ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA VALORIZZAZIONE
DEL COMPLESSO MONUMENTALE VILLA REALE E PARCO DI MONZA
(ai sensi dell’art. 6 della legge regionale 14 marzo 2003 n. 2
e dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
TRA
REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona del Presidente della Regione Lombardia, Xxxxxxx Xxxxxx;
COMUNE DI MILANO, con sede in Milano, Piazza della Scala n.2, nella persona del Sindaco Xxxxxxxx Xxxx;
COMUNE DI MONZA, con sede in Monza, Piazza Trento e Trieste, nella persona del Sindaco Xxxxx Xxxxxx;
E CON L’ADESIONE DI
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA, con sede in Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx
x. 0, nella persona del Presidente Xxxxx Xxxxxx;
PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO, con sede in Xxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x.00, nella persona del Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
PREMESSO che:
• il sistema di gestione dei beni culturali delineato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, definisce, all’articolo 6, le attività di valorizzazione del patrimonio culturale distinguendole da quella di tutela e stabilendo che le attività di valorizzazione sono attuate in forme compatibili con la tutela e in modo tale da non pregiudicarne le esigenze;
• la disciplina recata dal citato Decreto Legislativo prevede molteplici forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati in ordine all’organizzazione della fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;
• in particolare l’art. 112 del citato Decreto, in merito alle attività di valorizzazione del suddetto patrimonio, prevede che le stesse si effettuino attraverso:
- una fase strategica, da realizzarsi mediante accordi di cooperazione/collaborazione tra Enti pubblici, con i quali si definiscono le strategie e gli obiettivi comuni di valorizzazione;
- una fase programmatoria, nella quale si elaborano i piani strategici di sviluppo culturale e di valorizzazione, che può essere attuata, nell’ambito delle linee di indirizzo definite con l’accordo strategico, anche da soggetti giuridici costituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti pubblici territoriali;
- una fase gestionale, comprendente la messa in atto delle attività di valorizzazione, da realizzarsi in forma diretta o indiretta;
• l’Accordo di Programma, disciplinato dall’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dall’art. 6 della L.R. 14 marzo 2003, n. 2, costituisce l’istituto individuato dal legislatore per la definizione ed attuazione di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, Amministrazioni statali e altri Soggetti pubblici;
PREMESSO, altresì, che:
• il complesso monumentale “Villa Reale e Parco”, sito nel territorio del Comune di Monza, formato dal Parco di Monza e dagli immobili su di esso insistenti, costituisce bene di eccezionale rilevanza storica, culturale e paesaggistica, ai sensi del Decreto del 24 settembre 2002 e del Decreto del 25 febbraio 2003 del Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Lombardia, il cui assetto proprietario è il seguente:
- sono di proprietà esclusiva del Demanio dello Stato, ed assegnate in uso governativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le seguenti porzioni della Villa Reale:
o la Rotonda Appiani (confinante con lo spazio espositivo c.d. Serrone che è del Comune di Monza e Regione Lombardia);
o l'ala Sud della Villa Reale (la Biblioteca reale, l'appartamento della Regina Xxxxxxxxxx);
- è una comproprietà indivisa tra Regione Lombardia e Comune di Monza la restante parte di Villa Reale (il corpo centrale oggetto dell’attuale concessione e l’ala Nord a tutt’oggi chiusa e in stato di abbandono), oltre agli edifici annessi a:
o Viale d'Accesso principale alla Villa;
o Giardini reali con strutture e fabbricati annessi (Torretta, X.xx del Sole, X.xx del Forno);
x Xxxxxxxxx reali all’esterno delle mura;
o Terreno alle Grazie;
- la superficie totale del Parco, pari a circa 7.325.116 mq, è suddivisa tra più proprietari:
o la porzione compresa tra Viale Cavriga (che è il viale che attraversa il Parco, unica porzione adibita a traffico veicolare) e il muro di cinta nord (tra cui Autodromo), è una comproprietà indivisa tra Comune di Monza e Comune di Milano;
o la porzione compresa tra Viale Cavriga a nord , il fiume Lambro ad est, il muro di cinta ad ovest e il muro di cinta a sud è una comproprietà indivisa tra Regione Lombardia e Comune di Monza;
o la porzione compresa tra Viale Cavriga, il fiume Lambro, il muro di cinta sud e il muro di cinta est è una proprietà esclusiva del Demanio dello Stato, assegnata in comodato perpetuo alla Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. Sempre proprietà esclusiva del Demanio dello Stato è l’enclave di Villa Mirabellino e relative pertinenze, sita all’interno della comproprietà Monza/Milano;
