Bando di selezione per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A)
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO-TORACO-VASCOLARI E SANITA’ PUBBLICA
xxx X. Xxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
tel x00 000 000 0000/2088
fax x00 000 000 0000
xxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx xxx.xxxx.xxxxx.xx
Prot. n. del
Anno 2019 Tit. III Cl. 13 Fasc. 5.4
Bando di selezione per il conferimento di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (tipo A)
Il Direttore del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco Vascolari e Sanità Pubblica
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Padova, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 che prevede, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 che ha determinato l'importo minimo annuo lordo percipiente degli assegni di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010”;
VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17 relativo all’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 16.04.2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 che ha esteso, per quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
VISTA la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative che ha prorogato di due anni la durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica del 26/01/2021 che ha approvato l’attivazione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito dei progetti dai titoli “WP 16 - RegenHeart: Generation of a whole bioengineered heart by combination of decellularized cardiac organs and cardiovascular progenitors differentiated from human induced pluripotent stem cells - Lifelab” e “BIOengineered Platform for cardiac Arrhythmias:a novel diagnostiC and therapeutic dEvice - BIOPACE (SID)” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco Vascolari e Sanità Pubblica sotto la supervisione del Xxxx. Xxxx Xxxxxx, in qualità di Responsabile Scientifico;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’emanazione di un bando di selezione per l’attribuzione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca;
Decreta
Art. 1 – Oggetto
E’ indetta una selezione per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto di ricerca dai titoli “WP 16 - RegenHeart: Generation of a whole bioengineered heart by combination of decellularized cardiac organs and cardiovascular progenitors differentiated from human induced pluripotent stem cells - Lifelab” e “BIOengineered Platform for cardiac Arrhythmias: a novel diagnostiC and therapeutic dEvice - BIOPACE (SID)” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica sotto la supervisione del Xxxx. Xxxx Xxxxxx, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di ricerca.
L’assegno di ricerca, di durata 12 mesi e di importo annuo, lordo percipiente, di Euro 19.540,79 è bandito ai sensi del vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 nell’ambito del progetto di ricerca sopra citato, nell’Area Scientifica di Ateneo n. 06 – Scienze Mediche, Settore Scientifico-Disciplinare [MED/23 – MED/50].
L’assegno di ricerca, co-finanziato dal Consorzio per la Ricerca Sanitaria (CORIS) con i fondi del Programma di Ricerca LIFELAB della Regione Veneto (DGR 1017, 17 luglio 2018) e dal progetto SID 2020 (Biopace), ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di ricerca di seguito specificata:
- Generazione di cuore decellularizzato e di sue componenti (es. nodo del seno) di origine porcina;
- Caratterizzazione istologica e immunoistochimica;
- Caratterizzazione biochimica;
- Prove di citocompatibilità;
- Caratterizzazione molecolare (Real-time PCR e Western Blot);
- Differenziamento cellulare.
Questo progetto mira allo sviluppo di uno “scaffold” biologico per la creazione di un cuore in toto completamente decellularizzato. L’obiettivo principale è, quindi, ottenere un organo, proveniente da animale, completamente decellularizzato e di analizzarne le proprietà da un punto di vista istologico, immunofluorescenza e di analisi proteomica. In secondo luogo, il progetto mira ad avviare e completare la fase di ripopolamento dello “scaffold” decellularizzato, per la quale si utilizzeranno linee cellulari, riprogrammate da cellule dermali (es. fibroblasti) ad un fenotipo di cardiomiocita, a vari stadi di maturazione. Sarà possibile valutare la strategia descritta nel cuore in toto e nelle sue singole componenti.
Art. 2 – Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione:
- le dottoresse e i dottori di ricerca o le laureate e i laureati con laurea specialistica/magistrale o vecchio ordinamento, con idonea e documentata esperienza scientifico-professionale.
