COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA
CONVENZIONE N. 85012.17 Agenzia 0070 ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA
tra
“FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE” (di seguito definito “FONDO PENSIONE” o “Contraente”), con sede in Xxxx 00000 - Piazza Xxxx xx Xxxxxx 80/a, nella persona del legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Roma, il 31.07.1947 , C.F. FRR GNN 47L31 H501Q
e
l’impresa di Assicurazione FONDIARIA – SAI S.P.A. (di seguito definita SOCIETA’), con sede in Xxxxxx 00000 – Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00, nella persona del legale rappresentante per il presente atto Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Firenze, il 24.10.1950, C.F. MGH FBA 50R24 D612Y in qualità di delegataria e la compagnia coassicuratrice Milano Assicurazioni S.p.A.
Premesso che:
A) Il FONDO PENSIONE, - è una forma pensionistica complementare costituita in forma di associazione riconosciuta, è autorizzato all’esercizio dell’attività ed è iscritto all’albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione, in data 02/08/2001 con il n. 116.
B) La SOCIETA’ è autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall’ISVAP ai sensi dell’art. 6, co. 7, del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito Decreto), e successive modifiche e integrazioni.
C) Il FONDO PENSIONE intende stipulare la Convenzione ai sensi dell’art. 6, co. 3, del Decreto citato.
Le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Il rapporto assicurativo è regolato dalle norme di cui alla presente Convenzione, nonché dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel Fascicolo Informativo mod. n. 1.11455.9F ed. 03/2009, che il Contraente dichiara di conoscere e accettare, per quanto non derogate dalla Convenzione stessa.
Il Contraente si impegna a fornire a ciascun Assicurato, al momento dell’ingresso in assicurazione, le Condizioni regolanti l’assicurazione, nonché ogni eventuale successiva modifica delle stesse.
Art. 1. Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate
1. La Convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come “Assicurati”) che avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dalla normativa tempo per tempo vigente, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
1 bis. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che in luogo della rendita di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle altre rendite di cui all’Art.1 delle Condizioni di Assicurazione, ivi richiamate quali opzioni B), C), D) ,E).
Inoltre al medesimo Art.1 delle Condizioni di Assicurazione viene aggiunta la seguente ulteriore modalità alternativa di erogazione della rendita che il FONDO PENSIONE può richiedere:
Opzione F): rendita annua erogabile finchè l’Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell’Allegato 2 della presente Convenzione.
Pertanto, il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente in relazione a ciascun Assicurato, ai sensi dell’Art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, come modificate dalla presente Convenzione, l’erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite:
Opzione A “rendita vitalizia immediata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita;
Opzione B “rendita certa 5 anni”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
Opzione C “rendita certa 10 anni”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita, ovvero fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
Opzione D ”rendita reversibile” : rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e, successivamente nella percentuale di reversibilità prestabilita a norma della Convenzione, finché la persona preventivamente designata nella scheda di polizza quale secondo Assicurato è in vita.
L’Assicurato ha facoltà di optare per una percentuale di reversibilità (70% / 100%). In ogni caso, con esclusivo riferimento alla presente opzione, la Società non erogherà prestazioni in forma di rendita che determinino un importo di rendita annua inferiore all’80% dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Inoltre, la differenza di età tra la testa principale e la testa reversionaria non può superare i 35 anni. Inoltre il reversionario indicato dall’Assicurato deve aver compiuto, al tempo della designazione in scheda di polizza, il 35° anno di età.
Opzione E “rendita controassicurata”: rendita annua erogabile finché l’Assicurato è in vita e, al suo decesso, il pagamento di un capitale pari alla differenza – se positiva – fra i seguenti due importi:
• il premio versato dal Contraente per la posizione individuale, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l’anno in corso e quella iniziale;
• la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già scadute.
Con le modalità e alle condizioni stabilite all’Allegato 3 della presente Convenzione, qualora l’Assicurato ne faccia richiesta per il tramite del FONDO PENSIONE, la prestazione sopra definita potrà essere erogata anche al verificarsi dell’evento Malattia Grave, fermo restando, come per il caso di decesso, la cessazione dell’erogazione delle rate di rendita successivamente alla liquidazione del capitale una tantum.
Opzione F “rendita LTC”: rendita annua, erogabile finchè l’Assicurato è in vita con raddoppio in caso di sopravvenuta perdita di autosufficienza, le cui condizioni sono riportate nell’Allegato 2 alla presente Convenzione.
L’Assicurato, in relazione alle Opzioni B), C) ed E) in caso di decesso dell’assicurato, comunica in via contestuale all’esercizio dell’opzione, per il tramite del FONDO PENSIONE, i rispettivi aventi diritto da individuare tra gli eredi ovvero tra diversi soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche.
L’Assicurato, in relazione all’opzione D), comunica in via contestuale all’esercizio dell’opzione per il tramite del FONDO PENSIONE il nominativo del secondo assicurato da individuare tra gli eredi ovvero fra diversi soggetti, purché persone fisiche.