• per la valorizzazione culturale e la gestione dell’intero complesso in parola, il 20 luglio 2009 è stato costituito, ai sensi degli artt. 112 e 115 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato “Consorzio Villa Reale e Parco di Monza”, con atto sottoscritto dagli Enti proprietari Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Comune di Monza e, successivamente, il Comune di Milano, a cui poi hanno aderito la Provincia di Monza e Brianza, la Camera di Commercio di Monza e Brianza e la Confindustria Monza e Brianza, ora Assolombarda;
• per favorire la valorizzazione del Parco di Monza e di tutti gli immobili su di esso insistenti, in data 23 ottobre 2015 è stato, inoltre, sottoscritto tra la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Monza un Protocollo d’intesa, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. X/4009 del 4 settembre 2015, della Deliberazione della Giunta del Comune di Milano n. 1593 del 18 settembre 2015 e della Deliberazione della Giunta del Comune di Monza n. 312 del 22 settembre 2015;
• con tale Protocollo di Intesa la Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Monza si sono impegnati:
- a valorizzare il compendio immobiliare costituito dal Parco di Monza e immobili sopra insistenti, quale bene di eccezionale rilevanza storica, culturale e paesaggistica, con la ristrutturazione e valorizzazione del Parco e dell’Autodromo al fine di dare adeguato rilievo a tutti i valori culturali, paesaggistici ed artistici del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, in concomitanza con il completamento dei
lavori di restauro della Villa Reale, oggetto di Accordo di Programma sottoscritto il 19 dicembre 2002 tra gli Enti interessati proprietari;
- a promuovere, ai fini della valorizzazione di cui sopra, un nuovo Accordo di Programma la cui area di intervento sarà l’intero compendio del Parco, definendo attraverso un Masterplan tutte le azioni necessarie e i relativi progetti, con gli impegni finanziari di ciascun Ente;
- ad adottare gli atti necessari per addivenire alla costituzione di un’unica proprietà indivisa in parti uguali fra la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano, attraverso cessioni di quote a titolo non oneroso delle rispettive quote riguardanti il Parco;
• è altresì volontà di Regione Lombardia e dei Comuni di Milano e di Monza sostenere un virtuoso ed integrato sistema di governance territoriale in grado di promuovere strategie e linee d’azione volte ad attrarre investimenti, favorire l’occupazione e lo start-up di attività economiche, anche innovative, in materia ambientale, turistica, culturale e sportiva, nell’interesse pubblico di promuovere il benessere della collettività locale, dato l’alto valore e potenziale ambientale, oltre che culturale, dell’area e della comunità che vi opera;
• in attuazione del suddetto Protocollo d’intesa, con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4674 del 23 dicembre 2015, la Regione Lombardia ha promosso l’Accordo di Programma per la valorizzazione del compendio immobiliare de quo;
• nelle more del perfezionamento dell’ipotesi di Accordo di Programma sono state attivate da Regione Lombardia iniziative di valorizzazione dell’attività dell’Autodromo nel contesto internazionale e, in particolare, il riconoscimento alla Federazione sportiva nazionale Automobile Club d’Italia – ACI di un contributo di complessivi 15 milioni di euro al fine di garantire il rinnovo della concessione del Gran Premio d’Italia all’Autodromo di Monza per il triennio 2017-2019;
• è interesse dei sottoscrittori del Protocollo e in attuazione del medesimo attivare tutte le ulteriori azioni di valorizzazione del complesso monumentale attraverso la definizione del suddetto Accordo di Programma;
CONSIDERATO che:
• la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma, nella seduta del 2 dicembre 2016, ha condiviso l’ipotesi dell’Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza ed i relativi allegati;
• il Comitato per l’Accordo di Programma, nella seduta del 13 gennaio 2017:
- ha accolto la richiesta di adesione al presente Accordo di Programma da parte del Parco della Valle del Lambro, presentata nella riunione della Segreteria Tecnica del 2 dicembre 2016 e successivamente formalizzata con nota in data 13 dicembre 2016, in considerazione delle motivazioni inerenti a consolidare le sinergie con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e a porre in essere le collaborazioni al fine agevolare in termine di razionalità e speditezza il processo di progettazione / realizzazione degli interventi previsti dall'Accordo;
- ha approvato l’ipotesi dell’Accordo di Programma ed i relativi allegati, che indica tra i soggetti sottoscrittori la Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Comune di Monza, e come soggetti aderenti il Consorzio Xxxxx Xxxxx x Xxxxx xx Xxxxx x xx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx;
• l’ipotesi di Accordo di Programma e i relativi allegati è stata approvata:
- dalla Giunta della Regione Lombardia con DGR n. X/7419 del 28/11/2017;
- dalla Giunta Comunale del Comune di Milano con deliberazione n.
