CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI SUPPORTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DI SICUREZZA PERIMETRALE CHECK POINT OCCORRENTE ALL’A.T.S. DELL’INSUBRIA PER UN BIENNIO
INDICE:
ART. 1 PREMESSA
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
2.1 Servizi di assistenza, manutenzione e supporto Check Point
2.2 Servizi di sicurezza aggiuntivi Check Point
2.3 Servizi di assistenza, manutenzione e supporto
2.4 Servizi integrativi a carico dell’appaltatore ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
ART. 4 STIPULA DEL CONTRATTO
ART. 5 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ART. 6 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART. 7 PENALI
ART. 8 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 10 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO
ART. 11 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 13 SUBAPPALTO
ART. 14 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
ART. 15 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI. ART. 16 RECESSO
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 18 PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA – D.LGS. 196/2003 ART. 19 FORO COMPETENTE
ART. 20 NORME FINALI
ALLEGATI AL CAPITOLATO:
ALLEGATO A: “Dichiarazione DUVRI”
Art. 1 PREMESSA
L’ATS dell’Insubria (di seguito ATS) intende proseguire nell’utilizzo della propria piattaforma di Sicurezza Perimetrale aziendale Check Point, attualmente basata sulle funzionalità’ di seguito elencate :
• Firewall;
• Integrazione con Active Directory;
• IDS-IPS;
• Application Control;
• Url Filtering;
• Antivirus perimetrale;
• Antibot;
• Antispam;
• Mobile Access.
La piattaforma hardware-software Check Point attualmente posseduta dall’ATS, inserita nell’account id 0006043247, è la seguente:
- n. 1 appliance SG4807 con Alimentatore ridondato e integrazione memoria RAM (cod. XXXX XX0000 + CPAC-PSU-4800/12200 + CPAC-RAM4GB);
- n. 1 appliances SG4807-HA con Alimentatore ridondato e integrazione memoria RAM (cod. CPAP-SG4807-HA + CPAC-PSU-4800/12200 + CPAC-RAM4GB);
- funzionalità Mobile Access (cod. CPSB-MOB-50) – quantità 1;
- funzionalità Mobile Access (cod. CPSB-MOB-50-HA) - quantità 1;
- funzionalità SmartCenter Endpoint (cod. CPSM-P1003-E) – quantità 1;
- funzionalità SmartEvent & Reporter (CPSB-EVNT-C1000) + (CPSB-RPRT-C1000) – quantità 1;
- funzionalità container con relative blades Full Disk Encryption, Media Encryption e VPN (cod. CPSB-EP-FDE-P – CPSB-EP-ME – CPSB-EP-VPN-P) – quantità 101.
In corso di contratto per le funzionalità IDS-IPS - Application Control - Url Filtering - Antivirus perimetrale - Antibot – Antispam, sopra indicate, dovranno essere garantiti dall’appaltatore il regolare e continuo aggiornamento nelle signature di protezione e tutte le eventuali migliorie rilasciate dal produttore, come previsto dal programma Enterprise Based Protection (EBP) di Check Point.
Art. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
2.1 Servizi di assistenza, manutenzione e supporto Check Point
Di seguito l’elenco dei servizi di manutenzione richiesti:
Support Program: Collaborative Enterprise Support – CP-CES-CO-STANDARD hardware e software
Support Level | SKU | QTY | |
1 | Standard sw | CPSB-MOB-50 | 1 |
2 | Standard sw | CPSB-MOB-50-HA | 1 |
3 | Standard sw | CPSB-EVS-C1000 | 1 |
4 | Standard sw | CPEP-C1-101TO1000- LICENSE | 101 |
0 | Xxxxxxxx xx | XXXX-XX0000 | 1 |
6 | Standard hw | CPAP-SG4807-HA | 1 |
7 | Standard hw | CPAC-RAM4GB | 2 |
8 | Standard hw | CPAC-PSU-4800/12200 | 2 |
9 | Standard sw | CPSB-EP-FDE-P- LICENSE | 30 |
10 | Standard sw | CPSB-EP-ME-P-LICENSE | 30 |
11 | Standard sw | CPSB-EP-VPN-P- LICENSE | 100 |
00 | Xxxxxxxx xx | XXXX-X0000-X | 1 |
13 | Standard sw | CPSM-P205 | 1 |
2.2 Servizi di sicurezza aggiuntivi Check Point
Enterprise Based Protection NGTX – Annuity Software Blades
Service | SKU | QTY |
Security Gateway - ThreatExtraction Site Security Package | CPEBP-NGTX | 1 |
2.3 Servizi di assistenza, manutenzione e supporto
L’appaltatore dovrà fornire un servizio di assistenza, manutenzione e supporto al personale informatico dell’ATS, telefonico/telematico e, su richiesta, on site, ad integrazione di quello di Check Point.
Tale servizio dovrà essere erogato in lingua italiana da figure professionali specialiste in prodotti Check Point che si occupino di qualificare le chiamate d’intervento ed in grado di fare un’eventuale escalation al vendor per apertura ticket.
Il servizio consiste in:
- apertura e gestione dei ticket verso il produttore;
- apertura e gestione degli RMA verso il produttore;
- fornitura di patch e hot fix rilasciate dal produttore;
- garantire all’ATS la possibilità di accedere al sistema gestione dell’assistenza dell’appaltatore;
- fornire supporto remoto alle macchine e/o all’installazione di nuove versioni di Hot fix o patch;
- supporto on site per la sostituzione dell’hardware guasto.
I livelli di servizio (SLA) richiesti all’appaltatore sono i seguenti:
- copertura oraria del servizio: da Lunedì a Venerdì fascia oraria 8.00 / 18.00;
- per le componenti software tempo di risposta entro 4 ore dalla chiamata;
- per le componenti hardware intervento del tecnico on site entro il giorno lavorativo successivo alla chiamata;
- continuità dell’intervento fino a risoluzione della criticità;
- tempo di riparazione HW (comprensiva delle parti di ricambio) o sostituzione on site di una Appliance guasta con ripristino completo della funzionalità:
o se la procedura di gestione dell’RMA è completata entro le ore 15:00: ripristino entro le 48 ore successive alla chiamata;
o se la procedura di gestione dell’RMA è completata oltre le ore 15:00: ripristino entro le 72 ore successive alla chiamata;
Si precisa che i costi eventuali delle parti di ricambio sono a carico dell’appaltatore.
2.4 Servizi integrativi a carico dell’appaltatore L’appaltatore dovrà anche fornire i seguenti servizi:
- Verifica configurazione;
- Tuning e proposizione di migliorie applicabili;
- Verifica impatto delle suddette nell’ambiente di produzione;
- formazione “on the job” al personale informatico dell’ATS sulla gestione ordinaria del sistema nelle sue evoluzioni;
- Evoluzione della corrente configurazione SW del sistema perimetrale, al variare delle necessità funzionali aziendali.;
Al fine sopra indicato, durante l’arco dell’intero periodo contrattuale, l’appaltatore dovrà erogare nr. 4 giornate di intervento in modalità on-site, di almeno n. 8 ore cadauna.
Tali servizi dovranno essere erogati, a seguito di preliminare accordo con i Sistemi Informativi dell’ATS, da figure professionali specialiste in prodotti Check Point.
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è stabilita in due anni, decorrenti dalla data stabilita nel contratto stesso, indicativamente dal 01/01/2017 al 31/12/2018.
ART. 4 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato dalla ATS mediante scrittura privata in modalità elettronica.
Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro, ecc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa appaltatrice. Prima della stipula del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare:
• la documentazione riportante i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche - ai fini dell’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. - nonché le generalità e codice fiscale di tutti i soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di essi;
• deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016 (vedi art. 9 del presente CSA);
• altra eventuale documentazione richiesta.
Inoltre l’aggiudicatario dovrà compilare il DUVRI in contraddittorio con l’ATS (vedi art. 15 del presente CSA).
ART. 5 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’ATS nominerà, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 testo vigente, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC).
Il DEC provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell’esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
In caso di inadempimento saranno applicate le penali di cui all’articolo 7.
ART. 6 CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo per il servizio di cui al presente capitolato sarà riconosciuto con canoni trimestrali posticipati, complessivi-omnicomprensivi oltre IVA, risultanti dalla suddivisione in “quota parte trimestrale” dell’importo offerto dall’aggiudicatario, in sede di gara, per l’intera durata del contratto.
Gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (€ 300,00 oltre IVA per la durata biennale del contratto) saranno liquidati in quota parte trimestrale (per un importo di € 37,50 oltre IVA); quest’ultimo importo dovrà essere fatturato trimestralmente in aggiunta al costo del servizio erogato.
Con riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.
A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx):
ATS Insubria:
Area territoriale di Varese:
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria
Codice IPA: ATSIN
Codice Univoco Ufficio: 2GCQJQ
Nome dell'ufficio: 314-Uff_Fattelet-Varese codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03510140126
Partita IVA: 03510140126.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amminitrazioni dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG).
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Agli effetti della liquidazione delle fatture saranno riconosciute solo le prestazioni eseguite secondo le modalità di cui al presente Capitolato.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’ATS, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dispone per l’accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Il suddetto termine di pagamento verrà sospeso qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta soluzione della causa di sospensione.
ART. 7 PENALI
Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all’impresa mediante P.E.C.
In caso di ritardo rispetto ai tempi d’intervento indicati dal presente capitolato (per presa in carico chiamate, ripristino funzionalità, intervento on site, consegna pezzi di ricambio), sarà discrezionalmente applicata dall’ATS una penale fino ad un massimo di euro 50,00 per ogni ora di ritardo, per le prime 4 ore di ritardo, e fino ad massimo di 100,00 euro per singola ora di ritardo per le ore successive alle prime quattro.
Nel caso in cui l’ATS fosse costretta a rivolgersi ad altro fornitore per gli interventi in questione (esecuzione d’ufficio), oltre alle suddette penali saranno addebitati all’appaltatore gli eventuali maggiori costi pagati.
Qualora il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore, formalmente documentate, l’ATS si riserva di ricorrere a libero mercato, addebitando, nel qual caso, la sola eventuale differenza di prezzo.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, saranno contestati dall’ATS all’impresa la quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora dette giustificazioni non siano ritenute accoglibili a insindacabile giudizio dell’ATS, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine assegnato, saranno applicate all’Impresa le penali come sopra indicate.
Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’ATS si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’ATS a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 8 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136/2010, si informa che, a pena di nullità del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.
Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m.i.
ART. 9 CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 testo vigente l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale a favore della ATS, con
validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’ATS si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’ATS.
La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell’affidamento.
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.
È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS.
ART. 10 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO
Si rinvia all’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016
.
ART. 11 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ATS fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Nei sessanta giorni successivi, l’Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..
Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell’ATS tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
ART. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 105 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 105 del medesimo decreto legislativo.
ART. 13 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto.
L’impresa concorrente che intenda avvalersi del subappalto deve, all’atto dell’offerta, indicare la parte di servizi che intende subappaltare. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ATS per il servizio in oggetto.
L’impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.
Per quanto il procedimento di autorizzazione al subappalto da parte della Stazione Appaltante e per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 14 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO, TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri di competenza per l'osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.
L’appaltatore ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti alla sicurezza del lavoro relativamente al proprio personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l’ATS da ogni responsabilità in merito.
Il personale dell’appaltatore, durante lo svolgimento dell’attività on-site, deve tenere in evidenza il cartellino d’identificazione personale, riportante in modo visibile: nome, cognome, fotografia, ragione sociale ed indirizzo dell’appaltatore.
A richiesta della ATS l’appaltatore dovrà fornire le prove di aver regolarmente soddisfatto gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali ed infortunistiche obbligatorie nonché agli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato nell’espletamento dell’appalto.
L’appaltatore ha l’obbligo di:
• mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza;
• non divulgare dati e informazioni in alcun modo e sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’espletamento dell’appalto.
L’appaltatore dovrà nominare, entro 20 giorni lavorativi dalla data dell’aggiudicazione, un suo rappresentante o incaricato responsabile del servizio, comunicando all’ATS il relativo nominativo e recapiti: telefonico fisso e mobile, fax ed e-mail.
L'incaricato assicurerà al DEC ogni necessario supporto e riscontro per il controllo dell'andamento del servizio.
L’appaltatore dovrà assicurare il servizio anche in caso di scioperi e agitazioni del personale dipendente; dovrà pertanto essere cura dell’appaltatore ricercare preventivamente alternative che consentano di effettuare in ogni caso il servizio.
L’appaltatore non potrà avvalersi del personale dell’ATS Insubria e ogni operazione dovrà essere eseguita dallo stesso con mezzi e personale propri.
L’appaltatore garantisce, sotto la propria responsabilità, la continuità e regolarità del servizio oggetto del presente capitolato, nell’osservanza delle norme vigenti o che dovessero intervenire nella durata del contratto. L’appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura, diligenza e dovrà avvalersi, per il servizio, solo di personale qualificato, di sicura moralità e che sia di tutta soddisfazione per l'ATS, la quale potrà chiederne eventualmente a proprio giudizio insindacabile la sostituzione, con facoltà, in caso di inadempimento, di risolvere il contratto. Resta pertanto stabilito che qualsiasi responsabilità in caso di incidenti generati da cause sia prevedibili che imprevedibili, aventi ripercussioni su persone o cose, nonché ogni responsabilità derivante da interruzione o non corretta esecuzione del servizio si intende a carico dell’appaltatore che, con la stipulazione del contratto, solleva l’ATS da ogni responsabilità. L’appaltatore sarà responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno che ne possa derivare, ai sensi dell'art. 2049 C.C. Pertanto l’appaltatore, entro 10 giorni decorrenti dalla vigenza del contratto, dovrà produrre all’ATS copia autenticata di polizza assicurativa stipulata con primaria Impresa assicuratrice per danni a persone e cose eventualmente derivanti dall’attività professionale prestata, con massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila). La durata di detta
polizza dovrà coprire l’intera durata dell’appalto (anche con eventuali rinnovi della polizza stessa).
ART. 15 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
Considerato che le attività oggetto d’appalto possono essere eseguite all’interno o comunque nell’ambito delle sedi aziendali nei normali orari di lavoro e quindi in presenza di dipendenti ed utenti dell’ATS, si fa riferimento al Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI – allegato A) di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, del quale l’impresa concorrente deve tenere conto in sede di offerta. L’impresa aggiudicataria dovrà completare il DUVRI con la specificazione dei rischi propri che potrebbero impattare sugli operatori ed utenti dell’ATS ed integrare le misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela complessiva dei lavoratori propri e dei lavoratori ed utenti dell’ATS. Tale Documento dovrà essere congiuntamente definito con l’ATS per quanto riguarda le interferenze e le misure di sicurezza da adottare nonché sottoscritto dalle parti.
L’impresa aggiudicataria dovrà altresì aggiornare/adeguare il proprio documento di valutazione dei rischi in funzione delle attività/lavorazioni previste nel presente appalto.
ART. 16 RECESSO
L’ATS ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all’impresa appaltatrice mediante pec. Tale facoltà non è concessa all’appaltatore.
L’ATS si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:
• motivi di interesse pubblico;
• giusta causa;
• necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
• altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
• internalizzazione del servizio oggetto dell’appalto;
• mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto;
• attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regionale (Azienda Regionale Centrale Acquisti) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
• pubblicazione, da parte dell’ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tema di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
L’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
• gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura di prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto;
• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
• violazione, da parte dell’operatore economico aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall’art. 2 del “Patto di integrità in materia degli appalti pubblici regionali”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 del medesimo;
• violazione del vigente codice etico dell’ATS fatto salvo il pieno diritto di questa di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità;
• violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS;
• accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
• violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
• violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
• mancata sostituzione del personale in caso di richiesta dell’ATS, ai sensi dell’art. 14 del presente CSA;
• almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali;
• mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto agli articoli precedenti.
Sarà altresì motivo di risoluzione contrattuale il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 testo vigente.
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti.
Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo.
Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio ad altro operatore.
ART. 18 PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA – D.LGS. 196/2003
In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dall’impresa saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria connessa all’inderogabilità degli adempimenti da svolgere.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza prevista dalla legge citata.
L’interessato gode del diritto di accesso dei dati che lo riguardano e del diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Nel trattamento dei dati di cui dovesse venire a conoscenza, l’aggiudicatario si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti da D.Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di:
• Mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza;
• Non divulgare dati e informazioni in alcun modo e sotto qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’espletamento dell’appalto;
• Adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o comunque a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita dei dati personali trattati, di accesso autorizzato non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del D.Lgs. sopra citato.
L’impresa aggiudicataria è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
ART. 19 FORO COMPETENTE
Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Xxxx competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro di Varese.
ART. 20 NORME FINALI
L’appalto dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti ed al Codice Civile.