2. a) In relazione agli assicurati che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari e richiederanno il pagamento della rendita nei primi tre (3) anni di durata della Convenzione, l’importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla SOCIETA’, al netto delle imposte ove previste, per i coefficienti indicati nelle Xxxxxxx X0), X0), X0), X0), X0), X0) allegate alla presente Convenzione con i criteri ivi previsti, in funzione dell’opzione di rendita scelta.
In ciascuna delle Tabelle sopraelencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare.
b) In relazione agli assicurati che matureranno i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari e richiederanno il pagamento della rendita nei successivi sette (7) anni di durata della Convenzione, l’importo
annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla SOCIETA’, al netto delle imposte ove previste, per i coefficienti indicati nelle Xxxxxxx X0), X0), X0), X0), X0), X0) allegate alla presente Convenzione con i criteri ivi previsti, in funzione dell’opzione di rendita scelta.
In ciascuna delle Tabelle sopraelencate è riportato il dettaglio del meccanismo di age shifting da utilizzare.
In considerazione del fatto che l’ammontare della rendita vitalizia reversibile di cui alla sopracitata opzione D) dipende dall’età e sesso dell’Assicurato principale e del reversionario, nonché dalla percentuale di reversibilità, nelle allegate Tabelle D1) e D2), sono esposti i coefficienti da utilizzare in relazione solo ad alcune posizioni tipiche ed in funzione dei parametri esposti negli stessi allegati Tabella D1) e D2), fermo restando il fatto che per diverse combinazioni dei parametri di riferimento il conteggio avverrà secondo criteri attuariali utilizzando basi tecniche identiche.
2. bis. La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 2, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto all’Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, con misura annua di rivalutazione ottenuta in base al rendimento attribuito di cui al punto a) del citato Art. 5 modificato dal successivo Art. 4 della presente Convenzione.
3. A scelta dell’aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui al precedente comma 1 bis, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, trimestrali, ovvero in un unico importo complessivo annuo posticipato.
Limitatamente alla rendita di cui alla precedente lettera F), la rateazione può essere esclusivamente mensile.
4. Le età in anni e mesi interi dell’Assicurato e dell’eventuale reversionario sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione di mese uguale o superiore a 16 giorni. Di conseguenza il relativo coefficiente da utilizzare viene calcolato mediante interpolazione lineare dei coefficienti di cui al precedente comma 2.
5. I coefficienti di conversione in rendita di cui sopra sono adottati dalla SOCIETA’ relativamente al periodo di durata della Convenzione.
Art. 2 - Premio di assicurazione
1. La SOCIETA’ si impegna a corrispondere al Beneficiario le rendite oggetto della presente Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico anticipato per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.
Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale per la quale richiede l’ingresso in assicurazione al momento della trasmissione alla SOCIETA’ delle informazioni di cui al successivo Art. 7.
Il versamento del premio sarà effettuato presso la Direzione della SOCIETA’.
Il versamento avviene per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla SOCIETA’. La data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla SOCIETA’.
3. La SOCIETA’, a condizione che siano pervenuti tutti i documenti ed i dati necessari per l’attivazione della copertura assicurativa sull’aderente, giusto quanto previsto all’Art.7 di Convenzione, ed a fronte del pagamento di ciascun premio rilascerà una scheda di polizza, riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’Assicurato e l’importo della prestazione assicurata, avente altresì natura di quietanza.
Art. 3 - Caricamenti e spese di erogazione
1. Il caricamento presente nel premio di tariffa, a fronte della sola componente relativa alla copertura assicurativa per non autosufficienza per l’intera vita dell’Assicurato (opzione F), è pari al 5% del rispettivo premio unico. Per le altre prestazioni in rendita di cui al precedente Art.1 non è applicato alcun caricamento frontale.
2. Per le spese di erogazione delle rendite, la SOCIETA’ applica, indipendentemente dalla rateazione prescelta dall’Assicurato, un caricamento pari allo 0,30% del premio unico iniziale.
Art. 4 – Rivalutazione delle prestazioni
A parziale modifica dell’Art. 5 punto a) delle Condizioni di Assicurazione, la commissione base è ridotta come segue:
Volume dei premi netti pagati (Euro) su posizioni in vigore | Rendimento minimo trattenuto (punti percentuali) |
Inferiore a 1,5 milioni di € | 0,600 |
Maggiore o uguale di 1,5 milioni di € | 0,500 |
Inoltre, a parziale modifica dell’Art. 5 punto a) delle Condizioni di Assicurazione, le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che non sono previste commissioni di overperformance.
Per il calcolo del rendimento realizzato da utilizzare ai fini della determinazione della misura di rivalutazione delle prestazioni contrattuali, le Parti concordano quanto segue.
La compagnia Coassicuratrice, avendo determinato secondo il regolamento riportato nell’allegato n. 4, il rendimento conseguito dalla propria Gestione Speciale, si impegna a comunicare alla Compagnia Delegataria non oltre il
giorno 15 di ciascun mese il rendimento da utilizzare ai fini della rivalutazione delle prestazioni del mese immediatamente successivo.