2211/2017 del 6/12/2017;
- dal Consiglio Comunale del Comune di Monza con deliberazione n. 37 del 6/04/2017 e dalla Giunta Comunale del Comune di Monza con deliberazione n. 340 del 30/11/2017;
- dal Consiglio di Gestione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza con deliberazione n. 42/2017 del 16/11/2017;
- dal Consiglio di Gestione del Parco della Valle del Lambro con deliberazione n. 131/2017 del 6/12/2017;
VISTI:
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare, l’art. 34 riguardante la disciplina generale in materia di accordi di programma;
• la Legge Regionale 14 marzo 2003, n. 2 ed in particolare l’art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale;
• il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio e, in particolare, l’articolo 6 e l’articolo 112:
• la L. 125 del 6 agosto 2015 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” con cui si riconosce che, al fine di realizzare progetti di valorizzazione di interesse comune tra più amministrazioni pubbliche, la variazione a titolo non oneroso dell’assetto proprietario del Parco di Monza tra gli enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI ED ADERENTI AL PRESENTE ATTO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1.1 Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza (di seguito anche “Accordo di Programma”, “AdP”, “Accordo”):
Allegato 1 - Planimetria rappresentante l’ambito territoriale interessato dall’Accordo di Programma;
Allegato 2 - Planimetria con identificazione dei beni in cessione;
Allegato 3 - Linee guida per la definizione del Masterplan per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza;
Allegato 4 - Programma degli interventi prioritari – Fase 1, la “sezione operativa”; Allegato 5 - Cronoprogramma degli interventi prioritari – Fase 1;
Allegato 6 - Programma degli interventi - Fase 2, la “sezione programmatica”.
Art. 2
Ambito territoriale interessato dall’Accordo di Programma
2.1 L’ambito territoriale interessato dal presente Accordo di Programma è il complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, delimitato dal muro di cinta del Parco e gestito dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, come individuato nella planimetria allegata (Allegato 1).
Art. 3
Finalità dell’Accordo di Programma
3.1 La finalità del presente Accordo di Programma è la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza e di tutti gli immobili su di esso insistenti, di eccezionale rilevanza storica, culturale, paesaggistica ed ambientale.
3.2. Con il presente Accordo di Programma i Soggetti sottoscrittori intendono, in particolare, perseguire le seguenti finalità:
a) la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza per assicurare e rinforzare, attraverso un integrato piano di interventi, le opportunità di sviluppo dell’intera dotazione patrimoniale, in considerazione dell’elevato valore culturale, storico, ambientale, turistico, oltre che sociale, che il medesimo rappresenta, con impatti rilevanti in termini economici e di incremento dell’attrattività del territorio lombardo;
b) la salvaguardia e il sostegno della funzione pubblica, sia in termini sociali e culturali sia in termini ambientali, esplicata dal complesso monumentale della Villa Reale e del Parco di Monza, al fine di garantirne la fruizione e la realizzazione di manifestazioni anche di rilevanza nazionale e internazionale, a tutela dell’interesse regionale e con benefici diretti ed indiretti sulle economie dei territori interessati e circostanti;
c) il rafforzamento del sistema di governance fondato sulla centralità del Consorzio Villa reale e Parco di Monza, in grado di definire un programma integrato di interventi ed iniziative coordinate volte ad attrarre investimenti, favorire l’occupazione e lo start-up di attività economiche, anche innovative, in materia ambientale, turistica, culturale, ricreativa e sportiva, dato l’alto valore e potenziale ambientale, oltre che culturale, dell’area e della comunità che vi opera;
d) la valorizzazione del Parco nell’interesse pubblico di promuovere il benessere della collettività, come strumento di formazione ed educazione della persona, di prevenzione e tutela della salute e di trasferimento valoriale e orientamento ai corretti stili di vita, anche attraverso la sua fruizione e lo svolgimento di attività fisica e sportiva.
