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ALLEGATO DI LETTERA “A” alla Delibera del Direttore Generale n. del . .
CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO CURRICULARI
Ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 (Art.18) e del D.I. 25/03/1998 n. 142 La presente convenzione regola i rapporti
TRA
- Università degli Studi di (C.F.: ) – Xxx ,
x. , Xxxxx , xx seguito denominato “soggetto promotore, rappresentato per la firma della presente convenzione dal Rettore ;
E
- L'Azienda USL Toscana Centro con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx x. 0, codice fiscale 06593810481 di seguito denominata “Soggetto ospitante”, rappresentata legalmente dal Direttore Generale Dr Xxxxx Xxxxxxx Marchese che delega alla firma della presente convenzione il Direttore dell’Area Dipartimentale Amministrazione del Personale Dr. Xxxxxxx Xxxxx, come da formale atto di delega di cui alla Delibera del Direttore Generale n. del . ._
PREMESSO CHE
- sono da intendersi tirocini curriculari i tirocini formativi e di orientamento posti in essere dallo studente dell’Università di Pisa durante il percorso di studio quale laurea di I livello, laurea magistrale/specialistica, master, dottorato di ricerca;
- i tirocini curriculari sono disciplinati, in mancanza di specifica normativa regionale, dall’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 ed il relativo Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede, all’art. 6, che le attività svolte nel corso di tiroci- ni di formazione e di orientamento possono avere valore di credito formativo;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 relativo a “Modifiche al regolamento recante norme con- cernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della Ri- cerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” prevede, all’art. 10, comma 5, lettera D, il rico- noscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità
1. Il tirocinio curriculare (d’ora innanzi denominato “tirocinio”) concordato dal soggetto ospitante con il soggetto promotore, avrà come oggetto l’acquisizione della conoscenza di realtà del mondo del lavoro finalizzata a completare il percorso formativo accademico del tirocinante e ad agevolare la scelta pro- fessionale attraverso la definizione di uno specifico progetto formativo concordato fra soggetto pro- motore e soggetto ospitante.
2. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è strettamente vincolato al contenuto del progetto formativo.
3. Le proposte di svolgimento di tirocinio, dovranno essere inviate per mail all’Azienda USL Toscana Centro – Ufficio Centrale Tirocini e riportare, tra l’altro, la zona territoriale di preferenza per l’esple- tamento del percorso di tirocinio, scelta tra gli ambiti delle ex aziende e precisamente:
- Azienda ex USL 10 Firenze;
- Azienda ex USL 4 Prato;
- Azienda ex USL 3 Pistoia;
- Azienda ex USL 11 Empoli.
ARTICOLO 2 - Durata del tirocinio
1. La durata del tirocinio non può essere superiore a 12 mesi, proroghe comprese, salvo per i soggetti portatori di handicap per i quali la durata massima consentita è di mesi 24.
2. Qualora se ne prospetti la possibilità, e nel rispetto della normativa vigente, il tirocinio potrà essere prorogato ferme restando le sottoscritte pattuizioni o anticipatamente interrotto.
ARTICOLO 3 - Ruolo dei tutor e Progetto formativo
1. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor individuato dal soggetto ospitante.
2. Il tutor universitario è responsabile delle attività didattico/organizzative e dell’applicazione della con- venzione, ha altresì la funzione di raccordo tra l’università e la soggetto ospitante.
3. Il tutor dell’ente ospitante è responsabile del piano formativo e dell’inserimento e affiancamento del tirocinante per tutta la durata del tirocinio.
4. Ogni tirocinio, attivato in base alla presente convenzione, viene formalizzato per ciascun tirocinante attraverso un progetto formativo contenente:
4.1. il nominativo e i dati anagrafici del tirocinante;
4.2. il corso di studi universitario a cui il tirocinante è iscritto;
4.3. i nominativi e i recapiti del tutor universitario e del tutor dell’azienda/ente ospitante;
4.4. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza previsti nella struttura del soggetto ospitante;
4.5. gli obblighi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
4.6. le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso le quali si svolge il tirocinio;
4.7. gli estremi identificativi dell’assicurazione INAIL e della polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile.
5. Il progetto formativo viene concordato tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante ed è firmato dai rispettivi tutor e dal tirocinante per accettazione.
ARTICOLO 4 - Obblighi del tirocinante
1 Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
1.1 svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comporta- mento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
1.2 seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizza- tivo o altre evenienze;
1.3 rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
1.4 rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell’ordinamento vigente e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
1.5 partecipare agli incontri concordati con il tutor responsabile delle attività didattico – organizza- tive per monitorare l’attuazione del progetto formativo;
1.6 comunicare l’eventuale interruzione del tirocinio in qualsiasi momento dandone informazione scritta al proprio tutor del soggetto ospitante di riferimento e al tutor universitario delle attività didattico-organizzative, nonché all’Ufficio competente del soggetto promotore;
2 Inoltre lo studente beneficiario del tirocinio è tenuto a:
2.1 indossare in modo visibile il cartellino identificativo;
2.2 indossare il vestiario ritenuto idoneo nella sede operativa dell’espletamento del tirocinio formati- vo;
2.3 compilare correttamente il registro presenze;
2.4 rispettare l’orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
2.5 in caso di infortunio o danno di qualsiasi tipo, deve informare immediatamente il tutor del sog- getto proponente e la Compagnia Assicurativa di riferimento;
2.6 è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni che gli saranno impartite dal tutor del sog- getto ospitante e/o dal Dirigente della Struttura interessata dallo svolgimento del tirocinio, an- che ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
2.7 al termine del tirocinio dovrà riconsegnare il cartellino identificativo ed il registro presenze al tu- tor del soggetto ospitante di riferimento;
2.8 osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Usl Toscana Centro, conse- gnato al tirocinante all’atto di accettazione del tirocinio;
3 L’accesso al servizio mensa, se consentito, prevede la corresponsione dell’intero costo del pasto a ca- rico dallo studente.
