Capitolato Speciale
Capitolato Speciale
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA |
Stipulata tra: |
X.X.X.X. XXXXXXXX X.x.X. Xxx X. Xxxxxx, 00 Xxx 00000 – Xxxxx Xxxxxxxxxxx. P.IVA n°02453870061 |
e |
………………………………………. ………………………………………… ……………………………………….. |
Effetto: | dalle ore 24.00 del 10/12/2018 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 10/12/2019. |
Indice
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata 4
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio 5
Art. 3 - Assicurati Aggiuntivi 7
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione 7
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 7
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 7
Art. 3 - Durata dell’assicurazione 8
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 8
Art. 5 - Modifiche dell’assicurazione 9
Art. 6 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 9
Art. 9 - Interpretazione del contratto 9
Art. 10 – Ispezioni e verifiche della Società 9
Art. 11 - Assicurazione per conto di chi spetta 9
Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 9
Art. 14 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010 11
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge 11
Art. 16 – Rinuncia alla surrogazione 11
Art. 17 - Trattamento dei dati 11
Art. 18 – Estensione territoriale 11
Art. 19 – Clausole vessatorie 11
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione 12
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) 12
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) 12
Art. 3 – Malattie professionali 13
Art. 4 - Responsabilità personale 14
Art. 5 – Qualifica di “Terzo” 14
Art. 6 - Precisazioni ed estensioni speciali di garanzia 14
Art. 8 - Esclusione del rischio guerra e terrorismo 16
Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie 16
Art. 10 – Estensioni di garanzia a titolo esemplificativo 16
Sezione 4 – Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00
Art. 1 - Denuncia di sinistro 19
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza 19
Art. 3 - Gestione danni in franchigia 20
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie 21
Art. 1 - Massimali di garanzia 21
Art. 2 - Limiti di indennizzo 21
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Annualità assicurativa | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Assicurato | Persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione e, pertanto, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti, i Dipendenti, i componenti degli Organi Collegiali nonché altro Personale non dipendente ed i Soggetti equiparati di cui l’Assicurato si avvale. |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
Broker | Marsh SpA, in qualità di intermediario incaricato dalla Contraente ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005, per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione del contratto, in tale veste riconosciuto dalla Società. |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. |
Contraente | A.M.A.G. AMBIENTE S.p.A. |
Cose | Gli oggetti materiali e gli animali. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose. |
Danni materiali | Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti |
Danni corporali | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni patrimoniali puri/Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti. |
Franchigia per sinistro | La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro (fino alla concorrenza massima dell’eventuale importo indicato in polizza quale massimo aggregato annuo - pro rata - di franchigia per più sinistri che colpiscono la polizza nella medesima annualità assicurativa) non concorre a formare l’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato anche se anticipata dalla Società; |
Garanzie | Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per anno / Xxxxxxx risarcimento | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all’applicazione di rateo). |
Massimale per sinistro o | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, |
limite di indennizzo | qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Risarcimento | La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato. |
Sinistro (secondo la formula temporale “loss occurence”) | Il verificarsi, durante il tempo dell’assicurazione, dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l’omissione che lo ha causato, anche se antecedente alla data di inizio dell’assicurazione. |
Sinistro in serie | Una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro; |
Società | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici. |
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
La Società sulla base delle Condizioni di Assicurazione della presente Polizza presta garanzia all’Assicurato per i rischi della responsabilità civile nello e dallo svolgimento di e per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, di cui al relativo atto costitutivo/certificato camerale, quali a titolo esemplificativo e non limitativo:
attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
organizzazione, gestione ed esecuzione in proprio o per conto di terzi di servizi destinati a rispondere alle esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminata, di incaricati occasionali, guardie ecologiche, volontari e associazioni di volontariato, nucleo della protezione civile, borsisti e tirocinanti, collaboratori, consulenti, lavoratori interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto;
quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
gestione servizi per la raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, smaltimento rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, rifiuti ospedalieri, siringhe da tossicodipendenza, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzazione di bonifiche ambientali compresi i relativi impianti ed opere;
progettazione, realizzazione e gestione degli impianti necessari al trattamento e smaltimento dei rifiuti summenzionati;
gestione si servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all’assetto del territorio; spazzamento, diserbo strade ed aree pubbliche anche adibite al verde e manutenzione delle medesime; rimozione neve, servizi di protezione dal ghiaccio, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;