La Compagnia Delegataria, determina mensilmente il “tasso medio di rendimento “ che risulta pari alla media aritmetica del rendimento conseguito sia dalla Gestione Speciale della Compagnia Coassicuratrice, che della Gestione Speciale della Compagnia Delegataria stessa calcolato in base all’art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, ognuno ponderato con la rispettiva quota di coassicurazione indicata al successivo articolo 15.
Il “tasso medio di rendimento“ così determinato costituisce la base di calcolo per la determinazione del “rendimento medio attribuito”
Il “rendimento medio attribuito“ è determinato secondo quanto previsto all’art 5 punto a) - delle Condizioni di Assicurazione, così come derogato al primo capoverso del presente articolo, facendo comunque riferimento al “tasso medio di rendimento” sopra definito.
La “misura di rivalutazione” è determinata secondo quanto previsto all’art 5 punto b) - delle Condizioni di Assicurazione facendo comunque riferimento al “rendimento medio attribuito” sopra definito.
La Compagnia Delegataria si impegna altresì, a richiesta del FONDO PENSIONE, a comunicare con tempestività al FONDO PENSIONE stesso, a mezzo posta elettronica, il dato del “tasso medio di rendimento“ e del “rendimento medio attribuito”.
Art. 5 - Basi demografiche
Per l’elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita di cui all’Art.1 della Convenzione, la SOCIETA’ ha adottato le seguenti tavole di mortalità:
a) Per i primi tre anni di durata della presente Convenzione
- RG48 per impegni differiti distinta per sesso per le rendite di cui alle lettere A), B), C), e D) ed in relazione alla garanzia di rendita vitalizia immediata rivalutabile di cui alla lettera F);
- RG48 per impegni immediati distinta per sesso per la rendita di cui alla lettera E);
- relativamente alla garanzia legata alla perdita dell’autosufficienza (LTC), di cui alla lettera F), sono utilizzate basi tecniche fornite dal mercato riassicurativo aventi origine da due studi condotti in Germania nel corso dei primi anni novanta ed opportunamente adattate al caso italiano mediante utilizzo della tavola di mortalità della popolazione generale italiana S.I. 1992 elaborata dall’ISTAT ed ottenuta con i dati del censimento del 1992, distinta per sesso.
b) Per i successivi sette anni di durata della presente Convenzione
- IPS55 per impegni differiti distinta per sesso per le rendite di cui alle lettere A), B), C), e D) ed in relazione alla garanzia di rendita vitalizia immediata rivalutabile di cui alla lettera F);
- IPS55 per impegni immediati distinta per sesso per la rendita di cui alla lettera E);
- relativamente alla garanzia legata alla perdita dell’autosufficienza (LTC), di cui alla lettera F), sono utilizzate basi tecniche fornite dal mercato riassicurativo aventi origine da due studi condotti in Germania nel corso dei primi anni novanta ed opportunamente adattate al caso italiano mediante utilizzo della tavola di mortalità della popolazione generale italiana S.I. 1992 elaborata dall’ISTAT ed ottenuta con idati del censimento del 1992, distinta per sesso.
Art. 6 – Beneficiari
1. Nel caso di esercizio delle opzioni A),F) e E) al verificarsi dell’evento Malattia Grave, beneficiario delle prestazioni del presente contratto è l’Assicurato stesso.
2. Nel caso di esercizio dell’opzione D) beneficiario è l’assicurato finché in vita, e se il superstite è il reversionario, beneficiario è il reversionario stesso.
3. Nel caso di esercizio delle opzioni B), C) od E), beneficiari delle prestazioni in caso di morte dell’Assicurato sono gli aventi diritto individuati dall’Assicurato stesso di cui al comma 1bis del precedente Art.1.
Art. 7 - Obblighi di comunicazione
1. Il FONDO PENSIONE, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in Convenzione, oltre a fornire il relativo certificato di nascita relativo sia all’aderente che all’eventuale testa reversionaria, si impegna a comunicare alla SOCIETA’, direttamente o per il tramite del Service Amministrativo, i seguenti dati relativi agli aderenti stessi e alla eventuale testa reversionaria:
- cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale;
- forma di rendita prescelta;
- eventuale numero di annualità di rendita certa in caso di esercizio delle opzioni B) e C) del comma 1bis del precedente Art.1;
- gli eventuali aventi diritto delle forme di cui alle lettere B),C) ed E) del comma 1bis del precedente Art.1;
- cognome, nome, sesso, data di nascita, indirizzo e codice fiscale dell’eventuale reversionario;
- percentuale di reversibilità relativa all’eventuale reversionario in caso di esercizio dell’Opzione D di cui al comma 1bis del precedente Art.1;
- importo di premio (corrispondente al montante contributivo);
- ammontare del montante contributivo da convertire in rendita e relativa scomposizione utile ai fini della determinazione delle ritenute fiscali previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Nei soli casi di esercizio delle Opzione E) ed F) di cui al comma 1bis del precedente Art .1, il FONDO PENSIONE, all’atto dell’inserimento di ciascun aderente in Convenzione, fornirà inoltre, direttamente o per il tramite del Service Amministrativo, un rapporto di visita medica redatto dal Medico Curante dell’aderente su modello fornito dalla Società.
3. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l’inesatta indicazione dei dati dell’aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell’importo della rendita.
4. Il vitaliziato si impegna a fornire alla Compagnia delegataria, per il tramite del FONDO PENSIONE o del relativo service amministrativo, con frequenza annuale, il certificato di esistenza in vita ai sensi del successivo art. 9.
Art. 8 - Pagamento della rendita
1. L’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato ovvero al verificarsi dell’evento Malattia Grave.
Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5
/10 anni, l’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente alla quinta/decima ricorrenza annuale; in caso contrario cesserà con l’ultima scadenza di rata coincidente con la quinta/decima ricorrenza annuale.
2. E’ fatto salvo quanto previsto in caso di scelta delle opzioni di cui alle lettere
D) ed E) del comma 1bis del precedente Art.1.
Art. 9 – Pagamenti della SOCIETA’
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art.7 delle Condizioni di Assicurazione l’Allegato A alle Condizioni di Assicurazione relativo alla Documentazione da presentare in relazione alla cause del pagamento è integrato come indicato al successivo Allegato 5 alla presente Convenzione per i pagamenti relativi a sinistri LTC o Malattia Grave.
Inoltre:
1. La SOCIETA’, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge ed invierà la relativa comunicazione dell’avvenuto pagamento.
2. Il vitaliziato dovrà fornire con frequenza annuale il certificato di esistenza in vita.
3. Eventuali rate di rendita pagate e non dovute, dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla SOCIETA’.
Art. 10 - Valore di riscatto
Il FONDO PENSIONE con un preavviso di 6 mesi può chiedere il riscatto totale di tutte le rendite in corso di erogazione.
Il valore di riscatto è pari alla riserva matematica delle suddette rendite calcolata con le stesse basi tecniche (tavola di mortalità e tasso tecnico) utilizzate per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita riportati nei prospetti di cui all’Allegato 1 alla presente Convenzione.
Il valore di riscatto verrà liquidato in tre rate quadrimestrali posticipate e paritetiche, con garanzie di consolidamento e comprendenti il pro-rata temporis della rivalutazione relativa; in tal caso il minimo trattenuto (di cui al precedente art.4) è fissato nella misura dell’1% indipendentemente dal volume dei premi versati.
In nessun caso è ammessa la possibilità di riscattare solo singole rendite in corso di pagamento.
Art. 11 - Decorrenza e durata
La presente Convenzione decorre dal giorno 15/04/2010 ed ha durata decennale. Le basi tecniche e le condizioni economiche proposte risultano valide e applicabili in relazione alle prestazioni acquisite con i premi versati nel periodo di durata della Convenzione. La Convenzione è rinnovabile per i successivi 5 anni previo accordo tra le Parti.
Art. 12 - Tasse, bolli ed imposte
Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato, sia sulla rendita convenuta, sono a carico del Contraente, del Beneficiario e degli aventi diritto.
Art. 13 – Tasso massimo di interesse garantito
Fermo restando il disposto del precedente art. 11, le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ISVAP, ai sensi dell’art.
33 del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, sono applicabili alla tariffa oggetto della presente Convenzione, relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella Convenzione medesima, trascorsi tre anni dalla data in cui la Compagnia abbia comunicato al contraente le modifiche stesse.
Art. 14 – Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del FONDO PENSIONE.
Art. 15 – Coassicurazione e delega
Il rapporto assicurativo viene ripartito tra le seguenti Società assicurative secondo le seguenti quote percentuali escludendo ogni responsabilità solidale fra le Società stesse.
FONDIARIA – SAI S.p.A. 50 % (Società delegataria) MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. 50 %
Fondiaria-Sai S.p.A. assume la qualifica di Compagnia Delegataria e provvede alla intera gestione e ad Essa spetterà ogni esecuzione contrattuale. Il Contraente, o chi per esso, compirà validamente comunicazioni inerenti all'assicurazione collettiva di cui si tratta alla Compagnia Delegataria Fondiaria- Sai S.p.A e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente presso la Compagnia Delegataria Fondiaria-Sai S.p.A.
Fatta e firmata in triplice esemplare ad un solo effetto, ad uso delle Parti contraenti.
Firenze, 15/04/2010
FONDIARIA-SAI S.p.A. IL CONTRAENTE
MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell’informativa ricevuta, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:
acconsento
- al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all’estero (Paesi UE e Paesi extra UE).
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Firenze, 15/04/2010 FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
ALLEGATI
1 - Tabelle A1), B1), C1), D1), E1), F1), A2), B2), C2), D2), E2), F2), dei Coefficienti
di conversione per le opzioni di rendita consentite
2 - Condizioni Integrative che disciplinano l’Opzione F
3 - Modalità di richiesta prestazione una tantum al verificarsi di Malattia Grave come previsto in caso di esercizio di Opzione E)
4 - Regolamento della gestione speciale della Compagnia Coassicuratrice
5- Documentazione da presentare alla SOCIETA’ per il tramite del FONDO PENSIONE in relazione ai pagamenti dovuti a LTC o a Malattia Grave
6 - Fascicolo Informativo del prodotto Rendicoll, assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile, corredato da
o Nota Informativa;
o Condizioni di Assicurazione;
o Allegato A documenti da presentare in relazione alla causa del pagamento
o Addendum alla Scheda Sintetica
o Addendum alla Nota Informativa
ALLEGATO 1
(Tabelle X0, X0), X0, X0, X0, X0, X0, X0), X0, X0, X0, F2 – Coefficienti di Conversione per le opzioni di rendita consentite)
TABELLA A1
TABELLA B1
ALLEGATO 2
CONDIZIONI INTEGRATIVE che disciplinano l’Opzione F
Art. 1 Prestazioni assicurate
In relazione a ciascuna posizione individuale presente nella collettiva, per la quale il Contraente abbia esercitato l’Opzione F e la Società non abbia rifiutato il relativo rischio, la Società stessa si impegna a corrispondere, finché l’Assicurato è in vita, la rendita annua vitalizia immediata erogabile in rate mensili posticipate al Beneficiario designato a norma della Convenzione.
Inoltre, nel caso si verifichi lo stato di Non Autosufficienza (come definito al successivo art. 2 e purché riconosciuto dalla Società) dell’Assicurato, la Società garantisce - insieme alla suddetta rendita principale e con le stesse modalità di erogazione - la corresponsione della Rendita LTC, di importo uguale a quello della rendita principale.
Le rate di rendita dovute sono quelle che scadono prima della data di decesso dell’Assicurato.
La rendita annua inizialmente assicurata risulta esclusivamente dalla scheda di polizza emessa dalla Società a fronte del premio versato.
La rendita annua assicurata si rivaluta annualmente, come stabilito all’art. 5 delle Condizioni di assicurazione, e non è riscattabile.
Art. 2 Definizione dello stato di Non Autosufficienza
Lo stato di Non Autosufficienza è determinato dall’incapacità - accertata ai sensi del successivo art. 6 – totale e permanente, sia fisica sia conseguente a malattia di Alzheimer o similari demenze invalidanti, di svolgere autonomamente, cioè senza la necessità di assistenza di un’altra persona, almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana di seguito definite.
• Muoversi: capacità di spostarsi dal letto alla sedia e viceversa.
• Lavarsi: capacità di lavarsi in modo da mantenere l’igiene personale.
• Vestirsi e svestirsi: capacità di indossare e togliere correttamente gli abiti e le eventuali protesi.
• Nutrirsi: capacità di consumare cibo già cucinato e reso disponibile.
• Usare i servizi igienici: capacità di usare correttamente i servizi igienici.
• Mantenere la continenza: capacità di controllare le funzioni corporali (vescica e intestino), eventualmente ricorrendo ad appositi indumenti protettivi.
Art. 3 Esclusioni
É escluso dalla garanzia lo stato di Non Autosufficienza derivante direttamente o indirettamente da:
• i seguenti eventi preesistenti: malattia, condizione patologica o Infortunio (inteso come un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili), se non dichiarati prima dell’ingresso in assicurazione della posizione individuale; qualora l’Assicurato fornisca anteriormente all’ingresso in assicurazione dichiarazioni in merito ai predetti eventi, la Società, per decidere se accettare il rischio, si riserva la facoltà di chiedere ulteriori accertamenti sanitari;
• dolo del Contraente o del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
• contaminazioni chimiche o batteriologiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
• uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
• malattie psichiatriche, così come definite nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), pubblicato dall’American Psychiatric Association, in vigore al verificarsi dello stato di Non Autosufficienza;
• sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) od altra patologia ad essa collegata, nel caso in cui lo stato di Non Autosufficienza si manifesti nei primi sette anni successivi all’ingresso in assicurazione della posizione individuale;
• partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
• pratica di sport pericolosi (ad esempio paracadutismo e sport aerei in genere, pugilato, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico in tutte le sue forme, bob, speleologia, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera, canoa fluviale, sport subacquei in genere);
• incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
Se lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato è determinato da una di tali cause escluse dalla garanzia, la Società non corrisponde la Rendita LTC.
Art. 4 Limitazioni
La garanzia per lo stato di Non Autosufficienza dovuto ad una causa diversa dall’Infortunio (come definito al precedente art. 3), è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dall’entrata in vigore delle garanzie per la posizione individuale, periodo esteso a tre anni per i casi dovuti a malattie neurologiche.
Qualora si verifichi lo stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato determinato da una causa, diversa dall’Infortunio, intervenuta durante il suddetto periodo di carenza, la Società non corrisponde la Rendita LTC.
Art. 5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni dell'Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Società, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato il proprio consenso all’assicurazione della posizione individuale o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la Società si riserva:
• di impugnare l’assicurazione stessa e quindi, in caso di sinistro, di rifiutare il pagamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando esiste malafede o colpa grave;
• di recedere dall’assicurazione stessa o, in caso di sinistro, di ridurre la somma da pagare, ai sensi dell'art. 1893 c.c., quando non esiste malafede o colpa grave.
Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie, la Società può agire, come previsto al precedente comma, esclusivamente quando esiste malafede o colpa grave. L’inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell’Assicurato, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle rate di rendita dovute e di quelle eventualmente già corrisposte.
Art. 6 Denuncia e accertamento dello stato di Non Autosufficienza Qualora l’Assicurato manifesti uno stato di Non Autosufficienza, come definito al precedente art. 2, deve esserne fatta denuncia alla Società entro i 90 giorni successivi, mediante raccomandata A.R. o telefax, per chiedere il pagamento della Rendita LTC ai sensi dell’art. 7 delle Condizioni di assicurazione. La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata o del telefax completi di tutta la documentazione richiesta. Restano comunque fermi i termini di prescrizione previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
L’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per l’accertamento dello stato di Non Autosufficienza e delle relative cause; inoltre, su richiesta della Società, l’Assicurato ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici
necessari per compiere la valutazione funzionale della propria capacità fisica, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Società.
La Società si impegna ad accertare lo stato di Non Autosufficienza entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’art. 7 delle Condizioni di assicurazione, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.
Art. 7 Termini per la corresponsione della Rendita LTC
La rendita annua LTC viene corrisposta – insieme alla rendita principale - a seguito del riconoscimento da parte della Società dello stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato.
La scadenza di pagamento della prima rata mensile di Rendita LTC (data di decorrenza della Rendita LTC) è stabilita al primo giorno del mese che segue di almeno 90 giorni la data di denuncia e la Società corrisponde le rate di Rendita LTC arretrate insieme a quella in scadenza. Se l’accertamento dello stato di Non Autosufficienza si protrae oltre la suddetta data di decorrenza, la Società corrisponde le rate di Rendita LTC arretrate insieme a quella in scadenza alla prima ricorrenza mensile successiva al riconoscimento.
Art. 8 Rivedibilità dello stato di Non Autosufficienza
L’Assicurato riconosciuto Non Autosufficiente è obbligato a sottoporsi - su richiesta della Società e non più di una volta all’anno - alle visite e agli esami medici necessari per accertare il permanere di tale stato. L’Assicurato e il Contraente sono inoltre tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per il suddetto accertamento.
Qualora non sussista più lo stato di Non Autosufficienza o, comunque, nel caso che l’Assicurato o il Contraente non adempiano ai precedenti obblighi, la Società comunica al Contraente e al Beneficiario la sospensione della corresponsione della Rendita LTC, a decorrere dalla prima rata mensile successiva alla data della comunicazione stessa.
Art. 9 Controversie: arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul riconoscimento dello stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato e sugli esiti del riesame di tale stato, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 10 Richiamo alle Condizioni di assicurazione
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle presenti Condizioni integrative si applicano - in quanto compatibili - le Condizioni di assicurazione, fermo restando quanto stabilito nella Convenzione.
ALLEGATO 3
MODALITA’ DI RICHIESTA PRESTAZIONE UNA TANTUM AL VERIFICARSI DI MALATTIA GRAVE COME PREVISTO IN CASO DI ESERCIZIO DI OPZIONE E)
Qualora venga diagnosticata all’Assicurato una Malattia Grave, tra quelle più avanti definite, il Contraente può farne denuncia alla Società entro i 60 giorni successivi, mediante raccomandata A.R. o telefax, per chiedere la corresponsione all’Assicurato, in luogo della rendita, della differenza – se positiva – fra i due importi definiti ai punti a) e b) all’Opzione E) del comma 1bis dell’art. 1 della Convenzione.
La data della denuncia è il giorno di ricevimento da parte della Società della raccomandata o del telefax, completi di tutta la documentazione richiesta, indicata al successivo Allegato 5 in relazione a tale evento.
Purché sia trascorso almeno un anno dall’ingresso in assicurazione della posizione individuale e risulti positiva la differenza fra i due importi di cui ai punti a) e b) dell’Opzione E dell’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione, la prestazione di capitale viene concessa alla data del riconoscimento da parte della Società della Malattia Grave dell’Assicurato, indicata quale data di riferimento della prestazione nel relativo atto di quietanza emesso dalla Società.
L’Assicurato e il Contraente sono tenuti a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Società per l’accertamento della Malattia Grave, nonchè delle relative cause; inoltre, su richiesta della Società, l’Assicurato ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare il suo stato di salute, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Società.
La Società si impegna ad accertare la Malattia Grave entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’art. 7 delle Condizioni di Assicurazione, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.
