Dirigenti Commercio
Parti contraenti | Stipula | Decorrenza | Scadenza | Rinnovo economico | |
Economica | Normativa | ||||
Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle professioni e delle PMI - Confcommercio; MANAGERITALIA | 21.7.2016 | 1.1.2015 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | - |
Dirigenti | Minimi | Superminimo | Elemento di maggiorazione | Contingenza1 | |||
1.7.2013 | 1.1.2017 | 1.1.2018 | 1.12.2018 | 1.1.2010 | |||
Assunti o nominati fino al 30.6.1997 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 1.817,48 | 339,622 | |
Assunti o nominati dall'1.7.1997 al 31.12.1997 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 1.649,63 | ||
Assunti o nominati dall'1.1.1998 al 31.12.1999 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 1.533,43 | ||
Assunti o nominati dall'1.1.2000 al 30.6.2000 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 1.430,14 | ||
Assunti o nominati dall'1.7.2000 al 31.12.2001 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 1.223,56 | ||
Assunti o nominati dall’1.1.2002 al 27.5.2004 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 955,00 | ||
Assunti o nominati dal 28.5.2004 al 31.12.2004 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 745,00 | ||
Assunti o nominati dall’1.1.2005 al 31.12.2005 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 620,00 | ||
Assunti o nominati dall’1.1.2006 al 23.01.2008 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 500,00 | ||
Assunti o nominati dal 24.1.2008 al 31.12.2008 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 300,00 | ||
Assunti o nominati dall’1.1.2009 al 31.12.2009 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | 150,00 | ||
Assunti o nominati dall’1.1.2010 | 3.890,00 | 3.970,00 | 4.070,00 | 4.240,00 | - | ||
1Conglobata nel minimo. 2Non spetta ai dirigenti assunti o nominati successivamente al 30.6.1995. |
INDENNITÀ, ALTRI ELEMENTI RETRIBUTIVI, PARAMETRI E COEFFICIENTI CONTRATTUALI | |||||
E.D.R. | Funzione quadro | Diploma | Laurea | Cassa | |
Numero mensilità | Coefficiente giornaliero | Coefficiente orario | Orario normale di lavoro settimanale | ||
14 | 26 | in considerazione della posizione, delle funzioni e delle responsabilità del dirigente nell'ambito dell'organizzazione aziendale la sua prestazione lavorativa non è quantificabile. Tuttavia essa tende a correlarsi, pur con ampia discrezionalità, all'orario normale di lavoro praticato nell'unità operativa |
ALTRI ELEMENTI CONTRATTUALI | ||
RETRIBUTIVI | Una tantum | non prevista |
Premi aziendali e di risultato | non regolamentati | |
Indennità trasferta | rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio ed eventuali spese sostenute in esecuzione del mandato. Per le missioni oltre 12 giorni saranno presi accordi tra datore di lavoro e dirigente, anche per eventuali aspetti particolari derivanti dalla durata e dalla natura della missione. Nel caso di uso autorizzato di autovettura propria del dirigente, il rimborso chilometrico sarà determinato in base alle tabelle pubblicate dall'ACI | |
Gratifica natalizia | vedere tredicesima | |
Tredicesima | 1 mensilità, da corrispondere nel mese di dicembre | |
Quattordicesima | 1 mensilità, da corrispondere a giugno | |
Altre mensilità aggiuntive | non previste | |
Scatti anzianità | l’istituto degli scatti di anzianità è abrogato a decorrere dall’1.7.2004. Ai dirigenti in servizio al 30.6.2004, quanto già maturato a tale titolo sarà ulteriormente incrementato, nel corso del biennio 1.7.2004-30.6.2006, di un importo di € 258,22 (pari a 2 scatti di anzianità), non assorbibile da alcuna voce retributiva, da corrispondersi secondo i seguenti criteri: a. € 129,11, al momento di quella che sarebbe stata la data di maturazione dell’abrogato scatto di anzianità; b. ulteriori € 129,11, alla scadenza del sesto mese da tale data; c. ai dirigenti che nel biennio suindicato avrebbero maturato l’11° scatto di anzianità sarà dovuto unicamente l’importo di € 129,11 | |
Anzianità convenzionale | non prevista | |
Straordinari (limiti e maggiorazioni) | non previsti | |
Contrattazione integrativa aziendale o territoriale | non prevista | |
Indennità | di trasferimento: non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata della carica. Il datore di lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e per i familiari a carico, ivi comprese quelle relative al trasloco del mobilio. Il datore corrisponderà inoltre (per una durata da convenirsi tra le parti e comunque non inferiore a 18 mesi) l'eventuale differenza tra il canone effettivo, esistente all'atto dell'insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta una indennità una tantum non inferiore a 1 mensilità 1/2 qualora non abbia familiari a carico e a 3 mensilità se con familiari a carico | |
Mansioni discontinue | non previste | |
Cottimo, magg. garantita | non previsto | |
Erogazione TFR | nessuna particolarità | |
Vitto e alloggio | non regolamentati | |
ORARIO | Ferie | 30 giorni da fruire in una o più soluzioni, con esclusione delle giornate di riposo settimanale e delle festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso. Le ferie sono irrinunciabili e non possono essere sostituite, se non per la parte eccedente le 4 settimane (art. 10, D.Lgs. 66/2003 e successive modificazioni ed integrazioni), dalla relativa indennità per ferie non godute da erogarsi entro il mese di luglio immediatamente successivo all’anno di maturazione |
Permessi retribuiti | non previsti | |
Riduzione orario | non prevista | |
Festività | 4.11 trattamento domenicale |
ORARIO | Festività soppresse | 4 giorni di permesso retribuito da fruire entro l’anno di maturazione ovvero, in mancanza, da compensare con la corrispondente retribuzione | |
Flessibilità orario contrattuale | non prevista | ||
Permanenza massima passaggio cat. superiore | nessuna particolarità | ||
Passaggio qualifica superiore | nessuna particolarità | ||
ASSENZE | Malattia | conservazione del posto e intera retribuzione per un periodo massimo di 240 giorni in un anno solare (per i dirigenti che al 21.7.2016 abbiano in corso un evento di malattia, detta disposizione trova applicazione a decorrere dal 15.9.2016; fino a tale data la conservazione del posto è prevista per un periodo massimo di 12 mesi) | |
Infortunio | conservazione del posto e integrazione indennità Inail al 100% della retribuzione fino alla guarigione clinica, massimo 30 mesi | ||
Maternità | intera retribuzione per tutto il periodo dell'assenza obbligatoria e retribuzione al 30% per il periodo di astensione facoltativa fino a 6 mesi | ||
Congedo matrimoniale | 15 giorni di calendario con diritto all'intera retribuzione | ||
Permessi | non previsti | ||
Sospensione/riduzione lavoro o CIG | nessuna particolarità | ||
Aspettative | a. massimo 6 mesi non retribuiti, per giustificati motivi; b. nei confronti dei dirigenti ammalati, la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di 240 giorni, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, a richiesta del dirigente, per un periodo non superiore a complessivi 180 giorni, durante il quale verrà corrisposta l’intera retribuzione. Al termine del periodo, perdurando lo stato di malattia, è facoltà del dirigente richiedere l’aspettativa non retribuita fino a 6 mesi; c. per dirigenti che ricoprono cariche pubbliche elettive a qualsiasi livello e funzioni sindacali, nazionali, provinciali o aziendali, valgono le norme di legge vigenti (L. 300/1970) | ||
GESTIONE | Prova | non superiore a 6 mesi | |
Preavviso | Anzianità fino a 4 anni da 4 a 10 anni da 10 a 15 anni oltre 15 anni | Licenziamento 6 mesi 8 mesi 10 mesi 12 mesi | |
Anzianità fino a 2 anni da 2 a 5 anni oltre 5 anni | Dimissioni 2 mesi 3 mesi 4 mesi | ||
il periodo del preavviso avrà decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla data della comunicazione delle dimissioni. Ove sussiste la giusta causa si dispone a carico dell'azienda la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso maggiorata di una indennità supplementare pari a 1/3 dell'indennità del preavviso stesso N.B. A decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente in possesso dei requisiti di legge per aver diritti alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso saranno sostituite da un preavviso unico pari a 30 giorni, integrato dalle mensilità, eventualmente necessarie per conseguire l’effettivo accesso al trattamento pensionistico. | |||
Assunzioni agevolate | al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un’età non inferiore a 48 anni compiuti, le Parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le Commissioni Paritetiche, così disciplinate: a. il minimo contrattuale mensile, può essere ridotto per il primo anno di svolgimento dell’attività fino al massimo del 20%; b. per il secondo anno fino al massimo del 10%; c. per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà, in ogni caso, quello previsto dal Ccnl vigente; d. per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 48 anni compiuti si applica, per un anno, il trattamento agevolativo previsto per o dirigenti di prima nomina (vedere Previdenza Integrativa/Complementare) | ||
Tirocinio | non previsto | ||
Apprendistato | non previsto | ||
Contratto intermittente | non regolamentato | ||
Contratto tempo determinato | è consentito nel rispetto delle relative norme di legge | ||
Part time | non regolamentato | ||
Lavoro domicilio | non previsto | ||
Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) | non prevista | ||
Lavoro stagionale | non previsto | ||
Telelavoro | non previsto | ||
Lavoro ripartito (job sharing) | non previsto | ||
Viaggiatori e piazzisti | non previsti | ||
Collocamento | nessuna particolarità | ||
PREVIDENZA ASSISTENZA | Previd. integrativa/complem. | Previdenza complementare - Fondo Xxxxx Xxxxx: l’iscrizione al Fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente Ccnl e, comunque, i dirigenti di aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al Fondo è composto da un contributo ordinario ed un contributo integrativo: a. Contributo ordinario: dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del dirigente pari rispettivamente all’11,88% (12,11% dall’1.1.2017; 12,35%, dall’1.1.2018) e 1% della retribuzione convenzionale annua; b. Contributo integrativo: a carico del datore di lavoro, è pari al 2,03% (2,07% dall’1.1.2017; 2,11% dall’1.1.2018) della retribuzione convenzionale annua e confluisce nel conto generale. Xxxxx restando il contributo ordinario a carico del dirigente, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina è pari al 3,97% (4,05% dall’1.1.2017; 4,13% dall’1.1.2018) della retribuzione convenzionale annua. I contributi di cui sopra sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di € 59.224,54. Previdenza Integrativa Individuale - Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx, contribuzione: € 4.803,05 a carico del datore di lavoro in ragione d’anno ed € 464,81 a carico del dirigente, sempre in ragione d’anno. Ai Dirigenti assunti o nominati dal 21.7.2016 saranno assicurate le medesime garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla Convenzione Xxxxxxx Xxxxxxx. Il contributo versato all’Associazione Xxxxxxx Xxxxxxx è finalizzato all’erogazione di prestazioni assicurative di previdenza e assistenza individuale. Tale contributo viene versato con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità. Dirigenti di nuova assunzione/nomina - La contribuzione ridotta può essere applicata ai dirigenti assunti o nominati a far data dal 21.7.2016, entro il compimento del 48° anno di età, nonché ai dirigenti disoccupati di età inferiore a 55 anni compiuti. La permanenza |
PREVIDENZA ASSISTENZA | nella categoria di cui sopra ha carattere temporaneo, secondo la seguente tabella: Età del dirigente Anni di permanenza (periodo massimo) Fino a 40 anni 4 Da 41 a 45 anni 3 Da 46 e fino al compimento dei 48 anni 2 Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti 1 A titolo sperimentale, per i dirigenti assunti o nominati dall’1.10.2016, la cui retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a € 65.000,00 annui riferiti ad un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici di cui sopra, le aziende potranno applicare, per una durata massima di 3 anni dall’assunzione o nomina, la contribuzione ridotta come di seguito specificata. Per la previdenza complementare, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a € 300,00 annui. Non è previsto il contributo integrativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha facoltà di conferire il TFR al Fondo X. Xxxxx. Per i medesimi dirigenti, l’iscrizione all’Associazione A. Pastore avviene con sospensione degli obblighi contributivi, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo dei € 65.000,00 annui riferiti ad un contratto di lavoro full time. Le agevolazioni in esame possono essere usufruite solo una volta nel corso della carriera lavorativa del dirigente | |
Assistenza integrativa | a favore dei dirigenti è istituito un Fondo Assistenza Sanitaria (Fondo Xxxxx Xxxxxxx) integrativo del SSN, finanziato mediante un contributo che, a decorrere dall’1.1.2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite a una retribuzione convenzionale annua di € 45.940,00: a. 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio e comprensivo della quota a titolo di contributo sindacale o della quota di servizio; b. 2,51% (2,56% dall’1.1.2018) a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa; c. 1,87% a carico del dirigente in servizio. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità. Possono essere iscritti al Fondo, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta Inps (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro. La contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in € 2.032,00 (€ 2.054,00 dall’1.1.2018). A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano dell’assistenza sanitaria, pari al 60% di quello previsto a carico dei dirigenti pensionati. | |
Polizze vita | non previste | |
Polizze infortuni | l'azienda deve stipulare, nell'interesse del dirigente, una polizza contro i rischi degli infortuni sia professionali sia extraprofessionali che assicuri: a. una somma pari a 6 annualità della retribuzione, in caso di invalidità permanente; b. una somma pari a 5 annualità della retribuzione in caso di morte |