Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Interpump Group S.p.A.
Capitale sociale Euro 50.784.443,32 i.v.
Sede legale in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) Registro Imprese di Reggio Xxxxxx e C.F. n. 11666900151
Gruppo IPG Holding S.r.l.
Capitale sociale Euro 142.437,50 i.v. Sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00
Registro Imprese di Milano e C.F. n. 05830220967
Estratto del Patto Parasociale di Gruppo IPG Holding S.r.l. stipulato e modificato in data 25 marzo 2011.
Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUIF") e degli artt. 129 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, anche per conto di tutti gli altri firmatari, rende noto che in data 25 marzo 2011 (la “Data di Modifica”) è stato modificato il patto parasociale (il “Patto”) sottoscritto in data 10 marzo 2010 (la “Data del Patto”) tra lo stesso Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Gruppo Ferrero S.p.A., Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, MAIS S.p.A., Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx e Tip (congiuntamente, i “Partecipanti”), soci titolari del 100% di Gruppo IPG Holding S.r.l., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967 ("Gruppo IPG Holding" o “IPGH”), avente ad oggetto Gruppo IPG Holding e, con riguardo ad alcune disposizioni, Interpump Group S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Xxxxxx 11666900151 (“Interpump”).
Le modifiche intervenute alla Data di Modifica riguardano esclusivamente l’ammontare della partecipazione nel capitale sociale di Interpump detenuta rispettivamente da Gruppo IPG Holding e da Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx. In particolare, IPGH in data 25 marzo 2011 ha acquistato da Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx n. 300.000 azioni ordinarie di Interpump. Per effetto di tale operazione: (i) la partecipazione di Gruppo IPG Holding ha subito un incremento da n. 25.705.443 azioni ordinarie di Interpump, pari al 26,321 del capitale sociale della stessa, a n.
26.005.443 azioni ordinarie di Interpump, pari al 26,628% del capitale sociale della stessa; (ii) la partecipazione di Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx è diminuita da n. 1.088.800 azioni ordinarie di Interpump, pari all’ 1,115% del capitale sociale medesima della stessa, a n. 788.800 azioni ordinarie di Interpump, pari allo 0,808% del capitale sociale della stessa.
Il Patto, con le modifiche da ultimo intervenute, ha ad oggetto quanto più innanzi indicato.
1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto
Le società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto sono: (i) Gruppo IPG Holding S.r.l., con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, c. f. e n. di iscrizione al registro delle imprese di Milano 05830220967, società che, al 30 giugno 2011, detiene direttamente n. 26.005.443 azioni ordinarie Interpump (le azioni ordinarie emesse o che saranno emesse da Interpump sono di seguito definite le "Azioni"), pari al 26,628% del capitale sociale della stessa, e n. 6.264.526 “Warrant Interpump Group S.p.A. 2009-2012” (i “Warrant”), pari al 31,456% del totale dei Warrant emessi nell’ambito dell’aumento del capitale sociale di Interpump, offerto in opzione ai soci, conclusosi a dicembre 2009. I Warrant danno diritto a sottoscrivere n. 3.850.073 Azioni di nuova emissione; nonché (ii) limitatamente ad alcune disposizioni del Patto medesimo, Interpump Group S.p.A., con sede in Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia), Via E. Fermi 25, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Reggio Xxxxxx 11666900151.
2. Strumenti finanziari oggetto del Patto
Gli strumenti finanziari oggetto del Patto sono costituiti da: (i) le quote rappresentative dell'intero capitale sociale di Gruppo IPG Holding riportate nella tabella di cui al successivo paragrafo 3 (le "Quote"); (ii) le Azioni di proprietà di Gruppo IPG Holding (la "Partecipazione"); (iii) i Warrant di proprietà di Gruppo IPG Holding. Al
30 giugno 2011 Gruppo IPG Holding non possiede Azioni ovvero warrant ovvero altri strumenti finanziari di qualsiasi natura che attribuiscano il diritto di acquistare o sottoscrivere Azioni ovvero comunque il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell’assemblea ordinaria o straordinaria di Interpump (i warrant emessi o che saranno emessi da Interpump insieme a tutti detti strumenti finanziari sono di seguito definiti gli “Strumenti Finanziari IPG”), diversi dalla Partecipazione e dai Warrant.
Alla Data del Patto, Gruppo IPG Holding ha altresì stipulato con Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) un contratto di finanziamento (il “Finanziamento MPS”) ai sensi del quale Gruppo IPG Holding ha costituito in
pegno la Partecipazione a favore di MPS. Il diritto di voto relativo alla Partecipazione spetta a Gruppo IPG Holding ed, in caso di inadempimento del Finanziamento MPS, a MPS.
