ACCORDO QUADRO
Utilizzo di impianti e apparecchiature di videosorveglianza presso i punti vendita del Grandvision Italy S.r.l. ex art. 4 legge n. 300/1970 ad esclusione del comma 3.
Il giorno 14/12/2020, si sono incontrate
GRANDVISION ITALY S.R.L. UNIPERSONALE (di seguito denominata Grandvision) con sede legale in Bologna, via del Faggiolo 1/12d, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx, quale procuratore speciale (come da procura notarile dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx di Bologna del 19.11.2018, Rep. 758)
Le segreterie delle XX.XX Nazionali e relative strutture territoriali ed RSA/RSU:
FILCAMS CGIL, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx;
FISASCAT CISL rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx;
UILTUCS, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx;
di seguito 'le XX.XX. Nazionali", di seguito congiuntamente definite "le Parti"
PREMESSO CHE:
Grandvision opera a livello nazionale nel settore della commercializzazione dei prodotti di ottica (CCNL Commercio e Servizi).
L'attività dell’azienda si sostanzia nella gestione di una catena di negozi con commercio di prodotti ottici. ln ogni punto vendita avvengono scarichi di merce per attività di vendita al pubblico e tutte le attività contabili ad essa connesse (a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione incassi, preparazione versamenti, prelievi denaro, etc,).
La Società Grandvision , in attuazione e nei limiti di quanto è stabilito dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, art, 4 ad esclusione del comma 3, nel rispetto del GDPR (Regolamento UE 2016/679) in vigore dal 25/05/2018 ed anche delle direttive CEI EN 50132*1 (CEI 79-70) Sistemi di allarme, Sistemi videosorveglianza per applicazioni di sicurezza; CEE EN 50132-7 (CEI 79-10) Impianti di sorveglianza CCTV da utilizzare nelle applicazioni di sicurezza; della circolare n. 5 del 19/02/2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente ad oggetto t'indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell' art 4 della legge n, 300/1970, nonché del Provvedimento generale del 24/04/2004 dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali e del Provvedimento generale del 08/04/2010 dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali, intende stipulare un Accordo Quadro di Videosorveglianza con le XX.XX. Nazionali.
Finalità dei sistemi di videosorveglianza
a) L'adozione dei sistemi di videosorveglianza è finalizzata a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con il duplice scopo, da una parte, di tutelare e aumentare la sicurezza del patrimonio aziendale, per prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture di propria pertinenza e, dall'altra, di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all’ interno e/o all'esterno delle suddette unità produttive, con particolare riguardo all'incolumità ed all'integrità psicofisica degli stessi, escludendo qualsiasi finalità di controllo a distanza delle attività dei lavoratori ivi occupati, Infine, l'installazione dei sistemi di videosorveglianza permette di garantire anche la sicurezza dei clienti del punto vendita.
b) Le aree sottoposte a videosorveglianza sono le unità produttive. Infatti, le aree destinate alla vendita nonché le altre aree ove l'attività lavorativa comporta l'uso dei registratori di cassa con maneggio di denaro contante, possono per loro natura essere oggetto di atti criminosi con conseguenti ripercussioni sull'integrità fisica, sulla salute e sicurezza dei lavoratori ivi addetti, nonché in alcuni casi dei clienti. Per tali motivi si intende garantire la sicurezza dei propri dipendenti (art. 2087 c.c.), oltre che del patrimonio
aziendale, costituito non solo dal complesso dei beni e dell'incasso giornaliero dei registratori di cassa e/o casseforti, attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza che permettono la ripresa e la registrazione delle immagini. Pertanto, la finalità dei predetti sistemi è quella di aumentare la sicurezza dei lavoratori addetti, la sicurezza del patrimonio aziendale e la sicurezza dei clienti, cercando di prevenire, impedire e comunque ostacolare atti criminosi nell'ambito delle strutture operative ubicate sul territorio.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno raggiunto un accordo quadro in materia di videosorveglianza ex art. 4, legge 300/1970, ad esclusione del comma 3, in materia di:
UTILIZZO DEGLI IMPIANTI E APPARECCHIATURE Dl VIDEOSORVEGLIANZA AZIENDALI
Alle seguenti condizioni:
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2) Le Parti convengono che I’ attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo dovrà avvenire in conformità alle norme di legge e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori in ragione delle quali le attività di controllo dovranno attenersi ai principi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 196/2003 così come emendato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679. Ne risulta una complessiva gradualità dell'ampiezza e della tipologia del monitoraggio, contemperando il diritto alla riservatezza ed all'autonomia nello svolgimento del lavoro dei lavoratori con il rispetto delle caratteristiche dei luoghi ove si svolge la prestazione e la necessità di monitorare i punti nevralgici e delicati delle unità operative in cui, più facilmente, può verificarsi un evento contro il patrimonio e/o lesivo della salute e della sicurezza dei dipendenti e/o dei clienti.
3) Le apparecchiature di videosorveglianza saranno, quindi, utilizzate in relazione alle specifiche finalità indicate in premessa. L'eventuale ripresa di lavoratori potrà avvenire esclusivamente in xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx restando gli obblighi di informativa sulle modalità d'uso degli strumenti ed effettuazione dei controlli, e non per finalità connesse all'adozione di provvedimenti disciplinari. Le Parti, preso atto di quanto ai punti che precedono, riconoscono l'utilità di trattare i dati e le informazioni ottenute dal sistema con riferimento a condotte illecite che incidono sul patrimonio aziendale relativamente alle sedi ed unità produttive delle società del Gruppo ubicate sul territorio come da prospetto allegato (ALLEGATO 1).
Per ogni unità produttiva verrà siglato un accordo locale con le RSA o, in loro assenza, con le strutture sindacali territoriali il cui contenuto è riportato all' ALLEGATO 2 del presente accordo, che le Parti convengono essere indispensabile ed integrativo per la validità del presente Accordo Quadro e completo e idoneo alla tutela ed al contemperamento dei diritti e degli interessi enunciati. A livello locale verranno discussi gli aspetti tecnici e il numero e il collocamento delle telecamere di videosorveglianza, unitamente al cono di inquadramento, riportandone i dettagli all'interno del predetto accordo locale.
Le Parti concordano che in caso di apertura di nuove unità operative e/o di loro acquisizione il presente accordo conservi pienamente la sua validità, fermo restando la sigla dell'accordo locale dl cui all'ALLEGATO 2.
4) L' Impresa installatrice, abilitata all'esercizio di tale attività, dovrà certificare le conformità degli impianti installati rispetto a quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro integrato dagli accordi locali di cui I'ALLEGATO 2. L’impresa al momento incaricata è: VSicurezza s.r.l., con sede in Ozzano dell’Xxxxxx il cui amministratore di sistema è il Sig. Xxxxxxx Vocale. Le Parti si danno atto che, in caso di variazioni, Grandvision provvederà a darne comunicazioni alle Segreterie Nazionali delle OOSS. nazionali entro 15 giorni.
5) La tipologia del posizionamento delle telecamere sarà funzionale alla sorveglianza dei varchi di accesso da/verso l'esterno, delle corsie, dei registratori di cassa, e le inquadrature delle telecamere saranno tali da cogliere un'immagine il più pertinente possibile a quanto sopra definito, evitando di inquadrare il lavoratore, se non incidentalmente, e i luoghi circostanti non pertinenti alle finalità sopra dichiarate.
ln conformità al principio di necessità e di non eccedenza, secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi, Grandvision si impegna a raccogliere ed a trattare solo i dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo delle riprese, evitando immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti e stabilendo in modo conseguente la focalizzazione delle telecamere. Sarà diramata idonea informativa (ALLEGATO 3)
riportante le motivazioni, agli interessati al trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, pertanto si procederà ad informare tutto il personale dipendente e la clientela che saranno collocati cartelli ben visibili recanti la dizione "AREA VIDEOSORVEGLIATA" (ALLEGATO 4) o, comunque, avvisi che segnalino la circostanza della videosorveglianza stessa.
6) L'impianto di videosorveglianza a circuito chiuso sarà in funzione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. II sistema non potrà prevedere l'accesso da remoto in tempo reale, registrando continuamente le immagini provenienti dalle telecamere. Non saranno previste postazioni fisse di monitoraggio in tempo reale, fermo restando la presenza di monitor a presa diretta senza presenza fissa dell'operatore. ln ogni caso, la visualizzazione delle immagini in presa diretta è consentito al personale di regia del punto vendita, così come indicati all'interno dell'accordo locale di cui all'ALLEGATO 2 e comunque solo all' esclusivo scopo della tutela del patrimonio. Le immagini registrate saranno conservate per 48 ore, salvo ulteriori 24 ore in caso di festività o chiusura di uffici. Si precisa che la sovrascrittura garantisce la cancellazione definitiva dei dati;
7) La conservazione per un periodo maggiore di quanto indicato è prevista solo in relazione ad illeciti che siano stati verificati e denunciati all'Autorità Giudiziaria e di Polizia per il tempo necessario per le relative indagini. I dati possono essere estratti solo dallo Store manager o dall’ Area Manager che sono in possesso di Login e password e delle chiavi dell’armadietto, con l’assistenza di RSA/RSU o in caso di assenza da un RSA/RSU presente nel punto vendita più vicino. La ditta di Manutenzione può dare supporto, solo in caso di necessità in quanto in possesso solo di Login e password d’accesso come amministratore ma non chiave dell’armadio. Pertanto la ditta di manutenzione può intervenire esclusivamente dopo specifica autorizzazione del DPO, nella persona del dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, o suo incaricato.
8) L’accesso al videoregistratore è consentito solo ai possessori della chiave dell’armadio e relativo Login password in quanto incaricati dal responsabile del trattamento dei dati. Tutti gli accessi al video registratore sono registrati nello storico della stessa macchina.
9) Il sistema di videoregistrazione delle immagini sarà collocato di norma all'interno di un locale/spazio appositamente dedicato. Si precisa che il trattamento dei dati ricavati dal sistema di videosorveglianza spetterà esclusivamente allo store Manager, Area Manager con l’assistenza degli RSA/RSU o, in caso di assenza di quest’ultimi, da un RSA/RSU presente nel punto vendita più vicino, così come individuati nel presente accordo e nell'accordo di cui all'ALLEGATO 2 e all'Autorità Giudiziaria e di Polizia. Ad ogni altro soggetto non compreso nell’elencazione precedente sarà inibita sia la visione sia alla disponibilità delle immagini registrate e dei dati rilevati dal sistema. ln ogni caso, nessun dipendente di Grandvision, fatti salvi gli incaricati, avrà accesso al videoregistratore e/o alle immagini estrapolate dal Responsabile del Trattamento dei dati. Tutto il personale di Grandvision coinvolto nelle procedure per la visualizzazione delle immagini registrate e/o in presa diretta, è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite, fermi restando gli obblighi di collaborazione nei riguardi dell’autorità di pubblica sicurezza.
10) ln considerazione delle finalità enunciate, la visualizzazione delle immagini non potrà costituire in nessun modo supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore, anche incidentalmente ripreso dagli impianti audiovisivi, e per l'avvio di procedimenti disciplinari.
11) Il numero delle telecamere e quello dei relativi monitor, la descrizione della tipologia e il responsabile del trattamento dati e l'elenco degli eventuali incaricati saranno descritti all'interno dell'accordo locale di cui all'ALLEGATO 2.
Inoltre, le telecamere non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente al personale dipendente, quali ad esempio spogliatoi e servizi, oltre che i corridoi contigui. ln quest'ultimo caso, fanno eccezione i corridoi che siano adiacenti ad un'uscita di emergenza.
12) Nella fase di installazione, in quella di utilizzo dei sistemi di rilevazione e nella gestione dei dati acquisiti, sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza e sarà osservato il principio di necessità durante la fase di visualizzazione delle videoregistrazioni. Inoltre, le Parti concordano che la manutenzione degli impianti avverrà a cura della società che eroga il servizio nel rispetto del presente Accordo Quadro.
13) Sarà rispettata la disciplina dettata dai provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali, in particolare il Provvedimento dell'8 aprile 2010, anche alla luce delle linee guida 3/2019 adottate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati il 29 gennaio 2020. Le Parti convengono che il presente accordo disciplina pertanto anche il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza al fine di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché la dignità
delle persone, con particolare riguardo alla riservatezza e all'identità personale, in attuazione e nei limiti di quanto è stabilito dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, art, 4 ad esclusione del comma 3 così come riformato al D.lgs. 151/2015, dal provvedimento generale sulla videosorveglianza emanato dal Garante in data 08.04.2010 e successive modifiche e integrazioni.
14) Le Parti si impegnano, anche a richiesta di una sola delle stesse, ad incontrarsi per una verifica sull'applicazione del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto o non volutamente escluso dal presente Accordo Quadro si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.
Letto confermato e sottoscritto
FILCAMS CGIL
FISASCAT CISL
UILTUCS
Grandvision Italy S.r.l.
ALLEGATO 1
ELENCO PUNTI VENDITA AL 27 NOVEMBRE 2020
7500_PALERMO, XX XXXXXXXX XXXXX |
0000_XXXXXX, XX XXXXXX XXXXXX |
0000_XXXXXXX (XX), CC APRILIA 2 |
7507_ASCOLI XXXXXX, CC AL BATTENTE |
7508_BAGHERIA (PA), CC SIMPLY |
7512_BEINASCO (TO), CC LE FORNACI |
7514_BELPASSO (CT), XX XXXXXXXXX |
0000_XXXXXXX , XX XXXXX XX XXXXXXX |
7520_CATANIA, XXXXX XXX XXXXXX,00 |
0000_XXXXXXXX, CC GALASSIA |
7522_CIRIE' (TO), XX XX XXXX |
0000_XXXXXXXXXXX (XX), XX XXXXXXXX |
0000_XXXXXXX (XX), CC PORTE FRANCHE |
7528_GAVIRATE (VA), CC CAMPO FIORI |
7529_GRAVELLONA T. (VB),CC XX XXXXX |
0000_XXXXXX, XX XXXXXX FIORI |
7533_LECCO, CC LA MERIDIANA |
7534_LUGAGNANO DI S.(VR),CC GR.MELA |
7535_LUNGHEZZA (RM), CC ROMA EST |
7536_MARCIANISE (CE), XX XXXXXXXX |
0000_XXXXXXX (XX),XX X. XXXXXXXXX |
0000_XXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXX,00 |
0000_XXXXX (XX), XXX XXXXXX,00 |
7544_NOVATE(MI), CC METROPOLI |
7552_PIEDIRIPA (MC),CC XXX XXXXXXX |
0000_XXXXX, XX XXXXXXX |
0000_XXXXXXX, XXX X. XXXXXXX,00 |
0000_XXXXXX XXXXXXXX (XX),XX XXXXXX |
0000_XXXXXXX (XX), CC 16 PINI |
7569_ROMA, XXX XXXXX,000 |
0000_XXXX, XX XXXXXXX XXXXXX |
7571_ROMA, CC CINECITTA' 2 |
7572_ROMA, XXX XXXX XX XXXXXX,000 |
7580_ROMA, CC I GRANAI |
7581_ROMA, XX XXXXXX XXXXXXXX |
0000_XXXX, XXXXX XXXXXXX,00/X |
0000_XXXX, XX XXXXX XX XXXX |
7588_ROMA, XXXXX XXXXXXX,000 |
0000_XXXXXXXXXX (XX), XX XXXXXXXXXX |
0000_XXXXX XX (XX), XX XXXXXXX |
0000_XXXXXXX, XXX X.X XXXXXXXX,000 |
0000_XXXXXX, XXX XXXXXX,0 |
0000_XXXX, XXX XXXXXXXXX,0000/0000 |
0000_XXXXXX, X.XX BUENOS AIRES,3 |
7618_BUSSOLENGO (VR),CC PORTE ADIGE |
7624_MILANO, CC CITY LIFE |
7626_VERONA, CC ADIGEO |
7629_NICHELINO (TO), CC MONDOJUVE |
7630_GIUGLIANO (NA), CC AUCHAN |
7633_FANO (PU), CC AUCHAN |
7642_RICCIONE, XXXXX XXXXXXXXX 00 |
7664_CAGLIARI, CC MILLENNIUM |
7915_ROMA SOLARIS, GRANDI STAZIONI |
8004_CASALECCHIO (BO), CC SHOPVILLE |
8007_VILLANOVA (BO), CC CENTRONOVA |
8009_MANTOVA (MN), CC LA FAVORITA |
8010_BOLOGNA, CC CENTRO LAME |
8012_PIEVE FISSIRAGA (LO),CC BENNET |
8030_S.M.SICCOMARIO (PV), CC BENNET |
8032_S.X.XXXXXXX(CH), XX X'XXXXXXX |
0000_XXXXXX,X.XX XXXXX XXXXXXX,00/X |
0000_XXXXXX (XX), XX XXXXXX XXXXXX |
0000_XXXXXX, X.XX XXXXXXX |
0000_XXXXXXXX (XX), CC XXXXXXX |
8053_FIDENZA (PR), FIDENZA VILLAGE |
8057_LANCIANO (CH), CC CONAD |
8058_FERMO, XX XXXXXXXX |
0000_XXXXXXXXX (XX), XX XXXXXX XXXX |
0000_XXXXXXX XXXXXX (XX), OUTLET |
8080_PINEROLO (TO), XXX XXXXXXX,0 |
0000_XXXXX, VIA DE TILLIER,13 |
8094_FORLIMPOPOLI(FC),CC LE FORNACI |
8096_ASTI, XX XXXXX XXXXX |
0000_XXXXX (XX), XX XXXXXXXX |
0000_XXXXXXX (XX), CC CENTROLUNA |
8101_S. G. LUPATOTO(VR),CC VERONA 1 |
8102_BRESCIA,X.XX MARTIRI LIBERTA 2 |
8104_PESARO, XX XXXXXXX |
0000_XXXXXXX (XX), XX XXXXXXXXXX |
0000_XXXXXXXXXX (XX), XX XXX XXXXX |
0000_XXXXXXXXXX (XX), XX XX XXX |
0000_XXXXXX, PIAZZA DELLE ERBE,3 |
8112_BUSNAGO (MB), XX XXXXX |
0000_XXXXXX, XX XXXXXXX |
0000_XXXXXXX (XX), XX XXXXXXXX |
8116_MESTRE (VE),CC PORTE DI MESTRE |
8119_NOVARA, CC SAN XXXXXXX 2 |
8120_ASSAGO (MI), CC MILANOFIORI |
8121_FIUMICINO (RM), XXXXX XXXXXXXX |
0000_XXXXXX, XX XX XXXXXX |
0000_XXXXXXXX (XX), CC CARREFOUR |
8124_ROMA, XX XXXXX XX XXXX |
0000_XXXXXXX (XX), XX XXXXXXXXXXX |
0000_XXXXXX, XXX XXXXXXXXX,00 |
0000_XXXX, CC EUROMA2 |
8131_BIELLA, CC GLI ORSI |
8135_MUGGIA (TS), XX XXXXXXXXX |
0000_XXXXXX, X.XX X'XXXXXXX,000 |
0000_XXXXXX, XXXXX XXXXXX,00 |
0000_XXXXXXX, XXX XXX XXXXX 00/X/X |
8146_PRATO, X.XX X.XXXXXXX 00/00 |
0000_XXXX, XXXXX XXXXXX, 00/00 |
0000_XXXXX (MO),X.XX DEI MARTIRI,25 |
8160_LEGNANO (MI), X.XX XXXXXXX ,00 |
0000_XXXXXX, XX XXXXXX |
0000_XXXXXXXXX X.(XX),XXX. XXXXXXXX |
0000_XXXXXXXXX(XX), MARKET DA VINCI |
8166_MASSA (MS), CC MAREMONTI |
8167_MILANO, X.XX XXXXXX XXXXX,00 |
0000_X. XX XXXXXXXX(XX),XXX XXXXXXX |
8181_MILANO, X.XX XXXX XXXXX ,00 |
0000_XXXXXX, XXX X.X. XXXXXX, 00 |
0000_XXXXXXXX(XX), SHOPINN BRUGNATO |
8197_SAVIGNANO S.R. (RN),CC ROMAGNA |
8199_ARESE (MI), CC IL CENTRO |
8212_LUCCA, XXX XXXXXXXXXX,000 |
0000_XXXXX (XX), XXX XXXXXXXXX 000 |
0000_XXXXXXX XXXXXX, XXX XXXXX, 00 |
8704_SOLARIS XX,XXX XXXXXXXXXX,00X |
0000_XXXXXXX XX, X.XX X. XXXXXXXX |
0000_X.X. XX XXXXX (XX), XX XXXXXX |
0000_XXXX, XXX XXXXXX,000 |
0000_XXXXXXX X. XXXX (XX), XXXXXX |
0000_XXXXXX (XX), VIA X.XXXXXXXX,34 |
7644 GV - GARVARDO |
7646 GV - GRANDROMA |
7648 GV – XXXX XXXXXX |
7636 GV - BIRRERIE |
7638 GV – CAGLIARI |
7915_ROMA SOLARIS, GRANDI STAZIONI |
8790_SOLARIS XXXXXX, XXX XXXXX, 00 |
8704_SOLARIS XX,XXX XXXXXXXXXX,00X |
0000_XXXXXXX XX, X.XX X. XXXXXXXX |
XXXXXXXX 0
ACCORDO SINDACALE LOCALE
ACCORDO SINDACALE APPLICATIVO DELLL'ACCORDO QUADRO VIDEOSORVEGLIANZA PUNTO VENDITA D'
ln data presso la sede
Tra Grandvision Italy S.r.l. Unipersonale rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx
E le RSA/RSU di Punto Vendita e/o le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie dell’accordo
Si è convenuto quanto segue.
Premessa
Il presente Accordo Sindacale ha per oggetto l'installazione di sistemi di videosorveglianza che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini presso il punto vendita di:
L’allegato "Accordo Quadro Videosorveglianza" del è da intendersi a tutti gli effetti parte integrante del presente Accordo.
Designazione degli incaricati della raccolta e del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati, designa n. 2 e incaricati della "raccolta e trattamento dei dati" nelle persone di:
e un RSA/RSU ( in caso di assenza RSA/RSU del punto vendita più vicino) nella persona di:
Il titolare del trattamento dei dati nella persona dell’ amministratore delegato p.t., designa n. 2 incaricati per il solo trattamento della visione in presa diretta delle immagini, con l’assistenza di RSA/RSU o in caso di assenza da un RSA/RSU presente nel punto vendita più vicino, solo all' esclusivo scopo della tutela del patrimonio, ribadendo che la visualizzazione delle immagini non potrà costituire in nessun modo supporto all'accertamento dell'obbligo di diligenza del lavoratore, anche incidentalmente ripreso dagli impianti audiovisivi, e per l'avvio dl procedimenti disciplinari.
Caratteristiche degli impianti
Le Parti si danno atto che le specifiche Tecniche degli impianti utilizzati sono le seguenti: n. telecamere interne fisse (vedi planimetria e documentazione allegata)
Non sono previste postazioni fisse di monitoraggio in tempo reale, fermo restando la presenza di monitor a presa diretta senza presenza fissa dell'operatore. Le immagini registrate verranno convogliate in una DVR (sistema di registrazione) istallato in ambiente (armadio) sigillato dotato di serratura la cui chiave è conservata in busta sigillata all'interno del punto vendita, custodita all'interno della cassaforte del punto vendita.
Le telecamere sono presenti solo in area vendita e puntano verso il prodotto.
I dati possono essere estratti solo dallo Store manager e Area Manager che sono in possesso di Login e password e delle chiavi dell’armadietto con l’assistenza di RSA/RSU o in caso di assenza da un RSA/RSU presente nel punto vendita più vicino. La ditta di Manutenzione può dare supporto solo in caso di necessità in quanto in possesso solo
di Login e password d’accesso come amministratore ma non sono in possesso della chiave dell’armadio, e possono
intervenire solo dopo specifica autorizzazione del DPO o suo incaricato.
Tutti gli accessi al video registratore sono registrati nello storico della stessa macchina.
Riservatezza delle informazioni
Tutte le persone eventualmente coinvolte dalle procedure sono tenute alla segretezza delle informazioni acquisite, fermo restando gli obblighi di collaborazione nei riguardi dell'Autorità di pubblica sicurezza.
Nel momento dell'installazione degli impianti di videosorveglianza, gli incaricati della raccolta e trattamento dei dati, verificheranno l'osservanza di quanto contenuto nel presente accordo, potendo formulare al riguardo eventuali osservazioni, che eventualmente saranno oggetto di ulteriori incontri sindacali di verifica.
Resta inteso che i sistemi di videosorveglianza non saranno utilizzati per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori così come previsto dall'art. 4, c.l, L.300/1970 ad esclusione del comma 3 e nei termini previsti dall'Accordo Quadro del
Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Grandvision Italy S.r.l. Unipersonale
Per Le RSA/RSU punto vendita
ALLEGATO 3
INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (“REGOLAMENTO”) VIDEOSORVEGLIANZA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, GrandVision Italy S.r.l. Unipersonale, Codice Fiscale 01883260695 e Partita IVA 02011841208 (di seguito “GrandVision” o la “Società” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, la informa, che la Società ha installato un sistema di videosorveglianza presso questo punto vendita. La presente informativa è resa pertanto rispetto al trattamento dei suoi dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza, installato sulla base di un accordo con il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Il Responsabile della protezione dei dati del Titolare (di seguito, “DPO”), nella persona del dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, è raggiungibile all’indirizzo xxx@xxxxxxxxxxx.xx per qualunque informazione inerente al trattamento dei suoi dati personali.
Il Titolare la informa che l’impianto di videosorveglianza, che consente di acquisire la sua immagine esclusivamente per ragioni di sicurezza e tutela del patrimonio aziendale, e dunque per la tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, incidenti sul lavoro, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo a protezione di persone e/o della proprietà, installato con modalità tali da limitare l’angolo visuale dell’area effettivamente da proteggere, sarà in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, compresi i giorni festivi e di chiusura dei locali aziendali.
Per l’esatta collocazione delle telecamere si rimanda alla planimetria disponibile presso l’Ufficio Tecnico della Società.
La presente informativa integra l’informativa “semplificata” fornita attraverso i cartelli posti in corrispondenza delle telecamere.
Gli impianti e le apparecchiature esistenti non riprenderanno luoghi riservati esclusivamente ai dipendenti.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati personali.
Categorie e tipi di dati oggetto del trattamento
I dati trattati dal Titolare possono includere dati comuni (per esempio, nome, cognome, la sua immagine, sesso, ecc.); i dati personali saranno di seguito definiti congiuntamente come “Dati Personali".
Finalità e base giuridica del trattamento dei Dati Personali
I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza oggetto del trattamento sono trattati ed utilizzati per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare aziendale e di tutela delle persone rispetto a possibili aggressioni, incidenti sul lavoro, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo a protezione di persone e/o della proprietà. Il trattamento è necessario per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale della Società e la sicurezza delle persone, la cui base giuridica è rinvenibile nell’art. 6(1)(f) del Regolamento (“[…] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali”).
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di fornire, in tutto o in parte, i suoi dati potrebbe comportare l’impossibilità di accedere ai locali del Titolare ovvero alle aree in cui sono installate le telecamere.
Conservazione dei Dati Personali
I Dati Personali acquisiti dal sistema di videosorveglianza sono conservati per 48 ore con successiva cancellazione automatica. Le stesse immagini potranno essere conservate per un tempo maggiore solo in caso di festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’Autorità Giudiziaria o della polizia giudiziaria. In tal caso il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo di legge cui è soggetto il Titolare, per cui la base giuridica dello stesso si rinviene nell’art. 6(1)(c) del Regolamento.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità sopra descritte, il trattamento dei suoi Dati Personali avviene mediante strumenti informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Regolamento e dei Provvedimenti del Garante per la protezione dei Dati Personali applicabili, tra cui in particolare il Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010.
Le modalità con le quali il sistema di videosorveglianza produce le immagini video è tale da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti.
Destinatari
I suoi Dati Personali potranno essere trattati ed essere accessibili dai seguenti soggetti esclusivamente per le finalità sopra descritte e in osservanza delle norme del Regolamento e del citato Provvedimento:
1) soggetti che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (come la società incaricata dei servizi di manutenzione degli impianti di videosorveglianza);
2) persone autorizzate dalla Società al trattamento dei dati personali necessario a svolgere attività correlate alle finalità sopra descritte, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es.: dipendenti di GrandVision);
3) soggetti, enti o Autorità competenti (ad esempio, le autorità giudiziarie e di polizia) che ne facciano richiesta alla Società o a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge.
Trasferimento dei dati extra UE
Il Titolare non ha intenzione di trasferire i suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I suoi diritti
Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che la riguardano, ha il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, di ottenere la portabilità dei dati che la riguardano nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento, nonché proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex articolo 77 del Regolamento (Garante per la Protezione dei Dati Personali).Tuttavia, trattandosi di dati trattati tramite il sistema di videosorveglianza, si precisa che non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica e integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.
Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati ex articolo 21 del Regolamento nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare la sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui suoi interessi, diritti e libertà.
Le richieste di esercizio dei diritti possono essere rivolte per iscritto al Titolare via e-mail a: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx ovvero al DPO xxx@xxxxxxxxxxx.xx
L’azienda comunica che in data è stato sottoscritto un accordo quadro per l’utilizzo di impianti e apparecchiature di videosorveglianza che trova applicazione negli accordi sindacali relativi ad ogni singola unità produttiva.
Bologna,