I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equipollente, ai soli fini della selezione, alla laurea specialistica/magistrale da parte della Commissione giudicatrice. Analogamente nel caso in cui il diploma di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero, esso deve avere durata almeno triennale e deve esserne dichiarata l'equipollenza ai soli fini della selezione da parte della Commissione giudicatrice.
Non possono essere titolari di assegno di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, l’ENEA, l’ASI, l’Istituto Universitario Europeo, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e le altre scuole italiane di livello post- universitario assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca.
La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ss.mm.ii., compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
Ai sensi dell’art. 18 della Legge 240/2010, non possono essere conferiti assegni a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Le candidate e i candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove, con decreto motivato del Direttore della Struttura che ha emanato il bando.
Art. 3 – Presentazione della domanda
A seguito delle disposizioni legate all’emergenza sanitaria Covid-19, la domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Direttore del Dipartimento di Scienze Cardio- Toraco- Vascolari e Sanità Pubblica, redatta in carta semplice, dovrà essere, a pena di esclusione, presentata entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di affissione del presente bando all’Albo ufficiale dell’Università, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
- inviata tramite posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx
Il/La candidato/a avrà cura di verificare la corretta ricezione di un'email da parte del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica (xxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx) a conferma della presentazione della domanda di partecipazione.
- inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx
La domanda dovrà essere accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale.
In alternativa potrà essere trasmessa copia della domanda sottoscritta in modo autografo, unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti per i quali è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner.
Per l’invio telematico di documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i documenti non devono superare 1 MB di pesantezza.
La candidata/Il candidato dovrà allegare alla domanda tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della presente selezione, entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.
Non saranno ammesse le candidate/I candidati le cui domande saranno inoltrate, per qualsiasi motivo, dopo il termine suddetto.
La Struttura non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’oggetto della e-mail o della PEC dovrà riportare l’oggetto del bando a cui si intende partecipare.
La domanda di partecipazione, redatta come da facsimile disponibile nel sito
xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx – sezione bandi, deve indicare:
1) cognome e nome;
2) se cittadine italiane/cittadini italiani: codice fiscale;
3) data e luogo di nascita;
4) cittadinanza;
5) residenza e recapito eletto ai fini della selezione;
6) recapito telefonico, indirizzo mail, eventuale contatto Skype;
7) di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
8) di essere consapevole che non possono essere conferiti assegni di ricerca a personale di ruolo di Università o di altri Enti indicati nell’art. 22 della Legge 240/2010;
9) di essere consapevole che non possono essere conferiti assegni a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento o alla struttura sede della ricerca ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo;
10) l’elenco sottoscritto dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche e di ogni altro titolo ritenuto utile alla selezione;
11) la dichiarazione sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante l’autenticità di quanto indicato nel curriculum allegato alla domanda e la conformità agli originali dei titoli e delle pubblicazioni allegate.
La domanda deve essere corredata da:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto;
3. copie dei titoli e delle pubblicazioni valutabili ai fini della selezione, elencati nella domanda.
Per le cittadine e per i cittadini comunitari, i titoli accademici e i titoli professionali possono essere autocertificati. Le pubblicazioni possono essere presentate in originale o prodotte in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000.
Le cittadine e i cittadini non comunitari possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all’originale ovvero utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per le cittadine e i cittadini dell’Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza della/del dichiarante.
Al di fuori dei suddetti casi, al momento del conferimento dell’assegno, gli stati, le qualità personali e i fatti dichiarati dovranno essere comprovati mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, con le modalità indicate all’art. 3 del
D.P.R. 445/2000.
Le candidate e i candidati con disabilità riconosciuta, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare nella domanda l’ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per il colloquio.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita’ di presentazione delle domande possono essere richieste alla Struttura all’indirizzo: xxxxxxx.xxxx@xxxxx.xx.
La candidata/Il candidato si impegna a comunicare qualsiasi variazione nei recapiti indicati nella domanda.
Art. 4 – Procedura di selezione
La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico– professionale, della produttività scientifica e di un colloquio da parte di una Commissione giudicatrice nominata dalla dal Direttore della struttura e composta da tre membri designati fra docenti e ricercatori esperti del settore in cui sarà svolta l’attività di collaborazione, uno dei quali, di norma, è il Responsabile scientifico del progetto di ricerca.
Per la valutazione comparativa dei candidati, la commissione dispone di 100 punti, di cui:
- per i titoli: [massimo 20 punti] laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all’estero). Nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, non costituiscano requisito obbligatorio per l'ammissione al bando, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni;
- per il curriculum scientifico-professionale [massimo 20 punti]: svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all’estero) pertinenti all’attività di ricerca oggetto del bando;
- per la produttività scientifica [massimo 20 punti]: quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale/specialistica o di dottorato;
- per il colloquio: [massimo 40 punti].
ll colloquio con i candidati avrà luogo il giorno 23/02/2021 alle ore 9.00 in modalità esclusivamente telematica tramite piattaforma Zoom al link che verrà comunicato con adeguato preavviso.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia qualunque ne sia la causa.
Il colloquio avrà l’obiettivo di valutare il livello del candidato relativamente alle competenze richieste.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio le candidate/i candidati dovranno essere muniti di webcam funzionante –indispensabile per accertare l’identità del candidato –di un microfono e di cuffie altoparlanti.
Al termine dei lavori la Commissione formula una graduatoria provvisoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dalle candidate e dai candidati nelle singole prove.
Per l’inserimento nella graduatoria, le candidate e i candidati devono conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 50. In caso di parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età della candidata/del candidato.
Gli atti della selezione e la relativa graduatoria generale di merito sono approvati con Decreto del Direttore della Struttura che verrà pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo.
Art. 5 – Stipula del contratto
Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti per lo svolgimento di attività di ricerca stipulati con la Struttura che ha bandito l’assegno.
Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, i compiti e le principali attività di ricerca affidate, il trattamento economico e previdenziale spettante.
Alla vincitrice/al vincitore della selezione la Struttura comunicherà la data entro la quale, pena la decadenza, dovrà stipularsi il relativo contratto.
La mancata stipula del contratto nel termine sopraindicato, determina la decadenza del diritto all’assegno. In tal caso subentra la candidata/il candidato immediatamente successiva/o nella graduatoria generale di merito.
L’attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula stessa.
Le titolari e i titolari in servizio presso Amministrazioni pubbliche devono essere collocate/i in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’assegno.
Il conferimento dell’assegno non costituisce rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle Università.
Il pagamento dell’assegno è effettuato in rate mensili posticipate.
Art. 6 – Diritti e doveri
I soggetti titolari di assegno sono tenuti a svolgere personalmente e integralmente l'attività di ricerca oggetto del contratto, che presenta caratteristiche di flessibilità, senza orario di lavoro predeterminato, in modo continuativo e non meramente occasionale, in condizioni di autonomia nei limiti del programma o fase di esso predisposti dal Responsabile Scientifico della ricerca e secondo le direttive generali del Responsabile stesso.
Gli assegni, di cui al presente bando, non possono essere cumulati con altri assegni e con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca delle titolari e dei titolari di assegni.
La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per la dipendente/il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
Art. 7 - Segretezza e proprietà intellettuale
Tutti i dati e le informazioni di cui l’assegnista verrà a conoscenza nello svolgimento dell’incarico, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. L’assegnista si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.
L’attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall’Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell’Università.
