Convenzione per la vendita di “Titoli di viaggio” dematerializzati tramite “QR CODE” da parte di una rivendita digitale
Convenzione per la vendita di “Titoli di viaggio” dematerializzati tramite “QR CODE” da parte di una rivendita digitale
Tra Azienda Trasporti Milanesi S.p.A., (di seguito chiamata “ATM”) con sede in Milano -Foro Buonaparte, 61- C.F. 97230720159 e P. I.V.A. 12883390150, rappresentata da…………………….
e Impresa Aggiudicataria, (di seguito chiamata “IA”) con sede legale in ……, via , …. - e ivi iscritta al registro delle imprese - C.F. e
P.IVA …………. rappresentata, ai fini della presente Convenzione, da ……………………….., in qualità di Amministratore Delegato munito dei necessari poteri di firma,
ATM e Impresa Aggiudicataria saranno di seguito denominate, quando congiuntamente intese, le “Parti” PREMESSO CHE:
a) ATM gestisce, in virtù di mandato senza rappresentanza, la vendita dei “Prodotti della Mobilità” (Titoli di viaggio/Sosta Milano/etc.), in avanti solo “Prodotti”, nell’ambito del contratto per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale sottoscritto tra il Comune di Milano e l’aggiudicataria ATM stessa;
b) ATM, per dare concretezza ai valori caratterizzanti la propria “Responsabilità Sociale Ambientale”, ha inteso assumere – anche riguardo al particolare contesto del territorio milanese – iniziative in grado di favorire il trasporto collettivo per la mobilità dei propri clienti riducendo in tal modo il tasso di inquinamento ambientale. Ai fini della presente Convenzione, si intenderanno di seguito “Utenti” o al singolare anche “Utente”, i clienti di ATM che avranno aderito ai servizi della IA, come infra descritti.
c) Impresa Aggiudicataria svolge attività relative all’emissione, commercializzazione di titoli di viaggio elettronici dematerializzati con sistema “QR CODE” (in seguito tutto solo “dematerializzati”), in grado di fornire sistemi di vendita mediante l’utilizzo di una propria piattaforma tecnologica e di applicazioni software di proprietà dedicate a dispositivi di tipo mobile, quali smartphone e/o tablet, con gestione di mezzi di pagamento elettronico nonché di una gamma servizi, in forza della lettera m) dell’art. 2, comma 2 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, così come confermato dai Provvedimenti della Banca d’Italia del 2/11/2010 e 26/4/2013;
d) Impresa Aggiudicataria, (anche “IA”) è una società che ha implementato delle applicazioni mobili alle quali affidare le soluzioni di pagamento di Titoli di viaggio dematerializzati emessi da ATM alle condizioni di cui alla presente Convenzione. Tali applicazioni (App) consentono, tra l’altro, agli Utenti, che inseriscono le proprie Credenziali fornite dalla Impresa Aggiudicataria stessa, di acquistare i Titoli di viaggio tramite App su dispositivi di tipo mobile quali smartphone e/o tablet;
e) ATM ha interesse a far distribuire i propri Prodotti, come infra definiti, attraverso la vendita degli stessi alla Impresa Aggiudicataria che ha, tra le altre, la possibilità di offrire agli Utenti la soluzione di acquisto e pagamento degli stessi Prodotti mediante App su dispositivi di tipo mobile, quali smartphone e/o tablet, senza costi di attivazione e/o di intermediazione.
f) La presente Convenzione non costituisce l’unica iniziativa di ATM nell’ambito della vendita di Titoli di viaggio o altro “Prodotto” dematerializzati e non ha carattere di esclusività; ATM, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di estendere tale modalità di vendita ad ogni altro "Operatore” che, in possesso dei necessari requisiti, abbia partecipato e sia stato selezionato per stipulare la convenzione con ATM; ATM, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sviluppare ogni altra ulteriore anche analoga iniziativa idonea a raggiungere le finalità indicate nelle presenti “Premesse” che trovano fondamento in quanto previsto dal D.M. 27 Marzo 1998, e successive modificazioni ed integrazioni in tema di “mobilità sostenibile”.
Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Richiamo delle premesse e degli Allegati
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale fondanti la presente Convenzione unitamente ai seguenti Allegati (di seguito per brevità Allegato/i):
Allegato 1: Modalità di rivendita dei Titoli di viaggio (come infra
definiti), flussi di rendicontazione e modalità tecniche;
Allegato 2: Elenco Prodotti offerti da ATM, con sistema “QR CODE”, relative Tariffe e corrispettivi spettanti alla IA, lotti di 1^ fornitura e successivi ordini. Tale elenco potrà essere oggetto di modifica previo accordo scritto dalle Parti;
Allegato 3: marchio Impresa Aggiudicataria
Allegato 4: marchio ATM Azienda Trasporti Milanesi Spa
In caso di discrasie, incongruenze e/o diversità tra il contenuto della presente Convenzione ed il contenuto degli Allegati, la prima prevale sul contenuto di qualunque altro documento, salvo che detto documento dichiari espressamente di derogare alla presente Convenzione.