4 Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il perio- do di tirocinio.
5 Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tiroci- nio.
ARTICOLO 5 - Obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante si impegna a:
1.1. rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti impiegando il tirocinante solo nelle funzioni che rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
1.2. non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale dell’azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione aziendale;
1.3. fornire ai tirocinanti le informazioni sui rischi e sulle condizioni di sicurezza e garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
1.4. dotare i tirocinanti degli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
1.5. segnalare, in caso di incidente occorso durante lo svolgimento del tirocinio, tempestivamente l’evento al soggetto promotore;
1.6. consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l’andamento del tirocinio;
1.7. segnalare con congruo preavviso all’Università e al tirocinante l’eventuale cessazione anticipata del tirocinio indicandone le motivazioni;
1.8. segnalare tempestivamente all’Università e al tutor universitario l’eventuale interruzione o proroga del tirocinio e qualsiasi altra variazione relativa alla durata dello stesso;
1.9. assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio;
1.10.comunicare all’Università eventuali variazioni relative alla propria sede legale.
ARTICOLO 6 - Obblighi del soggetto promotore
1. Spetta al soggetto promotore:
1.1. la nomina di un tutor universitario responsabile delle attività didattico organizzative con ca- pacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che concorrerà all’elaborazione del progetto formativo d’intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi formativi e monitorando l’attuazione del progetto formativo anche attraverso pe- riodici incontri con il tirocinante;
1.2. monitorare le attività svolte durante il tirocinio e gli inserimenti lavorativi successivi all’espe- rienza formativa;
1.3. formare ogni studente tirocinante, prima dell’inizio di ogni tirocinio, sulla legislazione antin- fortunistica, nonché sulla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro ai sensi del D.lgs.81/08 smi e accordo Stato Regioni del 2011;
1.4. espletare la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente prevista dal D.lgs 81/2008. Il tirocinante per poter essere ammesso al percorso di tirocinio deve essere provvisto del “ Giudizio di Idoneità” finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
1.5. la fornitura degli indumenti/vestiario da lavoro nonché degli accessori che, per la particolare natura delle attività svolte, sono necessari per l’espletamento del tirocinio formativo.
ARTICOLO 7 - Coperture assicurative e comunicazioni
1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL (mediante la speciale forma di “gestione per conto” dello Stato, posizione INAIL n. ) oltre che per la re- sponsabilità civile verso i terzi (Assicurazione infortuni con Polizza n.
del - Assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile, con Xxxxxxx
n. del
2. La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’a- zienda, ma rientranti nel progetto formativo.
3. Il soggetto ospitante ed il soggetto promotore si impegnano a porre in essere tutte le comunicazioni riguardanti il tirocinio alle quali siano tenuti in base alla normativa vigente.
ARTICOLO 8 - Limiti numerici dei tirocinanti
1. Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare i limiti numerici previsti dalla normativa regionale eventualmente in vigore, in assenza della quale valgono le disposizioni previsti dalla normativa nazionale vigente.
ARTICOLO 9 - Durata e risoluzione convenzione
1. La presente convenzione ha validità di anni 3, a decorrere dalla data di stipula sotto indicata, salvo disdetta comunicata per scritto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza, restando inteso che devono comunque essere portate a termine le attività di tirocinio precedentemente intraprese.
2. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione:
2.1.cambiamento della ragione sociale del soggetto ospitante;
2.2.l’uso da parte del soggetto ospitante del rapporto di convenzione con l’Università per finalità improprie ed ingannevoli;
2.3.utilizzo del tirocinante per fini diversi da quelli previsti nel progetto formativo.
ARTICOLO 10 - Trattamento dati personali
1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali e di acconsentire che i dati personali concernenti le stesse, raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata.
2. Per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, non- ché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento dei dati personali, per quanto concerne il pre- sente articolo, sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
ARTICOLO 11 – Controversie
1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro, eventuali controversie derivanti dal presen- te contratto di convenzionamento. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti, in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Fi- renze.
ARTICOLO 12 - Bollo e registrazione
1. Le spese di bollo sono a carico delle parti nella misura del 50%.
2. L’imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall’art.6 del D.M. 17/6/2014.
3. Il presente atto verrà registrato solo in caso d’uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.
ARTICOLO 13 - Norma finale
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vi- gente in materia.
2. La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi delle normative vigenti e sarà trasmessa tra- mite posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
Azienda USL Toscana Centro: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx Università degli Studi di :
Letto, confermato e sottoscritto. Firenze, …………………..
Per L’Azienda USL Toscana Centro
Per delega del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro Il Direttore dell’Area Dipartimentale Amministrazione del Personale (Dr. Xxxxxxx Xxxxx)
Per l'Università degli Studi di
Il Rettore
(Prof. )