Se interviene il decesso dell’Assicurato durante l’accertamento, la Società non dà seguito alla richiesta della prestazione di capitale, interrompendo l’accertamento stesso, e corrisponde ai Beneficiari designati la prestazione prevista per il caso di morte ai sensi del citato art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
La concessione della prestazione di capitale determina, con effetto dalle ore 24 della data di riferimento della prestazione risultante dall’atto di quietanza, l’interruzione dell’erogazione della rendita e la risoluzione della posizione individuale.
Se la prestazione di capitale non viene concessa, il contratto resta in vigore e la Società prosegue l’erogazione della rendita.
Sono considerate Malattie Gravi esclusivamente i seguenti casi:
Cancro:
Tumore maligno caratterizzato dalla crescita incontrollata e dalla diffusione di cellule maligne, con invasione e distruzione del tessuto normale. Il termine cancro include leucemia, linfoma, mieloma multiplo e la malattia di Hodgkin. Il cancro richiede l’intervento chirurgico, la radioterapia o la chemioterapia. È necessario che la diagnosi sia confermata da prova istologica di malignità da parte di uno specialista oncologo o anatomopatologo.
Dalla garanzia sono esclusi:
• tutti i tumori che sono istologicamente descritti come benigni, premaligni o non-invasivi;
• qualsiasi lesione descritta come carcinoma in-situ;
• Policitemia Rubra Xxxx;
• Trombocitemia essenziale;
• tutti i tumori della pelle diversi dal melanoma;
• melanomi che all’esame istologico presentino un livello di Xxxxx inferiore al III o inferiore a 1,0 mm secondo Xxxxxxx;
• tutti i tumori della prostata classificati con un punteggio Xxxxxxx uguale o inferiore a 6 o istologicamente descritti dalla classificazione TNM Sesta Edizione del 2002 come stadio inferiore a T2N0M0;
• tumori precoci e localizzati della vescica istologicamente descritti come stadio Ta dalla AJCC Sesta Edizione, classificazione TNM o equivalente, in assenza di metastasi;
• tumori alla tiroide in stadio precoce che misurino meno di 1,0 cm di diametro e istologicamente descritti come T1 dalla AJCC Sesta Edizione della classificazione TNM, in assenza di metastasi;
• Leucemia Linfocitica Cronica (LLC) inferiore allo stadio RAI 3;
• qualunque forma di cancro in presenza del virus di immunodeficienza HIV.
Infarto del miocardio:
Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante da un insufficiente apporto sanguigno alla zona interessata. La diagnosi deve essere dimostrativa di un infarto acuto del miocardio di nuova insorgenza e deve essere formulata sulla base di tutti e tre i seguenti criteri:
1) angor o sintomatologia clinicamente coerente con la diagnosi di infarto acuto del miocardio,
2) nuove alterazioni elettrocardiografiche di ischemia non riconducibili ad eventi avvenuti prima dell’ingresso in assicurazione della posizione individuale,
3) tipica elevazione dei markers cardiaci. Dalla garanzia sono esclusi:
• scompenso cardiaco;
• dolore toracico non-cardiaco;
• angina e angina instabile;
• miocardite;
• pericardite;
• lesione traumatica miocardica;
• infarto del miocardio verificatosi entro quattordici giorni da un qualsiasi intervento sulle arterie coronarie (ad esempio, tra gli altri, angioplastica coronarica), nel caso in cui non abbia determinato lo sviluppo di nuove onde “Q” all’elettrocardiogramma o nuove e permanenti alterazioni alla motilità cardiaca riscontrabili su imaging cardiaco trenta giorni dopo la procedura coronarica.
Insufficienza renale:
Stato patologico cronico ed irreversibile della funzionalità di entrambi i reni. È necessaria prova che l’Assicurato si sottopone a emodialisi renale continua e la dialisi deve essere ritenuta necessaria da un nefrologo.
Dalla garanzia sono esclusi:
• insufficienza renale acuta reversibile che richiede soltanto dialisi temporanea;
• insufficienza renale monolaterale.
Ictus:
Accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile del tessuto encefalico a causa di emorragia cerebrale, embolia cerebrale, trombosi cerebrale o emorragia subaracnoidea. Questo evento deve contribuire ad un significativo indebolimento della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l’esame obiettivo eseguito da un neurologo dopo almeno 90 giorni dalla data di insorgenza dell’evento. La diagnosi deve essere anche confermata da una RMN (risonanza magnetica nucleare) o TC (tomografia assiale computerizzata) o da un esame del liquido cerebrospinale. Gli esami devono mostrare un ictus di nuova insorgenza.
Dalla garanzia sono esclusi:
• attacco ischemico transitorio (TIA);
• danni cerebrali dovuti ad infortunio, infezione, vasculite, malattia infiammatoria o emicrania;
• disturbi vascolari che coinvolgono i globi oculari, ivi compreso infarto del nervo ottico o della retina;
• disturbi ischemici del sistema vestibolare;
• ictus silente asintomatico riscontrato solo su RMN o TC.
Innesto di by-pass aortocoronarico:
Effettivo sottoporsi a Intervento chirurgico a cuore aperto con toracotomia e sternotomia mirato a correggere la stenosi o l’occlusione di una o più arterie coronarie tramite l’innesto di by-pass. È necessario fornire una prova angiografica dell’occlusione, antecedente l’intervento, di almeno il 50% di un’arteria coronaria. L’intervento deve essere ritenuto clinicamente necessario da parte di un cardiologo (primario o aiuto).
Dalla garanzia sono esclusi:
• l’angioplastica a palloncino (PTCA con o senza stent);
• il cateterismo cardiaco;
• la risoluzione chirurgica tramite laser;
• tutte le altre tecniche cateterali intra-arteriose.
Trapianto d’organo:
Effettivo sottoporsi come ricevente ad un trapianto di cuore, polmone, fegato, rene, pancreas. Il trapianto deve essere ritenuto clinicamente indispensabile per il trattamento di insufficienza irreversibile dell’organo trapiantato.
È altresì coperto dalla garanzia l’effettivo sottoporsi come ricevente al trapianto di midollo osseo se è ritenuto clinicamente indispensabile ed è certificato da relativo specialista.
Dalla garanzia sono esclusi:
• tutti i trapianti di cellule staminali di altro tipo;
• i trapianti di cellule insulari.
Ferme restando le esclusioni sopra riportate, sono in ogni caso escluse dalle garanzie i casi di Malattia Grave pregressa, cioè quelli diagnosticati prima dell’ingresso in assicurazione della posizione individuale.
ALLEGATO 4
Regolamento della Gestione Speciale della Compagnia coassicuratrice
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA DEGLI INVESTIMENTI IN EURO DENOMINATA “GESTIONE SPECIALE GEPRECOLL” (In breve
GEPRECOLL), nel Regolamento indicata come “Gestione Speciale”
1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, con criteri conformi alle norme stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni.
Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della Gestione Speciale.
2. La Gestione Speciale è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione, iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Speciale stessa al presente regolamento.
In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Speciale, il rendimento della stessa Gestione Speciale realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto 4, e l'adeguatezza di ammontare delle attività, a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche, quale richiesta al punto 1.
3. L’esercizio della Gestione Speciale da sottoporre a certificazione decorre dall’1 ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell’anno successivo.
4. Il rendimento annuo della Gestione Speciale per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Speciale di competenza di quell’esercizio, al valore medio degli investimenti della stessa Gestione Speciale.
Per risultato finanziario della Gestione Speciale si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Speciale - compresi gli utili e le perdite di realizzo - di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e dell’attività di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Speciale e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Speciale per i beni già di proprietà della Società.
Per valore medio degli investimenti della Gestione Speciale si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività della Gestione Speciale.
La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito ai fini della determinazione del rendimento annuo della Gestione Speciale.
4.bis Per i contratti della “Serie 2000”, all’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento annuo della Gestione Speciale realizzato nel periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il rendimento annuo realizzato nel periodo di osservazione coincidente con l’esercizio relativo alla certificazione, è quello stesso determinato ai sensi del precedente punto 4; il rendimento annuo realizzato in ciascun altro periodo di osservazione si determina con le medesime modalità, rapportando il risultato finanziario della Gestione Speciale, di competenza del periodo di osservazione considerato, al valore medio degli investimenti della Gestione Speciale nello stesso periodo.
5. La Società si riserva di apportare al punto 4 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di
cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
ALLEGATO 5
Documentazione da presentare alla SOCIETA’ per il tramite del FONDO PENSIONE in relazione ai pagamenti dovuti a LTC o a Malattia Grave
RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA CON RADDOPPIO IN CASO DI SOPRAVVENUTA NON AUTOSUFFICIENZA (opzione F) | • Documento comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato. Inoltre, se si verifica la condizione di non autosufficienza dell’Assicurato • un questionario su modello fornito dalla Società da compilarsi a cura di un medico specialista indicato dalla Società, nella zona di residenza dell’Assicurato; ferma restando la facoltà della Società di richiedere che detto questionario venga compilato a cura dell’Unità Valutativa della ASL di residenza dell’Assicurato. |
MALATTIA GRAVE DELL'ASSICURATO | Premesso che la diagnosi deve essere confermata da un medico generico e supportata da esami clinici, radiologici, istologici e di laboratorio, sono necessari di documenti di seguito indicati. 1. un certificato del medico curante redatto su apposito modulo che la Società fornisce gratuitamente per il tramite delle proprie agenzie unitamente a copia della documentazione sanitaria relativa alla Malattia Grave sofferta dall’Assicurato ed oggetto della denuncia; 2. copia conforme della cartella clinica di ricovero; 3. certificato specialistico che attesti la necessità di trattamento chirurgico ove richiesto per le patologie di cui all’Articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione (“Definizione di Malattia Grave”); 4. referto istologico in caso di patologia neoplastica. |
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. |