Art. 4
Oggetto dell’Accordo di Programma
4.1 L’Accordo di Programma disciplina il programma degli interventi finalizzati alla valorizzazione organica e coordinata dell’intero complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza, così come definita nel precedente art. 3.
4.2 Il Masterplan costituisce lo strumento strategico per la definizione del programma degli interventi di valorizzazione del suddetto compendio immobiliare, comprensivo dell’individuazione dei soggetti interessati, delle fonti di finanziamento, degli strumenti e delle azioni necessari alla sua attuazione.
4.3 Gli interventi da attuare per la valorizzazione del complesso monumentale vengono suddivisi in due tipologie:
a) il programma degli interventi prioritari – Fase 1 (“sezione operativa” dell’Accordo di Programma), in quanto imprescindibili per la sicurezza, la tutela dei beni e dei servizi al pubblico, da avviare nel breve termine e, quindi, anche nelle more della definizione del Masterplan;
b) il programma degli interventi – fase 2 (“sezione programmatica” dell’Accordo di Programma), da definire in coerenza con gli obiettivi generali dell’Accordo e con le Linee guida per il Masterplan, allegate all’Accordo medesimo, e da attivare nella fase successiva alla definizione del Masterplan.
4.4 Gli interventi previsti dal presente Accordo di Programma sono conformi allo strumento urbanistico e paesaggistico vigente.
4.5 Il presente Accordo disciplina, altresì, il riordino degli assetti proprietari fra gli Enti Pubblici sottoscrittori dell’Accordo medesimo, in funzione delle azioni di finanziamento messe in campo e del consolidamento di un sistema di governance locale in grado di definire il programma di valorizzazione del complesso monumentale in parola e di avviare iniziative coordinate volte ad attrarre investimenti.
4.6 L’Accordo di Programma definisce, infine, gli impegni, anche finanziari, e gli adempimenti che i Soggetti sottoscrittori ed aderenti, ciascuno per quanto di competenza, dovranno compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione di quanto previsto dall’Accordo medesimo.
Art. 5
Linee guida per la definizione del Masterplan
5.1 Il Masterplan è lo strumento che definisce le strategie, i progetti e le azioni volte alla valorizzazione sostenibile del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza sotto il profilo ambientale (conservazione del patrimonio naturalistico, paesistico e culturale), storico-culturale (promozione culturale e valorizzazione del patrimonio storico-artistico) ed economico (individuazione di modalità di gestione delle strutture che ne garantiscano la sostenibilità economica, ivi comprese tutte le iniziative funzionali alla loro fruizione sociale).
5.2 Le indicazioni del Masterplan costituiscono il riferimento per l’aggiornamento del Piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.
5.3 Nella definizione delle strategie di valorizzazione il Masterplan deve tener conto delle coordinate normative e delle finalità e dei contenuti dell’Accordo di programma, e in tal senso:
• recepisce il programma degli interventi prioritari – Fase 1 (“sezione operativa” dell’Accordo di Programma) definiti nel successivo art. 6;
• assume, analizza e sviluppa il programma degli interventi – Fase 2 (“sezione programmatica” dell’Accordo di Programma) definiti nel successivo art. 7, al fine di precisarne i contenuti e valutare possibili ampliamenti/integrazioni degli interventi a fronte delle riflessioni sviluppate e del possibile coinvolgimento di ulteriori risorse pubbliche o private;
• individua i possibili modelli e strumenti di gestione atti a consolidare gli investimenti attivati.
5.4 Il Masterplan viene predisposto a cura del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza sulla base delle Linee guida allegate al presente Accordo di Programma (Allegato 3) e in stretto raccordo con il Collegio di Vigilanza e con la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma, nel rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma (allegato 5).
Art. 6
Programma degli interventi prioritari – Fase 1 (“sezione operativa” dell’Accordo di Programma”)
6.1 Ai fini del presente Accordo di Programma costituiscono interventi prioritari – Fase 1 (“sezione operativa” dell’Accordo di Programma”) gli interventi elencati nell’Allegato 4 dell’Accordo.
6.2 I suddetti interventi prioritari sono immediatamente attivati dopo l’approvazione dell’Accordo, nelle more della definizione del Masterplan di cui al precedente art. 5, in quanto funzionali:
• alla messa in sicurezza del Parco, di parti di esso o di specifici immobili che vi insistono;
• all’avvio di progetti di recupero/valorizzazione del Parco;
• a garantire adeguati servizi di base e di informazione al pubblico.