3. Soggetti aderenti al Patto
La tabella che segue indica: (i) i Partecipanti al Patto, (ii) la Quota dagli stessi detenuta in Gruppo IPG Holding all’esito dell’aumento del capitale offerto in opzione ai soci, conclusosi a dicembre 2009, e (iii) la percentuale rappresentata da tale Quota sull’intero capitale di Gruppo IPG Holding.
Soci di Gruppo IPG Holding | Valore nominale delle Quote | % del capitale di Gruppo IPG Holding |
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx | 10.650,500 | 7,477% |
Beryle Lassaussois | 5.640,600 | 3,960% |
Totale Famiglia Cavallini, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti" | 16.291,100 | 11,437% |
Xxxxxx Xxxxx | 7.114,826 | 4,995% |
Gruppo Ferrero S.p.A. (indirettamente controllata da XXX.XX S.S.) ("Gruppo Ferrero") | 22.832,338 | 16,030% |
MAIS S.p.A. (direttamente controllata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx) ("Mais") | 30.277,474 | 21,257% |
Xxxxxx Xxxxxxx | 26.626,522 | 18,693% |
Xxxxx Xxxxxxx | 7.640,985 | 5,364% |
Xxxxx Xxxxxxx | 7.640,985 | 5,364% |
Totale Famiglia Montipò, costituente un unico "Gruppo di Partecipanti" | 41.908,492 | 29,421% |
Tamburi Investment Partners S.p.A. ("Tip") | 24.013,270 | 16,859% |
Totale | Euro 142.437,500 | 100% |
I Partecipanti al Patto non sono titolari, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate, di altre Azioni (o diritti di voto sulle stesse) e/o Warrant, oltre a quelli detenuti mediante Gruppo IPG Holding, eccezion fatta per Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, titolare in proprio di
n. 788.800 Azioni, pari allo 0,808% del capitale sociale di Interpump, non apportate al Patto Parasociale, e di n. 232.880 Warrant e Xxxxxx Xxxxxxx, titolare in proprio di n. 152.640 Azioni, pari allo 0,156% del capitale sociale di Interpump, non apportate al Patto Parasociale, e di n. 32.640 Warrant.
Le Persone Correlate ai Partecipanti non sono titolari di Azioni (o diritti di voto sulle stesse) e/o di Warrant, neppure indirettamente, per interposta persona o tramite società direttamente o indirettamente controllate. Per "Persone Correlate" ai Partecipanti si intendono: (i) in relazione ai Partecipanti persone fisiche, i loro rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti, se conviventi, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti; (ii) in relazione ai Partecipanti persone giuridiche, le società o gli enti controllati, controllanti o sottoposti al comune controllo, direttamente o indirettamente, nonché le altre persone, società ed enti che, in relazione alla natura del rapporto, si possa legittimamente presumere che agiscano di concerto con i Partecipanti.
Non esistono altri patti parasociali tra i Partecipanti.
4. Controllo
Al 30 giugno 2011 non vi è alcun soggetto che in virtù del Patto detenga singolarmente il controllo di Gruppo IPG Holding ai sensi dell'art. 93 TUIF. Al 30 giugno 2011, IPG Holding esercita il controllo di fatto su Interpump ai sensi dell'art. 93 TUIF.
5. Tipo e contenuto del Patto
Il Patto rientra tra quelli di cui all'art. 122, comma 1, e comma 5, lettere b) e d) TUIF, in quanto contiene vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni e di Strumenti Finanziari IPG, nonché accordi per l'esercizio del voto in Gruppo IPG Holding e in Interpump, come meglio di seguito specificato.
(a) Vincoli e limitazioni al trasferimento delle Quote ed all'acquisto di Azioni e Strumenti Finanziari IPG
Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, comma 5, lett. b) TUIF.
(1) Ciascun Partecipante si è obbligato a non vendere né trasferire la proprietà o la disponibilità della rispettiva Quota, se non previo consenso scritto di Partecipanti titolari di Quote corrispondenti ad almeno il 51% del capitale di Gruppo IPG Holding detenuto da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante trasferente. Tale consenso non è necessario nei seguenti casi: (i) trasferimenti al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta e ad altri parenti entro il terzo grado e a proprie controllate, controllanti o società controllate dalla medesima controllante. A tal fine per controllo si intende il controllo esercitato mediante la titolarità della maggioranza del capitale avente diritto di voto; (ii) tra Partecipanti appartenenti al medesimo Gruppo di Partecipanti; (iii) in caso di intestazione a società fiduciaria della quale il Partecipante sia fiduciante, ovvero a trust del quale il Partecipante sia il beneficiario economico; (iv) in caso di trasferimenti mortis causa da Partecipanti persone fisiche ad altre persone fisiche.
I trasferimenti di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) potranno essere perfezionati solo dopo che i Partecipanti trasferenti ne abbiano data preventiva comunicazione agli altri Partecipanti. Nel caso previsto al punto (iv) il trasferitario dovrà trasmettere agli altri Partecipanti l’atto di adesione entro trenta giorni dalla acquisizione della Quota.
(2) Ciascun Partecipante si è obbligato, per l'intera durata del Patto, a non assumere a qualsivoglia titolo (e/o esercitare e/o convertire, a seconda dei casi), alcuna Azione o altro Strumento Finanziario IPG. Tali operazioni non potranno essere effettuate dai Partecipanti, e/o dalle rispettive Persone Correlate, neppure indirettamente. E' fatta eccezione per i Partecipanti Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx i quali potranno acquistare ulteriori Azioni (i) esercitando i diritti di opzione attribuiti loro nell'ambito di piani di stock options approvati dall'assemblea di Interpump, (ii) esercitando i diritti di opzione alla sottoscrizione di aumenti di capitale di pertinenza delle Azioni acquisite secondo quanto previsto al precedente punto (i); (iii) esercitando i Warrant detenuti alla Data del Patto, purché per effetto di tali acquisti la partecipazione nel capitale sociale di Interpump complessivamente detenuta da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate non comporti l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto secondo la normativa pro tempore vigente (di seguito, la “Soglia OPA”).
(3) In deroga al divieto di cui al precedente paragrafo 5.(a)(2), ciascun Partecipante potrà richiedere agli altri l’autorizzazione ad acquistare, esercitare o sottoscrivere, Strumenti Finanziari IPG. L’autorizzazione si intenderà negata ove entro sette giorni lavorativi dalla relativa richiesta, non consti il consenso scritto da parte di un numero di Partecipanti che sia titolare di Quote di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 51% del capitale rappresentato dalle Quote detenute da tutti i Partecipanti diversi dal Partecipante che intende acquistare, esercitare o sottoscrivere Strumenti Finanziari IPG. Tale consenso dovrà essere espresso da tutti i Partecipanti ove il prospettato acquisto comporti il superamento della Soglia OPA, ovvero comunque possa comportare l’obbligo di promuovere una offerta pubblica d’acquisto.
(4) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si è impegnato (anche promettendo il fatto dell'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding non assuma a qualsiasi titolo (e/o eserciti e/o converta, a seconda dei casi) Strumenti Finanziari IPG in misura tale da superare, anche solo temporaneamente, la Soglia OPA, ovvero comunque non compia qualsiasi altra operazione che possa comportare l’obbligo di promuovere una offerta pubblica d’acquisto, tenuto conto anche (i) delle Azioni detenute in proprio da Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx di cui al precedente paragrafo 3; (ii) delle eventuali ulteriori Azioni acquistate da Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxx in virtù dell’eccezione di cui al precedente paragrafo 5.(a)(2); (iii) degli eventuali Strumenti Finanziari IPG assunti, a qualsivoglia titolo, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate, ai sensi del precedente paragrafo 5.(a)(3); (iv) delle eventuali ulteriori Azioni acquistate da IPG Holding esercitando i Warrant.
(5) Ciascun Partecipante e Gruppo di Partecipanti si impegna, per quanto di propria pertinenza (anche promettendo il fatto dell’amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato), a far sì che Gruppo IPG Holding sottoscriva ulteriori Azioni esercitando i Warrant solo ove tale esercizio sia preventivamente autorizzato da una delibera del consiglio di amministrazione adottata con il voto favorevole di tutti i consiglieri.
(6) I Partecipanti sono addivenuti alla determinazione di stipulare il Patto facendo affidamento sul pieno rispetto degli impegni assunti per far sì che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, dai Partecipanti e dalle relative Persone Correlate (anche indirettamente o per interposta persona) non eccedano nel loro insieme la Soglia OPA. I Partecipanti che risultassero inadempimenti rispetto a tali impegni saranno tenuti ad assolvere ad ogni obbligo inerente l'offerta pubblica di acquisto, a loro cura e spese, ed a tenerne gli altri Partecipanti e Gruppo IPG Holding interamente manlevati ed indenni, fermo in ogni caso il diritto degli altri Partecipanti e di Gruppo IPG Holding al risarcimento di ogni danno subito. In caso di superamento della Soglia OPA, ove il Partecipante cui è riconducibile il superamento della medesima non si dichiari disponibile ad adottare le misure previste dalla normativa vigente idonee a non rendere applicabile l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica d’acquisto, gli Strumenti Finanziari IPG in eccedenza saranno venduti: (i) in primo luogo da Gruppo IPG Holding, per il quantitativo necessario per il rispetto dei suddetti limiti, ma soltanto fino a che la partecipazione della stessa non si riduca al 26% del capitale sociale di Interpump; (ii) per l'ulteriore quantitativo eventualmente necessario ai fini del rispetto di tali limiti: (A) da Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx e da Xxxxxx Xxxxxxx, quanto alle Azioni che gli stessi dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro, ai sensi del precedente paragrafo 5.(a)(2); (B) dai Partecipanti che, anche indirettamente o per interposta persona, dovessero acquistare o sottoscrivere in futuro Strumenti Finanziari IPG con il preventivo consenso scritto degli altri Partecipanti, ai sensi del precedente paragrafo 5.(a)(3), con la precisazione che tali vendite dovranno essere effettuate in proporzione ai quantitativi di Azioni e/o Strumenti Finanziari IPG assunti da ciascun Partecipante.
(b) Organi amministrativi e di controllo di Gruppo IPG Holding e di Interpump
Il Patto contiene le seguenti principali disposizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo comma, TUIF.
Consiglio di Amministrazione di Gruppo IPG Holding
Ciascun Partecipante si è impegnato a partecipare alle decisioni dei soci di Gruppo IPG Holding e ad esprimere il proprio voto in modo tale che l'organo amministrativo di Gruppo IPG Holding sia un consiglio di amministrazione composto di sei amministratori, dei quali uno designato dai Signori Xxxxxxxxx, uno da Xxxxxx Xxxxx, uno dal Gruppo Ferrero, uno da Mais, uno dalla Famiglia Montipò e uno da Tip.
Il presidente del consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding sarà designato da Tip, il vice-presidente e amministratore delegato dalla Famiglia Xxxxxxxxx e l'amministratore delegato da Tip.
In caso di cessazione dalla carica di uno o più amministratori di Gruppo IPG Holding, prima della scadenza del Patto, il sostituto sarà designato dallo stesso Partecipante (ovvero congiuntamente dallo stesso Gruppo di Partecipanti) che aveva nominato l'amministratore cessato, occorrendo anche mediante cooptazione.
Il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) che, con il consenso degli altri Partecipanti, venda l'intera Quota di Gruppo IPG Holding di sua proprietà, dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni. In tal caso sarà nominato un nuovo amministratore di Gruppo IPG Holding con decisione dei soci e, occorrendo, dal consiglio di amministrazione mediante cooptazione. In caso di vendita di una parte soltanto della Quota di Gruppo IPG Holding, il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) dovrà far sì che l'amministratore di Gruppo IPG Holding da esso designato rassegni le proprie dimissioni, salvo diversa decisione degli altri Partecipanti. In entrambi i predetti casi di vendita il Partecipante (o Gruppo di Partecipanti) venditore, su richiesta degli altri Partecipanti, dovrà far sì che il rappresentante nel consiglio di amministrazione di Interpump designato come al successivo punto (2) rassegni le proprie dimissioni da tale carica.
Collegio Sindacale di Gruppo IPG Holding
I Partecipanti hanno convenuto che, qualora si rendesse necessario provvedere alla sostituzione di uno o più membri del collegio sindacale di Gruppo IPG Holding sarà necessario il consenso di un numero di Partecipanti che sia titolare di Quote di Gruppo IPG Holding corrispondenti ad almeno il 51% del capitale.
Consiglio di Amministrazione di Interpump
(1) E' principio condiviso da tutti i Partecipanti che la gestione di Interpump debba avvenire con continuità rispetto al passato, anche con riferimento alla politica di crescita interna ed esterna.
(2) I Partecipanti danno atto che alla Data del Patto, fanno parte consiglio di amministrazione di Interpump le persone di seguito indicate, con le rispettive cariche: (i) Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, presidente con deleghe di poteri, quale amministratore non indipendente designato dai Xxxxxxx Xxxxxxxxx; (ii) Xxxxxx Xxxxx, quale amministratore non indipendente da esso stesso designato; (iii) Xxxxxx Xxxxxxx, vice presidente e amministratore delegato, quale amministratore non indipendente designato dalla Famiglia Montipò; (iv) Xxxxxxxx Xxxxxxx, quale amministratore non indipendente designato da Tip; (v) Xxxxxxxxx Xxxxxx, quale amministratore non indipendente designato da Mais; (vi) Xxxxxxxx Xxxxxxx, quale amministratore non indipendente designato da Gruppo Ferrero.
I Partecipanti si sono impegnati a far sì che (i) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso dagli amministratori di Interpump designati da Gruppo IPG Holding, in caso di dimissioni o cessazione per altra causa
di uno o più degli amministratori di Interpump, l’assemblea e il consiglio di amministrazione di Interpump nominino altri amministratori in loro sostituzione designati dal medesimo Partecipante o Gruppo di Partecipanti che hanno designato gli amministratori cessati, con le medesime cariche; (ii) ove ciò risulti possibile mediante il voto espresso con le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding, facciano parte del consiglio di amministrazione di Interpump anche altri amministratori designati dal consiglio di amministrazione di Gruppo IPG Holding con il voto favorevole di almeno 5 amministratori.
(3) Qualora il consiglio di amministrazione di Interpump revochi o restringa significativamente le deleghe di poteri di gestione e di rappresentanza attualmente conferite a Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx e/o a Xxxxxx Xxxxxxx, rispettivamente, i Xxxxxxx Xxxxxxxxx e la Famiglia Montipò avranno diritto di recedere immediatamente dal Patto. In caso di rinunzia alle deleghe o di dimissioni dalla carica di amministratore di Interpump di Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx e/o di Xxxxxx Xxxxxxx, rispettivamente, i Xxxxxxx Xxxxxxxxx e la Famiglia Montipò continueranno ad essere vincolati dal Patto.
6. Altri impegni dei Partecipanti
Il Patto prevede, tra l’altro, i seguenti ulteriori impegni dei Partecipanti.
Liquidazione di Gruppo IPG Holding
(1) Per il caso in cui il Patto venga rinnovato, ciascun Partecipante si impegna a fare in modo che in tale rinnovo sia previsto un reciproco impegno di ciascun Partecipante, al decorso del termine di durata di Gruppo IPG Holding stabilito dallo Statuto vigente (i.e. il 31 marzo 2013, salva eventuale proroga decisa dai soci con la maggioranza del 96% del capitale sociale), a: (i) compiere interamente e tempestivamente quanto stabilito all’art. 25, comma 2, dello Statuto di Gruppo IPG Holding vigente, nonché (ii) accettare che, in caso di mancato compimento di quanto sopra, una parte del saldo attivo di liquidazione venga devoluta agli altri soci di Gruppo IPG Holding che abbiano acquistato le Azioni di loro pertinenza, come previsto all'art. 25, comma 4, dello Statuto vigente.
(2) Ciascun Partecipante si impegna a compiere quanto di propria pertinenza affinché Gruppo IPG Holding venga sciolta anticipatamente rispetto al suo termine di durata qualora Gruppo IPG Holding riceva un'offerta formulata da soggetto diverso dai Partecipanti e relative Persone Correlate per l'acquisto di tutte le Azioni detenute, qualora il prezzo offerto sia superiore al maggiore tra: (i) la media ponderata dei prezzi ufficiali delle Azioni rilevati nei trenta giorni di Borsa aperta antecedenti l'offerta; e (ii) il costo complessivamente sostenuto da Gruppo IPG Holding per l'acquisto delle Azioni detenute.
Ciascun Partecipante riconosce che, in linea di principio, non dovrebbe essere deciso lo scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding prima del decorso di 18 mesi dalla Data del Patto. Anche nel caso di scioglimento anticipato di Gruppo IPG Holding ciascun Partecipante sarà tenuto al rispetto degli impegni indicati al precedente paragrafo 6.(1).
7. Durata del Patto
Il Patto ha una durata di tre anni a decorrere dal 10 marzo 2010 ed è rinnovabile alla scadenza. I Partecipanti si sono impegnati a negoziarne il rinnovo, o la proroga, almeno 6 mesi prima della relativa scadenza, come eventualmente rinnovata o prorogata.
8. Clausole penali
Non sono previste penali per l'inadempimento degli obblighi assunti con il Patto.
9. Soggetto presso il quale le Azioni saranno depositate
Il Patto non contiene obblighi di deposito della Partecipazione detenuta da Gruppo IPG Holding. Il Finanziamento MPS stabilisce che le Azioni detenute da Gruppo IPG Holding debbano rimanere depositate presso MPS per l’intera durata dello stesso.
10. Ufficio del Registro delle Imprese presso cui il Patto è depositato
Il Patto è stato è stato comunicato a Interpump in data 11 marzo 2010, depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx mediante trasmissione telematica in data 11 marzo 2010 e presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano mediante trasmissione telematica in data 11 marzo 2010.
1 luglio 2011