Allegato _
Allegato _
Schema di Accordo Quadro
CON UNO O PIÙ OPERATORI ECONOMICI CON IL SISTEMA DELL’ASTA ELETTRONICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 56 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRATTAMENTO, CON RECUPERO/SMALTIMENTO, DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI AMA E DEI RIFIUTI URBANI RESIDUI PRODOTTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE – ECCEDENTI LE QUANTITÀ TRATTATE PRESSO GLI IMPIANTI AMA- SU TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO E DEL SERVIZIO OPZIONALE DI TRASPORTO E SCARICO”.
LOTTO: CODICE EER
CIG:
INDICE
Articolo 1 Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni 9
Articolo 2 Oggetto 14
Articolo 3 Durata 16
Articolo 4 Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore 16
Articolo 5 Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione 20
Articolo 6 21
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 21
Articolo7 24
Verifiche e controlli 24
Articolo 8 24
Corrispettivi 24
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti 27
Articolo 10 Penali 33
Articolo 11 37
Garanzia 37
Articolo 12 Riservatezza 38
Articolo 13 Risoluzione 40
Articolo 14 Recesso 42
Articolo 15 Sicurezza, danni e responsabilità civile 44
Articolo 16 Brevetti industriali e diritti d’autore 46
Articolo 17 Rischi da interferenze 47
Articolo 18 47
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito 47
Articolo 19 Subappalto 47
Articolo 20 Accordo Bonario 50
Articolo 21 Foro competente 50
Articolo 22 Trattamento dei dati, consenso al trattamento 50
Articolo 23 Oneri fiscali e spese contrattuali 52
Articolo 24 Trasparenza 52
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari 53
Articolo 26 Clausola risolutiva 56
Articolo 27 Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale 58
Articolo 28 59
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 59
Articolo 29 Protocollo Anticontagio COVID 19 60
Articolo 30 60
Clausola finale 60
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO, CON RECUPERO/SMALTIMENTO, DEI RIFIUTI SOLIDI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI AMA E DEI RIFIUTI URBANI RESIDUI PRODOTTI NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE – ECCEDENTI LE QUANTITÀ TRATTATE PRESSO GLI IMPIANTI AMA- SU TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO E DEL SERVIZIO OPZIONALE DI TRASPORTO E SCARICO.
TRA
AMA S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx , X.X. x X. XXX 00000000000, in persona del , xxxxxx i poteri conferiti, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede legale (di seguito, per brevità, anche “AMA”);
E
la , con sede legale in , Via
, capitale sociale Euro , iscritta al
Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. e C.F.
, P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OVVERO (in caso di R.T.I.)
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del
presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante _ , nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _ , sede legale in , Via
, capitale sociale Euro , iscritta al Registro delle Imprese di al n.
, P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro _=, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. _
(nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che AMA, Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale, svolge per la stessa Roma Capitale tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia ambientale, funeraria, di servizi urbani e territoriali, di servizi industriali al territorio e delle pulizie in genere;
b) che AMA con nota prot. 062600/2019 U del 06/12/2019, ha rappresentato al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, a Roma Città Metropolitana e alla Regione Lazio, il proprio fabbisogno per i servizi di trattamento, recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Residui prodotti nella Città di Roma – eccedenti le quantità trattate presso i propri impianti – e dei rifiuti prodotti dagli Impianti di trattamento aziendali da soddisfare attraverso la pubblicazione di procedure di Gara ad evidenza pubblica;
c) che con successiva nota prot. 063271/2019E dell’11/12/2019, il
Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale ha confermato alla Regione Lazio il fabbisogno espresso da AMA e l’interesse ad attivare un protocollo per il supporto tecnico da parte di INVITALIA in qualità di Centrale di Committenza;
d) che con nota prot. 1026668 del 17/12/2019, la Regione Lazio ha invitato INVITALIA ad affiancare AMA nell’intero processo connesso all’affidamento del servizio di smaltimento all’estero dei rifiuti, mediante una Procedura ad evidenza pubblica;
e) che INVITALIA, con nota prot. 1092 del 19/12/2019, ha confermato la propria disponibilità alle attività di cui trattasi. In particolare, INVITALIA, quale Centrale di Committenza, si è resa disponibile a fornire ad AMA il proprio supporto specialistico, ai fini della indizione e gestione della Procedura di Gara, nell’ambito del progetto ReOPEN SPL promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e attuato da INVITALIA attraverso il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
f) che, pertanto, AMA e INVITALIA hanno sottoscritto un disciplinare operativo volto a definire le modalità di attivazione di INVITALIA stessa, quale Centrale di Committenza, per indire, gestire e aggiudicare, per conto di AMA, la Procedura di Gara laddove il contratto pubblico aggiudicato verrà stipulato direttamente tra AMA e l’operatore economico aggiudicatario del contratto stesso;
g) che in data 28 aprile 2021 è stato sottoscritto il rinnovo di detto disciplinare operativo;
h) che, in tale contesto, INVITALIA ha indetto una Gara a Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi degli articoli 35 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con previsione di termini ridotti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 2 e 8, comma 1, lett. c) del
D.L. 16 giugno 2020, n. 76 (cd. “Decreto Semplificazioni”), convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento del Servizio di trattamento, con recupero/smaltimento, dei rifiuti solidi prodotti dagli impianti di trattamento di AMA (codici XXX 00 00 00, XXX 19 05 01 e/o XXX 00 00 00, XXX 19 12 10 e EER 19 12 12 da by pass) e dei rifiuti urbani residui (codice EER 20 03 01) prodotti nel territorio di Roma Capitale - eccedenti le quantità trattate presso gli impianti di AMA – su territorio nazionale ed estero e del servizio opzionale di trasporto e scarico, per un periodo di 12 (dodici) mesi; come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n. XXXXX e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, XXXXX;
i) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto _ della predetta Gara, come da Determinazione n. - del ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di Gara ai fini della stipula del relativo Accordo Quadro ed ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati;
j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche “Accordo Quadro”), ivi compreso il Capitolato Tecnico e relativi allegati, nonché dall’ulteriore documentazione di Gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
k) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della conclusione del presente Accordo Quadro, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro /_ = ( / ) a Garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché una polizza assicurativa per la responsabilità civile ed una polizza assicurativa per responsabilità ambientale stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nella documentazione di gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Accordo Quadro, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
l) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per AMA nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni
1. Le premesse del presente Accordo Quadro e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro:
a) la documentazione della Procedura di cui alle premesse e, comunque, l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Economica), l’Allegato “C” (Patto di Integrità), l’Allegato “D” (Protocollo di Legalità), l’Allegato “E” (DUVRI), l’Allegato “F” (Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010), l’Allegato “G” (Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura), l’Allegato “H” (Protocollo Anticontagio COVID 19), l’Allegato “I” (Verbale di consegna dell’esecuzione) e l’Allegato “L” (Atto costitutivo di R.T.I.);
b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c..
3. L’esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata in via gradata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare,
in vigore per AMA. Xxxxx e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Accordo Quadro;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMA.
5. Le clausole del presente Accordo Quadro sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Accordo Quadro.
6. Nell’ambito dell’Accordo Quadro si intende per:
a) AMA: AMA S.p.A., Società a capitale interamente pubblico di Roma Capitale;
b) INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.): istituita con X.Xxx. 9
gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'articolo 1 del D.lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" e "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari", iscritta di diritto nell’elenco istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le Centrali di Committenza;
c) ReOPEN SPL: progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e attuato da INVITALIA attraverso il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (ReOPEN SPL). REOPEN SPL punta a migliorare le capacità tecnico- amministrative degli enti impegnati nei processi di organizzazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, con particolare riferimento a: servizio idrico integrato, gestione dei rifiuti urbani e trasporto pubblico locale. ReOPEN SPL viene attuato mediante quattro linee di intervento tra le quali, la terza, è dedicata al “Supporto specialistico: potenziamento delle capacità del personale degli enti territoriali attraverso l’attivazione di gruppi di lavoro all'interno delle amministrazioni, finalizzati a risolvere
particolari esigenze o criticità”;
d) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
e) Accordo Quadro: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
f) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo (o il consorzio) di imprese risultato aggiudicatario di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive l’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
g) Servizio: Servizio di trattamento, con recupero/smaltimento, dei rifiuti solidi prodotti dagli impianti di trattamento di AMA (codici XXX 00 00 00, XXX 19 05 01 e/o XXX 00 00 00, XXX 19 12 10 e EER 19 12 12 da by pass) e dei rifiuti urbani residui (codice EER 20 03 01) prodotti nel territorio di Roma Capitale - eccedenti le quantità trattate presso gli impianti di AMA – su territorio nazionale ed estero e del servizio opzionale di trasporto e scarico, per un periodo di 12 (dodici) mesi;
h) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
i) Parte: AMA o il Fornitore (congiuntamente definiti anche “Parti”);
j) Patto di Integrità: il Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 40 del 27/02/2015, integrato con Delibera di Giunta Capitolina n. 10 del 31/01/2017 e novellato con Delibera di Giunta Capitolina n. 18 del 31/01/2018, di cui all’Allegato “C”;
k) Protocollo di Legalità: il Protocollo d’Intesa sottoscritto, in data 21 luglio 2011, tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale “ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’Allegato “D”;
l) DUVRI: Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’Allegato “E”;
m) Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari: la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore contenente i riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010 di cui all’Allegato “F”;
n) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura: i contratti stipulati ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 di cui all’Allegato “G”;
o) Protocollo Anticontagio COVID 19: il documento adottato da AMA per contrastare la diffusione della COVID 19, di cui all’Allegato “H”;
p) Xxxxxxx di consegna dell’esecuzione: il documento attestante l’avvio dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e la data di inizio del servizio di cui all’Allegato “I;
q) Atto costitutivo di R.T.I.: il mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio
n. di cui all’Allegato “L”.
