Capitolato d'oneri CIG 7255242F16 CUP J35H11000050003
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE SCIENTIFICHE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA SITA IN LOCALITA’ FOLCARA – CASSINO (FR) - 2° PROG. TRIENNALE L.338/2000 – N.146 POSTI ALLOGGIO.
Capitolato d'oneri
CIG 7255242F16 CUP J35H11000050003
Art. 1 Oggetto dell'appalto
Il presente documento ha per oggetto la fornitura e messa in opera, completa e funzionante, di arredi e delle attrezzature scientifiche e didattiche, presso appartamenti, aule studio, aule multimediali, locali a servizi varii della residenza universitaria denominata College Studenti della Folcara, di proprietà della Regione Lazio e gestita da Laziodisu, sita in Viale dell’Università, all’interno del Campus dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in provincia di Frosinone. I requisiti e le caratteristiche tipologiche di ogni singolo arredo e del materiale scientifico sono indicate nel Capitolato Tecnico.
Detta fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 2 Valore e durata dell’appalto
L’ ammontare complessivo dell’appalto viene stimato in € 590.950,70, IVA esclusa, oltre €. 8.237,81, XXX xxxxxxx, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così come di seguito dettagliato:
ELENCO ATTIVITA’ | IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa) | PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI SUL VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO | TIPO DI PRESTAZIONE |
1.FORNITURA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE | € 305.196,60 | 51,65% | PRINCIPALE |
2. FORNITURA DI ARREDI | € 235.754,10 | 39,89 % | SECONDARIA |
3.PRESTAZIONI/FORNITURE EXTRACONTRATTUALI (legate alle prestazioni di cui al punto 1 e punto 2) | € 50.000,00 | 8,46% | SECONDARIA |
TOTALE | € 590.950,70 |
tab. n. 1
2
Sono qualificabili come extracontrattuali, quelle forniture rientranti nelle prestazioni di cui a punti 1 e 2 del presente articolo (ma ad essi strettamente afferenti) non programmabili dall’Amministrazione e legate alla fornitura di parti di ricambio dei prodotti oggetto dell’appalto o prestazioni connesse o relative all’appalto. Le attività extracontrattuali saranno gestiti sempre mediante ordinativi.
I corrispettivi per le attività extracontrattuali sono determinati in base a preventivi di spesa.
L’attivazione di tale tipologia di attività non risultano in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione la quale può anche non dare seguito alle stesse, in quanto le attività extracontrattuali vengono gestite esclusivamente mediante Appalti specifici/ordinativi con le modalità sopra esplicitate e dunque sempre su richiesta dell’Amministrazione.
Il valore sul quale verrà espresso il ribasso di offerta ai fini dell’aggiudicazione afferisce esclusivamente alle prestazioni di cui ai punti 1 e 2 della Tab. n. 1, in quanto le attività extracontrattuali sono quelle non programmabili ed erogate su richiesta o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento, che pertanto sono meramente eventuali, infatti sono state calcolate mediante “plafond” predeterminati dalla Stazione appaltante così come specificatamente indicati per ciascuna prestazione nella tab. n. 1 del presente articolo e pertanto non soggetti a ribasso.
Il valore di cui sopra (percentuale di ribasso) verrà indicato dal concorrente nell’apposito All. 7 del Disciplinare.
Iter autorizzativo per le attività extracontrattuali
Per quanto attiene agli interventi extracontrattuali, essi avranno una durata che decorrerà dalla data di certificazione della verifica di conformità della fornitura fino alla scadenza delle garanzie previste all’art 7 del presente disciplinare o diversamente offerte in sede di gara.
una volta ricevuta la richiesta di attivazione da parte dell’Amministrazione, è compito dell’Appaltatore effettuare una valutazione tecnico-economica dell’intervento stesso.
A tal fine, l’Appaltatore comunica all’Amministrazione un “preventivo di spesa” .
Qualora l’Amministrazione intenda accettare il preventivo proposto dall’ Appaltatore, è tenuta a verificare preventivamente, a cura del Direttore dell’esecuzione del Contratto/RUP, se per l’intervento sussista la copertura finanziaria all’interno del “plafond” indicato nella tab. n. 1 dell’art. 1 del presente Capitolato.
In tal caso, l’Amministrazione approva il preventivo mediante propria nota.
Tale documento costituisce, pertanto, il costo dell’attività che verrà recepito all’interno dell’appalto specifico.
