INDICE
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Comparto Ministeri Personale non dirigente
Gennaio 2017
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 10
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 11
TITOLO II IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 13
Contrattazione collettiva integrativa 14
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo 16
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 23
CAPO II I SOGGETTI SINDACALI 24
Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa 24
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali 24
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa 25
CAPO III I DIRITTI SINDACALI 26
CAPO IV PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI 27
Interpretazione autentica dei contratti 27
CAPO I ORDINAMENTO PROFESSIONALE 29
Criteri per la definizione dei profili professionali 32
Istituzione di nuovi profili 33
Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione 33
Progressione all’interno del sistema di classificazione 36
Procedure per la progressione tra le aree 37
Trattamento economico in caso di progressione fra le aree 38
Flessibilità tra i profili all’interno dell’area 39
Sviluppi economici all’interno delle aree 39
CCNL del 14/9/2007 TABELLA E 40
Procedure e criteri per lo sviluppo economico all’interno dell’area 40
Trattamento economico nei passaggi di fascia retributiva 41
Conferimento e revoca delle posizioni organizzative 44
CAPO V RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 45
Relazioni sindacali del sistema di classificazione 45
TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO 47
CAPO I LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 47
Il contratto individuale di lavoro 47
Ricostituzione del rapporto di lavoro 50
Orario di lavoro flessibile 55
Recupero e riposi compensativi 56
Orario di lavoro per il personale in servizio all'estero 57
CAPO III FERIE E FESTIVITA’ 58
CAPO IV SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 60
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 66
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 68
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche 72
Tutela dei dipendenti portatori di handicap 73
Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica 74
Mobilità volontaria all’interno del comparto 79
Assegnazione temporanea presso altra amministrazione 80
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 84
CAPO VI LE FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO 85
Rapporto di lavoro a tempo determinato 85
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 88
Contratto di formazione e lavoro 89
CAPO VII RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE 92
Rapporto di lavoro a tempo parziale 92
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale .95 Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 96
CAPO VIII DISCIPLINE SPERIMENTALI 98
Disciplina sperimentale del telelavoro 98
CAPO IX FORMAZIONE 101
Principi generali e finalità della formazione 101
Destinatari e procedure della formazione 102
CAPO X NORME DISCIPLINARI 105
Obblighi del dipendente 105
Sanzioni e procedimento disciplinare 107
Codice disciplinare 109
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 113
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 114
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 116
Norme transitorie per i procedimenti disciplinari 117
Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.. 118
CAPO XI ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 118
Termini di preavviso 118
Cause di cessazione del rapporto di lavoro 119
Obblighi delle parti 120
Procedure di conciliazione ed arbitrato 120
CAPO XII VALUTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI IN RELAZIONE AI PROPRI OBIETTIVI ISTITUZIONALI 121
Valutazione e misurazione dell’attività amministrativa e dei servizi pubblici 121
Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative 122
CAPO XIII MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI 122
Obiettivi di carattere generale 122
Valutazione dell’apporto individuale 123
Politiche di incentivazione della produttività 124
CAPO XIV CLAUSOLE SPECIALI 126
Clausole speciali 126
Disposizioni particolari 128
Disposizioni particolari 129
TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO 130
CAPO I STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE 130
Struttura della retribuzione 130
Retribuzione e sue definizioni 131
Stipendio tabellare 132
CCNL del 23/1/2009 – Tabella A 133
CCNL del 23/1/2009 – Tabella B 134
Effetti dei nuovi stipendi 134
CAPO II TRATTAMENTI ACCESSORI 136
Fondo unico di amministrazione 136
Utilizzo del fondo unico di amministrazione 140
Indennità di amministrazione 142
CCNL del 14/9/2007 – Tabella F Rideterminazione dell'indennità di amministrazione 143
Lavoro straordinario 144
CAPO III INDENNITA’ E DISCIPLINE PARTICOLARI 146
Banca delle ore 146
Bilinguismo 146
Trattenute per scioperi brevi 147
Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali 148
Diritti derivanti da invenzione industriale 149
CAPO IV 149
Trattamento di trasferta 149
Trattamento di trasferimento 152
CAPO V 153
Trattamento di fine rapporto 153
Previdenza complementare 153
Copertura assicurativa e patrocinio legale 154
CAPO VI Accordo per la corresponsione dei buoni pasto del 30/4/1996 156
Campo di applicazione e durata 156
Fase sperimentale ed accordo successivo 156
Distribuzione ed impiego dei fondi 156
Condizioni di attribuzione 157
Buoni pasto 158
CAPO VII 158
Norme transitorie di parte economica 158
Norma finale e transitoria 159
Norme finali di parte economica 159
TITOLO VI NORME FINALI 160
Norme di rinvio 160
TABELLE ECONOMICHE - BIENNO 0000-0000 000
Tabella C - CCNL del 23/1/2009 161
INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE BIENNIO 2010-11 INCREMENTI MENSILI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE 161
Tabella D - CCNL del 23/1/2009 162
RISORSE PER IL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 162
ALLEGATI 163
CCNL 16 MAGGIO 1995 163
ALLEGATO B - TABELLA I 163
CCNL INTEGRATIVO 22 OTTOBRE 1997 164
ALLEGATO A 164
CCNL INTEGRATIVO 16 MAGGIO 2001 166
TABELLA B ASSENZE PER MALATTIA NEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO ESEMPI PRATICI 166
CCNL 14 SETTEMBRE 2007 169
ALLEGATO A 169
CCNL 12 GIUGNO 2003 175
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 175
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62 176
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. . 176
CCNL 12 GIUGNO 2003 187
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI 187
Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.
Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.
A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo, che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
La riproduzione della presente raccolta è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito.
CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: CCNL quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995, sottoscritto il 16.05.1995; CCNL sulle tipologie degli orari di lavoro, ai sensi dell’art. 19, c. 5, CCNL 16.05.1995, sottoscritto il 12.01.1996; Accordo sulla concessione dei buoni pasto, sottoscritto il 30.04.1996; CCNL biennio economico 1996-1997, sottoscritto il 26.07.1996; CCNL integrativo del CCNL 16 maggio 1995, sottoscritto il 22.10.1997; CCNL quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 16.02.1999; CCNL biennio 2000-2001, sottoscritto il 21.02.2001; CCNL integrativo del CCNL 16 febbraio 1999, sottoscritto il 16.05.2001; CCNL quadriennio 2002-2005 e biennio 2002-2003, sottoscritto il 12.06.2003; CCNL biennio 2004-2005, sottoscritto il 7.12.2005; CCNL integrativo del XXXX 0000-0000, sottoscritto il 21.04.2006; CCNL biennio 2004-2005, sottoscritto il CCNL quadriennio 2006-2009 e biennio 2006-2007, sottoscritto il 14.09.2007; CCNL biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23.01.2009.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione
(art. 1 CCNL del 23/1/2009)
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all’art. 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 11 giugno 2007.
3. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.
2. Il presente contratto si applica, altresì:
a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e ai sensi della L. 22 dicembre 1990 n. 401 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all’estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all’art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL del 24 aprile 2002.
3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell’amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata ai sensi del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL medesimo.
5. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx.
n.165 del 2001.
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa… omissis…e si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2009 per la parte economica.3
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni interessate con idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Amministrazioni destinatarie entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresì, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette”.
15 luglio 2011, n. 111, nonché l’art. 1 , comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha stabilito che l'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017 è quella in godimento al 31 dicembre 2013. Da ultimo, l’art. 1, comma 255, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso quest’ultima previsione al periodo 2015-2018. Pertanto, il comma in esame deve ritenersi disapplicato: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall’Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001”.
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza delle amministrazioni di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva la quale, oltre che a livello nazionale, si svolge a livello di amministrazione, con la contrattazione integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto. Essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti, salvo quanto previsto dall’art. 45 del D.Lgs. n. 165/2001;
b) partecipazione, che a sua volta si articola negli istituti dell’informazione, concertazione e consultazione e che può avere come strumento applicativo la costituzione di apposite Commissioni;
c) interpretazione autentica dei contratti collettivi.
8 Questo articolo sostituisce l’art. 3 del CCNL del 16/5/1995 abrogato dall’art. 39 del CCNL del 16/2/1999.
Contrattazione collettiva integrativa9
(art. 4 CCNL 16/2/1999; art. 5 CCNL 12/6/2003; art. 4 CCNL del 14/9/2007)
1. Le parti di cui all’art. 10(PAG. 25) (Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa) del CCNL 16/2/1999 sottoscrivono il contratto collettivo integrativo con le risorse del fondo previste dall’art. 31(PAG. 136) (Fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999, al fine di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa.
2. Il contratto collettivo integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, omissis ………10 indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico di amministrazione fra le varie finalità di utilizzo indicate nell’art. 32(PAG.
140) (Utilizzo Fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999.
3. In sede di contrattazione collettiva integrativa e decentrata possono prioritariamente essere, altresì, regolate le seguenti materie:
A) A livello di singola Amministrazione
- le linee di indirizzo generale per l'attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- i riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell’utenza;
- accordi di mobilità;
- le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro;
- ….omissis12;
9 La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso essere effettuata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificati dagli articoli 34 e 54 del D.Lgs. n. 150 del 2009. Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della funzione pubblica (in particolare circ. n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’ art. 2, commi 17 e 19 del D.L. 95 del 2012 convertito nella Legge n. 135 del 2012. Sulla materia deve farsi riferimento anche all’articolo 30, come modificato dall’art. 4 del
D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114 del 2014.
11 Alinea introdotta dall’art. 5 comma 1 del CCNL del 12/6/2003.
- le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno.13
Le materie di contrattazione collettiva integrativa previste dal punto A) sono integrate da quelle previste nell’art. 20, comma 1, lett. A(PAG. 45) (Relazioni sindacali del sistema di classificazione), CCNL 14/09/2007 e all’art. 25(PAG. 52) (Riduzione dell’orario) del CCNL 16/2/1999. La contrattazione in tema di mobilità e dei riflessi delle innovazioni tecnologiche ed organizzative avviene al momento del verificarsi delle circostanze che la rendono necessaria.
E’ demandata al contratto collettivo integrativo l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 19(PAG. 51) (Orario di lavoro) CCNL 16/5/1995. Decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo le parti riassumono la rispettiva libertà di iniziativa.
Ove il modello organizzativo delle Amministrazioni preveda articolazioni di livello regionale o interregionale, la contrattazione di cui al presente punto A si svolge anche presso tali strutture in un’apposita sessione negoziale con i medesimi soggetti, tempi e procedure previsti per il livello nazionale, limitatamente alle materie relative alla gestione delle risorse dei fondi, alla mobilità e alla formazione, specificatamente demandate a tale sede.14
B) presso ogni sede centrale o sede distaccata di amministrazione centrale e ufficio periferico individuato come sede di contrattazione a seguito della elezione delle RSU:
- applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2;
- i criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità, delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché alle misure necessarie per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili;
- modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello di Ministero15;
- l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 19(PAG. 51) (Orario di lavoro) CCNL 16/5/1995.
4. Le componenti salariali da attribuire a livello di contrattazione integrativa sono comunque correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei citati programmi.
12 Cfr. Comitato pari opportunità. Vedi nota n. 35. Il seguente punto elenco non è stato riportato in quanto lo stesso deve ritenersi disapplicato per le motivazioni ivi indicate. Si riporta l’alinea: “le pari opportunità per le finalità indicate nell’art. 7 (Comitato pari opportunità) del presente CCNL, nonché per quelle della legge 10 aprile 1991, n. 125;” quest’ultima legge è stata abrogata dall’art. 57 del D.Lgs. n. 198 del 2006, ad eccezione dell’art. 11.
13 Alinea aggiunto dall’art. 4, comma 6 del CCNL del 14/9/2007.
14 Paragrafo aggiunto dall’art. 4, comma 5 del CCNL del 14/9/2007.
del 2012.
5. Xxxxx restando i principi di comportamento delle parti durante le trattative, indicati nell’art. 11(PAG. 27) (Clausole di raffreddamento) CCNL 16/2/1999, sulle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
6. I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo
(art. 5 CCNL 16/2/1999 come sostituito dall’art. 4 CCNL del 12/6/2003)
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L’individuazione e l’utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L’amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 28616. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni agli organismi indicati nel citato art. 2, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, il contratto collettivo integrativo viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione è demandata al Presidente della delegazione trattante. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.
4. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.
(art. 6 CCNL del 16/2/1999; art. 5 CCNL del 12/6/2003; art. 4 CCNL del 14/9/2007)
1. Ciascuna amministrazione fornisce – anche a richiesta – tutte le informazioni sugli atti aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
2. L'informazione preventiva è fornita nelle seguenti materie e ai soggetti sottoindicati, inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
1) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999:
a) definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività degli uffici;
c) definizione delle dotazioni organiche e loro variazioni;
165 del 2001, come modificati dagli articoli 34 e 54 del D.Lgs. n. 150 del 2009, vedi nota 7. Si rinvia anche ai chiarimenti ed orientamenti emanati in materia dal Dipartimento della funzione pubblica (in particolare circ. n. 7/2010,
n. 1/2011 e n. 7/2011). Successivamente la disciplina di cui al citato art. 5, comma 2, del D.lg. n. 165 del 2001 è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’ art. 2, commi 17 - 19 del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella Legge n. 135 del 2012.
d) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative;21
e) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro;
f) implicazioni dei processi generali di riorganizzazione dei Ministeri;
g) elevazione del contingente da destinare ai contratti di lavoro a tempo parziale, di cui all’art. 21, comma 10(PAG. 92) (Rapporto di lavoro a tempo parziale) CCNL 16/2/1999;
h) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
i)concessione in appalto di attività proprie dell'Amministrazione nell'ambito della disciplina fissata dalla legge;
l) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.
m) programmi di formazione del personale;
n) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) programma dell’organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione; 22
p) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno. 23
2) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999:
a)definizione dei criteri per la determinazione e la distribuzione dei carichi di lavoro;
b) verifica periodica della produttività dell’ufficio/ente;
c) criteri generali per l’organizzazione e la disciplina dell’ufficio/ente;
d) criteri di massima riguardanti l'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente;
e) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione delle amministrazioni aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro dell’ufficio/ente.
f) programmi di formazione del personale;
g) misure programmate in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. Le amministrazioni, nelle materie aventi per oggetto gli atti di gestione adottati e la verifica dei relativi risultati, nonché su tutte quelle demandate alla contrattazione, forniscono un’informazione successiva:
22 Lettera aggiunta dall’art. 4, comma 2 del CCNL del 14/9/2007. 23 Lettera aggiunta dall’art. 4, comma 2 del CCNL del 14/9/2007.
1) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999:
a) stato dell'occupazione e politiche degli organici;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività dei servizi prestati;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) andamento generale della mobilità del personale;
g) qualità del servizio e rapporti con l'utenza;
h) distribuzione complessiva del fondo unico di amministrazione, ai sensi dell’art. 31(PAG. 136) (Fondo unico di amministrazione) CCNL 16/2/1999;
i) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
2) ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999:
a) stato dell'occupazione e politiche dell’organico dell’ufficio/ente;
b) parametri e risultati concernenti la qualità e produttività del servizio prestato nell’ufficio/ente;
c) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro nell’ufficio/ente;
d) attuazione dei programmi di formazione del personale dell’ufficio/ente;
e) misure in materia di igiene e sicurezza nel luogo di lavoro/ente;
f) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni nell’ufficio/ente;
Per l’informazione di cui al presente comma sono previsti almeno due incontri annuali, in relazione al quale l'Amministrazione fornisce le adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate. Le materie per le quali è prevista l’informazione preventiva e successiva possono essere integrate nell’ambito della contrattazione di secondo livello in sede di amministrazione di cui all’art. 4, comma 3, lett. A)(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 16/2/199924.
1. La concertazione è attivata, mediante richiesta scritta, entro tre giorni dal ricevimento dell’informazione di cui alla lett. A) del presente articolo, dai soggetti e nelle materie sottoindicate:
24 Ultimo capoverso aggiunto dall’art. 5, comma 3 del CCNL del 12/6/2003.
1) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999 per:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro;
b) la verifica periodica della produttività degli uffici;
c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle Amministrazioni, nonché quelle relative ai processi di riorganizzazione interna dei Dipartimenti e delle innovazioni tecnologiche ed organizzative.26
d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all’economicità, all’efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell’Amministrazione, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all’esterno. 27
2) dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999:
a) la definizione dei criteri sui carichi di lavoro dell’ufficio;
b) la verifica periodica della produttività dell’ufficio.
2. Sono, altresì, oggetto di concertazione le materie previste nell’art. 20, comma 1, lett. B(PAG. 45) (Relazioni sindacali del sistema di classificazione) CCNL 16/2/1999.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione; dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale ri- sultino le posizioni delle parti nelle materie oggetto della stessa.
1. La consultazione è attivata prima dell’adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro ed è facoltativa. Essa si svolge, invece, obbligatoriamente sulle seguenti materie e con i soggetti di seguito indicati:
1) soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999:
26 Lettera sostituita dall’art. 4, comma 3 del CCNL 2006/2009 del 14/9/ 2007. si riporta la vecchia dicitura della lettera c) del CCNL del 16/2/1999: “ c) le implicazioni dei processi generali di riorganizzazione delle amministrazioni;”. 27 Lettera aggiunta dall’art. 5, comma 4 del CCNL 2006/2009 del 14/9/2007.
c) elevazione del contingente massimo dei posti da trasformare da tempo pieno a tempo parziale di cui all’art. 21, comma 10(PAG. 92) (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL del 16/2/1999.
2) i soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 2(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999:
D) Forme di partecipazione
1. Al fine di favorire un ordinato governo dei processi di ristrutturazione dei ministeri conseguenti all’applicazione della Legge n. 59 del 1997, sono costituiti presso ogni Amministrazione appositi Comitati, …omissis33, composti dai rappresentanti dell’Amministrazione e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo.
2. In tali Comitati le parti esaminano e verificano i risultati dell’azione dell’Amministrazione registrano le convergenze sulle linee di indirizzo per la riorganizzazione e la ristrutturazione dell’Amministrazione. Di tale attività, correlata dai dati raccolti sulle predette materie, viene data comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica.
3. Presso ogni Ministero sarà costituita una Conferenza di rappresentanti dell’ Amministrazione e delle organizzazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa, nel corso della quale sono esaminate due volte l'anno le linee essenziali di indirizzo in materia di organizzazione e gestione dell' amministrazione, con particolare riguardo ai sistemi di verifica dei risultati in termini di efficienza, di efficacia e di qualità dei servizi istituzionali.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali,
29 Il presente punto elenco prevedeva la consultazione per “organizzazione e disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche;”. Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 18, del D.L. 95 del 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 2012, su tale materia ora è prevista l’informazione preventiva e successiva.
il sistema della partecipazione è completato dalla possibilità di costituire, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l’amministrazione è tenuta a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
5. La composizione degli organismi di cui al presente articolo, che non hanno funzioni negoziali, è paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
6. Sono altresì costituiti appositi Comitati paritetici, ai quali è affidato il compito di acquisire elementi informativi al fine di formulare proposte in materia di formazione e di aggiornamento professionale per la realizzazione delle finalità di cui all’art. 24 (PAG.
101) (Principi generali e finalità della formazione) CCNL del 14/9/200734.
Comitato pari opportunità
(art. 7, CCNL del 16/2/1999, come integrato dall’art. 4 CCNL del 14/9/2007)
34 Comma aggiunto dall’art. 5, comma 3 del CCNL 2002/2005, del 12/6/2003.
Qui di seguito si riporta il testo dell’articolo in esame:
“1. Le Amministrazioni, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 2001, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all’art. 8 , comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999, promuovono, anche in relazione alle modalità contenute nel D.Lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) la predisposizione di piani di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto, la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne ed uomini.
1/bis. In tale contesto, i Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascuna Amministrazione, nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 , lett. d), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l’Amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all’art. 4 comma 3, lett. A);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive ai sensi del D.Lgs. dell’11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
d) promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate alle esigenze delle donne ed a quelle degli uomini, redigendo, ad esempio, un bilancio di genere, come previsto dalla “Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche” emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunità in data 24 maggio 2007;
e) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o enti.
1/ter. Ai fini del comma 1/bis le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto indicato dalla Direttiva di cui al comma 1/bis , lett. d), evidenziano nei propri bilanci annuali le attività e le risorse destinate all’attuazione della Direttiva stessa.
2. I Comitati, presieduti da un rappresentante dell’amministrazione, sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell’amministrazione. Il presidente del Comitato designa un vicepresidente. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
3. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale:
- accesso e modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quello dei servizi sociali nella fruizione del part-time;
- perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali nel sistema classificatorio;
- processi di mobilità.
4. Le amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sulle condizioni delle lavoratrici all’interno delle amministrazioni.
4/bis. Il Comitato pari opportunità collabora con l’Amministrazione alla redazione di una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell’anno precedente e di quelle previste per l’anno in corso, così come previsto dalla Direttiva di cui al comma 1/bis, lett. d.
5. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.”
Qui di seguito si riporta il testo dell’articolo in esame:
“1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti , anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro.
3. Nell’ambito delle forme di partecipazione previste dall’art. 6 (Sistema di partecipazione), lett. D) sono, pertanto, istituiti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente contratto, specifici Comitati Paritetici presso ciascuna amministrazione con i seguenti compiti:
raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
formulare proposte per la definizione dei codici di condotta.
4. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle amministrazioni per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonché la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie.
5. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall’art. 25 (destinatari e procedure della formazione), idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale.
I SOGGETTI SINDACALI
Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
1. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di amministrazione di cui all’art. 4, comma 3, lett. A)(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 16/2/1999, sono le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL di comparto.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. B)(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa), CCNL 16/2/1999, sono:
- le R.S.U.
- le organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del CCNL.
Titolarità dei permessi e delle prerogative sindacali
(art. 9, CCNL del 16/2/1999, art. 1 CCNL del 10/2/2004)
1. La titolarità dei permessi sindacali nel luogo di lavoro, così come previsto dall’art. 10, comma 1 dell’accordo collettivo quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonché sulle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998, compete con le modalità e nelle quantità previste dall’accordo stesso ai seguenti soggetti:
a) componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) dirigenti sindacali:
6. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell’amministrazione ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
7. Le Amministrazioni favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati sono tenuti a svolgere una relazione annuale sull’attività svolta.
8. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati possono essere rinnovati nell’incarico per un solo mandato.”
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle R.S.U. siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
- dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale;37
- componenti degli organismi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa, qualora non coincidenti con nessuno dei soggetti di cui alla lett. a) ed ai due precedenti alinea.
2. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’accordo quadro di cui al comma 1.
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa
(art. 10, CCNL del 16/2/1999)
1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita:
I - A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE
a) Per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa;
b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all’art. 8 CCNL 16/2/1999 (PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1;
II) NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA:
a) per la parte pubblica:
- dal titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato;
- da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto.
b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all’art. 8 CCNL 16/2/1999 (PAG. 24)
(Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 2.
2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N).
I DIRITTI SINDACALI
Diritto di assemblea
(art. 2, CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. I dipendenti del comparto hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con le Amministrazioni per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro:
- singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art.1, comma 6 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle prerogative sindacali.
- dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti , con le modalità dell’art. 8, comma 1 dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
- da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto, di cui al primo alinea, congiuntamente con la RSU;
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Contributi sindacali
(Art 12 bis introdotto dall’art. 1 del CCNL integrativo del 22/10/1997)
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all’amministrazione a cura del dipendente o dell’organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione di appartenenza e all’organizzazione sindacale interessata. L’effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l’amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse.
Interpretazione autentica dei contratti
(art. 12, CCNL del 16/2/1999)
1. Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione dei contratti collettivi, nazionali o integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47 del D.Lgs. n. 165/2001 o quelle previste dall’art. 5 (PAG. 16) (Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo integrativo), CCNL 16/2/1999, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.
2. La medesima procedura può essere attivata anche a richiesta di una delle parti.
Norma di rinvio
1. Per le altre prerogative si rinvia a quanto previsto dall’accordo quadro di cui al comma 1, in particolare all’art. 10, comma 2 relativo alle modalità di accredito dei dirigenti sindacali presso le amministrazioni, nonché ai CCNQ stipulati il 27 gennaio 1999, il 9 agosto 2000, il 13 febbraio 2001 ed il 18 dicembre 2002 e loro successive modifiche.
CAPO I ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Obiettivi e finalità
(art. 5 CCNL del 14/9/2007)
1. Nel quadro degli obiettivi di ammodernamento delle pubbliche Amministrazioni, le parti prendono atto della necessità di proseguire il processo di riforma del sistema di classificazione professionale, come presupposto di grande rilevanza strategica per attuare e sostenere il miglioramento della funzionalità degli uffici, nonché promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità esistenti.
2. Nell’ambito di tale processo, l’istituzione della Commissione per l’ordinamento prevista dal CCNL 12 giugno 200340 ha consentito di realizzare una fase istruttoria per l’analisi e la verifica, in sede tecnica, di tutti gli aspetti di tale tematica, anche al fine di misurare il cambiamento finora operato dai contratti e di proporre l’adozione di soluzioni più avanzate.
3. Nella prospettiva di realizzare un nuovo modello classificatorio, le parti ribadiscono il loro impegno ad individuare idonei strumenti gestionali che possano assicurare,
40 Art. 9 - COMMISSIONE PARITETICA PER IL SISTEMA CLASSIFICATORIO
1. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative individuali richiedono l’impegno delle parti nel portare avanti il sistema di classificazione professionale di cui al CCNL del 16 febbraio 1999, quale efficace e concreto strumento di riforma.
2. A tale scopo, le parti, attuata la fase di prima applicazione del sistema classificatorio di cui al comma 1, si danno atto della necessità di valutarne i risultati nella prospettiva di pervenire anche ad una semplificazione dello stesso per una migliore gestione dei processi lavorativi ed un impiego più flessibile delle risorse umane.
3. A tal fine è istituita, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente CCNL, una Commissione paritetica ARAN - Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, con il compito di acquisire tutti gli elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi suindicati e di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del sistema classificatorio che in particolare esamini la possibilità di:
- attuare una riduzione degli attuali accessi dall’esterno;
- individuare all’interno delle aree posizioni esclusivamente economiche e le relative modalità di sviluppo professionale;
- ricomporre i processi lavorativi attraverso una nuova declaratoria di area, con l’indicazione di eventuali norme transitorie per il passaggio dall’attuale al nuovo sistema;
- valutare le implicazioni sulla dotazione organica derivanti dall’applicazione delle proposte.
Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale, saranno adottate sulla base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. A tale Commissione è demandato anche il compito di formulare proposte in ordine alla verifica della disciplina dell’area della vice dirigenza e di quella dei professionisti, ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed organizzazioni sindacali. La realizzazione di tali proposte avverrà con le modalità e tempi indicati nell’art. 10 della legge 19 luglio 2002 n.145.
attraverso la crescita professionale ed economica dei dipendenti, una maggiore qualità ed efficacia dell’azione delle pubbliche Amministrazioni.
4. La nuova classificazione, pertanto, si basa sui seguenti principi:
- valorizzazione delle professionalità interne per garantire alla collettività prestazioni di elevata qualificazione ed il conseguimento di obiettivi di efficacia;
- flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione all’effettivo sviluppo professionale.
5. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua, che attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituisce un fondamentale fattore di accrescimento professionale, di aggiornamento delle competenze, nonché di affermazione di una nuova cultura gestionale.
Classificazione
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi delle Amministrazioni, è articolato in tre aree:
Prima Area: comprendente la ex posizione A1, A1S;
Seconda Area: comprendente le ex posizioni B1, B2, B3 e B3S; Terza Area: comprendente le ex posizioni X0, X0X, X0, X0 x X0X.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’allegato A del presente CCNL.
3. All’interno di ogni singola area, sono collocati i profili professionali che, in quanto riconducibili ad un medesimo settore di attività o ad una medesima tipologia lavorativa o professionale, possono essere tra loro omogenei o affini.
4. I profili professionali, secondo i settori di attività, definiscono i contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica ed esaustiva delle mansioni svolte, dei requisiti e del livello di professionalità richiesto.
5. Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate professionalmente equivalenti all’interno dell’area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito.
6. L’accesso dall’esterno nelle aree è previsto nella posizione retributiva iniziale di ciascun profilo professionale in relazione a quanto stabilito nell’Allegato A (PAG. 169) del CCNL del 14/9/2007, anche al fine di garantire un assetto classificatorio omogeneo tra le diverse Amministrazioni del comparto.
7. Al fine di favorire la valorizzazione della professionalità dei dipendenti è prevista la possibilità di effettuare progressioni all’interno del sistema classificatorio.
8. Per ciascun profilo, in relazione all’arricchimento professionale conseguito dai dipendenti nello svolgimento della propria attività, viene individuato un sistema di progressioni economiche, che si attua mediante l’attribuzione di successive fasce retributive. Per l’Area prima sono previste tre fasce economiche, per l’Area seconda sei e per la terza sette.
Profili professionali
1. Nel sistema di classificazione la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale, nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi di ciascuna Amministrazione.
2. Ai sensi dell’art. 6 (PAG. 30) (Classificazione), CCNL 14/9/2007, i profili professionali sono collocati all’interno di ciascuna area, secondo i settori attività ed individuano, in relazione agli obiettivi istituzionali delle Amministrazioni, le diverse tipologie professionali esistenti. Ciascun profilo è unico e si caratterizza per il titolo di studio necessario per l’accesso dall’esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese.
3. I profili professionali, nell’ambito di ogni settore di attività all’interno di ciascuna area, sono definiti dalla contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 3, lett. A(PAG. 14), CCNL 16/2/1999, con l’assistenza obbligatoria dell’ARAN. Tale attività di assistenza è preordinata a garantire un assetto omogeneo all’interno del comparto sulla base dei criteri definiti a livello nazionale e può realizzarsi anche attraverso uno specifico parere tecnico.
Criteri per la definizione dei profili professionali
1. I profili, distinti per settori di attività, possono accorpare le mansioni precedentemente articolate sulle diverse posizioni economiche di ciascuna area, secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell’Allegato A, (PAG. 169), CCNL 14/9/2007, che definisce, altresì, i requisiti necessari per lo svolgimento dei compiti che il lavoratore è tenuto ad effettuare, nonché le modalità di accesso.
2. Ai fini della definizione dei profili professionali la contrattazione integrativa di Amministrazione terrà conto dei seguenti criteri:
a) superamento dell’eccessiva parcellizzazione del precedente sistema, attraverso la costituzione di profili che comprendano al proprio interno attività tra loro simili e riconducibili ad una tipologia lavorativa comune, pur nel rispetto della differenziazione dei contenuti tecnici;
b) individuazione all’interno delle aree di profili unici con riferimento ai contenuti delle mansioni, senza possibilità di costituzione di uno stesso profilo professionale articolato su due aree diverse;
c) semplificazione dei contenuti delle mansioni attraverso l’utilizzazione di formulazioni più ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate;
d) attualizzazione delle mansioni in relazione ai processi di ammodernamento delle Amministrazioni ed alle nuove tecnologie adottate;
e) indicazione della confluenza tra vecchio e nuovo sistema, al fine di garantire il rispetto dell’inquadramento già acquisito nel sistema di classificazione, nonché di evitare che il personale appartenente ad una posizione giuridico - economica inferiore venga inquadrato in una posizione retributiva più elevata, con conseguente aggravio di spesa;
f) garanzia che, nell’utilizzazione della clausola di cui all’art. 6, comma 6 (PAG. 30) (Classificazione) del CCNL 14/9/2007, sarà rispettato nei casi di accesso, a parità di professionalità richiesta nel profilo, il mantenimento del medesimo trattamento economico stipendiale previsto per il personale in servizio.
3. Nei casi in cui sia necessaria la ricomposizione dei processi lavorativi all’interno delle aree, con la conseguente riorganizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, articolata su più profili professionali nell’ambito di una stessa area, viene costituito un profilo unico che ricomprende sia il profilo di base che quello o quelli più evoluti comunque appartenenti ad una medesima famiglia professionale o riconducibili ad una stessa tipologia lavorativa. In tale profilo unico ogni dipendente mantiene, ad invarianza di spesa, il trattamento economico complessivo in godimento e la professionalità acquisita, con la conservazione della fascia economica corrispondente alla trasposizione automatica di cui all’art. 10 (PAG. 33) (Nuovo inquadramento e norme
di prima applicazione) del CCNL 14/9/2007, mentre la posizione iniziale di accesso dall’esterno al profilo stesso coincide con quella del profilo di base preso in considerazione nel processo di ricomposizione.
Istituzione di nuovi profili
1. Le Amministrazioni, in relazione alle proprie necessità organizzative, possono prevedere l’istituzione di nuovi profili nell’ambito delle dotazioni organiche individuandone la posizione di accesso, secondo i criteri di cui all’art. 8, comma 2(PAG.
32) (Criteri per la definizione dei profili professionali) del CCNL 14/09/2007.
2. Nel caso in cui il nuovo profilo definito in contrattazione integrativa tragga origine dallo sdoppiamento di un profilo di pari livello retributivo precedentemente previsto, in esso possono essere inquadrati, in prima applicazione, con il consenso degli interessati e senza incremento di spesa, i dipendenti che, in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per il nuovo profilo professionale nell’area di appartenenza, svolgano già le relative mansioni e siano collocati nella medesima area. Il passaggio avviene con mantenimento della fascia retributiva maturata. In caso di mancato consenso il dipendente resta assegnato al profilo di appartenenza, ove questo sia confermato, e torna a svolgerne le relative mansioni.
3. Ai fini dell’assegnazione ai profili di nuova istituzione, prima di procedere alla selezione dall’esterno, trova applicazione il principio della flessibilità disciplinato secondo le procedure e percentuali indicate nell’art. 16(PAG. 39) (Flessibilità tra i profili all’interno dell’area) CCNL del 14/09/2007.
Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione
(art. 10 CCNL del 14/9/2007)
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL 41 è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione economica già conseguita nell'ordinamento di provenienza e con la collocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la Tabella B (PAG. 35) (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione) del CCNL 14/9/2007.
3. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di ciascuna Amministrazione, i contingenti delle originarie posizioni economiche di cui al precedente sistema di classificazione, sono portati alla posizione di accesso prevista in ogni profilo in applicazione dell’art. 6, comma 6, (PAG. 30) (Classificazione) CCNL 14/9/2007.
5. Il nuovo inquadramento di cui ai commi 1 e 2 viene comunicato ai dipendenti a cura di ciascuna Amministrazione al termine delle relative procedure.
TABELLA B
Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione – CCNL 14/9/2007
Aree precedente sistema classificatorio | Posizioni economiche del precedente sistema classificatorio | Aree nuovo sistema classificatorio | Fasce retributive all’interno delle aree |
Area A | A1 A1S | Prima area | F1 F2 |
// | F3 | ||
Area B | B1 | Seconda area | F1 |
B2 | F2 | ||
B3 B3S | F3 F4 | ||
// | F5 | ||
// | F6 | ||
Area C | C1 | Terza area | F1 |
C1S C2 | F2 F3 | ||
C3 C3S | F4 F5 | ||
// | F6 | ||
// | F7 |
Accesso dall’esterno
(art. 11 CCNL del 14/9/2007)
1. Il reclutamento del personale avviene attraverso procedure concorsuali pubbliche ovvero mediante quelle di avviamento al lavoro di cui alla legge del 28 febbraio 1987,
n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Le Amministrazioni sono tenute a riservare all’accesso dall’esterno una quota delle vacanze organiche, pari al 50 per cento dei posti disponibili di ciascun xxxxxxx00, nel rispetto della programmazione del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 3(PAG. 33) (Nuovo inquadramento e norme di prima applicazione) del CCNL 14/9/2007.
3. Le assunzioni dall’esterno alle aree del presente sistema di classificazione avvengono alle posizioni di accesso individuate per ciascun profilo e con i requisiti indicati nell’Allegato A (PAG. 169) del CCNL 14/9/2007.
Progressione all’interno del sistema di classificazione
1. In relazione al sistema di classificazione previsto dal presente contratto, le progressioni dei dipendenti all’interno del nuovo ordinamento professionale si configurano come:
b) Sviluppi economici all’interno delle aree:
si configurano come progressione economica, di ogni profilo, all’interno delle aree che si realizza mediante la previsione, dopo la posizione di accesso al profilo medesimo, di successive fasce retributive secondo la disciplina di cui agli artt. 17(PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) e 18(PAG. 40) (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area) del CCNL del 14/9/2007.
2. Le progressioni di cui al precedente comma 1, omissis47 e b), devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei
45 Tale disposizione deve intendersi non più applicabile per effetto dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150 del 2009. Sull’argomento è intervenuto anche l’art. 18, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 70 del 2013, che ha abrogato il comma 1-ter del citato articolo 52. Vedasi anche nota successiva.
risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualità dell’esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire.
Progressioni tra le aree
Procedure per la progressione tra le aree
(art. 14 CCNL del 14/9/2007)
48 Vedi nota n. 45. L’articolo in esame deve ritenersi disapplicato:
“1. Le progressioni da un’area all’altra immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi:
a) garanzia dell’accesso dall’esterno nei posti disponibili in ciascun profilo nella misura di cui all’ art. 11, comma 2 (accesso dall’esterno).
b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. Ai fini della determinazione del punteggio finale si fa riferimento al titolo di studio, all’esperienza professionale, agli altri titoli culturali e professionali, ai corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ed alle prove selettive finali.
2. Le progressioni di cui al comma 1 sono realizzate nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano previo superamento di una selezione interna aperta alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l’accesso al profilo cui si riferisce la selezione, in base a quanto previsto dall’allegato A.
3. La selezione interna di cui al comma 2 prende in considerazione:
a) i seguenti titoli valutati in relazione a criteri oggettivi formulati con le procedure di cui all’art. 20 (relazioni sindacali nel sistema di classificazione) ed, in tale sede, ulteriormente integrabili:
- titoli di studio e culturali, diplomi di specializzazione o perfezionamento;
- corsi di formazione, anche esterni all'Amministrazione, per i quali sia previsto l’esame finale, qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all’attività lavorativa affidata;
- qualità della prestazione lavorativa in relazione ai risultati conseguiti, valutata ai sensi dell’art. 22 (valutazione dell’apporto individuale);
- arricchimento professionale desumibile dalla documentazione presentata dall'interessato e valutata in relazione: all’esercizio di mansioni superiori svolte secondo le vigenti disposizioni; allo svolgimento di specifici incarichi professionali nel corso dell'esperienza lavorativa o di ricerche o di studio affidati dall'Amministrazione e da questa attestati; a ulteriori titoli culturali e di studio, pubblicazioni e titoli vari non altrimenti valutati;
b) verifica della professionalità richiesta dal profilo superiore attraverso un’apposita prova volta ad accertare il possesso delle capacità acquisite anche attraverso percorsi formativi.
Gli elementi della selezione sono tra loro diversamente combinati e ponderati in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano le aree ed i profili cui si riferiscono le selezioni. In ogni caso i titoli e l’anzianità di servizio non assumono rilevanza prevalente.
4. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2 (codice disciplinare), o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
5. Le progressioni di cui al presente articolo sono finanziate dalle Amministrazioni sulla base della programmazione del fabbisogno in tema di gestione delle risorse umane e di reclutamento del personale, ai sensi delle vigenti disposizioni. 49 Vedi nota n. 45. L’articolo in esame deve ritenersi disapplicato:
“1. Le procedure relative alle modalità di svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le aree e l’integrazione dei relativi criteri di cui all’art. 13 (progressioni tra le aree) sono preventivamente individuate dalle Amministrazioni con atti di organizzazione improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di
Trattamento economico in caso di progressione fra le aree
Disposizione transitoria
(Art. 36, CCNL del 14/9/2007)
espletamento delle selezioni interne, ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3 del d. lgs. n. 165 del 2001, previa concertazione con le XX.XX.
2. Nel caso in cui le selezioni interne del presente articolo abbiano avuto esito negativo i posti già disponibili per dette selezioni possono essere coperti mediante l’accesso dall’esterno.
3. Nel caso di progressione interna nel sistema di classificazione di cui all’art. 13 (progressioni tra le aree) e per il passaggio tra profili ai sensi dell’art. 16 (flessibilità tra profili all’interno dell’area), le Amministrazioni comunicano per iscritto al dipendente interessato il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 26 maggio 1997.
4. In occasione delle procedure di progressione all’interno del sistema di classificazione, qualora le Amministrazioni non abbiano già provveduto a sottoscrivere i contratti individuali di lavoro, si procede alla formalizzazione degli stessi.
5. Al fine di sostenere i processi di crescita professionale dei dipendenti e di garantire una migliore funzionalità degli uffici, in sede di prima applicazione del presente CCNL49 e nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore, le Amministrazioni, verificate le effettive disponibilità di bilancio e previo espletamento delle modalità di relazioni sindacali previste dall’art. 34 (relazioni sindacali del sistema di classificazione), assumono ogni utile iniziativa volta ad avviare, entro un anno, le procedure di progressione tra le aree di cui al presente articolo.”
50 Vedi nota n. 45. L’articolo in esame deve ritenersi disapplicato:
“1. Nel caso di progressione tra le aree, al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale del nuovo profilo di inquadramento, conseguito attraverso la selezione, ivi compresa l’indennità di amministrazione corrispondente.
2. Qualora il trattamento stipendiale in godimento, corrispondente alla fascia di provenienza, risulti superiore a quello iniziale di nuovo inquadramento, il relativo differenziale è mantenuto come assegno ad personam, che continua a gravare sul Fondo unico e che viene successivamente riassorbito con l’acquisizione delle ulteriori fasce retributive. Tale assegno ad personam conserva la natura giuridica ed economica di trattamento stipendiale fondamentale.
3. Salvo quanto previsto al comma 2, vengono riassegnate al Fondo unico di amministrazione, secondo le modalità previste dall’art. 105, comma 1, undicesima alinea, le risorse del Fondo stesso utilizzate per il finanziamento della fascia economica di provenienza, che sono pari al differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto del passaggio e la fascia retributiva iniziale del profilo di provenienza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra l’indennità di amministrazione posseduta all’atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza”.
Flessibilità tra i profili all’interno dell’area
1. All'interno dell'area è consentito il passaggio tra profili diversi, a parità di livello di accesso ed a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo in base all’Allegato A (PAG. 169) CCNL 14/9/2007.
2. Il passaggio del dipendente avviene nei limiti della percentuale di dotazione organica del profilo di destinazione riservata all'accesso dall'interno e l'interessato conserva la fascia retributiva acquisita, che rimane a carico del fondo.
3. Il passaggio è effettuato dalle Amministrazioni, tenuto conto delle esigenze di servizio, a domanda degli interessati, previa verifica volta ad accertare il possesso delle capacità professionali richieste ed, a parità in caso di più domande, con valutazione dei titoli posseduti in base ai criteri previsti dall'art. 13(PAG. 37) (Progressioni tra le aree) del CCNL 14/9/2007.
4. Qualora nell’area si determinino posti disponibili nella dotazione organica di un profilo è consentito, tenuto conto delle esigenze di servizio, anche lo sviluppo professionale dei dipendenti inquadrati in altro profilo, di diverso livello di accesso, della medesima area purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per l'accesso all’area, di cui all’Allegato A (PAG. 169) del CCNL 14/9/2007 e con risorse a carico del fondo. Tale sviluppo avviene con le modalità previste dall'art. 18, commi 6 e 7(PAG. 40) (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area) del CCNL 14/9/2007.52
Sviluppi economici all’interno delle aree53
(art. 17 CCNL del 14/9/2007)
1. Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, disciplinata dall’art. 6(PAG. 30) (Classificazione) del CCNL 14/9/2007, deve corrispondere, nelle singole aree, all’interno di ciascun profilo, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza.
2. Ai sensi del comma 1, fermo restando l’inquadramento del dipendente nella posizione di accesso del profilo, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce retributive il cui numero ed i valori economici annui sono stabiliti nella allegata Tabella E del CCNL 14/9/2007 (Sviluppi economici all’interno delle aree).
3. Lo sviluppo economico si attua con la stipulazione del contratto integrativo di Amministrazione, nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 32 (PAG. 140) (Utilizzo del fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999, nel rispetto di quanto ivi stabilito al comma 2, sesta alinea, nonché dei criteri generali previsti all’art. 18 (PAG. 40) (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno dell’area) del CCNL 14/9/2007.
CCNL del 14/9/2007 TABELLA E
Sviluppi economici per fasce retribuite dal 31.12.2007
Retribuzione tabellare
Aree | Fasce retributive | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
TERZA | 20.220,66 | 20.943,94 | 22.134,06 | 24.315,03 | 25.882,86 | 27.643,68 | 29.336,18 |
SECONDA | 16.562,11 | 17.418,39 | 18.530,99 | 19.638,44 | 20.301,11 | 20.888,30 | |
PRIMA | 15.682,93 | 16.246,21 | 16.846,21 |
Procedure e criteri per lo sviluppo economico all’interno dell’area54
(art. 18 CCNL del 14/9/2007)
1. Lo sviluppo economico di cui all’art. 17 (PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007 è effettuato secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo, integrabili nella contrattazione integrativa, sulla base di appositi indicatori ponderati in relazione al diverso livello di professionalità richiesto per i singoli profili in ciascun settore di attività all’interno area.
2. I passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente successiva avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio, per tutti i lavoratori, ivi compresi quelli che ricoprono incarichi di natura organizzativa o professionale, selezionati in base ai criteri del presente articolo.
3. A tal fine le Amministrazioni programmano i citati passaggi tenendo conto delle risorse presenti nel Fondo, a consuntivo, alla data del 31 dicembre di ciascun anno precedente.
4. Il numero dei dipendenti che acquisisce la fascia retributiva è stabilito in funzione delle risorse finanziarie disponibili.
0.Xx permanenza nella fascia attribuita è definita in contrattazione integrativa e non può essere inferiore a due anni.
6.I passaggi alle fasce retributive successive a quella iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri e principi di meritocrazia:
a) esperienza professionale maturata;
b) titoli di studio, culturali e pubblicazioni, tutti coerenti con la attività del profilo, nonché ulteriori titoli culturali e professionali non altrimenti valutabili;
c) percorsi formativi con esame finale qualificati quanto alla durata ed ai contenuti che devono essere correlati all'attività lavorativa affidata. Ove le Amministrazioni non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato.
7. I criteri selettivi di cui al comma 6 - integrabili nella contrattazione integrativa - sono equamente valutati, sulla base di valori percentuali, da definirsi a tale livello, e sono tra loro combinati e ponderati in modo da evitare la prevalenza dell’uno sull’altro. Con particolare riferimento all’esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell’ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare.
8. Non possono partecipare alle progressioni i dipendenti che abbiano avuto, negli ultimi due anni, provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall’art. 13, comma 2(PAG. 109) (Codice disciplinare) CCNL 12/6/2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado.
Trattamento economico nei passaggi di fascia retributiva
1 In caso di progressione economica di cui all’art. 18(PAG. 40) (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007, oltre al trattamento tabellare della fascia retributiva successiva, compete l'indennità di amministrazione ad essa correlata, secondo le modalità di cui all’art. 17, comma 3 (PAG. 39), (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007.
2 Nel caso in cui dall'istituzione di nuove fasce retributive non derivi un diverso parametro di indennità di amministrazione, il dipendente in caso di progressione ad una delle nuove fasce retributive continua a percepire l'indennità di amministrazione nel frattempo maturata.
3 In caso di cessazione dal servizio del dipendente, si applica quanto previsto dall’art. 32, comma 3(PAG. 137), (Fondo unico di amministrazione) del CCNL del 14/9/2007.
0.Xx presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 52, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 165/2001 per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell’ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano “mansioni immediatamente superiori” le mansioni svolte dal dipendente all’interno della stessa area in profilo appartenente alla posizione di livello economico immediatamente superiore a quella in cui egli è inquadrato, secondo la declaratoria riportata nell’Allegato A (PAG. 169) (CCNL del 14/9/2007) del presente contratto. Le fasce retributive56 a contenuto solo economico non sono prese in considerazione a tal fine. Sono, altresì, considerate “mansioni superiori”, per i dipendenti che rivestono l’ultima posizione economica dell’area di appartenenza, le mansioni corrispondenti alla posizione economica iniziale dell’area immediatamente superiore.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le selezioni interne di cui all’art. 12(PAG. 36) (Progressioni all’interno del sistema di classificazione)57 CCNL 14/9/2007;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da ciascuna
amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, previa consultazione delle Organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999. La disciplina delle mansioni superiori, come integrata dal presente articolo, entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori di cui al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle relative mansioni, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.
….omissis
3. Le mansioni superiori formalmente conferite prima del 16/2/199959 o successivamente per i casi previsti dall’art. 41, commi 2 e 3 sono valutate - nell’ambito della determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna - tra tutti gli altri elementi e titoli presi in considerazione purché non in modo esclusivo.
….omissis
59 Data di entrata in vigore del CCNL 1998/2001 del 16/2/1999.
1. Nell’ambito della Terza area61 le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità.
2. Tali posizioni organizzative possono riguardare settori che richiedono l’esercizio di:
- funzioni di direzione di unità organizzativa, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
- attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate al possesso di titoli universitari;
- attività di staff e/o di studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
3. Il valore dell’indennità di cui al comma 1) è ricompreso tra un minimo di € 1.032, ed un massimo di 2.581,00, annui lordi per tredici mensilità in relazione alle risorse disponibili nel fondo di cui all’art. 31(PAG. 136) (Fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999.
Conferimento e revoca delle posizioni organizzative
(art. 19, CCNL del 16/2/1999)
1. Possono procedere all’individuazione delle posizioni organizzative le amministrazioni che abbiano realizzato:
- l’attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 165/2001, con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 7, 8 e 14;
- la ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche;
61 Area C nell’ordinamento di cui al CCNL 1998/2001 del 16/2/1999.
- l’istituzione e l’attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione62, determinando i criteri generali e le procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
2. Gli incarichi sono conferiti dai dirigenti con atto scritto e motivato, tenendo conto dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alle caratteristiche dei programmi da realizzare.
3. Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato, prima della scadenza, a seguito di:
- inosservanza delle direttive contenute nell’atto di conferimento;
- intervenuti mutamenti organizzativi;
- accertamento di risultati negativi.
4. La revoca dell’incarico comporta la perdita della indennità di posizione e la restituzione del dipendente alle funzioni del profilo di appartenenza.
RELAZIONI SINDACALI DEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
Relazioni sindacali del sistema di classificazione64
1. Nell’ambito del sistema di classificazione sono previsti i seguenti livelli di relazioni sindacali nelle materie sotto indicate:
A) CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA:
a) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 17 (PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007;
b) individuazione dei profili di cui all’art. 8(PAG. 32) (Criteri per la definizione dei profili professionali) del CCNL 14/9/200766;
B) INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE:
a) individuazione dei contingenti destinati alle selezioni interne ai sensi dell’art. 13(PAG. 37) (Progressioni tra le aree) del CCNL 14/9/2007;
b) determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure di selezione interna di cui agli artt. 13(PAG. 37) (Progressioni tra le aree) e 14(PAG. 37) (Procedure per la progressione tra le aree) del CCNL 14/9/2007;
c) con riferimento agli artt. 17(PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) del CCNL 14/9/2007 e 18(PAG. 44) (Posizioni organizzative) del CCNL 16/2/1999:
-criteri generali per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa;
-graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell’attribuzione della relativa indennità;
-criteri e procedure di valutazione periodica delle attività svolte dai dipendenti interessati nonché le necessarie garanzie di contraddittorio.
2. Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di trenta giorni dalla sua attivazione.
LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto individuale di lavoro
(Art. 14 CCNL del 16/5/1995)
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di legge e della normativa comunitaria.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica67 di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto a tempo determinato;
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del contratto collettivo vigente anche per le cause che costituiscono le condizioni risolutive del contratto di lavoro. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 22, comma 2,(PAG. 95) (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 16/2/1999.
5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal comma 4 dell’art. 21(PAG. 92) (Rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL 16/2/1999, di non avere un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione .
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7. Il contratto individuale di cui al comma 1, …omissis…68, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli artt. 17 e 28 del DPR 9 maggio 1994, n. 487.
Periodo di prova
(Art. 14/bis, introdotto dall’art. 2 del CCNL integrativo del 22/10/1997 e modificato dall’art 1769, comma 5, CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue;
- 2 mesi per le posizioni economiche A1 e B170;
- 4 mesi per le posizioni economiche X0, X0, X0, X0;00
Xx base a criteri predeterminati dall’Amministrazione, sentite le XX.XX., possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti appartenenti ai ruoli della medesima amministrazione che siano stati inquadrati in qualifica superiore a seguito di processi di riqualificazione che ne abbiano verificato l’idoneità.
69 Con questo articolo viene sostituito il primo capoverso del 1° comma dell’art. 14/bis
71 Vedi anche nota precedente.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dai regolamenti vigenti ai sensi dell'art. 69 del d.lgs n. 165 del 2001. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 (PAG. 66) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 16/5/1995.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Il dipendente proveniente dalla stessa o da altra amministrazione del comparto, durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione, e in caso di mancato superamento della prova, o per recesso dello stesso dipendente rientra, a domanda, nella qualifica e profilo di provenienza.
10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’amministrazione del comparto, vincitore di concorso presso amministrazione o ente di altro comparto, è concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
(Art. 15 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. L’amministrazione si pronuncia motivatamente, entro 60 giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente è ricollocato nell’area, nella posizione economica e nel profilo rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’amministrazione medesima al momento del rientro.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto delle procedure di cui all’art. 39 della legge n. 449/97 e successive modificazioni e integrazioni ed è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’amministrazione ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l’assunzione da parte del richiedente nonché del positivo accertamento dell’idoneità fisica qualora la cessazione del rapporto fosse dovuta a motivi di salute.
4. Qualora per effetto di dimissioni, il dipendente goda di trattamento pensionistico si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo.
Orario di lavoro
(art. 19 CCNL del 16/5/1995; Allegato A, punto 4, CCNL integrativo del 22/10/1997)
74
1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, l’orario di lavoro previo esame con le organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 16/2/1999, del presente contratto, è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici.
2. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico; le rispettive articolazioni, ai sensi dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono determinate, previo esame con le organizzazioni sindacali75 dai dirigenti responsabili in conformità agli artt. 16, comma 1, punto d) e 17, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 199376.
A tal fine, l’orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri :
- ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane;
- miglioramento della qualità delle prestazioni;
- ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza;
- miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni.
3. Per la realizzazione dei suddetti criteri possono essere adottate, anche coesistendo, le seguenti tipologie di orario:
- orario articolato su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al completamento dell’orario d’obbligo.
- orario articolato su sei giorni: si svolge di norma per sei ore continuative antimeridiane;
- orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera;
- orario plurisettimanale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
4. …omissis78 …. Dopo massimo sei ore continuative di lavoro deve essere prevista una pausa che comunque non può essere inferiore ai 30 minuti.
Riduzione dell’orario
1. Al personale adibito a regimi d’orario articolati su più turni o coinvolto in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali finalizzati all’ampliamento dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto integrativo, una riduzione d’orario sino a raggiungere le 35 ore settimanali. La riduzione potrà realizzarsi alla condizione che, in armonia con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi che portano all’autofinanziamento.
Turnazioni
(art. 1, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)
1. La turnazione serve a garantire la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con le OOSS, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
d) il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei beni culturali i predetti limiti possono essere elevati a dieci turni notturni per mese ed alla metà dei giorni festivi dell'anno; in tal caso la contrattazione decentrata di amministrazione, di cui al successivo terzo comma, dovrà stabilire apposite maggiorazioni rispetto alle ordinarie indennità di turno definite nella stessa sede.
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno -festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
3. Le indennità di turno sono determinate a livello di contrattazione decentrata di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 31(PAG. 136) (Fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999 secondo le seguenti fattispecie:
a) indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore;
b) indennità che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano e/o notturno.
Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennità di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono fissati come segue:
- lire 25.000 lorde per ciascun turno festivo;
-lire 25.000 lorde per ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b );
- lire 50.000 lorde per ciascun turno notturno - festivo. 81
4. Il personale di cui al comma 2 del successivo art. 3(PAG. 55) (Orario di lavoro flessibile) del CCNL 12/1/1996 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
Orario plurisettimanale
(art. 2 Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario prevista dall'art. 19, comma 3(PAG. 51) (Orario di lavoro) del CCNL 16/5/1995, viene effettuata in relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi. Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di esame con le 00.XX., secondo le forme previste dal CCNL.
2. Ai fini dell' adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
-il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 44 ore;
-al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
81 N.d.r. Conversione lire in euro: £ 25.000 sono € 12,91 e £ 50.000 sono € 25,82.
Orario di lavoro flessibile
(art. 3 Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)
1. Una volta stabilito l’orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto a livello locale, occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.
2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L. 1204/7183, L. 903/7784 , L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.
Rilevazione dell'orario
(art. 4 Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)
1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato, di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Nei luoghi di lavoro in cui si verifichino ripetute situazioni di addensamento del personale durante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell'uscita presso impianti di rilevazione automatica delle presenze, si darà luogo ad un esame finalizzato ad individuare le soluzioni più opportune, ai sensi dell'art. 8(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 16/2/1999.
2. Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di prestazione dell'attività è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro.
Ritardi
(art. 5 Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta l'obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 28(PAG. 130) (Struttura della retribuzione) del CCNL 16/2/1999.
Recupero e riposi compensativi
(art. 6, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)
1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro 30 giorni dalla data della richiesta.
Pausa
(art. 7, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto.
2. La durata e la collocazione vanno definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della dislocazione delle sedi delle amministrazioni in relazione alla città, tenendo conto delle differenze tra grandi e piccole città.
3. Una diversa durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il personale di cui all'art. 3, comma 2(PAG. 55) (Orario di lavoro flessibile) del CCNL 12/1/1996.
Reperibilità
(art. 8, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)
1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei Ministri. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 31 (PAG. 136) (Fondo unico di amministrazione) del CCNL 16/2/1999 per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura non inferiore a lire 33.60085. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento.
5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.
Orario di lavoro per il personale in servizio all'estero
(art. 9, Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro” del 12/1/1996)
1. In sede di contrattazione decentrata possono definirsi, nel rispetto dei principi generali dell’ Accordo riguardante le “Tipologie degli orari di lavoro”, particolari tipologie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.
85 Ndr. L’importo corrisponde ad euro 17,35.
Ferie
(art. 16 CCNL del 16/5/1995, come integrato dall’art. 34, comma 2, CCNL del 16/2/1999)
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito.
Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti assunti dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di xxxxx comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni i ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
6. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 18 (PAG. 60)
(Permessi retribuiti) del CCNL 16/5/1995 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, l’Amministrazione assicura comunque al dipendente il frazionamento delle ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti garantendo al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in
sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione(PAG. 149)86 per la durata del medesimo viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
12. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni.
L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15 Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio.
Festività
(art. 17 CCNL 16/5/1995; allegato A, punto 2, CCNL integrativo del 22/10/1997)89
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta la sua opera.
87 Ultimo capoverso aggiunto dall’art. 34, comma 2 del CCNL 1998-2001 del 16/2/1999.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore. Per i dipendenti turnisti il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana.
3. Ai lavoratori appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione ebraica è riconosciuto il diritto di fruire, a richiesta, del riposo sabbatico in luogo di quello settimanale domenicale, nel quadro della flessibilità dell’organizzazione del lavoro, ai sensi delle leggi del 22 novembre 1988, n. 516 e dell’ 8 marzo 1989, n.101. Le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario o maggiorazioni.
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SEZIONE I
(art. 18 CCNL 16.05.1995; art. 3 CCNL del 22.10.1997; art. 9 CCNL del 16.05.2001; art. 18,
comma 5, CCNL del 12.06.2003; art. 28, comma 2, CCNL del 14.09.2007; Allegato A, punto 3 del CCNL Integrativo del 22/10/1997)91
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado, nonché per il convivente stabile92: giorni tre per evento;
90 In materia si tenga altresì conto delle previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
92 Tale previsione è stata introdotta dall’art. 9, comma 2, del CCNL integrativo del 16/5/ 2001.
Tra le motivazioni per cui possono essere concessi i permessi di cui al presente comma, rientra l’effettuazione di testimonianze per fatti non di ufficio, nonché l’assenza motivata da gravi calamità naturali che rendono oggettivamente impossibile il raggiungimento della sede di servizio, fatti salvi, in questi eventi, i provvedimenti di emergenza diversi e più favorevoli disposti dalle competenti autorità.94
3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio che può essere richiesto anche entro i trenta giorni successivi all’evento. 95
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare; gli stessi permessi non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili.96
9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. Tra queste ultime assumono particolare rilievo l’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e l’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti o contratti collettivi prevedono una fruizione alternativa in ore o in giorni. Pertanto, i permessi in esame sono attualmente fruibili soltanto in ore e il paragrafo segnalato tra le parentesi quadre deve ritenersi disapplicato. In materia si richiamano anche le circolari del Dipartimento della funzione pubblica n. 7 e 8 del 2008.
94 L’ultimo capoverso è stato inserito dall’art. 18, comma 5 del CCNL 12.06.2003.
95 Questo comma è stato sostituito dall’art. 9, comma 3 punto b) del CCNL integrativo del 16/5/2001. si riporta di seguito il vecchio comma 3: “ 3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.”
97 Il comma di seguito riportato è stato soppresso dall’art. 3, comma 1 del CCNL 22/10/97 integrativo del CCNL 16.05.1995 : “7. Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri dall'art. 7, comma 1 della legge n. 1204/1971 integrata dalla legge n. 903/1977, i primi trenta giorni sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5.
Nel successivo biennio, nei casi previsti dall'art. 7, comma 2 della legge 1204/1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi giorni trenta annuali di permesso retribuito.”
di midollo osseo, 99 nonché i permessi e congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art. 4, comma 1, della legge 53 dell’8 marzo 2000. 100
Permessi brevi
1. Previa valutazione del dirigente o funzionario responsabile dell’unità organizzativa, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l’orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell’anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al dirigente di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del dirigente o funzionario responsabile. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
Assenze per malattia
(art. 21 CCNL del 16/5/1995, come integrato e modificato dall’art. 6 CCNL integrativo del 16/5/2001; Allegato A, punto 5 del CCNL integrativo del 22/10/1997101; art. 28, comma 5, CCNL del 14/9/2007)
1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute
99 L’ultimo capoverso è stato aggiunto dall’art. 18, comma 6 del CCNL 12.06.2003. 100 L’ultima frase è stata aggiunta dall’art. 28, comma 2 del CCNL 2006/2009.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.103
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da T.B.C.
7. Il trattamento economico104 spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, ricovero domiciliare certificato dalla ASL o struttura sanitaria competente, purché sia sostitutivo del ricovero ospedaliero105, al dipendente compete per intero l’indennità di amministrazione di cui all’art. 33(PAG. 142) (Indennità di amministrazione) del CCNL 16/2/1999. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni l’indennità di amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l’importo della stessa per 30 e moltiplicando il risultato per i giorni prescritti dal certificato medico106.
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
102 Sul tema della inidoneità psicofisica al lavoro, vedi la nota successiva.
105 Inciso introdotto dall’art. 28, comma 5 del CCNL 2006 - 2009 del 14/9/2007.
7 bis.107 In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a).
7 ter. La disciplina di cui al comma 7 bis si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al D.P.R. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata.
7 quater. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7 bis, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
7 quinquies. Nel caso di malattia insorta nell’arco della giornata lavorativa durante l’orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell’orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell’art. 20 (PAG. 62) (Permessi brevi) del CCNL 16/5/1995. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità.
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento.
11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
13. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.
14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento.111
15. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all’ amministrazione, la quale ha diritto di recuperare dal terzo responsabile le retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
(art. 22 del CCNL 16/5/1995)113
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a)(PAG. 62) (Assenze per malattie) del CCNL 16/5/1995, comprensiva del trattamento accessorio
come determinato ai sensi dell’art. 28(PAG. 130) (Struttura della retribuzione) del CCNL 16/2/1999.
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 21, comma 7, lett. a)(PAG. 62) (Assenze per malattia) del CCNL 16/5/1995 comprensiva del trattamento accessorio come determinato ai sensi dell’art. 28(PAG. 133) (Struttura della retribuzione) del CCNL 16/2/1999, per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 21, commi 1 e 2(PAG. 62) (Assenze per malattia) del CCNL 16/5/1995.
Aspettative
(art. 7 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
114 Questo comma si ritiene non più applicabile ai sensi dell’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha disposto, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, l’abrogazione degli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Tale disciplina non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge nonché ai procedimenti per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi verificatisi prima della suddetta data. Il Dipartimento della funzione pubblica ha fornito indicazioni sulla corretta applicazione di tali disposizioni con la nota n. 32934 del 6/8/2012. Si riporta il testo originario del comma “Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, per la corresponsione dell'equo indennizzo e per la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente”.
2. Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia anche per motivi diversi ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b) se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. L’ aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 21(PAG. 62) (Assenze per malattia) e 22 (PAG.
66) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 16/5/1995.
5. Qualora l’aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l’educazione e l’assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell’anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell’art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti.
6. L’amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il dipendente per le stesse motivazioni e negli stessi termini può riprendere servizio di propria iniziativa.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell’art. 24(PAG. 107)115 (Sanzioni e procedimento disciplinare) CCNL 16/5/1995.
8. L’aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, è, altresì, concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
a) per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa amministrazione o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
b) per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra amministrazione del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia, individuati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 - dal Regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale aspettativa
può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
(art. 8, CCNL integrativo 16/5/2001; art. 18 CCNL del 12/6/2003)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e loro successive modificazioni ed integrazioni. Le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolate dagli contratti collettivi quadro sottoscritti in data 7 agosto 1998 e 9 agosto 2000.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 sono collocati, a domanda, fatta salva l’applicazione dell’art. 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001 n. 448116, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del coxxx x xxxxx xxxxx000.
3. Il dipendente con rapporto a tempo indeterminato, il cui coniuge118 o convivente stabile presti servizio all’estero, può chiedere una aspettativa, senza assegni, qualora l’amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge119 o il convivente stabile, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione anche in amministrazione di altro comparto.
4. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 3 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per imprevedibili ed eccezionali ragioni di servizio, con preavviso di almeno quindici giorni, o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
5. Il dipendente non può usufruire continuativamente di periodi di aspettativa per motivi di famiglia ovvero per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e quelle previste dai commi 2 e 3 per poter usufruire delle quali occorre un periodo di servizio
116 Inciso introdotto dal comma 1 dell’art. 18 del CCNL 2002/2005 del 12/6/2003.
118 In materia si tenga altresì conto delle previsioni della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
Servizio militare
(art. 22quater CCNL integrativo del 22/10/1997)
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva, l’arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, il servizio civile sostitutivo sospendono il rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto senza diritto alla retribuzione fino ad un mese dopo la cessazione del servizio.
2. Entro trenta giorni dal congedo o dall’invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve presentarsi all’amministrazione per riprendere il lavoro. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
3. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento di fine rapporto.
4. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale l’amministrazione corrisponderà l’eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall’amministrazione militare.
Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione dell’amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e l’effettiva ripresa del servizio non è retribuito.
(art. 10 CCNL integrativo 16/5/2001)
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/71, come modificata ed integrata dalle leggi
n. 903/77 e n. 53/2000. Nel testo il richiamo delle disposizioni della legge n. 1204/71 va, pertanto, inteso comprensivo di tutte le modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalle citate leggi sopravvenute.
2. Oltre a quanto previsto dalle leggi di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge n. 1204/71122, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 6 bis della legge n. 903/77123, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché l’indennità di amministrazione di cui all’art. 33(PAG. 142) (Indennità di amministrazione) CCNL 16/2/1999 e l’indennità di posizione organizzativa di cui all’art. 18(PAG. 44) (Posizioni organizzative) CCNL 16/2/1999 ove spettante e le quote di incentivo eventualmente previste dalla contrattazione integrativa.
b) In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post- parto ed del periodo anti-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
c) Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/71 e successive modificazioni e integrazioni124, per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri, i primi trenta giorni di assenza, fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell’anzianità di servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall’art. 7, comma 4 della legge n. 1204/71125 e successive modificazioni e integrazioni, alle lavoratrici madri ed, in alternativa, ai lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza retribuita secondo le modalità indicate nella stessa lettera c).
e) I periodi di assenza di cui alle lettere c) e d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 1204/71126 e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
h) In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 10 della legge 1204/71 127sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 3 della legge 1204/71, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’amministrazione provvede al temporaneo impiego
della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell’ambito di quelle disponibili
- che comportino minor aggravio psicofisico.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
(art. 11 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7(PAG. 62) (Assenze per malattia) CCNL 16/5/1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 7, comma 8, lett. c)(PAG. 66) (Aspettative) CCNL 16/5/2001, nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Tutela dei dipendenti portatori di handicap
(art. 12 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7 (PAG.
62) (Assenze per malattia) CCNL 16/5/1995; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a compiti diversi da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 7, comma 8 lett. c)(PAG. 66) (Aspettative) CCNL integrativo 16/5/2001, nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto – che i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’amministrazione dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’amministrazione nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
5. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 104/92 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
Lavoratori disabili
(art. 22bis, CCNL integrativo del 22/10/1997)
1. Al fine di valorizzare pienamente le capacità e le potenzialità dei lavoratori disabili, per ciascuna amministrazione verrà costituito, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, un comitato paritetico, nell’ambito delle forme di partecipazione di cui all’art. 6(PAG. 17) (Sistema di partecipazione) CCNL 16/2/1999, avente anche compiti di vigilanza sull’applicazione della normativa in materia, ed in particolare sulla applicazione dell’art. 24 della legge n. 104 del 1992 per quel che riguarda l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica130
(art. 3 CCNL integrativo 16/5/2001)
1. Fatte salve le eventuali normative più favorevoli esistenti nei confronti del dipendente riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Amministrazione non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperarlo al servizio attivo nelle strutture organizzative del settore in mansioni anche diverse o di altro profilo riferito alla stessa posizione economica dell’area di inquadramento ove vi sia la disponibilità organica, purché compatibili con lo stato di salute ed i titoli posseduti, assicurando un adeguato percorso di riqualificazione.
2. In caso di mancanza di posti ovvero nell’impossibilità di rinvenire mansioni compatibili con i motivi che hanno determinato l’inidoneità, previo consenso dell’interessato a seguito di comunicazione dei posti disponibili, il dipendente può essere impiegato in un profilo collocato in una posizione economica inferiore della medesima area oppure in un profilo immediatamente inferiore dell’area sottostante. In caso di mancanza di posti in organico in detto profilo, la ricollocazione può avvenire in uno qualsiasi dei profili dell’area sottostante.
3. L’inquadramento nella posizione economica inferiore può essere anche temporaneo ove sia legato alla mancanza di posti e non alla inidoneità fisica allo svolgimento delle relative mansioni. In tale caso il dipendente al verificarsi della vacanza ha titolo alla ricollocazione nel profilo per il quale era stato giudicato idoneo.
4. La domanda di reinquadramento di cui ai commi precedenti è presentata dal dipendente, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità.
5. L’eventuale ricollocazione del dipendente in altro profilo professionale ai sensi dei commi 1 e 2, è regolata da appositi criteri stabiliti dall’Amministrazione d’intesa con le organizzazioni sindacali.
6. Nel caso in cui il dipendente venga collocato nella posizione economica inferiore si applica l’art. 4, comma 4 della legge 68/1999.
7. Al dipendente che non possa essere ricollocato nell’ambito dell’amministrazione di appartenenza con le modalità previste dai commi precedenti, si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all’art. 5(PAG. 84) (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) CCNL integrativo 16/5/2001.
Diritto allo studio
(art. 13 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - anche in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione – speciali permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Le amministrazioni articolate territorialmente provvedono, con atti organizzativi interni, a ripartire tra le varie sedi il contingente di personale di cui al presente comma, definendo i relativi criteri e modalità operative in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami. Nell’ambito della contrattazione integrativa potranno essere previsti ulteriori tipologie di corsi di durata almeno annuale per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall’Unione europea, anche finalizzati all’acquisizione di specifica professionalità ovvero, infine, corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo, nel rispetto delle priorità di cui al comma 4.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
4. Qualora il numero delle richieste superi le disponibilità individuate ai sensi del comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera b);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), e b).
5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite nell’ambito delle procedure di cui all’art.4 , comma 3, lett. A), (contrattazione collettiva integrativa).
7. L’applicazione dei predetti criteri e la relativa graduatoria formano oggetto di informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 8 (PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999.
8. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione agli stessi o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l’amministrazione, l’attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
9. Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l’esercizio di un tirocinio, l’amministrazione potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitino il conseguimento del titolo stesso.
10. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente, in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo, può utilizzare, per il solo giorno
della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 18, comma 1, primo alinea(PAG. 60) (Permessi retribuiti) del CCNL del 16/5/1995.
11. Il presente articolo sostituisce l’art. 17 del DPR 44/1990.
Congedi per la formazione
(art. 14 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso le amministrazioni del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale complessiva del 10% del personale delle diverse aree in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al
31 dicembre di ciascun anno. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. La contrattazione integrativa a livello nazionale di amministrazione di cui all’ art. 4, comma 3 lett. A)(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 16/2/1999, individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 3, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge
n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli si applicano le
disposizioni contenute negli artt. 21(PAG. 62) (Assenze per malattia) e 22(PAG. 66) (Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 16/5/1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi dei commi
5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
1. La mobilità rappresenta uno strumento gestionale di particolare rilevanza non solo per la copertura di posti vacanti da parte delle pubbliche Amministrazioni, ma anche per riequilibrare la distribuzione e l’utilizzo delle risorse umane tra le varie Amministrazioni, in relazione alla loro riallocazione sul territorio.
2. Al fine di favorire l’attuazione della mobilità mediante la costituzione di un sistema di incontro fra la domanda di Amministrazioni con carenza di personale e l’offerta di dipendenti che intendono cambiare collocazione, ciascuna Amministrazione si doterà di una banca dati nella quale saranno individuate le vacanze organiche dell’Amministrazione stessa, distinte per sede di destinazione, area e profilo, nonché con l’indicazione, se necessario, delle relative funzioni e delle specifiche idoneità richieste.
3. L’Amministrazione regola criteri e modalità per l’accoglimento delle domande, assicura la pubblicità dei dati e delle informazioni allo scopo di rendere trasparenti i processi di mobilità e garantisce altresì l’aggiornamento continuo dei posti vacanti al fine di consentire agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di produrre eventuali domande in relazione alle disponibilità esistenti.
4. Nell’ottica di dare la massima diffusione delle informazioni circa i posti disponibili, i dati agli stessi riferiti vengono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica, al fine di creare uno sportello unico della mobilità consultabile da tutti i dipendenti pubblici interessati.
5. Nel quadro dei meccanismi che favoriscono la mobilità fra sedi ed Amministrazioni diverse, periodicamente le Amministrazioni pubblicano bandi di mobilità, anche al fine
di consentire prioritariamente l’assorbimento del personale coinvolto nei processi di trasformazione, soppressione o riordino di altre pubbliche Amministrazioni.
6. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dipendenti presso altre Amministrazioni, possono essere previste forme di incentivazione economica, anche una tantum, alle quali, oltre a quanto stabilito dall’art. 32(PAG. 140) (Utilizzo del fondo unico di amministrazione) CCNL 16/2/1999, si provvede con le disponibilità indicate dall’art. 1, comma 59 della legge 662 del 1996 destinate a tale scopo, nonché con le eventuali ulteriori risorse previste al riguardo da specifiche disposizioni di legge.
7. La mobilità volontaria di cui ai commi precedenti si attua con le procedure previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 27(PAG. 79) (Mobilità volontaria all’interno del comparto) del CCNL del 16 febbraio 1999.
8. In materia di eccedenza di personale resta salvo quanto previsto dall’art. 5(PAG. 84) (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) CCNL 16/5/2001 nonché dalle disposizioni di legge vigenti.
Mobilità volontaria all’interno del comparto
(art. 27 CCNL 16/2/1999; art. 28, comma 4, CCNL 14/9/2007)
1. Le amministrazioni nell’ambito dello stesso comparto, possono coprire i posti vacanti in organico destinati all’accesso dall’esterno, mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altra amministrazione del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio.
2. Il dipendente è trasferito, previo consenso dell’amministrazione di appartenenza, entro quindici giorni dall’accoglimento della domanda.
3. Il dipendente che si trasferisce per mobilità volontaria da un’altra Amministrazione del medesimo comparto mantiene la fascia retributiva acquisita a seguito di progressione economica orizzontale di cui all’art. 17(PAG. 39) (Sviluppi economici all’interno delle aree) CCNL 14/9/2007, nell’ambito delle disponibilità del Fondo unico dell’Amministrazione di destinazione. Qualora il dipendente cessi dal servizio o, nella nuova amministrazione, consegua una progressione tra le aree, si applica quanto previsto dall’art. 32, comma 3(PAG. 137) (Fondo unico di amministrazione) CCNL 14/9/2007.132
1 del CCNL del 21 febbraio 2001 come segue: “4. In caso di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo, compreso il passaggio all'area della dirigenza, viene riassegnato al Fondo unico di amministrazione il differenziale tra la fascia retributiva posseduta all'atto della cessazione e la fascia retributiva iniziale del profilo di appartenenza. Analogamente viene riassegnato al Fondo il differenziale tra l’indennità di amministrazione posseduta all’atto del passaggio e quella iniziale del profilo di provenienza. In relazione all’indennità di amministrazione, resta fermo quanto previsto dall’art. 31, comma 1, ottavo alinea del CCNL del 16 febbraio 1999.”
Assegnazione temporanea presso altra amministrazione133
(art. 4 CCNL integrativo 16/5/2001)
1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”).
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il consenso dell’interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999.
3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell’amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità.
4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta.
5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all’amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all’art. 27(PAG. 79) (Mobilità volontaria all’interno del comparto) CCNL 16/2/1999 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20, comma 1, lett. c), penultimo periodo della legge n. 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra all’amministrazione di appartenenza.
6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell’assenso da parte dell’interessato o per il venir meno dell’interesse dell’amministrazione che lo ha richiesto.
7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:
1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione;
2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;
3) per gli enti di nuova istituzione sino all’istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall’amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all’art. 12 (PAG. 36) (Progressioni all’interno del sistema di classificazione) CCNL 14/9/2007 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente dall’assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall’art. 25(PAG. 102) (Destinatari e procedure della formazione) CCNL 14/9/2007.
9. L’ assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.
11. omissis135.
12. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti è a carico dell’amministrazione di destinazione.
13. Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee disposte in relazione a specifiche esigenze dell’amministrazione di appartenenza nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi dell’amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e che non rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione di “fuori ruolo”). Dell’assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24), (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999.
(art. 28 bis introdotto dall’art. 5, CCNL integrativo del 22/10/1997)
1. In applicazione dell'art. 35, comma 8 del D.Lgs. n. 29/1993137 e dei principi previsti dalla legge n. 59/1997 e del Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico in data 12/3/1997
137 Tale comma è stato abrogato dalle disposizioni intervenute successivamente sulla materia.
tra le amministrazioni del comparto e le organizzazioni sindacali, possono essere stipulati accordi per disciplinare la mobilità dei dipendenti tra le stesse amministrazioni.
2. Gli accordi di mobilità di cui al comma 1, sono stipulati:
- in occasione di processi di ristrutturazione e di riordino delle Amministrazioni;
- per prevenire la dichiarazione di eccedenza, favorendo la mobilità volontaria;
- dopo la dichiarazione di eccedenza, per evitare i trasferimenti di ufficio o la dichiarazione di messa in disponibilità.
3. A decorrere dalla data della richiesta scritta di una delle parti di cui al comma 1, intesa ad avviare la stipulazione degli accordi citati, i procedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità sono sospesi per 60 giorni. La mobilità a seguito degli accordi stipulati resta comunque possibile anche dopo tale termine, sino all'adozione definitiva dei provvedimenti di mobilità di ufficio o di messa in disponibilità da parte dell' amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni.
4. Per la stipulazione degli accordi di mobilità di cui al comma 1, la delegazione di parte pubblica è composta dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna delle amministrazioni che vi aderiscono, o loro delegati, nonché da rappresentanti dei titolari dei rispettivi uffici interessati. La delegazione di parte sindacale di ciascuna amministrazione è composta dalle organizzazioni sindacali individuate dall’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) del CCNL 16 febbraio 1999;
5. Gli accordi di mobilità stipulati ai sensi dei commi precedenti, devono contenere le seguenti indicazioni minime:
a) le amministrazioni riceventi ed i posti messi a disposizione dalle medesime;
b) le amministrazioni cedenti e le posizioni e profili professionali di personale eventualmente interessato alla mobilità in previsione della dichiarazione di eccedenza o già dichiarato in esubero;
c) i requisiti culturali e professionali nonché le abilitazioni necessarie per legge e le eventuali discipline di appartenenza, richiesti al personale per l'assegnazione dei posti nelle amministrazioni riceventi.
d) il termine di scadenza del bando di mobilità;
e) le necessarie attività di riqualificazione ed addestramento professionale occorrenti;
f) le forme di pubblicità da dare all'accordo medesimo. In ogni caso, copia dell'accordo di mobilità deve essere affissa in luogo accessibile a tutti.
6. Gli accordi di mobilità sono sottoscritti dai titolari del potere di rappresentanza di ciascuna amministrazione interessata, o loro delegati, e dalle organizzazioni sindacali
di cui al comma 4 e sono sottoposti al controllo preventivo dei competenti organi, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
7. La mobilità è disposta nei confronti dei dipendenti a seguito di adesione scritta degli stessi, da inviare entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di mobilità all'amministrazione di appartenenza ed a quella di destinazione, unitamente al proprio curriculum.
8. Il dipendente è trasferito entro il quindicesimo giorno successivo, purché in possesso dei requisiti richiesti. In caso di più domande, per i dipendenti inquadrati nelle posizioni funzionali dal I al VI livello138 la scelta avviene mediante compilazione di graduatorie sulla base dell’anzianità di servizio complessiva nella posizione di appartenenza nonché della situazione personale e familiare e della residenza anagrafica. Per i dipendenti di livello superiore, l'amministrazione di destinazione opera le proprie scelte motivate sulla base di una valutazione comparata del curriculum professionale e di anzianità di servizio presentato da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire.
9. Il rapporto di lavoro continua, senza interruzioni, con l’amministrazione di destinazione e al dipendente sono garantite la continuità della posizione pensionistica e previdenziale nonché la posizione retributiva maturata in base alle vigenti disposizioni.
10. Ove si tratti di profili dichiarati in esubero ai sensi delle vigenti disposizioni, la mobilità del dipendente può riguardare anche posti di profilo professionale diverso da quello di appartenenza - ma dello stesso livello retributivo - di cui il dipendente possieda i requisiti previsti per l’accesso mediante concorso ovvero posti di posizione funzionale inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente segue la dinamica retributiva della nuova posizione senza riassorbimento del trattamento economico in godimento, ove superiore.
11. Le amministrazioni che intendono stipulare accordi di mobilità possono avvalersi dell'attività di rappresentanza ed assistenza dell' A.RA.N., ai sensi dell'art. 46, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.
12. Nel caso che gli accordi di mobilità di cui all’art. 35, comma 8 D.Lgs. n. 29 del 1993139 riguardino Amministrazioni di comparti diversi, per il comparto Ministeri si applicano le norme di cui al presente articolo.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza140
(art. 5 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Xxxxx restando gli accordi di mobilità di cui all’art. 28/bis, introdotto dall’art. 5 (PAG.
81) (Accordi di mobilità) del CCNL 22/10/1997, che possono riguardare anche amministrazioni di comparti diversi, in relazione a quanto previsto dall’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre Amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nel proprio ambito, l’amministrazione interessata comunica a tutte le amministrazioni del comparto, comprese quelle che hanno articolazioni territoriali, l’elenco del personale in eccedenza distinto per area e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 presenti sempre a livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di accertare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Le amministrazioni del comparto comunicano, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 1, l’entità dei posti vacanti nella dotazione organica di ciascun profilo e posizione economica nell’ambito delle aree, per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza. Le amministrazioni di altri comparti, qualora interessate, seguono le medesime procedure.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni; con la specificazione di eventuali priorità; l’amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, l’amministrazione di provenienza forma una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
- dipendenti portatori di handicap;
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di familiari a carico e/o se il lavoratore sia unico titolare di reddito;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari e dei conviventi stabili; la stabile convivenza, nel caso qui disciplinato e in tutti gli altri casi richiamati nel
presente contratto, è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente;
- presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
La ponderazione dei criteri e la loro integrazione viene definita in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione.
5. Nei casi in cui non sia possibile momentaneamente procedere al passaggio diretto tra amministrazioni, può farsi ricorso, con il consenso del dipendente, all’istituto del comando di cui all’art. 4(PAG. 80) (Assegnazione temporanea presso altra amministrazione) CCNL 16/5/2001 con particolare riguardo all’applicazione del comma 4 del medesimo articolo.
6. Per la mobilità del personale in eccedenza, la contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può prevedere specifiche iniziative di formazione e riqualificazione, al fine di favorire la ricollocazione e l’integrazione dei lavoratori trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al modello di classificazione vigente.
LE FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Rapporto di lavoro a tempo determinato
(Art. 19 CCNL integrativo del 16/5/2001)
Si riporta il testo del comma omesso: “ In applicazione e ad integrazione di quanto previsto dalla legge n. 230/1962 e successive modificazioni e dall’art. 23, comma 1, della legge n. 56/1997, le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, ivi compresi i casi di personale in distacco sindacale e quelli relativi ai congedi previsti dagli articoli 4, comma 2 e 5 della legge n. 53/2000, quando l’assenza prevista superi i 60 giorni consecutivi;
b) per la sostituzione di personale assente per gravidanza e puerperio, nelle ipotesi di astensione obbligatoria e facoltativa previste dagli articoli 4, 5, 7 della legge n.1204/1971 e dagli articoli 6 e 7 della legge n. 903/1977, come modificate dall’art. 3 della legge n.53/2000;
c) per soddisfare particolari esigenze straordinarie, anche derivanti dall’assunzione di nuovi servizi o dall’introduzione di nuove tecnologie, non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite massimo di nove mesi;
4. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 165/2001, le procedure selettive - anche semplificate - per l’assunzione di personale con contratto di lavoro a termine di cui al comma 1 e la durata delle relative graduatorie.
5. Nei casi di cui alle lettere a) e b)144, l’amministrazione può procedere ad assunzioni a termine anche per lo svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al conferimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, a quelle proprie del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
6. Nei casi di cui alle lettere a) e b)145, nel contratto individuale è specificato per iscritto la causa della sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi per tale non solo il dipendente assente con diritto alla conservazione del posto ma anche l’altro dipendente di fatto sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 5.
7. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
8. In tutti i casi in cui il CCNL integrativo del 22 ottobre 1997 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ai sensi del Capo XI del Titolo IV (Estinzione del rapporto di lavoro) , ad eccezione di quelli previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di
15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno.
9. L'assunzione a tempo determinato può avvenire a tempo pieno ovvero anche a tempo parziale.
d) per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dalle amministrazioni, quando alle stesse non sia possibile far fronte con il personale in servizio, nel limite massimo di dodici mesi ovvero nei limiti previsti dai progetti medesimi;
e) per la temporanea copertura di posti vacanti nelle diverse categorie, per un periodo massimo di otto mesi e purché siano avviate la procedure per la copertura dei posti stessi”.
10. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 14/bis (PAG. 48) (Periodo di prova) CCNL Integrativo 22/10/1997, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dalla predetta clausola, in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 11. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’amministrazione deve essere motivato.
11. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
a) le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto compatibili - i criteri stabiliti dagli artt. 21 (PAG. 62) (Assenze per malattia) e 22(PAG. 66) (infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio) del CCNL 16/5/1995, si applica l’art. 5 del
D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 21, comma 7(PAG. 62) (Assenze per malattia) CCNL 16/5/1995, in misura proporzionalmente rapportata alla durata prevista del servizio, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi (cfr. Tabella B "assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato esempi pratici”). Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 21 (PAG. 62) (Assenze per malattia) CCNL 16/5/1995 medesimo;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino a un massimo di 15 giorni complessivi e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 18, comma 3(PAG. 60) (Permessi retribuiti) CCNL 16/5/1995;
d) in tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 14/bis (PAG. 48) (Periodo di prova) CCNL integrativo 22/10/1997, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.
e) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i lavoratori dipendenti, compresa la legge n.
53/2000. Per i casi di permesso per lutto si applica l’art. 9, comma 1(PAG. 60)
(Permessi retribuiti) del CCNL integrativo del 16/5/2001.
12 . Il contratto a termine è nullo e produce unicamente gli effetti di cui all’art. 2126
c.c. quando:
a) l’applicazione del termine non risulta da atto scritto;
b) sia stipulato al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti146.
14. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
(art. 20 CCNL integrativo del 16/5/2001)
n. 368 del 2001. Tali disposizioni sono oggi state ulteriormente superate dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 81/0000.Xx riporta il testo omesso “il contratto a tempo determinato può essere eccezionalmente prorogato, con il consenso del dipendente, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Il dipendente può essere riassunto a termine dopo un periodo superiore a quindici giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata da tre a sei mesi. Al di fuori di tali ipotesi, e quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere disposizioni di legge o del presente contratto, la proroga o il rinnovo del contratto a termine sono nulli.”
2. I contratti di lavoro temporaneo sono stipulati nelle ipotesi di seguito illustrate e nel rispetto dei criteri generali indicati nel comma 1:
nei casi di temporanea utilizzazione in profili non previsti dagli assetti organici; nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti;
per far fronte a punte di attività e, per un periodo massimo di 60 giorni, per attività connesse ad esigenze straordinarie derivanti anche da innovazioni legislative o da afflussi straordinari di utenza;
in presenza di eventi eccezionali e motivati non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni, per la temporanea copertura di posti vacanti, per un periodo massimo di 60 giorni e a condizione che siano state avviate le procedure per la loro copertura; il limite temporale è elevato a 180 giorni per la temporanea copertura di posti relativi
Contratto di formazione e lavoro
(art. 21 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale, previa informazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999,, le amministrazioni possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro le amministrazioni che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 34 del D.Lgs. 29/1993150 o che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di profili professionali diversi da quelli dichiarati in eccedenza, fatti salvi i
a profili professionali non facilmente reperibili o comunque necessari a garantire standard definiti di prestazione, in particolare nell’ambito dei servizi assistenziali;
per soddisfare specifiche esigenze di supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, purché l’autonomia professionale e le relative competenze siano acquisite dal personale in servizio entro e non oltre quattro mesi.
3. Il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto massimo del 7% calcolato su base mensile dei lavoratori in servizio presso l’amministrazione , arrotondato in caso di frazioni all’unità.
4 . Ai sensi dell’art. 2 del CCNLQ sottoscritto in data 9/8/2000 è escluso il ricorso al lavoro temporaneo per il personale appartenenti ai profili professionali delle posizioni economiche A1 e B1 del sistema di classificazione ovvero a profili professionali addetti alla vigilanza ed a compiti ispettivi .
5. Nei casi di contratti di lavoro temporaneo per sostituzione di lavoratori assenti di cui al comma 2, lett. b), la durata dei contratti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un massimo di quindici giorni.
6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori temporanei, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. 626/1994, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa cui sono impegnati.
7. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce le condizioni, i criteri e le modalità per l’utilizzo dei servizi sociali eventualmente previsti per il personale dell’amministrazione. E’ possibile la corresponsione di eventuali trattamenti accessori nell’ambito delle finalità previste dall’art. 106 (utilizzo del Fondo unico di amministrazione) purché le relative risorse siano previste nel finanziamento complessivo del progetto di utilizzo del lavoro temporaneo.
8. L’amministrazione comunica tempestivamente all’impresa fornitrice, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori temporanei, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore temporaneo ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300/1970.
9. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare presso le amministrazioni utilizzatrici i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
10. Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 comma 1, (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dei contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d’urgenza le amministrazioni forniscono l’informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura, ai sensi dell’art.7, comma 4, punto a) della legge 24 giugno 1997, n.196.
11. Alla fine di ciascun anno, le amministrazioni forniscono ai soggetti sindacali firmatari del presente CCNL tutte le informazioni necessarie alla verifica del rispetto della percentuale fissata dal comma 3. Entro lo stesso termine le amministrazioni forniscono alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL tutte le informazioni di cui al precedente comma 9.
12. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, è fatto divieto alle amministrazioni di attivare rapporti per l’assunzione di personale di cui al presente articolo con soggetti diversi dalle agenzie abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizione della legge 196/97 e all’Accordo quadro la cui ipotesi è stata siglata il 23 maggio 2000.
150 Il riferimento deve essere ora inteso all’art. 31 del D.Lgs. n. 165 del 2001.
posti necessari per la ricollocazione del personale ai sensi dell’art. 5 (PAG. 84) (Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza) CCNL integrativo 16/5/2001.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni di legge riferite a categorie riservatarie, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre assunzioni a tempo determinato.
5. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nell’Area C151. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nell’Area A e B, posizione economica B1152.
6. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi del comma 4, lett. b), il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro, la prevenzione ambientale ed anti-infortunistica.
7. Le eventuali ore aggiuntive destinate alla formazione rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma 5 del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non sono retribuite.
8. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 14 (PAG. 47) (Il contratto individuale di lavoro) CCNL 16/5/1995 e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal
comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
9. Ai lavoratori assunti con i contratti di formazione e lavoro previsti dal comma 4 è attribuito il trattamento della posizione economica corrispondente al profilo di assunzione (B2 o B3 della seconda Area o C1 o C2 della terza area)153. Spettano, inoltre, l'indennità integrativa speciale, e la tredicesima mensilità. La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione può disciplinare la attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro, nell'ambito delle risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro, nonché la fruizione dei servizi sociali previsti per il personale dell’amministrazione, nell’ambito del finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
10. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato di cui all’art. 19(PAG. 85) (Rapporto di lavoro a tempo determinato) CCNL integrativo del 16/5/2001 con le seguenti eccezioni:
- Il periodo di prova è stabilito in un mese nei contratti di prestazione effettiva per i contratti di cui al comma 4, lett. b); di due mesi per i contratti stipulati ai sensi dello stesso comma lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
11. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
12. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia
- gravidanza e puerperio
- astensione facoltativa post-partum
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
13. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 9 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
14. Al termine del rapporto l’amministrazione è tenuta ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
15. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Le amministrazioni disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art. 6 lett. B)(PAG. 17) (Sistema di partecipazione)154 CCNL 16/2/1999, il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 12.
16. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
17. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte delle amministrazioni che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
18. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro esercitano i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla legge n. 300 del 1970.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Rapporto di lavoro a tempo parziale155
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali ricompresi nelle aree del sistema di classificazione del personale mediante:
a) assunzione nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni.
154 Si rinvia alla nota n. 7, in materia di relazioni sindacali.
D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla L. n. 133 del 2008, che ha modificato gli articoli 58 e 59 della legge n. 662 del 1996, in materia di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e di destinazione della risorse derivanti da tale trasformazione.
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
4. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
5. Le amministrazioni, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenute ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente con le procedure previste dall’art. 1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto di interessi tra l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma - con quella della specifica attività di servizio ovvero qualora la predetta attività lavorativa debba intercorrere con un’amministrazione pubblica, l’amministrazione nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna.
156 L’applicazione della clausola contrattuale deve avvenire in osservanza della normativa richiamata nella precedente nota, in base alla quale la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale costituisce espressione di una facoltà dell’amministrazione e non un diritto del dipendente. Tuttavia, ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 61 del 2000, per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a seguito di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica, continua a sussistere il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale entro il termine di 60 giorni dalla domanda del dipendente. In proposito vedasi anche le circolari emanate dal Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2009 e n. 9 del 2011. Tale principio è stato ribadito dall’ art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015. Tali lavoratori hanno anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Inoltre, il comma 7 del medesimo art.8 del D.Lgs.n.81/2015 dispone che: “Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta”
8. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 1 lett. b) il limite percentuale del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. Il contingente predetto è utilizzato - sino alla sua capienza - a domanda dei dipendenti interessati al part - time
- indipendentemente dalla motivazione della richiesta con le procedure indicate nei commi precedenti.
9. Per le nuove assunzioni con rapporto di lavoro part-time vanno rispettate le indicazioni minime contenute nell’art.39 comma 8 della legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni che non incidono sul contingente di cui al precedente comma 8.
10. Le amministrazioni, in presenza di particolari situazioni organizzative o gravi documentate situazioni familiari, previamente individuate nel contratto collettivo integrativo158, possono elevare il contingente di cui al comma 8 di un ulteriore 10 % massimo. In deroga alle procedure previste da detto xxxxx, le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro - in tali casi - sono presentate con cadenza trimestrale ed accolte a valere dal 1 giorno del trimestre successivo, ai sensi del comma 2.
11. Qualora il numero delle richieste relative ai casi del comma 10 ecceda i contingenti fissati in aggiunta, viene data la precedenza:
- ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
- ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero159.
12. L’ avvenuta trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del D.Lgs. 152/1997 è comunicata per iscritto al dipendente nei termini previsti dai commi 2 e 3 con l’indicazione della durata e dell’articolazione della prestazione lavorativa di cui all’art. 22 (PAG. 95) (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) CCNL 16/2/1999, secondo quanto concordato con l’amministrazione.
“4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. “;
“5. n caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.”.
(art. 22, comma 1 CCNL integrativo del 16/5/2001)
Con riferimento alle modalità di cui all’art. 21, comma 12 del CCNL 16 febbraio 1999 le parti specificano che la comunicazione dell’amministrazione è conseguenza dell’accordo intercorso tra essa ed il dipendente ai sensi dell’art. 22, comma 3 del citato CCNL.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
(art. 22 CCNL del 16/2/1999 come integrato dall’art. 22 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa che non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. In ogni caso, la somma delle frazioni di posto a tempo parziale non può superare il numero complessivo dei posti di organico a tempo pieno trasformati.
2. Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).
c) con combinazione delle due modalità indicate nelle lettere a) e b).160
3. In presenza di particolari e motivate esigenze il dipendente può concordare con l’amministrazione ulteriori modalità di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell’ambito delle fasce orarie individuate con le procedure di cui all’art. 4(PAG. 14) (Contrattazione collettiva integrativa) CCNL 16/2/1999, in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna amministrazione tenuto conto della natura dell’attività istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali.
4. I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero oppure prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico ovvero della frazione di
160 Lettera c) aggiunta dall’art. 22 del CCNL integrativo del 16/5/2001.
Trattamento economico – normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
(art. 23 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Nell’applicazione degli istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, previo suo consenso, può essere chiamato a svolgere prestazioni di lavoro supplementare di cui all’art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000163, nella misura massima del 10% della durata di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana. Il ricorso al lavoro supplementare è ammesso per eccezionali, specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
3. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria di cui all'art. 25(PAG. 131) (Retribuzione e sue definizioni) CCNL Integrativo del 16/5/2001 maggiorata di una percentuale pari al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 20 ore.
5. Le ore di lavoro supplementare o straordinario fatte svolgere in eccedenza rispetto ai commi 3 e 4 sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria maggiorata di una percentuale del 50%.
6. Nel caso in cui il lavoro supplementare o straordinario sia svolto in via non meramente occasionale per più di sei mesi il dipendente può richiederne il consolidamento nell’orario di lavoro .
7. Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale164 e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa posizione economica e profilo professionale.
8. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, secondo i criteri adottati in contrattazione integrativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata e non direttamente proporzionale al regime orario adottato.
9. Al ricorrere delle condizioni di legge, al lavoratore a tempo parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
10. Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dall’art. 8 della legge 554/1988 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle vigenti disposizioni.
11. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Per tempo parziale verticale analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, ivi comprese le assenze per malattia. In presenza di part-time verticale, è comunque riconosciuto per intero il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla L. n. 1204/71165, anche per la parte non cadente in periodo lavorativo ed il relativo trattamento economico, spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera; il permesso per matrimonio, l’astensione facoltativa, i permessi per maternità e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento economico è commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. In presenza di part-
time verticale non si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi effettivamente lavorati.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole del presente contratto, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 61/2000.
CAPO VIII DISCIPLINE SPERIMENTALI
Disciplina sperimentale del telelavoro166
(art. 24 CCNL integrativo del 16/5/2001)
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, realizzabile con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nelle forme seguenti:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente,
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2. Le amministrazioni, consultano preventivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1(PAG. 24) (Soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa) CCNL 16/2/1999, sui contenuti dei progetti per la sperimentazione del telelavoro previsti dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70. A livello di amministrazione le modalità di realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro sono oggetto di concertazione con le procedure stabilite dall’art. 3 del CCNL quadro sottoscritto il 23 marzo 2000.
3. La postazione di lavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’amministrazione, sul quale gravano i costi di manutenzione e di gestione dei sistemi di supporto per i lavoratori. Nel caso di telelavoro a domicilio, può essere installata una linea telefonica dedicata presso l’abitazione del lavoratore con oneri di impianto e di esercizio a carico degli amministrazioni, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei
rimborsi, anche in forma forfetaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici.
4. I partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni di cui all’art. 4 del CCNL quadro del 23 marzo 2000.
5. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può essere inferiore ad un giorno per settimana, nell’ambito dei criteri definiti ai sensi del comma 2.
6 L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno concordati con l’amministrazione nell’ambito dell’orario di servizio; per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo è unico con durata di un’ora. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
7 Ai fini della richiesta di temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro, di cui all’art. 6 comma 1, ultimo periodo dell’accordo quadro del 23/3/2000, per “fermo prolungato per cause strutturali”, si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
8. L’amministrazione definisce in sede di contrattazione integrativa nazionale di amministrazione, le iniziative di formazione che assumono carattere di specificità e di attualità nell’ambito di quelle espressamente indicate dall’art. 5, commi 5 e 6 dell’accordo quadro del 23/03/2000; utilizza, a tal fine, le risorse destinate al progetto di telelavoro.
9. Nel caso di rientro definitivo nella sede ordinaria di lavoro e qualora siano intervenuti mutamenti organizzativi, le amministrazioni attivano opportune iniziative di aggiornamento professionale dei lavoratori interessati per facilitarne il reinserimento.
10. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’amministrazione.
11. Le amministrazioni, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;