Contratto di Assicurazione per la protezione
Profilo Fabbricati
Copertura per il condominio
Contratto di Assicurazione per la protezione
del condominio a copertura dei rischi: Incendio, Danni da acqua, Responsabilità civile del fabbricato, Responsabilità civile dell’amministratore, Tutela legale.
Il presente Set Informativo, contenente:
• DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 11.2022
• DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 11.2022
• Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 11.2022
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Polizza di Assicurazione per la protezione del condominio
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Zurich Insurance plc Rappresentanza Generale per l’Italia
Profilo Fabbricati Condominio
Zurich Insurance plc - Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura il condominio per i rischi incendio, danni da acqua, responsabilità civile del fabbricato, responsabilità civile dell’amministratore, tutela legale.
Che cosa è assicurato?
Incendio: i danni materiali e diretti al fabbricato causati da incendio e altri eventi coperti.
Danni da acqua: i danni materiali e diretti al fabbricato a seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici. In tali casi la Compagnia si impegna a risarcire all’assicurato le somme che questo, in qualità di proprietario o conduttore degli impianti idrici, sia tenuto a pagare a terzi compresi condomini e/o locatari, per i danni involontariamente cagionati per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali.
Responsabilità civile del fabbricato: danni per morte e per lesioni personali, o danneggiamenti a cose e animali, involontariamente causati a terzi, compresi i locatari, dalla proprietà del fabbricato assicurato e dalla conduzione delle parti comuni, che l’assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge.
Responsabilità civile dell’amministratore: danni patrimoniali che l’amministratore condominiale abbia causato colposamente a terzi in conseguenza della violazione dei doveri professionali applicabili alle attività dallo stesso svolte per conto del condominio assicurato.
Tutela legale: assistenza stragiudiziale e giudiziale all’assicurato per la tutela dei diritti del fabbricato indicato in polizza, con possibilità di scelta fra Forma base – Procedimenti penali - e Forma completa – Procedimenti civili e penali.
Le garanzie sopra elencate possono essere acquistate sulla base delle seguenti combinazioni:
• la garanzia Responsabilità civile del fabbricato può essere acquistata singolarmente
• la garanzia Incendio può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Responsabilità civile del fabbricato
• le garanzie Danni da acqua, Tutela legale e Responsabilità civile dell’amministratore possono essere acquistate solo se abbinate alle garanzie Incendio e Responsabilità civile del fabbricato.
Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.
Che cosa non è assicurato?
Le franchigie, gli scoperti di polizza e i danni che eccedono i massimali pattuiti
I danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato
I danni subiti da soggetti che non sono considerati terzi ai sensi di polizza
Con riferimento alle garanzie Incendio, Danni da acqua e Responsabilità civile del fabbricato:
• I fabbricati non ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
• I fabbricati interamente adibiti ad alberghi, scuole, collegi, ospedali, case di riposo e/o di cura, musei, magazzini, teatri, cinematografi, ristoranti
• I fabbricati in cui siano presenti nights e discoteche
• I fabbricati a uso rurale o industriale o deposito di merci
• I fabbricati vuoti o inoccupati.
Con riferimento alla garanzia Responsabilità civile dell’amministratore: i danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle svolte dall’amministratore per conto del condominio assicurato.
Con riferimento alla garanzia Tutela legale:
• la tutela dei diritti di fabbricati diversi da quello indicato in polizza
• i proprietari e gli affittuari delle singole unità immobiliari
• i procedimenti penali per delitto doloso e i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa
• i casi di patteggiamento, le controversie relative alla vita privata e familiare, le controversie relative alle aziende e all’attività professionale.
Ci sono limiti di copertura?
Con riferimento alla garanzia Incendio sono esclusi:
danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, uragani, bufere, nubifragio, tempeste, grandine, vento, ciclone, trombe d’aria, mareggiate e frane;
danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale;
danni di fenomeno elettrico (azione di correnti e scariche elettriche da qualunque causa provocate) a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione.
Con riferimento alla garanzia Xxxxx da acqua sono esclusi:
danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, uragani, bufere, nubifragio, tempeste, grandine, vento, ciclone, trombe d’aria, mareggiate e frane;
danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale;
danni di fenomeno elettrico (azione di correnti e scariche elettriche da qualunque causa provocate) a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
danni da rigurgito di liquidi conseguente a occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o a inefficienza della rete fognaria pubblica;
danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
danni causati e subiti da impianti idrici interrati, compresi quelli per irrigazione;
le spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti idrici, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua;
da gelo e da colpo d’ariete; per colpo d’ariete si intende la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta.
Con riferimento alla garanzia Responsabilità civile del fabbricato sono esclusi:
danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
danni derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
danni da spargimento d’acqua, qualunque ne sia la causa; danni da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
danni derivanti dall’esercizio, da parte dell’assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall’attività personale dell’assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari, nonché dalla conduzione delle singole unità immobiliari.
Con riferimento alla garanzia Responsabilità civile dell’amministratore sono esclusi:
le multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, inflitte personalmente all’assicurato;
i danni dei quali l’assicurato debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore;
le omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione; le omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.
Con riferimento alla garanzia Tutela legale:
danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto in polizza; operazioni di acquisto o alla costruzione di beni immobili;
eventi connessi alla proprietà o all’uso di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei; vertenze con Istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali.
Dove vale la copertura?
Incendio, Danni da acqua, Responsabilità civile del fabbricato: la copertura vale per gli immobili ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Responsabilità civile dell’amministratore: la copertura vale per i danni avvenuti nel territorio dell’Unione Europea.
Tutela legale: la copertura vale in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.
Che obblighi ho?
Alla sottoscrizione della polizza il contraente e se persona diversa l’assicurato devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, verificando con attenzione l’esattezza delle dichiarazioni rese.
Nel corso della polizza il contraente e se persona diversa l’assicurato devono comunicare immediatamente alla Compagnia o all’intermediario assicurativo eventuali modifiche relativamente alle informazioni rese in precedenza (ad esempio il cambio di destinazione d’uso del fabbricato).
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché l’annullamento della polizza o il recesso della Compagnia, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice civile.
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse a titolo di indennizzo non superino l’ammontare del danno. Al momento del sinistro il contraente e/o l’assicurato sono comunque tenuti ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l’assicurato omettono di dare l’avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l’indennizzo. Il rischio è il medesimo se l’interesse assicurato, la cosa assicurata e l’assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla Compagnia o all’intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione del contratto e, su richiesta del contraente, il pagamento può essere frazionato in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali senza alcun onere aggiuntivo.
Il premio è comprensivo delle imposte, è interamente dovuto per tutta la durata del contratto e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l’importo massimo stabilito dalla legge.
Se il contratto di assicurazione ha una durata inferiore all’anno solare, il premio deve essere pagato in un’unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto. In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:
1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza;
2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’unica soluzione.
La polizza prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento del premio.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successivo, può avere durata annuale, infrannuale o poliennale e finisce alla data indicata in polizza.
Le polizze che hanno durata annuale e poliennale possono prevedere o meno tacito rinnovo annuale, in funzione dell’opzione scelta, quelle con durata infrannuale sono stipulate senza tacito rinnovo e cessano automaticamente alla loro scadenza.
In fase di tacito rinnovo (nei casi in cui sia previsto) la Compagnia, anche per il tramite dell’intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di di Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo.; in tal caso il semplice mancato pagamento del premio comporta la cessazione del contratto per disdetta alla data di scadenza.
Come posso disdire la polizza?
Per le polizze che prevedono tacito rinnovo annuale la disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata o a mezzo PEC da inviare almeno sessanta giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.
Ciascuna parte può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione all’altra parte con lettera raccomandata o a mezzo PEC entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.
In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui la Compagnia abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Contratto di Assicurazione per la protezione del condominio
a copertura dei rischi: Incendio, Danni da acqua, Responsabilità civile del fabbricato, Responsabilità civile dell’amministratore, Tutela legale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Profilo Fabbricati Copertura per il condominio
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: novembre 2022
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
- Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2021, il patrimonio netto è pari a 2.783 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.775 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 163% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.868 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 840 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 3.053 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.718 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Estensioni | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garazia base | • I guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o tentato furto, a serramenti di vani di uso comune, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi. • Il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli apparati di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato. • I danni derivanti dalla mancata disponibilità del fabbricato occupato dall’assicurato, nella misura della pigione annua presunta a esso relativa, per il tempo necessario al suo ripristino. • La perdita documentata della pigione del fabbricato locato a terzi in ragione del tempo necessario al suo ripristino. • I danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per il controllo dell’erogazione di servizi (a titolo esemplificativo ma non limitativo: contatori, quadri elettrici di controllo) al servizio comune del fabbricato. • I danni derivanti dalla rottura di impianti di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli ascensori e ai montacarichi stessi e alle relative parti meccaniche. • I danni a strade private, qualora di esclusiva pertinenza del fabbricato, purché utilizzate in forma esclusivamente privata e non come pubblica via. |
• Colpa grave: danni previsti dai precedenti punti anche se causati da colpa grave dell’assicurato o del contraente e dei loro familiari conviventi e da colpa grave delle persone di cui l’assicurato deve rispondere o dei locatori. | |
• Eventi atmosferici: sono indennizzati i danni materiali e diretti causati al fabbricato da uragani, bufere, tempeste, nubifragio, ciclone, grandine, vento e trombe d’aria e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti. Sono compresi i danni: (i) verificatisi all’interno del fabbricato, escluso quanto riposto all’interno del fabbricato stesso, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi sopra indicati; (ii) arrecati al fabbricato dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi; (iii) arrecati al fabbricato dalla caduta di antenne centralizzate, purché regolarmente mantenute. | |
• Intasamento di grondaie e pluviali: sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato conseguenti ad acqua penetrata per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine. | |
• Sovraccarico di neve: sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al fabbricato da sovraccarico di neve sul tetto. | |
• Eventi sociopolitici: sono indennizzati i danni materiali e diretti: (i) causati al fabbricato da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato o da atti vandalici e dolosi a opera di terzi; (ii) arrecati al fabbricato da scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dalle forze dell’ordine e VVFF intervenute in seguito a tali eventi. | |
• Danni elettrici: sono indennizzati i danni da fenomeno elettrico o effetto di correnti di natura esterna a macchine e impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato. | |
• Spese di indennità aggiuntiva: sono assicurate le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino a concorrenza del limite di indennizzo. | |
• Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino: Zurich riconosce all’assicurato una somma forfettaria, a titolo di indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino, sino a concorrenza del limite di indennizzo indicato per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti; (ii) oneri di urbanizzazione dovuti al comune. | |
Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate in polizza) | • Ordigni esplosivi: sono indennizzati i danni materiali e diretti cagionati al fabbricato da esplosione e scoppio causati da materie ed ordigni esplosivi che l’assicurato detenga legalmente o che siano presenti a sua insaputa anche nelle vicinanze del fabbricato. • Impianto solare termico: sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dall’Impianto solare termico a seguito degli eventi ricompresi in garanzia. Sono inoltre indennizzati: (i) i danni materiali e diretti causati da gelo; (ii) i danni derivanti da “Eventi atmosferici” e “Eventi sociopolitici” e danni elettrici; (iii) i danni materiali e diretti all’Impianto solare termico per furto dei pannelli solari. Si intendono assicurati i soli collettori solari (pannelli) di un Impianto solare termico. Sono parificati ai danni da furto i guasti cagionati dai ladri all’impianto solare termico assicurato per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Sono inoltre inclusi gli atti vandalici all’Impianto solare termico, commessi dagli autori del furto, fino alla concorrenza del valore complessivo assicurato dell’impianto. |
• Impianto fotovoltaico: sono indennizzati i danni materiali e diretti a seguito degli eventi ricompresi in garanzia subiti dall’Impianto fotovoltaico situato sul fabbricato assicurato e installato rispettivamente: (i) sulla copertura del fabbricato o su tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 mt dal suolo; (ii) nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai 4 mt dal suolo. Sono inoltre indennizzati: (i) i danni materiali e diretti causati da gelo; (ii) i danni causati dagli “Eventi atmosferici” ed “Eventi sociopolitici” della garanzia aggiuntiva. | |
• Danni indiretti derivanti da impianto fotovoltaico: Zurich riconosce un importo giornaliero (diaria) indicato in polizza per l’indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro indennizzabile che abbia colpito l’impianto fotovoltaico. | |
• Furto: sono indennizzati i danni materiali e diretti all’impianto fotovoltaico per furto dei pannelli. Sono parificati ai danni da furto i guasti cagionati dai ladri all’impianto fotovoltaico assicurato per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Sono inoltre, inclusi gli atti vandalici all’impianto fotovoltaico commessi dagli autori del furto, fino alla concorrenza del valore complessivo assicurato dell’impianto. | |
• Xxxxxxxxx: sono indennizzati i danni materiali e diretti, compresi quelli causati da incendio, esplosione, scoppio, subiti dal fabbricato per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. | |
• Danni alle unità immobiliari e ai beni dei condomini: Zurich indennizza/risarcisce: (i) i danni materiali e diretti al mobilio domestico sito nelle unità immobiliari del condominio assicurato (compreso quanto riposto in soffitte, cantine, box e altre dipendenze) in conseguenza a inistro indennizzabile esclusivamente ai sensi della garanzia e delle condizioni di assicurazione, (ii) i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto e tentat furto alle porte d’ingresso delle singole unità immobiliari (comprese porte di box e cantine) nonché il furto degli stessi sino alla concorrenza del limite. |
• Rottura lastre: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di pertinenza delle parti di fabbricato di uso comune. | |
GARANZIA “DANNI DA ACQUA” | |
Garanzie aggiuntive | • Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d’acqua: in caso di danno, arrecato da spargimento di acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici ed indennizzabile in base alla polizza è assicurato il rimborso: (i) delle spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d’acqua. Sono compresi gli Impianti idrici interrati, di pertinenza del fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato; (ii) delle spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. • Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento di gas: Zurich, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti a servizio del fabbricato, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte della azienda stessa il blocco dell’erogazione, indennizza: (i) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas; (ii) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato. • Occlusione di tubazioni: è assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti causati al fabbricato da spargimento d’acqua conseguente ad occlusioni degli impianti idrici installati nel fabbricato o conseguente a traboccamento e/o rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza del fabbricato, nonché i danni causati a terzi, compresi condomini e/o locatari. • Gelo: l’Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato; (i) il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l’assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi Impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali; (ii) le spese di ricerca e riparazione necessariamente sostenute, nei limiti e sulla base delle condizioni previste alla relativa voce di garanzia. • Danni a cose in locali interrati o seminterrati: a seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici, è assicurato l’indennizzo per i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condomini e/o locatari. • Costo eccedenze consumo acqua: Zurich rimborsa il costo dell’eccedenza del consumo di acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli impianti idrici, esclusi impianti per irrigazione. L’ammontare del danno viene determinato sull’eccedenza del fatturato riferito al periodo in cui si è verificata la rottura e/o guasto, calcolato sulla media delle bollette dell’anno precedente. In caso di nuova utenza il riferimento è effettuato rispetto al consumo di utenti analoghi per tipologia e fascia di consumo. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO” | |
Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate in polizza) | • Danni da interruzione di esercizio o sospensione attività: è assicurato il risarcimento a terzi dei danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza. • Danni da inquinamento accidentale: è assicurato il risarcimento a terzi dei danni a cose conseguenti ad inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria o del suolo. Per l’operatività della garanzia è necessario che si verifichino ncongiuntamente le seguenti condizioni: (i) l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dal fabbricato, così come i conseguenti danni, devono essere fisicamente evidenti all’assicurato o a terzi entro tre giorni dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti hanno avuto inizio; (ii) fermo quanto previsto dalle condizioni di assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato a Zurich nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dopo la cessazione del contratto. • Committenza: l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all’assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l’assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal decreto stesso. • Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): Zurich si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga. L’assicurazione vale anche per le azioni esperite da: (i) INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche e/o integrazioni; (ii) INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 |
del 12/6/1984 e successive modifiche e/o integrazioni. Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o INPS, i titolari e soci del contraente, e loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati ai prestatori di lavoro. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. L’assicurazione non vale per le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto. • Conduzione unità immobiliari: è assicurato sino a concorrenza del massimale indicato in polizza il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che i conduttori delle singole Unità immobiliari del fabbricato assicurato siano tenuti a pagare in quanto tali, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere nonché di altre persone con loro conviventi. | |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AMMINISTRATORE” | |
Garanzia base | La copertura assicurativa vale anche per: (i) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al condominio assicurato per errori imputabili all’amministratore stesso; (ii) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l’esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina o incendio; (iii) i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri prestatori di lavoro; (iv) la responsabilità civile imputabile all’assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l’assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. L’assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dell’Unione Europea. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzia base | • Sono comprese le spese: (i) di assistenza stragiudiziale; (ii) per l’intervento di un legale; (iii) per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.); (iv) per l’intervento di un consulente tecnico di parte; (v) di giustizia; (vi) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; (vii) conseguenti a una transazione autorizzata da D.A.S.; (viii) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; (ix) di indagini per la ricerca di prove a difesa; (x) per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; (xi) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; (xii) per il contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte. • Procedimenti penali per Delitti colposi e per Contravvenzione: la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’assicurato, qualora sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. • Procedimenti penali per Delitti dolosi: la garanzia vale per la tutela dei diritti dell’assicurato che sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o nei suoi confronti venga emesso decreto di archiviazione, fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tal caso Zurich rimborsa le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. • Opposizione alle sanzioni amministrative: la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’assicurato qualora debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al giudice ordinario di primo grado competente avverso una sanzione amministrativa comminata dall’autorità preposta. • Forma completa - Procedimenti civili e penali: la garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti dell’assicurato qualora (a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; (b) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l’assicurato abbia in corso un’assicurazione di responsabilità civile idonea a coprire il Rischio. In tal caso, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di soccombenza e resistenza, come previsto dall’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, questa garanzia opera in primo rischio; (c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali per le quali il alore in lite sia superiore a 250 euro, relative a: (1) contratti con fornitori di beni e/o servizi da lui commissionati e/o ricevuti; (2) recupero delle quote condominiali; (3) vertenze derivanti da lavori di manutenzione e ristrutturazione con o senza ampliamento di volumi; (4) vertenze con condomini o conduttori per inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale; (5) vertenze con compagnie di assicurazione; (6) controversie relative al diritto di proprietà o altri diritti reali riguardanti il fabbricato; (7) contratti individuali di lavoro con propri prestatori di lavoro e collaboratori egolarmente inquadrati a norma di legge. |
Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Che cosa NON è assicurato? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garanzia base | • Scoppio, Implosione o Esplosione causati da materie e ordigni esplosivi. • Caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, causati da ordigni esplosivi. • Danni causati con dolo dell’assicurato o del contraente nonché di terzi. • Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione. • Danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche. • Danni causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, uragani, bufere, nubifragio, tempeste, grandine, vento, ciclone, trombe d’aria, mareggiate e frane. • Danni agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale. • Danni di fenomeno elettrico a macchine ed Impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione salvo i danni elettrici. • Danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti. • Danni derivanti da gelo e dal colpo d’ariete. • Danni da furto. |
Danni elettrici | • Danni alle lampadine, tubi catodici, valvole termoelettroniche, resistenze scoperte e ai fusibili. • Danni causati da difetti di materiali e di costruzione. • Danni riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione. • Danni agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici. |
Eventi atmosferici | • Danni causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali. • Danni causati da mareggiate e penetrazioni di acqua marina. • Danni causati da formazione di ruscelli. • Danni causati da accumulo esterno di acqua. • Danni causati da rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, sovraccarico neve. • Danni causati da cedimento o franamento del terreno, valanghe, slavine. • Danni causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti. • Sono comunque esclusi i danni subiti dai seguenti beni: (i) impianti solari termici, Impianti fotovoltaici, insegne, antenne e consimili installazioni esterne; (ii) tende, serre, gazebi e similari installazioni esterne; (iii) tettoie, vetrate, cristalli e lucernari in genere, salvo quelli in vetro antisfondamento; (iv) fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino dovute o meno a sinistro). |
Sovraccarico di neve | • Danni causati da valanghe e slavine. • Danni causati da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia. • Danni ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della costruzione o della più recente ristrutturazione delle strutture del tetto. |
Eventi sociopolitici | • Danni da furto e i guasti o le rotture causati dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. • Danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata. • Danni da imbrattamento. • Danni avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. |
Impianto fotovoltaico | • Impianti fotovoltaici privi di una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 mt realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricata e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell’area d’installazione dell’impianto stesso. |
• La quota parte di danno in eccedenza al 70% del danno indennizzabile nei casi seguenti: (i) impianti fotovoltaici con potenza superiore ai 3 KWp non conformi ai requisiti imposti dal gestore dei servizi elettrici (GSE S.p.A.) di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/02/2007; (ii) impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale a tre KWp non installati a regola d’arte e/o con pannelli non certificati dal produttore secondo la norma CEI EN 61215 (se in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (se in film sottile) e/o non testati alla grandine; (iii) impianti fotovoltaici con potenza superiore o uguale a 7 KWp rispetto ai quali non sia attivo un contratto di manutenzione con installatore o con ditta specializzata. | |
Terremoto | • Danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto. • Danni causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto. • Danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate. • Danni derivanti da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. • Danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
Rottura lastre | • Danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai. • Danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature. • Danni a lucernari in genere salvo quelli in Vetro antisfondamento. |
GARANZIA “DANNI DA ACQUA” | |
Garanzia base | • Danni derivanti da gelo e da colpo d’ariete. • Danni derivanti da rigurgito di liquidi conseguente ad occlusione dei sistemi di scarico del fabbricato o ad inefficienza della rete fognaria pubblica. • Danni derivanti a cose contenute in locali interrati o seminterrati. • Xxxxx derivanti causati e subiti da Impianti idrici interrati e compresi quelli per irrigazione. • Danni derivanti le spese per demolizione e ripristino di parti del fabbricato e degli Impianti idrici, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua. |
Spese di ricerca | • Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione: (i) degli Impianti idrici per irrigazione; (ii) dei pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005. |
Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas | • Sono escluse tutte le spese diverse da quelle necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato. |
Occlusione di tubazioni | • Xxxxx conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica, nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana. |
Gelo | • Danni da spargimento d’acqua causato da impianti idrici installati all’esterno del fabbricato o interrati e ai locali sprovvisti di apparati di riscaldamento. |
GARANZIA “RESPONSABILITA’ CIVILE DEL FABBRICATO” | |
Garanzia base | • Danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione. • Xxxxx derivanti dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. • Danni derivanti da spargimento d’acqua, qualunque ne sia la causa. • Danni derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali. • Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. • Danni derivanti da esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall’attività personale dell’assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari, nonché dalla conduzione delle singole unità immobiliari. • Danni derivanti da furto. • Danni alle cose ed agli animali che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. • Danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo. • Danni agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni non militari che si protraggano oltre i cinque giorni consecutivi. |
• Danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o immagazzinamento di amianto e/o prodotti contenenti amianto. | |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ DELL’AMMINISTRATORE” | |
Garanzia base | • I pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, inflitte personalmente all’Assicurato. • Danni dei quali l’assicurato debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore. • Omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione. • Omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione. • Danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle previste. • Attività di amministratore o dirigente di società, ditte, associazioni, fondazioni, nonché di socio illimitatamente responsabile o dipendente di società di revisione e/o certificazione (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive modifiche e\o integrazioni). |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzia base | • Xxxxx subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo. • Materia fiscale e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione. • Operazioni relative all’acquisto o alla costruzione di beni immobili. • Eventi connessi alla proprietà o all’uso di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei. • Vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali. |
Ci sono limiti di copertura? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garanzia base | • La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano osservate scrupolosamente le leggi vigenti. |
Impianto solare termico | • La garanzia opera a condizione che la qualità dei materiali e dei componenti sia certificata dalle aziende produttrici secondo gli standards previsti dalla normativa Europea. L’Impianto deve essere inoltre progettato ed installato secondo la legislazione nazionale e la normativa UNI EN (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) in vigore al momento dell’installazione dell’Impianto stesso. • Nel caso in cui l’Impianto e i relativi componenti e materiali non siano rispondenti ai requisiti della legislazione o delle normative di riferimento, l’Indennizzo sarà corrisposto con l’applicazione di uno Scoperto del 30%. • Nel caso in cui l’Impianto sia installato sui tetti delle pertinenze esterne del fabbricato, l’Indennizzo è subordinato alle seguenti condizioni: (i) la struttura portante di questi rispetti i criteri di assumibilità validi per il fabbricato come riportati in polizza; (ii) sia sempre presente una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 mt realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell’area d’installazione dell’Impianto. |
Danni indiretti | • Zurich non corrisponderà alcun indennizzo nel caso in cui: (i) l’impianto non sia collegato alla rete; (ii) sull’impianto non sia attivo un contratto di manutenzione con installatore o con ditta specializzata; (iii) l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del contraente e dell’assicurato; (iv) l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica, seppur relative a sinistri indennizzabili a termini della garanzia, siano conseguenti a: (a) disastri naturali o eventi di forza maggiore, (b) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità; (c) mancata disponibilità da parte dell’assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività dell’impianto; (d) difficoltà di ricostruzione; (e) limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali, vincoli ambientali o altre norme di legge o provvedimenti dell’autorità; (f) sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti; (g) l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performances attese; (v) l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a: (a) penali o indennità o multe dovute a terzi; (b) giornate di sospensione dell’attività dell’impianto che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato; (vi) le perdite e le spese siano conseguenti a prolungamento o estensione dell’inattività causati da: (a) disastri naturali |
o eventi di forza maggiore; (b) scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; (c) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; (vii) l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. • L’indennizzo liquidabile a termini di questa garanzia è riconosciuto all’assicurato entro un termine di 30 giorni dalla data in cui l’Impianto sia dichiarato nuovamente funzionante a mezzo di attestato rilasciato dal tecnico incaricato della riparazione/ricostruzione delle parti/componenti danneggiati. | |
Furto | • Zurich non corrisponderà alcun Indennizzo nel caso in cui: (i) il furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati; (ii) gli impianti con pannelli installati a terra o su tetti nelle pertinenze esterne del fabbricato a un’altezza inferiore ai 4 mt dal suolo, non siano provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto: (a) tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere o saldati o fissati in modo inamovibile non ritenendo tale il semplice serraggio dei bulloni di fissaggio; (b) tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; (c) dotazione di un chip all’interno dei pannelli che consente il “riconoscimento” dell’inverter; (d) sistema antifurto di localizzazione GPS. • Per impianto installato nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai 4 mt dal suolo l’indennizzo è subordinato: (i) alla presenza di una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 mt realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell’area d’installazione dell’Impianto; (ii) presenza di un sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24, oltre al requisito relativo alla recinzione descritto al precedente punto, per impianti di potenza superiore ai 10 Kwp. |
Valore delle cose assicurate e determiinazione del danno | • Il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando le spese necessarie per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore della superficie sulla quale è costruito. • Il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante. • In relazione al mobilio domestico la stima è calcolata sulla spesa necessaria per riparare i beni assicurati o il costo di rimpiazzo degli stessi con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, in caso di beni non suscettibili di riparazione e sul deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO” | |
Garanzia base | • Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i parenti e gli affini dell’assicurato, purché con lui conviventi; (ii) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera (i) purché non condomini o locatari del fabbricato stesso; (iii) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. |
Garanzie aggiuntive (valide solo se richiamate in polizza) | • Con riferimento alla garanzia “Danni da inquinamento accidentale”: tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le conseguenze indirette come mancato uso, interruzione d’esercizio e simili conseguenze. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AMMINISTRATORE” | |
Garanzia base | • È coperta la violazione da parte dell’amministratore stesso dei doveri professionali svolti per conto del condominio assicurato nei modi e termini previsti dagli artt. 1129 ultimo comma, 1130, 1131 e 1135 del Codice Civile, purché l’amministratore, al momento del fatto, svolga tale attività professionalmente. L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’assicurato successivamente alla data di effetto della polizza; restano inoltre escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della polizza. • In caso di modifica dell’amministratore, la copertura è operativa anche per il nuovo amministratore, purché la nuova nomina sia stata deliberata in assemblea e formalizzata regolarmente nel relativo verbale e a condizione che l’assicurato provveda a darne comunicazione a Zurich entro la prima scadenza annuale di rata. Zurich, ricevuta la comunicazione, ha la facoltà di recedere da questa garanzia con preavviso di 30 giorni, rimborsando la parte di premio imponibile relativo al periodo di rischio non goduto. • Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, i parenti e gli affini dell’assicurato, purché con lui conviventi; (ii) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le |
persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera (i) purché non condomini o locatari del fabbricato stesso; (iii) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi. • Zurich non riconosce spese incontrate dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. | |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Garanzia base | • La garanzia vale per la tutela dei diritti dell’Assicurato che sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o nei suoi confronti venga emesso decreto di archiviazione, fermo restando l’obbligo per l’assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale. In tal caso Zurich rimborsa le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. • Le garanzie operano per: (i) nel caso in cui il fabbricato assicurato sia un condominio: (a) l’amministratore o il legale rappresentante; (b) i prestatori di lavoro del condominio; (ii) nel caso in cui il fabbricato assicurato sia una dimora unifamiliare o bifamiliare, una villa singola, una villa a schiera o porzione di fabbricato: (a) il proprietario; (b) l’affittuario in caso di procedimento penale. • In caso di vertenza tra più soggetti assicurati la garanzia è prestata solo a favore del condominio/proprietario. • Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Svizzera,Principato di Monaco, Liechtenstein. • Con riferimento alla garanzia “opposizione alle sanzioni amministrative” nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale qualora la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 euro. • Il Sinistro s’intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’assicurato, la controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto. • La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: (i) dalle ore 24 della data di effetto della polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative; (ii) trascorsi 90 giorni dalla data di effetto della polizza negli altri casi. Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita. • Se la polizza è emessa in sostituzione di analoga polizza precedentemente in essere per il medesimo oggetto e purché la polizza abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 della data di effetto del nuovo contratto. |
Garanzia “Incendio” | Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Perdita documentata della pigione del fabbricato locato a terzi per il tempo necessario al suo ripristino con il limite massimo di 360 giorni | - | 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate |
Danni derivanti dalla mancata disponibilità del fabbricato per il tempo necessario al suo ripristino con il limite massimo di 360 giorni | - | 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate |
Danni ad affreschi, statue e simili enti aventi valore artistico | - | 10.000 euro |
Danni ad alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato | - | 10.000 euro |
Lastre di fibrocemento e simili e a manufatti in materia plastica | - | 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Danni cagionati dai ladri | - | 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile | - | 10.000 euro per sinistro |
Garanzia “Danni da acqua” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Danni da acqua”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per l’erogazione di servizi | - | 10.000 euro per sinistro |
Eventi atmosferici | Vedere polizza | Somma assicurata |
Intasamento grondaie e pluviali | Vedere polizza | Somma assicurata |
Sovraccarico di neve | Vedere polizza | 80% della somma assicurata |
Eventi sociopolitici | Vedere polizza | Somma assicurata |
Ordigni esplosivi | Vedere polizza | Somma assicurata |
Danni elettrici | Vedere polizza | Somma assicurata |
Spese di demolizione e sgombero | - | 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione |
Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino | - | 20% dell’indennizzo dovuto ai sensi delle condizioni di assicurazione, con il limite massimo di 20.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo |
Impianto solare termico | 250 euro | Somma assicurata |
Danni materiali diretti all’impianto fotovoltaico | 500 euro | Somma assicurata |
Danni indiretti all’impianto fotovoltaico | 500 euro | Somma assicurata |
Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 mt | 15% con ilo minimo di 500 euro | Somma assicurata |
Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza inferiore a 4 mt | 30% con il minimo di 1.000 euro | Somma assicurata |
Xxxxxxxxx | Xxxxxx polizza | Vedere polizza |
Danni all’unità immobiliare e beni dei condomini – Danni al mobilio domestico | - | 10.000 euro per unità immobiliare |
Guasti cagionati dai ladri – Danni alle unità immobiliari e beni dei condomini | - | 5.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Rottura lastre | - | Somma assicurata |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Danni materiali e diretti | Vedere polizza | Somma assicurata |
Danni a terzi | - | 1.000.000 euro per sinistro |
Danni da spargimento d’acqua | Vedere polizza | 3.500 euro per sinistro e 25.000 euro per anno assicurativo |
Danni da spargimento d’acqua per tubazioni interrate | Vedere polizza | 2.5000 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo |
Occlusione di tubazioni – Danni materiali e diretti | Vedere polizza | 10.000 euro per sinistro |
Garanzia “Responsabilità civile del fabbricato” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile del fabbricato”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Responsabilità civile dell’amministratore” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile dell’amministratore”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Tutela legale” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Tutela Legale”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Con riferimento alla garanzia “Incendio” Il contraente o l’assicurato deve: • ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile; • denunciare in caso di Incendio, furto o sinistro presumibilmente doloso, il fatto all’autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne sia venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro i tre giorni successivi; |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Gelo – Xxxxx materiali e diretti | Vedere polizza | 2.500 euro per sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo |
Gelo – Xxxxx a terzi | Vedere polizza | 100.000 euro per sinistro |
Danni da cose in locali interrati e seminterrati di pertinenza dell’abitazione | Vedere polizza | 50.000 euro per sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo |
Danni a cose in locali interrati e seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali | Vedere polizza | 50.000 euro per sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo |
Costo eccedenze consumo di acqua | 250 euro | 10.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività | 10% con il minimo di 1.000 euro | 50.000 euro e 200.000 euro per anno assicurativo |
Danni da inquinamento accidentale | 10% con il minimo di 1.000 euro | 50.000 euro e 200.000 euro per anno assicurativo |
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | 2.5000 euro | 500.000 euro per ogni infortunato |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Ogni danno | 1010% con il minimo di 1.000 euro | 15.000 euro |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Anticipo spese legali e/o periti | - | 3.000 euro |
• trasmettere a Zurich nei dieci giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti del contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civiel del fabbricato” Il contraente o l’assicurato deve: • fare denuncia, per iscritto, a Zurich o all’Intermediario assicurativo cui è assegnata la polizza di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro ed ogni altra notizia utile per Zurich. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione sui fatti. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti del contratto. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” Il contraente o l’assicurato deve: • dare tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civiel dell’amministratore” Il contraente o l’assicurato deve: • fare denuncia, per iscritto, a Zurich o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata di ciascun sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del sinistro e ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione della vertenza da parte di Zurich. • allegare con urgenza i documenti, gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre a una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa. | |
Gestione da parte di altre imprese Zurich affida la gestione dei sinistri di Tutela legale a D.A.S. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. |
Obblighi dell’impresa | L’indennizzo liquidabile a termini della presente garanzia sarà riconosciuto all’assicurato entro un termine di 30 giorni dalla data in cui l’Impianto sia dichiarato nuovamente funzionante a mezzo di attestato rilasciato dal tecnico incaricato della riparazione/ricostruzione delle parti/componenti danneggiati. Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito da Zurich, verificata l’operatività della garanzia, entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempreché non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrano esclusioni o delimitazioni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto di Zurich al pagamento dei premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del Codice Civile. Alla scadenza di ogni rata annua, Zurich adegua il premio applicando i coefficienti per età del fabbricato a tutte le garanzie con esclusione delle garanzie responsabilità civile dell’amministratore e tutela legale. Il Premio può essere oggetto di sconti qualora il contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali Zurich applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse da Zurich alll’Intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente. |
Rimborso | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita. Se la polizza è emessa in sostituzione di analoga polizza precedentementein essere per il medesimo oggetto e purché la polizza abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 della data di effetto del nuovo contratto. |
Sospensione | Nel caso in cui il fabbricato fosse in xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx intende sospesa e sarà operante a tutti gli effetti soltanto a ultimazione dei lavori. L’assicurazione resta inoltre automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni. |
Risoluzione | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il contraente possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Il contraente ha la facoltà di recedere in qualunque momento dalle suddette garanzie con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni l’assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile). Qualora la durata del contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso. Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all’intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. Zurich provvederà a rimborsare la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni annualità di polizza l’assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell’annualità di polizza in corso. |
Il prodotto è rivolto a coloro che intendono assicurarsi per i rischi relativi ai fabbricati condominiali inclusi i rischi incendio, danni da acqua, responsabilità civile del fabbricato, responsabilità dell’amministratore e tutela legale.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 17,48%, calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 |
È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. | |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Profilo Fabbricati
Copertura per il condominio
Indice
Glossario pag. 3 di 34
Condizioni di Assicurazione pag. 6 di 34
Condizioni Generali pag. 6 di 34
Incendio pag. 9 di 34
• Cosa e Come Assicuriamo pag. 10 di 34
• Delimitazioni ed esclusioni pag. 10 di 34
• Garanzie aggiuntive pag. 10 di 34
• In caso di Sinistro pag. 15 di 34
Danni da acqua pag. 18 di 34
• Cosa e Come assicuriamo pag. 18 di 34
• Delimitazioni ed esclusioni pag. 18 di 34
• Garanzie aggiuntive pag. 18 di 34
• In caso di Sinistro pag. 19 di 34
Responsabilità civile del Fabbricato pag. 20 di 34
• Cosa e Come assicuriamo pag. 20 di 34
• Delimitazioni ed esclusioni pag. 20 di 34
• Garanzie aggiuntive pag. 21 di 34
• In caso di Sinistro pag. 22 di 34
Responsabilità civile dell’amministratore pag. 23 di 34
• Cosa e Come assicuriamo pag. 23 di 34
• Delimitazioni ed esclusioni pag. 23 di 34
• In caso di Sinistro pag. 24 di 34
Tutela legale pag. 25 di 34
• Cosa e Come assicuriamo pag. 25 di 34
• Delimitazioni ed esclusioni pag. 26 di 34
• In caso di Sinistro pag. 27 di 34
P.0129.CGA - ED. 11.2022 - PAG. 1 di 34
Allegato 1 – Valori di franchigie, scoperti e limiti di Indennizzo/Risarcimento | pag. | 1 di 2 |
Allegato 2 – Adeguamento automatico del Premio per età del Fabbricato | pag. | 1 di 1 |
Allegato 3 – Modulo di denuncia Sinistro | pag. | 1 di 1 |
Allegato 4 – Modulo di denuncia Xxxxxxxx – Tutela legale | pag. | 1 di 1 |
P.0129.CGA - ED. 11.2022 - PAG. 2 di 34
Glossario
Annualità di Polizza – In una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
Arbitrato – La procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia insorta su diritti disponibili.
Assicurato – Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione – Il contratto di Assicurazione.
Assicurazione a primo Rischio assoluto – La forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell’art. 1907 del Codice Civile.
Assicurazione a Valore Totale – La forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l’applicazione della regola proporzionale a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalle stime che il valore a nuovo delle cose, al momento del Sinistro, eccede la somma assicurata.
Assistenza stragiudiziale – L’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Colpo d’ariete – La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l’apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.
Compagnia – È la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente – Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio e/o di altri soggetti.
Contravvenzione – Il Reato punito con l’arresto e/o l’ammenda. Nelle Contravvenzioni, per integrare l’illecito, si considera sufficiente la colpa dell’agente.
Danno extracontrattuale – Il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Danno indennizzabile – L’importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell’applicazione della regola proporzionale ove applicabile.
Danno liquidabile – L’importo ottenuto detraendo dal Danno indennizzabile la Franchigia e /o lo Scoperto quando previsti.
Danno risarcibile – L’importo dovuto a terzi in applicazione delle Condizioni di Assicurazione per responsabilità dell’Assicurato.
Delitto colposo – È quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.
Delitto doloso (o secondo l’intenzione) – È qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale (o oltre l’intenzione) – Si ha quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Esplosione – Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato – Si intendono:
- i locali costituenti l’intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa la superficie sui quali sono costruiti, comprese le opere di fondazione o interrate nonché le quote costituenti proprietà comune;
- tutti gli impianti o installazioni considerati fissi per natura e destinazione, esclusi gli Impianti fotovoltaici e gli Impianti solari termici. Sono invece comprese: piscine, attrezzature per giochi, impianti sportivi, campi da tennis, recinzioni, cancellate e cancelli, estintori, sanitari, caldaie, scaldabagni, impianti fissi di riscaldamento e condizionamento, antenne centralizzate e parabole radio telericeventi purché di esclusiva pertinenza del Fabbricato;
- le dipendenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati purchè a servizio del Fabbricato;
- le Lastre stabilmente collocate su porte, finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
- gli affreschi, le statue e simili enti aventi valore artistico;
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- gli alberi di esclusiva competenza del Fabbricato.
Fatto illecito – È il fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Fenomeno elettrico – L’azione di correnti e scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Franchigia – L’importo prestabilito in cifra fissa o in termini di percentuale sulla somma assicurata, che in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’Indennizzo.
Fissi e infissi – I manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzione e, in genere, quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Furto – L’impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per altri.
Impianti idrici – I pluviali e le grondaie, le tubazioni e le condutture di apparati idraulici, igienico-sanitari, di riscaldamento (anche autonomo) o condizionamento al servizio del Fabbricato.
Impianto fotovoltaico – L’impianto destinato alla produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, installato a regola d’arte (fissato agli appositi sostegni, collaudati e collegati alla rete del Gestore Servizi Elettrici) nell’ambito della ubicazione dichiarata in Polizza. L’Impianto fotovoltaico è costituito da: moduli fotovoltaici, supporti, staffe, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione e altri componenti accessori dell’Impianto.
Impianto solare termico – L’impianto destinato alla produzione di energia termica mediante conversione diretta della radiazione solare in calore, a uno o più circuiti indipendenti per il riscaldamento di acqua sanitaria, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, il riscaldamento delle piscine, installato a regola d’arte (fissato agli appositi sostegni e con inclinazione adeguata), collaudato e collegato alla rete degli impianti suddetti serviti, nell’ambito della ubicazione dichiarata in Polizza. L’Impianto è costituito da collettori solari (pannelli solari), scambiatori di calore, serbatoio di accumulo dell’acqua, pompe centrifughe, supporti e altri componenti accessori dell’Impianto.
Impianto telefonico – L’impianto di telecomunicazioni che nella telefonia fissa viene allestito in un edificio per predisporre punti di connessione degli apparecchi telefonici. Tali punti di connessione sono chiamati “prese telefoniche”.
Implosione – Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio – La Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Indennizzo – La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di Sinistro.
Insorgenza (del Sinistro) – Coincide con il momento in cui si assume avvenuta la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto. Tale momento deve essere successivo a quello di effetto della Polizza e - per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detto effetto:
• nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla Informazione di garanzia;
• nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
• nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme e ai patti concordati.
Intermediario assicurativo – La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all’art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Lastre – I manufatti piani e curve di cristallo, specchio e vetro, semplici o stratificati, anche lavorate e decorate, fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide.
Limite di Indennizzo – Risarcimento – La somma massima, espressa in percentuale o in cifra assoluta, che la Compagnia liquida, nei casi in cui tale limite sia applicabile, quando il Danno indennizzabile o risarcibile, detratte Franchigia e/o Scoperto applicabili, sia maggiore di tale importo.
Massimale – L’obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro. Quando invece è specificato nelle Condizioni di Assicurazione che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l’obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i Sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione
Mobilio domestico – Il mobilio e arredamento in genere per uso domestico e personale esclusi gioielli e preziosi nonchè addizioni e migliorie apportate dal locatario.
Occlusione – L’ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni.
Polizza – Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio – La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.
Prestatori di lavoro – Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga per la conduzione del Fabbricato.
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Procedimento penale – L’attività processuale finalizzata all’accertamento della sussistenza di un fatto di reato e della relativa, eventuale responsabilità. Per la operatività della garanzia è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato – È la violazione di norme penali. I reati si distinguono in Delitti e Contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (Per Delitti: reclusione, multa. Per Contravvenzioni: arresto, ammenda). Nei Delitti l’agente risponde normalmente a titolo di dolo, salvi i casi di Delitti preterintenzionali e colposi previsti dalla legge, mentre nelle Contravvenzioni è sufficiente la colpa.
Reclamante – Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l’Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.
Reclamo – Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Rigurgito – Il riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale. Risarcimento – La somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall’Assicurato. Rischio – La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Ristrutturazione – L’intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessante la struttura portante del Fabbricato e/o complessivamente tutti gli Impianti idrici, di riscaldamento e igienici.
Ristrutturazione parziale – L’intervento edilizio interessante almeno il 50% del totale degli Impianti idrici, di riscaldamento e igienici.
Rottura accidentale – La situazione improvvisa e fortuita che si verifica quando, a causa di forze esterne o interne, l’Impianto idrico si sia spezzato o abbia subito falle o fenditure e si sia quindi prodotta una soluzione di continuità dell’Impianto.
Sanzione amministrativa – È la sanzione conseguente a un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o privazione di facoltà derivanti da provvedimenti amministrativi (a es. licenze, concessioni, etc.) o nella confisca di beni.
Scoperto – La percentuale del Danno indennizzabile a termini delle Condizioni di Assicurazione che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
Xxxxxxx – Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione.
Serramenti – I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.
Sinistro – Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società - L’Impresa D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x – 37135 Verona, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito web: xxx.xx, alla quale la Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri per la garanzia Tutela legale a norma del D. Lgs. 7 Settembre 2005 N° 209 – Titolo XI, Capo II, Artt.163 e 164, nel testo chiamata D.A.S.
Spese di giustizia – Le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti.
Spese di soccombenza – Le spese che la Parte che perde la causa civile può essere condannata a pagare alla Parte vittoriosa.
Spese peritali – Le spese relative all’opera del perito nominato dal Giudice (C.T.U. – consulente tecnico d’ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione – L’accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Ultimazione dei lavori – La consegna dell’opera al committente, anche in via provvisoria, purché la consegna sia comprovata da documentazione ufficiale e l’opera risulti idonea all’utilizzo secondo destinazione.
Unità immobiliare – Il locale adibito a privata abitazione, ufficio o studio professionale.
Vetro antisfondamento – Il manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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Condizioni di Assicurazione
Condizioni Generali
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Il Contraente e l’Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.
Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:
• le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l’Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l’annullamento del contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare la somma assicurata. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il Premio convenuto per il primo anno e ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento.
• le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un Sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto (cfr. art. 1893 c.c.).
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche:
• alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al Proprietario o soggetto equiparato;
• al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie
Articolo 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I Premi devono essere pagati alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa all’esazione dei Premi.
In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:
1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di polizza;
2) “Soluzione Unica”: il premio viene pagato dal Contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un’unica soluzione.
Articolo 3 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4 - Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.
Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa, come previsto dall’art. 1898 del Codice Civile.
Articolo 5 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato come previsto dall’’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
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Articolo 6 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia o il Contraente possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC.
In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa, entro 15 giorni dal recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativo al periodo di Rischio non goduto.
Articolo 7 - Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
7.1 - Modifica del Premio e/o della Polizza alla scadenza e rinnovo del contratto
Fermo quanto previsto dall’art. 11 “Indicizzazione - Adeguamento automatico” (se operante) e dall’art. 10 “Adeguamento automatico del Premio per l’età del Fabbricato”, è facoltà della Compagnia, anche per il tramite dell’Intermediario assicurativo, comunicare al Contraente mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza - iniziale o di eventuale tacito rinnovo – nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Xxxxxxx (quali, a titolo meramente esemplificativo: Massimali, limiti, Scoperti, Franchigie) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo.
In tali casi il semplice pagamento del Premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, varrà quale espressione della volontà del Contraente di accettare la nuova proposta, a fronte della quale verrà rilasciata relativa quietanza.
Il Contraente avrà la facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il Contraente di dare disdetta.
In assenza di una nuova proposta di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza di cui al presente articolo, oppure di disdetta da parte di una delle parti, resta fermo quanto previsto dall’art. 2. “Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia” e dall’art. 7 “Proroga dell’Assicurazione e Periodo di Assicurazione”.
Articolo 8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 9 - Recesso dalle garanzie aggiuntive “Incendio – 1.Eventi speciali”, “Danni da acqua – 1.Spese di ricerca”, “Danni da acqua – 2.Eventi particolari”.
La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalle suddette garanzie con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, la stessa, entro 15 giorni dal recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativo al periodo di Rischio non goduto.
Articolo 10 - Adeguamento automatico del Premio per l’età del Fabbricato
Alla scadenza di ogni rata annua, la Compagnia adegua il Premio applicando i coefficienti per età del Fabbricato, di cui all’Allegato 2) delle presenti Condizioni di Assicurazione, a tutte le garanzie con esclusione delle garanzie Responsabilità civile dell’amministratore e Tutela legale.
Nel caso in cui il Contraente non comunichi, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle condizioni comunicate dalla Compagnia.
Articolo 11 - Indicizzazione - Adeguamento automatico (operante se espressamente richiamata in Polizza)
I Premi, già adeguati secondo quanto previsto dal precedente articolo 10 – “Adeguamento automatico del Premio per l’età del Fabbricato”, le Somme assicurate, i Massimali, nonché i Limiti d’Indennizzo se espressi in cifra assoluta, sono collegati all’“Indice generale nazionale del costo di costruzione di un Fabbricato residenziale” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giugno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza;
c) l’aumento o la riduzione conseguenti decorrono dalla scadenza della rata annua. L’indicizzazione non è applicata alle garanzie Tutela legale e Inondazioni e alluvioni.
Articolo 12 - Altre Assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre
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Assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx, come previsto dall'articolo 1910 del Codice Civile.
L’omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra consente alla Compagnia di non corrispondere l’Indennizzo.
Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Articolo 14 - Forma di Assicurazione
Ove non sia espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione che l’Assicurazione operi a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, in caso di liquidazione del Sinistro, si applica la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 Codice Civile, salvo quanto disposto ai paragrafi “Assicurazione parziale – tolleranza” dei capitoli “In caso di Sinistro” delle sezioni Incendio e Responsabilità civile del Fabbricato.
Articolo 15 - Foro competente
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Articolo 16 - Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di polizza
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l’Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile).
Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso.
Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC indirizzata alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
Articolo 17 - Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza “Soluzione Unica”) e senza indicazione dello sconto sulla scheda di polizza (per inapplicabilità dell’articolo 1899 c.c.)
La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennalità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata o a mezzo PEC . La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.
La facoltà di recedere concessa all’Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.
In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all’Assicurato in forza dell’inapplicabilità dell’art. 1899 c.c.
Articolo 18 - Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito della garanzia “Tutela legale”
La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata.
La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il Contraente.
Articolo 19 - Accesso all’area clienti riservata
A seguito della conclusione del contratto, il Contraente potrà richiedere le credenziali per accedere all’area clienti riservata presente sul sito di Zurich, per poter consultare la propria posizione assicurativa. Le credenziali d’accesso saranno rilasciate solo su specifica richiesta del Contraente, per garantire una consultazione sicura.
Per ottenerle, è possibile collegarsi all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo, il Contraente avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell’area riservata.
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Incendio
Cosa e Come Assicuriamo
Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato in conseguenza di:
• Incendio;
• fulmine;
• Scoppio, Implosione o Esplosione non causati da materie e ordigni esplosivi;
• caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
• onda sonica;
• urto di veicoli stradali o di natanti in transito sulla pubblica via o sulle acque pubbliche;
• fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli Impianti termici esistenti nel Fabbricato, oppure sviluppatisi a seguito degli eventi di cui sopra che abbiano colpito anche cose diverse da quelle assicurate.
La Compagnia indennizza inoltre:
• i guasti cagionati allo scopo di impedire o limitare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra;
• i guasti cagionati dai ladri, in occasione di Furto o tentato Furto, a Serramenti di vani di uso comune, grondaie e pluviali, compreso il Furto degli stessi, sino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto;
• il rimborso delle spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, kerosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli apparati di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato, sino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione;
• i danni derivanti dalla mancata disponibilità del Fabbricato occupato dall’Assicurato, nella misura della pigione annua presunta a esso relativa, per il tempo necessario al suo ripristino con il limite massimo di 360 giorni e con il massimo Indennizzo del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole Unità immobiliari sinistrate;
• la perdita documentata della pigione del Fabbricato locato a terzi in ragione del tempo necessario al suo ripristino, con il limite massimo di 360 giorni e con il massimo Indennizzo del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole Unità immobiliari sinistrate;
• i danni subiti da Impianti telefonici o apparecchiature per il controllo dell’erogazione di servizi (a titolo esemplificativo ma non limitativo: contatori, quadri elettrici di controllo) al servizio comune del Fabbricato, sino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione;
• i danni derivanti dalla rottura di impianti di ascensori e montacarichi, compresi i danni agli ascensori e ai montacarichi stessi e alle relative parti meccaniche;
• i danni a strade private, qualora di esclusiva pertinenza del Fabbricato, purché utilizzate in forma esclusivamente privata e non come pubblica via.
Anticipo indennizzi
La Compagnia anticipa un importo pari al 50% dell’ammontare presumibilmente indennizzabile, purché:
• l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
• l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
• il presumibile Indennizzo non sia inferiore al 20% della somma assicurata e comunque superiore a 52.000 euro;
• non esistano riserve sulla indennizzabilità del danno.
L’acconto non può comunque essere superiore a 500.000 euro qualunque sia l’ammontare stimato del Sinistro.
Colpa grave
I danni causati dagli eventi previsti al capitolo “Cosa e Come assicuriamo” vengono indennizzati anche se causati:
• da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e/o dei loro familiari conviventi;
• da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere o dei locatari.
Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del diritto all’Indennizzo/Risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche
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essenziali e durevoli del Rischio e l'Assicurato e/o Contraente abbia agito in buona fede.
La Compagnia conserva in ogni caso il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
• causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente nonché di terzi;
• verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione;
• verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
• causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, uragani, bufere, nubifragio, tempeste, grandine, vento, ciclone, trombe d’aria, mareggiate e frane;
• agli apparecchi o agli impianti nei quali si sia verificato uno Scoppio dovuto a usura, corrosione o difetti di materiale;
• di Fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
• causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati a qualunque causa dovuti;
• derivanti da gelo e dal Colpo d’ariete.
Limitatamente ai danni ad affreschi, statue e simili enti aventi valore artistico, la garanzia opera sino alla concorrenza di 10.000 euro.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Limitatamente ai danni ad alberi di esclusiva pertinenza del Fabbricato, la garanzia opera sino alla concorrenza di 10.000 euro.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Fabbricati in corso di costruzione o Ristrutturazione
Se il Fabbricato è in corso di costruzione o Ristrutturazione, l'Assicurazione si intende prestata unicamente per le garanzie rientranti nel capitolo “Cosa e come assicuriamo”.
Si intendono compresi in garanzia anche i materiali a piè d'opera.
Sono esclusi i danni da Xxxxx.
La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano osservate scrupolosamente le leggi vigenti.
Garanzie aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
1) Eventi speciali
1.1) Eventi atmosferici
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, sono indennizzati i danni materiali e diretti causati al Fabbricato da uragani, bufere, tempeste, nubifragio, ciclone, grandine, vento e trombe d’aria e cose da essi trasportate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile in zona su una pluralità di enti.
Sono compresi i danni:
• verificatisi all’interno del Fabbricato, escluso quanto riposto all’interno del Fabbricato stesso, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai Serramenti dalla violenza degli eventi sopra indicati;
• arrecati al Fabbricato dalla caduta di alberi provocata dai predetti eventi;
• arrecati al Fabbricato dalla caduta di antenne centralizzate, purché regolarmente mantenute;
• a Lastre di fibrocemento e simili e a manufatti in materia plastica con il Limite di Indennizzo per Sinistro e per anno assicurativo di
5.000 euro.
Sono esclusi, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, i danni causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
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• mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
• formazione di ruscelli;
• accumulo esterno di acqua;
• rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo;
• sovraccarico neve;
• cedimento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
• inondazioni, alluvioni, allagamenti.
Sono comunque esclusi i danni subiti dai seguenti beni:
• Impianti solari termici, Impianti fotovoltaici, serre, insegne, tende, antenne e consimili installazioni esterne;
• tettoie, vetrate, cristalli e lucernari in genere, salvo quelli in vetro antisfondamento;
• fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino dovute o meno a Sinistro).
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
1.2) Intasamento di grondaie e pluviali
Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato conseguenti ad acqua penetrata per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
1.3) Sovraccarico di neve
Sono indennizzati i danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato da sovraccarico di neve sul tetto.
Sono esclusi i danni:
• causati da valanghe e slavine;
• causati da gelo, ancorché conseguente a evento coperto da questa garanzia;
• ai fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti all’epoca della costruzione o della più recente Ristrutturazione delle strutture del tetto.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
1.4) Eventi sociopolitici
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazione ed esclusioni”, sono indennizzati i danni materiali e diretti:
a) causati al Fabbricato da Incendio, Esplosione e Scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse, nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato o da atti vandalici e dolosi a opera di terzi;
b) arrecati al Fabbricato da scioperanti o persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti causati dalle Forze dell’ordine e VVFF intervenuti in seguito a tali eventi.
Sono esclusi i danni:
• da Xxxxx e, salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e come assicuriamo”, i guasti o le rotture causati dai ladri in occasione di Xxxxx tentato o consumato;
• verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
• da imbrattamento;
• di cui al precedente punto b) avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
1.5) Ordigni esplosivi
A parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Cosa e come assicuriamo” sono indennizzati i danni materiali e diretti cagionati al Fabbricato da Esplosione e Scoppio causati da materie e ordigni esplosivi che l’Assicurato detenga legalmente o che siano presenti a sua insaputa anche nelle vicinanze del Fabbricato.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
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2. Danni elettrici
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni” sono indennizzati i danni di Fenomeno elettrico o effetto di correnti di natura esterna a macchine e impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del Fabbricato. Sono esclusi i danni:
a) alle lampadine, ai tubi catodici, alle valvole termoelettroniche, alle resistenze scoperte e ai fusibili;
b) causati da difetti di materiali e di costruzione;
c) riconducibili a inadeguata manutenzione o dovuti a usura o manomissione;
d) agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
3. Spese e indennità aggiuntiva
3.1) Spese di demolizione e sgombero
Sono assicurate le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro sino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione, fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo di indennizzo” del capitolo “In caso di Sinistro”.
3.2) Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino
La Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfettaria, a titolo di indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino, sino a concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione, fermo quanto previsto al paragrafo “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro”, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:
• onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti;
• oneri di urbanizzazione dovuti al Comune.
Qualora la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato dovesse avvenire nel rispetto e applicazione obbligatoria delle “Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche” vigenti al momento della ricostruzione, si conviene che questa indennità aggiuntiva è comprensiva dei maggiori costi sostenuti per l’adeguamento alla predetta normativa.
Tali maggiori costi non sono riconosciuti nel caso in cui il Fabbricato, oggetto di ricostruzione o ripristino, non fosse stato fin dall’origine realizzato nel rispetto della “Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche”, in vigore all'epoca della costruzione dello stesso.
4. Impianto solare termico
Sono indennizzati i danni materiali e diretti subiti dall’Impianto solare termico a seguito degli eventi previsti nel capitolo “Cosa e come assicuriamo”.
Sono inoltre indennizzati:
• i danni materiali e diretti causati da gelo;
• i danni di cui al punto “1.1) Eventi atmosferici” e “1.4) Eventi sociopolitici” della garanzia aggiuntiva “1. Eventi speciali”;
• i danni di cui al punto “2. Danni elettrici”;
• i danni materiali e diretti all’Impianto solare termico per Furto dei pannelli solari. Si intendono assicurati i soli collettori solari (pannelli) di un Impianto solare termico. Sono parificati ai danni da Xxxxx i guasti cagionati dai ladri all’Impianto solare termico assicurato per commettere il Furto o per tentare di commetterlo. Sono inoltre inclusi gli atti vandalici all’Impianto solare termico, commessi dagli autori del Furto, fino alla concorrenza del valore complessivo assicurato dell’impianto.
La garanzia opera a condizione che la qualità dei materiali e dei componenti sia certificata dalle aziende produttrici secondo gli standards previsti dalla normativa Europea. L’Impianto deve essere inoltre progettato e installato secondo la legislazione nazionale e la normativa UNI EN (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano) in vigore al momento dell’installazione dell’Impianto stesso.
Nel caso in cui l’Impianto e i relativi componenti e materiali non siano rispondenti ai requisiti della legislazione o delle normative di riferimento, l’Indennizzo sarà corrisposto con l’applicazione di uno Scoperto del 30%.
In caso in cui l’Impianto sia installato sui tetti delle pertinenze esterne del Fabbricato, l’Indennizzo è subordinato alle seguenti condizioni:
• la struttura portante di questi rispetti i criteri di assumibilità validi per il Fabbricato come riportati in Polizza;
• sia sempre presente una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell’area d’installazione dell’Impianto.
Restano ferme tutte le esclusioni previste al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”.
La garanzia è prestata nella Forma a Primo Rischio assoluto.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
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5. Impianto fotovoltaico
5.1.) Xxxxx materiali e diretti
Sono indennizzati i danni materiali e diretti, a seguito degli eventi ricompresi in garanzia nel capitolo “Cosa e come assicuriamo”, subiti dall’Impianto fotovoltaico situato sul Fabbricato e installato rispettivamente:
a) sulla copertura del Fabbricato o su tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a quattro metri dal suolo;
b) nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai quattro metri dal suolo. Sono inoltre indennizzati:
• i danni materiali e diretti causati da gelo;
• i danni di cui al punto “1.1) Eventi atmosferici” e “1.4) Eventi sociopolitici” della garanzia aggiuntiva “1. Eventi speciali”;
• i danni di cui al punto “2. Danni elettrici”.
La garanzia non opera per:
• Impianti fotovoltaici installati come descritto al punto b) privi di una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell’area d’installazione dell’Impianto stesso.
• la quota parte di danno in eccedenza al 70% del Danno indennizzabile nei casi seguenti:
- Impianti fotovoltaici con potenza superiore ai tre KWp non conformi ai requisiti imposti dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A) di cui all’Allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19/02/2007;
- Impianti fotovoltaici con potenza inferiore o uguale ai tre KWp non installato a regola d’arte e/o con pannelli non certificati dal produttore secondo la norma CEI EN 61215 (se in silicio cristallino) o CEI EN 61646 (se in film sottile) e/o non testati alla grandine;
- Impianti fotovoltaici con potenza superiore o uguale a sette KWp rispetto a quali non sia attivo un contratto di manutenzione con installatore o con ditta specializzata.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
Restano ferme tutte le esclusioni previste al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”.
5.2) Xxxxx indiretti
La Compagnia riconosce un importo giornaliero (diaria) indicato in Polizza per l’Indennizzo delle perdite di profitto derivanti dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia 5.1) danni materiali e diretti che abbia colpito l’Impianto fotovoltaico.
L’importo di cui sopra non è corrisposto nel caso in cui:
• l’Impianto non sia collegato alla rete;
• sull’Impianto non sia attivo un contratto di manutenzione con installatore o con ditta specializzata;
• l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a dolo o colpa grave del Contraente e dell’Assicurato;
• l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica, seppur relative a Sinistri indennizzabili a termini della garanzia
5.1) danni materiali e diretti all’Impianto fotovoltaico, siano conseguenti a:
- disastri naturali o eventi di forza maggiore,
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità;
- mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività dell’Impianto;
- difficoltà di ricostruzione;
- limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali, vincoli ambientali o altre norme di legge o provvedimenti dell’Autorità;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
• l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performances attese;
• l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a:
- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell’attività dell’Impianto che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato;
• le perdite e le spese siano conseguenti a prolungamento o estensione dell’inattività causati da:
- disastri naturali o eventi di forza maggiore;
- scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli Impianti danneggiati o distrutti;
• l’interruzione o la diminuzione della produzione dell’energia elettrica siano conseguenti a mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
La Compagnia corrisponde la diaria fino a un massimo di 60 giorni decorrenti dalla data di apertura del Sinistro per danni indiretti all’Impianto correlata a quella dell’apertura di un Sinistro per la garanzia 5.1) danni materiali e diretti allo stesso Xxxxxxxx, ferma l’indennizzabilità accertata di quest’ultimo a termini della stessa garanzia 5.1) danni materiali e diretti.
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L’Indennizzo liquidabile a termini di questa garanzia è riconosciuto all’Assicurato entro un termine di 30 giorni dalla data in cui l’Impianto sia dichiarato nuovamente funzionante a mezzo di attestato rilasciato dal tecnico incaricato della riparazione/ricostruzione delle parti/componenti danneggiati.
5.3) Furto
Sono indennizzati i danni materiali e diretti all’Impianto fotovoltaico per Furto dei pannelli.
Sono parificati ai danni da Xxxxx i guasti cagionati dai ladri all’Impianto fotovoltaico per commettere il Furto o per tentare di commetterlo. Sono inoltre inclusi gli atti vandalici all’Impianto fotovoltaico, commessi dagli autori del Furto, fino alla concorrenza del valore complessivo assicurato dell’Impianto.
La Compagnia non corrisponde alcun Indennizzo nel caso in cui:
• il Furto non sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati;
• gli impianti con pannelli installati a terra o su tetti nelle pertinenze esterne del Fabbricato a un’altezza inferiore ai quattro metri dal suolo, non siano provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
1. tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere o saldati o fissati in modo inamovibile non ritenendo tale il semplice serraggio dei bulloni di fissaggio;
2. tutti i pannelli devono essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
3. dotazione di un chip all’interno dei pannelli che consente il “riconoscimento” dell’inverter;
4. sistema antifurto di localizzazione GPS.
Per Impianto installato nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai quattro metri dal suolo l’Indennizzo è subordinato:
• alla presenza di una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell’area d’installazione dell’Impianto;
• alla presenza di un sistema di video sorveglianza o di allarme antintrusione collegato a stazione di controllo o guardiania operativa 24 ore su 24, oltre al requisito relativo alla recinzione descritto al precedente punto, per Impianti di potenza superiore ai 10 Kwp.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello Scoperto indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
6. Terremoto
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, sono indennizzati i danni materiali e diretti, compresi quelli causati da Incendio, Esplosione, Scoppio, subiti dal Fabbricato per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Agli effetti di questa garanzia si precisa che le scosse registrate nei tre giorni successivi a ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.
La Compagnia non risponde dei danni:
• causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
• causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurte;
• di Furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
7. Danni alle Unità immobiliari e ai beni dei condomini
La Compagnia indennizza/risarcisce:
• i danni materiali e diretti al Mobilio domestico sito nelle Unità immobiliari del condominio assicurato (compreso quanto riposto in soffitte, cantine, box e altre dipendenze) in conseguenza a Sinistro indennizzabile esclusivamente ai sensi delle garanzie “Incendio, fulmine, Scoppio, Implosione o Esplosione, fumo”, sino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
• i guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto e tentato Furto alle porte d’ingresso delle singole Unità immobiliari (comprese porte di box e cantine) nonché il Furto degli stessi sino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
8. Rottura Lastre
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di Lastre di pertinenza delle parti di Fabbricato di uso comune,
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sino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione. Sono esclusi i danni:
• verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai;
• dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, nonché a rigature o scheggiature;
• a lucernari in genere salvo quelli in Vetro antisfondamento;
• indennizzabili ai sensi della garanzia aggiuntiva 1) Eventi speciali.
Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
9. Inondazioni e alluvioni
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto.
La Compagnia non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione penetrazione di acqua marina;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle cose assicurate;
c) causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali, dovuta ad atti di terrorismo;
d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
e) a enti mobili all’aperto.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.
In caso di Sinistro
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o il Contraente deve:
a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) in caso di Incendio, Furto o Sinistro presumibilmente doloso, denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria, specificando circostanze, modalità e importo approssimativo del danno, entro 48 ore da quando ne sia venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i tre giorni successivi;
c) trasmettere alla Compagnia nei dieci giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le cose illese.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, come previsto dall’art. 1915 del Codice Civile.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno e dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure
b) a richiesta di una delle Parti, tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente e/o Assicurato con apposito atto unico.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e/o affiancare da altri esperti, che potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun potere decisionale.
In caso di inattività di una delle Parti quella più diligente, decorsi 20 giorni dalla comunicazione di richiesta di nomina, farà istanza al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro, per la nomina del perito dell’altra Parte.
In caso disaccordo sulla valutazione del danno o su richiesta di uno dei periti:
1. entro 30 giorni dalla relativa verbalizzazione i due periti devono nominarne un terzo scelto tra una terna di nominativi proponibile da entrambe le Parti;
2. qualora non ci sia accordo verbalizzato su alcuno dei nominativi proposti, la Parte più diligente proporrà, entro 30 giorni dalla data di detto verbale altri nominativi;
3. se il mancato accordo permane, viene verbalizzato e, entro 20 giorni, la Parte più diligente chiederà al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto, con apposita istanza, la nomina del terzo perito.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza dal collegio peritale.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito ed eventuali esperti incaricati, oltre che il 50% delle spese del terzo perito.
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Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze aggravanti il Rischio e non comunicate, non- ché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo “Obblighi” del presente capitolo;
3) stimare il valore a nuovo del Fabbricato e il valore del medesimo al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione descritti al paragrafo “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo;
4) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
5) rispettare i termini previsti nel precedente paragrafo “Procedura per la valutazione del danno”.
Nel caso di procedura per la stima del danno, effettuata ai sensi del paragrafo “Procedura per la valutazione del danno” del presente capitolo, ovvero tra due periti, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
Le Parti sono tenute ad accettare i risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4), che non potranno essere contestati se non in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali.
Lo svolgimento delle operazioni peritali consente, tuttavia, azioni ed eccezioni relative all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti all’osservanza di particolari formalità.
Somma assicurata
La Somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato, escluso il valore della superficie sulla quale è costruito.
Se l’Assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di Fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che:
1) il valore a nuovo del Fabbricato si ottiene stimando le spese necessarie per l’integrale ricostruzione a nuovo di tutto il Fabbricato, escludendo soltanto il valore della superficie sulla quale è costruito;
2) il valore del Fabbricato al momento del Sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e a ogni altra circostanza concomitante;
l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
L’Assicurato acquista il diritto all’intero Indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del Fabbricato; se ciò non avviene la Compagnia limita l’Indennizzo al valore del Fabbricato al momento del Sinistro determinato come stabilito dal precedente punto 2).
La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia e salvo comprovata forza maggiore, entro due anni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Per i danni alle Lastre di vetro si stima la spesa necessaria per l’integrale sostituzione delle Lastre danneggiate al momento del Sinistro deducendo il valore dei residui.
Per i danni derivanti dalla perdita di pigione l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto al paragrafo “Assicurazione parziale - tolleranza” del presente capitolo.
Per il Mobilio domestico si stima:
a) la spesa necessaria per riparare i beni assicurati o il costo di rimpiazzo degli stessi con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico, in caso di beni non suscettibili di riparazione;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro.
Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, in caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
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Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia, verificata l’operatività della garanzia, entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stato aperto un Procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal Procedimento stesso risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso i locatari,
sempreché l’Assicurato o il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso gli stessi.
Assicurazione parziale – Tolleranza
Se al momento del Sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato (escluso il valore dell’area) eccede la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione.
Tuttavia, se al momento del Sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata, non si fa luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulti superato, la regola proporzionale si applica per la sola eccedenza.
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Danni da acqua
Cosa e Come Assicuriamo
A seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici è assicurato:
• l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato;
• il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi Impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e dei Limiti di Indennizzo/Risarcimento indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
Delimitazioni ed esclusioni
Esclusioni
A integrazione di quanto previsto ai paragrafi “Esclusioni” dei capitoli “Delimitazioni ed esclusioni” delle sezioni Incendio e Responsabilità civile del Fabbricato, sono altresì esclusi i danni:
• da gelo e da Colpo d’ariete;
• da rigurgito di liquidi conseguente a occlusione dei sistemi di scarico del Fabbricato o a inefficienza della rete fognaria pubblica;
• a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
• causati e subiti da Impianti idrici interrati, compresi quelli per irrigazione;
• le spese per demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e degli Impianti idrici, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
Garanzie Aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
1. Spese di ricerca
1.1) Spese di ricerca e riparazione per danni da spargimento d’acqua
In caso di danno arrecato da spargimento di acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici e indennizzabile in base al punto “danni materiali e diretti” del capitolo “Cosa e Come Assicuriamo” è assicurato il rimborso:
a) delle spese sostenute per riparare o sostituire le parti degli Impianti idrici che hanno dato origine allo spargimento d’acqua. Sono compresi gli Impianti idrici interrati di pertinenza del Fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al Fabbricato;
b) delle spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione:
• degli Impianti idrici per irrigazione;
• dei pannelli radianti installati anteriormente al 1° gennaio 2005.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
1.2) Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas
La Compagnia in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione posti a servizio del Fabbricato, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte della azienda stessa il blocco dell’erogazione, indennizza:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto precedente per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato.
Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
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2. Eventi particolari
2.1) Occlusione di tubazioni
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, è assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti causati al Fabbricato da spargimento d’acqua conseguente a Occlusioni degli Impianti idrici installati nel Fabbricato o conseguente a traboccamento e/o Rigurgito della rete fognaria di esclusiva pertinenza del Fabbricato, nonchè i danni causati a terzi, compresi condomini e/o locatari.
Sono esclusi i danni conseguenti a Rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica, nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e dei Limiti di Indennizzo/Risarcimento indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
2.2) Gelo
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, a seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura degli Impianti idrici per effetto di gelo, sono assicurati:
• l’Indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal Fabbricato;
• il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l’Assicurato in qualità di proprietario o conduttore dei relativi Impianti idrici sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini e/o locatari, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali;
• le spese di ricerca e riparazione necessariamente sostenute, nei limiti e sulla base delle condizioni previste alla relativa voce di garanzia.
Sono esclusi i danni:
• da spargimento d’acqua causato da Impianti idrici installati all’esterno del Fabbicato o interrati;
• ai locali sprovvisti di apparati di riscaldamento.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e dei Limiti di Indennizzo/Risarcimento indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
2.3) Danni a cose in locali interrati o seminterrati
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, a seguito di spargimento d’acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici, è assicurato l’Indennizzo per i danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati di proprietà dei condomini e/o locatari.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
3. Costo eccedenze consumo di acqua
La Compagnia rimborsa il costo dell’eccedenza del consumo di acqua conseguente a rottura e/o guasto accidentale degli Impianti idrici, esclusi impianti per irrigazione.
L’ammontare del danno viene determinato sull’eccedenza del fatturato riferito al periodo in cui si è verificata la rottura e/o guasto, calcolato sulla media delle bollette dell’anno precedente. In caso di nuova utenza il riferimento è effettuato rispetto al consumo di utenti analoghi per tipologia e fascia di consumo.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Indennizzo indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Sinistro
Valgono integralmente le condizioni previste ai capitoli “In caso di Sinistro” delle sezioni Incendio e Responsabilità civile del Fabbricato.
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Responsabilità civile del Fabbricato
Cosa e Come Assicuriamo
Il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato e alla conduzione delle parti comuni.
La garanzia comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni causati da Incendio, Esplosione o Scoppio. L’Assicurazione è operante per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n 222 e successive modifiche e/o integrazioni.
L’Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato in relazione:
• a fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
• alla proprietà di spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi, attrezzature sportive, attrezzature per giochi, marciapiedi e piani di calpestio, strade private e recinzioni in genere (compresi cancelli automatici);
• ai danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamente dal tetto del Fabbricato, compresi i danni a veicoli in genere;
• ai danni provocati all’amministratore del Fabbricato, purché non condomino, limitatamente ai casi di sua morte o di lesioni gravi o gravissime come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Fabbricati in condominio
Se l’Assicurazione è stipulata da un condomino per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli condomini e i loro familiari e Prestatori di lavoro ed è compresa nell’Assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Se l’Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.
Delimitazioni ed esclusioni
Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato, purché con lui conviventi;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore (salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e come assicuriamo”) e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) purché non condomini o locatari del Fabbricato;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
Esclusioni
Sono esclusi i danni derivanti:
• da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
• dalla committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
• da spargimento d’acqua, qualunque ne sia la causa;
• da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
• derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
• da esercizio, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari, nonché dalla conduzione delle singole unità immobiliari;
• da Furto;
sono altresì esclusi i danni:
• alle cose e agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
• di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo;
• agli occupanti abusivi nel corso di occupazioni non militari che si protraggano oltre i cinque giorni consecutivi;
• derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o immagazzinamento di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
Fabbricati in corso di costruzione
Nel caso in cui il Fabbricato fosse in xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx intende sospesa e sarà operante a tutti gli effetti soltanto a ultimazione dei lavori.
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Garanzie aggiuntive
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
1. Altri eventi
1.1) Danni da interruzione di esercizio o sospensione di attività
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, è assicurato il Risarcimento a terzi dei danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro risarcibile a termini delle Condizioni di Assicurazione.
Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale indicato in Polizza, con l’applicazione dello Scoperto e del Limite di Risarcimento indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
1.2) Danni da inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, è assicurato il Risarcimento a terzi dei danni a cose conseguenti a inquinamento accidentale dell’acqua, dell’aria o del suolo.
Per l’operatività della garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
• l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dal Fabbricato, così come i conseguenti danni, devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o a terzi entro tre giorni dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti hanno avuto inizio;
• fermo quanto previsto in merito alla denuncia dei sinistri, ogni Sinistro relativo a questa garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dopo la cessazione del contratto.
Questa garanzia opera esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le conseguenze indirette come mancato uso, interruzione d’esercizio e simili conseguenze.
Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale indicato in Polizza, con l’applicazione dello Scoperto e del Limite di Risarcimento indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
1.3) Committenza
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, l’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal decreto stesso.
1.4) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga.
L’Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:
1. INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche e/o integrazioni.
Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o INPS, i titolari e soci del Contraente, e loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati ai Prestatori di lavoro.
L’Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’Assicurazione conserva la propria validità.
L’Assicurazione non vale per le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto.
Questa garanzia è prestata sino a concorrenza del Massimale per Sinistro indicato in Polizza, con l’applicazione della Franchigia e del Limite di Risarcimento per ogni infortunato indicati nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
2. Conduzione Unità immobiliari
A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, è assicurato sino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che condomini e/o locatari del Fabbricato siano tenuti a pagare nella loro qualità di conduttori delle singole Unità immobiliari esistenti nel condominio, per fatto proprio o delle persone con le quali o delle quali devono rispondere nonché di altre persone con loro conviventi.
Sono esclusi i danni subiti dall’Unità immobiliare del condomino e/o locatario cui è imputabile il Sinistro.
I conduttori delle singole Unità immobiliari, anche se locatari, sono considerati terzi fra loro, così come terzo rispetto a ognuno di loro è il condominio.
La responsabilità per i danni prodotti da spargimento di acqua è compresa soltanto se il danno è conseguente a rotture e/o guasti accidentali degli apparecchi elettrodomestici e relativi allacciamenti.
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Qualora il Rischio risulti già assicurato da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole Unità immobiliari, l’Assicurazione si intende stipulata a secondo rischio, cioè per la parte di Risarcimento eventualmente eccedente il Massimale assicurato dall'altra copertura e comunque nei limiti del Massimale convenuto.
In Caso di Sinistro
Obblighi
L’Assicurato o il Contraente deve fare denuncia, per iscritto, alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui è assegnata la Polizza di ciascun Sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro e ogni altra notizia utile per la Compagnia. Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre a una relazione sui fatti.
L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra può costituire inadempimento dell’obbligo di avviso di cui all’art. 1915 del Codice Civile.
Gestione vertenze - Spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Assicurazione parziale - Tolleranza
Se al momento del Sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato (escluso il valore dell’area) eccede la somma assicurata, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto tra questa e il predetto valore di ricostruzione e i Massimali sono ridotti in uguale misura.
Tuttavia, se al momento del Sinistro, i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la Somma assicurata, non si fa luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulti superato, la regola proporzionale si applica per la sola eccedenza.
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Responsabilità civile dell’amministratore
Cosa e Come Assicuriamo
Il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che l’amministratore sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, in conseguenza di violazione da parte dell’amministratore stesso dei doveri professionali svolti per conto del condominio assicurato nei modi e termini previsti dagli artt. 1129 ultimo comma, 1130, 1131 e 1135 del Codice Civile, purché l’amministratore, al momento del fatto, svolga tale attività professionalmente.
La garanzia si intende prestata entro il Massimale indicato in Polizza, convenuto per Sinistro e per anno assicurativo.
Per Sinistro si intende la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’Assicurazione.
Altri eventi coperti
La copertura assicurativa vale anche per:
1. le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al condominio assicurato per errori imputabili all’amministratore stesso;
2. i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di registri, disegni, atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici ricevuti per l’esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da Furto, rapina o Incendio;
3. i danni conseguenti a fatto doloso e/o colposo dei propri Prestatori di lavoro;
4. la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
Validità della garanzia
L’Assicurazione vale per le richieste di Xxxxxxxxxxxx presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato successivamente alla data di effetto della Polizza; restano inoltre escluse le richieste di Risarcimento pervenute successivamente alla cessazione del Contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di efficacia della Polizza.
La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato, come previsto dagli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini delle Condizioni di Assicurazione.
Massimale assicurato e Scoperto
Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il Limite di Risarcimento a carico della Compagnia:
• per ciascun Sinistro;
• per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’amministratore nello stesso periodo;
• per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo; in tal caso la data della prima richiesta di Risarcimento è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi.
In ogni caso la garanzia è prestata con l’applicazione dello Scoperto, con il minimo e il massimo, indicato nell’Allegato 1) delle Condizioni di Assicurazione.
Variazione del Rischio
La garanzia opera unicamente per l'amministratore indicato in Polizza. In caso di modifica dell'amministratore, la copertura è operativa anche per il nuovo amministratore, purché la nuova nomina sia stata deliberata in assemblea e formalizzata regolarmente nel relativo verbale e a condizione che l'Assicurato provveda a darne comunicazione alla Compagnia entro la prima scadenza annuale di rata.
La Compagnia, ricevuta la comunicazione, ha la facoltà di recedere da questa garanzia con preavviso di 30 giorni, rimborsando la parte di Premio imponibile relativo al periodo di Rischio non goduto.
Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio dell’Unione Europea.
Delimitazioni ed esclusioni
Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi:
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a) il coniuge, i parenti e gli affini dell’Assicurato, purché con lui conviventi;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’amministratore (salvo quanto previsto al capitolo “Cosa e come assicuriamo”) e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a), purché non condomini o inquilini del Fabbricato;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei Fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
Esclusioni
La garanzia non opera:
• per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie o sanzioni comunque denominate, inflitte personalmente all’Assicurato;
• per i danni dei quali l’Assicurato debba rispondere per perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore;
• per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
• per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione;
• per i danni derivanti dallo svolgimento di attività diverse da quelle previste al capitolo “Cosa e come assicuriamo”. In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all’attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché di socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di revisione e/o certificazione (D.P.R. 31/3/1975 n. 136 e successive modifiche e\o integrazioni).
Responsabilità in solido
L’Assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell’Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà.
Coesistenza di altre Assicurazioni
In caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall’Assicurato e/o dal Contraente, la Polizza opererà in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza del Massimale garantito dalla Polizza.
In Caso di Sinistro
Obblighi
L’Assicurato deve fare denuncia, per iscritto, alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo cui la Polizza è assegnata di ciascun Sinistro; la stessa deve contenere la narrazione, nel termine di legge, del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati, la data e le cause del Sinistro e ogni altra notizia e documentazione utile per la gestione della vertenza da parte della Compagnia.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti, gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre a una relazione confidenziale sui fatti. L’omissione o il ritardo agli obblighi di cui sopra, costituisce inadempimento degli obblighi previsti dagli artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile e può comportare la decadenza del diritto alla prestazione assicurativa.
Gestione vertenze - Spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato.
Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
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Tutela legale
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. 07/09/2005 – n. 209 – Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela legale a D. A. S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x – 37135 Verona, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito web: xxx.xx.
A quest’ultima Società, in via preferenziale, devono pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri.
Cosa e Come Assicuriamo
La Compagnia assicura il Rischio dell’Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, nei limiti del Massimale e delle Condizioni di Assicurazione.
Sono comprese le spese:
• di Assistenza stragiudiziale;
• per l’intervento di un legale;
• per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.);
• per l’intervento di un consulente tecnico di parte;
• di giustizia;
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
• conseguenti a una transazione autorizzata da D.A.S.;
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
• di indagini per la ricerca di prove a difesa;
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
• degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
• per il contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte.
Eventi coperti dall’Assicurazione (valgono quelli indicati in Polizza)
Ambito dell’Assicurazione
La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Fabbricato indicato in Polizza.
Forma base - Procedimenti penali
Procedimenti penali per Delitti colposi e per Contravvenzione
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato, qualora sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.
Procedimenti penali per Delitti dolosi
La garanzia vale per la tutela dei diritti dell’Assicurato che sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato o nei suoi confronti venga emesso decreto di archiviazione, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.
In tal caso la Compagnia rimborsa le spese di difesa sostenute una volta che la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.
La Compagnia provvede all'anticipo delle spese legali e/o Spese peritali nei limiti di 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio.
In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l’Assicurato è tenuto a rimborsare quanto anticipato.
Opposizione alle Sanzioni amministrative
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una Sanzione amministrativa comminata dall’Autorità preposta.
Nei casi di Sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale qualora la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 euro.
Servizi di consulenza e assistenza.
Ad integrazione delle garanzie previste dalla “Forma base – Procedimenti penali” e nell’ambito delle stesse, la Società garantisce i seguenti servizi:
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Consulenza telefonica tramite il numero verde 800.345543
L’Assicurato può telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione (iter per la denuncia dei Sinistri o per l’utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.)
Consultazione preventiva e assistenza tramite il numero verde 800.345543
• nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di Polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un Procedimento penale.
Forma completa - Procedimenti civili e penali
In aggiunta a quanto previsto nella “Forma base – Procedimenti penali”, la garanzia riguarda inoltre la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora
• Civile extracontrattuale:
a) subisca Danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
b) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Xxxxx extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l’Assicurato abbia in corso un’Assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il Rischio. In tal caso, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per Spese di soccombenza e resistenza, come previsto dall’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità civile verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, questa garanzia opera in primo rischio.
• Civile Contrattuale:
c) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro, relative a:
- contratti con fornitori di beni e/o servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
- recupero delle quote condominiali;
- vertenze derivanti da lavori di manutenzione e Ristrutturazione con o senza ampliamento di volumi;
- vertenze con condomini o conduttori per inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale;
- vertenze con Compagnie di Assicurazione;
- controversie relative al diritto di proprietà o altri diritti reali riguardanti il Fabbricato;
- contratti individuali di lavoro con propri Prestatori di lavoro e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.
Servizi di consulenza e assistenza.
Ad integrazione delle garanzie previste dalla “Forma completa – Procedimenti civili e penali” e nell’ambito delle stesse, la Società garantisce i seguenti servizi:
Consulenza telefonica tramite il numero verde 800.345543
L’Assicurato può telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione (iter per la denuncia dei Sinistri o per l’utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.)
Consultazione preventiva e assistenza tramite il numero verde 800.345543
• nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di Polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o Procedimento penale.
Delimitazioni ed esclusioni
Assicurati
Le garanzie operano per:
• nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia un condominio:
- l’amministratore o il legale rappresentante;
- i Prestatori di lavoro del condominio.
• nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia una dimora unifamiliare o bifamiliare, una villa singola , una villa a schiera o porzione di Fabbricato:
- il proprietario;
- l’affittuario in caso di Procedimento penale.
In caso di vertenza tra più soggetti assicurati la garanzia è prestata solo a favore del condominio/proprietario.
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Esclusioni
La garanzia non vale per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• materia fiscale e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
• operazioni relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili;
• eventi connessi alla proprietà o all’uso di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
• vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.
Estensione territoriale
Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.
In Caso di Sinistro
Insorgenza del Sinistro - Operatività della garanzia assicurativa
Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la Controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24 della data di effetto della Polizza, se si tratta di Risarcimento di Danni extracontrattuali o di Procedimento penale o di ricorso/opposizione a Sanzioni amministrative;
• trascorsi 90 giorni dalla data di effetto della Polizza negli altri casi. Qualora la polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita.
Se la Polizza è emessa in sostituzione di analoga Polizza precedentemente in essere per il medesimo oggetto e purché la Polizza abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 della data di effetto del nuovo contratto.
Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.
La garanzia non viene prestata per i Sinistri relativi a contratti, obbligazioni, patti e accordi comunque denominati per i quali, al momento della stipula della Polizza, fosse già stata data disdetta o esercitato il recesso o la cui rescissione, risoluzione, annullamento, dichiarazione di nullità o inefficacia o modifica fossero già state chieste da una delle parti.
Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze promosse da o contro più persone assicurate e aventi per oggetto domande identiche o connesse.
Denuncia di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
È pertanto preferibile che la denuncia, corredata dai relativi documenti, venga inviata direttamente a D.A.S. in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x – 37135 Verona, Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, utilizzando lo specifico modulo.
I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, come previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
L’Assicurato deve far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato con la massima tempestività.
Scelta del legale
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicurato ha facoltà di scegliere un legale in tutti i tipi di procedimenti/vertenze assicurati, a eccezione dell’eventuale fase stragiudiziale di quelli civili, che è gestita da D.A.S. nei termini indicati al successivo paragrafo “ Gestione del Sinistro”.
Il legale deve svolgere stabilmente la propria attività in una località facente parte del Circondario ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.
Se l'Assicurato sceglie un legale che non svolge stabilmente la propria attività presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantisce gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.
La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.
Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato
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presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente paragrafo “Scelta del legale ”.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l’Assicurato rilascia le necessarie procure.
L’esecuzione forzata di un titolo è limitata a due tentativi.
In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito al passivo.
Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponde di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali sono ratificati da D.A.S. dopo che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
L’IVA sulle parcelle dei professionisti è a carico dell’Assicurato, quando non costituisca un costo fiscale per l’Assicurato stesso.
Disaccordo sulla gestione del Sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, può essere demandata a un arbitro designato di comune intesa dalle Parti.
Se l’intesa non si realizza, l’arbitro è designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge su istanza della parte più diligente.
L’arbitro decide secondo equità e le spese di Xxxxxxxxx sono a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, diritti, onorari e relativi accessori.
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Allegato n. 1
Valori di Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo/Risarcimento
Per i danni derivanti da un’unica causa la Franchigia prevista per le tipologie degli eventi sottoriportati si applica una sola
volta qualunque sia il numero dei danneggiati e qualunque sia la garanzia interessata.
Nell’ambito della sezione Danni da acqua, la Franchigia per i danni materiali e diretti è cumulabile con le altre Franchigie eventualmente previste per le altre garanzie. Per le garanzie sotto indicate, valgono le Franchigie, gli Scoperti e i Limiti di Indennizzo/Risarcimento indicati a fianco di ciascuna di esse
Sezione Incendio
GARANZIA | FRANCHIGIA/ SCOPERTO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Garanzia base | ||
Danni cagionati dai ladri | - | 5.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo |
Spese sostenute per il rimpiazzo del combustibile | - | 10.000 euro per Sinistro |
Danni subiti da impianti telefonici o apparecchiature per l’erogazione di servizi | - | 10.000 euro per Sinistro |
Garanzie aggiuntive | ||
1. Eventi speciali | ||
1.1 Eventi atmosferici | Vedere Polizza | somma assicurata |
1.2 Intasamento grondaie e pluviali | Vedere Polizza | somma assicurata |
1.3 Sovraccarico neve | Vedere Polizza | 80% della somma assicurata |
1.4 Eventi sociopolitici | Vedere Polizza | somma assicurata |
1.5 Ordigni esplosivi | Vedere Polizza | 80% della somma assicurata |
2. Danni elettrici | Vedere Polizza | somma assicurata |
3. Spese e indennità aggiuntiva
3.1 Spese di demolizione e sgombero | - | 20% dell’Indennizzo dovuto ai sensi delle Condizioni di Assicurazione |
3.2 Indennità aggiuntiva per spese di ricostruzione e ripristino | - | 20% dell’Indennizzo dovuto ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, con il limite massimo di 20.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo |
4. Impianto solare termico | Franchigia 250 euro | somma assicurata |
5. Impianto fotovoltaico | somma assicurata | |
5.1 Danni materiali diretti | Franchigia 500 euro | somma assicurata |
5.2 Xxxxx xxxxxxxxx | - | Xxxxxx assicurata, massimo 60 giorni |
5.3 Furto pannelli installati sulle coperture o sui tetti delle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 mt; | Scoperto 15% con il minimo di 500 euro | somma assicurata |
5.3 Furto pannelli installati nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore a 4 mt. | Scoperto 30% con il minimo di 1.000 euro | somma assicurata |
6. Terremoto | Vedere Polizza | Vedere Polizza |
7. Danni alle Unità immobiliari e beni dei condomini
Danni al mobilio domestico | - | 10.000 euro per Unità immobiliare |
Guasti cagionati dai ladri | - | 5.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo |
8. Rottura Lastre | - | somma assicurata |
9. Inondazioni e alluvioni | Vedere Polizza | Vedere Polizza |
P.0129.CGA - ED. 11.2022 - PAG. 29 di 34
Se | zione Danni da acqua | |
GARANZIA | FRANCHIGIA/ SCOPERTO | LIMITE DI INDENNIZZO/ RISARCIMENTO |
Garanzia base | ||
Danni materiali e diretti | Vedere Polizza | somma assicurata |
Danni a terzi | - | 1.000.000 euro per Sinistro |
Garanzie aggiuntive | ||
1. Spese di ricerca | ||
1.1 Danni da spargimento d’acqua | Vedere Polizza | 3.500 euro per Sinistro e 25.000 euro per anno assicurativo |
1.1 Danni da spargimento d’acqua per tubazioni interrate | Vedere Polizza | 3.500 euro per Sinistro e 15.000 euro per anno assicurativo |
1.2 Dispersione di gas | Vedere Polizza | 2.500 euro per Sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo |
2. Eventi particolari | ||
2.1 Occlusione di tubazioni - danni materiali e diretti | Vedere Polizza | 2.500 euro per Sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo |
2.1 Occlusione di tubazioni - danni a terzi | Vedere Polizza | 100.000 euro per Sinistro |
2.2 Gelo - danni materiali e diretti | Vedere Polizza | 2.500 euro per Sinistro e 10.000 euro per anno assicurativo |
2.2 Gelo - danni a terzi | Vedere Polizza | 100.000 euro per Sinistro |
2.3 Danni a cose in locali interrati o seminterrati di pertinenza dell'abitazione | Vedere Polizza | 50.000 euro per Sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo |
2.3 Danni a cose in locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali | Vedere Polizza | 50.000 euro per Sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo |
3.Costo eccedenze consumo di acqua | Franchigia 250 euro | 10.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo |
Garanzie aggiuntive | ||
1. Altri eventi | ||
1.1 Danni da interruzione di esercizio | Scoperto 10% con il | 50.000 euro per Sinistro e |
o sospensione di attività | minimo di 1.000 euro | 200.000 euro per anno assicurativo |
1.2 Danni da inquinamento accidentale | Scoperto 10% con il minimo di 1.000 euro | 50.000 euro per Sinistro e 200.000 euro per anno assicurativo |
1.4 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) | Franchigia 2.500 euro | 500.000 euro per ogni infortunato |
Sezione Respo | nsabilità civile dell’am | ministratore |
GARANZIA | SCOPERTO | LIMITE DI RISARCIMENTO |
Garanzia base | ||
Ogni danno | Scoperto 10% con il minimo di 1.000 euro e ilmassimo 15.000 euro | Vedere Polizza |
Sezione Responsabilità civile del Fabbricato
GARANZIA
FRANCHIGIA/ SCOPERTO
LIMITE DI RISARCIMENTO
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Alla scadenza di ogni rata annua, il Premio delle garanzie sotto elencate verrà aumentato applicando annualmente i coefficienti indicati.
Età del Fabbricato dalla costruzione o dall’ultima ristrutturazione (anni) | Garanzia e variazione percentuale annua del relativo Premio | ||
Incendio | Danni da acqua | Responsabilità civile del Fabbricato | |
da 1 a 10 | 1,6% | 0,6% | 1,4% |
da 11 a 20 | 1,4% | 0,6% | 1,2% |
da 21 a 30 | 1,2% | 0,4% | 1,1% |
da 31 a 60 | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
da 61 a 80 | 0,4% | 0,4% | 0,3% |
oltre 80 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Data ultimo aggiornamento: 01 Novembre 2022
P.0129.CGA - ED. 11.2022 - PAG. 31 di 34
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questi moduli per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più velo- ce la liquidazione del danno.
La invitiamo a compilarli con attenzione e a inoltrarli, personalmente o via fax, nei termini e con le moda- lità previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Le ricordiamo inoltre che in caso di Xxxxxxxx, Furto o Sinistro presumibilmente doloso occorrerà inviare anche la denuncia effettuata all’Autorità giudiziaria entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a cono- scenza del fatto.
Profilo Fabbricati
✃
Condominio
Denuncia di Sinistro Incendio/Responsabilità Civile Polizza N.
€
Tipologia di evento presunta
Descrizione danni subiti
Valore di danno presunto
DANNI AL FABBRICATO
SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO PER CIASCUNO DEI TIPI DI SINISTRO DA DENUNCIARE. IN CASO DI PRESENZA CONTESTUALE DI DIVERSI TIPI DI SINISTRO, SI RACCOMANDA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DI UN MODULO PER TIPO DI SINISTRO.
COGNOME - NOME/ RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
ASSICURATO - CONTRAENTE
COGNOME - NOME/ RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
TELEFONO
FAX
DANNEGGIATO
DATA SINISTRO
LUOGO SINISTRO
Descrizione delle modalità dell'evento
SINISTRO
Danni da incendio | Danni spargimento acqua, spese ricerca | Danni all’impianto solare termico |
Danni all’impianto fotovoltaico | Danni da eventi naturali | Rottura lastre |
Altra tipologia (inserire descrizione sotto) | Xxxxx da evento sociopolitico | Danni elettrico |
DANNI A TERZI | |
A cose Descrizione danni subiti Valore di danno presunto € | A persone Descrizione lesioni subite Valore di danno presunto € |
Descrizione danni subiti
Valore di danno presunto
€
RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’AMMINISTRATORE
Esistono altre assicurazioni di rischio per il danno denunciato?
Sì
No
COMPAGNIA
NUMERO DI POLIZZA
SOMME ASSICURATE
COASSICURAZIONE
ALLEGATI | |
Eventuale richiesta danneggiato | Elenco descrittivo dei beni di maggior pregio danneggiati o rubati |
Copia denuncia alle Autorità | Dati di soggetti terzi coinvolti |
Copia denuncia all'INAIL | Altro (specificare) |
Totale pagine allegate inclusa la presente: |
FIRMA DEL DICHIARANTE (ASSICURATO Contraente della Polizza)
Data compilazione del modulo
DATA E FIRMA
Profilo Fabbricati
✃
Condominio
Spett.le D.A.S.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x
Denuncia di Sinistro Tutela Legale Polizza N.
37135 VERONA - Fax (000) 0000000
PRETESE AVVERSARIE (quali richieste o contestazioni sono state avanzate da parte avversaria)
IMPORTANTE
SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO PER CIASCUNO DEI TIPI DI SINISTRO DA DENUNCIARE. IN CASO DI PRESENZA CONTESTUALE DI DIVERSI TIPI DI SINISTRO, SI RACCOMANDA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DI UN MODULO PER TIPO DI SINISTRO.
ASSICURATO - CONTRAENTE |
COGNOME - NOME/ RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO
TELEFONO FAX E-MAIL |
AVVERSARIO |
COGNOME - NOME/ RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO
TELEFONO FAX E-MAIL |
RAPPORTI INTERCORRENTI CON LA CONTROPARTE
DATA SINISTRO
LUOGO SINISTRO
SINISTRO
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI- LUOGHI - CIRCOSTANZE - ECC.)
TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE - INDIRIZZO - PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)
VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)
RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI RELATIVE ALLA "GESTIONE DEL SINISTRO" - Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.
SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE):
FIRMA DEL DICHIARANTE (ASSICURATO Contraente della Polizza)
Data compilazione del modulo
DATA E FIRMA
Copia sanzioni amministrative Copia documentazione contrattuale
Altro (specificare)
Totale pagine allegate inclusa la presente:
ALLEGATI
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx X00 X0X0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
modello P.0129.SET INFORMATIVO - ed. 11.2022