CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
Xxxx Xxxxxxxx
00. Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana VIII U.O. Finanza di Progetto
12. Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
VIII U.O. Finanza di Progetto
CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE
(comune ai 4 lotti)
IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI
DA REALIZZARE IN LOCAZIONE FINANZIARIA
(Art. 160-bis del D.Lgs n. 163/2006)
Lotto n. 1: Municipi 6,7,18,19 e 20 Lotto n. 2: Municipi 8,11,13 e 16 Lotto n. 3: Municipi 2,3,4,5 e 9 Lotto n. 4: Municipi 10,12 e 15
Importo complessivo dell’investimento di ogni lotto: €. 7.500.000.
Allegato al Progetto Preliminare
Redatto in data: 30/05/2011
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 208 del 22.06.2011.
Il Dirigente Responsabile della VIII U.O. Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Indice
- Definizioni
PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO ………………………………………………
Art. 1 - Oggetto dell’appalto ........................................................................................................
Art. 2 - Ammontare dell’appalto ..................................................................................................
Art. 3 – Oneri speciali a carico del realizzatore ........................................................................
Art. 4 – Modalità di finanziamento e pagamento dei canoni .......................................................
Art. 5 – Determinazione del canone ..........................................................................................
Art. 6 – Criteri di aggiudicazione ...............................................................................................
Art. 7 - Modalità di stipulazione del contratto ............................................................................
Art. 8 – Lavori. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili ............................
Art. 9 – Servizi di progettazione - qualificazione ........................................................................
Art. 10 – Servizi “Post realizzazione” - qualificazione ................................................................
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE ..............................................................................
Art. 11 – Durata del contratto ...................................................................................................
Art. 12 – Corrispettivo provvisorio della locazione finanziaria ....................................................
Art. 13 – Rendicontazione del corrispettivo della locazione finanziaria ......................................
Art. 14 – Pagamenti (incentivo da versare al comune) ...............................................................
CAPO 3 – PROGETTAZIONE ................................................................................................
Art. 15 – Elaborati della progettazione definitiva .......................................................................
Art. 16 – Elaborati della progettazione esecutiva ......................................................................
Art. 17 – Tempistica della progettazione definitiva-esecutiva ....................................................
CAPO 4 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ..........................................................
Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori ........................................................................................
Art. 19 - Termini per l'ultimazione dei lavori ..............................................................................
Art. 20 - Penali in caso di ritardo ...............................................................................................
Art. 21 - Penali per altri inadempimenti .....................................................................................
Art. 22 – Programma esecutivo dei lavori del realizzatore e crono programma ..........................
Art. 23 – Inderogabilità dei termini di esecuzione ......................................................................
Art. 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ...........................................
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA .....................................................................................
Art. 25 - Anticipazione ..............................................................................................................
Art. 26 - Pagamenti in acconto
Art. 27 - Pagamenti a saldo ......................................................................................................
Art. 28 - Revisione prezzi .........................................................................................................
Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti ...............................................................
CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ......................................................................
Art. 30 - Lavori a misura ...........................................................................................................
Art. 31 - Lavori a corpo .............................................................................................................
CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE ……………………………………………………………………
Art. 32 - Cauzione provvisoria .........................................................................................................
Art. 33 - Cauzione definitiva ............................................................................................................
Art. 34 – Riduzione delle garanzie ...................................................................................................
Art. 35 - Obblighi assicurativi a carico del realizzatore – garanzie dei progettisti e durante l’esecuzione dei lavori .....................................................................................................................
Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico del realizzatore - garanzie “post realizzazione” durante la fase della gestione e manutenzione …………………………………………………………………………
CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE .............................................................................
Art. 37 - Variazione dei lavori ..........................................................................................................
Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali .........................................................................
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi ...................................................................
CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI MANUTENZIONE .............................
Art. 40 - Norme di sicurezza generali ...............................................................................................
Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro .............................................................................................
Art. 42 – Piano di sicurezza e di coordinamento ..............................................................................
Art. 43 – Obblighi contrattuali di manutenzione ................................................................................
CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .................................................................................
Art. 44 - Subappalto ........................................................................................................................
CAPO 11 CLAUSOLA COMPROMISSORIA – CONTRATTI COLLETTIVI – RISOLUZIONE CONTRATTO
Art. 45 – Clausola compromissoria ..................................................................................................
Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera .............................................................
Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori ...................................................
CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE ..........................................................................
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione ..................................................................
Art. 49 – Fasi e termini per i collaudi ................................................................................................
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati ..................................................................................
CAPO 13 - NORME FINALI ............................................................................................................
Art. 51 – Ulteriori oneri e obblighi a carico del realizzatore ...............................................................
Art. 52 – Custodia del cantiere ........................................................................................................
Art. 53 – Cartello di cantiere ............................................................................................................
Art. 54 – Spese contrattuali, xxxxxxx, tasse .....................................................................................
PARTE SECONDA PARTE TECNICA - IMPIANTI
1. Definizione ........................................................................................................................
2. Modalità di installazione degli impianti fotovoltaici ..............................................................
3. Caratteristiche prestazionali del modulo fotovoltaico ..........................................................
4. Certificazione dei moduli fotovoltaici ..................................................................................
5. Strutture di supporto dei moduli fotovoltaici ........................................................................
6. Convertitori statici c.c/c.a. .................................................................................................
7. Quadri elettrici. .................................................................................................................
8. Condutture elettriche. ........................................................................................................
9. Collaudo degli impianti. .....................................................................................................
10. Modalità di preparazione dei piani di posa dei pannelli
10.1 Impermeabilizzazione corticale di copertura piana .............................................................
10.2 Intervento di revisione dei manti di copertura a falda ..........................................................
N.B. : Dal 8.6.2011 entra in vigore il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. A partire da tale data tutti i riferimenti al DPR n. 554/99 si intendono sostituiti con le corrispondenti norme del nuovo regolamento, nel rispetto delle norme transitorie di cui all’art. 357 DPR n. 207/2010.
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente Capitolato valgono le seguenti definizioni:
Pubblica amministrazione (o semplicemente “Amministrazione e/o stazione appaltante”): Roma Capitale.
- svolge il ruolo di committente e di alta sorveglianza;
-
- esegue a propria cura e spese i seguenti servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria:
(a) progettazione preliminare dell’opera che pone a base di gara;
(b) Direzione dei lavori;
(c) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- sceglie gli altri due soggetti (società di leasing e costruttore costituiti in A.T.I.);
- controlla l’esecuzione dell’opera e ne verifica la regolare esecuzione;
- introita le agevolazioni disposte dal GSE (Gestore dei Servizi i Energetici) ed usufruisce dei vantaggi del “conto energia” e di ogni forma di valorizzazione dell’energia prodotta;
- assicura il pagamento del canone della locazione finanziaria, anche mediante la cessione di credito in favore della società di leasing degli introiti provenienti dal GSE.
Soggetto aggiudicatario (o semplicemente – realizzatore e finaziatore/società di leasing): società o associazione temporanea d’imprese, da individuare mediante procedure di evidenza pubblica che provvede assumendo a proprio carico:
(a) - progettazione definitiva ed esecutiva;
(b) - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
(c) - esecuzione delle opere;
(d) - tutti gli adempimenti, compresi gli oneri ed i corrispettivi, per la connessione alla rete ACEA, pratiche con il GSE, ottenimento di tutti nulla-osta ed autorizzazioni edilizie occorrenti per l’installazione degli impianti fotovoltaici (es:, paesaggistico e/o archeologico e/o monumentale, titolo edilizio DIA o altro, ecc.).
Tale soggetto assume a proprio carico anche i seguenti servizi “post realizzazione” per la durata di anni 20:
• Assicurazione degli impianti per mancata produzione, furto, incendio ed eventi atmosferici eccezionali;
• Gestione, esercizio, vigilanza e sorveglianza degli impianti, compreso la manutenzione ordinaria;
• Manutenzione straordinaria per la sostituzione degli inverter ed apparecchi elettrici.
società di leasing, partecipa alla gara con il realizzatore ed assume tutti i rischi finanziari;
Il realizzatore (o più soggetti idonei), realizza gli impianti fotovoltaici e provvede anche ai servizi “post realizzazione”, assumendone i rischi a proprio carico.
Entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico: è la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:
- L’impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- Risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell’energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- Risultano assolti tutti gli obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle rete.
GSE : è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a.
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Per ogni lotto, l’appalto ha per oggetto:
a) la progettazione definitiva-esecutiva (compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione);
b) la fornitura e posa in opera degli impianti fotovoltaici (compreso ogni onere, nessuno escluso per gli allacciamenti, l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici secondo le norme del GSE, preparazione dei piani di posa delle superfici interessate, ecc. ;
c) l’esercizio e la gestione “post realizzazione” (compreso la manutenzione ordinaria, straordinaria e l’assicurazione);
degli impianti fotovoltaici, di potenza complessiva di ogni lotto pari a 2.000 KWp, da realizzare sulle coperture degli edifici scolastici comunali ricadenti in territorio di Roma Capitale sulla base del progetto preliminare redatto da Roma Capitale – 12. Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - VIII U.O., avvalendosi, per la modalità di finanziamento, dell’istituto della locazione finanziaria di cui all’art.160- bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. e i. -
2. Il numero complessivo degli edifici interessati, fermo restando la potenza complessiva prevista dal progetto preliminare (2.000 KWp per ogni lotto), può variare in funzione delle superfici idonei dei lastrici solari e dei tetti a falda. In ogni caso ad ogni utenza elettrica dovrà corrispondere un impianto di potenza inferiore a 20 KW.
3. Qualora in fase di redazione del progetto definitivo-esecutivo le superfici degli edifici interessati previsti nel progetto preliminare posto a base di gara, non dovessero essere sufficienti e/o idonei all’installazione della potenza totale prevista di KW 2000 per ogni lotto, l’amministrazione si riserva di indicare ulteriori edifici su cui installare i fotovoltaici in aggiunta a quelli previsti o anche in sostituzione di parte di essi.
4. Gli impianti, i cui moduli avranno angolo di inclinazione pari a 30° e angolo di orientazione pari a 0°, dovranno avere una produzione media garantita nei primi 3 anni di esercizio di almeno 1.300 kWh/anno per ogni kWp per installazioni ottimali. A partire dal 4° anno e consentito un decadimento della produzione di 0,5% annuo da calcolare sul valore della produzione effettiva dell’anno precedente. Tali parametri sono oggetto di offerta in sede di gara.
5. L’appalto comprende inoltre i seguenti “servizi post realizzazione”:
- Esercizio, gestione e controllo del funzionamento degli impianti per la durata di anni 20;
- Manutenzione ordinaria di tutte le parti dell’impianto (opere accessorie comprese): durata anni 20 (venti);
- Manutenzione straordinaria consistente nella sostituzione degli inverter e dei componenti elettrici (circostanza che in genere si verifica dopo il 10° anno di vita degli impianti): durata anni 20.
Il contratto di tali servizi decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione e presa in consegna di tutti gli impianti previo collaudo positivo, allaccio alla rete elettrica ACEA e messa in esercizio degli impianti.
6. Oltre alla realizzazione degli impianti fotovoltaici costituiti da pannelli, inverter e componenti
elettrici meglio descritti nella relazione tecnica di progetto, dovranno essere realizzate le seguenti opere:
a) Impianto antintrusione con trasmissione remota degli allarmi tramite GSM;
b) Installazione di linee vita o altri idonei sistemi atti a garantire la sicurezza dei lavoratori durante la fase di installazione, gestione e manutenzione degli impianti.
7. Interventi necessari di preparazione delle superfici di posa laddove gli edifici presentano problemi di infiltrazione d’acqua della copertura, o in alternativa interventi che l’Amministrazione indicherà in sede di redazione del progetto definitivo-esecutivo.
8. Successivamente al collaudo e alla messa in esercizio degli impianti (che dovrà coincidere con l’allaccio alla rete elettrica e la messa in esercizio degli impianti), il costruttore-appaltatore dovrà garantire l’esercizio e la gestione degli stessi, la verifica della produzione, la vigilanza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e tutte le attività necessarie per garantire la migliore produzione degli impianti fotovoltaici.
9. Gli impianti di ogni lotto costituiscono un unico corpo di gara, ed in tal senso ciascun concorrente partecipante alla procedura, dovrà necessariamente presentare la propria offerta con riferimento alla totalità di detti impianti, impegnandosi altresì alla completa realizzazione degli stessi.
10. Gli impianti dovranno rispettare le regole tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 (G.U. n. 109 del 12.5.2011), ed in ogni caso le regole comunque vigente all’atto del collaudo.
Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. Il quadro economico del progetto (escluso le spese di gestione e manutenzione), è il seguente:
A | IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: | €. | 7.070.000,00 | |
a.1 | A corpo: realizzazione impianti fotovoltaici (compreso la preparazione dei piani di posa delle coperture per una incidenza stimata in €. 560.000,00) | €. | 7070.000,00 | |
B | IMPORTO SPESE TECNICHE SOGGETTO A RIBASSO | €. | 71.973,00 | |
b.1 | Progettazione definitiva-esecutiva | 40.000,00 | ||
b.2 | Coordinamento sicurezza in fase di progettazione | 20.000,00 | ||
b.3 | Collaudi tecnici | 11.973,00 | ||
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO (A+B) | €. | 7.141.973,00 | ||
C | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | €. | 127.260,00 | 127.260,00 |
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) | €. | 7.269.233,00 |
D | ALTRE SPESE D’INVESTIMENTO INIZIALE | |||
d.1 | Somme da versare al Comune: Incentivo e spese strumentali Art. 92, commi 5 e 7-bis, del D.Lgs n. 163/2006, (attività del RUP, Progetto preliminare, Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, collaudo Amm.tivo, spese per pubblicità, commissioni, assicurazioni del personale, consulenze ecc.) | €. | 143.945,00 | |
d.2 | Costi di allaccio alla rete ACEA e pratiche con il GSE per il servizio di “scambio sul posto” | €. | 34.000,00 | |
d.3 | Rimborsi a fattura (lavori in economica, minute spese, imprevisti) | €. | 52.822,00 | |
Totale (D) altre spese | 230.767,00 | |||
IMPORTO TOTALE INVESTIMENTO INIZIALE DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA (A+B+C+D) | €. | 7.500.000,00 | ||
(oltre IVA) |
2. Il valore stimato della locazione finanziaria di ogni lotto risulta pari a complessivi
€. 7.500.000,00 (euro: settemilionicinquecentomila), oltre IVA, di cui:
- €. 7.141.973,00 per spese di investimento iniziali soggetti a ribasso, composte da:
A) Costi di realizzazione degli impianti lavori al netto degli oneri di sicurezza;
B) Spese tecniche di: progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e collaudi tecnici;
- €. 358.027,00 per ulteriori spese d’investimento iniziali non soggette a ribasso, composte da:
C) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
D) altre spese di investimento (d.1+d.2+d.3)
3. Il valore stimato dei servizi “post realizzazione” per:
(a) - Assicurazione degli impianti per mancata produzione, furto, incendio ed eventi atmosferici eccezionali;
(b) - Gestione, esercizio, vigilanza e sorveglianza degli impianti, compreso la manutenzione ordinaria;
(c) - Manutenzione straordinaria necessaria per la sostituzione degli inverter dei componenti elettrici
è pari a complessivi €. 192.900,00 annui, (euro: centonovantaduemilanovecento/00), così ripartito:
E.1 - €. 40.000,00 annui, per assicurazione impianti (importo non soggetto a ribasso).
E.2 - €. 97.755,00 annui, oltre IVA, per manutenzione ordinaria, vigilanza e gestione
impianti, (importo soggetto a ribasso);
E.3 - €. 5.145,00 annui (oltre IVA), per oneri di sicurezza relativi alla manutenzione ordinaria, vigilanza e gestione (importo non soggetto a ribasso);
E.4 - €. 47.500,00 annui, oltre IVA, per interventi di manutenzione straordinaria per sostituzione inverter e componenti elettrici (importo soggetto a ribasso);
E.5 - €. 2.500,00 annui, oltre IVA, per oneri di sicurezza relativi alla manutenzione straordinaria (Importo non soggetto a ribasso).
Art. 3 – Oneri speciali a carico del costruttore-appaltatore
1. L’appaltatore garantisce una produzione annua minima dell’impianto fino al 3° anno a decorrere dall’ entrata in esercizio degli stessi di 1.300 KWh per ogni KWp installato. Tale valore di produzione è oggetto di offerta in sede di gara. A partire dal 4° anno è consentito un decadimento massimo dello 0,5% all’anno. L’eventuale minore produzione, comporta l’applicazione delle penali stabilite al successivo art. 21.
Sono a carico esclusivo del realizzatore:
- le spese per allaccio e consumo delle utenze necessarie all’esecuzione delle opere ed alla gestione, esercizio e manutenzione per 20 anni degli impianti fotovoltaici;
- tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste e gli atti tecnico – amministrativi, per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto;
- tutti gli adempimenti necessari per l’entrata in esercizio degli impianti affinché l’amministrazione possa ottenere la tariffa incentivante relativa al “Nuovo Conto Energia” ai sensi del D.M. 05 maggio 2011 e linee guida del GSE emanate o che nel frattempo saranno emanate.
PIANO DI MANUTENZIONE
Sono a carico del realizzatore la manutenzione ordinaria e straordinaria.
I concorrenti, a corredo dell’offerta dovranno presentare il piano di manutenzione che sarà costituito da:
a) il manuale di manutenzione;
b) il programma di manutenzione;
Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione di tutte le parti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso dovrà fornire, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione.
Il manuale di manutenzione dovrà contenere le indicazioni necessarie per la carretta manutenzione quali:
- le risorse necessarie per l'intervento manutentivo (senza alcun riferimento ad elementi economici);
- il livello minimo delle prestazioni;
- le anomalie riscontrabili;
- le manutenzioni da eseguire distinguendo quelle eseguibili con personale proprio e quelle con personale specializzato in subappalto;
- il programma degli interventi;
- il programma delle riparazioni;
- il programma delle sostituzioni, distinguendo tra quelle programmate per il rispetto della produzione minima offerta, e quelle dovute a difetti o malfunzionamenti o rotture degli elementi;
- Ogni ed eventuali ulteriori e diverse attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che a giudizio dell’appaltatore dovessero essere necessarie per assicurare la produzione e la vita utile richiesta.
Il programma di manutenzione dovrà prevedere un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
Tale programma sarà articolato in sottoprogrammi attinenti:
- le prestazioni: prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
- i controlli: che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come riferimento il valore di rendimento;
- gli interventi di manutenzione: che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
Nel corrispettivo della manutenzione ordinaria e straordinaria è comunque compreso ogni altro intervento volto a mantenere in efficienza gli impianti (quali riparazioni, sostituzioni, ecc.), e a garantire i livelli di produzione offerti.
Il realizzatore dovrà predisporre e organizzare personale e mezzi d’opera, al fine di garantire l’esecuzione di ogni intervento che si rendesse necessario, in modo tempestivo e risolutivo.
Art. 4 – Modalità di finanziamento e pagamento dei canoni
Le opere oggetto di gara sono finanziate, per quanto riguarda la spesa di investimento iniziale stimata per ogni lotto pari a complessivi €. 7.500.000,00, ai sensi dell’art. 160-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., tramite locazione finanziaria.
Per ogni lotto, la locazione finanziaria avrà la durata di anni 20 a far data dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione e presa in consegna di tutti gli impianti previo collaudo positivo, allaccio alla rete elettrica e messa in esercizio degli impianti, dietro pagamento di 40 canoni di locazione costanti posticipati, di cui il primo decorsi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione e presa in consegna degli impianti e corrispondente a due semestralità e i rimanenti canoni saranno corrisposti in 38 rate semestrali posticipate con pagamento a favore della società di leasing. Tale pagamento avverrà anche mediante cessione del credito dei ricavi dalla tariffa incentivante del conto energia. Resta inteso che la presa in consegna degli impianti potrà anche essere frazionata sulla base dei singoli collaudi ed allacci.
Al 21° anno terminerà la locazione finanziaria degli impianti, e la stazione appaltante è in facoltà di esercitare l’opzione di riscatto dell’opera, al costo simbolico di €.1,00
Il costo dei “servizi post realizzazione” riferiti alla gestione ed esercizio degli impianti comprensivi di assicurazione, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, che verranno regolati direttamente tra la stazione appaltante ed il realizzatore avrà la durata di 20 anni a far data dalla sottoscrizione del verbale di ultimazione e presa in consegna di tutti gli impianti, previo collaudo positivo, allaccio alla rete elettrica e messa in esercizio degli impianti, dietro pagamento di 40 canoni costanti posticipati. Resta inteso che il primo canone matura a decorrere dalla data di inizio dell’ammortamento del leasing con pagamento, a favore del realizzatore a 90 giorni.
Per ogni lotto, il canone complessivo annuo, costituito dalla rata del canone di locazione finanziaria e dei servizi post realizzazione è quello previsto dall’art. 5, da rideterminare in conseguenza all’offerta in sede di gara e alle eventuali variazioni in corso d’opera. Il finanziamento è assicurato dai ricavi derivanti dalla tariffa incentivante e dalla valorizzazione dell’energia prodotta dagli impianti come specificato nell’elaborato dell’analisi economico-finanziaria e Piano Previsionale dei costi e dei ricavi,
allegato A al progetto preliminare posto a base di gara.
In definitiva, l’amministrazione, inizierà a pagare i canoni di locazione finanziaria (rata capitale + interessi), ed i canoni dei servizi post realizzazione, con scadenza semestrale posticipata, con la prima rata scadente a 12 mesi dalla data di messa in esercizio degli impianti e corrispondente a due semestralità, a decorrere dalla quale il GSE corrisponde il conto energia di cui al D.M. 5.5.2011. Tale arco di tempo è conseguente ai tempi necessari all’erogazione degli incentivi da parte del GSE.
Art. 5 – Determinazione del canone
L’importo, (oltre IVA), del canone annuo complessivo di ogni lotto, posto a base di gara, è costituito da:
(RATA DI LOCAZIONE FINANZIARIA SULL’INVESTIMENTO INIZIALE)
+
(COSTO DEI SERVIZI POST REALIZZAZIONE).
L’importo della rata del CANONE ANNUO DI LOCAZIONE FINANZIARIA, avente durata anni 20, è stimato pari ad €. 600.000,00 (oltre IVA 10%) ed è stata calcolata sull’importo dell’investimento iniziale applicando la seguente formula:
C = (INVESTIMENTO) x i /(1-(1+i)-n).
Dove:
C = canone annuo di locazione finanziaria sull’investimento iniziale al netto dell’IVA (costituito da 2 rate semestrali posticipate);
Investimento = €. 7.500.000,00, pari all’importo della locazione finanziaria, oltre IVA (sommatoria degli importi delle lettere A, B, C e D, dell’art. 2)
i = valore IRS a 12 anni, valuta pubblicata sul quotidiano “il sole 24 ore” due giorni prima della decorrenza dell’ammortamento + spread offerto dall’aggiudicatario.
N.B.: Per determinare l’importo indicato nel presente capitolato è stato ipotizzato un tasso fisso pari al 5,10%. Il disciplinare di gara andrà a stabilire se ricorrere ad un leasing a tasso fisso, ovvero a tasso variabile, previa verifica della sussistenza dei presupposti di copertura finanziaria dell’investimento con i ricavi dell’energia prodotta dagli impianti di ogni singolo lotto.
n = 40 (numero delle rate).
L’importo della prima rata annua (da corrispondere a rate semestrali posticipate) per i SERVIZI POST REALIZZAZIONE è stimato pari a complessivi €. 192.900,00, così ripartito:
- spese di gestione e manutenzione ordinaria = €. 102.900,00, oltre IVA (sommatoria importi lettere E.2 + E.3, dell’art. 2).
- assicurazione impianti = €. 40.000,00 (lettera E.1 dell’art. 2). Per gli anni successivi non è prevista alcuna rivalutazione;
- manutenzione straordinaria per sostituzione inverter e componenti elettrici degli impianti = €. 50.000,00 (sommatoria lettere E.4 + E.5 dell’art. 2). Per gli anni successivi non è prevista alcuna rivalutazione.
Tutti gli importi saranno rideterminati in funzione dei ribassi offerti dall’aggiudicatario e delle variazioni dell’importo dell’investimento.
Art. 6 – Criteri di aggiudicazione
L'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato "B" del D.P.R. n. 554/99 (allegato G, DPR n. 207/2010), in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati come in seguito riportato.
Peso complessivo attribuito all’offerta – Tabella criteri e sub-criteri:
L'offerta risulterà determinata dagli elementi qualitativi “aspetti tecnici-ambientali e gestionali - manutentivi” e dagli elementi quantitativi “aspetti economici e temporali” , secondo criteri e sotto criteri e corrispondenti pesi e sotto pesi.
CRITERI E SOTTO CRITERI | ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI (Aspetti Tecnici-ambientali e Gestionali manutentivi) | 60 | CRITERI MOTIVAZIONALI E CRITERI DI CALCOLO DEI PUNTEGGI |
1 | PROFILO COSTRUTTIVO, AMBIENTALE | 50 | |
1.1 | Materiali: prodotti di produzione realizzata all’interno della Unione europea (art. 14, c. 1, lett. d) del D.M. 5.5.2011 – quarto conto energia) | 10 | Come da disciplinare di gara |
1.2 | Soluzioni tecniche, metodologiche, | 15 | Come da disciplinare di gara |
1.3 | Rispetto dei vincoli ambientali | 15 | Come da disciplinare di gara |
1.4 | Rendimento dei pannelli fotovoltaici | 5 | Come da disciplinare di gara |
1.5 | Garanzie extra contrattuali | 5 | Come da disciplinare di gara |
2 | ASPETTI GESTIONALI - MANUTENTIVI | 10 | |
2.1 | Modalità di gestione e di manutenzione ordinaria. | 5 | Come da disciplinare di gara |
2.2 | Manutenzione straordinaria | 5 | Come da disciplinare di gara |
CRITERI E SOTTO CRITERI | PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI (aspetti economici e temporali) | 40 | CRITERI MOTIVAZIONALI E CRITERI DI CALCOLO DEI PUNTEGGI |
3 | OFFERTA ECONOMICA | 30 | |
3.1 | Canone di locazione finanziaria: Spread (%) offerto sul parametro di riferimento IRS a 12 anni, ovvero sul EURIBOR 6 mesi 360 gg ………( valuta pubblicata sul quotidiano “Il sole 24 ore” 2 giorni prima della decorrenza dell’ammortamento). Avvertenze: Prima della stipula del contratto di leasing l’amministrazione ha facoltà di stabilire se ricorrere al tasso fisso o al variabile. In entrambi i casi lo spread è quello offerto in sede di gara dall’aggiudicatario. | 15 | Come da disciplinare di gara |
3.2 | Riduzione espressa in euro dell’importo massimo previsto per spese di investimento iniziale (costo di realizzazione + spese tecniche), fissato in €. 7.141.973,00 (al netto degli oneri di sicurezza). | 5 | Come da disciplinare di gara |
3.3 | Riduzione espressa in euro dell’importo annuo massimo previsto per i servizi “post realizzazione” di gestione, vigilanza e manutenzione ordinaria, fissato in €. 97.755,00 (al netto degli oneri di sicurezza). | 5 | |
3.4 | Riduzione espressa in euro dell’importo annuo massimo previsto per i servizi “post realizzazione” di manutenzione straordinaria, fissato in €. 47.500,00 (al netto degli oneri di sicurezza). | 5 | |
4 | ASPETTI TEMPORALI | 10 |
4.1 | Riduzione, espressa in giorni naturali e consecutivi, del tempo massimo previsto per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, fissato in giorni 60 (sessanta) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto | 5 | Come da disciplinare di gara |
4.2 | Riduzione, espressa in giorni naturali e consecutivi, del tempo massimo per l’esecuzione delle opere, fissato in giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori | 5 |
Valutazione degli elementi qualitativi:
Qualora il numero delle offerte sia pari o maggiore di tre, l’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi, sarà effettuata secondo la metodologia di cui all'allegato "A" del D.P.R. n. 554/99 - confronto a coppie (Allegato G del nuovo Reg. DPR n. 207/2010).
Qualora il numero delle offerte da sottoporre a valutazione sia minore di tre, in sostituzione del metodo del confronto a coppie, il coefficiente relativo agli elementi qualitativi sarà determinato attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente, tra 0 e 1, dai singoli Commissari
Art. 7 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto, a seguito di aggiudicazione della gara, stipulato ai sensi dell’art. 160 bis D.Lgs. 163/2006, disciplinerà la locazione finanziaria, la progettazione e la realizzazione, nonché la prestazione dei servizi post realizzazione (gestione, manutenzione ordinaria, assicurazione e manutenzione straordinaria). Più in particolare, ferma l’unicità del contratto, come previsto dal sopra citato art. 160 bis, le parti (i.e. realizzatore, prestatore dei servizi post realizzazione, finanziatore) saranno responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del D.lgs n. 163/2006. Ai sensi dell’articolo 45, comma 6, del regolamento generale approvato con DPR n. 554/99,(art.43,c.6 nuovo reg. DPR 207/2010) il progetto esecutivo dovrà indicare per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento.
2. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
3. Il ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non si applica agli oneri della sicurezza il cui importo “a corpo”, previsto nel progetto preliminare costituisce vincolo negoziale.
Art. 8 – Lavorazioni di cui si compone l’intervento
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono riportate nella tabella a seguire:
Lavorazioni | Categoria | Qualificazione SOA | Importo €. | % | indicazioni |
Impianti per la produzione di energia elettrica | OG9 per classifica V | obbligatoria | 4.747.260 | 65,96% | Prevalente Subappaltabile al max 30% |
Impianti tecnologici | OG11 per classifica IV | obbligatoria | 2.450.000 | 34,04% | Scorporabile subappaltabile max 30% della cat. prevalente |
Art. 9 – Servizi di progettazione - Qualificazione
1. L’appalto comprende i seguenti servizi di ingegneria ed architettura per l’importo a base di gara stimato pari ad €. 71.973,00:
a. Redazione della progettazione definitiva-esecutiva
b. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
c. Collaudi tecnici.
2. Qualora il concorrente realizzatore non sia in possesso di attestazione SOA anche per la progettazione deve, pena l’esclusione dalla gara, partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione, ovvero indicare il nominativo dei progettisti qualificati di cui intende avvalersi ed ai quali sarà conferito l'incarico della redazione di detto progetto.
3. Le prestazioni inerenti la progettazione definitiva/esecutiva devono essere espletate dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f). f-bis), g) ed h) del D. Lgs. n, 163/2006.
4. Il soggetto qualificato per la progettazione, dovrà essere altresì in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Tutti i requisiti dovranno essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione compreso l'importo globale dei lavori.
5. Ai sensi dell'art. 63, comma 7, del D.P.R. n, 554/1999,(art. 267 del nuovo reg. 207/2010) i servizi di ingegneria ammissibili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente.
6. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto incaricato, la progettazione definitiva/esecutiva deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell' offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. L’attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve essere svolta da professionista in possesso dei richiesti requisiti.
7. I soggetti incaricati della progettazione definitiva/esecutiva non devono trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/1999 (art. 253 del nuovo reg. n. 207/2010).
8. Inoltre i medesimi soggetti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 90, comma 8, deI D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Art. 10 – Servizi post realizzazione. Qualificazione
1. L’appalto comprendente:
a) - la gestione (esercizio degli impianti, controllo, vigilanza ed ogni azione e/o adempimento necessario per il corretto funzionamento dei fotovoltaici) per la durata di 20 anni;
b) - l’assicurazione per garantire gli impianti a fronte di eventi come il furto o il danneggiamento in seguito ad eventi meteorologici estremi, per la dura di 20 anni;
c) - la manutenzione ordinaria e straordinaria per il corretto funzionamento degli impianti per la durata di 20 anni;
2. L’importo annuo di tale servizio è stimato pari a € 192.900 annuo.
3. Nel caso in cui il servizio di cui al presente articolo non sia eseguito direttamente dall’esecutore dei lavori relativi alla categoria OG9, è richiesta specifica e adeguata qualifica per l’esecuzione di tale prestazione. L’importo di riferimento del servizio, ai fini della qualificazione è pari al canone annuale moltiplicato per 4 anni (importo stimato del servizio = € 192.900 x 4 anni = € 771.600,00).
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 11 – Durata del contratto
1. Il contratto avrà durata massima pari ad anni 20 (venti) per i servizi “post realizzazione” (gestione e manutenzione), oltre alla durata per l’attività di progettazione, esecuzione, collaudo e messa in esercizio degli impianti fotovoltaici, la cui durata è offerta in sede di gara dall’aggiudicatario. La decorrenza è quella di presa in consegna degli impianti.
2. La gestione e manutenzione decorrerà a far data dal verbale di ultimazione e presa in consegna di tutti gli impianti previo collaudo positivo, allaccio alla rete elettrica e messa in esercizio degli impianti.
3. La locazione finanziaria avrà la durata di anni 20, a far data dal verbale di ultimazione e presa in consegna di tutti gli impianti previo collaudo positivo, allaccio alla rete elettrica e messa in esercizio degli impianti.
4. La decorrenza dell’ammortamento della locazione finanziaria, da pagare con rate semestrali posticipate, è prevista alla presa in consegna degli impianti.
5. Allo scadere dal 20° anno di locazione il comune potrà esercitare l’opzione di riscatto degli impianti al costo simbolico di €. 1,00.
Art. 12 – Corrispettivo provvisorio della locazione finanziaria
1. Gli impianti una volta realizzati e allacciati alla rete elettrica ACEA verranno concessi in locazione finanziaria a Roma Capitale, dietro pagamento di 40 canoni semestrali costanti posticipati oltre all’eventuale riscatto finale pari a € 1,00.
2. Il corrispettivo contrattuale della locazione finanziaria è determinato sulla base dell’offerta di gara, che terrà conto di tutti gli elementi di cui al precedente Art.6.
3. Detto canone è da ritenersi provvisorio in quanto verrà aggiornato secondo quanto riportato nel successivo articolo. Il primo canone è previsto in un'unica soluzione dopo 12 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione e presa in consegna degli impianti e corrispondente a due semestralità.
4. I rimanenti 38 canoni saranno versati con periodicità semestrale posticipata.
5. In caso di scelta di tasso fisso, tutti i canoni periodici non saranno sottoposti ad indicizzazione.
Art. 13 – Rendicontazione del corrispettivo della locazione finanziaria
1. L’importo da finanziare, in base all’offerta presentata in sede di gara, può essere variato qualora nel corso della realizzazione dell’intervento, la stazione appaltante approvi spese aggiuntive o in diminuzione, per varianti in corso d’opera, che comportino un aumento o diminuzione dell’importo necessario alla realizzazione dell’opera; tra le diminuzioni rientrano, oltre a eventuali minori lavori, anche eventuali e minori spese di investimento iniziale previste nel quadro economico.
2. In caso di aumento il finanziatore dovrà automaticamente finanziare tale aumento, previa semplice comunicazione scritta della stazione appaltante fino all’incremento massimo del 20% del costo di realizzazione dell’opera.
3. L’importo da finanziare necessario per la realizzazione dell’opera potrà subire variazione in
relazione alle varianti che potranno essere disposte in corso d’opera ed in conseguenza di un minore/maggiore utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico.
Art. 14 – Pagamenti (incentivo da versare al Comune)
a) La società di leasing, provvederà al pagamento dell’importo di cui alla lettera d.1 del quadro economico dell’art. 2, previsto quale incentivo e spese generali e strumentali da versare all’Amministrazione, al momento della consegna di tutti gli impianti ovvero in percentuale rispetto alle effettive decorrenze per lotti o per singoli impianti.
CAPO 3 – PROGETTAZIONE
Art. 15 – Elaborati della progettazione definitiva
Il progetto definitivo, sarà redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare posto a base di gara e delle migliorie offerte in sede di gara.
Esso dovrà comprendere:
a) relazione descrittiva;
b) relazioni tecniche specialistiche;
c) elaborati grafici;
d) calcoli preliminari degli impianti;
e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
f) computo metrico estimativo;
g) quadro economico.
Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
Il progetto dovrà essere trasmesso in numero di copie cartacee che sarà definito dal Responsabile del procedimento, e dovrà essere consegnato su supporto informatico secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Art. 16 - Elaborati della progettazione esecutiva
Il progetto esecutivo dovrà essere redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo approvato e dovrà comprendere:
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;
Il progetto esecutivo costituisce l’espressione attuativa e cantierabile di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.
Dovranno essere rispettate tutte le normative tecniche vigenti alla data di redazione del progetto esecutivo.
Tutte le modifiche che l’aggiudicatario intende apportare al progetto definitivo, in sede di redazione del
progetto esecutivo, dovranno essere preliminarmente discusse con il Responsabile del Procedimento e il Progettista.
Solo dopo l’approvazione di dette modifiche sarà possibile inserirle nel progetto esecutivo.
In ogni caso in sede di verifica della progettazione si effettuerà il controllo del rispetto dell’affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.
Il progetto dovrà essere trasmesso in numero di copie cartacee che sarà definito dal Responsabile del procedimento, e dovrà essere consegnato su supporto informatico secondo le modalità stabilite dalla stesso.
Tenuto conto della specifica tipologia e della dimensione dei lavori da progettare, Il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione, potrà disporre che i due livelli di progettazione vengano accorpati e che sia redatto e presentato un unico progetto definitivo-esecutivo. Lo stesso provvederà a determinare le prescrizioni da rispettare in relazione a quelle previste dall’art. 93, commi 4 e 5 del D.Lgs n. 163/2006.
Art. 17 – Tempistica della progettazione definitiva-esecutiva
Il progetto definitivo dovrà essere completato e consegnato all’amministrazione entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto. Tale termine è oggetto di offerta a ribasso.
Il progetto esecutivo dovrà essere completato e consegnato all’amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il Responsabile del Procedimento dispone al realizzatore, con apposito ordine di servizio, l’immediato inizio della redazione del progetto. Tale termine è soggetto di offerta a ribasso.
Nel caso di elaborazione di un unico progetto di livello definitivo-esecutivo il termine è stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto. Tale termine è oggetto di offerta a ribasso.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna del progetto definitivo ed esecutivo, trova applicazione la penale prevista dall’art. 21
E’ facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto in danno del realizzatore, per mancato rispetto dei tempi di consegna della progettazione, trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data prevista per la consegna.
Il danno verrà commisurato ai minori incassi per mancata produzione di energia, e per mancato introito della tariffa incentivante del GSE, ed anche per la eventuale diversa e minore tariffa incentivante ottenuta a causa di detto ritardo.
Quando il progetto definitivo e/o esecutivo, pur se consegnato, non è meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’offerente.
CAPO 4 - TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori potrà avvenire solo dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo, previa convocazione del realizzatore.
Art. 19 - Termini per l'ultimazione dei lavori
Per ultimazione dei lavori si intende quella relativa all’intervenuta certificazione di ultimazione di tutti gli impianti, completa di tutte le infrastrutture ed opere previste così come risultante dall’offerta di gara.
Il realizzatore potrà richiedere la certificazione di ultimazione anche parziale.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale termine è oggetto di offerta in sede di gara e comprende anche il tempo necessario per:
- la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica del gestore;
- la redazione dei collaudi tecnici;
- l’espletamento delle attività connesse alla richiesta della tariffa incentivante prevista dal conto energia al GSE.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del periodo delle interruzioni per piovosità mentre non si è tenuto conto di eventuali ritardi, da parte del gestore di rete, nella realizzazione e nella attivazione delle connessioni degli impianti.
Il realizzatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma che sarà aggiornato in base all’offerta dell’aggiudicatario ed approvato con il progetto esecutivo.
Il termine contrattuale vincolante è quello posto a base di gara ovvero, in caso di offerta migliorativa di cui all’art.6, quello desunto da tale offerta.
Art. 20 - Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3 (zero virgola tre) per mille dell’importo contrattuale,relativo alla realizzazione dell’opera.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore è prevista la risoluzione del contratto in danno del realizzatore.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, da commisurare anche alla mancata produzione di energia elettrica e al mancato o diverso ottenimento della tariffa incentivante del GSE.
Art. 21 - Penali per altri inadempimenti
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per la consegna del progetto definitivo ed esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre per cento), dell’importo previsto per la progettazione
Nel caso in cui l’attivazione della connessione alla rete elettrica ritardi per motivi imputabili al realizzatore , verrà applicata una penale pari alla produzione di energia prevista per il primo anno, rapportata ai giorni di ritardo, moltiplicata per € 0.50 (euro zero/cinquanta).
Nel caso di mancato rispetto della produzione minima garantita, verranno applicate apposite penali, consistenti nella riduzione del canone posticipato dei servizi “post realizzazione” in misura pari ad €.
0.30 per ogni KWh prodotto in meno, rispetto a quanto garantito nell’offerta.
Nel caso di ritardata manutenzione ordinaria e straordinaria sarà detratto per ogni giorno di ritardo lo 0,3% dell’importo dell’attività di manutenzione non eseguita prevista dall’appaltatore nel piano di manutenzione.
La manutenzione straordinaria se non realizzata nell’anno di competenza si intenderà come mancata manutenzione, e di conseguenza verrà applicata la relativa penale.
Tutte le penali relative al funzionamento verranno detratte sul canone di competenza dell’anno in cui sono state applicate. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore è prevista la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il GSE conceda una tariffa relativa ad un intervallo temporale successivo a quello dell’attivazione dell’impianto, per motivi imputabili al realizzatore, verrà applicata una penale pari alla produzione di energia prevista per il primo anno e secondo anno moltiplicata per € 0.030 (euro zero/zerotrenta).
Art. 22 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e crono programma
Il progetto preliminare posto a base di gara è completo di uno schema di crono programma dei lavori che indica per ciascuna fase lavorativa l’inizio e la fine della stessa e prevede un’unica ultimazione degli impianti fotovoltaici.
Entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, il realizzatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione offerti in sede di gara e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Art. 23 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove, analisi e altro assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
f) le eventuali controversie tra il realizzatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dal realizzatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il realizzatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art. 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
L’eventuale ritardo imputabile al realizzatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora del realizzatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 20, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dal realizzatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
Sono dovuti dal realizzatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi, e i minori introiti relativi alla mancata produzione o ai minori incentivi GSE, anche in funzione del diverso valore della tariffa incentivante ottenuta. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito del realizzatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
L’eventuale ritardo imputabile al realizzatore nel rispetto del termine per la consegna del progetto definitivo ed esecutivo superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, produce la risoluzione del contratto a discrezione della stazione appaltante, e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 163 e ss.mm.ii..
Quando il progetto definitivo e/o esecutivo, pur se consegnato, non è meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’offerente.
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 - Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 26 - Pagamenti in acconto.
1. Non sono previsti pagamenti in acconto da corrispondere al realizzatore in corso d’opera;
2. La società di leasing provvederà a pagare il credito spettante al realizzatore a saldo di ogni suo avere, con il conto finale e le modalità ed i tempi stabiliti al successivo art. 27 del presente capitolato.
Art. 27 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro completa ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; con il conto finale è accertato il credito del realizzatore comprensivo di lavori spese tecniche ed altri oneri previsti nel quadro economico di cui all’art. 2 del presente capitolato.
2. Il conto finale deve essere sottoscritto dal realizzatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 ( trenta ) giorni, decorsi i quali si ha come da lui definitivamente accettato.
3. Per l’amministrazione, il credito risultante dal conto finale è ritenuto pagato al 60° giorno dopo l’avvenuta approvazione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Il certificato di collaudo provvisorio deve essere redatto entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed approvato entro i successivi 30 giorni previa:
a) acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori;
b) verifica, qualora il realizzatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista.
5. Il pagamento del saldo del credito non costituisce presunzione di accettazione dell’opera nei confronti del realizzatore ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento
generale DPR n. 554/99 (art. 124,c.3, nuovo Reg. n. 207/2010). In ogni caso l’approvazione/autorizzazione al pagamento da parte della stazione appaltante e presa in consegna degli impianti terrà indenne e manleverà la società di Leasing da qualsiasi responsabilità per vizi degli impianti e qualsiasi altra responsabilità per danni.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione del saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,
n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, il realizzatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
7. Il realizzatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Il pagamento del saldo, è altresì subordinato alla condizione che il realizzatore presenti la polizza di copertura dai rischi di gestione, di cui all’articolo 36 del presente capitolato speciale d’appalto, ed abbia predisposto quanto necessario all’ottenimento della tariffa incentivante GSE.
9. L’appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.
Art. 28 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 29 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all’amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 30 - Lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari allegato al progetto esecutivo.
5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 31 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato facente parte del progetto esecutivo; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate con il progetto esecutivo, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico del progetto esecutivo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo contrattuale.
5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo delle opere negli atti progettuali e sul bando di gara e sono liquidati secondo la quota parte proporzionale ai lavori eseguiti.
CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 32 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti è richiesta una cauzione provvisoria di euro 143.945,20, pari al 2% (due per cento) dell’importo stimato dell’appalto, pari a €. 7.197.260, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.
2. la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese associate.
Art. 33 - Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del DPR 554/99 (art. 123 del nuovo Reg. n. 207/2010), è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni, a condizione che sia operante la garanzia della gestione dell’opera, di cui all’art. 36 e che il realizzatore abbia attuato tutti gli
adempimenti necessari all’ottenimento della tariffa incentivante GSE
4. L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del realizzatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 1 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 34 – Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 34 del 2000.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:
a) l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in relazione all’obbligo di cui all’articolo 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.
Art. 35 - Obblighi assicurativi a carico del costruttore-appaltatore (garanzie dei progettisti e durante l’esecuzione)
GARANZIE ASSICURATIVE DEI PROGETTISTI
1. Ai sensi delll’art.111 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., e ai sensi dell’art.105 del DPR 554/99 (art. 269 del nuovo Reg. n. 207/2010), i progettisti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva, devono presentare all’amministrazione, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori, e fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante e gli atri enti titolari devono sopportare per le varianti di cui all’art. 132 comma 1 lettera e) del D. Lgs 163/2006.
2. La garanzia dovrà essere prestata per un importo minimo del 20% dell’importo dei lavori progettati.
GARANZIE ASSICURATIVE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
3. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del DPR n. 554/99 (art. 125 del nuovo Reg. n. 207/2010), il realizzatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato a condizione che sia operante la garanzia della gestione dell’opera, di cui all’art. 36 e che l’appaltatore abbia attuato tutti gli adempimenti necessari all’ottenimento della tariffa incentivante GSE; in caso di emissione di collaudo provvisorio di parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate;
5. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: €. 10.000.000,00, di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: €. 7.000.000,00,
partita 2) per le opere preesistenti: €. 3.000.000,00,
b) prevedere la copertura da tutti i rischi connessi al mantenimento in custodia degli impianti fino al collaudo: tale garanzia dovrà possedere tutte le caratteristiche previste dalla polizza stipulata per la gestione dell’opera.
6. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad €.500.000,00 (euro cinquecentomila/00) .
7. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, dovrà essere tale che siano rispettate tali condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 5, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 6, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Per franchigie o scoperti non opponibili alla stazione appaltante si deve intendere che l’importo di risarcimento deve essere liquidato per intero a favore della Stazione Appaltante da parte dell’Assicurazione, la quale avrà diritto alla ripetizione sul realizzatore dell’importo delle franchigie o scoperti
8. Le garanzie di cui ai commi 5 e 6, prestate dal realizzatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento DPR n. 554/99, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico del costruttore-appaltatore (garanzie “post realizzazione” durante la gestione e manutenzione)
GARANZIE ASSICURATIVE DURANTE LA GESTIONE DELL’OPERA - GARANZIA PER DANNI DIRETTI, XXXXX XXXXXXXXX, RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
1. Il realizzatore è obbligato, contestualmente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio di tutti gli impianti fotovoltaici, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di gestione dell’opera, a copertura dei danni diretti, danni indiretti e responsabilità civile verso terzi. La garanzia assicurativa, che sarà vincolata a favore della società di leasing, durante la gestione dell’opera dovrà prevedere tre sezioni, ognuna relativa a copertura dei rischi per:
A) Danni diretti. Deve essere nella forma di ‘all risk’, comprendente tutti i danni materiali direttamente causati agli impianti assicurati e alle sue parti, dovuti a eventi naturali, intendendo per tali i terremoti, le alluvioni, la grandine, il vento, i fulmini, ecc.. Deve comprendere inoltre i danni dovuti a furto o rapina, guasti meccanici ed elettrici degli impianti, incendio, altri eventi
eccezionali, eventi dovuti a cause di forza maggiore, azioni di terzi. la somma assicurata deve corrispondere al valore di rimpiazzo a nuovo degli impianti, comprensivi di tutte le componenti, strutture, supporti, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistema antintrusione, ecc.. La somma assicurata dovrà essere pari a €. 7.500.000,00 (euro: settemilinicinquecentomila/00).
B) Danni da Interruzione di Esercizio: deve essere previsto l’indennizzo per le perdite di introiti (incentivi e prezzo di vendita) che possono derivare dall’interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito l’impianto ai sensi della sezione A). L’importo assicurato deve corrispondere alla somma tra il valore dell’incentivo al KWh erogato dal GSE (valore comprensivo delle eventuali maggiorazioni riconosciute dal D.M. 5/5/2011, o da decreti successivamente emanati), e il prezzo di vendita al KWh, contrattualizzato con il GSE, moltiplicata per il numero dei KWh di produzione annuale minima richiesta per KWp installati, pari a 1300, o per il valore garantito in sede di offerta.
C) Responsabilità Civile verso Terzi: il massimale richiesto è di € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00).
2. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, o ulteriori limitazioni e restrizioni di polizza non disciplinate dal presente capitolato, tali scoperti, franchigie restrizioni, saranno rimborsati alla Società di Leasing. In tal caso la Stazione Appaltante avrà diritto alla ripetizione sul realizzatore dell’importo delle franchigie o scoperti.
3. L’assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno corrispondente alla data di emissione del collaudo provvisorio, anche parziale, in caso di ultimazione frazionata degli impianti, e sarà prestata per una durata di 20 anni a partire dalla data di allaccio alla rete elettrica ACEA.
4. La garanzia per la costruzione dell’opera e quella per la gestione potranno essere anche unificate nella forma di un unica polizza globale. In ogni caso non sono ammesse diminuzioni di garanzie rispetto quanto disciplinato nel presente capitolato.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 37 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo il realizzatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dal DPR n. 554/99 (Nuovo Reg. n. 207/2010) e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che il realizzatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate con il progetto definitivo-esecutivo e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento di tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 38 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Tutti i rischi derivanti da errori od omissioni progettuali che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, sono a carico del realizzatore il quale dovrà provvedere ai maggiori oneri a proprie spese ed oneri. Qualora, lo stesso non dovesse provvedere alle necessarie varianti a proprie spese la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed a un nuovo affidamento in danno del realizzatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti e collaudati.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni che non comportano aumento dell’importo contrattuale originario sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco contrattuale allegato al progetto esecutivo.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del DPR n. 554/99 (art. 163 nuovo Reg. n. 207/2010).
CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI MANUTENZIONE
Art. 40 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. il realizzatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. il realizzatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani operativi di sicurezza in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. Il realizzatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. Il realizzatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. il realizzatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 42 – Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il realizzatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ed approvato con il progetto esecutivo (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Art. 43 – Obblighi contrattuali di manutenzione
MANUTENZIONE ORDINARIA
1. Per lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria, il realizzatore è obbligato alla tenuta di un registro di manutenzione ordinaria, nella forma stabilita dalla stazione appaltante. Tale registro dovrà essere vidimato dal Responsabile del Procedimento, compilato dall’esecutore dell’intervento di manutenzione e sottoscritto dal realizzatore che lo invia alla stazione appaltante 30 gg prima del pagamento del canone di manutenzione.
2. Nel registro il realizzatore annota ogni intervento eseguito su qualsiasi parte dell’impianto ed attrezzatura, indipendentemente dalla sua entità e dalla sua programmazione.
3. Il mancato adempimento di quanto sopra descritto produce gli effetti per le applicazioni delle penali di cui all’art. 21.
4. Per quanto riguarda le verifiche periodiche connesse ad adempimenti normativi in materia di impianti e sicurezza o altro, il realizzatore è obbligato alla trasmissione alla stazione appaltante dei relativi documenti, verbali, e quanto altro è previsto dalla normativa vigente.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. Per l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, il realizzatore è obbligato alla tenuta di un registro di manutenzione straordinaria, nella forma stabilita dalla stazione appaltante. Tale registro dovrà essere vidimato dal Responsabile del Procedimento, compilato dall’esecutore dell’intervento di manutenzione e sottoscritto dal realizzatore che lo invia alla stazione appaltante 30 gg prima del pagamento del canone di manutenzione.
2. Nel registro annota ogni intervento eseguito su qualsiasi parte dell’impianto ed attrezzatura, indipendentemente dalla sua entità e dalla sua programmazione.
3. Per ogni intervento di manutenzione straordinaria, il realizzatore è tenuto alla comunicazione preventiva, nelle forme stabilite dal Responsabile del procedimento, della tipologia di intervento, dell’entità, della localizzazione, della data di inizio delle lavorazioni, e durata prevista. E’ tenuto altresì alla tempestiva comunicazione dell’ultimazione di ogni singolo intervento.
4. Il realizzatore si obbliga a intervenire tempestivamente per ogni intervento di manutenzione straordinaria non programmata e/o a guasto avvenuto, entro 12 ore dal verificarsi dell’evento.
5. Il mancato adempimento di quanto sopra descritto produce gli effetti per le applicazioni delle penali di cui all’art. 21.
CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 44 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente con l’osservanza delle procedure e modalità di cui all’articolo 118 del Codice dei contratti (D.Lgs n. 163/2006).
2. E’ vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
3. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali secondo quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006.
4. il realizzatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati;
5. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e il realizzatore è obbligato a trasmettere alla stessa entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettua.
CAPO 11 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA – CONTRATTI COLLETTIVI – RISOLUZIONE CONTRATTO
Art. 45 - Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione delle opere anche in relazione alla riduzione del valore delle opere per irregolarità, vizi o difetti, dovrà essere devoluta alla decisione del Tribunale di Roma. L’avvio della procedura di cui sopra dovrà avvenire, ad iniziativa della parte che ne ha interesse, entro 30 (trenta) giorni dalla emissione del certificato di collaudo, fermo restando l’obbligo Soggetto realizzatore di consegnare l’opera. E’ escluso il ricorso alla procedura arbitrale.
Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. Il realizzatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il realizzatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano il realizzatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il realizzatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia nonchè le norme del capitolato generale d’appalto.
Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nella parte relativa alla realizzazione delle opere mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) il realizzatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del realizzatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del realizzatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta al realizzatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e il realizzatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Il contratto è risolto qualora nei confronti del realizzatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione
S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che l’appaltatore non intende accollarsi a proprio carico
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del realizzatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico del realizzatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine al realizzatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Resta inteso che, come previsto dall’art. 160 bis del D.lgs. 16372006 comma 3, in tutti i casi di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei soggetti costituenti l’associazione temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta del realizzatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ulti- mazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa realizzatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo provvisorio da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 49 – Fasi e termini per i collaudi
1. Il collaudo, oltre a tutte le verifiche tecniche previste dalle normative vigenti, dovrà accertare il rispetto delle verifiche imposte dal GSE, riportate nel D.M. 06/08/2010 e successivo D.M. 5.5.2011, e ogni altra tipologia di verifica che verrà emanata successivamente, vigente all’atto del collaudo;
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto;
4. Durante il periodo di gestione degli impianti tutti gli adempimenti del realizzatore conseguenti al rispetto delle condizioni contrattuali, saranno sottoposti a verifica da parte della stazione appaltante. Conseguentemente, in relazione alle sole prestazioni dei servizi post realizzazione e non relativi alla locazione finanziaria, sarà determinato annualmente l’effettivo canone da liquidare in relazione all’applicazione delle eventuali penali.
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. Ferma la decorrenza della locazione finanziaria disciplinata dall’art. 4 la Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata al realizzatore per iscritto, lo stesso realizzatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza del realizzatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, il realizzatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
CAPO 13 - NORME FINALI
Art. 51 – Ulteriori oneri e obblighi a carico del realizzatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico del realizzatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso il realizzatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi ed altro, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi,
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
g) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; il realizzatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
h) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
j) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico del realizzatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
k) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico del realizzatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
2. Il realizzatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante direttamente o indirettamente interessati ai lavori, tutti i permessi necessari e ad seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
3. Il realizzatore dovrà fornire all’Amministrazione una macchina con autista per 2 giorni alla settimana e per tutto il periodo di durata dei lavori, a paritre dalla data di stipula del contratto, munita di tutte le assicurazioni di legge, per il personale del comune che si dovrà recare nei cantieri
Art. 52 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura del realizzatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.
Art. 53 – Cartello di cantiere
1. il realizzatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Il cartello di cantiere è fornito in conformità al modello che sarà indicato dal Direttore dei lavori.
Art. 54 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico del realizzatore senza diritto di rivalsa:
a) tutte le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico del realizzatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del realizzatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico del realizzatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
PARTE SECONDA PARTE TECNICA – IMPIANTI
1. Definizione
Per Fotovoltaico s’intende un impianto di produzione di energia elettrica mediante la conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico. Esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, altri elementi elettrici minori e l’allacciamento alla rete elettrica esistenza.
Tale impianto è destinato ad operare in parallelo alla rete di distribuzione dell’energia elettrica e non in isola quando manca la rete stessa.
2. Modalità di installazione degli impianti fotovoltaici
Devono essere rispettate le modalità di posa di seguito indicate:
c) Moduli installati sui tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°: qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli, deve risultare non superiore all’altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l’altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
d) Moduli installati su tetti a falda: I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
In assenza di elementi perimetrali o in presenza di elementi perimetrali alti fino a 30 cm da terra (H
<= 30 cm), l’altezza massima dei moduli (H1) rispetto al piano non deve superare i 30 cm (vedi figura che segue).
In caso di presenza di una balaustra, l’altezza Hm del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli fotovoltaici, misurata da terra fino all’asse mediano degli stessi, non deve superare l’altezza della balaustra perimetrale misurata nel suo punto più basso (vedi figura che segue).
I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa inclinazione della superficie che li accoglie; è necessario, inoltre, che la distanza tra la superficie dei moduli e la superficie di copertura sia ridotta al minimo indispensabile. In ogni caso, i moduli non dovranno sporgere rispetto alla falda di copertura (vedi figura che segue)..
3. Caratteristiche prestazionali del modulo fotovoltaico
I moduli fotovoltaici proposti saranno con celle in silicio cristallino con una potenza nominale di 240Wp.
I moduli avranno una struttura superiore in vetro e relativa cornice in alluminio e saranno dotati di scatola di giunzione con diodi di by-pass e connettori di collegamento.
La scelta dei moduli proposti garantirà il grado di assoluta affidabilità, durata e rendimento anche in funzione delle temperature medie del sito di intervento.
I moduli fotovoltaici previsti saranno dotati di un’etichetta segnaletica contenente nome del fabbricante, numero del modello, potenza in Wp e numero di serie.
Saranno assemblati con celle di silicio cristallino. I cavi forniti a corredo dovranno essere del tipo precablati sez min 2,5 mm2 completi di connettori preinnestati. Ogni modulo sarà corredato di diodi bypass per minimizzare la perdita di potenza per fenomeni di ombreggiamento.
II collegamento meccanico tra i vari moduli e tra questi e le strutture metalliche secondarie di sostegno, verranno effettuati mediante staffe e profili in alluminio anodizzato con bulloneria in acciaio zincato.
La consistenza dei singoli campi elettrici (numero dei moduli collegati in serie per costituire le singole stringhe e numero di stringhe collegate in parallelo all’interno dei rispettivi inverter) sono riportati negli elaborati grafici.
Il modulo fotovoltaico previsto è da 240Wp le cui caratteristiche tecniche sono riportate nella allegata scheda tecnica.
CARATTERISTICHE MODULO FOTOVOLTAICO 250 (STC 1000W/m2 AM 1,5 25°C) | ||
Potenza di Picco | Wp | 240 |
Tensione a circuito aperto Voc | V | 37,3 |
Corrente di corto circuito Isc | A | 8,4 |
Corrente alla massima potenza Imp | A | 7,45 |
Dimensioni del modulo | ||
Coefficiente di variazione voltaggio Voc | %/°K | -0,35 |
Coefficiente di variazione potenza Pp | %/°K | -0,47 |
NOCT | °K | 47 |
Tolleranza | % | -/+ 3% |
Rendimento | % | >14 % |
Decadimento massimo | %/anno | 0,8 |
Garanzia minima prevista | anni | 10 |
Inoltre tutti i pannelli fotovoltaici dovranno essere predisposti dalla casa costruttrice di idonei fori nella cornice integrata, così da permettere il corretto infilaggio dei cavi speciali in fibra ottica armata antiroditore, predisposti per il sistema antifurto; tale variabile non dovrà in alcun modo inficiare sulla garanzia prodotto.
4. Certificazione dei moduli fotovoltaici
I moduli fotovoltaici debbano essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da Organismi di certificazione appartenenti ad EA (European co-operation for Accreditation) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
Ai fini dell’esecuzione delle prove di tipo per la verifica dei moduli fotovoltaici si fa riferimento alle seguenti normative:
- la normativa CEI EN 61215, ivi comprese varianti, aggiornamenti ed estensioni successive alla normativa stessa, stabilisce le prescrizioni secondo le quali il laboratorio deve provare e verificare i moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri, ai fini della qualifica di progetto e omologazione del tipo;
- la normativa CEI EN 61646, ivi comprese varianti, aggiornamenti ed estensioni successive alla normativa stessa, stabilisce le prescrizioni secondo le quali il laboratorio deve provare e verificare moduli fotovoltaici a film sottile per applicazioni terrestri, ai fini della qualifica di progetto e omologazione del tipo;
- la normativa CEI EN 62108, ivi comprese varianti, aggiornamenti ed estensioni successive alla normativa stessa, stabilisce le prescrizioni secondo le quali il laboratorio deve provare e verificare moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV), ai fini della qualifica di progetto e omologazione del tipo.
Per comprovare l’avvenuta certificazione, qualora il GSE lo richieda, è necessario inviare uno dei seguenti documenti (redatti in lingua italiana o inglese):
- il certificato di approvazione di tipo, rilasciato direttamente da un laboratorio di prova accreditato, in seguito all’esecuzione delle prove descritte nella normativa di riferimento sopra riportata;
oppure
- il certificato di conformità, rilasciato da un Organismo di certificazione, in seguito a prove di tipo eseguite presso un laboratorio di prova accreditato. In questo caso il certificato deve contenere indicazioni in merito al laboratorio che ha effettuato le prove e deve riportare il numero del rapporto di prova del modulo.
I moduli devono risultare prodotti i nel periodo di validità del certificato.
5. Strutture di supporto dei moduli fotovoltaici
Le strutture di supporto dei moduli fotovoltaici dovranno essere realizzate in acciaio zincato a caldo, o alluminio o materie plastiche resistenti agli agenti atmosferici.
Le strutture dovranno svolgere la loro funzione per tutti gli anni di vita degli impianti che sono stimati attorno ai 25-30 anni.
Nelle porzione di tetti a falde interessate dai lavori dovranno essere rimossi i coppi. Le staffe dovranno essere ancorate con tasselli chimici adeguati e l’impermeabilizzazione dovrà essere ripristinata con idonei rappezzi di guaina per ciascuna staffa. Successivamente i coppi dovranno essere riposizionati nella posizione originaria con sostituzione di quelli eventualmente danneggiati in fase di posa in opera dei moduli.
Ogni danno provocato dalla posa al lastrico solare e al manto di copertura dovrà essere adeguatamente ripristinato per evitare infiltrazioni di acqua alle strutture sottostanti la copertura.
6. Convertitori statici c.c./c.a.
Il gruppo di conversione è idoneo al trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico alla rete, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso del gruppo di conversione sono compatibili con quelli del generatore fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l’impianto.
I convertitori dovranno:
- essere dotati di garanzia di almeno 10 anni contro i difetti di fabbricazione e di materiale direttamente dichiarati dalla casa costruttrice;
- possedere una efficienza massima maggiore o uguale al 94 %.
7. Quadri elettrici
I quadri elettrici dovranno contenere le apparecchiature di manovra e protezione, a norme CEI 23-3 o CEI 17-5, e gli scaricatori di sovratensione.
Tali quadri dovranno essere provvisti di targa d’identificazione composta da:
- nome o marchio di fabbrica del costruttore;
- tipo numero o altro mezzo d’identificazione;
- marcatura CE.
8. Condutture elettriche
La connessione elettrica fra i moduli fotovoltaici, prevista in posa a vista, dovrà essere realizzata tramite cavi unipolari attestati, con connettori rapidi stagni, ai corrispondenti connettori già assemblati in fabbrica sulle cassette di terminazione dei moduli stessi. Tali cavi saranno sottoposti ai raggi UV e ad alte temperature, pertanto dovranno essere di tipo “solare”, unipolari con conduttori in rame stagnato e isolamento e guaina in gomma, tensione nominale 600/1000 V. La sezione dei cavi non dovrà essere inferiore ai 4 mm2.
Le rimanenti condutture dovranno essere realizzate con cavi sprovvisti di conduttore di protezione, contenuti in canali chiusi e/o tubi in materiale isolante (per tutti i percorsi in vista che non presentino pericolo di danneggiamento meccanico) e/o metallici zincati a caldo (per tutti i percorsi in vista che presentino pericolo di danneggiamento meccanico) con grado di protezione almeno IP4X e che offrono specifiche garanzie di comportamento all'incendio.
Per tutti i percorsi non lineari a vista e per il raccordo di cassette e quadri elettrici si dovranno utilizzare guaine flessibili, armate ove vi sia la presenta di pericoli di danneggiamento meccanico.
Le connessioni dovranno essere eseguite con appositi morsetti. Non sono ammesse connessioni entro tubi di sezione circolare o di altra forma. Sono ammesse connessioni entro canali porta cavi ammesso che i morsetti siano del tipo IPXXB.
9. Collaudo degli impianti
Prima dell'emissione del certificato di collaudo tecnico dell'impianto dovrà essere eseguito a cura della Ditta esecutrice, alla presenza di tecnico incaricato dalla stazione appaltante o del direttore dei lavori, il controllo sulle opere eseguite che riguarderà la realizzazione dell’impianto a "perfetta regola d'arte" e secondo il progetto esecutivo.
In particolare le verifiche riguarderanno:
- verifica della continuità elettrica e delle connessioni tra i moduli fotovoltaici;
- prove funzionali sul sistema di conversione statica con riferimento al manuale di uso e manutenzione;
- misure di resistenza di isolamento di tutti i circuiti;
- verifica di selettività di intervento delle protezioni elettriche predisposte;
- verifica di soglia di intervento dei relè termici e dei relè differenziali;
- verifiche interblocchi elettrici e meccanici (se presenti);
- verifica della corretta marcatura delle morsettiere, cassette, terminali dei cavi, ecc.;
- verifica della corretta targhettatura delle apparecchiature interne ed esterne ai quadri elettrici;
- l'osservanza delle due seguenti condizioni:
a) Pcc > 0,85 * Pnom * I/Istc, dove:
o Pcc è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con precisione migliore del ± 2%;
o Pnom è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
o I è l'irraggiamento [W/m²] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del ± 3%;
o Istc, pari a 1000 W/m², è l'irraggiamento in condizioni di prova standard; Tale condizione deve essere verificata per I > 600 W/m².
b) Pca > 0,9 * Pcc dove:
- Pca è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente generata dai moduli fotovoltaici continua in corrente alternata, con precisione migliore del 2%.
La misura della potenza Pcc e della potenza Pca deve essere effettuata in condizioni di irraggiamento (I) sul piano dei moduli superiore a 600 W/m².
10. Modalità di preparazione dei piani di posa dei pannelli
10.1 - Impermeabilizzazione corticale di copertura piana
La procedura sarà rivolta a quelle coperture che necessiteranno di operazioni di impermeabilizzazione corticale così da, ripristinare la tenuta all’acqua ed eliminare le eventuali infiltrazioni ai vani sottostanti, la procedura operativa è la seguente:.
Preparazione del piano di posa;
Rimozione della vecchia guaina (per vecchia s’intenderà che abbia perso gli oli plastificanti), e d’eventuali depositi superficiali, successivo ciclo di pulitura con acqua in pressione della superficie da trattare allo scopo di rimuovere sporco, polvere e qualsiasi altra sostanza estranea;
Impermeabilizzazione;
Previa posa in opera di eventuale profilo prefabbricato di arrotondamento dello spigolo fra piano orizzontale e verticale o esecuzione di un guscio di malta con le medesimi funzioni, si procederà a stendere su tutte le superfici da impermeabilizzare una mano di primer a base di bitume ossidato e solventi in ragione di circa 300 g/m2, applicato a pennello, rullo o a spruzzo. Successivamente si applicherà lo strato strato impermeabile con resine poliuretaniche, epossidiche e plastiche, armate con teli di lana di vetro, composto da: posa in opera di armatura in teli di lana di vetro del peso di 300 gr/m²; impregnazione della lana di vetro con una seconda mano di resina per 1,00 kg/m²; terza e quarta mano di resina caricata con inerti impalpabili e tixotropici per 0,80 kg/m²; quinta ed ultima mano di resina poliuretanica elastica e pigmentata di finitura; sabbiatura superficiale per rendere antiscivolo la superficie trattata
L’applicazione dei teli sarà effettuata in totale aderenza con sovrapposizioni minime laterali di 10 cm e di testa di circa 15 cm; inoltre, la membrana, dovrà anche essere risvoltata sugli eventuali
piani verticali (ad es. muretti di colmo, parapetti ecc.) per almeno 10 cm oltre il livello della finitura prevista, e dovrà essere incollata a fiamma.
Le eventuali testate di muretti di colmo, parapetti, cornicioni ed aggetti dovranno essere protette da idonea scossalina sommitale in lamiera zincata (spessore 8/10) e verniciata nel colore scelto dalla
D.L. La lamiera sagomata dovrà presentare risvolti a gocciolatoio e dovrà essere fissata alla muratura con perni e grappe in ottone da inghisare nella muratura tramite idonei sigillanti elastomerici.
Nel caso l’elemento da proteggere sia di notevoli dimensioni ovvero presenti una curvatura complessa sarà opportuno eseguire dei tagli al fine di far seguire l’andamento dell’elemento alla protezione; le varie parti dovranno, comunque, essere sovrapposte e fissate con l’aiuto di graffette.
10.2 - Interventi di revisione dei manti di copertura
L’intervento è rivolto a quelle falde di coperture che necessiteranno di operazioni di impermeabilizzazione così da ripristinare la tenuta all’acqua ed eliminare le eventuali infiltrazioni ai vani sottostanti.
Le tegole, se smosse, devono venire fissate o sostituite parzialmente o totalmente se danneggiate.
I coppi danneggiati vengono rimossi e sostituiti con la ricollocazione di coppi dello stesso tipo provenienti anche da altri cantieri di recupero. In caso di scarsa resistenza agli urti e a fessurazioni dovute a gelività, si può ricoprire gli elementi con una pellicola consolidante ed idrorepellente o sostituire il manto con prodotti resistenti al gelo.
Dopo aver rimosso le parti incoerenti e dopo aver pulito mediante spazzolatura si impregnano gli elementi con consolidanti a penetrazione strutturale e si spalmano di guaina liquida all’acqua. Poi vengono impregnati con idrorepellente ed eventualmente cosparsi di lattice acrilico come barriera al vapore.
Oltre alla sostituzione delle tegole x xxxxx con altri non sensibili al gelo, è opportuno realizzare una ventilazione sottotegola al fine di impedire condense e ristagni.
Le lastre in materia plastica danneggiate devono essere sostituite e gli sbalzi ridotti, mentre ancoraggi e giunti scorrevoli devono essere predisposti per rispondere meglio alle dilatazioni.
In caso di lastre e lamiere metalliche, agganci a viti e bulloni devono essere sostituiti con nuovi sistemi di fissaggio, mentre le lamiere, se poco danneggiate, devono essere protette con minio o con vernici bituminose.
Nel caso in cui vengano sostituite bisogna avere cura che il protettivo rivesta le lastre in ogni parte prima della loro posa in opera. Tutte le parti sovrapposte devono essere sigillate.
Se troppo danneggiate le lastre in pietra o altro materiale devono essere sostituite riducendo le distanze fra i supporti e fra gli sbalzi.
In caso di lastre in metallo o pietra deteriorate o danneggiate, si procede alla sigillatura delle crepe con sigillante siliconico neutro previa pulitura meccanica e alla spalmatura di guaina liquida solvente trasparente.