CAPITOLO 6
CAPITOLO 6
Il contratto
SOmmARIO: 1. Definizione. Classificazioni. – 2. (Segue) Il negozio giuridico. – 3. L’au- tonomia contrattuale. – 4. L’accordo. La conclusione del contratto. – 5. I rapporti pre- paratori. – 6. Le dichiarazioni e gli atti unilaterali. – 7. Le trattative e la responsabilità precontrattuale. – 8. Le condizioni generali e le clausole d’uso. – 9. La causa. – 10. L’oggetto. – 11. La forma. – 12. La condizione. – 13. Gli effetti del contratto. – 14. La rappresentanza.– 15. L’invalidità e l’inefficacia del contratto. – 16. La risoluzione del contratto. – 17. La tutela del consumatore.
1. Definizione. Classificazioni
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estin- guere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321). Dispone l’art. 1325 che i requisiti del contratto, come si vedrà meglio in seguito, sono: (i) l’accordo delle parti (artt. 1326 s.), (ii) la causa (artt. 1323 s.), l’oggetto (artt. 1346 s.) e la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità (art. 1350 s.).
Il contratto ad effetti obbligatori crea uno o più rapporti obbligatori. Il con- tratto che trasferisce una cosa o un diritto ha effetti reali immediati (art. 1376) o differiti (cioè subordinati all’adempimento di un’obbligazione strumentale: infra, Cap. VII §1). Il contratto ad effetti autorizzativi attribuisce un potere giuridico o rimuove un limite all’esercizio di un diritto.
Il contratto a prestazioni corrispettive assolve ad una funzione di scam- bio (sinallagma) e ricorre quando le prestazioni (in senso ampio, comprensivo cioè anche della produzione di effetti reali o autorizzativi) sono in funzione l’una dell’altra e quindi il vizio che colpisce una si ripercuote necessariamente sull’altra. Nel contratto associativo (o con comunione di scopo), invece, le prestazioni non si incrociano ma mirano a perseguire uno scopo comune ai contraenti.
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BOX DI APPROFONDIMENTO
Varie tesi hanno tentato di individuare - pare, senza successo - l’essenza della cor- rispettività, che ricorrerebbe quando le prestazioni sono causa l’una dell’altra (ma la causa non è oggi riferita alla prestazione: art. 1325 n. 2: infra, §9), interdipendenti (ciò che però in realtà consegue alla corrispettività: ad es. il contratto di società non è a prestazioni corrispettive, anche se la partecipazione di ciascuno fosse essenziale); reciproche (ma non tutte le prestazioni reciproche sono in rapporto di corrispettivi- tà).
L’opinione prevalente in dottrina è che contratto plurilaterale (artt. 1420, 1446, 1459, 1466) è solo il contratto associativo, perché la disciplina codicistica, ispirata al principio di conservazione del contratto, si fonda sull’essenzialità o meno della singola partecipazione. Gli accordi plurilaterali non associativi (ad es. divisione, dele- gazione accettata, transazione plurilaterale, permuta a catena) sono dunque negozi plurilaterali non contrattuali, perché la partecipazione di ciascuno è sempre oggetti- vamente essenziale. La tesi appare in verità troppo formalista, e infatti ad es. l’invali- dità relativa ad un solo compratore nella vendita congiunta di un bene (dai più ritenuta però non un contratto plurilaterale, bensì bilaterale con parte plurisoggettiva: supra, Cap. I §3) può non travolgere l’intero contratto.
Il contratto oneroso comporta reciproci vantaggi e sacrifici, ma non è neces- sariamente a prestazioni corrispettive (ad es. artt. 757, 793, 1709). Il contratto gratuito comporta sacrifici solo per un contraente, rispetto al quale non è però necessariamente privo di utilità (art. 1333: infra, §6). La prestazione (e non il contratto) può essere a titolo oneroso o gratuito in base alla concreta operazio- ne economica (ad es. art. 2901 comma 2: infra, Cap. IX §3).
Il contratto si perfeziona normalmente con il consenso delle parti e dunque è consensuale. Residuano però nel nostro sistema alcune figure storiche di contratto reale (del tutto eliminate ad es. in Germania) che per perfezionarsi pretende (oltre al consenso) anche la consegna (effettiva, ficta o simbolica) della cosa che ne è oggetto, perché l’ordinamento considera meritevole di tutela l’interesse di una sola parte (ad es. del comodante alla custodia e alla restituzione e non del comodatario a ricevere la cosa in prestito). Prima della consegna esiste solo un rapporto di cortesia, o al più in itinere (fonte di re- sponsabilità precontrattuale ex art. 1337 di chi, raggiunto l’accordo, non ese- gua la traditio). I contratti reali possono essere oggetto di preliminare (arg. ex art. 1822; sono però inapplicabili gli artt. 2930 e 2932 e l’inadempiente deve solo risarcire il danno) e anche riprodotti in corrispondenti contratti consensuali atipici (nei quali la consegna si pone come adempimento di un obbligo e non come stipula di un definitivo), fermo restando che dalla consegna dipende l’ef- fetto tipico del contratto e cioè l’obbligo di riconsegna (deposito, comodato), di restituzione (mutuo, riporto, deposito irregolare) o la nascita del diritto reale (pegno). Un contratto consensuale non può invece essere configurato come reale atipico ricollegando l’effetto traslativo alla consegna della cosa, neanche con una condizione, che sarebbe inconfigurabile perché la consegna non è
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un fatto esterno al tipo contrattuale (come non lo è il pagamento del prezzo:
infra, §12).
Il contratto ad esecuzione istantanea immediata o differita (ad es. vendita a termine) esaurisce i suoi effetti in un solo momento. Nel contratto di durata, invece, l’esecuzione si protrae nel tempo per soddisfare un bisogno continua- tivo e può essere continuata (la prestazione è unica ed ininterrotta nel tempo: ad es. locazione, affitto, somministrazione di energie, comodato) o periodica (sono effettuate più prestazioni in date prestabilite o a richiesta di una delle parti: ad es. rendita, conto corrente).
Nel contratto aleatorio, per volontà delle parti (ad es. emptio spei ex art. 1472 comma 2: infra, Cap. VII §1) o per sua natura (ad es. assicurazione, mantenimento, vitalizio), a differenza che nel contratto commutativo, una par- te si assume il rischio di un evento casuale che incide sul contenuto del suo diritto o della sua prestazione. Il rischio qualifica l’operazione economica a livello causale e di disciplina (artt. 1448 comma 4, 1469), ma non in via esclu- siva, bensì concorre a determinare la causa concreta (ad es. la emptio spei è pur sempre una vendita).
È possibile raggiungere un accordo (non contrattuale, perché non dispositi- vo ex art. 1321) in ordine alla forma (accordo configurativo ex art. 1352) o al con- tenuto di eventuali, futuri contratti (accordo normativo, il cui contenuto si inserisce nel successivo contratto in assenza di clausole contrastanti: ad es. contratto-tipo tra imprese e fornitori abituali), ferma restando la libertà di contrarre.
2. (Segue) Il negozio giuridico
Il negozio giuridico è la manifestazione di volontà dell’individuo sul piano giuridico e abbraccia dunque fenomeni molto diversi, inclusi gli atti inter vivos e mortis causa, unilaterali e bilaterali o plurilaterali.
Il contratto, non più meramente modo di acquisto della proprietà come nel codice del 1865, è al centro del sistema del codice del 1942, che però igno- ra la categoria del negozio giuridico per costruire il contratto come oggettivo strumento di scambio, piuttosto che come potere della volontà del singolo. Peraltro gran parte della dottrina, seguendo l’impostazione del codice tedesco, costruisce il contratto come sottospecie del negozio giuridico.
La riunificazione del codice civile e del codice di commercio (ancora oggi separati negli ordinamenti ad es. di Germania, Francia e Spagna) ha imposto di tener conto della necessità del commercio di obiettivizzare il rapporto, a scapito della ricerca dell’effettiva volontà e a tutela dell’affidamento dei terzi (ad es. artt. 1394, 1398, 1415 comma 1, 2652 n. 6) o del contraente stesso (ad es. è necessaria la riconoscibilità e non è più sufficiente la scusabilità dell’er- rore). Perciò anche la tutela del consumatore era molto limitata (artt. 1341, 1342); oggi però l’attuazione delle direttive europee sta ricreando il dualismo tra atti civili e atti di commercio, ossia tra i contratti del consumatore ed i con- tratti commerciali o di impresa (infra, §17).
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Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si os- servano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenu- to patrimoniale (art. 1324). La disciplina del contratto si applica dunque solo per analogia (escluse le norme eccezionali) al testamento e agli atti di diritto familiare (ad es. matrimonio).
Essa è peraltro richiamata dalla dottrina in materia di patteggiamento del- la pena (art. 444 c.p.c.), fermo restando che il proponente non dispone della propria (indisponibile) libertà personale ma sceglie un rito in luogo di un altro; nonché dall’art. 11 comma 2 L. 241/90 in materia di accordi ad evidenza pubblica che lo Stato (o altro ente pubblico non economico) stipula con l’inte- ressato al fine di determinare il contenuto discrezionale di un provvedimento amministrativo o di sostituirlo, fermo restando che il venir meno dell’interesse pubblico di cui l’ente è portatore legittima il recesso unilaterale da parte dell’en- te stesso, salvo indennizzo.
3. L’autonomia contrattuale
Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 comma 1). L’autonomia contrattuale è il potere di autoregolamentare i propri interessi, giuridicizzando un’operazione econo- mica. Non è garantita dalla Costituzione se non indirettamente, quale mezzo di esplicazione della personalità del singolo e quindi diritto inviolabile ex art. 2, ovvero quale strumento dell’iniziativa economica privata ex art. 41, con riserva di legge per gli eventuali limiti ad essa imposti. Essa si esplica nella libertà di concludere o meno il contratto (cfr. però artt. 874, 1032) di fissarne il contenuto (cfr. però art. 1339), di scegliere la persona del contraente (cfr. però art. 732) e di dar vita a contratti atipici (infra).
Le parti possono anche concludere contratti atipici aventi una disciplina particolare purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secon- do l’ordinamento giuridico (art. 1322 comma 2).
Il giudizio di meritevolezza (certa, nei contratti tipici) verifica che lo schema astratto, e cioè il tipo contrattuale ideato dai contraenti, sia idoneo a svolgere una qualche funzione economico-sociale ed è quindi qualitativamente diverso dal giudizio di liceità, che invece riguarda la causa (infra, §9). La giurispruden- za ha ritenuto immeritevole ad es. la cessione di calciatori in violazione dei re- golamenti sportivi, perché inidonea ad operare nell’ordinamento sportivo, e lo stesso dovrebbe dirsi ad es. del contratto con il ‘mago’ per ricevere protezione astrale. La meritevolezza dei contratti a larga diffusione internazionale (ad es. contratto autonomo di garanzia) è però valutata con riferimento non al diritto interno, bensì a quello dei Paesi di affine civilità giuridica (art. 16 L.D.i.P.)
Secondo alcuni autori, il giudizio di meritevolezza consentirebbe al giudi- ce di valutare la conformità degli interessi perseguiti ai principi costituzionali e sarebbe pertanto configurabile un contratto socialmente dannoso ma non illecito (ad es. perché eccessivamente sbilanciato a favore di una sola parte).
- FORmA (1350
s.): quando risulta che è prescritta dalla legge a pena di nullità
- OGGETTO (1346):
prestazione in senso ampio (assunzione di un’obbligazione o trasferimento di un diritto)
- CAUSA (1323 s.):
funzione economi- co-individuale del contratto o ragione dell’affare; può es- sere illecita (1343) (il TIPO riguarda lo schema astratto e pone un problema di configurabilità o di meritevolezza)
- ACCORDO (1326
s.): incontro delle volontà dei con- traenti in ordine ad un dato assetto di interessi
RIEPILOGHIAmO
CONTRATTO: l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (1321) | ||
Requisiti: |
Ha EFFETTI OBBLIGATORI (se crea uno o più rapporti obbligatori), REALI (se trasfe- risce una cosa o un diritto) immediati o differiti o AUTORIZZATIVI (se attribuisce un potere o rimuove un limite all’esercizio di un diritto)
È a PRESTAZIONI CORRISPETTIVE se assolve ad una funzione di scambio o AS- SOCIATIVO se le prestazioni non si incrociano ma mirano a perseguire uno scopo comune ai contraenti
È ONEROSO se comporta reciproci vantaggi e sacrifici o GRATUITO se comporta sacrifici solo per un contraente
È CONSENSUALE se si perfeziona con il consenso delle parti o REALE se pretende anche la consegna della cosa
È AD ESECUZIONE ISTANTANEA, immediata o differita, se esaurisce i suoi effetti in un solo momento, ovvero DI DURATA, continuata o periodica, se l’esecuzione si pro- trae nel tempo per soddisfare un bisogno continuativo
Il NEGOZIO GIURIDICO è la manifestazione di volontà dell’individuo rilevante per il diritto ed è costruito come sottocategoria del contratto dal codice civile (1324), mentre i rapporti sono rovesciati dalla dottrina
È utilizzabile lo schema del NEGOZIO UNILATERALE RIFIUTABILE incrementativo del patrimonio altrui (1333)
RAPPORTI PREPARATORI in ordine decrescente di vincolatività per il concedente-promittente:
CONTRATTO PRELIMINARE (1351) → OPZIONE (1331)
→ PRELAZIONE → CONTRATTO FINALE
ESERCITIAmOCI
1. I contratti reali si perfezionano:
A - con il consenso e con la consegna della cosa B - con il solo consenso
C - con la sola consegna della cosa
D - con il consenso espresso per iscritto
2. In base al c.d. principio di cognizione, il contratto è concluso nel momento in cui:
A - l’altra parte ha conoscenza della proposta e manifesta una seria volontà di accettare
B - l’altra parte ha conoscenza della proposta e invia una dichiarazione di accetta- zione al proponente
C - il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte
D - il proponente non viene a conoscenza di un rifiuto dell’altra parte entro un con- gruo termine
3. Qualora, su richiesta del proponente, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta:
A - la prestazione può eseguirsi e sarà disciplinata quale gestione di affari altrui B - la prestazione può eseguirsi e sarà disciplinata quale rapporto contrattuale di fatto
C - il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui è stata formulata la propo- sta
D - il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione
4. Il contratto preliminare deve essere fatto:
A - nella stessa forma che le parti intendono utilizzare per il contratto definitivo B - nella stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo
C - nella stessa forma prescritta dalle parti o dalla legge per il contratto definitivo D - per atto pubblico o scrittura privata autenticata
5. Il contratto di opzione avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari:
A - può essere trascritto separatamente dal relativo atto di esercizio
B - non può essere trascritto separatamente dal relativo atto di esercizio C - non può mai essere trascritto
D - può essere sempre trascritto
6. La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbli- gazioni solo per il proponente::
A - è irrevocabile appena giunge a conoscenza del destinatario, il quale può rifiutar- la nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, e in mancanza il contratto è concluso
B - è revocabile e il destinatario può rifiutarla nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, ma in mancanza di revoca o rifiuto il contratto è concluso
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C - è irrevocabile appena giunge a conoscenza del destinatario, il quale può ac- cettarla nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, e in mancanza il contratto non è concluso
D - è revocabile ma il destinatario può accettarla nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, e in mancanza il contratto non è concluso
7. Nel contratto concluso tra professionisti non è richiesta la specifica approvazione per iscritto del non predisponente rispetto alle condi- zioni che stabiliscono:
A - un divieto di alienazione
B - limitazioni all’opponibilità di eccezioni
C - deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria
D - un significativo squilibrio nei diritti ed obblighi delle parti
8. La causa si reputa illecita:
A - quando il contratto è stato concluso dalle parti anche in considerazione di un motivo illecito comune ad entrambe
B - quando un tipo negoziale è utilizzato per perseguire uno scopo diverso da quello tipico
C - quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa
D - quando una o più clausole del contratto non ne realizzano la funzione econo- mico-sociale
9. La forma scritta è richiesta dalla legge a pena di nullità per il con- tratto:
A - che trasferisce la proprietà di un quadro di Xxx Xxxx B - che trasferisce la proprietà di un fabbricato rurale
C - che costituisce in locazione un grattacielo per la durata di sette anni D - che trasferisce la proprietà di un autoveicolo
10. L’evento dedotto in condizione risolutiva deve essere:
A - incertus an, e può essere incertus quando
B - incertus an, ma non può essere certus quando
C - certus an, e può essere certus quando
D - certus an, e può essere incertus quando
11. Salvo patto contrario, nel contratto a favore di terzo, il terzo acquista il diritto per effetto:
A - dell’accettazione, da comunicarsi alle parti entro il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi
B - dell’accettazione, che può essere manifestata anche tacitamente C - della dichiarazione di volerne profittare
D - della stipulazione a suo favore