erogazione di servizi concernenti l’igiene e la salubrità umana, compresa la disinfestazione, derattizzazione, i trattamenti anti-parassitari, i trattamenti anti-polvere di aree e strade pubbliche, di aree coperte e di locali pubblici e privati;
prestazione di servizio di autotrasporto conto terzi di rifiuti pericolosi e non ; prestazione di servizi di manutenzione e noleggio di attrezzature; prestazione del servizio di gestione ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani analisi di laboratorio;
spurgo di xxxxx xxxx e di fosse biologiche e imhoff, gestione e manutenzione caditoie, canali e pluviali, taglio del verde
fornitura di consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa ad aziende ed attività in settori complementari, affini, collegati (anche estranei alla propria compagine sociale);
consulenza ed assistenza tecnica e amministrativa ad Aziende ed Enti anche estranei al Gruppo A.M.A.G. S.p.A. che operano in settori similari e/o collegati;
assunzioni di commesse con altri soggetti per l’esercizio delle attività previste nel proprio oggetto sociale; partecipazione a raggruppamenti di qualsiasi natura, finalizzati ad assumere commesse nell’ambito del settore di pertinenza e/o collegati;
il provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare la conoscenza e le tecnologie del settore, ivi compresa la formazione professionale;
proprietà, manutenzione e funzionamento di:
proprietà, gestione, manutenzione di impianti, attrezzature per la segnaletica stradale, e illuminazione, compresi i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici in genere, parci, giardino, boschi, piante, alberi, uffici, magazzini, depositi, alloggi, parcheggi, cani, canili, proprietà e conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati a pubblici servizi e non e tutto quanto inerente la conduzione aziendale, sorveglianza anche armata, esercizi di scuole e corsi di istruzione e formazione professionale compresi i danni subiti ed arrecati agli allievi;
promuovere, costituire, assumere, sia direttamente che indirettamente, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, aventi oggetto analogo, in Italia e all’estero;
assistenza operativa alle Autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientale;
presso le sedi dell’Assicurato nonché presso terzi e comunque ovunque svolta entro i limiti territoriali previsti dalla Polizza.
Le garanzie di polizza tutte si intendono operanti in relazione ai rischi connessi alla conduzione dei centri di raccolta di cui al contratto di servizio firmato con il Consorzio di Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
La garanzia deve intendersi estesa anche all’erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente, sia per il tramite di:
- persone a rapporto convenzionale, a rapporto di tempo determinato, incaricati occasionali vari, guardie ecologiche, nucleo comunale volontari protezione civile;
- personale impiegato a titolo L.S.U.;
- convenzioni con Associazioni di Volontariato;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale;
- appartenenti ad associazioni di Volontariato;
- personale in rapporto di tipo consulenziale, di lavoro interinale e con collaborazioni coordinate e continuative.
Xxxxxx intendersi comprese, sin dall’origine, tutte le attività e competenze esplicate “a nuovo” non valutate al momento della stipulazione del contratto, fermo restando il diritto della Società a richiedere il conguaglio del premio dovuto, calcolato a far data dall’ultima scadenza anniversaria del presente contratto.
In caso di mancato accordo tra le parti circa le modifiche contrattuali proposte dalla Società, il contratto potrà essere rescisso da una o dall’altra parte mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Art. 3 - Assicurati Aggiuntivi
Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile o di manleva in conseguenza di danni coperti dal presente contratto.
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (artt.1892, 1893, 1894 C.C.).
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Società, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo, nonché la stessa cessazione dell' assicurazione (art. 1898 C.C.).
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di
esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 x.x. x xxxx'xxx. 0000 0x xxxxx x.x. xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.
Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni uno con effetto dalle ore 24.00 del 10/12/2018 e scadenza alle ore 24.00 del 10/12/2019 , con facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta fino alle ore 24:00 del 10/12/2020.
E’ però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le Parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni economico-normative, per un’ ulteriore annualità.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (10/12/2018), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Il premio da considerarsi “flat” (non soggetto a regolazione) è convenuto in base ad elementi di rischio: RETRIBUZIONI € 5.504.058,00
FATTURATO € 14.204.915,00
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 7 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 8 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 9 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 10 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc… L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 11 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.
Art. 12 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
Art. 13 - Clausola Broker
Per l’assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di Marsh S.p.A. – sede di Catania, Viale Xxxxxxxx Veneto, 30, tel. 095/0000000, fax 095/0000000, email xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx CF e PIVA n. 016699520159, iscrizione al RUI n. B55861.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del:
✓ 15,00%
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 14 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l.n°. 136/2010
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 16 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 17 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 18 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Art. 19 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente.
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (inclusi i medici in formazione specialistica) ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;
a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica) per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e
s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008
e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
L’assicurazione viene estesa ai prestatori di lavoro autonomi o costituiti in società organizzata o cooperativa, definiti “lavoratori temporanei” della legge 24/06/1997 n. 196:
“lavoratori temporanei” sono equiparati ai dipendenti dell’assicurato in caso di lesioni personali e morte da loro sofferti e di cui responsabile civilmente ai sensi della legge l’Assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del C.C.;
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto unico, anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro;
Sono compresi i danni provocati da tali lavoratori temporanei a terzi e/o dipendenti dell’assicurato.
Si precisa che ai fini della garanzia RCO, sono equiparati a lavoratori dipendenti i lavoratori subordinati, così come definiti dall’art. 5 del D.L. 38/2000, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro interinali ex L. 196/1997, i prestatori di lavori ex L. 30/2003 (legge Biagi) e relativo D.L. di attuazione n. 276 del 10/09/2003.
L’assicurato si impegna a dichiarare alla Società gli emolumenti versati, ai fini del calcolo del premio, insieme alle retribuzioni lorde versate al personale dipendente.
La garanzia vale anche per l’azione di rivalsa di INPS e INAIL ai sensi dell’art. 1916 del C.C..
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 - Responsabilità personale
L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, del personale distaccato, addetti al servizio per la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 626/94 e D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 494/96 e s.s.m.m.i.i., di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l’Assicurato, nonché nell’esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico della Contraente.
Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
Art. 5 – Qualifica di “Terzo”
Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Art. 6 - Precisazioni ed estensioni speciali di garanzia
Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 7 “esclusioni” entro i limiti di seguito indicati.
6.1 Committenza lavori. L'Assicurazione si intende operante per i danni di cui l'Assicurato è chiamato a rispondere in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, lavori di riparazione e/o manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie, fermo restando l’esclusione della responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e fatta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi;
6.2 Dispersione di acque. L'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;
6.3 Inquinamento accidentale. L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. Sono comprese le
fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sottolimite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
Sono inoltre esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
6.4 Danni cagionati da interruzione o difformità nella fornitura. L'Assicurazione si intende operante per i danni materiali, incluse le eventuali apparecchiature degli utenti connesse alla rete, e per i danni corporali cagionati a terzi, da involontaria interruzione della fornitura o conseguenti a difformità della fornitura rispetto alle specifiche previste dalla legge o dagli usi. La garanzia si intende operante solo qualora l’interruzione o la difformità si siano verificate quali conseguenze di danni materiali agli impianti ed alle reti di distribuzione.
6.5 Danni cagionati da opere o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori. L'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati dalle opere o installazioni in genere entro 24 mesi successivi all’ultimazione dei lavori, intendendosi per tale momento l’esecuzione del collaudo, se prevista, ovvero non oltre 30 giorni da quando è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico. Limitatamente alle opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto anziché del compimento dell’intera opera del compimento di ogni singola parte.
6.6 Danni cagionati da rigurgito di fogne e danni da acqua e/o spargimento acqua. La garanzia comprende i danni a cose di terzi compresi fondi e colture, cagionati da impianti fognari ed acquedotti e/o spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di impianti, tubazioni e condutture.
6.7 Danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei. Tale garanzia viene prestata con il massimo indennizzo di € 250.000,00 per sinistro ed € 500.000,00 per anno assicurativo.
6.8 Danni da interruzione di attività. La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purchè conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
Art. 7 - Esclusioni
L'assicurazione non comprende:
a) i danni da furto, salvo che per danni derivanti da omessa custodia delle chiavi di accesso alle aree di terzi eventualmente consegnate all’assicurato od a suoi dipendenti od ausiliari, per la rilevazione dei dati di consumo nonché per i danni cagionati da persone che si sono avvalse per compiere l’azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato e dei quali sia tenuto a rispondere;
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi degli art. 122 e segg. del D. Lgs. 209/2006 “Codice delle Assicurazioni” nonché per i danni derivanti dalla proprietà e dall’impiego di aeromobili e natanti;
c) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...), ad eccezione però dell’impiego di fonti ed apparecchi a scopo analitico e di misurazione;
d) danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ad eccezione dei casi in cui tali danni siano diretta conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza dell’Assicurato, causata da evento improvviso repentino ed accidentale;
e) danni derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi;
f) danni di qualunque natura derivanti da lavorazione e manipolazione di amianto e di qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura amianto;
g) danni di qualunque natura derivanti da campi elettromagnetici;
h) danni patrimoniali puri / perdite patrimoniali (vedi definizioni), salvo quando espressamente compresi nelle Condizioni di Assicurazione;
i) danni alle cose di terzi che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo allo scopo di servirsene come beni mobili strumentali o merci direttamente destinati allo svolgimento delle sue attività; sono tuttavia comprese in garanzia tutte le cose di terzi in semplice consegna e/o custodia;
j) danni alle cose e/o opere di xxxxx in consegna all’Assicurato quali beni strumentali o con le quali o sulle quali si eseguono lavori, fermo restando che la garanzia opera per i danni alle cose mobili e/o immobili di terzi che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori (con il limite di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo);
k) danni da incendio, esplosione o scoppio cagionati da macchinari e impianti condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che non abbia compiuto 18 anni di età;
Art. 8 - Esclusione del rischio guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).