6.3 L’Allegato 4 all’Accordo definisce anche la ripartizione “settoriale” delle risorse finanziarie necessarie all’attuazione dei suddetti interventi.
6.4 Nell’ambito del programma degli interventi prioritari – Fase 1 dell’Accordo è prevista anche la predisposizione del Masterplan.
6.5 Il Programma degli interventi prioritari – Fase 1 è attuato secondo quanto previsto dal relativo cronoprogramma (Allegato 5).
Art. 7
Programma degli interventi – Fase 2
(“sezione programmatica” dell’Accordo di Programma”).
7.1 Ai fini del presente Accordo di Programma costituiscono interventi – Fase 2 (“sezione programmatica” dell’Accordo di Programma”) gli interventi elencati nell’Allegato 6 dell’Accordo.
7..2 I suddetti interventi – Fase 2 devono essere attivati nella fase successiva alla definizione ed approvazione del Masterplan.
7.3 L’Allegato 6 all’Accordo definisce anche la ripartizione “settoriale” (Villa Reale e Parco) delle risorse finanziarie. Gli interventi elencati e la suddetta ripartizione potranno essere rimodulati ed integrati, definendo in particolare i progetti relativi alla sezione "interventi non tematizzati", da parte del Collegio di Vigilanza sulla base delle risultanze del Masterplan, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 9, della legge regionale 2/2003.
Art. 8
Costituzione di una proprietà unica indivisa del Parco
8.1 In funzione delle azioni di finanziamento e dell’attivazione di un sistema di governance locale in grado di definire il programma di valorizzazione del complesso monumentale oggetto del presente Accordo e di avviare iniziative coordinate volte ad attrarre investimenti, viene previsto il riordino degli assetti proprietari fra gli Enti Pubblici sottoscrittori dell’Accordo di Programma.
8.2 A tal fine i suddetti Enti si impegnano a costituire un’unica proprietà indivisa, in parti uguali, della porzione di Parco di Monza compresa tra Viale Cavriga (che è il viale che attraversa il Parco, unica porzione adibita a traffico veicolare) e il muro di cinta nord attualmente di comproprietà indivisa tra il Comune di Monza e il Comune di Milano, identificata con campitura rossa nella planimetria allegata (Allegato 2).
8.3 La suddetta costituzione dovrà avvenire attraverso la cessione, a titolo non oneroso, da parte del Comune di Monza e del Comune di Milano alla Regione Lombardia di parte delle rispettive quote di proprietà, entro il termine di 90
(novanta) giorni dalla pubblicazione sul BURL del Decreto di approvazione del presente Accordo.
8.4 Dalla suddetta cessione è escluso il compendio immobiliare denominato “Villa Reale”, oggetto di atto di cessione gratuita sottoscritto il 19 dicembre 2002.
8.5 Al fine di conseguire l’obiettivo oggetto del presente articolo verranno svolti dal Comune di Monza in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza gli adempimenti preliminari, necessari alla sottoscrizione degli atti notarili di cessione delle quote di proprietà.
Art. 9 Impegni delle parti
9.1 In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 3, i Soggetti sottoscrittori ed aderenti all’Accordo di programma si impegnano, ciascuno per quanto di competenza:
a) a porre in essere tutti i comportamenti necessari all’attuazione del presente Accordo, nel rispetto delle procedure e delle reciproche responsabilità, degli obblighi o degli impegni assunti;
b) ad attivare, nel rispetto delle competenze amministrative, le procedure per il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta ed ogni altro titolo abilitativo utile o necessario per il sollecito avvio e compimento delle attività funzionali all’attuazione del presente Accordo, secondo i principi di economicità, collaborazione e di non aggravio del procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) ad attivare tutte le azioni necessarie a garantire una più efficiente gestione degli interventi da parte del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.
9.2 Fermo restando quanto disposto al precedente art. 7.1, i Soggetti sottoscrittori ed aderenti confermano gli obblighi specifici ad essi ascritti nel presente Accordo, ed assumono le specifiche obbligazioni di seguito descritte.
9.3 La Regione Lombardia si impegna ad assumere gli atti di propria competenza inerenti all’attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento al trasferimento delle risorse finanziarie a favore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per l’attuazione del programma degli interventi ( Fase 1 e Fase 2), di cui ai precedenti articoli 6 e 7, secondo le modalità definite al successivo art. 10.
9.4 La Regione Lombardia, il Comune di Milano e il Comune di Monza si impegnano ad assumere gli atti di propria competenza inerenti all’attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento allo svolgimento degli atti necessari per la costituzione di un’unica proprietà indivisa in parti uguali attraverso cessioni di quote
a titolo non oneroso delle rispettive quote riguardanti il Parco, secondo le modalità e tempistiche indicate al precedente art. 8.
9.5 Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza si impegna a:
a) realizzare gli interventi in attuazione del presente Accordo, con specifico riferimento al Programma degli interventi prioritari – Fase 1, di cui al precedente art. 6, nei tempi previsti dal cronoprogramma allegato (Allegato 5);
b) predisporre il Masterplan di cui al precedente art. 5, sulla base delle Linee guida allegate al presente Accordo (Allegato 3) e in stretto raccordo con il Collegio di Vigilanza e con la Segreteria Tecnica dell’Accordo di Programma, nel rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma allegato (Allegato 5);
c) assolvere tutti gli obblighi amministrativi e di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei sopraccitati interventi;
d) informare periodicamente la Segreteria Tecnica dell’Accordo dell’avanzamento dei lavori, evidenziando eventuali criticità e proponendo misure per il loro superamento.
Art. 10
Piano economico di sintesi – Disposizioni finanziarie
10.1 Gli interventi e le attività previste nel presente Accordo di Programma hanno un costo complessivo stimato pari a 55.602.732,00 euro, di cui 23.277.312,00 euro per il Programma degli interventi prioritari – Fase 1, “sezione operativa” dell’Accordo, e 32.325.420,00 euro per il Programma degli interventi – Fase 2, “sezione programmatica”, dell’Accordo di Programma.
10.2 Il finanziamento regionale complessivo per l’attuazione del programma degli interventi del presente Accordo (Fase1 e Fase 2 ) è pari a 55 milioni di euro.
10.3 Il finanziamento, di cui al precedente comma 10.2, ha destinazione vincolata e verrà trasferito al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.
10.3 Il trasferimento delle risorse regionali a favore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per la realizzazione gli interventi prioritari – Fase 1, di cui al precedente art. 6, verrà disposto con le seguenti modalità:
a) il finanziamento da erogare all’approvazione dell’Accordo di Programma è pari a 13 milioni euro;
b) le successive risorse saranno trasferite in ratei successivi, a seguito delle richieste del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che saranno accompagnate da una relazione sintetica sullo stato di attuazione degli interventi ed attività e su eventuali criticità, una volta documentato l’utilizzo
di almeno l’80% del precedente acconto e verificate le stime dei costi in base al cronoprogramma dei lavori da eseguire;
c) il saldo del residuo 5% sarà erogato a seguito dell’attestazione delle prestazioni svolte o dell’avvenuta approvazione dei collaudi finali delle opere, previa rendicontazione delle spese sostenute.
10.4 Identiche modalità di erogazione e trasferimento delle risorse al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza saranno adottate per la realizzazione degli interventi – Fase 2, approvati dal Collegio di Vigilanza dell’Accordo sulla base del Masterplan.
10.5 Fatto salvo il limite massimo del finanziamento regionale di cui al precedente comma 10.2, le eventuali risorse derivanti da economie collegate alla realizzazione degli interventi di Fase 1 e Fase 2 del presente Accordo di Programma saranno riprogrammate dal Collegio di Vigilanza per l’attuazione degli obiettivi oggetto dell’Accordo medesimo, con priorità all’integrale attuazione degli interventi di cui al precedente comma 10.1.
Art. 11
Composizione ed attribuzioni del Collegio di Vigilanza
11.1 Ai sensi dell’art. 34, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 6, della L.R. n. 2/2003, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della Regione Lombardia, che lo presiede, dal Sindaco del Comune di Milano e dal Sindaco del Comune di Monza, o loro delegati. Alle riunioni del Collegio di Vigilanza partecipano, senza diritto di voto, il Presidente del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e il Presidente del Parco della Valle del Lambro, o loro delegati.
