rata quinquennale pari all'importo indicato nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. Nel caso in cui l'Invalidità Permanente accertata sia di grado superiore al 75% il massimale previsto nell'Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza verrà aumentato del 25%. In caso di infor- tunio verificatosi durante il tragitto in itinere o durante i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività didattiche, la rendita reversibile sarà ridotta del 50%.
SEZIONE III - ALTRI DANNI AI BENI |
ART. 1 - GARANZIA BAGAGLIO
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group inden- nizza i danni materiali e diretti al bagaglio dell’Assicurato durante il viaggio, compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, dan- neggiamento imputabili a responsabilità del vettore o dell’albergatore.
ART. 2 - MASSIMALI E LIMITI GARANZIA BAGAGLIO
La garanzia bagaglio è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza per Assicurato. Sono considerati “singolo oggetto” ognuno dei seguenti gruppi di oggetti:
a) oggetti di metallo prezioso, orologi e pietre preziose;
b) apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
c) radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche in genere e loro accessori.
L’eventuale indennizzo verrà corrisposto da WIENER STÄDTISCHE Versi- cherung AG – Vienna Insurance Group successivamente a quello del vettore (relativamente ai danni subiti in occasione di trasporto aereo) o dell’albergatore responsabili ai sensi di legge dell’evento, fino alla concorrenza del Massimale, al netto di quanto già indennizzato dagli stessi.
ART. 3 – ESCLUSIONI GARANZIA BAGAGLIO
La garanzia non è operante per:
a) negligenza o incuria dell’Assicurato;
b) i danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, di suoi familiari o conviventi, di suoi dipendenti o di altre persone che agi- scono per lui;
c) i danni causati dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto;
d) i danni da rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto;
e) i danni dovuti al contatto con sostanze liquide;
f) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incasto- natura;
g) i danni causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo;
h) i danni verificatisi quando il bagaglio sia lasciato a bordo di auto o mo-
toveicoli.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
i) la borsa da passeggio e gli oggetti personali in essa normalmente conte- xxxx: portafogli, portachiavi, portadocumenti, accessori ecc.;
j) il denaro, in ogni sua forma (banconote, assegni, ecc.), biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, merci, campionari, cata- loghi, souvenir, oggetti d’arte, attrezzature professionali, telefoni, occhiali da vista e da sole, lenti a contatto e caschi;
k) gli oggetti di metallo prezioso, orologi, pietre preziose e pellicce, nel caso
in cui non siano indossati;
l) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori, se consegnati al vet- tore aereo;
m) i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità com- petenti;
n) i beni acquistati durante il viaggio;
o) i beni di consumo, intendendosi a mero titolo esemplificativo, creme, pro-
fumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.;
p) i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all’Assicurato;
q) il furto del bagaglio lasciato nella tenda da campeggio.
In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto “valore affettivo” che gli oggetti per- duti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al manca-
to uso o godimento dei medesimi.
Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all’interno dei veicoli.
ART. 4 - GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, indenniz- za i danni materiali e diretti agli effetti personali dell’Assicurato compresi i capi di vestiario indossati, determinati da: furto, rapina, scippo, danneggiamento. Per eventi avvenuti a scuola, nelle sedi scolastiche, anche provvisorie comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc., che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente, a seguito di specifico contratto/accordo.
ART. 5 - MASSIMALI E LIMITI GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA
La garanzia effetti personali a scuola è prestata per sinistro, con il limite di 2 sinistri per Assicurato e per anno, fino alla concorrenza dei Massimali indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza. I danni da furto saranno riconosciuti al 50% dei suddetti Massimali.
ART. 6 – ESCLUSIONI GARANZIA EFFETTI PERSONALI A SCUOLA
La garanzia non è operante per:
a) i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura;
b) attrezzature professionali;
c) gli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati;
d) le apparecchiature fotocineottiche e loro accessori;
e) i beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo,
creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette, ecc.
In nessun caso verrà risarcito il cosiddetto valore affettivo che gli oggetti perduti o danneggiati avevano per l’Assicurato né il danno conseguente al mancato uso o godimento dei medesimi.
Non verranno rimborsati gli effetti personali lasciati all’interno di veicoli.
ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL DANNO
Il rimborso, se dovuto, avverrà fermo il limite sopra indicato in base alla sem- plice vetustà del bene all’atto del Sinistro, indipendentemente dallo stato di conservazione ed utilizzo dello stesso, applicando un degrado calcolato come segue, in presenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi (fatture, scontrini, ricevute, ecc.):
a) fino ai tre mesi precedenti la data del Sinistro: 30%;
b) oltre i tre mesi e fino ai sei mesi precedenti la data del Sinistro: 50%;
c) oltre i sei mesi o in assenza di documentazione probante il possesso dei beni o la data di acquisto degli stessi: 60%.
SEZIONE IV - PERDITE PECUNIARIE |
ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione opera nei confronti dell'Istituto Scolastico per le perdite patri- moniali conseguenti:
1. al risarcimento dovuto al Revisore dei Conti, in missione presso l'Istituto Scolastico, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore durante il tra- gitto dalla sede di servizio dell'ispettore stesso alla scuola e viceversa. Se l’Istituto Scolastico contraente è capofila la copertura viene estesa anche alle scuole aggregate. La copertura è prevista anche durante i trasferimenti, nel caso in cui il Revisore debba visitare più scuole nella medesima giornata;
2. al risarcimento dovuto al dipendente dell’Istituto Scolastico, in missione per motivi di servizio, per i danni subiti dal proprio veicolo a motore duran- te il tragitto necessario alla missione;
La presente garanzia copre i danni subiti per collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada, tumulti popolari, scioperi, terrorismo, vandalismo, sabotaggio, eventi naturali, grandine, incendio, tentato furto, cristalli.
Ai fini dell’operatività della presente estensione, con riferimento ai punti 1) e 2) la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata anche da idonea docu- mentazione atta a provare l’esistenza dell’incarico e la sua durata, l’autorizza- zione all’uso del veicolo e l’identificazione, nell’autorizzazione medesima, del veicolo utilizzato.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Alle- gato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza con l’applicazione di uno scoperto per ogni danno pari al 10% (dieci percento), valevole complessi- vamente per tutti i danni occorsi durante il periodo xxxxxxxxxxxx.Xx presente ga- ranzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicurativa sul veicolo anzidetto oppure nel caso che il danno subito venga risarcito dal terzo respon- sabile con Polizza Responsabilità Civile Auto o altra copertura assicurativa.
3. a furto e rapina commesso sui dipendenti o genitori autorizzati dall’Assicura- to mentre provvedono al trasporto dei valori al di fuori dei locali della Scuola. La garanzia è operante nei casi di:
- furto avvenuto a seguito di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, purché la persona incaricata del trasporto ab- bia indosso o a portata di mano i valori;
- furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori (scippo).
Ai fini dell’operatività della presente estensione, con riferimento al punto 3), la denuncia del sinistro dovrà essere accompagnata oltre che dalla denuncia all’Autorità Giudiziaria anche da idonea documentazione atta a provare l’esi- stenza dell’incarico, la sua durata e l’autorizzazione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nell’Alle- gato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx, valevole complessiva- mente per tutti i danni occorsi durante il periodo assicurativo.
La presente garanzia non opera in presenza di altra analoga copertura assicu-
rativa della scuola.
ART. 2 - ANNULLAMENTO VIAGGIO ORGANIZZATO DALL’ISTITUTO SCO- LASTICO
La garanzia è operante nei seguenti casi:
a) Xxxxxxxx improvvisa: qualora a seguito di malattia improvvisa, certificata da
documentazione medica, l’Assicurato, che abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi culturali in Italia o all’estero organizzati dalla scuola, WIENER STÄD- TISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rimborserà all’Assicurato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino all’importo massimo indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx (escludendo dal rimborso il corrispettivo eventual- mente restituito alla scuola o all’Assicurato dal tour operator o dall’intermediario che organizza il viaggio). Condizioni essenziali per avere diritto al rimborso sono:
- la Scuola dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e co-munque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo;
- la data d’insorgenza della malattia, riportata sul certificato medico, dovrà es-
sere antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza.
b) Eventi eccezionali (come definiti nel Glossario): qualora nel luogo prescelto per il viaggio organizzato dall’Istituto Scolastico si verificasse un evento ecce- zionale e il Contraente che abbia già provveduto al pagamento della quota di iscrizione si trovasse nella condizione di dover annullare il predetto viaggio, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group rimbor- serà al Contraente/Assicurato, dietro presentazione delle ricevute/fatture debi- tamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino all’importo massimo indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx (escludendo dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all’Assicurato dal tour operator o dall’intermediario che organizza il viaggio).
Il contraente dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e co-munque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo.
c) Decesso di un familiare: qualora a seguito di decesso di un familiare fino al secondo grado, l’Assicurato che abbia già provveduto al pagamento della quota pro-capite di iscrizione, fosse impossibilitato a partire per viaggi e/o scambi cul- turali in Italia o all’estero organizzati dalla scuola WIENER STÄDTISCHE Ver- sicherung AG – Vienna Insurance Group rimborserà dietro presentazione delle ricevute/fatture debitamente quietanzate, la spesa già sostenuta, fino all’importo massimo indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Poliz- za (escludendo dal rimborso il corrispettivo eventualmente restituito alla scuola o all’Assicurato dal tour operator o dall’intermediario che organizza il viaggio).
Il contraente dovrà denunciare il sinistro tempestivamente e co-munque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo.
In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l’Assicurato recuperare la somma versata a titolo di acconto/caparra/saldo. L’operatività della garanzia è subordinata alla presentazione da parte dell’Istitu- to Scolastico di idonea documentazione attestante il mancato recupero di tale acconto/caparra/saldo.
SEZIONE V - TUTELA LEGALE |
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005
– Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 000, XXXXXX XXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxx AG – Vienna Insurance Group ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx
Xxxxx 0/X - 00000 XXXXXX, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito
internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta D.A.S..
Alla società D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA COPERTURA ASSICURATIVA Art. 1 - SPESE GARANTITE
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group assume
a proprio carico, nei limiti del Massimale e delle condizioni previste in Polizza e nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx, il rischio dell’as- sistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:
- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consu-
lente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S., comprese le spe- se della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Me- diazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto
alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’e- stero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle presta- zioni di Polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteg- gerà gli interessi al tasso legale corrente.
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group non as- sume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle parcelle dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ART. 2 - AMBITO DELLA GARANZIA
Premesso che l’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’am- bito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle com- plementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità
con la vigente normativa scolastica, la garanzia riguarda la tutela dei di- ritti degli Assicurati e si sostanzia nella:
a) Difesa Legale qualora subiscano danni extracontrattuali dovuti a fat- to illecito di terzi;
b) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo e/o per contravvenzione compresi quelli derivanti da violazione delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e leggi collegate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sono compresi, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 4 – ESCLUSIO- NI della presente Sezione, i procedimenti derivanti da violazioni di norme in materia fiscale ed amministrativa;
c) Difesa Legale, qualora siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denun- ciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sen- tenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di applicazione della pena su accordo delle parti (c.d. patteggiamento) ed i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Si comprendono i procedimenti penali deri- vanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
per le quali il valore in lite sia superiore a €
d) Difesa Legale qualora l’Istituzione Scolastica assicurata e/ o il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca debba sostenere contro- versie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte,
500,00 (cinquecento) relative a contratti individuali di lavoro con i propri dipendenti purché questi risultino regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro (a titolo di esempio: le vertenze relative ai casi di illegittimo trasfe- rimento e i procedimenti disciplinari). La presente garanzia opera per la sola fase giudiziale;
e) Difesa Legale, qualora debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da ter- zi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'appo- sita assicurazione della Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art.1917 Codice Civile;
Nei casi di sanzione relati-
f) la tutela dei diritti degli Assicurati, qualora, nell’ambito dell’attività svolta debbano presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione ammini- strativa comminata dall’Autorità preposta.
va al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 500,00 (cinquecento).
A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inos- servanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:
- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati perso- nali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimen- tare e norme analoghe;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di ri- ordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
limite di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per sinistro, già compreso nel
Tale estensione di garanzia è prestata nel
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Respon- sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle mi- sure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato.
Massimale indicato in Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx;
g) Difesa Legale qualora siano sottoposti a procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa lieve;
h) Difesa Legale qualora siano sottoposti ad azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione.
i) Difesa Legale per gli eventuali ricorsi al TAR connessi agli esami di stato e scrutini finali, la garanzia opera con il limite di un caso per anno assi- curativo e con un Massimale di € 5.000,00 (cinquemila) per sinistro ed anno assicurativo.
Inoltre la garanzia si estende agli eventi derivanti dalla circolazione stradale di veicoli a motore, anche di proprietà degli Assicurati, purché verificatisi du- rante il tragitto casa – scuola e viceversa, o durante i trasferimenti, in orario di lezione, da un edificio scolastico all’altro o alle sedi distaccate del Contraente oppure nei trasferimenti, in gruppo, in occasione di viaggi di istruzione, visite e uscite didattiche in genere, organizzate dal Contraente e si sostanzia nella:
con decisione passata in giudicato.
sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento
le garanzie di polizza a loro favore sono
j) Difesa Legale qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento pe- nale per delitto colposo e/o contravvenzione. Qualora gli Assicurati siano sottoposti a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di so- stanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art.189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso),
Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale,
purché detta sanzione abbia in-
fluenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
ART. 3 - CONSULENZA LEGALE: ConsulDAS
Ad integrazione delle garanzie previste nella presente Sezione V, D.A.S. ga- rantisce un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in Polizza, tramite il numero verde 800/849090 oppure scrivendo a consul- xxx@xxx.xx.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato deb- ba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistra- tura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.
se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i
patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito
stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la
non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi
guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente
se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla
della presente Sezione;
ed Assicurato fatto salvo quanto previsto alla lett. d) del precedente Art. 2
vertenze tra persone assicurate con la stessa Polizza e tra Contraente
procedimenti innanzi alla Corte dei Conti per colpa grave;
vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
acquisto di beni mobili registrati;
precedente Art. 2 della presente Sezione;
tuali propri o di controparte fatto salvo quanto previsto alla lett. d) del
controversie di diritto civile nascenti da presunti inadempimenti contrat-
operazioni relative all'acquisto o costruzione di beni immobili;
cedente Art. 2 della presente Sezione;
veicoli a motore, aerei ed imbarcazioni, fatto salvo quanto previsto al pre-
controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di
Art. 2 della presente Sezione;
materia fiscale e amministrativa, fatto salvo quanto previsto al precedente
danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
La garanzia è esclusa per:
ART. 4 - ESCLUSIONI
•
•
•
•
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•
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•
•
•
Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà agli Assicurati le spese legali garantite in Polizza. Sono esclu- si i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
k) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare istanza per ot- tenere il dissequestro del mezzo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
l) Difesa Legale qualora gli Assicurati subiscano danni extracontrattuali per fatto illecito di terzi;
m) Difesa Legale degli Assicurati qualora debbano presentare ricorso av- verso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revo- ca della patente di guida, irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di un incidente stradale e connesse allo stesso;
n) Difesa Legale delle Persone assicurate qualora, a parziale deroga di quanto previsto nel successivo Art. 4 – “Esclusioni” della presente Xxxxx- xx, debbano presentare opposizione avanti l’Autorità competente avver- so l’Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa.
•
•
ART. 5 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nel mondo intero.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ART. 6 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la
controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno
di decorrenza del contratto. La garanzia si estende ai sinistri insorti nel perio- do contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 5 anni dalla cessazione dell’Assicurazione.
nifestatisi entro 5 anni dalla cessazione del contratto;
La garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma ma-
Inoltre:
1.
2. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informa-
dice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di | ||
Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice | ||
di Procedura Penale); | ||
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, pro- | ||
mosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche | ||
o connesse; | ||
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, | ||
anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano | ||
coinvolte una o più persone assicurate; | ||
In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la | ||
xxxxxxxx verrà prestata solo a favore del Contraente; | ||
La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbliga- | ||
zioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero | ||
già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero | ||
già state chieste da uno degli stipulanti. |
zione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Co-
3.
4.
5.
6.
ART. 7 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet:
xxx.xxx.xx, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a
proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale di D.A.S. la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comun- que, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una loca- lità facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.
Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tri- | ||
bunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite | ||
della somma di € 3.000,00 (tremila). Tale somma è compresa nei limiti del | ||
Massimale per caso assicurativo e per anno. | ||
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, | ||
ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S.. |
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 com- | |
ma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si ado- | |
pera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti | |
da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria defi- | |
nizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove | |
da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale | |
fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un | |
procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organi- | |
smo di mediazione. |
ART. 8 - GESTIONE DEL SINISTRO
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presen- tino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi del prece-
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
dente Art. 7 della presente Sezione.
• l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante
non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
D.A.S. e WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.
verificare urgenza e congruità dell’operazione.
- i quali verranno ratificati dalla D.A.S., che sia stata posta in grado di
guente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare
in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conse-
carico della D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste
vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a
addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della
l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della D.A.S., non può
lizza;
contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Po-
successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso
D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di
gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con
D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con
denza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la deca-
•
•
•
ART. 9 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro Compe- tente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio con- to e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 10 - RECUPERO SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta a WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo, come previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato “Codice”), sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
1 - Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicu- rative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione mera- mente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.
2 - Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti. Tali attività potranno essere realizzate attraverso l’invio di e-mail, fax, SMS, posta cartacea o attraverso contatto telefonico.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti
assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Xxx sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle poste nell’apposito riquadro “privacy” predisposto nella proposta di assicurazione.
3 - Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa
(8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
4 - Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group con sede legale in Vienna – Xxxxxxxxxxxx 00 (Xxxxxxx). RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA: Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx
DIREZIONE PER L’ITALIA: Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx – telefono 00.000000 – fax 00.00000000.
Il Responsabile del trattamento è il Rappresentante Amministrativo, domiciliato per la funzione presso la Direzione per l’Italia in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000, Xxxx, e l’elenco aggiornato degli altri responsabili può essere visionato inoltrando la richiesta ai seguenti numeri tel. 00.0000000 – fax 00.00000000
5 - Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento, oppure opporsi in parte al trattamento degli stessi (per es. opponendosi ad una o più delle modalità di contatto indicate nel punto 2 della presente informativa) (9).
*
Sulla base di quanto sopra, Xxx può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dai soggetti della “catena assicurativa” - apponendo la Sua firma in calce nell’apposito riquadro “privacy” predisposto nella proposta di assicurazione.
NOTE
1. La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassi- curazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2. Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 6, sesto trattino).
3. Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4. Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5. Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6. Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell’invito);
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 8);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via di San Xxxxxx da Xxxxxxxxx, 72 –Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati potrebbero essere comunicati
- nonché altri soggetti, quali: l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 00187 Roma), ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135; UIF Unità di Informazione Finanziaria – Banca d’Italia (xxxxx Xxxxxx 00, Xxxx), ai sensi della nor- mativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Xxxxxxx, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Piazza Augusto Imperatore, 27 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legi- slativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Xxxx il Grande, 21 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma)
ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbliga- toria. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
7. Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8. Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 6, secondo trattino).
9. Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10. L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco delle categorie dei sog- getti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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Ed. 09/2016
Contratto di assicurazione multi rischi riservato alle scuole italiane di ogni ordine e grado
Rimborso Spese mediche da Malattia Assistenza alla persona
Il presente Fascicolo informativo contenente:
a) Nota Informativa
b) Glossario
c) Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di Assicurazione o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL FASCIOLO INFORMATIVO Pri-
ma della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa.
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
Il programma è distribuito in esclusiva da:
NOTA INFORMATIVA |
LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA È REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL’ISVAP, MA IL SUO CONTENUTO NON E’ SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL’ISVAP. LA CONTRAENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione
B. Informazioni sul contratto
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni generali
Inter Partner Assistance S.A. Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Ri- assicurazioni, con sede in Belgio, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, 000, capi- tale sociale € 31.702.613 al 100% AXA Assistance, opera in Italia in regime di stabilimento.
Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l’Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Xxxxx Xxxxxxx 121 – 00156 Roma, tel. 06 42118.1. E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx. Sito internet: www. xxx-xxxxxxxxxx.xx.
Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assi- curativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Nu- mero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151.
Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della BNB (Banque Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00 XX-0000 Xxxxxxxxx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 137.055.480, e comprende il capitale sociale pari a € 31.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 12.930.728. L’indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. re- lativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 145,11%.
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Avvertenza:
Il contratto prevede una clausola di Xxxxxx Xxxxxxx, per maggiori dettagli si
rimanda all’ art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato all’assicurazione dei rischi relativi all’Assistenza alla Persona (Ramo 18) e al Rimborso spese mediche (Ramo 02).
Le garanzie previste sono regolarmente esplicitate nelle “Condizioni di Assicu-
razione” e nello specifico:
SEZIONE 1 – RIMBORSO SPESE MEDICHE (RAMO 02) SEZIONE 2 – ASSITENZA ALLA PERSONA (RAMO 18)
Avvertenza:
Le coperture assicurative offerte sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovve- ro a condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla ridu- zione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione.
4. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e dell’Assicurato rela- tive a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 C.C..
5. Aggravamento del rischio
La Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggrava- mento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla So- cietà possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 C.C..
6. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
7. Premi
Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto.
Il premio annuo deve essere corrisposto a seconda delle tabelle premio alle- gate in polizza.
Il contraente può effettuare il pagamento del premio utilizzando come mezzo di
pagamento il Bonifico bancario o postale.
8. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è soggetto alla legge italiana.
La Società si riserva la facoltà di surroga derivante dall’art. 1916 del codice
9. Rivalse Avvertenza:
civile verso i terzi responsabili del sinistro.
10. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge n°
1216 del 29 ottobre 1961 e successive modiche ed integrazioni.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri - Erogazione delle prestazioni
Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del sinistro. Si rinvia all’articolo 66 – “Modalità per denuncia dei sinistri” contenuto nelle Norme comuni a tutte le garanzie. Il man- cato rispetto dei quali può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) a:
Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia-Servizio Clienti
Xxxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx - Xxxx
numero fax 0000.00.00.00.000
e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xx-xxxxxxxxxx.xxx
L‘Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo. In conformità al disposto del Provvedi- mento IVASS n. 30 del 24 marzo 2015, il reclamante, prima di adire l’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi al seguente Istituto: IVASS - Centro Tutela Consu- matori Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx; corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo eventualmente trattato dalla Compagnia e dei dati specificati all’art. 5 del predetto Regolamento, nei seguenti casi:
- -reclami relativi all’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicu- razioni e delle relative norme di attuazione;
- reclami per i quali il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, nonché quelli ai quali l’Impresa non ha dato riscontro entro il termine massimo di 45 giorni decorrenti dalla data di ricezione, inclusi quelli relativi alla gestione del rapporto contrattuale (segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazio- ne, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Non rientrano nella competenza dell’IVASS i re- clami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l’Autorità Giudiziaria.
Alternativamente a quanto sopra, il reclamante – prima di adire l’Autorità Giu- diziaria - in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, potrà anche avvalersi dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale e, nello specifico,
- mediazione
- negoziazione assistita
- arbitrato
Per le informazioni sulle modalità di attivazione delle singole procedure si ri- manda a quanto presente nel sito: xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’I- VASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx//xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm
Resta comunque salva la facoltà di adire direttamente l’Autorità Giudi- ziaria.
Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza generale per l’Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia
GLOSSARIO |
Assicurato/Beneficiario: la persona fisica o giuridica residente o domiciliata in Italia o nello Stato di San Marino o nello Stato Vaticano, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. In ottemperanza alla circolare ministeriale n. 2170 del 30/05/96 - specificatamente per le Sezione di Responsabilità Civile e Tutela Legale - si considerano Assicurati anche:
♦ l’Istituzione Scolastica in quanto facente parte dell’Amministrazione Sco- lastica;
♦ l’Amministrazione Scolastica in quanto legittimata passiva;
♦ il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Assicurati a titolo oneroso
• gli alunni iscritti alla scuola, ai C.P.I.A.;
• i partecipanti a corsi serali, ai corsi IFTS, ai corsi di alfabetizzazione e corsi 150 ore, progetti PON, POR, corsisti in genere ecc.;
• tutti gli Operatori Scolastici (DS e DSGA, insegnanti di ruolo e non, sup- plenti annuali e temporanei, aiutanti del Dirigente Scolastico, personale non docente di ruolo e non, siano essi dipendenti dello Stato, di Enti locali o di altri Enti), nello svolgimento delle mansioni previste dal CCNL e dai Regolamenti interni;
Assicurati a titolo gratuito
• gli alunni H (disabili);
• gli alunni e gli accompagnatori di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell’Istituto, per attività scolastica e culturale;
• gli alunni privatisti;
• i partecipanti al Progetto Orientamento;
• gli uditori e gli alunni in “passerella”;
• gli alunni esterni che partecipano a stage e attività organizzati dalla scuo- la, sempreché sia garantita la sorveglianza del personale preposto;
• gli ex studenti che frequentano “Tirocini Formativi e di Orientamento” nell’ambito di programmi di inserimento e orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/06/97, Regolamento n°142 del 25/03/98 ed eventuali s.m.i.);
• i corsisti che in altre vesti abbiano già versato il premio durante la con- venzione in corso;
• il Responsabile della Sicurezza ai sensi del D.lgs n. 81/08 e successive modifiche così come disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione nel- la Sezione I – Responsabilità Civile Art. 6 (nello svolgimento delle loro mansioni);
• prestatori di lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità;
• tutti gli operatori scolastici componenti le squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi di legge, quando partecipano all’attività di prevenzione;
• gli insegnanti di sostegno nello svolgimento delle funzioni previste dalla legge 517/77 ed eventuali s.m.i.;
• gli Assistenti di lingua straniera in Italia (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli Istituti Scolastici;
• i Tirocinanti;
• gli Assistenti educatori siano essi dipendenti dello Stato, di Enti Locali o di qualunque Ente o Società convenzionati con la scuola, nonché gli
O.S.S e gli O.S.A.;
• gli Obiettori di coscienza siano essi dipendenti dello Stato o di altri Enti;
• gli operatori esterni disabili che collaborano a qualunque titolo con l’isti- tuto (provenienti dallo stato, da enti locali o da qualunque Ente o Società
convenzionati con la scuola);
• gli Esperti esterni che sottoscrivono contratti di prestazione d’opera occa- sionali per attività integrative nell’ambito della direttiva 133 D.P.R. 567/96 con l’Istituto o che svolgono, a qualunque titolo, attività di collaborazione all’interno dell’Istituto;
• il medico competente esclusi i danni derivanti dalla responsabilità dell’e- sercizio della professione medica;
• il personale in quiescenza che svolge attività all’interno dell’Istituto, se- condo quanto stabilito dalla Circolare Ministeriale 127 del 14.04.94;
• il Presidente e i componenti della Commissione d’esame;
• i Revisori dei Conti in missione presso l’Istituto Scolastico capofila o scuo- le aggregate. Si precisa che ai Revisori dei Conti si applicano sempre le condizioni previste dalla Combinazione Tariffaria E ad eccezione del caso in cui siano state scelte le combinazioni F o G;
• i membri degli Organi Collegiali nello svolgimento delle loro funzioni;
• i genitori degli alunni regolarmente identificati quando concorrono ad iniziative, progetti, attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti con esclusione delle attività alle quali parte- cipano in veste di corsisti (PON, POR, ecc);
• i genitori presenti all’interno dell’istituto scolastico per assistere medical-
mente i propri figli;
• gli accompagnatori degli alunni e degli alunni con handicap, durante i viaggi di istruzione, stage, visite ed uscite didattiche in genere, settimane bianche comprese, progetto PEDIBUS e progetto BICIBUS, regolarmen- te identificati (senza limitazione di numero);
• i genitori degli alunni quando svolgono il ruolo di membri di diritto degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 (ora X.Xxx.
n.297 del 16 aprile 1994) e successivi e i componenti della commissione mensa;
• i volontari che prestano l'attività a titolo gratuito incaricati durante l’esecu- zione di piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione del verde (esclusi potature ed abbattimento di alberi) e per tutte le necessità della scuola (biblioteca, prescuola, doposcuola, piccola manutenzione dei locali) e purché vi sia incarico scritto da parte dell’Istituto Scolastico.
Assicuratore: vedi Compagnia.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
AssiScuola®: marchio depositato e utilizzato da World Services International S.r.l.
Bagaglio: ai sensi della presente Xxxxxxx si intende quanto l’Assicurato porta con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio.
Beneficiario (caso morte): gli eredi dell’Assicurato o le altre persone da que- sti designate ai quali WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insu- rance Group dovrà corrispondere la somma assicurata.
Bicibus: servizio organizzato di accompagnamento in bicicletta degli alunni dal luogo di ritrovo stabilito alla scuola e viceversa.
Compagnia: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group.
Contraente: l’Istituto Scolastico di ogni ordine e grado che sottoscrive il Modu- lo di Adesione/ Polizza.
Copertura provvisoria: il documento che attesta provvisoriamente l’effettiva copertura assicurativa del rischio richiesta dalla scuola, in attesa che il Con- traente comunichi i parametri necessari alla determinazione del premio per la successiva emissione della Polizza definitiva.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Danno patrimoniale: l'esclusivo pregiudizio economico risarcibile a termini di
legge che non sia in conseguenza di morte o lesioni a persone o di danneg- giamento a cose.
D.A.S.: D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Verona, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 XXXXXX, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000,
Diaria: indennità relativa al periodo di mancato profitto.
Effetti personali a scuola: come effetti personali si intendono specificatamente:
- vestiario e accessori (scarpe/cinture/indumenti in genere);
- occhiali;
- borsa da passeggio;
- zaino;
- orologio;
- materiale scolastico (comprese le apparecchiature per facilitare i percorsi di studio dei disabili);
- apparecchi odontoiatrici/acustici.
Estero: tutti i paesi non ricompresi nella definizione Italia.
Europa: tutti gli stati dell’Europa geografica compreso la Russia ad ovest degli
Urali.
Eventi eccezionali terremoti, eruzioni vulcaniche od inondazioni e fenomeni naturali connessi; “sconsiglio” al viaggio emesso dall’Unità di Crisi del Ministe- ro degli Esteri italiano; chiusura aeroporti; scioperi che impediscono di fatto il viaggio.
Familiare: coniuge, convivente, figlio, genero o nuora, fratello o sorella, geni- tore, suocero (purché risultante dallo stato di famiglia).
Fascicolo Informativo: il documento composto dal presente Glossario, dalle Condizioni di Assicurazione che riportano tutte le clausole contrattuali e dalla Nota Informativa.
Franchigia: la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto: il reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Garanzia: l'impegno di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insu- rance Group in base al quale, in caso di sinistro, la Compagnia procede al paga- mento dell’indennizzo del sinistro subito dall’Assicurato o al risarcimento del dan- no arrecato dall’Assicurato a terzi e per il quale è stato pagato il relativo premio. Guasto: incidente fortuito di tipo meccanico, elettronico, elettrico o idraulico, che metta il veicolo coperto dall’Assicurazione in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anor- male o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non è considerato guasto la foratura del pneumatico. Non sono considerati guasti quelli causati per negligenza dell’Assicurato, quali: l’esaurimento del carburan- te, l’errore di carburante, lo smarrimento o la rottura delle chiavi del veicolo e il blocco dell’antifurto. L’esaurimento del carburante è invece coperto se deter- minato da un guasto (quale ad esempio del galleggiante, dell’indicatore visivo del livello, ecc).
Non sono considerati guasti altresì gli immobilizzi derivanti da operazioni di
manutenzione periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla car- rozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.
Incendio: la combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato
focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incidente: l’evento accidentale subito dal veicolo durante la circolazione stra-
xxxx, incluso l’urto o la collisione con ostacolo mobile o fisso, con altri veicoli
identificati e non, il ribaltamento o l’uscita di strada, anche se dovuto ad imperi- zia, negligenza ed inosservanza di norme e regolamenti (così come definiti dal- la legge), tale da provocare un danno che determina l’immobilizzo immediato del veicolo stesso ovvero ne consente la marcia con il rischio di aggravamento del danno ovvero non gli consente di circolare autonomamente in normali con- dizioni di sicurezza.
Indennizzo: la somma dovuta da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una necessità di curare le lesioni.
Intermediario: AmbienteScuola® S.r.l. - via Xxxxxxxx 6 20124 Milano - Tel. 02.20.23.31.1 - Agenzia plurimandataria con sistema di gestione per la qua- lità UNI EN ISO 9001:2008 certificato per il settore di accreditamento IAF 32 (CERTIFICATO Nr 50 100 6873 - Rev. 3) - iscritta al R.U.I. con il n° A000012505
che per conto di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group distribuisce la presente assicurazione e ne ha in carico la gestione.
Intervento estetico: intervento chirurgico o non chirurgico a fini puramente
estetici (es.: piercing, tatuaggi, liposuzione, ecc).
Invalidità permanente: la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità generica dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia conven- zionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all’assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Istituto Scolastico: ente che racchiude una pluralità di Assicurati, identifica- bili da documenti ufficiali di appartenenza all’Ente medesimo quali certificati di iscrizione, documenti di assunzione, lettere di incarico e quanto altro idoneo alla sua qualificazione.
Italia: il territorio italiano, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Malattia improvvisa: malattia improvvisa di acuta insorgenza di cui l'Assicura- to non era a conoscenza alla data di inizio della copertura; non è considerata malattia improvvisa l'acutizzarsi o la manifestazione improvvisa di una prece- dente patologia nota all'Assicurato.
Malattia pre-esistente: la malattia che sia l'espressione o la conseguenza di- retta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'as- sicurazione.
Malore: l’indisposizione fisica improvvisa e dolorosa.
Massimale: la somma massima stabilita in Polizza e/o nelle Condizioni di Assi- curazione fino alla concorrenza della quale WIENER STÄDTISCHE Versiche- rung AG – Vienna Insurance Group si impegna a prestare la garanzia prevista. Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dal Contraente e da Ambiente- Scuola® S.r.l., intermediario per conto di WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insurance Group, riportante le prestazioni e le garanzie richieste). Modulo di Polizza: vedi Polizza.
Parti: la Compagnia, il Contraente e/o l’Assicurato.
Pedibus: servizio organizzato di accompagnamento a piedi degli alunni dal luogo stabilito alla scuola e viceversa.
Perdite Pecuniarie: il pregiudizio economico arrecato a terzi, risarcibile a ter- mini di Polizza, che non sia conseguente a danno a persone o danneggiamen- to a cose e/o animali.
Polizza: documento, comprensivo di allegati ed appendici, che prova l’assi-
curazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente, a fronte del pagamento della quale vengono fornite da WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG – Vienna Insu- rance Group le garanzie previste dalla Polizza.
Prestatori di Lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 c.c. Si intendo- no comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).
R.C. verso la P.A.: la Responsabilità Civile dell’Assicurato verso la Pubblica Amministrazione.
R.C. verso Terzi: la Responsabilità Civile dell’Assicurato verso Terzi.
R.C.O.: la Responsabilità Civile dell’Assicurato verso prestatori di lavoro su- bordinato.
Rapina: il reato previsto dall’Art. 628 del Codice Penale commesso da chiun- que si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobi- le altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Residenza: il luogo in cui l'Assicurato dimora abitualmente in Italia, rilevabile dalla certificazione anagrafica.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura.
Rientro Sanitario: il trasferimento dell’Assicurato dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all’estero ad istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso in Italia, o nel caso di dimissione, alla propria residenza.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono
derivarne.
Scippo: il reato previsto agli Artt. 624 e 625 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Scoperto: la parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
Scuola Services S.r.l.: società iscritta al R.U.I. con il n. E000049242 per conto di AmbienteScuola® S.r.l., distribuisce la Polizza e gestisce i sinistri. Scuola Services S.r.l. ha sede legale ed operativa in xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx – tel. 02/00.00.00.000 fax. 02/00.00.00.000.
Scuole: le sedi scolastiche, anche provvisorie (comprese le sedi staccate, succursali, aggregate, plessi ecc.), che dipendono dalla sede amministrativa o didattica Contraente oppure le strutture esterne presso cui si svolgono le attività rientranti nel normale programma di studi o comunque regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti, in ottemperan- za alle normative vigenti.
Sinistro: l’evento per il quale è prestata l’assicurazione.
Trasferimento Sanitario: il trasferimento dell’Assicurato dall’istituto di cura presso il quale si trova ricoverato all’istituto di cura prescelto ed abilitato alle cure del caso.
Trasporto Sanitario: il trasporto dell’Assicurato dal luogo dell’evento del sini- stro al più vicino istituto di cura o centro medico.
Tutela legale: l’assicurazione prestata ai sensi del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209
- artt. 163, 164, 173 e 174. WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna
Insurance Group ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A..
Unico sinistro: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati. Vettore: persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi.
Viaggio: in Italia e/o all’Estero in occasione di uscite, visite e/o gite, interscam-
bi culturali (progetto Erasmus), stage a scopo didattico, purché organizzate dall’Istituto Scolastico che ha sottoscritto la Polizza. Si intende lo spostamento dell’Assicurato al di fuori dell’Istituto Scolastico, dalla sede di partenza presta- bilita fino al suo rientro al medesimo luogo.
World Services International S.r.l. società iscritta al R.U.I. con il n. E000049243 che, per conto di AmbienteScuola® S.r.l., distribuisce la Polizza. World Services International S.r.l. ha sede operativa in xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - tel. 02/00.00.00.000 fax. 02/00.00.00.000. La sede legale è in Xxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE |
ART. 1 - PREMIO ANNUO UNITARIO
Il premio annuo unitario relativo ad ogni persona assicurata è indicato nell’Alle- gato n. 1 al presente contratto.
ART. 2 - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella Polizza e/o da quello nella comunicazione di Copertura Provvisoria inviata alla Scuola da Am- bienteScuola® S.r.l. e cessa alla scadenza pattuita senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta. In caso di durata pluriennale è facoltà delle Parti di rescinde- re il contratto a ciascuna scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi 30 giorni prima della scadenza. La Comunicazione di Copertura Provvisoria, in- viata alla Scuola da AmbienteScuola® S.r.l., è, a tutti gli effetti, valida ed efficace sino all’emissione ed al perfezionamento della corrispondente Polizza.
Limitatamente alle prestazioni specifiche rivolte agli Assistenti di Lingua stranie- ra secondo quanto previsto dall’Art. 56 Sezione 2 – Assistenza e dall’Art. 31 – Se- zione 1 – Rimborso spese mediche da malattia, la copertura è da intendersi per la durata in cui è in vigore il contratto tra l’Istituto Scolastico e l’Assistente di Lingua straniera. Il periodo di copertura non potrà in ogni caso eccedere la data di chiusura dell’anno scolastico. Il premio dovrà essere corrisposto ad Ambiente- Scuola® S.r.l. entro 30 giorni dall’emissione della Polizza/appendice. Le Polizze si intendono emesse anche quando sono disponibili sul sito per il Contraente. Trascorso tale periodo la garanzia rimarrà sospesa e si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui sarà corrisposto il premio.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo casi di contratti di durata diversa per il quale verrà emesso il contratto compren- dente il diverso periodo.
Per i contratti di durata pluriennale il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno.
Ai sensi del D.M. n.55 del 3 Aprile 2013 AmbienteScuola® S.r.l. è in grado di emettere ed inviare fattura elettronica.
ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La presente assicurazione vale per il mondo intero, con la precisazione che essa resta sospesa in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, salvo che l’Assicurato venga sorpreso mentre vi si trova dallo scoppio delle ostilità, nel qual caso le garanzie contrattuali sono sospese al termine del quattordicesimo giorno.
Gli indennizzi verranno comunque pagati in Italia ed in Euro.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto s’intende annuale a far data dal momento della sotto- scrizione, con espressa esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo.
ART. 5 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 6 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – RIVALSA
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme della legge italiana. L’Impresa si riserva il diritto di rivalsa così come regolato dall’art. 1916 c.c., escludendo espressamente tale facoltà nei confronti degli Assicurati e del
Contraente. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana. La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti.
ART. 7 - PROVA
Colui che richiede l’indennità deve provare l’esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti ne- cessari da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato
ART. 8 - RINUNCIA AL RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia rinuncia al recesso per sinistro.
ART. 9 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI
Resta inteso e convenuto che il Contraente è esonerato dall’obbligo di dichia- rare l’eventuale esistenza di altri contratti di assicurazione stipulati in proprio dagli Assicurati.
ART. 10 - ESONERO DENUNCIA SINISTRI PRECEDENTI E CLAUSOLA DI BUONA FEDE
L’Impresa esonera il Contraente/Assicurato dal fornire notizie in merito ai sini- stri precedenti e dichiara che l'omissione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre- ché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Restano ferme le altre previsioni degli Artt. 1892 e 1893 Codice Civile.
ART. 11 - ESONERO DELLA COMUNICAZIONE DELLE GENERALITÀ DE- GLI ASSICURATI
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni Assicurati: per la loro identificazione e per il computo del premio si farà ri- ferimento ai registri del Contraente, il quale si obbliga ad esibirli in qualsiasi momento alle persone incaricate da Inter Partner Assistance S.A. – Rappre- sentanza Generale per l’Italia, per accertamenti e controlli, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso. Tale facoltà non si intende valida per quanto previsto all’Art. 61 punto b).
Per gli Operatori scolastici l'esonero vale nel caso in cui la scuola dichiara che tutti gli operatori sono paganti e per la opzione FULL OPERATOR.
ART. 12 - DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO/CONTRAENTE
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia presta la garanzia e ne determina il premio in base alle dichiarazioni fornite dall’Assicu- rato/Contraente, che pertanto deve denunciare tutte le circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenze possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l’annullamento del con- tratto, secondo quanto previsto dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.. A parziale deroga si precisa che l’omissione di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni, pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni da parte dell’Assicurato nel caso in cui le stesse siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto di
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, una volta venuta a conoscenza di tali circostanze aggravanti, di richiedere un premio maggiore e/o la relativa modifica delle Condizioni di Assicurazione in corso.
ART. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI - VALIDITÀ DELLE VARIAZIONI
Qualunque modifica del contratto non è valida se non risulta da
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto a Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia oppure ad AmbienteScuola® S.r.l., Agenzia a cui la Polizza è assegnata.
atto sottoscritto dalle Parti.
ART. 14 - TERMINE DI PRESCRIZIONE
Il termine di prescrizione dei sinistri relativi alla presente Polizza è di due anni
a norma dell’Art. 2952 c.c. e successive modifiche.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
In caso di qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del/dei contratti si sta- bilisce che, in via esclusiva, il foro competente sarà quello del luogo di residen- za o domicilio elettivo del Beneficiario/Assicurato, dovendosi comunque tenere conto degli Artt. 6 RD 30 ottobre 1933 n. 1611 e 14 , ultimo comma bis D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (foro dello Stato per le istituzioni scolastiche statali).
ART. 16 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta a Inter Partner Assistance S.A.
– Rappresentanza Generale per l’Italia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Inter Partner Assistance
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’As- sicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c..
ART. 17 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Inter Partner Assistance S.A. – Rappre- sentanza Generale per l’Italia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio dalla prima scadenza successiva alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’Art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 18 - LIMITI DI ESPOSIZIONE
Le eventuali spese
Xxxxxxxxx per le garanzie assicurative previste dal Contratto, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
sostenute direttamente dall’Assicurato per una prestazione, purché prevista |
dal- la Polizza e preventivamente autorizzata da Inter Partner Assistance S.A. |
– Rappresentanza Generale per l’Italia, sono rimborsate previa presentazione |
di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), fatte salve le eventuali esclusioni |
e/o scoperti previsti.
I limiti di esposizione sono riportati nelle presenti Condizioni di Assicurazione oppure in allegato alla Polizza “Allegato 1 - Sinottico delle prestazioni di Polizza.
ART. 19 - RIMBORSO DELLE SOMME SPESE PER PRESTAZIONI INDEBI- TAMENTE RICEVUTE
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in segui- to all’effettuazione delle prestazioni assicurative comprese quelle di assisten- za, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
ART. 20 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI E LIMITE DI RE- SPONSABILITÀ
In caso di prestazioni assicurative non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per negligenza di questi, Inter Partner Assistance
S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto all’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile.
ART. 21 - FIGURA DEL CONTRAENTE
L’Istituto Scolastico di ogni ordine e grado che sottoscrive il Modulo di Adesione
/ Polizza;
ART. 22 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impre- sa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
ART. 23 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
1893 – 1894 e 1898 del Codice Civile.
è dovuto in misura ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 –
comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o
o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che
del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,
dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente, rese al momento della stipula
all'Impresa delle eventuali modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di
Assicurati. Il Contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione
rimento alla durata del viaggio/soggiorno, ai massimali scelti e al numero degli
Il premio è determinato in base ai dati indicati sulla scheda di polizza con rife-
MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
ART. 24 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa pre- sentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato l’Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, l’Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa dimostrazione delle spese effet- tivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro. L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assi- curato, solo dopo la presentazione completa della documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
ART. 25 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI
La quantificazione del danno sarà effettuata dall’Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Xxxxxx o manca l’accordo sulla scelta del terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova
la sede legale dell’Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
ART. 26 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINI- STRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente all’Impresa la facoltà di richiedere, per agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola garanzia/prestazione. La mancata pro- duzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
ART. 27 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla presta- zione, il contraente si obbliga a consegnare su supporto durevole, prima dell’a- desione alla copertura assicurativa, le condizioni di assicurazione ed il relativo glossario. Qualora i contratti collettivi di cui al comma precedente prevedano un’assicurazione accessoria ad un prodotto o servizio e l’importo dei premi complessivamente dovuti per la copertura, indipendentemente dalle modalità di rateazione, non sia superiore a 100 euro, in luogo della documentazione di cui al comma precedente il Contraente consegna un documento concordato con l’Impresa che riporti la denominazione dell’Impresa, l’oggetto della coper- tura assicurativa, le modalità per acquisire sia le condizioni di assicurazione che le informazioni sulla procedura di liquidazione della prestazione assicurata. Il contraente ha l’obbligo di consegnare tale ultimo documento in occasione dell’acquisto del prodotto o del servizio.
Sezione 1 – Rimborso Spese Mediche da malattia |
La presente garanzia è valida ed operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
ART. 28 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicu- rato, durante il viaggio, per cure od interventi urgenti e non procrastinabili, con- seguenti a malattia, manifestatasi durante il periodo di validità della garanzia. La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi all’Assicurato in viaggio in Italia e all’estero.
durata della garanzia.
ricevuti sul posto, in seguito a malattia non preesistente, durante il periodo di
sostenute nel corso di viaggi per cure o interventi urgenti e non procrastinabili,
ospedaliere;
farmaceutiche;
mediche;
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia assicura il rimborso delle spese:
-
-
-
Per le spese mediche e farmaceutiche, purché prescritte da un medico del luogo ove si è verificato il sinistro, anche in caso di ricovero in Istituto di Cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura in conseguenza di malattia con il limite indicato nell’allegato 1;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di ma- lattia con il limite indicato nell’allegato 1;
In caso di ricovero ospedaliero a seguito a malattia indennizzabile a termini di polizza, l’Assicurato ha l’obbligo di contattare la Centrale Operativa dell’Impre- sa (attiva 24h su 24h) nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, prima delle sue dimissioni dall’Istituto di Cura. Solamente in caso di corretto adempimento di tale obbligo l’Impresa provvederà al pagamento diretto delle spese mediche nei limiti indicati dal già citato Allegato 1.
Al contrario, in caso di mancato adempimento di quanto prescritto al comma che precede ovvero in assenza di denuncia con le modalità sopraelencate, il massimale relativo alla garanzia spese mediche s’intende automaticamente limitato alla somma complessiva di Euro 300.000 (trecentomila/00).
Resta inteso che per gli importi superiori a Euro 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario, Carta di credito o altro documento attestante la tracciabilità del pagamento.
Esclusivamente per i viaggi all’interno dell’Unione Europea, l’Impresa rimborsa le spese mediche a completamento degli eventuali rimborsi ottenuti dall’Assi- curato da parte delle Coperture Assicurative volontarie e/o obbligatorie o del Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto, l’Assicurato, prima di intraprendere il viaggio all’interno dell’Unione Europea – se non ha ancora ricevuto dall’ASL la T.E.A.M (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) – dovrà ottenere dall’ufficio locale ASL (Azienda Sa- nitaria Locale) il Modulo E101 od E111 che daranno diritto a ricevere alcuni trattamenti sanitari gratuiti nei paesi dell’Unione Europea. L’ufficio ASL infor- merà l’Assicurato su quale modulo compilare a seconda del tipo di viaggio che intende intraprendere. L’Assicurato è tenuto a portare con sé due fotocopie del modulo.
- MASSIMALI E LIMITI La garanzia è prestata nei limiti dei Massimali pre- visti nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza, per sinistro e per Assicurato.
ART. 29 - XXXXXXX XXXXXXX
In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse |
le spese per cure dentarie, fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti |
e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti |
a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o |
applicazioni di natura estetica. L’assicurazione non è operante per le spese |
sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni |
ART. 30 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE
e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza. Sono comun- que escluse dalla presente copertura le spese mediche derivanti da Infortunio. Inoltre le spese mediche, nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Cen- trale Operativa l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso, sono rimborsabili con un massimale pari a euro 300.000 (trecentomila). Resta inteso che per gli importi superiori ad Euro 1.000,00 nes- sun rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico banca-
rio o Carta di credito.
PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSI- STENTI DI LINGUA STRANIERA (CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA) ASSEGNATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia, purché sia in vigore il contratto tra l’Istituto Scolastico e l’Assistente di Lingua straniera. |
ART. 31 - RIMBORSO SPESE MEDICHE
La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assistenti di Lingua straniera, durante la loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale.
L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese:
- di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte dal medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per
Assicurato per sinistro.
L’Impresa provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità | |
specificate nelle presenti Condizioni di Assicurazione – Art. 66.2 – Modalità per | |
denuncia dei sinistri Xxxxxxxx e con l’applicazione di uno scoperto del 5% con il | |
minimo di € 100,00 (cento) per sinistro. | |
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentami- |
Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
g)
prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile,
fecondazione assistita e simili, impotenza;
conseguenti a tentativi di suicidio;
h)
i) connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
j) connesse ad atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso pro-
curato;
infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di | ||
stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefa- | ||
centi o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che | ||
detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; | ||
sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo pro- | ||
fessionale e relativi allenamenti; | ||
atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° | ||
giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre | ||
si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza); | ||
infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di | ||
terrorismo o sabotaggio a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva; | ||
connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l’As- | ||
sicurato abbia preso parte attiva; | ||
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inonda- | ||
zioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità | ||
naturale; | ||
visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conse- | ||
guenza di malattie e/o infortuni occorsi all’estero; | ||
prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché | ||
quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’at- | ||
tività professionale; | ||
malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della | ||
data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all’As- | ||
sicurato; | ||
per le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all’Assicu- |
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
la) per Assicurato e per anno.
t)
rato la continuazione del soggiorno.
PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ALUN- NI STRANIERI ISCRITTI PRESSO L’ISTITUTO CONTRAENTE Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia per motivi di studio |
Esclusioni: È escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di ma- lattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura.
xxxxx xx xxxxxxxxxx;
stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volon-
geniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
menti terapeutici di agopuntura, nonché l’eliminazione di difetti fisici con-
cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i tratta-
determinate quindi da sinistro indennizzabile;
ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non
interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;
infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate);
zioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure
interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malforma-
nere;
spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in ge-
Inoltre, sono escluse le spese sostenute per: a)
b)
c)
d)
e)
f)
ART. 31 bis - RIMBORSO SPESE MEDICHE
La presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Alunni stranieri iscritti presso l’Istituto contraente, durante la loro permanenza in Italia per mo- tivi di studio.
L’Impresa assicura il rimborso all’Assicurato delle spese:
- di cura sostenute nell’ambito di strutture ospedaliere pubbliche;
- farmaceutiche, purché prescritte dal medico;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- cure dentarie in caso di urgenza fino a € 150,00 (centocinquanta) per
Assicurato per sinistro.
Qualora gli Assicurati fruiscano di altre coperture assicurative volontarie e/o obbligatorie, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
L’Impresa provvederà ad effettuare il rimborso di tali spese con le modalità
specificate nelle presenti Condizioni di Assicurazione – Art. 66.2 – Modalità per
t)
per le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all’Assicu-
rato la continuazione del soggiorno.
denuncia dei sinistri Malattia e con l’applicazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 100,00 (cento) per sinistro.
La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentami-
Sezione 2 – Assistenza alla Persona |
Esclusioni: È escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malat-
sicurato;
data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all’As-
malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della
tività professionale;
quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’at-
prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché
guenza di malattie e/o infortuni occorsi all’estero;
visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conse-
naturale;
zioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità
eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inonda-
sicurato abbia preso parte attiva;
connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l’As-
terrorismo o sabotaggio a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
infortuni causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di
si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza);
giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre
atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10°
fessionale e relativi allenamenti;
sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo pro-
detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza;
centi o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che
stupefacenti o allucinogeni, a meno che l’uso di psicofarmaci, stupefa-
infortuni causati all’Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di
curato;
questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso pro-
connesse ad atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato o quando
connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
conseguenti a tentativi di suicidio;
fecondazione assistita e simili, impotenza;
prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile,
xxxxx xx xxxxxxxxxx;
stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volon-
geniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza;
menti terapeutici di agopuntura, nonché l’eliminazione di difetti fisici con-
cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i tratta-
determinate quindi da sinistro indennizzabile;
ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non
interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti;
infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate);
zioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure
interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malforma-
nere;
spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in ge-
Inoltre, sono escluse le spese sostenute per:
tie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura.
la) per Assicurato e per anno.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
La presente garanzia è valida e operante solo se è stata richiamata sulla scheda di polizza ed è stato corrisposto il relativo premio. Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a ti- tolo gratuito.
ART. 32 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata di- sposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura. Sono previste le seguenti prestazioni:
- Prestazioni di assistenza a scuola;
- Prestazioni di assistenza in viaggio;
- Prestazioni specifiche rivolte esclusivamente agli Assistenti di Lingua stra- niera (cittadini dell’Unione Europea) assegnati agli istituti scolastici.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA A SCUOLA
ART. 33 - VALIDITÀ TERRITORIALE
Le prestazioni di assistenza di seguito riportate hanno validità in Italia, limitata- mente all’interno dell’Istituto Scolastico che aderisce al Programma Assicura- tivo AmbienteScuola® S.r.l., e nel percorso casa/scuola/casa per gli alunni e il personale scolastico dell’Istituto Scolastico contraente ad eccezione della pre- stazione CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24 – valida per i soli alunni, anche quando questi ultimi si trovino al di fuori dell’Istituto Scolastico
I servizi di seguito erogati dall’Impresa tramite la centrale operativa non sono di emergenza e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli del 118 (numero telefonico in Italia per l’emergenza sanitaria).
ART. 34 - CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA (a scuola)
Il servizio medico della Centrale Operativa, composto da un Direttore Sanitario e da un’équipe di medici qualificati e specializzati, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/sanitario:
• reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;
• reperimento di medici specialisti d’urgenza;
• organizzazione di consulti medici;
• segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
• esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero.
rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere
ART. 35 - CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24
Il servizio medico della Centrale Operativa, composto da un Direttore Sanitario e da un’équipe di medici qualificati e specializzati, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/ sanitario:
• reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;
• reperimento di medici specialisti d’urgenza;
• organizzazione di consulti medici;
• segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
• esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie. Network convenzionato (Prestazione operante da lunedì al venerdì dalle ore
09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali).
Qualora l’Assicurato necessiti di una prestazione medica specialistica, di un esa- me diagnostico o di un ricovero, potrà usufruire della rete sanitaria convenzionata in Italia della Centrale Operativa, e ottenere informazioni relativamente a:
• singole strutture convenzionate e loro ubicazione;
• prestazioni specialistiche;
• nominativo di singoli medici;
• esami diagnostici;
• ricoveri.
Inoltre potrà richiedere alla Centrale Operativa del Network convenzionato di supportarlo nella ricerca.
ART. 36 – INVIO MEDICO E/O AMBULANZA
Qualora, dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa (CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24) giudi- casse necessario l’intervento, provvederà ad inviare un medico generico sul posto tenendo a proprio carico il relativo costo.
Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse im- mediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in accordo con l’Assicurato, al suo trasferi- mento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico). I costi relativi al trasporto di andata e ritorno, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa restano a totale carico dell’Impresa.
Resta inteso che l’Impresa, tramite la Centrale Operativa, non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.
ART. 37 – COMUNICAZIONI URGENTI AD UN FAMILIARE
A seguito del trasferimento dell’Assicurato presso il pronto soccorso, la Cen- trale Operativa mette a disposizione il proprio centralino per trasmettere even- tuali messaggi urgenti a persone/familiari che l’Assicurato non sia riuscito a contattare.
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA IN VIAGGIO
Oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente “PRESTAZIONI DI ASSI- STENZA A SCUOLA”, all’Assicurato è garantita un’estensione delle prestazioni di assistenza in viaggio così come segue.
Italia per l’emergenza sanitaria).
ART. 38 – VALIDITÀ TERRITORIALE
Le prestazioni di assistenza di seguito riportate hanno validità in Italia e nel |
mondo intero durante i viaggi organizzati dall’Istituto Scolastico. I servizi di se- |
guito erogati dall’Impresa tramite la centrale operativa non sono di emergenza |
e pertanto non devono ritenersi sostitutivi di quelli del 118 (numero telefonico in |
ART. 39 – CONSULENZA MEDICA-TELEFONICA 24H su 24 (in viaggio)
Il servizio medico della Centrale Operativa composto da un Direttore Sanitario e da un équipe di medici qualificati e specializzati, disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fornirà informazioni circa i seguenti argomenti di carattere medico/ sanitario:
• reperimento di mezzi di soccorso d’urgenza;
• reperimento di medici specialisti d’urgenza;
• organizzazione di consulti medici;
• segnalazione di laboratori e centri diagnostici;
• esistenza e reperibilità di farmaci in Italia ed all’estero.
Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l’Assicurato in condizione di ottenere le informazioni necessarie.
ART. 40 – INVIO MEDICO E/O AMBULANZA
Qualora dai primi dati risultanti dal contatto telefonico, il servizio medico della Centrale Operativa giudicasse necessario l’intervento di un medico sul posto, provvederà ad inviare un medico generico tenendo a proprio carico il relativo costo.
Qualora nessuno dei medici convenzionati della Centrale Operativa fosse im- mediatamente disponibile e/o nel caso le circostanze lo rendano necessario, la Centrale Operativa provvederà, in accordo con l’Assicurato, al suo trasferi- mento nel centro medico idoneo più vicino (pronto soccorso – studio medico). I costi relativi al trasporto di andata e ritorno, in ambulanza, taxi o altro mezzo ritenuto idoneo ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, restano a totale carico dell’Impresa. Resta inteso che l’Impresa, tramite la Centrale Ope- rativa, non potrà in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso né assumere le eventuali spese.
ART. 41 – TRASFERIMENTO SANITARIO
Qualora l’Assicurato in viaggio venga ricoverato presso un centro ospedaliero a seguito di infortunio o malattia improvvisa che comportino lesioni o infermità non curabili in loco e che ne impediscano la continuazione del viaggio e/o del soggiorno, la Centrale Operativa, dopo un eventuale consulto con il medico locale e con i familiari, se possibile, provvederà ad organizzare e ad effettuare il trasferimento sanitario dell’Assicurato.
I costi della prestazione sono a carico di Inter Partner Assistance S.A. – Rap- presentanza Generale per l’Italia, senza alcun limite di spesa, fino al centro ospedaliero più vicino e ritenuto più idoneo alle cure del caso, se necessario con l’accompagnamento medico, infermieristico o familiare.
Il trasferimento sarà effettuato, ad insindacabile giudizio della Centrale Opera- tiva, con i mezzi ritenuti adeguati alla situazione: con ambulanza, treno (anche in vagone letto), aereo di linea (anche barellato) o altro mezzo.
le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa, | ||
possono essere curate sul posto; | ||
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme | ||
sanitarie nazionali o internazionali; | ||
tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero | ||
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura |
Sono escluse dalla prestazione:
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-
-
presso la quale l’Assicurato fosse ricoverato.
ART. 41 bis - GARANZIA “RIMPATRIO SANITARIO”
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infor- tunio o malattia improvvisa dell’Assicurato occorsi durante il viaggio, il trasporto
sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo ri-
- chiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o pa- ramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei, ad insindaca- bile giudizio della Centrale Operativa:
- aereo sanitario (entro il limite di € 30.000,00 (trentamila) per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.
biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
za Generale per l’Italia avrà la facoltà di richiedere la restituzione dell’eventuale
denuncia dei sinistri Assistenza. Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentan-
lità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione - Art. 66.1 - Modalità per
Il sinistro dovrà essere comunicato alla Centrale Operativa secondo le moda-
– ad alcun rimborso o compensazione.
provazione della Centrale Operativa, l’Assicurato non avrà diritto – a posteriori
malattia improvvisa, venisse rifiutata dall’Assicurato o organizzata senza l’ap-
Qualora la prestazione non venisse richiesta al momento dell’infortunio o della
tutte le spese diverse da quelle indicate.
presso la quale fosse ricoverato;
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura
tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero
sanitarie nazionali o internazionali;
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme
del viaggio o del soggiorno;
le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione
Operativa, possono essere curate sul posto;
le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale
tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura;
Sono escluse dalla prestazione:
-
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-
Centrale Operativa provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio
carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.
ART. 44 – FAMILIARE ACCANTO
Soltanto i viaggi del familiare, organizzati e autorizzati dalla Centrale Operati-
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio, venga ricoverato e qualora in assenza di un proprio congiunto sul po- sto, necessiti di essere raggiunto da un familiare, la Centrale Operativa prov- vederà a proprio insindacabile giudizio e con i mezzi che riterrà più idonei, ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), in treno (1a classe o vagone letto) tenendo a proprio carico i relativi costi.
va, verranno rimborsati.
ART. 45 - INVIO MEDICINALI ALL’ ESTERO
In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato.
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, all’inoltro a destinazione di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l’Assicurato di detti medicinali gli sia impossibile procurarseli in loco od ottener- ne di equivalenti.
-
-
ART. 42 - INFORMAZIONI CLINICHE SUL PAZIENTE
Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio o malattia improvvisa avvenuti in viaggio, venga ricoverato in un Istituto di Cura sul posto, la Centrale Operati- va, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilisce un collegamento continuo tra i medici della Centrale Operativa e i medici che hanno in cura il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico, fermo restando il rilascio del consenso da parte dell’Assicurato, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196 del 30 giugno 2003 (ed eventuali s.m.i.) che ha introdotto il nuovo codice a tutela della “privacy”.
Qualora il ricovero avvenga all’estero e l’Assicurato abbia difficoltà a comuni- care perché non conosce la lingua, la Centrale Operativa organizza il contatto telefonico tra il proprio personale multilingue, i medici curanti sul posto, l’Assi- curato e i suoi familiari.
ART. 43 – INTERPRETE A DISPOSIZIONE
Qualora l'Assicurato in viaggio all'estero venga ricoverato a causa di infortunio
o malattia improvvisa ed incontri difficoltà a comunicare nella lingua locale, la
ART. 46 - RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE
Qualora l'Assicurato, convalescente per infortunio o malattia improvvisa occor- si durante un viaggio, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto, lo Staff Medico della Centrale Operativa, d'intesa con i medici curanti, definirà a proprio insindacabile giudizio, le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà ad organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza, in Italia, con il mezzo più idoneo: aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), treno (in 1ª classe o vagone letto), ambulanza o altro mezzo.
La prestazione viene altresì fornita nel caso di malattia improvvisa (senza ri- covero) che non permetta il ritorno dell’Assicurato con il mezzo inizialmente previsto alla propria residenza (per es. malattia infettiva).
ART. 47 - RIENTRO ANTICIPATO
Qualora l’Assicurato in viaggio debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l’avvenuto decesso di: coniuge/convivente, genitori, figli, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, la Centrale Operativa provvederà, a proprio insindacabile giudizio e con i mezzi che riterrà più idonei , ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo di residenza, in Italia, mettendo a disposizione dell’Assicurato un biglietto di viaggio in aereo di linea (in classe economica se il viaggio supera le 5 ore), in treno (in 1ª classe o vagone letto), in ambulanza o altro mezzo. Resta salva ed impregiudicata la facoltà di Inter Partner Assi- stance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia di richiedere all’Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione. Qualora l’Assicurato sia minorenne, la Centrale Operativa provvederà ad orga- nizzare anche il viaggio di rientro di un adulto, insegnante/genitore anch’egli a seguito della comitiva, che si renda disponibile ad accompagnare l’Assicurato. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione dell’insegnate/genitore accompagnatore, la Centrale Operativa attiverà la garanzia di cui al successivo Art. 48 - Invio di un accompagnatore in sostituzione.
ART. 48 - INVIO DI UN ACCOMPAGNATORE IN SOSTITUZIONE
Qualora sia necessario inviare un sostituto accompagnatore, a seguito di un sinistro, come previsto nelle garanzie di cui all’Art. 46 – “Rientro dell’Assicurato convalescente” e all’Art. 47 – “Rientro anticipato”, la Centrale Operativa orga- nizza, a proprio insindacabile giudizio e con i mezzi che riterrà più idonei, e prende a carico i costi di viaggio (biglietto aereo classe turistica, treno 1ª classe o altro mezzo) per l'accompagnatore residente in Italia segnalato dall'Istituto Scolastico.
ART. 49 - TRADUZIONE CARTELLA CLINICA
Qualora l’Assicurato necessiti della traduzione della propria cartella clinica ri- lasciata a seguito di un ricovero all’estero per infortunio o malattia improvvisa avvenuto in viaggio, potrà richiederne alla Centrale Operativa la traduzione in italiano dall’inglese, francese, spagnolo e tedesco.
ART. 00 - XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXX (xxx i soli Assicurati maggiorenni) Qualora l’Assicurato in viaggio, in conseguenza di furto del bagaglio o del de- naro, rapina, malattia improvvisa o infortunio, necessiti di denaro per sostenere spese impreviste e di prima necessità a cui non gli sia possibile far fronte diret- tamente ed immediatamente, la Centrale Operativa provvederà:
• ad assisterlo affinché riesca a trasferire sul posto, tramite istituti bancari
locali, somme di denaro dalla banca dell’Assicurato;
• a richiedere all’Assicurato di designare una persona che in Italia metta a disposizione della stessa l’importo richiesto. Contestualmente, questa si impegna a pagare sul posto o a far pervenire l’importo suddetto all’Assi- curato fino alla concorrenza massima di € 5.000,00 (cinquemila).
ART. 51 - SPESE PER IL RIMPATRIO DELLA SALMA
In caso di decesso dell’Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà ed effet- tuerà il trasporto della salma fino all’aeroporto internazionale Italiano più vicino al luogo di sepoltura, tenendo a proprio carico tutte le spese. Il trasporto viene eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto a tutte le formalità sul luogo del decesso.
le spese di soggiorno del familiare.
l’eventuale recupero della salma;
rico della famiglia;
le spese relative alla cerimonia funebre e all’inumazione, che sono a ca-
Se le disposizioni di legge del luogo impediscono il trasporto della salma o l’As- sicurato ha espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno in aereo (classe economica) o in treno (prima classe) per presenziare alle esequie. Restano escluse dalla prestazione:
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-
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ART. 52 - GARANZIA “SOCCORSO STRADALE” (per gli alunni, il persona- le scolastico, i Revisori dei Conti in missione)
Per l’attivazione della garanzia è necessario logarsi al sito internet www.ambien-
xxxxxxxx.xx comunicando i dati anagrafici personali e la targa del o dei veicoli. Limiti territoriali: la prestazione “Soccorso stradale” in Italia è prevista solo per il tragitto casa/scuola. Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto che comporti l’immobilizzo del veicolo coperto dall’Assicurazione ed avente una massa complessiva a pieno carico inferiore a 35 x.xx.
Le prestazioni saranno altresì fornite, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa, qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia ma con rischio di aggrava-
mento del danno o delle condizioni di pericolosità per l’Assicurato o per la circo- lazione stradale.
Per ogni sinistro le seguenti prestazioni sono cumulabili tra loro entro il limite del massimale unico per sinistro di € 250,00 (duecento cinquanta) che Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia tiene a proprio carico. Su richiesta dell’Assicurato la Centrale Operativa organizza i seguenti interventi di assistenza entro il limite del massimale unico sopra indicato:
1. dépannage: qualora il veicolo possa essere riparato sul luogo del guasto, l’Impresa prende a carico, esclusivamente, le spese di uscita e del percor- so chilometrico (andata e ritorno) del riparatore incaricato, entro il massi- male unico per sinistro sopra indicato. Le spese di riparazione non- ché gli eventuali pezzi di ricambio restano a totale carico dell’Assicurato;
2. traino: qualora il veicolo non possa essere riparato sul luogo del guasto, la Centrale Operativa si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino del veicolo stesso presso il più vicino punto di assistenza autoriz- zato della casa costruttrice. In alternativa la Centrale Operativa potrà orga- nizzare il traino del veicolo presso l’officina generica più vicina sempreché aperta ed adeguatamente attrezzata ad eseguire le ripara- zioni del caso;
Si specifica che:
3. recupero difficoltoso: qualora poi il veicolo sia uscito dalla rete stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa si occupa di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della rete stradale. L’intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stes- si, fermo restando il limite del massimale unico sopra indicato.
ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza;
si intende comunque esclusa ogni responsabilità dell’Impresa per la custo-
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di cu- stodia del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore dal giorno del suo
-
dia del veicolo;
nea del punto di assistenza;
in caso di guasto avvenuto in autostrada, l’operatore della Centrale Opera-
- nel massimale unico sopra indicato sono incluse le eventuali spese di trai- no, dal deposito dell’autosoccorritore al punto di assistenza (cfr. il prece- dente punto 2), qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’autosoccorritore stesso causa la chiusura tempora-
-
tiva fornirà informazioni specifiche all’Assicurato.
ART. 53 - GARANZIA INFORMAZIONI TURISTICHE
Quando l’Assicurato necessita di informazioni telefoniche sui seguenti argo- menti:
• informazioni su burocrazia turistica (documenti, vaccinazioni obbligatorie e consigliate, rappresentanze italiane all’estero e simili);
• informazioni e consigli su situazioni sanitarie del paese di destinazione;
• informazioni ed eventuale prenotazione di alberghi e ristoranti nel mondo;
• informazioni ed orari di trasporto in Italia (aerei, treni, traghetti, pullman);
• informazioni ed eventuali prenotazioni di pensioni per cani e gatti in Italia; può telefonare alla Centrale Operativa, che provvederà a fornire le informazioni che gli necessitano dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
ART. 53 bis - GARANZIA INFORMAZIONI D.Lgs. 81 del 9.04.08
Quando l’Assicurato desideri informazioni sui contenuti della normativa italiana di cui al D.Lgs. 81/08 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicu-
rezza nei luoghi di lavoro” relativi a:
• disposizioni generali;
• prevenzione e protezione;
può telefonare alla Centrale Operativa, che provvederà a fornire le informazioni che gli necessitano dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. La Centrale Operativa si riserva di approfondire l’argo- mento richiesto e fornire la risposta nel più breve tempo possibile.
ART. 54 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTEN- ZA ALLA PERSONA
- aereo sanitario (entro il limite di € 30.000,00 (trentamila) per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
presso la quale fosse ricoverato;
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura
tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero
sanitarie nazionali o internazionali;
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme
del viaggio o del soggiorno;
le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione
Operativa, possono essere curate sul posto;
le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale
tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura;
- altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
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Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, l’Impresa non | ||
risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizza- | ||
zioni da parte della Centrale Operativa. | ||
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è | ||
tenuta a fornire alcun indennizzo per prestazioni alternative, a titolo di com- | ||
pensazione. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per | ||
prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o | ||
che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da | ||
questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti | ||
dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente | ||
contattata, abbia auto- rizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organiz- | ||
zazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale | ||
Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato. | ||
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza ven- |
- tutte le spese diverse da quelle indicate.
ga impedito da norme sanitarie internazionali.
ART. 55 - RESPONSABILITÀ
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari ed a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza pre- visto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ASSI- STENTI DI LINGUA STRANIERA (CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA) ASSEGNATI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia, purché sia in vigore il contratto tra l’Istituto Scolastico e l’Assistente di Lingua straniera |
ART. 56 - GARANZIA “RIMPATRIO SANITARIO”
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infor- tunio o malattia improvvisa dell’Assicurato occorsi durante il soggiorno in Italia, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permet- tono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o pa- ramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindaca- bile giudizio della Centrale Operativa:
Qualora la prestazione non venisse richiesta al momento dell’infortunio o ma- lattia improvvisa, venisse rifiutata dall’Assicurato o organizzata senza l’appro- vazione della Centrale Operativa, l’Assicurato non avrà diritto – a posteriori
– ad alcun rimborso o compensazione.
Il sinistro dovrà essere comunicato alla Centrale Operativa secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione - Art. 66.1 - Modalità per denuncia dei sinistri Assistenza.
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia avrà la facoltà di richiedere la restituzione dell’eventuale biglietto di viaggio non uti- lizzato per il rientro dell’Assicurato. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentamila) per Assicurato e per anno.
PRESTAZIONI SPECIFICHE RIVOLTE ESCLUSIVAMENTE AGLI ALUN- NI STRANIERI ISCRITTI PRESSO L’ISTITUTO CONTRAENTE Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia per motivi di studio |
ART. 56 bis - GARANZIA “RIMPATRIO SANITARIO”
Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infor- tunio o malattia improvvisa dell’Assicurato occorsi durante il soggiorno in Italia, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:
- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permet- tono e lo richiedono;
- la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o pa- ramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindaca- bile giudizio della Centrale Operativa:
- aereo sanitario (entro il limite di € 30.000,00 (trentamila) per sinistro);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
- tutte le malattie preesistenti la data di sottoscrizione della copertura;
valide se le attività sono previste nell’ambito del P.O.F. e del P.O.N.;
delle specifiche garanzie.
Travel Schengen a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali
vità professionale. Non è consentita la stipulazione di più polizze International
Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di atti-
bile prestare Assistenza.
eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossi-
da fuoco;
svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi
sanitarie nazionali od internazionali;
le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme
qua, di xxxxxxxxxxx e relative prove ed allenamenti;
gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’ac-
menti svolte sotto l’egida di federazioni;
partecipazione a gare o competizioni sportive, compresi prove ed allena-
attività sportive svolte a titolo professionale;
atti di temerarietà;
le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale
Operativa, possono essere curate sul posto;
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presso la quale fosse ricoverato;
volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura
tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero
sanitarie nazionali o internazionali;
le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme
del viaggio o del soggiorno;
le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione
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- tutte le spese diverse da quelle indicate. -
Qualora la prestazione non venisse richiesta al momento dell’infortunio o ma- lattia improvvisa, venisse rifiutata dall’Assicurato o organizzata senza l’appro- vazione della Centrale Operativa, l’Assicurato non avrà diritto – a posteriori
– ad alcun rimborso o compensazione.
Il sinistro dovrà essere comunicato alla Centrale Operativa secondo le modalità previste nelle presenti Condizioni di Assicurazione - Art. 66.1 - Modalità per denuncia dei sinistri Assistenza.
Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia avrà la facoltà di richiedere la restituzione dell’eventuale biglietto di viaggio non uti- lizzato per il rientro dell’Assicurato. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000,00 (trentamila) per Assicurato e per anno.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ART. 57 - ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
immersione con autorespiratore, atletica pesante. Tali esclusioni non sono
in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio,
salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei
do, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–surfing, hidrospeed,
acrobatico ed estremo, sci fuori pista, bob, canoa fluviale oltre il terzo gra-
rampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci
pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, ar-
rebrali;
patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche ce-
interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
24ma settimana e dal puerperio;
patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la
o del viaggio;
imprevedibili di patologie preesistenti alla prenotazione dei servizi turistici
zione/adesione della polizza. Sono invece comprese le riacutizzazioni
patologiche croniche o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscri-
malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni
in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie
dolo del Contraente o dell'Assicurato;
evidenti;
presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di emergenza sociale
Tale esclusione non è operante nei casi isolati cioè quando non si è in
od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente.
naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione
terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità
saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo;
stato di guerra dichiarata, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari,
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
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ART. 58 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che l’Impresa, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato fos- |
se in una delle seguenti condizioni escluse dalla polizza: patologie HIV correla- |
te, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali non avrebbe consentito |
a prestare l’assicurazione, si conviene che, nel caso una o più delle malattie o |
disturbi sopra richiamati insorgano durante il periodo di validità della polizza, si |
applicherà quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile, indipen- dentemente |
dalla concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.
ART. 59 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
ART. 60 - COMUNICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ASSICURATI
Il Contraente dichiara, all’atto del perfezionamento del presente contratto, il numero delle persone da assicurare pagando il premio dovuto. Il numero degli Assicurati indicati nella Copertura Provvisoria può avere, senza pregiudicare la validità della stessa, carattere puramente indicativo in attesa che venga deter- minato il numero definitivo.
ART. 61 - ALUNNI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE
a) se aderisce la totalità degli alunni (con dichiarazione della scuola, così come risultante dal Registro degli Iscritti che la scuola s’impegna ad esi- bire a semplice richiesta), il numero definitivo dei paganti deve essere comunicato ad AmbienteScuola® S.r.l. entro trenta giorni dalla data di decorrenza della copertura. Qualora il numero delle persone dichiarato dal Contraente ed inserito nel contratto, sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla Polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato da almeno il 94% (novantaquattro per cento) degli alunni; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli Artt. 1898 – ultimo comma e 1907 del Codice Civile. La scuola si impegna a comunicare ogni successivo inserimento che avrà effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella richiesta (purché non antecedente al giorno della comunicazione medesima);
b) se non aderisce la totalità degli alunni, la scuola fornisce l’elenco nomina- tivo degli aderenti, su specifica modulistica resa disponibile ON-LINE da AmbienteScuola® S.r.l. sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell’elenco nomi- nativo;
c) l’assicurazione è valida anche per gli alunni che hanno versato il relativo premio e che nel corso dell’anno si trasferiscono da un Istituto Scolastico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica;
d) relativamente agli alunni disabili, la gratuità è riconosciuta purché l’Istituto assicurato non sia prevalentemente ad essi rivolto.
Si precisa che tutti gli alunni neo iscritti e frequentanti il nuovo anno scolasti- co sono compresi nella copertura fino alla naturale scadenza della Polizza in corso senza il versamento del relativo premio, nei limiti della percentuale di tolleranza prevista alla lettera a) del presente Articolo.
ART. 62 - OPERATORI SCOLASTICI CHE HANNO VERSATO IL PREMIO CORRISPONDENTE
a) se aderisce la totalità del personale scolastico, con dichiarazione della scuola, così come risultante dai Registri scolastici che la scuola s’impe- gna ad esibire a semplice richiesta, la Copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione, le garanzie previste dalla pre- sente Polizza saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usu- fruenti le garanzie, sempreché il premio pro capite sia stato versato da almeno il 94% (novantaquattro per cento) degli Operatori; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli Artt. 1898 – ultimo comma e 1907 del Codice Civile;
b) se non aderisce la totalità del personale scolastico: per la copertura di tali soggetti la scuola si impegna a fornire l’elenco nominativo del personale aderente e la copertura decorre dalle ore 24 del giorno di ricevimento dell’elenco nominativo;
c) per il personale scolastico è ammessa la richiesta di 3 inclusioni a titolo gratuito;
d) si intendono automaticamente assicurati, senza versamento di premio, i supplenti e/o docenti e/o operatori che sostituiscono personale che ha già versato il premio;
e) qualora l’Operatore presti servizio in più scuole assicurate con il “Pro- gramma AmbienteScuola® 2017/2018” il premio è dovuto una sola volta. Per la validità della estensione è necessario che l’operatore comunichi ad AmbienteScuola® S.r.l. l’elenco delle scuole presso le quali presta servizio;
f) l’assicurazione è valida anche per gli Operatori che hanno versato il rela- tivo premio e che nel corso dell’anno si trasferiscono da un Istituto Scola- stico ad un altro e ivi svolgano la normale attività scolastica.
Relativamente al punto (f) l’Operatore denuncerà il sinistro all’Istituto in cui è accaduto il fatto che provvederà ad informare l’Istituto scolastico presso il quale il premio è stato versato. Sarà a cura di quest’ultimo effettuare regolare denuncia attraverso il servizio on line di AmbienteScuola® S.r.l.
ART. 63 - OPZIONE FULL OPERATOR
Se richiamata nel Modulo di Polizza, a deroga del precedente Art. 62, tutti gli Operatori scolastici si intendono assicurati senza obbligo di identificazione preventiva secondo le Condizioni di Assicurazione, purché il Contraente abbia versato il corrispondente premio. Per l’identificazione degli Operatori scolastici fanno fede i registri scolastici.
In caso di scelta della opzione FULL OPERATOR, qualora il numero delle per- sone dichiarato dal Contraente ed inserito nel contratto sia inferiore a quello effettivo, le garanzie previste dalla presente Assicurazione saranno comunque prestate a tutti gli Assicurati usufruenti le garanzie, sempreché il premio pro ca- pite sia stato versato da almeno l’85% (ottantacinque per cento) degli alunni e degli Operatori; solo in caso diverso si applicherà la regola proporzionale come prevista dagli Artt. 1898 - ultimo comma - e 1907 del Codice Civile.
ART. 64 - MODALITÀ OPERATIVE
Al ricevimento del Modulo di Adesione AmbienteScuola® S.r.l. invierà alla scuola la lettera di copertura provvisoria – unico documento valido per la co- pertura immediata.
Se il numero degli alunni indicato nel Modulo di Adesione è:
- definitivo, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza. Se nel frattempo la scuola avrà già provveduto al pagamento riceverà la Polizza quietanzata;
- non definitivo, entro i successivi 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, la scuola potrà modificarlo secondo le proprie esigenze e ri- ceverà un’ulteriore copertura per il nuovo numero di alunni comunicato.
AmbienteScuola® S.r.l. potrà inviare eventuali avvisi per informare la scuola della scadenza del termine utile (30 giorni) per la comunicazione del nume- ro definitivo. Comunque onde evitare ritardi nella consegna del Contratto di Assicurazione, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza considerando l’ultimo numero di Assicurati comunicato, come definitivo.
ART. 00 - XXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX AD ULTERIORI ASSICURATI
L’assicurazione può essere estesa:
• ad altre figure, diverse da quelle sopra riportate che di volta in volta, a seconda delle esigenze specifiche e/o degli accordi locali, partecipino in tutto o in parte alle attività scolastiche con incarichi specifici;
• ai genitori degli alunni e gli aggregati durante i viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere, sempreché l’uscita e il relativo programma sia organizzata esclusivamente in riferimento al POF approvato dal Con- siglio d’Istituto, o dal Capo d’Istituto, o da altro organo preposto all’ap- provazione.
Si stabilisce che il relativo premio unitario da versare sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi Xxxxxxxxx.
Qualora l’assicurazione sia stipulata a favore degli alunni ospiti di Convitti, la copertura sarà operante come se le persone assicurate svolgessero attività didattica 24 ore su 24; si stabilisce altresì che il relativo premio unitario sarà pari, forfetariamente, a quello già prescelto ed in corso per la scuola contraente e che le garanzie saranno prestate alle medesime condizioni e con gli stessi Xxxxxxxxx.
ART. 66 - MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI
ART. 66.1 - MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI ASSISTENZA ALLA PERSONA
La garanzia Assistenza è prestata da Inter Partner Assistance S.A. – Rappre- sentanza Generale per l’Italia
Per ogni richiesta di assistenza il Contraente/Assicurato dovrà contattare, al momento dell’insorgere della necessità, e comunque non oltre i 3 (tre) gior-
ni dal verificarsi del sinistro, la Centrale Operativa tramite l’apposito numero verde qualora ci si trovi all’estero; nel caso in cui sia impossibile telefonare, inviare un fax.
La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste degli Assicurati.
L’Assicurato dovrà qualificarsi come “ASSICURATO AMBIENTESCUOLA” e
comunicare:
• cognome e nome;
• nome dell’Istituto Scolastico di appartenenza;
• xxxxxxxxx, anche temporaneo, presso il quale è richiesta la prestazione di assistenza;
• recapito telefonico;
• tipo di assistenza richiesta;
• tipo e targa del veicolo (in caso di richiesta della garanzia “soccorso stra- dale”) per i Revisori dei Conti e i dipendenti in missione.
Il Beneficiario della garanzia “soccorso stradale” (Revisore dei Conti/dipenden- te in missione) si obbliga inoltre, se richiesto e successivamente al sinistro:
• a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione com- provante il diritto ad usufruire della prestazione “soccorso stradale”;
• a comunicare via fax alla Centrale Operativa, copia dell’incarico rilasciato dall’Istituto Scolastico e/o dal Ministero della Pubblica Istruzione per la visita da effettuare.
Tutte le prestazioni devono, comunque, essere autorizzate dalla Centrale Ope- rativa pena la decadenza di ogni diritto. Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Centrale Operativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Centrale Operativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate.
L'Assicurato si obbliga inoltre:
• a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Cen- trale Operativa;
• ad esonerare dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
• a produrre, su richiesta della Centrale Operativa, copia conforme all'ori- ginale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito;
• a fornire, a richiesta della Centrale Operativa, ogni documentazione com- provante il diritto alle prestazioni.
A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell’oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado.
ART. 66.2 - MODALITÀ PER DENUNCIA DEI SINISTRI RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA
La denuncia e gli originali dei documenti dovranno essere inoltrati a Inter Part- ner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite di Am- bienteScuola® S.r.l.. immediatamente o entro 30 giorni dalla data del sinistro, l’Assicurato dovrà notificare per iscritto a Inter Partner Assistance S.A. – Rap- presentanza Generale per l’Italia le spese sostenute o previste, specificando i seguenti dati:
- scuola di appartenenza;
- nome, cognome, xxxxxxxxx e numero di telefono;
- numero di polizza.
Il rimborso delle spese mediche come sopra definite viene effettuato da Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia per il tramite di AmbienteScuola® S.r.l. - su presentazione di tutta la documentazione me- dica e dei giustificativi originali al netto di quanto l’Assicurato ha già ottenuto dagli Enti di Previdenza e/o Assicurativi. La mancata produzione dei documenti sopra citati può comportare la decadenza totale o parziale del diritto di rimbor- so. Si precisa che limitatamente alla garanzia prevista dall’Art. 31 - Rimborso Spese Mediche l’Assicurato dovrà inoltre presentare idonea documentazione attestante l’assegnazione all’Istituto Scolastico e la data di inizio dell’attività di Assistente di Lingua.
COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Im- presa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero verde:
800.530203
dall’Estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero
x00 0000000000 comunicando subito le seguenti informazioni:
- Nome e Cognome;
- Nome della scuola;
- Motivo della chiamata;
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarvi.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
AMBIENTESCUOLA S.r.l.
Xxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, oc- corre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
In caso di spese mediche
- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati;
- numero della polizza.
Nota importante
- Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle ripara-
zioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro. L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. La man- cata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
- È necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che doves- se intervenire successivamente alla stipula del contratto.
Si ricorda che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
IMPORTANTE!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’Assicurato invia all’Im- presa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l’indennizzo (Codice IBAN).
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
AmbienteScuola S.r.l.
Direzione e uffici: Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Tel: 02.20.23.31.1 Fax: 00.00.00.00.000 C.f. e p.iva: 03967470968
Iscr. REA di Milano: 1717816 XXX: A000012505 Capitale Sociale: € 115.000,00 i.v. xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx