CONTRATTO DI SERVIZIO
Comune di Fiuggi
Provincia di Frosinone
CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA INTEGRATI CON I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI FIUGGI - PERIODO ANNI 5
Indice
art. 1 - Premesse art. 2 – Durata
art. 3 – Oggetto del contratto
art. 4 – Obblighi e prescrizioni generali dell’affidatario
art. 5 - Obblighi e prescrizioni specifici relativi al trasporto degli alunni
art. 6 - Programma di esercizio, piano trasporti alunni e variazione dei servizi) art. 7 - corrispettivo e modalità di erogazione
art. 8 - Sistema tariffario – revisione delle tariffe - controlli art. 9 – Rete, risorse strumentali e parco mezzi
art. 10 - Personale
art. 11 – Garanzie finanziarie – cauzione
art. 12 – Monitoraggio economico-gestionale e dei servizi qualità dei servizi, carta dei servizi art. 13 - sub –affidamento dei servizi
art. 14 - Compensazioni obblighi di servizio
art. 15 - Vigilanza e controllo- modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo art. 16 - Direzione dell’esecuzione del contratto, Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico
art. 17 - Inadempimento, revoca e decadenza dall’affidamento penali e risoluzione contratto art. 18 - Vigilanza e controllo
art. 19 - Revisione del contratto
art. 20 - Adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008) art. 21 - adempimenti relativi al D.Lgs.196/2003) art. 22 - Rinvio
art. 23 - Foro competente art. 24 - Norme finali
Art 1 (Premesse)
1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto gli allegati, il capitolato speciale di gara, il disciplinare e gli atti ivi richiamati, anche se materialmente non allegati.
Art. 2 (Durata )
1. Il presente contratto ha durata di 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di affidamento del servizio, salvo proroghe di legge. Ove alla data di scadenza del presente contratto di servizio non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, l’Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione dei servizi agli stessi patti e condizioni.
Art. 3 (Oggetto del contratto)
1. Il presente contratto regolamenta il conferimento in capo all’Affidatario della titolarità dell’esercizio della rete dei servizi di trasporto pubblico integrati di linea ordinaria, dei servizi di linea speciali di trasporto scolastico e dei servizi aggiuntivi e complementari nel Comune di Fiuggi come individuati nell’allegato programma di esercizio (all. 2) e come offerti in sede di aggiudicazione dal medesimo Affidatario.
Art. 4
(Obblighi e prescrizioni generali dell’affidatario)
1. L’affidatario deve rispettare gli obblighi contenuti nel capitolato speciale di appalto, nel presente contratto di servizio, nella Carta dei servizi allegata nonché quelli previsti dalla L.R. 16 Luglio 1998 n. 30 e successive modifiche, in particolare:
a) è obbligato ad attivarsi tempestivamente con i propri mezzi al fine di garantire l’avvio del servizio entro dieci giorni dalla comunicazione dell’amministrazione comunale;
b) è tenuto a dotarsi di un regolamento di esercizio del servizio da adottarsi entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Il regolamento deve essere affisso, anche per estratto sulle vetture, nei luoghi aziendali aperti al pubblico e pubblicato sul sito aziendale. Il regolamento, prima della pubblicazione deve essere inviato all’Affidante per il nulla osta, la stessa può richiedere modifiche ed integrazioni;
c) è tenuto a fornire agli organi preposti alla vigilanza ed al controllo tutte le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati, richieste dallo Stato, dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Frosinone e dal Comune di Fiuggi;
d) è tenuto a dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell’esercizio che risponda del regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti dagli enti preposti alla vigilanza;
e) è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un minimo di 5.000.000,00 milioni di Euro in aggiunta a quella obbligatoria di cui al Codice delle Assicurazioni sulla R.C.A.;
f) è obbligato ad assumere il personale attualmente addetto ai servizi di trasporto di linea (TPL) dell’impresa cessante afferente ai servizi oggetto del presente appalto ai sensi dell’art. 22 della L.R. 30/1998;
g) è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, il trattamento giuridico, le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria degli autoferrotranviari ovvero altro contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti nonché dagli eventuali accordi integrativi aziendali. Il personale trasferito conserva, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 30/98, i diritti acquisiti presso l’azienda cessante compresa gli eventuali accordi integrativi aziendali. Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad avvalersi unicamente di lavoratori iscritti sul libro matricola;
h) è obbligato all’osservanza delle norme sulla sicurezza ed in particolare a curare l’esatta osservanza delle disposizione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Per tali finalità, predispone prima dell’inizio del servizio il piano per la sicurezza
– POS - In ogni caso l’Affidatario deve porre in essere ogni azione a tutela degli utenti del servizio e del personale impiegato. Il Personale deve essere dotato di un cartellino di riconoscimento conforme la D.Lgs. 81/2008;
i) è obbligato a presentare all’Affidante, almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto di servizio di cui al presente appalto ovvero nel diverso termine stabilito dalla legislazione regionale, l’elenco dei beni essenziali da trasferire al nuovo aggiudicatario, nonché il numero dei dipendenti di cui all’art. 22 della L.R. 30/98, suddivisi secondo quanto previsto dalla lettera f);
j) è obbligato a subentrare al precedente gestore in tutte le convenzioni relative al servizio in essere al momento di aggiudicazione della gara relative all’esercizio del servizio oggetto del presente appalto;
k) è obbligato a fornire, prima dell’inizio del servizio, una dichiarazione attestante la disponibilità, nonché l’idoneità in base alle vigenti disposizioni delle strutture e dei sistemi di gestione dichiarati in sede di offerta;
l) è obbligato al rispetto degli standard di qualità promessi in sede di offerta riportati nel contratto di servizio;
m) è tenuto a porre in essere ogni azione positiva per la repressione di fenomeni di mobbing nei confronti del personale a garantire l’effettiva parità nei rapporti fra uomo e donna, a effettuare una costante sorveglianza per scongiurare qualsiasi ipotesi di comportamenti non appropriati nei confronti dei minori trasportati nonché di molestie di qualsiasi natura nei confronti del personale, degli alunni e dei clienti trasportati, a tal fine l’Affidatario, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, adotta un codice di disciplina ed autoregolamentazione che deve essere portato a conoscenza dei dipendenti e degli utenti nei modi più opportuni;
n) è tenuto, pena l’applicazione delle penali previste all’articolo 17, a mettere a disposizioni dell’Affidante e dei concorrenti partecipanti alla prossima gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di linea e scolastici i dati gestionali relativi al servizio e quanto altro necessario ed opportuno al fine di garantire la par condicio dei concorrenti.
2. In riferimento a quanto disposto alla lettera f) del comma 1 del presente articolo l’ azienda cessante e l’Affidatario, ferma restando la tutela occupazionale, possono accordarsi in merito alla destinazione del personale cessante prevedendo soluzioni alternative. Detto accordo, formalmente
stipulato tra le aziende cessante e l’Affidatario è riportato ed allegato al presente contratto di servizio e costituisce liberatoria dall’obbligo di cui al comma 1 lettera f), vincolando l’Affidatario per l’intera durata del contratto di servizio di cui al presente appalto. Nel caso in cui l’azienda cessante sia una cooperativa, l’accordo di cui al presente comma è obbligatorio per quanto attiene ai soci lavoratori, secondo le modalità definite in sede legislativa.
3. L’Affidatario ha l’obbligo, a richiesta dell’Affidante, di integrare i servizi affidati con quelli gestiti da altri vettori, come di assumere la gestione di ulteriori servizi complementari e/o integrativi quali linee aggiuntive, trasporto disabili, servizi non di linea, il tutto nei limiti di quanto previsto dal codice degli appalti, ciò in quanto l’appalto riguarda l’affidamento in gestione della rete comunale dei servizi di trasporto e non le singole linee. L’Affidatario, inoltre, si impegna a ricercare la massima integrazione con gli altri servizi di trasporto pubblico di linea e non svolti da altri operatori nell’ambito del territorio comunale, provinciale e regionale. Costituisce grave inadempimento la mancata adesione, senza giustificato motivo, ad integrazioni tariffaria, modale e vettoriali con altri servizi offerti sul territorio e che interessano gli utenti serviti in esecuzione del presente appalto.
4. L’Affidatario ha l’obbligo di provvedere al trasporto in favore di chiunque lo richieda, senza distinzione o discriminazione di sorta, purché l’utente osservi le norme di utilizzo dei servizi e sia in possesso di idoneo titolo di viaggio.
5. I servizi di cui al presente contratto sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, conseguentemente, ai sensi della legislazione vigente, l’Affidatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, l’Affidatario dovrà comunque garantire l’esecuzione del servizio del trasporto degli alunni, nonché gli altri servizi essenziali, che saranno definiti d’accordo tra le parti.
6. Per quanto non previsto in materia di vigilanza e di ispezioni si applicano le disposizioni di cui
L.R. 37/1990, alla l.r. 30/98, nonché, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al titolo VIII - del D.P.R. 753/1980.
7. L’affidatario che non adempie agli obblighi di cui sopra ed agli impegni assunti in sede di formulazione dell’offerta incorre nella decadenza dell’affidamento e nella risoluzione di diritto e nell’applicazione delle penali previste dal contratto di servizio. Inoltre, costituisce clausola risolutiva espressa e causa di revoca dell’aggiudicazione il mancato impiego sin dall’inizio del servizio ovvero del termine diverso indicato in offerta del materiale rotabile indicato in sede di gara.
Art. 5
(Obblighi e prescrizioni specifici relativi al trasporto degli alunni)
1. L’Affidatario ha l’obbligo di provvedere al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.
2. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza pericolo per gli utenti, gli addetti ed i terzi.
3. I servizi di cui al presente articolo sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, conseguentemente, ai sensi della legislazione vigente, l’Affidatario si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale, quindi, l’Affidatario dovrà comunque garantire l’esecuzione del servizio del trasporto degli alunni secondo gli accordi.
4. L’assistenza sui mezzi adibiti al trasporto degli alunni, per cui è previsto l’obbligo di presenza a bordo di almeno un accompagnatore ai sensi decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 gennaio 1997 - Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico.
L’assistenza e la vigilanza è assicurata dall’Affidatario, e può essere affidata anche ad un soggetto esterno alla propria organizzazione, nel rispetto della normativa sul lavoro, ferma restando la esclusiva responsabilità dell’Affidatario nei confronti dell’Affidante.
5. In caso di affidamento del servizio di assistenza ad un soggetto esterno all’organizzazione aziendale dell’Affidatario, questi nomina un responsabile addetto a tenere i rapporti con il responsabile del personale dei servizi di sorveglianza. Le disposizioni di coordinamento fra l’Affidatario ed il personale di sorveglianza, comprese quelle relativa alla sicurezza, sono trasmesse esclusivamente per il tramite del responsabile nominato. Il personale di sorveglianza presterà la dovuta collaborazione con il personale dell’Affidatario. La responsabilità per lo svolgimento del servizio fa capo, in ogni caso, all’Affidatario. L’Affidatario ha l’obbligo di accertarsi che, in ogni caso, sul mezzo vi sia almeno un assistente responsabile della custodia dei minori nei casi in cui è obbligatoria. Gli obblighi specifici del personale di sorveglianza dovranno essere specificati per iscritto da parte dell’Affidatario prima dell’inizio del servizio. L’affidatario è, inoltre, obbligato ad attuare tutte le misure previste dal d. lgs. 18/2008 in materia di sicurezza.
6. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti i veicoli ed il personale ad esso preposto dall’Affidatario o comunque interessato al servizio deve osservare le seguenti prescrizioni:
a) non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
b) assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
c) mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito all’accompagnamento o alla gestione del servizio di sorveglianza;
d) non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né tanto meno per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
e) tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
f) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
g) non fumare sul mezzo;
h) effettuare un accurato controllo in merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al servizio;
i) osservare gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione;
j) essere dotato di telefono cellulare ovvero di apparecchio similare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
k) effettuare il servizio di trasporto di bambini delle scuole materne solo in presenza dell’accompagnatore;
l) non far scendere dallo scuolabus o miniscuolabus i minori di quattordici anni nel caso in cui alla fermata non è presente un maggiorenne che prenda in carico il minore. In caso di assenza di un soggetto maggiorenne il conducente avvisa telefonicamente i genitori del minore, o altra persona che esercita la potestà sul minore. La riconsegna del minore avviene nel luogo più vicino, che crei il minore disagio al servizio: al capilinea, dinanzi il plesso scolastico, al deposito del gestore. Nel caso il conducente non riseca a contattare nessuna delle persone sopra indicate, il minore deve essere condotto presso la locale stazione della Polizia Municipale. Per i maggiori di quattordici anni, che usufruiscono delle linee speciali scolastiche effettuate con scuolabus o miniscuolabus, l’Affidatario acquisisce specifica autorizzazione dell’esercente la potestà ad utilizzare il servizio di trasporto in via autonoma;
m) non consente l’utilizzo del servizio a coloro che non sono in regola con il pagamento del servizio
n) appone sui mezzi di trasporto le indicazioni relative al servizio svolto come indicato dal Comune.
7. L’Affidatario dovrà garantire sempre il regolare svolgimento del servizio, provvedendo a sostituire i mezzi di trasporto ed il personale in caso di contrattempi che potrebbero verificarsi nell’espletamento del servizio in oggetto. L’Affidante è sollevata da ogni responsabilità o da maggiori spese. Al servizio di trasporto degli alunni devono essere adibiti veicoli in possesso dei requisiti di cui al D.M. 31.01.1997, abilitati al trasporto di un numero adeguato di studenti oltre al conducente. Nella carta di circolazione di ciascun mezzo, conservata all’interno delle vetture, dovrà essere indicato il numero dei posti disponibili. Tutti i mezzi impiegati dovranno assicurati oltre che ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, non inferiore a 15.000.000,00, anche per la responsabilità civile, con particolare riferimento alla garanzia degli alunni trasportati, che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per persone e per danni a cose ed animali, in misura non inferiore ad Euro 5.000.000 00. Le relative polizze, unitamente alla carta di circolazione dei veicoli utilizzati per il servizio, dovranno essere esibite all’atto di stipulazione del contratto ed all’inizio di ogni anno scolastico, munite di regolare copertura da parte dell’Affidatario.
8. Qualsiasi modifica dei mezzi adibiti al servizio in questione dovrà essere approvata e collaudata dall’Ispettorato di Motorizzazione Civile e dovrà essere previamente comunicata all’Ufficio scolastico del Comune di Fiuggi. L’Affidante si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni, per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni, che riterrà necessarie e che dovranno essere effettuate nel più breve tempo possibile.
9. L’Affidatario deve sottostare a tutte le ispezioni e controlli dell’Ispettorato della motorizzazione Civile e dal personale comunale preposto ed adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte. E’ obbligato altresì all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare è tenuto all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
10. L’Affidatario deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n.68/1999, per le imprese che occupano oltre quattordici dipendenti.
11. L’Affidatario obbligato altresì al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 4/7/94, concernente criteri e direttive per l’immatricolazione degli autobus, nonché dal D.M. 31/1/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”.
12. L’Affidatario, prima dell’inizio dell’anno scolastico, provvederà a sottoporre tutti i mezzi alla revisione annuale da parte dei competenti organi della M.C.T.C. ed a trasmettere al Comune copie delle certificazioni rilasciate.
Art. 6
(Programma di esercizio, piano trasporti alunni e variazione dei servizi)
1. Il programma di esercizio predisposto dall’Affidatario, nel rispetto dei parametri e standard minimi stabiliti dall’Affidante in sede di gara, è approvato dall’Affidante ed è allegato al presente
contratto, parte integrante e sostanziale la cui inosservanza importa le sanzioni stabilite all’articolo
17.
2. Le fermate sono ubicate, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, in base alle esigenze degli utenti. In generale le fermate sono ubicate a distanza non inferiori a metri 300 e non superiori a metri 1000, deroghe sono ammesse per motivi di sicurezza, ovvero in presenza di situazioni particolari da valutare congiuntamente tra l’Amministrazione e l’Affidatario.
3. Il servizio di trasporto degli alunni avviene attraverso il prelevamento degli utenti alle fermate ovvero da centri di raccolta prestabiliti fino alle sedi dei plessi scolastici e viceversa. I centri di raccolta e le fermate sono determinati dall'Affidante di concerto con l’Affidatario del servizio di anno in anno, in base alle richieste dell'utenza ed in base all'organizzazione del servizio al fine di garantire un razionale uso dei mezzi e delle persone addette, tenuto conto del costo del servizio e degli eventuali aggravi dei costi. L’esercizio del servizio è effettuata sotto l’esclusiva responsabilità dell’Affidatario del medesimo. Il programma di esercizio dei servizi è modificato su richiesta dell’Affidante ovvero su proposta dell’Affidatario.
4. In caso di modificazione rilevante e permanente del programma di esercizio il corrispettivo è ricontrattato dalle parti.
5. Le variazioni del programma di esercizio del servizio determinate da eventi straordinari e imprevedibili (es: non transitabilità delle strade, incidenti etc.), sono tempestivamente e preventivamente comunicate all’Affidante. In caso di impossibilità ad effettuare la comunicazione preventiva la stessa va fatta non oltre 1 giorno dopo il verificarsi dell’evento.
6. In caso di mancata effettuazione del servizio per sciopero, l’Affidatario provvede alla relativa comunicazione all’Affidante secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L’esercizio del diritto di sciopero è esercito ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146 (in Gazz. Uff., 14 giugno, n.
137) e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge. (Sciopero Nei Servizi Pubblici)”.
Art. 7
(Corrispettivo e modalità di erogazione)
1. L’importo chilometrico da corrispondere all’Affidatario è quanto stabilito per i servizi di trasporto di linea ordinari minimi a carico della Regione Lazio e di € a Km oltre IVA come da offerta dell’aggiudicatario per le linee speciali scolastiche.
2. L’importo di cui al comma 1 può essere incrementato, per gli anni successivi al primo, in misura non maggiore del tasso programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, in analogia con i principi stabiliti dalla legge n. 481/1995 e dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazione ed integrazioni. A tal fine, l’Affidatario entro il 31 dicembre di ogni anno presenta all’Affidante, a pena di decadenza, apposita richiesta di adeguamento del corrispettivo. Per i servizi minimi finanziati dalla Regione Lazio l’incremento verrà riconosciuto a condizione che la Regione provveda ad adeguare il costo ai sensi della normativa vigente
3. L’Affidatario introita altresì quale corrispettivo: le tariffe del servizio ed i rimborsi derivanti dalle agevolazioni tariffarie che dovessero essere stabilite; i proventi derivanti dalla gestione dei servizi complementari.
4. L’erogazione del corrispettivo avviene in rate mensili. Ai fini dell’erogazione del corrispettivo l’Affidatario deve presentare all’Affidante la documentazione di rito quali: fattura, DURC, dichiarazione di regolare svolgimento del servizio e assolvimento degli obblighi relativi alla retribuzione, all’assistenza ed alla previdenza dei dipendenti e quanto altro previsto dalla normativa vigente. L’Affidante liquida il corrispettivo entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione. Il saldo a consuntivo è effettuato dall’Affidante entro il 31 maggio dell’anno successivo. Nell’ipotesi di saldo negativo, si provvederà a conguagliarlo in sede di determinazione del successivo acconto.
5. In caso di mancata approvazione del Bilancio Comunale entro il termine stabilito per legge, l’importo di cui al comma 5 viene erogato dall’Affidante in dodicesimi mensilmente maturati entro i 60 giorni successivi alla fatturazione.
6. L’Affidante ai sensi del D.Lgs. 231/2002 di attuazione della direttiva 29 giugno 2000/35/CEE corrisponde all’Affidatario gli interessi di mora nella misura prevista dall’articolo 133 del d. lgs. 163/2006.
Art. 8
(Sistema tariffario – revisione delle tariffe - controlli )
1. L’Affidatario provvede a tutti gli adempimenti connessi alla gestione del sistema tariffario, a titolo esemplificativo e non esaustivo provvede: alla stampa dei titolo di viaggio, alla commercializzazione, al controllo, alla rendicontazione ed applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle norme in materia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della legge regionale del Lazio 3/12/1982 n.52, recante disposizioni concernenti le tariffe dei pubblici servizi di trasporto di interesse regionale.
2. L’Affidatario applica le tariffe approvate dall’Affidante .
3. Le agevolazioni tariffarie sono consentite sempre che i relativi oneri, corrispondenti ai maggiori oneri a carico dell’affidatario per assicurare il maggior servizio, vengano assunti a completo carico dell’Ente che ha deliberato le agevolazioni.
4. Le tariffe sono adeguate nei termini previsti dalla normativa regionale, in difetto, annualmente in armonia con i principi del price cap ai sensi della legge 481/1995. Le tariffe sono riportate nel contratto di servizio. I parametri per la determinazione delle tariffe sono:
a) tasso di variazione dei prezzi annuo programmato;
b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività prefissato nel periodo di vigenza del contratto;
c) recupero di qualità del servizio rispetto agli standard prefissati nel periodo di vigenza del contratto;
d) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
e) costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse.
5. L’affidatario verifica che gli utenti dei servizi di trasporto pubblico sono muniti di idoneo titolo di viaggio e che lo stesso sia conservato dai viaggiatori per la durata del percorso sino alla fermata di discesa.
6. Per le violazioni si applicano le disposizioni cui all’art. 10 della L.R. 52/1982.
7. I proventi delle sanzioni applicate sono introitati dall’Affidatario e sono iscritti nel bilanci di esercizio come proventi del traffico.
8. Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti dei servizi pubblici di trasporto sono accertate e contestate, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), dal personale a ciò espressamente incaricato dall’Affidatario .
9. Al personale di cui al comma 13 è attribuita la qualifica di agente di polizia amministrativa con decreto del Presidente della Regione, su richiesta del’Affidatario, il quale, a tal fine, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto provvede a porre in essere gli adempimenti di legge.
Art . 9
(Rete, risorse strumentali e parco mezzi )
1. L’Affidatario utilizza per lo svolgimento del servizio gli impianti, le officine e le risorse strumentali offerti in sede di gara, nonché quelle eventuali posti a disposizione dall’Affidante ovvero da altri soggetti previa autorizzazione dell’ente affidante.
2. Il servizio, compreso quello effettuato con i mezzi di scorta deve essere svolto esclusivamente con autobus autorizzati, nella disponibilità giuridica dell’Affidatario, in numero e tipologia idonei a garantire l’espletamento del servizio. Il materiale rotabile previsto per lo svolgimento del servizio, in conformità a quanto indicato in sede di gara.
3. Gli autobus dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato, di colorazione regolamentare e rispondere alle caratteristiche costruttive a norma delle vigenti disposizioni. E’ ammessa l’apposizione sui medesimi di iscrizioni pubblicitarie secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
4. L’Affidatario è inoltre tenuta ad avere in disponibilità mezzi di scorta, immediatamente utilizzabili nell’esercizio del servizio di cui al presente appalto, in numero non inferiore al 15 % del numero minimo dei mezzi da impiegare sui servizi stessi.
5. L'Affidatario prima dell’inizio del servizio dovrà presentare, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta l’elenco dei mezzi da utilizzare nell'espletamento del servizio medesimo, nonché l’elenco dei mezzi di scorta.
6. L’Affidatario, dandone preventiva comunicazione all’Affidante, potrà, in corso di esecutività del contratto, sostituire i mezzi elencati con mezzi non inferiori, per numero, tipologia, anzianità e comfort a quelli dichiarati in sede di offerta. Tali elenchi dovranno essere costantemente aggiornati nei tempi e secondo le modalità previste nel contratto di servizio
Art. 10
( Personale)
1. L’Affidatario prima dell’inizio del servizio, dovrà presentare l’elenco del personale da utilizzare nell'espletamento del servizio. In caso di sostituzione del personale, l’Affidatario è tenuto a darne preventiva comunicazione all’Affidante.
2. L’Affidatario applica al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi vigenti in favore dei dipendenti delle imprese del settore nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi, fino alla loro sostituzione, anche nel caso che non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse, oppure mutasse dimensione o struttura, ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.
3. L’Affidatario è altresì responsabile degli obblighi assicurativi e previdenziali del personale dipendente.
4. L’Affidatario è tenuto altresì a certificare all’Affidante alla Regione, secondo i tempi e le modalità stabilite con legge o atto amministrativo l’avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi e previdenziali. I tempi e le modalità di certificazione di cui al presente comma sono definiti con successivo atto inserito nel contratto di servizio.
5. In caso di mancata e regolare corresponsione della retribuzione in favore dei dipendenti, del pagamento degli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, l’Affidante può sospendere con preavviso di cinque giorni dato mediante Fax, Telegramma o simile la corresponsione dei ratei maturati del corrispettivo del contratto.
Art . 11
(Garanzie finanziarie – cauzione)
1. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l’Affidatario ha costituito, prima della stipula del contratto di servizio, la cauzione definitiva nella misura del 10.. % dell’ammontare del contratto e pari a € .............(..............................................) nella seguente forma:
;
2. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all’Affidatario a conclusione del rapporto ed a seguito del rilascio di una dichiarazione liberatoria da parte dell’Affidante, rilasciata a seguito dell’accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
.
Art . 12
(Monitoraggio economico-gestionale e dei servizi - qualità dei servizi, carta dei servizi)
1. L’Affidatario si obbliga a fornire di dati consuntivi relativi ai parametri gestionali e si impegna ad adottare un proprio sistema informatico di controllo della gestione in conformità a quanto offerto in sede di gara.
2. L’Affidatario si obbliga ad assicurare gli standard di qualità dei servizi come offerti in sede di gara e come offerti nella Carta dei Servizi allegati al presente contratto.
Art . 13
( Sub –affidamento dei servizi .)
1. Integrale per quanto riguarda le prestazioni di assistenza e vigilanza.
2. L’Affidatario, per il decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale e per conseguire benefici economici e gestionali, può richiedere all’Affidante modifiche all’organizzazione della rete dei trasporti di linea, e può affidare detti servizi a terzi vettori ai sensi dell’art. 14, comma 5, del D. Lgs. 422/1997.
3. Il sub-affidamento dei servizi è consentito nei limiti previsti dal codice degli appalti.
4. L’Affidatario quale titolare dell’affidamento, che è incedibile a pena di decadenza, rimane unico responsabile nei confronti dell’Affidante per l’esecuzione del presente contratto anche per fatti imputabili ai gestori dei servizi complementari ed al sub-affidatario.
Art . 14 (Compensazioni obblighi di servizio)
1. In conformità all’art. 17 del D.Lgs. 422/97 l’Affidante potrà individuare particolari obblighi di servizio di concerto con l’Affidatario, previa integrazione del presente contratto di servizio ed individuazione delle corrispondenti compensazioni economiche in favore del medesimo Affidatario tenendo conto dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità che possono essere affidati all’impresa previa integrazione del presente contratto, ai sensi del regolamento (CE) N. 1370/2007. Le parti stabiliscono sin d’ora che eventuali compensazioni economiche potranno essere riconosciute anche a parziale copertura degli eventuali oneri sostenuti nell’ambito del più ampio rapporto contrattuale.
2. In caso di agevolazioni tariffarie stabilite da soggetti diversi dall’Affidante, l’Affidatario dovrà provvedere a richiedere al soggetto che ha stabilito l’agevolazione tariffaria il rimborso delle relative compensazioni secondo la normativa vigente.
Art . 15
(Vigilanza e controllo- modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo)
1. In materia di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni vigenti ed in particolare l’articolo 40 della L.R. 16 luglio 1998, n. 30.
2. L’Affidante e l’Affidatario definiscono con apposita convenzione le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) pianificazione e programmazione dei controlli e della vigilanza;
b) periodicità e continuità dei controlli e della vigilanza;
c) principio del contraddittorio;
d) economicità ed efficacia dei controlli e della vigilanza;
e) standardizzazione delle procedure;
f) automatizzazione delle procedure;
g) leale collaborazione fra Affidante ed Affidatario;
h) obbligo dell’Affidatario di fornire i dati richiesti dall’Affidante o da Enti preposti alla vigilanza, controllo e ispezione;
i) applicazione dei principi del giusto procedimento di cui alla l. 241/1990.
3. L’Affidante per specifiche e comprovate esigenze riguardanti la regolarità e la sicurezza dei servizi, l’impiego delle risorse, l’applicazione della normativa vigente, d’ufficio a seguito di
richieste di Enti pubblici, Autorità pubbliche ovvero segnalazioni o reclami, provvede ad effettuare ispezioni ed accertamenti secondo le modalità ed i termini più idonee.
Art. 16
(Direzione dell’esecuzione del contratto, Responsabile Tecnico e Direttore Tecnico)
1. L’Affidante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore attraverso il responsabile del servizio all’uopo nominato. L’appaltatore attraverso il Direttore di esercizio, il cui nominativo deve essere comunicato all’Affidante prima dell’inizio del servizio. Eventuali variazioni degli stessi dovranno essere tempestivamente comunicate all’Affidante
Art . 17
(Inadempimento, revoca e decadenza dall’affidamento - penali per inadempimento contrattuale e casi di risoluzione del contratto - indennizzo)
1. Le violazioni a cui corrispondono le penali previste nel presente contratto di servizio sono accertate e contestate dall’Affidante tramite proprio personale appositamente incaricato. L’Affidante provvede inoltre, nei casi in cui la contestazione immediata non sia possibile, alla contestazione della violazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi entro 30 giorni dalla data del fatto da contestare ovvero dalla data in cui l’Affidante ha avuto piena conoscenza della mancanza.
2. L’Affidatario entro 30 giorni dalla data di notificazione della violazione, ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentito dall’Affidante.
3. L’Affidante esaminati gli eventuali scritti difensivi e/o ascoltato l’Affidatario che ne abbia fatto richiesta, ove ritenga fondato l’accertamento delle violazioni provvede, dandone preventiva comunicazione scritta all’Affidatario, ad applicare la penale, fatta comunque salva la facoltà di richiedere nei casi previsti la risoluzione del contratto ovvero di ritenere il contratto risolto di diritto.
4. L’Affidante, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30/98, può revocare l’affidamento, con conseguente risoluzione del contratto, da adottare con atto motivato in caso di modifiche o revisione sostanziale dell'organizzazione dei servizi o di parte di essi, ovvero nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico.
L’Affidatario incorre nella decadenza dall'affidamento, con conseguente risoluzione del contratto di servizio ed eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Affidante:
a) nel caso che vengano meno i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
b) per grave inadempimento ovvero mancanze gravi in materia di sicurezza del servizio, così come previsto dal contratto di servizio;
c) per dichiarazioni falsi o mendaci in sede di gara anche se accertate successivamente alla stipula del presente contratto di servizio;
d) per inadempimenti dipendenti da soggetti che l’Affidatario ha preposto alla gestione dei servizi integrativi, complementari, aggiuntivi di cui al presente contratto di servizio nel caso in cui lo stesso Affidatario non si sia adoperato tempestivamente e con ogni mezzo possibile per prevenire ovvero eliminare gli effetti derivanti dall’inadempimento, ferma restando al responsabilità per l’eventuale risarcimento dei danni;
5. In caso di inadempienze che comportino infrazioni della direzione d’esercizio si applicano le disposizioni contenute nelle leggi regionali di settore nonché nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
6. In caso di mancato rinnovo, rescissione, revoca e decadenza dell’affidamento e di cessazione del servizio per qualsiasi causa, ovvero risoluzione del contratto di servizio all’Affidatario non spetta alcun indennizzo.
7. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni, si applicano, per ogni fattispecie descritta, le seguenti penalità:
FATTISPECIE | PENALITÁ |
a) mancato inizio del servizio nel termine previsto dal contratto ovvero nel termine assegnato dall’affidante. | € 3.000,00 – l’Affidante notifica diffida ad adempiere, trascorso il termine di 10 giorni è dichiarata la decadenza dell’affidamento, il contratto si intende risolto, la cauzione prestata è acquisita dall’Affidante, salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni. |
b) mancata effettuazione del servizio per un intero giorno | €. 2.000,00 per ciascun intero giorno di mancata prestazione del servizio, oltre alla perdita del corrispettivo, da rideterminare in base al prezzo unitario chilometrico di cui all’art. 5. In caso di reiterazione della fattispecie, l’Affidante diffida l’Affidatario a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto con acquisizione della cauzione. |
c) mancata effettuazione di una corsa | €. .1.000,00 per ciascuna corsa con il limite di € 3.000,00, oltre alla perdita del corrispettivo, da rideterminare in base al prezzo unitario chilometrico di cui all’art. 5. In caso di reiterazione della fattispecie, l’Affidante diffida l’Affidatario a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto con acquisizione della cauzione. |
d) mancata comunicazione di variazione del servizio secondo quanto previsto all’art. 6 | € 500,00. per ciascuna mancata comunicazione. |
e) mancata applicazione delle tariffe individuate in sede di aggiudicazione e successive variazioni | €. 1.000,00 in ciascun caso di mancata applicazione. In caso di reiterazione della fattispecie, l’Affidante diffida l’Affidatario a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto con acquisizione della cauzione. |
f) utilizzo di autobus non aventi le caratteristiche indicate nel contratto | € 500,00 per ogni giorno di utilizzazione del mezzo. In caso di reiterazione della fattispecie, l’Affidante diffida l’Affidatario a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto con acquisizione della cauzione. |
g) mancata disponibilità dei mezzi indicati nel presente contratto, comprese le riserve necessari per garantire il regolare svolgimento del servizio. | €. 500,00 al giorno per ciascun mezzo non disponibile. In caso di reiterazione della fattispecie, l’Affidante diffida l’Affidatario a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto con acquisizione della cauzione. |
h) sostituzione dei mezzi senza la comunicazione | €. 500,00 per ciascuna sostituzione conforme. € 300,00 per ciascuna sostituzione non conforme. In caso di reiterazione della fattispecie, l’Affidante diffida l’Affidatario a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto con |
acquisizione della cauzione. | |
i) mancata applicazione delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche | € 1.000,00 per ciascuna mancanza – L’Affidante diffida l’Affidatario ad adempiere immediatamente pena la risoluzione del contratto con acquisizione della cauzione. |
l) mancato rispetto degli standard di qualità promessi in sede di offerta. | € 500,00 per ogni mancato rispetto se non diversamente stabilito, ferma restando la possibilità per l’Affidante, in caso di grave inadempimento e previa diffida di richiedere la risoluzione del contratto con acquisizione della cauzione. |
m) effettuazione del servizio con mezzi non rispettosi delle norme di antinquinamento. | € 500,00 per ogni utilizzo. L’Affidante diffida l’Affidatario ad adempiere nei tempi da essa stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, procede alla risoluzione del contratto acquisendo la cauzione. |
n) mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni di cui al Capitolato speciale, al contratto di servizio ed alla Carta dei Servizi se non diversamente stabilito | € 500,00 . Ferme restando le norme anche contrattuali in materia di risoluzione per inadempimento e risoluzione di diritto, L’Affidante in caso di violazione non specificamente sanzionate diffida l’Affidatario ad adempiere nei tempi da essa stabiliti e, in caso di mancato adeguamento, può procedere alla risoluzione del contratto acquisendo la cauzione. |
o) Eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai precedenti punti | Penali variabili da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 1.000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza e ad insindacabile giudizio dell’istituzione stessa. |
Art . 18 (Vigilanza e controllo)
1. In materia di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 40 della
L.R. 16 luglio 1998, n. 30.
Art . 19 (Revisione del contratto)
1. Il presente contratto, ai sensi dell’art. 26 della l.r. 30/1998, è soggetto a revisione all’esito dell’approvazione della nuova rete dei servizi di trasporto pubblico integrati da parte del Comune di Fiuggi. Inoltre la stesso può essere revisionato in caso di mutamenti imprevedibili del quadro normativo vigente, dell’ organizzazione della rete dei servizi e della struttura tariffaria.
Art. 20
(Adempimenti relativi al D.Lgs. 81/2008)
1. Le parti si danno atto che verranno poste in essere gli adempimenti relativi alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81.- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei termini previsti dalla predetta normativa.
Art. 21
(Adempimenti relativi al D.Lgs.196/2003)
1. L’Appaltatore assume la responsabilità del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e si impegna a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy.
2. I dati forniti dal Comune inerenti la gestione del servizio e quelli relativi agli alunni e studenti sono indispensabili per l’esercizio del servizio e per il regolare svolgimento dell’appalto.
Art. 22 ( Rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, dai suoi allegati e dai documenti di gara, si fa espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, al decreto legislativo n. 422/1997 ed alla legge regionale del Lazio 16 luglio 1998 n. 30 e, comunque, alle norme vigenti nell'ordinamento giuridico Italiano.
Art. 23 (Foro competente)
1. Per ogni controversia sorta in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Frosinone ed il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina.
Art. 24 (Norme finali)
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Appaltatrice.
2. Le parti danno atto che ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 1 dell'art. 8 della legge 472/1999 i contratti di servizio di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge n. 604 del 1962 e successive modificazioni.
3. Costituiscono parte integrante del presente contratto gli atti di seguito indicati che l’Affidatario dichiara di conoscere ed integralmente accettare nel testo allegato:
a) Capitolato di appalto;
b) Offerta dell’Affidatario;
c) Programma di Esercizio;