Accordo
Traduzione1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
0.741.619.487
e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo
ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci
Concluso il 28 aprile 1998
Entrato in vigore mediante scambio di note il 13 dicembre 1998
(Stato 19 giugno 2001)
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica di Lettonia,
qui di seguito detti Parti contraenti,
animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione
Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio nazionale di una Parte contraente o in transito attraverso uno di questi territori nazionali, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio nazionale dell’altra Parte contraente.
Art. 2 Definizioni
Ai sensi del presente Accordo i termini seguenti designano:
1. «trasportatore» una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o nella Repub- blica di Lettonia, ha il diritto di effettuare trasporti transfrontalieri su strada di persone o merci conformemente alle prescrizioni in vigore nel suo Stato;
2. «veicolo» un veicolo stradale a propulsione meccanica, nonché eventual- mente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti e immatricolati per il tra- sporto di:
a) oltre 9 viaggiatori seduti, conducente compreso,
b) merci;
3. «autorizzazione» ogni licenza, concessione o autorizzazione richiesta, se- condo le prescrizioni nazionali delle Parti contraenti e che autorizza i tra- sportatori a eseguire i trasporti di persone e di merci nel senso del presente Accordo.
RU 2001 1534
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
Art. 3 Trasporti di persone
1. I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione:
a) il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nello Stato d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di questo territorio (circuito a porte chiuse); o
b) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nello Stato d’imma- tricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio nazionale dell’altra Parte contraente, quando il veicolo ritorna vuoto nello Stato in cui è stato immatricolato; o
c) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio nazionale dell’altra Parte contraente a un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del veicolo a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto nel territorio nazionale dell’altra Parte contraente e che i viaggiatori:
– prima dell’arrivo nel territorio nazionale in cui vengono accolti venga- no riuniti in gruppi con un contratto di trasporto; o
– precedentemente siano stati trasportati dallo stesso trasportatore, alle condizioni elencate nella lettera b) nell’altro Stato contraente e ora vengano trasportati in un altro Paese; o
– siano invitati a recarsi nel territorio nazionale dell’altra Parte contraen- te, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiato- ri devono formare una cerchia omogenea di persone che non può essere stata raggruppata unicamente in vista di questo viaggio.
d) i viaggi in transito a porte chiuse attraverso il territorio nazionale dell’altra Parte contraente.
2. I trasporti regolari di persone che adempiono le condizioni seguenti sono esenti dall’obbligo di autorizzazione:
– i viaggi pendolari con alloggio in transito o verso il territorio nazionale del- l’altra Parte contraente; nonché
– i viaggi a vuoto dei veicoli che vengono effettuati in rapporto con i viaggi pendolari.
3. I trasporti di cui nei numeri 1 e 2 del presente articolo sono attestati da un docu- mento di controllo.
4. I trasporti diversi da quelli nominati nei numeri 1 e 2 del presente articolo sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse fatta salva la reciprocità.
Art. 4 Trasporti di merci
Ogni trasportatore ammesso in una Parte contraente è autorizzato a importare tem- poraneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio nazionale dell’altra Parte con- traente, per trasportare merci:
a) tra un luogo del territorio nazionale di una Parte contraente e un luogo qual- siasi del territorio nazionale dell’altra Parte contraente; o
b) dal territorio nazionale dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio nazionale dell’altra Parte contraente; o
c) in transito attraverso il territorio nazionale dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Applicazione del diritto nazionale
Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i con- ducenti di veicoli di una Parte contraente, nel caso di viaggi sul territorio nazionale dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti che non vanno applicati in modo discriminante.
Art. 6 Divieto di trasporti interni
Il cabotaggio di persone e merci, vale a dire i trasporti tra due o più luoghi all’interno del territorio nazionale di una Parte contraente da parte di trasportatori dell’altra Parte contraente, non è permesso. La Commissione mista, menzionata nel- l’articolo 10, può convenire in merito facilitazioni.
Art. 7 Infrazioni
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo.
2. I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio nazionale dell’altra Parte contraente, hanno violato disposizioni del presente Accordo o leggi e regolamen- ti ivi validi sui trasporti stradali o la circolazione stradale, su domanda delle autorità competenti di questo Stato possono essere oggetto delle seguenti misure, che devono essere eseguite dalle autorità d’immatricolazione del veicolo:
a) avvertimento;
b) revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.
3. L’autorità che ha preso una misura siffatta ne informa le autorità competenti del- l’altra Parte contraente.
4. Sono salve le sanzioni che possono essere applicate, in virtù del diritto nazionale, dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio tali infrazioni sono state commesse.
Art. 8 Autorità competenti
Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità autorizzate a eseguire il presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.
Art. 9 Disposizioni d’esecuzione
Le disposizioni d’esecuzione relative al presente Accordo sono convenute dalle Parti contraenti in un protocollo2 che costituisce parte integrante del presente Accordo.
Art. 10 Commissione mista
1. Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista per l’esecuzione del pre- sente Accordo.
2. Questa Commissione è competente anche per l’adeguamento del protocollo men- zionato nell’articolo 9.
3. Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convoca- zione di questa Commissione mista; essa si riunisce alternativamente sul territorio nazionale di ciascuna Parte contraente.
Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein
Conformemente al desiderio formale del Principato del Liechtenstein, l’Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato di unione xxxxxxxx0.
Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità
1. Le Parti contraenti si notificano reciprocamente per via diplomatica con uno scambio di note che sono adempiute tutte le condizioni necessarie delle prescrizioni nazionali per l’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno dopo la data dell’ultima nota sulla sua approvazione, spedita per via diplomatica, in sintonia con le condizioni previste conformemente alle prescrizioni nazionali. È applicato provvisoriamente a decorrere dalla data della sua firma.
2. L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ogni Parte contraente all’altra Parte per scritto per la fine di un anno civile, osservando un termine di denuncia di almeno tre mesi.
2 Non pubblicato nella RU.
3 RS 0.631.112.514
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno fir- mato il presente Accordo.
Fatto a Riga il 28 aprile 1998 in due esemplari originali, nelle lingue tedesca e letto- ne, i due testi facenti parimenti fede. Nel caso di divergenze tra i testi è determinante la versione tedesca.
Per il Per il
Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Lettonia: Xxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx