PROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Ambientale
Servizio Acque e Suolo – Protezione Civile
MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI SUL SUOLO E NEI PRIMI STRATI DEL SOTTOSUOLO.
ART.1) OGGETTO
Il presente atto definisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico sul suolo e nei primi strati del sottosuolo, previste ai sensi della parte terza del D.lgs. 152 del 03/04/06 – di seguito indicato come D.lgs. 152/06 - di competenza della Provincia.
Ai fini dell’individuazione dei valori limite d’emissione e delle prescrizioni da inserire nell’atto autorizzativo, sono individuate le istruttorie per:
- acque reflue domestiche e assimilabili alle acque reflue domestiche, assumendo che, ai fini di cui sopra, si considereranno sia la potenzialità di progetto dell’impianto di trattamento sia le caratteristiche dell’insediamento da cui origina lo scarico;
- acque reflue industriali;
- acque reflue domestiche ovvero assimilate provenienti da insediamenti isolati con popolazione equivalete inferiore ai 50 A.E.;
- acque reflue domestiche – assimilate provenienti da insediamento isolato ovvero urbane provenienti da agglomerato con popolazione equivalente compresa
⮚ tra 50 e 100 A.E.;
⮚ tra 101 e 400 A.E.;
⮚ tra 401 e 1999 A.E.;
⮚ maggiore o uguale a 2.000 A.E.,
assumendo che qualora la potenzialità dell’impianto di trattamento sia molto maggiore della popolazione effettiva dell’agglomerato servito, ai fini di cui sopra si terrà conto della popolazione presente nell’agglomerato;
- acque reflue urbane provenienti da scaricatori di piena di reti fognarie.
E’ in ogni caso vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. 152/06. Resta fermo il divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto citato.
ART.2) DEFINIZIONI
a) ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Sono da considerare acque reflue domestiche, ai sensi dell’allegato A del R.R. n. 3/06, oltre a quelle provenienti esclusivamente dal metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, anche le acque reflue, riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, provenienti da:
• laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
• lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all'utenza residenziale;
• vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa;
• attività alberghiera e di ristorazione.
b) ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE
Ferme restando le definizioni di acque reflue domestiche e acque reflue industriali date dalla normativa nazionale, ai sensi dell’articolo 101, comma 7 lettera e del D. Lgs. 152/2006 e dell’articolo 5 comma 2 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006 n. 3, sono assimilate alle acque reflue
domestiche le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante la seguente tabella e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite:
da tabella 1, allegato B della R.R. 24/03/2006 n. 3
PARAMETRI | CONCENTRAZIONI | ||||
pH | 6,5-8,5 | ||||
Temperatura °C | 30 | ||||
Colore | Non percettibile dopo diluizione 1:40 su spessore di 10 centimetri | ||||
Odore | Non deve essere causa inconvenienti e molestie qualsiasi genere | di di | |||
Solidi sospesi totali (mg/L) | 350 | ||||
BOD5 (mg/L) | 250 | ||||
COD (mg/L) | 500 | ||||
Cloruri (mg/L come Cl) | Concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l | ||||
Fosforo totale (mg/L come P) | 6 | ||||
Azoto NH4) | ammoniacale | (mg/L | come | 40 | |
Azoto nitroso (mg/L come N) | 0,6 | ||||
Azoto totale (mg/L come N) | 50 | ||||
Grassi e oli animali/vegetali (mg/L) | 60 | ||||
Tensioattivi (mg/L) | 10 | ||||
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell’allegato 5 al decreto | I valori di emissione limite prescritti dalla medesima tabella 3 per gli scarichi in cis |
L’assimilazione alle acque reflue domestiche, indipendentemente dal carico inquinante a monte di ogni trattamento, non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dall’articolo 74 lettera v) del D. Lgs 152/2006, e alle acque di raffreddamento.
c) AGGLOMERATO
Le aree individuate dall’autorità d’ambito di cui all’articolo 48, comma 1, della l.r. 26/2003, ai sensi del comma 2, lett. i) del medesimo articolo.
Fino all’individuazione degli stessi da parte dell’autorità d’ambito, si considera come agglomerato l’area definita dalla lettera n), c.1, art.74 del D.Lgs152/2006 ovvero l’insieme delle “aree urbanizzate” le cui acque reflue sono convogliate verso un unico punto di scarico e con una popolazione equivalente superiore od uguale a 50 abitanti equivalenti (per abitante equivalente s’intende il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni - BOD5 - pari a 60 grammi di ossigeno al giorno). Al fine di accertare se un insediamento appartiene ad un’area urbanizzata, nei casi dubbi si procederà a chiedere al gestore del servizio idrico integrato, acquisendone il parere, se l’area è servita da pubblica fognatura.
d) ALTRE CONDOTTE SEPARATE CONVOGLIANTI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
Per altre condotte separate convoglianti acque meteoriche di dilavamento ai sensi del r.r. n.
3/06 si intendono le reti bianche di lottizzazione non ancora acquisite dal Comune.
e) INSEDIAMENTO ISOLATO
Le costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati, le cui acque reflue domestiche o assimilate:
1) se smaltite tramite un unico scarico, provengono da una sola struttura o da strutture tra loro funzionalmente collegate;
2) se provenienti da più costruzioni indipendenti, sono smaltite tramite distinti scarichi e sono di norma caratterizzate da un carico organico complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti.
f) SCARICHI IN ATTO
Gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche che al 13/04/06, data di entrata vigore del R.R. n. 3/06, sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente (autorizzati con provvedimento espresso);
- gli scarichi di acque reflue urbane che alla data di entrata in vigore del R.R. n. 3/06 sono in esercizio e conformi al regime autorizzatorio previgente (autorizzati con provvedimento espresso); ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all’assegnazione dei lavori.
Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate in atto provenienti dagli insediamenti isolati devono essere adeguati alle pertinenti disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 8 del R.R.
n. 3/06 entro tre anni dal 13/04/06.
g) TRATTAMENTO APPROPRIATO
I nuovi scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate provenienti da insediamenti isolati e, qualora previsti dalla pianificazione di settore, di acque reflue urbane provenienti da agglomerati sono sottoposti ai trattamenti appropriati nel seguito indicati, individuati in funzione del relativo carico organico espresso in abitanti equivalenti, da realizzare conformemente alle norme tecniche regionali di cui all’articolo 3, comma 1, del R.R. 24/03/06 n. 3:
- < 50 a.e:
- vasca Imhoff o fossa settica, gestita in modo da garantire il rispetto del valore limite di emissione per i solidi sedimentabili pari a 0,5 ml/l;
- trincee di sub–irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla permeabilità del terreno.
- compresi tra 50 e 100 a.e:.
- vasca Imhoff o fossa settica, gestita in modo da garantire per i solidi sedimentabili il rispetto del valore limite di emissione indicato nella Tabella 2 dell’Allegato B al R.R. n. 3/06;
- compresi tra 101 e 400 a.e.
- in tutti i casi in cui le condizioni ambientali lo consentono, trattamento secondario, preferibilmente di tipo estensivo, preceduto da vasca Imhoff o fossa settica, ovvero biologico, nel rispetto dei valori limite di emissione indicati nella Tabella 2 dell’Allegato B al R.R. n. 3/06;
- compresi tra 401 e 1999 a.e.
- trattamento secondario nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione indicati nella Tabella 3 dell’Allegato B al R.R. n. 3/06;
- Agglomerato con popolazione servita maggiore di 2000 a.e.
- gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente pari o superiore a duemila a.e. devono rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06.
Fatte salve le indicazioni della normativa nazionale e regionale sull’ordine preferenziale dei recapiti, in Prospetto I è riportata la tabella riassuntiva nella quale sono sintetizzate, in funzione del relativo carico organico, le aree nelle quali vige il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, nonché, per le aree dove lo scarico è consentito, i relativi valori limite di emissione prescritti.
h) AREE SENSIBILI
Ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 152/06 e dell’art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Tutela e Usi delle Acque della Regione Lombardia (PTUA) le Aree Sensibili della Provincia di Mantova sono:
- i laghi di Mantova e i corsi d’acqua ad essi afferenti per un tratto di 10 Km dalla linea di costa (lett. a c.1 dell’ art. 91 del D.lgs. 152/06)
- la Riserva Valli del Mincio (lett. c c.1 dell’ art. 91 del D.lgs. 152/06)
- il fiume Mincio (lett. f c.1 dell’ art. 91 del D.lgs. 152/06)
- il fiume Oglio (lett. f c.1 dell’ art. 91 del D.lgs. 152/06)
- la Riserva Paludi di Ostiglia (lett. c c.1 dell’ art. 91 del D.lgs. 152/06)
- la Riserva Isola Boscone (lett. c c.1 dell’ art. 91 del D.lgs. 152/06)
Il bacino idrografico del Mincio fino alla Vallazza è stato definito dal PTUA bacino drenante all’area sensibile Laghi di Mantova.
La restante parte del territorio provinciale è bacino drenante all’area sensibile Mar Adriatico Nord Occidentale e delta del Po (bacini drenati Po e Fissero- Tartaro).
ART.3) ISTANZA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Ogni copia della istanza di autorizzazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico, ai sensi del c. 2 dell’ art. 124 del D.lgs. 152/06.
L'istanza di autorizzazione deve essere redatta secondo la traccia della modulistica specifica predisposta dagli uffici e presentata al Servizio Acque e Suolo - Protezione Civile dell’Area Ambientale della Provincia di Mantova.
Ai sensi dell’art. 104 c. 11 del D.lgs. 152/06, le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente.
Il tariffario che determina l’importo della quota che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per l’istruttoria, è approvato con specifica delibera della Giunta Provinciale.
Il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda.
Dell'inizio dell'istruttoria è data immediata comunicazione da parte del responsabile del procedimento in applicazione di quanto previsto dalla L. 241/90 e succ. mod. e dal Regolamento in materia approvato dalla Provincia. In caso di richiesta di rinnovo, qualora la domanda sia tempestivamente presentata la comunicazione di avvio procedimento sarà inviata entro la conclusione dell’ultimo anno di validità dell’autorizzazione per cui è stato richiesto il rinnovo.
Entro 30 giorni si richiederà il relativo parere all’A.R.P.A. (Dipartimento di Mantova), salvo che per le seguenti tipologie per le quali la Provincia provvederà, di norma, autonomamente:
▪ scarichi di acque reflue urbane provenienti da scaricatori di piena di reti fognarie;
▪ scarichi di acque meteoriche provenienti da reti fognarie separate;
▪ scarichi di acque meteoriche non contaminate (ad es. tetti, pluviali, aree destinate al solo transito);
▪ scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate;
▪ scarichi di acque reflue industriali provenienti da piscine;
▪ scarichi di acque di prima pioggia e lavaggio superfici.
Nella richiesta di parere si evidenzierà se, sulla base della pre – istruttoria svolta dalla Provincia, la documentazione allegata alla domanda debba essere integrata.
Qualora la documentazione allegata alla domanda debba essere integrata, in caso di acquisizione del parere favorevole di ARPA, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando nella nota che, nei casi in cui la documentazione inviata sia incompleta oppure non sia fornita entro il termine di 60 giorni dal ricevimento, la Provincia, prima dell’adozione di un provvedimento negativo, comunicherà tempestivamente al richiedente l’elenco della documentazione mancante, e in generale i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di inviare quanto richiesto. In caso di mancato invio di quanto richiesto, la Provincia adotterà un provvedimento negativo.
Per ottenere l’autorizzazione allo scarico, il titolare dovrà ripresentare alla Provincia istanza redatta secondo la traccia della modulistica specifica predisposta dagli uffici, allegando altresì la documentazione elencata nella nota inviata prima dell’adozione del provvedimento negativo.
Qualora ARPA sospenda l’emissione del parere in attesa di ricevere documentazione integrativa, sulla quale esprimere un successivo parere, o esprima parere negativo, il responsabile del procedimento procede in analogia a quanto sopra descritto.
In tutti i casi, acquisito il parere favorevole di ARPA, si procederà al rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Nel caso in cui ARPA non provveda al rilascio del parere di competenza nei tempi previsti dalla L. 241/90 e succ. int., si procederà all’acquisizione dello stesso mediante la convocazione della prescritta Conferenza di Servizi.
I termini del procedimento sono sospesi fino all’acquisizione della documentazione integrativa e del parere ARPA.
ART.4) SPORTELLO UNICO
Qualora lo scarico di acque reflue industriali e/o domestiche, per cui è stata presentata istanza di autorizzazione, sia ubicato in un comune ove sia già operante lo Sportello Unico, ai sensi del c.2 bis, art. 4 del D.P.R. 20/10/1998 n. 477, modificato dal D.P.R. 7/12/2000 n. 440, e rientri nei procedimenti di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 440/2000, la Provincia trasmette allo S.U., senza ritardo e comunque entro cinque giorni, la domanda ad essa presentate, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al richiedente. Procede inoltre ad istruire l’istanza secondo le modalità indicate nel precedente articolo.
ART. 5) REVOCHE
In attuazione dell'art. 130, c.1 lett.c del D.lgs. 152/06, l'autorizzazione allo scarico sarà revocata nel caso in cui gli accertamenti da parte della struttura tecnica competente dimostrino la sussistenza delle condizioni di cui alla citata disposizione.
La nuova autorizzazione verrà rilasciata a seguito di istanza a firma del titolare dell’attività da cui origina lo scarico, che dovrà comunicare l’adeguamento a tutte le prescrizioni autorizzatorie contenute nell’atto revocato, confermando il permanere in essere di tutte le condizioni già segnalate e documentate nell’istanza originaria, ovvero segnalando le eventuali modifiche.
ART. 6) CONTROLLI
Entro i 12 mesi successivi al rilascio della autorizzazione allo scarico l’A.R.P.A. (Dipartimento di Mantova) effettuerà i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e la successiva analisi dei reflui per la verifica dei limiti di Xxxxx, con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione.
Per gli effetti di cui all’articolo 130 del D. lgs. 152/06, nelle autorizzazioni allo scarico di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche è espressamente esplicitato l’obbligo di rispettare le concentrazioni limite di cui alla tabella 1 dell’allegato B del R.R n.03/06.
Salvo emanazione di ulteriori direttive regionali in ordine al controllo degli scarichi, di norma
A.R.P.A. procede come segue:
- come previsto dal paragrafo 2 (scarichi in suolo) dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06, per il controllo dei limiti relativi allo scarico degli impiantii di trattamento di acque reflue urbane aventi potenzialità maggiore o uguale ai 2000 A.E. si fa riferimento ad un campione medio prelevato nell’arco di 24 ore;
- per il controllo dei valori limite d’emissione degli scarichi di acque reflue industriali e degli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2.000 A.E. ovvero, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 1, al servizio di agglomerati con un numero di A.E. inferiore a 2000, viene prelevato un campione medio nell’arco di tre ore;
- per il controllo dei valori limite d’emissione degli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio viene prelevato un campione istantaneo;
- per il controllo dei valori limite d’emissione prescritti per gli scarichi derivanti da insediamenti isolati di acque reflue domestiche ed assimilate viene prelevato un campione medio nell’arco di tre ore.
Dunque, si considerano rappresentativi dello scarico in atto al momento dell’accertamento i campionamenti eseguiti secondo le modalità sopra riportate, salvo che dalla documentazione trasmessa dall’Organo accertatore si evinca che il campionamento istantaneo sia stato eseguito per
controllare scarichi connessi ad inquinamenti in atto oppure siano precisate altre ragioni che hanno comportato, in casi diversi da quelli su menzionati, il ricorso al campionamento istantaneo.
Come indicato dalla nota 5 della Tab. 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/06, il risultato positivo della prova di tossicità non determina l’applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l’obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.
Infine gli accertamenti finalizzati a verificare l’esistenza delle condizioni di assimilabilità di cui all’articolo 5, comma 2 del R.R. n. 3/06 e il rispetto dei valori limite di emissione prescritti per gli scarichi derivanti da insediamenti isolati ovvero da agglomerati con popolazione equivalente inferiore ai 2000 a.e., sono di norma eseguiti su campioni medi prelevati nell’arco di tre ore.
In ogni caso, qualora il prelievo sia effettuato al fine di ricercare il parametro E. coli, si procederà mediante predisposizione di aliquota istantanea.
ART.7) VARIAZIONI
Relativamente agli insediamenti, edifici o installazioni (i cui titolari siano già in possesso di autorizzazione allo scarico) da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente in quanto destinati ad altra attività, trasferiti in altro luogo, che siano soggetti a ristrutturazione o ampliamento, il titolare dell’attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare istanza per il rilascio di nuova autorizzazione secondo le modalità di cui al precedente art.3.
In caso di sola variazione della ragione sociale o della denominazione della Ditta da cui origina lo scarico ovvero nell’ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere presentata soltanto una comunicazione del nuovo titolare dello scarico che confermi il permanere di tutte le condizioni tecniche e gestionali che hanno portato al rilascio della precedente autorizzazione.
Allo scopo di valutare la condizione di "nuovo insediamento" (ex art. 124 c. 12 del D.lgs. 152/06), l'Amministrazione procederà secondo le modalità indicate nell'art. 3 del presente atto. Ai fini del completamento dell'istruttoria, sarà facoltà della struttura tecnica competente rilasciare un parere definitivo in merito alla sussistenza della condizione di "nuovo insediamento" successivamente al sopralluogo effettuato ai fini del prelievo di cui al precedente art.6.
ART. 8) RINNOVI
Ai sensi dell’ art. 124 c. 8 del D.lgs. 152/06 l'istanza, firmata dal titolare dell’attività da cui origina lo scarico, per il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con scadenza quadriennale, per essere considerata tempestivamente presentata, dovrà essere inoltrata almeno un anno prima della scadenza.
Dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, se quella presente agli atti sarà ritenuta completa:
- dichiarazione attestante il permanere in essere di tutte le condizioni tecniche gestionali che hanno determinato il rilascio del precedente atto autorizzativo;
- relazione, a firma del titolare dell’attività da cui origina lo scarico, sullo stato attuale di funzionalità dell'eventuale impianto di depurazione;
- per gli scarichi continui: certificazione analitica della qualità dello scarico, prodotta anche da laboratori privati, purché dotati di certificazione di qualità, in data non anteriore ai sei mesi.
Gli uffici provvederanno all'istruttoria della istanza secondo le modalità previste all’articolo 3 del presente atto.
Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.
Nell’ipotesi di presentazione della sola istanza di rinnovo dell’autorizzazione di uno scarico di acque reflue industriali e/o domestiche, ubicato in un comune ove sia già operante lo Sportello Unico, ovvero nel caso che l’atto autorizzativo da rinnovare sia compreso nell’atto già rilasciato dallo S.U., la procedura è di competenza esclusiva dell’Amministrazione Provinciale.
Tutte le autorizzazioni allo scarico oggetto del presente atto d’indirizzo hanno validità di 4 anni dal momento del rilascio; solo nel caso in cui l’autorizzazione sia relativa allo scarico di acque
reflue domestiche ed assimilate, provenienti da insediamenti isolati aventi carico organico minore di 50 a.e., e laddove l’insediamento non sia soggetto a diversa destinazione d’uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, l’autorizzazione si intenderà tacitamente rinnovata per analoghi periodi, in caso contrario il titolare dovrà richiedere nuova autorizzazione allo scarico.
ART.9) REGIME AUTORIZZATIVO PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO
In relazione a quanto previsto dall’art. 113 del D.lgs. 152/06 e dal Regolamento regionale n. 4/06 e richiamato quanto stabilito dall’articolo 7 del Regolamento medesimo riguardo l’ordine preferenziale dei recapiti, si stabilisce che le acque di prima pioggia e di lavaggio che costituiscono pertinenza degli insediamenti elencati nell’art. 3 del R.R. n. 4/06, sono soggette ad autorizzazione e devono rispettare i valori limite di emissione per lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di cui alla tab.4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06. Gli scarichi di acque meteoriche provenienti da aree di parcheggio, soggette al normale transito veicolare, non rientrando nell’elenco di cui all’art. 3 del R.R. n. 4/06, non sono di norma soggetti ad autorizzazione.
Le domande presentate prima dell’entrata in vigore del R.R. n. 4/06 (13/04/06) qualora risultino relative ad attività non presenti nell’elenco di cui all’art. 3 del R.R. n. 4/06, non essendo soggette ad autorizzazione saranno archiviate.
In relazione al c. 1 e 2 dell’art. 113 del D.lgs. 152/06, in attesa dell’eventuale disciplina regionale, sono fatte salve situazioni particolari di accertata pericolosità sotto il profilo ambientale per le quali si prevede apposita autorizzazione per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento indipendentemente dalla ampiezza della superficie e dall’attività di provenienza.
Qualora lo scarico delle acque di 1^ pioggia e di lavaggio avvenga in pubblica fognatura non si procederà al rilascio dell’autorizzazione allo scarico della frazione eccedente le acque di 1^ pioggia e la conformità al R.R. n. 4/06 sarà valutata dal Comune o dal gestore della rete fognaria.
Anche nel caso in cui le acque di 1^ pioggia e di lavaggio siano smaltite come rifiuto e la frazione eccedente la 1^ pioggia abbia recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, non si procederà di norma al rilascio dell’autorizzazione allo scarico della frazione eccedente le acque di 1^ pioggia.
Le autorizzazioni rilasciate agli scarichi di acque reflue industriali costituite da acque meteoriche contaminate prima dell’entrata in vigore del R.R. n. 4/06 sono valide fino alla scadenza dell’atto stesso.
Al fine di consentire la piena applicazione delle disposizioni di cui all’art. 130 del D.lgs. 152/06, qualora contestualmente agli scarichi delle acque di prima pioggia e/o di lavaggio debbano essere autorizzati anche gli scarichi di altre acque reflue, preso atto che per gli scarichi di acque di prima pioggia non viene richiesto il parere ARPA, saranno rilasciati atti autorizzativi distinti.
Qualora si accolga la domanda, presentata dal soggetto responsabile delle attività di cui all’ art. 3 del R.R. n. 4/06, di non assoggettare alle disposizioni del R.R. n. 4 /06 lo scarico delle acque meteoriche, sarà rilasciata l’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio senza prescriverne la separazione ed il trattamento, così come indicato al c. 3 dell’art. 13 del R.R. n. 4.
L’autorizzazione allo scarico delle acque di seconda pioggia sarà rilasciata nei casi previsti dalla “Direttiva per l’accertamento dell’inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell’art. 14, c.2, r.r. n. 4/2004, approvata con D.g.r. n. 8/2772 del 21/06/06.
Negli atti autorizzativi sarà prescritto che nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.
ART.10) DIVIETO DI DILUIZIONE
Si stabilisce che gli insediamenti produttivi di nuova costruzione devono essere dotati di reti di raccolta degli scarichi delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, ai sensi dell’ art. 101 c.5 del D.lgs. 152/06, con percorsi separati dallo scarico terminale dello stabilimento in relazione alla loro classificazione; gli scarichi interni succitati possono confluire insieme solo a valle dei pozzetti di prelievo di cui ogni singola linea dovrà essere provvista.
Per tutte le altre tipologie di acque reflue si chiederà il relativo parere alla struttura tecnica competente.
Si stabilisce inoltre che, per insediamenti esistenti nei quali gli scarichi delle acque di raffreddamento, sono veicolati nella medesima fognatura, dovranno essere introdotte misure opportune per ridurre al minimo l'impatto dei singoli scarichi sul corpo idrico recettore dello scarico finale, prevedendo una progressiva separazione dei reflui nell'ambito di un piano complessivo di adeguamento che il titolare dell’attività da cui origina lo scarico dovrà presentare. Per tutte le altre tipologie di acque reflue si chiederà il relativo parere alla struttura tecnica competente.
Possono essere indicate soluzioni diverse da quelle previste nei commi precedenti qualora sussistano esigenze tecniche documentabili, purché le soluzioni adottate permettano il raggiungimento dello stesso fine della disposizione derogata nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti.
ART.11) PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE
Il provvedimento autorizzativo, predisposto sulla base delle risultanze delle procedure istruttorie, contiene una serie di prescrizioni secondo quanto previsto dall’art. 124 c. 10 del D.lgs. 152/06. Tali prescrizioni vengono individuate sentite le strutture tecniche competenti.
A tale proposito, vengono definite, in accordo con le suddette strutture, una serie di specifiche prescrizioni differenziate per ciascuna tipologia di istruttoria; tali serie di prescrizioni potranno essere modificate o integrate anche in relazione alle particolari esigenze che dovessero emergere nel corso dell’istruttoria.
Visti i disposti dell’ art. 130 e del c. 3 dell’art. 133 del D.lgs. 152/06, qualora durante un sopralluogo venga accertata la mancata ottemperanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, il personale delle strutture tecniche competenti provvederà ad inviare alla Provincia un verbale di accertamento ed un rapporto di sopralluogo contenente le informazioni necessarie per permettere alla Provincia di predisporre gli atti di cui all’art. 130 sopracitato.
ART.12) TEMPISTICA RELATIVA ALL’OTTEMPERANZA DELLE PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE
Allo scopo di definire la tempistica oggetto del presente articolo, contemperando le esigenze connesse alla tutela delle acque dall’inquinamento con le necessità tecnico - economiche del soggetto latore dell’istanza, gli uffici provvederanno a convocare, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione, il Legale Rappresentante titolare dell’attività da cui origina lo scarico od un suo delegato.
Nel definire la suddetta tempistica, gli uffici si atterranno ai criteri ed agli intervalli temporali stabiliti nell’allegato Prospetto II.
Le conclusioni del suddetto incontro verranno formalizzate con la stesura di un verbale sottoscritto dalle parti.
Qualora il Legale Rappresentante, formalmente convocato, non partecipi all’incontro ovvero non sottoscriva il suddetto verbale, si procederà d’ufficio alla definizione della tempistica in argomento.
Ulteriori richieste di modifica, salvo situazioni eccezionali, anche tenuto conto dei disposti di cui al precedente art. 5, non verranno accolte.
ART. 13) VALORI LIMITE D’EMISSIONE DEGLI SCARICHI
Per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, si applicheranno i valori limite d’emissione indicati nel Prospetto I. Ferme restando le limitazioni allo scarico sul suolo di cui all’articolo 103 del D.lgs. 156/2006 e i divieti di scarico di cui al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto citato, per le acque reflue recapitanti sul suolo o nei primi strati del sottosuolo che non rientrano nella definizione di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
ART. 14) INSTALLAZIONE DI CAMPIONATORI PRESSO GLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Nelle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane provenienti da:
-impianti con potenzialità maggiore od uguale a 50.000 A.E.:si prescriverà l’installazione, entro 30/90 giorni dalla data di notifica dell’atto, di un autocampionatore fisso le cui caratteristiche tecniche sono indicate1 nella direttiva allegata alla DGR n. 528 del 04/08/05, salvo la possibilità di applicare i tempi più favorevoli previsti dalla Direttiva. In questo caso si prescriverà che venga allestita un’adeguata postazione e che, nel periodo transitorio, sia messo a disposizione un campionatore mobile, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nella direttiva allegata alla DGR n. 528 del 04/08/05;
- impianti di potenzialità maggiore o uguale a 10.000 e minore di 50.000 A.E.: si prescriverà l’installazione, entro 30/90 giorni dalla data di notifica dell’atto, di un autocampionatore fisso le cui caratteristiche tecniche sono indicate1 2 nella direttiva allegata alla DGR n. 528 del 04/08/05, salvo la possibilità di applicare i tempi più favorevoli previsti dalla Direttiva. In questo caso si prescriverà che venga allestita un’adeguata postazione e che, nel periodo transitorio, sia messo a disposizione un campionatore mobile, le cui caratteristiche tecniche sono indicate nella direttiva allegata alla DGR n. 528 del 04/08/05;
- impianti di potenzialità maggiore o uguale a 2.000 e minore di 10.000 A.E.: si prescriverà, entro un anno dall’approvazione della direttiva e successivamente entro 30/90 giorni dalla data di notifica dell’atto, l’allestimento di una postazione e la messa a disposizione di un campionatore mobile. Potrà essere utilizzato un campionatore mobile non collegato a sistemi per rendere il campionamento proporzionale alla portata, le cui caratteristiche andranno concordate con l’Autorità competente al controllo1. Dovrà essere comunque concordato, anche tramite apposite misure, un andamento di riferimento della portata (ad esempio valore diurno e valore notturno) sulla base del quale programmare il campionatore.
- impianti con potenzialità minore di 2.000 A.E.: si prescriverà la sola installazione di un pozzetto di campionamento conforme alle norme UNICHIM.
Nelle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali provenienti da impianti di tipo S.B.R. che scaricano in ore serali/notturne (dalle 19.00 alle 8.00) sarà inserita la seguente prescrizione:
1 Tale campionatore dovrà essere:
• automatico e programmabile;
• dotato di sistemi per rendere il campionamento proporzionale alla portata;
• refrigerato;
• sigillabile;
• installato in modo da rendere possibile la sigillatura del condotto di prelievo;
• dotato di sistema di segnalazione di guasto e/o interruzione di funzionamento. Preferenzialmente i campionatori dovranno essere autosvuotanti.
2 per tali impianti potranno essere utilizzati campionatori in uscita (e se richiesto anche in ingresso) non collegati a sistemi
per rendere il campionamento proporzionale alla portata, garantendo in ogni caso la misura e la registrazione in continuo della portata e programmando il campionatore sulla base dell’andamento medio della portata.
entro 30/90 giorni dalla data di notifica dell’atto
1. l’installazione di un autocampionatore fisso, le cui caratteristiche tecniche sono indicate1 nella direttiva allegata alla DGR n. 528 del 04/08/05
o in alternativa
2. allestire la postazione e mettere a disposizione un campionatore mobile, le cui caratteristiche tecniche saranno concordate con l’Autorità competente al controllo.
ART. 15) RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE URBANE - PROBLEMI STRUTTURALI
Qualora sussistano problemi strutturali a carico della rete fognaria (es. infiltrazioni da falda o da c.i.s., rotture tali per cui la concentrazione in ingresso al depuratore è inferiore ai valori limite d’emissione allo scarico ecc.) il titolare dello scarico dovrà produrre la seguente documentazione, preventivamente del rilascio dell’atto autorizzativo:
• un rapporto sullo stato di funzionalità del depuratore
• una relazione in merito alla presunta origine delle portate anomale in fognatura, punti di contatto rilevati, attività di monitoraggio svolte o previste
• i dati chimico fisici relativi all’ingresso ed all’uscita dell’impianto riguardanti almeno due trimestri significativi, con particolare riguardo alla portata
• certificato analitico dello scarico redatto da laboratorio accreditato relativo a tutti i parametri contenuti nella Tab. 3 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.
L’autorizzazione prevederà come prescrizione la:
− predisposizione, entro un anno dalla notifica dell’atto autorizzativo, di un programma di interventi da realizzarsi sulle fognature e sulle tombinature finalizzati a intercettare le portate d’acqua provenienti da falda o da corsi d’acqua superficiali. Il citato piano dovrà essere corredato dal programma temporale delle attività di ispezione e monitoraggio previste.
Sulla base delle disposizioni di cui ai cc.3 e 4 dell’art. 27 del R. R. n. 3 le prescrizioni citate nei commi citati possono concernere l’installazione di allarmi, misuratori, ecc. ma non la realizzazione di trattamenti il cui termine d’installazione è già spirato.
Sono fatti salvi gli ulteriori indirizzi in materia che dovessero essere emanati dalla Regione Lombardia.
ART. 16) SCARICATORI DI PIENA AL SERVIZIO DI PUBBLICHE FOGNATURE
Gli scaricatori di piena al servizio di pubbliche fognature dovranno essere conformi a quanto previsto all’art. 15 del R.R. 03/06. Lo scarico del manufatto dovrà attivarsi solo in tempo di pioggia.
Data la difficoltà di accertare il consumo medio giornaliero industriale, può essere ammesso che il gestore della fognatura effettui una stima dello stesso.
Qualora non siano presenti scarichi di acque reflue industriali in fognatura il gestore dovrà allegare una dichiarazione firmata.
Per le istanze di cui al presente articolo non si procederà ad effettuare l’incontro per l’inserimento delle prescrizioni di cui all’art. 12.
ART. 17) DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ASSIMILATE E URBANE NEL PERIODO OCCORRENTE ALLA MESSA A PUNTO DEI PRESIDI DEPURATIVI
Salvo diversa disciplina regionale, dietro presentazione d’istanza ai sensi dell’art. 3 del presente documento, la Provincia può rilasciare un’autorizzazione provvisoria di tre mesi, prorogabili di non oltre due, in via eccezionale e su motivata richiesta, per l’avvio di impianti di trattamento a servizio di nuovi scarichi di acque reflue urbane e di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati.
Lo scarico, nell’intervallo temporale sopra richiamato, dovrà rispettare i seguenti valori limite di emissione per lo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo: abbattimenti minimi del 30% per quanto concerne BOD5 e del 15% relativamente al fosforo.
ART. 18) ACQUE REFLUE URBANE COSTITUITE ANCHE DA ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Qualora il richiedente non invii quanto indicato alla lett. a c. 3 dell’art. 10 del R.R. 3/06:
- relazione che riporti il COD oppure il volume (mc/ giorno lavorativo tipo) delle acque reflue industriali inviate in fognatura e acque reflue urbane in ingresso all’impianto stesso
e dalla documentazione agli atti risultino presenti scarichi di acque reflue industriali in fognatura, nell’atto autorizzativo sarà inserito il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 03/04/2006 n. 152.
ART. 19) NORMA TRANSITORIA
Le istruttorie relative alle domande oggetto del presente atto presentate prima dell’approvazione dello stesso saranno concluse secondo quanto indicato nell’Atto d’indirizzo "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda" approvate con la D.G.P. n. 352 del 16/12/05.
Art. 20) DISPOSIZIONI FINALI
Per le casistiche e per ogni altro aspetto non considerati dal presente atto si fa riferimento diretto alle disposizioni di cui al D.lgs. 152/06, al Regolamento Regionale n. 3/06, al Regolamento Regionale n. 4/06 e al Programma di Tutela e Usi delle Acque della Regione Lombardia.
PROSPETTO I:
Tabella riassuntiva nella quale sono sintetizzate, in funzione del relativo carico organico, le aree nelle quali vige il divieto di scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, nonché, per le aree dove lo scarico è consentito, i relativi valori limite di emissione prescritti.
a.e. serviti | Divieto di scarico | Limiti emissione |
< 50 a.e | Nella fascia di 1km dalla linea di costa dei laghi | 0,5 ml/l solidi sedimentabili |
50 < a.e. < 100 | In area vulnerabile | 0,5 ml/l solidi sedimentabili |
100 < a.e. < 400 | In area vulnerabile | Tab 2 R.R. |
400 < a.e < 2000 | In area vulnerabile + bacino idrografico laghi entro 10 km linea di costa | Tab. 3 R.R. 24/03/06 n. 3+ Tab. 4 allegato 5 parte terza d. lvo 152/2006 per i rimanenti parametri |
> 2000 a.e. | In area vulnerabile + bacino idrografico laghi entro 10 km linea di costa | Tab. 4 allegato 5 parte terza D.lgs. 152/2006 |
Note al Prospetto I
DA R.R. N. 3/06 – ALLEGATO B
Tabella 2 Valori limite di emissione per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate e di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente inferiore a 2000 a.e..
Parametri | Potenzialità impianto [abitanti equivalenti] | ||
> 50 ≤ 100 | > 100 ≤ 400 | > 400 < 2.000 | |
BOD5 [mg/l] | 60(1) | 40 | |
COD mg/l] | 160 | 160 | |
Solidi sospesi totali (mg/l] | 80 | 60 | |
Grassi e oli animali/vegetali (mg/l] | 20 | 20 | |
Azoto ammoniacale (come NH4) (mg/l] | -- | 25 | |
Solidi sedimentabili (ml/l) | 0,5 |
(1) il limite non si applica nel caso di lagunaggio naturale
Tabella 3 Valori limite di emissione per le acque reflue urbane degli impianti di trattamento a servizio di agglomerati con una popolazione superiore a 400 e inferiore a 2000 abitanti equivalenti recapitate sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo
PARAMETRI | UNITÀ DI MISURA | VALORE LIMITE |
Solidi sospesi totali | [ mg/l ] | 35 |
BOD5 | [ mg/l ] | 25 |
COD | [ mg/l ] | 125 |
Azoto totale | [ mg/l ] | 30 |
Fosforo totale | [ mg/l ] | 4 |
Tensioattivi totali | [ mg/l ] | 2 |
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/06 | -- | I valori limiti di emissione prescritti dalla medesima Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte III del D. Lgs 152/06 |
DA D. lgs. 152/06 – ALLEGATO 5 ALLA PARTE TERZA
Tabella 4. limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo
unità di misura | (il valore della concentrazione deve essere minore o uguale a quello indicato) | ||
1 | pH | 6 – 8 | |
2 | SAR | 10 | |
3 | Materiali grossolani | - | assenti |
4 | Solidi sospesi totali | mg/L | 25 |
5 | BOD5 | mg O2/L | 20 |
6 | COD | mg O2/L | 100 |
7 | Azoto totale | mg N /L | 15 |
8 | Azoto ammoniacale | mg NH4/L | 5 |
9 | Fosforo totale | mg P /L | 2 |
10 | Tensioattivi totali | mg/L | 0,5 |
11 | Alluminio | mg/L | 1 |
12 | Berillio | mg/L | 0,1 |
13 | Arsenico | mg/L | 0,05 |
14 | Bario | mg/L | 10 |
15 | Boro | mg/L | 0,5 |
16 | Cromo totale | mg/L | 1 |
17 | Cromo VI | mg/L | 0,05 |
18 | Ferro | mg/L | 2 |
19 | Manganese | mg/L | 0,2 |
20 | Nichel | mg/L | 0,2 |
21 | Piombo | mg/L | 0,1 |
22 | Rame | mg/L | 0,1 |
23 | Selenio | mg/L | 0,002 |
24 | Stagno | mg/L | 3 |
25 | Vanadio | mg/L | 0,1 |
26 | Zinco | mg/L | 0,5 |
27 | Solfuri | mg H2S/L | 0,5 |
28 | Solfiti | mg SO3/L | 0,5 |
28 | Solfati | mgSO4/L | 500 |
30 | Cloro attivo | mg/L | 0,2 |
31 | Cloruri | mg Cl/L | 100 |
32 | Fluoruri | mg F/L | 1 |
33 | Fenoli totali | mg/L | 0,1 |
33 | Aldeidi totali | mg/L | 0,5 |
35 | Composti organici aromatici totali | mg/L | 0,01 |
36 | Composti organici azotati totali | mg/L | 0,01 |
37 | Pesticidi fosforati | mg/L | 0,01 |
38 | Saggio di tossicità su Daphnia magna (vedi nota 8 di tabella 3) | LC5024h | il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale |
39 | Escherichia coli - | UFC/100 mL | Da definire caso per caso in sede di autorizzazione, in ogni caso < 5000 |
ELENCO DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA (DA PTUA)
ZONA VULNERABILE TABELLA A ZONA ATTENZIONE TABELLA C
Comune |
Asola |
Xxxxxxx X. Xxxx |
Xxxxxxxxxx |
Casalmoro |
Castelbelforte |
Castelgoffredo |
Castiglione D/S |
Cavriana |
Dosolo |
Felonica Po |
Goito |
Gonzaga |
Guidizzolo |
Xxxxxxx |
Xxxxxxx Xx |
Marmirolo |
Medole |
Monzambano |
Motteggiana |
Pegognaga |
Pieve Di Coriano |
Piubega |
Porto Mn |
Rodigo |
Roverbella |
X. Xxxxxxx D/S |
Solferino |
Xxxxxxx |
Xxxxxxxx |
Volta Mantovana |
PROSPETTO II
DOCUMENTO ALLEGATO ALL’ART. 12
PRESCRIZIONE | DA REALIZZARE ENTRO MIN (1) | DA REALIZZARE ENTRO MAX (1) | ||
1. installazione del pozzetto di prelievo del refluo in uscita, immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore; | • 30 giorni | • 60 giorni | ||
2. installazione di un contaore di funzionamento delle pompe di sollevamento con rilevazione settimanale dei dati su apposito quaderno di esercizio impianto | • | • 30 giorni per depuratori con potenzialità inferiore a 300 A.E. | ||
3. installazione di un contaore di funzionamento delle pompe di sollevamento al servizio dello scaricatore di piena di tipo meccanico con rilevazione settimanale dei dati su apposito quaderno di esercizio impianto | • | • 30 giorni per depuratori potenzialità se dotati meccanico | di di | qualunque scaricatore |
4. installazione sull'impianto (a monte o a valle dello stesso), di un misuratore di portata dell'acqua scaricata con sistema di rilevazione in continuo; (per impianti con potenzialità superiore ai 300 AE) | • 90 giorni, fermo restando che la portata durante tale periodo sarà desunta registrando le ore di funzionamento delle pompe presenti sull’impianto. | • 180 giorni, per impianti superiori ai 2000 A.E., fermo restando che la portata durante tale periodo sarà desunta registrando le ore di funzionamento delle pompe presenti sull’impianto. • un anno, per depuratori con potenzialità compresa fra 300 e 2000 A.E., fermo restando che la portata durante tale periodo sarà desunta registrando le ore di funzionamento delle pompe presenti sull’impianto. | ||
5. installazione sugli organi in movimento relativi a sollevamento, ossigenazione e ricircolo fanghi, di un sistema di allarme (con lampeggiante) allo scopo di comunicare, in tempo reale, la fermata per guasti, ecc..., al personale incaricato della gestione dell'impianto di depurazione; | • 30 giorni | • 90 giorni • un anno, per depuratori inferiore a 300 A.E. | con | potenzialità |
6. installazione sugli organi in movimento relativi a sollevamento, ossigenazione e ricircolo fanghi, di un sistema di allarme (telecontrollo) allo scopo di comunicare, in tempo reale, la fermata per guasti, ecc..., al personale incaricato della gestione dell'impianto di depurazione; | • 90 giorni | • 180 giorni, fermo restando che entro 90 giorni dalla data di notifica dovrà essere installato un sistema d’allarme con lampeggiante. | ||
7. predisposizione, di uno stadio per la disinfezione dei reflui in uscita prima dell'immissione nel corpo recettore utilizzato per l'irrigazione dei campi, le cui modalità e l'esercizio dovranno essere preventivamente concordati con la medesima autorità competente al controllo; | • 90 giorni, fermo restando l’obbligo del rispetto valore limite per il parametro E. coli: 5000 UFC/100 ml | • 180 giorni, fatta salva per situazioni particolari, la possibilità di concedere tempi superiori (i.e. impianti di più ridotte dimensioni con potenzialità minore di 2000 AE) |
i tempi indicati decorrono sempre dalla data di notifica dell’atto autorizzativo.