L’Amministrazione sarà vincolata ad eseguire tutte le attività extracontrattuali con l’Appaltatore fino all’esaurimento degli importi (plafond) nella tab. n. 1 (prestazione n. 3) dell’art. 2 del presente Capitolato.
Terminato il plafond indicato nella tab. n. 1 dell’art.2 del presente Capitolato, l’Amministrazione procederà con distinti procedure al di fuori del presente appalto.
La durata contrattuale decorrerà dalla data di certificazione della verifica di conformità della fornitura fino alla scadenza delle garanzie previste all’art. 7 del presente capitolato o diversamente offerte in sede di gara. Alla durata contrattuale sarà vincolato l’utilizzo del plafond, che potrà essere consumata solo esclusivamente in detto periodo.
Art.3 Descrizione dell’appalto
La fornitura, posa in opera e installazione degli arredi e delle attrezzature scientifiche e didattiche per la residenza universitaria dovrà essere realizzata con l’obiettivo di migliorare e valorizzare gli ambienti, sia per quanto riguarda l’aspetto della robustezza degli arredi, sia per quanto riguarda la razionalizzazione dello spazio a disposizione.
Tutti i pezzi forniti dovranno essere conformi alle descrizioni e alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato tecnico; le dimensioni riportate nelle descrizioni devono intendersi come indicative: sono ammesse variazioni alle dimensioni indicate, sempre che sia assicurata, per tutti gli arredi, la possibilità di essere installati nella posizione prevista.
Tutti gli articoli dovranno essere imballati con materiali o modalità tali da assicurare la perfetta integrità nel trasporto fino a destinazione. L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili amano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente
alla norma XX 00000 “Packaging – Marking and material identification system”. 3
L’imballaggio deve essere costituito per almeno l’80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per
almeno il 60% in peso se in plastica.1
In generale, per tutti gli arredi oggetto di fornitura, è onere della Ditta Aggiudicataria provvedere alla verifica delle misure e degli ingombri sia degli ambienti che degli impianti tecnologici presenti.
Gli arredi e le attrezzature scientifiche e didattiche dovranno essere adeguatamente installati, al fine di risultare perfettamente completi e funzionanti.
E’ onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra fornitura e posa in opera eventualmente occorrente.
Art. 4 Soluzione Progettuale
La Ditta Aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto e di concerto con il Responsabile del Procedimento e con il Direttore dell’esecuzione del contratto, dovrà elaborare una soluzione progettuale per ogni tipologia di ambiente della Residenza. Tale relazione dovrà evidenziare la distribuzione della fornitura di arredi richiesta, le composizioni distributive e dimensionali, le capacità contenitive, la fruibilità e l’ergonomicità degli arredi. Inoltre dovrà essere evidenziata la valorizzazione degli ambienti esistenti, proponendo opportuni effetti estetici anche in relazione alla scelta dei colori e delle finiture degli arredi. La Ditta Aggiudicataria potrà redigere elaborati grafici, planimetrie o prospetti a supporto delle soluzioni progettuali.
Art . 5 Lavori di installazione e pulizie a conclusione della fornitura
La disponibilità della fornitura dovrà essere assicurata entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni solari e tale termine decorrerà dalla sottoscrizione del contratto.
1In particolare si veda l’art. 3.2.12 dei “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017. Aggiornamento dell’All. 2. “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi per l’ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011(supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) e gli artt. 5.2.9 e 7.2.9. dei “Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio ( personale computer da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione per ufficio)” All. 2 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 13 del 17 gennaio 2014.
La consegna sarà effettuata a cura e spese del fornitore, secondo un calendario da concordare con l'Amministrazione, nei luoghi e nei locali oggetto dell’appalto.
Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", montaggio, allontanamento e trasporto a pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi.
Tutte le attività di messa in opera di arredi e attrezzature scientifiche e didattiche per la residenza universitaria, dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi.
Alla fine del montaggio degli arredi e delle attrezzature scientifiche e didattiche, tutti i locali dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell’impresa aggiudicataria.
E’ compreso nell’appalto anche l’onere della creazione di fori sagomati sulle parti di mobilia che coprano o intralcino l’uso di prese e interruttori, oppure per necessità di passaggio di cavi, oltre all’onere di eventuali tagli sagomati e relativa levigatura da effettuarsi in loco.
Gli arredi, gli elettrodomestici e i vari impianti audio dovranno essere adeguatamente installati, al fine di risultare perfettamente completi e funzionanti
Relativamente alle attrezzature scientifiche e didattiche, il fornitore dovrà: installare l’hardware richiesto, ovvero PC e relativi accessori (monitor, mouse, tastiera, scheda di rete), stampanti, ecc.; installare i pacchetti software e configurare per la messa in servizio di stampanti e PC e relativi accessori.
Dopo aver effettuato le operazioni suddette, il fornitore dovrà procedere con la verifica del corretto funzionamento di PC + relativi accessori e stampanti, ovvero verificare la corretta accensione degli apparati, il corretto funzionamento di monitor, mouse e tastiera, funzionamento scheda di rete, attraverso prove di connessione locale (server) e remota (internet) e verificare il corretto funzionamento della stampante, attraverso prove di stampa di documenti da PC.
E’ onere della Ditta Aggiudicataria assicurare la completa fruibilità della fornitura, in ogni sua parte, anche per 4
quanto non risulti espressamente specificato ed illustrato nella documentazione di gara e quindi comprendendo ogni altra posa in opera e/o fornitura eventualmente occorrente.
E’ compresa nell’appalto gli oneri per l’assistenza tecnica da parte della Ditta Aggiudicataria per i collegamenti elettrici ed idraulici necessari, nonché l’assistenza per eventuali opere murarie.
Qualora i materiali adoperati, anche se forniti in opera, non presentino i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione e la Ditta Aggiudicataria, per effettuare tali sostituzioni, non avrà diritto a proroghe del termine di consegna.
Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione Appaltante non esimono la Ditta Aggiudicataria da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.
Art . 6 Verifica di conformità
Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall'art. 102 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.
Art . 7 Garanzie
Ai sensi dell’art. 3.3.1 dei “Criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” pubblicato sulla G.U. serie generale n. 23 del 28 gennaio 2017, aggiornamento dell’All. 2. “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi per l’ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011(supp. ord. n. 74 alla G.U. n. 64 del 19 marzo 2011), il fornitore dovrà assicurare la garanzia degli arredi per un periodo di 5 anni e dovrà, inoltre garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo, da definire al momento della stipula contrattuale. La garanzia decorrerà dalla data della certificazione della verifica di conformità. Il servizio di garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento di ogni singolo arredo.
Relativamente alla fornitura di elettrodomestici e delle attrezzature scientifiche e didattiche il fornitore dovrà assicurare una garanzia per un periodo di 24 mesi a decorrere dalla data della certificazione della verifica di conformità. La garanzia comprende un servizio di assistenza e manutenzione che prevede l’intervento in loco di personale tecnico specializzato per la verifica di eventuali malfunzionamenti, la sostituzione delle parti guaste
senza oneri aggiuntivi; la riconfigurazione dei pacchetti software, in caso di malfunzionamento; eventuale aggiornamento del software, qualora il problema rilevato sia imputabile ad un malfunzionamento della versione software installata; ripristino del funzionamento di hardware e software in caso di attacco esterno mediante introduzione di “virus”.
La garanzia, inoltre, comprende l’assistenza tecnica del tipo “tutto incluso”, e pertanto comprensiva di diritto di chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di mano d’opera, fornitura di materiale di ricambio ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto. Relativamente alla garanzia sulla disponibilità delle parti di ricambio dei personal computer e delle apparecchiature multifunzione, essa deve essere garantita dal fornitore per un periodo minimo di 5 anni, ai sensi dell’ art. 5.4.1 e
7.4.1. dei “Criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio ( personale computer da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione per ufficio)” All. 2 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 13 del 17 gennaio 2014.
L’intervento in garanzia, atti a garantire la funzionalità del prodotto, devono essere effettuati entro cinque giorni lavorativi successivi alla data di richiesta dell’intervento.
La richiesta di intervento dovrà avvenire per pec all’indirizzo che comunicherà il fornitura prima dell’attivazione della garanzia, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative.
Per ogni intervento tecnico sarà redatta da una apposita nota sottoscritta dal tecnico e dal RUP o dal Direttore dell’esecuzione del contratto nella quale dovrà essere registrato: oggetto, data e ora di intervento, giorno e ora della chiusura dell’intervento (ripristino del prodotto).
Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, parti sostitutive, etc.
Dalla data di regolare collaudo della sede, l'Impresa aggiudicataria deve fornire garanzia con la quale assicura il buon funzionamento di tutte le apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di fornire la nuova parte o di ripararla, senza alcun ulteriore addebito per l'Amministrazione, salvo che l’impresa aggiudicataria non provi che il guasto o malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.
Art. 8 Referenti delle parti contrattuali
Nell'ambito del rapporto contrattuale, si identificano alcune figure/funzioni chiave: 5
per l'Appaltatore:
- il Responsabile dei Servizi: la persona fisica, nominata dall'Appaltatore, quale referente dei Servizi in Contratto nei confronti dell'Amministrazione, con ruolo di supervisione e coordinamento dell'esecuzione dei vari servizi.
Tale figura affiancata da eventuali assistenti, quale interfaccia unica verso l'Amministrazione, è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità, nonché di potere di delega interna per le attività di gestione del Contratto ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi relativi allo svolgimento delle attività previste contrattualmente. Al Responsabile dei Servizi sono affidate le seguenti attività:
1. programmazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto;
2. gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dall'Amministrazione;
3. supervisione del processo di fatturazione dei Servizi;
4. supervisione, raccolta e fornitura delle attività relative all'adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti dell' Amministrazione;
per l'Amministrazione:
- Il Responsabile Unico del Procedimento2: svolge i compiti e funzioni previsti dalla vigente normativa di settore (art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) oltre a quelle previste dal presente Capitolato.
Il comma 4 dell'art. 31 del Codice dei contratti individua i compiti fondamentali del RUP nelle varie fasi del procedimento di affidamento. Rispetto a tale previsione, si ritiene che il RUP, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa prevista dal Codice dei contratti e dall'ordinamento della singola amministrazione aggiudicatrice, eseguirà i seguenti compiti (elencati in maniera esemplificativa e non esaustiva): - coordinare ovvero cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;
- svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti
2 Si vedano le Linee Guida n. 3, di attuazione del Dlgs del 18 aprile 2016, n. 50, recanti : "Nomina, ruolo e compili del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;
- accerta le cause impreviste e imprevedibili o l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire;
- autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende, nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;
- compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;
- provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.NA.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- trasmette, al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:
a. copia degli atti di gara;
b. copia del contratto;
c. documenti contabili;
d. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
e. certificati delle eventuali prove effettuate;
- conferma l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;
- verifica della tempestività della domanda, della regolarità della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dei concorrenti.
- il Direttore dell'esecuzione del Contratto, anche avvalendosi di assistenti nominati dall'Amministrazione, cui sono affidati per iscritto una o più attività di competenza del direttore dell'esecuzione del Contratto, svolge
attività di controllo e di verifica. 6
Le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione devono essere, quindi, strettamente correlate a quanto definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che debbono richiamare le prestazioni indicate dall'esecutore
nella propria offerta. In particolare, l'attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie. In generale, le attività di controllo devono essere indirizzate a valutare, ad esempio, i seguenti profili:
- la qualità della fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto c/o nel capitolato);
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto della normativa ambientale;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.
Durante l'esecuzione del contratto il Direttore, oltre alle prescrizioni previste dal presente Capitolato, inoltre (elencazione esemplificativa e non esaustiva):
1. provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto e, quindi, la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Si ricorda che, al fine di poter procedere con i pagamenti all'affidatario, è necessario un previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal RUP, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta ferma anche la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;
2. segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti. L'importanza di tale compito emerge considerando che le penali servono a ridurre il rischio di "moral hazard" spesso presente nei contratti, attraverso due vie: la riduzione delle
somme erogate come corrispettivo delle prestazioni eseguite; la difficoltà a partecipare a gare successive bandite dalla stessa stazione appaltante (v. art. 80, comma 5 lett. c) del Codice);
3. comunica al responsabile del procedimento le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili;
4. trasmette senza indugio apposita relazione al RUP, qualora nell'esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone o danni alle cose;
5. al fine di garantire la regolare esecuzione della fornitura ed evitare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, verifica la presenza nel luogo di esecuzione del servizio delle imprese subappaltatrici autorizzate; controlla che le stesse svolgano effettivamente la parte dei servizi subappaltati nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei servizi eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; verifica che l'affidatario pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (v. art. 105, comma 14, del Codice). Analoghi controlli debbono essere effettuati anche in merito alla messa a disposizione di mezzi e risorse da parte dell'eventuale impresa ausiliaria.
Art. 9 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente capitolato d'oneri, l'aggiudicatario si impegna
sostenendo tutti gli oneri economici a conformarsi alle seguenti prescrizioni: 7
- a fornire tutte le attrezzature e quant'altro necessario per consentire il corretto funzionamento del sistema;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'affidatario, con pieno sollievo tanto della stazione appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
- il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione della fornitura e relativa posa in opera, fossero arrecati a persone o all'immobile interessato dalla fornitura;
- tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle autorità amministrative, organismi ed enti aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni, tra cui quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico, ai permessi di accesso e sosta alla zona dei lavori con gli automezzi, a eventuali permessi per carico - scarico merci;
- la pulizia delle opere realizzate al fine di consentire l'uso in condizioni di perfetta igiene, compreso lo smaltimento dei materiali d'imballo;
- verificare che il personale incaricato per lo svolgimento del servizio sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro in conformità all'art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.
- impiegare, per lo svolgimento delle forniture e dei servizi, personale provvisto di adeguata qualificazione professionale regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL e in possesso di quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- utilizzare personale che osservi diligentemente le disposizioni disciplinari di Laziodisu e che sia in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con il personale dipendente della Stazione appaltante e con l'utenza;
- utilizzare strumenti e apparecchiature idonei per l'esecuzione della fornitura;
- fare adottare i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego;
- di dichiarare la conformità delle apparecchiature tecniche e loro installazione;
- l'impegno a conformarsi a tutte le ulteriori indicazione fornite dall'Amministrazione.
L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità verso il personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. La ditta affidataria si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato d'oneri, l'impresa appaltatrice si impegna, comunque, ad eseguire il servizio in maniera tale da non arrecare alcun inconveniente all'Amministrazione.
Art. 10 Verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, individuato nel presente capitolato, provvede alla verifica del regolare andamento dell'esecuzione del Contratto così come prevede la normativa vigente.
In particolare, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile del Contratto stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.
Il Direttore dell'esecuzione del Contratto assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Le attività che il Direttore dell'esecuzione del contratto deve eseguire sono indicate anche nell'art. 5 del presente Capitolato.
La regolare esecuzione del Contratto verrà attestata mediante "report" delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l'Appaltatore compila in duplice copia (una per l'Amministrazione e una per l'Appaltatore), il "report" delle attività svolte e lo sottopone al Direttore dell'esecuzione del Contratto che previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente capitolato.
Ad ogni fattura emessa, l'Appaltatore deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla 8
ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In difetto l'Amministrazione non provvederà alla liquidazione della fattura medesima.
Art. 11 Assicurazioni
L’aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare apposita polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali, a copertura di tutte le responsabilità civile discendenti dalla legge.
Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Qualora l’aggiudicatario sia un RTI, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 12 Penali
L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico.
Per il ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall'Appaltatore, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, 1' Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Art. 13 Risoluzione del contratto
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice dei contratti l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. 9
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica, dell’offerta economica e temporale formulate in sede di
gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di Laziodisu.
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e snii, n caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede di offerta. 10
L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni
specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.
Art. 14 Emissione fatture e pagamenti
In riferimento alle prestazioni indicate nella tab. n. 1 dell'art. 1 del presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato a corpo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:
a) gli estremi dell'affidamento;
b) l'importo della prestazione;
c) il n. del CIG e del CUP;
d) gli estremi dell'impegno cli spesa su cui dovrà gravare l'importo fatturato (comunicazione che sarà effettuata da parte di Laziodisu).
e) elenco delle attrezzature fornite
f) bolle di consegna materiali (qualora necessario).
La Fatturazione dovrà essere pari al 30% dell’importo del contratto alla consegna ed il restante dopo la verifica di conformità.
L'Amministrazione, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizione diverse concordate con l'appaltatore.
Le fatture dovranno essere pagate all'Appaltatore solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull'attività svolta dall'Appaltatore nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore avvia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall'appaltatore in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la
coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell'ambito dei Contratti di appalto e con gli obbiettivi raggiunti.
La Ditta appaltatrice dovrà emettere fattura intestata a Laziodisu - Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00/00- 00000 Xxxx.
Le fatture dovranno essere spedite in forma elettronica, pertanto, l'Amministrazione non potrà più accettare fatture in forma cartacea.
Si precisa che il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicataria alla normativa relativa alla fatturazione elettronica impedirà l’Amministrazione di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si consiglia di consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx (digitando l’Ente appaltante).
Per le modalità operative, si rinvia al sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx che contiene una valida trattazione del sistema di fatturazione elettronica in esame.
Codice Univoco d’ufficio: EVY0ZN.
L’Amministrazione, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall’appaltatore ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all'Amministrazione a titolo di penale ex art.11 del presente Capitolato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere la prestazione della fornitura in noleggio; qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all'acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l'appaltatore, ma
anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si 11
tratta. Per la definizione di "filiera" e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alle successiva normativa in materia.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Prima dell'esecuzione del contratto l'appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni cli cui all'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
L'Amministrazione provvede d'ufficio alla verifica del versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, l'Amministrazione ha come nuovo termine cli approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che l'Amministrazione abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.
Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D. Lgs. 192 del 2012.
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
A pena di nullità assoluta, l'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 ed alle ulteriori conseguenze previste dalla medesima normativa.
Ulteriori obblighi dell'Appaltatore
L'Appaltatore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori.
L'appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere, entro 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, della Copia Modelli DM10 dei lavoratori impegnati nell'appalto (di veda l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016).
Nell'esecuzione dell'appalto, l'affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (Si veda l'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti).
Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso
con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente (si veda l'art. 30, comma 4 del codice dei contratti).
Art. 15 Obblighi dell'appaltatore, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.
In conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, l'appaltatore si impegna a date immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Fatti salvi gli obblighi di cui al comma 2, l'appaltatore in conformità con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad inserire nei contratti da esso sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L'omesso inserimento di detta clausola, comporta la nullità assoluta dei contratti sottoscritti tra l'appaltatore e gli altri soggetti di cui al presente comma. Al fine, in conformità con quanto disposto nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, dell'AVCP e allo scopo di consentire all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle
clausole contrattuali, sancito dal citato art. 3, comma 9, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità, 12
tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono inviare all'Amministrazione stessa, copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture. La comunicazione può anche avvenire per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità ed idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; si ritiene altresì ammissibile assolvere all'onere di comunicazione mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Xxxxxxx, tuttavia, xxxxx gli idonei controlli a campione sulle dichiarazione rese.
L'appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato c/o comunque degli atti di gara, dichiara di prendere atto e di aver ben compreso che in conformità con quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della Legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'espressione «filiera delle imprese» di cui al comma 3, si intende riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (ove previsti c/o comunque autorizzati), nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente Contratto di appalto.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. n. 136 del 2010 e successive modifiche e integrazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, conseguenti alle obbligazioni assunte, ai sensi del presente articolo, tra l'appaltatore subappaltatori c/o subcontraenti della filiera delle imprese, costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ultima ipotesi, salve diverse ed ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa e salva restando la risarcibilità del danno, l'amministrazione incamera la cauzione costituita ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modifiche e integrazioni.
L'appaltatore si impegna altresì al rispetto delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari anche qualora, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, dovessero cambiate i contraenti della «filiera delle imprese», di cui al presente articolo.
Art. 16 - Cauzione definitiva
La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice di e contratti.
Art. 17 Cessione del contratto
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).
Art. 18 Recesso
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
Il decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le
condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti 13
dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.
Art. 19 Recesso dal contratto da parte dell'affidatario
Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
Art. 20 Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx.
Art. 21 Direttore dell'esecuzione del contratto
Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx dipendente dell’Adisu di Cassino.
Art. 22 Stipula del contratto e spese relative
L'Appaltatore è tenuto alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Amministrazione (si veda l'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016).
Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all'appalto.
Art. 23 Tutela della privacy
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Xxxxxxxxx.
Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
Art. 24 Foro competente
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
Art. 25 Clausola compromissoria
Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
Art. 26 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, al Regolamento di attuazione del Codice, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici, a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e all'ulteriore disciplina vigente di settore applicabile alle prestazioni facenti parte della presente procedura di gara.
Timbro e firma per accettazione
(Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile) L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato: art.12 Penali; art.13 Risoluzione del contratto; art.18 Recesso; art.19 Recesso del contratto da parte dell'aggiudicatario; art. 24 Foro competente; art. 25 Clausola compromissoria.
Timbro e firma per accettazione 14