COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Piazza della Repubblica n. 16 (AR) - Cap 52028
Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione
Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, costituito ai sensi dell’art. 11 Legge 431/1998
Il Comune di Terranuova Xxxxxxxxxxx rende noto che, a partire dal 2 maggio 2022 sino alle ore 13,00 del 6 giugno 2022 sono aperti i termini per presentare domanda di contributo per l’integrazione del canone di locazione, alle condizioni e sulla base dei requisiti di seguito descritti.
Il presente bando è destinato alla formazione della graduatoria di beneficiari per l’anno 2022, a cui sono destinate le somme del Fondo nazionale e delle risorse comunali, che saranno rese disponibili secondo i criteri e la ripartizione finanziaria stabiliti con specifica deliberazione della Giunta Regionale della Toscana.
Art. 1
Requisiti generali per l’ammissione al concorso
Possono partecipare soltanto coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:
a) residenza anagrafica nel Comune di Terranuova Bracciolini nell’immobile locato in riferimento al quale si richiede il contributo; la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l’erogazione del contributo è quella dell’attribuzione della residenza anagrafica.
b) cittadinanza:
b1) cittadinanza italiana;
b2) cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, in regola con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 30/2007;
b3) oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso di Permesso per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) o di Permesso di soggiorno valido (o con procedura di rinnovo già avviata).
c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda:
- la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall’ACI (Automobile Club d’Italia);
- l’alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. Toscana n.2/2019;
d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all’estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l’attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all’estero il valore è determinato applicando i parametri XXXX (Imposta Valore Immobili all’Estero). Tali valori sono rilevabile dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:
- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 560 c.p.c.;
e) titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente e regolarmente registrato, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Terranuova Bracciolini. Tale requisito, non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune, in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell’alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell’importo che i soggetti corrispondono per quell’immobile.
Possono partecipare al Bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.
Art. 2 Requisiti reddituali
La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE 2022, rilasciata dall’INPS o da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.
Fanno parte del nucleo familiare del richiedente tutti coloro che, se pur non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda nonché i soggetti a suo carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica. Fanno parte del nucleo familiare del richiedente, i coniugi non legalmente separati, anche se hanno diversa residenza anagrafica. In caso di separazione in atto dei coniugi, la domanda potrà essere presentata dal coniuge residente nell’alloggio, anche se non titolare del contratto di affitto.
Il richiedente deve presentare una certificazione dalla quale risulti:
1) valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) comunque non superiore ad €. 29.545,98;
2) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a €. 16.500,00 (limite per l’accesso all’ERP ai sensi Allegato A) L. R. Toscana n. 96/1996 modificata con L.R.T. n. 41/2015);
3) incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:
- FASCIA “A”:
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2021 (€ 13.619,58).
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
- FASCIA “B”:
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2021 (€ 13.619,58) e l’importo di €. 29.545,98.
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Si avverte che, secondo quanto disposto dalla Regione Toscana, l’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero”, sarà possibile soltanto nei casi di seguito descritti:
1) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
2) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune
3) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.
Nella fascia “ISE zero” sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l’aggiornamento dell’attestazione ISE/ISEE qualora dall’autocertificazione risultino essere intervenute, rispetto all’attestazione allegata alla domanda, variazioni nella composizione del nucleo familiare.
Il canone di locazione di riferimento è quello del 2022, risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.
Per ogni nucleo familiare può essere inoltrata una sola domanda di contributo, anche nel caso in cui il contratto locativo sia intestato a più persone, residenti nello stesso alloggio.
Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.
Art. 3
Ulteriori Requisiti reddituali
Ulteriori requisiti reddituali per la partecipazione al bando sono:
a) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo
delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
b) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dal presente bando;
Art. 4 Documentazione
La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune disponibile sul sito internet (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx); oppure distribuito presso gli uffici del Servizio Sociale/Ufficio Casa, secondo le modalità e i termini, di seguito indicate all’art 8.
Alla domanda va obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
A) Copia del contratto di locazione in corso di validità regolarmente registrato;
B) Copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità corrisposta (Mod. F23);
C) Certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente fruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione (eventuale);
D) Copia della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
E) Copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati;
F) Copia di un documento di identità del/la richiedente in corso di validità;
Per i soli cittadini extra Ue, copia del permesso di soggiorno in corso di validità del/la richiedente oppure ricevuta attestante la richiesta di rinnovo;
Per informazioni sulla compilazione della domanda di contributo è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali/Ufficio Casa in Piazza Unità Italiana – Terranuova Bracciolini, telefonando al seguente numero 055.9194772, o previo appuntamento, a cui gli interessati potranno accedere, se in possesso di tutti i dati e della documentazione necessaria di cui all’art.4.
Art. 5
Criteri di selezione delle domande e formazione della graduatoria
L’Ufficio Servizi Sociali procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.
La graduatoria provvisoria di assegnazione è approvata dal Responsabile del Servizio Sociale, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione Toscana, con deliberazione GRT n. 402 del 30 marzo 2020 e successive modifiche.
I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti nelle sopra citate fascia A e B, per ciascuna fascia, sulla base dell’ordine decrescente dell’incidenza percentuale del canone sul valore dell’ISE, ed in subordine secondo l’ordine di presentazione della domanda così come risultante dal numero di protocollo.
La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all’erogazione dell’importo riconosciuto restando l’effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse disponibili.
La graduatoria sarà pubblicata, in forma provvisoria, all’Albo pretorio, per 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali potranno essere presentate opposizioni da parte dei partecipanti, allegando documenti attinenti l’istanza, purché relativi a situazioni soggettive ed oggettive esistenti alla data del bando.
Alla scadenza del termine suddetto, qualora non sia stata inoltrata alcuna opposizione, si procederà all’approvazione della graduatoria definitiva.
In presenza di opposizioni, si procederà a valutazione delle stesse da parte di una commissione comunale appositamente costituita; alla suddetta valutazione, farà seguito la pubblicazione della graduatoria definitiva per ulteriori 15 (quindici) giorni consecutivi.
Art. 6
Calcolo e entità del contributo
I contributi saranno liquidati alle persone collocate nella graduatoria fino all’esaurimento del finanziamento destinato, applicando il seguente ordine di priorità:
1) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
2) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B;
L’entità del contributo è determinata in rapporto all’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori (es. spese di condominio, spese per ascensore ecc.), sul valore ISE del nucleo familiare, calcolato nelle forme stabilite dalle disposizioni nazionali e regionali, ed è riferito al periodo di effettiva validità del contratto di locazione, calcolato in mesi interi, le frazioni di mesi inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo:
Il contributo decorre dal 1°gennaio 2022 e/o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, e dalla data di attribuzione della residenza, fino al 31 dicembre 2022.
Fascia A): il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00;
fascia B): il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00;
L’erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad €. 200,00; tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l’intero importo disponibile all’unica domanda ammessa.
Questi limiti sono da rapportarsi al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.
Qualora il finanziamento in disponibilità al Comune di Terranuova Bracciolini risultasse insufficiente a corrispondere il contributo massimo spettante a tutti gli utenti collocati in fascia A, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà all’atto dell’assegnazione da parte della Regione Toscana delle risorse 2022, di riservare una percentuale non inferiore al 60% della quota trasferita alla fascia “A” e di utilizzare la restante quota per la fascia “B”.
In caso di risorse non adeguate al fabbisogno, l’Amministrazione Comunale di Terranuova Bracciolini si riserva inoltre la facoltà di erogare ai beneficiari un contributo in misura percentuale inferiore al 100% di quanto teoricamente spettante, per la copertura parziale prioritariamente della fascia “A” ed eventualmente della fascia “B”, secondo l’ordine della graduatoria.
Il contributo individuale spettante a ciascun avente diritto sarà diminuito in percentuale pari alle minori entrate rispetto alle somme richieste, allo scopo di ridistribuire le risorse così accantonate ad un maggior numero di utenti.
Le economie derivanti dalla perdita o modificazione dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito sia dell’applicazione della clausola che non potrà essere erogato se inferiore a euro 200,00, sia dei controlli svolti dai competenti uffici comunali, saranno distribuiti, prioritariamente ai soggetti collocati nella fascia A secondo l’ordine della graduatoria definitiva fino ad esaurimento.
Il contributo previsto dal presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualsiasi Ente erogati e in qualsiasi forma, a titolo di sostegno alloggiativo.
Alle famiglie utilmente collocate nella vigente graduatoria per l’edilizia residenziale pubblica, in caso di assegnazione di un alloggio, il contributo di cui al presente bando sarà calcolato e corrisposto fino e non oltre la data del provvedimento comunale di assegnazione.
Art. 7
Modalità di erogazione del contributo
Il Comune di Terranuova Bracciolini provvede alla liquidazione del contributo a rimborso in un'unica soluzione, in seguito al ricevimento da parte della Regione Toscana del saldo della quota destinata a questo ente per l’anno 2022.
I richiedenti, dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione, relativamente all’anno 2022, perentoriamente entro il 15 FEBBRAIO 2023. Se il termine di presentazione non verrà rispettato, i contributi verranno liquidati sulla base delle mensilità pagate e documentate, già presentate al Comune.