Nel caso in cui la Società eccepisca l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull’Assicurato.
Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie
L’assicurazione vale per gli eventi dannosi che si verificano, durante il tempo dell’assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l’omissione che li hanno causati, anche se antecedente alla data di inizio dell’assicurazione.
Art. 10 – Estensioni di garanzia a titolo esemplificativo
L’Assicurazione si intende altresì operante per i rischi di seguito elencati a titolo esemplificativo e non limitativo:
10.1 Xxxxx alla persona: si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
10.2 Committenza auto: responsabilità civile derivante ai sensi dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da persone incaricate, dipendenti e non dipendenti, commessi in relazione alla guida di veicoli e natanti, anche a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto al Contraente e/o all’Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati nonché all’uso di autovetture noleggiate con o senza austista. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
10.3 Esposizioni in genere e congressi: partecipazione, organizzazione e patrocinio di esposizioni, manifestazioni, fiere mostre e mercati, congressi, corsi, feste, cerimonie, gite aziendali, manifestazioni sportive, culturali, sagre e simili effettuate in luoghi all’aperto ed al coperto compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands, compresa la conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo ed i danni cagionati ai locali stessi. Sono inoltre compresi la proprietà e l’uso di palchi mobili, palloni pressostatici, tensostrutture e similari.
10.4 Attività ricreative: organizzazione di attività ricreative dopo lavoristiche;
10.5 Cartelli pubblicitari, insegne e striscioni: proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne luminose e non, striscioni, spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente e/o dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
10.6 Mensa aziendale e distributori: gestione delle mense e dei bar aziendali, inclusi i distributori automatici, anche di proprietà di terzi, di cibi e bevande, compresa la responsabilità per i danni conseguenti alla somministrazione di cibi e bevande; qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
10.7 Esazione tributi: servizi di esazione tributi e bollette, di vigilanza e polizia anche effettuata con guardie armate e cani, compreso il rischio dell’eccesso di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente
10.8 Squadre antincendio: esistenza ed attività delle squadre antincendio organizzate o composte da personale dipendente e/o da terzi;
10.9 Officine e depositi di carburante: esistenza ed esercizio di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e altre attrezzature utilizzate per le attività istituzionali;
10.10 Servizi socio-sanitari: esercizio di ambulatori e laboratori medici al servizio del Contraente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi;
10.11 Fabbricati, parcheggi e autorimesse: proprietà e conduzione di fabbricati o porzioni di esse, parcheggi e autorimesse, nonché i relativi impianti anche se non adibiti all’attività aziendale. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli e delle cose in esse contenute; relativamente a parcheggi ed autorimesse, la garanzia viene prestata co l’applicazione di una franchigia assoluta pari ad € 250,00 per ogni mezzo danneggiato.
10.12 Danni ai veicoli dei dipendenti e di terzi: responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli di proprietà dei terzi, dipendenti o amministratori, in sosta nelle aree di pertinenza dell’assicurato. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli e delle cose in esse contenute; la garanzia viene prestata co l’applicazione di una franchigia assoluta pari ad € 250,00 per ogni mezzo danneggiato
10.13 Danni ai veicoli sotto carico e scarico: responsabilità civile per i danni subiti dai veicoli sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell’ambito delle suddette operazioni. Restano esclusi i danni da furto dei veicoli nonché i danni comunque subiti dalle cose di terzi sugli stesse trasportate; la garanzia viene prestata co l’applicazione di una franchigia assoluta pari ad € 250,00 per ogni mezzo danneggiato;
10.14 Xxxxx da acqua piovana e agenti atmosferici: danni verificatisi, anche in occasione dell’esecuzione di lavori a causa di insufficienza, inefficienza o deterioramento delle opere provvisorie adottate.
10.15 Trattamento dai personali: inosservanza della legge n. 196/2003 e smi per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari. L’Assicurazione vale per l’attività di trattamento e conservazione dei dati con finalità strumentale rispetto allo svolgimento dell’attività dell’Assicurato, rimanendo comunque escluso dalla garanzia il trattamento dei dati avente finalità commerciale.
10.17 Traporto e consegna merci: effettuazione di operazioni di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
10.18 macchinari in genere: l’assicurazione è estesa alla proprietà e/o uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici) di proprietà del contraente /assicurato od a lui concessi in concessi in locazione od in comodato, nonché in leasing, purchè usati per conto proprio e per le sue attività istituzionali. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgomberoneve, l’assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione effettuata per conto di terzi;
10.19 danni da incendio: l’assicurazione è prestata per i danni a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio di cose del Contraente/assicurato o da questi detenute. La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose con il massimo di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo . resta inteso che qualora il contraente fosse già coperto da polizza Incendio con garanzia “Ricorso vicini/terzi”, la presente opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza Incendio. Per quanto riguarda i danni a cose di terzi da incendio dei cassonetti detenuti dall’Assicurato resta convenuto un limite massimo di risarcimento di € 100.000,00 per l’intero periodo di copertura assicurativa, con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.
10.20 lavori presso terzi: la garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi i danni da:
- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute;
alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume e/o peso, non possono essere rimosse;
da acqua piovana o da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori a causa di insufficienze, inefficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.
La suddetta estensione viene prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
10.21 mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica stradale: La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari, o sulle recinzioni poste a protezione della incolumità dei terzi, per l’assistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere, o di lavori, di macchine di impianti o attrezzi, di depositi di materiale, per i danni da mancanza o insufficiente segnaletica stradale, a mancato o difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissione nei compiti di vigilanza e di pubblica sicurezza.
Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri
Art. 1 - Denuncia di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso dipendenti RCO” solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza
La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.
L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
Art. 3 - Gestione danni in franchigia
La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 1.000,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni.
La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società.
La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.
La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie
Art. 1 - Massimali di garanzia
RCT: €. 3.000.000,00 per sinistro e/o sinistro in serie
RCO: €. 3.000.000,00 per sinistro con il massimo di €. 1.500.000,00 per prestatore.
Art. 2 - Limiti di indennizzo
Agli indennizzi dovuti dalla Società si applicano, i seguenti limiti di indennizzo applicabili al netto e per l’eccedenza delle franchigie di polizza:
a) Per danni alle cose di terzi in consegna e custodia, sollevate, caricate e scaricate, traslate: massimo risarcimento € 50.000,00 per sinistro e per anno;
b) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non: massimo risarcimento € 50.000,00 per anno;
c) Per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per anno;
d) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno;
e) Per le perdite patrimoniali conseguenti a violazione della Privacy: massimo risarcimento di €. 150.000,00 per anno assicurativo;
f) Per i danni di cui all’art. 6.2 Dispersione di acque: massimo risarcimento € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
g) Per i danni di cui all’art. 6.3 Inquinamento accidentale: massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
h) Per i danni di cui all’art. 6.4 Danni cagionati da interruzione o difformità nella fornitura: massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno assicurativo
i) Per i danni di cui all’art. 6.5 Danni cagionati da opere o installazioni dopo l’ultimazione dei lavori: massimo risarcimento di € 1.500.000,00 per anno assicurativo
j) Per i danni di cui all’art. 6.8 Danni da interruzione dell’attività: massimo risarcimento di € 500.000,00 per anno assicurativo
Art. 3 – Franchigie
€. 1.000,00 per ogni e ciascun sinistro salvo quanto di seguito indicato:
a) Per danni derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non: franchigia € 1.500,00 per danneggiato,
b) Per danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno: franchigia € 3.000,00 per sinistro,
c) Per i danni di cui all’art. 6.2 Dispersione di acque: scoperto del 10% per sinistro con un minimo di € 2.500,00 per sinistro,
d) Per i danni di cui all’art. 6.3 Inquinamento accidentale: franchigia di € 2.500,00 per sinistro
e) Per i danni di cui all’art. 6.4 Danni cagionati da interruzione o difformità nella fornitura: franchigia di €
5.000,00 per sinistro,
f) Per i danni di cui all’art. 6.8 Danni da interruzione dell’attività: scoperto del 10% con il minimo di €. 1.000,00 per sinistro, fino a concorrenza di una massima ritenzione di €. 15.000,00 per sinistro;
g) Xxxxx biologico: franchigia fissa ed assoluta per sinistro € 2.500,00
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