Articolo 2 - Finalità della Convenzione
2.1 La presente Convenzione intende istituire una modalità di acquisto, semplice e inclusiva, per consentire all’Utente di accedere all’acquisto dei Titoli di viaggio al trasporto pubblico locale, in formato dematerializzato validi e usufruibili nell’Area di Bacino delle Mobilità di Milano-Monza Brianza del Sistema Tariffario Integrato, (di seguito anche solo “STIBM”) e pagare la relativa tariffa senza costi aggiuntivi. Tale servizio prevede che la IA, acquisti in nome e per conto proprio da ATM i Titoli di viaggio dematerializzati, per poi rivenderli all’Utente tramite l’App al costo del titolo fissato dagli Enti preposti.
Articolo 3 - Oggetto della presente Convenzione
3.1 Oggetto della presente Convenzione è la disciplina dei rapporti tra le Parti in relazione alla rivendita da parte dell’Impresa Aggiudicataria dei Titoli di viaggio emessi da ATM, o altri Prodotti della Mobilità (es.: Sosta/ZTL/ecc.) che le Parti si riservano di concordare, agli Utenti che li acquisteranno tramite l’App, alle tariffe indicate nell’Allegato 2 che, in caso, sarà appositamente modificato in conformità di quanto previsto dal precedente art. 1.1.
ATM S.p.A. – Società per Azioni con Unico Socio
20121 Xxxxxx - Xxxx Xxxxxxxxxx, 00 | Infoline 00.00.000.000 | Partita IVA 00000000000 |
Tel. x00 00 000000 | N. R.E.A. 0000000 | |
Fax x00 00 00000000 | Cod. Fiscale e R.I. 97230720159 | Capitale Sociale € 700.000.000,00 i.v. |
I Xxxxxx di viaggio dematerializzati saranno forniti all’Utente dalla Impresa Aggiudicataria sui supporti mobili, smartphone e/o tablet, all’interno delle proprie App come meglio specificato nell’Allegato 1.
3.2 Impresa Aggiudicataria si impegna a garantire agli Utenti, che acquistano tramite App la fruibilità dei titoli di viaggio, senza sopraprezzo e/o costi aggiuntivi correlati al titolo di viaggio acquistato, con le modalità indicate nell’Allegato 1.
3.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che sarà facoltà di ATM, nel rispetto della normativa vigente, aggiungere ulteriori tipologie di titoli di viaggio oggetto della presente Convenzione nell’elenco di quelli presenti nell’Allegato 2. In tal caso, i relativi accordi saranno disciplinati con separato Addendum redatto in forma scritta e sottoscritto tra le Parti.
Articolo 4 - Beneficiari della presente Convenzione
4.1 Beneficiari della presente Convenzione sono gli Utenti del Trasporto Pubblico Locale che desiderino acquistare un titolo di viaggio dematerializzato in modalità mobile (smartphone e/o tablet).
Articolo 5 – Modalità di acquisto da parte dell’Utente
5.1 L’Utente acquisterà il titolo di viaggio dematerializzato accedendo all’App messa a disposizione da Impresa Aggiudicataria e finalizzando la relativa procedura d’acquisto, secondo quanto previsto dall’Allegato 1.
Articolo 6 - Durata della presente Convenzione
6.1 La presente Convenzione avrà una durata di 24 mesi (ventiquattro), a decorrere dal giorno di sottoscrizione tra le Parti.
6.2 Ogni rinnovo dovrà essere preventivamente concordato e sottoscritto tra le Parti.
6.3 Salvo quanto previsto alla precedente clausola 6.1, le Parti intendono subordinare la vigenza della presente Convenzione alla vigenza del contratto di servizio per la gestione del Trasporto Pubblico Locale della città di Milano, citata in premessa e la cui scadenza è attualmente prevista per il 31/10/2020, fatte salve eventuali proroghe disposte dalla Pubblica Amministrazione.
6.4 Le Parti convengono espressamente che la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta di diritto, previa comunicazione di ATM a IA:
(a) in caso di cessazione anticipata del contratto di servizio per la gestione del Trasporto Pubblico Locale, citato in premessa, a qualsiasi titolo intervenuta;
(b) in caso di mancata proroga del contratto di servizio alla scadenza di cui al precedente paragrafo 6.3.
Articolo 7 - Responsabili della presente Convenzione
7.1 Ciascuna delle Parti si impegna a nominare - entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della presente Convenzione - un proprio Responsabile che costituirà l’unico interlocutore autorizzato dalle Parti a gestire tutti i rapporti inerenti all’esecuzione della presente Convenzione. A tal fine, i Responsabili potranno avvalersi dell'opera di sostituti e/o delegati da loro nominati anche per singole tipologie di attività.
7.2 La nomina dei Responsabili dovrà essere comunicata all’altra Parte, entro 10 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione, a mezzo PEC e/o raccomandata A/R da inviarsi all’indirizzo indicato all’Art. 25 della presente Convenzione.
Articolo 8 - Modalità di vendita
8.1 La Impresa Aggiudicataria dovrà consentire, tramite App, a tutti gli Utenti l’acquisto di un titolo di viaggio dematerializzato in coerenza con quanto riportato nell’oggetto della presente Convenzione (Art. 3).
8.2 ATM si riserva di interrompere l’attivazione del titolo di viaggio dematerializzato (vedi specifiche tecniche all’Allegato 1) necessaria per la fruizione del servizio da parte dell’Utente per violazioni all’art. 9.3.
Articolo 9 – Approvvigionamento, corrispettivi e modalità di pagamento
9.1 Impresa Aggiudicataria, si impegna ad acquistare un primo lotto di titoli di viaggio dematerializzati per un controvalore minimo pari 500mila euro, come dettagliatamente indicati nell’Allegato 2.
9.2 ATM si riserva di rivedere e aumentare detto lotto, dandone comunicazione alla Impresa Aggiudicataria, qualora le quantità inizialmente fissate fossero insufficienti a garantire i fabbisogni mensili di vendita.
9.3 La Impresa aggiudicataria, indipendentemente dalle quantità di titoli di viaggio venduti, si impegna a garantire il riassortimento anticipato dei titoli di viaggio dematerializzati per il ripristino dei lotti iniziali, con frequenza mensile o inferiore al fine di garantire un saldo attivo negli stock di titoli di viaggio preacquistati.
9.4 ATM si impegna ad acquistare da IA, entro 60 giorni lavorativi dalla relativa richiesta di IA tutti i titoli di viaggio dematerializzati rimasti invenduti al valore facciale del titolo riferito al momento dell’acquisto al netto del compenso corrisposto a IA nei seguenti casi:
i) in caso di recesso o di risoluzione della presente Convenzione per i titoli dematerializzati rimasti invenduti nell’ambito della stessa;
ii) in caso di risoluzione del Contratto di Servizio da parte di ATM, per i titoli dematerializzati rimasti invenduti;
iii) in caso adeguamento tariffario, vedi Allegat1 1 e 2,
9.5 Per l’attività di rivendita prestata, ATM riconoscerà a Impresa Aggiudicataria un corrispettivo, nella misura stabilita tra le Parti all’Allegato 2;
9.6 Le Parti si danno reciprocamente atto della possibilità di negoziare, su base annuale, il corrispettivo dovuto da ATM a Impresa Aggiudicataria ai sensi del precedente paragrafo 9.4. Ogni variazione della stessa sarà concordata e stabilita per iscritto con atto separato tra le Parti.
9.7 Il pagamento dell’importo dovuto dovrà essere effettuato, al netto dell’aggio, tramite bonifico bancario con valuta fissa a favore di ATM su:
Banca Intesa San Paolo S.p.A.
- Filiale 00988 - Via dell’Arte, 21– 00000 XXXX
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 BIC/SWIFT: XXXXXXXX000
Causale: “IA - Ordine numero XXXX per l’acquisto di titoli di viaggio dematerializzati con QR Code”
9.8 A comprova dell’avvenuto pagamento del dovuto Impresa Aggiudicataria trasmetterà ad ATM, come meglio dettagliato nell’Allegato 1, contabile bancaria con le informazioni relative all’avvenuto pagamento dei titoli di viaggio acquistati.
9.9 Il pagamento degli importi effettuato da Impresa Aggiudicataria verso ATM ha effetto solutorio, ATM è altresì esonerata da ogni responsabilità e manlevata da Impresa Aggiudicataria che si assume ogni responsabilità, tenendo indenne comunque ATM, per eventuali pagamenti ripetuti, ritardi e/o insoluti da parte degli Utenti senza che questi eventi possano essere opposti per sospendere, ritardare o limitare il pagamento del corrispettivo dovuto ad ATM per la vendita dei prodotti indicati nell’Allegato 2.
9.10 Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di rivalsa, anche parziale, nei confronti dell’altra Parte.
Articolo 10 - Specifici impegni delle Parti
10.1 Impresa Aggiudicataria si impegna a effettuare operazioni di vendita di titoli di viaggio dematerializzati a richiesta effettuata tramite App da ogni Utente in possesso dei requisiti previsti per l’utilizzo della piattaforma di vendita stessa.
10.2 Impresa Aggiudicataria si impegna a rispettare i tempi di esecuzione delle attività afferenti alla presente Convenzione relative alla vendita e fruibilità dei titoli viaggio dematerializzati più specificatamente dettagliate nell’Allegato 1, salvo causa allo stesso non imputabile.
10.3 ATM garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per la conclusione della presente Convenzione e si impegna a cooperare con Impresa Aggiudicataria ai fini del più efficiente funzionamento del servizio di vendita per tutta la durata della Convenzione ed a comunicare prontamente qualsiasi modificazione o cessazione del Contratto di servizio per la gestione del Trasporto Pubblico Locale.
10.4 Impresa Aggiudicataria garantisce di disporre, anche attraverso le proprie Impresa controllate, delle infrastrutture telematiche atte a consentire la vendita/acquisto dei titoli di viaggio agli Utenti e si impegna a cooperare con ATM ai fini del più efficiente funzionamento del servizio tenendo conto delle eventuali modifiche tecniche che potrebbero essere necessarie, nell’ottica di fornire un servizio efficiente, per tutta la durata della presente Convenzione.
10.5 Le Parti si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione, a rispettare tutte le norme applicabili all’attività ivi descritta, per quanto di rispettiva competenza, in particolare le norme di diritto pubblico e le norme relative al diritto dei consumatori applicabile tempo per tempo. Le Parti si impegnano rispettivamente a manlevare e indennizzare l’altra Parte dei danni subiti e derivanti dalla violazione delle norme indicate al presente articolo.
Articolo 11 - Attività riservate
11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione, che regola i rapporti tra ATM e IA, è esclusa dall’applicazione della normativa nazionale in materia di servizi di pagamento e delle disposizioni di attuazione adottate da Banca d’Italia. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere modifiche all’attuale normativa in materia di servizi di pagamento, ovvero nuove prescrizioni da Banca d’Italia, le Parti si riservano di valutare il permanere delle condizioni per la prosecuzione del rapporto scaturente dalla presente Convenzione e di negoziare in buona fede quelle modifiche che siano necessarie o anche solo opportune per la prosecuzione della vendita.
11.2 Impresa Aggiudicataria da atto che quanto dedotto alla precedente clausola 11.1, non trova applicazione per le soluzioni di pagamento scelte da Impresa Aggiudicataria stessa nei confronti dell’Utente finale.
Articolo 12 - Modificazioni normative
12.1 Nel caso di una modifica delle norme applicabili all’attività descritta nella presente Convenzione che ne impedirebbe la continuità, le Parti convengono di incontrarsi per discutere dei cambiamenti da implementare per conformarsi alle nuove regole applicabili e di fare i loro migliori sforzi per assicurare la continuità dell’attività. Qualora non fosse possibile conformarsi alle nuove regole la presente Convenzione dovrà essere risolta tramite accordo scritto da entrambe le Parti.
Articolo 13 - Regime IVA
13.1 Ai fini della presente Convenzione, Impresa Aggiudicataria opera nei confronti di ATM con la qualifica di rivenditore di titoli viaggio dematerializzati.
13.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che con la presente Convenzione, ATM cederà a Impresa Aggiudicataria i Titoli di viaggio dematerializzati applicando la disciplina ai fini IVA prevista dal comma 1, lett. e) dell’art. 74 del D.P.R. 633/72, secondo cui l’imposta è dovuta in via definitiva da ATM, anche con riferimento alle successive operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati.
Articolo 14 - Comunicazione
14.1 Le Parti potranno porre in essere specifiche campagne e/o iniziative di comunicazione, pubblicitarie e di promozione informative (le “Campagne”) in conformità di quanto stabilito al successivo paragrafo 14.5 e in relazione all’oggetto della presenta Convenzione.
14.2 Le Parti, nella realizzazione delle Campagne relative al servizio all’Utente, si impegnano a rispettare ogni pertinente disposizione di legge e regolamentare (quali a titolo esemplificativo il Codice del Consumo, la normativa sulla regolamentazione dei servizi a sovrapprezzo, il Codice Privacy, le normative in materia di sicurezza pubblica, tutela della riservatezza, tutela dei minori, tutela della buona fede, la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole, il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, ecc..) ed i codici di autoregolamentazione.
14.3 Le Parti si assumono ogni responsabilità per le eventuali conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivare, direttamente o indirettamente, a ciascuna di esse per effetto del proprio mancato adempimento degli obblighi di cui alla precedente clausola 14.2, mallevando l’altra Parte da ogni sanzione o conseguente pagamento della stessa.
14.4 Impresa Aggiudicataria, ai fini della realizzazione delle Campagne, concederà ad ATM una licenza d’uso gratuita del Marchio “Impresa Aggiudicataria”, (Allegato 3), per la durata della presente Convenzione che potrà essere utilizzato da ATM esclusivamente nel rispetto scrupoloso degli obblighi di cui alla presente Convenzione e previe indicazioni fornite per iscritto da IA.
14.5 ATM, ai fini della realizzazione delle Campagne, concederà a Impresa Aggiudicataria una licenza d’uso gratuita del Marchio “ATM
– Azienda Trasporti Milanesi S.p.a.” (Allegato 4) che potrà essere utilizzato da Impresa Aggiudicataria esclusivamente nel rispetto scrupoloso degli obblighi di cui alla presente Convenzione e previe indicazioni fornite per iscritto da ATM.
14.6 Le Parti si impegnano a trasmettere alla controparte almeno 20 (venti) giorni lavorativi prima del loro lancio, le informazioni inerenti lo svolgimento di eventuali Campagne sul Servizio. ATM e Impresa Aggiudicataria avranno la facoltà di effettuare un controllo su dette Campagne, verificando il prezzo indicato per l’acquisto e le modalità di pagamento del Titolo di viaggio, le modalità di utilizzo del marchio IA e ATM e più in generale il rispetto di quanto dedotto alle clausole
14.2, 14.3 e 14.5, fatta eccezione delle Campagne c.d. “direct” (ovvero comunicazioni inviate agli Utenti attraverso canali quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, e-mail, notifiche in App, sms) Qualora una Parte comunichi all’altra, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento delle suddette informazioni, delle indicazioni e/o delle richieste di modifica delle Campagne, la Parte in causa avrà l’obbligo di conformarsi alle suddette indicazioni e/o richieste di modifica dell’altra Parte prima di poter svolgere le Campagne. Fermo restando quanto sopra, le Parti, successivamente al lancio delle Campagne, si riservano inoltre, di richiedere all’altra Parte di apportare delle modifiche alle stesse, laddove queste dovessero non essere più conformi alla normativa legislativa e regolamentare in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole, nonché al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
14.7 Resta inteso in ogni caso che entrambe le Parti si riservano la facoltà di verificare e richiedere in ogni momento il ritiro e/o la sospensione delle Campagne, qualora si abbia avuto contezza o si ritenga, che i contenuti delle stesse siano contrari a norme di legge, siano offensivi, abbiano contenuto osceno, diffamatorio o volgare o rappresentino od incitino alla violenza e/o che incitino in modo espresso e/o subliminale all’odio o ad atteggiamenti di intolleranza e discriminazione basati su differenze di razza, sesso, religione, cultura, nazionalità, salute o che, in generale, possano nuocere allo sviluppo psichico o morale del minori o che comunque possano in qualsiasi modo arrecare danno all’immagine della Impresa.
14.8 Qualora le Campagne sviluppate da ambo le Parti non rispettino le indicazioni di cui al presente articolo 14 recante “Comunicazione”, sarà possibile a richiesta di una delle Parti:
(i) inibire, temporaneamente o definitivamente, ed in qualsiasi momento, la prosecuzione della Campagna;
(ii) inibire, temporaneamente o definitivamente ed in qualsiasi momento, l’utilizzo del Marchio IA unitamente al marchio ATM nel caso in cui le inosservanze riguardino l’utilizzo dello stesso.
14.9 Le Parti si danno reciprocamente atto di avere il diritto di utilizzare a titolo gratuito per eventuali campagne pubblicitarie e/o di comunicazione sul Servizio, il/i marchio/i, la/le denominazione/i e il/i logo/loghi rispettivamente di “ATM” e “IA”, rispettando le previe indicazioni reciprocamente fornite per iscritto, nonché, per quanto riguarda esclusivamente ATM, le immagini fisse e/o in movimento del Servizio di vendita del titolo di viaggio dematerializzato. Tali immagini dovranno essere preventivamente approvate da ATM e potranno successivamente essere utilizzate per realizzare la Campagna. ATM si impegna, altresì, a fornire a titolo gratuito a IA, previa verifica di fattibilità da parte di ATM, per iscritto ogni dato e/o informazione necessari per la realizzazione da parte di IA dei materiali promozionali/pubblicitari, delle guide informative per gli Utenti, compreso il Regolamento di utilizzo dei titoli di viaggio dematerializzati da parte degli stessi Utenti, delle pagine Web pubblicate sui siti Internet di IA e di tutti gli altri mezzi e strumenti utilizzati da IA per dare informazioni sui propri prodotti e/o servizi. Allo stesso modo IA si impegna, altresì, a fornire a titolo gratuito a ATM, previa verifica di fattibilità da parte di IA, per iscritto ogni dato e/o informazione necessari per la realizzazione da parte di ATM dei materiali promozionali/pubblicitari, delle guide informative per gli Utenti, delle pagine Web pubblicate sui siti Internet di ATM e di tutti gli altri mezzi e strumenti utilizzati da ATM per dare informazioni sui propri prodotti e/o servizi.
Articolo 15 - Informativa
15.1 ATM e Impresa Aggiudicataria si impegnano reciprocamente a segnalare, non appena ne abbiano conoscenza, qualunque criticità o
problema che possa influenzare l'esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 16 - Rapporti tra le Parti
16.1 Relativamente al servizio di vendita dei titoli di viaggio dematerializzati, mediante utilizzo di sistemi mobile (smartphone e/o tablet) da parte dell’Utente, oggetto della presente Convenzione, è l’IA la parte contrattuale di ATM.
16.2 ATM prende atto e concorda che IA non è responsabile, se non per cause dipendenti da dolo o colpa grave di IA, del funzionamento del titolo di viaggio dematerializzato e che gli Utenti possano rivolgersi anche ad ATM per assistenza afferente l’operatività del titolo di viaggio anche in conformità di quanto previsto alle successive clausole 16.3 e 16.4.
16.3 Le Parti convengono che IA si farà carico dell’assistenza agli Utenti anche riguardo eventuali malfunzionamenti o altre anomalie afferenti il servizio offerto, ivi compresa la sostituzione/rimborso del titolo di viaggio acquistato.
16.4 Nel caso in cui un Utente decida di restituire un titolo di viaggio dematerializzato non ancora scaduto, IA dovrà riscontrare la richiesta tramite la propria piattaforma web e consentire l’operazione di reso all’Utente nel rispetto di quanto definito con ATM nell’Allegato 1.