11.2 Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:
a) vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi e dei tempi e del costante mantenimento dell’interesse pubblico sotteso alla valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza;
b) individuare gli eventuali ostacoli che si frapponessero all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
c) dirimere, in xxx xxxxxxx, xx controversie che dovessero insorgere tra gli Enti sottoscrittori ed i soggetti aderenti in ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente Accordo di Programma;
d) disporre eventuali interventi sostitutivi per l’attuazione dell’Accordo di Programma;
e) assumere le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e, in caso di parità, il voto del Presidente della Regione
Lombardia o suo delegato, che lo presiede, vale doppio; è richiesta l’unanimità per approvare le modifiche all’Accordo di Programma, gli aggiornamenti del Programma di interventi (Fase 1 e Fase 2), di cui al successivo art. 12.3, e la definizione degli interventi non tematizzati di cui al precedente art. 7.3;
f) esercitare le funzioni di cui all’art. 6, commi 9, 9 bis e 9 ter della L.R. 14 marzo 2003, n. 2;
11.3 Il Collegio di Vigilanza si avvale della Segreteria Tecnica costituita dai funzionari dei soggetti sottoscrittori ed aderenti, di cui all’art. 6, comma 6, lett. d), della L.R. n. 2/2003.
11.3 Nessun onere economico dovrà gravare sull’Accodo di Programma per il funzionamento del Collegio di Vigilanza.
Art. 12
Monitoraggio e aggiornamento del Programma degli interventi (Fase 1 e Fase 2)
12.1 Il Collegio di Vigilanza dell’Accordo di Programma, anche avvalendosi della Segreteria tecnica, verifica lo stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle attività ed interventi dell’Accordo, sulla base delle informazioni fornite dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.
12.2 Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza trasmette al Collegio di Vigilanza le relazioni semestrali in ordine allo stato di attuazione delle attività dell’Accordo di Programma.
12.3 Il Collegio di Vigilanza, avvalendosi della Segreteria tecnica, autorizza le rimodulazioni ed approva gli aggiornamenti del Programma di interventi (Fase 1 e Fase 2) eventualmente necessari in fase di esecuzione, che non modifichino gli impegni complessivi di carattere finanziario previsti dall’Accordo e i relativi obiettivi.
Art. 13 Sanzioni
13.1 Il Collegio di Vigilanza, nel caso di accertato inadempimento da parte dei soggetti sottoscrittori ed aderenti del presente Accordo agli obblighi assunti, provvederà a:
a) contestare l’inadempienza a mezzo PEC, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni;
b) disporre, una volte decorso infruttuosamente detto termine, gli interventi necessari per ottenere l’esecuzione degli obblighi assunti e inadempiuti, fermo restando quanto previsto dall’art. 6, comma 9-ter, della L.R. n. 2/2003.
13.2 Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con proprio comportamento agli altri soggetti, ai quali compete di decidere la ripartizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell’inadempimento contestato, salvo rivalersi successivamente nei confronti del soggetto inadempiente.
13.3 Nel caso in cui la gravità dell’inadempimento sia tale da compromettere definitivamente l’attuazione del presente Accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dai Soggetti sottoscrittori anche per studi, piani e progetti predisposti per la realizzazione di tutto quanto previsto nel presente Accordo.
Art. 14
Disciplina delle controversie
14.1 Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2, del D.Lgs. 104/10.
Art. 15 Sottoscrizione, effetti e durata
15.1 Il presente Accordo di Programma, comprensivo degli allegati come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i Soggetti sottoscrittori ed aderenti fino alla completa attuazione delle attività e degli interventi da esso previsti.
15.2 A seguito della sottoscrizione da parte dei rappresentati legali dei Soggetti ed Enti partecipanti, il presente Accordo di Programma sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia da pubblicarsi sul BURL.
15.3 Il presente Accordo di Programma non determina effetti di variante urbanistica ai P.G.T. dei Comuni di Milano e Monza.
15.4 Per quanto non previsto nel presente Accordo, si richiamano le disposizioni di legge vigenti.
15.5 Il presente Accordo di Programma ha durata fino al completamento delle attività e degli impegni previsti.
Letto, approvato e sottoscritto Milano, dicembre 2017
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Regione Lombardia
Presidente Xxxxxxx Xxxxxx
Comune di Milano
Sindaco
Xxxxxxxx Xxxx
Comune di Monza
Sindaco Xxxxx Xxxxxx
Per adesione
Consorzio Villa Reale e Parco di Monza
Il Presidente Xxxxx Xxxxxx
Parco Valle del Lambro
Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx