ACCORDO DI COLLABORAZIONE X ART 15 – L 241/90 TRA LA CITTA’ DI MONCALIERI
ACCORDO DI COLLABORAZIONE X ART 15 – L 241/90 TRA LA CITTA’ DI MONCALIERI
ED IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TORINO
TRA
La Città di Moncalieri (di seguito denominata Città), con sede legale in Piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX (CF / P IVA 01577930017) nella persona del Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio Arch. XXXXXX XXXXX nato a Capua (CE) il 28/11/1966 nella qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica presso la Città, autorizzato alla stipula del presente accordo con deliberazione della Giunta Comunale n. 441 del 30/12/2020
E
Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, con sede legale in xxx Xxxxxxx 0 – Torino, nella persona della Geom. XXXXX XXXXXX nata a Pinerolo (TO) il 03/08/1973
PREMESSO CHE
L’art. 15 della L. 241/90 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; la Città di Moncalieri (nel seguito “Città”) possiede un Archivio delle pratiche edilizie che, oltre a costituire uno strumento di lavoro per tecnici della Pubblica Amministrazione e professionisti o cittadini, rappresenta anche una importante fonte di informazioni e conoscenze professionali relative alla concreta applicazione delle norme legislative e regolamentari in materia di edilizia;
che è interesse della Città procedere all’esame, riordino e digitalizzazione delle pratiche presenti in archivio;
che è interesse del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia (nel seguito “Collegio”) favorire la crescita professionale dei giovani professionisti promuovendo tirocini professionali, anche presso gli uffici tecnici competenti in materia edilizia della Pubblica Amministrazione;
che il presente Accordo di collaborazione soddisfa entrambe le finalità istituzionali degli enti sottoscrittori;
la Città di Moncalieri ha approvato lo schema del presente Accordo con deliberazione della Giunta comunale n. 441 del 30/12/2020 con la quale autorizza altresì il Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio alla sua sottoscrizione;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Art 1 – Oggetto della attività
1 - Oggetto del presente Accordo è la realizzazione del progetto di progressivo riordino e digitalizzazione dell’Archivio Edilizio della Città di Moncalieri, contribuendo alla crescita professionale dei giovani geometri tirocinanti indicati dal Collegio. Il suddetto progetto prevede altresì un periodo di affiancamento dei tirocinanti con i tecnici istruttori dell’Ufficio Istruttorie edilizie della Città di Moncalieri nella gestione delle pratiche edilizie CILA e SCIA per consentire la formazione professionale sulle norme legislative e regolamentari in materia di edilizia anche in termini di concreta applicazione delle stesse.
2 - Le modalità di svolgimento dei tirocini sono più compiutamente disciplinati nella Convenzione allegata per farne parte integrante al presente Accordo (All. 1A al presente Accordo).
Art. 2 – Responsabili dell’attività
1 - Sono responsabile dell’attività rispettivamente:
- per la Città: Arch. XXXXXX XXXXX
- - per il Collegio: Geom. XXXXX XXXXXX
2 – I Responsabili provvedono al monitoraggio delle attività di progetto, segnalano ai rispettivi enti eventuali necessità o criticità, operano per risolvere preventivamente ogni possibile controversia che dovesse sorgere nell’esecuzione del presente Accordo.
Art. 3 – Durata
1 - L’Accordo ha durata di anni 1 (UNO ) a far data dalla sua sottoscrizione, rinnovabile di volta in volta per espressa volontà delle Parti.
Art. 4 – Impegni della Città
1. - La Città si impegna a:
• mettere a disposizione presso l’Archivio Edilizio e/o Ufficio Edilizia Privata i posti di lavoro e le attrezzature per l’attività di riordino e digitalizzazione delle pratiche edilizie e/o di esame pratiche edilizie coadiuvati da personale tecnico dell’ufficio all’uopo preposti;
• a fornire, con il supporto dei propri tecnici, tutte le informazioni utili anche a favorire la crescita professionale dei tirocinanti;
• a concordare con il Collegio ulteriori attività o supporti ritenuti opportuni per la realizzazione del progetto e del connesso tirocinio.
Art. 5 – Impegni del Collegio
1 - Il Collegio si impegna a:
- selezionare almeno n. 2 (due) tirocinanti da inserire per un periodo di mesi 6 presso gli Uffici Archivio edilizio e Istruttorie edilizie della Città, operando per
garantire la continuità della presenza anche con successive selezioni;
- assumere a proprio carico eventuali costi di rimborsi od erogazioni di qualsiasi natura ai tirocinanti e delle necessarie coperture assicurative;
Art. 6 – Oneri
1 – La promozione e la realizzazione delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo non comportano scambio di denaro o altra utilità tra le Parti e ciascuna Parte sosterrà i costi e gli oneri derivanti dalle attività previste nel presente Accordo.
2 – Ai fini di un eventuale rimborso, gli ulteriori costi per attività svolte da una Parte per conto dell’altra dovranno essere preventivamente definiti e concordati.
Art. 7 – Recesso
1 – Ciascuna Parte è libera di recedere dal presente Accordo alla conclusione del ciclo semestrale di tirocinio, e comunque con almeno 2 mesi di preavviso scritto all’altra Parte.
Art. 8 - Controversie
1 - Gli Enti, fatte salve le norme in materia, concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione o esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del presente accordo ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lett.a) n.2) del Codice del processo amministrativo (D.Lgs n.104 del 02.07.2010).
Art. 9 – Trattamento dati personali
1 - Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”).
Art. 10 . Registrazione e spese
1 - Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese dell’Ente che ne chiede la registrazione.
2 - Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale degli Enti.
3 - L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico del Collegio. Saranno a carico del Collegio anche tutti gli adempimenti relativi all’assolvimento dell’imposta. L'imposta di bollo della presente convenzione verrà assolta in modalità virtuale sulla base dell'autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1, protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.
ALLEGATO 1A
(all’ ACCORDO DI COLLABORAZIONE X ART 15 – L 241/90 TRA LA CITTA’ DI MONCALIERI ED IL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TORINO)
CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ED IL
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TORINO
PER L'ACCESSO AD UNA ESPERIENZA PROFESSIONALE
PRESSO IL SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DELLA CITTA’ DI MONCALIERI
Con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge tra:
IL Comune di Moncalieri rappresentato dall’ Arch. XXXXXX XXXXX in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio, che in seguito per brevità verrà indicato solamente come Ufficio; ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino rappresentato dalla Geom. XXXXX XXXXXX in qualità di Presidente e Legale Rappresentante del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino, che in seguito per brevità verrà indicato solamente come Collegio;
VISTA
- la legge n. 7 marzo 1985 n. 75 istituisce il tirocinio professionale per i Geometri;
- le Direttive sul Praticantato approvate con delibera del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati in data 17 settembre 2014 e modificate con deliberazione del 12 maggio 2015;
- ritenuta valida la proposta avanzata dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino sulla opportunità che n. 2 praticanti possano integrare la preparazione professionale con esperienze dirette sull'attività del Comune di Moncalieri svolgendo tirocinio presso l’Archivio Edilizio ed il Servizio Edilizia Privata;
- considerata la disponibilità del Comune di Moncalieri di accogliere la proposta avanzata dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino a consentire ai n. 2 tirocinanti di seguito indicati lo svolgimento di una parte del periodo di praticantato nella sua struttura per l'apprendimento delle procedure seguite dai predetti Servizi nei compiti in materia edilizia privata;
PREMESSO
a) che il Collegio di Torino è preposto alla tenuta del Registro dei Praticanti, al controllo ed alla promozione del corretto ed efficace espletamento del tirocinio;
b) che il Presidente del Collegio Geometri di Torino si è reso disponibile al fine di consentire lo svolgimento di stages ai praticanti mediante l’accesso e la collaborazione interna con il Comune di Moncalieri Settore Sviluppo e Gestione del Territorio di giovani diplomati regolarmente iscritti al Registro dei Praticanti presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino;
c) che l’espletamento dei periodi di praticantato presso la Città di Moncalieri è finalizzato
esclusivamente alla formazione dei giovani diplomati e pertanto non costituirà titolo alcuno in favore dei partecipanti nei confronti dell’Amministrazione;
d) che la presente convenzione risulta conforme allo schema-tipo approvato dal Consiglio Nazionale;
e) che sono stati riscontrati i vantaggi derivanti dalla attuazione dei rapporti collaborativi tra i Collegi Professionali ed Enti Pubblici richiamati dalle circolari del Consiglio Nazionale;
si stipula quanto segue:
ART. 1
E’ consentito presso il Comune di Moncalieri lo svolgimento di stages per l’espletamento del tirocinio pratico riservato ad un numero non superiore a n. 3 (tre) praticanti regolarmente iscritti al Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino.
La partecipazione volontaria a detti stages essendo finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati, non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell’Amministrazione.
ART. 2
Il Collegio designerà, prima dell’inizio di ogni stage, i nominativi dei praticanti, mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi, della indicazione del periodo di riferimento e delle attività da svolgere, concordate precedentemente con il Servizio Edilizia Privata.
Il Collegio accerta e documenta l’esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell’attività di praticantato e per l’idoneità dei praticanti preposti per l’accesso al Comune di Moncalieri – Settore Sviluppo e Gestione del Territorio nonché degli altri requisiti necessari.
All’elenco di cui sopra dovranno essere allegate le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai praticanti in ottemperanza a quanto previsto dal successivo art. 11.
I nominativi ed i periodi dovranno essere espressamente accettati dall’Ufficio. L’avvenuta accettazione sarà resa nota al Collegio mediante comunicazione di riscontro.
ART. 3
Con riferimento al praticante indicato nello schema tipo allegato A (di cui si omette la pubblicazione), lo stage avrà luogo presso l’Archivio Edilizi/Servizio Edilizia Privata dalla data concordata per 5 giorni settimanali (da Lunedì a Venerdì) e per almeno 4 ore giornaliere comprese nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 16.00. Il praticante sarà tenuto all’osservanza di detto orario.
Con riferimento al praticante indicato nello schema tipo allegato B (di cui si omette la pubblicazione), lo stage avrà luogo presso l’Archivio Edilizi/Servizio Edilizia Privata dalla data concordata per 3 giorni settimanali: Martedì, Giovedì e Venerdì, per almeno 4 ore giornaliere comprese nella fascia oraria dalle ore 09.00 alle ore 16.00. Il praticante sarà tenuto all’osservanza di detto orario.
Nel periodo di sei mesi di tirocinio, eventualmente prorogabili, i suddetti praticanti svolgeranno il periodo di apprendistato alternandosi reciprocamente nei suddetti uffici secondo le modalità e periodi che saranno decisi dal Dirigente del Settore.
La presenza all’interno dei suddetti Uffici (orario di arrivo, di uscita, ecc.) dovrà risultare da appositi fogli di presenza annotati e sottoscritti di volta in volta dal singolo praticante e vistati dal Direttore del Servizio Edilizia Privata o suo tecnico all’uopo delegato, per il periodo di tirocinio svolto presso l’ufficio Istruttorie edilizie, ovvero dal Responsabile dell’Archivio Edilizia per il periodo di tirocinio svolto presso il suddetto archivio edilizio.
ART. 4
I suddetti praticanti collaborando con il personale dipendente svolgeranno all’interno degli Ufficio alcuni dei compiti istituzionali sotto la guida di un Tecnico del Servizio Edilizia Privata/Archivio Edilizia all’uopo delegato.
Le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dalla Dirigenza o suo Delegato tenuto conto delle esigenze d’ufficio, oltreché del carattere formativo delle attività stesse.
ART. 5
Ogni stage si svolgerà in un periodo di sei mesi consecutivi, non rinnovabile, decorrenti dalla data di inizio dello stage medesimo.
La sezione di assegnazione sarà stabilita, per ciascun praticante, dal Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio in funzione delle esigenze di servizio e dell’attitudine di ciascun praticante. Il Dirigente potrà far ruotare periodicamente i praticanti tra i vari uffici per completare il tirocinio.
ART. 6
Ciascun praticante nello svolgimento delle attività presso il Servizio Edilizia Privata cui è assegnato ha l’obbligo di rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale.
In particolare, è fatto specifico divieto ai praticanti di riservare attenzione di favore agli elaborati ed atti di ufficio, che dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi modo collegabili con gli stessi.
I praticanti dovranno osservare tutte le vigenti norme sul pubblico impiego. In caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a carico del praticante ed a cura del Dirigente, la immediata interruzione dell’attività presso il Servizio Edilizia Privata.
A tal fine il praticante dovrà sottoscrivere, per accettazione ed approvazione, apposita dichiarazione allegata (vedi allegato n. 1).
ART. 7
La esecutività della presente convenzione e/o l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di praticantato, potranno essere sospesi per disposizioni del Dirigente ovvero per volontà del Collegio, senza dare luogo ad alcuna pretesa o rivalsa nei confronti degli stessi, rispettivamente.
In particolare, in relazione ad ogni singolo tirocinante, lo stage potrà essere interrotto in qualsiasi momento ove lo stesso non dimostri sufficiente interesse e solerzia nello svolgimento delle attività e/o per condotta non confacente.
ART. 8
La responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento dell’attività prevista ai sensi dell’art. 2, Legge n. 75/85, è a carico del praticante e con vincolo solidale del professionista abilitante presso cui lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del tirocinio pratico.
Resta a carico del Collegio Geometri Torino la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni per i praticanti impiegati in forza della presente convenzione.
ART. 9
Il Dirigente al termine del periodo di cui all’art. 3 rilascerà al geometra praticante attestato di frequenza. L’attestato sarà valido al fine di computare il periodo di frequenza dell’Ufficio tra quello necessario alla formazione del periodo di tirocinio previsto per l’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di geometra.
Tale certificazione è parte integrante di quella rilasciata dal professionista abilitante.
ART. 10
I praticanti allo scopo di rendersi facilmente riconoscibili, qualificabili e distinguibili dal personale dipendente, dovranno portare appuntato sugli abiti un apposito tesserino di riconoscimento con foto rilasciato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino.
ART. 11
Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino, resta sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad eventuali infortuni nell’ambiente di lavoro e in eventuali accertamenti esterni, che possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.
ART. 12
Eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie, alla luce delle esperienze che verranno maturate nel tempo, saranno specificamente concordate tra il Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio della Città di Moncalieri ed il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Torino.
Letto, confermato e sottoscritto
per il Collegio per (l’Ente)
IL PRESIDENTE IL DIRIGENTE
Geom. XXXXX XXXXXX* Arch. XXXXXX XXXXX*
*Il documento è provvisto di firma digitale ai sensi dell'art. 21 D. Lgs n 82/2005 e s.m.i. *Il documento è provvisto di firma digitale ai sensi dell'art. 21 D. Lgs n 82/2005 e s.m.i.