Area Servizi Tecnici - 9° Settore Viabilità
Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Servizi Tecnici - 9° Settore Viabilità
ALLEGATI
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Relazione Generale
Specialistica Elaborati grafici
e Tecnica
Calcoli dell’impianto elettrico
Piano di sicurezza in progettazione Computo Metrico Estimativo Quadro Economico
Elenco Prezzi Analisi Prezzi
Capitolato Speciale d’Appalto
10. Schema di Contratto
Progetto aggiornato ai sensi dell’art. 18 ter commi 1
e 2 della X.X. x. 00 xxx 00/00/0000
Xxxxxxxxxxxxx, 23/02/2010
Il Progettista
X.xx P.E. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Collaboratori Tecnici: X.xx Geom. Xxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile Unico del Procedimento
X.xx P.E. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Visto: Il Dirigente di Settore
X.xx Xxxx.Xxx. Leonardo Golia
1
Importo dei lavori
€ 129. 136,18
Somme a disposizione dell’Amministrazione € 30.863,82
Importo complessivo del Progetto
€ 160.000,00
Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Servizi Tecnici – Settore 9° Viabilità
N°06/UT.
Visto il Verbale di Validazione del 24/02/2010, redatto ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554, si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 7 bis della Legge 11/02/1994 n. 109, coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
Caltanissetta, 26/02/2010
Il Responsabile Unico del Procedimento
X.xx P.E. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE DI UN TRATTO DELLA STRADA PROVINCIALE 29
.
Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Servizi Tecnici - 9° Settore Viabilità
IMPIANTI
PROGETTO: per la realizzazione dell’illuminazione di un tratto della Strada Provinciale SP29 – Caltanissetta - San Xxxxxxx
IMPORTO DEI LAVORI:
A base d’asta | € 129.136,18 |
A disposizione | € 30.863,82 |
COMPLESSIVO | € 160.000,00 |
Capitolato Speciale d’Appalto
Capitolo I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE – OSSERVANZA DELLE LEGGI
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per la realizzazione dell’impianto d’illuminazione pubblica di un tratto della Xxxxxx Xxxxxxxxxxx XX00 – Xxxxxxxxxxxxx - Xxx Xxxxxxxx.
Xx opere da eseguire dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte.
Al termine dei lavori le opere oggetto dell’appalto dovranno essere consegnate all’Amministrazione funzionanti; l’appalto stesso comprende quindi quanto è necessario per raggiungere tale finalità.
Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore per proprie errate interpretazioni dei disegni o delle disposizioni ricevute, oppure per propria insufficiente presa visione e conoscenza delle condizioni dei luoghi.
Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui al successivo art. 6 ne forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo di progetto ammonta presuntivamente ad € 160.000,00 (Euro Centosessanta//00) di cui alla seguente distribuzione:
a) Per lavori a misura € 129.136,18 (Euro Centoventinovemilacentotrentasei/18);
b) Per lavori e/o compensi a corpo €
c) Per lavori in economia €
(Euro );
(Euro );
d) – Per somme a disposizione € 30.863,82 (Euro trentamilaottocentosessantatre/82).
L'importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta ad € 3.874,00 e non è soggetto a ribasso d'asta.
LAVORI A MISURA OD A CORPO DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nei seguenti prospetti:
Costi apprestamenti e attrezzature
destinati esclusivamente alla prevenzione infortuni | |||
Totale importo a base d'asta | €. | 129.136,18 | 100 % |
di cui costi relativi alla sicurezza1 | €. | 3.874,00 | 3% |
Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26-04-1986 n°131 è soggetto ad I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26-10-1972 n°634.
Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote I.V.A agevolate l’Amministrazione appaltante comunicherà all’Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell’emissione delle fatture.
VARIAZIONI DEGLI IMPORTI
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle diverse opere, soggetti al ribasso d’asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.
L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch'esso al ribasso d'asta.
Art. 3
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - OPERE ESCLUSE
I lavori di cui al presente Capitolato riguardano esclusivamente quelli che si rendono necessari eseguire nell’arco del tempo di riferimento, per garantire principalmente la prevenzione degli infortuni, degli incendi, la sicurezza degli impianti, la loro flessibilità è qualità.
L’impresa ha l’obbligo di eseguire anche la minuta manutenzione e quant’altro disposto dalla D.L., al fine di raggiungere la finalità di garantire quanto sopra esposto.
DESIGNAZIONE DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:
1. Impianti elettrici
2. Impianti di illuminazione esterna
3. Impianti di messa a terra
4. Opere edili connessi agli impianti
Le categorie di lavoro previste sono le seguenti:
5. Linee di alimentazione
6. Dispersori
Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:
1 Per quanto attiene alla stima dei costi per gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, in mancanza degli indirizzi che dovevano essere forniti dal decreto del Ministero del lavoro entro il 24 settembre 1997, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 494/1996, si ritiene opportuno suggerire l’adozione di una soluzione interlocutoria, che consente di superare gli ostacoli che insorgono nell’applicazione letterale della norma e, allo stesso tempo, risulta coerente con gli obiettivi della stessa, i quali si fondano sul presupposto che le imprese invitate alla gara debbano presentare le proprie offerte senza far gravare l'eventuale ribasso che intendono praticare sulla prevenzione degli infortuni.
La difficoltà dell’applicazione letterale della norma è dovuta, infatti, alla circostanza che la maggior parte degli apprestamenti e delle attrezzature (ponteggi, impianto elettrico, apparecchi di sollevamento e trasporto, ecc.) integrano la componente produttiva e quella preventiva in modo inscindibile. Tale difficoltà può, tuttavia, essere agevolmente superata se si tiene conto del fatto che il costo degli apprestamenti e delle attrezzature necessari per la produzione e conformi alle norme di prevenzione obbligatorie è incluso nelle singole voci del tariffario e, di conseguenza, si ritrova nel computo metrico dell’opera da appaltare.
Nel presente Capitolo speciale dovranno, pertanto, essere individuati come costi della sicurezza, da aggiun634.xxxx a quelli previsti nel computo metrico, i costi degli apprestamenti e delle attrezzature destinati esclusivamente alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute. Andrà poi indicata, a parte, l'incidenza complessiva dei costi della sicurezza
L’appalto avrà luogo nella forma e nei modi indicati nella lettera d’invito alla gara, che verrà esperito secondo la vigente legislazione sulle OO.PP.
Art. 4
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti documenti:
Le Leggi, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
Le determinazioni dell'Autorità di Xxxxxxxxx sui Lavori Pubblici;
Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme C.E.L, le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
L'elenco dei Prezzi Unitari; Il Piano di Sicurezza. (POS)
I seguenti elaborati grafici del progetto esecutivo:
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Art. 5
CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI
L’appalto avrà luogo nella forma e nei modi indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito alla gara, che verrà esperito secondo la vigente legislazione sulle OO.PP.
Per l’ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui al precedente articolo 1, così come normato dal Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione istituito in esecuzione dell’articolo 8, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è richiesta la qualificazione dell’impresa per la categoria prevista nel bando di gara o l'iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa artigiana con abilitazione al rilascio della Certificazione per le lettere richieste.
Le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera, diverse dalla categoria prevalente, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.
Art. 6
OSSERVAZIONE DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE
L’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto è anzitutto ed essenzialmente vincolata dalle disposizione del presente Capitolato; per quanto non previsto e comunque non specificato dal Contratto e dall’allegato presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’appalto è anche soggetto all’osservanza delle seguenti norme:
❑ Legge della Regione Siciliana 19 maggio 2003, n. 7 che modifica ed integra la L.R. 02/08/2002 n.7;
❑ Legge della Regione Siciliana 2 agosto 2002, n. 7 recante norme in materia di opere pubbliche e disciplina gli appalti dei lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi;
❑ Legge Quadro 11 febbraio 1994, n. 109. Testo coordinato con le norme della L.R. 02/08/2002 n. 7 e con le norme della L.R. 19/05/2003 n. 7;
❑ Regolamento di attuazione della Legge Quadro, emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
❑ Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F., limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento n. 554;
❑ Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145;
❑ Codice civile, in particolare il Libro IV, Titolo III, Capo VII “Dell’appalto”, articoli 1655-1677;
❑ D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
❑ D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);
❑ D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;
❑ Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n.493;
❑ Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n.494 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n.528;
❑ Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 marzo 1991 riguardante i limiti massima di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno;
❑ Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n.277 e della Legge 26 ottobre 1995 sull’inquinamento acustico;
❑ e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili.
L’appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:
❑ di tutte le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
❑ di tutte le norme vigenti in Italia e nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell’appalto derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, di circolazione stradale, di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
❑ delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e successive modifiche ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL.;
❑ delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle C.E.I.-U.N.E.L., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione del presente appalto.
La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato, allo stesso allegato, da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.
Art. 7
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.
L’Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune o che si renderanno necessarie ai sensi dell’articolo 25, comma 1 della Legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore ai sensi dell’art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n° 145 del 19/04/2000, ha l’obbligo di eseguire le variazioni suddette con l’osservanza delle prescrizioni e nei limiti di un quinto dell’importo dell’appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salvo la eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 134, comma 6, e 136 del Regolamento n. 554/1999.
Inoltre l'Appaltatore non ha diritto ad avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo di eventuali atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo di risarcimento, eventualmente riconosciuti all’Appaltatore ai sensi dell’articolo 31-bis della Legge n. 109/1994 e dell’articolo 149 del Regolamento n. 554/1999.
Nel calcolo del quinto come sopra indicato non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera d) della Legge n. 109/1994, l’Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'art. 25, comma 3, primo periodo, della Legge n. 109/94 (Legge Quadro).
Ai sensi dell’articolo 134 del Regolamento n. 554/1999, nessuna modificazione ai lavori appaltati, anche se di dettaglio, può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’Appaltatore.
Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, se ne potrà ordinare la eliminazione a cura e spese dell’Appaltatore, salva diversa valutazione del responsabile unico del procedimento
In nessun caso l’Appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Ferma l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell’appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell’importo dell’appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato, per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre ché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie:
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti (purché non si alteri l'impostazione progettuale);
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma, del Codice Civile;
per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione vedasi il comma 5 bis, art. 25, della Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 25 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre ché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
Si richiama, in ogni caso, l'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto. Si richiamano altresì le determinazioni dell'Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP 05.04.2000 n. 16, 09.06.2000 n. 30 e 07.12.2000 n. 1.
L’Appaltatore dichiara di accettare sin d’ora tali disposizioni e le eventuali varianti al progetto, rinunciando ad ogni pretesa di aumento dei prezzi contrattuali od alla richiesta di compensi particolari.
Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | unità di misura | Quantità | I M P O R T I |
TOTALE | ||||
1 | LAVORI A MISURA Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... regola d'arte misurata vuoto per pieno da un solo aspetto. SOMMANO... Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già pre ... fetta regola d'arte. - D=148 mm; d=60 mm; h=8,80 m; s=3 mm SOMMANO... Fornitura e posa in opera, su palo a frusta (mensola) o s ... ola d’arte a qualsiasi altezza. - per lampada S.A.P. 150 W SOMMANO... Fornitura e collocazione entro armatura di lampada a bulb ... di illuminazione non inferiori a: - da 000 X, 00.000 lumen SOMMANO... Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... a d’arte a qualsiasi altezza o profondità: sez. 1 x 16 mm2 SOMMANO... Fornitura e collocazione di conduttori in rame isolato co ... a d’arte a qualsiasi altezza o profondità: sez. 1 x 25 mm2 SOMMANO... Fornitura e collocazione di conduttore in rame isolato co ... ’opera completa a perfetta regola d’arte: sez. 2 x 2,5 mm2 SOMMANO... Esecuzione di giunzione derivata, con il metodo a resina ... xxxxxxx per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte SOMMANO... Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione da pa ... dare l’opera finita e funzionante a perfetta regola d’arte SOMMANO... Fornitura e cablaggio dentro quadro elettrico di apparecchiatura di segnalazione.e protezione. SOMMANO... Fornitura e cablaggio dentro quadro elettrico di Scaricatore di Sovratensione Tetrapolare - 70kA SOMMANO... Fornitura e collocazione di Contattore Tetrapolare (4P), sino a 63A, - 3kA - IP20 SOMMANO... Fornitura e cablaggio di interruttore orario o crepuscolare con programmazione giornaliera o settimanale SOMMANO... Fornitura e collocazione di Interruttore MTD fino a 63A - da 0,03A a 1A - 4,5kA SOMMANO... Fornitura e collocazione di controllore di potenza tipo CEP Conchiglia • potenza nominale 3 x 4 KVA SOMMANO... Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro 10 | |||
11.02 | m2 | 151,60 | 3´001,68 | |
2 | ||||
18.02.04.005 | ||||
cad | 66,00 | 25´172,40 | ||
3 | ||||
18.03.05.003 | cad | 66,00 | 18´915,60 | |
4 | ||||
18.04.02.003 | cad | 66,00 | 2´831,40 | |
5 | ||||
18.05.02.06 | al m. | 1´980,00 | 8´177,40 | |
6 | ||||
18.05.02.07 | al m. | 10´230,00 | 56´878,80 | |
7 | ||||
18.05.03.02 | al m. | 660,00 | 2´428,80 | |
8 | ||||
18.07.01.01 | cad. | 66,00 | 2´395,80 | |
9 | ||||
18.07.08 | cad. | 66,00 | 2´032,80 | |
10 | ||||
A 06.02.05 | cad | 1,00 | 37,50 | |
11 | ||||
A 06.02.13 | cad. | 1,00 | 570,50 | |
12 | ||||
A 06.02.17 | cad | 2,00 | 234,00 | |
13 | ||||
A 06.02.30 | cadauno | 1,00 | 112,50 | |
14 | ||||
A 06.03.62 | 4,00 | 818,00 | ||
15 | ||||
A 06.06.04 | cad | 1,00 | 5´529,00 | |
129´136,18 | ||||
129´136,18 |
Capitolo II
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Art. 8
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – SICUREZZA
- GENERALITA’
L’appaltatore dovrà disporre di un recapito telefonico durante le ore d’ufficio, così da consentire le comunicazioni e le ordinazioni urgenti da parte della Direzione Lavori, come previsto all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145; egli avrà inoltre il tassativo obbligo di presentarsi personalmente, o inviare un incaricato, per conferire con la Direzione Lavori quando ciò sia richiesto.
Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
- La vigilanza e guardiana del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, si richiama in proposito l’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646 circa la qualifica delle persone addette al servizio di vigilanza, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso, siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- La prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.
- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti, ivi compreso personal computer di recentissima concezione con i necessari programmi informatici da porre a disposizione dell’ufficio di contabilità dalla consegna dei lavori
fino al collaudo degli stessi, e personale esperto per tracciamenti, xxxxxxx, misurazioni, saggi. picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l’estirpazione delle ceppaie.
- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. Gli oneri connessi sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere appaltate, restando esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed utilizzo delle stesse. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali o provvisorie deviazioni. Xxx l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture:
- REGIONE SICILIANA
- PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
- AREA SERVIZI TECNICI – X SETTORE EDILIZIA
- LAVORI DI
-
- Progetto esecutivo del
- Legge di finanziamento
- Importo complessivo dei lavori €
- Responsabile del procedimento
- Data consegna dei lavori
- Data prevista di ultimazione dei lavori
- Progettisti
- Assistente tecnico
- Direttore di cantiere
- Direttore dei lavori
- Coordinatore esecuzione piano di sicurezza
- Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico
-
-
- Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio Tecnico
- della Provincia Regionale di Caltanissetta – Piazza Marconi, 2 – Caltanissetta – tel. 0000000000
- In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul
certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
- Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;
- Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
- Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00 con un massimo di € 75,00 per quindicina.
- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.
- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
- L’approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l’Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovrà essere provvisto dalla seguente attrezzatura:
- per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C., oltre gli accessori;
- per la determinazione dei limiti di liquidità, plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Xxxxxxxxxx con relativi accessori;
- per la determinazione della densità massima, dell’umidità ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Xxxxxxx Standard e modificato, con relativi accessori;
- per la determinazione della densità in sito, umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei.
- L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- La custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da ditte diverse per conto dell’Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l’uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.
- L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori (v. l’art. 24 del presente Capitolato).
- Calcoli di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti. L’appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per Legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare in caso di attraversamento di corsi d’acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli
Uffici del Genio Civile e dell’Amministrazione ferroviaria. Si richiama in merito il D.M. 23/02/1971 “Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali con ferrovie ed altre linee di trasporto”.
- Calcoli delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
- Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) ed analisi dei materiali, ancorché non prescritte dal C.S.A., che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche, Ai sensi del comma 8 dell’Art. 15 del C. G. A. n. 145 del 19/04/2000.
- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
- La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al precedente art. 20.
- Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da fabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigenti comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le norme a disposizione dell’Amministrazione.
- Le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
Egli sarà ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dall’eventuale inadempienza di tale disposizione ed avrà a proprio carico il risarcimento dei danni derivanti a persone, animali o cose estranee ai lavori. Nella definizione della variazione d’asta le condizioni e le limitazioni qui illustrate dovranno essere tenute presenti dalla Ditta offerente, in quanto alla stessa ne derivano oneri economici, responsabilità civili o penali ed il risarcimento di danni eventualmente arrecati a persone, animali o a cose dell’Appaltatore, del Committente o di terzi.
Art. 9
PIANI DI SICUREZZA
- I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
- L’Appaltatore, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve consegnare all’ente appaltante:
- eventuali proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall’ente appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 494/1996, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto precedente.
- Nel caso di varianti in corso d’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all’evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.
- Il piano di sicurezza e di coordinamento, l’eventuale piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d’appalto.
- Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
- L’Appaltatore esonera l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull’igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l’esecuzione dei lavori stessi.
Art. 10
ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ
L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.
- In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.
Poiché le opere oggetto dell’appalto saranno eseguite anche in prossimità di linee e cavi in tensione, l’Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed all’integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona. Egli dovrà comunque intraprendere da parte propria ogni opportuna iniziativa circa le cautele da adottare nell’esecuzione dei lavori, così da garantire l’incolumità del personale proprio, del Committente e di terzi. Gli oneri relativi si intendono a suo esclusivo carico e sue saranno le responsabilità civili e penali, , rilevando il Committente da ogni responsabilità o richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi, siano essi privati od Enti Pubblici
L’Appaltatore dovrà provvedere a proprie cura e spese a tutte le opere provvisorie di recinzione, protezione e segnalazione locale a riparo e difesa della zona ove effettivamente avvengono i lavori, come previsto all’articolo 5 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145, tali da soddisfare pienamente gli obblighi che in merito la legge e le norme di sicurezza gli impongono come costruttore compresa la collocazione di cartelli contenenti le indicazioni previste dal D.Lgs 494/96 e successive modifiche e integrazioni.
Capitolo III
ONERI RELATIVI AL CONTRATTO
Art. 11
CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria dell’importo dei lavori corredata dall’impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 Euro, la cauzione di cui al comma 1 dell'art. 30 della legge n. 109/1994 è ridotta alle 0,50%, da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 Euro la cauzione non è richiesta.
La cauzione provvisoria dovrà prevedere per la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’agiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 10 per cento dell'importo dei lavori con le modalità di cui al precedente punto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, tale cauzione sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fidejussione, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori od analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale.
Al raggiungimento dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell’ammontare garantito. L’ammontare residuo di 2/3 è svincolato secondo la norma vigente.
La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
Art. 12 COPERTURE ASSICURATIVE
L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La somma assicurata à stabilita nel bando di gara. II massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti
alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovrà contenere la previsione a favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazione di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 14 milioni di Euro.
L'Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a 4 milioni di Euro.
La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze.
In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 13 della Legge Quadro, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria o capo gruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 2 dell'articolo citato, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui al comma 3 del ripetuto art. 13 della Legge Quadro.
Art. 13
SPESE DI CONTRATTO - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO
Sono a carico dell’Appaltatore:
- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi, come previsto all’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145;
- le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
- le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni;
- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.
L’Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell’offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario; ove ciò non si verifichi, l’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’articolo 30 della Legge n. 109/1994 procederà ad incamerare la cauzione provvisoria.
Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell’Appaltatore provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell’Amministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte.
Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, l’Amministrazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Art. 14
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – FUSIONI E CONFERIMENTI
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ vietata, inoltre, l'associazione anche in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee o dei consorzi di cui all’art. 10, comma 1°, lett. d) ed e) della Legge n. 109/94 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’inosservanza dei divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.
L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture ed impianti ed opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, lett. c), d) ed l) del Regolamento (art. 141, 2° comma); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o per il montaggio, potrà avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al n. 5), comma 3° dell’art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55.
E’ vietato inoltre all'Appaltatore, a norma della Legge 23 ottobre 1960, n. 1369, di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E’ altresì vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.
E' vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio e fornitura affidati.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative alle imprese esecutrici dei lavori oggetto dell’appalto, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione appaltante fino a che il cessionario, il soggetto risultante dell’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a trasmettere le comunicazioni previste dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dalla Legge Quadro n. 109/1194.
Qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto, il subentro ha effetto risolutivo del contratto.
Inoltre qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscano successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.
Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione dei documenti sopra citati, l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all’art. 10 sexies della L. n. 575/1965 e successive modificazioni. Fermo restando le ulteriori normative per la lotta al fenomeno mafioso, decorso il termine sopraddetto di sessanta giorni senza che vi sia stata opposizione da parte dell’Amministrazione appaltante, gli atti di cessione, fusione, trasformazione o scissione, producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Capitolo IV
ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI - DISCIPLINA DEI CANTIERI DIREZIONE TECNICA
Art. 15 CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione all’Ufficio Registro del contratto. Xxx non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorrerà dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di urgenza la consegna verrà effettuata nelle more del perfezionamento del contratto.
La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 129, 130 e 131 del Regolamento di attuazione della Legge Quadro. Si richiama peraltro il contenuto dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere le facoltà previste dai commi 8 e 9 dell'art. 129 del Regolamento sui LL.PP.
Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.
La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.
In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art. 133 del Regolamento.
Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori.
La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.
L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.
L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.
B) Inizio lavori – Penale e causa di risoluzione
Le opere e le prestazioni previste nel presente appalto saranno eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori. L’impresa dovrà garantire una capacità organizzativa tale da assicurare la contemporanea esecuzione di lavori in più aree di cui all’elenco inserito all’art. 5 del presente Capitolato. Per i singoli ordinativi, per i lavori o forniture anche se contemporaneamente su diverse strade, la Direzione dei Lavori, concorderà con l’Impresa il termine di esecuzione degli stessi, che sarà indicato nell’ordine di servizio.
Per ogni giorno di ritardo, a termine di esecuzione come sopra concordato, sarà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) .
Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
Art. 16
TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in 180 giorni naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello
0,05% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi..
Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili. La penale, in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fomite dalla Direzione Lavori con semplice notifica scritta all’Appaltatore, senz’altra misura amministrativa o legale, ed il suo ammontare sarà dedotto dall’importo dovuto in occasione del successivo stato di avanzamento lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, nella relazione dell'Organo di collaudo.
Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale. Il certificato di ultimazione potrà prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. II mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del Regolamento, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.
Art. 17
PREMIO DI ACCELERAZIONE
Data la particolare natura dell’intervento ed essendo i lavori fissati in mesi dodici, non sarà applicata la norma ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto.
Pertanto, non sarà corrisposto alcun premio di accelerazione.
Qualora l’Amministrazione ritenesse che l’anticipata ultimazione dei lavori sia d’interesse apprezzabile e di ciò sia stato tenuto debito conto nel progetto esecutivo, verrà riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto, un premio di accelerazione di € (Euro ) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art. 15.
Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale e verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo. Nel caso di novazione del termine di ultimazione (Tc) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell'anticipo sarà spostato al nuovo termine.
Nel caso di riduzione dell'importo dei lavori (Ic) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il riferimento, salvo diversa disposizione, sarà fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori (Ic/Tc), al diminuito importo delle opere.
Art. 18
ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione appaltante.
L’Amministrazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l’esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Poiché la consistenza quantitativa delle opere da eseguire non può essere preventivamente determinata, data la particolare natura dell’intervento, l’appaltatore non sarà tenuto ad eseguire i lavori secondo il cronoprogramma in quanto lo stesso non è stato redatto.
Art. 19 IMPIANTO DEL CANTIERE
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine indicato nei vari ordini di servizio, ordini telegrafici, ordini verbali, telefonici o inviati con Fax, impartiti dalla Direzione dei Lavori.
Art. 20
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Per nessuna ragione, neanche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l’Appaltatore potrà sospendere i lavori.
La sospensione non autorizzata dei lavori ed ogni altra grave violazione degli obblighi assunti con il presente Capitolato costituisce in ogni caso valido motivo di risoluzione del contratto.
Il Committente, per contro, si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere in tutto od in parte i lavori ai sensi dell’articolo 24 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 145/2000.
Per le sospensioni non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la durata della sospensione stessa non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori.
Xxx, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Per le sospensioni parziali non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la sospensione parziale determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall’Appaltatore.
Art. 21
SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE
In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il responsabile dei Lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l’Amministrazione appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Art. 22 PROROGHE
L’Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell’Amministrazione appaltante.
La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 23
CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone formale comunicazione all’Amministrazione, che possa ricevere ordini e disporre per la loro esecuzione, come previsto all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto
approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. . L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, presso l’Amministrazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all’ufficio di Direzione dei lavori.
L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante
Art. 24
DISCIPLINA NEI CANTIERI E DIREZIONE TECNICA
L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.
La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale. La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.
L’Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione Lavori.
Art. 25
DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE DELL’APPALTATORE
Nel caso in cui l’Appaltatore non sia una persona fisica ma una società commerciale, una cooperativa od un consorzio, è obbligatorio che lo stesso sia dotato di un direttore tecnico che assuma davanti alla legge le responsabilità tecniche dell’impresa per tutti i cantieri; è da precisare che il direttore tecnico deve essere dotato, ai sensi dell’articolo 26, commi 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV (2.582.284 euro) di laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente mentre per le classifiche inferiori (importi inferiori a
2.582.284 euro) è ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero di requisito professionale identificato nell’esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestante tale condizione.
L’Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell’impresa, o con il suo Rappresentante delegato.
Il Direttore di cantiere assicura l’organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
Art. 26 ORDINI DI SERVIZIO
L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce all’Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni; deve essere redatto in duplice copia sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato all’Appaltatore che ne restituisce una copia firmata per avvenuta conoscenza.
Capitolo V
CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 27
MODO DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’articolo 19, commi 4 e 5 della Legge n. 109/1994, l’appalto si intende stipulato a corpo ed a misura ai sensi dell’articolo 329, della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, secondo le categorie di lavoro riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Relativamente alla opere contabilizzate a corpo, l’importo alle stesse rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sul valore alle stesse attribuito.
Art. 28
PREZZI Dl ELENCO - NUOVI PREZZI - REVISIONE
I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:
- Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- Per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.
Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all’esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima dell’esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione, così come stabilito dall’articolo 136 del Regolamento n. 554/1999, deve essere effettuata o desumendoli dal prezzario dell’Amministrazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata o ragguagliando i nuovi prezzi a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o quando non sia possibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi.
L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.
Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
Per i lavori in appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 29
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO
I lavori a misura sono annotati nel libretto delle misure che contiene in particolare:
- il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dall’applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti i saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.
I lavori a corpo sono annotati nel libretto delle misure sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal Capitolato Speciale d’Appalto, che è stata eseguita.
In occasione di ogni stato d’avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state desunte.
Nel caso di utilizzazione di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l’Appaltatore. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Art. 30
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Nel caso di lavori in economia, le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’Appaltatore sono annotate dall’assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’Appaltatore deve firmare le liste settimanali, nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d’opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Art. 31 ECCEZIONI E RISERVE
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l’Amministrazione appaltante ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
L’Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 165, comma 3 del Regolamento n. 554/1999.
Le riserve iscritte correttamente, durante il corso dei lavori, nel registro di contabilità e per le quali non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’articolo 149 del Regolamento n.554/1999, devono essere confermate sul conto finale, aggiornandone eventualmente l’importo precisando che l’Appaltatore all’atto della firma del conto finale non può iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Capitolo VI
LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Art. 32
ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE
L'Amministrazione può avvalersi della facoltà di chiedere all'Appaltatore l'anticipazione per il pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto. In tal caso sulle somme anticipate spetterà all'Appaltatore l'interesse del
3 % annuo.
Art. 33
ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE – GARANZIA - REVOCA
Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del C.C.
L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.
L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
Art. 34
INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE – MODALITA’ CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.
La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.
Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall’art. 115 del Regolamento 554/94.
Art. 35 PAGAMENTI IN ACCONTO
In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 114 del Regolamento, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di € 33.000,00 (Trentatremila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia prescritta per gli obblighi conseguenti all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nonché delle leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori di cui all'art. 7 del Capitolato Generale. Le ritenute saranno poi corrisposte all’Appaltatore, senza interessi, al pagamento dei conto finale.
Prima dell’emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento ha la facoltà di procedere alla verifica tramite il DURC dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Dell’emissione di ogni certificato il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile.
L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato.
Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
Gli eventuali lavori a corpo saranno contabilizzati in proporzione all’avanzamento dei relativi lavori ed i materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.
L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l’Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.
Gli stati d’avanzamento, così come stabilito all’articolo 64, comma 3 della Legge n.10 del 12 gennaio 1993, saranno liquidati dall’Amministrazione appaltante soltanto dietro la presentazione del DURC o della copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali e dopo che l’Appaltatore avrà firmato il libretto delle misure ed il registro di contabilità entro e non oltre 2 giorni dalla data della richiesta di firma fatta dalla Direzione Lavori.
I corrispettivi dell’appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all’Appaltatore mediante l’emissione di certificati di pagamento da parte Responsabile Unico del Procedimento.
Art. 36 PAGAMENTI A SALDO
La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 102 del Regolamento. II tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo e previa attestazione, da parte dell'Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi, non oltre il novantesimo giorno dell'emissione del Certificato del collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti la fidejussione entro i termini sopra indicati, la rata di saldo sarà corrisposta dopo due anni dalla data di approvazione del l'atto di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione.
Il pagamento anticipato della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.
Art. 37
RITARDO NEI PAGAMENTI
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale d’Appalto sono dovuti gli interessi a norma dell’articolo 26, comma 1, della Legge n. 109/1994.
I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo 28, comma 9, della Legge n. 109/1994, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.
L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento n. 554/1999 per causa imputabile all’Amministrazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento n. 554/1999 per causa imputabile all’Amministrazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall’articolo 29 del Regolamento n. 554/1999 per causa imputabile all’Amministrazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell’articolo 1224, secondo comma, del Codice civile.
Art. 38 CONTO FINALE
La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art. 173 del Regolamento, nel termine di mesi due dalla data di ultimazione.
Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.
Capitolo VII
CONTROLLI
Art. 39
CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione appaltante rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell’esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell’ordinamento, e in particolare nel Regolamento n.554/1999 e nel Decreto Legislativo n.494/1996, e secondo le regole di buona fede e correttezza:
Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori: P.E Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx; Direttori dei lavori: P.E. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx ;
In particolare la rappresentanza dell’Amministrazione presso il cantiere è delegata al Direttore dei Lavori, con il compi- to di emanare nel corso dei lavori le opportune disposizioni, di controllare l’osservanza, da parte dell’Appaltatore, delle clausole contenute nei Capitolati e di curare che l’esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d’arte.
Le persone all’uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.
Ogni intervento della Direzione Lavori non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d’opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l’Appaltatore, che ne sarà responsabile. La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all’impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suoi fornitori. Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che ritenesse inadatti all’espletamento delle forniture loro affidate, o dei dipendenti dell’Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei.
L’Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere; nell’eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull’interpretazione dei propri obblighi contrattuali l’Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito. In caso contrario esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.
Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati dalla Direzione lavori.
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall’articolo 1362 del Codice civile e seguenti, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.
I controlli e le verifiche eseguite dall’Amministrazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Amministrazione appaltante.
Art. 40
PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. L’Amministrazione appaltante procederà, con i propri rappresentanti, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.
I rappresentanti dell’Amministrazione appaltante potranno procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza
sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilità o nell’emissione dei certificati di pagamento.
I rappresentanti dell’Amministrazione appaltante segnaleranno tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.
Qualora l’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l’Amministrazione appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.
In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.
Art. 41
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI, DELLE FORNITURE E PROVE
La Direzione dei Lavori ha la facoltà, nel corso dei lavori, di richiedere appositi campioni, onde procedere alle prove e verifiche che riterrà necessario effettuare prima dell’accettazione sui materiali e sui manufatti, siano essi prefabbricati o formati in opera, nonché sulle forniture in genere.
Pertanto l’Appaltatore sarà tenuto a fornire e a depositare, negli appositi locali o luoghi, designati dalla D.L., la campionatura completa dei materiali e degli apparecchi componenti l’impianto, compresi i relativi accessori, per l’accettazione e per i controlli o le prove che saranno ritenuti opportuni.
I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte della D.L.
Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti
L'Appaltatore è obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio di cantiere, e/o presso gli stabilimenti di produzione e/o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove richieste dalla Direzione Lavori o prescritte dal presente Capitolato, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
Le spese inerenti a tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o equivalenti ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n.791.
L’Appaltatore farà si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla D.L.
Qualora le ditte produttrici ritirassero il prodotto o cessassero la produzione, e si presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare l’Appaltatore, né potrà essere effettuata nessuna variazione di prezzo.
In tal caso l’Appaltatore dovrà fornire materiale ed apparecchiature aventi simile caratteristiche, fermo restante quanto previsto dai commi precedenti.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dalla Direzione dei Lavori, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.
Resta, inoltre, stabilito quanto segue:
a) l’Impresa rimarrà unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizione di collaudo, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori. In conseguenza l’Impresa non potrà addurre eventualmente a sua giustificazione il fatto che la D.L. non abbia preso visione dei materiali e sorvegliato i lavori.
b) Non verrà corrisposto alcun compenso all’impresa per il carico, trasporto e scarico dei materiali di qualsiasi provenienza, fino al luogo ove detti materiali verranno posti in opera.
c) Quando le dimensioni, la forma ed il peso di un oggetto, siano fissati con le parole “usuali, ordinari, comuni, in commercio” o altre equivalenti, si intenderà sempre che la determinazione di queste dimensioni, forme o pesi, sarà fatta dalla D.L. Purché fra quelle reperibili in commercio.
d) I materiali in provvista e posti in opera, verranno contabilizzati per le effettive quantità, restando ogni sfrido a carico dell’impresa.
Art. 42
DIFETTI DI COSTRUZIONE
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
L’Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell’opera, meglio evidenziati nel Capitolato Speciale d’Appalto, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell’opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.
Capitolo VIII
SPECIFICHE MODALITA’ - TERMINI DI COLLAUDO
Art. 43 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).
Art. 44
AVVISO AI CREDITORI
A lavori ultimati l’Amministrazione appaltante ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l’Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l’Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute. La garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 45 COLLAUDO
A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, al compimento dei lavori oggetto dell’appalto la Direzione Lavori, in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare che le opere e le loro parti siano collaudabili provvisoriamente, allo scopo di assumerle in consegna con facoltà d’uso, come previsto all’articolo 37 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145.
Le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi tre dall'inizio con l'emissione del relativo certificato e l'invio dei documenti all'Amministrazione, salvo il caso previsto dall'art. 192, comma 3 del Regolamento.
L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.
Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del citato Regolamento, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.
Nel caso in cui l'Amministrazione avesse deciso di differire l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), o solo di quest'ultimo, il collaudo verrà effettuato in due tempi: il primo riguarderà tutte le opere escluse quelle differite; il secondo riguarderà il "binder" ed il tappeto, oppure solo quest'ultimo.
II Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 199 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed
assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.
Art. 46
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a quando non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Nel caso di uso od esercizio anticipato dell'opera, l'utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l'onere della manutenzione a carico dell'Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell'Amministrazione.
Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.
Ove l'Amministrazione intendesse ritardare l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sarà del pari a totale carico dell'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente conformi a quelli ordinati ammettendosi la massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura. Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all'atto del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, l'Amministrazione potrà rifiutare il collaudo della stessa ed ordinarne il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.
Capitolo IX
MODALITA’ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 47 ACCORDO BONARIO
Qualora nel corso dei lavori l’Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il 10% dell’importo contrattuale, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
Il responsabile del procedimento, valutata l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, sente l’Appaltatore sulle condizioni ed i termini di un’eventuale accordo, e formula all’Amministrazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.
Nei successivi sessanta giorni l’Amministrazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all’Appaltatore.
Nello stesso termine l’Amministrazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
Qualora l’Appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dall’Amministrazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.
Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo.
La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall’Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l’importo fissato dalla Legge.
Art. 48
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio arbitrale deve proporre domanda:
entro sessanta giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione appaltante sulla proposta di accordo xxxxxxx;
nel caso in cui non sia stato utilizzato l’accordo bonario, entro il termine di sessanta giorni della determinazione dell’Amministrazione appaltante sulle pretese e riserve dell’Appaltatore effettuata entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo;
nel caso in cui siano trascorsi sei mesi dall’ultimazione dei lavori senza che l’Amministrazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dalla citata scadenza dei sei mesi.
Art. 49 PROCEDIMENTO ARBITRALE
Il giudizio sulle eventuali controversie insorte durante l’esecuzione dei lavori tra l’Amministrazione appaltante e l’Appaltatore, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’articolo precedente, è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell’articolo32 della Legge n.109/1994. L’arbitrato ha natura rituale.
Art. 50 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell’Appaltatore (articolo 118, Regolamento n. 554/1999), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (articolo 119, Regolamento n. 554/1999), o per inadempimento di contratti di cottimo (articolo 120, Regolamento n. 554/1999), l’Amministrazione appaltante attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli articoli 121 e 122 del Regolamento n. 554/1999.
Alla risoluzione del contratto si ricorre anche nel caso di subentro nel contratto da parte di un soggetto che abbia partecipato alla gara; qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscano successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell’impresa alla data della celebrazione della gara.
Capitolo X
NORME FINALI
Art. 51 ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all’accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’Appaltatore.
Art. 52 DANNI ALLE OPERE
Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.
Sarà, altresì, a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VII del Regolamento 554/1999.
Art. 53
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l’interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.
Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i tre giorni.
Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera.
Art. 54
PROPRIETA DEGLI OGGETTI TROVATI
L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale.
Art. 55
PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell’Amministrazione appaltante oppure sono ceduti all’Appaltatore.
Nel caso in cui tali materiali restino in proprietà all’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in apposito cortile interno intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.
Nel caso in cui tali materiali siano ceduti all’Appaltatore si applica il disposto dell’articolo 36, comma 3 del Capitolato Generale d’Appalto n. 145/2000.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nomina l’arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell’articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.
Gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell’ambito dell’albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.
Il Collegio arbitrale avrà sede a Caltanissetta;
Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all’articolo 32, secondo comma, della legge.
Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.
Art. 56 CUSTODIA DEI CANTIERI
L’eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata, così come previsto dall’articolo 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione appaltante ed al Direttore dei lavori le generalità del personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.
Art. 57
ATTI ESPROPRIATIVI
Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi dell'Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo stesso sarà corrisposto il compenso di € così previsto nelle somme a disposizione dell’Amministrazione, per le seguenti incombenze:
- Provvedere ai necessari rilievi catastali di campagna onde dar luogo alle espropriazioni dei beni interessati dai lavori oggetto dell’appalto, presentando all’uopo all’Amministrazione gli estratti di mappa rilasciati dall’U.T.E., il piano particellare definitivo d’esproprio con relativo elenco delle ditte ed elaborati tecnici di frazionamento accompagnati ancora dalla planimetria della poligonale, dal calcolo degli azimut secondo la normativa vigente del Ministero delle Finanze, firmato da un tecnico abilitato e corredati dal visto di collaudo preventivo dall’U.T.E..
L'Amministrazione di contro è completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell'Appaltatore, delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, avvalendosi a suo giudizio del decreto prefettizio, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.
Art. 58
MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI
In caso di morte di uno dei contraenti subentrano gli eredi ed il contratto di appalto non si risolve. Si risolve, invece, ai sensi dell’articolo 1671 del Codice civile, quando la considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.