16.5 Eventuali contestazioni inerenti il servizio di trasporto fornito da ATM rientrano esclusivamente nell'ambito dei rapporti, intercorrenti tra ATM e gli Utenti, rispetto ai quali IA, estranea e non assume alcuna responsabilità. In particolare, IA è estranea a qualsiasi conseguenza, danno, pregiudizio derivante dalla violazione da parte dell’Utente o da parte della ATM delle Norme e Condizioni del servizio di trasporto e dalla violazione delle normative applicabili in relazione al servizio di trasporto offerto da ATM. IA risponderà di errori e/o omissioni relative alle condizioni e alle tariffe STIBM in vigore all'atto dell'emissione dei titoli di viaggio dematerializzati rivenduti da IA, pertanto, nel caso in cui tali errori e/o omissioni comportino l’addebito di importi errati agli Utenti, il rimborso sarà effettuato a cura e spese di IA, secondo le proprie procedure. IA non risponderà di ritardi, sospensione e/o interruzione del servizio di trasporto ATM e delle relative attività strumentali causati da eventi di forza maggiore o caso fortuito, o da inadempimento da parte di ATM degli obblighi in capo alla stessa. ATM si obbliga a tenere indenne e manlevata IA da:
(i) ogni e qualsiasi danno/pretesa/contestazione avanzata dagli Utenti, a causa e per effetto dell’inadempimento da parte di ATM, anche ad uno solo degli obblighi assunti da ATM;
(ii) ogni azione e/o pretesa avanzata dagli Utenti che hanno acquistato un Titolo di viaggio dematerializzato tramite IA derivante o comunque connesse a quanto previsto dalle Norme e Condizioni del servizio di trasporto.
16.6 ATM si impegna altresì a trasmettere a Impresa Aggiudicataria contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto:
• le Norme e Condizioni del servizio di trasporto, previsti da ATM nel proprio sito web, ai fini della pubblicazione delle medesime all’interno della sezione di pertinenza dell’APP Impresa Aggiudicataria, mantenendole altresì costantemente aggiornate anche relativamente a quanto dedotto nella presente Convenzione;
• ad applicare i medesimi Piani Tariffari, previsti da ATM nel proprio sito web, anche ai Clienti Impresa Aggiudicataria;
16.7 Resta inteso che ciascuna Parte non potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti agli Utenti per fatto imputabile all’altra Parte e/o a terzi per fatti che prescindono dal controllo della
stessa o riconducibili a forza maggiore, caso fortuito, manomissione o interventi illeciti ad opera di terzi soggetti.
Articolo 17 - Servizio di trasporto pubblico e collettivo - Rinvio
17.1 Il rapporto tra l’Utente del servizio di trasporto pubblico e collettivo ed ATM sarà regolato dalla normativa, anche di natura regolamentare e/o locale, tempo per tempo vigente in materia nonché dai provvedimenti tempo per tempo adottati da ATM ed in quanto tali applicabili (es. Carte Servizi). La presente Convenzione non costituisce, né costituirà in alcun modo, pregiudizio o rinuncia, anche implicita od indiretta, a diritti, facoltà, interessi, azioni, cautele, garanzie, manleve ed, in generale, ad ogni prerogativa spettanti agli Utenti in quanto utilizzatori del servizio di trasporto pubblico e collettivo.
Articolo 18 - Tutela dati personali
18.1 Nell’adempimento dei propri obblighi di cui alla presente Convenzione, le Parti agiranno, ciascuna per quanto di propria competenza, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento”), nonché delle disposizioni normative applicabili in materia di protezione dei dati personali e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali.
18.2 Qualora, nell’esecuzione della Convenzione, un soggetto terzo svolga per conto di una delle Parti delle operazioni di trattamento sarà opportunamente nominato quale Responsabile ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, dal rispettivo titolare del trattamento.
18.3 Ciascuna Parte, pertanto, garantisce, per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che gli stessi saranno trattati nel pieno rispetto delle applicabili prescrizioni normative sopra individuate. In particolare, le Parti si impegnano a titolo esemplificativo, a: (i) adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento e da ogni altra norma applicabile; (ii) prestare idonea informativa agli interessati, nonché richiedere il relativo consenso libero, specifico, espresso e documentabile, nei casi e nei termini previsti dal Regolamento; (iii) dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento; (iv) trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.
Articolo 19 – Riservatezza, Codice Etico, Modello 231/01 e Modello Anticorruzione
19.1 Le Parti si impegnano a mantenere in ogni caso riservate tutte le informazioni di cui verranno rispettivamente a conoscenza, in qualsiasi modo, durante l’esecuzione di quanto previsto dalla presente Convenzione, a non utilizzare i rispettivi marchi o le rispettive denominazioni e a non fare riferimento a rapporti tra esse intercorrenti (anche dopo l’esecuzione della presente Convenzione) per scopi pubblicitari, promozionali o di altra natura senza la previa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Anche successivamente alla cessazione della presente Convenzione, ciascuna di esse manterrà indenne l’altra parte da qualsiasi danno, onere o spesa, che dovesse derivare alla medesima o a terzi per violazione degli impegni relativi al corretto trattamento dei dati, o comunque di quanto ivi previsto o di comportamenti addebitabili a dipendenti, rappresentanti, o collaboratori a qualsiasi titolo delle Parti medesime.
19.2 Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni del D. Lgs. 231/2001 (il “Decreto”) e si impegnano reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'esecuzione del presente Accordo a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino
ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.
19.3 Ciascuna Parte, con la sottoscrizione del presente Accordo, si impegna a prendere visione e rispettare i principi del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, Modello Anticorruzione adottati dall’altra Parte ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, e di cui ai rispettivi siti internet.
19.4 Ciascuna Parte dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure e comportamenti atti alla prevenzione delle condotte costituenti i reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto e si obbligano a mantenerli tutti efficacemente attuati per l’intera durata dell’Accordo.
19.5 Le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano, altresì, a far rispettare ad eventuali loro collaboratori e dipendenti tutti i principi contenuti nella documentazione di cui al precedente art. 19.3.
19.6 Il coinvolgimento delle Parti, successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, in procedimenti penali, anche in fase di indagine, che comportino o possano comportare l'applicazione di una delle misure cautelari e/o sanzionatorie previste dal D. Lgs. 231/01, nonché l'inosservanza di una delle Parti di una qualsiasi delle previsioni del predetto D. Lgs. 231/2001 nonché dei principi contenuti nella suddetta documentazione comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà l’altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall’applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal citato decreto.
19.7 Resta inteso che ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l’altra da ogni pregiudizio che dovesse a quest’ultima derivare dall’inosservanza delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nella suddetta documentazione.
Articolo 20 - Trasparenza
20.1 Le Parti escludono espressamente l’esistenza tra di esse di qualsiasi vincolo di carattere societario, associativo anche in partecipazione, di joint-venture, di consorzio, di rapporto di agenzia od altro e concordano che non intendono costituire alcun vincolo reciproco tranne quanto strettamente previsto dalla presente Convenzione, fermi restando i rapporti contrattuali già in essere tra le stesse. Inoltre, le Parti concordano espressamente che nessuna Parte opererà o si proporrà a terzi quale agente e/o mandataria dell’altra Parte. Conseguentemente ciascuna Parte resta estranea a tutti i rapporti di qualunque natura con terzi che l’altra Parte porrà in essere per lo svolgimento della propria attività e non sarà, pertanto, responsabile dei conseguenti impegni assunti nei confronti di detti terzi.
20.2 Le Parti, inoltre, espressamente ed irrevocabilmente:
(i) dichiarano che non vi è stata alcuna mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
(ii) dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione della presente Convenzione;
(iii) si obbligano a non versare ad alcuno e a nessun titolo somme volte a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi in essa assunti, né a compiere azioni comunque rivolte agli stessi fini.
Articolo 21 - Risoluzione e recesso
21.1 Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto la presente Convenzione ex art. 1456 C.C. qualora l’altra versi in stato d’insolvenza o deliberi la liquidazione volontaria o qualora anche una sola delle dichiarazioni rese nella presente Convenzione non risultasse conforme al vero.
21.2 Ciascuna Parte potrà risolvere la presente Convenzione previo preavviso scritto ove l’altra violi anche uno degli obblighi pattiziamente assunti e non rimedi a tale violazione nel termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento del preavviso, ed in particolare quelli dei seguenti articoli: 8 (Modalità di vendita); Articolo 9 – Approvvigionamento, corrispettivi e modalità di pagamento; 10 (Specifici Impegni delle Parti); Articolo 16 - Rapporti tra le Parti; 18 (Tutela dei dati personali); 19 (Riservatezza, Codice; Etico e Modello 231/01).
21.3 Le Parti convengono espressamente che la presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta di diritto previa comunicazione di ATM a IA, in caso di sopravvenuta cessazione, a qualunque titolo del contratto per la gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale citato nelle premesse. Le Parti al verificarsi dell’evento che precede, si impegnano, entro 90 giorni lavorativi dalla cessazione dell’efficacia della presente Convenzione, a versare all’altra Parte eventuali crediti residui al netto del corrispettivo o di importi anticipati.
21.4 La semplice tolleranza di eventuali inadempimenti o ritardi nell’esecuzione della presente Convenzione, non potranno essere in alcun caso considerati quale modifica o rinuncia a detti diritti o, più in generale, all’applicazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, od acquiescenza a tali inadempimenti, salvo che la rinuncia o l’acquiescenza risultino da atto sottoscritto da entrambe le Parti con salvezza di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno patito. In particolare, ATM non assume alcuna responsabilità diretta nei confronti di terzi soggetti in relazione alla soluzione di pagamento che IA utilizzerà ai fini del pagamento dei titoli di viaggio dematerializzati.
21.5 Ciascuna Parte potrà esercitare in ogni momento la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, dandone avviso, con lettera a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, all’indirizzo di cui all’art. 25 da inviarsi almeno 2 (due) mesi di calendario prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione, senza oneri, risarcimenti od indennità. In ogni caso la cessazione della presente Convenzione per qualsivoglia ragione non pregiudicherà l'operatività di quelle clausole ivi contenute che devono intendersi come efficaci anche successivamente all’esecuzione della Convenzione.
21.6 Poiché la rivendita di Xxxxxx di viaggio dematerializzati costituisce un’attività comunque esposta alla concorrenza, le Parti convengono che con la presente Convenzione nessun diritto di esclusiva viene conferito a IA, né, parimenti, nessun diritto di esclusiva viene conferito ad ATM.
21.7 Le Parti si danno reciprocamente atto che in tutti i casi di risoluzione (compreso quanto dedotto al precedente paragrafo 6.3) o recesso, o comunque in caso di scadenza, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno vigenti fino all’ultimo giorno di validità del titolo di viaggio dematerializzato rivenduto da IA mediante App.
Articolo 22 – Reclami
22.1 Ciascuna delle Parti prende atto che l’altra gestirà direttamente le eventuali contestazioni e reclami inoltrati dagli Utenti, ciascuna per la propria competenza, in relazione agli obblighi assunti in forza della presente Convenzione nei confronti degli Utenti.
22.2 ATM, a tal fine, si impegna espressamente a fornire a IA entro
5 (cinque) giorni lavorativi dalla relativa richiesta ogni eventuale informazione venga richiesta dalla medesima in ordine alla contestazione mossa dall’Utente al fine della gestione e risoluzione del reclamo.
22.3 Nel caso in cui IA ricevano da parte degli Utenti reclami, o richieste di danni derivanti, consequenziali o connesse all’utilizzo del trasporto pubblico locale della città metropolitana del Comune di Milano, IA trasmetterà tali reclami ad ATM, che provvederà a gestirli e a svolgere le relative verifiche. È inteso che IA sarà estromessa da tali reclami e da eventuali controversie, a qualsiasi titolo sorte, tra gli Utenti e ATM relativi all’utilizzo del traposto pubblico locale come sopra indicato. Conseguentemente, ATM si impegna sin d’ora a manlevare IA per ogni eventuale pregiudizio e/o pretesa subiti dalla stessa per iniziativa degli Utenti con riferimento a tali problematiche.
22.4 Parimenti, nel caso in cui ATM riceva da parte degli Utenti, reclami, o richieste di danni derivanti, consequenziali o connessi all’acquisto dei titoli di viaggio dematerializzati tramite App della IA e/o all’utilizzo delle soluzioni di pagamento della stessa, provvederà a reindirizzare detti reclami e richieste a IA entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse e che, pertanto, si impegna sin d’ora a manlevare espressamente ATM per ogni eventuale pregiudizio e/o pretesa subiti dalla stessa per iniziativa degli Utenti con riferimento alle attività proprie o connesse all’acquisto dei titoli di viaggio dematerializzati e/o alle soluzioni di pagamento di IA rientranti sotto la propria responsabilità.
Articolo 23 - Cessione
23.1 È fatto divieto a ciascuna Parte di cedere o trasferire a terzi, con eccezione delle filiali e delle società appartenenti allo stesso Gruppo, sia tutto che in parte, la posizione contrattuale assunta nei confronti dell’altra Parte nonché alcun diritto od obbligo da tale posizione derivante, salvo preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
Articolo 24 - Controversie
24.1 La presente Convenzione con i suoi Allegati saranno interpretati e regolati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia comprese quelle inerenti l’interpretazione, l’esecuzione, la risoluzione del presente Convenzione e/o dei suoi Allegati, che non sia possibile risolvere amichevolmente tra le Parti, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Articolo 25- Comunicazioni
25.1 Per ogni comunicazione inerente la presente Convenzione, le Parti dichiarano di voler ricevere tali comunicazioni presso:
- Impresa Aggiudicataria all’attenzione di …….. - Via ……, n. … cap città – indirizzo PEC:………………
- Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. all’attenzione di Xxxx Xxxxxxxx – Xxxx Xxxxxxxxxx, 61 – 00000 Xxxxxx – PEC: xxxxxx@xxxxxx.xx
Articolo 26 - Modificazioni della Convenzione
26.1 La presente Convenzione con i suoi Allegati, potrà essere modificata e/o integrata dalle Parti esclusivamente per atto scritto.
Articolo 27 - Spese contrattuali
27.1 La presente Convenzione redatta nella forma di scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione fino al caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l’imposta di registro sarà a carico delle Parti contraenti secondo legge.
Articolo 28 - Condizione risolutiva
28.1 La presente Convenzione deve intendersi automaticamente priva di efficacia qualora anche solo una delle verifiche in corso di
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esecuzione da parte di ATM (DURC, Casellario, ecc.) dovesse dare esito negativo.
La presente Convenzione, stipulato in duplice originale, consta di n. 7 pagine e di n. 4 Allegati.
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. IA
Il Procuratore l’Amministratore Delegato
Abbiamo altresì approvato con specifica sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 C.C. le seguenti clausole: 1 (Richiamo delle premesse e degli allegati); 3 (Oggetto della presente Convenzione); 6 (Durata); 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); 18 (Tutela dati personali); 19 (Riservatezza, Codice Etico e Modello 231/01); 21 (Risoluzione e recesso); 23 (Cessione); 24 (Controversie); 26 (Modificazioni della Convenzione); 28 (Condizione risolutiva).
IA
l’Amministratore Delegato
DATA e LUOGO ,
"IA” dichiara di aver preso visione della nuova Informativa in materia di protezione dei Dati Personali, riportata in sintesi all'art.18 della presente Convenzione a e riportata integralmente sul sito xxx.xxx.xx; si impegna ad osservare e rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali dei propri dipendenti/soci/collaboratori, con specifico riferimento al Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche e/o integrazioni; garantisce di aver comunicato i contenuti e le condizioni della stessa alle persone che intendono avvalersi della possibilità di acquistare titoli di viaggio dematerializzati tramite la propria piattaforma web e si impegna ad acquisire il consenso degli interessati affinché i loro dati possano essere trasferiti ad ATM in virtù del diritto alla portabilità dei dati - art. 20 del Regolamento UE - secondo cui, al comma 2: " l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile".
IA
l’Amministratore Delegato
DATA e LUOGO ,