Nuove procedure
Nuove procedure
Lavoro intermittente e comunicazione obbligatoria
Approfondimenti
Xxxxxxx Xxxxxx - Funzionario della Direzione territoriale del lavoro di Modena (*)
Dopo nove anni di vigenza viene completamente riscritto il contratto intermittente, pre- visto storicamente dagli artico- li 33 e seguenti della c.d. Ri- forma Biagi (Decreto legislati- vo n. 276/2003). Le modifiche non attengono soltanto all’am- bito di applicazione del con- tratto ma anche alla nuova procedura comunicativa della
c.d. «chiamata» da effettuarsi alla pubblica amministrazione. In considerazione di queste modifiche apportate dalla leg- ge n. 92/2012 (articolo 1, com- ma 21 e 22) e dalle successive circolari e note ministeriali, cerchiamo di riepilogare le modalita` operative di questa procedura contrattuale.
Il contratto di lavoro intermit- tente costituisce una particola- re tipologia di rapporto di la- voro subordinato, caratterizza- ta dall’espletamento di presta- zioni di carattere «disconti- nuo». L’intermittenza della prestazione scaturisce dal fatto che il lavoratore si pone a di- sposizione di un datore di la- voro che ne puo` utilizzare l’at- tivita` lavorativa al momento del bisogno, soprattutto quan- do si trova in presenza di veri e propri picchi lavorativi per i quali non puo` sopperire con il proprio personale «ordina- rio».
La prestazione deve essere in- tesa in senso ampio, in quanto puo` riguardare anche periodi di durata significativa. La prassi amministrativa (1) ha evidenziato il fatto che per po- tersi considerare effettivamen- te «discontinuo o intermitten- te» il contratto c.d. «a chiama- ta» deve essere intervallato da una o piu` interruzioni, in mo-
do tale che non vi sia una esat- ta coincidenza tra la «durata del contratto» e la «durata del- la prestazione».
Nuovo ambito applicativo
Vediamo ora quale e` l’ambito applicativo e le ipotesi di legit- xxxx ricorso al contratto inter- mittente.
Il lavoro «a chiamata» puo` es- sere utilizzato:
1) per lo svolgimento di pre- stazioni di carattere disconti- nuo e saltuario secondo le esi- genze individuate dai contatti collettivi stipulati da associa- zioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu` rappresentativi sul piano nazionale o territoriale;
2) per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno;
●
per questa causale, il Mini- stero del lavoro ha chiarito (2) che l’individuazione dei «pe- riodi predeterminati» deve es- sere demandata alla contratta- zione collettiva, in quanto una interpretazione piu` esten- siva, che affiderebbe al con- tratto individuale di lavoro tale prerogativa, finirebbe per ren- dere del tutto prive di signifi- cato le altre ipotesi giustifica- trici del lavoro intermittente. Se l’interpretazione ministeria- le ha un suo significato nell’e- vitare un utilizzo smodato del- la tipologia contrattuale, l’in- terpretazione letterale non e` al- trettanto chiara lasciando in- tendere la possibilita` che le parti (datore di lavoro e lavo- ratore) possano decidere libe- ramente i periodi di «chiama- ta»;
3) con soggetti con piu` di 55 anni di eta`, anche pensionati:
●
l’interpretazione del Mini- stero del lavoro - con la circo- lare n. 20/2012 - parla di sog- getti con «almeno 55 anni»;
4) con soggetti con meno di 24 anni di eta`:
●
il lavoratore dovra` avere massimo 23 anni e 364 giorni ai fini della stipula del contrat- to intermittente;
●
le prestazioni lavorative do- vranno «essere svolte entro il 25º anno di eta` del lavorato- re». Il Ministero del lavoro - con la circolare n. 20/2012 - ha affermato che «ai fini della effettiva prestazione di lavoro intermittente il lavoratore non deve aver compiuto 25 anni»;
●
inoltre, la prassi amministra- tiva, da quel che ne e` dato sa- pere, sembra che proponga una cessazione della sola pre- stazione lavorativa e non una risoluzione «ope legis» del contratto di lavoro, che potreb- be essere stato sottoscritto dal- le parti anche a tempo indeter- minato. Cos`ı facendo, per quanto la normativa disponga la possibilita` di un rapporto in- termittente a tempo indetermi- nato, nella pratica, cio` non po- tra` piu` esservi in quanto la pre- stazione terminera`, comunque, al raggiungimento dei 25 anni di eta` del lavoratore;
5) in base alle attivita` elencate
Note:
(1) Min. lav., nota prot. n. 0018271 del 12 otto- bre 2012.
(2) Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 1º agosto 2012.
(3) Circolare del Ministero del lavoro n. 18 del 18 luglio 2012.
nella tabella approvata con il Regio Decreto n. 2657/1923, richiamato dal Decreto Mini- steriale del 23 ottobre 2004. Rispetto al recente passato, con la legge n. 92/2012, e` sta- to abrogato l’articolo 37 del decreto legislativo n. 276/ 2003 che prevedeva la possibi- lita` di ricorrere sempre al lavo- ro intermittente durante i fine settimana, le ferie estive e le vacanze natalizie e pasquali. In pratica, con questa abroga- zione e` stata allargata la ‘‘bor- sa’’ dei contratti intermittenti stipulati in periodi predetermi- nati dell’anno, in quanto si po- tranno prevedere periodi di- versi da quelli consentiti dal- l’ex articolo 37. L’importante e` che la scelta di detti periodi sia delegata alla contrattazione collettiva.
Divieto all’utilizzo del contratto intermittente
Dopo aver analizzato i requisi- ti oggettivi e soggettivi, in possesso delle parti, per addi- venire ad un contratto di lavo- ro intermittente, e` appena il caso di evidenziare le ipotesi in cui e` vietato il ricorso a que- sta tipologia contrattuale.
I divieti sono tassativamente indicati dall’articolo 34, com- ma 3, del decreto legislativo
n. 276/2003 e sono i seguenti:
a) sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di scio- pero;
b) laddove il rapporto di lavo- ro intermittente sia attivato presso unita` produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi antecedenti, a licenzia- menti collettivi, sospensione dei rapporti o riduzione dell’o- rario con diritto al trattamento di integrazione salariale, per lavoratori adibiti alle medesi- me mansioni;
– questo divieto puo` essere
xxxxxxx in caso di accordo sin- dacale;
c) nel caso di aziende che non abbiano effettuato la valuta- zione dei rischi, ai sensi della vigente normativa in materia di lavoro:
– il Dvr (Documento di valu-
tazione dei rischi) in possesso dell’azienda deve essere «at- tuale» ed adeguato alle condi- zioni strutturali, logistiche e organizzative della realta` aziendale nonche´ alle proble- matiche di formazione ed in- formazione proprie dei lavora- tori a chiamata.
Periodo transitorio
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La norma (legge n. 92/2012), entrata in vigore dal 18 luglio 2012, prevede un periodo tran- sitorio per i contratti in essere alla data di vigenza della legge e che sono incompatibili con le nuove disposizioni normati- ve.
Questi contratti cesseranno di produrre i loro effetti alla data del 19 luglio 2013, e cioe` un anno dopo la data di entrata in vigore della Riforma del la- voro. Eventuali prestazioni di lavoro effettuate da lavoratori in contrasto con le nuove rego- le saranno considerate presta- zioni «in nero» (3).
Obblighi comunicativi
Oltre a modificare gli ambiti applicativi del contratto inter- mittente, la Riforma del lavoro ha previsto anche l’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di co- municare la «chiamata» e la sua durata alla Direzione terri- toriale del lavoro competente per territorio.
Su quest’obbligo comunicati- vo c’e` stata un po’ di confusio- ne per cui cerchiamo di fare chiarezza sulla procedura e le modalita` di comunicazione ad oggi previste.
Partiamo con quello che pre- vede la legge, per poi illustrare gli interventi ministeriali.
L’articolo 1, comma 21, della legge n. 92/2012, ha aggiunto all’articolo 35, del decreto le- gislativo n. 276/2003, il com- ma 3-bis che ha cos`ı stabilito:
«prima dell’inizio della pre- stazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazio- ni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di
lavoro e` tenuto a comuni- carne la durata con modali- ta` semplificate alla Direzio- ne territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministra- zione e la semplificazione, possono essere individuate modalita` applicative della di- sposizione di cui al prece- dente periodo, nonche´ ulte- riori modalita` di comunica- zione in funzione dello svi- luppo delle tecnologie».
I punti chiave della disposizio- ne legislativa sono i seguenti:
a) la comunicazione e` imme- diatamente operativa per tutti i contratti intermittenti, sia i nuovi che quelli in essere al 18 luglio 2012 (4);
b) la comunicazione deve es- sere preventiva alla prestazio- ne lavorativa;
c) la comunicazione deve av- venire presso la Direzione ter- ritoriale del lavoro competente per territorio;
d) i mezzi comunicativi a di- sposizione del datore di lavoro sono:
– sms;
– fax;
– posta elettronica (anche non certificata);
– via web.
Dal 18 luglio 2012 si sono susseguite una serie di disposi- zioni ministeriali che hanno cercato di rendere operativa la norma, disciplinando quello che il legislatore definisce co- me una comunicazione «sem- plificata».
Andiamo con ordine e cerchia- mo di spiegare i punti salienti. La prima interpretazione mini- steriale risale al 18 luglio 2012 (che e` anche la data di entrata in vigore della Riforma), con
Note:
(3) Pagina 0 xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxx- xx n. 18/2012.
(4) Data di entrata in vigore della Riforma del Mercato del lavoro (legge n. 92/2012).
la circolare n. 18 delle Dire- zioni generali per l’Attivita` ispettiva e delle relazioni indu- striali e rapporti di lavoro.
La circolare prevedeva la pos- sibilita` di una comunicazione
«senza particolari formalita`» e con i soli dati identificativi del lavoratore, del datore di la- voro e del giorno o dei giorni di prestazione da effettuarsi. La comunicazione doveva es- sere indirizzata esclusivamen- te al fax o alla posta elettroni- ca istituzionale della Direzione territoriale del lavoro compe- tente per territorio.
Approfondimenti
Inoltre, la circolare specificava l’ambito di applicazione del
«ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni» quali giorni di effettiva prestazione lavorativa compresi nei 30 giorni massi- mi previsti. Infine, precisava che una comunicazione poteva interessare anche piu` lavorato- ri e che non era necessario co- municare anche l’orario di la- voro.
In data 1º agosto 2012, la Di- rezione per l’Attivita` Ispettiva emanava la circolare n. 20 con le istruzioni operative al proprio personale ispettivo sull’utilizzo del contratto in- termittente e sulle modalita` co- municative.
La Direzione forniva una in- terpretazione piu` estensiva del «ciclo integrato di presta- zioni di durata non superiore a trenta giorni», ritenendo i
30 giorni, quelli di effettiva prestazione di ciascun lavora- tore e non gia` come arco tem- porale massimo all’interno del quale individuare i periodi di attivita` dello stesso. In consi- derazione di cio`, potranno es- sere effettuate comunicazioni che prendano in esame archi temporali anche molto ampi purche´, all’interno di essi, i periodi di prestazione non su- xxxxxx i 30 giorni per ciascun lavoratore. La nota prevede anche alcuni esempi di comu- nicazione:
●
lavoratore ... 15 agosto, 20
agosto, 12 settembre, 30 set-
tembre, 4 ottobre, 5 novembre, 25 dicembre (per un totale di giorni lavorativi pari a 7);
● lavoratore ... dal 1º al 5 ago-
sto, dal 1º al 5 settembre, dal 1º al 5 ottobre, dal 1º al 5 di- cembre, dal 1º al 5 gennaio 2013, dal 1º al 5 febbraio 2013 (per un totale di giorni lavorativi pari a 30);
●
lavoratore 1, lavoratore 2, lavoratore 3 dal 1º al 15 ago- sto, dal 1º al 15 settembre (per un totale di giorni lavora- tivi pari a 26 piu` 4 giorni di ri- poso); lavoratore 4, lavoratore 5, lavoratore 6 dal 1º al 15 ot- tobre e dal 1º al 15 novembre (per un totale di giorni lavora- tivi pari a 26 piu` 4 giorni di ri- poso).
Il chiarimento interveniva,
inoltre, anche sulla comunica- zione alla Direzione territoria- le del lavoro (Dtl) competente, sottolineando che, qualora il datore di lavoro utilizzava la posta elettronica, questa pote- va anche non essere di natura certificata.
Annullamento della prestazione
La circolare ministeriale (5) termina con il caso della man- cata prestazione lavorativa. Al fine di non vedersi addebitare la contribuzione per la giorna- ta di lavoro, il datore di lavoro deve provvedere ad annullare la precedente «chiamata» at- traverso una nuova comunica- zione.
Detta comunicazione deve av- venire entro l’inizio della pre- stazione ovvero, se la mancata prestazione e` dovuta all’assen- za del lavoratore, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva esse- re resa.
Sviluppi interpretativi
I problemi interpretativi sorgo- no con la nota prot. n. 39/ 0011779 del 9 agosto 2012 (vedila a pag. 16), della Dire- zione generale per le politiche dei servizi per il lavoro, sem- pre del Ministero del lavoro, dal titolo: «Comunicazione re- lativa alla ‘‘chiamata’’ del la- voro intermittente».
La nota - integrata con una
successiva comunicazione dell’11 agosto 2012 (6) - ha il compito di fornire le prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la comunicazio- ne di «chiamata», ma, in prati- ca, stravolge quanto detto con le circolari n. 18 e 20 dello stesso Ministero. Inoltre, la Direzione generale - autrice della nota - ha previsto, nuove modalita` applicative, della di- sposizione comunicativa, sen- za il decreto interministeriale (Ministero del lavoro e Mini- stero della pubblica ammini- strazione e semplificazione), previsto dal nuovo comma 3- bis dell’articolo 35, del decre- to legislativo n. 276/2003, co- me modificato dalla legge n. 92/2012. In pratica, il Ministe- ro ha provveduto a disciplina- re le modalita` applicative della comunicazione con una nota e non con il «decreto di natura non regolamentare» previsto dalla legge.
Analizziamo ora quanto pre- scritto nella nota ministeriale. Innanzitutto, a detta del Mini- stero, e` stata «messa a punto una serie di modalita` che han- no il pregio sia di semplificare l’attivita` dei datori di lavoro obbligati, sia di permettere una piu` agevole verifica delle direzioni territoriali del lavoro sulla correttezza degli adempi- menti». Ma vediamo in cosa consta questa semplificazione. Vengono ridefiniti gli ambiti procedurali di comunicazione delle «chiamate» secondo l’e- lenco sottoindicato:
1) fax - al Ministero del lavoro ed alle Direzioni territoriali del lavoro;
2) sms - al Ministero del lavo- ro;
Note:
(5) Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 1º agosto 2012.
(6) Il testo dell’e-mail: «A parziale rettifica di quanto comunicato con la nota 11779, conside- rato il carattere sperimentale citato nella medesi- ma nota, il periodo fino al 15 settembre 2012 le comunicazioni potranno continuare ad essere ef- fettuate anche agli indirizzi di posta certificata del- le direzioni territoriali del lavoro. ulteriori aggior- namenti ritenuti utili ai fini della semplificazione saranno eventualmente comunicate nei primi giorni di settembre.
3) e-mail - al Ministero del la- voro ed alle Direzioni territo- riali del lavoro;
4) on-line.
Fax
Approfondimenti
La comunicazione tramite il fax ministeriale o il fax della Direzione territoriale del lavo- ro competente deve essere ef- fettuata allegando il modello disponibile sui siti www.lavo- xx.xxx.xx e www.cliclavoro.go- x.xx (vedilo a pag. 20). Questa modalita` potra` essere utilizzata per comunicare esclusivamen- te la chiamata relativa ad un solo lavoratore. Il datore di la- voro, una volta effettuata la comunicazione, dovra` stampa- re e conservare il rapporto di consegna del proprio sistema fax, che varra` quale ricevuta dell’avvenuta comunicazione.
a) Il numero nazionale messo a disposizione dal Ministero e` il 848800131 (tariffa urbana a tempo).
b) Con l’invio tramite fax non sara` possibile una comunica- zione multipla di lavoratori (prevista dalle circolari 18 e 20), ma potra` essere comuni- cata esclusivamente la chiama- ta relativa ad un solo lavorato- re.
c) Il modello predisposto ed allegato alla nota ministeriale non segue i dettami forniti con le circolari n. 18 e 20, in quanto non prevede i dati del datore di lavoro (ragione so- ciale) e del lavoratore (nome e cognome) ma solo i loro co- dici fiscali; inoltre, non preve- de il totale dei giorni all’inter- no del periodo presunto di
«chiamata», per cui l’ispettore non avra` contezza sul rispetto dei trenta giorni previsto nel
«ciclo integrato di prestazio- ni». Infine, non viene previsto il modello di annullamento qualora la prestazione non do- vesse avvenire ed il modello di rettifica nel caso di modifica del giorno di «chiamata» (pre- visti dalla circolare del Mini- stero del lavoro n. 20/2012).
d) Infine, nel modello ministe- riale viene richiesto anche il codice di comunicazione rile- vabile dall’Unilav di assunzio-
ne, effettuato al Centro per l’Impiego. E qui la semplifica- zione viene meno, in quanto il datore di lavoro (pensiamo al ristoratore che deve effettuare la comunicazione) difficilmen- te e` a conoscenza del dato ob- bligatorio e quindi dovra` ri- chiedere l’aiuto del proprio consulente, sempreche´ la co- municazione non venga effet- tuata durante il fine settimana. In definitiva i dati previsti dal modello di comunicazione so- no i seguenti:
1) codice fiscale del datore di lavoro;
2) e-mail del datore di lavoro;
3) codice fiscale del lavoratore;
4) codice di comunicazione di riferimento (tale codice puo` essere recuperato dalla ricevu- ta che viene rilasciata dai ser- vizi informatici regionali al termine della comunicazione obbligatoria - Unilav). Il codi- ce non deve essere indicato qualora il rapporto di lavoro sia stato attivato precedente- mente al 1º marzo 2008;
5) date di inizio e di fine della chiamata o del ciclo integrato di prestazioni.
e) Il datore di lavoro dovra`, una volta inviata la comunica- zione tramite fax, aver cura di stampare e conservare il rap- porto di consegna previsto dal proprio sistema fax.
Sms
Altra modalita` comunicativa e` attraverso l’invio di un sms al numero 000-0000000. Il cana- le «telefonico» potra` essere utilizzato soltanto dalle azien- de registrate al portale clicla- voro (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx) e abilitate all’utilizzo del lavo- ro intermittente attraverso la previa compilazione di un form che prevede di indicare il numero di telefono cellulare che sara` utilizzato per l’invio delle comunicazioni.
La procedura comunicativa, prevista dalla nota ministeriale del 9 agosto 2012, e` stata note- volmente semplificata dalle in- dicazioni contenute nella suc- cessiva nota prot. 39/0016639 del 26 novembre 2012, dello stesso Ministero del lavoro.
Il c.d. messaggino dovra` con- tenere, unicamente, le seguenti informazioni:
●
Tipo di comunicazione: I per invio di una chiamata e A per annullamento di una pre- stazione a chiamata non effet- tuata.
●
Codice fiscale del lavoratore. I due dati dovranno essere se- parati da uno spazio. Esempio pratico, testo del messaggio:
I cmrrrt68r24f839g
Questo canale prevede l’utiliz- zo solo per la comunicazione della singola chiamata e per un solo lavoratore. La data della chiamata coincidera` con la data di invio del messaggio. Xxxx` considerato nullo il mes- saggio che perverra` senza uno dei due dati obbligatori o da un numero di cellulare di- verso da quello registrato sul sito cliclavoro.
Posta elettronica
Dal 17 agosto e` possibile co- municare la «chiamata» utiliz- zando l’indirizzo e-mail: inter- xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx. In pra- tica, il datore di lavoro, scari- cando e compilando il modello denominato UNI_Intermitten- te, gia` previsto per le comuni- cazioni via fax, lo allega all’e- mail che dovra` avere come og- getto: «Comunicazione chia- mata lavoro intermittente».
La comunicazione via posta elettronica offre la possibilita` di comunicare fino ad un mas- simo di dieci lavoratori coin- volti anche in periodi di chia- mata di lavoro intermittente diversi e, utilizzando lo stesso modello, permette di inviare le comunicazioni di annulla- mento riferite alle singole chiamate comunicate prece- dentemente.
La criticita` e` dovuta al fatto che non e` previsto, da parte
del Ministero del lavoro, l’in- vio di una e-mail di conferma di avvenuta ricezione del mo- dulo di comunicazione. L’e- mail sarebbe sicuramente stata utile per dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo co- municativo che, invece, verra`
asseverato attraverso la stampa del modello compilato ed alle- gato all’e-mail inviata da parte del «comunicatore».
L’e-mail, ad oggi, potra` essere inviata anche alla posta elet- tronica istituzionale della Di- rezione territoriale del lavoro competente.
Modulo on-line
Approfondimenti
Con la nota prot. 39/0016639 del 26 novembre 2012, il Mi- nistero del lavoro ha abilitato, anche se solo a livello speri- mentale ed in maniera non esclusiva, una ulteriore moda- lita` comunicativa totalmente telematica; cio` al fine di sem- plificare gli strumenti a dispo- sizione dei soggetti obbligati e a completamento delle indica- zioni del legislatore.
Entriamo nel merito della pro- cedura informatica. Il datore di lavoro, anche per il tramite del proprio consulente del lavoro e previa registrazione, potra` comunicare le «chiamate», per lavoro intermittente, attra- verso la compilazione di un apposito modulo accessibile dal portale cliclavoro (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx) attra- verso l’accesso alla propria area riservata. Una volta inse- rito il codice fiscale del lavora- tore, il ‘‘sistema’’ riconosce che si tratta di un ‘‘lavoratore intermittente’’ e propone, se presenti, l’elenco delle comu- nicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte, in modo che l’operatore (azienda/con- sulente) possa, semplicemente, indicare il relativo codice di comunicazione.
Il modulo on-line, inoltre, pre- vede anche l’invio dell’annul- lamento di singole chiamate comunicate precedentemente. Quest’ultima modalita` comu- nicativa chiude, per cos`ı dire, il cerchio delle possibilita` di adempimento previste dalla normativa e permette ai datori di lavoro di scegliere quella piu` congeniale alla propria si- tuazione organizzativa.
Si consenta una riflessione personale: la nota ministeriale, abilitativa di questa procedura telematica, permette esclusiva-
mente al datore di lavoro ed al consulente del lavoro di proce- dere alla compilazione ed al- l’invio del modello comunica- tivo; si immagina, che non vi siano preclusioni per gli altri professionisti abilitati (es. commercialisti, ecc.) ad effet- tuare comunicazioni in vece del datore di lavoro.
Riepilogo
A questo punto e` d’uopo un riepilogo per chiarire le moda- lita` comunicative in essere.
Dal 13 agosto la comunicazio- ne relativa alla prestazione la- vorativa svolta da un lavorato- re intermittente dovra` avvenire utilizzando il modello elabora- to dal Ministero del lavoro e presente sui siti www.lavoro.- xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx, tramite le seguenti modalita`:
●
invio del modello per fax, al seguente numero di telefono nazionale: 000000000;
●
invio del modello per fax, al numero istituzionale della Di- rezione territoriale del lavoro competente (l’elenco completo e` reperibile sul sito www.lavo- xx.xxx.xx/Xxxxxx/XxxxXxxxxx- cazione/CentroContatto);
●
invio del modello tramite e- mail all’indirizzo istituzionale della Direzione territoriale del lavoro competente per ter- ritorio (l’elenco completo e` re- peribile sul sito www.lavoro.- xxx.xx/Xxxxxx/XxxxXxxxxxxx- zione/CentroContatto);
●
invio del modello utilizzan- do l’indirizzo e-mail: inter- xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx, uni- co per tutto il territorio nazio- nale (l’oggetto del messaggio dovra` essere: «Comunicazione chiamata lavoro intermitten- te»);
●
invio di un sms, con i dati indicati in precedenza, inviato al numero 339-9942256.
●
invio del form di comunica- zione attraverso la procedura telematica prevista dal sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx (previa registrazione).
Sanzione
Si conclude ricordando la san- zione amministrativa prevista
in caso di violazione degli ob- blighi comunicativi che va da 400,00 a 2.400,00 euro, in re- lazione a ciascun lavoratore per cui e` stata omessa la co- municazione e per ciascuna chiamata. Per questa sanzione non e` prevista la possibilita` di usufruire della diffida obbli- gatoria (prevista dall’articolo 13, del decreto legislativo n. 124/2004).
La Direzione Generale per l’Attivita` ispettiva (7), rispon- dendo ad un quesito dell’Inail, ha chiarito che gli ispettori del lavoro sono gli unici soggetti abilitati ad irrogare la sanzione amministrativa per la mancata comunicazione. Resta, comun- que, ferma l’adozione, da par- te del personale di vigilanza degli Istituti previdenziali ed assistenziali, di provvedimenti di recupero contributivo qua- lora risultino prestazioni di la- voro non «registrate» rispetto alle quali non siano stati assol- ti i relativi obblighi di natura previdenziale.
Nota:
(7) Xxx. xxx., nota prot. n. 0018271 del 12 otto- bre 2012.
Min. lav., nota 9 agosto 2012, prot. n. 39/0011779
Oggetto: Comunicazione relativa alla «chiamata» del lavoro intermittente
La presente per fornire le prime istruzioni tecnico-operative per effettuare la chiamata del lavoro intermitten- te prevista dall’articolo 1, comma 21, lett. b) della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Premessa
Preliminarmente occorre precisare che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M. 30 ottobre 2007, ma costituisce un ul- teriore elemento informativo che fa seguito all’adempimento previsto dall’articolo 1, comma 21, lett. b) della legge n. 92/2012.
Per agevolare tale comunicazione e anche in ragione del numero di campi da comunicare, la scrivente direzio- ne generale, in collaborazione con la Direzione Generale per l’attivita` ispettiva cui la presente e` diretta per conoscenza, ha messo a punto una serie di modalita` che hanno il pregio sia di semplificare l’attivita` dei datori di lavoro obbligati, sia di permettere una piu` agevole verifica delle direzioni territoriali del lavoro sulla corret- tezza degli adempimenti.
Tempi e modalita` di comunicazione
Approfondimenti
Le varie modalita` tecniche messe a punto per dare la possibilita` ai datori di lavoro di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo 1, comma 21, lett. b) verranno messe a disposizione progressivamen- te, secondo l’ordine temporale qui di seguito evidenziato.
1. FAX a partire dal 13 agosto 2012
2. SMS a partire dal 17 agosto 2012
3. E-MAIL a partire dal 17 agosto 2012
4. ON LINE a partire dal 1º ottobre 2012
Il datore di lavoro potra` effettuare la chiamata di lavoro intermittente secondo una delle seguenti modalita`:
1. Inviando un fax al numero 000000000
Per utilizzare questa modalita`, il datore di lavoro dovra` scaricare il modello, creato ad hoc e disponibile all’in- dirizzo xxx.xxxxxx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx, compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo al numero 800196196. A titolo di esempio, si allega il modello pdf.
Questa modalita` potra` essere utilizzata per comunicare esclusivamente la chiamata relativa ad un solo lavora- tore.
Il datore di lavoro avra` cura di conservare il rapporto di consegna del proprio sistema fax, come ricevuta del-
l’avvenuta comunicazione.
Si ribadisce che il sistema e` attivo a partire dal 13 agosto 2012.
2. Inviando un sms al numero 000-0000000
L’sms dovra` contenere i seguenti dati:
– indirizzo e-mail del datore di lavoro
– Codice di comunicazione della CO, indicando il codice della comunicazione/i obbligatoria/i corrispondente al lavoratore/i per il quale si sta effettuando la chiamata. Tale codice puo` essere recuperato dalla ricevuta che viene rilasciata dai servizi informatici regionali al termine dell’invio del modello UniLav.
Qualora il rapporto di lavoro sia stato attivato precedentemente al 1º marzo 2008 (e solo in questo caso) questa informazione non dovra` essere fornita.
– Codice Fiscale del Datore di lavoro (nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 1º marzo 2008);
– Codice Fiscale del/i lavoratore/i che effettuera` la prestazione oggetto della chiamata (nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato attivato prima del 1º marzo 2008). Potranno essere comunicati, con un singolo SMS, fino ad un massimo di tre lavoratori per il medesimo periodo di chiamata;
– Data inizio e data fine della prestazione; queste informazioni possono essere fornite in modalita` multipla, ov- vero possono essere comunicati piu` periodi di lavoro. Nel caso in cui il lavoratore sia chiamato a rendere la prestazione per un singolo giorno e` sufficiente inserire la data inizio della prestazione. Nel caso in cui si intenda comunicare, per il medesimo lavoratore, diverse singole giornate (ad esempio, tutti i sabati del mese) le date della prestazione dovranno essere separate da un asterisco (*).
I dati della comunicazione dovranno essere digitati senza spazi e senza ulteriori caratteri; i campi vanno sepa- rati sempre da una virgola ad eccezione del campo CF Datore di lavoro o Codice comunicazione, che va se- parato da un punto; il formato della data e` «gg-mm-aaaa»; le date «singole» durante la quale si effettua la chia- mata periodicamente (ad esempio, tutti i sabati del mese) vanno separati da un asterisco
La tabella che segue illustra i vari esempi:
Esempio
(in corsivo i dati da inserire nell’sms)
1) Comunicazione di chiamata che riguarda un solo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si e` instaurato dal 1º marzo 2008
indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazione (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg- mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)
xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,0805812300000001.01-09-2012,04-09-2012
2) Comunicazione di chiamata che riguarda piu` lavoratori (fino ad un max di tre) per il medesimo pe- riodo, il cui rapporto di lavoro si e` instaurato dal 1 º marzo 2008
indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice/i comunicazione (16 caratteri). CF lavoratore/i (16 caratteri per cia- scun lavoratore per un max di tre lavoratori), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri). In questo caso bisogna inserire tanti codici di comunicazione quanti sono i lavoratori di rife- rimento
xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,0000000000000000.0000000000000000.XXXXXX00X00X000X,BNCPLA60A01H501V,01- 09-2012,04-09-2012
3) Comunicazione di chiamata che riguarda un solo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si e` instaurato prima del 1º marzo 2008
indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa
(data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)
xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,00000000000.XXXXXX00X00X000X,01-09-2012,04-09-2012
4) Comunicazione di chiamata che riguarda piu` lavoratori (fino ad un max di tre) per il medesimo pe- riodo, il cui rapporto di lavoro si e` instaurato prima del 1º marzo 2008
Approfondimenti
indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri). CF lavoratore/i (16 caratteri per ciascun lavo- ratore per un max di tre lavoratori), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri)
paolorossi@societa`.it,80023253561.RSSPLA50A01H501N,BNCPLA60A01H501V,01-09-2012,04-09-2012
5) Comunicazione di chiamata che riguarda piu` periodi (fino ad un max di quattro) per il medesimo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si e` instaurato prima del 1º marzo 2008
indirizzo e-mail del datore di lavoro, CF datore di lavoro (16 caratteri), CF lavoratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max)
xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,00000000000.XXXXXX00X00X000X,01-09-2012,04-09-2012,06-10-2012,09-10-2012 xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,00000000000.XXXXXX00X00X000X,01-09-2012*08-09-2012*15-09-2012*22-09-2012 (in
caso di comunicazione riguardante piu` chiamate di singole giornate, come ad esempio tutti i sabati del me-
se)
6) Comunicazione di chiamata che riguarda piu` periodi (fino ad un max di quattro) per il medesimo lavoratore, il cui rapporto di lavoro si e` instaurato dal 1º marzo 2008
indirizzo e-mail del datore di lavoro, codice comunicazione (16 caratteri). CF datore di lavoro (16 caratteri). CF la- voratore (16 caratteri), gg-mm-aaaa (data inizio: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max), gg-mm-aaaa (data fine: 10 caratteri, fino ad un max di quattro, per un totale di 40 caratteri al max)
xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,0000000000000000.XXXXXX00X00X000X,01-09-2012,04-09-2012,06-10-2012,09-10-2012 xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx,00000000000000000.XXXXXX00X00X000X,01-09-2012*08-09-2012*15-09-2012*22-09-
2012 (in caso di comunicazione riguardante piu` chiamate di singole giornate, come ad esempio tutti i sabati del mese)
Si ribadisce che il sistema e` attivo a partire dal 17 agosto 2012.
3. Inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx
Per utilizzare questa modalita`, il datore di lavoro dovra` scaricare il modello, creato ad hoc e disponibile all’in- dirizzo xxx.xxxxxx.xxx.xx e xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx, e compilarlo in ogni sua parte. Una volta compilato, tale modello dovra` essere:
– allegato ad una mail che avra` come oggetto Comunicazione chiamata lavoro intermittente;
– inviato all’indirizzo xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx; non appena ricevuta la mail, il sistema inviera` un messaggio di conferma di avvenuta ricezione.
Potranno essere comunicati, con un singolo modello, fino ad un massimo di sei lavoratori per il medesimo periodo di chiamata ovvero, per un lavoratore, fino ad un massimo di dieci periodi.
Il sistema e` attivo a partire dal 17 agosto 2012
4. Inviando il modulo on line
Successivamente, verra` messa a disposizione un’ulteriore modalita` di comunicazione che prevede la compila- zione di un modulo on line, resa disponibile sul portale cliclavoro (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx), accessibile agli utenti registrati. Il datore di lavoro dovra` compilare tutti i dati richiesti. Anche per questa tipologia di comunicazione, il sistema rilascera` una ricevuta di avvenuta comunicazione che il datore di lavoro potra` stampare e conser- vare.
In una successiva evoluzione tecnologica, l’applicazione potra` essere disponibile anche attraverso gli strumenti
mobile (iphone, Ipad, android) in modo tale da agevolare il datore di lavoro che potra` adempiere anche fuori dalla sede dell’ufficio.
Il sistema e` attivo a partire dal 1º ottobre 2012.
Chiamata del lavoro intermittente e UNILAV
Come gia` indicato nella premessa, questo adempimento si inserisce nel quadro del Sistema delle comunicazioni obbligatorie e completa l’informazione del rapporto di lavoro «intermittente» comunicato per mezzo dell’U- NILAV e messo a disposizione delle Regioni e delle direzioni territoriali del lavoro per le attivita` previste dalla normativa vigente.
Pertanto, come di consueto, tali comunicazioni, per il tramite del Nodo di Coordinamento nazionale, ver- ranno messe a disposizione dei servizi informatici regionali e degli altri enti interessati con le modalita` tec- niche previste dal D.M. 30 ottobre 2007. Tali attivita` saranno avviate a partire dal prossimo mese di settem- bre.
Pertanto, anche le direzioni territoriali avranno a disposizione tali informazioni nel database, gia` a disposizione degli ispettori, che raccoglie tutte le comunicazioni obbligatorie, dove potranno essere effettuate le ricerche per codice fiscale del lavoratore e/o del datore di lavoro interessati dalla chiamata di cui all’oggetto della pre- sente nota.
A questo proposito, a partire dalla seconda settimana di settembre, xxxx` attivato un sistema che permet- tera` di effettuare i controlli di congruita` e di assegnare automaticamente la data della comunicazione, inviando all’indirizzo di posta elettronica indicato dal datore di lavoro al momento della comunicazione, una ricevuta che contiene l’esito dell’adempimento, avendo cura di segnalare eventuali incongruenze.
Ulteriori disposizioni
Gli strumenti sopra indicati sono avviati, con i tempi e le modalita` indicate in maniera sperimentale onde consentire ai datori di lavoro interessati di effettuare le comunicazioni dovute e all’amministrazione di ‘‘testa- re’’ i sistemi onde consentire un adeguamento progressivo, ivi comprese le modalita` per effettuare rettifiche e annullamenti e per ricevere le ricevute di avvenuta comunicazione, in vista di ulteriori semplificazioni che sa- ranno prontamente comunicate a tutti gli organismi interessati.
A far data dal 13 agosto 2012, ai fini dell’adempimento in questione, i datori di lavoro dovranno utilizzare ESCLUSIVAMENTE le modalita` ed i recapiti indicati nella presente nota e non inviare piu` alcuna mail agli indirizzi di posta certificata delle direzioni territoriali del lavoro, come indicato nella circo- lare n. 18 del 18 luglio 2012.
Oggetto: contratto di lavoro intermittente - art. 1, commi 21-22, legge n. 92/2012 - c.d. Riforma Fornero - richiesta parere
Con riferimento alla problematica sollevata da codesto Istituto, concernente la competenza ad irrogare la san- zione amministrativa per omessa comunicazione preventiva dell’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente di cui al comma 3bis, art. 35, D.Lgs. n. 276/2003, per i profili di stretta competenza si ritiene opportuno for- mulare le seguenti precisazioni.
A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero), come evidenziato da questo Mi- nistero con circolare n. 20/2012, alla disposizione normativa di cui all’art. 35 del D.Lgs n. 276/2003 e` stato aggiunto il comma 3bis, che prevede un obbligo di comunicazione, da parte del datore di lavoro, circa l’utilizzo di prestazioni di natura intermittente alla Direzione del lavoro competente per territorio.
In particolare, la norma citata dispone l’assolvimento del suddetto obbligo prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, utilizzando gli indirizzi istituzionali delle Direzioni territoriali ovvero quelli appositamente creati dalle medesime (attualmente risulta in via di implementazione l’ulteriore modalita` di tra- smissione della comunicazione mediante sms).
Alla luce di quanto sopra, essendo gli Uffici territoriali di questo Ministero i soli destinatari della comunicazione in esame nonche´ in ragione dell’essenza di previsioni di senso contrario, si ritiene che la competenza ad irro- gare la sanzione amministrativa di cui al comma 3bis, nell’ipotesi di inadempimento dell’obbligo, debba essere attribuita in via esclusiva al personale di vigilanza in servizio presso i suddetti Uffici.
Resta ferma l’adozione, da parte del personale di vigilanza degli Istituti, di provvedimenti di recupero contri- butivo qualora risultino prestazioni di lavoro non ‘‘registrate’’ e rispetto alle quali non siano stati assolti i re- lativi obblighi di natura previdenziale.
Min. lav., nota 12 ottobre 2012, prot. n. 37/0018271
Approfondimenti
Xxx. xxx., nota 26 novembre 2012, prot. n. 39/0016639
Oggetto: Chiamata lavoro intermittente - ulteriori istruzioni operative
Con le note n. 11799 e 12728, rispettivamente del 9 agosto e 14 settembre 2012, sono state fornite una serie di istruzioni operative utili per effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 1, somma 21, lett. b) della leg- ge 28 giugno 2012, n. 92.
Le suddette note, nelle more della predisposizione del decreto ministeriale previsto dal suddetto articolo 1, hanno dato la possibilita` ai datori di lavoro di effettuare le comunicazioni in oggetto nei modi e tempi previsti dalla normativa.
Nelle citate note si dava altres`ı comunicazione che l’Amministrazione stava predisponendo anche un form on line che permetteva di effettuare tali comunicazioni in modalita` completamente telematiche ovvero di sem- plificare ulteriormente gli altri strumenti al fine di agevolare l’esatto adempimento da parte dei soggetti ob- bligati.
In previsione dell’emanazione del previsto decreto, si ritiene utile avviare in sperimentazione anche tale mo- dalita` per mettere a disposizione dei datori di lavoro piu` strumenti per effettuare le comunicazioni e scegliere quella piu` congeniale alla propria situazione organizzativa.
Pertanto, allo stato e in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale, i canali di comunicazione della chia- mata del lavoro intermittente messi a disposizione da questo Ministero sono i seguenti: PEC; e-mail; fax; sms; web.
Approfondimenti
A seconda del canale scelto, il datore di lavoro potra` effettuare la chiamata secondo le seguenti modalita`:
Per utilizzare tale canale, il datore di lavoro dovra` inviare in allegato alla mail il modello «UNI_Intermittente» debitamente compilato (il capo «Codice fiscale lavoratore» e il capo «Codice comunicazione» sono alterna- tivi). Ogni singolo modello permette la possibilita` di comunicare fino ad un massimo di dieci lavoratori coin- volti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. Al fine di dare la possibilita` di mettere a di- sposizione le informazioni comunicate agli organi di vigilanza, e` necessario che le mail contengano il modello ricordato.
Tramite questo canale sara` possibile anche inviare una comunicazione di annullamento riferita a singole chia-
mate comunicate precedentemente.
Non sono previste mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo, il datore di lavoro dovra` consegnare copia del modello compilato e allegato alla mail inviata.
2. Inviando un fax al numero 000000000
Anche per utilizzare questa modalita`, il datore di lavoro dovra` scaricare il modello «UNI_Intermittente», com- pilarlo (il capo «Codice fiscale lavoratore» e il capo «Codice comunicazione» sono alternativi) e inviarlo al numero indicato, avendo cura di conservare il modello predisposto e il rapporto di consegna.
3. Inviando un SMS al numero 000-0000000
Tale canale potra` essere utilizzato solo dalle aziende registrate al portale clic lavoro e abilitate quindi all’utilizzo del lavoro intermittente, avendo cura di indicare nel form di registrazione il numero di telefono cellulare che sara` utilizzato per l’invio della comunicazione.
L’SMS dovra` contenere le seguenti informazioni: «Tipo di comunicazione» (I per l’invio della chiamata e A per l’annullamento di una chiamata precedentemente comunicata) e il Codice Fiscale del lavoratore che effettuera` la prestazione oggetto della chiamata. La lettera («I» oppure «A» ed il codice fiscale dovranno essere separati da uno spazio).
Questo canale dovra` essere utilizzato esclusivamente per la chiamata di un singolo giorno per un solo la- voratore. Pertanto, la data della chiamata coincidera` con la data di invio del messaggio e, conseguentemen- te, l’eventuale annullamento dovra` essere comunicato nel medesimo giorno in cui si effettua la comunica- zione.
Naturalmente non potranno essere prese in considerazione le comunicazioni inviate ovvero provenienti da un numero di cellulare non registrato e, pertanto, non riconducibile ad alcun datore di lavoro conosciuto al si- stema.
4. Inviando il modulo on line
L’azienda anche tramite il proprio consulente del lavoro, potra` comunicare le chiamate del lavoro intermitten- te attraverso la compilazione di un apposito modulo, accessibile dal portale Cliclavoro (xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx) nella propria area riservata. Pertanto, il servizio di invio delle chiamate nel lavoro intermittente sara` accessibile previa registrazione al portale, con le modalita` evidenziate nell’apposita sezione.
Questo canale permette la comunicazione per piu` lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla
stessa azienda.
Per facilitare l’inserimento delle informazioni, non appena indicato il codice fiscale del lavoratore interessato alla chiamata, saranno proposte, se presenti, l’elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte e il datore di lavoro dovra` semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione.
Qualora il codice di comunicazione non sia presente in archivio la comunicazione potra` tuttavia essere ugual- mente trasmessa.
Il modulo on line prevede altres`ı l’invio dell’annullamento di singole chiamate comunicate precedentemente.
Conclusioni
19
La presente nota, che come detto, anticipa l’emanazione del decreto interministeriale, da` la possibilita` di spe-
DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO n. 1/2013
rimentare tutte le modalita` che la normativa ha previsto per effettuare la chiamata di lavoro intermittente, permettendo contestualmente al datore di lavoro di scegliere quella piu` confacente alla propria organizzazione o al tipo di comunicazione che si vuole effettuare.
Approfondimenti