CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI ULTERIORI RISORSE INFORMATIVE PER LE AZIENDE SANITARIE ADERENTI ALLA CONVENZIONE GOT, AD INTEGRAZIONE DELL’ATTUALE DOTAZIONE
LOTTO N. 1 Accesso e relativi servizi correlati al pacchetto di periodici elettronici Elsevier denominato “Freedom Collection”
LOTTO N. 2 Accesso e relativi servizi correlati alla Banca Dati Elsevier denominata “Xxxxxx.xxx”
TRA
AGENZIA REGIONALE INTERCENT-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx;
E
Consorzio C.I.L.E.A., sede legale in Xxxxxxx (XX), xxx X. Xxxxxx, 0 iscritta al Registro della Prefettura di Milano nel registro delle persone giuridiche al n. d’ordine 507 delle pagine 886 del volume 3°, P. IVA 03926770151, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxxx (XX), xxx X. Xxxxxx, 0, in persona del legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti da C.I.L.E.A. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
c) che, per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazione emetteranno Richieste di Approvvigionamento (i.e. ordini), nelle quali specificheranno di volta in volta le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti n. 1 e 2 della procedura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalle Indicazioni per la formulazione delle offerte e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile;
h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Amministrazioni interessate con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono fonte di obbligazione della presente Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, fonte di obbligazione della Convenzione l’elenco dei prodotti e dei servizi connessi aggiudicati al Fornitore e l'Offerta Economica del Fornitore e tutta la restante documentazione prodotta per la presente procedura.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
b) Fornitore: l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
c) Ordinativo di Fornitura: (i.e. contratto) il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta indicando di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti e il luogo di consegna.
d) Richiesta di Approvvigionamento: (i.e. ordini) nell’ambito dell’Ordinativo di Fornitura, è il documento con il quale le Amministrazioni comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti/servizi richiesti e il luogo di consegna.
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole del presente Atto e dagli atti e documenti in esso richiamati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, costituiscono fonte di obbligazione al presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, questo ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.
Articolo 4 Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione della fornitura di ulteriori risorse informative per le aziende sanitarie aderenti alla Convenzione GOT, ad integrazione dell’attuale dotazione di cui alle indicazioni per la formulazione delle offerte.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti di cui ai Lotti di seguito elencati, con le caratteristiche tecniche e di conformità previste per la corrente procedura, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile per ciascun Lotto:
Lotto 1 Accesso e relativi servizi correlati al pacchetto di periodici elettronici Elsevier denominato “Freedom Collection” Euro 375.360,00 IVA esclusa riferito all’intero periodo di valenza contrattuale (3 anni) e così suddiviso:
Anno | Importo massimo annuo (I.V.A. esclusa) |
2008 | 117.930 € |
2009 | 125.240 € |
2010 | 132.190 € |
Lotto 2 Accesso e relativi servizi correlati alla Banca Dati Elsevier denominata Xxxxxx.xxx Euro 65.950,00 IVA esclusa riferito all’intero periodo di valenza contrattuale (3 anni) e così suddiviso:
Anno | Importo massimo annuo (I.V.A. esclusa) |
2008 | 20.800 € |
2009 | 21.950 € |
2010 | 23.200 € |
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di accesso a banche dati, periodici elettronici e servizi connessi di durata triennale. L’importo specificato nell’Ordinativo di Fornitura sarà impegnativo per le Amministrazioni Contraenti, fermo restando che esse potranno comunque chiedere una riduzione o un aumento del 20% alle stesse condizioni.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.
6. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, per il Lotto oggetto del rapporto, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo fino a concorrenza di quanto previsto all’art. 27, comma 3, del Decreto Ministeriale 28/10/1985.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all'Agenzia con le modalità di cui al successivo art. 7.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
4. Ciascun Ordinativo di Fornitura darà origine ad un contratto tra il Fornitore e le singole Amministrazioni Contraenti per l’erogazione della fornitura richiesta della durata di 3 (tre) anni.
Articolo 6 Procura
Nel caso in cui venga richiesta la firma di una procura (Power of Attorney) da parte delle Aziende Contraenti, si richiede che il testo della stessa sia redatto in lingua italiana e risulti conforme alla normativa giuridica italiana.
Articolo 7 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l’Ordinativo di Fornitura attraverso il portale stesso; in caso contrario l’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta A/R al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Consorzio C.I.L.E.A. Xxx X. Xxxxxx x. 0, Xxxxxxx (XX), telefono n. 00.000000 ovvero mediante fax al numero dedicato 02.2135520 ovvero, se concordato, attraverso il Sito dell’Agenzia.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni nelle singole Richieste di Approvvigionamento debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare e l’indirizzo/i di consegna dei prodotti. Gli Ordinativi di Fornitura sono inviati e/o trasmessi a mezzo lettera, fax, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte della Fornitura oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all’Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla Richiesta di Approvvigionamento. In tale caso l’Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dalla Richiesta di Approvvigionamento secondo le modalità previste nel successivo art. 22 “Recesso”.
Articolo 8 Durata
1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’art. 4, comma 6, la presente Convenzione ha una durata di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente art. 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 9
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nelle indicazioni per la formulazione delle offerte di cui alle premesse. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni Contraenti devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, ivi comprese le verifiche sulla corrispondenza tra i prodotti consegnati alle singole Aziende Sanitarie
e i prodotti offerti in sede di gara, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
Articolo 10 Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili al servizio in oggetto, le norme internazionali EN ISO 9001 vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) manlevare e tenere indenne l’Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura e nelle successive Richieste di Approvvigionamento emesse da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizi connessi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.
3. Ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D. Lgs. n. 163/06, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all’Agenzia e alle Amministrazioni Contraenti il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
Articolo 11
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
3. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
6. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 12
Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascuna Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore si obbliga a rispettare le indicazioni, le modalità e i termini stabiliti nella documentazione allegata alla lettera-invito, qualora migliorativa.
2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa.
3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.
4. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati
5. L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all’atto della consegna, né lo esime dall’obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell’utilizzo della merce consegnata.
6. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dalle indicazioni per la formulazione dell’offerta e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, il Fornitore è tenuto a sostituirli a sue spese e entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della segnalazione.
7. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione Contraente.
8. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata l'Amministrazione procede direttamente all'acquisto dalla Concorrente seconda classificata nella procedura di gara ovvero sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui al successivo art. 16 “Penali”.
Articolo 13 Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono determinati sulla base dell’Offerta economica del Fornitore secondo quando previsto dalle indicazioni per la formulazione dell’offerta.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della prestazione dei servizi connessi descritti nelle indicazioni per la formulazione dell’offerta così di seguito riportati:
Lotto 1 Accesso e relativi servizi correlati al pacchetto di periodici elettronici Elsevier denominato “Freedom Collection” Euro 375.360,00 IVA esclusa riferito all’intero periodo di valenza contrattuale (3 anni) e così suddiviso:
Anno | Importo annuo (I.V.A. esclusa) |
2008 | 117.930 € |
2009 | 125.240 € |
2010 | 132.190 € |
Lotto 2 Accesso e relativi servizi correlati alla Banca Dati Elsevier denominata Xxxxxx.xxx Euro 65.950,00 IVA esclusa riferito all’intero periodo di valenza contrattuale (3 anni) e così suddiviso:
Anno | Importo annuo (I.V.A. esclusa) |
2008 | 20.800 € |
2009 | 21.950 € |
2010 | 23.200 € |
Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
Articolo 14 Adeguamento dei prezzi
1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla
pubblicazione degli indici dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula della Convenzione.
Articolo 15 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 12 sarà effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da questo ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, all’Ordinativo di Fornitura e alla Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce e deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente. Si precisa che ogni fattura dovrà essere redatta su supporto cartaceo e spedita per posta. Per i dettagli si veda l’allegato “d” delle indicazioni per la formulazione dell’offerta.
3. La fatturazione di ciascun prodotto va emessa subordinatamente all’effettiva erogazione del servizio e tenendo conto degli eventuali ritardi nei tempi di attivazione del servizio stesso, nonché di malfunzionamenti non imputabili alle reti aziendali. La fatturazione va emessa:
• per ciascuna delle aziende aderenti in quota parte annuale dell’intero ammontare secondo i riparti fra le aziende comunicati ogni anno dal Coordinamento Scientifico del GOT;
• non dovrà avere data anteriore al 20 gennaio di ogni anno di vigenza contrattuale.
4. Il prezzo offerto nel preventivo fornito s’intenderà vincolato indipendentemente dai tempi di attivazione del collegamento, che non dovranno in ogni caso superare i 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, come da paragrafo “Tempi di attivazione del servizio” delle indicazioni per la formulazione dell’offerta.
5. Il documento contabile dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, i seguenti dati per ognuna delle aziende aderenti alla Convenzione GOT:
• nome/titolo del prodotto;
• nome dell’editore;
• dicitura ordine GOT;
• numero e data dell’ordine dell’Azienda;
• quota parte di spettanza della singola azienda (prezzo in euro);
• data d’inizio e fine dell’effettiva erogazione del servizio;
• la percentuale di maggiorazione/sconto;
• numero di conto, dell’eventuale sotto-conto del bilancio economico per ciascuna azienda;
• indicazione dell’eventuale centro di costo ed altre eventuali diciture indicanti i servizi delle biblioteche aziendali;
• importo totale da liquidare in EURO comprensivo della percentuale di maggiorazione/sconto;
• aliquota IVA.
6. Gli oneri fiscali, in conformità alle leggi vigenti, sono a carico dell’acquirente.
7. Le Amministrazioni Contraenti, in conformità a quanto disposto dagli artt. 51-56 della L. R. n. 22/1980 e s.m.i., da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, e comunque non prima dell’avvenuto collegamento collaudato e sottoscritto dalle biblioteche delle aziende aderenti al GOT a mezzo mandato, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie.
8. In caso di tardivo pagamento delle fatture, riguardanti le prestazioni oggetto del presente contratto, a fronte di specifica richiesta da parte della ditta fornitrice, da effettuarsi tramite racc. a/r a ciascuna azienda, saranno corrisposti gli interessi di mora al tasso legale ai sensi del D. Lgs. n. 231/02 e assoggettati a quanto disposto dagli artt. 56 e 51 della predetta L. R. n. 22/80 e successive modificazioni.
9. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Amministrazioni Contraenti, di interrompere le prestazioni previste dal presente contratto. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione di inadempimento ex art. 1460 Cod.Civ.. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati alle Amministrazioni Contraenti, dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dell’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali le Amministrazioni Contraenti sono portatrici. Occorre tenere anche presente la particolare natura del contratto e, conseguentemente, dell’essenzialità di una puntuale e regolare esecuzione delle prestazioni da parte della ditta fornitrice al fine di garantire il Pubblico Servizio sanitario-ospedaliero.
10. Le Amministrazioni Contraenti per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla ditta, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo, o in subordine a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. Nel caso di incameramento della cauzione, la ditta assegnataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originale ammontare.
11. Gli interessi scaduti non producono interessi, ai sensi dell’art. 1283 c.c.
12. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
13. L’importo delle predette fatture è corrisposto e bonificato, ai sensi del comma precedente, al Fornitore C.I.L.E.A., presso Banca Intesa S.p.A. – Ag. 2740 Segrate (MI) con le seguenti coordinate bancarie CODICE IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000.
14. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
15. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Approvvigionamento. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall'Agenzia.
Articolo 16 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione
Articolo 17 Penali
a) Mancata o ritardata consegna/accesso, malfunzionamenti e problemi tecnici del servizio
Qualora la ditta aggiudicataria non effettuasse o ritardasse la somministrazione del genere da fornire, l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di provvedere altrove, anche a prezzo superiore a quello contrattuale, il tutto a spese e danno del fornitore medesimo.
Potrà inoltre essere imposta una penale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni giorno di mancato accesso.
b) Fornitura di prodotti difformi
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, l’Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:
• il fornitore sarà tenuto a sostituire i prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti entro i termini indicati dal Servizio Acquisti dell’ Amministrazione Contraente. In caso di ritardo nella sostituzione, potrà applicare la penalità prevista al precedente punto a);
• l’Amministrazione Contraente procederà all’acquisto in danno, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.
c) Malfunzionamenti e impedimenti all’accesso ed erogazione del servizio
Nel caso di malfunzionamento del server ove risiedono i dati, con impossibilità di accesso agli stessi da parte delle aziende, la ditta aggiudicataria dovrà farsi parte diligente presso il produttore per la ripresa e l’aggiornamento del servizio in tempi stretti.
Nel caso di malfunzionamenti, ritardi nell’aggiornamento e disguidi che limitino e/o precludano l’accesso ai servizi oggetto della fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti, la ditta aggiudicataria è tenuta a ripristinare tutti i servizi in oggetto entro 24 ore dalla segnalazione del guasto.
Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempia a quanto previsto nel presente contratto l’Amministrazione Contraente, di concerto con il Coordinamento Scientifico, il Capofila e l’Azienda responsabile delle risorse informative applicherà una penale di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni contestazione a cui la ditta non risponda nei termini stabiliti o non dia risposta soddisfacente e/o di Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo nel ripristino dei servizi oggetto della fornitura, fino ad un massimo di 10 gg. Trascorso tale termine l’Amministrazione Contraente si riserva di decidere la rescissione del contratto, di
concerto con il Coordinamento Scientifico, il Capofila e l’Azienda responsabile delle risorse informative. Di tale penale l’Amministrazione Contraente dovrà dare comunicazione alle aziende aderenti al GOT, che provvederanno ad emettere la relativa nota di addebito.
1. L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione da parte degli uffici amministrativi di ciascuna azienda di una nota di addebito per la quota parte ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.P.R. n. 633/72. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata a.r./telefax. La penale verrà detratta dall'importo di una fattura in liquidazione.
2. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
d) Interruzione del servizio da parte dell’editore durante la fase di contrattazione
In caso di interruzione del servizio da parte dell’editore durante la fase contrattuale preliminare all’emissione degli ordini, le Amministrazioni Contraenti si riservano la possibilità di applicare una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ciascun Ente contraente per ogni giorno di sospensione del servizio oggetto della fornitura, fino ad un massimo di 10 gg. Trascorso tale termine le Amministrazioni Contraenti si riservano di decidere dalle trattative, di concerto con il Coordinamento Scientifico, il Capofila e l’Azienda responsabile delle risorse informative. Di tale penale le Amministrazioni Contraenti dovranno dare comunicazione alle aziende aderenti al GOT, che provvederanno ad emettere la relativa nota di addebito.
1. L’applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l’emissione da parte degli uffici amministrativi di ciascuna azienda di una nota di addebito per la quota parte ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.P.R. n. 633/72. Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo raccomandata a.r./telefax. La penale verrà detratta dall'importo di una fattura in liquidazione.
2. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 18 Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenzia di importo pari al 10% del valore dell’Ordinativo di Fornitura (i.e. valore del contratto) al netto degli oneri fiscali, a norma dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. L’importo della cauzione è ridotta del 50% per il Fornitore in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n. 163/06 comprovato da idonea documentazione. In caso di R.T.I. la riduzione della cauzione definitiva è possibile se tutte le Ditte, facenti parte del R.T.I., siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n. 163/06 comprovata dalla relativa documentazione.
3. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione
definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 16 “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi; pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti verso il Fornitore, a seguito di piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 19 Proprietà dei prodotti
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente acquisisce l’accesso permanente gratuito, le funzioni di ricerca e i servizi connessi agli archivi (backfiles) relativi al periodo sottoscritto pregresso per i periodici elettronici (in caso di interruzione della sottoscrizione e comunque a scadenza del contratto). Il servizio potrà essere svolto su sito remoto dell’editore e(o su piattaforma locale gestita dal fornitore su cui vengono caricate le risorse informative sottoscritto in modo da garantire la conservazione dei contenuti sottoscritti pregressi (vedi paragrafo “Fornitura, assistenza e modalità di trattamento”, sezione 1, punto h delle indicazioni per la formulazione delle offerte).
Articolo 20 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 21 Risoluzione
1. L’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo telefax, quando per la terza volta abbia dovuto contestare alla ditta aggiudicataria l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente Atto. Inoltre avrà facoltà di risolvere il contratto anche nelle seguenti ipotesi:
1) del caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
2) nel caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’assegnatario;
3) in caso di subappalto non autorizzato;
4) in caso di cessione del contratto;
5) nei casi previsti all’art. 16 “Penali” punti a) e b) del presente Atto.
2. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Contraente potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della ditta nei propri confronti, salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della ditta fornitrice.
3. Resterà salva, inoltre, la possibilità per l’Amministrazione Contraente di fare applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.
4. L'Agenzia può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo art. 23 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
b) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi del successivo art. 25 “Brevetti industriali e diritti d’autore”;
c) nel caso in cui 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi del precedente comma 1;
d) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
e) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio residui e/o della fornitura residua in favore delle Amministrazioni Contraenti.
6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l’Agenzia e/o l’Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 22 Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalle indicazioni per la formulazione delle offerte relative alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
Articolo 23
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 24
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione creditrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 25
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore
riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
5. Il Fornitore si impegna a inviare copia della licenza d’uso della risorsa informativa a tutte le aziende, al Coordinamento Scientifico e al Capofila al momento dell’attivazione del servizio, nonché negli anni successivi di valenza contrattuale.
Articolo 26 Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente Atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna azienda aderente alla Convenzione GOT quale proprio supervisore responsabile di tutti gli adempimenti previsti dal presente Atto, che conosca la lingua italiana.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 00.000000, numero di fax 00.0000000, indirizzo e-mail: xxxxxx@xxxxx.xx.
3. Il Responsabile della Fornitura dovrà mantenere un contatto continuo con le aziende aderenti, il Coordinamento Scientifico e il Capofila e le Aziende responsabili delle risorse informative per il controllo dell'andamento del servizio.
4. Il Responsabile della Fornitura dovrà rispondere a qualsiasi richiesta di intervento inviata dagli enti aderenti, dal Coordinamento Scientifico e dal Capofila, entro e non oltre 24 ore. Per le richieste d’intervento si veda il paragrafo “Fornitura, assistenza e modalità di trattamento” sezione
2. – “Servizio di assistenza tecnica e informazioni personalizzate” delle indicazioni per la formulazione delle offerte.
5. In caso di assenza o impedimento del Responsabile della Fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del funzionario supplente.
6. La ditta aggiudicataria risponderà verso le Amministrazioni Contraenti, il Coordinamento Scientifico del GOT, il Capofila e le Aziende responsabili delle risorse informative per qualsiasi danno venisse arrecato dai suoi dipendenti o collaboratori durante lo svolgimento della propria attività in conformità alla normativa vigente.
Articolo 27 Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Articolo 28 Pretese dei terzi
Il soggetto aggiudicatario garantisce in ogni tempo l’Amministrazione Contraente da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza del soggetto stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal soggetto medesimo per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.
Articolo 29 Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l’Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.
Articolo 30 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 31
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta
imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 D. Lgs. n. 196/03. In coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 32
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 33 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della
Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
4. Il presente contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; in tale ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del DPR n. 445/2000 - il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Agenzia avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Agenzia al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Bologna, lì 12/11/2008
AGENZIA IL FORNITORE
Il sottoscritto Xxxxxxx Xxxxxxxx, quale procuratore speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 25 (Responsabile della fornitura), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausola finale).
Bologna, 12/11/2008
IL FORNITORE
Rep.n.
Certifico io sottoscritto Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nominato Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore Generale Organizzazione, Sistemi Informativi e Telematica n. 11079 del 01/08/2005, che i Signori:
- Xxxx Xxxxxxxx, nata a Potenza (PZ), il giorno 1 del mese di novembre dell’anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale XXXXXX 00X00X000X);
- Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Cittiglio (VA), il giorno 07 del mese di agosto dell’anno 1974 e residente a Sangiano (VA), in via Trieste, numero civico 3, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.
Bologna, 12/11/2008