Le ricevute, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati:
-nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento;
-importo;
-periodo di riferimento;
-ubicazione dell’immobile;
-firma leggibile del ricevente.
Valgono altresì come ricevute anche le distinte dei bonifici bancari e/o dei versamenti postali contenenti le indicazioni di cui sopra.
Si precisa che l'avvenuto pagamento del canone di locazione potrà essere dimostrato anche mediante apposita dichiarazione del proprietario (corredata da fotocopia del suo documento d'identità), attestante il regolare pagamento dell'affitto.
L’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Qualora al momento della liquidazione del contributo risultino non presentate le ricevute relative a qualche mensilità comunque pagata, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità senza che all’Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.
Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda si procede nel seguente modo:
a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
Si precisa che, qualora l’ammontare dell’affitto pagato, risultante dalle ricevute esibite, non dovesse consentire l’erogazione dell’intero contributo spettante, la cifra non erogabile tornerà nella disponibilità del fondo.
I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili, come espressamente previsto dal D.M 19 luglio 2021, con la quota “b” destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al Decreto legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019
n.26. Pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.
Nel caso di morosità del conduttore, l’erogazione del contributo destinato a quest’ultimo, potrà avvenire, a discrezione del Comune, in favore al locatore interessato, a parziale o completa sanatoria della morosità medesima, così come previsto dall’art. 11 della Legge n. 431/98. Il locatore dovrà sottoscrivere un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito eventualmente rimasto pendente almeno fino al bando dell’anno successivo.
In caso di decesso del beneficiario il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi, che ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla data del decesso e che dimostrino con apposita certificazione il loro stato.
Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.
Art. 8
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 13,00 del 6 GIUGNO 2022, pena l’esclusione.
Le domande dovranno esser presentate esclusivamente mediante utilizzo del modulo predisposto dal Comune disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx e/o presso gli Uffici del Servizio Sociale/Ufficio Casa, debitamente compilato in ogni parte, firmato dal richiedente e corredato, oltre che da copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, (art. 38 DPR n. 445/2000), da tutta la documentazione richiesta nel bando all’art 4;
1. con procedura online (modalità ordinaria) mediante compilazione del form di domanda sul sito del comune di Terranuova Bracciolini xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx. (Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al Bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione).
2. tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.
3. tramite posta raccomandata a/r all’indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Terranuova Bracciolini sito in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x.00;
L’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi del servizio postale, non fa fede la data del timbro postale di spedizione.
4. presentato direttamente mediante consegna negli orari di apertura al pubblico all’Ufficio Protocollo del Comune di Terranuova Bracciolini, sito in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x.00.
Art. 9
Motivi non sanabili di esclusione
Sono motivi non sanabili di esclusione dalla procedura:
a) l’istanza non firmata;
b) l’istanza priva della copia fotostatica del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
Art. 10 Motivi di esclusione
Sono motivi di esclusione:
a) Domanda priva della copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
b) Domanda priva della copia del versamento dell’imposta di registro relativa all’ultima annualità corrisposta;
c) Domanda priva della sentenza esecutiva di sfratto per i nuclei familiari che dichiarano di avere in corso il relativo procedimento, a condizione che lo sfratto non sia stato intimato per morosità;
d) Domanda priva della copia della sentenza di separazione omologata per coloro che risultano ancora anagraficamente coniugati.
Le domande prive della suddetta documentazione saranno escluse dalla graduatoria provvisoria e, salvo il possesso dei requisiti previsti dal presente Bando, potranno essere
riammesse, qualora nei termini previsti per il ricorso avverso la graduatoria provvisoria, siano integrate con copia della documentazione mancante.
Art. 11 Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Comune potrà procedere a controllare, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti. I controlli sulle autocertificazioni saranno svolti dal Comune d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza; gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, art. 76
d.p.r. 445/2000, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il partecipante decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto.
In tal caso, il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.
Art. 12 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati Personali stessi.
I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente dal personale del Comune di TERRANUOVA BRACCIOLINI specificamente autorizzato ed incaricato al trattamento dei dati personali e quindi Dipendenti, Assessori e Consiglieri. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:
nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Reg. UE 2016/679; in modo lecito e secondo correttezza. I suoi dati sono raccolti: per scopi determinati espliciti e legittimi esatti e se necessario aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
Per completezza è possibile consultare l’informativa al trattamento dei dati personali per i Servizi Sociali e Scolastici sul sito internet del Comune di Terranuova Bracciolini xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla LRT n. 96/1996 e s.m. e relative norme di attuazione.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali/Ufficio casa, Piazza Unità Italiana, Terranuova Bracciolini – 055/9194772.
Terranuova Bracciolini, 02/05/2022
Il Responsabile del Servizio
(X.xx Xxxxxx Xxxxxx)