La proprietà intellettuale è normata dal Consortium Agreement di Lifelab (artt. 9.1, 9.2 e 10.1). In particolare, i risultati generati nel corso di svolgimento del Programma appartengono a CORIS. La tutela dei risultati è ammessa attraverso il ricorso a tutti gli ordinari strumenti di protezione: brevetti, disegni industriali, modelli, diritto d’autore, marchi. Sono esclusi da questa considerazione di Diritti d’Autore relativi a pubblicazioni inerenti al presente Programma, e comunque in ottemperanza ai seguenti articoli. La pubblicazione e la diffusione dei risultati dovrà recare l’indicazione dei soggetti che hanno condotto i progetti e di quelli che lo hanno finanziato. Le pubblicazioni inerenti ai risultati saranno vincolate al rispetto della tutela dei Risultati di cui al comma precedente. Durante l'esecuzione del Programma e per quattro anni dopo il periodo indicato all'Art. 3, le Parti devono conservare tutti i dati, documenti o altro materiale (in qualsiasi forma) che viene identificato come riservato nel momento in cui è divulgato ('informazione riservata').
Se una Parte lo richiede, l'Ente Finanziatore potrà accettare di mantenere tali informazioni riservate per un periodo supplementare oltre i primi quattro anni.
Salvo diverso accordo tra le Parti, esse possono utilizzare le informazioni riservate solo per attuare l’Accordo. Le parti possono divulgare informazioni riservate al proprio personale o ai terzi coinvolti nel Programma solo se esse:
(i) necessitano di conoscerle per attuare l'Accordo,
(ii) sono vincolati da un obbligo di riservatezza.
Gli obblighi di riservatezza non si applicano più se:
(i) la Parte divulgante accetta di liberare l'altra parte;
(ii) l'informazione era già nota al destinatario o gli è stata data senza obbligo di riservatezza da parte di un terzo che non era vincolato da alcun obbligo di riservatezza;
(iii) il destinatario dimostra che l'informazione è stata sviluppata senza l'uso di informazioni confidenziali;
(iv) le informazioni diventano generalmente e pubblicamente disponibili, senza violare alcun obbligo di riservatezza;
(v) la divulgazione delle informazioni è richiesta dalla legislazione nazionale o dell'UE.
Art. 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo
Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
L’Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall’Ateneo.
Il trattamento di missione della/del titolare di assegno ricade sui fondi del Responsabile Scientifico della ricerca o sui fondi di ricerca attribuiti all'assegnista o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal vigente Regolamento di Ateneo per le Missioni.
Art. 9 - Verifica dell'attività dell'assegnista
Le modalità di verifica dell’attività, stabilite dal Consiglio di Dipartimento, prevedono: alla conclusione del primo anno di attività il titolare dell’assegno deve presentare una relazione al Direttore della struttura di afferenza, nella quale sono illustrati l’attività svolta nell’ambito del progetto, i risultati ottenuti e le attività programmate per il restante periodo di assegno.
Tale relazione verrà valutata dal Consiglio di Dipartimento tenuto conto dei pareri espressi dal Responsabile della ricerca e dalla Commissione Scientifica del Dipartimento.
Nel caso di assegno di ricerca di durata fino a 18 mesi non si procederà alla verifica in itinere ma direttamente alla valutazione finale.
La valutazione negativa dell’attività svolta dall’assegnista, sarà causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte del Dipartimento.
Alla conclusione dell’assegno il titolare dello stesso deve presentare al Direttore del Dipartimento una relazione finale sull’attività svolta nell’ambito del progetto e sui risultati raggiunti.
Tale relazione finale sarà accompagnata dai pareri del Responsabile della ricerca e del Direttore del Dipartimento, tenuto conto del parere formulato dalla Commissione Scientifica del Dipartimento.
Art. 10 – Norme di salvaguardia
Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alle norme contenute nella Legge
n. 240/2010 s.m.i. e norme attuative, nel vigente Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010 dell'Università degli Studi di Padova e alla normativa vigente.
La Struttura si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dalle candidate e dai candidati ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ogni fase della procedura. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la/il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
La responsabile del procedimento è la Segretaria Amministrativa/il Segretario Amministrativo del Dipartimento, Xxxxxx Xxxxxx.
Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dalle candidate e dai candidati avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR)
L’informativa completa sul trattamento dei suoi dati personali è disponibile al seguente link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx
Padova,
Firmato digitalmente da:XXXXXXXX XXX Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019 Data:26/01/2021 16:42:00
Il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxx