Contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni
Contratto di trasporto di merci su strada per pluralità di prestazioni
Tra Committente
Ragione sociale………………………………………………………………………………………... con sede in via…………………………………………………………………………………………
E
Vettore
AUTOTRASPORTI ERCOLE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in via NAZIONALE, 11
PALAZZOLO A. 96010 (SR) P.I. 00163860893 N° di iscrizione all'Albo SR/8951338/U, Conto Terzi N° GA2J2A/SR000080.
Art. 1 OGGETTO.
Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto delle merci prodotte e commercializzate dalla committente (indicare sommariamente, se possibile, tipologia di merce e quantità annua). Il trasporto di dette merci avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del/i Veicolo/i adibito/i al trasporto delle stesse e in conformità alle diverse autorizzazioni e concessioni volta per volta richiesti dal cliente e dalle normative cogenti. Laddove la quantità delle merci da trasportarsi in base al presente contratto non sia in questa sede individuata, il Vettore si impegna a trasportare i quantitativi di merci in relazione ai quali il Committente gli farà di volta in volta pervenire, con adeguato anticipo, richiesta di trasporto.
Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO. Il periodo di vigenza del presente contratto che le parti convengono, è fissato in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla sottoscrizione. Alla scadenza del primo biennio il contratto si rinnoverà tacitamente per un pari periodo e così di biennio in biennio, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. almeno un mese prima della scadenza.
Nel corso del rapporto contrattuale ciascuna parte potrà recedere anticipatamente dandone comunicazione all’altra a mezzo raccomandata a.r. con un preavviso minimo di 2 (due) mesi.
Art. 3 IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLO ADIBITI AL TRASPORTO.
Il trasporto delle merci sarà eseguito a mezzo dei veicoli della Autotrasporti Ercole Società Cooperativa e dei suoi soci, nonché di eventuali Sub-Vettori qualificati. L’elenco dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci, di cui all’art. 1, viene allegato al presente contratto e ne costituisce parte integrante (Allegato 1). Laddove gli elementi identificativi dei veicoli con cui sarà eseguito il trasporto oggetto del presente contratto non siano in questa sede individuati, ovvero laddove si intenda procedere alla loro sostituzione con altri veicoli, il Vettore si impegna a comunicare per iscritto al Committente detti elementi identificativi prima dell'inizio dell'operazione di trasporto. Qualora la sostituzione sia resa necessaria per eventi impeditivi imprevisti, i dati identificativi del veicolo utilizzato potranno essere comunicati anche successivamente.
Art. 4 LUOGO DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE MERCI.
Il luogo di presa in consegna delle merci è solitamente la sede operativa o gli eventuali depositi della committente ed è indicato nel documento di trasporto. Il luogo di riconsegna della merce è quello riportato, con indicazione del destinatario e dell’indirizzo, sul documento di trasporto.
Laddove si intenda procedere ad una variazione dei luoghi di presa in consegna da parte del Vettore delle merci oggetto del presente contratto o dei luoghi di riconsegna delle stesse merci al/i Destinatario/i, il Committente si impegna a comunicare per iscritto al Vettore detti elementi in tempo utile prima del completamento della prestazione di trasporto. Tale comunicazione potrà non essere effettuata subito per iscritto ma ratificata successivamente.
Nel caso si proceda ad una variazione dei luoghi di ritiro e/o riconsegna al di fuori della provincia in cui si trova il luogo originario i contraenti contratteranno quanto precedentemente pattuito tenendo conto dei maggiori o minori chilometri percorsi.
Art. 5 CORRISPETTIVO.
A fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente è tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo in Euro concordato sulla base delle tariffe allegate al presente contratto (Allegato 2). Nei casi di richieste di trasporto per destinazioni non previste in allegato 2 le tariffe saranno concordate dalle funzioni aziendali preposte e confermate con fax o e:mail prima dell’esecuzione dei trasporti.
Detto corrispettivo sarà adeguato in relazione ad eventuali variazioni del prezzo del carburante e sarà pagato al Vettore non oltre il termine di sessanta giorni da quello in cui il trasporto è stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile è stata emessa dal Vettore) mediante bonifico bancario sulle coordinate che saranno comunicate contestualmente all’emissione della fattura.
Le ultime novità legislative stabiliscono:
Ai sensi dellíart. 6 lett. d) del Decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e del comma 4 e 10 dellíart. 83 bis della Legge 6 agosto 2008 n. 133, a fronte della effettuazione di ciascuna delle prestazioni di trasporto di cui agli articoli che precedono, il Committente Ë tenuto a corrispondere al Vettore il corrispettivo di Euro ... (ovvero: il corrispettivo dovuto dal Committente al Vettore Ë adeguato automaticamente sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione come rilevato mensilmente dal Ministero dello Sviluppo economico. La quota espressa in percentuale dei costi di esercizio dell’impresa rappresentata dai costi del carburante Ë pari:
al 30 % per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 ton; al 20 % per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 20 ton; al 10 % per i veicoli di massa complessiva inferiore alle 3.5 ton;
Le percentuali di cui sopra sono suscettibili di modifica sulla base di quanto determinato con dati prodotti mensilmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
L’adeguamento automatico si applica anche ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite precedentemente al presente contratto qualora le variazioni intervenute nel prezzo
del gasolio superino del 2 % il valore preso a riferimento al momento della sua conclusione fra le parti.
Detto corrispettivo sarà pagato al Vettore non oltre il termine di 30 giorni da quello in cui il trasporto Ë stato completato o avrebbe dovuto essere completato, (ovvero da quello in cui la relativa documentazione contabile Ë stata emessa dal Vettore) mediante ....
Art. 6 VALORE DELLA MERCE.
Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate
Come previsto dal decreto 286/2005 in integrazione all'art. 1696 del codice civile, le parti concordano quanto segue:
Nel caso di trasporti nazionali, il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a Euro 1/kg di peso lordo della merce perduta o avariata.
Nel caso di trasporti internazionali invece dovrà farsi riferimento al limite previsto all'articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni (limite pari a 8,33 DSP/kg di peso lordo della merce perduta, ove com'è noto, il DSP è il diritto speciale di prelievo così come definito dal Fondo monetario internazionale).
Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano nel caso in cui sia provato che la perdita o l'avaria della merce siano stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o comunque dei soggetti di cui il vettore si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto.
Art. 7 ISTRUZIONI AGGIUNTIVE.
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore dovrà attenersi alle seguenti modalità operative:
Il Sub-Vettore eseguirà le prestazioni oggetto del presente contratto in conformità alle norme del Codice della Strada e delle normative cogenti, rispettando e pretendendo il rispetto da parte dei soggetti della “filiera dell’autotrasporto”, in particolare, dei seguenti articoli del C.d.S.
1. art. 61 C.d.S. “Limiti di Sagoma”
2. art. 62 C.d.S. “Limiti di Massa”
3. art. 142 C.d.S. “ limiti di Velocità”
4. art. 164 C.d.S. “Sistemazione del Carico”
5. art. 167 C.d.S. “Trasporti di Cose sui Veicoli o sui Semirimorchi”
6. art. 142 C.d.S. “Limiti di Velocità”
art. 174 C.d.S. “Durata della guida degli Autoveicoli adibiti al Trasporto di Persone o Cose”
Art. 8 UTILIZZO DI SUB-VETTORI.
Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Vettore potrà utilizzare uno o più Sub- Vettori qualificati, diversi dai Sub-Vettori Soci, con i quali stipulerà appositi contratti in forma scritta.
Art. 9 PATTI MODIFICATIVI.
Ogni accordo modificativo del presente contratto dovrà essere concluso in forma scritta, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 Codice. Civile.
Art. 10 ADEMPIMENTO DA PARTE DEL VETTORE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL’OPERATO DEI CONDUCENTI.
Il vettore dichiara, con riferimento all'operato dei suoi conducenti, l'osservanza dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale, e di quella in materia di autotrasporto merci per conto di terzi.
Art. 11 DISCIPLINA APPLICABILE.
Per tutto quanto non espressamente in questa sede previsto, il presente rapporto è disciplinato dalle disposizioni di legge applicabili, ed in particolare da quelle di cui agli articoli 1678 e seguenti del Codice Civile, alla legge 1° marzo 2005, n. 32 e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286.
………………………………… lì ……………………………
Il Committente Il Vettore
Informativa e consenso dell’interessato:
Il titolare dei trattamenti, Vi informa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 che: il trattamento dei Vostri dati personali di cui siamo in possesso o che Vi saranno richiesti o che ci verranno comunicati da Voi o da terzi sarà svolto in esecuzione di obblighi contrattuali (servizio di trasporto) nonché delle relative modifiche ed integrazioni. Il trattamento avverrà con sistemi manuali e/o automatizzati. In caso di Vostro rifiuto di conferire i dati o a consentire al loro trattamento ne potrà derivare: l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, ovvero di effettuare alcune operazioni, se i dati sono necessari all’esecuzione del rapporto o dell’operazione. I dati saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento del contratto, a sua conclusione, saranno archiviati e protetti secondo la normativa vigente, non saranno comunicati a terzi ed è vostra facoltà chiederne la distruzione o il blocco.
Il contraente pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.lg. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso esprime il consenso al predetto trattamento.
Firma del cliente
Data