7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati,
tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
Articolo 2 Oggetto
1. L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione del servizio di trattamento, con recupero/smaltimento, dei rifiuti solidi prodotti dagli impianti di trattamento di AMA (codici XXX 00 00 00, XXX 19 05 01 e/o XXX 00 00 00, XXX 19 12 10 e EER 19 12 12 da by pass) e dei rifiuti urbani residui (codice EER 20 03 01) prodotti nel territorio di Roma Capitale - eccedenti le quantità trattate presso gli impianti di AMA – su territorio nazionale ed estero e del servizio opzionale di trasporto e scarico, per un periodo di 12 (dodici) mesi, che sarà affidato da AMA al Fornitore secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico allegato e nel Disciplinare di gara (di seguito, per brevità, anche solo “Servizio”).
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di
gara.
3. Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di AMA ad effettuare il Servizio per un importo massimo di spesa pari a Euro /_
( / ) IVA esclusa, al prezzo offerto di €/ton___ per il trattamento, con recupero/smaltimento, e di €/ton ___ per il trasporto e scarico per la seguente tipologia di codice EER ___.
4. Il Servizio sarà affidato al Fornitore limitatamente alle quantità e alla
tipologia di codice EER dallo stesso offerti; AMA si riserva la facoltà di affidare analogo servizio anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. (Per tutti i Lotti) L’attivazione del Servizio sarà subordinata
- per il sub Ambito nazionale, alla sottoscrizione di appositi accordi interregionali, ove il concorrente non offra impianti di recupero di energia ai sensi dell’art. 35, comma 6, del D.L. n. 133/2014; dell’intervenuta aggiudicazione AMA e l’Aggiudicatario daranno tempestiva comunicazione rispettivamente alla Regione Lazio e alla Regione in cui è ubicato l’impianto offerto per la sottoscrizione del successivo accordo interregionale;
- per il sub Ambito estero, alle autorizzazioni e notifiche all’uopo prescritte. Per gli atti propedeutici il cui onere è in capo all’Aggiudicatario, gli stessi dovranno essere perfezionati, almeno 90 giorni prima dell’avvio del Servizio.
6. AMA si riserva di esercitare, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, fatta salva la previsione di revisione dei corrispettivi di cui al successivo art. 8, comma 6:
a) di incrementare o diminuire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) di prorogare la durata dell’Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un
nuovo contraente, ai medesimi termini e condizioni contrattuali, o più
favorevoli, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016;
c) di apportare modifiche all’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
d) di affidare nuovi servizi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 per ulteriori 12 mesi.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine non sia stato esaurito l’importo complessivo aggiudicato a ciascun concorrente, AMA si riserva la facoltà di estendere la durata dell’Accordo Quadro fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi e fino al raggiungimento del medesimo importo.
3. È vietato il rinnovo tacito dell’Accordo Quadro.
Articolo 4
Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore
1. L’esecuzione del Servizio, e di tutte le attività oggetto del presente Accordo Quadro, deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al Capitolato Tecnico (Allegato “A”) da intendersi quali obbligazioni minime essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo Quadro. Nel caso di mancato rispetto da parte del Fornitore di anche uno soltanto di detti
requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, AMA potrà dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione di quanto oggetto dell’Accordo Quadro, nonché relativi ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dell’Accordo Quadro.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente Accordo Quadro e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMA da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’ Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del
Fornitore e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMA, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente:
a. ad impiegare, a proprie cure e spese, tutte le attrezzature ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, negli ulteriori Allegati del medesimo Accordo Quadro e negli ulteriori atti della Procedura;
b. a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMA di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole del presente Accordo Quadro, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente, anche in materia ambientale;
c. a predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a Garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
d. nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMA;
e. a comunicare tempestivamente ad AMA le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute ed i nominativi dei sostituti, ciò anche con riferimento al Responsabile dell’Accordo Quadro.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMA e/o da terzi autorizzati.
8. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Accordo Quadro e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l’espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMA.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMA di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Accordo Quadro ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMA.
11. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro.
12. Il Fornitore si impegna inoltre ad eseguire il Servizio in tutti i luoghi indicati da AMA, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e fermo restando che il Servizio dovrà essere eseguito con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di AMA.
13. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMA dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro
dei menzionati uffici, officine e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMA. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali gli uffici, le officine e le aree di pertinenza di AMA continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMA stessa e/o da terzi autorizzati.
Articolo 5
Responsabile del Fornitore e Direttore dell’esecuzione
1. Il Fornitore nomina quale “Responsabile dell’Accordo Quadro” il Sig.
, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMA per la gestione dell’Accordo Quadro. Al Responsabile dell’Accordo Quadro verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMA. Il Responsabile dell’Accordo Quadro è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Accordo Quadro.
2. Il Responsabile dell’Accordo Quadro darà adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni e conoscenze al personale per la corretta e regolare esecuzione della Fornitura e controllerà che le prestazioni siano esattamente adempiute rispetto alla qualità del servizio, al rispetto dei tempi ed a quanto prescritto dal Capitolato Tecnico, adottando ogni provvedimento e azione necessari.
3. I recapiti del Responsabile dell’Accordo Quadro sono i seguenti:
• numero telefono cellulare ;
• numero telefono fisso ;
• indirizzo e-mail e PEC .
4. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, di sostituire il Responsabile dell’Accordo Quadro, dovrà inoltrare ad AMA, via e-mail e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.
5. Per parte sua AMA indica quale proprio soggetto referente – che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell’esecuzione – in ordine alla gestione del presente Accordo Quadro, il Sig. , i cui recapiti sono quelli di seguito riportati:
• numero telefono cellulare ;
• numero telefono fisso ;
• indirizzo e-mail e PEC .
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore dichiara e Xxxxxxxxxx che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Accordo Quadro dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA, che si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Accordo Quadro.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Accordo Quadro, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:
- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell’attività oggetto di affidamento, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all’attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate da AMA;
- vigilare che tutte le attrezzature da lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
7. È vietato l’utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all’uso.
8. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMA ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMA entro 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica.
9. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.
Articolo7 Verifiche e controlli
1. Il Servizio oggetto dell’Accordo Quadro, e tutte le attività ad esso connesse o relative, sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMA.
2. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l’esecuzione della Fornitura nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”), oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 8 Corrispettivi
1. Il corrispettivo dovuto da AMA al Fornitore per lo svolgimento del Servizio affidato è determinato dagli importi unitari offerti dal Fornitore in sede di Gara, riportati nell’Offerta Economica (Allegato “B”), che deve intendersi qui integralmente trascritta come parte integrante e sostanziale, moltiplicato per le tonnellate di rifiuti per le quali il servizio è stato effettivamente svolto.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono omnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all’espletamento del Servizio oggetto dell’ Accordo Quadro e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Accordo Quadro e dal Capitolato Tecnico.
3. I predetti corrispettivi si riferiscono al Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto di condizioni, modalità, requisiti, termini, specifiche e prescrizioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato Tecnico; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di
ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono fissi e invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Accordo Quadro, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.
6. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente art. 3, comma 1, non sia stato esaurito l’importo complessivo aggiudicato nonché in caso di ripetizione di servizi analoghi di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 - ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) , il costo unitario di aggiudicazione per il codice EER verrà rivalutato attraverso l’applicazione della variazione ISTAT relativa ai 12 (dodici) mesi. L’indice di riferimento applicato sarà l’indice Generale FOI (Famiglie Operai e Impiegati).
Inoltre, nelle medesime ipotesi, nel caso siano intervenute variazioni significative del mercato di riferimento (ossia variazioni dei prezzi per il
codice EER aggiudicato in aumento o in diminuzione di almeno il 15%), l’Aggiudicatario - in caso di aumento - o AMA - in caso di diminuzione - potranno presentare adeguata documentazione tecnico-economica che attesti e certifichi tale variazione del mercato di riferimento al fine di poter avviare il processo di revisione in contraddittorio e poter determinare un nuovo corrispettivo unitario per il servizio aggiudicato oltre la soglia del 10% che si configura come naturale alea contrattuale.
7. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l’esatta esecuzione delle prestazioni dovute, il Fornitore può iscrivere le riserve sui documenti contabili.
8. Ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 il Fornitore e le eventuali imprese subappaltatrici, con riferimento ai lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, devono trasmettere ad AMA entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla scadenza di ogni versamento delle ritenute fiscali di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997:
- le copie delle deleghe F24 di avvenuto pagamento delle ritenute fiscali ad essi trattenute, di cui al comma 1 del richiamato art. 17-bis, comma 2;
- l’elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati, identificati mediante codice fiscale, corredato da tutte le indicazioni richieste al comma 2 del su richiamato art. 17-bis, ovvero, per ciascun lavoratore impiegato: dettaglio delle ore di lavoro prestate, ammontare della retribuzione corrisposta e ritenute fiscali eseguite con indicazione separata di quelle relative alla
prestazione affidata dalla singola Amministrazione Contraente. Le imprese subappaltatrici devono inviare le deleghe e l’elenco anche al Fornitore.
9. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta oppure qualora risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, AMA provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi eventualmente maturati alla data sopra indicata, con le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
10. I predetti obblighi non trovano applicazione qualora il Fornitore e le imprese subappaltatrici comunichino ad AMA, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali di cui sopra, la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 5 dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, allegando la relativa certificazione.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, dovrà far pervenire al Direttore dell’esecuzione la documentazione relativa al Servizio svolto nel mese precedente, al fine di
consentire al medesimo di effettuare il necessario controllo ed il rilascio del benestare alla fatturazione.
3. Acquisito il benestare alla fatturazione, lo stesso deve essere firmato dal Fornitore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato, in caso di firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, il Fornitore deve formalizzare, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni le sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui il Fornitore non abbia firmato il benestare alla fatturazione nel giorno in cui gli viene presentato, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le proprie riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e il Fornitore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
4. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l’importo dell’IVA, ma AMA procederà al pagamento della stessa direttamente all’Erario. La fattura dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018.
L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9.
5. Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione (operazione di “Acquisizione Prestazione
– A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati:
• al numero 2.2.1.16.1 <WE>;
• al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>.
Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Acquisizione Prestazione”.
6. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”).
7. La documentazione richiamata al precedente comma 2 dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore
dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.
8. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata ai precedenti commi, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore in tale modo dichiara e Xxxxxxxxxx che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo del pagamento.
9. AMA opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50% (zero/50 per cento) che verrà liquidata solo al termine dell’Accordo Quadro; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
10. AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i., con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore alle soglie indicate nel su richiamato Decreto, procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di
versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto ministeriale.
11. AMA, in ottemperanza alle normative vigenti, provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il c.d. “intervento sostitutivo”.
12. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto, né AMA potrà essere considerata in ritardo, qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell’Accordo Quadro un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di Gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto dell’Accordo Quadro a cui si riferisce.
15. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se i) il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o ii) se, in alternativa, il pagamento da parte di AMA dovrà essere effettuato nei
confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
16. Sulle somme dovute da AMA al Fornitore potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
17. Ove richiesto dal Fornitore, AMA corrisponderà al medesimo l’anticipazione del prezzo in conformità con quanto stabilito dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa conforme alle previsioni del menzionato comma 18.
Articolo 10
Penali
1) Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verifichino le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMA potrà applicare le penali di seguito riportate:
a) nel caso in cui l’Aggiudicatario non rispetti i conferimenti di cui al relativo paragrafo del Capitolato Tecnico (sub Ambiti Nazionali di ciascun Lotto nel caso in cui AMA non attivi l’opzione trasporto e scarico) o il programma di ritiro e trasporto dei rifiuti (tutti i Lotti sub Ambito Comunitario e sub Ambito Nazionale in caso AMA attivi la relativa opzione di trasporto e scarico) che verrà consegnato da AMA secondo quanto previsto, per ciascun carico non accettato (sub Ambiti Nazionali di
ciascun Lotto nel caso in cui AMA non attivi l’opzione trasporto e scarico) o ritirato (tutti i Lotti sub Ambito Comunitario e sub Ambito Nazionale in caso AMA attivi la relativa opzione di trasporto e scarico), AMA potrà applicare all’Aggiudicatario una penale di importo pari al 20% del costo complessivo risultante per il carico medio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra la quantità media di rifiuto da ritirare o conferire ed il corrispondente prezzo unitario – Euro/tonnellata – offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara). Resta fermo l’obbligo dell’Aggiudicatario di effettuare, comunque, i conferimenti/ritiri non eseguiti come da programma, entro e non oltre le 24 ore successive, pena l’aumento della menzionata penale al 35% del costo complessivo risultante per il carico medio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra la quantità media di rifiuto da conferire ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara);
b) nel caso in cui l’Aggiudicatario non rispetti il termine massimo di 24 ore dalla richiesta di AMA per l’effettuazione di eventuali conferimenti (sub Ambiti Nazionali di ciascun Lotto nel caso in cui AMA non attivi l’opzione trasporto e scarico) o ritiri (tutti i Lotti sub Ambito Comunitario e sub Ambito Nazionale in caso AMA attivi la relativa opzione di trasporto e scarico) non previsti nel programma di ritiro e trasporto (ove si rendessero necessari in virtù di emergenze impiantistiche), AMA, per ciascun carico non conferito/ritirato, potrà applicare all’Aggiudicatario una penale di importo pari ad Euro 1.000,00 (mille/00);
c) relativamente ai Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), qualora non siano rispettati i termini fissati per la trasmissione ad anticipazione delle
copie (tramite scansione ed invio mail ai referenti di AMA entro 5 giorni dall’effettuazione del conferimento dei rifiuti presso gli impianti di trattamento), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 20% del costo complessivo risultante per il viaggio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra le quantità del rifiuto da conferire oggetto del FIR ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara);
d) inoltre, sempre in merito ai Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), qualora non siano rispettati i termini fissati per la trasmissione degli originali degli stessi (ovvero 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore), per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari al 35% del costo complessivo risultante per il viaggio in questione (ovverosia il risultato del prodotto tra la quantità del rifiuto da conferire oggetto del FIR ed il corrispondente prezzo unitario - Euro/tonnellata - offerto dall’Aggiudicatario in sede di gara).
2) Per ogni altro fatto, comportamento od omissione, che costituisca difformità dalle previsioni del Capitolato Tecnico o che determini un disservizio, non specificamente afferente alle casistiche sopra elencate, si procederà ad applicazione del valore di penalità, tra quelli di cui in precedenza, previsto per il caso di maggiore affinità a quello verificatosi.
3) Le inadempienze contrattuali di cui sopra comporteranno l’applicazione delle relative penali che verranno contestate per iscritto da AMA al Fornitore. Il Fornitore, qualora lo ritenga opportuno, potrà comunicare le proprie giustificazioni ad AMA entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di
ricevimento della contestazione, pena la loro inammissibilità per tardività.
4) Qualora dette deduzioni non vengano accolte da AMA, a proprio insindacabile giudizio, ovvero non siano state presentate o presentate oltre il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali previste per l’inadempienza contestata.
5) AMA potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o delle eventuali altre Garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di ulteriori avvisi e/o diffide.
6) La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in alcun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
7) AMA provvederà a dare comunicazione all’ANAC, ai fini dell’iscrizione del Fornitore nel Casellario Informatico di cui all’art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all’1,00% (uno per cento) dell’importo dell’Accordo Quadro.
8) AMA, qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10,00% (dieci per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e agire per il risarcimento del maggior danno.
9) Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMA di richiedere il
risarcimento degli eventuali maggiori danni, ovvero di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ai sensi del successivo articolo 13.
Articolo 11 Garanzia
1. A Garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la Garanzia definitiva in favore di AMA per un importo di Euro
( /00), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed alla Lettera d’Invito.
2. Tale Garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMA a Garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro.
3. In particolare, la Garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMA, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla Garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La Garanzia opera nei confronti di AMA a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi
nascenti; pertanto, la Garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di AMA verso il Fornitore – a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la Garanzia dovrà avere una durata pari alla durata dell’Accordo Quadro e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Qualora l’ammontare della Garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMA.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 12 Riservatezza
1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all’esecuzione del presente Accordo Quadro sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l’obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del presente Accordo Quadro, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi
diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a Garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
b) che AMA abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro o alla sua eventuale risoluzione anticipata.
4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell’interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all’incarico oggetto del presente Accordo Quadro e/o alle prestazioni effettuate nell’ambito contrattuale. Sarà altresì necessaria la preventiva
autorizzazione di AMA per l’utilizzo dei dati relativi al presente Accordo Quadro ai fini della partecipazione a gare e appalti da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22 del presente Accordo Quadro.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMA.
Articolo 13 Risoluzione
1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione dell’Accordo Quadro previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da AMA per porre fine all’inadempimento, AMA ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno.
2. In ogni caso, si conviene che AMA potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Verifiche, controlli), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Garanzia), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 18 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito), 19 (Subappalto), 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), 24 (Trasparenza), 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale), 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione) e 29 (Protocollo Anticontagio COVID 19).
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro, AMA ha diritto di escutere la cauzione per l’intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMA di procedere all’esecuzione del presente Accordo Quadro tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest’ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.
Articolo 14 Recesso
1. AMA ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
a) giusta causa;
b) mancato rinnovo da parte di Roma Capitale dell’affidamento del servizio ad AMA;
c) mutamenti di carattere organizzativo di AMA, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici o sedi;
d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMA delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c. e dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Dalla data di efficacia del recesso (ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di AMA) di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA;
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMA ha comunque diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMA.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente e a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni
del presente Accordo Quadro, nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 15
Sicurezza, danni e responsabilità civile
1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di contratto, che durante la permanenza dei locali messi a disposizione da AMA, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMA.
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni
subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMA e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell’eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro a copertura del rischio da RCT del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Accordo Quadro. In particolare, detta polizza tiene indenne AMA, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente Accordo Quadro, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso
dell’esecuzione del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro, anche se emersi o contestati per la prima volta nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad Euro …………. ( /00) per
ogni evento dannoso o sinistro e per anno, oltre spese legali. La polizza assicurativa prevede la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c..
4. . Il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l’intera durata del presente Accordo Quadro a copertura del rischio da responsabilità ambientale, con massimale di importo pari ad Euro ………….
(………………../00) per sinistro e per anno, che assicuri il rischio da inquinamento causato dall’attività svolta.
5. . La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal Fornitore, coprirà senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. Qualora il Fornitore fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa con compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni indicate ai precedenti commi 3 e 4.
7. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale, per AMA, e
pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui al presente articolo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
8. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 16
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di AMA azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l’esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMA è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMA, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato,
detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 17 Rischi da interferenze
1. AMA ha provveduto alla redazione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) allegato alla documentazione di Gara ed al presente Accordo Quadro quale parte integrante e sostanziale, relativo ai rischi da interferenza nei luoghi in cui verranno espletate le attività oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 18
Divieto di cessione dell’Accordo Quadro - Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza dell’obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMA avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall’art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 19 Subappalto
1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al
precedente comma, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
[ovvero]
(da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta)
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore ai limiti di legge dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, l’esecuzione delle seguenti attività:
. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
2. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti di AMA della perfetta esecuzione dell’Accordo Quadro anche per la parte subappaltata.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMA da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione dell’Accordo Quadro.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c- bis), dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in data come da allegato “G”.
9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai
precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Articolo 20 Accordo Bonario
1. AMA, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all’Accordo Bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 21 Foro competente
1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause, e pure in deroga ad eventuali Fori alternativi o concorrenti.
Articolo 22
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, - per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro
in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro il Fornitore consente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale e il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il profilo del Committente xxx.xxxxxxx.xx, nonché
tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Qualora, preventivamente all’esecuzione dell’Accordo Quadro, AMA consideri che l’esecuzione comporti un trattamento di dati personali per conto del Titolare AMA, il Fornitore verrà nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, attraverso un atto negoziale da formalizzarsi anche successivamente all’Accordo Quadro.
6. Per quanto riguarda l’informativa dettagliata relativa al trattamento dei
dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara della presente Procedura. Qualora AMA intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMA provvederà a fornire all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
Articolo 23
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMA per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. n. 633/72.
Articolo 24 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo Quadro stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa
l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara, con riferimento alla Gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo Quadro gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Accordo Quadro potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMA di incamerare la cauzione prestata e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 25 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente
Accordo Quadro, AMA - in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell’ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 9, della Legge n.
136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro - abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione ad AMA ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del
presente Accordo Quadro - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell’esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.
5. AMA verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che AMA si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e
(ii) di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Articolo 26 Clausola risolutiva
1. Al verificarsi di una delle condizioni di seguito indicate, l’Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto:
a. in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore dei termini per il perfezionamento degli atti occorrenti e propedeutici alle autorizzazioni e notifiche per spedizioni transfrontaliere, per inadempienza o negligenza allo stesso imputabile;
b. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di anche uno solo dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla Gara di cui alle premesse, nonché per la conclusione dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
c. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d. qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
e. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
f. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
g. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, di quelle previste all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro si intende risolto e AMA avrà diritto di incamerare la Garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di AMA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
3. AMA S.p.A. si impegna, inoltre, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
Articolo 27
Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale
1. AMA si impegna a rispettare quanto disposto nel Protocollo di Intesa sottoscritto il 21 luglio 2011 tra la Prefettura di Roma e Roma Capitale (Allegato “D”) e, in particolare, gli obblighi di comunicazione a Roma Capitale delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. “sensibili”.
2. In riferimento all’esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMA l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l’elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. “sensibili”, ai sensi del Protocollo di Intesa del 21 luglio 2011. Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMA ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.
3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell’obbligo previsto a carico di AMA di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell’esecuzione di attività e prestazioni attinenti all’esecuzione del presente Accordo Quadro, ai sensi del menzionato Protocollo di Intesa. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMA è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia.
4. Nel caso in cui AMA, anche per il tramite di Roma Capitale, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive ai sensi del Protocollo di legalità, potrà negare ovvero revocare l’autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Accordo Quadro ed agire per il risarcimento di ogni danno subito
5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell’autorizzazione del subcontratto, AMA applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al precedente comma 4.
6. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (Allegato “C”).
Articolo 28
Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico, del Codice di Comportamento, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, pubblicato sul sito istituzionale di AMA. Il Fornitore si impegna a rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto. Il Fornitore prende atto ed accetta
che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Accordo Quadro.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.
Articolo 29
Protocollo Anticontagio COVID 19
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Protocollo Anticontagio COVID 19 predisposto da AMA al fine di adottare tutte le misure occorrenti per contrastare il rischio di diffusione del contagio e tutelare la salute dei dipendenti AMA e dei propri dipendenti.
2. Il Fornitore accetta e si impegna a rispettare l’insieme delle regole e delle procedure riportate nel Protocollo Anticontagio COVID 19, nonché delle disposizioni aziendali emanate in merito ai comportamenti da tenere sui luoghi di lavoro, per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Articolo 30 Clausola finale
1. Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e,
comunque, qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, dell’Accordo Quadro da parte di AMA non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMA si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Accordo Quadro prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
AMA S.p.A. | IL FORNITORE |
Il sottoscritto , nella qualità di legale rappresentante del
Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative
clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 8 (Corrispettivi); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 14 (Recesso); Articolo 18 (Divieto di cessione dell’Accordo Quadro
- Cessione del credito); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 27 (Obblighi legati al Protocollo di Legalità delle Società del Gruppo Roma Capitale e al Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti del Gruppo Roma Capitale); Articolo 28 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Programma Triennale per la Trasparenza e Piano Triennale Prevenzione della Corruzione); Articolo 29 (Protocollo Anticontagio COVID 19) e Articolo 30 (Clausola finale).
IL FORNITORE
ALLEGATI:
ALLEGATO “A” – Capitolato Tecnico; ALLEGATO “B” – Offerta Economica; ALLEGATO “C” – Patto di Integrità; ALLEGATO “D” – Protocollo di Legalità. ALLEGATO “E” – DUVRI;
ALLEGATO “F” – Dichiarazione relativa ai riferimenti del “conto dedicato” in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge n. 136/2010;
ALLEGATO “G” – Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura; ALLEGATO “H” - Protocollo Anticontagio COVID 19;
ALLEGATO “I” - Xxxxxxx di consegna dell’esecuzione;
ALLEGATO “L” – Atto costitutivo di R.T.I..